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Testo in vigore dal:
29-4-2006
Testo del provvedimento
aggiornato e coordinato
con tutte le modifiche
e integrazioni intervenute sino ad oggi

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Vedere SOMMARIO da pag. 1 a pag. 11 <----
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117
della Costituzione;
Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il
riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia
ambientale e misure di diretta applicazione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Viste le direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come
modificata dalle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e
2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003,
concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati, nonche' riordino e coordinamento delle procedure per la
valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale
strategica (VAS) e per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento
(IPPC);
Vista la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di
acque;
Vista la direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, che modifica
la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti;
Vista la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai
rifiuti pericolosi;
Vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio;
Vista la direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente
la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti
industriali;
Vista la direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV)
derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali
alle stazioni di servizio;
Vista la direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell'11 marzo 1999, concernente
la limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di
solventi organici in talune attivita' e in taluni impianti;
Vista la direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla
riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e recante
modifica della direttiva 93/12/CEE;
Vista la direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di
taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione;
Vista la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
aprile 2004, sulla responsabilita' ambientale in materia di prevenzione e
riparazione del danno ambientale, che, in vista di questa finalita', «istituisce
un quadro per la responsabilita' ambientale» basato sul principio «chi
inquina paga»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 novembre 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 gennaio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del
10 febbraio e del 29 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, per la funzione
pubblica, per gli affari regionali, dell'interno, della giustizia, della
difesa, dell'economia e delle finanze, delle attivita' produttive, della
salute, delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole e
forestali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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Vedere DECRETO da pag. 13 a pag. 62 <----

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Vedere DECRETO da pag. 63 a pag. 110 <----

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Vedere DECRETO da pag. 111 a pag. 136 <----

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Vedere DECRETO da pag. 137 a pag. 166 <----

Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 aprile
2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Pisanu, Ministro dell'interno
Castelli, Ministro della giustizia
Martino, Ministro della difesa
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Scajola, Ministro delle attivita' produttive
Berlusconi, Ministro della salute ad interim
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10,
commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note
alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo
dell'esercizio della funzione le
gislativa e stabilisce che essa non puo'
avvenire, se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della
Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare
le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si
riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione: «Art. 117. La potesta'
legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e
dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle
seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato;
rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione
giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d)
difesa e Forze armate;
sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e)
moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza;
sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato;
perequazione
delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali;
elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti
pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l)
giurisdizione e norme processuali;
ordinamento civile e penale;
giustizia
amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza
sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali
di comuni, province e citta' metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini
nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del
tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s)
tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di
legislazione concorrente quelle relative a:
rapporti internazionali e con
l'Unione europea delle Regioni;
commercio con l'estero;
tutela e sicurezza del
lavoro;
istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con
esclusione della istruzione e della formazione professionale;
professioni;
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi;
tutela della salute;
alimentazione;
ordinamento sportivo;
protezione civile;
governo del territorio;
porti e aeroporti civili;
grandi
reti di trasporto e di navigazione;
ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza
complementare e integrativa;
armonizzazione dei bilanci pubblici e
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali;
casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere
regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle
materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali,
riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle regioni la potesta'
legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla
legislazione dello Stato. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette
alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e
all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea,
nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che
disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di
inadempienza. La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di
legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potesta' regolamentare
spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina
dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le
leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli
uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono
la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge
regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore
esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo' concludere accordi con Stati e
intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- La legge 15 dicembre 2004, n. 308,
recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione
della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2004, n. 302, S.O.
- L'art. 14
della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di
governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., e' il seguente: «Art.
14 (Decreti legislativi).
- 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai
sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con
l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione
del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento
prescritti dalla legge di delegazione.
. L'emanazione del decreto legislativo
deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione;
il testo
del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della
Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se
la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti
suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'
atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine
finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente
le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della
delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della
delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle
Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle
Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta
giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute
corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei
trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il
parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».
- Il
decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 112, recante conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.
- La direttiva 2001/42/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 197/30 del 21
luglio 2001.
- La direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985, come modificata
dalle direttive 97/11/CE del 3 marzo 1997 e 2003/35/CE del 26 maggio 2003,
concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee n. L 175 del 5 luglio 1985.
- La direttiva 96/61/CE del 24 settembre
1996, sulla prevenzione e la riduzione integrante dell'inquinamento, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 257 del 10
ottobre 1996.
- La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in
materia acque, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
n. L 327 del 22 dicembre 2000.
- La direttiva 91/156/CEE del Consiglio del 18
marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 078 del 26
marzo 1991.
- La direttiva 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991,
relativa ai rifiuti pericolosi, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee n. L 337 del 31 dicembre 1991.
- La direttiva 94/62/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, sugli imballaggi e i
rifiuti di imballaggio, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee n. L 365 del 31 dicembre 1994.
- La direttiva 84/360/CEE del 28 giugno
1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli
impianti industriali, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee n. L 188 del 16 luglio 1984.
- La direttiva 94/63/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di
composti organici volatili (con) derivanti dal deposito della benzina e dalla
sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 365 del 31 dicembre 1994.
- La
direttiva 1999/13/CE dell'11 marzo 1999, sulla limitazione delle emissioni di
composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune
attivita' e in taluni impianti, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee n. L 85 del 29 marzo 1999.
- La direttiva 1999/32/CE del 26
aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni
combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 121 dell'11 maggio 1999.
- La direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente
la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati
dai grandi impianti di combustione, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee n. L 309 del 27 novembre 2001.
- La direttiva
2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla
responsabilita' ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno
ambientale, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n.
L 143 del 30 aprile 2004.
Nota all'art. 1:
- La legge 15 dicembre 2004, n.
308, recante: Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e
l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta
applicazione, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302, del 27 dicembre
2004 (S.O.).
Note all'art. 2:
- I commi 8 e 9 dell'art. 1 della citata legge
15 dicembre 2004, n. 308, sono i seguenti: «8. I decreti legislativi di cui
al comma 1 si conformano, nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie
e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonche' delle
attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi
dell'art. 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e fatte salve le norme statutarie e
le relative norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, e del principio di sussidiarieta',
ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) garanzia della
salvaguardia, della tutela e del miglioramento della qualita' dell'ambiente,
della protezione della salute umana, dell'utilizzazione accorta e razionale
delle risorse naturali, della promozione sul piano internazionale delle norme
destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello locale, regionale,
nazionale, comunitario e mondiale, come indicato dall'art. 174 del Trattato
istitutivo della Comunita' europea, e successive modificazioni;
b)
conseguimento di maggiore efficienza e tempestivita' dei controlli ambientali,
nonche' certezza delle sanzioni in caso di violazione delle disposizioni a
tutela dell'ambiente;
c) invarianza degli oneri a carico della finanza
pubblica;
d) sviluppo e coordinamento, con l'invarianza del gettito, delle
misure e degli interventi che prevedono incentivi e disincentivi, finanziari o
fiscali, volti a sostenere, ai fini della compatibilita' ambientale,
l'introduzione e l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, come
definite dalla direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 del Consiglio, nonche'
il risparmio e l'efficienza energetica, e a rendere piu' efficienti le azioni
di tutela dell'ambiente e di sostenibilita' dello sviluppo, anche attraverso
strumenti economici, finanziari e fiscali;
e) piena e coerente attuazione
delle direttive comunitarie, al fine di garantire elevati livelli di tutela
dell'ambiente e di contribuire in tale modo alla competitivita' dei sistemi
territoriali e delle imprese, evitando fenomeni di distorsione della
concorrenza;
f) affermazione dei principi comunitari di prevenzione, di
precauzione, di correzione e riduzione degli inquinamenti e dei danni
ambientali e del principio «chi inquina paga»;
g) previsione di misure che
assicurino la tempestivita' e l'efficacia dei piani e dei programmi di tutela
ambientale, estendendo, ove possibile, le procedure previste dalla legge 21
dicembre 2001, n. 443;
h) previsione di misure che assicurino l'efficacia dei
controlli e dei monitoraggi ambientali, incentivando in particolare i
programmi di controllo sui singoli impianti produttivi, anche attraverso il
potenziamento e il miglioramento dell'efficienza delle autorita' competenti;
i) garanzia di una piu' efficace tutela in materia ambientale anche mediante
il coordinamento e l'integrazione della disciplina del sistema sanzionatorio,
amministrativo e penale, fermi restando i limiti di pena e l'entita' delle
sanzioni amministrative gia' stabiliti dalla legge;
l) semplificazione, anche
mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, delle procedure relative agli obblighi di
dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia
ambientale. Resta fermo quanto previsto per le opere di interesse strategico
individuate ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n.
