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LEGGE 27 febbraio 2009, n. 13
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.

(Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28/2/2008)

Testo in vigore dal: 1-3-2008

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi 27 febbraio 2009

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1306):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare (Prestigiacomo) il 7 gennaio 2009.
Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede referente, l'8 gennaio 2009 con parere delle Commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 10ª, l4ª e Questioni regionali. Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 13 e 14 gennaio 2009.
Esaminato dalla 13ª commissione il 13, 14, 21, 29 gennaio; 3 e 4 febbraio 2009. Esaminato in aula il 26 gennaio 2009 e 11 febbraio 2009 e approvato il 12 febbraio 2009.
Camera dei deputati (atto n. 2206):
Assegnato alla VIII commissione, in sede referente, il 16 febbraio 2009 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, III, V, VI, VII, X, XI, XII, XIII, XIV e Questioni regionali. Esaminato dalla VIII commissione il 17 e 18 febbraio 2009. Esaminato in aula il 23 e 25 febbraio 2009 ed approvato il 26 febbraio 2009

Avvertenza:
Il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 304 del 31 dicembre 2008.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 29

Allegato

----> Vedere allegato da pag. 2 a pag. 12 <----

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 208
Testo del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008), coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente».

(Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28/2/2008)


Testo coordinato del Decreto - Legge 30/12/2008, n. 208 (55 pagine in PDF)
 

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 208
Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.

(Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31/12/2008)

Testo in vigore dal: 31-12-2008

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di porre rimedio alla frammentarieta' e alla lacunosita' del quadro normativo necessario per fronteggiare le emergenze nel settore delle risorse idriche, nonche' in tema di tutela ambientale;
Considerato che occorre assicurare la continuita' e la funzionalita' dell'esercizio delle delicate funzioni di alcuni organismi istituzionali operanti nel sistema della tutela ambientale e della protezione civile, anche con riferimento al tempestivo svolgimento delle procedure di autorizzazione all'apertura di impianti di smaltimento e conversione energetica di rifiuti, nonche' in funzione di un piu' efficace contrasto dell'inquinamento delle acque;
Considerato che non risulta ulteriormente prorogabile l'attuale sospensione dell'attivita' delle Autorita' di bacino e che va convalidata l'attivita' posta in essere dalle stesse e disciplinato il periodo di transizione sino all'adozione della nuova normativa prevista dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Considerata l'urgenza di garantire la certezza del diritto in relazione al diffuso contenzioso in materia di danno ambientale, nonche' agli obiettivi di bonifica, di risanamento e di risarcimento dell'ulteriore danno ambientale provocato, con riferimento ai siti contaminati di interesse nazionale;
Ritenuto che occorre predisporre misure indilazionabili per assicurare la funzionalita' di base di alcuni organismi operanti nel sistema della tutela ambientale, evitando la dispersione di professionalita' adeguate e garantendo la disponibilita' delle risorse finanziarie per il funzionamento;
Ritenuto necessario un differimento dell'entrata in vigore delle disposizioni concernenti la nuova tariffa integrata ambientale, in relazione all'imminente scadenza del precedente regime transitorio, nonche' di alcune disposizioni concernenti lo smaltimento di rifiuti non pericolosi in discarica, per consentire la gestione delle emergenze in atto in funzione della predisposizione di adeguate misure esecutive e dello sviluppo delle strutture impiantistiche necessarie; Ritenuto infine che occorra urgentemente modificare alcune disposizioni concernenti il regime delle responsabilita' e degli obblighi del produttore in relazione ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Autorita' di bacino di rilievo nazionale

1. Il comma 2-bis dell'articolo 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente: «2-bis. Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del presente decreto e della eventuale revisione della relativa disciplina legislativa, le Autorita' di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, dell'articolo 63 del presente decreto.».
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 170, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 1, sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle Autorita' di bacino di cui al presente articolo dal 30 aprile 2006.
3. Fino alla data di cui al comma 2, le Autorita' di bacino di rilievo nazionale restano escluse dall'applicazione dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del medesimo articolo 74 da considerare ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2

