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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, con il quale e'
stata recepita la direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996,
relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose;
Visto in particolare l'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334, che prevede che il Ministro dell'ambiente, con
regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
del 23 agosto 1988, n. 400, disciplina le forme di consultazione del
personale che lavora nello stabilimento relativamente al piano di
emergenza interno;
Visto il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, recante
attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva
96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativa al controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 19 gennaio 2009;
Vista la comunicazione inviata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
con nota del 15 aprile 2009;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente regolamento, in attuazione
dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
334 e successive modificazioni, disciplina le forme di consultazione del
personale che lavora negli stabilimenti soggetti alle disposizioni
dell'articolo 8 del medesimo decreto, ivi compreso il personale di
imprese subappaltatrici a lungo termine, relativamente alla
predisposizione, alla revisione e all'aggiornamento del piano di
emergenza interno.
2. Ai fini del presente regolamento, per «personale che lavora nello
stabilimento» si intende: - il personale dirigente, i quadri e gli
impiegati tecnici e amministrativi e gli operai che prestano servizio
nello stabilimento;
- il personale preposto all'esercizio degli impianti o depositi e/o agli
interventi di emergenza; - il personale interno, alle dipendenze di
terzi o autonomo, preposto, anche solo periodicamente, alla manutenzione
degli impianti o depositi, ovvero preposto ad operazioni comunque
connesse con l'esercizio degli impianti o depositi;
- il personale interno, alle dipendenze di terzi o autonomo, preposto a
servizi generali o che accede allo stabilimento per qualsiasi altro
motivo di lavoro
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: -
Il testo dell'art. 11, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
recante «Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1999,
n. 228, (supplemento ordinario), e' il seguente: «Art. 11 (Piano di
emergenza interno). - 1. Per tutti gli stabilimenti soggetti alle
disposizioni dell'art. 8 il gestore e' tenuto a predisporre, previa
consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso
il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, il piano di
emergenza interno da adottare nello stabilimento nei seguenti termini:
a) per gli stabilimenti nuovi, prima di iniziare l'attivita';
b) per gli stabilimenti esistenti, non ancora soggetti al decreto del
Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, entro due anni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto; c) per gli altri stabilimenti
preesistenti gia' assoggettati alla disciplina prevista dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, entro tre mesi a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Il piano di
emergenza interno deve contenere almeno le informazioni di cui
all'allegato IV, punto 1, ed e' predisposto allo scopo di: a)
controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli
effetti e limitarne i danni per l'uomo, per l'ambiente e per le cose; b)
mettere in atto le misure necessarie per proteggere l'uomo e l'ambiente
dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
c) informare adeguatamente i lavoratori e le autorita' locali
competenti; d) provvedere al ripristino e al disinquinamento
dell'ambiente dopo un incidente rilevante. 3. Il piano di emergenza
interno deve essere riesaminato, sperimentato e, se necessario, riveduto
ed aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora
nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici
a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a
tre anni. La revisione deve tenere conto dei cambiamenti avvenuti nello
stabilimento e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle
nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente
rilevante.
4. Il gestore deve trasmettere al prefetto e alla provincia, entro gli
stessi termini di cui al comma 1, tutte le informazioni utili per
l'elaborazione del piano di emergenza di cui all'art. 20 secondo la
rispettiva competenza. 5. Il Ministro dell'ambiente provvede, con
regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge del
23 agosto 1988, n. 400, a disciplinare le forme di consultazione, di cui
ai commi 1 e 3, del personale che lavora nello stabilimento ivi compreso
il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine.». - Si riporta
il testo del comma 3, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, (supplemento ordinario): «3. Con
decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie
di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro,
quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». -
Il decreto legislativo 21 settembre 2005 n. 238 recante «Attuazione
della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate
sostanze pericolose.» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre
2005, n. 271, (supplemento ordinario). - Il decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro.» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n.
101, (supplemento ordinario). - Il testo del comma 4, dell'art. 17 della
citata legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente: «4. I regolamenti
di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali,
che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati
previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.». Nota
all'art. 1:
- Per il testo del comma 5, dell'art. 11, del citato decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 334 si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334: «Art. 8 (Rapporto di sicurezza). - 1. Per gli
stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantita'
uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I, parti 1 e 2,
colonna 3, il gestore e' tenuto a redigere un rapporto di sicurezza.