443, e successive modificazioni;
m) riaffermazione del ruolo delle regioni, ai
sensi dell'art. 117 della Costituzione, nell'attuazione dei principi e criteri
direttivi ispirati anche alla interconnessione delle normative di settore in
un quadro, anche procedurale, unitario, alla valorizzazione del controllo
preventivo del sistema agenziale rispetto al quadro sanzionatorio
amministrativo e penale, nonche' alla promozione delle componenti ambientali
nella formazione e nella ricerca;
n) adozione di strumenti economici volti ad
incentivare le piccole e medie imprese ad aderire ai sistemi di certificazione
ambientale secondo le norme EMAS o in base al regolamento (CE) n. 76112001 del
19 marzo 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, e introduzione di
agevolazioni amministrative negli iter autorizzativi e di controllo per le
imprese certificate secondo le predette norme EMAS o in base al citato
regolamento (CE) n. 761/2001 prevedendo, ove possibile, il ricorso
all'autocertificazione.
9. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono
essere informati agli obiettivi di massima economicita' e razionalita', anche
utilizzando tecniche di raccolta, gestione ed elaborazione elettronica di dati
e, se necessario, mediante ricorso ad interventi sostitutivi, sulla base dei
seguenti principi e criteri specifici:
a) assicurare un'efficace azione per
l'ottimizzazione quantitativa e qualitativa della produzione dei rifiuti,
finalizzata, comunque, a ridurne la quantita' e la pericolosita';
semplificare, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e razionalizzare le procedure
di gestione dei rifiuti speciali, anche al fine di renderne piu' efficace il
controllo durante l'intero ciclo di vita e di contrastare l'elusione e la
violazione degli obblighi di smaltimento;
promuovere il riciclo e il riuso dei
rifiuti, anche utilizzando le migliori tecniche di differenziazione e di
selezione degli stessi, nonche' il recupero di energia, garantendo il pieno
recepimento della direttiva 2000/76/CE del 4 dicembre 2000 del Parlamento
europeo e del Consiglio, relativa all'incenerimento dei rifiuti, ed innovando
le norme previste dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 del Ministro
dell'ambiente, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, con particolare riguardo
agli scarti delle produzioni agricole; prevedere i necessari interventi per
garantire la piena operativita' delle attivita' di riciclaggio anche
attraverso l'eventuale transizione dal regime di obbligatorieta' al regime di
volontarieta' per l'adesione a tutti i consorzi costituiti ai sensi del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
razionalizzare il sistema di
raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, mediante la definizione
di ambiti territoriali di adeguate dimensioni all'interno dei quali siano
garantiti la costituzione del soggetto amministrativo competente, il graduale
passaggio allo smaltimento secondo forme diverse dalla discarica e la gestione
affidata tramite procedure di evidenza pubblica;
prevedere l'attribuzione al
presidente della giunta regionale dei poteri sostitutivi nei confronti del
soggetto competente che non abbia provveduto ad espletare le gare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma
1, tramite la nomina di commissari ad acta e di poteri sostitutivi al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio senza altri obblighi nel caso in
cui il presidente della giunta regionale non provveda entro quarantacinque
giorni;
prevedere possibili deroghe, rispetto al modello di definizione degli
ambiti ottimali, laddove la regione predisponga un piano regionale dei rifiuti
che dimostri l'adeguatezza di un differente modello per il raggiungimento
degli obiettivi strategici previsti;
assicurare tempi certi per il ricorso a
procedure concorrenziali come previste dalle normative comunitarie e nazionali
e definire termini certi per la durata dei contratti di affidamento delle
attivita' di gestione dei rifiuti urbani;
assicurare una maggiore certezza
della riscossione della tariffa sui rifiuti urbani, anche mediante una piu'
razionale definizione dell'istituto;
promuovere la specializzazione
tecnologica delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti
speciali, al fine di assicurare la complessiva autosufficienza a livello
nazionale;
garantire adeguati incentivi e forme di sostegno ai soggetti
riciclatori dei rifiuti e per l'utilizzo di prodotti costituiti da materiali
riciclati, con particolare riferimento al potenziamento degli interventi di
riutilizzo e riciclo del legno e dei prodotti da esso derivati;
incentivare il
ricorso a risorse finanziarie private per la bonifica ed il riuso anche ai
fini produttivi dei siti contaminati, in applicazione della normativa vigente;
definire le norme tecniche da adottare per l'utilizzo obbligatorio di
contenitori di rifiuti urbani adeguati, che consentano di non recare
pregiudizio all'ambiente nell'esercizio delle operazioni di raccolta e
recupero dei rifiuti nelle aree urbane; promuovere gli interventi di messa in
sicurezza e bonifica dei siti contaminati da amianto;
introdurre differenti
previsioni a seconda che le contaminazioni riguardino siti con attivita'
produttive in esercizio ovvero siti dismessi;
prevedere che gli obiettivi di
qua lita' ambientale dei suoli, dei sottosuoli e delle acque sotterranee dei
siti inquinati, che devono essere conseguiti con la bonifica, vengano definiti
attraverso la valutazione dei rischi sanitari e ambientali connessi agli usi
previsti dei siti stessi, tenendo conto dell'approccio tabellare;
favorire la
conclusione di accordi di programma tra i soggetti privati e le
amministrazioni interessate per la gestione degli interventi di bonifica e
messa in sicurezza;
b) dare piena attuazione alla gestione del ciclo idrico
integrato, semplificando i procedimenti, anche mediante l'emanazione di
regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, al fine di renderli rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, promuovere il
risparmio idrico favorendo l'introduzione e la diffusione delle migliori
tecnologie per l'uso e il riutilizzo della risorsa;
pianificare, programmare e
attuare interventi diretti a garantire la tutela e il risanamento dei corpi
idrici superficiali e sotterranei, previa ricognizione degli stessi;
accelerare la piena attuazione della gestione del ciclo idrico integrato a
livello di ambito territoriale ottimale, nel rispetto dei principi di
regolazione e vigilanza, come previsto dalla citata legge n. 36 del 1994,
semplificando i procedimenti, precisando i poteri sostitutivi e rendendone
semplice e tempestiva l'utilizzazione;
prevedere, nella costruzione o
sostituzione d i nuovi impianti di trasporto e distribuzione dell'acqua,
l'obbligo di utilizzo di sistemi anticorrosivi di protezione delle condotte,
sia interni che esterni;
favorire il ricorso alla finanza di progetto per le
costruzioni di nuovi impianti;
prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, le modalita' per la definizione dei meccanismi premiali in
favore dei comuni compresi nelle aree ad elevata presenza di impianti di
energia idroelettrica;
c) rimuovere i problemi di carattere organizzativo,
procedurale e finanziario che ostacolino il conseguimento della piena
operativita' degli organi amministrativi e tecnici preposti alla tutela e al
risanamento del suolo e del sottosuolo, superando la sovrapposizione tra i
diversi piani settoriali di rilievo ambientale e coordinandoli con i piani
urbanistici; valorizzare il ruolo e le competenze svolti dagli organismi a
composizione mista statale e regionale;
adeguare la disciplina sostanziale e
procedurale dell'attivita' di pianificazione, programmazione e attuazione di
interventi di risanamento idrogeologico del territorio e della messa in
sicurezza delle situazioni a rischio;
prevedere meccanismi premiali a favore
dei proprietari delle zone agricole e dei boschi che investono per prevenire
fenomeni di dissesto idrogeologico, nel rispetto delle linee direttrici del
piano di bacino;
adeguare la disciplina sostanziale e procedurale della
normativa e delle iniziative finalizzate a combattere la desertifica zione,
anche mediante l'individuazione di programmi utili a garantire maggiore
disponibilita' della risorsa idrica e il riuso della stessa;
semplificare il
procedimento di adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione con
la garanzia della partecipazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti e
la certezza dei tempi di conclusione dell'iter procedimentale; d) confermare
le finalita' della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
estendere, nel rispetto
dell'autonomia degli enti locali e della volonta' delle popolazioni residenti
e direttamente interessate, la percentuale di territorio sottoposto a
salvaguardia e valorizzazione ambientale, mediante inserimento di ulteriori
aree, terrestri e marine, di particolare pregio;
articolare, con adeguata
motivazione, e differenziare le misure di salvaguardia in relazione alle
specifiche situazioni territoriali; favorire lo sviluppo di forme di
autofinanziamento tenendo in considerazione le diverse situazioni geografiche,
territoriali e ambientali delle aree protette;
favorire l'uso efficiente ed
efficace delle risorse assegnate alle aree protette dallo Stato, dalle regioni
e dagli enti locali; favorire la conclusione di accordi di programma con le
organizzazioni piu' rappresentative dei settori dell'industria,
dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio e del terzo settore,
finalizzati allo sviluppo economico-sociale e al la conservazione e
valorizzazione del patrimonio naturale delle aree;
prevedere che, nei
territori compresi nei parchi nazionali e nei parchi naturali regionali, i
vincoli disposti dalla pianificazione paesistica e quelli previsti dall'art.
