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Testo in vigore dal:
31-12-2008
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e
87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di
porre rimedio alla frammentarieta' e alla lacunosita' del quadro
normativo necessario per fronteggiare le emergenze nel settore delle
risorse idriche, nonche' in tema di tutela ambientale;
Considerato che occorre assicurare la continuita' e la funzionalita'
dell'esercizio delle delicate funzioni di alcuni organismi istituzionali
operanti nel sistema della tutela ambientale e della protezione civile,
anche con riferimento al tempestivo svolgimento delle procedure di
autorizzazione all'apertura di impianti di smaltimento e conversione
energetica di rifiuti, nonche' in funzione di un piu' efficace contrasto
dell'inquinamento delle acque;
Considerato che non risulta ulteriormente prorogabile l'attuale
sospensione dell'attivita' delle Autorita' di bacino e che va
convalidata l'attivita' posta in essere dalle stesse e disciplinato il
periodo di transizione sino all'adozione della nuova normativa prevista
dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Considerata l'urgenza di garantire la certezza del diritto in relazione
al diffuso contenzioso in materia di danno ambientale, nonche' agli
obiettivi di bonifica, di risanamento e di risarcimento dell'ulteriore
danno ambientale provocato, con riferimento ai siti contaminati di
interesse nazionale;
Ritenuto che occorre predisporre misure indilazionabili per assicurare
la funzionalita' di base di alcuni organismi operanti nel sistema della
tutela ambientale, evitando la dispersione di professionalita' adeguate
e garantendo la disponibilita' delle risorse finanziarie per il
funzionamento;
Ritenuto necessario un differimento dell'entrata in vigore delle
disposizioni concernenti la nuova tariffa integrata ambientale, in
relazione all'imminente scadenza del precedente regime transitorio,
nonche' di alcune disposizioni concernenti lo smaltimento di rifiuti non
pericolosi in discarica, per consentire la gestione delle emergenze in
atto in funzione della predisposizione di adeguate misure esecutive e
dello sviluppo delle strutture impiantistiche necessarie; Ritenuto
infine che occorra urgentemente modificare alcune disposizioni
concernenti il regime delle responsabilita' e degli obblighi del
produttore in relazione ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 dicembre 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con
i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e
dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Autorita' di bacino di
rilievo nazionale
1. Il comma 2-bis
dell'articolo 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
sostituito dal seguente: «2-bis. Nelle more della costituzione dei
distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del presente
decreto e della eventuale revisione della relativa disciplina
legislativa, le Autorita' di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n.
183, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, dell'articolo
63 del presente decreto.».
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 170, comma 2-bis, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 1, sono
fatti salvi gli atti posti in essere dalle Autorita' di bacino di cui al
presente articolo dal 30 aprile 2006.
3. Fino alla data di cui al comma 2, le Autorita' di bacino di rilievo
nazionale restano escluse dall'applicazione dell'articolo 74 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermi restando gli obiettivi fissati
ai sensi del medesimo articolo 74 da considerare ai fini dell'adozione
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2
Art. 2
Danno ambientale
1. Nell'ambito degli
strumenti di attuazione di interventi di bonifica e messa in sicurezza
di uno o piu' siti di interesse nazionale, al fine della stipula di una
o piu' transazioni globali, con una o piu' imprese, pubbliche o private,
in ordine alla spettanza e alla quantificazione degli oneri di bonifica,
degli oneri di ripristino, nonche' del danno ambientale di cui agli
articoli 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e 300 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e degli altri eventuali danni di cui
lo Stato o altri enti pubblici territoriali possano richiedere il
risarcimento, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare puo', sentita la Commissione di valutazione degli investimenti
e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali
(COVIS) di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, predisporre uno schema di contratto,
che viene comunicato a regioni, province e comuni e reso noto alle
associazioni ed ai privati interessati mediante idonee forme di
pubblicita' nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili per lo
scopo.
2. Entro trenta giorni dalle comunicazioni e pubblicazioni di cui al
comma 1, gli enti ed i soggetti interessati possono fare pervenire
osservazioni sullo schema di contratto, senza obbligo di risposta.
3. Previa assunzione, sullo schema di transazione, del parere
dell'Avvocatura generale dello Stato, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare svolge, nei successivi trenta giorni,
una conferenza di servizi decisoria, fra i soggetti pubblici aventi
titolo, per acquisire e comporre gli interessi di cui ciascuno risulti
portatore, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n.
241, in quanto applicabile. Le determinazioni assunte all'esito della
conferenza sostituiscono a tutti gli effetti ogni atto decisorio
comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o
comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta
conferenza.
4. Acquisite le determinazioni di cui al comma 3, lo schema di contratto
di transazione, sottoscritto per accettazione dalla impresa obbligata,
e' trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per
l'autorizzazione da parte del Consiglio dei Ministri, sulla proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
5. La stipula del contratto di transazione, non novativo, conforme allo
schema autorizzato ai sensi del comma 4, comporta abbandono del
contenzioso pendente e preclude ogni ulteriore azione per rimborso degli
oneri di bonifica e di ripristino ed ogni ulteriore azione risarcitoria
per il danno ambientale, ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio
1986, n. 349, o della Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, nonche' per le altre eventuali pretese risarcitorie azionabili
dallo Stato e da enti pubblici territoriali, per i fatti oggetto della
transazione. Sono fatti salvi gli accordi gia' stipulati o di cui sia
comunque in corso, prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, il procedimento per la definizione transattiva della lite
pendente.
