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LA GIUNTA REGIONALE
Visto
il d.lgs. 15 agosto 1991 n. 277 «Attuazione delle direttive n.
80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n.
88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i
rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e
biologici durante il lavoro, a norma dell’art. 7 della legge
30 luglio 1990, n 212»;
Vista
la l. 27 marzo 1992 n. 257, che all’art. 10 prevede
l’adozione da parte delle Regioni e Province Autonome di
Trento e Bolzano, di piani di protezione dell’ambiente, di
decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della
difesa dai pericoli derivanti dall’amianto;
Visto
il d.P.R. 8 agosto 1994 «Atto di indirizzo e coordinamento alle
Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano per
l’adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di
smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa
dai pericoli derivanti dall’amianto»;
Vista
la d.g.r. n. 4/2490 del 22 settembre 1995 con la quale e` stato
adottato il «Piano di protezione, di decontaminazione, di
smaltimento e di bonifica dell’ambiente ai fini della difesa
dai pericoli derivanti dall’amianto»;
Vista
la l.r. 29 settembre 2003 n. 17 «Norme per il risanamento
dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto» che
all’art. 2 prevede l’erogazione di contributi a fondo
perduto ai Comuni per il risanamento dell’ambiente mediante
bonifica e smaltimento di piccole quantita` di amianto;
Preso
atto che il medesimo art. 2 della l.r. sopra citata n. 17/2003
prevede altresı` che la Giunta Regionale, con propria
deliberazione, d’intesa con la competente Commissione
Consiliare in sede di prima approvazione, approvi il documento
tecnico concernente il piano di lavoro per le opere di bonifica
e stabilisca:
•
i criteri e le priorita` per l’ammissione ai contributi;
•
i termini e le modalita` per la presentazione delle domande per
accedere ai contributi;
•
le modalita` di erogazione dei contributi e la spesa minima
ammissibile;
•
i criteri per l’ammissibilita` dei contributi;
•
i termini del bando per individuare le aziende convenzionate che
espletano il servizio di bonifica e smaltimento;
•
criteri per l’eventuale revoca dei contributi;
Stabilito
che il finanziamento complessivo di C 1.000.000,00, stanziato ai
sensi dell’art. 9 della l.r. 29 settembre 2003 n. 17, sara`
imputato al capitolo 3.7.2.0.2.256.1145 del bilancio per
l’esercizio 2004, che presenta la necessaria disponibilita` ;
Ritenuto
che al finanziamento dei contributi ai Comuni possa essere
dedicata la cifra di C. 900.000,00 per la bonifica di piccoli
quantitativi di amianto, che verra` successivamente impegnata e
liquidata con decreto dirigenziale, riservando i restanti C.100.000,00
per le azioni informative alla popolazione da parte della
amministrazione Regionale;
Visti
i documenti predisposti dalla Commissione Interdisciplinare
Tecnico-Scientifica istituita con Decreto del Direttore
Generale Sanita` n. 22857 del 23 dicembre 2003:
•
«Bando per individuare le aziende convenzionate che espletano
il servizio di bonifica e smaltimento di piccoli quantitativi
di materiali contenenti amianto» (all. n. 1);
•
«Piano di lavoro per le opere di bonifica e smaltimento di
piccole quantita` di amianto» (all. n. 2);
•
«Criteri, priorita` e modalita` di erogazione dei contributi a
fondo perduto ai Comuni per la bonifica di piccole quantita` di
amianto» (all. n. 3);
Valutato
che i documenti allegati rispondono pienamente a quanto
richiesto all’art. 2 della l.r. 17/2003, e che in essi vengono
individuati:
•
i termini del bando a cui potranno partecipare le aziende
interessate ad effettuare i lavori di bonifica e smaltimento;
•
il piano di lavoro standard, semplificato per le opere di cui
trattasi;
•
i criteri e le modalita` di erogazione dei contributi, onde
consentire ai Comuni e ai privati cittadini di presentare le
relative domande;
Ritenuto
pertanto di approvare i documenti allegati, che formano parte
integrante e sostanziale al presente atto;
Ritenuto
opportuno pubblicare il presente atto, completo dei propri
allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
e
sul sito web della Direzione Generale Sanita`;
Acquisita
l’intesa della VI Commissione Consiliare nella seduta del 29
settembre 2004.
Vagliate
e assunte come proprie le predette motivazioni; a voti unanimi
espressi nelle forme di legge;
Delibera
1.
di approvare in esecuzione della l.r. 29 settembre 2003 n. 17, i
documenti, allegati al presente atto quali parti integranti e
sostanziali:
–
«Bando per individuare le aziende convenzionate che espletano
il servizio di bonifica e smaltimento di piccoli quantitativi di
materiali contenenti amianto» (all. n. 1);
–
«Piano di lavoro per le opere di bonifica e smaltimento di
piccole quantita` di amianto» (all. n. 2);
–
«Criteri, priorita` e modalita` di erogazione dei contributi a
fondo perduto ai Comuni per la bonifica di piccole quantita` di
amianto» (all. n. 3);
2.
di stabilire che il finanziamento complessivo di C 1.000.000,00,
stanziato ai sensi dell’art. 9 della l.r. 29 settembre 2003 n.
