|
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
su proposta del
MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
e del
MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'articolo 36, comma
3 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, il quale prevede, per
la tutela dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione
all'amianto durante il lavoro, la determinazione del modello e delle
modalita' di tenuta del registro dei casi di mesotelioma
asbesto-correlati, nonche' le modalita' di trasmissione della
documentazione clinica all'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro da parte degli organi del Servizio sanitario
nazionale e degli Istituti previdenziali assicurativi pubblici e privati;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta
del 21 maggio 1998;
Sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Sentito il parere dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 29 maggio 2000;
Sulla proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della
salute;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Registro nazionale dei
casi di mesotelioma asbesto-correlati
1. E' istituito presso
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)
il registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati. L'ISPESL
e' autorizzato alla raccolta ed al trattamento dei dati ai sensi
dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, cosi' come
modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
135.
2. Nel registro e' raccolta l'informazione relativa ai casi di
mesotelioma della pleura, del peritoneo, del pericardio e della tunica
vaginale del testicolo, diagnosticati in Italia, con lo scopo di:
a) stimare l'incidenza dei casi di mesotelioma in Italia;
b) raccogliere informazioni sulla pregressa esposizione ad amianto dei
casi registrati;
c) contribuire alla valutazione degli effetti, dell'avvenuto uso
industriale, dell'amianto ed al riconoscimento delle fonti di
contaminazione;
d) promuovere progetti di ricerca per la valutazione dell'associazione
tra casi di mesotelioma ed esposizione ad amianto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle
premesse:
- Il comma 3 dell'art. 36 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277,
concernente: "Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n.
82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad
agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7
della legge 30 luglio 1990, n. 212" (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 200 del 27 agosto 1991, supplemento ordinario), reca:
"Art. 36 (Registro dei tumori). - 1.
- 2. Omissis. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della
sanita', sono determinati il modello e le modalita' di tenuta del
registro, nonche' le modalita' di trasmissione della documentazione di
cui al comma 2.".
- I commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
concernente:
"Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
214 del 12 settembre 1988, supplemento ordinario), recano:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. Omissis. 3. Con decreto
ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando
la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I
regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di
"regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di
Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.". Nota all'art. 1, comma 1: -
Il testo dell'art. 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali),
cosi' come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999,
n. 135 (disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
sul trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici) e dal
decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467 (Disposizioni correttive ed
integrative della normativa in materia di protezione dei dati personali,
a norma dell'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127), e' il seguente:
"Art. 22 (Dati sensibili). - 1. I dati personali idonei a rivelare
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di
altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo stato
di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo
con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del
Garante.
1-bis. Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli aderenti alle
confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati da
accordi o intese ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione,
nonche' relativi ai soggetti che con riferimento a finalita' di natura
esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime
confessioni, che siano trattati dai relativi organi o enti civilmente
riconosciuti, sempre che i dati non siano comunicati o diffusi fuori
delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie
relativamente ai trattamenti effettuati. 1-ter. Il comma 1 non si
applica, altresi', ai dati riguardanti l'adesione di associazioni od
organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre
associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di
categoria.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di
autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia
equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero
successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante puo'
prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il
titolare del trattamento e' tenuto ad adottare.
3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti
pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e' consentito solo se
autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano
specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni
eseguibili e le rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite. In
mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori dai casi previsti dai
decreti legislativi di modificazione ed integrazione della presente
legge, emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i
soggetti pubblici possono richiedere al Garante, nelle more della
specificazione legislativa, l'individuazione delle attivita', tra quelle
demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti
finalita' di interesse pubblico e per le quali e' conseguentemente
autorizzato, ai sensi del comma 2, il trattamento dei dati indicati al
comma 1.
3-bis. Nei casi in cui e' specificata, a norma del comma 3, la finalita'
di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e
le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto
previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi di attuazione
della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di dati sensibili,
identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi
di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione
alle finalita' perseguite nei singoli casi, aggiornando tale
identificazione periodicamente.
4. I dati personali indicati al comma 1 possono essere oggetto di
trattamento previa autorizzazione del Garante:
a) qualora il trattamento sia effettuato da associazioni, enti od
organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere
politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e
movimenti politici, confessioni e comunita' religiose, per il
perseguimento di finalita' lecite, relativamente ai dati personali degli
aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalita' hanno contatti
regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non
siano comunicati o diffusi fuori del relativo ambito e l'ente,
l'associazione o l'organismo determinino idonee garanzie relativamente ai
trattamenti effettuati;
b) qualora il trattamento sia necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumita' fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui
l'interessato non puo' prestare il proprio consenso per impossibilita'
fisica, per incapacita' di agire o per incapacita' d'intendere o di
volere;
c) qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 o,
comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, di
rango pari a quello dell'interessato quando i dati siano idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, sempre che i dati siano
trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli
accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un
apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalita'
di cui all'art. 31, comma 1, lettera h).
