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DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2007, n. 152
Attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente l'arsenico, il cadmio,
il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria
ambiente.
(Gazzetta
Ufficiale n. 213 del 13/9/2007 - Suppl. Ordinario n. 194)
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Testo in vigore dal:
28-9-2006
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87
della Costituzione;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, ed in particolare l'articolo 1 e
l'allegato A;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il
nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente;
Vista la decisione 97/101/CE della Commissione, del 27 gennaio 1997, che
instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti
dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell'inquinamento
atmosferico negli Stati membri, cosi' come modificata dalla decisione
2001/752/CE della Commissione, del 17 ottobre 2001;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 25 novembre 1994,
recante "Aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di
concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti
atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni
inquinanti di cui al decreto ministeriale 15 aprile 1994",
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 290 del
13 dicembre 1994;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, recante attuazione
della direttiva 96/62/CE, in materia di valutazione e di gestione della
qualita' dell'aria ambiente;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
in data 20 settembre 2002, recante "Modalita' per la garanzia della
qualita' del sistema delle misure di inquinamento atmosferico ai sensi
del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2002;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
1° ottobre 2002, n. 261, concernente "Regolamento recante le
direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualita'
dell'aria ambiente, e i criteri per l'elaborazione del piano e dei
programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 351";
Considerato che il benzo(a)pirene e' stato scelto come marker per il
rischio cancerogeno degli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria
ambiente alla luce dei rapporti quantitativi tra tale sostanza e gli
altri idrocarburi policiclici aromatici a maggiore rilevanza cancerogena
generalmente rilevati e che, per mantenere la correttezza della scelta,
e' necessario verificare la costanza di tali rapporti nel tempo e nello
spazio monitorando, presso stazioni di misurazione opportunamente
selezionate, anche gli idrocarburi policiclici aromatici diversi dal
benzo(a)pirene;
Considerato che i valori obiettivo di cui al presente decreto non sono da
considerarsi norme di qualita' ambientale quali quelle definite
all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59, le quali, conformemente all'articolo 8, comma 1, di tale
decreto, richiedono condizioni piu' rigorose di quelle ottenibili con
l'applicazione delle migliori tecniche disponibili;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 15 giugno 2007;
Preso atto che la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, non ha espresso il prescritto parere;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 agosto 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze, della salute e per gli affari regionali e le autonomie locali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Campo di applicazione e
finalita'
1. Il presente decreto si
propone l'obiettivo di migliorare, in relazione all'arsenico, al cadmio,
al nichel ed agli idrocarburi policiclici aromatici, lo stato di qualita'
dell'aria ambiente e di mantenerlo tale laddove buono.
Assicura inoltre la raccolta e la diffusione di informazioni esaurienti
in merito alle concentrazioni nell'aria ambiente ed alla deposizione
dell'arsenico, del cadmio, del nichel, degli idrocarburi policiclici
aromatici e del mercurio.
2. Ai fini previsti dal comma 1 sono stabiliti:
a) i valori obiettivo per la concentrazione nell'aria ambiente
dell'arsenico, del cadmio, del nichel e del benzo(a)pirene;
b) i metodi e criteri per la valutazione delle concentrazioni nell'aria
ambiente dell'arsenico, del cadmio, del mercurio, del nichel e degli
idrocarburi policiclici aromatici;
c) i metodi e criteri per la valutazione della deposizione dell'arsenico,
del cadmio, del mercurio, del nichel e degli idrocarburi policiclici
aromatici.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per
regolamenti e direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazioni
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Note alle
premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non puo' essere delegato al Governo se non e soltanto per
tempo limitato e per oggetti definiti con determinazione di principi e
criteri direttivi.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'art. 1 e
dell'allegato A della legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee (legge comunitaria 2005), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32, 2005, n. 9, e' il seguente:
Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). -
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto
della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto
il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione
degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al
presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9,
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti
ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta
giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione della direttiva
2003/123/CE, della direttiva 2004/9/CE, della direttiva 2004/36/CE, della
direttiva 2004/49/CE, della direttiva 2004/50/CE, della direttiva
2004/54/CE, della direttiva 2004/80/CE, della direttiva 2004/81/CE, della
direttiva 2004/83/CE, della direttiva 2004/113/CE della direttiva
2005/14/CE, della direttiva 2005/19/CE, della direttiva 2005/28/CE, della
direttiva 2005/36/CE e della direttiva 2005/60/CE sono corredati dalla
relazione tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto anche
il parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art.
81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i
pareri definitivi delle commissioni competenti per i profili finanziari,
che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare,
con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto
salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo
di cui al comma 1 adottato per l'attuazione della direttiva 2004/109/CE,
di cui all'allegato B, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi di cui all'art. 3 e con la procedura prevista dal presente
articolo, puo' emanare disposizioni integrative e correttive al fine di
tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla
Commissione europea secondo la procedura di cui all'art. 27, paragrafo 2,
della medesima direttiva.
7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della
Costituzione e dall'art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11,
si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 8, della medesima
legge n. 11 del 2005.
8. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o piu'
deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro
mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione,
trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza
istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il
Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi informa altresi'
la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province
autonome nelle materie di loro competenza.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di
cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di
decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli
allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti
sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.
Allegato A 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'1l
febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione
dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro
applicazione per le prove sulle sostanze chimiche. 2004/23/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione
di norme di qualita' e di sicurezza per la donazione,
l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo
stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. 2004/41/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune
direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le
disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di
determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che
modifica la direttiva 89/662/CEE e la direttiva 92/118/CEE del Consiglio
e la decisione 95/408/CE del Consiglio. 2004/68/CE del Consiglio, del 26
aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le
importazioni e il transito nella Comunita' di determinati ungulati vivi,
che modifica la direttiva 90/426/CEE e la direttiva 92/65/CEE e che
abroga la direttiva 72/462/CEE. 2004/107/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il
mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria
ambiente. 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle
condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di
studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato.
2004/117/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che modifica la
direttiva 66/401/CEE, la direttiva 66/402/CEE, la direttiva 2002/54/CE,
la direttiva 2002/55/CE e la direttiva 2002/57/CE per quanto riguarda gli
esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi
prodotte in Paesi terzi. 2005/1/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica la direttiva 73/239/CEE, la
direttiva 85/611/CEE, la direttiva 91/675/CEE, la direttiva 92/49/CEE e
la direttiva 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 94/19/CE, la direttiva
98/78/CE, la direttiva 2000/12/CE, la direttiva 2001/34/CE, la direttiva
2002/83/CE e la direttiva 2002/87/CE al fine di istituire una nuova
struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi
finanziari. 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e
consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE
del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche
commerciali sleali"). 2005/50/CE della Commissione, dell'11 agosto
2005, relativa alla riclassificazione delle protesi articolari dell'anca,
del ginocchio e della spalla nel quadro della direttiva 93/42/CEE
concernente i dispositivi medici.
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante:
Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, supplemento ordinario, cosi' recita:
Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal
Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal
Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto
legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri
adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine
fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo
adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti
distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla
mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il
Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue
nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega
ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle
Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle
commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non
ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il
Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro
trenta giorni.
- La direttiva 15 dicembre 2004, n. 2004/107/CE del Parlamento europeo e
del ConsiglioConcernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e
gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente e' pubblicata
nella G.U.U.E. 26 gennaio 2005, n. L 23 ed entrata in vigore il 15
febbraio 2005.
- La decisione 97/101/CE della Commissione che instaura uno scambio
reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle
singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico negli Stati
membriï e' pubblicata nella G.U.C.E. 5 febbraio 1997, n. L 35 ed e'
entrata in vigore il 6 febbraio 1997. - La decisione 2001/752/CE della
commissione che modifica gli allegati della decisione 97/101/CE del
Consiglio e' pubblicata nella G.U.C.E. 26 ottobre 2001, n. L 282. - Il
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 Attuazione della direttiva
96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualita' dell'aria
ambiente� e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1999, n.
241. - Il decreto ministeriale 1 ottobre 2002, n. 261 �Regolamento
recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della
qualita' dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei
programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 351 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 2002, n.
272. - Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera h) e dell'art. 8, comma 1,
del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 Attuazione integrale
della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2005, n.
93, supplemento ordinario, e' il seguente: Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai
fini del presente decreto si intende per:
a) - g) (omissis); h) norma di qualita' ambientale: la serie di
requisiti, inclusi gli obiettivi di qualita', che sussistono in un dato
momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come
stabilito nella normativa vigente in materia ambientale.
Art. 8 (Migliori tecniche disponibili e norme di qualita' ambientale). -
1. Se, a seguito di una valutazione dell'autorita' competente, che tenga
conto di tutte le emissioni coinvolte, risulta necessario applicare ad
impianti, localizzati in una determinata area, misure piu' rigorose di
quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di
assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualita' ambientale,
l'autorita' competente puo' prescrivere nelle autorizzazioni integrate
ambientali misure supplementari particolari piu' rigorose, fatte salve le
altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di
qualita' ambientale.
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporto tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
agosto 1997, n. 202, e' il seguente:
Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza
unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro
dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di
rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e
del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze,
il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente
dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione
nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte
inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di
provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI
cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8
giugno 1990, n. 142, Alle riunioni possono essere invitati altri membri
del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o
di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno
ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la
necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI
o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente
del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro
dell'interno.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente
decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) aria ambiente: l'aria esterna presente nella troposfera, ad esclusione
di quella presente nei luoghi di lavoro;
b) inquinante: qualsiasi sostanza immessa direttamente o indirettamente
dall'uomo nell'aria ambiente che puo' avere effetti dannosi sulla salute
umana o sull'ambiente nel suo complesso;
c) livello: concentrazione nell'aria ambiente di un inquinante o deposito
di questo su una superficie in un dato periodo di tempo;
d) valore obiettivo: concentrazione nell'aria ambiente stabilita al fine
di evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per
l'ambiente, il cui raggiungimento, entro un dato termine, deve essere
perseguito mediante tutte le misure a tale fine necessarie che non
comportano costi sproporzionati;
e) deposizione totale: massa totale di sostanze inquinanti che, in una
data area e in un dato periodo, e' trasferita dall'atmosfera al suolo,
alla vegetazione, all'acqua, agli edifici e a qualsiasi altro tipo di
superficie;
f) zona: parte del territorio nazionale delimitata ai sensi e ai fini del
presente decreto;
g) agglomerato: zona con una popolazione superiore a 250.000 abitanti o,
se la popolazione e' pari o inferiore a 250.000 abitanti, con una
densita' di popolazione per km2 tale da richiedere, secondo la regione
competente per territorio, l'applicazione delle disposizioni del presente
decreto riferite agli agglomerati;
h) area di superamento: area, ricadente all'interno di una zona o di un
agglomerato, nella quale e' stato rilevato il superamento del valore
obiettivo; tale area e' individuata sulla base della rappresentativita'
spaziale delle misurazioni fisse o indicative e dei modelli di diffusione
degli inquinanti;
i) misurazioni fisse: misurazioni dei livelli degli inquinanti effettuate
in stazioni ubicate presso siti fissi di campionamento continuo o
discontinuo, eccettuate le misurazioni indicative;
l) misurazioni indicative: misurazioni dei livelli degli inquinanti
effettuate con una regolarita' ridotta, alle condizioni stabilite
nell'allegato IV, sezione I, in stazioni ubicate presso siti fissi di
campionamento o mediante laboratori mobili o, in relazione al mercurio,
metodi di misura manuali come le tecniche di campionamento diffusivo;
m) idrocarburi policiclici aromatici: composti organici con due o piu'
anelli aromatici fusi, formati interamente da carbonio e idrogeno;
n) mercurio gassoso totale: vapore di mercurio elementare (Hg^0) e
mercurio gassoso reattivo.
Art. 3
Perseguimento del valore
obiettivo
1. L'allegato I stabilisce
i valori obiettivo relativi all'arsenico, al cadmio, al nichel ed al
benzo(a)pirene.
2. Le regioni e le province autonome individuano, in conformita' alle
disposizioni dell'articolo 4, le zone e gli agglomerati in cui i livelli
degli inquinanti di cui al comma 1 sono al disotto del rispettivo valore
obiettivo. In tali zone e agglomerati deve essere assicurato il
mantenimento di detti livelli.
3. Le regioni e le province autonome individuano, in conformita' alle
disposizioni dell'articolo 4, le zone e gli agglomerati in cui i livelli
degli inquinanti di cui al comma 1 superano il rispettivo valore
obiettivo, evidenziando le aree di superamento e le fonti che
contribuiscono al superamento.
4. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 3 le regioni e le
province autonome adottano, nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente, le misure che non comportano costi sproporzionati
necessarie a perseguire il raggiungimento del valore obiettivo entro il
31 dicembre 2012, con priorita' per le misure che intervengono sulle
principali fonti di emissione. Il perseguimento del valore obiettivo non
comporta, per gli impianti soggetti al decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59, condizioni piu' rigorose di quelle connesse all'applicazione
delle migliori tecniche disponibili.
5. Per i livelli del benzo(a)pirene nelle aree urbane elencate nel
decreto del Ministro dell'ambiente in data 25 novembre 1994, i commi 2 e
3 si applicano con riferimento all'obiettivo di qualita' definito e
individuato dagli allegati II e IV di tale decreto. In tali aree urbane,
le regioni e le province autonome adottano, in caso di superamento
dell'obiettivo di qualita', un piano di risanamento, al quale si
applicano le disposizioni contenute nel decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 1° ottobre 2002, n. 261, e,
in caso di rischio di superamento dell'obiettivo di qualita', un piano di
azione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
351. Se tali aree urbane coincidono anche in parte con le zone e gli
agglomerati individuati ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 351, le regioni e le province autonome
possono adottare piani integrati.
Note
all'art. 3:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, si
vedano le note alle premesse. - Il decreto del Ministro dell'ambiente 25
novembre 1994 (aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di
concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti
atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni
inquinanti di cui al decreto ministeriale 15 aprile 1994), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 1994, n. 290, supplemento ordinario.
- Per i riferimenti al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio 1° ottobre 2002, n. 261, si vedano le note alle premesse.
- Il testo delle articoli 7, 8 e 9 del citato decreto legislativo 4
agosto 1999, n. 351, e' il seguente: �Art. 7 (Piani d'azione). - 1.
Le regioni provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui
all'art. 5, in prima applicazione, e, successivamente, sulla base della
valutazione di cui all'art. 6, ad individuare le zone del proprio
territorio nelle quali i livelli di uno o piu' inquinanti comportano il
rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme e
individuano l'autorita' competente alla gestione di tali situazioni di
rischio.
2. Nelle zone di cui al comma 1, le regioni definiscono i piani d'azione
contenenti le misure da attuare nel breve periodo, affinche' sia ridotto
il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme. 3.
I piani devono, a seconda dei casi, prevedere misure di controllo e, se
necessario, di sospensione delle attivita', ivi compreso il traffico
veicolare, che contribuiscono al superamento dei valori limite e delle
soglie di allarme.
Art. 8 (Misure da applicare nelle zone in cui i livelli sono piu' alti
dei valori limite). - 1. Le regioni provvedono, sulla base della
valutazione preliminare di cui all'art. 5, in prima applicazione, e,
successivamente, sulla base della valutazione di cui all'art. 6, alla
definizione di una lista di zone e di agglomerati nei quali: a) i livelli
di uno o piu' inquinanti eccedono il valore limite aumentato del margine
di tolleranza;
b) i livelli di uno o piu' inquinanti sono compresi tra il valore limite
ed il valore limite aumentato del margine di tolleranza.
2. Nel caso che nessun margine di tolleranza sia stato fissato per uno
specifico inquinante, le zone e gli agglomerati nei quali il livello di
tale inquinante supera il valore limite, sono equiparate alle zone ed
agglomerati di cui al comma 1, lettera a).
3. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le regioni adottano
un piano o un programma per il raggiungimento dei valori limite entro i
termini stabiliti ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c). Nelle zone e
negli agglomerati in cui il livello di piu' inquinanti supera i valori
limite, le regioni predispongono un piano integrato per tutti gli
inquinanti in questione.
4. I piani e programmi, devono essere resi disponibili al pubblico e agli
organismi di cui all'art. 11, comma 1, e riportare almeno le informazioni
di cui all'allegato V.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
della sanita', sentita la Conferenza unificata, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri
per l'elaborazione dei piani e dei programmi di cui al comma 3.
6. Allorche' il livello di un inquinante e' superiore o rischia di essere
superiore al valore limite aumentato del margine di tolleranza o, se del
caso, alla soglia di allarme, in seguito ad un inquinamento significativo
avente origine da uno Stato dell'Unione europea, il Ministero
dell'ambiente, sentite le regioni e gli enti locali interessati, provvede
alla consultazione con le autorita' degli Stati dell'Unione europea
coinvolti allo scopo di risolvere la situazione.
7. Qualora le zone di cui ai commi 1 e 2 interessino piu' regioni, la
loro estensione viene individuata d'intesa fra le regioni interessate che
coordinano i rispettivi piani.
Art. 9 (Requisiti applicabili alle zone con i livelli inferiori ai valori
limite). - 1. Le regioni provvedono, sulla base della valutazione
preliminare di cui all'art. 5, in prima applicazione, e, successivamente,
sulla base dell'art. 6, alla definizione delle zone e degli agglomerati
in cui i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e tali
da non comportare il rischio di superamento degli stessi.
2. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le regioni adottano
un piano di mantenimento della qualita' dell'aria al fine di conservare i
livelli degli inquinanti al di sotto dei valori limite e si adoperano al
fine di preservare la migliore qualita' dell'aria ambiente compatibile
con lo sviluppo sostenibile secondo le direttive emanate con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita',
sentita la Conferenza unificata.
Art. 4
Valutazione della
qualita' dell'aria ambiente
1. L'allegato II
stabilisce, nella sezione I, le soglie di valutazione superiori e
inferiori degli inquinanti e, nella sezione II, i criteri per valutarne
il superamento.
2. Nel caso in cui i dati previsti dall'allegato II, sezione II,
paragrafo 1, relativi ai livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1,
non siano disponibili per tutto il territorio, le regioni e province
autonome effettuano, entro quattro mesi della data di entrata in vigore
del presente decreto, una valutazione preliminare della qualita'
dell'aria ambiente sulla base delle tecniche previste da tale sezione II,
paragrafo 2, e, per quanto pertinente, dall'allegato I del decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 1° ottobre 2002,
n. 261.
3. Successivamente al termine di cui al comma 2 le regioni e province
autonome effettuano la valutazione della qualita' dell'aria ambiente nei
modi previsti dai commi successivi.
4. Nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti di
cui all'articolo 1 superano la rispettiva soglia di valutazione
superiore, le misurazioni fisse sono obbligatorie e possono essere
completate da tecniche di modellizzazione per fornire un adeguato livello
di informazione circa la qualita' dell'aria ambiente.
5. Nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti di
cui all'articolo 1 sono compresi tra la rispettiva soglia di valutazione
inferiore e la rispettiva soglia di valutazione superiore o uguali a tali
soglie, le misurazioni fisse sono obbligatorie e possono essere combinate
con misurazioni indicative e tecniche di modellizzazione.
