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Legge
27 marzo 1992, n. 257,
articolo 13, comma 8, come modificato dalla legge 4 agosto
1993, n. 271
-
Decreto
legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, articolo 47
-
Legge
24 dicembre 2003, n. 350,
articolo 3, comma 132
-
Decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
del 27 ottobre 2004, di
attuazione dell’art. 47 del decreto legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24
novembre 2003, n. 326
Nella
Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004 è stato
pubblicato il Decreto interministeriale del 27 ottobre 2004,
il quale, nel dettare le modalità di attuazione dell’art.
47 della legge n. 326/2003, opera anche un sistematico
coordinamento tra lo stesso art. 47 e l’art. 3, comma 132,
della legge n. 350/2003 e rappresenta, quindi, il nuovo
quadro di riferimento normativo in materia di benefici
previdenziali per lavoratori esposti all’amianto.
In
particolare, il Decreto:
-
prevede due
diversi regimi – sia sostanziali che procedurali - a
seconda che il periodo lavorativo di esposizione
all’amianto fosse soggetto o non soggetto
all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le
malattie professionali gestita dall’INAIL;
-
stabilisce,
per tutti indistintamente i lavoratori, il
2 ottobre 2003 come data ultima di esposizione all’amianto
utile per la maturazione del diritto ai benefici
previdenziali;
-
fissa, per
tutti indistintamente i lavoratori, il 15
giugno 20051
come data ultima per la presentazione all’INAIL della
domanda di rilascio del certificato di esposizione
all’amianto2
, pena la decadenza dal diritto ai benefici previdenziali.
1.
Lavoratori che sono stati esposti all’amianto per periodi
lavorativi soggetti all’assicurazione obbligatoria gestita
dall’INAIL
Sulla base
dell’art. 1, comma 2, del Decreto interministeriale, ai
lavoratori che:
-
sono stati
esposti all’amianto per periodi lavorativi soggetti
all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL;
-
hanno già
maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al
conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’art.
13, comma 8, della legge n. 257/1992, e successive
modificazioni;
-
presentino la
domanda di certificazione all’INAIL, se non vi hanno già
provveduto, entro il termine di 180 giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto stesso e cioè entro il 15
giugno 2005;
si applica la
disciplina previgente al 2 ottobre 2003.
Da ciò discende che la maturazione del diritto ai benefici
previsti dal previgente regime avviene esclusivamente con
l’accertata esposizione ultradecennale all’amianto
verificatasi entro il 2 ottobre 2003, a prescindere dal
momento di presentazione della domanda all’INAIL - che può
anche essere successivo al 2 ottobre 2003 purchè,
ovviamente, non successivo al 15 giugno 2005 – e, a
maggior ragione, a prescindere dalla data di rilascio del
certificato di esposizione.
Pertanto, i
lavoratori che hanno presentato, o presenteranno entro il 15
giugno 2005, domanda di certificazione all’INAIL - e ai
quali l’INAIL ha certificato o certificherà
l’esposizione ultradecennale all’amianto verificatasi
entro il 2 ottobre 2003 per periodi lavorativi soggetti
all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL stesso
- continueranno a fruire del coefficiente moltiplicativo di
1,5 del periodo di esposizione, ai fini sia della
determinazione delle prestazioni pensionistiche sia della
maturazione del diritto di accesso alle medesime.
1.1.
Presentazione della domanda.
Ai sensi
dell’art. 3, comma 9, del Decreto interministeriale,
questi lavoratori sono tenuti a presentare la domanda
all’INAIL entro il 15 giugno 2005 soltanto se, alla data
di emanazione del Decreto stesso, non vi avevano già
provveduto.
Le domande
devono essere predisposte secondo lo schema di cui
all’allegato n. 1 del Decreto; si ritiene, però, che
l’eventuale discordanza dallo schema non possa
considerarsi elemento sufficiente per respingere la domanda.
