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Testo in
vigore dal: 20-10-2004
IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge
27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego
dell'amianto;
Visti in particolare gli articoli 5, comma 1, lettera c) e 6, comma 4,
della citata legge n. 257 del 1992, che prevedono, rispettivamente, la
predisposizione di disciplinari tecnici sulle modalita' di gestione dei
rifiuti contenenti amianto da parte della Commissione per la valutazione
dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego
dell'amianto e l'adozione di detti disciplinari da parte del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita';
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e, in particolare,
l'articolo 18, comma 2, lettera b) e comma 4, che prevede, con decreto del
Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e con il Ministro della sanita', la
determinazione e la disciplina delle attivita' di recupero dei prodotti di
amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti il
decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante l'attuazione
della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, ed il
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con il Ministro delle attivita' produttive ed il Ministro della
salute, sentito il Ministro degli affari regionali, 13 marzo 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2003, n. 67, recante criteri
di ammissibilita' dei rifiuti in discarica;
Vista la
direttiva
del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio del 9 aprile 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10
maggio 2002, n. 108, recante indicazioni per la corretta e piena
applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di
rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti;
Visti i disciplinari tecnici sulle modalita' per la classificazione, il
trasporto ed il deposito dei rifiuti di amianto nonche' sul trattamento,
l'imballaggio e la ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche
autorizzate, approvati dalla Commissione per la valutazione dei problemi
ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto, di cui
all'articolo 4, comma 1, della citata legge n. 257 del 1992, nella seduta
plenaria del 15 gennaio 2004;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 31 maggio 2004;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata
con nota n. UL/2004/4612 del 14 giugno 2004;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
1. Sono
adottati, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 27 marzo 1992, n.
257, i disciplinari tecnici sulle modalita' per il trasporto ed il
deposito dei rifiuti di amianto nonche' sul trattamento, sull'imballaggio
e sulla ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche, approvati dalla
Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi
sanitari connessi all'impiego dell'amianto di cui all'articolo 4, comma 1,
della citata legge n. 257 del 1992, nella seduta plenaria del 15 gennaio
2004.
2. I predetti disciplinari, di cui all'allegato A, tecnici costituiscono
parte integrante del presente regolamento.
3. I disciplinari tecnici definiscono ed individuano i processi di
trattamento dei rifiuti contenenti amianto. I trattamenti che, come
effetto, conducono alla totale trasformazione cristallochimica
dell'amianto, rendono possibile il riutilizzo di questo materiale come
materia prima.
4. L'allegato A, al presente decreto integra l'allegato 1, relativo all'ammissibilita'
dei rifiuti di amianto o contenenti amianto, del decreto 13 marzo 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2003, n. 67, recante criteri
di ammissibilita' dei rifiuti in discarica. Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 29
luglio 2004
ll Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli
Il Ministro della salute Sirchia
Il Ministro delle attivita' produttive Marzano
Visto, il
Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2004
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed
assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 347
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle
premesse:
- La legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: «Norme relative alla
cessazione dell'impiego dell'amianto», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 aprile 1992, n. 87, S.O. L'art. 5, comma 1, lettera c) della
citata legge 27 marzo 1992, n. 257, e' il seguente:
«c) a predisporre disciplinari tecnici sulle modalita' per il trasporto e
il deposito dei rifiuti di amianto nonche' sul trattamento, l'imballaggio
e la ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.
915, e successive modificazioni e integrazioni;».
- L'art. 6, comma 4, della citata legge 27 marzo 1992, n. 257, e' il
seguente:
«4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita',
adotta con proprio decreto, da emanare entro trecentosessantacinque giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i disciplinari
tecnici di cui all'art. 5, comma 1, lettera c).».
- Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione
delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi
e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38, S.O. Si riportano i
commi 2, lettera b) e 4 dell'art. 18 del citato decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e' il seguente:
«2. Sono inoltre di competenza dello Stato:
a) (omissis);
b) la determinazione e la disciplina delle attivita' di recupero dei
prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto.
4. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto, le norme
regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e della sanita', nonche', quando le predette
norme riguardano i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di
concerto, rispettivamente, con i Ministri delle risorse agricole,
alimentari e forestali e dei trasporti e della navigazione.».
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante:
«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O., e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al
Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
prima della loro emanazione.». - Il decreto legislativo 13 gennaio 2003,
n. 36, recante:
«Attivazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di
rifiuti», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2003, n. 59,
S.O. L'art. 4, comma 1, della citata legge n. 257, del 1992, e' il
seguente:
«4. (Istituzione della commissione per la valutazione dei problemi
ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto).
- 1. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro
dell'ambiente, con il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica e con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale e' istituita, presso il Ministero della sanita', entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi
sanitari connessi all'impiego dell'amianto, di seguito denominata
commissione, composta da:
a) due esperti di tecnologia industriale, designati dal Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica; b) due esperti di materiali e
di prodotti industriali, designati dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato; c) due esperti di problemi dell'igiene
ambientale e della prevenzione nei luoghi di lavoro, designati dal
Ministro della sanita';
d) due esperti di valutazione di impatto ambientale e di sicurezza delle
produzioni industriali, designati dal Miinistro dell'ambiente;
e) un esperto di problemi della previdenza sociale, designato dal Ministro
del lavoro e della previdenza sociale;
f) un esperto dell'Istituto superiore di sanita';
g) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
h) un esperto dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);
i) un esperto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro (ISPESL);
l) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative a livello nazionale;
m) due rappresentanti delle organizzazioni delle imprese industriali e
artigianali del settore;
n) un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale di cui
all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349».
Note
all'art. 1:
- Le note all'art. 6, comma 4, della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono
contenute nelle note alle premesse.
- Le note all'art. 4, comma 1, della citata legge n. 257 del 1992, sono
contenute nelle note alle premesse.
Allegato
A
DISCIPLINARI
TECNICI DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI PROBLEMI AMBIENTALI DEI
RISCHI SANITARI CONNESSI ALL'IMPIEGO DELL'AMIANTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO
5 DELLA LEGGE 27 MARZO 1992, N. 257
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