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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il comma 1 dell'art. 12
del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 (1),
come modificato dall'art. 1, comma 8, della legge 19 maggio 1997, n. 137;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (2);
Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio
31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989;
Ritenuto di dover provvedere ad indicare le modalità con le quali i
fabbricanti devono procedere all'informazione, all'addestramento e
all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ nelle attività
industriali soggette al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
198 8, n. 175;
Considerato che, ai sensi del comma 7 dell'art. 1 della legge 19 maggio
1997, n. 137, le modalità con le quali i fabbricanti devono procedere
all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che
lavorano in situ sono stabilite dal Ministero dell'ambiente in conformità
alle proposte della Conferenza di servizi di cui all'art. 9 del
decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461;
Viste le proposte della Conferenza di servizi, di cui al citato art. 9
del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461, in data 18 dicembre 1997;
Decreta:
Art. 1
Generalità
L Le disposizioni di cui
al presente decreto stabiliscono le modalità minime con cui il
fabbricante deve procedere all'informazione, all'addestramento e
all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ, ai sensi
dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988,
n. 175, e successive modifiche e integrazioni, sui rischi di incidenti
rilevanti connessi con determinate attività industriali.
2. 1 contenuti del presente decreto sono finalizzati alle attività
ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche e integrazioni,
e sono pertanto integrativi ed aggiuntivi di quanto previsto dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e
integrazioni, finalizzato al miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro.
3. Le modalità di informazione, addestramento ed equipaggiamento di
coloro che lavorano nelle attività industriali a rischio di incidente
rilevante devono essere individuate dal fabbricante nell'ambito della
propria organizzazione e poste in atto mediante apposite procedure
scritte, previa consultazione con i rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza. Tali procedure devono, in particolare, prevedere la
designazione di personale adeguatamente informato, qualificato e
preparato, nonché l'approntamento e la gestione di mezzi idonei alla
protezione del personale in caso di incidente rilevante.
Art. 2
Definizioni
Ai sensi del presente decreto si intende
per:
a) lavoratore in situ:
il personale dirigente, i quadri, gli impiegati tecnici e amministrativi
e gli operai che operano nello stabilimento;
il personale preposto all'esercizio degli impianti o depositi e/o agli
interventi di emergenza;
il personale interno, alle dipendenze di terzi o autonomo, preposto,
anche occasionalmente, alla manutenzione degli impianti o depositi, ai
servizi generali o che accede allo stabilimento per qualsiasi altro
motivo di lavoro;
il personale interno, alle dipendenze di terzi o lavoratore autonomo,
preposto ad operazioni comunque connesse con l'esercizio degli impianti o
depositi;
b) istruttore: personale interno, alle dipendenze di terzi o
lavoratore autonomo, qualificato all'addestramento dei lavoratori in situ,
selezionato dal fabbricante;
c) visitatore occasionale: persona diversa da quelle di cui alle lettere a)
e b), che accede allo stabilimento a qualunque titolo.
Art. 3
Informazione
1. Il fabbricante deve
informare ciascun lavoratore sui rischi di incidente rilevante e sulle
misure atte a prevenirli o limitarne le conseguenze per l'uomo e per
l'ambiente. Per le attività soggette agli articoli 4 o 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, l'informazione deve
basarsi sulle risultanze delle analisi e valutazioni di sicurezza
effettuate dal fabbricante ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, con particolare
riguardo a quanto indicato nell'art. 8, comma 1, del detto decreto. Per
le altre attività, l'informazione deve basarsi sulle valutazioni
effettuate dal fabbricante e sulle misure adottate, ai sensi dell'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.
2. Il fabbricante deve assicurarsi che l'informazione di cui al comma 1
sia fornita in modo comprensibile ed esaustivo a ciascun lavoratore,
anche con riguardo ad eventuali specifiche esigenze, ricorrendo alle
forme di comunicazione più adeguate. In particolare, il fabbricante deve
distribuire ai lavoratori almeno:
a) la scheda di cui all'allegato 1 della legge 19 maggio 1997, n.
137, per le attività soggette agli articoli 4 o 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;
b) le schede di sicurezza delle sostanze e dei preparati
pericolosi interessati, di cui alla legge 29 maggio 1974, n. 256, e
successive integrazioni e modifiche;
c) un estratto dei risultati delle analisi e valutazioni di sicurezza di
cui al comma l;
d) un estratto del piano di emergenza interno, differenziato
secondo la funzione, la posizione e i compiti specifici affidati al
singolo lavoratore nel corso di un'eventuale emergenza, integrato con gli
aspetti di coordinamento con gli eventuali interventi richiesti al
lavoratore a seguito dell'attivazione del piano di emergenza esterna.