Le Sedi, quindi, in caso di domande carenti delle necessarie
informazioni, provvederanno a richiederne l’integrazione
al lavoratore e, una volta acquisite le notizie mancanti,
procederanno ad istruire la pratica.
1.2. Procedure di accertamento e di certificazione
dell’esposizione all’amianto.
L’art. 3,
comma 9, del Decreto interministeriale stabilisce che per i
lavoratori di cui si tratta “continuano a trovare
applicazione le procedure di riconoscimento
dell’esposizione all’amianto seguite in attuazione della
previgente disciplina”.
Pertanto,
allorché dalla storia lavorativa presente nella domanda
avanzata dal lavoratore risulti che tutti i periodi
lavorativi con asserita esposizione all’amianto erano
soggetti all’assicurazione obbligatoria gestita
dall’INAIL, la pratica dovrà essere istruita seguendo le
istruzioni in vigore. Al riguardo, si ricorda che la
raccolta delle principali disposizioni emanate in materia è
stata consegnata agli esperti regionali in occasione del
corso tenutosi a Roma il 22 ottobre 2003.
Si richiamano in particolare:
-
il flusso
procedurale definito con le lettere del 23 novembre 1995 e
del 2 aprile 1996, riguardanti i lavoratori dipendenti sia
da aziende che non hanno pagato il premio supplementare sia
da aziende che lo hanno pagato.
Per quanto
riguarda questi ultimi, ribadito che l’INAIL può
rilasciare attestati di avvenuto pagamento del premio
supplementare asbestosi solo se il lavoratore richiedente ha
preliminarmente presentato in Sede la dichiarazione
dell’azienda sull’avvenuto pagamento, proprio per quel
lavoratore, del premio supplementare, si sottolinea
l’esigenza di acquisire il parere CON.T.A.R.P. in ogni
situazione di incertezza ovvero di rilevate inesattezze o
incongruenze nella dichiarazione aziendale;
-
la procedura
speciale definita con la lettera del 16 aprile 1997, e con
la nota del Ministero del lavoro del 4 aprile dello stesso
anno, per i lavoratori ex dipendenti di imprese cessate o
fallite e irreperibili. Va confermato, a tale riguardo, il
ruolo prioritario che in questa particolare procedura fu a
suo tempo affidato alle Direzioni regionali e provinciali
del lavoro dallo stesso Ministero, ruolo che oggi viene
ulteriormente rafforzato dall’art. 3, comma 5, del Decreto
interministeriale che – relativamente ai soggetti non
assicurati INAIL – affida esclusivamente alle Direzioni
provinciali del lavoro, previe apposite indagini, il
rilascio del curriculum lavorativo del richiedente;
-
la necessità
di attenersi scrupolosamente agli Atti di indirizzo
ministeriale, senza possibilità di interpretazioni
estensive o analogiche.
Si fa presente infine che i certificati di riconoscimento
dell’esposizione all’amianto per la tipologia di
lavoratori trattata in questo paragrafo conterranno sia il
riferimento legislativo al precedente regime (e cioè
all’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 e successive
modifiche ed integrazioni) sia l’esplicita indicazione che
si tratta di periodi lavorativi soggetti all’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali gestita dall’INAIL.
Ciò allo scopo di consentire ai competenti Enti
Previdenziali ogni decisione sulla ricorrenza del
presupposto di legge (e cioè, ripetesi, esposizione
ultradecennale all’amianto verificatasi entro il 2
ottobre 2003 in attività lavorativa soggetta
all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL)
previsto per l’applicazione a questi lavoratori della
disciplina dei benefici previdenziali previgente al 2
ottobre 2003.
