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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Vista la legge del 27
dicembre 2006, n. 296, recante disposizione per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006;
Visto in particolare il comma 1121 dell'art. 1 della citata legge 27
dicembre 2006, n. 296 che ha istituito il Fondo per la mobilita'
sostenibile (di seguito anche piu' brevemente Fondo) di 90 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 allo scopo di finanziare
interventi finalizzati al miglioramento della qualita' dell'aria nelle
aree urbano nonche' al potenziamento del trasporto pubblico;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 1122 della citata legge 27
dicembre 2006, n. 296, le risorse del Fondo sono destinate con decreto del
Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare di concerto con
il Ministro dei trasporti;
Vista la legge del 27 dicembre 2006, n. 298 "Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il
triennio 2007-2009" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28
dicembre 2006;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29
dicembre 2006 "Ripartizione in capitoli delle unita' revisionali di
base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2007", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre
2006;
Visto il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, recante
"testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
Visto in particolare l'art. 22 del sopra citato decreto legislativo n. 267
che istituisce le aree metropolitane;
Vista la legge regionale della regione Siciliana del 6 marzo 1986, n. 9
che istituisce le aree metropolitane di Catania, Messina e Palermo;
Vista la legge regionale della regione Friuli-Venezia Giulia del 9 marzo
1988, n. 10 che istituisce l'area metropolitana di Trieste;
Vista la legge regionale della regione Sardegna del 2 gennaio 1997, n. 4
che istituisce l'area metropolitana di Cagliari;
Visto il decreto legislativo del 4 agosto 1999, n. 351, con cui e' stata
recepita la direttiva quadro n. 96/62/CE in materia di valutazione e di
gestione della qualita' dell'aria ambiente;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare del 1° ottobre 2002, n. 261, recante le direttive tecniche
per la valutazione preliminare della qualita' dell'aria ambiente, i
criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli
8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare del 2 aprile 2002, n. 60, con cui sono state recepite le
direttive 99/30/CE e 00/69/CE concernenti i valori limite di qualita'
dell'aria ambiente per gli inquinanti biossido di zolfo, biossido di
azoto, ossidi di azoto, PM10, piombo, benzene e monossido di carbonio;
Vista la legge del 1° giugno 2002, n. 120 che ratifica ed esegue il
Protocollo di Kyoto e la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
del 27 marzo 1998, recante "Norme sulla mobilita' sostenibile nella
aree urbane";
Vista la legge del 19 ottobre 1998, n. 366, recante "Norme per il
finanziamento della mobilita' ciclistica";
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
del 27 novembre 2006, n. 254, recante l'istituzione del tavolo nazionale
per la mobilita' sostenibile con il compito di supportare il Ministero
nella individuazione delle migliori modalita' per la diffusione delle
politiche di mobilita' sostenibile nelle aree urbane a livello nazionale e
comunitario, predisporre un elenco di proposte operative per la diffusione
delle politiche di mobilita' sostenibile e creare un funzionale canale di
comunicazione con gli altri Ministeri competenti in materia;
Considerato che ai fini della formulazione e dell'attuazione di una
politica efficace in materia di tutela e risanamento della qualita'
dell'aria ambiente, e' indispensabile realizzare approcci strategici
innovati, attraverso il consolidamento della base delle conoscenze, lo
sviluppo delle capacita' di attuazione, la promozione di una governance
efficiente, la promozione del collegamento in rete, dell'apprendimento
reciproco e dello scambio delle migliori pratiche, nonche' una migliore
diffusione delle informazioni ed una maggiore sensibilizzazione e
comunicazione;
Considerato che la preoccupante situazione di inquinamento atmosferico che
interessa ampie aree del territorio nazionale richiede l'attuazione di
interventi incisivi che consentano di ridurre l'inquinamento e la
congestione in ambito urbano, migliorando altresi' le condizioni di
vivibilita' delle citta';
Considerato che a tal fine e' necessario prevedere uno strumento
finanziario per fornire adeguato sostegno alle amministrazioni regionali e
locali al fine di garantire la realizzazione di interventi di sostegno
della mobilita' sostenibile tesi al miglioramento della qualita'
dell'aria;
Preso atto delle conclusioni emerse nell'ambito dei lavori della
Commissione nazionale per l'emergenza inquinamento atmosferico (CNEIA),
istituita con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 18 febbraio 2005, n. 160, nelle quali sono state
indicate, tra le priorita' di intervento per il risanamento e la tutela
della qualita' dell'aria, a necessita' di un'ulteriore sviluppo del
mobility management, del car sharing e delle politiche finalizzate alla
razionalizzazione della mobilita' di passeggeri e merci, specie se
integrate tra loro.