6. Il solo utilizzo di tecniche di modellizzazione o di stima obiettiva
e' ammesso nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli
inquinanti di cui all'articolo 1 sono inferiori alla rispettiva soglia di
valutazione inferiore.
7. Le regioni e le province autonome provvedono, in conformita' alle
disposizioni dell'allegato II, sezione II, al riesame della
classificazione delle zone di cui ai commi 4, 5 e 6 almeno ogni cinque
anni e, comunque, in caso di significative modifiche di attivita' che
incidono in modo rilevante sulle concentrazioni degli inquinati di cui
all'articolo 1.
Nota
all'art. 4:
- Il testo dell'allegato I del citato decreto ministeriale 1° ottobre
2002, n. 261, e' il seguente: Allegato I (Direttive tecniche concernenti
la valutazione preliminare) Introduzione. Obiettivo della valutazione
preliminare della qualita' dell'aria e' individuare in prima
approssimazione le zone di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 351, al fine di stabilire il regime di
monitoraggio e la modalita' di gestione della qualita' dell'aria. Se sono
disponibili misure rappresentative dei livelli degli inquinamenti di cui
all'art. 4 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, si passa alla
fase di determinazione della distribuzione spaziale delle concentrazioni,
piu' avanti descritta, seguita dalla fase di interpretazione dei dati
pervenendo cosi' all'individuazione delle zone. Nel caso in cui non siano
disponibili misure rappresentative dei livelli degli inquinanti di cui
all'art. 4 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e' necessario
effettuarle e integrare misure in siti fissi con altre tecniche come
metodi di misura indicativi, tecniche di stima obiettiva [1] e modelli di
diffusione e trasformazione degli inquinanti in atmosfera. Le fasi
successive della valutazione preliminare riguardano, anche in questo
caso, la determinazione della distribuzione spaziale delle
concentrazioni, piu' avanti descritta, seguita dalla fase di
interpretazione dei dati pervenendo cosi' all'individuazione delle zone.
[1] Le tecniche di stima obiettiva (o misure obiettive) sono metodi
matematici per calcolare le concentrazioni da valori misurati in altre
locazioni e/o tempi, basati su conoscenze scientifiche della
distribuzione delle concentrazioni: un esempio e' l'interpolazione
lineare basata sull'ipotesi che l'andamento delle concentrazioni e'
sufficientemente uniforme. Un altro esempio e' un modello di dispersione
adattato per riprodurre concentrazioni misurate nel suo dominio. 1.
Tecniche di valutazione che integrano le misure in siti fissi.
1.1. Metodi di misura indicativi. I metodi di misura indicativi prevedono
misure che sono generalmente meno accurate di quelle fatte con il metodo
di riferimento. Tecniche di misure indicative basate sull'uso di un
laboratorio mobile (o ogni altro supporto alla misura mobile o
trasportabile) e metodi di misura manuale, come le tecniche di
campionamento diffusivo in particolare, sono di particolare interesse, a
causa dei costi relativamente bassi e della semplicita' delle operazioni
in confronto con quanto necessario per il funzionamento di stazioni di
misure fisse.
1.1.1. Uso della tecnica di campionamento diffusivo. Il basso costo e la
facilita' di realizzazione di campagne di monitoraggio dell'aria ambiente
con la tecnica del campionamento diffusivo consentono l'effettuazione
d'indagini con un'elevata risoluzione spaziale (alta densita' di
campionamento). La tecnica e' particolarmente adatta alla determinazione
della distribuzione di inquinanti su un'area estesa e per valutare
livelli di concentrazione integrati su periodi temporali abbastanza
lunghi (valori limite di lungo termine). Valore limite di un breve
periodo (medie orarie espresse in percentili) possono essere derivati
statisticamente, comparando le misure su lungo periodo - ottenute dal
campionamento diffusivo - con misure, effettuate in luoghi simili e/o
vicini, realizzate con strumentazione ad alta risoluzione temporale. La
metodologia del campionamento diffusivo puo' essere usata per ottenere
mappe di concentrazioni in aree estese, per determinare aree di
concentrazione massima ed eventualmente puo' essere combinata con l'uso
di laboratori mobili. Inoltre, puo' essere utilizzata come metodo per
l'ottimizzazione di reti di monitoraggio fisse. Quando la metodologia del
campionamento diffusivo e' utilizzata per la valutazione preliminare
devono essere compiute le seguenti azioni:
1) individuazione delle principali sorgenti d'emissione;
2) costruzione di una griglia dell'area investigata, prendendo in
considerazione la densita' dei siti di campionamento;
3) selezione per ogni cella della griglia di un sito rappresentativo
della concentrazione di fondo, non direttamente influenzato da sorgenti
locali;
4) se importante, selezione di ulteriori siti di campionamento in
prossimita' di sorgenti d'inquinamento rilevanti;
5) installazione dei campionatori ed esposizione per un periodo
rappresentativo, considerando il tempo minimo di copertura temporale;
6) a supporto di controllo e assicurazione di qualita' delle misure (QA/QC),
si' raccomanda l'installazione di alcuni campionatori in
duplicato/triplicato per valutare la riproducibilita' delle
determinazioni. Campionatori non esposti ("bianco di campo")
dovrebbero essere maneggiati con le stesse modalita' dei campionatori
esposti al fine di stabilire l'effetto dello stoccaggio e del trasporto
sul valore di concentrazione misurato;
7) realizzazione delle analisi dei campionatori diffusivi in laboratorio
secondo le modalita' indicate dal produttore e calcolo dei livelli di
concentrazione;
8) calcolo della distribuzione dei livelli d'inquinamento per
interpolazione delle misure fatte in ciascuna cella della griglia di
campionamento.
Le misurazioni effettuate in prossimita' di sorgenti rilevanti (hot spot)
non sono rappresentative di superfici estese, quindi, non dovrebbero
essere incluse nei calcoli per l'interpolazione;
9) rappresentazione grafica nella forma di carta topografica. Gli hot
spot sono indicati come un punto;
10) stime dei percentili comparando i dati con serie di dati ottenuti in
luoghi simili e/o vicini con strumentazione automatica;
11) confronto dei risultati con i valori limite. Va assicurata una
elevata qualita' dei dati, se possibile corrispondente a quanto indicato
nei decreti di cui all'art. 4 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
351. Ulteriori indicazioni sull'uso della tecnica di campionamento
diffusivo possono essere trovate nella documentazione di supporto al
presente allegato.
1.1.2. Uso di un laboratorio mobile per la valutazione di aree di massima
concentrazione. I laboratori mobili o le stazioni di misura trasferibili
usualmente combinano i vantaggi dei metodi di misura automatici con la
mobilita' e flessibilita' d'utilizzo. Per gli inquinanti per cui i
sistemi automatici di misura non esistono o non sono metodi ufficiali i
laboratori mobili possono essere equipaggiati con strumentazione non
automatica in grado di eseguire il prelievo del campione. La durata, i
periodi e la frequenza delle campagne di misura o dei periodi di
rilevamento dovranno essere fissati in modo da essere rappresentativi del
periodo di riferimento del valore limite (un ora, ventiquattro ore, un
anno). L'area di massima concentrazione in una zona viene determinata
considerando la distribuzione delle sorgenti, le condizioni
meteoclimatiche locali e l'orografia. Le tipologie delle sorgenti
presenti in un'area sono molto importanti quando si deve individuare il
sito di misurazione. L'impatto di sorgenti collocate in punti elevati
(camini) e' spesso difficile da misurare al livello del suolo perche' la
direzione e la velocita' del vento e la loro variazione con l'altezza
modificano la localizzazione dei massimi di concentrazione al livello del
suolo. Per il monitoraggio dell'inquinamento da vie di comunicazione,
l'impatto diminuisce con la distanza dalla strada ed il livello
d'inquinamento sara' in media proporzionale al volume di traffico. Serie
temporali di concentrazione orarie dovrebbero riflettere le variazioni
nell'intensita' del traffico. Le piu' alte concentrazioni per periodi di
ventiquattro ore dovrebbero verificarsi in aree dove la strada corre
parallela alla direzione piu' frequente del vento o dove la curvatura
della strada permette il rimescolamento di masse d'aria provenienti da
piu' direzioni. Per il monitoraggio dell'inquinamento da sorgenti di uno
specifico territorio (un'area) il sito di misura dovrebbe essere scelto
al centro dell'area indagata e comunque dovrebbero essere evitati gli
impatti da sorgenti specifiche (es.: rifornimenti di carburante, piccoli
inceneritori, ecc.). In situazioni complesse risultanti in un'alta
variabilita' della distribuzione spaziale dell'inquinante e' opportuno
eseguire le misurazioni in piu' punti. Quando si applica la tecnica
sopraddetta dovrebbero essere espletate le seguenti azioni:
1) individuazione dell'area in cui s'ipotizza la massima concentrazione,
utilizzando misure pregresse o informazioni derivate da similitudine con
aree comparabili o inventari d'emissione o studi di modellistica. La
tecnica di campionamento diffusivo usata come un mezzo per determinare la
distribuzione spaziale degli inquinati, puo' essere una possibile
alternativa per la determinazione dell'area di massima concentrazione;
2) dalle serie temporali di misurazioni pregresse o da informazione
derivata da similitudine con aree comparabili, determinare il lasso di
tempo in cui e' probabile misurare il massimo livello d'inquinamento;
3) realizzazione delle misurazioni;
4) confronto dei risultati ottenuti con i valori e selezione del regime
di monitoraggio. Va assicurata una elevata qualita' dei dati, se
possibile corrispondente a quanto indicato nei decreti di cui all'art. 4
del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Informazioni specifiche
per gli inquinanti. Il laboratorio mobile dovrebbe essere equipaggiato
con un analizzatore per ognuno degli inquinanti considerati. Un
laboratorio mobile puo' facilmente realizzare la misurazione
contemporanea di vari inquinanti, puo' costituire un mezzo di screening
per quegli inquinanti per cui tecniche d'analisi di basso costo non sono
disponibili (PM10, metalli pesanti ed I.P.A.).
1.1.3. Uso di un laboratorio mobile per il monitoraggio a griglia. Un
laboratorio mobile puo' essere utilizzato anche per valutare la
distribuzione spaziale di inquinanti su grandi aree. Il monitoraggio su
una griglia e' realizzato dividendo l'area d'interesse in una griglia a
maglia quadrata e misurando l'inquinamento in ciascuna cella. Le misure
sono realizzate per brevi periodi di tempo a ciascuna intersezione delle
linee della griglia e ripetute durante il corso dell'anno. Le date e le
ore delle misure sono scelte in modo casuale ma comunque tenendo in
considerazione che devono essere equamente distribuite sui mesi, giorni
della settimana ed ore del giorno. E' opportuno fissare uno schema di
misura per cui le intersezioni adiacenti sulla griglia non siano
monitorate nello stesso giorno. I valori singoli misurati ai quattro
angoli di ciascuna cella sono usati per calcolare il valore medio della
concentrazione nella cella e per le isoplete sull'area. I percentili
possono essere stimati dalla distribuzione di frequenza. Il metodo non e'
applicabile per la caratterizzazione di hot spot. Quando la metodologia
e' utilizzata per la valutazione preliminare devono essere compiute le
seguenti azioni:
1) costruzione della griglia sull'area d'indagine prendendo in esame la
densita' della griglia;
2) preparazione di uno schema di misurazione, scegliendo in modo casuale
nell'anno le date e le ore per le misurazioni, ma comunque tenendo in
considerazione che debbono essere equamente distribuite sui mesi, giorni
della settimana ed ore del giorno, inoltre, particolare attenzione deve
essere posta nel non far coincidere nello stesso giorno le misurazioni
sulle intersezioni adiacenti della griglia;
3) realizzazione delle misurazioni all'intersezione di ciascuna cella
della griglia;
4) calcolo delle medie annuali per ciascuna cella della griglia dai
singoli valori misurati alle intersezioni di cella;
5) costruzione di una mappa riportante le isoplete sull'area studiata;
6) stima dei percentili comparando i dati con serie estese di dati
ottenuti in siti simili con strumentazione automatica. Va assicurata una
elevata qualita' dei dati, se possibile corrispondente a quanto indicato
nei decreti di cui all'art. 4 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
351.
1.2. Modelli. In generale, i modelli di dispersione sono un utile
strumento per: ottenere campi di concentrazione anche in porzioni di
territorio ove non esistano punti di misura, o estendere la
rappresentativita' spaziale delle misure stesse; ottenere informazioni
sulle relazioni tra emissioni e immissioni (matrici sorgenti-recettori)
discriminando quindi fra i contributi delle diverse sorgenti; valutare
l'impatto di inquinanti non misurati dalla rete di monitoraggio; studiare
scenari ipotetici di emissioni alternativi rispetto al quadro attuale o
passato. Il risultato della simulazione modellistica e' connotato da un
certo grado di incertezza che risulta dalla composizione dell'incertezza
intrinseca al modello (dovuta alla incapacita' di descrivere
perfettamente i fenomeni fisici) e di quella associata ai dati di
ingresso, in particolare alle emissioni e ai parametri meteoclimatici.
Una corretta applicazione modellistica necessita di una procedura
rigorosa di confronto con le misure, che consenta la verifica e la
taratura del modello. Questo punto presuppone un disegno ottimale della
rete di monitoraggio, sufficiente affidabilita', accuratezza e
rappresentativita' delle misure, e una buona conoscenza delle emissioni
delle sostanze inquinanti che influenzano la qualita' dell'aria, sia in
termini quantitativi che di distribuzione spaziale e temporale.
1.2.1. Caratteristiche generali dei modelli. La scelta del modello o dei
modelli da applicare deve essere effettuata rispondendo, in successione,
ad alcune domande di carattere generale. Dapprima, deve essere
correttamente definito lo scenario di applicazione, cioe' l'insieme degli
elementi caratteristici del problema che consentono di individuare la
categoria di modelli appropriata: scala spaziale e temporale,
complessita' territoriale, orografica e meteoclimatica dell'area,
tipologia delle sorgenti di emissione, sostanze inquinati da considerare
(in particolare, se soggette a reazioni chimiche o no). In seconda
battuta, si devono verificare, in dettaglio, i requisiti delle uscite che
si desiderano dal modello e la disponibilita' di tutti i dati di ingresso
necessari e delle risorse hardware e software, e procedere quindi alla
selezione del modello piu' opportuno. Per quanto riguarda la scala
spaziale, si dovranno considerare anzitutto i modelli in grado di
riprodurre efficacemente i fenomeni che, alla scala locale o alla
microscala (per esempio, in un canyon urbano) determinano i valori di
inquinamento piu' alti, da confrontare con gli standard di qualita'.
D'altra parte, gli stessi fenomeni hanno, in molti casi, origini e
caratteristiche a scala piu' grande, per cui puo' essere opportuno l'uso
di un modello a mesoscala a elevata risoluzione o l'uso di piu' modelli
in cascata (nested) con estensione decrescente e risoluzione crescente.
Per quanto riguarda la scala temporale, partendo dai tempi di riferimento
e dal tipo di indicatore contemplato dalla normativa, occorre fare
ricorso sia a modelli di "breve periodo", in grado cioe' di
simulare episodi di inquinamento atmosferico intenso, sia a modelli di
"lungo periodo", in grado di stimare gli indicatori da
confrontare con gli standard di qualita' che hanno periodo di riferimento
di un anno. Per contemperare le due esigenze e' auspicabile disporre di
serie temporali significative di dati meteorologici, e di modelli in
grado di calcolare la serie temporale dei campi di concentrazione in
aria. Da quest'ultima e' poi possibile ricavare la distribuzione spaziale
degli indicatori da confrontare con gli standard di qualita' della
sostanza inquinante considerata. Un indicatore e' definito, in generale,
dal parametro statistico (media, percentile, ecc.), dal tempo di media (o
di campionamento) e dal periodo di riferimento. La valutazione della
complessita' dell'area su cui si effettua la valutazione deve tenere
conto delle caratteristiche orografiche del territorio, di disomogeneita'
superficiali (discontinuita' terra-mare, citta-campagna, acque interne) e
condizioni meteo-diffusive non omogenee (calma di vento negli strati
bassi della troposfera, inversioni termiche eventualmente associate a
regimi di brezza); l'uso di modelli analitici (gaussiani e non) si
considera generalmente appropriato nel caso di siti non complessi, mentre
qualora le disomogeneita' spaziali e temporali siano rilevanti per la
dispersione, e' opportuno ricorrere all'uso di modelli numerici
tridimensionali, articolati in un preprocessore meteorologico (dedicato
principalmente alla ricostruzione del campo di vento) e in un modello di
diffusione. I modelli devono ovviamente includere un modulo di
trasformazione chimica qualora si debba simulare il comportamento di
inquinanti reattivi in atmosfera e la formazione di inquinanti secondari.
Anche la tipologia delle principali sorgenti di emissione determina la
categoria di modelli da prendere in considerazione. Per sorgenti
puntuali, lineari e areali in un numero limitato e riconducibili a
geometrie standard, possono essere impiegati modelli analitici e
lagrangiani a particelle. Nel caso piu' generale di un insieme di
sorgenti puntuali e diffuse sul territorio, occorre partire da un
inventario delle emissioni su grigliato regolare alla risoluzione
opportuna, che viene normalmente accoppiato a un modello di dispersione
euleriano. In via preliminare puo' essere vantaggioso valutare
l'esistenza di condizioni critiche per la qualita' dell'aria attraverso
modelli basati su ipotesi conservative, che cioe' per loro natura
generalmente sovrastimano le concentrazioni in aria. In questo contesto i
modelli sono applicati per valutazioni di breve periodo calcolate su una
casistica di possibili condizioni meteorologiche, senza tenere conto
delle reali frequenze di occorrenza sul territorio di interesse. I valori
di picco cosi' ottenuti vengono sommati al livello del fondo, misurato o
stimato, e la somma risultante confrontata con il valore limite della
qualita' dell'aria per l'inquinante in esame. Se i valori cosi' calcolati
sono al di sotto del valore limite il territorio in esame puo' essere
ritenuto non critico e non e' necessaria l'applicazione di modelli piu'
complessi o l'utilizzo di dati di ingresso piu' raffinati. Nei casi in
cui si disponga dei dati meteorologici appropriati, questi modelli
possono rappresentare l'unico approccio possibile. Ulteriori indicazioni
relative alle caratteristiche generali dei modelli possono essere trovate
nella documentazione di supporto al presente allegato.
1.2.2. Procedura di applicazione dei modelli. Una procedura di
applicazione dei modelli per la valutazione della qualita' dell'aria puo'
essere schematizzata nei seguenti passi.
1. Definizione chiara dell'obiettivo, cioe' dell'informazione che ci si
attende dall'applicazione dei modelli, a integrazione dell'informazione
che proviene dalle misure. Cio' implica la definizione dei seguenti
elementi dello scenario: le dimensioni dell'area su cui sono attesi i
risultati del modello; la risoluzione spaziale (cioe' la distanza minima
per la quale il modello e' in grado di calcolare variazioni spaziali
significative del campo di concentrazione); le sostanze inquinanti da
prendere in considerazione; l'indicatore di qualita' dell'aria che si
vuole stimare (il tempo di media determina anche la risoluzione temporale
del modello, cioe' l'intervallo di tempo che intercorre tra due campi di
concentrazione consecutivi calcolati dal modello); la tipologia e la
quantita' delle sorgenti di emissione da considerare.