3. Il fabbricante è tenuto ad organizzare almeno ogni tre mesi, per le
attività soggette agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e ogni sei mesi per le altre attività,
ed ogni volta che intervengano modifiche significative all'attività
incontri con i lavoratori al fine di:
a) illustrare in modo adeguato a ciascun lavoratore le
informazioni di cui al comma 1 e la documentazione di cui al comma 2;
b) verificare che ciascun lavoratore abbia compreso adeguatamente
ed esaustivamente il significato e l'importanza delle informazioni
fornite e della documentazione distribuita;
c) identificare l'eventuale esigenza di ulteriori forme di comunicazione;
d) rispondere ad eventuali quesiti e acquisire, per successiva
valutazione, i consigli e le informazioni fornite dagli stessi lavoratori
o dai loro rappresentanti per la sicurezza.
Il fabbricante deve produrre e conservare evidenza documentale degli
incontri di cui al presente comma, ivi compreso il riscontro degli esiti.
4. Il fabbricante deve aggiornare l'informazione e, se necessario, la
documentazione, ogni volta che subentrino nuove conoscenze tecniche in
materia o intervengano modifiche significative, dietro richiesta motivata
da parte dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e, per le
attività soggette agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, anche sulla base delle conclusioni
dell'istruttoria di cui all'art. 1, comma 6, della legge 19 maggio 1997,
n. 137, nonché del piano di emergenza esterno di cui all'art. 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.
5. Il fabbricante deve informare i visitatori occasionali degli aspetti
essenziali del piano di emergenza interno, prima che questi siano ammessi
all'interno dello stabilimento. Qualora il visitatore venga costantemente
accompagnato all'interno dello stabilimento da una persona dedicata,
l'informazione relativa al piano di emergenza interno potrà
eventualmente limitarsi alle vie di fuga e ai punti di raccolta. In tutti
i casi, per le attività soggette agli articoli 4 o 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, ai visitatori
occasionali deve essere consegnata copia della scheda di cui all'allegato
1 della legge 19 maggio 1997, n. 137.
6. Il fabbricante deve rendere disponibile, presso i locali di accesso
allo stabilimento e presso i punti critici dello stabilimento che lo
stesso fabbricante provvederà a individuare, un'informazione
grafico-visiva, realizzata con i mezzi ritenuti più idonei, relativa ai
nominativi e alle modalità con cui segnalare l'insorgere di una
situazione di emergenza della quale si venga a conoscenza, all'ubicazione
planimetrica dei punti di raccolta e delle vie di fuga, nonché
all'identificazione dei segnali di allarme e di cessato allarme e, per le
attività soggette agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, copia della scheda di cui all'allegato
1 della legge 19 maggio 1997, n. 137
Art. 4
Formazione e
addestramento
1. Il fabbricante deve
identificare i parametri che incidono sulla sicurezza individuale e
collettiva ed individuare conseguentemente il livello di competenza,
esperienza e addestramento necessari al fine di assicurare un'adeguata
capacità operativa del personale. Il fabbricante è tenuto ad
assicurarsi che tutto il personale coinvolto nella gestione,
nell'esercizio e nella manutenzione degli impianti o depositi possieda la
necessaria cognizione sulla implicazione della propria attività sulla
sicurezza e sulla prevenzione degli incidenti rilevanti.
2. Ai fini di cui al comma 1, il fabbricante deve assicurare che ciascun
lavoratore sia adeguatamente formato e addestrato su quanto segue:
a) per le attività soggette agli articoli 4 o 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, contenuti delle
analisi e valutazioni di sicurezza, per quanto di pertinenza del singolo
lavoratore, effettuate ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, con particolare
riguardo a quanto indicato nell'art 8, comma 1, di tale decreto; per le
altre attività, esiti delle valutazioni e misure adottate, ai sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1988, n. 175;
b) contenuti generali del piano di emergenza interno e dettagli
specifici su quanto di pertinenza del singolo lavoratore, anche per il
coordinamento con gli eventuali interventi richiesti al lavoratore stesso
a seguito dell'attivazione del piano di emergenza esterna;
c) uso delle attrezzature di sicurezza e dei dispositivi di
protezione individuale e collettiva, anche ai sensi dell'art. 5, comma 3;
d) procedure operative e di manutenzione degli impianti o depositi
sia in condizioni normali e di anomalo esercizio, sia in condizioni di
emergenza;
e) benefici conseguibili attraverso la rigorosa applicazione delle
misure e delle procedure di sicurezza e prevenzione, con particolare
riguardo alla necessità di una tempestiva segnalazione dell'insorgenza
di situazioni potenzialmente pericolose;
f) specifici ruoli e responsabilità di ognuno nel garantire
l'aderenza alle normative di sicurezza e alla politica di sicurezza
aziendale;
g) possibili conseguenze di inosservanze e deviazioni dalle
procedure di sicurezza;
h) ogni altro comportamento utile ai fini di prevenire gli
incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze per l'uomo e l'ambiente.
