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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
I Ministri dell'economia e delle finanze, delle attivita'
produttive e delle infrastrutture e dei trasporti
Visto la legge 10
giugno 1982, n. 348, che disciplina la prestazione delle
garanzie finanziarie a favore dello Stato ed altri enti
pubblici;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante
attuazione delle direttive 91/156/CE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti pericolosi, 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio, e successive modifiche e integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 30, commi 4 e 6, del citato
decreto legislativo n. 22/1997 che prevede l'obbligo
dell'iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti, nonche' la prestazione delle relative
garanzie finanziarie a favore dello Stato, per le imprese che
intendono effettuare attivita' di bonifica dei beni contenenti
amianto;
Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro
dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione
e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con
il quale e' stato adottato il regolamento, delle modalita'
organizzative e di funzionamento del citato albo nazionale delle
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, lettera l), del citato
decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale istituisce la categoria
10: bonifica dei beni contenenti amianto;
Visto, altresi', l'art. 14 del decreto 28 aprile 1998, n. 406,
il quale stabilisce che la garanzia finanziaria deve essere
prestata con fidejussione bancaria o con polizza fidejussoria
assicurativa, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348;
Considerato che, fermi restando gli obblighi previsti dall'art.
17, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
dal decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
della sanita', 25 ottobre 1999, n. 471, e' necessario garantire
un'adeguata copertura finanziaria ai rischi connessi all'attivita'
di bonifica dei beni contenenti amianto;
Ritenuto opportuno differenziare gli importi delle garanzie
finanziarie in funzione delle classi di iscrizione individuate
all'art. 9, comma 4, dei citato decreto 28 aprile 1998, n. 406,
tenuto anche conto dell'esigenza di non sottoporre le imprese a
inutili aggravi economici;
Decreta:
Art. 1
Garanzia
finanziaria
1. L'iscrizione
delle imprese che svolgono l'attivita' di bonifica dei beni
contenenti amianto all'albo nazionale delle imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti e' subordinata alla
presentazione di idonea garanzia finanziaria in misura
dipendente dall'attivita' potenzialmente svolta, a copertura
delle obbligazioni connesse alle operazioni di messa in
sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, realizzazione di
eventuali misure di sicurezza, trasporto e smaltimento dei
rifiuti.
Art. 2
Durata e modalita'
1. La garanzia
finanziaria deve essere prestata per tutta la durata dell'iscrizione
all'albo e deve essere conforme allo schema dell'allegato «A». 2.
La competente Sezione regionale dell'albo provvedera' a comunicare
tempestivamente e contestualmente al fideiussore ed al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio ogni provvedimento di
sospensione dell'efficacia dell'iscrizione o di cancellazione
dell'impresa dall'albo nonche', qualora ricorrano i presupposti e le
condizioni di cui all'art. 1, ad escutere la garanzia finanziaria
con le modalita' previste dal citato schema dell'allegato «A».
Art. 3
Ammontare della
garanzia
1. Per l'esercizio
delle attivita' di cui all'art. 1, in base alle classi d'iscrizione
all'albo di cui all'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale 28
aprile 1998, n. 406, l'ammontare della garanzia fidejussoria e'
fissato nei seguenti valori:
| Classe |
Importo |
Note |
| classe a) |
euro
480.000 |
|
| classe b) |
euro
240.000 |
|
| classe c) |
euro
120.000 |
|
| classe d) |
euro
60.000 |
|
| classe e) |
euro
30.500 |
per
lavori di bonifica cantierabili fino a euro 50.000 |
| |
euro
15.000 |
per
lavori di bonifica cantierabili fino a euro 25.000 |
2. Il mutamento di
classe comporta l'obbligo di adeguamento degli importi di cui al
comma 1.
Art. 4
Registrazione EMAS
1. Alle imprese che
risultino registrate ai sensi del regolamento 93/1836/CEE, e
successive modificazioni ed integrazioni, si applica il trenta per
cento degli importi di cui al precedente art. 3.
Roma, 5 febbraio 2004
Il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti Il Ministro delle attivita' produttive Marzano Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi
Registrato alla Corte
dei conti il 23 marzo 2004
Ufficio controllo
atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio,
registro n. 1, foglio n. 229
Allegato A
(Art. 2, comma 1)
FIDEIUSSIONE PER LE
IMPRESE CHE EFFETTUANO L'ATTIVITA' DI BONIFICA DEI BENI CONTENENTI
AMIANTO
Premesso
1 - che l'impresa
(Ditta) ......................................., con sede in
..................... codice fiscale n .................... intende
effettuare, ai sensi delle vigenti disposizioni, attivita' di
bonifica dei beni contenenti amianto nell'ambito della classe....,
di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dell'ambiente
.......................................................;
2 - che l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano
la gestione dei rifiuti per detta attivita' e' subordinata alla
prestazione di garanzia fldeiussoria idonea a coprire, ai sensi
della normativa vigente, eventuali operazioni di smaltimento dei
rifiuti, messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale,
realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, in conseguenza
della attivita' svolta;
Cio' premesso
La Societa' ..................................... abilitata al
rilascio di cauzione o autorizzata all'esercizio del ramo cauzione,
e quindi in regola con quanto disposto dalla legge 10 giugno 1992,
n. 348, con sede in ...................., codice fiscale n.