2. Ricerca e raccolta di tutti i dati necessari o utili alla simulazione
modellistica: dati territoriali (cartografia, orografia, uso del
territorio); dati meteorologici (osservazioni da stazioni meteorologiche
standard, parametri micrometeorologici, dati telerilevati, campi di
variabili meteorologiche calcolati con modelli a elevata risoluzione);
dati di emissione (localizzazione e quantificazione delle emissioni nel
caso di sorgenti specifiche, inventario delle emissioni nel caso di
sorgenti numerose e diffuse); concentrazioni in aria degli inquinanti (da
reti di monitoraggio o da campagne sperimentali), anche al fine di
determinare le condizioni al contorno degli inquinanti che vengono
trasportati all'interno del dominio di calcolo.
3. Identificazione della categoria di modelli appropriata per raggiungere
l'obiettivo di cui al punto 1, e in grado di utilizzare al meglio i dati
di cui al punto 2. Essa puo' variare dai modelli analitici "a
pennacchio" per una sorgente puntiforme che emette una sostanza
chimicamente inerte a scala locale su terreno piatto, ai modelli
euleriani di trasporto, diffusione e trasformazione chimica accoppiati a
un inventario delle emissioni a elevata risoluzione, per il caso piu'
generale. Valutazione delle risorse necessarie e disponibili rispetto
alla categoria di modelli identificata, in termini di risorse hardware,
di tempo e umane, esperienza nell'uso dei modelli, tipo e quantita' di
dati necessari. Se la valutazione da' complessivamente esito negativo e
non e' possibile intraprendere ulteriori azioni per rendere possibile
l'applicazione modellistica, rivedere l'obiettivo al punto 1 e
conseguentemente il punto 2.
4. Predisposizione di tutti i dati di ingresso nel formato necessario ed
esecuzione del modello. Calcolo degli indicatori da confrontare con gli
standard di qualita' e con le misure disponibili.
5. Valutazione critica dei risultati del modello, verificandone anche la
congruenza con eventuali misure disponibili; valutazione dell'accuratezza
e dell'incertezza dei risultati, anche attraverso il calcolo di
indicatori statistici standard di performance dei modelli. Se l'esito e'
insoddisfacente, passare al punto 7.
6. Utilizzo dei risultati. Tracciatura di mappe relative al territorio in
esame per ogni indicatore e per ogni inquinante anche non monitorato
dalla rete; valutazione dell'influenza dei diversi comparti emissivi sui
livelli di inquinamento e valutazione percentuale delle interferenze e
sovrapposizioni tra diverse sorgenti; rilievo della necessita' di misure
su aree di ricaduta segnalate dal modello e non monitorate; eventuale
ottimizzazione della rete di monitoraggio; predisposizione di simulazioni
con scenari emissivi generati da ipotesi di risanamento e confronto
quantitativo della loro efficacia.
7. Nuova definizione delle modalita' di esecuzione del modello,
attraverso una o piu' delle seguenti azioni. Modifica di
parametrizzazioni del modello rivelatesi inadeguate; sostituzione o
integrazione di dati di ingresso risultati insufficienti o inadeguati,
con particolare riguardo all'inventario delle emissioni; svolgimento di
campagne sperimentali ad hoc finalizzate alla raccolta di misure in aree
segnalate come critiche dal modello, e non monitorate; scelta di un
modello alternativo e ripetizione dei passi 3-6.
1.2.6. Incertezza delle stime effettuate con i modelli. Si possono
elencare almeno quattro elementi di difficolta' nel confronto tra misure
di concentrazione in aria e stime ottenute con i modelli: le stime dei
modelli rappresentano generalmente valori medi su un volume definito in
relazione alla risoluzione spaziale del modello, e su un intervallo di
tempo definito dalla frequenza delle osservazioni meteorologiche e dei
dati di emissione, mentre le misure sono puntuali e relative a intervalli
di tempo non necessariamente uguali a quelli del modello; le misure sono
affette a loro volta da errori ed incertezze; il modello rappresenta
comunque la realta' dei fenomeni fisici con un certo grado di
approssimazione e di inaccuratezza; errori e incertezze nei dati e nei
parametri di ingresso ai modelli influenzano i risultati dei modelli.
L'incertezza da associare alle stime prodotte dai modelli andrebbe
determinata caso per caso sulla base della natura della grandezza da
stimare (l'incertezza sui valori massimi o sul 98 percentile di una
distribuzione puo' essere molto diverso da quello sul valore medio
annuo), della complessita' territoriale e meteoclimatica dello scenario,
delle dimensioni del dominio di calcolo, e delle caratteristiche delle
emissioni. Sulla base delle esperienze piu' frequenti di applicazioni e
di validazione dei modelli, e tenendo anche presente alcune peculiarita'
geografiche e meteoclimatiche del territorio italiano, che ne accrescono
l'incertezza, si puo' stimare orientativamente in un fattore due
l'incertezza tipica dei valori medi annui su un punto recettore, e
un'incertezza inferiore, di alcune decine di punti percentuali, se si
considera l'integrale delle concentrazione sulla superficie. Vanno in
linea generale raggiunti livelli di qualita' dei dati, se possibile,
analoghi a quelli indicati nei decreti di cui all'art. 4 del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Per quanto riguarda i metodi
statistici per valutare l'accuratezza di un modello attraverso il
confronto dei suoi risultati con un set di misure di riferimento, si puo'
fare riferimento all'annesso 2 del rapporto europeo "Guidance report
on preliminary assessment under EC air quality directives".
1.2.3. Fonti di informazione. Informazioni sui modelli e codici
disponibili possono essere trovati nella biblioteca dell'EPA (U.S.
Environment Protection Agency - sito: htpp://www.epa.gov/scram001), che
contiene in maggioranza modelli gaussiani, o al CARB (California Air
Research Board - sito: http://www.arb.ca.gov/homepage.htm) che presenta
un'ottima scelta di modelli per il trattamento delle reazioni chimiche
degli inquinanti in atmosfera. Inoltre in ambito europeo si puo' fare
riferimento allo European Topic Centre on Air Quality dell'Agenzia
europea dell'ambiente (sito: http://www.etcaq.rivm.nl), che tra l'altro
predispone, organizza e aggiorna una "banca modelli" (MDS -
Model Documentation System) accessibile all'indirizzo http://aix.meng.auth.gr/lhtee/database.html,
attraverso la quale si ha una descrizione delle caratteristiche di piu'
di ottanta modelli, e informazioni sulla loro disponibilita'. Da alcuni
anni si tiene una serie di conferenze (International Conference on
Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regualatory
Purposes, giunta quest'anno alla stessa edizione) originariamente
dedicate alla definizione e applicazione di criteri standard di
validazione, al fine di pervenire a una armonizzazione dei modelli
regolatori. In questo ambito, e' stato messo a punto un model evaluation
kit (Olesen, 1997) che contiene alcuni set di dati sperimentali e alcune
routines per la validazione mediante indicatori statistici standard di
perfomance dei modelli. L'ANPA, attraverso il Centro tematico nazionale
atmosfera clima emissioni (CTN-ACE) ha realizzato sul sito web
www.sinanet. anpa.it (percorso: aree tematiche &62; qualita'
dell'aria &62; modellistica), alcune pagine in cui sono presentati
criteri di guida alla scelta di modelli di dispersione degli inquinanti
atmosferici; il sito contiene anche la documentazione disponibile per
alcuni modelli selezionati, sulla base di una rassegna delle principali
esperienze di utilizzo dei modelli effettuate in Italia. Ulteriori
indicazioni sui modelli possono essere trovate nella documentazione di
supporto al presente allegato.
2. Determinazione della distribuzione spaziale delle concentrazioni. Nel
seguito si descrivono alcune possibili modalita' di generalizzazione
spaziale dei livelli misurati.
2.1. Misure + interpretazione. Si usa quando le misure fisse sono la sola
sorgente di informazione e si assume che la rete copra e sia
rappresentativa dell'intero territorio. In questi casi i metodi di misura
della concentrazione devono essere combinati con una accurata strategia
di macro-siting, in cui la rappresentativita' spaziale delle stazioni e'
ben documentata e la copertura spaziale della rete e' assicurata. Le
misure indicative possono essere usate per supplementare l'informazione
fornita dalle misure fisse per la determinazione della distribuzione
spaziale delle concentrazioni. Il loro costo relativamente basso permette
il loro utilizzo per misurare la qualita' dell'aria in numerosi siti e
valutare la distribuzione degli inquinanti in una data area. Mappe delle
concentrazioni degli inquinanti possono essere ottenute interpolando le
misure. La combinazione misure + interpretazione puo' essere usata per la
mappatura di inquinanti dell'aria in un'area in particolare per le
seguenti applicazioni: valutare i superamenti dei valori limite dell'area
e popolazione esposta; dare supporto per la definizione di zone;
classificazione di un territorio in aree di omogenea qualita' dell'aria;
progettazione e ottimizzazione della rete di rilevamento; aiutare nella
validazione di modelli matematici e nel controllo dell'efficacia di
misure di abbattimento.
2.2. Misure + tecniche di stima obiettiva. Per stima obiettiva si intende
la valutazione della qualita' dell'aria tramite metodi matematici per
calcolare le concentrazioni da valori misurati in altre locazioni e/o
tempi, basati su conoscenze scientifiche della distribuzione delle
concentrazioni. Anche questo approccio fa riferimento ai risultati del
monitoraggio ma il processo di generalizzazione e' piu' elaborato. Un
metodo comune per generalizzare i dati misurati in un punto e'
l'interpolazione spaziale. Questa tecnica e' utile per aree uniformi con
gradienti di concentrazione uniformi tra le stazioni, ma variazioni a
piccola scala tra stazioni non possono essere identificate. E' usata per
la distribuzione a larga scala (livello continentale, rurale) e talvolta
anche per urban background. Dalle mappe prodotte, possono essere desunte
statistiche spaziali. L'interpolazione e' migliorata usando relazioni tra
i livelli di inquinamento dell'aria e le caratteristiche geografiche.
L'approccio di usare le caratteristiche locali per traslare le
concentrazioni misurate in altre locazioni puo' anche essere usato per la
descrizione di insiemi di situazioni simili a piccola scala come strade o
dintorni di certi tipi di piccole imprese per i quali non e' utile dare
mappe individuali dettagliate. Per parametri chiave selezionati (riguardo
alla dimensione delle sorgenti, condizioni meteorologiche,
configurazione) e' possibile stabilire relazioni empiriche con i livelli
di qualita' dell'aria il che permette di valutare i livelli di
inquinamento in locazioni simili. Queste tecniche usano i parametri
chiave per le interpolazioni invece delle distanze fisiche in caso di
interpolazione spaziale. Quando le relazioni tra i livelli di qualita'
dell'aria e le caratteristiche locali hanno una grande quantita' di
dettagli possono essere considerate insieme come costituenti un modello.
I modelli costruiti da relazioni empiriche tendono ad essere semplici,
mentre i modelli basati su processi di informazioni fisiche, chimiche e
tecnologiche possono variare da semplici a complessi. Ma anche nei
modelli complessi, alcuni parametri dei modelli di cui non si conosce a
priori il valore esatto possono essere scelti per adattare i risultati
del modello alle misure. Queste procedure di adattamento dei modelli
possono dare una mappa dettagliata o rassegne statistiche dei livelli di
concentrazione. Questa procedura non tiene in conto l'incertezza dei
risultati misurati. In alcune variazioni il modello puo' essere
aggiustato per riprodurre esattamente i dati chiave misurati
(interpolazione intelligente) ma in generale i risultati dei modelli
adattati non sono identici ai dati misurati.
2.3. Modellistica. Quando i livelli di concentrazione sono calcolati da
un modello validato si ha un'idea dell'accuratezza dei risultati. Questa
idea tende a essere migliore per modelli che sono stati validati nelle
stesse aree dove si applicano. Spesso i modelli usati sono stati validati
in altre aree, con condizioni a volte considerevolmente differenti
(emissioni, topografia, clima) da quelle prevalenti nell'area
considerata. Poiche' non solo l'affidabilita' del modello di dispersione,
ma anche la qualita' delle emissioni e i parametri di input di
dispersione possono essere differenti, una valutazione dell'incertezza
dei risultati del modello puo' includere la validazione locale. Una
validazione completa dovrebbe in principio anche includere una
delineazione dei limiti di applicabilita' del modello.
3. Interpretazione dei dati ai fini della definizione delle zone.
Allorche' si utilizzano modelli ai fini della valutazione preliminare
della qualita' dell'aria e' necessario considerare la possibilita' che le
eccedenze dei valori limite siano valutate attraverso l'uso di modelli.
E' importante considerare che le misure hanno un valore diverso dai
risultati ottenuti con modelli o altre tecniche matematiche. La
possibilita' che un modello calcoli un massimo che la misura non coglie
non e' del tutto improbabile e questo rende piu' complessa
l'interpretazione degli andamenti delle concentrazioni. Per questi casi
si danno le seguenti raccomandazioni:
1) se misure di alta qualita' mostrano eccedenze, e non i modelli, l'area
di riferimento viene considerata in superamento;
2) nel caso in cui il monitoraggio non evidenzi eccedenze mentre i
modelli le evidenzino deve essere tenuto in considerazione quanto segue:
a) in prima approssimazione, i modelli sono meno accurati, almeno nella
maggior parte dei casi, delle misure.
Il superamento calcolato dal modello dovrebbe essere confermato da misure
fisse di alta qualita';
b) d'altra parte non e' possibile misurare ovunque mentre i limiti si
applicano anche dove non ci sono siti di misura fissi;
c) e' importante che l'affidabilita' dei modelli utilizzati sia elevata
al fine di considerare un massimo individuato dai modelli e non dal
monitoraggio per valutare il superamento o meno dei livelli di
concentrazione.
4. Zonizzazione. Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, stabilisce
che le regioni devono suddividere il loro territorio in zone ai fini
della gestione della qualita' dell'aria (dove il termine zona include gli
agglomerati intesi come un particolare tipo di zona). Nel definire un
sistema di zone si deve perseguire il piu' possibile il soddisfacimento
contemporaneo dei criteri di idoneita' per la gestione della qualita'
dell'aria e di quelli per la valutazione della qualita' dell'aria. Quando
si considera la possibilita' di combinare delle aree territoriali in
zona, deve essere dato debito riguardo alle similarita' nella qualita'
dell'aria. E' pero' importante notare che le zone devono primariamente
essere guardate come territori amministrativi per i quali il decreto
legislativo n. 351 del 1999 definisce obblighi (per la valutazione, il
reporting e la gestione). Quando si designano le zone l'obiettivo
principale e' assicurare un buon collegamento con le azioni da
intraprendere; questo viene generalmente soddisfatto nel modo migliore
quando si associano le zone alle aree amministrative e quando vengono
fornite al pubblico in modo efficace le informazioni sulle azioni
intraprese. Per arrivare ad un sistema di zone soddisfacente e' utile
seguire il seguente processo di designazione delle zone. Tutti i
parametri rilevanti della qualita' dell'aria (medie annuali, superamenti
di valori orari o giornalieri, ecc.) devono essere presi in
considerazione. Successivamente viene fatto un tentativo per identificare
aree con caratteristiche simili di qualita' dell'aria, in termini di
superamenti, tipi di sorgenti emissive, caratteristiche climatologiche o
topografiche. Il quadro della qualita' dell'aria che ne deriva viene
quindi proiettato su una mappa del territorio delle amministrazioni
locali con competenze relative al controllo delle sorgenti emissive.
Prendendo i confini delle amministrazioni locali come possibili limiti
delle zone, vengono ricercate le combinazioni dei territori
amministrativi che hanno caratteristiche simili di qualita' dell'aria.
Nel seguito vengono indicati alcuni principi di riferimento: le zone sono
in definitiva aree che in termini pratici consistono di uno o piu' comuni
o province o loro combinazioni; i confini delle zone devono essere
costanti nel tempo ed eventuali variazioni devono essere formalizzate a
seguito di comprovate modifiche della qualita' dell'aria; il territorio
deve essere suddiviso in zone specificando le aree amministrative o
suddiviso in base a confini individuati sulla base di precisi punti di
riferimento geografici. Le condizioni da tenere presente nel processo di
individuazione delle zone sono le seguenti: definire le zone quanto piu'
possibile come aree amministrative omogenee; raggruppare aree
amministrative con caratteristiche di qualita' dell'aria omogenee in
un'unica zona; aree non adiacenti, ad esempio due citta' di medie
dimensioni, possono essere raggruppate in una singola zona; non e'
raccomandato raggruppare un agglomerato isolato di piu' di 250.000
abitanti con altre aree; le esigenze di valutazione per gli agglomerati e
per le zone non agglomerati sono un po' diverse: per inquinanti per i
quali e' stata posta una soglia di allarme, come SO2 e NO2 le misure sono
obbligatorie negli agglomerati, non in molte zone; un'area estesa senza
problemi di qualita' dell'aria potrebbe essere designata come una unica
zona; non e' raccomandato includere in agglomerati significative aree che
non sono costruite; e' raccomandato considerare un'ampia conurbazione di,
ad esempio, un milione di abitanti come un agglomerato e non dividerlo in
diversi agglomerati piu' piccoli; se viene ritenuto piu' opportuno
definire uno specifico insieme di zone per un particolare inquinante, e'
raccomandato di farlo suddividendo o aggregando zone usate per altri
inquinanti, mantenendo gli stessi confini delle zone per quanto e'
possibile; la zonizzazione riferita ai valori limite per la protezione
degli ecosistemi o della vegetazione non necessariamente coincide con
quella riferita ai valori limite per la protezione della salute.
Art. 5
Stazioni di misurazione
in siti fissi di campionamento
1. Alle stazioni di
misurazione in siti fissi di campionamento si applicano i criteri di
ubicazione su macroscala, i criteri di ubicazione su microscala e le
procedure stabiliti dall'allegato III, sezioni II, III e IV. I criteri
previsti dall'allegato III, sezioni II e III, si estendono a tutte le
misurazioni indicative.
2. Nelle zone e negli agglomerati di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, nei
quali le misurazioni fisse costituiscono l'unica fonte di informazioni
sulla qualita' dell'aria ambiente, deve essere assicurato un numero
minimo di stazioni di misurazione di ciascun inquinante di cui
all'articolo 1, comma 1, pari a quello previsto dall'allegato III,
sezione V.
3. Nelle zone e negli agglomerati diversi da quelli previsti al comma 2
il numero delle stazioni di misurazione e la risoluzione spaziale delle
tecniche di modellizzazione e di stima obiettiva devono risultare
sufficienti a rilevare la concentrazione degli inquinanti di cui
all'articolo 1, comma 1. A tal fine, la combinazione di misurazioni,
incluse quelle indicative, e tecniche di modellizzazione e di stima
obiettiva deve ottenere risultati non inferiori rispetto a quelli che
derivano dall'applicazione dei pertinenti punti dell'allegato III, in
termini di rappresentativita' spaziale e di idoneita' a rappresentare le
diverse situazioni di inquinamento atmosferico in funzione del numero di
abitanti e delle fonti puntuali e diffuse di emissione che insistono
nella zona o nell'agglomerato.
