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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 marzo
2001, n. 93, concernente disposizioni in campo ambientale e, in
particolare, l'articolo 20 che prevede la realizzazione di una mappatura
completa delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza
di amianto e la realizzazione degli interventi di bonifica di particolare
urgenza;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente disposizioni relative
alla cessazione dell'impiego dell'amianto e norme attuative;
Visto l'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto l'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni e integrazioni;
Ritenuto necessario procedere alla individuazione dei soggetti
competenti, alla determinazione dei criteri e delle modalita' per
l'accesso al finanziamento;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 13 gennaio 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta il seguente
regolamento:
Art. 1
Realizzazione della
mappatura
1. Le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano procedono all'effettuazione della
mappatura, anche sulla base dei dati raccolti nelle attivita' di
monitoraggio ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257, secondo i
criteri e con gli strumenti di cui agli articoli 2 e 3.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche
avvalendosi, mediante convenzione, della collaborazione dell'Agenzia per
la protezione dell'ambiente ed i servizi tecnici (APAT), dell'Istituto
superiore di sanita' (ISS) e dell'Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza sul lavoro (ISPESL), definiscono, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento, sulla base dei
criteri di cui all'allegato B, la procedura per la determinazione degli
interventi di bonifica urgenti.
3. I risultati della mappatura, i dati analitici relativi agli interventi
da effettuare e le relative priorita', nonche' i dati relativi agli
interventi effettuati sono trasmessi annualmente, entro il 30 giugno,
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio procede con
proprio decreto all'attribuzione delle risorse per la mappatura a favore
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Al
finanziamento delle attivita' di mappatura e' destinato, secondo quanto
indicato nell'allegato C, il 50% della disponibilita' totale delle somme
di cui all'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- L'art. 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, e' riportato nelle note
alle premesse. Note alle premesse: - L'art. 20 della legge 23 marzo 2001,
n. 93, recante «Disposizioni in campo ambientale», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001, e' il seguente: «Art. 20
(Censimento dell'amianto e interventi di bonfica).
- 1. Per la realizzazione di una mappatura completa della presenza di
amianto sul territorio nazionale e degli interventi di bonifica urgente,
e' autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 2000 e di lire
8.000 milioni per gli anni 2001 e 2002. 2. Entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro
dell'ambiente, e' emanato, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, il regolamento di attuazione del comma 1,
contenente:
a) i criteri per l'attribuzione del carattere di urgenza agli interventi
di bonifica;
b) i soggetti e gli strumenti che realizzano la mappatura, prevedendo il
coinvolgimento delle regioni e delle strutture periferiche del Ministero
dell'ambiente e dei servizi territoriali regionali;
c) le fasi e la progressione della realizzazione della mappatura.».
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario n. 86 alla Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, e' il seguente: «3. Con decreto
ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando
la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- La legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: «Norme relative alla
cessazione dell'impiego dell'amianto», e' pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 87 del 13 aprile
1992. - L'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: «Misure
di razionalizzazione della finanza pubblica» e' pubblicato nel
supplemento ordinario n. 233 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28
dicembre 1996.
- L'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni e integrazioni, recante: «Attivazione delle direttive
91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE
sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997,
e' il seguente: «Art. 17 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti
inquinati).
- 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
il Ministro dell'ambiente, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente (ANPA), di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, definisce:
a) i limiti di accettabilita' della contaminazione dei suoli, delle acque
superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica
destinazione d'uso dei siti;
b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;
c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il
ripristino ambientale dei siti inquinati, nonche' per la redazione dei
progetti di bonifica;
c-bis) tutte le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che
facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di
batteri naturalmente presenti nel suolo al fine di evitare i rischi di
contaminazione del suolo e delle falde acquifere.
1-bis. I censimenti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16
maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio
1989, sono estesi alle aree interne ai luoghi di produzione, raccolta,
smaltimento e recupero dei rifiuti, in particolare agli impianti a
rischio di incidente rilevante di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni. Il
Ministro dell'ambiente dispone, eventualmente attraverso accordi di
programma con gli enti provvisti delle tecnologie di rilevazione piu'
avanzate, la mappatura nazionale dei siti oggetto dei censimenti e la
loro verifica con le regioni.