2. Il rapporto di sicurezza di cui il documento previsto all'art. 7,
comma 1, e' parte integrante, deve evidenziare che:
a) e' stato adottato il sistema di gestione della sicurezza;
b) i pericoli di incidente rilevante sono stati individuati e sono state
adottate le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le
conseguenze per l'uomo e per l'ambiente;
c) la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di
qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura, connessi
con il funzionamento dello stabilimento, che hanno un rapporto con i
pericoli di incidenti rilevante nello stesso, sono sufficientemente
sicuri e affidabili; per gli stabilimenti di cui all'art. 14, comma 6,
anche le misure complementari ivi previste;
d) sono stati predisposti i piani d'emergenza interni e sono stati
forniti all'autorita' competente di cui all'art. 20 gli elementi utili
per l'elaborazione del piano d'emergenza esterno al fine di prendere le
misure necessarie in caso di incidente rilevante.
3. Il rapporto di sicurezza di cui al comma 1 contiene almeno i dati di
cui all'allegato II ed indica, tra l'altro, il nome delle organizzazioni
partecipanti alla stesura del rapporto. Il rapporto di sicurezza
contiene inoltre l'inventario aggiornato delle sostanze pericolose
presenti nello stabilimento, nonche' le informazioni che possono
consentire di prendere decisioni in merito all'insediamento di nuovi
stabilimenti o alla costruzione di insediamenti attorno agli
stabilimenti gia' esistenti.
4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri dell'interno, della sanita' e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la Conferenza Stato-regioni, sono definiti,
secondo le indicazioni dell'allegato II e tenuto conto di quanto gia'
previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo
1989, i criteri, i dati e le informazioni per la redazione del rapporto
di sicurezza i criteri per l'adozione di iniziative specifiche in
relazione ai diversi tipi di incidenti, nonche' i criteri di valutazione
del rapporto medesimo; fino all'emanazione di tali decreti valgono, in
quanto applicabili, le disposizioni di cui ai decreti ministeriali
emanati ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche.
5. Al fine di semplificare le procedure e purche' ricorrano tutti i
requisiti prescritti dal presente art., rapporti di sicurezza analoghi o
parti di essi, predisposti in attuazione di altre norme di legge o di
regolamenti comunitari, possono essere utilizzati per costituire il
rapporto di sicurezza.
6. Il rapporto di sicurezza e' inviato all'autorita' competente preposta
alla valutazione dello stesso cosi' come previsto all'art. 21, entro i
seguenti termini:
a) per gli stabilimenti nuovi, prima dell'inizio dell'attivita';
b) per gli stabilimenti esistenti, entro un anno dalla data di entrata
in vigore del presente decreto;
c) per gli stabilimenti preesistenti, non soggetti alle disposizioni del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, entro
due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
d) in occasione del riesame periodico di cui al comma 7, lettere a) e
b).
7. Il gestore fermo restando l'obbligo di riesame biennale di cui
all'art. 7, comma 4, deve riesaminare il rapporto di sicurezza:
a) almeno ogni cinque anni;
b) nei casi previsti dall'art. 10;
c) in qualsiasi altro momento, a richiesta del Ministero dell'ambiente,
eventualmente su segnalazione della regione interessata, qualora fatti
nuovi lo giustifichino, o in considerazione delle nuove conoscenze
tecniche in materia di sicurezza derivanti dall'analisi degli incidenti,
o, in misura del possibile, dei semincidenti o dei nuovi sviluppi delle
conoscenze nel campo della valutazione dei pericoli o a seguito di
modifiche legislative o delle modifiche degli allegati previste all'art.
15, comma 2.
8. Il gestore deve comunicare immediatamente alle autorita' di cui al
comma 6 se il riesame del rapporto di sicurezza di cui al comma 7
comporti o meno una modifica dello stesso.
9. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui all'art. 22, comma 2, il
gestore predispone una versione del rapporto di sicurezza, priva delle
informazioni riservate, da trasmettere alla regione territorialmente
competente ai fini dell'accessibilita' al pubblico.
10. Il Ministero dell'ambiente, quando il gestore comprova che
determinate sostanze presenti nello stabilimento o che una qualsiasi
parte dello stabilimento stesso si trovano in condizioni tali da non
poter creare alcun pericolo di incidente rilevante, dispone, in
conformita' ai criteri di cui all'allegato VII, la limitazione delle
informazioni che devono figurare nel rapporto di sicurezza ala
prevenzione dei rimanenti pericoli di incidenti rilevanti e alla
limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, dandone
comunicazione alle autorita' destinatarie del rapporto di sicurezza.
11. Il Ministero dell'ambiente trasmette alla Commissione europea
l'elenco degli stabilimenti di cui al comma 10 e le motivazioni della
limitazione delle informazioni.».