17, sara` imputato al capitolo 3.7.2.0.2.256.
1145
del bilancio per l’esercizio 2004, che presenta la necessaria
disponibilita` ;
3.
di stabilire altresı` che della somma complessiva di cui
sopra, C 900.000,00 sono finalizzati al finanziamento, come in
premessa, dei contributi ai Comuni per la bonifica di piccoli
quantitativi di amianto, che verranno successivamente impegnati
e liquidati con decreto dirigenziale, mentre i restanti C
100.000,00 sono riservati alle azioni informative alla
popolazione, di cui all’art. 8, comma 3 della l.r. 17/2003 da
parte della amministrazione Regionale;
4.
di disporre la pubblicazione del presente atto, completo dei
propri allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia e sul sito web della Direzione
Generale Sanita` .
Il
segretario: Sala
———
• ———
Allegato
n. 1
Bando
per individuare le aziende convenzionate che espletano il
servizio di bonifica e smaltimento di piccoli quantitativi di
materiali contenenti amianto
(art.
2, comma 6, lett. e), della l.r. 29 settembre 2003, n. 17)
Per
consentire il contenimento dei costi di bonifica e smaltimento
di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto riferiti
ai contributi attesi dall’articolo 2 della legge regionale 29
settembre 2003, n. 17, viene emesso un bando per individuare le
imprese che intendono convenzionarsi per la realizzazione di
tale servizio.
Con
la dizione «piccoli quantitativi di amianto», conformemente a
quanto stabilito dall’articolo 2 della legge regionale
17/2003, si intende: rifiuti o manufatti di cemento-amianto, in
quantita` inferiore a m2 30 e kg 450 e ubicati ad una altezza
dal piano di calpestio inferiore 2 metri.
L’impresa
che intende aderire alla convenzione deve:
a)
Rispondere ai seguenti requisiti:
•
essere iscritte alla CCIAA (CCIAA) e nella descrizione dell’attivita`
riportata nella visura camerale deve comparire la dizione «bonifica
di amianto» o espressione equivalente;
•
avere almeno 1 addetto e 1 coordinatore regolarmente assunti o
equiparati, in possesso dello specifico patentino regionale per
le opere di bonifica da amianto, dotati di certificato di
idoneita` alla mansione.
b)
Sottoscrivere l’impegno a:
•
adottare per gli interventi di bonifica e smaltimento di piccoli
quantitativi di materiali contenenti amianto presso i soggetti
beneficiari dei contributi previsti dall’articolo 2 della
legge regionale 29 settembre 2003, n. 17, il piano di lavoro di
cui al comma 2 di tale articolo;
•
praticare un costo complessivo per ogni singolo intervento,
limitatamente alle sole operazioni di rimozione e smaltimento
dei rifiuti o dei manufatti di amianto, non superiore a C 450,00
(IVA inclusa), per un numero di interventi presso soggetti
diversi, da realizzare in contemporanea o in sequenza, non
inferiore a 5 per singolo comune o comuni limitrofi.
Le
imprese che intendono aderire alla convenzione devono inoltrare
apposita domanda alla o alle ASL nel cui territorio intendono
operare.
La
domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
della delibera di approvazione del presente allegato.
La
documentazione da presentare e` costituita da
un’autocertificazione a firma del titolare dell’impresa in
cui:
1.
si attesta il possesso dei requisiti di cui alla precedente
lettera a);
2.
si sottoscrive l’impegno ad attuare quanto riportato alla
precedente lettera b);
3.
si riporta l’elenco nominativo del personale munito
dell’apposito patentino regionale coi relativi estremi;
4.
si riporta il nominativo del medico competente;
5.
si allega copia del certificato di iscrizione alla CCIAA.
La
ASL, entro 30 giorni dal termine di scadenza per la
presentazione delle domande:
1.
verifica l’ammissibilita` delle stesse; i criteri per l’ammissibilita`
sono la rispondenza a quanto riportato alle precedenti lettere
a) e b);
2.
comunica ai comuni del proprio territorio l’elenco delle
imprese che hanno aderito alla convenzione;
3.
comunica alle imprese l’eventuale esclusione dalla
convenzione, motivandola.
———
• ———
Allegato
n. 2
Piano
di lavoro per le opere di bonifica e smaltimento di piccole
quantita` di amianto
(art.
