Home page  >  Legislazione  >  Legislazione A.R.I.R.
                     

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
ISPETTORATO PER LE ATTIVITA’ E LE NORMATIVE SPECIALI DI PREVENZIONE INCENDI
Lettera Circolare Prot. NS 5308/4192 sott.1 del 26 luglio 2001
OGGETTO: Decreto 16 maggio 2001, n. 293, in materia di sicurezza in ambito portuale.
Chiarimenti.

  
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2001 è stato pubblicato il decreto 16 maggio 2001, n. 293, del Ministro dell’Ambiente, di concerto con il Ministro dei Trasporti e della Navigazione e con il Ministro della Sanità, concernente “Regolamento di attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”.
Su tale decreto, emanato ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.Lgs. 334/99, al fine di garantire nei porti industriali e petroliferi livelli di sicurezza equivalenti a quelli stabiliti per le attività a rischio di incidente rilevante, si forniscono, per quanto di competenza, i seguenti chiarimenti.
La procedura finalizzata al rilascio del certificato di prevenzione incendi per attività a rischio di incidente rilevante soggette a presentazione di rapporto di sicurezza ai sensi dell’art.8 del D.Lgs. 334/99, rimane quella definita dal Decreto del Ministero dell’Interno 19 marzo 2001 (in G.U. n. 80 del 5 aprile 2001).
Pertanto il rilascio (o il rinnovo) del certificato verrà effettuato dal Comando dei Vigili del Fuoco territorialmente competente a conclusione del procedimento di valutazione del rapporto di sicurezza di cui all’art.21 del D.Lgs. 334/99, nei modi e nei tempi stabiliti dagli artt. 4 e 5 dello stesso D.M. 19 marzo 2001.
Nel caso di attività assoggettate agli obblighi di cui agli artt. 6 e 7 del citato D.Lgs. 334/99, restano confermare le procedure di prevenzione incendi richiamate dalla Circolare n. 12 MI.SA. del 5 luglio 2000.
Ai fini del coordinamento tra le procedure sopra indicate e quelle previste dal decreto in oggetto, si invitano i Sigg. Comandanti a partecipare alle conferenze di servizi di cui all’art. 5 del Decreto 16 maggio 2001 nonché ad informare tempestivamente i Sigg. Ispettori, in qualità di Presidenti dei Comitati di cui all’art. 19 del D.Lgs. 334/99, sulle convocazioni delle conferenze stesse al fine di consentire agli stessi di richiedere alle Autorità Portuali o Marittime, qualora ritenuto opportuno, la partecipazione di un proprio rappresentante.

L’ISPETTORE GENERALE CAPO
(Dott. Ing. Alberto d’ERRICO)

    

Home page  >  Legislazione  >  Legislazione A.R.I.R.

 
Sicurezzaonline declina ogni e qualsiasi responsabilità per possibili errori od omissioni,
nonché per eventuali danni derivanti dall'uso delle informazioni contenute nel testo sopra riportato.
Si raccomanda, pertanto, di verificare sempre tali informazioni direttamente sulle fonti ufficiali.
                

Home page | In primo piano | Legislazione | Enti normativi | Norme tecniche | Aziende | Forum | Faq | Special links | Come abbonarsi