Home page  >  Legislazione  >  Legislazione A.R.I.R.

                    

MINISTERO INTERNO
LETTERA CIRCOLARE
15/2/2006 Prot. n. DCPST/A4/RS/700
Notifica ex art.6 del D.Lgs.334/99, così come modificato dall’art.3 del D.Lgs.238/05.

 
MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA RISCHI INDUSTRIALI

Ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco
- LORO SEDI

e, per conoscenza:

Alle Prefetture – U.T.G.
- LORO SEDI

Alle Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
- LORO SEDI


OGGETTO: Notifica ex art.6 del D.Lgs.334/99, così come modificato dall’art.3 del D.Lgs.238/05.

Il decreto legislativo 21 settembre 2005, n.238, ha apportato sostanziali modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334, in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
Tra le altre, si segnalano le novità relative a modalità di presentazione, contenuti e destinatari della notifica presentata dai gestori ai sensi dell’art.6 del D.Lgs.334/99, così come modificato dall’art.3 del D.Lgs.238/05 (cfr. punto c) della Lettera Circolare Prot. DCPST/A4/RS/3600 del 20 dicembre 2005).
In vista della scadenza dei termini di cui all’art.23 del citato D.Lgs.238/05 (cfr. Lettera Circolare Prot. DCPST/A4/RS/300 del 23 gennaio 2006) ed al fine di organizzare il lavoro che deriverà dal ricevimento delle suddette notifiche, si riassumono di seguito i compiti da svolgere a cura di codesti Comandi Provinciali:
1. verifica della correttezza delle forme dell’autocertificazione attraverso le quali la notifica è stata sottoscritta dal gestore e della contestuale trasmissione della scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori ;
2. accertamento dell’assoggettamento dell’attività all’obbligo di presentazione del rapporto di sicurezza e/o di richiesta di rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi;
3. comunicazione degli esiti della verifica e dell’accertamento di cui sopra alla Direzione Regionale, per quanto di competenza, ed all’Area Rischi Industriali della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, per l’attività di monitoraggio;
4. presentazione delle risultanze in sede di Comitato Tecnico Regionale per la Prevenzione Incendi di cui all’art.20 del D.P.R.577/82, qualora si tratti di una attività non soggetta alla presentazione del rapporto di sicurezza;
5. presentazione delle risultanze in sede di Comitato Tecnico Regionale per la Prevenzione Incendi di cui all’art.20 del D.P.R.577/82, integrato ai sensi dell’art.19 del D.Lgs.334/99, qualora si tratti di una attività soggetta alla presentazione del rapporto di sicurezza;
6. censimento di tutte le attività a rischio di incidente rilevante presenti nel territorio di competenza con particolare attenzione all’attuale campo di applicazione, ai casi per i quali è necessario aggiornare le notifiche, nonché agli adempimenti di prevenzione incendi ai quali le stesse risultano soggette;
7. comunicazione dei dati del censimento agli stessi uffici indicati al punto 3. Si confida nella tempestiva attuazione di quanto sopra, evidenziando l’importanza della speditezza di una corretta azione amministrativa da svolgere senza discapito né per gli interessi dei soggetti privati né per la sicurezza delle persone e per la tutela dell’ambiente.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO
CAPO DEL C.N.VV.F.
(MAZZINI)

        

Home page  >  Legislazione  >  Legislazione A.R.I.R.

  
Sicurezzaonline declina ogni e qualsiasi responsabilità per possibili errori od omissioni,
nonché per eventuali danni derivanti dall'uso delle informazioni contenute nel testo e negli ipertesti sopra riportati.
Si raccomanda, pertanto, di verificare sempre tali informazioni direttamente sulle fonti ufficiali.
  

Home page | In primo piano | Legislazione | Enti normativi | Norme tecniche | Aziende | Forum | Faq | Special links | Come abbonarsi