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MINISTERO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DELIBERAZIONE 14 marzo 2001
Modificazioni alla deliberazione 1 febbraio 2000, protocollo n.
002/CN/Albo, recante "Criteri per l'iscrizione all'Albo nella
categoria 10: bonifica dei beni contenenti amianto". (Deliberazione
n. 004/CN/Albo).
(Gazzetta
Ufficiale n. 286 del 10/12/2001)
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IL COMITATO NAZIONALE
dell'albo nazionale delle imprese
che effettuano la gestione dei rifiuti
Visto l'art. 30 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente, di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dei trasporti e della navigazione e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, il prosieguo denominato
Albo, ed in particolare l'art. 6, comma 1, lettera b), che attribuisce
alla competenza del Comitato nazionale dell'albo la determinazione dei
criteri d'iscrizione nelle diverse categorie e classi;
Vista la propria deliberazione 1 febbraio 2000, protocollo n.
002/CN/Albo, contenente i criteri per l'iscrizione all'Albo nella
categoria 10: bonifica dei beni contenenti amianto ed, in particolare,
l'allegato B recante i requisiti professionali del responsabile tecnico;
Considerato che nel citato allegato B alla deliberazione 1 febbraio 2000,
protocollo n. 002/CN/Albo, tra i titoli di studio da ritenersi idonei ai
fini della qualificazione professionale del responsabile tecnico per
l'iscrizione nella categoria 10, sono stati individuati i diplomi di
laurea in ingegneria, in architettura ed in chimica industriale;
Vista la nota del Consiglio nazionale dei geologi protocollo n. P/M3/4367
del 21 dicembre 2000 con la quale e' stato fatto presente che il profilo
accademico del geologo contempla lo studio ed i relativi approfondimenti
applicativi di laboratorio dei materiali oggetto delle attivita' di
bonifica dei beni contenenti amianto e, pertanto, il diploma di laurea in
scienze geologiche dovrebbe essere ritenuto idoneo ai fini della
qualificazione professionale del responsabile tecnico per l'iscrizione
nella categoria 10;
Ritenuto di condividere le osservazioni del Consiglio nazionale dei
geologi in ordine all'opportunita' di inserire il diploma di laurea in
scienze geologiche tra i diplomi di laurea ritenuti idonei a qualificare
il responsabile tecnico per l'iscrizione nella categoria 10;
Ritenuto, pertanto, di dover integrare l'allegato B alla citata
deliberazione 1 febbraio 2000, protocollo n. 002/CN/Albo, nella parte in
cui sono individuati i diplomi di laurea che concorrono a formare la
qualificazione del responsabile tecnico per l'iscrizione nella categoria
10;
Delibera:
Art. 1.
Ai diplomi di laurea
previsti ai fini della qualificazione professionale del responsabile
tecnico per l'iscrizione nella categoria 10 di cui all'allegato B alla
deliberazione 1 febbraio 2000, protocollo n. 002/CN/Albo e' aggiunto il
diploma di laurea in scienze geologiche.
Roma, 14 marzo 2001
Il presidente: Pernice
Il segretario: Onori
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