Introduzione
La
Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004 ha
pubblicato il decreto 27 ottobre 2004, del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, riguardante
“Attuazione dell’articolo 47 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Benefici
previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto”,
come previsto dal comma 6 dello stesso articolo 47.
Il
decreto in esame, operando un raccordo tra le
disposizioni contenute nell’articolo 47 della legge n.
326 e quelle introdotte dall’articolo 3, comma 132,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, delinea le modalità
di riconoscimento dei benefici pensionistici per lavoro
svolto con esposizione all’amianto da parte degli Enti
previdenziali erogatori delle prestazioni
pensionistiche nonché le modalità di rilascio della
certificazione attestante l’esposizione all’amianto
da parte dell’INAIL, a ciò deputato dalle
recenti disposizioni normative.
Si
rammenta che con circolare n° 195 del 18 dicembre 2003
sono state illustrate le novità introdotte dal citato
articolo 47 della legge n. 326 del 2003 e con circolare
n° 54 del 19 marzo 2004 sono state fornite le
indicazioni per la liquidazione dei trattamenti
pensionistici in favore dei soggetti di cui
all’articolo 3, comma 132, della legge n. 350 del
2003.
Si
premette che la maturazione del diritto al beneficio
avviene per la sussistenza della condizione
dell’esposizione all’amianto verificatasi entro il 2
ottobre 2003, per la durata indicata dalle disposizioni
normative, con l’avvertenza che l’interessato,
qualora non presenti domanda di certificazione
all’INAIL nei termini indicati dal decreto in oggetto,
decade dal diritto medesimo.
Si
forniscono di seguito le indicazioni riguardanti
l’applicazione delle disposizioni in esame.
A
tal fine si distingue tra la disciplina previgente alla
data del 2 ottobre 2003, recante disposizioni in favore
di lavoratori che alla medesima data del 2 ottobre 2003
sono stati esposti, per un periodo superiore a dieci
anni all’amianto, per periodi lavorativi soggetti
all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali gestita
dall’INAIL, e la nuova disciplina recante disposizioni
in favore di lavoratori che hanno svolto per un periodo
non inferiore a dieci anni alla data del 2 ottobre 2003,
attività con esposizione all’amianto per periodi
lavorativi non soggetti alla predetta assicurazione.
Parte
prima
Disciplina
previgente al 2 ottobre 2003
1
-
Destinatari
Il
comma 2 dell’articolo 1 del decreto ministeriale 27
ottobre 2004 prevede: “Ai lavoratori che sono stati
esposti all’amianto per periodi lavorativi soggetti
all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, gestita
dall’INAIL, che abbiano già maturato, alla data del 2
ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici
previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della
legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni,
si applica la disciplina previgente alla medesima data,
fermo restando, qualora non abbiano già provveduto,
l’obbligo di presentazione della domanda di cui
all’articolo 3 entro il termine di 180 giorni, a pena
di decadenza, dalla data di entrata in vigore del
presente decreto”.
Il
citato comma 2 dell’articolo 1 salvaguarda il diritto
al conseguimento dei benefici previdenziali previsti
dalla disciplina previgente al 2 ottobre 2003 in favore
dei lavoratori per i quali sussistono le condizioni
indicate dalla stessa disposizione e fissa un termine
per la presentazione della domanda di certificazione
all’INAIL per coloro che non vi abbiano ancora
provveduto alla data di entrata in vigore dello stesso
decreto ministeriale.
Dalla
formulazione della disposizione in esame discende che il
beneficio pensionistico consistente nella
moltiplicazione del periodo di esposizione all’amianto
per il coefficiente di 1,5, sia ai fini del
conseguimento del diritto a pensione, sia ai fini della
determinazione del relativo importo, spetta ai
lavoratori che abbiano svolto, entro il 2 ottobre 2003,
attività lavorativa con esposizione ultradecennale
all’amianto, soggetta all’assicurazione obbligatoria
contro le malattie professionali derivanti da
esposizione all’amianto gestita dall’INAIL e siano
in possesso della relativa certificazione rilasciata
dall’INAIL, ovvero ne vengano in possesso a seguito di
domanda presentata comunque entro il termine ultimo del
15 giugno 2005, 180° giorno dalla data di entrata in
vigore del decreto ministeriale (17 dicembre 2004).
