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MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA
DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA RISCHI INDUSTRIALI
Alle Direzioni
Regionali ed Interregionali dei Vigili del Fuoco, del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile - LORO SEDI
Ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco - LORO SEDI
e, per conoscenza:
Al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
Direzione Salvaguardia Ambientale
Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA
Al Ministero dell’Interno
– Gabinetto del Ministro
– Dipartimento P.S.
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale
Al Ministero delle Attività Produttive
D.G.E.R.M. Via Molise, 2 - 00187 ROMA
Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione
Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima e
Interna
Viale dell’Arte, 18 - 00144 ROMA
A tutte le Regioni per il tramite delle Prefetture – U.T.G.
Capoluoghi di Regione
Alle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo e Alle Questure
LORO SEDI
Al Commissario dello Stato nella Regione Sicilia PALERMO
Al Rappresentante del Governo nella Regione Sardegna CAGLIARI
Al Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia
TRIESTE
Al Presidente della Giunta Regionale della Valle d’Aosta AOSTA
Al Commissario del Governo per la Provincia di BOLZANO
Al Commissario del Governo per la Provincia di TRENTO
OGGETTO: Decreto legislativo 21 settembre 2005,
n. 238 recante “Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che
modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose”.
Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334, di seguito
denominato “decreto”, come modificato dal decreto legislativo
21 settembre 2005, n.238, contiene elementi che interessano in
maniera sostanziale le attività che questo Dipartimento svolge
nel settore della sicurezza delle attività industriali a rischio
di incidente rilevante e della prevenzione incendi.
Al fine di rendere organico ed omogeneo lo svolgimento delle
attività di competenza, vengono di seguito esaminati gli aspetti
maggiormente significativi per questa Amministrazione e vengono
forniti i necessari indirizzi attuativi per il raccordo con le
procedure di prevenzione incendi finalizzate al rilascio del
Certificato Prevenzione Incendi e dei pareri di competenza del
Ministero dell’Interno di cui alla lettera circolare prot. DCPST/A4/RS/600
del 28 febbraio 2005.
a) Ambito di applicazione
La nuova formulazione del decreto include nel campo di
applicazione attività precedentemente non ricomprese, quali:
a) le operazioni di trattamento chimico o termico dei minerali
estratti da cave o miniere che comportano l’impiego delle
sostanze pericolose di cui all’allegato I;
b) gli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i
bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti le
sostanze pericolose di cui all’allegato I, in particolare quando
utilizzati in relazione alla lavorazione chimica e termica dei
minerali;
c) i porti industriali, petroliferi e commerciali, in cui sono
presenti sostanze pericolose di cui all’articolo 2, comma 1, del
decreto.
A proposito delle attività portuali, in attesa dell’adozione
dello specifico regolamento previsto al comma 3 dell’art.4, si
ritiene opportuno effettuare un monitoraggio della situazione
esistente nel territorio di competenza, anche con riferimento allo
stato di applicazione del D.M.16 maggio 2001, n.293, e agevolare i
rapporti di collaborazione con le Autorità Marittime e/o Portuali
(cfr. nota prot. NS 4962/4192 sott.1 del 17 luglio 2001).
b) Obblighi generali del gestore
Osservando che non sono stati modificati i commi 1 e 2 dell’art.
5 concernenti gli obblighi generali dei gestori - a prescindere
dai quantitativi e dalla classificazione delle sostanze pericolose
detenute - si rileva l’abrogazione del comma 3 e del connesso
allegato B riguardante l’obbligo di presentare una specifica
relazione tecnica da parte dei gestori di alcuni stabilimenti
rientranti nel campo di applicazione della pregressa normativa in
materia.
Al riguardo, appare opportuno porre la massima attenzione
all’eventualità che le attività precedentemente soggette al
comma 3 dell’art.5 possano comunque rientrare, anche in
conseguenza delle modifiche apportate all’Allegato I, nel novero
di quelle di cui all’art.2, comma 1 e, pertanto, tenute
all’osservanza di quanto stabilito dagli artt.6, 7 e 8.
c) Notifica
Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per
territorio viene incluso tra i destinatari della notifica e della
scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i
cittadini ed i lavoratori di cui all’art.6 del decreto, nonché
della comunicazione, che il gestore è tenuto a trasmettere prima
dell’avvio dell’attività, relativa alla realizzazione di un
nuovo stabilimento o di una modifica dello stabilimento o
dell’impianto che potrebbe costituire aggravio del preesistente
livello di rischio ai sensi del decreto di cui all’articolo 10 (cfr.art.3
del D.Lgs.238/05).
Si evidenzia che il gestore deve aggiornare tempestivamente, nelle
forme dell’autocertificazione, la notifica di cui al comma 1
dell’art.6 del decreto e la scheda di cui all’allegato V in
caso di chiusura definitiva dell'impianto o del deposito, ovvero
nel caso di aumento significativo della quantità e di modifica
significativa della natura o dello stato fisico delle sostanze
pericolose presenti, o di modifica dei processi che le impiegano,
o di modifica dello stabilimento o dell’impianto che potrebbe
costituire aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi
del decreto di cui all’articolo 10, nonché di variazioni delle
informazioni di cui al comma 2 del citato art.6.