Resta fermo quanto previsto dall'art. 43, comma 2.". Art.
2 Centri
operativi regionali
1. Presso ogni regione,
gli assessorati alla sanita' individuano i Centri operativi regionali, di
seguito denominati COR, e nominano il funzionario responsabile della
rilevazione dei casi di mesotelioma e dell'accertamento della pregressa
esposizione ad amianto, nonche', su proposta di questo, il soggetto
vicario nei casi di vacanza, assenza o impedimento del primo.
2. Ai fini della individuazione dei COR, gli assessorati alla sanita'
tengono conto, ove istituite, delle strutture gia' operanti nella regione
e nelle province autonome quali: osservatori epidemiologici regionali o
altri servizi epidemiologici, archivi locali di mesoteliomi, registri
tumori di popolazione.
3. Entro centottanta giorni dalla data di emanazione del presente
decreto, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano
all'ISPESL i dati identificativi e le modalita' operative dei COR.
4. La rilevazione di cui al comma 1 comprende i casi di cui al precedente
articolo 1, diagnosticati a partire dal 1 gennaio 2000.
Art. 3
Compiti dei Centri
operativi regionali
1. I COR provvedono:
a) alla raccolta ed archiviazione delle informazioni su tutti i casi di
mesotelioma della pleura, del peritoneo e della tunica vaginale del
testicolo, sulla base delle informazioni di cui al comma 4;
b) alla definizione dei casi dal punto di vista diagnostico;
c) alle verifiche di qualita' delle diagnosi pervenute;
d) alla ricerca ed integrazione dell'informazione sulla pregressa
esposizione all'amianto dei casi identificati;
e) al controllo periodico del flusso informativo dei casi di mesotelioma,
anche al fine di valutarne la completezza;
f) all'invio all'ISPESL, mediante la scheda di notifica di cui
all'allegato 1, delle informazioni relative alla diagnosi ed alle
valutazioni dell'esposizione con salvaguardia delle previsioni normative
di cui alla legge n. 675 del 1996 e del decreto legislativo n. 135 del
1999.
2. I COR provvedono all'assolvimento dei compiti di cui al precedente
comma 1, in conformita' a standards definiti e periodicamente aggiornati
dall'ISPESL, anche con la collaborazione dei COR, attraverso la
elaborazione delle apposite linee guida.
3. Il personale dei COR e' tenuto al rispetto del segreto professionale e
d'ufficio nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1.
4. Le strutture sanitarie pubbliche e private forniscono ai COR le
informazioni di cui al comma 1, lettera a).
Art. 4
Collaborazione con altri
istituti
1. L'ISPESL, l'Istituto
nazionale di previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e gli altri
istituti previdenziali assicurativi pubblici e privati, collaborano al
fine di completare od integrare reciprocamente i dati in loro possesso.
Art. 5
Modalita' e tenuta del
registro
1. Il registro di cui
all'articolo 1, puo' essere informatizzato secondo quanto previsto al
successivo articolo 6, ed e' comunque tenuto in conformita' alle norme di
cui alla legge n. 675 del 1996, secondo quanto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, concernenti la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali.
2. I COR e l'ISPESL dovranno rilasciare, a cura dei responsabili del
trattamento dei dati, individuati ai sensi dell'articolo 5 della legge n.
675 del 1996 e del precedente articolo 2, comma 1, specifiche
autorizzazioni agli incaricati del trattamento o della manutenzione dei
dati.
3. Il registro di cui all'articolo 1, ove tenuto in forma cartacea, deve
essere conforme al modello riportato in allegato 1.
4. L'ISPESL trasmette annualmente alle regioni i dati di sintesi relativi
alle risultanze del registro di cui al presente decreto. Detta
trasmissione viene effettuata in forma anonima, ai sensi dell'articolo
23, comma 4, della legge n. 675 del 1996.
Nota
all'art. 5, comma 1:
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 28
luglio 1999 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure
minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma
dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1999. Nota
all'art. 5, comma 2:
- Il testo dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' il
seguente:
"Art. 5 (Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi
elettronici). - 1. Il trattamento di dati personali svolto senza
l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e' soggetto alla
medesima disciplina prevista per il trattamento effettuato con l'ausilio
di tali mezzi.".