2, comma 2, della l.r. 29 settembre 2003, n. 17)
Il
presente documento tecnico concerne il piano di lavoro
semplificato da adottare per le opere di bonifica e smaltimento
di piccole quantita` di amianto, in attuazione di quanto
stabilito dall’articolo 2, comma 2, della legge regionale 29
settembre 2003, n. 17.
Le
principali considerazioni che rendono possibile l’adozione di
un piano di lavoro semplificato sono:
1.
materiale costituito da amianto in «matrice compatta»;
2.
quantitativo di materiale da movimentare di modesta entita`
(inferiore a 30 m2 e 450 kg);
3.
materiale posto ad un’altezza da terra inferiore a 2 metri;
4.
lavori che possono essere effettuati con l’uso di semplici
attrezzi manuali.
L’adozione
del piano di lavoro semplificato non esime dall’adempimento
degli obblighi previsti dall’articolo 34 del d.lgs. 277/91 e
dal d.m. 20 agosto 1999, allegato 2, punto 8, cioe` dalla
notifica preventiva del piano all’ASL competente per
territorio.
Anche
in base a quanto stabilito dall’articolo 2, comma 9, della
legge regionale 17/2003, per le verifiche di competenza sugli
interventi di bonifica di piccoli quantitativi di amianto,
oggetto del contributo di cui all’articolo 2, comma 1, della
legge regionale 17/2003, le ASL fanno riferimento al presente
documento tecnico.
Il
piano di lavoro semplificato e` esentato da oneri o tariffe
adottati dalle ASL ai sensi della d.g.r. n. 7/16171 del 30
gennaio 2004 («Tariffario delle prestazioni e degli interventi
erogati dal Dipartimento di Prevenzione Medico delle Aziende
Sanitarie Locali»)
Il
piano di lavoro semplificato puo` eventualmente essere adottato
anche per interventi di bonifica non oggetto del contributo
regionale, purche´ l’intervento da realizzare abbia le
medesime caratteristiche degli interventi ammessi a beneficiare
dello stesso.
Di
seguito viene riportato facsimile di presentazione del piano di
lavoro per opere di bonifica e smaltimento di piccole quantita`
di amianto.
Piano
di lavoro semplificato per la rimozione e lo smaltimento di
rifiuti o manufatti contenenti amianto
(art.
2, comma 2 l.r. 23 settembre 2003, n. 17)
Al
Dipartimento di Prevenzione
Servizio
Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
ASL
.................................................................................................................
Il/la
sottoscritto/a
................................................................................................
Titolare
della ditta
..............................................................................................
Con
sede in
.................................................................................
prov. .............
Via/piazza
...............................................................................................................
E
Il/la
Sig./Sig.ra
......................................................................................................
Nato/a
il ....... /....... /....... / a
.................................................................................
Residente
a ........................................ Via/piazza
.........................................
In
qualita` di proprietario del [segnare con una croce l’oggetto
della
bonifica] _ terreno _ immobile
sito
nel comune di
..................................................................
Prov. .............
Via/piazza
.............................................................................................
n. ...........
COMUNICANO
Ai
sensi dell’articolo 34 del d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277 e
dell’articolo 12, comma 5, della legge 257/92 e sotto la
propria responsabilita` di voler procedere ai lavori di
bonifica, rimozione e smaltimento di manufatti contenenti
amianto di superficie inferiore a 30 mq (ovvero di peso
inferiore a 450 kg) posti ad un’altezza inferiore a cm 200 dal
piano di calpestio, come da foto allegata.
Spazio
per la fotografia
Si
allega il piano di lavoro per la rimozione e lo smaltimento dei
materiali contenenti amianto
..................................................................
...........................................................
Il
proprietario dell’immobile/terreno Il titolare dell’impresa
esecutrice
(Firma
per esteso e leggibile) (Firma per esteso e leggibile)
.....................................................................
(Visto
dell’amministrazione comunale)
———
• ———
1.
PIANO DI LAVORO
1.1
Oggetto dell’intervento
L’intervento
previsto dal presente piano di lavoro rientra tra quelli per i
quali e` stata stipulata apposita convenzione in base a quanto
previsto dalla legge regionale 23 settembre 2003, n. 17.
I
manufatti da rimuovere sono materiali contenenti amianto in
matrice compatta, costituiti da cemento-amianto, che hanno
un’estensione pari a (nota: il quantitativo deve essere
inferiore a m2 30 e kg 450): m2 ........... e un peso
complessivo pari a kg. ..........,
Il
materiale da rimuovere consiste in (barrare le caselle
interessate):
a)
Materiale a terra _: Intero _; Parzialmente frantumato _
A
forma di: lastre di copertura _ canne fumarie o tubazioni _
Sparpagliato
al suolo in: prato _ giardino _ cortile _ all’interno di
manufatti _
b)
materiale in opera _, posizionati su strutture la cui altezza
dal piano di calpestio e` inferiore a cm 200 e sono ancorati
ad
un’orditura secondaria in metallo o in legno.