..................... alle condizioni che seguono, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del codice civile, si
costituisce fideiussore dell'impresa
.................................... e dei suoi obbligati solidali
ai sensi di legge - la quale accetta per se' e per i propri
successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente
tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a
favore del Ministero dell'ambiente, Roma, codice fiscale n.
97047140583 fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di
euro ........................... (euro ......................),
secondo quanto previsto per la classe ..........., di appartenenza
della impresa medesima ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio
............................., a garanzia delle somme dovute per:
a) operazioni di bonifica;
b) ripristino delle installazioni e delle aree contaminate e
realizzazione delle eventuali misure di sicurezza;
c) trasporto e smaltimento rifiuti.
CONDIZIONI CHE
REGOLANO IL RAPPORTO TRA SOCIETA' E IL MINISTERO
Art. 1
Delimitazione della
garanzia
La Societa'
garantisce al Ministero, fino a concorrenza dell'importo massimo
complessivo indicato in premessa, le somme che l'impresa e i suoi
obbligati solidali al sensi di legge siano tenuti a corrispondere al
Ministero stesso per la copertura delle spese necessarie, comunque
inerenti o connesse, ad eventuali operazioni bonifica, messa in
sicurezza, ripristino delle installazioni e delle aree contaminate,
realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, trasporto e
smaltimento di rifiuti, conseguenti alle eventuali inadempienze
verificatesi nel periodo di efficacia dell'iscrizione dell'impresa
stessa nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione
dei rifiuti a cui si riferisce la presente garanzia e determinate da
qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso
lo Stato derivanti dalle leggi, dai regolamenti, da eventuali
convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri Enti od
Organi pubblici anche di controllo in riferimento allo svolgimento
dell'attivita' di bonifica dei beni contenenti amianto di cui in
premessa.
Art. 2
Efficacia della
garanzia
La presente garanzia
ha efficacia a decorrere dalla data della delibera di iscrizione
nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei
rifiuti. La competente sezione regionale dell'Albo comunichera'
tempestivamente alla societa' e al Ministero ogni provvedimento di
sospensione dell'efficacia dell'iscrizione o di cancellazione
dall'Albo.
Art. 3
Durata della
fideiussione
La presente garanzia
ha validita' pari a cinque anni o inferiore nel caso di cessazione
anticipata dell'iscrizione dell'impresa nell'Albo nazionale delle
imprese effettuano la gestione dei rifiuti, maggiorata di un
ulteriore periodo di due anni, nel corso del quale il Ministero puo'
avvalersi della garanzia limitatamente alle sole inadempienze
verificatesi nel periodo di efficacia di cui all'art. 2. Il presente
contratto non puo' intendersi tacitamente rinnovato in sede di
revisione quinquennale dell'Albo. Decorso il termine di cui al primo
comma la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea
definitiva liberazione della Societa', anche qualora la presente
fideiussione non venga restituita alla Societa' stessa.
Art. 4
Facolta' di recesso
La Societa' puo'
recedere dal contratto in qualsiasi momento con effetto della
cessazione della garanzia dal trentesimo giorno successivo alla
comunicazione alla competente sezione regionale dell'Albo, al
Ministero e all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno. In tal caso la garanzia mantiene efficacia per le
inadempienze verificatesi nel periodo anteriore alla data in cui il
recesso ha avuto effetto e il Ministero puo' avvalersene per
ulteriori due anni, ferma la validita' di quanto disposto dal
precedente art. 3.
Art. 5
Pagamento del
premio
Il mancato pagamento
del premio e degli eventuali supplementi di premio da parte
dell'impresa nonche' altre eventuali eccezioni relative al rapporto
tra la Societa' e l'impresa non potranno essere opposti al
Ministero.
Art. 6
Avviso di sinistro
- Pagamento
Qualora ricorrano i
presupposti di cui in premessa per l'escussione della garanzia e
l'impresa non abbia gia' adempiuto a quanto da essa dovuto, la
competente sezione regionale dell'Albo - con richiesta motivata
inviata anche all'impresa - invitera' la Societa' a versare al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la somma
dovuta ai sensi dell'art. 1. Ai fini degli adempimenti di cui al
comma precedente si applica quanto previsto all'art. 9. Restano
salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Societa'
risultassero parzialmente o totalmente non dovute. Dopo ogni
pagamento effettuato dalla Societa' l'importo garantito si riduce
automaticamente dell'importo corrispondente a quanto pagato dalla
Societa' stessa.
Art. 7
Rinuncia alla
preventiva escussione
La Societa' non
godra' del beneficio della preventiva escussione dell'impresa, ai
sensi dell'art. 1944 cod. civile. Art. 8. Surrogazione La Societa'
e' surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Ministero in tutti i
diritti, ragioni e azioni verso l'impresa, i suoi successori ed
aventi causa a qualsiasi titolo. Il Ministero facilitera' le azioni
di recupero fornendo alla Societa' tutti gli elementi utili in suo
possesso.
Art. 9
Forma della
comunicazione alla Societa'
Tutte le
comunicazioni e notifiche alla Societa' dipendenti dalla presente
garanzia, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente
con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione generale,
risultante dalla premessa.
Art. 10
Foro competente
In caso di
controversia tra la Societa' e il Ministero, il foro competente e'
quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civile.
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