1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, decadano con l'approvazione
del piano del parco o delle misure di salvaguardia ovvero delle misure di
salvaguardia disposte in attuazione di leggi regionali;
nei territori
residuali dei comuni parzialmente compresi nei parchi nazionali e nei parchi
naturali regionali, provvedere ad una nuova individuazione delle aree e dei
beni soggetti alla disciplina di cui all'art. 1-quinquies del citato
decreto-legge n. 312 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
431 del 1985; armonizzare e coordinare le funzioni e le competenze previste
dalle convenzioni internazionali e dalla normativa comunitaria per la
conservazione della biodiversita';
e) conseguire l'effettivita' delle sanzioni
amministrative per danno ambientale mediante l'adeguamento delle procedure di
irrogazione e delle sanzioni medesime;
rivedere le procedure relative agli
obblighi di ripristino, al fine di garantire l'efficacia delle prescrizioni
delle autorita' competenti e il risarcimento del danno;
definire le modalita'
di quantificazione del danno;
prevedere, oltre a sanzioni a carico dei
soggetti che danneggiano l'ambiente, anche meccanismi premiali per coloro che
assumono comportamenti ed effettuano investimenti per il miglioramento della
qualita' dell'ambiente sul territorio nazionale;
f) garantire il pieno
recepimento della direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985 del Consiglio, e
della direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997 del Consiglio, in materia di VIA e
della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, in materia di VAS e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma
2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, semplificare, anche mediante
l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, le procedure di VIA che dovranno tenere conto del
rapporto costi-benefici del progetto dal punto di vista ambientale, economico
e sociale;
anticipare le procedure di VIA alla prima presentazione del
progetto dell'intervento da valutare;
introdurre un sistema di controlli
idoneo ad accertare l'effettivo rispetto delle prescrizioni impartite in sede
di valutazione;
garantire il completamento delle procedure in tempi certi;
introdurre meccanismi di coordinamento tra la procedura di VIA e quella di VAS
e promuovere l'util izzo della VAS nella stesura dei piani e dei programmi
statali, regionali e sovracomunali;
prevedere l'estensione della procedura di
IPPC ai nuovi impianti, individuando le autorita' competenti per il rilascio
dell'autorizzazione unica e identificando i provvedimenti autorizzatori
assorbiti da detta autorizzazione;
adottare misure di coordinamento tra le
procedure di VIA e quelle di IPPC nel caso di impianti sottoposti ad entrambe
le procedure, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni;
accorpare in
un unico provvedimento di autorizzazione le diverse autorizzazioni ambientali,
nel caso di impianti non rientranti nel campo di applicazione della direttiva
96/61/CE del 24 settembre 1996 del Consiglio ma sottoposti a piu' di
un'autorizzazione ambientale settoriale;
g) riordinare la normativa in materia
di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, mediante una
revisione della disciplina per le emissioni di gas inquinanti in atmosfera,
nel rispetto delle norme comunitarie e, in particolare, della direttiva
2001/81/CE del 23 ottobre 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, e degli
accordi internazionali sottoscritti in materia, prevedendo:
1) l'integrazione
della disciplina relativa alle emissioni provenienti dagli impianti di
riscaldamento per uso civile;
2) l'incentivazione della produzione di energia
da fonti rinnovabili o alternative anche mediante la disciplina della vendita
dell'energia prodotta in eccedenza agli operatori del mercato elettrico
nazionale, prolungando sino a dodici anni il periodo di validita' dei
certificati verdi previsti dalla normativa vigente;
3) una disciplina in
materia di controllo delle emissioni derivanti dalle attivita' agricole e
zootecniche;
4) strumenti economici volti ad incentivare l'uso di veicoli,
combustibili e carburanti che possono contribuire significativamente alla
riduzione delle emissioni e al miglioramento della qualita' dell'aria;
5)
strumenti di promozione dell'informazione ai consumatori sull'impatto
ambientale del ciclo di vita dei prodotti che in ragione della loro
composizione possono causare inquinamento atmosferico;
6) predisposizione del
piano nazionale di riduzione di cui all'art. 4, paragrafo 6, della direttiva
2001/80/CE del 23 ottobre 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, che
stabilisca prescrizioni per i grandi impianti di combustione esistenti.».
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 17 della
citata legge 23 agosto 1988, n. 400:
«2. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle
materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della
potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici
della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale
possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o
di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma
restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I
regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazione».
- L'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme
generali sulla partecipazione dell'Italia al Progetto normativo dell'Unione
europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2005, e' il seguente: «Art. 13
(Adeguamenti tecnici).
- 1. Alle norme comunitarie non autonomamente
applicabili, che modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine
tecnico di direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e' data
attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della
Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne da'
tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le politiche comunitarie.
2. In relazione a quanto disposto
dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al
presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio
all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme
comunitarie. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per
le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la
propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine
stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono
comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di
attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano
l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del
carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.».
Note all'art. 4:
-
La direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno
2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull'ambiente e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 197 del 21 luglio
2001. - La direttiva 85/337/CEE, del consiglio, del 27 giugno 1985,
concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati, e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 175 del 5 luglio 1985.
-
La direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997, che modifica la
Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 073
del 14 marzo 1997.
- La direttiva 2003/35/CE, del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico
nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica
le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla
partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia - Dichiarazione della
commissione - e' pubblicata nella G.U.C.E n. L 156 del 25 giugno 2003.
- La
direttiva 96/61/CE, del Consiglio del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e
la riduzione integrale dell'inquinamento, e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L
257 del 10 ottobre 1996.
- Il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE, relativa alla
prevenzione e riduzione integrante dell'inquinamento, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 93, del 22 aprile 2005 (S.O.).
- Il comma 2, dell'art.
1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante delega al Governo in materia
di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi
per il rilancio delle attivita' produttive, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 299, del 27 dicembre 2001, e' il seguente:
«2. Il Governo e'
delegato ad emanare, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle
regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi volti a definire un quadro normativo
finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli
insediamenti individuati ai sensi del comma 1, a tal fine riformando le
procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e l'autorizzazione
integrata ambientale, limitatamente alle opere di cui al comma 1 e comunque
nel rispetto del disposto dell'art. 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio
del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del
3 marzo 1997 e introducendo un regime speciale, anche in deroga agli articoli
2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34, 37-bis, 37-ter e 37-quater della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonche' alle
ulteriori disposizioni della medesima legge che non siano necessaria ed
immediata applicazione delle di rettive comunitarie, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) disciplina della tecnica di finanza di
progetto per finanziare e realizzare, con il concorso del capitale privato, le
infrastrutture e gli insediamenti di cui al comma 1;
b) definizione delle
procedure da seguire in sostituzione di quelle previste per il rilascio dei
provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie;
definizione della
durata delle medesime non superiore a sei mesi per la approvazione dei
progetti preliminari, comprensivi di quanto necessario per la localizzazione
dell'opera d'intesa con la regione o la provincia autonoma competente, che, a
tal fine, provvede a sentire preventivamente i comuni interessati, e, ove
prevista, della VIA;
definizione delle procedure necessarie per la
dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza e per la
approvazione del progetto definitivo, la cui durata non puo' superare il
termine di ulteriori sette mesi;
definizione di termini perentori per la
risoluzione delle interferenze con servizi pubblici e privati, con previsione
di responsabilita' patrimoniali in caso di mancata tempestiva risoluzione;
c)
attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti delle regioni e delle province
autonome interessate, del compito di valutare le proposte dei promotori, di
approvare il progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla esecuzione
dei progetti approvati, adottando i provvedimenti concessori ed autorizzatori
necessari, comprensivi della localizzazione dell'opera e, ove prevista, della
VIA istruita dal competente Ministero. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti cura le istruttorie, formula le proposte ed assicura il supporto
necessario per l'attivita' del CIPE, avvalendosi, eventualmente, di una
apposita struttura tecnica, di advisor e di commissari straordinari, che
agiscono con i poteri di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.