1.2
Classificazione del rifiuto (barrare le caselle interessate)
Il
materiale da rimuovere si presenta nella seguente condizione di
conservazione:
Deteriorato
_; Compatto _; Frantumato _; Bordo sbriciolabile per semplice
pressione delle dita _
Questo
materiale, ai fini dello smaltimento in discarica, e`
classificato dalla Regione Lombardia come rifiuto speciale non
pericoloso, senza necessita` di procedere a valutazioni
analitiche per la determinazione delle fibre libere (circolare
n. 4 SAN/ECOL del 4 febbraio 1993).
Nota:
le lastre anche se deteriorate, frantumate e in alcuni punti e`
possibile sbriciolare il bordo per semplice pressione delle
dita,
secondo il metro di classificazione manuale indicato dal d.m. 6
settembre 1994, possono essere classificate tra i materiali
compatti e smaltite in discarica come rifiuto speciale non
pericoloso.
1.3
Accessibilita` al materiale contenente amianto
(barrare
le caselle interessate)
Il
materiale posto a terra _ / in opera _, e` facilmente
accessibile dagli operatori.
2.
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
2.1
Misure che si intende adottare per garantire la sicurezza di
terzi in relazione al rischio amianto
1.
Il cantiere sara` allestito con cartelli e nastro segnaletico.
2.
Saranno individuati un’area ed un percorso riservato al
personale autorizzato.
3.
Porte e finestre adiacenti all’area dell’intervento saranno
tenute chiuse durante le operazioni di bonifica.
2.2
Misure preventive e protettive per la sicurezza dei lavoratori
(barrare le caselle interessate)
Rischio
di caduta dall’alto (barrare le caselle interessate)
Serie
Ordinaria - N. 44 - 25 ottobre 2004 Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia – 4185 –
•
Per il materiale a terra, non esiste il rischio _
•
Per il materiale posto in copertura, essendo ad una quota
inferiore a cm200 dal piano di calpestio, il rischio e` minimo _
Rischio di sfondamento delle lastre (barrare le caselle
interessate)
•
Per il materiale a terra non esiste il rischio _
•
Per il materiale posto in copertura, essendo ad una quota
inferiore a cm200 dal piano di calpestio, il rischio e` minimo _
Opere provvisionali al fine di ridurre il rischio di infortun
(barrare le caselle interessate)
•
Per il materiale a terra non esiste il rischio _
•
Per il materiale posto in copertura, essendo ad una quota
inferiore a cm200 dal piano di calpestio, il rischio e` minimo
_.
2.3
Misure di prevenzione e protezione per la salute dei lavoratori
Dispositivi
di protezione individuale forniti agli addetti
Il
personale che eseguira` l’intervento sara` dotato dei seguenti
dispositivi di protezione individuali con marcatura CE:
1.
Tute in Tyvek con copricapo.
2.
Guanti antitaglio.
3.
Scarpe antinfortunistiche.
4.
Facciali filtranti monouso FFP3 (EN 149:2001).
Strutture
e misure specifiche per l’igiene personale
Gli
addetti indosseranno gli indumenti protettivi nell’area
riservata all’interno del cantiere e successivamente
accederanno al luogo di lavoro.
Lasciando
quest’ultimo, gli addetti entreranno nella zona di svestizione,
equipaggiata con un bidone con acqua e un sacco
porta rifiuti. Come prima operazione eseguiranno un accurato
lavaggio della tuta mediante spugna imbibita di acqua
e
incapsulante; poi, prima di togliere la mascherina monouso,
provvederanno a lavare accuratamente il volto attorno ad essa e
di seguito, una volta tolta, laveranno l’intero viso.
2.4
Misure preventive e protettive dell’ambiente
Il
materiale contenente amianto sara` incapsulato con prodotti
vinilici che, penetrati nella matrice cementizia, bloccheranno
la dispersione di fibre di amianto.
2.5
Personale addetto alle operazioni di manipolazione del
cemento-amianto
(vedere
elenco e schema riassuntivo allegato)
2.6
Medico competente
Dr.
.............................................. , nato a
...................................., il ....................Residente
a .................. cap. .................. Via/piazza
.................. n. ........
Telefono
....................................................
Fax.....................................................
3.
TECNICHE LAVORATIVE
3.1
Tecniche di incapsulamento e incapsulante utilizzato
L’incapsulante
sara` applicato con pompe manuali airless facendolo penetrare su
tutta la superficie delle macerie. Per i pezzi di grandi
dimensioni e, comunque, per i materiali ancora integri, si
eseguira` l’operazione anche nell’intradosso
dell’elemento.
Per
la copertura si eseguira` il medesimo trattamento
sull’estradosso della copertura.
L’incapsulante
utilizzato sara` :
...............................................................