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Ai fini dell'utilizzo
delle risorse del Fondo per la mobilita' sostenibile di cui all'art. 1,
comma 1121 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il presente decreto
istituisce un programma di finanziamenti (di seguito denominato Programma)
per il miglioramento della qualita' dell'aria nelle aree urbane e per il
potenziamento del trasporto pubblico. Per tali finalita' il programma
promuove interventi e progetti finalizzati all'attuazione delle politiche
di gestione della mobilita' sostenibile.
2. Al programma e' destinata una somma complessiva pari a Euro
270.000.000,00, a valere sulle risorse del Fondo relative alle annualita'
2007, 2008 e 2009.
Art. 2
Tipologie delle misure
oggetto di finanziamento
1. Possono essere
finanziate, ai sensi dell'art. 1, comma 1122 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, nel rispetto dei criteri e delle procedure di seguito definiti, le
seguenti misure, come prioritariamente indicate: 1. realizzazione di
servizi e infrastrutture che favoriscano l'uso del mezzo pubblico e
riducano uso dei veicoli privati;
2. potenziamento e sostituzione con veicoli a basso impatto ambientale
della flotta dei veicoli del trasporto pubblico locale e potenziamento dei
servizi di infomobilita';
3. realizzazione e potenziamento di interventi di razionalizzazione e
miglioramento del processo di distribuzione delle merci in ambito urbano,
anche tramite progetti multimodali di interesse di piu' comuni e
attraverso l'utilizzo di tecnologie telematiche e di veicoli a basso
impatto ambientale;
4. realizzazione di parcheggi di interscambio da localizzare nei
principali punti di ingresso alle aree metropolitane per ridurre la
circolazione dei mezzi privati nelle zone centrali e favorire l'intermodalita'
ed un maggiore utilizzo del servizio di trasporto pubblico;
5. diffusione ed utilizzo dei carburanti a basso impatto ambientle e
potenziamento delle relative reti di distribuzione con specifico
riferimento alle utilizzazioni per le flotte pubbliche;
6. diffusione della figura del mobility manager nelle aree geografiche in
cui risulta poco diffusa o assente e potenziamento di tale figura ove
esistente attraverso il sostegno alle nuove iniziative e a quelle gia'
avviate particolarmente significative;
7. potenziamento dei servizi integrativi al trasporto pubblico locale e di
quelli complementari, con particolare previsione allo sviluppo della
gestione dei sistemi di car pooling e alla implementazione e diffusione
del car sharing, anche attraverso la previsione da parte dei comuni di
forme di facilitazione per la gestione di tale servizio, l'espansione
territoriale sia nelle aree urbane che in quelle piu' periferiche,
l'integrazione con altre modalita' di trasporto, l'incentivazione
all'utilizzo da parte delle amministrazioni pubbliche e delle aziende
private, il consolidamento della struttura dell'offerta;
8. promozione della mobilita' ciclistica attraverso la creazione di reti
urbane dedicate, dell'intermodalita' tra bici ed il treno e i mezzi di
trasporto pubblico anche attraverso la realizzazione di intese con le
ferrovie dello Stato S.p.a. e le aziende di trasporto pubblico, e
predisposizione di strutture mobili e di infrastrutture atte a favorire
tale intermodalita'.