Art. 2
Forme di consultazione del personale che
lavora nello stabilimento 1. Il
gestore degli stabilimenti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
n. 334 del 1999, ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, consulta il
personale che lavora nello stabilimento tramite i rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza, di cui all'articolo 47 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
2. Ai fini della consultazione il gestore mette a disposizione dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, almeno quindici giorni
prima dell'incontro di cui al comma 3, le seguenti informazioni:
a) gli elementi dell'analisi dei rischi utilizzati per la
predisposizione del piano di emergenza interno;
b) lo schema di piano di emergenza interno; c) ogni altro elemento utile
alla comprensione del piano di emergenza interno e comunque ogni
documento rilevante.
3. Prima di adottare, rivedere o aggiornare il piano di emergenza
interno il gestore o i suoi rappresentanti incontrano i rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza. Dell'incontro e' redatto apposito
verbale, che e' depositato presso lo stabilimento a disposizione delle
autorita' competenti di cui agli articoli 21 e 25 del decreto
legislativo n. 334 del 1999 ed e' parte integrante del piano di
emergenza interno.
4. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nel corso
dell'incontro di cui al comma 3, possono formulare osservazioni o
proposte sullo schema di piano di emergenza interno, delle quali il
gestore tiene conto nell'ambito delle attivita' di cui all'articolo 1,
comma 1.
Il presente regolamento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 26 maggio 2009
Il Ministro : Prestigiacomo
Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato
alla Corte dei conti il 23 settembre 2009 Ufficio controllo atti
Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9,
foglio n. 147
Nota all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999 si
vedano le note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 47 del citato decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81: «Art. 47 (Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza). - 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e'
istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito
produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene
secondo le modalita' di cui al comma 6.
2. In tutte le aziende, o unita' produttive, e' eletto o designato il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. Nelle aziende o unita' produttive che occupano fino a 15 lavoratori
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' di norma eletto
direttamente dai lavoratori al loro interno oppure e' individuato per
piu' aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo
quanto previsto dall'art. 48.
4. Nelle aziende o unita' produttive con piu' di 15 lavoratori il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' eletto o designato dai
lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In
assenza di tali rappresentanze, il rappresentante e' eletto dai
lavoratori della azienda al loro interno.
5. Il numero, le modalita' di designazione o di elezione del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche' il tempo di
lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono
stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in
sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza
della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro,
individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e
sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro della salute, sentite le
confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. Con il
medesimo decreto sono disciplinate le modalita' di attuazione del
presente comma.
7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 e'
il seguente:
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unita' produttive sino a 200
lavoratori;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unita' produttive da 201 a
1.000 lavoratori;
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unita' produttive
oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti
e' aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o
dalla contrattazione collettiva.
8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le
funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono
esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo
diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori
di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.».
- Si riportano i testi degli articoli 21 e 25 del citato decreto
legislativo n. 334 del 1999: «Art. 21 (Procedura per la valutazione del
rapporto di sicurezza). - 1. Il Comitato provvede, fino all'emanazione
da parte delle regioni della specifica disciplina prevista dall'art. 18,
a svolgere le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla
presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell'art. 8 e adotta
altresi' il provvedimento conclusivo.
2. Per gli stabilimenti esistenti il Comitato, ricevuto il rapporto di
sicurezza, avvia l'istruttoria e, esaminato il rapporto di sicurezza,
esprime le valutazioni di propria competenza entro il termine di quattro
mesi dall'avvio dell'istruttoria, termine comprensivo dei necessari
sopralluoghi ed ispezioni, fatte salve le sospensioni necessarie
all'acquisizione di informazioni supplementari, che non possono essere
comunque superiori a due mesi. Nell'atto che conclude l'istruttoria
vengono indicate le valutazioni tecniche finali, le eventuali
prescrizioni integrative e, qualora le misure adottate dal gestore per
la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti siano nettamente
insufficienti, viene prevista la limitazione o il divieto di esercizio.
3. Per i nuovi stabilimenti o per le modifiche individuate con il
decreto di cui all'art. 10, il Comitato avvia l'istruttoria all'atto del
ricevimento del rapporto preliminare di sicurezza. Il Comitato,
esaminato il rapporto preliminare di sicurezza, effettuati i
sopralluoghi eventualmente ritenuti necessari, rilascia il nulla osta di
fattibilita', eventualmente condizionato ovvero, qualora l'esame del
rapporto preliminare abbia rilevato gravi carenze per quanto riguarda la
sicurezza, formula la proposta di divieto di costruzione, entro quattro
mesi dal ricevimento del rapporto preliminare di sicurezza, fatte salve
le sospensioni necessarie all'acquisizione di informazioni
supplementari, non superiori comunque a due mesi. A seguito del rilascio
del nulla osta di fattibilita' il gestore trasmette al Comitato il
rapporto definitivo di sicurezza relativo al progetto particolareggiato.