3.2
Tecniche per la rimozione dei materiali
(barrare
le caselle interessate)
_
Il materiale a terra sara` movimentato da uno/due operatori,
muniti di protezioni individuali. Ogni elemento sara`
posizionato
su
pallet, imballato con politene da 200 g/mq e sigillato con
nastri adesivi. Per i materiali di piccole dimensioni saranno
utilizzate pale e il materiale sara` inserito in Big-Bag.
Nella
fase di movimentazione e impacchettamento i materiali saranno
costantemente imbibiti con incapsulante.
_
Per il materiale in opera, gli operatori rimuoveranno i gruppi
di fissaggio delle lastre, poi sfileranno ogni elemento e lo
posizioneranno su pallet. Prima di chiudere il pacco con
politene e nastri adesivi, ogni lastra sara` girata e trattata
nell’intradosso, come previsto dal d.m. 6 settembre 1994.
3.3
Attrezzature utilizzate per la rimozione e la movimentazione dei
materiali
I
cumuli sono di piccole dimensioni e si utilizzeranno semplici
pale. Anche durante questa operazione gli operatori
nebulizzeranno costantemente l’incapsulante.
Per
le coperture saranno utilizzati attrezzi manuali, quali pinze a
scatto, cacciaviti, chiavi inglesi. I pacchi confezionati
saranno movimentati dalla gru montata sulla motrice adibita al
trasporto.
3.4
Modalita` di imballaggio delle lastre
Le
lastre, avendo cura di non romperle, saranno disposte su un
bancale di legno, avvolte in teli di politene del peso di 200
g/mq e sigillate con nastro adesivo sul quale e` gia` stampata
la segnaletica di pericolo prevista dalle vigenti norme.
3.5
Modalita` di stoccaggio e di smaltimento dei rifiuti
I
bancali saranno posti nel cantiere, in un’area riservata e
delimitata da cartelli segnaletici, in attesa del conferimento
in discarica, che verra` eseguito entro 30 giorni dalla fine dei
lavori.
4.
DITTE INCARICATE DEL TRASPORTO E DELLO SMALTIMENTO
Trasportatore:
.....................................................................................................
P.I.
................................. Iscrizione albo smaltitori
..................................
Ditta
incaricata dello smaltimento:
...................................................
P.I.
................................. Iscrizione albo smaltitori
..................................
Discarica
di destinazione del rifiuto
Nominativo
.............................................................................................................
Ubicazione
..............................................................................................................
P.I.
.................................
Autorizzazioni:
Delibera n. ............................... del
...............................
Rilasciata
da:
...................................................................
Delibera
n. ............................... del
...............................
Rilasciata
da:
...................................................................
Firma
per esteso e leggibile del titolare dell’impresa
———
• ———
Allegato
n. 3
Criteri,
priorita` e modalita` di erogazione dei contributi a fondo
perduto ai comuni per la bonifica di piccole quantita` di
amianto (art. 2, comma 6, lett. a), b), c), d), f), l.r.
29 settembre 2003, n. 17)
1.
Criteri per l’ammissione ai contributi
I
soggetti che possono richiedere i contributi, in base a quanto
stabilito dall’articolo 2, comma 5, della legge regionale
17/2003, sono unicamente:
•
Le persone private
•
I proprietari di edifici adibiti ad attivita` artigianale a
conduzione familiare
•
I Comuni
Le
persone private possono richiedere i contributi solo per
manufatti di amianto che siano:
a.
presenti in edificio adibito a civile abitazione o sue
pertinenze, di proprieta` del soggetto richiedente, purche´
trattasi di situazione in regola con gli strumenti urbanistici;
b.
abbandonati su suolo privato di proprieta` del soggetto
richiedente, purche´ questi possa dimostrare di averne
denunciato la presenza ad una Pubblica Autorita` (Carabinieri,
Polizia locale, Vigili urbani, Comune, ASL) in data antecedente
a quella di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia della delibera della Giunta Regionale che approva i
seguenti criteri.
I
proprietari di edifici adibiti ad attivita` artigianali a
conduzione familiare possono richiedere i contributi solo per
manufatti di amianto presenti nei fabbricati stessi, purche´
trattasi di situazione in regola con gli strumenti urbanistici.
Le
Amministrazioni Comunali possono richiedere i contributi solo
per rifiuti contenenti amianto abbandonati su aree pubbliche del
proprio territorio, purche´ abbiano realizzato il censimento
delle micro discariche di amianto presenti all’interno del
proprio territorio e istituito un catasto dei siti da
bonificare.
In
tutti i casi devono essere soddisfatte anche le seguenti
condizioni:
a.
Il materiale da rimuovere sia costituito da cemento-amianto
(lastre o pannelli piani o ondulati, utilizzati per la copertura
di edifici e come pareti divisorie non portanti; tubi per
acquedotti o fognature; tegole, canne fumarie e di esalazione,
serbatoi per contenere acqua), e/o elementi contenenti amianto
utilizzati in ambito domestico (forni, stufe, pannelli di
protezione caloriferi o condominiale, fioriere).
b.