67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonche'
della eventuale ulteriore collaborazione richiesta al Ministero dell'economia
e delle finanze nel settore della finanza di progetto, ovvero offerta dalle
regioni o province autonome interessate, con oneri a proprio carico;
d)
modificazione della disciplina in materia di conferenza di servizi, con la
previsione della facolta', da parte di tutte le amministrazioni competenti a
rilasciare permessi e autorizzazioni comunque denominati, di proporre, in
detta conferenza, nel termine perentorio di novanta giorni, prescrizioni e
varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le
caratteristiche essenziali delle opere;
le prescrizioni e varianti
migliorative proposte in conferenza sono valutate dal CIPE ai fini della
approvazione del progetto definitivo;
e) affidamento, mediante gara ad
evidenza pubblica nel rispetto delle direttive dell'Unione europea, della
realizzazione delle infrastrutture strategiche ad un unico soggetto contraente
generale o concessionario;
f) disciplina dell'affidamento a contraente
generale, con riferimento all'art. 1 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio
del 14 giugno 1993, definito come esecuzione con qualsiasi mezzo di un'opera
rispondente alle esigenze specificata dal soggetto aggiudicatore;
il
contraente generale e' distinto dal concessionario di opere pubbliche per
l'esclusione dalla gestione dell'opera eseguita ed e' qualificato per
specifici connotati di capacita' organizzativa e tecnico-realizzativa, per
l'assunzione dell'onere relativo all'anticipazione temporale del finanziamento
necessario alla realizzazione dell'opera in tutto o in parte con mezzi
finanziari privati, per la liberta' di forme nella realizzazione dell'opera,
per la natura prevalente di obbligazione di risultato complessivo del rapporto
che lega detta figura al soggetto aggiudicatore e per l'assunzione del
relativo rischio;
previsione dell'obbligo, da parte del contraente generale,
di prestazione di adeguate garanzie e di partecipazione diretta al
finanziamento d ell'opera o di reperimento dei mezzi finanziari occorrenti;
g)
previsione dell'obbligo per il soggetto aggiudicatore, nel caso in cui l'opera
sia realizzata prevalentemente con fondi pubblici, di rispettare la normativa
europea in tema di evidenza pubblica e di scelta dei fornitori di beni o
servizi, ma con soggezione ad un regime derogatorio rispetto alla citata legge
n. 109 del 1994 per tutti gli aspetti di essa non aventi necessaria rilevanza
comunitaria;
h) introduzione di specifiche deroghe alla vigente disciplina in
materia di aggiudicazione di lavori pubblici e di realizzazione degli stessi,
fermo il rispetto della normativa comunitaria, finalizzate a favorire il
contenimento dei tempi e la massima flessibilita' degli strumenti giuridici;
in particolare, in caso di ricorso ad un contraente generale, previsione che
lo stesso, ferma restando la sua responsabilita', possa liberamente affidare a
terzi l'esecuzione delle proprie prestazioni con l'obbligo di rispettare, in
ogni caso, la legislazione antimafia e quella relativa ai requisiti prescritti
per gli appaltatori;
previsione della possibilita' di costituire una societa'
di progetto ai sensi dell'articolo 37-quinquies della citata legge n. 109 del
1994, anche con la partecipazione di istituzioni finanziarie, assicurative e
tecnico-operative gia' indicate dallo stesso contraente generale nel corso
della procedura di affidamento;
previsione della possibilita' di emettere
titoli obbligazionari ai sensi dell'a rt. 37-sexies della legge n. 109 del
1994, ovvero di avvalersi di altri strumenti finanziari, con la previsione del
relativo regime di garanzia di restituzione, anche da parte di soggetti
aggiudicatori, ed utilizzazione dei medesimi titoli e strumenti finanziari per
la costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla
legislazione vigente;
i) individuazione di adeguate misure atte a valutare, ai
fini di una migliore realizzazione dell'opera, il regolare assolvimento degli
obblighi assunti dal contraente generale nei confronti di terzi ai quali abbia
affidato l'esecuzione di proprie prestazioni;
l) previsione, in caso di
concessione di opera pubblica unita a gestione della stessa, e tenuto conto
della redditivita' potenziale della stessa, della possibilita' di
corrispondere al concessionario, anche in corso d'opera e nel rispetto dei
limiti determinati in sede di gara, un prezzo in aggiunta al diritto di
sfruttamento economico dell'opera, anche a fronte della prestazione successiva
di beni o servizi allo stesso soggetto aggiudicatore relativamente all'opera
realizzata, nonche' della possibilita' di fissare la durata della concessione
anche oltre trenta anni, in relazione alle caratteristiche dell'opera, e di
consentire al concessionario di affidare a terzi i lavori, con il solo vincolo
delle disposizioni della citata direttiva 93/37/CEE relative agli appalti del
concessionario e nel limite percentuale eventualmente indicato in sede di gara
a norma della medesima direttiva;
m) previsione del rispetto dei piani
finanziari allegati alle concessioni in essere per i concessionari di pubblici
servizi affidatari di nuove concessioni;
n) previsione, dopo la stipula dei
contratti di progettazione, appalto, concessione o affidamento a contraente
generale, di forme di tutela risarcitoria per equivalente, con esclusione
della reintegrazione in forma specifica;
restrizione, per tutti gli interessi
patrimoniali, della tutela cautelare al pagamento di una provvisionale;
o)
previsione di apposite procedure di collaudo delle opere entro termini
perentori che consentano, ove richiesto da specifiche esigenze tecniche, il
ricorso anche a strutture tecniche esterne di supporto alle commissioni di
collaudo». - Il comma 2, dell'art. 17, della citata legge 23 agosto 1988, n.
400, e' riportato nella nota all'art. 3.
- L'art. 87 del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003, e' il
seguente: «Art. 87 (Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture
di comunicazione elettronica per impianti radio elettrici).
- 1.
L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica
delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie,
l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di
ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per
reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione,
distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre,
per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione
civile, nonche' per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di
frequenza all'uopo assegnate, viene autorizzata dagli Enti locali, previo
accertamento, da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di
cui all'art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilita' del
progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzi one e gli obiettivi
di qualita', stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al
disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti
di attuazione.
2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di
infrastrutture di cui al comma 1 e' presentata all'Ente locale dai soggetti a
tale fine abilitati. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio
abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del
procedimento.
3. L'istanza, conforme al modello A dell'allegato n. 13,
realizzato al fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato
alla formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di
origine industriale, deve essere corredata della documentazione atta a
comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e
degli obiettivi di qualita', relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui
alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione,
attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della
CEI, non appena emanate. In caso di pluralita' di domande, viene data
precedenza a quelle presentate congiuntamente da piu' operatori. Nel caso di
installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in
singola antenna uguale od inferiore ai 20 watt, fermo restando il rispetto dei
limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita'
sopra indicati, e' sufficiente la denuncia di inizio attivit a', conforme ai
modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello B di
cui all'allegato n. 13.
3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli
investimenti per il completamento della rete di telecomunicazione GSM-R
dedicata esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico
ferroviario, nonche' al fine di contenere i costi di realizzazione della rete
stessa, all'installazione sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente
limitrofa dei relativi impianti ed apparati si procede con le modalita'
proprie degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel rispetto
dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di
qualita', stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto
della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.
4. Copia dell'istanza ovvero della denuncia viene inoltrata contestualmente
all'organismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro trenta giorni dalla
comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare
l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.
