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ALLE SEZIONI REGIONALI
ALLE ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIA
LORO SEDI
OGGETTO:
Iscrizione nella categoria 10
Sono
pervenuti quesiti delle Sezioni regionali e delle associazioni degli
operatori economici in ordine alla corretta applicazione delle
disposizioni relative all’iscrizione all’Albo nella categoria
10.
Al
riguardo il Comitato Nazionale ha ritenuto opportuno fornire i
seguenti chiarimenti operativi.
1)
Esperienza richiesta al responsabile tecnico.
Si
ricorda che, ai sensi dell’articolo 4 della deliberazione 16
luglio 1999, n.3 l’esperienza richiesta al responsabile tecnico
deve consistere:
a)
nell’esperienza maturata come titolare di impresa
operante nel settore di attività per la quale si richiede
l’iscrizione,
b)
nell’esperienza acquisita come responsabile tecnico
o direttore tecnico di attività per la quale si richiede
l’iscrizione.
c)
nell’esperienza acquisita come dirigente tecnico con
responsabilità inerenti il settore di attività per la quale si
richiede l’iscrizione.
Il
Comitato Nazionale ha specificato che, ai fini dell’iscrizione
nella categoria 10, l’esperienza
maturata nelle funzioni di cui alle suddette lettere b) e c) può
essere dimostrata mediante:
1)
presentazione di copia autentica dei piani di lavoro
inviati alle Aziende Sanitarie Locali ai sensi dell’articolo 34
del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, dai quali risulti
che il soggetto interessato ad assumere la funzione di RT è in
possesso di abilitazione rilasciata ai sensi dell'articolo 10, comma
1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto
1994.
2)
presentazione di copia autentica della notifica
preliminare di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 14
agosto 1996, n.494, relativa a cantieri ove sono effettuati anche
interventi di bonifica di beni contenenti amianto. Da tale notifica
preliminare deve risultare che il soggetto interessato ad assumere
la funzione di RT è designato quale
coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera e), del suddetto decreto
legislativo.
Ai fini del computo degli anni di esperienza si ritiene valida
l’esecuzione di almeno un intervento di bonifica effettuato o
ultimato nel corso dell’anno solare.
2)
Disposizioni transitorie
L’articolo
3, comma 4, della delibera 30 marzo 2004, n.1, dispone che, al fine
di poter usufruire della norma transitoria di cui al comma 3 del
medesimo articolo, le imprese dimostrano di essere in attività alla
data di efficacia della delibera mediante la presentazione di copia
autentica di almeno un piano di lavoro presentato alle Aziende
Sanitarie Locali ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs 277/91.
Al
riguardo, il Comitato Nazionale ha ulteriormente specificato quanto
segue:
Nel
periodo 1 gennaio 1999 - 14 aprile 2004 l’impresa deve aver
presentato almeno tre piani di lavoro; è però sufficiente aver
presentato un solo piano di lavoro se la presentazione è avvenuta
di recente, vale a dire nel periodo 1 gennaio 2003 – 14 aprile
2004.
Nel
caso di piani di lavoro presentati da imprese le quali hanno
affidato mediante contratto di subappalto gli specifici intereventi
di bonifica dell’amianto ad altre imprese, queste ultime possono,
nel rispetto delle condizioni di cui al precedente periodo, essere
considerate in attività qualora negli stessi piani di lavoro
risultino come imprese esecutrici degli interventi di bonifica.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
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