Nota
all'art. 5, comma 4:
- Il testo dell'art. 23, comma 4, della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
e' il seguente:
"Art. 23 (Dati inerenti la salute). - da 1. a 3. Omissis.
4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e'
vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per finalita' di
prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle
norme che regolano la materia.".
Art. 6
Sistemi di elaborazione
automatica dei dati
1. Le modalita'
informatiche di formazione, trasmissione, conservazione, duplicazione,
riproduzione e di validazione, anche temporale dei dati riguardanti il
registro di cui all'articolo 1, debbono rispondere a quanto previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attuazione dell'8
febbraio 1999, dalla deliberazione dell'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione (AIPA) n. 24 del 30 luglio 1998, e successive
modifiche e dalle regole di attuazione del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428. E' fatto salvo ogni riferimento
normativo ove raccolto in un testo unico.
2. L'accesso alle funzioni del sistema e' consentito ai soli soggetti
espressamente abilitati all'inserimento dei dati e, con separato elenco,
ai soggetti abilitati alla sola lettura.
3. La validazione anche temporale delle informazioni, deve essere
riconducibile al soggetto responsabile del COR, con l'apposizione al
documento della firma digitale e della marca temporale di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 513 del 1997.
4. Le eventuali informazioni di modifica non debbono mai sostituire il
dato originario gia' memorizzato, ma solo integrarlo.
5. Le comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del
decreto legislativo n. 277 del 1991, possono essere effettuate anche
mediante sistemi informatizzati, con le modalita' fissate dagli organismi
destinatari di tali comunicazioni.
6. Le informazioni presenti in banche dati, elenchi o registri, devono
essere trattate con tecniche di cifratura o codici identificativi, ovvero
nuovi sistemi, che si rendessero disponibili in base al progresso
tecnologico, che consentano di identificare gli interessati solo in caso
di necessita', ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5, del decreto
legislativo n. 135 del 1999.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 dicembre 2002
p. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri Letta
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni
Il Ministro della salute Sirchia
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
Registrato alla Corte dei
conti il 17 gennaio 2003 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio
n. 114
Note
all'art. 6, comma 1:
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 513 del 10
novembre 1997 (Regolamento recante criteri e modalita' per la formazione,
l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici
e telematici, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997,
n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60.
- Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8
febbraio 1999 (Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la
conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche
temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'art. 3, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1999, n. 87.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 428 del 20
ottobre 1998 (Regolamento recante norme per la gestione del protocollo
informatico da parte delle amministrazioni pubbliche), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1998. Nota all'art. 6,
comma 5:
- Per il testo dell'art. 36, comma 3, del decreto legislativo n. 277 del
1991, si rimanda alle note alle premesse. Nota all'art. 6, comma 6:
- Il testo dell'art. 3, commi 4 e 5, del decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 135, e' il seguente:
"Art. 3 (Dati trattati). - da 1. a 3. Omissis.
4. I dati contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con
l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, sono trattati
con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici
identificativi o di altri sistemi che, considerato il numero e la natura
dei dati trattati, permettono di identificare gli interessati solo in
caso di necessita'.
5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono
conservati separatamente da ogni altro dato persone trattato per
finalita' che non richiedano il loro utilizzo. Al trattamento di tali
dati si procede con le modalita' di cui al comma 4 anche quando detti
dati non sono contenuti in elenchi, registri o banche dati o non sono
tenuti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati.".
Allegato 1 (art. 5,
comma 3)
SPECIFICHE PER LA
COMPILAZIONE DEL MODELLO
La comunicazione dei casi di
mesotelioma all'ISPESL.
I Centri operativi regionali (COR) provvedono ad inviare all'ISPESL,
Dipartimento di medicina del lavoro, Laboratorio di epidemiologia
occupazionale, via Alessandria n. 220/E - 00139 Roma, comunicazione dei
casi di mesotelioma maligno della pleura, del pericardio, del peritoneo e
della tunica vaginale del testicolo rilevati sul territorio di propria
competenza con periodicita' annuale.
Il codice di ogni COR viene assegnato dall'ISPESL.
Il COR, dopo una verifica di completezza e congruenza delle informazioni
trasmesse, attribuisce a ciascun caso il C.I.C. ( Codice identificativo
del caso) in forma numerica progressiva che sara' comunicato all'ISPESL e
dovra' essere utilizzato per ogni successivo aggiornamento dello stesso.
La trasmissione delle informazioni puo' avvenire su supporto cartaceo (
Modello MESO-A1) o su supporto magnetico; in quest'ultimo caso le
caratteristiche tecniche del supporto magnetico saranno concordate con l'ISPESL.