5. Il
responsabile del procedimento puo' richiedere, per una sola volta, entro
quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di
dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di
cui al comma 9 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta
integrazione documentale.
6. Nel caso una Amministrazione interessata abbia
espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro
trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di
servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni
degli Enti locali interessati, nonche' dei soggetti preposti ai controlli di
cui all'art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante
dell'Amministrazione dissenziente.
7. La conferenza di servizi deve
pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione,
adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di
competenza delle singole Amministrazioni e vale altresi' come dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori. Della convocazione
e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero.
8.
Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla
conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela
ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio
storico-artistico, la decisione e' rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano
applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui agli
articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. 9. Le istanze di autorizzazione e le denunce di attivita' di
cui al presente articolo, nonche' quelle relative alla modifica delle
caratteristiche di emissione degli impianti gia' esistenti, si intendono
accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della
relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia
stato comunicato un provvedimento di diniego. Gli Enti locali possono
prevedere termini piu' brevi per la conclusione dei relativi procedimenti
ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle
disposizioni stabilite dal presente comma.
10. Le opere debbono essere
realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla
ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione
del silenzio-assenso.».
- La legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge
quadro sulle aree protette, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del
13 dicembre 1991 (S.O.).
- La Direttiva 85/337/CEE, del Consiglio del 27
giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati, e' pubblicato nella G.U.C.E. n. L 175 del 5
luglio 1985.
- L'art. 4, del decreto legislativo 17 gennaio 2005, n. 13,
recante attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di
restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti
comunitari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39, del 17 febbraio 2005,
e' il seguente: «Art. 4 (Criteri generali relativi all'adozione di
restrizioni operative).
- 1. Le restrizioni operative disciplinate dal
presente decreto sono adottate previa valutazione da effettuare in conformita'
alle prescrizioni dell'allegato 2, tenuto conto del rapporto tra costi e
benefici probabili connessi alle misure da attuare, nonche' delle
caratteristiche dell'aeroporto interessato.
2. Per i progetti aeroportuali
assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi
della normativa vigente, la valutazione di cui al comma 1 e' ricompresa
nell'ambito di detta procedura qualora la stessa tenga conto, per quanto
possibile, delle prescrizioni definite nell'allegato 2.
3. E' fatto divieto di
introdurre restrizioni operative basate sulla nazionalita' o sull'identita'
del vettore aereo o del costruttore di velivoli.
4. Ai fini dell'adozione di
restrizioni operative basate sulle prestazioni di un velivolo si fa
riferimento ai limiti di certificazione definiti nell'annesso 16, volume 1,
della citata Convenzione sull'aviazione civile internazionale, terza edizione
del luglio 1993, e successive modificazioni.
5. Le restrizioni operative sono
adottate, tenuto conto dell'approccio equilibrato, come definito all'art. 3,
comma 1, lettera h), esclusivamente nel caso in cui la valutazione effettuata
ai sensi del comma 1, abbia dimostrato che l'attuazione di ogni altra misura
di contenimento dell'inquinamento acustico prevista dalla normativa vigente in
attuazione della citata legge n. 447 del 1995 non consente di raggiungere gli
obiettivi stabiliti dal presente decreto.
6. Fatto salvo quanto previsto al
comma 5, le restrizioni operative intese a ridurre o vietare l'accesso di
velivoli marginalmente conformi sono adottate solo successivamente
all'introduzione di restrizioni operative parziali.
7. Nell'introdurre
restrizioni operative parziali si tiene conto, in particolare, della fascia
oraria relativa ai voli notturni. A tale fine sono utilizzati i descrittori
acustici notturni relativi ai disturbi del sonno previsti dalla normativa
comunitaria vigente nell'ordinamento nazionale, i cui metodi di valutazione ed
i valori limite sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica,
emanato a norma dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della salute.
8. Fino
all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 7 sono utilizzati i descrittori
acustici previsti dalle norme nazionali vigenti».
- L'allegato 2 al citato
decreto legislativo 17 gennaio 2005, n. 13, e' il seguente: «Allegato 2 (art.
4, comma 1) PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 1
Ai fini della valutazione prevista all'art. 4, comma 1, il Comitato di cui
all'art. 6, comma 1, redige una relazione di valutazione contenente:
1.
Situazione aeroportuale attuale.
1.1. Descrizione dell'aeroporto con
indicazione delle sue capacita', della sua ubicazione, dell'intorno
aeroportuale, del volume e della composizione del traffico aereo, nonche'
della composizione ed utilizzo delle piste.
1.2. Descrizione degli obiettivi
ambientali fissati per l'aeroporto nel contesto nazionale.
1.3. Presentazione
delle curve isofoniche degli anni precedenti e dell'anno in corso, compresa
una stima del numero delle persone disturbate dal rumore degli aeromobili, con
la descrizione del metodo di calcolo utilizzato per la loro individuazione.
1.4. Descrizione del clima acustico aeroportuale che dovra' in particolare
evidenziare se sono in corso eventuali aggravamenti e descrizione delle misure
adottate per attenuare l'impatto acustico, quali ad esempio:
a) mappe di
zonizzazione acustica aeroportuale, ove esistenti;
b) programmi di isolamento
acustico;
c) interventi di risanamento acustico
d) informazioni sulla
pianificazione e gestione del territorio, ivi inclusi i piani di zonizzazione
acustica, ove esistenti, dei comuni interessati alle attivita' aeroportuali;
e) impiego di piste preferenziali;
f) rotte preferenziali da mantenere ai fini
acustici;
g) procedure di avvicinamento e decollo pubblicate in Aeronautical
Information Publication (AIP);
h) restrizioni esistenti quali limitazioni del
livello sonoro, limitazione o divieto dei voli notturni, imposte sul rumore;
i) monitoraggio del rumore.
2. Previsioni in assenza di nuove misure.
2.1.
Descrizione di eventuali modifiche ed ampliamenti dell'aeroporto gia'
approvati ed in programma, come ad esempio l'aumento della capacita' e
l'ampliamento delle piste e dei terminali, nonche' descrizione della
composizione futura del traffico e della crescita prevista.
2.2. Nell'eventualita'
delle modifiche ed ampliamenti di cui al punto 2.1, indicazione dei
conseguenti vantaggi e descrizione degli effetti sul clima acustico in assenza
di ulteriori misure, nonche' descrizione delle misure gia' programmate allo
scopo di attenuare tale impatto acustico.
2.3. Previsione delle curve
isofoniche, a seguito delle variazioni di cui al punto 2.1 e stima del numero
di persone che saranno probabilmente soggette al rumore degli aeromobili,
facendo distinzione fra aree residenziali preesistenti ed aree residenziali
recenti.
2.4. Valutazione delle conseguenze e dei costi dovuti all'assenza di
misure volte ad attenuare gli effetti di un eventuale peggioramento
dell'inquinamento acustico.
3. Valutazione delle misure diverse dalle
restrizioni operative.
3.1. Succinta esposizione delle misure, diverse dalle
restrizioni operative, cui si puo' fare ricorso in accordo alle opzioni
previste dal metodo dell'approccio equilibrato di cui all'art. 3, comma 1,
lettera h), anche prendendo in considerazione, se del caso, incentivi di
ordine economico, con indicazione delle principali ragioni che ne hanno
motivato la scelta; analisi approfondita di tali misure ed informazioni
dettagliate sul costo inerente la loro adozione; indicazione del numero di
persone che dovrebbero beneficiarne e dell'arco temporale in cui verranno
attuate; valutazione dell'efficacia globale delle singole misure.
3.2.
Valutazione dell'efficacia dell'adozione di tali misure rispetto ai costi e
del rapporto costi/benefici, tenuto conto dei relativi effetti socio-economici
sugli operatori aerei, sui viaggiatori e sugli enti locali.
3.3. Panoramica
dei possibili effetti che le misure proposte potrebbero avere sul clima
acustico e sull'assetto concorrenziale relativo agli altri aeroporti, agli
operatori ed alle altre parti interessate.
3.4. Motivazione delle scelte
operate e definizione di linee guida ai fini della individuazione delle
suddette misure da parte delle competenti Commissioni aeroportuali.
4.
Valutazione delle restrizioni operative.