2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei
limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo
concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, e' tenuto a
procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di
bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti
dai quali deriva il pericolo di inquinamento.
A ta fine:
a) deve essere data, entro 48 ore, notifica al comune, alla provincia ed
alla regione territorialmente competenti, nonche' agli organi di
controllo sanitario e ambientale, e a situazione di inquinamento ovvero
del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;
b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera
a), deve essere data comunicazione al comune ed alla provincia ed alla
regione territorialmente competenti degi interventi di messa in sicurezza
adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o sul pericolo
di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed
ambientale;
c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento
ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere
presentato al comune ed alla regione il progetto di bonifica delle aree
inquinate.
3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie
funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di
inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al
comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai
sensi del comma 2, nonche' alla provincia ed alla regione.
4. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli
interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del
progetto medesimo e ne da' comunicazione alla regione. L'autorizzazione
indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne
fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie
finanziarie che devono essere prestate a favore della regione per la
realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di
bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza
riguarda un'area compresa nel territorio di piu' comuni il progetto e gli
interventi sono approvati ed autorizzati dalla regione.
5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di
bonifica la regione puo' richiedere al comune che siano apportate
modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al
progetto di bonifica.
6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in
vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilita' di contaminazione
che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle
migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di
cui al comma 4 puo' prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte
ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via
prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonche'
limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata
rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero
particolari modalita' per l'utilizzo dell'area medesima. Tali
prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti
urbanistici e dei piani territoriali.
6-bis. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere
assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di
finanziamento, da contributo pubblico entro il limite massimo del 50 per
cento delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi
pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o
occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si applicano le
disposizioni di cui ai commi 10 e 11.
7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica,
comporta dichiarazione di pubblica utilita', di urgenza e di
indifferibilita' dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le
autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i
pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la
realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature
necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.
8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al
comma 2, lettera c), e' attestato da apposita certificazione rilasciata
dalla provincia competente per territorio.
9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili,
gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino
ambientale sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente
competente e ove questo non provveda dalla regione, che si avvale anche
di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti
interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle
proprie disponibilita' di bilancio.
10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino
ambientale nonche' la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza
costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3.
L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione
urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 2, della legge
28 febbraio 1985, n. 47.
11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il
ripristino ambientale delle aree inquinate nonche' per la realizzazione
delle eventuali misure di sicurezza, ai sensi dei commi 2 e 3, sono
assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 2748, secondo comma, del codice civile.
Detto privilegio si puo' esercitare anche in pregiudizio dei diritti
acquistati dai terzi sull'immobile. Le predette spese sono altresi'
assistite da privilegio generale mobiliare.
11-bis. Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto a sequestro, l'autorita'
giudiziaria che lo ha disposto autorizza l'accesso al sito per
l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e
ripristino ambientale delle aree, anche al fine di impedire l'ulteriore
propagazione degli inquinanti ed il conseguente peggioramento della
situazione ambientale.
12. Le regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti
interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo
un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:
a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli
inquinanti presenti;
b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
c) gli enti di cui la regione intende avvalersi per l'esecuzione
d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;
d) la stima degli oneri finanziari.
13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area
comporti l'applicazione dei limiti di accettabilita' di contaminazione
piu' restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai
necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che
e' approvato dal comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento
dell'avvenuta bonifica e' effettuato, dalla provincia ai sensi del comma
8.
13-bis. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di
bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente articolo
possono essere comunque utilizzate ad iniziativa degli interessati.
13-ter. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino
ambientale previsti dal presente articolo vengono effettuati
indipendentemente dalla tipologia, dalle dimensioni e dalle
caratteristiche dei siti inquinati nonche' dalla natura degli
inquinamenti.
14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale
sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per
gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanita', d'intesa con la regione
territorialmente competente. L'approvazione produce gli effetti di cui al
comma 7 e, con esclusione degli impianti di incenerimento e di recupero
energetico, sostituisce, ove prevista per legge, la pronuncia di
valutazione di impatto ambientale degli impianti da realizzare nel sito
inquinato per gli interventi di bonifica.