Art. 2

Danno ambientale

1. Nell'ambito degli strumenti di attuazione di interventi di bonifica e messa in sicurezza di uno o piu' siti di interesse nazionale, al fine della stipula di una o piu' transazioni globali, con una o piu' imprese, pubbliche o private, in ordine alla spettanza e alla quantificazione degli oneri di bonifica, degli oneri di ripristino, nonche' del danno ambientale di cui agli articoli 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e 300 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e degli altri eventuali danni di cui lo Stato o altri enti pubblici territoriali possano richiedere il risarcimento, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo', sentita la Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali (COVIS) di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, predisporre uno schema di contratto, che viene comunicato a regioni, province e comuni e reso noto alle associazioni ed ai privati interessati mediante idonee forme di pubblicita' nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili per lo scopo.
2. Entro trenta giorni dalle comunicazioni e pubblicazioni di cui al comma 1, gli enti ed i soggetti interessati possono fare pervenire osservazioni sullo schema di contratto, senza obbligo di risposta.
3. Previa assunzione, sullo schema di transazione, del parere dell'Avvocatura generale dello Stato, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare svolge, nei successivi trenta giorni, una conferenza di servizi decisoria, fra i soggetti pubblici aventi titolo, per acquisire e comporre gli interessi di cui ciascuno risulti portatore, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto applicabile. Le determinazioni assunte all'esito della conferenza sostituiscono a tutti gli effetti ogni atto decisorio comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
4. Acquisite le determinazioni di cui al comma 3, lo schema di contratto di transazione, sottoscritto per accettazione dalla impresa obbligata, e' trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'autorizzazione da parte del Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
5. La stipula del contratto di transazione, non novativo, conforme allo schema autorizzato ai sensi del comma 4, comporta abbandono del contenzioso pendente e preclude ogni ulteriore azione per rimborso degli oneri di bonifica e di ripristino ed ogni ulteriore azione risarcitoria per il danno ambientale, ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, o della Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' per le altre eventuali pretese risarcitorie azionabili dallo Stato e da enti pubblici territoriali, per i fatti oggetto della transazione. Sono fatti salvi gli accordi gia' stipulati o di cui sia comunque in corso, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, il procedimento per la definizione transattiva della lite pendente.
6. Nel caso di inadempimento, anche parziale, da parte dei soggetti privati delle obbligazioni dagli stessi assunte in sede di transazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni, puo' dichiarare risolto il contratto di transazione. In tal caso, le somme eventualmente gia' corrisposte dai suddetti soggetti privati sono trattenute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in acconto dei maggiori importi definitivamente dovuti per i titoli di cui al comma 1.
7. I proventi di spettanza dello Stato, derivanti dalle transazioni di cui al presente articolo, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le finalita' previamente individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
8. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'avvio delle procedure di cui alla Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvede il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare se il danno ambientale e' quantificabile in un ammontare uguale o superiore a dieci milioni di euro, ovvero i titolari dei competenti uffici dirigenziali generali se l'ammontare del danno ambientale e' inferiore.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Art. 3

Funzionalita' dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

1. L'articolo 1, comma 347, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che l'autorizzazione ad assumere ivi prevista spiega effetto nei confronti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) fino al completamento delle relative procedure, a condizione che le stesse siano concluse entro il 31 dicembre 2009.
2. Nel limite delle disponibilita' dei posti di cui al citato articolo 1, comma 347, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'ISPRA e' autorizzato ad assumere il personale risultato vincitore di concorsi pubblici a tempo indeterminato inserito in graduatorie ancora vigenti e non ancora assunto.
3. Per fare fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse con la protezione civile, fino al 30 giugno 2009 l'ISPRA e' autorizzato, con oneri a carico del relativo bilancio, ad avvalersi del personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa

Art. 4

Continuita' operativa della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale

1. Al fine di rendere disponibili sin dall'inizio di ogni esercizio finanziario le risorse occorrenti per il funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le occorrenti variazioni di bilancio sulla corrispondente unita' previsionale di base, a titolo di anticipazione e nei limiti del trenta per cento delle somme impegnate per le medesime finalita' nell'anno precedente, con utilizzo del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Art. 5

Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani

1. All'articolo 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «e per l'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e per gli anni 2008 e 2009»;
b) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
2. All'articolo 195, comma 2, lettera e), secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi».

