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Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al
solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di
conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul
video sono riportate tra i segni (( ... )). A norma
dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno
efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1
Differimento di termini
1. All'articolo 5, comma
18, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le parole: «30
ottobre 2007», (( ovunque ricorrano, )) sono sostituite
dalle seguenti: «31 marzo 2008».
(( 1-bis. All'articolo 5, comma 19, del decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Anche se
diversamente previsto in tali calendari, le domande di autorizzazione
integrata ambientale relative agli impianti esistenti devono essere
presentate in ogni caso entro il 31 gennaio 2008 all'autorita'
competente ovvero, qualora quest'ultima non sia stata ancora
individuata, alla regione o alla provincia autonoma territorialmente
competente».
1-ter. All'articolo 281, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «sei mesi». ))
Riferimenti normativi:
- Il testo dei commi 18 e 19 dell'art. 5 del decreto-legislativo 18
febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva
96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento, come modificati dalla presente legge e' il seguente:
«18. Ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere le
modalita' previste per la protezione dell'ambiente nel suo complesso di
cui al presente decreto, secondo quanto indicato all'art. 7, nonche'
l'indicazione delle autorizzazioni sostituite. L'autorizzazione
integrata ambientale concessa agli impianti esistenti prevede la data,
comunque non successiva al 31 marzo 2008, entro la quale tali
prescrizioni debbono essere attuate. Nel caso in cui norme attuative di
disposizioni comunitarie di settore dispongano date successive per
l'attuazione delle prescrizioni, l'autorizzazione deve essere comunque
rilasciata entro il 31 marzo 2008. L'autorizzazione integrata ambientale
concessa a impianti nuovi, gia' dotati di altre autorizzazioni
ambientali all'esercizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto, puo' consentire le deroghe temporanee di cui al comma 5,
dell'art. 9. 19. Tutti i procedimenti di cui al presente articolo per
impianti esistenti devono essere comunque conclusi in tempo utile per
assicurare il rispetto del termine di cui al comma 18. Le Autorita'
competenti definiscono o adeguano conseguentemente i propri calendari
delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione
integrata ambientale. Anche se diversamente previsto in tali calendari
le domande di autorizzazione integrata ambientale relative agli impianti
esistenti devono essere presentate in ogni caso entro il 31 gennaio 2008
all'autorita' competente ovvero, qualora quest'ultima non sia stata
ancora individuata, alla regione o alla provincia autonoma
territorialmente competente.».
- Il testo del comma 2 dell'art. 281 del decreto-legislativo 3 aprile
2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, come modificato dalla
presente legge e' il seguente: «2. I gestori degli impianti e delle
attivita' in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta
del presente decreto che ricadono nel campo di applicazione del presente
titolo e che non ricadevano nel campo di applicazione del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, si adeguano alle
disposizioni del presente titolo entro tre anni da tale data e, nel caso
in cui siano soggetti all'autorizzazione alle emissioni, presentano la
relativa domanda, ai sensi dell'art. 269, ovvero ai sensi dell'art. 272,
commi 2 e 3, almeno sei mesi prima del termine di adeguamento. In caso
di mancata presentazione della domanda entro il termine previsto,
l'impianto o l'attivita' si considerano in esercizio senza
autorizzazione alle emissioni. Se la domanda e' presentata nel termine
previsto, l'esercizio puo' essere proseguito fino alla pronuncia dell'autorita'
competente; in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti
dall'art. 269, comma 3, l'esercizio puo' essere proseguito fino alla
scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio a cui sia stato richiesto di
provvedere ai sensi dello stesso articolo. Per gli impianti
l'autorizzazione stabilisce i valori limite e le prescrizioni:».
Art. 2
Normativa transitoria
(( 1. Fino alla
data del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, gli impianti
esistenti di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per i
quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda,
possono proseguire la propria attivita', nel rispetto della normativa
vigente e delle prescrizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali
di settore rilasciate per l'esercizio e per le modifiche non sostanziali
degli impianti medesimi; tali autorizzazioni restano valide ed efficaci
fino alla scadenza del termine fissato per l'attuazione delle relative
prescrizioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del citato decreto
legislativo n. 59 del 2005, come modificato dall'articolo 1, comma 1,
del presente decreto.