2. Lavoratori che sono stati esposti all’amianto
per periodi lavorativi non soggetti all’assicurazione
obbligatoria gestita dall’INAIL
Sulla base
del combinato disposto degli articoli 1, comma 1, e 2, commi
1 e 2, del Decreto interministeriale, la nuova disciplina si
applica ai lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003:
-
sono stati
esposti all’amianto in concentrazione media annua non
inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al
giorno, e comunque sulla durata oraria giornaliera prevista
dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
-
svolgendo una
o più attività lavorative comportanti l’esposizione
all’amianto che vengono specificamente elencate nel
Decreto;
-
per periodi
lavorativi non inferiori a dieci anni e non
soggetti all’assicurazione obbligatoria gestita
dall’INAIL.
I benefici
previdenziali riconosciuti a questi lavoratori consistono
nell’applicazione del coefficiente moltiplicativo di 1,25
del periodo lavorativo non inferiore a dieci anni con
esposizione all’amianto, ai fini della determinazione
dell’importo delle prestazioni pensionistiche e non già
della maturazione del diritto di accesso alle medesime.
Rientrano
nell’ambito di applicazione delle nuove disposizioni i
lavoratori che hanno svolto attività lavorativa che:
-
non era, e
tuttora non è, soggetta all’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965, come i vigili del fuoco,
il personale di volo della navigazione aerea, ecc.
-
è stata in
passato, ed è tuttora, soggetta all’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965 ma presso un
Ente assicuratore diverso dall’INAIL, e cioè i marittimi
e i dipendenti, civili e militari, dello Stato.
Allorché
dalla storia lavorativa presente nella domanda avanzata dal
lavoratore risulti che tutti i periodi lavorativi con
asserita esposizione all’amianto non erano soggetti
all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL, la
pratica dovrà essere istruita sulla base delle seguenti
istruzioni.
Separata
trattazione è effettuata per i lavoratori che, come i
ferrovieri ed i postali, hanno svolto attività lavorativa
“mista”, e cioè in parte soggetta, ed in parte non
soggetta, all’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita
dall’INAIL; per questi lavoratori si fa rinvio al
successivo punto 3.
2.1. Presentazione della domanda.
Ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del Decreto interministeriale, i
lavoratori di cui si tratta devono presentare la domanda di
certificazione dell’esposizione all’amianto all’INAIL
entro il 15 giugno 2005, a pena di decadenza dal diritto ai
benefici3
.
Si richiama
l’attenzione, tuttavia, sul fatto che, diversamente dai
lavoratori di cui al precedente punto 1., per questi
lavoratori sussiste l’obbligo di ripresentare
le domande eventualmente già inoltrate prima del 2
ottobre 2003. Pertanto, le richieste presentate fino a
tale data non sono valide e non devono essere istruite.
Le domande,
inoltre, devono essere predisposte secondo lo schema di cui
all’allegato n. 1 del Decreto; si ritiene, però, che
l’eventuale discordanza dallo schema non possa
considerarsi elemento sufficiente per respingere la domanda.
Le Sedi, quindi, in caso di domande carenti delle necessarie
informazioni, provvederanno a richiederne l’integrazione
al lavoratore e, una volta acquisite le notizie mancanti,
procederanno ad istruire la pratica.
2.2. Presentazione del curriculum lavorativo.
Si è già
detto, al precedente punto 2, che i lavoratori di cui si
tratta, per fruire dei benefici previdenziali, devono –
tra le altre condizioni - aver svolto una o più attività
lavorative comportanti esposizione all’amianto elencate
nell’art. 2, comma 2, del Decreto.
L’attestazione
della ricorrenza di questo presupposto è di competenza del
datore di lavoro.
Infatti,
l’art. 3, comma 3, del Decreto stabilisce che il
curriculum lavorativo rilasciato dal datore di lavoro dovrà
contenere non solo l’indicazione delle mansioni, reparti e
periodi lavorativi del lavoratore richiedente, ma anche
l’espressa dichiarazione che il lavoratore è stato
adibito, in modo diretto ed abituale, a una o più attività
lavorative comportanti l’esposizione all’amianto di cui
al predetto art. 2, comma 2.