4.1. Nel caso in cui si valuti la
necessita' dell'introduzione di restrizioni operative: individuazione dei
necessari piani di intervento, in funzione dei differenti scenari analizzati;
nonche' descrizione delle principali ragioni che motivano la scelta, tenuto
conto dei rapporti costi/benefici e costo/efficacia, anche in relazione alle
esigenze di sviluppo del mercato del trasporto aereo.
5. Riepilogo di natura
non tecnica.
6. Valutazione dell'esposizione al rumore.
6.1. La valutazione
dell'esposizione al rumore (curve isofoniche e numero delle persone colpite)
e' effettuata utilizzando gli indicatori di rumore previsti dal normativa
comunitaria vigente nell'ordinamento nazionale».
Note all'art. 34:
- I commi
1 e 2 dell'art. 5, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione
integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione
integrale dell'inquinamento), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile
2005, n. 93, S.O., sono i seguenti: «Art. 5 (Procedura ai fini del rilascio
dell'Autorizzazione integrata ambientale).
- 1. Ai fini dell'esercizio di
nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell'adeguamento del
funzionamento degli impianti esistenti alle disposizioni del presente decreto,
si provvede al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui
all'art. 7. Fatto salvo quanto disposto dal comma 5 e ferme restando le
informazioni richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e
rumore, la domanda deve comunque descrivere:
a) l'impianto, il tipo e la
portata delle sue attivita';
b) le materie prime e ausiliarie, le sostanze e
l'energia usate o prodotte dall'impianto;
c) le fonti di emissione
dell'impianto;
d) lo stato del sito di ubicazione dell'impianto;
e) il tipo e
l'entita' delle emissioni dell'impianto in ogni settore ambientale, nonche'
un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;
f) la tecnologia utilizzata e le altre tecniche in uso per prevenire le
emissioni dall'impianto oppure per ridurle;
g) le misure di prevenzione e di
recupero dei rifiuti prodotti dall'impianto;
h) le misure previste per
controllare le emissioni nell'ambiente;
i) le eventuali principali alternative
prese in esame dal gestore, in forma sommaria;
j) le altre misure previste per
ottemperare ai principi di cui all'art. 3.
2. La domanda di autorizzazione
integrata ambientale deve contenere anche una sintesi non tecnica dei dati di
cui alle lettere da a) ad l) del comma 1 e l'indicazione delle informazioni
che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di
riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprieta'
intellettuale e, tenendo conto delle indicazioni contenute nell'art. 12 della
legge 24 ottobre 1977, n. 801, di pubblica sicurezza o di difesa nazionale. In
tale caso il richiedente fornisce all'autorita' competente anche una versione
della domanda priva delle informazioni riservate, ai fini dell'accessibilita'
al pubblico».
- I commi 10 e 11 dell'art. 5, del citato decreto legislativo
18 febbraio 2005, n. 59, sono i seguenti:
«10. L'autorita' competente, ai
fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, convoca apposita
conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da
6 a 9, e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, alla quale invita le amministrazioni competenti in materia
ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri
dell'interno, della salute e delle attivita' produttive.
11. Nell'ambito della
conferenza dei servizi di cui al comma 10 sono acquisite le prescrizioni del
sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265. In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio
dell'autorizzazione di cui al presente decreto, il sindaco, qualora lo ritenga
necessario nell'interesse della salute pubblica, chiede all'autorita'
competente di verificare la necessita' di riesaminare l'autorizzazione
rilasciata, ai sensi dell'art. 9, comma 4».
- L'art. 1, commi 1 e 2, del
decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2002, n. 55, recante misure urgenti per garantire la sicurezza
del Sistema elettrico nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
febbraio 2002, n. 34, e' il seguente:
«Art. 1 (Misure urgenti per garantire
la sicurezza del sistema elettrico nazionale).
- 1. Al fine di evitare il
pericolo di interruzione di fornitura di energia elettrica su tutto il
territorio nazionale e di garantire la necessaria copertura del fabbisogno
nazionale, sino alla determinazione dei principi fondamentali della materia in
attuazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2003, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di
potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o
ripotenziamento, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili
all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilita' e
soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attivita'
produttive, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di
assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, fatto salvo quanto
previsto al comma 4, costituendo titolo a costruire e ad esercire l'impianto
in conformita' al progetto approvato. Resta fermo il pagamento del diritto
annuale di cui all'art. 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504 e successive modificazioni.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1
e' rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le
amministrazioni statali e locali interessate, svolto nel rispetto dei principi
di semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni, d'intesa con la regione interessata. Ai soli fini
del rilascio della valutazione di impatto ambientale (VIA), alle opere di cui
al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 8 luglio
1986, n. 349, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto
1988, n. 377, e successive modificazioni. Fino al recepimento della direttiva
96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, tale autorizzazione comprende
l'autorizzazione ambientale integrata e sostituisce, ad ogni effetto, le
singole autorizzazioni ambientali di competenza delle amministrazioni
interessate e degli enti pubblici territoriali. L'esito positivo della VIA
costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimen to
autorizzatorio. L'istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA in ogni
caso entro il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della
richiesta, comprensiva del progetto preliminare e dello studio di impatto
ambientale».
Note all'art. 48:
- La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante:
istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162 (S.O.).
- La
legge 11 marzo 1988, n. 67, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale della Stato (Legge finanziaria 1988) e'
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1988, n.
61.
- L'art. 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136, recante norme per il
sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi
in materia di aree a carattere ambientale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
18 maggio 1999, n. 114, (S.O.), abrogato dal presente decreto, recava: «Interventi
in materia di ambiente.».
- L'art. 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93
(Disposizioni in campo ambientale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79
del 4 aprile 2001, abrogata dal presente decreto, recava: «Commissione per le
valutazioni dell'impatto ambientale».
- Si riporta il testo dell'art. 19 del
decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 (Attuazione della legge 21 dicembre
2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi strategici e di interesse nazionale), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 agosto 2002, n. 199, S.O., come modificato dal presente decreto:
«Art. 19 (Contenuto della valutazione di impatto ambientale).
- 1. La
valutazione di impatto ambientale individua gli effetti diretti ed indiretti
di un progetto e delle sue principali alternative, compresa l'alternativa
zero, sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di
superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e
sull'interazione fra detti fattori, nonche' sui beni materiali e sul
patrimonio culturale, sociale ed ambientale e valuta inoltre le condizioni per
la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti.
2. (abrogato).
3.
(abrogato)».
- Si riporta il testo dell'art. 77 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato, legge finanziaria 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 2002, n. 305, S.O., come modificato dal presente decreto: «Art. 77
(Interventi ambientali).
- 1. (abrogato). 2. (abrogato).
3.- 5.6. Al fine
della bonifica e del risanamento ambientale dell'area individuata alla lettera
p-quater) del comma 4 dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2003, di 1 milione di
euro per l'anno 2004 e di 1 milione di euro per l'anno 2005.
7. (Omissis)».
-
Il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, convertito in legge con
modificazioni, dall'art. 1, legge 16 gennaio 2004, n. 5, reca: «Disposizioni
urgenti di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto
ambientale e di procedimenti di autorizzatori per le infrastrutture di
comunicazione elettronica».
- Il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
(Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
22 aprile 2005, n. 93, S.O.
- L'art. 30 della legge 18 aprile 2005, n. 62,
relative disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2004,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2005, S.O., abrogato
dal presente decreto, recava: «Recepimento dell'art. 5, paragrafo 2, della
direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985 del Consiglio, in materia di
valutazione di impatto ambientale».
-Note all'art. 49:
- Per riferimenti della
legge 11 marzo 1988, n. 67, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190,
del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e dalla legge 23 marzo 2001,
n. 93, si veda nelle note all'art. 48.
- Il comma 2 dell'art. 18 del citato
decreto legislativo n. 59/2005, e' il seguente:
«2. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle
attivita' produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalita', anche
contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai
controlli previsti dal presente decreto, nonche' i compensi spettanti ai
membri della commissione istruttoria di cui all'art. 5, comma 9. Gli oneri per
l'istruttoria e per i controlli sono quantificati in relazione alla
complessita', delle attivita' svolte dall'autorita' competente, sulla base del
numero e della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali
interessate, nonche' della eventuale presenza di sistemi di gestione
registrati o certificati e delle spese di funzionamento della commissione di
cui all'articolo 5, comma 9. Tali oneri, posti a carico del gestore, sono
utilizzati esclusivamente per le predette spese. A tale fine gli importi delle
tariffe vengono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio».