3. Il fabbricante è tenuto a realizzare quanto previsto ai commi 1 e 2
mediante la formazione e l'addestramento di base dei lavoratori in
occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni,
dell'introduzione di modifiche significative. A tal fine il fabbricante
deve assicurare:
a) la selezione di adeguati programmi di formazione, esercitazione
e addestramento;
b) la formazione e la qualificazione degli istruttori;
c) la messa in atto di sistemi di verifica interni del
raggiungimento degli obiettivi di formazione e addestramento, con
particolare riferimento a:
valutazione delle qualificazioni;
valutazione dell'efficacia dell'addestramento;
gestione degli archivi e della documentazione;
valutazione delle prestazioni attuali e della necessità di corsi di
formazione.
4. L'addestramento deve essere effettuato anche attraverso esercitazioni
pratiche e con l'affiancamento di istruttori qualificati e deve essere
ripetuto periodicamente sulla base della valutazione delle prestazioni
attuali e, comunque, almeno ogni tre mesi per le attività soggette agli
articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1988, n. 175, e ogni sei mesi per le altre attività. Le esercitazioni
relative alla messa in atto del piano di emergenza interno, con
riferimento anche alle prove di evacuazione,
devono essere effettuate almeno ogni sei mesi, per le attività soggette
agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1988, n. 175, e almeno annualmente per le altre attività.
5. Qualora vengano apportate modifiche significative agli impianti o
depositi o alla loro gestione, l'addestramento deve essere ripetuto con
specifico riferimento alle modifiche effettuate e deve essere completato
prima dell'entrata in funzione delle modifiche interessate, previa
consultazione con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
6. Il fabbricante deve mantenere l'evidenza documentale delle attività
di formazione e addestramento e delle prove di esercitazione.
Art. 5
Equipaggiamento, sistemi
e dispositivi di protezione
1. Il fabbricante deve
provvedere all'equipaggiamento per la protezione individuale e agli
apprestamenti per quella collettiva, tenendo conto, oltre che delle
ordinarie condizioni di lavoro, anche degli scenari incidentali
ipotizzabili a seguito dell'accadimento di un incidente rilevante e delle
esigenze operative e di intervento a cui i singoli lavoratori in situ devono
ottemperare.
2. L'equipaggiamento di protezione del personale deve essere assegnato
dal fabbricante almeno al personale operativo e di intervento previsto
dai piani di emergenza interno ed esterno.
3. L'uso dell'equipaggiamento di protezione individuale, quali indumenti
protettivi, facciali, maschere antigas, autorespiratori, rivelatori
portatili, deve essere soggetto a specifiche procedure che, tra l'altro,
distinguano l'equipaggiamento che deve essere costantemente indossato da
quello che deve essere portato al seguito durante il lavoro in impianto o
deposito e quello che deve essere ubicato in luoghi predeterminati e
facilmente accessibili. Le procedure devono inoltre stabilire le
responsabilità per l'addestramento del personale e per la verifica del
corretto uso dell'equipaggiamento assegnato, la sua conservazione, la sua
manutenzione e sostituzione, l'adeguamento all'evoluzione della
normativa.
4. 1 sistemi di protezione collettiva, quali sale di controllo, anche
protette, centri di controllo dell'emergenza, anche a tenuta, punti
attrezzati di raccolta del personale, devono essere progettati e
realizzati in funzione degli scenari incidentali ipotizzabili e
commisurati all'entità delle persone da proteggere. 1 dispositivi
previsti devono essere esplicitamente indicati nel piano di emergenza
interno ed essere tra gli oggetti dell'informazione di cui all'art. 3.
Specifiche procedure devono stabilire la responsabilità per il corretto
uso delle relative attrezzature e per la loro manutenzione.
Art. 6
Organizzazione
1. L'ottemperanza al
presente decreto deve essere garantita dal fabbricante attraverso
l'individuazione delle responsabilità all'interno della propria
organizzazione e la definizione di procedure scritte, eventualmente
attuate nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modifiche e integrazioni.
Art. 7
Controllo
dell'ottemperanza
1. La verifica degli
adempimenti previsti dal presente decreto viene effettuata nell lambito
dello svolgimento delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 16, comma
1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988,
n. 175, ferma restando la facoltà ai sensi dell'art. 20 dello stesso
decreto e le competenze in materia di vigilanza e controllo, nazionali,
regionali e territoriali, previste dalla vigente legislazione e, per le
attività soggette all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
17 maggio 1988, n. 175, anche in occasione delle istruttorie di cui
all'articolo 1, comma 6, della legge 19 maggio 1997, n. 137.
Art. 8
Termine di adeguamento
1. Il fabbricante è
tenuto ad adeguarsi alle disposizioni del presente decreto nel termine di
due mesi dalla sua data di pubblicazione, per le attività soggette agli
articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1988, n. 175, di un anno per le altre attività.
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