La
presentazione da parte del lavoratore del curriculum, da
redigere secondo lo schema di cui all’allegato 2 del
Decreto, costituisce la condizione al verificarsi della
quale è subordinato l’avvio del procedimento di
accertamento e certificazione dell’esposizione da parte
dell’INAIL.
Pertanto, la
non conformità del curriculum allo schema di cui
all’allegato 2 del Decreto comporta la reiezione della
domanda senza ulteriore istruttoria. Resta inteso, peraltro,
che devono considerasi validi curricula lavorativi
contenenti tutte le informazioni previste nello “schema”
allegato al Decreto, pure se redatti su modelli formalmente
non conformi.
Si richiama
l’attenzione sul comma 4 dell’art. 3, che demanda alle
Direzioni provinciali del lavoro l’esclusiva competenza in
materia di controversie relative al rilascio e al contenuto
dei curricula, senza alcun coinvolgimento dell’INAIL.
Si osserva,
inoltre, che la normativa non prevede un termine ultimo per
la presentazione dei curricula. Nondimeno, è da definire
una linea di condotta per le domande che, dopo un
ragionevole periodo di tempo, continueranno a restare prive
del successivo curriculum. Si fa riserva, al riguardo, di
fornire istruzioni allorché si avranno le informazioni
necessarie per valutare le dimensioni del fenomeno. Nel
frattempo, resta inteso che le domande prive di curricula
non dovranno in alcun modo essere istruite.
2.3. Procedura di accertamento e certificazione
dell’esposizione all’amianto.
Una volta
pervenuto il curriculum lavorativo conforme alle
disposizioni, prende avvio la procedura di accertamento
tecnico della esposizione all’amianto che è stabilita
dagli articoli 2, comma 1, e 3 del Decreto
interministeriale.
Si richiama,
in particolare, l’attenzione sui seguenti aspetti:
-
l’adibizione,
in modo diretto ed abituale, ad una delle attività elencate
dall’art. 2, comma 2, del Decreto interministeriale
costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per il
riconoscimento dell’esposizione. Tale condizione, come già
detto, deve essere attestata dal datore di lavoro nel
curriculum, ma può essere oggetto di verifica da parte
delle CONTARP nel corso degli accertamenti tecnici;
-
per fruire
dei benefici previsti dalla nuova disciplina è altresì
necessario essere stati esposti, per un periodo non
inferiore a dieci anni, ad una concentrazione media annua
non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto
ore al giorno e, comunque, sulla durata oraria giornaliera
prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
-
la durata e
l’intensità dell’esposizione sono accertate dalle
CONTARP regionali, che, ai sensi dell’art. 3, comma 7,
potranno formulare giudizi fondati su ragionevole
verosimiglianza, utilizzando non solo le indagini mirate di
igiene industriale – laddove esistenti - ma anche i dati
della letteratura scientifica, le informazioni ricavabili da
situazioni lavorative con caratteristiche analoghe e ogni
altra documentazione e conoscenza utile;
-
ai sensi
dell’art. 3, comma 6, il datore di lavoro è tenuto a
fornire all’INAIL tutti i documenti e le notizie ritenute
utili dall’Istituto stesso. Viene così resa più cogente
la partecipazione dei datori di lavoro alla ricostruzione
degli elementi di valutazione dell’esposizione;
-
ai sensi
dell’art. 3, comma 5, nel caso di aziende cessate o
fallite con datore di lavoro irreperibile, l’incarico di
effettuare le indagini e di rilasciare i curricula
lavorativi è affidato esclusivamente alle Direzioni
provinciali del lavoro. I curricula devono essere comunque
conformi allo schema allegato n. 2 al Decreto.
Circa le
concrete modalità di effettuazione degli accertamenti
tecnici e di elaborazione dei pareri, si ritiene, al
momento, di dover confermare le procedure già positivamente
seguite in passato per i lavoratori assicurati INAIL.