15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i
progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione
agricola e all'allevamento sono definiti ed approvati di concerto con il
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
15-bis. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emana un decreto
recante indicazioni ed informazioni per le imprese industriali, consorzi
di imprese, cooperative, consorzi tra imprese industriali ed artigiane
che intendano accedere a incentivi e finanziamenti per la ricerca e lo
sviluppo di nuove tecnologie di bonifica previsti dalla vigente
legislazione.
15-ter. Il Ministero dell'ambiente e le regioni rendono pubblica,
rispettivamente, la lista di priorita' nazionale e regionale dei siti
contaminati da bonificare.».
Nota all'art. 1:
- L'art. 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, e' riportato nelle note
alle premesse.
Art. 2
Criteri per la mappatura
e per l'individuazione degli interventi urgenti
1. La mappatura consiste:
a) in una prima fase di individuazione e delimitazione dei siti
caratterizzati dalla presenza di amianto nell'ambiente naturale o
costruito;
b) in una seconda fase di selezione di quei siti, individuati ai sensi
della lettera a), nei quali e' accertata la presenza di amianto,
nell'ambiente naturale o costruito, tale da rendere necessari interventi
di bonifica urgenti.
2. La prima fase della mappatura, di cui al comma 1, lettera a), e'
realizzata secondo le categorie di ricerca ed i parametri definiti
nell'allegato A, tenendo conto che nella mappatura devono essere inclusi
tutti i siti - compresi quelli per i quali sono gia' disponibili dati
derivati da censimenti, notifiche, sopralluoghi - nei quali sia
effettivamente accertata una presenza di amianto, nonche' le ulteriori
localizzazioni che potranno essere individuate dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano.
3. La seconda fase della mappatura, di cui al comma 1, lettera b), e'
realizzata sulla base dei criteri e della procedura individuati ai sensi
dell'articolo 1, comma 2.
4. A supporto della rilevanza di un'area inserita nella mappatura,
possono essere allegati eventuali dati statistici disponibili e studi
epidemiologici relativi a patologie asbesto-correlate.
Art. 3
Strumenti per la
realizzazione della mappatura
1. La mappatura delle zone
interessate dalla presenza di amianto deve essere realizzata avvalendosi
di Sistemi informatici impostati su base territoriale (SIT), integrati da
software specifico per le elaborazioni e le interrogazioni, secondo gli
standard del Sistema informativo nazionale ambientale (SINANET) ed
organizzato nel seguente modo:
a) gestione anagrafica dei punti;
b) gestione dei dati del sito e dei monitoraggi effettuati secondo quanto
esplicitato all'articolo 2;
c) rappresentazioni geografiche della diffusione territoriale dei siti
con presenza di amianto o di materiali o di manufatti contenenti amianto,
corredati dai dati sulla loro quantita' suddivisa tra materiali friabili
e compatti e, laddove esistenti, da informazioni sulla concentrazione
percentuale nelle varie matrici ambientali.
2. Ai fini della mappatura i siti devono essere georeferenziati.
Art. 4
Interventi di bonifica
1.
In sede di prima applicazione, fino alla trasmissione della
documentazione di cui all'articolo 1, comma 3, tenuto conto delle
situazioni critiche per la salute dell'uomo e l'ambiente, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, su indicazione delle
regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei comuni
interessati e tenuto conto dei criteri di cui all'allegato B, individua e
finanzia gli interventi di bonifica di particolare urgenza.
2. Il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio procede con proprio
decreto all'attribuzione delle risorse per gli interventi di particolare
urgenza a favore dell'ente territoriale competente. Al finanziamento
degli interventi di bonifica di particolare urgenza, di cui al comma 1,
e' destinato secondo quanto indicato nell'allegato C, il 50% della
disponibilita' totale delle somme di cui all'articolo 20 della legge 23
marzo 2001, n. 93.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano individuano gli ulteriori interventi urgenti da effettuare e
definiscono le relative priorita' di attuazione.
4. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano, provvede con proprio decreto al riparto delle
risorse disponibili.