4. Al fine di verificare la costanza dei rapporti, nel tempo e nello
spazio, tra il benzo(a)pirene e gli altri idrocarburi policiclici
aromatici di rilevanza tossicologica, le regioni e le province autonome
assicurano, presso almeno sette stazioni di misurazione del benzo(a)pirene
presenti sul territorio nazionale, la misurazione di benzo(a)antracene,
benzo(b)fluorantene, benzo(j)fluorantene, benzo(k)fluorantene, indeno(1,2,3-cd)pirene
e dibenzo(a,h)antracene. Tali stazioni sono scelte, con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa
con il Ministero della salute e con la Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in modo da individuare le
variazioni geografiche e l'andamento a lungo termine delle
concentrazioni. A tali stazioni di misurazione si applicano i criteri e
le procedure stabiliti dall'allegato III, sezioni II, III e IV.
5. E' assicurata, presso almeno tre stazioni di misurazione di fondo
presenti sul territorio nazionale, la misurazione indicativa delle
concentrazioni nell'aria ambiente dell'arsenico, del cadmio, del nichel,
del benzo(a)pirene e degli altri idrocarburi policiclici aromatici di cui
al comma 4, nonche' della deposizione totale di tali inquinanti. Tale
misurazione indicativa ha altresi' ad oggetto le concentrazioni del
mercurio gassoso totale nell'aria ambiente e la deposizione totale del
mercurio. Sulla base di appositi accordi con altri Stati, nel rispetto
degli indirizzi forniti dalla Commissione europea, tali stazioni di
misurazione possono essere comuni a piu' Stati con riferimento a zone
confinanti.
6. Le stazioni di misurazione di cui al comma 5 sono scelte con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
d'intesa con il Ministero della salute e con la Conferenza unificata di
cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra le stazioni di
fondo presenti sul territorio nazionale, incluse quelle appartenenti alla
rete realizzata in sede di attuazione del programma denominato "European
monitoring and evaluation of pollutants" (EMEP). Tali stazioni sono
scelte in modo da individuare le variazioni geografiche e l'andamento a
lungo termine delle concentrazioni in aria ambiente e delle deposizioni.
A tali stazioni di misurazione si applica quanto previsto dall'allegato
III, sezioni II, III e IV. Con lo stesso decreto ministeriale si
individuano, tra le stazioni prescelte, quelle in cui si effettua anche
la misurazione indicativa del mercurio bivalente particolato e gassoso.
7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministero della salute, sentita la
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono disciplinate le modalita' di utilizzo dei bioindicatori per la
valutazione degli effetti degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma
1, sugli ecosistemi.
Nota
all'art. 5:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si
vedano le note alle premesse.
Art. 6
Obiettivi di qualita'
dei dati
1. Gli obiettivi di
qualita' dei dati ottenuti dalle misurazioni fisse, dalle misurazioni
indicative, dalle tecniche di modellizzazione e dalle tecniche di stima
obiettiva sono stabiliti dall'allegato IV.
Art. 7
Metodi di riferimento
per la valutazione delle concentrazioni nell'aria ambiente e dei tassi di
deposizione
1. I metodi di riferimento
per la valutazione delle concentrazioni nell'aria ambiente e dei tassi di
deposizione sono stabiliti dall'allegato V.
Art. 8
Comunicazione di
informazioni
1. Per le zone e gli
agglomerati individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, le regioni e
le province autonome trasmettono al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e all'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di seguito denominata
APAT:
a) l'elenco di tali zone e agglomerati, con individuazione delle aree di
superamento;
b) i livelli di concentrazione degli inquinanti oggetto di valutazione;
c) le informazioni circa i motivi dei superamenti, con particolare
riferimento alle fonti; d) le informazioni circa la popolazione esposta
ai superamenti.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse con cadenza annuale
entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono e,
per la prima volta, con riferimento all'anno 2007.
3. Ai fini della trasmissione delle informazioni di cui al comma 1 si
osservano, ove gia' definite, le modalita' stabilite dalla Commissione
europea.
4. Le regioni e le province autonome comunicano tempestivamente al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
a) la documentazione relativa all'istruttoria effettuata al fine di
individuare le misure necessarie a perseguire il raggiungimento dei
valori obiettivo e di individuare, tra le stesse, quelle che non
comportano costi sproporzionati;
b) nei casi in cui l'istruttoria ha esito positivo, le misure adottate ai
sensi dell'articolo 3, comma 4;
c) piani di risanamento adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 5.
5. La trasmissione delle informazioni di cui ai commi 1 e 4 e' effettuata
tramite supporto informatico non riscrivibile.
6. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, informazioni
circa i metodi utilizzati per la valutazione preliminare di cui
all'articolo 4, comma 2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare trasmette tempestivamente tali informazioni alla
Commissione europea.
7. L'APAT verifica la completezza e la correttezza dei dati pervenuti e
la conformita' del formato e trasmette gli esiti di tale verifica al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nei due
mesi successivi alla data di cui al comma 2.
8. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
trasmette alla Commissione europea e al Ministero della salute, nei tre
mesi successivi alla data prevista nel comma 2, le informazioni di cui al
comma 1 e l'elenco delle misure e dei piani di cui al comma 4 adottati
nell'anno precedente.
Art. 9
Informazione del
pubblico
1. Le amministrazioni che
esercitano, anche in via delegata, le funzioni previste dal presente
decreto assicurano, nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 195, l'accesso del pubblico e la diffusione al pubblico delle
informazioni disponibili circa le concentrazioni nell'aria ambiente e i
tassi di deposizione di arsenico, cadmio, mercurio, nichel, benzo(a)pirene,
benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene, benzo(j)fluorantene, benzo(k)fluorantene,
indeno(1,2,3-cd)pirene e dibenzo(a,h)antracene e circa le misure e i
piani di cui all'articolo 3, commi 4 e 5. Ai fini della diffusione al
pubblico si utilizzano strumenti di adeguata potenzialita' e di facile
accesso, quali radiotelevisione, stampa, pubblicazioni, pannelli
informativi e reti informatiche.
2. Le informazioni di cui al comma 1 indicano anche i superamenti annuali
dei valori obiettivo di cui all'articolo 3, comma 1, segnalando i motivi
del superamento e l'area interessata. In tal caso le informazioni devono
essere corredate da una breve relazione circa lo stato della qualita'
dell'aria rispetto al valore obiettivo e circa gli eventuali effetti del
superamento sulla salute e sull'ambiente.
3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere aggiornate,
precise e confrontabili ed essere rese in forma chiara e comprensibile.
Nota
all'art. 9:
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (attuazione della
direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione
ambientale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n.
222.
Art. 10
Abrogazioni e
disposizioni finali
1. Fatto salvo quanto
disposto nel comma 2, sono abrogate le disposizioni inerenti agli
idrocarburi policiclici aromatici previste dal decreto del Ministro
dell'ambiente in data 25 novembre 1994, ad eccezione di quelle contenute
nell'allegato VII, come modificato dall'allegato V, punto 2.2 del
presente decreto.
2. Per i livelli di benzo(a)pirene nelle aree urbane elencate nel decreto
del Ministro dell'ambiente in data 25 novembre 1994, gli articoli 4, 5,
6, 7, 8 e 9 si applicano con riferimento all'obiettivo di qualita'
definito e individuato dagli allegati II e IV di tale decreto. Fino
all'attuazione dell'articolo 3, comma 5, continuano ad applicarsi i piani
e i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere b)
e c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203,
e degli articoli 12 e 13 del decreto del Ministro dell'ambiente in data
25 novembre 1994.
3. Sono abrogate le disposizioni relative agli inquinanti di cui
all'articolo 1 contenute nel decreto del Ministro dell'ambiente in data
20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio
1991, recante criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualita'
dell'aria, e nel decreto del Ministro dell'ambiente in data 15 aprile
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994.
(( 4. All'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente 21
aprile 1999, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni: ))
4. Al decreto del Ministro dell'ambiente 21 aprile 1999, n. 163, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Nelle aree urbane
elencate nel decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994 il comma
2 si applica anche in riferimento all'obiettivo di qualita' ivi previsto
per il benzo(a)pirene.";
b) i commi 4 e 5 sono abrogati.
5. All'esercizio delle funzioni tecniche previste dal presente decreto
provvedono gli organismi individuati dal decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio in data 20 settembre 2002. Le
modalita' e le norme tecniche per l'approvazione dei dispositivi di
misurazione, quali metodi, apparecchi, reti e laboratori, sono stabilite
dal decreto previsto dall'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 4
agosto 1999, n. 351.
6. Alla modifica degli allegati del presente decreto si provvede mediante
regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
17 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della
salute, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di attuazione di successive
direttive comunitarie che modificano le modalita' esecutive e le
caratteristiche di ordine tecnico previste in tali allegati, alla
modifica si provvede mediante appositi decreti da adottare ai sensi
dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro della salute.
7. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri, ne' minori entrate per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3
agosto 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le politiche europee
Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare D'Alema, Ministro degli affari esteri Mastella, Ministro della
giustizia Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Turco,
Ministro della salute Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le
autonomie locali
Visto, il Guardasigilli:
Mastella
Note
all'art. 10:
- Per i riferimenti al decreto ministeriale 25 novembre 1994, si vedano
le note all'art. 3. - Il decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 203 (attuazione delle direttive CEE numeri 80/779,
82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualita'
dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento
prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16
aprile 1987, n. 183), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno
1988, n. 140, supplemento ordinario.
- Il decreto ministeriale 21 aprile 1999, n. 163 (regolamento recante
norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai
quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1999, n. 135.
- Il decreto ministeriale 20 settembre 2002 (modalita' per la garanzia
della qualita' del sistema delle misure di inquinamento atmosferico, ai
sensi del decreto legislativo n. 351 del 1999), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2002, n. 231.
- Il testo dell'art. 6, comma 9, del citato decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 351, e' il seguente: Art. 6 (Valutazione della qualita'
dell'aria ambiente).
1.-8.(Omissis).
9. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
della sanita', sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalita' e
le norme tecniche per l'approvazione dei dispositivi di misurazione quali
metodi, apparecchi, reti e laboratori.
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri�, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12
settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, e' il seguente:
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al
Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, si vedano le note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (norme
generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo
dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli
obblighicomunitari), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio
2005, n. 37, e' il seguente:
Art. 13 (Adeguamenti tecnici). - 1. Alle norme comunitarie non
autonomamente applicabili, che modificano modalita' esecutive e
caratteristiche di ordine tecnico di direttive gia' recepite
nell'ordinamento nazionale, e' data attuazione, nelle materie di cui
all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro
competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche
comunitarie.
2. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere
adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle
province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei
suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, i
provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e le province
autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di
attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per
l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque
efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione
di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano
l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e
del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.
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Vedere Allegati da pag. 10 a pag. 43 <----
P.S.: la modifica
introdotta dal seguente avviso di rettifica e' riportata in grassetto tra
parentesi tonde.
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AVVISO DI RETTIFICA
Comunicato relativo al decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, recante:
"Attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente l'arsenico, il
cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici
nell'aria ambiente.". (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento
ordinario n. 194/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 213 del
13 settembre 2007).
(Gazzetta
Ufficiale n. 220 del 21/9/2007)
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Nel decreto legislativo citato in
epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario n. 194/L alla Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 213 del 13 settembre 2007, alla pag. 9,
prima colonna, all'articolo 10, comma 4, dove e' scritto: "4. Al
decreto del Ministro dell'ambiente 21 aprile 1999, n. 163, sono apportate
le seguenti modificazioni:", leggasi: "4. All'articolo 1 del
decreto del Ministro dell'ambiente 21 aprile 1999, n. 163, sono apportate
le seguenti modificazioni:".
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DECRETO LEGISLATIVO
26 giugno 2008, n. 120
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, di
attuazione della direttiva 2004/107/CE relativa all'arsenico, il cadmio,
il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria
ambiente.
(Gazzetta
Ufficiale n. 162 del 12/7/2007)
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Testo in vigore dal: 27-7-2008
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, recante attuazione
della direttiva 2004/107/CE, concernente l'arsenico, il cadmio, il
mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria
ambiente;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti all'Italia dall'appartenenza alle
Comunita' europee. Legge comunitaria 2006, ed, in particolare,
l'articolo 1, comma 5, che consente, entro diciotto mesi dalla data
della loro entrata in vigore, di apportare correzioni ed integrazioni ai
decreti legislativi ivi previsti;
Considerata la necessita' di apportare al decreto legislativo 3 agosto
2007, n. 152, correzioni e integrazioni volte a precisarne, in aderenza
alla citata direttiva 2004/107/CE, alcune modalita' applicative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 27 febbraio 2008;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 20
marzo 2008;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 maggio 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con
i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per i
rapporti con le regioni;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 agosto
2007, n. 152
1. All'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3
agosto 2007, n. 152, la parola: «spaziale» e' soppressa e le parole: «e
dei modelli» sono sostituite dalle seguenti: «o sulla base dei modelli».
2. All'articolo 3 del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le regioni e le province autonome individuano, sulla base delle
valutazioni effettuate ai sensi dell'articolo 4, le zone e gli
agglomerati in cui i livelli degli inquinanti di cui al comma 1 sono
inferiori al rispettivo valore obiettivo. In tali zone e agglomerati le
regioni e le province autonome assicurano che i livelli di detti
inquinanti si mantengano inferiori al rispettivo valore obiettivo e si
adoperano per mantenere il migliore stato di qualita' dell'aria
compatibilmente con le esigenze dello sviluppo sostenibile.»;
b) al comma 3, le parole: «in conformita' alle disposizioni» sono
sostituite dalle seguenti: «sulla base delle valutazioni effettuate ai
sensi».
3. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, il
comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Nelle zone e negli agglomerati diversi da quelli previsti al comma 2
il numero delle stazioni di misurazione e la risoluzione spaziale delle
tecniche di modellizzazione e di stima obiettiva devono risultare
sufficienti a rilevare la concentrazione degli inquinanti di cui
all'articolo 1, comma 1, conformemente alle previsioni dell'allegato
III, paragrafo II, e dell'allegato IV, paragrafo I.».
4. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «all'anno 2007» sono sostituite dalle
seguenti: «all'anno 2008»;
b) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
«8-bis. I dati relativi ai livelli di concentrazione ed alle deposizioni
di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, sono trasmessi dalle regioni e dalle
province autonome al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e all'APAT, secondo quanto previsto ai commi 2, 3,
5 e 7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare provvede alla trasmissione di tali dati alla Commissione europea
secondo quanto previsto al comma 8».
5. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 3 agosto 2007, n.
152, le parole: «,anche in via delegata,» sono soppresse.
6. L'allegato I al decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, e'
sostituito dal seguente allegato:
«Allegato I
(previsto all'art. 3, comma 1)
Valori obiettivo per l'arsenico, il cadmio il nichel e il benzo(a)pirene
=====================================================================
Inquinante | Valore obiettivo [1]
=====================================================================
Arsenico | 6,0 ng/m3
Cadmio | 5,0 ng/m3
Nichel | 20,0 ng/m3
Benzo(a)pirene | 1,0 ng/m3
[1] Il valore obiettivo e' riferito al tenore totale di ciascun
inquinante presente nella frazione PM10 del materiale particolato,
calcolato come media su un anno civile» 7. All'allegato II, paragrafo
II, punto 2, del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, le parole:
«e tecniche di modellizzazione, utilizzando a tal fine anche le
informazioni ricavate dagli inventari delle emissioni» e' sostituito dal
seguente: «con le informazioni derivanti dagli inventari delle emissioni
e delle tecniche di modellizzazione».
8. All'allegato III, paragrafo II, del decreto legislativo 3 agosto
2007, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 1, lettera a), le parole: «presso le aree» sono sostituite
dalle seguenti: «nelle aree»;
b) al punto 1, lettera b), dopo la parola: «popolazione» sono inserite
le seguenti: «in generale»;
c) al punto 3, le parole: «L'area di rappresentativita» sono sostituite
dalle seguenti: «In via ordinaria, l'area di rappresentativita»;
d) al punto 5, secondo periodo, le parole: «installata, negli stessi
siti,» sono sostituite dalle seguenti: «installata, con riferimento agli
stessi siti,» e la parola: «sottovento» e' sostituita dalla seguente:
«sopravento».
9. All'allegato III, paragrafo III, punto 2, del decreto legislativo 3
agosto 2007, n. 152, le parole: «sull'ambiente esterno» sono soppresse e
dopo le parole: «pianificazione territoriale» sono aggiunte le seguenti:
«ed agli altri vincoli imposti dalla legge».
10. All'allegato III, paragrafo IV, secondo periodo, del decreto
legislativo 3 agosto 2007, n. 152, dopo la parola: «documentazione» sono
aggiunte le seguenti: «in modo da garantire che i criteri di selezione
restino validi nel tempo».
11. All'allegato IV, paragrafo I, punto 3, del decreto legislativo 3
agosto 2007, n. 152, dopo le parole: «percentuali di incertezza» sono
inserite le seguenti: «riportate in tabella».
12. All'allegato V del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il titolo e' sostituito dal seguente: «Metodi di riferimento per la
valutazione dei livelli degli inquinanti»;
b) al punto 2.1. il periodo da: «,o il metodo previsto dalla norma ISO
12884:2000» fino a: «liquid cromatography» e' soppresso;
c) ai punti 4 e 5, le parole: «dei tassi di» sono sostituite dalla
seguente: «della»;
d) al punto 7, le parole: «le procedure», ovunque presenti, sono
sostituite dalle seguenti: «le procedure di prova».
13. All'appendice I del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, al
punto 3.1, la parola: «Alconox» e' sostituita dalla seguente:
«Detergente» e al punto 4.2, ultimo capoverso, la parola:
«concentrazione» e' sostituita dalla seguente: «quantita».
14. All'appendice II del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il titolo e' sostituito dal seguente: «Metodo di riferimento per il
campionamento e l'analisi della deposizione del mercurio»;
b) al punto 4, la parola: «Swagelook» e' sostituita dalle seguenti: «per
tubi in teflon»;
c) al punto 5.12, le parole: «(Merk cod. 1.06839.1000)» e le parole:
«tipo swagelook» sono soppresse; le parole: «lo swagelook» sono
sostituite dalle seguenti: «il raccordo» e la parola: «swagelook» e'
sostituita dalla seguente: «raccordo».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per regolamenti e direttive CE vengono forniti gli estremi di
pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione delega l'esercizio della funzione
legislativa al Governo, per un periodo di tempo limitato e per oggetti
definiti, previa determinazione di principi e criteri direttivi.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti
aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 2007, n. 213, S.O.
- L'art. 1, comma 5, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell'8 febbraio 2006, n. 32, S.O., cosi'
recita:
«5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare,
con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto
salvo quanto previsto dal comma 6.».