Il materiale da rimuovere abbia una superficie complessiva
inferiore a 30 m2 e peso complessivo inferiore a 450 kg; tali
limiti non possono essere soddisfatti frazionando il materiale
da rimuovere.
c.
Il materiale da rimuovere si trovi ad un’altezza dal piano di
calpestio inferiore a 2 metri.
2.
Priorita` per l’ammissione ai contributi
La
graduatoria per l’ammissione ai contributi terra` conto dei
seguenti criteri, elencati in ordine di priorita` :
a)
Rifiuto abbandonato su suolo pubblico.
b)
Rifiuto abbandonato su suolo privato.
c)
Manufatto utilizzato come copertura o come parete divisoria con
superficie esposta all’ambiente esterno, posto a distanza, in
linea d’aria, inferiore o uguale a m 100 da edifici adibiti a
civile abitazione (esclusa quella del proprietario del
manufatto) o da luoghi aperti al pubblico quali ad esempio
giardini pubblici, parchi pubblici, cinema, teatri.
d)
Manufatto utilizzato come copertura o come parete divisoria con
superficie esposta all’ambiente esterno, posto a distanza, in
linea d’aria, superiore a m 100 da edifici adibiti a civile
abitazione o da luoghi aperti al pubblico quali ad esempio
giardini pubblici, parchi pubblici, cinema, teatri.
e)
Altro manufatto non compreso nei precedenti punti.
3.
Termini e modalita` per la presentazione delle domande per
accedere ai contributi
I
soggetti privati interessati devono presentare la domanda per
accedere ai contributi al comune nel quale e` ubicato
l’immobile o l’area con presenza di amianto.
La
domanda va presentata entro 90 giorni dalla data di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
della delibera che approva i presenti criteri e deve essere
costituita dai seguenti documenti:
1)
Autocertificazione sottoscritta dal soggetto proprietario
dell’amianto in cui si attesti:
a.
La proprieta` dell’edificio/area.
b.
La conformita` agli strumenti urbanistici.
c.
Se ricorre il caso, l’essere titolare di impresa artigianale
a
conduzione familiare, con indicazione degli estremi
dell’iscrizione alla CCIAA.
d.
La tipologia di materiale da rimuovere e il suo quantitativo in
superficie (m2) e in peso (kg).
e.
L’ubicazione del manufatto, con esplicito riferimento alla sua
posizione rispetto al piano di calpestio.
f.
Se ricorre il caso, di avere denunciato la presenza dei
materiali abbandonati su suolo privato, con indicazione della
Pubblica Autorita` a cui e` stata inoltrata la denuncia e la
data della stessa.
g.
L’impegno a servirsi per la bonifica di una delle imprese
convenzionate.
2)
Allegati:
a.
Una o piu` fotografie dell’edificio e del manufatto da
rimuovere.
b.
Se ricorre il caso, copia della denuncia ad una Pubblica
Autorita` del materiale abbandonato su suolo privato.
Quando
un soggetto privato sia proprietario di piu` di un edificio o
area per la quale puo` essere inoltrata domanda per accedere ai
contributi, dovra` inoltrare una domanda per ogni edificio o
area.
Non
sono ammesse piu` domande per lo stesso edificio od area.
Nell’allegato
3A e` riportato un fac-simile della domanda.
La
presentazione della domanda soddisfa anche l’obbligo per il
proprietario, stabilito dall’articolo 6 della legge regionale
17/2003, di comunicare all’ASL competente per territorio la
presenza di amianto negli edifici, impianti o luoghi,
limitatamente ai materiali oggetto della domanda stessa.
Le
Amministrazioni Comunali che intendono accedere ai contributi
per la bonifica di rifiuti di amianto abbandonati su suolo
pubblico devono:
a.
censire le micro discariche di amianto presenti all’interno
del proprio territorio;
b.
istituire un catasto dei siti da bonificare;
c.
comunicare all’ASL competente per territorio i risultati del
censimento con la localizzazione dei siti con presenza di
amianto, al fine dell’inserimento dei dati nel pubblico
registro di cui all’articolo 5, lettera a), della legge
regionale 17/2003.
Per
le aree da bonificare che abbiano i requisiti di cui al punto 1
e per le quali il comune intenda beneficiare del contributo per
la bonifica di piccoli quantitativi di amianto, l’ufficio
tecnico comunale predisporra` , entro i medesimi termini
previsti per i soggetti privati, apposita documentazione
(domanda di contributo contenente la localizzazione dell’area,
la tipologia e la quantita` di rifiuto da rimuovere,
documentazione fotografica).
4.