Pertanto,
il beneficio previsto dalla disciplina previgente al 2
ottobre 2003 spetta ai lavoratori che si trovino in una
delle seguenti situazioni:
-
siano
in possesso di un certificato rilasciato
dall’INAIL attestante lo svolgimento, entro il 2
ottobre 2003, di attività lavorativa con
esposizione ultradecennale all’amianto;
-
abbiano
ottenuto il riconoscimento, in sede giudiziaria o
amministrativa, dell’esposizione ultradecennale
all’amianto per attività lavorativa svolta entro
il 2 ottobre 2003;
-
vengano
in possesso della certificazione rilasciata
dall’INAIL attestante lo svolgimento, entro il 2
ottobre 2003, di attività lavorativa con
esposizione ultradecennale all’amianto, a seguito
di domande presentate entro il 15 giugno 2005;
-
ottengano
il riconoscimento del diritto al beneficio
previdenziale in questione, per lo svolgimento,
entro il 2 ottobre 2003, di attività lavorativa con
esposizione ultradecennale all’amianto con
sentenze che vengano pronunciate in esito di cause
il cui ricorso è stato depositato a seguito di
diniego dell’INAIL su domande di certificazione
presentate nel tempo dagli interessati a detto
Istituto e comunque non oltre il 15 giugno 2005.
2-
Termine di presentazione della domanda di
certificazione all’INAIL
Il
comma 2 dell’articolo 1 del decreto in esame, ai fini
del conseguimento dei benefici pensionistici previsti
dall’articolo 13, comma 8, della legge n. 257/1992 e
successive modificazioni, fissa in 180 giorni dalla data
di entrata in vigore del decreto stesso il termine
per la presentazione all’INAIL della domanda di
certificazione dell’esposizione all’amianto.
Pertanto
i lavoratori interessati, in favore dei quali non
sia stata già riconosciuta l’esposizione
ultradecennale all’amianto, avvenuta entro il 2
ottobre 2003, ovvero non abbiano già provveduto a
richiedere all’INAIL la certificazione di esposizione
ultradecennale avvenuta entro la stessa data,
debbono presentare a tale Istituto la domanda entro il
predetto termine del 15 giugno 2005, a pena di decadenza
dal diritto ai benefici.
Giova
far presente che detto termine è riferito anche ai
lavoratori ai quali si applica la disciplina previgente
per effetto del comma 6 bis dell’articolo 47, della
legge 24 novembre 2003, n. 326, indicati, ai fini della
liquidazione dei trattamenti pensionistici, al punto 1
della circolare n.195 del 18 dicembre 2003. A tal
riguardo, si rammenta che trattasi dei seguenti soggetti
interessati:
-
lavoratori
che alla data del 2 ottobre 2003 avevano
perfezionato i requisiti per il diritto al
trattamento pensionistico, anche in base ai benefici
di cui al comma 8 dell’articolo 13 della citata
legge n. 257;
-
lavoratori
che alla data del 2 ottobre 2003 fruivano di
trattamenti di mobilità;
-
lavoratori
che alla data del 2 ottobre 2003 avevano definito la
risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla
domanda di pensionamento.
3-
Liquidazione e ricostituzione delle pensioni
Ai
fini della liquidazione e della ricostituzione delle
pensioni con il riconoscimento del beneficio previsto
dalla disciplina previgente al 2 ottobre 2003, si
confermano i criteri finora seguiti.