1-bis. Le autorita' che hanno rilasciato le autorizzazioni di settore di
cui al comma 1 provvedono, anche su segnalazione del gestore, ove ne
rilevino la necessita' al fine di garantire il rispetto della normativa
vigente, nonche' degli articoli 3, 7, come modificato dall'articolo
2-bis del presente decreto, e 8 del decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59, all'adeguamento di tali autorizzazioni, nelle more del
rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.
1-ter. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui all'articolo
5, comma 18, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, come
modificato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Governo e'
autorizzato ad esercitare il potere sostitutivo di cui all'articolo 5
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ove necessario applicando
immediatamente la procedura d'urgenza di cui al comma 3 del medesimo
articolo 5. ))
Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, reca: «Attuazione
integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 93 del 22 aprile 2005. - Per il testo del comma 18 dell'art. 5 del
decreto legislativo n. 59 del 2005, si veda nei riferimenti normativi
all'art. 1.
- Il testo degli articoli 3, 7, come modificato dalla presente legge, e
8 del citato decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e' il
seguente: «Art. 3 (Principi generali dell'autorizzazione integrata
ambientale). - 1. L'autorita' competente, nel determinare le condizioni
per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto
delle norme di qualita' ambientale, tiene conto dei seguenti principi
generali:
a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione
dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche
disponibili;
b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
c) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni; in caso
contrario i rifiuti sono recuperati o, ove cio' sia tecnicamente ed
economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone
l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22;
d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti
e limitarne le conseguenze; f) deve essere evitato qualsiasi rischio di
inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attivita' e il
sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in
materia di bonifiche e ripristino ambientale.».
«Art. 7 (Condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale). - 1.
L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi del presente
decreto deve includere tutte le misure necessarie per soddisfare i
requisiti di cui agli articoli 3 e 8, al fine di conseguire un livello
elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso. L'autorizzazione
integrata ambientale di attivita' regolamentate dalle norme di
attuazione della direttiva 2003/87/CE contiene valori limite per le
emissioni dirette di gas serra, di cui all'allegato I della direttiva
2003/ 87/CE, solo quando cio' risulti indispensabile per evitare un
rilevante inquinamento locale.
2. In caso di nuovo impianto o di modifica sostanziale, se sottoposti
alla normativa in materia di valutazione d'impatto ambientale, le
informazioni o conclusioni pertinenti risultanti dall'applicazione di
tale normativa devono essere prese in considerazione per il rilascio
dell'autorizzazione.
3. L'autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite di
emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle
elencate nell'allegato III, che possono essere emesse dall'impianto
interessato in quantita' significativa, in considerazione della loro
natura, e delle loro potenzialita' di trasferimento dell'inquinamento da
un elemento ambientale all'altro, acqua, aria e suolo, nonche' i valori
limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento
acustico. I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni
integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati
dalla normativa vigente nel territorio in cui e' ubicato l'impianto. Se
necessario, l'autorizzazione integrata ambientale contiene ulteriori
disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque
sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti
prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'inquinamento acustico. Se
del caso, i valori limite di emissione possono essere integrati o
sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti. Per gli impianti
di cui al punto 6.6 dell'allegato I, i valori limite di emissione o i
parametri o le misure tecniche equivalenti tengono conto delle modalita'
pratiche adatte a tali categorie di impianti.
4. Fatto salvo l'art. 8, i valori limite di emissione, i parametri e le
misure tecniche equivalenti di cui al comma 3 fanno riferimento
all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di
utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle
caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua
ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti
i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per
ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le
frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente
nel suo insieme.
