Si fa seguito alle
lettere del 2 e 8 ottobre e del 25 novembre 2002, riguardanti la
nuova disciplina dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti
all’amianto introdotta dall’art. 47 del Decreto legge n.
269/2003, convertito in legge n. 326/2003, per informare che sulla
materia è ora intervenuto l’art. 3, comma 132, della Legge
Finanziaria 2004 che contiene disposizioni di immediato interesse
operativo per l’Istituto.
La suddetta norma
prevede che: “in favore dei lavoratori che abbiano già maturato,
alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei
benefici previdenziali di cui all’art. 13, comma 8, della legge 27
marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le
disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La
disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che
hanno avanzato domanda di riconoscimento all’INAIL o che ottengono
sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano
valide le certificazioni già rilasciate dall’INAIL”.
Fermo restando che,
dopo i necessari confronti con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali nonchè con gli Enti Previdenziali interessati e
dopo l’emanazione del decreto ministeriale attuativo dell’art.
47 sopracitato, saranno fornite direttive sulla applicazione del
nuovo quadro normativo nella sua interezza, si ritiene di dover
assumere, con immediatezza, le iniziative idonee a consentire, per
quanto di competenza, l’attuazione delle disposizioni della Legge
Finanziaria.
Si dispone, pertanto,
la riattivazione di tutte le funzioni istruttorie e certificative di
competenza dell’Istituto – con le stesse modalità seguite in
passato, e cioè sia sulla base di pareri Contarp che di Atti di
indirizzo ministeriale - nei riguardi dei lavoratori assicurati
INAIL e limitatamente a periodi coperti dall’assicurazione INAIL,
a condizione che gli stessi lavoratori abbiano sicuramente
presentato al nostro Istituto entro il 2 0ttobre 2003 la domanda per
ottenere il certificato di esposizione all’amianto.
Invece, per i
seguenti lavoratori:
1. assicurati INAIL
per i quali sia incerta la data di presentazione della domanda;
2. assicurati INAIL
per i quali è certo che la domanda è stata presentata dopo il 2
ottobre 2003;
3. non assicurati
INAIL, oppure assicurati INAIL che richiedono il riconoscimento
dell’esposizione per periodi non coperti da assicurazione INAIL
(ferrovieri fino al 31.12.1995; postali fino al 31.12.1998), a
prescindere dalla data di presentazione della domanda;
occorrerà limitarsi
all’inserimento in procedura dei dati anagrafici e, qualora
presenti, di quelli contenuti nei curricula professionali,
ricordando, per i lavoratori non assicurati INAIL, che prima
dell’inserimento dei dati del curriculum, si dovrà richiedere
alla DCSIT, con le consuete modalità, l’apertura delle PP.AA
fittizie.
Resta fermo quanto
disposto con la lettera dell’8 ottobre 2002 circa i casi
rientranti nelle previsioni del comma 7 dell’art. 13 della legge
n. 257/1992 (soggetti affetti da malattia professionale da amianto),
per i quali l’attività certificativa non è stata mai interrotta
in quanto la nuova normativa non ha introdotto modifiche
significative per gli aspetti di competenza dell’INAIL.
IL DIRETTORE CENTRALE
F.to Dott.ssa Luigina Vietri