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LEGGE 20 febbraio 2002,
30 (Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14/3/2002 - Suppl. Ordinario n. 43) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Art. 1 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992. Art. 2 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa. Art. 3 1. All'onere derivante
dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.720 milioni annue a
decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni per gli anni 2002 e 2003 dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Art. 4 1. La presente legge entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. Data a Roma, addi' 20 febbraio 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli LAVORI PREPARATORI Senato
della Repubblica (atto n. 365): Vedere TRADUZIONE NON UFFICIALE da pag. 49 a pag. 92 della Gazzetta Ufficiale |
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