Determinazione dell’ammissibilita` ai contributi
Entro
30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle
domande l’amministrazione Comunale:
a.
verifica l’ammissibilita` delle domande pervenute da parte dei
soggetti privati, qualora ritenuto necessario anche tramite
sopralluogo. Le domande sono ritenute ammissibili se rispettano
i criteri riportati nel precedente punto 1;
b.
notifica per iscritto all’interessato l’inammissibilita`
della domanda con le motivazioni, segnalando che la
documentazione sara` comunque trasmessa all’ASL competente per
territorio, per l’inserimento dei dati nel pubblico registro
degli edifici, impianti e luoghi con presenza di amianto, di cui
all’articolo 5, lettera a), della legge regionale 17/2003;
c.
inserisce le singole domande pervenute da parte dei soggetti
privati ritenute ammissibili in una delle quattro categorie di
priorità, da b) a e), riportate al precedente punto 2 e la/e
domanda/e predisposta/e dall’ufficio tecnico comunale nella
categoria di priorita` a) di cui al precedente punto 2.
d.
trasmette all’ASL competente per territorio le domande
ritenute ammissibili suddivise per categoria di priorita` ,
nonché le domande valutate non ammissibili, queste ultime al
solo fine dell’inserimento dei dati nel pubblico registro di
cui all’articolo 5, lettera a), della legge regionale 17/2003.
La
ASL, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione
trasmessa dai singoli Comuni (e comunque entro 150 giorni dalla
data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia della delibera della Giunta Regionale che approva i
presenti criteri) provvede:
a.
ad inserire i dati relative alle domande di contributo nel
pubblico registro di cui all’articolo 5, lettera a), della
legge regionale 17/2003;
b.
a verificare l’ammissibilita` delle domande predisposte dagli
uffici tecnici comunali, in base ai criteri di cui al precedente
punto 1;
c.
a stilare un elenco delle domande ritenute ammissibili
raggruppate per categoria di priorita` e, all’interno di ogni
categoria, per Comune;
d.
a trasmettere alla Regione Lombardia, Direzione Generale Sanita`
, U.O. Prevenzione,via Pola 9/11, 20124 Milano – l’elenco di
cui al precedente punto c). In allegato 3 B e` riportato lo
schema delle informazioni che devono essere trasmesse.
5.
Spesa massima ammessa e contributo per ogni singolo intervento
La
legge regionale 17/2003 prevede per gli interventi in questione
una semplificazione delle procedure, consistente nella:
a.
presentazione di un piano dei lavori semplificato;
b.
non presentazione di un piano di sicurezza, trattandosi di
lavori non in quota;
c.
possibilita` di raggruppare piu` interventi, anche al fine di
ridurre i costi di trasporto e di smaltimento del materiale
rimosso.
Sulla
base di quanto sopra esposto la spesa massima ammissibile e`
stata quantificata in C 450,00 (IVA inclusa) per ogni singolo
intervento di rimozione e smaltimento di amianto per
quantitativi inferiori a 30 m2 e 450 kg. Tale somma riguarda
unicamente la rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti
amianto e non include l’eventuale costo di manufatti
sostitutivi e la loro messa in opera.
Tenuto
conto di quanto stabilito dal comma 7 dell’articolo 2 della
legge regionale 17/2003, il contributo massimo erogabile e` di C
135,00 (IVA inclusa) per ogni singolo intervento di rimozione e
smaltimento di amianto per quantitativi inferiori a 30 m2 e 450
kg, pari al 30 % della spesa massima ammissibile (C 450,00 ¥
0,30 = C 135,00).
Le
somme saranno erogate in cifra fissa, nei limiti sopra indicati,
e non in percentuale rispetto alla spesa effettivamente
sostenuta. Tuttavia la somma erogata non potra` in alcun caso
essere superiore al 50 % della spesa effettivamente sostenuta e
documentata.
6.
Modalita` di erogazione dei contributi
I
contributi verranno erogati tenendo conto della graduatoria di
priorita` di cui al precedente punto 2, fino alla capienza della
somma di C 900.000,00.
Entro
i 30 giorni successivi al ricevimento degli elenchi trasmessi
dalle singole ASL:
•
la Direzione Generale Sanita` , sulla base degli elenchi
trasmessi dalle ASL e tenuto conto del limite di finanziamento
piu`
sopra riportato, individuera` e assegnera` alle ASL i contributi
da assegnare a fondo perduto ai singoli Comuni del proprio
territorio;
•
le Amministrazioni Comunali provvederanno a:
–
espletare le attivita` di propria competenza relativamente alla
bonifica delle aree pubbliche tramite una delle aziende
convenzionate operanti sul territorio che svolgono il servizio
di bonifica e smaltimento dei piccoli quantitativi di materiali
contenenti amianto;
–
comunicare ai soggetti privati la disponibilita` del contributo,
assegnando un termine entro il quale deve essere effettuato
l’intervento di bonifica o l’eventuale esclusione dal
contributo;
–
comunicare ai soggetti privati beneficiari del contributo
l’elenco delle aziende convenzionate operanti sul territorio
che svolgono il servizio di bonifica e smaltimento dei piccoli
quantitativi di materiali contenenti amianto.
