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Testo in vigore dal:
14-10-2009 IL
MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 334, con il quale e' stata recepita la direttiva 96/82/CE del
Consiglio del 9 dicembre 1996, relativa al controllo dei pericoli di
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
Visto in particolare l'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334, che prevede che il Ministro dell'ambiente provvede
a disciplinare, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge del 23 agosto 1988, n. 400, le forme di
consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterni;
Visto il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, recante
attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva
96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativa al controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose;
Visto l'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
Sezione consultiva per gli atti normativi del 19 febbraio 2009;
Vista la comunicazione inviata alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, con nota del 6 maggio 2009 ed il relativo nulla osta, trasmesso
con nota del 14 maggio 2009;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente regolamento disciplina le
forme di consultazione della popolazione relativamente alla
predisposizione, alla revisione e all'aggiornamento del piano di
emergenza esterno, previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni.
2. Ai fini del presente regolamento con il termine «popolazione» si
intendono le persone fisiche, singole ed associate, nonche' gli enti, le
organizzazioni o i gruppi che siano o possano essere interessati dalle
azioni derivanti dal piano di emergenza esterno
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti. Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
recante «Attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose.» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1999, n.
228, (supplemento ordinario), e' il seguente: «Art. 20 (Piano di
emergenza esterno). - 1. Per gli stabilimenti di cui all'art. 8, al fine
di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, sulla
scorta delle informazioni fornite dal gestore ai sensi degli articoli 11
e 12, delle conclusioni dell'istruttoria, ove disponibili, delle linee
guida previste dal comma 4, nonche' delle eventuali valutazioni
formulate dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, il prefetto, d'intesa con le regioni e gli enti
locali interessati, previa consultazione della popolazione e nell'ambito
delle disponibilita' finanziarie previste dalla legislazione vigente,
predispone il piano di emergenza esterno allo stabilimento e ne coordina
l'attuazione. Il piano e' comunicato al Ministero dell'ambiente, ai
sindaci, alla regione e alla provincia competenti per territorio, al
Ministero dell'interno ed al Dipartimento della protezione civile. Nella
comunicazione al Ministero dell'ambiente devono essere segnalati anche
gli stabilimenti di cui all'art. 15, comma 3, lettera a). 2. Il piano di
cui al comma 1 deve essere elaborato tenendo conto almeno delle
indicazioni di cui all'allegato IV, punto 2, ed essere elaborati allo
scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli
effetti e limitarne i danni per l'uomo, per l'ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere l'uomo e
l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare
mediante la cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso con
l'organizzazione di protezione civile;
c) informare adeguatamente la popolazione e le autorita' locali
competenti;
d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al
disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
3. Il piano di cui al comma 1 deve essere riesaminato, sperimentato e,
se necessario, riveduto ed aggiornato previa consultazione della
popolazione, nei limiti delle risorse previste dalla legislazione
vigente, dal prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non
superiori a tre anni. La revisione deve tenere conto dei cambiamenti
avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei progressi
tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in
caso di incidenti rilevanti; della revisione del piano viene data
comunicazione al Ministero dell'ambiente.
4. Il Dipartimento della protezione civile stabilisce, d'intesa con la
Conferenza unificata, per le finalita' di cui alla legge 24 febbraio
1992, n. 225, le linee guida per la predisposizione del piano di
emergenza esterna, provvisorio o definitivo, e per la relativa
informazione alla popolazione. Inoltre, ferme restando le attribuzioni
delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali e locali
definite dalla vigente legislazione, il Dipartimento della protezione
civile verifica che l'attivazione del piano avvenga in maniera
tempestiva da parte dei soggetti competenti qualora accada un incidente
rilevante o un evento incontrollato di natura tale che si possa
ragionevolmente prevedere che provochi un incidente rilevante.
4-bis. Le linee guida di cui al comma 4 sono aggiornate dal Dipartimento
di protezione civile, d'intesa con la Conferenza unificata, ad
intervalli appropriati comunque non superiori a cinque anni.
L'aggiornamento deve tenere conto dei cambiamenti normativi e delle
esigenze evidenziate dall'analisi dei piani di emergenza esterna
esistenti. 5. Per le aree ad elevata concentrazione di cui all'art. 13,
il prefetto, d'intesa con la regione e gli enti locali interessati,
redige anche il piano di emergenza esterno dell'area interessata; fino
all'emanazione del nuovo piano di emergenza esterno vale quello gia'
emanato in precedenza.