Le informazioni di cui all’allegato V, che riportano anche le
autorizzazioni e le certificazioni adottate in campo ambientale
dallo stabilimento, debbono fare esplicito riferimento ai piani di
emergenza interna di cui all’articolo 11 e ai piani di emergenza
esterna di cui all’articolo 20 del decreto (cfr. art.21 del
D.Lgs. 238/05).
Per quanto sopra, ricevuta la notifica, il Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco effettua una verifica della stessa. Al fine di
evitare successive osservazioni di carattere formale (cfr. D.P.R.445/2000
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa”), tale verifica deve
riguardare la correttezza delle forme dell’autocertificazione
attraverso le quali la notifica è stata sottoscritta dal gestore.
Il Comando comunica alla Direzione Regionale, per quanto di
competenza, ed all’Area Rischi Industriali di questo
Dipartimento, per l’attività di monitoraggio, le risultanze
degli accertamenti effettuati specificando se l’attività è
soggetta alla presentazione del rapporto di sicurezza e/o al
rilascio del Certificato Prevenzione Incendi.
d) Rapporto di Sicurezza
Il rapporto di sicurezza contiene almeno i dati di cui
all’allegato II e l’inventario aggiornato delle sostanze
pericolose presenti nello stabilimento, nonché le informazioni
che possono consentire di prendere decisioni in merito
all'insediamento di nuovi stabilimenti o alla costruzione di
insediamenti attorno agli stabilimenti già esistenti. (cfr.art.4
del D.Lgs.238/2005).
Il suddetto allegato II deve riportare, tra l’altro, la
valutazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti
identificati, nonché piante, immagini o adeguata cartografia
delle zone suscettibili di essere colpite da tali incidenti
derivanti dallo stabilimento (cfr.art.19 del D.Lgs.238/2005).
e) Nuovi stabilimenti e modifiche con aggravio del rischio
L’abrogazione dei commi 3 e 4 dell’art.9 elimina la possibilità
dei gestori di ricorrere alla “perizia giurata” in caso di
decorrenza dei termini previsti dalla procedura di cui all’art.21.
Appare evidente che tale abrogazione, derivata dagli esiti dalla
procedura di infrazione 2003/2014 avviata dalla Commissione
europea, comporta per i Comitati di cui all’art.19 un ulteriore
impegno per il rispetto dei tempi per l’espressione del “nulla
osta di fattibilità” e del “parere tecnico conclusivo” di
cui all’art.21 del decreto.
Nel caso in cui il nuovo stabilimento non risulti soggetto
all’obbligo di presentazione del rapporto di sicurezza, sarà
necessario acquisire il parere preliminare del Comitato Tecnico
Regionale di cui all’art.20 del D.P.R.577/82, trattandosi di
attività a rischio di incidente rilevante ed in relazione alle
esigenze di pianificazione dell’assetto del territorio
introdotte dal comma 5-bis dell’art.14, di pianificazione
dell’emergenza esterna introdotte dal comma 6-bis dell’art.20
ed in analogia a quanto già disposto con la sopra citata lettera
circolare prot. DCPST/A4/RS/600 del 28 febbraio 2005.
f ) Piano di emergenza interno
Il personale delle imprese subappaltatrici a lungo termine, in
analogia al personale di stabilimento, dovrà essere consultato
per la predisposizione, il riesame, la sperimentazione e
l’eventuale revisione e aggiornamento del piano di emergenza
interno (cfr art. 6 del D. Lgs.238/05).
Si richiamano, al riguardo, le connessioni tra gli obblighi dei
gestori in materia di predisposizione della pianificazione
dell’emergenza all’interno degli stabilimenti e i compiti del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in materia di sicurezza
antincendi negli stabilimenti industriali in relazione a quanto
disposto dagli articoli 2 e 12 della legge 469/61 e dall’art.3
del D.P.R. 577/1982.
g) Effetto
domino
Dalla nuova formulazione dell’art.12 del decreto deriva, per il
Comitato di cui all’art.19, il compito di accertare lo scambio
delle informazioni necessarie al coordinamento delle azioni
finalizzate alla sicurezza dell’esercizio e della gestione
dell’eventuale emergenza esterna agli stabilimenti di cui
all'articolo 2, comma 1, per i quali la probabilità o la
possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono
essere maggiori a causa del luogo, della vicinanza degli
stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose
presenti in essi (cfr. art.7 del D.Lgs.238/2005).