Parte
seconda
Disciplina
vigente a seguito dell’emanazione del D.M. 27 ottobre
2004
1-
Destinatari
L’articolo
1, comma 1, del decreto ministeriale del 27 ottobre 2004
dispone: “I lavoratori che, alla data del 2 ottobre
2003, sono stati esposti all’amianto per periodi
lavorativi non soggetti all’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali gestita dall’INAIL hanno diritto ai
benefici previdenziali derivanti da esposizione ad
amianto, alle condizioni e con le modalità stabilite
dal presente decreto.”
L’articolo
2, comma 1, del citato decreto ministeriale dispone: “
Per i lavoratori di cui all’articolo 1, comma 1, che
sono stati occupati, per un periodo non inferiore a
dieci anni, in attività lavorative comportanti
esposizione all’amianto, in concentrazione media annua
non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su
otto ore al giorno, e comunque sulla durata oraria
giornaliera prevista dai contratti collettivi nazionali
di lavoro, l’intero periodo di esposizione
all’amianto è moltiplicato, unicamente ai fini della
determinazione dell’importo della prestazione
pensionistica, per il coefficiente di 1,25.”
Secondo
quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 2 “Per
attività lavorative comportanti esposizione
all’amianto si intendono le seguenti:
a)
coltivazione, estrazione o trattamento di
minerali amiantiferi;
b)
produzione di manufatti contenenti amianto;
c)
fornitura a misura, preparazione, posa in opera o
installazione di isolamenti o di manufatti contenenti
amianto;
d)
coibentazione con amianto, decoibentazione o
bonifica da amianto, di strutture, impianti, edifici o
macchinari;
e)
demolizione, manutenzione, riparazione,
revisione, collaudo di strutture, impianti, edifici o
macchinari contenenti amianto;
f)
movimentazione, manipolazione ed utilizzo di
amianto o di manufatti contenenti amianto; distruzione,
sagomatura e taglio di manufatti contenenti amianto;
g)
raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a
discarica di rifiuti contenenti amianto.”
Il
comma 3 dello stesso articolo 2 prevede che, ai fini del
riconoscimento del beneficio previsto dalla nuova
disciplina, per periodo di esposizione si intende il
periodo di attività effettivamente svolta.
2-
Termini per la presentazione della domanda di
certificazione all’INAIL ai fini dell’applicazione
della nuova disciplina
Ai
fini del riconoscimento del beneficio della
moltiplicazione del periodo di esposizione per il
coefficiente di 1,25 ai soli fini dell’importo della
prestazione pensionistica, i lavoratori destinatari
della nuova disciplina devono presentare la
domanda di certificazione dell’esposizione
all’amianto alla competente sede INAIL entro 180
giorni dall’entrata in vigore del decreto
ministeriale, cioè entro il 15 giugno 2005.
Gli
stessi lavoratori che abbiano già presentato domanda di
certificazione dell’esposizione all’amianto entro il
2 ottobre 2003 devono ripresentare la domanda
all’INAIL nel predetto termine di 180 giorni.
3-
Divieto di cumulo dei benefici previdenziali
Il
comma 2 dell’articolo 4 del decreto in oggetto
contiene, per i destinatari della nuova disciplina,
disposizioni riguardanti l’opzione tra i benefici
previdenziali previsti per l’esposizione all’amianto
ed altri benefici previdenziali che comportino
anticipazione all’accesso al pensionamento ovvero
aumento dell’anzianità contributiva.
Si
rammenta che, in materia, il comma 6 ter dell’articolo
47 della legge n. 326 del 2003 dispone: “I soggetti
cui sono stati estesi, sulla base del presente articolo,
i benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo
1992, n. 257, come rideterminati sulla base del presente
articolo, qualora siano destinatari di benefici
previdenziali che comportino, rispetto ai regimi
pensionistici di appartenenza, l’anticipazione
dell’accesso al pensionamento, ovvero l’aumento
dell’anzianità contributiva, hanno facoltà di
optare tra i predetti benefici e quelli previsti dal
presente articolo. Ai medesimi soggetti non si applicano
i benefici di cui al presente articolo, qualora abbiano
già usufruito dei predetti aumenti o anticipazioni alla
data di entrata in vigore del presente decreto.”