Il Comitato, esaminato il rapporto definitivo di sicurezza, esprime il
parere tecnico conclusivo entro quattro mesi dal ricevimento del
rapporto di sicurezza, comprensivo dei necessari sopralluoghi ed
ispezioni. Nell'atto che conclude l'istruttoria vengono indicate le
valutazioni tecniche finali, le proposte di eventuali prescrizioni
integrative e, qualora le misure che il gestore intende adottare per la
prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti risultino nettamente
inadeguate ovvero non siano state fornite le informazioni richieste, e'
previsto il divieto di inizio di attivita'.
4. Gli atti adottati dal Comitato ai sensi dei commi 2 e 3 vengono
trasmessi al Ministero dell'ambiente, al Ministero dell'interno, alla
regione, al prefetto, al sindaco, nonche', per l'applicazione della
normativa antincendi, al comando provinciale dei Vigili del fuoco
competente per territorio.
5. Il gestore dello stabilimento partecipa, anche a mezzo di un tecnico
di sua fiducia, all'istruttoria tecnica prevista dal presente decreto.
La partecipazione puo' avvenire attraverso l'accesso agli atti del
procedimento, la presentazione di eventuali osservazioni scritte e
documentazioni integrative, la presenza in caso di ispezioni o
sopralluoghi nello stabilimento. Qualora ritenuto necessario dal
Comitato, il gestore puo' essere chiamato a partecipare alle riunioni
del Comitato stesso.
5-bis. Le istruttorie di cui ai commi 2 e 3 comprendono sopralluoghi
tesi a garantire che i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di
sicurezza descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento.
Art. 25 (Misure di controllo). - 1. Le misure di controllo, effettuate
ai fini dell'applicazione del presente decreto, sulla base delle
disponibilita' finanziarie previste dalla legislazione vigente, oltre a
quelle espletate nell'ambito delle procedure di cui all'art. 21,
consistono in verifiche ispettive al fine di accertare adeguatezza della
politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal
gestore e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza. 1-bis. Le
verifiche ispettive di cui al comma 1 sono svolte al fine di consentire
un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e
di gestione applicati nello stabilimento, per garantire che il gestore
possa comprovare di:
a) aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle attivita'
esercitate nello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente
rilevante;
b) disporre dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti
rilevanti all'interno ed all'esterno del sito;
c) non avere modificato la situazione dello stabilimento rispetto ai
dati e alle informazioni contenuti nell'ultimo rapporto di sicurezza
presentato.
2. Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sono effettuate, sulla base
delle disponibilita' finanziarie previste dalla legislazione vigente,
dalla regione; in attesa dell'attuazione del procedimento previsto
dall'art. 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998, quelle relative
agli stabilimenti di cui all'art. 8 sono disposte ai sensi del decreto
del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1998.
3. Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sono svolte sulla base dei
criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con i Ministri dell'interno, della sanita' e dell'industria , del
commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni,
da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e sono effettuate indipendentemente di ricevimento del rapporto
di sicurezza o di altri rapporti e devono essere concepite in modo da
consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici,
organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento.
4. Il sistema delle misure di controllo di cui al presente articolo
comporta che:
a) tutti gli stabilimenti sono sottoposti a un programma di controllo
con una periodicita' stabilita in base a una valutazione sistematica dei
pericoli associati agli incidenti rilevanti in uno specifico
stabilimento e almeno annualmente per gli stabilimenti soggetti alla
presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 8;
b) dopo ogni controllo deve essere redatta una relazione e data notizia
al Ministero dell'ambiente;
c) i risultati dei controlli possono essere valutati in collaborazione
con la direzione dello stabilimento entro un termine stabilito dall'autorita'
di controllo.
5. Il personale che effettua il controllo puo' chiedere al gestore tutte
le informazioni supplementari che servono per effettuare un'adeguata
valutazione della possibilita' di incidenti rilevanti, per stabilire le
probabilita' o l'entita' dell'aggravarsi delle conseguenze di un
incidente rilevante, anche al fine della predisposizione del piano di
emergenza esterno.
6. Fermo restando le misure di controllo di cui al comma 1, il Ministero
dell'ambiente puo' disporre ispezioni negli stabilimenti di cui all'art.
2, comma 1, ai sensi del citato decreto 5 novembre 1997, usufruendo
delle disponibilita' finanziarie previste dalla legislazione vigente.». |