Note all'art. 51:
- Il comma 2, dell'art. 17, della
citata legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente: «2. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina
delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla
Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio
della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con
effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- Il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 1988, reca: «Regolamentazione delle
pronunce di compatibilita' ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio
1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in
materia di danno ambientale».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 27 dicembre 1988, recante norme tecniche per la redazione degli studi
di impatto ambientale e la formazione del giudizio di compatibilita' di cui
all'art. 6, legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1989, n. 4.
- Il decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della
direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile
2005 (S.O.).
Note all'art. 55:
- L'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 203, S.O., e' il seguente: «Art. 38 (Agenzia
per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici).
- 1. E' istituita
l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle forme
disciplinate dagli articoli 8 e 9.
2. L'agenzia svolge i compiti e le
attivita' tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione
dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo,
ivi compresi l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali
e interregionali.
3. All'agenzia sono trasferite le attribuzioni dell'agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente, quelle dei servizi tecnici
nazionale istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad
eccezione di quelle del servizio sismico nazionale.
4. Lo statuto
dell'Agenzia, emanato ai sensi dell'art. 8, comma 4, prevede l'istituzione di
un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per la
protezione dell'ambiente, con funzioni consultive nei confronti del direttore
generale e del comitato direttivo. Lo statuto prevede altresi' che il comitato
direttivo sia composto di quattro membri, di cui due designati dal Ministero
dell'ambiente e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto
disciplina inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra indicati
e la loro durata, nell'ambito delle finalita' indicate dagli articoli 03,
comma 5, e 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
5. Sono
soppressi l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, i servizi
tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia.».
-
Gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di
attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre
2005, n. 222, sono i seguenti: «Art. 8 (Diffusione dell'informazione
ambientale).
- 1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 5, l'autorita' pubblica
rende disponibile l'informazione ambientale detenuta rilevante ai fini delle
proprie attivita' istituzionali avvalendosi, ove disponibili, delle tecnologie
di telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'autorita' pubblica stabilisce, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano per
rendere l'informazione ambientale progressivamente disponibile in banche dati
elettroniche facilmente accessibili al pubblico tramite reti di
telecomunicazione pubbliche, da aggiornare annualmente.
3. Entro due anni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorita' pubblica,
per quanto di competenza, trasferisce nelle banche dati istituite in
attuazione dei piani di cui al comma 2, almeno:
a) i testi di trattati, di
convenzioni e di accordi internazionali, atti legislativi comunitari,
nazionali, regionali o locali, aventi per oggetto l'ambiente;
b) le politiche,
i piani ed i programmi relativi all'ambiente;
c) le relazioni sullo stato
d'attuazione degli elementi di cui alle lettere a) e b), se elaborati o
detenuti in forma elettronica dalle autorita' pubbliche;
d) la relazione sullo
stato dell'ambiente, prevista dall'art. 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986,
n. 349, e successive modificazioni, e le eventuali relazioni sullo stato
dell'ambiente a livello regionale o locale, laddove predisposte;
e) i dati o
le sintesi di dati ricavati dal monitoraggio di attivita' che incidono o
possono incidere sull'ambiente;
f) le autorizzazioni e i pareri rilasciati
dalle competenti autorita' in applicazione delle norme sulla valutazione
d'impatto ambientale e gli accordi in materia ambientale, ovvero un
riferimento al luogo in cui puo' essere richiesta o reperita l'informazione, a
norma dell'art. 3;
g) gli studi sull'impatto ambientale, le valutazioni dei
rischi relativi agli elementi dell'ambiente, di cui all'art. 2, comma 1,
lettera a), ovvero il riferimento al luogo in cui l'informazione ambientale
puo' essere richiesta o reperita a norma dell'art. 3.
4. Fermo restando quanto
previsto al comma 3, l'informazione ambientale puo' essere resa disponibile
creando collegamenti a sistemi informativi e a banche dati elettroniche, anche
gestiti da altre autorita' pubbliche, da rendere facilmente accessibili al
pubblico.
5. In caso di minaccia imminente per la salute umana e per
l'ambiente, causata da attivita' umane o dovuta a cause naturali, le autorita'
pubbliche, nell'ambito dell'espletamento delle attivita' di protezione civile
previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, e
dalle altre disposizioni in materia, diffondono senza indugio le informazioni
detenute che permettono, a chiunque possa esserne colpito, di adottare misure
atte a prevenire o alleviare i danni derivanti da tale minaccia.
6. Le
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano all'informazione
raccolta dall'autorita' pubblica precedentemente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, a meno che tale informazione non sia gia'
disponibile in forma elettronica.». «Art. 9 (Qualita' dell'informazione
ambientale).
- 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
garantisce, se possibile, che l'informazione ambientale detenuta dall'autorita'
pubblica sia aggiornata, precisa e confrontabile.
2. Per le finalita' di cui
al comma 1, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
elabora, se necessario, apposite specifiche tecniche da approvare con le
modalita' di cui all'art. 15, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 agosto 2002, n. 207.».
- L'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n.
144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il
riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina
l'INAIL, nonche' diposizioni per il riordino degli enti previdenziali,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118, (S.O.) e' il
seguente: «Art. 1 (Costituzione di unita' tecniche di supporto alla
programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti
pubblici).
- 1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualita' ed efficienza
al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, le amministrazioni
centrali e regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999, propri
nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che, in raccordo
fra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione,
attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e
attuati da ogni singola amministrazione. E' assicurata l'integrazione dei
nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici con il Sistema
statistico nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. I nuclei di valutazione e verifica di
cui al comma 1 operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in
collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed esprimono adeguati livelli di
competenza tecnica ed operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a
forte contenuto di specializzazione, con particolare riferimento per:
a)
l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione
e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunita' e
fattibilita' degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti e
interventi, tenendo conto in particolare di criteri di qualita' ambientale e
di sostenibilita' dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilita'
ecologica degli investimenti pubblici;
b) la gestione del Sistema di
monitoraggio di cui al comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di
statistica delle rispettive amministrazioni;
c) l'attivita' volta alla
graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme
dei programmi e dei progetti attuati a livello territoriale, con riferimento
alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica.
3. Le
attivita' volte alla costituzione dei nuclei di valutazione e verifica di cui
al comma 1 sono attuate autonomamente sotto il profilo amministrativo,
organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni tenendo conto delle
strutture similari gia' esistenti e della necessita' di evitare duplicazioni.
Le amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche sulla base di
un'adeguata analisi organizzativa, un programma di attuazione comprensivo
delle connesse attivita' di formazione e aggiornamento necessarie alla
costituzione e all'avvio dei nuclei.
4. Entro due mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le
caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di cui al presente articolo,
ivi compresa la spettanza di compensi agli eventuali componenti estranei alla
pubblica amministrazione, nonche' le modalita' e i criteri per la formulazione
e la realizzazione dei programmi di attuazione di cui al comma 3.
5. E'
istituito presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con
il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle
politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati
con i fondi strutturali europei, sulla base dell'attivita' di monitoraggio
svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale attivita' concerne le modalita'
attuative dei programmi di investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale,
finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di monitoraggio degli
investimenti pubblici e' funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta
nell'ambito dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema
informativo integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Il CIPE, con propria deliberazione, costituisce e
definisce la strutturazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti
pubblici disciplina il suo funzionamento ed emana indirizzi per la sua
attivita', previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Il Sistema
di monitoraggio degli investimenti pubblici deve essere flessibile ed
integrabile in modo tale da essere funzionale al progetto «Rete unitaria
della pubblica amministrazione», di cui alla direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri 5 settembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 272 del 21 novembre 1995. Le informazioni derivanti dall'attivita' di
monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia nazionale di cui
all'art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale
dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle rispettive
competenze, a tutte le amministrazioni centrali e regionali. Il CIPE invia un
rapporto semestrale al Parlamento.