Art. 6

Rifiuti ammessi in discarica

1. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

Art. 7

Apparecchiature elettriche ed elettroniche

1. All'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, il numero 4) e' sostituito dal seguente: «4) per le sole apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione, il produttore e' considerato tale ai fini degli articoli 4, 13 e 14. Ai fini del presente decreto non e' considerato produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, salvo che agisca in qualita' di produttore ai sensi dei numeri 1), 2) e 3); ».
2. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

Art. 8

Disposizioni in materia di protezione civile

1. Per fronteggiare in termini di somma urgenza le esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali oggetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 2008, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro, da assegnare al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1 si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari complessivamente a 100 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. L'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' sostituito dal seguente: «5-bis. Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilita' speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, rendicontano, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma. Il rendiconto contiene anche una sezione dimostrativa della situazione analitica dei crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili da quelli di difficile riscossione, e dei debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a qualsiasi titolo dai commissari delegati, con l'indicazione della relativa scadenza. Per l'anno 2008 va riportata anche la situazione dei crediti e dei debiti accertati al 31 dicembre 2007. Nei rendiconti vengono consolidati, con le stesse modalita' di cui al presente comma, anche i dati relativi agli interventi delegati dal commissario ad uno o piu' soggetti attuatori. I rendiconti corredati della documentazione giustificativa sono trasmessi, per i relativi controlli, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ragionerie territoriali competenti e all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le ragionerie territoriali inoltrano i rendiconti, anche con modalita' telematiche e senza la documentazione a corredo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'ISTAT. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.».

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO

Comunicato di rettifica relativo al testo del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13, recante: «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.».

(Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13/3/2009)

 
Nel testo coordinato citato in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 28 febbraio 2009, alla pag. 51, prima colonna, all'art. 8, dopo il comma 4, tutto il comma 5 deve intendersi integralmente e correttamente sostituito dal seguente: «5. L'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' sostituito dal seguente: ''5-bis. Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilita' speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'art. 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, rendicontano, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma. Il rendiconto contiene anche una sezione dimostrativa della situazione analitica dei crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili da quelli di difficile riscossione, e dei debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a qualsiasi titolo dai commissari delegati, con l'indicazione della relativa scadenza. Per l'anno 2008 va riportata anche la situazione dei crediti e dei debiti accertati al 31 dicembre 2007. Nei rendiconti vengono consolidati, con le stesse modalita' di cui al presente comma, anche i dati relativi agli interventi delegati dal commissario ad uno o piu' soggetti attuatori. I rendiconti corredati della documentazione giustificativa sono trasmessi, per i relativi controlli, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ragionerie territoriali competenti e all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le ragionerie territoriali inoltrano i rendiconti, anche con modalita' telematiche e senza la documentazione a corredo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'ISTAT. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica l'art. 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.''. 5-bis. Il termine di cui all'art. 5, comma 1, lettera n), del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007, e' prorogato di ulteriori diciotto mesi. 5-ter. Gli articoli 9 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, si applicano anche alla componente volontaristica dell'Associazione italiana della Croce Rossa ed ai volontari del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico impiegati in attivita' di protezione civile, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, ovvero con risorse provenienti da finanziamenti esterni. 5-quater. Per la prosecuzione degli interventi conseguenti agli eventi sismici del 23 dicembre 2008, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2009, e' autorizzata la spesa di 19 milioni di euro per l'anno 2009. Le risorse sono assegnate al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per essere trasferite al commissario delegato nominato per il superamento dell'emergenza. Le risorse di cui al presente comma sono utilizzate, ad integrazione delle somme stanziate a carico del Fondo di protezione civile, prioritariamente per il ripristino dei fabbricati dichiarati inagibili. Al relativo onere, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni. 5-quinquies. Le risorse finanziarie disponibili nella contabilita' speciale intestata al commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3294 del 19 giugno 2003 sono trasferite al Dipartimento della protezione civile per la realizzazione di attivita' di cooperazione con la Repubblica di Albania in ambito di protezione civile, con particolare riferimento alle iniziative previste dalla Piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 7 marzo 2008. 5-sexies. All'art. 7, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni, le parole: "unita' operative territoriali da istituirsi con decreto del direttore generale" sono sostituite dalle seguenti: "nuclei operativi speciali e di protezione civile da istituire con decreto del capo".».
       

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