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MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA
DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA RISCHI INDUSTRIALI
Ai Comandi Provinciali dei
Vigili del Fuoco
- LORO SEDI
e, per conoscenza:
Alle Prefetture – U.T.G.
- LORO SEDI
Alle Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile
- LORO SEDI
OGGETTO: Notifica ex art.6 del D.Lgs.334/99, così come
modificato dall’art.3 del D.Lgs.238/05.
Il decreto legislativo 21 settembre 2005, n.238, ha apportato sostanziali
modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334, in
materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose.
Tra le altre, si segnalano le novità relative a modalità di presentazione,
contenuti e destinatari della notifica presentata dai gestori ai sensi
dell’art.6 del D.Lgs.334/99, così come modificato dall’art.3 del D.Lgs.238/05
(cfr. punto c) della Lettera Circolare Prot. DCPST/A4/RS/3600 del 20
dicembre 2005).
In vista della scadenza dei termini di cui all’art.23 del citato D.Lgs.238/05
(cfr. Lettera Circolare Prot. DCPST/A4/RS/300 del 23 gennaio 2006) ed al
fine di organizzare il lavoro che deriverà dal ricevimento delle suddette
notifiche, si riassumono di seguito i compiti da svolgere a cura di codesti
Comandi Provinciali:
1. verifica della correttezza delle forme dell’autocertificazione attraverso
le quali la notifica è stata sottoscritta dal gestore e della contestuale
trasmissione della scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante
per i cittadini ed i lavoratori ;
2. accertamento dell’assoggettamento dell’attività all’obbligo di
presentazione del rapporto di sicurezza e/o di richiesta di rilascio del
Certificato di Prevenzione Incendi;
3. comunicazione degli esiti della verifica e dell’accertamento di cui sopra
alla Direzione Regionale, per quanto di competenza, ed all’Area Rischi
Industriali della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza
Tecnica, per l’attività di monitoraggio;
4. presentazione delle risultanze in sede di Comitato Tecnico Regionale per
la Prevenzione Incendi di cui all’art.20 del D.P.R.577/82, qualora si tratti
di una attività non soggetta alla presentazione del rapporto di sicurezza;
5. presentazione delle risultanze in sede di Comitato Tecnico Regionale per
la Prevenzione Incendi di cui all’art.20 del D.P.R.577/82, integrato ai
sensi dell’art.19 del D.Lgs.334/99, qualora si tratti di una attività
soggetta alla presentazione del rapporto di sicurezza;
6. censimento di tutte le attività a rischio di incidente rilevante presenti
nel territorio di competenza con particolare attenzione all’attuale campo di
applicazione, ai casi per i quali è necessario aggiornare le notifiche,
nonché agli adempimenti di prevenzione incendi ai quali le stesse risultano
soggette;
7. comunicazione dei dati del censimento agli stessi uffici indicati al
punto 3. Si confida nella tempestiva attuazione di quanto sopra,
evidenziando l’importanza della speditezza di una corretta azione
amministrativa da svolgere senza discapito né per gli interessi dei soggetti
privati né per la sicurezza delle persone e per la tutela dell’ambiente.
IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
VICARIO
CAPO DEL C.N.VV.F.
(MAZZINI) |