9. realizzazione di interventi specifici per aumentare la sicurezza degli
utenti deboli della strada, tra cui i bambini, gli scolari e i pedoni;
2. Non possono essere finanziati gli interventi gia' previsti dal decreto
ministeriale DEC/DSA/2006/1023 del 16 ottobre 2006 "Programma di
finanziamenti per le esigenze di tutela ambientale connesse al
miglioramento della qualita' dell'aria e alla riduzione delle emissioni di
materiale particolare in atmosfera nei centri urbani";
3. Sara' data una valutazione premiante alle istanze che presentano
caratteristiche di complementarieta' e integrazione con gli interventi
finalizzati alla mobilita' sostenibile, definiti all'interno dei Programmi
operativi regionali (POR), nell'ambito della politica di coesione
2007/2013. A tal fine dovra' essere presentata la necessaria
documentazione comprovante tale complementarieta'.
Art. 3
Individuazione dei
soggetti beneficiari e procedure di assegnazione dei finanziamenti
1. Per il finanziamento
delle misure di cui all'art. 2, i comuni capoluogo delle aree
metropolitane di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 267/2000
presentano alla Direzione generale per la salvaguardia ambientale del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di
seguito denominata Direzione) un'istanza in cui siano individuati gli
adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento
atmosferico e mobilita' urbana gia' attuati, in corso di attuazione o da
avviare con relativi tempi necessari e comunque dovranno essere indicati:
a) la relazione sullo stato della mobilita' dell'area metropolina di
riferimento;
b) le misure di interesse che si intendono realizzare; c) gli elementi di
cui al comma 2.
2. Entro sessanta giorni dal ricevimento delle istanze di cui al comma 1,
e a seguito della loro valutazione, la Direzione, tramite le risultanze
della Commissione di valutazione appositamente nominata, con decreto
comunica gli esiti indicando gli interventi ammessi a finanziamento.
Per la valutazione dell'istanza si applicano i seguenti criteri:
1. coerenza e integrazione degli interventi con gli strumenti urbanistici
e pianificatori adottati o approvati dall'ente istante e con gli obiettivi
di qualita' ambientale;
2. inserimento degli interventi nell'ambito di un piano strategico di
sistema dei trasporti nel territorio interessato;
3. benefici attesi dalla realizzazione degli interventi in merito alla
riduzione di: inquinamento atmosferico con particolare attenzione alla CO2
nella direzione del raggiungimento dei parametri del protocollo di Kyoto;
del traffico veicolare privato;
4. dimensione territoriale e numero degli abitanti dell'area interessata
dagli interventi, come da ripartizioni di censimento Istat;
5. dimostrazione della fattibilita' tecnico-economica degli interventi;
6. qualita' del piano di monitoraggio predisposto per la verifica del
raggiungimento degli obiettivi prefissati;
7. previsione nell'istanza della integrazione di piu' misure di cui
all'art. 2.
8. qualita' delle attivita' di informazione e comunicazione all'utenza
previste nell'istanza;
9. coinvolgimento nella realizzazione degli interventi di altri soggetti
pubblici o privati;
10. numero e tipologia dei veicoli circolanti nella citta' capoluogo e
negli altri comuni dell'area metropolitana.
3. Ai criteri stabiliti al precedente comma, e riportati nell'istanza da
presentare, la direzione attribuisce i punteggi, come individuati
all'allegato 1, assegnando le risorse economiche per l'importo massimo di
14 milioni di euro all'area metropolitana che ha ottenuto il punteggio
piu' alto. L'assegnazione decresca in percentuale per le aree
metropolitane che seguono in graduatoria, sulla base della ripartizione
all'interno delle fasce di punteggio di cui all'allegato 2.
4. La Direzione, per l'esecuzione degli interventi ammessi, provvede a
stipulare con i comuni capoluogo delle aree metropolitana appositi accordi
di programma, sulla base delle risorse assegnate con i criteri sopra
indicati.
5. Per il finanziamento delle misure di cui all'art. 2 nell'interesse dei
comuni non compresi nelle aree metropolitane, individuati dalle regioni e
dalle province autonome nelle liste di zona e di aggiornamenti nelle quali
i livelli di uno o piu' inquinanti eccedano il valore limite aumentato del
margine di tolleranza, secondo le previsioni dell'art. 8 del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 351, a Direzione provvede all'emanazione di
bandi di finanziamento. Nei bandi sono definiti i criteri e le procedure
per la concessione dei finanziamenti, per la rendicontazione e per la
revoca.