In
particolare, le CONTARP regionali restano titolari dei
pareri riguardanti gli ambienti di lavori rientranti nella
loro sfera di competenza territoriale, con l’avvertenza
che:
-
per i
lavoratori marittimi, la competenza viene individuata con
riferimento al territorio ove è situata la sede
dell’armatore;
-
per il
personale viaggiante delle ex FF.SS., nonché per il
personale di volo (piloti ed assistenti), la competenza
viene individuata con riferimento al territorio ove è
situata la struttura da cui dipendeva (o dipende) il
lavoratore richiedente, come indicata nel curriculum
lavorativo.
A supporto
dei pareri che saranno resi dalle CONTARP regionali e fermo
restando l’autonomo giudizio di queste ultime, si sta
esaminando la possibilità di elaborare, a cura di appositi
Gruppi di lavoro da costituire presso la CONTARP Centrale,
linee guida riguardanti:
-
il personale
delle Compagnie di navigazione;
-
il personale
delle ex FF.SS diverso da quello occupato nelle “Officine
di grandi riparazioni” (personale di stazione, personale
viaggiante, binaristi, ecc.);
-
altre
categorie di lavoratori che hanno svolto o svolgono attività
lavorative con connotati organizzativi e tecnologici
sostanzialmente analoghi a livello nazionale (piloti e
assistenti di volo, personale della scuola e altri
dipendenti dello Stato, vigili del fuoco, ecc.).
Si fa
presente, infine, che i certificati di riconoscimento
dell’esposizione all’amianto per la tipologia di
lavoratori trattata in questo paragrafo conterranno sia il
riferimento legislativo al nuovo regime (e cioè all’art.
47 del decreto legge n. 269/2003 convertito, con modifiche,
dalla legge n. 326/2003 e relative norme di attuazione) sia
l’esplicita indicazione che si tratta di periodi
lavorativi non soggetti all’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
gestita dall’INAIL.
Ciò allo
scopo di consentire ai competenti Enti Previdenziali ogni
decisione sulla ricorrenza del presupposto di legge (e cioè,
ripetesi, esposizione non inferiore a dieci anni
all’amianto verificatasi entro il 2 ottobre 2003 in
attività lavorativa non soggetta all’assicurazione
obbligatoria gestita dall’INAIL) previsto per
l’applicazione a questi lavoratori della nuova disciplina
dei benefici previdenziali in vigore dal 2 ottobre 2003.
3. Lavoratori che sono stati esposti all’amianto
per periodi lavorativi “misti”, e cioè in parte
soggetti e in parte non soggetti all’assicurazione
obbligatoria gestita dall’INAIL
Rientrano in
questa categoria non solo i ferrovieri (assicurati presso
l’INAIL dal 1° gennaio 1996) e i postali (assicurati
presso l’INAIL dal 1° gennaio 1999) ma, in generale,
tutti i lavoratori che hanno svolto più attività
lavorative , alcune soggette ed altre non soggette alla
assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL, come, in
ipotesi, potrebbe essere accaduto a marittimi o a
dipendenti, civili e militari, dello Stato che in passato
avessero lavorato nel settore industria o viceversa.
Pertanto,
allorché dalla storia lavorativa presente nella domanda
avanzata dal lavoratore risulti che i periodi lavorativi con
asserita esposizione all’amianto erano in parte soggetti e
in parte non soggetti all’assicurazione obbligatoria
gestita dall’INAIL, la pratica dovrà essere
“sdoppiata” e istruita separatamente, seguendo, per i
periodi “INAIL”, le procedure descritte ai precedenti
punti 1.1. e 1.2. e, per i periodi “non INAIL”, le
procedure descritte ai precedenti punti 2.1., 2.2. e 2.3.
Il
lavoratore, quindi, in caso di riconoscimento
dell’esposizione riceverà due (o più) certificati
distinti, ciascuno riportante i pertinenti riferimenti
legislativi e l’indicazione circa la copertura, o non
copertura, dell’assicurazione obbligatoria INAIL.
