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MINISTERO
DELLA SANITA'
DECRETO 25 luglio 2001
Rettifica al decreto 20 agosto 1999, concernente "Ampliamento
delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di
bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti
dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257,
recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".
(Gazzetta
Ufficiale n. 261 del 9/11/2001)
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IL MINISTRO DELLA SANITA'
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il proprio decreto
20 agosto 1999, recante tre specifici allegati, rispettivamente
l'allegato 1, riguardante le disposizioni relative agli interventi
interessanti l'amianto a bordo delle navi, l'allegato 2, l'utilizzazione
di rivestimenti incapsulanti per il cemento amianto e l'allegato 3, la
scelta dei dispositivi di protezione individuale per le vie
respiratorie;
Rilevata la necessita' di apportare alcune modifiche nel preambolo del
decreto e all'interno degli allegati 1 e 2;
Considerato il decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528
"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494, recante attuazione della direttiva n. 92/57/CEE in materia di
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri
temporanei o mobili", in particolare la sostituzione dell'art. 11,
con i nuovi riferimenti riportati nell'art. 10 e nell'art. 3;
Ritenuto di dover apportare le necessarie modifiche ai suddetti allegati
1 e 2, al fine di correggere gli errori ed adeguare il testo al decreto
legislativo 19 novembre 1999, n. 528;
Esperita la procedura di informazione prevista dalla direttiva
comunitaria n. 98/34/CE, modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1.
1. Il testo del preambolo
del citato decreto 20 agosto 1999, all'ultimo capoverso al posto di:
"Esperita la procedura di informazione prevista dalla direttiva
comunitaria n. 98/84/CE che modifica la procedura istituita dalla
direttiva n. 83/189/CEE", leggasi: "Esperita la procedura di
informazione prevista dalla direttiva comunitaria n. 98/34/CE modificata
dalla direttiva n. 98/48/CE".
2. Il testo dell'allegato 1 del citato decreto 20 agosto 1999, e' cosi'
modificato.
Al penultimo capoverso della premessa di pag. 28 al posto di: "Per
la localizzazione e la classificazione dei ... si fa riferimento ai
criteri generali di cui al decreto ministeriale 6 settembre 1994, e alla
tabella A) del presente decreto...", leggasi: "Per la
localizzazione e la classificazione dei ... si fa riferimento ai criteri
generali di cui al decreto ministeriale 6 settembre 1994. ...";
3. Il testo dell'allegato 2, pag. 33, punto 7 del citato decreto 20
agosto 1999, e' cosi' modificato, al posto di: "La conformita' dei
rivestimenti incapsulanti alle caratteristiche prestazionali richieste
nell'appendice 1 (punti 1, 2, 3 e 4).....", leggasi: "La
conformita' dei rivestimenti incapsulanti alle caratteristiche
prestazionali richieste nell'appendice 1 (punti 1, 2 e 3) ... ... ...
...".
Aggiungasi dopo l'ultimo periodo la seguente frase:
"Nei confronti dei prodotti legittimamente fabbricati e/o immessi in
commercio negli altri Paesi dell'Unione europea ovvero in Paesi aderenti
all'accordo sullo spazio economico europeo, si intendono riconoscere le
certificazioni rilasciate da laboratori di tali Stati, accreditati in
conformita' alla norma EN ISO IEC 17023, anche se tali certificazioni
vengono rilasciate sulla base di una normativa nazionale dei medesimi
Stati equivalente alla norma italiana.".
4. Il testo dell'allegato 2, pag. 33, punto 8 del citato decreto 20
agosto 1999, e' cosi' modificato, al posto di: "Il committente
dovra' dare comunicazione dei lavori all'organo di vigilanza competente
per territorio in quanto ricorrono le condizioni previste dall'art. 11,
comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 494/1996", leggasi:
"Il committente dovra' dare comunicazione dei lavori all'organo di
vigilanza competente per territorio in quanto ricorrono le condizioni
sancite dall'art. 10, lettera a) del decreto legislativo n. 528/1999, in
particolare il rimando al caso previsto dall'art. 3, comma 3, lettera b)
dello stesso decreto legislativo n. 528/1999.".
Conseguentemente il diagramma di flusso della tabella 2 di pag. 32,
risulta cosi' modificato e corretto: nella parte relativa al committente
al posto della frase contenuta nella quarta icona: "Redige notifica
da inviare all'organo di vigilanza, art. 11/1C, decreto legislativo n.
494/1996", leggasi: "Redige notifica da inviare all'organo di
vigilanza, art. 10/1a, decreto legislativo n. 528/1999"; nella parte
relativa all'organo di vigilanza al posto della frase contenuta nella
seconda icona: "Riceve e controlla la notifica dell'impresa che
esegue la bonifica", leggasi: "Riceve e controlla la notifica
inviata dal committente prima dell'inizio dei lavori di bonifica".
5. Il testo dell'allegato 2, pag. 34, appendice 1, punto 5 del citato
decreto 20 agosto 1999, e' cosi' modificato, al posto della prima riga
dove e' scritto: "... ... norma UNI CEI GN 45015 ... ..",
leggasi: "... ... norma UNI CEI EN 45014 ... ..".
Art. 2.
1. Il presente decreto
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 luglio 2001
Il Ministro della sanita'
Sirchia
Il Ministro delle attivita' produttive Marzano
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