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si applicano le
seguenti definizioni:
a) aria ambiente: l'aria esterna presente nella troposfera, ad
esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro;
b) inquinante: qualsiasi sostanza immessa direttamente o indirettamente
dall'uomo nell'aria ambiente che puo' avere effetti dannosi sulla salute
umana o sull'ambiente nel suo complesso;
c) livello: concentrazione nell'aria ambiente di un inquinante o
deposito di questo su una superficie in un dato periodo di tempo;
d) valore obiettivo: concentrazione nell'aria ambiente stabilita al fine
di evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per
l'ambiente, il cui raggiungimento, entro un dato termine, deve essere
perseguito mediante tutte le misure a tale fine necessarie che non
comportano costi sproporzionati;
e) deposizione totale: massa totale di sostanze inquinanti che, in una
data area e in un dato periodo, e' trasferita dall'atmosfera al suolo,
alla vegetazione, all'acqua, agli edifici e a qualsiasi altro tipo di
superficie;
f) zona: parte del territorio nazionale delimitata ai sensi e ai fini
del presente decreto;
g) agglomerato: zona con una popolazione superiore a 250.000 abitanti o,
se la popolazione e' pari o inferiore a 250.000 abitanti, con una
densita' di popolazione per km2 tale da richiedere, secondo la regione
competente per territorio, l'applicazione delle disposizioni del
presente decreto riferite agli agglomerati;
h) area di superamento: area, ricadente all'interno di una zona o di un
agglomerato, nella quale e' stato rilevato il superamento del valore
obiettivo; tale area e' individuata sulla base della rappresentativita'
delle misurazioni fisse o indicative o sulla base dei modelli di
diffusione degli inquinanti;
i) misurazioni fisse: misurazioni dei livelli degli inquinanti
effettuate in stazioni ubicate presso siti fissi di campionamento
continuo o discontinuo, eccettuate le misurazioni indicative;
l) misurazioni indicative: misurazioni dei livelli degli inquinanti
effettuate con una regolarita' ridotta, alle condizioni stabilite
nell'allegato IV, sezione I, in stazioni ubicate presso siti fissi di
campionamento o mediante laboratori mobili o, in relazione al mercurio,
metodi di misura manuali come le tecniche di campionamento diffusivo;
m) idrocarburi policiclici aromatici: composti organici con due o piu'
anelli aromatici fusi, formati interamente da carbonio e idrogeno;
n) mercurio gassoso totale: vapore di mercurio elementare (Hg0) e
mercurio gassoso reattivo.».
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152,
come modificato dal presente decreto cosi' recita:
«Art. 3 (Perseguimento del valore obiettivo). - 1. L'allegato I
stabilisce i valori obiettivo relativi all'arsenico, al cadmio, al
nichel ed al benzo(a)pirene.
2. Le regioni e le province autonome individuano, sulla base delle
valutazioni effettuate ai sensi dell'art. 4, le zone e gli agglomerati
in cui i livelli degli inquinanti di cui al comma 1 sono inferiori al
rispettivo valore obiettivo. In tali zone e agglomerati le regioni e le
province autonome assicurano che i livelli di detti inquinanti si
mantengano inferiori al rispettivo valore obiettivo e si adoperano per
mantenere il migliore stato di qualita' dell'aria compatibilmente con le
esigenze dello sviluppo sostenibile.
3. Le regioni e le province autonome individuano, sulla base delle
valutazioni effettuate ai sensi dell'art. 4, le zone e gli agglomerati
in cui i livelli degli inquinanti di cui al comma 1 superano il
rispettivo valore obiettivo, evidenziando le aree di superamento e le
fonti che contribuiscono al superamento.
4. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 3 le regioni e le
province autonome adottano, nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente, le misure che non comportano costi sproporzionati
necessarie a perseguire il raggiungimento del valore obiettivo entro il
31 dicembre 2012, con priorita' per le misure che intervengono sulle
principali fonti di emissione. Il perseguimento del valore obiettivo non
comporta, per gli impianti soggetti al decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59, condizioni piu' rigorose di quelle connesse
all'applicazione delle migliori tecniche disponibili.
5. Per i livelli del benzo(a)pirene nelle aree urbane elencate nel
decreto del Ministro dell'ambiente in data 25 novembre 1994, i commi 2 e
3 si applicano con riferimento all'obiettivo di qualita' definito e
individuato dagli allegati II e IV di tale decreto. In tali aree urbane,
le regioni e le province autonome adottano, in caso di superamento
dell'obiettivo di qualita', un piano di risanamento, al quale si
applicano le disposizioni contenute nel decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 1° ottobre 2002, n. 261, e,
in caso di rischio di superamento dell'obiettivo di qualita', un piano
di azione ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
351. Se tali aree urbane coincidono anche in parte con le zone e gli
agglomerati individuati ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 351, le regioni e le province autonome
possono adottare piani integrati.».
- Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 5 (Stazioni di misurazione in siti fissi di campionamento). - 1.
Alle stazioni di misurazione in siti fissi di campionamento si applicano
i criteri di ubicazione su macroscala, i criteri di ubicazione su
microscala e le procedure stabiliti dall'allegato III, sezioni II, III e
IV. I criteri previsti dall'allegato III, sezioni II e III, si estendono
a tutte le misurazioni indicative.
2. Nelle zone e negli agglomerati di cui all'art. 4, commi 4 e 5, nei
quali le misurazioni fisse costituiscono l'unica fonte di informazioni
sulla qualita' dell'aria ambiente, deve essere assicurato un numero
minimo di stazioni di misurazione di ciascun inquinante di cui all'art.
1, comma 1, pari a quello previsto dall'allegato III, sezione V.
3. Nelle zone e negli agglomerati diversi da quelli previsti al comma 2
il numero delle stazioni di misurazione e la risoluzione spaziale delle
tecniche di modellizzazione e di stima obiettiva devono risultare
sufficienti a rilevare la concentrazione degli inquinanti di cui
all'art. 1, comma 1, conformemente alle previsioni dell'allegato III,
sezione II, e dell'allegato IV, sezione I.
4. Al fine di verificare la costanza dei rapporti, nel tempo e nello
spazio, tra il benzo(a)pirene e gli altri idrocarburi policiclici
aromatici di rilevanza tossicologica, le regioni e le province autonome
assicurano, presso almeno sette stazioni di misurazione del
benzo(a)pirene presenti sul territorio nazionale, la misurazione di
benzo(a)antracene, benzo(b)fluorantene, benzo(j)fluorantene,
benzo(k)fluorantene, indeno(1,2,3-cd)pirene e dibenzo(a,h)antracene.
Tali stazioni sono scelte, con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero della
salute e con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, in modo da individuare le variazioni geografiche e
l'andamento a lungo termine delle concentrazioni. A tali stazioni di
misurazione si applicano i criteri e le procedure stabiliti
dall'allegato III, sezioni II, III e IV.
5. E' assicurata, presso almeno tre stazioni di misurazione di fondo
presenti sul territorio nazionale, la misurazione indicativa delle
concentrazioni nell'aria ambiente dell'arsenico, del cadmio, del nichel,
del benzo(a)pirene e degli altri idrocarburi policiclici aromatici di
cui al comma 4, nonche' della deposizione totale di tali inquinanti.
Tale misurazione indicativa ha altresi' ad oggetto le concentrazioni del
mercurio gassoso totale nell'aria ambiente e la deposizione totale del
mercurio. Sulla base di appositi accordi con altri Stati, nel rispetto
degli indirizzi forniti dalla Commissione europea, tali stazioni di
misurazione possono essere comuni a piu' Stati con riferimento a zone
confinanti.
6. Le stazioni di misurazione di cui al comma 5 sono scelte con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
d'intesa con il Ministero della salute e con la Conferenza unificata di
cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra le stazioni di
fondo presenti sul territorio nazionale, incluse quelle appartenenti
alla rete realizzata in sede di attuazione del programma denominato
"European monitoring and evaluation of pollutants" (EMEP). Tali stazioni
sono scelte in modo da individuare le variazioni geografiche e
l'andamento a lungo termine delle concentrazioni in aria ambiente e
delle deposizioni. A tali stazioni di misurazione si applica quanto
previsto dall'allegato III, sezioni II, III e IV. Con lo stesso decreto
ministeriale si individuano, tra le stazioni prescelte, quelle in cui si
effettua anche la misurazione indicativa del mercurio bivalente
particolato e gassoso.
7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, di concerto con il Ministero della salute, sentita la
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono disciplinate le modalita' di utilizzo dei bioindicatori per la
valutazione degli effetti degli inquinanti di cui all'art. 1, comma 1,
sugli ecosistemi.».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 8 (Comunicazione di informazioni). - 1. Per le zone e gli
agglomerati individuati ai sensi dell'art. 3, comma 3, le regioni e le
province autonome trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e all'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici, di seguito denominata APAT:
a) l'elenco di tali zone e agglomerati, con individuazione delle aree di
superamento;
b) i livelli di concentrazione degli inquinanti oggetto di valutazione;
c) le informazioni circa i motivi dei superamenti, con particolare
riferimento alle fonti;
d) le informazioni circa la popolazione esposta ai superamenti.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse con cadenza annuale
entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono e,
per la prima volta, con riferimento all'anno 2008.
3. Ai fini della trasmissione delle informazioni di cui al comma 1 si
osservano, ove gia' definite, le modalita' stabilite dalla Commissione
europea.
4. Le regioni e le province autonome comunicano tempestivamente al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
a) la documentazione relativa all'istruttoria effettuata al fine di
individuare le misure necessarie a perseguire il raggiungimento dei
valori obiettivo e di individuare, tra le stesse, quelle che non
comportano costi sproporzionati;
b) nei casi in cui l'istruttoria ha esito positivo, le misure adottate
ai sensi dell'art. 3, comma 4;
c) piani di risanamento adottati ai sensi dell'art. 3, comma 5.
5. La trasmissione delle informazioni di cui ai commi 1 e 4 e'
effettuata tramite supporto informatico non riscrivibile.
6. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, informazioni
circa i metodi utilizzati per la valutazione preliminare di cui all'art.
4, comma 2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare trasmette tempestivamente tali informazioni alla Commissione
europea.
7. L'APAT verifica la completezza e la correttezza dei dati pervenuti e
la conformita' del formato e trasmette gli esiti di tale verifica al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nei due
mesi successivi alla data di cui al comma 2.
8. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
trasmette alla Commissione europea e al Ministero della salute, nei tre
mesi successivi alla data prevista nel comma 2, le informazioni di cui
al comma 1 e l'elenco delle misure e dei piani di cui al comma 4
adottati nell'anno precedente.
8-bis. I dati relativi ai livelli di concentrazione ed alle deposizioni
di cui all'art. 5, commi 4 e 5, sono trasmessi dalle regioni e dalle
province autonome al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e all'APAT, secondo quanto previsto ai commi 2, 3,
5 e
7. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
provvede alla trasmissione di tali dati alla Commissione europea secondo
quanto previsto al comma 8.».
- Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152,
come modificato dal presente decreto cosi' recita:
«Art. 9 (Informazione del pubblico). - 1. Le amministrazioni che
esercitano, le funzioni previste dal presente decreto assicurano, nel
rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, l'accesso del
pubblico e la diffusione al pubblico delle informazioni disponibili
circa le concentrazioni nell'aria ambiente e i tassi di deposizione di
arsenico, cadmio, mercurio, nichel, benzo(a)pirene, benzo(a)antracene,
benzo(b)fluorantene, benzo(j) fluorantene, benzo(k)fluorantene,
indeno(1,2,3-cd)pirene e dibenzo(a, h) antracene e circa le misure e i
piani di cui all'art. 3, commi 4 e 5. Ai fini della diffusione al
pubblico si utilizzano strumenti di adeguata potenzialita' e di facile
accesso, quali radiotelevisione, stampa, pubblicazioni, pannelli
informativi e reti informatiche.
2. Le informazioni di cui al comma 1 indicano anche i superamenti
annuali dei valori obiettivo di cui all'art. 3, comma 1, segnalando i
motivi del superamento e l'area interessata. In tal caso le informazioni
devono essere corredate da una breve relazione circa lo stato della
qualita' dell'aria rispetto al valore obiettivo e circa gli eventuali
effetti del superamento sulla salute e sull'ambiente.
3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere aggiornate,
precise e confrontabili ed essere rese in forma chiara e
comprensibile.».
- Il testo dell'allegato II del decreto legislativo 3 agosto 2007, n.
152, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
Allegato II
(previsto dall'art. 4, comma 1)
Soglie di valutazione superiore e inferiore per arsenico, cadmio, nichel
e benzo(a)pirene I. Soglie di valutazione superiore e inferiore.
Si applicano le seguenti soglie di valutazione superiore e inferiore:
---->
Vedere Tabella a pag. 6 <----
II. Criteri per la determinazione del superamento delle soglie di
valutazione superiore e inferiore.
1. Il superamento delle soglie di valutazione superiore e delle soglie
di valutazione inferiore deve essere determinato in base alle
concentrazioni degli inquinanti nell'aria ambiente nei cinque anni
civili precedenti. Il superamento si realizza se la soglia di
valutazione e' stata superata in almeno tre sui cinque anni civili
precedenti.
2. Se non si dispone di dati sufficienti per i cinque anni civili
precedenti, il superamento deve essere determinato mediante una
combinazione di campagne di misurazione di breve durata, da effettuare
nel periodo dell'anno e nei luoghi in cui si potrebbero registrare i
massimi livelli di inquinamento, con le informazioni derivanti dagli
inventari delle emissioni e dalle tecniche di modellizzazione».
- Il testo dell'allegato III del decreto legislativo 3 agosto 2007, n.
152, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Allegato III (previsto dall'art. 5, comma 1)
UBICAZIONE E NUMERO MINIMO DELLE STAZIONI DI MISURAZIONE DELLE
CONCENTRAZIONI IN ARIA AMBIENTE E DEI TASSI DI DEPOSIZIONE.
I. Definizioni.
a) Stazioni di misurazione di traffico: stazioni ubicate in posizione
tale che il livello di inquinamento e' influenzato prevalentemente da
emissioni da traffico, provenienti da strade limitrofe con intensita' di
traffico medio alta.
b) Stazioni di misurazione di fondo: stazioni ubicate in posizione tale
che il livello di inquinamento non e' influenzato prevalentemente da
emissioni da specifiche fonti (industrie, traffico, riscaldamento
residenziale, ecc.) ma dal contributo integrato di tutte le fonti poste
sopravento alla stazione rispetto alle direzioni predominanti dei venti
nel sito.
c) Concentrazioni di fondo: concentrazioni misurate da stazioni di
misurazione di fondo o comunque rilevate con riferimento a luoghi non
influenzati da emissioni derivanti da specifiche fonti (industrie,
traffico, riscaldamento residenziale, ecc.), ma dal contributo integrato
di tutte le fonti poste sopravento alla stazione rispetto alle direzioni
predominanti dei venti.
d) Stazioni di misurazione industriali: stazioni ubicate in posizione
tale che il livello di inquinamento e' influenzato prevalentemente da
singole fonti industriali o da zone industriali limitrofe.
e) Siti fissi di campionamento urbani: siti fissi inseriti in aree
edificate in continuo o almeno in modo predominante.
f) Siti fissi di campionamento suburbani: siti fissi inseriti in aree
largamente edificate in cui sono presenti sia zone edificate, sia zone
non urbanizzate.
g) Siti fissi di campionamento rurali: siti fissi inseriti in tutte le
aree diverse da quelle di cui alle lettere e) ed f). Il sito fisso si
definisce rurale remoto se e' localizzato ad una distanza maggiore di 50
km dalle fonti di emissione.
II. Ubicazione su macroscala.
1. I siti fissi di campionamento devono essere individuati in modo da:
a) fornire dati sui livelli degli inquinanti nelle aree, ubicate
all'interno di zone o agglomerati, nelle quali la popolazione, secondo
la valutazione di cui all'art. 4, puo' essere esposta, in modo diretto o
indiretto, alle concentrazioni, calcolate come media su anno civile,
piu' elevate tra quelle rilevate;
b) fornire dati sui livelli degli inquinanti che siano rappresentativi
dell'esposizione della popolazione in generale nelle aree, ubicate
all'interno di zone o agglomerati, diverse da quelle di cui alla lettera
a);
c) fornire dati sui tassi di deposizione totale utili a valutare
l'esposizione indiretta della popolazione agli inquinanti attraverso la
catena alimentare.
2. I siti fissi di campionamento devono essere individuati in modo tale
da evitare misurazioni rappresentative di microambienti nelle immediate
vicinanze.
3. In via ordinaria, l'area di rappresentativita' delle stazioni di
misurazione deve essere pari ad almeno 200 m2 in caso di stazioni di
traffico, ad almeno 250 m x 250 m, ove tecnicamente fattibile, in caso
di stazioni industriali e ad alcuni km2 in caso di stazioni di fondo in
siti urbani.
4. Le stazioni di misurazione di fondo non devono essere influenzate da
agglomerati o da insediamenti industriali localizzati entro pochi
chilometri.
5. Al fine di valutare l'influenza delle fonti industriali devono essere
confrontati i dati rilevati da almeno una stazione installata nei siti
urbani o suburbani interessati da tali fonti con le concentrazioni di
fondo relative agli stessi siti. Ove non si conoscano tali
concentrazioni di fondo, deve essere installata, con riferimento agli
stessi siti, una stazione di fondo sopravento alla fonte industriale
rispetto alla direzione predominante dei venti. La scelta
dell'ubicazione di tali stazioni deve essere funzionale anche alla
verifica degli effetti dell'applicazione delle migliori tecniche
disponibili presso gli impianti industriali.
6. Le stazioni di misurazione devono essere ubicate in modo tale da
risultare, per quanto possibile, rappresentative anche di aree simili a
quelle in cui e' inserito il sito fisso di campionamento, incluse quelle
che non si situano nelle immediate vicinanze.
7. I siti fissi di campionamento previsti dal presente decreto devono
coincidere con quelli previsti per la misurazione delle concentrazioni
di materiale particolato PM10 salvo il caso in cui tale ubicazione non
risulti funzionale alle finalita' di cui al punto 1 del presente
paragrafo.
III. Ubicazione su microscala.
1. Alle stazioni di misurazione si applicano i seguenti criteri di
ubicazione su microscala:
1.1 Il flusso d'aria intorno all'ingresso della sonda di prelievo deve
essere libero da qualsiasi ostruzione. Al fine di evitare ostacoli al
flusso dell'aria, il campionatore deve essere posto ad una distanza di
alcuni metri rispetto ad edifici, balconi, alberi e altri ostacoli e,
nel caso in cui si intendano valutare i livelli in prossimita' degli
edifici, ad una distanza di almeno 0,5 m dalla facciata dell'edificio
piu' vicino.
1.2 Il punto di ingresso della sonda di prelievo deve essere collocato
ad un'altezza compresa tra 1,5 m e 4 m sopra il livello del suolo. Una
collocazione piu' elevata, fino al limite di 8 m, puo' essere richiesta
in presenza di particolari situazioni o, anche oltre il limite di 8 m,
nel caso in cui la stazione di misurazione sia rappresentativa di
un'ampia zona.