6. Nel caso di inadempimento, anche parziale, da parte dei soggetti
privati delle obbligazioni dagli stessi assunte in sede di transazione,
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni, puo'
dichiarare risolto il contratto di transazione. In tal caso, le somme
eventualmente gia' corrisposte dai suddetti soggetti privati sono
trattenute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare in acconto dei maggiori importi definitivamente dovuti per i
titoli di cui al comma 1.
7. I proventi di spettanza dello Stato, derivanti dalle transazioni di
cui al presente articolo, sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, per le finalita' previamente
individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
8. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'avvio delle procedure di
cui alla Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
provvede il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare se il danno ambientale e' quantificabile in un ammontare uguale o
superiore a dieci milioni di euro, ovvero i titolari dei competenti
uffici dirigenziali generali se l'ammontare del danno ambientale e'
inferiore.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica
Art. 3
Funzionalita'
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
1. L'articolo 1, comma
347, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che
l'autorizzazione ad assumere ivi prevista spiega effetto nei confronti
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)
fino al completamento delle relative procedure, a condizione che le
stesse siano concluse entro il 31 dicembre 2009.
2. Nel limite delle disponibilita' dei posti di cui al citato articolo
1, comma 347, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'ISPRA e'
autorizzato ad assumere il personale risultato vincitore di concorsi
pubblici a tempo indeterminato inserito in graduatorie ancora vigenti e
non ancora assunto.
3. Per fare fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze
connesse con la protezione civile, fino al 30 giugno 2009 l'ISPRA e'
autorizzato, con oneri a carico del relativo bilancio, ad avvalersi del
personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Art. 4
Continuita' operativa
della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale
1. Al fine di rendere
disponibili sin dall'inizio di ogni esercizio finanziario le risorse
occorrenti per il funzionamento della Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale - VIA e VAS di cui all'articolo 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, le occorrenti variazioni di bilancio sulla
corrispondente unita' previsionale di base, a titolo di anticipazione e
nei limiti del trenta per cento delle somme impegnate per le medesime
finalita' nell'anno precedente, con utilizzo del fondo di cui
all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare
Art. 5
Tariffa per lo
smaltimento dei rifiuti urbani
1. All'articolo 1, comma
184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «e per l'anno 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «e per gli anni 2008 e 2009»;
b) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2009».
2. All'articolo 195, comma 2, lettera e), secondo periodo, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «entro un anno» sono
sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi».
Art. 6
Rifiuti ammessi in
discarica
1. All'articolo 6, comma
1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le
parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2009».
Art. 7
Apparecchiature
elettriche ed elettroniche
1. All'articolo 3, comma
1, lettera m), del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, il numero
4) e' sostituito dal seguente: «4) per le sole apparecchiature
elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione, il
produttore e' considerato tale ai fini degli articoli 4, 13 e 14. Ai
fini del presente decreto non e' considerato produttore chi fornisce
finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo
finanziario, salvo che agisca in qualita' di produttore ai sensi dei
numeri 1), 2) e 3); ».
2. All'articolo 20, comma 4, del decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: «31 dicembre 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
Art. 8
Disposizioni in materia
di protezione civile
1. Per fronteggiare in
termini di somma urgenza le esigenze derivanti dalle situazioni
emergenziali oggetto del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 18 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 300 del 24 dicembre 2008, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di
euro, da assegnare al Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1 si provvede con
ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari
complessivamente a 100 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. L'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e'
sostituito dal seguente: «5-bis. Ai fini del rispetto dei vincoli di
finanza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilita'
speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, e dell'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n.
827, rendicontano, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di
ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico,
tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato,
indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la
tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente comma. Il rendiconto contiene anche una
sezione dimostrativa della situazione analitica dei crediti,
distinguendo quelli certi ed esigibili da quelli di difficile
riscossione, e dei debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente
perfezionate assunte a qualsiasi titolo dai commissari delegati, con
l'indicazione della relativa scadenza. Per l'anno 2008 va riportata
anche la situazione dei crediti e dei debiti accertati al 31 dicembre
2007. Nei rendiconti vengono consolidati, con le stesse modalita' di cui
al presente comma, anche i dati relativi agli interventi delegati dal
commissario ad uno o piu' soggetti attuatori. I rendiconti corredati
della documentazione giustificativa sono trasmessi, per i relativi
controlli, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato - Ragionerie territoriali
competenti e all'Ufficio bilancio e ragioneria della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Le ragionerie territoriali inoltrano i
rendiconti, anche con modalita' telematiche e senza la documentazione a
corredo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'ISTAT. Per
l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica l'articolo 337
del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.».
Art. 9
Entrata in vigore
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per
la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30
dicembre 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente
del Consiglio dei Ministri
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli:
Alfano |