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Quadro
Normativo
• Legge
27 marzo 1992, n. 257, articoli 9 e 13, comma 8, come
modificato dalla legge 4 agosto 1993, n. 271
• Legge
31 luglio 2002, n. 179, articolo 18, comma 8
•
Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con
modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, articolo 47
• Legge
24 dicembre 2003, n. 350, articolo 3, comma 132
•
Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 27
ottobre 2004, di attuazione dell'articolo 47 del
decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con
modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
•
Circolare Inail n. 90 del 29 dicembre 2004 : “Nuova
disciplina in materia di benefici previdenziali per i lavoratori
esposti all'amianto”
• Legge
24 dicembre 2007, n. 247, articolo 1, commi 20, 21 e 22
•
Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12
marzo 2008, di attuazione dei commi 20 e 21, art. 1,
Legge 24 dicembre 2007, n. 247, concernente la certificazione
dell'esposizione all'amianto di lavoratori occupati in aziende
interessate agli atti di indirizzo ministeriali.
PREMESSA
Per alcune realtà
produttive, il Ministero del Lavoro ha emanato atti di indirizzo
sulla esposizione all'amianto ai fini del riconoscimento dei
benefici previdenziali previsti dall'art. 13, comma 8, della
legge n. 257 del 1992 e successive modifiche.
La legge n. 247
del 2007 di approvazione del “Protocollo Welfare”, d'ora in
avanti denominata Legge, all'art. 1, commi 20 e 21, è
intervenuta in tale ambito prevedendo, per i soli lavoratori non
titolari di trattamento pensionistico e che abbiano presentato
domanda di riconoscimento dell'esposizione all'amianto entro il
15 giugno 2005, l'estensione dei riconoscimenti dell'esposizione
all'amianto per periodi lavorativi prestati in aziende
interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia, fino
alla data di avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non
oltre il 2 ottobre 2003.
Il successivo
comma 22 ha previsto l'emanazione di un apposito decreto
interministeriale attuativo.
Nella Gazzetta
Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2008 è stato pubblicato il
decreto interministeriale del 12 marzo 2008, d'ora in avanti
denominato Decreto, il quale detta le modalità di attuazione dei
commi 20 e 21, precisando l'ambito di applicazione della Legge.
1. Ambito
di applicazione
L'art. 1, comma
1, del Decreto individua i destinatari delle certificazioni di
cui all'art. 1, comma 20, della Legge nei lavoratori che:
a) hanno
presentato all'INAIL domanda per il riconoscimento
dell'esposizione all'amianto entro il 15 giugno 2005;
b) hanno
prestato nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo
adottati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale la
propria attività lavorativa con esposizione all'amianto, per i
periodi successivi all'anno 1992 e fino all'avvio dell'azione di
bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, con le
mansioni e nei reparti indicati nei predetti atti di indirizzo,
limitatamente ai reparti od aree produttive per i quali i
medesimi atti riconoscano l'esposizione protratta fino al 1992;
c) non
siano titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza
anteriore alla data di entrata in vigore della Legge1.
In relazione a
quanto stabilito alla lettera a), ai fini della trattazione
delle nuove domande di cui al successivo punto 2, possono essere
valutati i periodi lavorativi successivi al 1992, anche se non
esplicitamente richiesti con la domanda presentata entro il 15
giugno 2005, risultanti dai curricula professionali presentati
dai lavoratori.
Da quanto
stabilito alla lettera b), consegue l'applicazione della Legge
ai soli reparti, aree produttive o mansioni per i quali gli atti
di indirizzo riferiti ai singoli siti produttivi riconoscono
l'esposizione all'amianto protratta al 31 dicembre 1992.
La
ricognizione effettuata sugli atti di indirizzo in possesso
dell'Istituto ha portato all'individuazione di quindici siti
produttivi, riportati nell'allegata tabella2,
per i quali risultano verificate le predette condizioni.
2.
Presentazione delle nuove domande
La nuova
domanda, predisposta secondo lo schema allegato3,
può essere presentata a qualsiasi sede dell'Istituto entro 365
giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto, ovvero entro
l'11 maggio 2009.
L'eventuale
discordanza dallo schema, tuttavia, non costituisce elemento
sufficiente per respingere la nuova domanda. In particolare, si
conferma la validità delle domande già presentate utilizzando lo
schema in precedenza reso disponibile sul sito istituzionale
(http://www.inail.it). Nel caso in cui le nuove domande
risultino carenti delle necessarie informazioni, le sedi
provvedono a richiederne l'integrazione al lavoratore.
