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IL MINISTRO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE
Visto l'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nel
testo modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 1993, n. 271,
che prevede, per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un
periodo superiore a dieci anni, che l'intero periodo soggetto
all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti
dall'esposizione all'amianto, gestita dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), sia moltiplicato,
ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5;
Visto l'art. 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come
modificato in sede di conversione dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
recante benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto, che
modifica la disciplina dettata dalla citata legge n. 257 del 1992;
Considerato che il citato art. 47, superando la preclusione presente nella
previgente disciplina, estende ai lavoratori non coperti da assicurazione
obbligatoria gestita dall'INAIL il beneficio consistente nella
rivalutazione del periodo di esposizione all'amianto ai fini
pensionistici, fissando un termine di decadenza per la presentazione
all'INAIL della domanda di rilascio della certificazione di esposizione
all'amianto;
Visto, in particolare, il comma 6 dell'art. 47 del citato
decreto-legge n. 269 del 2003, che demanda ad un decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalita' di
attuazione;
Visto, inoltre, l'art. 3, comma 132, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, recante ulteriori disposizioni in materia di benefici
previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto;
Ritenuta l'opportunita'
di delineare un efficace raccordo tra le citate disposizioni, ai fini
della razionale operativita' delle modalita' di riconoscimento dei
benefici pensionistici da parte degli enti previdenziali che erogano le
prestazioni e dell'istituto assicuratore cui spetta la competenza in
materia di rilascio della certificazione attestante l'esposizione
qualificata all'amianto;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. I
lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, sono stati esposti
all'amianto per periodi lavorativi non soggetti all'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
gestita dall'INAIL hanno diritto ai benefici previdenziali derivanti da
esposizione ad amianto, alle condizioni e con le modalita' stabilite dal
presente decreto.
2. Ai lavoratori che sono stati esposti all'amianto per
periodi lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall'INAIL, che
abbiano gia' maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al
conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8,
della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si applica
la disciplina previgente alla medesima data, fermo restando, qualora non
abbiano gia' provveduto, l'obbligo di presentazione della domanda di cui
all'art. 3 entro il termine di 180 giorni, a pena di decadenza, dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 2
Determinazione del
beneficio pensionistico e criteri di accertamento
1. Per i lavoratori di
cui all'art. 1, comma 1, che sono stati occupati, per un periodo non
inferiore a dieci anni, in attivita' lavorative comportanti esposizione
all'amianto, in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro
come valore medio su otto ore al giorno, e comunque sulla durata oraria
giornaliera prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro,
l'intero periodo di esposizione all'amianto e' moltiplicato, unicamente ai
fini della determinazione dell'importo della prestazione pensionistica,
per il coefficiente di 1,25.
2. Per attivita' lavorative comportanti
esposizione all'amianto si intendono le seguenti:
a) coltivazione,
estrazione o trattamento di minerali amiantiferi;
b) produzione di
manufatti contenenti amianto;
c) fornitura a misura, preparazione, posa in
opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto;
d)
coibentazione con amianto, decoibentazione o bonifica da amianto, di
strutture, impianti, edifici o macchinari;
e) demolizione, manutenzione,
riparazione, revisione, collaudo di strutture, impianti, edifici o
macchinari contenenti amianto;
f) movimentazione, manipolazione ed
utilizzo di amianto o di manufatti contenenti amianto;
distruzione,
sagomatura e taglio di manufatti contenenti amianto;
g) raccolta,
trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto.
3. Per periodo di esposizione si intende il periodo di attivita'
effettivamente svolta.
Art. 3
Procedura
1. La
sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e
certificate dall'INAIL.
2. La domanda di certificazione dell'esposizione
all'amianto, predisposta secondo lo schema di cui all'allegato 1, deve
essere presentata alla sede INAIL entro 180 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, a pena di decadenza dal diritto ai
benefici pensionistici di cui all'art. 2, comma 1. Per data di
presentazione della domanda si intende la data di arrivo alla sede INAIL o
la data del timbro postale di invio nel caso di raccomandata. I lavoratori
di cui all'art. 1, comma 1, che hanno gia' presentato domanda di
certificazione dell'esposizione all'amianto alla data del 2 ottobre 2003
devono ripresentare la domanda.
3. L'avvio del procedimento di
accertamento dell'INAIL e' subordinato alla presentazione, da parte del
lavoratore interessato, del curriculum lavorativo, predisposto secondo lo
schema di cui all'allegato 2, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale
risulti l'adibizione, in modo diretto ed abituale, ad una delle attivita'
lavorative di cui al medesimo art. 2, comma 2, comportanti l'esposizione
all'amianto.
4. Le controversie relative al rilascio ed al contenuto dei
curricula sono di competenza delle direzioni provinciali del lavoro.
5.
Nel caso di aziende cessate o fallite, qualora il datore di lavoro risulti
irreperibile, il curriculum lavorativo di cui al comma 3 e' rilasciato
dalla direzione provinciale del lavoro, previe apposite indagini.
6. Ai
fini dell'accertamento dell'esposizione all'amianto, il datore di lavoro
e' tenuto a fornire all'INAIL tutte le notizie e i documenti ritenuti
utili dall'Istituto stesso. Nel corso dell'accertamento, l'INAIL esegue i
sopralluoghi ed effettua gli incontri tecnici che ritiene necessari per
l'acquisizione di elementi di valutazione, ivi compresi quelli con i
rappresentanti dell'azienda e con le organizzazioni sindacali firmatarie
dei contratti collettivi applicati nell'azienda stessa.
7. Per lo
svolgimento dei suoi compiti, l'INAIL si avvale dei dati delle indagini
mirate di igiene industriale, di quelli della letteratura scientifica,
delle informazioni tecniche, ricavabili da situazioni di lavoro con
caratteristiche analoghe, nonche' di ogni altra documentazione e
conoscenza utile a formulare un giudizio sull'esposizione all'amianto
fondato su criteri di ragionevole verosimiglianza.
8. La certificazione
della sussistenza e della durata dell'esposizione all'amianto deve essere
rilasciata dall'INAIL entro un anno dalla conclusione dell'accertamento
tecnico.
9. Per i lavoratori di cui all'art. 1, comma 2, continuano a
trovare applicazione le procedure di riconoscimento dell'esposizione
all'amianto seguite in attuazione della previgente disciplina, fermo
restando, per coloro i quali non abbiano gia' provveduto, l'obbligo di
presentazione della domanda di cui al comma 2 entro il termine di 180
giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
10. Il lavoratore in possesso della certificazione rilasciata
dall'INAIL presenta domanda di pensione all'ente previdenziale di
appartenenza che provvede a liquidare il trattamento pensionistico con i
benefici di cui al presente decreto.
Art. 4
Disposizioni finali
1. L'anzianita' complessiva utile ai fini pensionistici, conseguita con
l'attribuzione dei benefici previdenziali derivanti dall'esposizione
all'amianto, non puo' comunque risultare superiore a quaranta anni, ovvero
al corrispondente limite massimo previsto dai regimi pensionistici di
appartenenza, ove inferiore.
2. Ai soggetti destinatari di benefici
previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di
appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento ovvero
l'aumento dell'anzianita' contributiva e' data facolta' di optare tra i
predetti benefici e quelli previsti per l'esposizione all'amianto.
L'opzione e' esercitata al momento della presentazione della domanda di
pensionamento all'ente previdenziale di appartenenza.
Il presente decreto
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma,
27 ottobre 2004
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni
Il
Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco
Registrato alla Corte
dei conti il 29 novembre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui
Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6,
foglio n. 282
Allegato 1
Allegato 2
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