5. Con accordi di programma, sottoscritti dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, dal Ministero
della salute, dalle regioni e dalle province autonome vengono individuate
le modalita' di finanziamento degli interventi urgenti e le modalita' di
cofinanziamento pubblico e privato.
6. Ai fini di agevolare le operazioni
di bonifica e di smaltimento dei rifiuti derivanti dalle medesime e'
tenuto presso le sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti, nell'ambito delle relative attivita'
e finanziamenti, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
e successive modifiche e integrazioni, un repertorio che identifica le
aziende iscritte all'Albo stesso e, su base volontaria, il listino non
impegnativo per l'Albo dei prezzi da ciascuna praticati per le diverse
tipologie di servizio.
Nota all'art. 4:
- L'art.
20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, e' riportato nelle note alle
premesse.
Art. 5
Copertura
finanziaria
1. Agli adempimenti previsti dal presente regolamento,
concernenti la mappatura dei siti inquinati e gli interventi di bonifica
di particolare urgenza, si fa fronte con le risorse previste
dall'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, finalizzate ai
medesimi scopi.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi
finanziati e sulle somme effettivamente erogate.
Il presente regolamento,
munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 marzo 2003
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
Il
Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2003
Ufficio di
controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 1, foglio n. 277
Note all'art. 5:
- L'art.
20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, e' riportato nelle note alle
premesse.
Allegato A
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Vedere allegato alle pagg. 7 - 8 - 9 <----
Nota all'allegato A:
-
L'art. 10 della citata legge 27 marzo 1992, n. 257, e' il seguente: «Art.
10 (Piani regionali e delle province autonome). - 1. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro centottanta
giorni dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui all'art. 6, comma 5, piani di protezione
dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini
della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.
2. I piani di cui al
comma 1 prevedono tra l'altro:
a) il censimento dei siti interessati da
attivita' di estrazione dell'amianto;
b) il censimento delle imprese che
utilizzano o abbiano utilizato amianto nelle rispettive attivita'
produttive, nonche' delle imprese che operano nelle attivita' di
smaltimento o di bonifica;
c) la predisposizione di programmi per
dismettere l'attivita' estrattiva dell'amianto e realizzare la relativa
bonifica dei siti;
d) l'individuazione dei siti che devono essere
utilizzati per l'attivita' di smaltimento dei rifiuti di amianto;
e) il
controllo delle condizioni di salubrita' ambientale e di sicurezza del
lavoro attraverso i presidi e i servizi di prevenzione delle unita'
sanitarie locali competenti per territorio;
f) la rilevazione sistematica
delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto;
g) il
controllo delle attivita di smaltimento e di bonifica relative
all'amianto;
h) la predisposizione di specifici corsi di formazione
professionale e il rilascio di titoli di abilitazione per gli addetti
alle attivita' di rimozione e di smaltimento dell'amianto e di bonifica
delle aree interessate, che e' condizionato alla frequenza di tali corsi;
i) l'assegnazione delle risorse finanziarie alle unita' sanitarie locali
per la dotazione della strumentazione necessaria per lo svolgimento delle
attivita' di controllo previste dalla presente legge;
l) il censimento
degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti
amianto libero o in matrice friabile, con priorita' per gli edifici
pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e
per i blocchi di appartamenti.
3. I piani di cui al comma 1 devono
armonizzarsi con i piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei
rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni.
4. Qualora le
regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano non adottino il
piano ai sensi del comma 1, il medesimo e' adottato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della
sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente, entro novanta giorni
dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1.
- Il decreto del
Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, recante «Indirizzo e
coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di
Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di
smaltimento amianto» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251
del 26 ottobre 1994.
Allegato B
---->
Vedere allegato alle pagg. 10 - 11 <----
Nota all'allegato B:
- Il
decreto ministeriale 6 settembre 1994, recante «Normative e metodologie
tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2,
della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego
dell'amianto» e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 220 del 20 settembre 1994.
Allegato C
---->
Vedere allegato alle pagg. 12 - 13 <----
Nota all'allegato C:
-
L'art. 20 della citata legge 23 marzo 2001, n. 93, e' riportato nelle
note alle premesse.
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