La
disposizione in esame, quindi, esclude, per i lavoratori
che intendono ottenere il beneficio della
moltiplicazione dell’intero periodo di esposizione
all’amianto per il coefficiente di 1,25, ai fini della
determinazione dell’importo della pensione, la
possibilità di cumulare il beneficio derivante da
esposizione all’amianto con altri benefici
previdenziali che diano luogo, rispetto ai normali
limiti previsti dal regime pensionistico di
appartenenza, ad un’anticipazione dell’accesso al
pensionamento o un aumento dell’anzianità
contributiva.
I
soggetti potenzialmente destinatari sia del beneficio
per esposizione all’amianto, sia di benefici
consistenti in anticipazioni dell’accesso alla
pensione o aumenti dell’anzianità contributiva, hanno
facoltà di optare tra l’uno o gli altri benefici al
momento della presentazione della domanda di
pensionamento all’ente previdenziale di appartenenza.
Nel
contesto sopra delineato è stato chiesto al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali di conoscere se i
benefici previsti per lavoro svolto con esposizione
all’amianto siano compatibili con quelli previsti per
i lavoratori invalidi, non vedenti, sordomuti, o
comunque affetti da particolari infermità oggetto di
tutela previdenziale.
Il
predetto Dicastero, con nota del 31 marzo 2005, prot. n°
24/0001226, ha precisato che “si ritengono cumulabili
i benefici previdenziali connessi all’esposizione
all’amianto con quelli conseguenti ad un particolare status
del lavoratore (invalidi, non vedenti, sordomuti)”.
4-
Liquidazione e ricostituzione delle pensioni
I
benefici previsti per i lavoratori che sono stati
esposti all’amianto sono riconosciuti sulla base delle
norme vigenti nel regime pensionistico di appartenenza.
Il
riconoscimento del beneficio pensionistico consistente
nella moltiplicazione per il coefficiente di 1,25 ai
soli fini della misura spetta anche ai titolari di
trattamento pensionistico avente decorrenza non
anteriore al 1° maggio 1992, mese successivo
all’entrata in vigore della legge n. 257/92.
Gli
importi arretrati spettanti saranno corrisposti con
decorrenza non anteriore al 1° novembre 2003, mese
successivo alla data di entrata in vigore del decreto
legge n. 269 del 2003.
5-
Lavoratori delle Ferrovie dello Stato S.p.A.
Con
messaggio n. 189 del 21 giugno 2002 è stato precisato
che le domande di riconoscimento del beneficio previsto
dall’articolo 13, comma 8, legge n. 257/1992 e
successive modificazioni, presentate da lavoratori delle
Ferrovie dello Stato S.p.A., dovevano essere tenute in
apposita evidenza: ciò in attesa di conoscere le
modalità applicative della sentenza della Corte
Costituzionale n. 127/2002 con la quale è stato
ritenuto che il beneficio di cui alla citata legge n.
257 sia da riconoscere anche ai lavoratori delle
Ferrovie dello Stato S.p.A.
Nel
confermare l’indicazione di cui sopra si precisa che,
anche per i lavoratori delle Ferrovie dello Stato S.p.A.
ai quali, nel rispetto delle procedure e dei requisiti
sopra delineati, sia riconosciuto il beneficio
della maggiorazione per il coefficiente di 1,25
del periodo di esposizione, deve essere costituita
apposita evidenza delle relative domande per
l’eventuale successivo riconoscimento, ai medesimi
lavoratori, del beneficio previsto dalle disposizioni
previgenti a seguito dell’emanazione del D.M. 27
ottobre 2004.