Per data di
presentazione della domanda si intende la data di arrivo alla
sede INAIL, la data del timbro postale di invio in caso di
raccomandata o la data di invio in caso di utilizzo della posta
elettronica certificata (P.E.C.).
3.
Procedura per il riconoscimento
L'art. 2 del
Decreto disciplina le modalità procedurali da porre in atto per
il rilascio delle certificazioni di esposizione all'amianto ai
lavoratori di cui all'art. 1 del Decreto medesimo.
In particolare,
il comma 3 del predetto articolo prevede che “La data di avvio
dell'azione di bonifica, differenziata per i singoli reparti o
aree produttive individuati dagli atti di indirizzo
ministeriale, è determinata dalle ASL nel cui ambito
territoriale sono stati effettuati gli interventi di bonifica,
previa verifica della relazione tecnica trasmessa dal datore di
lavoro ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 257 del 1992,
e successive modificazioni”.
L'INAIL, ai fini
del rilascio della certificazione:
• verifica il
possesso, da parte del lavoratore che ha presentato la nuova
domanda, dei requisiti previsti dall'art. 1 del Decreto;
• verifica il
curriculum professionale presentato, anche successivamente
all'11 maggio 2009, dal lavoratore in possesso dei requisiti
sopra indicati, al fine di individuare i periodi lavorativi
successivi al 1992 prestati nei reparti, nelle aree produttive e
con le mansioni per i quali gli atti di indirizzo riferiti ai
singoli siti produttivi riconoscono l'esposizione all'amianto
protratta al 31 dicembre 1992;
• richiede alla
ASL competente per territorio, di determinare, ai sensi del
citato art. 2, comma 3, del Decreto, la data di avvio della
bonifica, eventualmente intervenuta entro il 2 ottobre 2003,
differenziata per i singoli reparti o aree produttive
individuati dagli atti di indirizzi ministeriali, con
riferimento a ciascuno dei siti produttivi sopra richiamati, in
relazione al quale risulti in istruttoria, a seguito delle
predette verifiche, almeno una nuova domanda corredata di
curriculum professionale attestante periodi lavorativi
successivi al 1992.
A tal fine
trasmette alla ASL l'atto di indirizzo ministeriale comprensivo
delle eventuali integrazioni e fornisce le ulteriori
informazioni ritenute da quest'ultima indispensabili per lo
svolgimento delle attività di competenza;
• incrocia, a
seguito del ricevimento della predetta comunicazione, la data
ivi indicata con le informazioni contenute nell'atto di
indirizzo e nel curriculum professionale, al fine di procedere
al rilascio della certificazione.
Possono
verificarsi le seguenti ipotesi:
a) nel caso in
cui venga comunicata una data di avvio della bonifica nel
periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1993 e il 2 ottobre
2003, viene rilasciata la certificazione di esposizione fino
alla data comunicata;
b) nel caso in
cui venga comunicato il mancato avvio della bonifica nel periodo
intercorrente tra il 1° gennaio 1993 e il 2 ottobre 2003 viene
rilasciata la certificazione di esposizione fino a tale ultima
data;
c) nel caso in
cui venga comunicato il mancato avvio della bonifica nel periodo
intercorrente tra il 1° gennaio 1993 e il 2 ottobre 2003 e da
tale comunicazione si evinca che l'esposizione a rischio amianto
è cessata al 1° gennaio 1993, viene rilasciata apposita
comunicazione con l'indicazione della motivazione del rigetto
della nuova domanda.
I riconoscimenti
ai sensi del Decreto non possono comunque estendersi oltre il 2
ottobre 2003.
In analogia a
quanto previsto dall'art. 3, comma 8, del decreto
interministeriale del 27 ottobre 2004, la certificazione
prevista dal Decreto viene rilasciata dall'INAIL entro un anno
dalla data di ricezione della comunicazione ASL.
L'emissione delle
certificazioni in attuazione del Decreto avviene esclusivamente
con il supporto di una apposita procedura informatica.
L'Istituto potrà
altresì avvalersi, ove necessario, della collaborazione del
datore di lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 5, del Decreto.
Per quanto non
espressamente previsto dalla presente circolare si applica, per
quanto compatibile, la circolare n. 90 del 29 dicembre 2004.
Allegati:
2
_____________________________
1.
1° gennaio 2008.
2.
Allegato 1 : Elenco dei siti produttivi interessati
dall'applicazione dell'art. 1, comma 20, legge n. 247 del 24
dicembre 2007.
3.
Allegato 2 : Schema di nuova domanda.
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