6. Le risorse di cui al Fondo possono essere anche utilizzate, per il
finanziamento di Accordi di programma finalizzati anche alla
sperimentazione dei sistemi innovativi gia' in essere per il trasporto
merci con sistemi a basso impatto ambientale e per nuovi accordi
concernenti le misure di cui all'art. 2 e la realizzazione di singoli
progetti di interesse di piu' aree urbane.
Art. 4
Suddivisione delle
risorse e limiti di finanziamento
1. Per la realizzazione
degli interventi da realizzare tramite gli accordi di programma di cui
all'art. 3, comma 4, il finanziamento concesso non puo' superare il 75%
della somma complessiva delle risorse come individuate all'art. 1, comma
2.
2. Per il finanziamento delle misure da realizzare tramite i bandi di cui
all'art. 3, comma 5, il finanziamento non puo' superare il 14% della somma
complessiva di cui al comma precedente.
3. Una percentuale non superiore al 10% della somma complessiva e'
destinata agli accordi di programma di cui all'art. 3, comma 6.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 1123 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
nell'ambito dei finanziamenti da utilizzare secondo le modalita' di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo, una quota pari al 5% e' riservata per
le realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, punto 8.
5. Per gli affidamenti finalizzati alle attivita' di monitoraggio per la
verifica dei risultati dei programmi finanziati e' destinata una
percentuale non superiore al 1% della somma complessiva.
6. Le quote che risultano non attribuite a seguito delle procedura di
assegnazione dei finanziamenti sono destinate ad incrementare la
realizzazione dei progetti di interesse di piu' aree urbane. 7. Il
finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2 non puo' superare il
70% rispetto al costo complessivo di ciascun intervento.
Art. 5
Copertura finanziaria
1. Con successivo decreto
del direttore generale della Direzione per la salvaguardia ambientale si
provvede all'impegno delle risorse necessarie all'attuazione del
programma.
2. L'onere relativo all'annualita' 2007, pari a Euro 90.000.000,00, sara'
impegnato a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Esercizio
finanziario 2007 - sul Capitolo 8438 - "Fondo per la mobilita'
sostenibile nelle aree urbane" dell'U.P.B. 5.2.3.6.
3. L'impegno delle risorse relative alle annualita' 2008 e 2009 e'
subordinato all'effettiva disponibilita' di bilancio. Il presente atto
sara' recapitato agli Organi di controllo per gli adempimenti di
competenza ed successivamente inviato per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 agosto 2007
Il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare
Pecoraro Scanio
Il Ministro dei trasporti
Bianchi Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2007
Ufficio di controllo atti
Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9,
foglio n. 60.
Allegato 1
Per la valutazione dell'istanza, in relazione a ciascun criterio
indicato all'art. 3 comma 2, e' espresso un giudizio in termini di
"insufficiente", "sufficiente", "medio", "buono", "ottimo".
A ciascun giudizio corrisponde un punteggio stabilito sulla
Tabella, per cui il valore punteggio massimo attribuibile a ciascuna
istanza e' pari a 150.
Giudizi e punteggi
=====================================================================
Criterio di valutazione |Insufficiente|Sufficiente|Medio|Buono|Ottimo
=====================================================================
Criteri 1, 2 e 3 | 0 | 4 | 8 | 12 | 20
Criteri 1, 2 e 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15
Criteri 1, 2 e 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10
Allegato 2
Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 3, le risorse
di cui all'art. 4, comma 1 vengono assegnate, sulla base delle
risultanze delle valutazioni effettuate secondo le modalita' definite
nell'allegato 1, secondo la seguente tabella.
=====================================================================
Punteggio | Finanziamento massimo
=====================================================================
135-150 | Euro 14.000.000,00
120-134 | Euro 12.000.000,00
105-119 | Euro 10.000.000,00
90-104 | Euro 8.000.000,00
75-89 | Euro 5.000.000,00
60-74 | Euro 3.000.000,00
0-59 |
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