6. Il Ministro dell'ambiente provvede a disciplinare, con regolamento da
adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge del 23 agosto
1988, n. 400, le forme di consultazione della popolazione sui piani di
cui al comma 1. 6-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano anche agli stabilimenti di cui all'art. 6, qualora non
assoggettati a tali disposizioni a norma dell'art. 8. Il piano di
emergenza esterno e' redatto sulla scorta delle informazioni di cui al
medesimo art. 6 e all'art. 12.
7. Le disposizioni del presente art. restano in vigore fino
all'attuazione dell'art. 72 del citato decreto legislativo n. 112 del
1998, fatta eccezione per le procedure di adozione e aggiornamento di
cui ai commi 4 e 4-bis.».
- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17, della legge 23 agosto
1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.» pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, (supplemento
ordinaio): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita'
sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale
potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri,
possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I
regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della
loro emanazione.».
- Il decreto legislativo 21 settembre 2005 n. 238 recante «Attuazione
della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate
sostanze pericolose.» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre
2005, n. 271, (supplemento ordinario).
- Si riporta il testo dell'art. 72 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59.» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
21 aprile 1998, n. 92, (supplemento ordinario): «Art. 72 (Attivita' a
rischio di incidente rilevante). - 1. Sono conferite alle regioni le
competenze amministrative relative alle industrie soggette agli obblighi
di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1988, n. 175 , l'adozione di provvedimenti discendenti dall'istruttoria
tecnica, nonche' quelle che per elevata concentrazione di attivita'
industriali a rischio di incidente rilevante comportano l'esigenza di
interventi di salvaguardia dell'ambiente e della popolazione e di
risanamento ambientale subordinatamente al verificarsi delle condizioni
di cui al comma 3 del presente articolo.
2. Le regioni provvedono a disciplinare la materia con specifiche
normative ai fini del raccordo tra i soggetti incaricati
dell'istruttoria e di garantire la sicurezza del territorio e della
popolazione.
3. Il trasferimento di cui al comma 1 avviene subordinatamente
all'adozione della normativa di cui al comma 2, previa attivazione
dell'Agenzia regionale protezione ambiente di cui all'art. 3 del
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 , convertito con modificazioni
dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e a seguito di accordo di programma
tra Stato e regione per la verifica dei presupposti per lo svolgimento
delle funzioni, nonche' per le procedure di dichiarazione.». - Il testo
del comma 4, dell'art. 17, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, e'
il seguente:
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento»,
sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto
ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.». Nota
all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 20, della citato decreto legislativo n. 334 del
1999, si vedano le note alle premesse
Art. 2
Forme di consultazione della popolazione
1. Il prefetto, ai fini di cui all'articolo
20, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 1999, nel corso della
predisposizione del piano di emergenza esterno e comunque prima della
sua adozione procede, d'intesa con il comune, alla consultazione della
popolazione per mezzo di assemblee pubbliche, sondaggi, questionari o
altre modalita' idonee, compreso l'utilizzo di mezzi informatici e
telematici.
2. Con le medesime modalita' di cui al comma 1 il prefetto, ai fini di
cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 334 del 1999,
consulta la popolazione nel corso della revisione e dell'aggiornamento
del piano di emergenza esterno.
3. Ai fini della consultazione, il prefetto rende disponibili alla
popolazione, in modo da assicurarne la massima accessibilita', anche con
l'utilizzo di mezzi informatici e telematici, le informazioni in suo
possesso relative a:
a) la descrizione e le caratteristiche dell'area interessata dalla
pianificazione o dalla sperimentazione;
b) la natura dei rischi;
c) le azioni previste per la mitigazione e la riduzione degli effetti e
delle conseguenze di un incidente;
d) le autorita' pubbliche coinvolte;
e) le fasi ed il relativo cronoprogramma della pianificazione o della
sperimentazione;
f) le azioni previste dal piano di emergenza esterno concernenti il
sistema degli allarmi in emergenza e le relative misure di
autoprotezione da adottare.
4. Le informazioni di cui al comma 3 sono messe a disposizione della
popolazione per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni, prima
dell'inizio della consultazione.
5. Durante il periodo di cui al comma 4, la popolazione puo' presentare
al prefetto osservazioni, proposte o richieste relativamente a quanto
forma oggetto della consultazione, delle quali si tiene conto
nell'ambito delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1
Nota all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 20, del decreto legislativo n. 334 del 1999, si
vedano le note alle premesse
Art. 3
Disciplina regionale
1. Le disposizioni del presente regolamento
restano in vigore fino all'approvazione di apposita normativa regionale
volta a disciplinare le forme di consultazione della popolazione sui
piani di emergenza esterni, in attuazione dell'articolo 72 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 24 luglio 2009 Il Ministro : Prestigiacomo
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 23
settembre 2009 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed
assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 148
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