Spetterà,
poi, al competente Ente Previdenziale decidere, in relazione
a quanto certificato dall’INAIL, il tipo di disciplina di
benefici previdenziali da applicare.
4. Domanda di riconoscimento dei periodi di
esposizione all’amianto da parte di lavoratori affetti da
malattia professionale da amianto riconosciuta dall’INAIL
(art. 13, comma 7, della legge n. 257/1992 e successive
modifiche)
Poiché il
Decreto interministeriale non detta disposizioni al
riguardo, nulla cambia rispetto alle istruzioni impartite in
passato sull’argomento.
Pertanto,
l’Istituto continuerà a certificare periodi di
esposizione all’amianto soltanto a lavoratori la cui
malattia professionale è stata riconosciuta dall’Istituto
stesso, con l’avvertenza che dovranno essere certificati
anche i periodi lavorativi di rischio non soggetti
all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL se
quei periodi sono stati considerati rilevanti ai fini del
riconoscimento della tecnopatia da amianto.
Si osserva,
inoltre, che per questa tipologia di richieste non è
previsto un termine ultimo di presentazione.
5. Prime istruzioni operative.
Il nuovo
quadro normativo richiede alcuni interventi di modifica ed
implementazione della procedura informatica “NPRA”, che
si presume di completare entro il prossimo mese di febbraio.
Nel
frattempo, si forniscono le seguenti direttive con effetto
immediato:
-
per quanto
riguarda i lavoratori assicurati INAIL che hanno presentato
domanda dopo il 2 ottobre 2003, e limitatamente ai
periodi soggetti all’assicurazione INAIL, devono
essere riattivate tutte le funzioni istruttorie e
certificative di competenza dell’Istituto che erano state
sospese con lettera del 12 gennaio 2004, dando precedenza ai
casi con esposizione riconosciuta. A tale riguardo, si fa
presente che si sta provvedendo a modificare, in “NPRA”,
il testo dei certificati con definizione positiva
riguardanti questa tipologia di lavoratori;
-
per quanto
riguarda i lavoratori non assicurati INAIL, oppure
assicurati INAIL che richiedono il riconoscimento
dell’esposizione per periodi non soggetti
all’assicurazione INAIL, si deve continuare ad inserire in
procedura esclusivamente i dati anagrafici e i dati relativi
alla domanda, onde generare il numero del Protocollo Unico
Nazionale. Peraltro, qualora dovessero pervenire anche i
primi curricula professionali conformi allo schema
allegato n. 2 del Decreto interministeriale, gli
stessi curricula non dovranno essere al momento inseriti in
procedura ma dovranno essere inviati, in copia e corredati
dalla documentazione eventualmente prodotta dai lavoratori,
alle CONTARP regionali per l’avvio della istruttoria
tecnica di loro competenza;
-
allo scopo di
tenere l’evidenza statistica delle categorie di lavoratori
che presentano domande all’INAIL, si sta provvedendo ad
inserire, in “NPRA”, un apposito indicatore che consente
di individuare se se si tratta di lavoratori che hanno
svolto attività lavorativa soggetta all’assicurazione
INAIL, non soggetta all’assicurazione INAIL oppure
“mista”. Tale indicatore deve essere obbligatoriamente
digitato per tutte indistintamente le domande.
Si fa
presente, infine, che sono state programmate per i prossimi
mesi di gennaio e febbraio videoconferenze e corsi di
formazione per affrontare le problematiche poste dalla nuova
normativa.
_________________________
1.Il 15 giugno 2005 è il 180° giorno
dalla data di pubblicazione del Decreto interministeriale
nella Gazzetta Ufficiale.
2.Per data di presentazione della
domanda si intende la data di arrivo alla Sede INAIL o la
data del timbro postale di invio nel caso di raccomandata
(art. 3, comma 2, del Decreto interministeriale)..
3.Vedi note nn. 1 e 2.
IL DIRETTORE
GENERALE VICARIO
Alberto CICINELLI