Fino a quando il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio
non individuerà tali stabilimenti e in attesa di quanto previsto
dall'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è
auspicabile che venga favorita la cooperazione tra i diversi
gestori al fine di trasmettere al Prefetto le informazioni
necessarie per la predisposizione dei piani di emergenza esterna e
scambiare le informazioni utili per consentire di riesaminare e,
eventualmente, modificare, in considerazione della natura e
dell'entità del pericolo globale di incidente rilevante, i
rispettivi sistemi di gestione della sicurezza, i rapporti di
sicurezza, i piani di emergenza interni e la diffusione delle
informazioni alla popolazione.
h) Assetto del territorio e controllo
dell’urbanizzazione
Ai sensi del nuovo comma 5 bis dell’art.14, nelle zone
interessate dagli stabilimenti di cui all’articolo 2, comma 1,
gli enti territoriali tengono conto, nell’elaborazione degli
strumenti di pianificazione dell’assetto del territorio, della
necessità di prevedere e mantenere opportune distanze tra gli
stabilimenti e le zone residenziali, gli edifici e le zone
frequentate dal pubblico, le vie di trasporto principali, le aree
ricreative e le aree di particolare interesse naturale o
particolarmente sensibili dal punto di vista naturale, nonché tra
gli stabilimenti e gli istituti, i luoghi e le aree tutelati ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.
In caso di stabilimenti esistenti ubicati vicino a zone
residenziali, ad edifici e zone frequentate dal pubblico, a vie di
trasporto principali, ad aree ricreative e ad aree di particolare
interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista
naturale, il gestore deve, altresi', adottare misure tecniche
complementari per contenere i rischi per le persone e per
l'ambiente; tali misure vanno esaminate nell’ambito
dell’istruttoria di cui all’art.21 e la loro mancata adozione
viene sanzionata come disposto all’art.27, comma 7.
i) Pianificazione di emergenza esterna
La novità più rilevante riguarda l’obbligo di predisporre la
pianificazione di emergenza esterna anche per gli stabilimenti non
soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza; il piano di
emergenza esterna è redatto sulla scorta delle informazioni di
cui all’articolo 6 e all’articolo 12.
Evidenziando, altresì, il maggiore risalto conferito alle azioni
di cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso con
l’organizzazione di Protezione Civile, si ricorda che il
riferimento normativo per tale pianificazione è costituito dalle
linee guida emanate con D.P.C.M. 25 febbraio 2005 (cfr. lettera
circolare prot. DCPST/A4/RS/1600 del 1° luglio 2005).
l)
Procedure per la valutazione del Rapporto di Sicurezza
Le istruttorie di cui ai commi 2 e 3 dell’art.21 del decreto
comprendono sopralluoghi tesi a garantire che i dati e le
informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza descrivano
fedelmente la situazione dello stabilimento (cfr.art. 12 del D.Lgs.238/2005).
Per le conclusioni delle istruttorie, che vanno formulate nel
rispetto dei tempi previsti dal medesimo art.21, si richiama il
contenuto della lettera circolare prot. DCPST/A4/RS/2300 del 15
settembre 2005 e del punto A) in particolare, per sottolineare che
l’azione amministrativa deve essere correttamente portata a
termine senza discapito né per gli interessi delle imprese
private né per la sicurezza delle persone e la salvaguardia
dell’ambiente.
Le misure di controllo, espletate nell'ambito delle procedure di
cui all'articolo 21, devono essere svolte anche al fine di
consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici,
organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento, per
garantire che il gestore possa comprovare di:
a) aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle attività
esercitate nello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente
rilevante;
b) disporre dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di
incidenti rilevanti all’interno ed all’esterno del sito;
c) non aver modificato la situazione dello stabilimento rispetto
ai dati e alle informazioni contenuti nell’ultimo rapporto di
sicurezza presentato.
Particolare attenzione deve essere posta per le attività
ricadenti anche nel campo di applicazione del D.P.R.420/98 e/o
dell’art.47 del regolamento della navigazione marittima, per le
quali i Comitati di cui all’art.19 devono essere integrati dal
rappresentante del Dipartimento della Pubblica Sicurezza (cfr.lettera
circolare prot. DCPST/A4/RS/2600 dell’11 novembre 2004).
m) Consultazione della popolazione
Si richiama l’attenzione sul contenuto dell’art.23 del decreto
in ordine al diritto della popolazione interessata di esprimere il
proprio parere nei casi previsti dal comma 1. In attesa del
trasferimento alle Regioni delle competenze amministrative in
materia di incidenti rilevanti, secondo quanto disposto
dall’art. 72 del D. Lgs. 112/98 e dall’art. 18 del D. Lgs.
334/99, i Comitati Tecnici Regionali, contestualmente all’avvio
dell’istruttoria di cui all’art. 21, chiederanno al Sindaco di
provvedere alla consultazione della popolazione nelle forme
ritenute opportune e accerteranno che il gestore abbia avviato la
procedura relativa alla valutazione di impatto ambientale, se
prescritta, ovvero, nel caso in cui non lo sia, abbia fornito le
necessarie informazioni attraverso la stampa locale.
Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo dei capoluoghi
di Regione sono pregati di trasmettere copia della presente
circolare ai competenti uffici di ciascuna Regione.
Attesa la rilevanza della materia per le attività istituzionali
di questo Dipartimento, si confida nella consueta, fattiva
collaborazione.
IL CAPO DIPARTIMENTO
(MORCONE) |