Ove se ne riscontrasse l'esigenza, l'ISPESL potra' richiedere ai COR
copia della documentazione completa relativa ad un caso di interesse o ad
un gruppo di casi.
Alle scadenze prestabilite i COR invieranno all'ISPESL l'archivio
completo della casistica aggiornato al 31 dicembre dell'anno di
riferimento.
Sono compresi nell'archivio anche quei casi che alla data di invio non
risultano ancora definiti completamente (sono ad esempio stati rilevati
solo i dati anagrafici e quelli diagnostici).
In riferimento a segnalazioni di casi afferenti ad un COR diverso da
quello che ha trasmesso il caso, l'ISPESL provvedera' ad inviare i dati
al COR competente per territorio. Tutti i dati inerenti la sorveglianza
epidemiologica saranno conservati in modo che il dato anagrafico risulti
separato dal dato clinico e anamnestico.
Il Modello MESO-A1 per la notifica all'ISPESL dei casi.
Specifiche per la compilazione.
Il Modello MESO-A1 e' composto di quattro parti:
i dati inerenti i COR e i dati anagrafici dei soggetti;
le caratteristiche della definizione diagnostica;
le caratteristiche della definizione anamnestica (storia lavorativa);
l'eventuale esposizione domestica, ambientale e/o da hobby.
Parte I COR.
"Data di compilazione" = formato: gg/mm/aaaa.
I COR, per ogni invio di informazioni tramite la MESO A1, registreranno
la data di compilazione che quindi diviene l'elemento pilota per gli
aggiornamenti e la costruzione dello "storico".
"Codice COR"
I codici dei COR sono prestabiliti dall'ISPESL e saranno comunicati al
momento della costituzione degli stessi.
Dati anagrafici del soggetto.
"Codice identificativo caso" = 6 caratteri numerici.
Tale codice sara' assegnato dal COR in forma sequenziale (progressivo
unico generale).
Il codice, dopo l'assegnazione, dovra' essere utilizzato da ciascun COR
per le successive segnalazioni (aggiornamenti).
Parte II
Definizione diagnostica
La sintesi dei dati
diagnostici rilevati dai COR e registrati sulla scheda apposita prevista
dalle Linee guida dell'ISPESL, viene riportata nella seconda parte del
modello. "Morfologia": CIM -M" = riportare il codice
previsto dalla Classificazione internazionale delle malattie riservato
all'oncologia - II settore. "Livello di accertamento massimo
raggiunto" = riportare il codice corrispondente ai criteri di
definizione previsti dalle Linee guida dell'ISPESL.
Sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato tecnico dell'ISPESL i
criteri di definizione possono essere modificati; le eventuali variazioni
saranno comunicate tempestivamente ai COR.
"Data Livello di accertamento massimo raggiunto" = riportare la
data della definizione della diagnosi.
Tale data sara' utilizzata dall'ISPESL per assegnare l'anno di incidenza
e l'eta' alla diagnosi del soggetto.
Parte III
Definizione anamnestica
Nella parte terza sono
riportati i dati relativi alla ricostruzione dell'anamnesi lavorativa
rilevati mediante il questionario anamnestico previsto dalle Linee guida
dell'ISPESL. E' opportuno evidenziare che, per uno stesso soggetto,
possono essere rilevati diversi settori produttivi e differenti mansioni,
tutti importanti per l'accertamento dell'esposizione ad amianto. In tal
caso si dovra' indicare per ogni esposizione il livello di accertamento
assegnato.
Parte IV
Esposizione domestica,
esposizione ambientale, hobby.
Riportare i dati rilevati
mediante il questionario anamnestico previsto dalle Linee guida dell'ISPESL.
Ove si riscontrino esposizioni di diversa natura (lavorativa, domestica,
ambientale, da hobby) dovranno essere compilati tutti i riquadri
interessati: "livello di accertamento anamnestico massimo
raggiunto" = riportare il codice corrispondente ai criteri di
definizione previsti dalle Linee guida dell'ISPESL.
Tale codice verra' assegnato dal COR con riferimento all'intera anamnesi
rilevata. In presenza di esposizioni di diversa natura, il COR riportera'
il codice dell'esposizione piu' significativa. Le Linee guida di
riferimento sono pubblicate sulla rivista dell'ISPESL "Fogli di
informazione" n. 1, anno 1996, pag. 19-106. Le successive variazioni
saranno riportate nelle apposite pubblicazioni dell'ISPESL e comunicate
tempestivamente ai COR.
|