1.3 Il punto di ingresso della sonda non deve essere posizionato nelle
immediate vicinanze di fonti di emissione al fine di evitare
l'aspirazione diretta di emissioni non disperse nell'aria ambiente.
1.4 Lo scarico del campionatore deve essere posizionato in modo da
evitare il ricircolo dell'aria scaricata verso l'ingresso della sonda di
prelievo.
1.5 I campionatori delle stazioni di misurazione di traffico devono
essere localizzati ad almeno 4 m di distanza dal centro della corsia di
traffico piu' vicina e ad almeno 25 m di distanza dal limite dei grandi
incroci e da altri insediamenti caratterizzati da scarsa
rappresentativita' come i semafori, i parcheggi e le fermate degli
autobus. Il punto di ingresso della sonda deve essere localizzato in
modo tale che la stazione di misurazione rappresenti i livelli in
prossimita' degli edifici.
1.6 Per la misurazione della deposizione totale presso siti fissi di
campionamento rurale, si applicano, in quanto compatibili, gli
orientamenti e i criteri elaborati in sede di attuazione del programma
EMEP, fermo restando quanto previsto dal presente allegato.
2. Nella realizzazione e nella collocazione delle stazioni di
misurazione si deve tenere conto dei seguenti aspetti:
assenza di fonti di interferenza;
protezione rispetto all'esterno;
possibilita' di accesso;
disponibilita' di energia elettrica e di connessioni telefoniche;
impatto visivo;
sicurezza della popolazione e degli addetti;
opportunita' di effettuare il campionamento di altri inquinanti nello
stesso sito fisso di campionamento;
conformita' agli strumenti di pianificazione territoriale ed agli altri
vincoli imposti dalla legge.
IV. Documentazione e riesame della scelta del sito.
1. Le procedure di selezione dei siti fissi di campionamento devono
essere interamente documentate in fase di classificazione, ad esempio
mediante fotografie dell'ambiente circostante in direzione nord, sud,
est ed ovest e mappe dettagliate. La selezione deve essere riesaminata a
intervalli regolari, producendo lo stesso tipo di documentazione in modo
da garantire che i criteri di selezione restino validi nel tempo.
V. Numero delle stazioni di misurazione nelle zone e negli agglomerati
in cui le misurazioni fisse costituiscono l'unica fonte di informazioni
sulla qualita' dell'aria ambiente.
1. Fonti diffuse.
1.1 Nelle zone e negli agglomerati in cui le misurazioni fisse
costituiscono l'unica fonte di informazioni deve essere garantito un
numero minimo di stazioni di misurazione di fondo e di traffico, per la
valutazione della qualita' dell'aria ambiente, corrispondente a quello
indicato nella seguente tabella:
---->
Vedere Tabella a pag. 8 <----
[1] Deve essere prevista almeno una stazione di
misurazione di fondo in siti urbani. Per il benzo(a)pirene deve essere
prevista anche una stazione di misurazione di traffico in prossimita' di
una zona di traffico intenso;
tale obbligo non comporta un aumento del numero minimo di stazioni di
misurazione indicato in tabella.
[2] In presenza di una sola stazione, la stessa deve essere una stazione
di misurazione di fondo in siti urbani.
2. Fonti puntuali.
2.1 Nelle zone e negli agglomerati in cui le misurazioni fisse
costituiscono l'unica fonte di informazioni il numero di stazioni di
misurazione industriali, per la valutazione della qualita' dell'aria
ambiente, deve essere calcolato tenendo conto dei livelli delle
emissioni della fonte industriale, delle probabili modalita' di
distribuzione degli inquinanti nell'aria ambiente e della possibile
esposizione della popolazione.
L'ubicazione di tali stazioni deve essere finalizzata anche a verificare
l'applicazione delle migliori tecniche disponibili presso gli impianti
industriali.».
- Il testo dell'allegato IV del decreto legislativo 3 agosto 2007, n.
152, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Allegato IV
(previsto dall'art. 6, comma 1)
OBIETTIVI DI QUALITA' DEI DATI E STANDARDIZZAZIONE DEI VOLUMI
I. Obiettivi di qualita' dei dati.
1. I dati ottenuti dalle misurazioni fisse, dalle misurazioni
indicative, dalle tecniche di modellizzazione e dalle tecniche di stima
obiettiva devono essere conformi ai seguenti obiettivi di qualita':
---->
Vedere Tabella a pag. 8 <----
2. L'incertezza, ad un livello di confidenza del 95%, deve essere
determinata secondo i principi della «Guida all'espressione
dell'incertezza di misura» (UNI CEI ENV 13005-2000), la metodologia ISO
5725:1994 e le indicazioni contenute nel rapporto CEN «Air quality -
Approach to uncertainty estimation for ambient air reference measurement
methods» (CR 14377:2002E).
3. Per le misurazioni fisse e indicative, le percentuali di incertezza
riportate in tabella riguardano le singole misurazioni che sono mediate
sui tempi di prelievo prescritti ad un livello di confidenza del 95%.
L'incertezza delle misure va interpretata come applicabile nell'intorno
dell'opportuno valore obiettivo.
4. Le misurazioni fisse e indicative devono essere ripartite in modo
uniforme nel corso dell'anno al fine di evitare risultati non
rappresentativi.
5. Possono essere applicati periodi minimi di copertura inferiori a
quelli indicati nella tabella di cui al punto 1, senza violare il limite
del 14% per le misurazioni fisse e del 6% per le misurazioni indicative,
purche' si dimostri che e' rispettata l'incertezza estesa al livello di
confidenza del 95% riferita alla media annuale, calcolata a partire
dagli obiettivi di qualita' dei dati indicati in tabella sulla base
della norma ISO 11222:2002, «Air quality
- Determination of the uncertainty of the time average of air quality
measurements».
6. I requisiti relativi alla raccolta minima di dati validi e al periodo
minimo di copertura non comprendono le perdite di dati dovute alla
taratura periodica o alla manutenzione ordinaria della strumentazione.
7. Per le misurazioni fisse e indicative delle concentrazioni del benzo(a)pirene
e degli idrocarburi policiclici aromatici il campionamento deve avere
una durata di 24 ore. I singoli campioni prelevati durante un periodo
non eccedente un mese possono essere combinati e analizzati come un
campione unico, purche' sia garantita la stabilita' dei singoli campioni
in tale periodo. In caso di difficolta' nella risoluzione analitica del
benzo(b)fluorantene, del benzo(j)fluorantene e del benzo(k)fluorantene,
le concentrazioni di tali inquinanti possono essere riportate come
somma. Per le misurazioni fisse e indicative delle concentrazioni
dell'arsenico, del cadmio e del nichel il campionamento deve avere, ove
tecnicamente possibile, una durata di 24 ore.
8. I campionamenti di cui al punto 7 devono essere ripartiti in modo
uniforme nel corso della settimana e dell'anno.
9. Per la misurazione dei tassi di deposizione il campionamento deve
avere una durata di una settimana o di un mese. I campionamenti devono
essere ripartiti in modo uniforme nel corso dell'anno. I tassi di
deposizione devono essere espressi in mg/m2 giornalieri.
10. Per la misurazione dei tassi di deposizione si puo' effettuare il
campionamento della sola deposizione umida se si dimostra che la
differenza con il campionamento della deposizione totale non supera il
10%.
11. Per le tecniche di modellizzazione l'incertezza corrisponde alla
deviazione massima tra le concentrazioni determinate con tali tecniche e
le concentrazioni determinate con le misurazioni, nel corso di un anno
intero, indipendentemente dall'ordine cronologico dei periodi a cui si
riferiscono i dati.
12. In caso di utilizzo di tecniche di modellizzazione, i dati devono
essere accompagnati dalla descrizione del modello e da informazioni
relative al grado di incertezza.
II. Standardizzazione dei volumi.
1. Per le misurazioni fisse e indicative delle sostanze che devono
essere analizzate nella frazione PM10 del materiale particolato, il
volume campionato si riferisce alle condizioni ambiente».
- Il testo dell'allegato V del decreto legislativo 3 agosto 2007, n.
152, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Allegato V
(previsto dall'art. 7, comma 1)
Metodi di riferimento per la valutazione dei livelli inquinanti.
1. Metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi dell'arsenico,
del cadmio e del nichel nell'aria ambiente.
Si applica la norma UNI EN 14902:2005 «Ambient air quality - Standard
method for the measurements of Pb, Cd, As and Ni in the PM10 fraction of
suspended particulate matter».
2. Metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi degli
idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente.
2.1 Si applica il metodo previsto dall'allegato VII del decreto del
Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994, come modificato dal punto 2.2.
Il campionatore d'aria deve possedere una testa di prelievo per il
materiale particolato PM10 in conformita' alla norma EN 12341. La
frequenza del campionamento deve rispettare gli obiettivi di qualita'
previsti dall'allegato IV.
2.2 Nell'allegato VII del decreto del Ministro dell'ambiente in data 25
novembre 1994 la parola: «cicloesano» e' sostituita, nel paragrafo
«Principio del metodo», dalle seguenti: «diclorometano o toluene» e, nel
paragrafo «Apparecchiatura e materiali», dalla seguente: «diclorometano»;
nel paragrafo «Estrazione» le parole: «80 ml di cicloesano» sono
sostituite dalle seguenti: «80 ml di diclorometano o toluene» e le
parole: «50 ml di cicloesano» sono sostituite dalle seguenti: «50 ml di
solvente»; nel paragrafo «Principio del metodo», dopo le parole: «Una
quantita' nota» sono inserite le seguenti: «della frazione PM10»; nel
paragrafo «Concentrazione dell'estratto» la parola: «cicloesanico» e'
soppressa; i paragrafi «Determinazione mediante metodi equivalenti» e
«Efficienza di recupero: confronto con il metodo di riferimento» sono
soppressi; la nota 3 e' sostituita dalla seguente: «[3] Qualora venga
adoperato un campionatore operante a diversa portata, si veda la nota
7»; in fine, le note 11, 13 e 18 sono soppresse.
3. Metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi del mercurio
nell'aria ambiente.
Si applica il metodo elaborato dal CNR, Istituto per l'inquinamento
atmosferico, riportato nell'appendice I.
4. Metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi della
deposizione di arsenico, cadmio, nichel e idrocarburi policiclici
aromatici. Si applicano i metodi previsti dal Rapporto Istisan 06/38
dell'Istituto Superiore di Sanita'.
5. Metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi della
deposizione del mercurio. Si applica il metodo elaborato dal CNR,
Istituto per l'inquinamento atmosferico, riportato nell'appendice II.
6. I metodi di riferimento stabiliti dal Comitato europeo di
normalizzazione (CEN) si sostituiscono, a decorrere dall'adozione delle
relative norme, ai metodi di riferimento indicati nei punti precedenti.
7. E' ammesso l'utilizzo di metodi diversi da quelli di riferimento
purche' dotati di apposita certificazione di equivalenza, rilasciata
secondo i principi, le metodologie e le procedure di prova indicati
nelle «Guidances for the demonstration of equivalence of ambient air
monitoring methods» pubblicate dalla Commissione europea. Fino
all'attuazione del decreto di cui all'art. 6, comma 9, del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 351, tale certificazione e' rilasciata, su
domanda dei soggetti interessati, dai Laboratori primari di riferimento
per l'inquinamento atmosferico operanti presso il Consiglio nazionale
delle ricerche e presso l'ISPESL, i quali provvedono tempestivamente a
trasmettere alla competente Direzione generale del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli atti di
certificazione, corredati dalla documentazione tecnica valutata ai fini
del rilascio. E' altresi' ammesso l'utilizzo di metodi la cui
equivalenza sia stata certificata da enti di altri Paesi dell'Unione
europea designati ai sensi dell'art. 3 della direttiva 96/62/CE, purche'
rilasciata secondo i principi, le metodologie e le procedure di prova
indicati nelle «Guidances for the demonstration of equivalence of
ambient air monitoring methods» pubblicate dalla Commissione europea.».
- Il testo dell'appendice I del decreto legislativo 3 agosto 2007, n.
152, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi del mercurio
totale gassoso nell'aria 1. Introduzione.
Il mercurio in atmosfera e' presente prevalentemente in forma gassosa
come mercurio elementare (Hg0) ed in misura minore come Metil e Dimetil
mercurio (MHg; MMHg), cloruro di mercurio (HgCl2), idrossido di mercurio
[Hg(OH)2] e mercurio divalente libero (Hg2+). L'insieme di tutte queste
forme viene indicato come «Mercurio Totale Gassoso» (TGM).
2. Principio del metodo.
Il mercurio presente in un campione d'aria puo' essere rimosso dallo
stesso mediante il processo di amalgamazione con l'oro. Il principio su
cui si basa il campionamento del TGM in atmosfera riportato nel presente
metodo consiste proprio nell'amalgama che il mercurio gassoso forma con
l'oro. Il mercurio in fase vapore viene campionato ad un flusso di 1
L/min per mezzo di dispositivi (trappole) di campionamento costituiti da
un tubicino di quarzo della lunghezza di 10-12 cm e diametro interno di
4 mm contenenti o piccoli granuli di oro (1-2 mm) mescolati con granuli
di quarzo (1 mm) o, in alternativa, piccoli granuli di quarzo ricoperti
con un sottile film di oro. Dopo il campionamento, il mercurio viene
riportato allo stato di vapore mediante desorbimento termico a 500 °C e,
successivamente, determinato analiticamente tramite Spettroscopia in
Fluorescenza Atomica (CVAFS).
3. Materiale e Apparecchiature.
3.1 Procedura di pulizia e preparazione materiale occorrente.
Cappa a flusso laminare di classe 100
Guanti Antistatici
Pinzette antistatiche
Cuffie, guanti, camice
Acqua Milli-Q 18 M\Omega/cm
Cappa aspirante
Acetone
Detergente
Contenitori Polietilene
Acido Cloridrico Ultrapuro
Bagno termostatato
Acido Nitrico Ultrapuro
Contenitori in polietilene muniti di coperchio
Buste in polietilene con chiusura a zip
3.2 Materiale per campionamento.
Pompa per il vuoto con controllo di flusso MFC (Mass Flow Controller)
Tubi in HDPE con attacco rapido
Tubi in Tigon
Porta-filtro
Filtri in fibra di vetro da 47 mm
Pinzette in teflon
Trappole di campionamento
Tubi Teflon
Guanti antistatici
Nastro di Teflon
Etichette campioni
Contenitori da trasporto
3.3 Analisi.
Rivelatore a fluorescenza atomica munito di mass flow controller per il
gas (CVFAS)
Mass Flow Controller (necessario nel caso in cui il rivelatore CVFAS non
ne sia provvisto)
Integratore
Argon Ultra-Puro
Resistenza Ni-Cr
Trasformatore variabile
Ventole di Raffreddamento
Trappole di Campionamento
Siringa Gas-Tight
Porta di iniezione
Bagno Termostatato
Mercurio metallico Tridistillato
Contenitore mercurio
Termometro ad Immersione certificato
4. Preparazione dei Campioni.
4.1 Procedura di lavaggio.
Tutto il materiale occorrente sia per il campionamento che per l'analisi
(Tubi in teflon, raccordi, tappi, contenitori, ecc.), deve essere pulito
scrupolosamente per evitare tutte le possibili contaminazioni indirette
dei campioni, secondo la seguente procedura:
Il materiale occorrente deve essere sottoposto ad un primo lavaggio con
acetone, poi ad un secondo lavaggio con acqua calda ed infine con
detergente specifico per analisi in tracce diluito. Si risciacqua
abbondantemente, piu' volte, con acqua deionizzata.
Sotto una cappa chimica si predispone una bacinella in polietilene
munita di coperchio contenente HCl 3M (preparato con HCl ultra puro e
acqua Milli-Q) immersa in un bagno ad acqua e termostato e si immerge
tutto il materiale trattato in precedenza ad una temperatura di 80 °C
per 6 ore.
Dopo 6 ore, si rimuove la bacinella dal bagno termostatico e si fa
raffreddare a T ambiente.
In una seconda bacinella munita di coperchio contenente HNO3 0.56 M
(preparato con HNO3 ultra puro e acqua Milli-Q) viene trasferito tutto
il materiale trattato in precedenza con la soluzione di HCl e si lascia
il tutto immerso per 72 ore a temperatura ambiente. Trascorse le 72 ore,
si risciacqua il materiale con acqua Milli-Q e si asciuga usando aria
ultra pura esente da mercurio [1].
Tutto il materiale, pronto all'uso, viene riposto in triplice busta di
polietilene con chiusura a Zip.
[1] L'Aria in bombole di grado UPP, deve essere ulteriormente purificata
per lo scopo inserendo nella linea di utilizzo un filtro a carbone
attivo.
4.2 Preparazione delle Trappole d'oro e dei pre-Filtri.
I granuli di oro o di quarzo ricoperti con oro, usati nelle trappole,
vengono impaccati in un tubicino di quarzo di 10-12 cm di lunghezza
avente all'interno due dentellature come illustrato in Figura 1.
(Omissis).
Ogni trappola contiene approssimativamente 0.7 gr di granuli di quarzo
ricoperti d'oro o di oro mescolato con granuli di quarzo e sono
impaccati usando della lana di quarzo posizionata all'interno delle
dentellature. I granuli, la lana di quarzo ed il tubicino devono essere
condizionati a 600 °C per un'ora prima della preparazione e tutto
l'occorrente (tubicini, tappi e pinzette di teflon) deve essere pulito
usando la procedura precedentemente descritta.
Dopo la preparazione le trappole vengono identificate tramite un codice
per poter rintracciare la data di preparazione, i bianchi e le risposte
analitiche di ogni singola trappola.
Le trappole dopo la preparazione vengono condizionate mediante
campionamento ad un flusso di circa 1 L/min di aria esente da mercurio
(aria zero) per due ore. L'aria zero viene ottenuta inserendo nella
linea di campionamento, prima dell'ingresso dell'aria nella trappola, un
filtro a carbone attivo.
Dopo il condizionamento la trappola si riscalda a 500 °C per 5 minuti
facendo passare un flusso di Argon a 300 cc/min al fine di eliminare
tutte le eventuali impurita' presenti all'interno della trappola. Questa
procedura di condizionamento e pulizia viene eseguita due volte prima
che la trappola venga successivamente testata.
Prima di testare la trappola e' necessario effettuare un bianco della
stessa.
Il bianco della trappola viene eseguito su una trappola pulita e
condizionata inserendo la trappola stessa nella linea analitica e
riscaldandola a 500 °C per 2 min.
seguendo la procedura analitica di seguito descritta per i campioni.
La trappola viene testata inserendo una trappola condizionata e pulita,
di cui sia noto il valore del bianco, nella linea analitica (Figura 2),
al posto della trappola campione. Dopo aver collegato la trappola si
lascia passare nella linea Argon UPP ad un flusso 30 cc/min. per 2-3
min. in modo da pulire la linea dall'aria ambiente. La pulizia della
trappola campione si effettua attivando la resistenza R1 (Figura 2) e
riscaldando la trappola per 2 min a 500 °C; a questo punto si attiva il
raffreddamento della trappola mediante la ventola V1 e
contemporaneamente si avvia il riscaldamento (R2) della trappola
analitica per 2 min a 500 °C. Si attiva, infine, la ventola V2 per il
raffreddamento della trappola analitica.