Le
Amministrazioni Comunali provvederanno ad erogare i contributi
ai soggetti privati a consuntivo, dietro presentazione della
documentazione attestante:
a.
il corretto smaltimento del materiale (copia del formulario di
identificazione del rifiuto firmato dalla discarica a cui e`
stato conferito);
b.
l’effettiva spesa sostenuta (copia di bonifico bancario).
In
ogni caso il contributo erogato non potra` essere superiore al
50 % della spesa documentata effettivamente sostenuta. Se per
qualsiasi motivo un’Amministrazioni Comunale non dovesse
erogare tutti i fondi assegnati, la cifra restante potra` essere
utilizzata esclusivamente per:
–
finanziare altri soggetti privati, che pur avendo inoltrato una
domanda valutata ammissibile, fossero rimasti esclusi dal
beneficio;
–
attuare iniziative di informazione e coinvolgimento della
popolazione sui problemi per la salute causati dall’amianto,
ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, della
legge regionale 29 settembre 2003, n. 17.
7.
Revoca dei contributi
A
insindacabile giudizio dell’amministrazione Comunale, il
contributo non potra` essere erogato quando venga accertata
anche una sola delle seguenti condizioni:
a.
Domanda di contributo contenente dichiarazioni non rispondenti
al vero.
b.
Quantitativo effettivamente rimosso e smaltito superiore del 10
% di quello massimo ammesso.
c.
Intervento realizzato con impresa diversa da una di quelle
convenzionate.
d.
Intervento realizzato senza preventiva presentazione all’ASL
del piano di lavoro.
e.
Presenza di verbale ASL che contesti il mancato rispetto delle
norme di sicurezza nell’esecuzione dei lavori.
f.
Assenza di idonea attestazione del corretto smaltimento dei
rifiuti di amianto.
Allegato
3 B
Fac-simile
di modulo per le informazioni che devono essere trasmesse
dall’ASL alla Regione (in file excel)
Devono
essere compilati uno o piu` moduli per ciascuna delle categorie
di priorita` di cui al punto 2 dell’allegato 3
ASL
................................ CATEGORIA DI PRIORITA` : _ a) _
b) _ c) _ d) _ e)
Numero
Indirizzo dell’edificio/area con presenza Unita` di misura
Comune Nominativo del richiedente Tipologia di manufatto
Quantita` progressivo di amianto mq / kg
g.
Assenza di idonea attestazione della spesa effettivamente
sostenuta.
———
• ———
Allegato
3 A
Fac-simile
di domanda per accedere ai contributi per la bonifica di piccoli
quantitativi di amianto
Al
Sindaco
del
comune di .............................
Domanda
di contributo per la bonifica di piccoli quantitativi di amianto
ai sensi della l.r. 29 settembre 2003, n. 17
Il/la
sottoscritto/a
................................................................................................
nato/a il ......................................................
a ...................................................... ,
in
qualita` di:
_
proprietario/a dell’edificio sito in
.......................................................
_
proprietario/a dell’area sita in
..............................................................
_
proprietario dell’edificio adibito ad impresa artigianale a
conduzione familiare
.................................................................................sita
in
...................................................................................................................iscrizione
alla CCIAA n. ................................ del
................................
INOLTRA
domanda
di contributo per la bonifica di un piccolo quantitativo di
amianto costituito da:
_
manufatto in cemento-amianto utilizzato come
......................
_
altro manufatto in amianto utilizzato come
...............................
_
rifiuto abbandonato su area privata, la cui presenza e` stata
denunciata in data
......................................................................................
alla
seguente Pubblica Autorita`
..........................................................
A
tale scopo, consapevole delle sanzioni a cui va incontro in caso
di dichiarazioni non veritiere,
DICHIARA
_
di essere proprietario/a dell’edificio/area/impianto di cui
sopra e che trattasi di situazione in regola con gli strumenti
urbanistici;
_
che l’amianto da rimuovere e` costituito da
............................... ; e ha una superficie di
............................... m2, e un peso di
............................... kg;
_
che il materiale da rimuovere si trova ad un’altezza dal piano
di calpestio inferiore a 2 metri.
SI
IMPEGNA
in
caso di ammissione al contributo a servirsi per la bonifica di
una delle imprese convenzionate che saranno comunicate dal
comune;
ALLEGA
_
Fotografie dell’edificio/area e del materiale da rimuovere
_
Copia della denuncia ad una Pubblica Autorita` del materiale
abbandonato su suolo privato.
In
fede
Data
........................................................
.........................................................
Firma
per esteso leggibile
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