5. L'autorita' competente rilascia l'autorizzazione integrata ambientale
osservando quanto specificato nell'art. 4, commi 1, 3 e 4. In mancanza
delle linee guida di cui all'art. 4, comma 1, l'autorita' competente
rilascia comunque l'autorizzazione integrata ambientale tenendo conto di
quanto previsto nell'allegato IV. 6. L'autorizzazione integrata
ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle
emissioni, che specificano, in conformita' a quanto disposto dalla
vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida
di cui all'art. 4, comma 1, la metodologia e la frequenza di
misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonche' l'obbligo di
comunicare all'autorita' competente i dati necessari per verificarne la
conformita' alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed
all'autorita' competente e ai comuni interessati i dati relativi ai
controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata
ambientale. Tra i requisiti di controllo, l'autorizzazione stabilisce in
particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'art. 4, comma 1,
e del decreto di cui all'art. 18, comma 2, le modalita' e la frequenza
dei controlli programmati di cui all'art. 11, comma 3. Per gli impianti
di cui al punto 6.6 dell'allegato I, quanto previsto dal presente comma
puo' tenere conto dei costi e benefici. Per gli impianti di competenza
statale le comunicazioni di cui al presente comma sono trasmesse per il
tramite dell'osservatorio di cui all'art. 13 o, nelle more della sua
attivazione, per il tramite dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente
e i servizi tecnici.
7. L'autorizzazione integrata ambientale contiene le misure relative
alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in
particolareper le fasi di avvio e di arresto dell'impianto, per le
emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo
dell'impianto.
8. Per gli impianti assoggettati al decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 334, l'autorita' competente ai sensi di tale decreto trasmette all'autorita'
competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale i
provvedimenti adottati, le cui prescrizioni ai fini della sicurezza e
della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti sono riportate nella
autorizzazione. In caso di decorrenza del termine stabilito dall'art. 5,
comma 12, senza che le suddette prescrizioni siano pervenute, l'autorita'
competente rilascia l'autorizzazione integrata ambientale e provvede al
suo successivo aggiornamento, una volta concluso il procedimento ai
sensi del decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334. 9.
L'autorizzazione integrata ambientale puo' contenere altre condizioni
specifiche ai fini del presente decreto, giudicate opportune dall'autorita'
competente. Le disposizioni di cui al successivo art. 10 non si
applicano alle modifiche necessarie per adeguare la funzionalita' degli
impianti alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale.
«Art. 8 (Migliori tecniche disponibili e norme di qualita' ambientale).
- 1. Se, a seguito di una valutazione dell'autorita' competente, che
tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risulta necessario
applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure piu'
rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al
fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualita'
ambientale, l'autorita' competente puo' prescrivere nelle autorizzazioni
integrate ambientali misure supplementari particolari piu' rigorose,
fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare
le norme di qualita' ambientale.».
- Il testo dell'art. 5 del decreto-legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59, e' il seguente: «Art. 5 (Poteri sostitutivi). - 1.
Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli
enti locali, in caso di accertata inattivita' che comporti inadempimento
agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione europea o pericolo
di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia,
assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere.
2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito
il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via
sostitutiva.
3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al
comma 1 e il Consiglio dei Ministri puo' adottare il provvedimento di
cui al comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con il Ministro competente.
Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed e'
immediatamente comunicato rispettivamente alla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni» e alla
Conferenza Stato-citta' e autonomie locali allargata ai rappresentanti
delle comunita' montane, che ne possono chiedere il riesame, nei termini
e con gli effetti previsti dall'art. 8, comma 3, della legge 15 marzo
1997, n. 59.
4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi
previste dalla legislazione vigente.».
Art. 2-bis
Ulteriore modifica al
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59
(( 1. All'articolo
7, comma 5, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le parole:
«per gli impianti nuovi» sono soppresse. ))
Riferimenti normativi:
- Per il testo del comma 5 dell'art. 7 del decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59, si vedano i riferimenti normativi all'art. 2.
Art. 2-ter
Relazione al Parlamento
(( 1. Il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il
Ministro per le politiche europee, presenta, entro quattro mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 5 del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, come modificati dall'articolo 1 del
presente decreto. ))
Riferimenti normativi:
- Per il testo dei commi 18 e 19 dell'art. 5 del decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59, si vedano i riferimenti normativi all'art. 1.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per
la conversione in legge. |