Anche
tali lavoratori, qualora abbiano già presentato domanda
di certificazione dell’esposizione all’amianto entro
il 2 ottobre 2003, devono ripresentare la domanda
all’INAIL nel predetto termine del 15 giugno 2005.
Parte
terza
Disposizioni
applicative generali
1-
Presentazione all’INPS della certificazione rilasciata
dall’INAIL
La
certificazione rilasciata dall’INAIL deve essere
presentata alle Strutture INPS territorialmente
competenti a corredo della domanda di pensione o di
ricostituzione.
La
medesima certificazione può essere presentata, ai soli
fini dell’indicazione del periodo di esposizione
all’amianto sul conto assicurativo del lavoratore,
indipendentemente dalla domanda di pensione o di
ricostituzione.
La
certificazione dell’esposizione all’amianto, ai fini
del riconoscimento dei benefici pensionistici, è
rilasciata dall’INAIL per lo svolgimento di una delle
seguenti tipologie di attività lavorativa:
a)
attività lavorativa soggetta all’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali gestita dall’INAIL;
b)
attività lavorativa non soggetta
all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali gestita
dall’INAIL.
Nell’ipotesi
sub a) il lavoratore per il quale è stata accertata
l’esposizione ultradecennale ha diritto al
riconoscimento consistente nella maggiorazione per il
coefficiente di 1,5, sia ai fini del diritto che della
misura del trattamento pensionistico, del periodo di
esposizione certificato dall’INAIL.
Nell’ipotesi
sub b) il lavoratore per il quale è stata accertata
l’esposizione per almeno dieci anni ha diritto al
riconoscimento consistente nella maggiorazione per il
coefficiente di 1,25, ai fini della misura del
trattamento pensionistico, del periodo di esposizione
certificato dall’INAIL.
2-
Periodi “misti” di esposizione cioè in parte
soggetti e in parte non soggetti all’assicurazione
obbligatoria gestita dall’INAIL
Si
è posto il problema di stabilire se possa essere
riconosciuto il beneficio pensionistico in questione per
singoli periodi di esposizione all’amianto soggetti e
non all’assicurazione obbligatoria gestita
dall’INAIL, inferiori al decennio.
A
riguardo, la disciplina attualmente vigente in materia
tutela, ai fini pensionistici, l’attività lavorativa
svolta con esposizione all’amianto per almeno un
decennio entro il 2 ottobre 2003.
Pertanto
i periodi di esposizione all’amianto soggetti e non
all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL,
che siano inferiori al decennio, danno comunque luogo al
riconoscimento del beneficio pensionistico ove risulti
che si sia complessivamente verificato il decennio di
esposizione. In ogni caso la salvaguardia del diritto al
beneficio consistente nella moltiplicazione per il
coefficiente di 1,5 sia ai fini del diritto che della
misura della pensione può essere riconosciuto solo per
i periodi di esposizione ultradecennale all’amianto
soggetti all’assicurazione gestita dall’INAIL,
verificatasi entro il 2 ottobre 2003.
In
particolare, il riconoscimento del beneficio avviene
nelle ipotesi e nei limiti di seguito indicati.
Spetta
la maggiorazione per il coefficiente di 1,5, sia ai fini
del diritto che della misura della pensione del periodo
di esposizione soggetto all’assicurazione gestita
dall’INAIL e alla maggiorazione per il coefficiente di
1,25, ai soli fini della misura, del periodo di
esposizione non soggetto all’assicurazione gestita
dall’INAIL al:
·
lavoratore esposto all’amianto per oltre
un decennio, per svolgimento di attività lavorativa
soggetta all’assicurazione obbligatoria gestita
dall’INAIL e per meno di un decennio, per svolgimento
di attività lavorativa non soggetta all’assicurazione
gestita dall’INAIL.