A questo punto mediante la siringa si preleva una quantita' nota di Hg
dalla sorgente di vapore di mercurio (Figura 3) e si inietta nella porta
di iniezione.
Si esegue, quindi, prima il desorbimento della trappola campione ed
infine quello della trappola analitica. Il risultato ottenuto
confrontato con uno standard non deve discostare dallo stesso piu' del
5%. Le trappole testate con la procedura sopra descritta vengono tappate
alle due estremita' e conservate in sacchetti di polietilene per un
massimo di 7 giorni. Se non utilizzate per periodi superiori a 7 giorni
e' necessario effettuare un ulteriore bianco delle trappole per
controllare eventuali contaminazioni delle stesse prima del loro
utilizzo.
I bianchi delle trappole campione devono avere una quantita' di mercurio
inferiore ai 15 pg.
5. Campionamento.
Il sito di campionamento deve essere selezionato in modo da evitare
contaminazione e quindi risultati non-rappresentativi. La presa di
campionamento (inlet) deve essere posta ad una distanza maggiore di 1.5
m dal suolo e da altre superfici (i.e., muri, ecc.) per evitare
l'influenza di flussi locali.
Il sistema di campionamento e' costituito da:
un filtro in fibra di vetro (47 mm),
due trappole in serie,
una pompa di campionamento a basso flusso, un mass flow controller.
Il filtro in fibra di vetro serve per eliminare dal flusso di aria
aspirato attraverso la trappola di campionamento, la frazione grossolana
del particolato atmosferico che puo' interferire con l'analisi.
Solitamente tutto il mercurio totale gassoso viene campionato dalla
prima trappola. Se sulla trappola successiva viene rilevato del
mercurio, la trappola campione deve essere sostituita.
Il filtro in fibra di vetro prima di essere utilizzato deve essere
pre-condizionato in muffola a 500 C per un'ora ed immediatamente riposto
con delle pinzette di teflon, precedentemente lavate, in porta-filtri
anche essi puliti, ben sigillati con del teflon e conservati in tripla
busta a chiusura ermetica a -40 °C.
6. Analisi.
Il mercurio in fase vapore campionato nelle trappole viene desorbito
termicamente a 500 °C secondo la procedura precedentemente descritta. Il
mercurio presente nel campione d'aria desorbito dalla trappola viene
trasportato con un flusso di Argon ultra puro (5.0) (carrier gas)
all'interno della cella di misura del rivelatore a fluorescenza (CVAFS)
ed il segnale e' acquisito da un integratore.
6.1 Analisi ed Acquisizione dei Dati.
Il rivelatore a fluorescenza atomica (CVAFS) per l'analisi del mercurio
in fase vapore puo' essere utilizzato in un normale laboratorio poiche'
i rischi di contaminazione dei campioni sono minimi.
Durante il normale funzionamento dello strumento il flusso di Argon 5.0
(Carrier Gas) viene mantenuto a 35 cc/min da un Mass Flow Controller
(MFC) a monte dello strumento per una maggiore caratterizzazione ed
individuazione del picco durante l'analisi.
La pressione della bombola di Argon viene regolata a 50 PSI e,
all'uscita di quest'ultima, viene posta una trappola filtro prima
dell'ingresso nella linea analitica al fine di evitare contaminazioni di
mercurio derivanti dalla bombola stessa.
L'analisi della trappola campione prevede l'inserimento della stessa
nella linea analitica. Tramite piccoli tubi di innesto in Viton la
trappola campione viene collegata a tubi di teflon di 1/4» che a loro
volta collegano le varie parti del sistema analitico, trappola filtro,
trappola campione, trappola analitica e rivelatore (Figura 2). In
particolare, la trappola campione viene inserita all'interno della
resistenza che copre completamente la sezione della trappola contenente
l'impacco (granuli d'oro/quarzo). Un flusso di Argon viene fatto passare
all'interno di tutta la linea per 2 min. in modo da pulire la linea
stessa dall'aria ambiente filtrata durante l'inserimento della trappola
e per eliminare l'eventuale umidita' dalla trappola stessa.
Nella linea analitica, il mercurio e' termicamente desorbito dalla
trappola campione e successivamente amalgamato nella trappola analitica
a temperatura ambiente.
Il desorbimento avviene tramite l'attivazione di una resistenza in
Nichel-Cromo avvolta intorno alla trappola nel segmento in cui si trova
l'impacco dei granuli. Due ventole provvedono successivamente al
raffreddamento delle trappole (trappola campione e trappola analitica).
In particolare, ad un Time-Controller vengono collegate le resistenze e
le ventole in modo da poter impostare dei tempi di
attivazione/disattivazione e le temperature delle resistenze (Figura 2).
Come prima operazione si riscalda la resistenza della trappola campione
(R1) per 2 min., quindi si procede al suo raffreddamento mediante
l'attivazione della ventola (V1) e contemporaneamente si attiva il
riscaldamento della resistenza della trappola analitica (R2), quindi
l'integratore collegato al rivelatore acquisisce il segnale.
Durante il riscaldamento il flusso del gas carrier trasporta il campione
nella cella del rivelatore a fluorescenza, dove l'integratore fornisce
l'area del picco corrispondente alla concentrazione di atomi di mercurio
presenti nel campione. Alla fine del desorbimento si raffredda la
trappola analitica (R2) attivando la ventola (V2) per 2,5 minuti.
L'analizzatore (CVAFS) deve essere settato in modo da dare una risposta
di 1000 mV per 1 ng di standard mentre la linea di base viene impostata
a 5 mV.
(Omissis).
6.2 Curva di Calibrazione e controlli Standard.
La Curva di Calibrazione viene costruita iniettando nella linea
analitica differenti volumi di mercurio gassoso prelevati da una
sorgente di mercurio termostatata. Le quantita' di mercurio prelevate
sono fortemente dipendenti dalla temperatura del mercurio stesso usato
come standard. Questa relazione e' descritta dalla legge dei Gas Ideali.
La quantita' di mercurio iniettato deve essere compresa nel range dei
campioni che si sottoporranno ad analisi. Nella Tabella 1 sono indicate
le concentrazioni di mercurio alle rispettive temperature di prelievo.
Tabella 1 - Concentrazione di mercurio in funzione della temperatura
---->
Vedere Tabella da pag. 11 a pag. 12 <----
Gli Standard per ogni iniezione vengono prelevati dallo spazio di testa
di un contenitore di 150 ml contenente 2-3 ml di mercurio metallico e
mantenuto al di sotto della temperatura ambiente di 4-5 ³C tramite il
ricircolo di acqua di raffreddamento in un bagno termostatato (Figura
3). La temperatura del contenitore va tenuta al di sotto della
temperatura ambiente altrimenti durante il prelievo il mercurio gassoso
condensera' all'interno della siringa.
(Omissis).
Nel contenitore contenente il mercurio viene periodicamente fatto
circolare un flusso di Azoto per ripulire l'ambiente interno
dall'ossigeno che andrebbe a ossidare la superficie del mercurio
presente all'interno. Il mercurio gassoso deve essere prelevato con una
siringa graduata GASTIGHT ed iniettato nella linea analitica come un
normale campione da analizzare.
All'inizio di ogni serie di analisi la siringa deve essere condizionata
per almeno 15 min. lasciando tutto l'ago inserito nel setto del
calibratore e spingendo lo stantuffo 2 o 3 volte su e giu' per poi
lasciarlo in posizione di massimo carico per 15 minuti. Nel frattempo si
inserisce la porta di iniezione nella linea analitica a monte della
trappola di campionamento pulita. Trascorsi i quindici minuti la siringa
e' pronta per l'uso.
La Curva di Calibrazione viene costruita con cinque punti partendo da un
punto a 0 mL di standard iniettato. Il punto a 0 uL rappresenta la
quantita' di mercurio presente nell'ago e nella porta di iniezione, ed
il valore dovrebbe essere compreso tra 1-6 pg. Se il punto a 0 uL da' un
valore piu' alto di 10 pg verificare il setto della porta di iniezione e
se necessario sostituirlo. Dopo trenta iniezioni tra standard e
controlli vari il setto della porta di iniezione deve essere sostituito.
Dopo l'iniezione si riporta la siringa nel Calibratore, si porta lo
stantuffo su e giu' per tre volte e lo si lascia in posizione di massimo
carico pronto per la prossima iniezione. Dopo che la trappola campione
e' stata caricata con la quantita' di mercurio precedentemente
iniettata, si esegue il desorbimento termico e il mercurio rilasciato
viene intrappolato sulla trappola analitica. Si esegue la procedura
descritta per l'analisi dei campioni annotando ad ogni iniezione sia i
uL di Hg che la temperatura del bagno termostatico.
Ogni punto della calibrazione va eseguito per tre volte. Dopo aver
calcolato il valore medio dell'area relativo ad ogni punto, si calcola
la regressione lineare dei punti per stabilire l'r2. La pendenza della
retta deve essere tale che l'intercetta passi per lo zero degli assi e
l'area dello standard a 0 uL di Hg viene sottratta all'area degli altri
punti.
L'r2 deve essere \geq 0,999 ed ogni punto della curva non deve
discostare piu' del 5% del suo valore reale. Se non si soddisfano questi
requisiti, i punti errati devono essere ripetuti e la regressione
lineare ricalcolata.
Ogni sei campioni devono essere effettuati degli Standard di controllo
posizionando una trappola pulita nella linea analitica e iniettando uno
standard. Se il valore dello standard si discosta di oltre il 5% dal
valore iniziale della curva di calibrazione, significa che la
sensibilita' dello strumento e' cambiata e quindi si deve ricalcolare la
curva.
6.3 Calcolo della Concentrazione di mercurio nei Campioni
La Concentrazione di mercurio presente nelle trappole campione viene
misurata in ng/m3.
Si trasformano in concentrazione i valori delle aree dei campioni
analizzati mediante l'equazione della retta ottenuta dalla curva di
calibrazione, si sottrae il valore del bianco relativo alla trappola
ottenuto come descritto nella procedura di preparazione delle trappole
ed infine la concentrazione si ottiene dal rapporto con il volume di
aria campionata espresso in m3.
7. Risoluzione dei Problemi
Uno dei problemi piu' ricorrenti e' quello di un cattivo funzionamento
delle trappole che, come accennato in precedenza, devono essere
identificate. Ogni campione deve essere associato alla o alle singole
trappole in modo da tracciare un'analisi dell'efficienza di
campionamento delle stesse. Il contatto delle trappole con fumi organici
o il surriscaldamento delle stesse possono renderle inutilizzabili.
Altra fonte di interferenza puo' esser dovuto alla presenza di acqua nel
contenitore del calibratore; in tal caso e' necessario versarne il
contenuto, lavare bene con HNO3 0.56 M e lasciar asciugare.
Successivamente si riempie nuovamente il contenitore con 2-3 ml di
mercurio metallico e si lascia passare all'interno un flusso di azoto
per 5 min. Si ripone a questo punto il contenitore nel bagno
termostatato e si lascia stabilizzare per almeno tre ore. Se durante
l'analisi degli standard si osservano basse concentrazione rispetto a
quelle attese, e' possibile che vi sia una perdita nella linea analitica
o di sensibilita' del rivelatore oppure nella porta di iniezione.
Se durante l'analisi si osservano picchi molto larghi o non se ne
rilevano affatto, il problema potrebbe derivare da una possibile perdita
nella linea analitica.
L'allargamento dei picchi puo' anch'essere dovuto ad un basso flusso di
gas carrier oppure ad un inadeguato riscaldamento delle trappole. In
questi casi e' consigliabile:
controllare tutta la linea analitica.
controllare il flusso del gas carrier.
controllare la temperatura di desorbimento delle trappole.
Se si osserva un picco largo subito dopo il picco analitico il problema
potrebbe derivare da un danno chimico o termico subito dalla trappola
analitica da cui deriva un rilascio di atomi d'oro che migrano fino al
rivelatore. In questi casi e' consigliabile sostituire la trappola
analitica.
Se la linea di base risulta non stabile e' possibile che la lampada UV
si sia esaurita. Dopo la sostituzione della stessa lo strumento si deve
stabilizzare per almeno 24 ore fin quando la lampada non va a regime. Se
il problema persiste, la causa potrebbe derivare da fluttuazioni di
corrente o variazioni della temperatura interna della lampada.
La temperatura ambiente della stanza dove viene utilizzato il rivelatore
a fluorescenza atomica (CVAFS) deve essere mantenuta tra i 20-22 ³C. Per
temperature superiori ai 26 ³C, potrebbe verificarsi un incremento del
rumore di fondo.
8. Obiettivi di Qualita'
Tutti gli operatori devono essere istruiti per seguire le procedure che
minimizzino tutte le possibili contaminazioni dei campioni.
Il duplice campionamento e' vivamente consigliato per poter quantificare
la precisione del metodo.
Il campionamento che prevede l'utilizzo di due trappole in serie e'
consigliato al fine di valutare l'efficienza di campionamento.
Minimo il 25% dei campioni deve essere composto da bianchi di campo ed
analitici.
Periodicamente si deve procedere alla manutenzione del rivelatore a
fluorescenza atomica (CVAFS), includendo, se necessario, sostituzione
della lampada UV, pulizia della cella e dei tubi in teflon della linea
analitica.
9. Bibliografia
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Verlag Publishers, Norwell, MA, USA, pp. 750.».
- Il testo dell'appendice II del decreto legislativo 3 agosto 2007, n.
152, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Appendice II
Metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi della deposizione
del mercurio
1. Campionamento delle Deposizioni atmosferiche.
1.1 Campionatori e materiali.
Il campionamento delle deposizioni atmosferiche per la determinazione
del mercurio viene effettuato mediante l'utilizzo di particolari
campionatori. I materiali utilizzati (imbuti e bottiglie di raccolta)
per il campionamento del mercurio devono essere di vetro borosilicato,
di Teflon o PFA.
I campionatori utilizzati possono essere di due tipi:
a) Campionatori tipo «wet only» che campionano solo quando un evento di
deposizioni atmosferiche «wet» e' in atto e sono quelli piu' comunemente
usati poiche' evitano la deposizione di particelle in assenza di
deposizioni atmosferiche di tipo «wet».
b) Campionatori tipo «bulk» (wet and dry) dove l'imbuto di raccolta
rimane sempre aperto.
I campionatori devono essere in grado di campionare e conservare il
campione durante tutte le stagioni e in tutte le condizioni climatiche.
Pertanto devono essere provvisti di un sistema di termoregolazione della
temperatura in modo tale da riscaldare durante l'inverno per fondere la
neve e prevenire la formazione di ghiaccio nell'imbuto e nelle
bottiglie, e raffreddare durante l'estate per prevenire l'evaporazione
del campione. Per periodi di campionamento lunghi e' necessario favorire
la diffusione di mercurio elementare (Hg0) dal campione di deposizioni
atmosferiche raccolto, dal momento che il mercurio elementare potrebbe
subire l'ossidazione a forme solubili in acqua e quindi contribuire
all'aumento della concentrazione di mercurio presente nel campione
raccolto. Questo e' possibile usando un tubo capillare tra l'imbuto e la
bottiglia. Eanche necessario schermare il campione raccolto nella
bottiglia dalla luce per evitare reazioni fotochimiche indotte che
alterino la concentrazione di mercurio presente nel campione di
deposizioni atmosferiche.
1.2 Procedura di Campionamento
La procedura descritta di seguito e' quella seguita utilizzando il
campionatore rappresentato in Figura 1. Per altre tipologie di
campionatori puo' essere adottata la stessa procedura.
(Omissis).
Tutto il materiale occorrente per il campionamento deve essere
maneggiato con cura ed attenzione sia durante il trasporto che durante
la fase di conservazione dei campioni. Le bottiglie utilizzate per il
campionamento devono sempre essere poste in doppia busta, chiuse
ermeticamente e maneggiate solo ed esclusivamente usando guanti sterili
da laboratorio per evitare problemi di contaminazione dei campioni.
Prima di utilizzare le bottiglie per il campionamento, addizionare HCl
ultrapuro 0.5% v/v nel caso si prevede un campionamento mensile. In
alternativa, per periodi di campionamento inferiori a 2 settimane, si
addiziona al campione raccolto HCl ultrapuro 1% v/v.
Per controllare ulteriori problemi di contaminazione (i.e., insetti,
materiale organico) durante il campionamento si raccomanda l'utilizzo in
parallelo di due o tre campionatori. In tal modo, infatti, i campioni
contaminati possono essere facilmente individuati e di conseguenza i
risultati analitici eliminati.
1.3 Conservazione del campione
I Campioni delle deposizioni atmosferiche contengono basse quantita' di
elementi in tracce e quindi vanno manipolati con estrema cura per
evitare contaminazioni dei campioni stessi. I campioni prelevati vanno
stabilizzati, subito dopo il prelievo, con l'aggiunta di HCl ultrapuro
1% v/v, successivamente sigillati in sacchetti di polietilene e
conservati in frigorifero a +4 ³C. L'analisi puo' essere effettuata al
massimo entro sei mesi.
1.4 Procedura di lavaggio
Tutto il materiale occorrente sia per il campionamento che per l'analisi
(tubi in teflon, raccordi, tappi, contenitori, ecc.) deve essere pulito
in modo da evitare tutte le possibili contaminazioni indirette, secondo
la seguente procedura:
Il materiale occorrente va prima di tutto sciacquato con acetone, poi
con acqua calda ed infine con detergente diluito specifico per l'analisi
in tracce. Si risciacqua abbondantemente, piu' volte, con acqua
deionizzata. Sotto cappa si predispone una bacinella in polietilene
munita di coperchio contenente HCl 3M (preparato con HCl ultra puro e
acqua Milli-Q) immersa in un bagno ad acqua e termostato e si immerge
tutto il materiale trattato in precedenza ad una temperatura di 80 °C
per 6 ore. Dopo 6 ore, si rimuove la bacinella dal bagno termostatico e
si fa raffreddare a temperatura ambiente. In una seconda bacinella
munita di coperchio contenente HNO3 0.56 M (preparato con HNO3 ultra
puro e acqua Milli-Q) viene trasferito tutto il materiale trattato in
precedenza con la soluzione di Acido Cloridrico e si lascia il tutto
immerso per 72 ore a temperatura ambiente. Trascorse le 72 ore si
risciacqua il tutto con acqua Milli-Q e si asciuga usando Aria ultra
pura esente da mercurio [1].
[1] L'Aria in bombole di grado UPP, deve essere ulteriormente purificata
per lo scopo inserendo nella linea di utilizzo un filtro a carbone
attivo.
Tutto il materiale, pronto all'uso, viene riposto in triplice busta di
polietilene con chiusura a Zip.
1.5 Controllo di qualita'.
Tutti gli operatori devono essere istruiti al fine di seguire
esattamente le procedure che eliminano e/o minimizzano tutte le
possibili contaminazioni dei campioni. Il duplice campionamento e'
vivamente consigliato per poter quantificare la precisione del metodo.