Spetta
la maggiorazione dell’intero periodo di esposizione,
per il coefficiente di 1,25, ai soli fini della misura
della pensione al:
·
lavoratore esposto all’amianto per
almeno un decennio, per svolgimento di attività
lavorativa non soggetta all’assicurazione generale
obbligatoria gestita dall’INAIL e, per meno di un
decennio, per svolgimento di attività lavorativa
soggetta all’assicurazione gestita dall’INAIL;
·
lavoratore esposto all’amianto
complessivamente per almeno un decennio, sommando
periodi soggetti all’assicurazione gestita
dall’INAIL e periodi non soggetti alla medesima che
sono entrambi inferiori al decennio.
3-
Pensioni ai superstiti
Il
beneficio pensionistico è riconosciuto, a domanda, ai
superstiti di dante causa che, prima del decesso, aveva
maturato i benefici pensionistici in esame, in virtù
dei criteri applicativi sopra delineati.
4-
Limite del riconoscimento del beneficio pensionistico
Secondo
quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto
ministeriale citato, l’anzianità complessiva utile ai
fini pensionistici conseguita con l’attribuzione dei
benefici derivanti da esposizione all’amianto, non può
comunque risultare superiore a quaranta anni, ovvero al
corrispondente limite massimo previsto dai regimi
pensionistici di appartenenza.
5-
Beneficio per periodi di esposizione
all’amianto in favore di lavoratori affetti da
malattie professionali da amianto
Si
rammenta che il comma 7 dell’articolo 13 della legge
n. 257/92, come modificato dalla legge
n. 271/1993 prevede: “Ai fini del conseguimento delle
prestazioni pensionistiche per i lavoratori che abbiano
contratto malattie professionali a causa
dell’esposizione all’amianto documentate
dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di settimane
coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi
di prestazione lavorativa per il periodo di provata
esposizione all’amianto è moltiplicato per il
coefficiente di 1,5”.
Pertanto
ai lavoratori per i quali è documentata dall’INAIL
una malattia professionale da amianto deve essere
riconosciuto, sia ai fini del diritto che della misura
della pensione, il beneficio della maggiorazione per
l’1,5 del periodo di esposizione certificato
dall’INAIL, ancorché tale periodo si riferisca ad
attività lavorativa non soggetta all’assicurazione
obbligatoria gestita da tale Istituto.
Le
richieste di certificazione all’INAIL, ai fini del
riconoscimento del beneficio di cui al comma 7, non sono
soggette ad alcun termine decadenziale.
In
seguito ai recenti interventi legislativi è stato
chiesto al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali di conoscere se il beneficio in questione possa
essere riconosciuto in favore di lavoratori per i quali
sia accertata da ente diverso dall’INAIL una malattia
professionale a causa dell’esposizione all’amianto.
Ciò nella considerazione che l’articolo 47, comma 3,
della legge n. 326/2003 reca previsioni riguardanti
lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia
professionale a causa dell’esposizione all’amianto
ai sensi del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124.
Il
predetto dicastero, con la già citata nota del 31 marzo
2005, ha chiarito che “tale disposizione nella parte
in cui fa riferimento al testo unico approvato con
D.P.R. n. 1124 del 1965 e non all’INAIL, ai fini
dell’accertamento della malattia professionale causata
dall’esposizione all’amianto, innova rispetto al
dettato del citato articolo 13, comma 7, che invece
prevedeva che la malattia professionale fosse
documentata dall’INAIL”.
Sulla
base di detto parere, anche ai lavoratori per i quali è
documentata da ente diverso dall’INAIL una malattia
professionale da amianto deve essere riconosciuto, sia
ai fini del diritto che della misura della pensione, il
beneficio della maggiorazione per l’1,5 del periodo di
esposizione coperto da contribuzione obbligatoria.
6-
Oneri
Gli
oneri derivanti dal riconoscimento dei benefici
previdenziali per esposizione all’amianto sono posti a
carico dello Stato
Il Direttore Generale
Crecco
|