2. Principio del metodo.
Il presente metodo viene utilizzato per la determinazione del mercurio
totale nelle deposizioni atmosferiche. Il mercurio presente nelle sue
varie forme, viene ossidato a mercurio divalente (Hg2+) per aggiunta al
campione di Bromo mono-Cloruro (BrCl). Dopo 12 ore il BrCl viene
neutralizzato con una soluzione di Idrossilammina Idroclururo
(NH2OH*HCl). Tutto il mercurio divalente (Hg2+) viene ridotto a mercurio
elementare (Hg0) per addizione al campione di Stagno Cloruro (SnCl2).
Mediante la tecnica purge and trap con Azoto o Argon
5.0 i vapori di mercurio elementare vengono preconcentrati (secondo il
principio dell'amalgama con l'oro) su una trappola contenente quarzo
ricoperto di oro. Successivamente, per desorbimento termico della
trappola (campione), i vapori di mercurio vengono trasportati nella
linea analitica da un flusso di Argon (carrier gas) e amalgamati
nuovamente su una seconda trappola (analitica). Si procede
successivamente al desorbimento termico di quest'ultima ed il mercurio
trasportato dal carrier nella cella di misura viene rilevato mediante
fluorescenza atomica CVAFS
(Cold-Vapor-Atomic-Fluorescence-Spectrometry). L'Azoto o l'Argon
utilizzato per il purge and trap del campione deve essere di elevato
grado di purezza ed eventuali tracce di mercurio presenti devono essere
eliminate mediante una trappola d'oro (Trappola filtro) inserita sulla
linea del gas prima dell'ingresso nel gorgogliatore.
3. Campo di applicazione.
Questo metodo consente la determinazione del mercurio totale nelle
deposizioni atmosferiche nell'intervallo di concentrazione 0.04 - 100
ng/L. Per concentrazioni superiori a 100 ng/L e' possibile rientrare
nell'intervallo indicato ricorrendo alla diluizione del campione.
4. Materiale e apparecchiature.
Rivelatore a fluorescenza atomica munito di mass flow controller per il
gas (CVFAS).
Mass Flow Controller (necessario nel caso in cui il rivelatore CVFAS non
ne sia provvisto).
Integratore o sistema equivalente di acquisizione segnale dal CVFAS.
Cappa a Flusso Laminare di Classe 100.
Argon 5.0.
Azoto 5.0.
Bilancia analitica precisione 0.1 g.
Sistema di calibrazione costituito da: bagno termostatico ad acqua,
termometro, ampolla di vetro per mercurio metallico, siringa gas tight.
Flussimetro a sfera regolabile a 300-500 cc/min.
Flussimetro a sfera regolabile a 30-40 cc/min.
Gorgogliatori in vetro borosilicato.
Tubi in Teflon da 1/4"e 1/8".
Tubi in Teflon da 3/8" per la preparazione delle trappole di Soda Lime.
Raccordi per tubi in teflon con attacco da 3/8" a 1/4".
Pompa di campionamento a basso flusso.
Trappole in quarzo.
Quarzo ricoperto d'oro.
Trappola di Soda Lime.
Guanti Anti-Statici.
Pinzette Anti-Statiche.
Occhiali, Cuffie e Camici
Resistenze Ni-Cr.
Ventole di raffreddamento.
Contenitori in polietilene.
Bacinelle in teflon da 20 L con coperchio per procedura di lavaggio
«acid clean».
Rubinetto in Teflon.
Gorgogliatore per purge and trap da 100 ml.
Bottiglie in Teflon da 50, 100, 250, 500, 1000 ml.
Termometro digitale con sonda di temperatura > 500 °C.
5. Reattivi.
Tutti i reattivi, l'acqua utilizzata per il lavaggio della vetreria e
dei materiali utilizzati per la preparazione delle soluzioni devono
essere ad elevato grado di purezza.
Tutti i reagenti devono riportare: numero di lotto, data e procedura di
preparazione.
Un Bianco reagenti deve essere effettuato per ogni reagente preparato.
5.1 Acido Cloridrico.
Viene impiegato Acido Cloridrico concentrato (d = 1.40)
di grado ultrapuro.
5.2 Acido Nitrico.
Viene impiegato Acido Nitrico di grado ultrapuro.
5.3 Acetone.
Viene impiegato Acetone di grado ACS.
5.4 Acqua Milli-Q.
Acqua deionizzata con una conducibilita' di 18 M\Omega /cm, preparata da
un sistema ad Osmosi-Inversa. Viene utilizzata per la preparazione di
tutti i reagenti e per il risciacquo di tutta la vetreria e materiali
utilizzati per l'analisi e il campionamento.
5.5 IdrossilAmmina Cloridrato.
Si sciolgono 30 gr di NH2OH.HCl in acqua Milli-Q per arrivare al volume
finale di 100 ml in un matraccio. Questa Soluzione viene purificata
tramite l'aggiunta di 0,5 ml di SnCl2 e lasciata gorgogliare per 12 ore
con Azoto (esente da mercurio). La soluzione preparata deve essere
conservata in una bottiglia scura di Teflon in frigorifero per un
massimo di trenta giorni, allo scadere dei quali deve essere preparata
nuovamente.
5.6 Bromo MonoCloruro.
10.8 gr di Potassio Bromuro (KBr) vengono sciolti in 1 L di HCl Conc. di
grado ultrapuro agitando la soluzione tramite un piccolo magnete
rivestito in Teflon. Quando tutto il KBr e' disciolto si aggiungono 15.2
gr. di Potassio Bromato (KBrO3) [2]. Questo processo porta alla
formazione di Bromo e Cloro gassosi, pertanto tutto il trattamento deve
essere effettuato rigorosamente sotto cappa chimica. Dopo l'aggiunta del
sale, la soluzione deve raggiungere una colorazione giallo scuro. La
soluzione di BrCl preparata deve esser conservata a temperatura ambiente
sotto cappa. Tale soluzione deve essere preparata nuovamente ogni mese.
Prima dell'addizione della quantita' opportuna ai campioni da
analizzare, deve essere effettuato un bianco della soluzione stessa come
di seguito riportato nella procedura «bianco dei reattivi».
[2] Per ridurre il contenuto di mercurio nei reagenti di partenza si
consiglia di porre in muffola a 250 °C per una notte il KBr e il KBrO3,
quindi si lasciano raffreddare in essiccatore contenente gel di silice e
carbone attivo. Quest'operazione e' consigliata ogni qualvolta si deve
preparare la soluzione di BrCl.
5.7 Cloruro Stannoso.
In un matraccio da 100 ml si solubilizzano 20 gr di SnCl2 con circa 70
ml di acqua Milli-Q; si aggiungono alla soluzione 10 ml di HCl Conc. di
grado ultrapuro e si porta a volume con acqua Milli-Q. Per eliminare
dalla soluzione eventuali tracce di mercurio si lascia passare
all'interno della stessa un flusso di Azoto (esente da mercurio) a
300-400 cc/min per una notte. La soluzione preparata viene conservata in
frigorifero a +4 °C in una bottiglia di Teflon scura per un massimo di
trenta giorni allo scadere dei quali la soluzione deve essere preparata
nuovamente.
5.8 Soluzione Madre di mercurio.
La soluzione Madre di mercurio e' una soluzione standard (1000 mg/l in
HNO3).
5.9 Standard Secondario (100 ng Hg/ml).
Lo Standard Secondario si ottiene trasferendo 100 mL della soluzione
madre (1 mg/ml in HNO3) dentro un matraccio da 1 L cui si aggiungono 5
ml di BrCl conc., si porta a volume con acqua Milli-Q e si agita
vigorosamente. La soluzione e' stabile per piu' di un anno.
5.10 Standard di Lavoro (2ng Hg/ml).
Lo Standard di Lavoro viene preparato prelevando 2 µl di Standard
Secondario successivamente trasferiti in un matraccio da 100 ml, con
l'aggiunta di 1 ml di BrCl e portando a volume con acqua Milli-Q. Lo
Standard di Lavoro deve essere preparato ogni trenta giorni.
5.11 Lana di quarzo.
Viene utilizzata per la preparazione delle trappole campione, trappole
analitiche e trappole soda Lime. Prima dell'uso viene riposta in muffola
a 500 °C per due/tre ore al fine di eliminare eventuali tracce di
mercurio presenti all'interno della stessa, si lascia raffreddare in
essiccatore contenente gel di silice e carbone attivo e si conserva in
buste di polietilene con chiusura a zip.
5.12 Soda Lime (Calce Sodata).
La Trappola Soda Lime viene utilizzata per adsorbire l'umidita' e gli
alogeni nella fase di Purge and Trap del mercurio dal campione, poiche'
la presenza di umidita' e/o alogeni riduce l'efficienza delle trappole
e, quindi, l'affidabilita' delle stesse.
La Trappola di Soda Lime puo' essere realizzata con un tubo di teflon
della lunghezza di 10 cm e del diametro esterno di 3/8" con alle due
estremita' due raccordi in teflon da 3/8" a 1/4". L'impaccamento della
trappola viene eseguito nel seguente modo: ad una delle due estremita'
avvitare il raccordo in teflon, inserire dalla parte opposta uno strato
di circa 1 cm di lana di quarzo, riempire il tubo con la Soda Lime fino
a circa 1.5 cm dall'estremita' del tubo, inserire uno strato di lana di
quarzo di circa 1 cm e avvitare il secondo raccordo in teflon. Nelle due
estremita' da 1/4" inserire e avvitare due pezzi di tubo in Teflon da
1/4" della lunghezza appropriata per il posizionamento nella linea del
purge and trap dove viene condizionata come descritto nella sezione
6.2.
5.13 Preparazione delle Trappole d'oro.
I granuli di oro o di quarzo ricoperti con oro, usati nelle trappole
vengono impaccati in un tubicino di quarzo di 10-12 cm di lunghezza
avente all'interno due dentellature come illustrato in Figura 2.
(Omissis).
Ogni trappola contiene approssimativamente 0.7 gr di granuli di quarzo
ricoperti d'oro o di oro mescolato con granuli di quarzo e sono
impaccati usando della lana di quarzo posizionata all'interno delle
dentellature. I granuli, la lana di quarzo ed il tubicino devono essere
condizionati a 600 °C per un'ora prima della preparazione e tutto
l'occorrente (tubicini, tappi e pinzette di teflon) deve essere pulito
usando la procedura precedentemente descritta.
Dopo la preparazione le trappole vengono identificate tramite un codice
per poter rintracciare la data di preparazione, i bianchi e le risposte
analitiche di ogni singola trappola.
Le trappole prima dell'uso devono essere condizionate mediante
riscaldamento a 500 °C per 5 minuti facendo passare un flusso di Argon a
300 cc/min al fine di eliminare tutte le eventuali impurita' presenti
all'interno della trappola. Questa procedura di condizionamento e
pulizia viene eseguita due volte.
6. Analisi.
6.1. Analisi dei campioni
Ad un'aliquota di campione da 100 ml, introdotta in bottiglie di teflon
da 125 ml, si addiziona l'1% (v/v) di BrCl, si chiude la bottiglia e si
lascia reagire al buio per almeno 24 ore agitando periodicamente. Nel
caso in cui i campioni presentino un elevato contenuto di materiale
particellare la quantita' di BrCl che si aggiunge a 100 ml di campione
deve essere del 5%. Allo scadere delle 24h la soluzione deve avere una
colorazione giallina dovuta ad un eccesso di BrCl. Nel caso in cui la
soluzione risulti incolore deve essere ripetuto il trattamento con il
BrCl. Nel gorgogliatore (Figura 3) si versano 100 ml di campione
trattato con il BrCl. Si aggiungono 250 µL della soluzione di
Idrossilammina cloridrato o una quantita' maggiore rapportata alla
quantita' di BrCl aggiunta al campione, si chiude e si lascia reagire
per 5 min. per ridurre l'eccesso di BrCl nella soluzione. Trascorsi i 5
min. la soluzione diventa incolore indicando che tutto il BrCl e' stato
ridotto.
Si aggiungono alla soluzione cosi' trattata 500 µL di Cloruro Stannoso,
si inserisce nella linea del purge and trap una trappola d'oro campione,
precedentemente pulita, all'estremita' libera della Soda Lime Trap
(Figura 3), si apre il regolatore di gas impostato a 450 cc/min e la
soluzione si lascia gorgogliare per 7 min. La trappola campione viene
successivamente inserita nella linea analitica (Figura 4) assicurandosi
che la parte contenente il quarzo ricoperto di oro sia completamente
avvolta dalla resistenza. Si lascia passare un flusso di Argon per 2
min. all'interno della linea analitica in modo da pulire completamente
la stessa dall'aria ambiente filtrata all'interno del sistema durante
l'inserimento della trappola campione.
(Omissis).
Si procede quindi al desorbimento della trappola campione attivando il
riscaldamento della resistenza (R1) per 2 min.; il mercurio desorbito
viene trasportato dal gas carrier nella linea ed intrappolato sulla
seconda trappola del sistema (trappola analitica). Si procede quindi al
raffreddamento della trappola campione mediante l'attivazione della
ventola di raffreddamento (V1) e contemporaneamente si attiva il
riscaldamento della resistenza (R2) per 2 min. all'interno della quale
si trova la trappola analitica. Il mercurio desorbito viene trasportato
per mezzo del gas Carrier (Argon), regolato a 35 cc/min da un mass flow
controller (MFC), nella cella di misura del rivelatore a fluorescenza
atomica. Alla fine dei due minuti si attiva la ventola (V2) per il
raffreddamento della trappola analitica.
Il segnale del rivelatore viene acquisito mediante un integratore o un
sistema di acquisizione dati per convertire il segnale in area usata
successivamente per i calcoli. Il rivelatore a fluorescenza atomica
(CVAFS) deve essere settato in modo da dare una risposta di 1000 mV per
1 ng di standard di Hg, mentre la linea di base viene impostata a 5 mV.
(Omissis).
6.2 Condizionamento Trappola Soda lime e Pulizia del Sistema.
Prima di analizzare la serie di campioni, e' necessario condizionare la
Trappola di Soda Lime e pulire la linea riempiendo il gorgogliatore con
50 ml di acqua Milli-Q, aggiungendo 1 ml di SnCl2 e lasciando
gorgogliare per 15-20 min. a 450 cc/min. Successivamente si effettua un
bianco di sistema per accertare l'assenza di contaminazioni.
6.2.1 Bianco di Sistema.
Si collega una trappola pulita alla Trappola Soda Lime e si aggiunge 1
ml di SnCl2 alla soluzione utilizzata precedentemente per la pulizia del
sistema, quindi si lascia gorgogliare per 5 min. a 450 cc/min.
Successivamente si procede all'analisi come descritto precedentemente
per i campioni.
6.2.2 Bianco Reagenti.
Prima di ogni serie di analisi deve essere effettuato un Bianco per
testare i reagenti impiegati per l'analisi dei campioni. Il Bianco viene
effettuato su un campione precedentemente analizzato e quindi esente da
mercurio. Per un'aliquota di 100 ml di campione, si utilizzano: 1 ml di
BrCl, 0.25 ml di NH2OH HCl e 0.5 ml di SnCl2. Si inserisce una trappola
pulita immediatamente dopo la Trappola Soda Lime e si lascia gorgogliare
per 7 min. a 450cc/min. Successivamente si procede all'analisi come
descritto precedentemente per i campioni.
Il risultato ottenuto servira' per determinare il limite di
rilevabilita' del metodo e per il calcolo della concentrazione del
campione.
6.3 Curva di Calibrazione e Standard di Controllo. La curva di
calibrazione deve essere effettuata prima di ogni serie di analisi, con
un minimo di quattro punti. Per ogni standard si inserisce una trappola
campione pulita immediatamente dopo la Trappola Soda Lime. Nel
gorgogliatore contenente 100 ml di acqua Milli-Q, si addiziona
l'aliquota di standard di lavoro e 1 ml di SnCl2 e si lascia gorgogliare
per 7 min. a 450 cc/min. Alla fine del processo si analizza la trappola
campione seguendo la procedura descritta per il campione.
Gli Standard di controllo devono essere analizzati ogni sei campioni,
nella maniera precedentemente descritta.
6.3.1 Calcolo della Concentrazione di mercurio.
La Concentrazione di mercurio totale nelle deposizioni atmosferiche
viene espressa in ng/L.
La Concentrazione di mercurio viene calcolata mediante la seguente
formula:
Hg ng/L = (C - B)/V x 1000.
Dove:
C = Concentrazione in ng di Hg ricavata dalla curva di calibrazione;
B = Concentrazione in ng di Hg del bianco calcolato come segue:
B = Bianco dei reagenti + Bianco del sistema analitico;
V = Volume dell'Aliquota Analitica.
7. Risoluzione dei Problemi.
Uno dei problemi piu' ricorrenti e' quello di un cattivo funzionamento
delle trappole che, come accennato in precedenza, devono essere
identificate. Ogni campione deve essere associato alla o alle singole
trappole in modo da tracciare un'analisi dell'andamento delle stesse nel
corso delle determinazioni.
Il contatto delle trappole con vapori di alogeni o il surriscaldamento
delle stesse possono renderle inutilizzabili.
Pertanto e' consigliabile controllare spesso la Trappola Soda Lime,
sostituirla quando necessario e controllare che la temperatura di
desorbimento non superi i 550 °C.
Se durante l'analisi si osserva una risposta bassa del rivelatore e'
possibile che vi sia qualche perdita all'interno della linea analitica o
in quella di gorgogliamento. Ispezionare le trappole campione e Soda
Lime e tutti i raccordi.
Se durante l'analisi si osservano picchi molto larghi o non se ne
rilevano affatto, il problema potrebbe derivare da una possibile perdita
nella linea analitica.
L'allargamento dei picchi puo' anch'essere dovuto ad un basso flusso di
gas o condensa all'interno delle trappole, oppure ad un inadeguato
riscaldamento. In questi casi e' consigliabile sostituire le trappole.
Se la linea di base risulta non stabile e' possibile che la lampada UV
sia esaurita. Dopo la sostituzione della stessa lo strumento si deve
stabilizzare per almeno 24 ore fin quando la lampada non va a regime. Se
il problema persiste, la causa potrebbe derivare da fluttuazioni di
corrente o variazioni della temperatura interna della lampada.
La temperatura ambiente della stanza dove viene utilizzato il rivelatore
a fluorescenza atomica (CVAFS) deve essere mantenuta tra i 20-22 °C. Per
temperature superiori ai 26 °C potrebbe verificarsi un incremento del
rumore di fondo.
8. Bibliografia.
Horvat, M., Kotnik, J., Fajon, V., Logar, M., Zvonaric, T., Pirrone, N.
(2003) Speciation of Mercury in Surface and Deep-Sea waters in the
Mediterranean Sea. Atmospheric Environment, Vol. 37/S1, 93-108. CEN/TC
264/WG 25: Speciation for Validation Measurements of a Method for
Determination of Mercury in Ambient Air and Deposition. (URL: http://www.cs.iia.cnr.it/CEN/index.htm).».
Art. 2
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 giugno 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche europee
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Sacconi, Ministro del la-voro, della salute e delle politiche sociali
Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni
Visto, il Guardasigilli: Alfano
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