7. Per le finalita' di cui al presente
articolo, ivi compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e' istituito
un fondo da ripartire, previa deliberazione del CIPE sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Per la dotazione del fondo e' autorizzata la spesa
di lire 8 miliardi per l'anno 1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere
dall'anno 2000.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10 miliardi di lire per ciascuno
degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, indica i criteri ai quali dovranno attenersi le regioni
e le province autonome al fine di suddividere il rispettivo territorio in
Sistemi locali del lavoro, individuando tra questi i distretti
economico-produttivi sulla base di una metodologia e di indicatori elaborati
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che ne curera' anche
l'aggiornamento periodico. Tali indicatori considereranno fenomeni
demografici, sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e la
presenza di fattori di localizzazione, situazione orografica e condizione
ambientale ai fini della programmazione delle politiche di sviluppo di cui al
comma 1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni, delle
province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.».
Note all'art.
58:
- L'art. 1 della legge 8 luglio 1986, n. 349 recante «Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162 (S.O.) e' il seguente: «Art.
1.
- 1. E' istituito il Ministero dell'ambiente.
2. E' compito del Ministero
assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il
recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali
della collettivita' ed alla qualita' della vita, nonche' la conservazione e la
valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse
naturali dall'inquinamento. 3. Il Ministero compie e promuove studi, indagini
e rilevamenti interessanti l'ambiente;
adotta, con i mezzi dell'informazione,
le iniziative idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze ed ai
problemi dell'ambiente, anche attraverso la scuola, di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione.
4. Il Ministero instaura e sviluppa,
previo coordinamento con il Ministero degli affari esteri e con gli altri
Ministeri interessati, rapporti di cooperazione con gli organismi
internazionali e delle Comunita' europee.
5. Il Ministero promuove e cura
l'adempimento di convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti
comunitari concernenti l'ambiente e il patrimonio naturale.
6. Il Ministero
presenta al Parlamento ogni due anni una relazione sullo stato dell'ambiente».
- L'art. 2 commi 5 e 6 della citata legge n. 349 del 1986 e' il seguente: «5.
Il Ministro dell'ambiente interviene, per il concerto, nella predisposizione
dei piani di settore a carattere nazionale che abbiano rilevanza di impatto
ambientale. 6. Il Ministro dell'ambiente adotta, d'intesa con il Ministro dei
lavori pubblici, le iniziative necessarie per assicurare il coordinamento, ad
ogni livello di pianificazione, delle funzioni di tutela dell'ambiente di cui
alla presente legge con gli interventi per la difesa del suolo e per la tutela
e utilizzazione delle acque».
Note all'art. 61:
- Il decreto del Presidente
della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, recante «Approvazione del
regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio
delle dighe da ritenuta» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo
1960, n. 72.
- Il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante «Riordinamento
e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1924, n. 117.
Nota all'art. 63:
- La legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto
organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 25 maggio 1989, n. 120 (S.O.).
Nota all'art. 65:
- Il
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice dei beni culturali
e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45 (S.O.).
Note
all'art. 67:
- L'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante «Istituzione
del Servizio nazionale della protezione civile» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 17 marzo 1992, n. 64 (S.O.) e' il seguente: «Art. 5 (Stato di
emergenza e potere di ordinanza).
- 1. Al verificarsi degli eventi di cui
all'art. 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi
dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione
civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione
territoriale in stretto riferimento alla qualita' ed alla natura degli eventi.
Con le medesime modalita' si procede alla eventuale revoca dello stato di
emergenza al venir meno dei relativi presupposti.
2. Per l'attuazione degli
interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si
provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16,
anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
3. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma
2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, puo' emanare
altresi' ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori
danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente
del Consiglio dei Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
4. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi
dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione
civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente
articolo, puo' avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di
delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le
modalita' del suo esercizio.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi
vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende
derogare e devono essere motivate.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del
presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nonche' trasmesse ai sindaci interessati affinche' vengano
pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142».
- L'art. 86, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.
59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92 S.O., e' il
seguente: «2. I proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio
idrico sono introitati dalla regione».
Nota all'art. 70:
- L'art. 34 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante «Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
settembre 2000, n. 227, S.O. e' il seguente: «Art. 34 (Accordi di programma).
- 1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi
di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione
integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni
statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i soggetti
predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il
sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli
interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un
accordo di programma, anche su richiesta di uno o piu' dei soggetti
interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i
tempi, le modalita', il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2.
L'accordo puo' prevedere altresi' procedimenti di arbitrato, nonche'
interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3.
Per verificare la possibilita' di concordare l'accordo di programma, il
presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca
una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione,
del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni
interessate, e' approvato con atto formale del presidente della regione o del
presidente della provincia o del sindaco ed e' pubblicato nel Bollettino
ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del
presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'art. 81
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici
e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune
interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici,
l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio
comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
6. Per l'approvazione di
progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per
le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede
a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma
comporta la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza
delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere
non hanno avuto inizio entro tre anni.
7. La vigilanza sull'esecuzione
dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti
da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della
provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali
interessati, nonche' dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto
nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali
o enti pubblici nazionali.
8. Allorche' l'intervento o il programma di
intervento comporti il concorso di due o piu' regioni finitime, la conclusione
dell'accordo di programma e' promossa dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio
di vigilanza di cui al 7 dicembre 2005 http://bd01.deaprofessionale.it/guri/cgi-bin/FulShow
comma 7 e' in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del
Consiglio dei Ministri ed e' composto dai rappresentanti di tutte le regioni
che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al Commissario del Governo ed al
prefetto».
Nota all'art. 72:
- L'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468, recante «Riforma di alcune norme di contabilita'
generale dello Stato in materia di bilancio», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233, e' il seguente: «3. La legge finanziaria
non puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero
organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti
finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale
e in particolare:
a)-c) (omissis);
d) la determinazione, in apposita tabella,
della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in
conto capitale, la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;».
Note all'art. 74:
- L'art. 2 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, recante «Riordino
del settore termale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 novembre 2000, n.
261, e' il seguente: «Art. 2 (Definizioni).
- 1. Ai fini della presente legge
si intendono per:
a) acque termali: le acque minerali naturali, di cui al
regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, e successive modificazioni,
utilizzate a fini terapeutici;
b) cure termali: le cure, che utilizzano acque
termali o loro derivati, aventi riconosciuta efficacia terapeutica per la
tutela globale della salute nelle fasi della prevenzione, della terapia e
della riabilitazione delle patologie indicate dal decreto di cui all'art. 4,
comma 1, erogate negli stabilimenti termali definiti ai sensi della lettera
d);
c) patologie: le malattie, indicate dal decreto di cui all'art. 4, comma
1, che possono essere prevenute o curate, anche a fini riabilitativi, con le
cure termali;
d) stabilimenti termali: gli stabilimenti individuati ai sensi
dell'art. 3, ancorche' annessi ad alberghi, istituti termali o case di cura in
possesso delle autorizzazioni richieste dalla legislazione vigente per
l'esercizio delle attivita' diverse da quelle disciplinate dalla presente
legge;
e) aziende termali: le aziende, definite ai sensi dell'art. 2555 del
codice civile, o i rispettivi rami, costituiti da uno o piu' stabilimenti
termali;
f) territori termali: i territori dei comuni nei quali sono presenti
una o piu' concessioni minerarie per acque minerali e termali.
2. I termini
"terme", "termale", "acqua termale", "fango
termale", "idrotermale", "idrominerale", "thermae",
"spa (salus per aquam)" sono utilizzati esclusivamente con
riferimento alle fattispecie aventi riconosciuta efficacia terapeutica ai
sensi del comma 1, lettera b).».
- La legge 19 ottobre 1984, n. 748, recante
«Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 6 novembre 1984, n. 305, S.O.
- Il decreto legislativo 18
febbraio 2005, n. 59, recante «Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE
relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2005, n. 93, S.O. - Il decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante «Attuazione della direttiva
98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2001, n. 52, S.O.
Note all'art.
75:
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro,
quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della
loro emanazione.».
- L'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 recante «Norme
generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione
europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari» pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2005, n. 37, e' il seguente: «Art. 13
(Adeguamenti tecnici).
- 1. Alle norme comunitarie non autonomamente
applicabili, che modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine
tecnico di direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e' data
attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della
Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne da'
tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le politiche comunitarie.
2. In relazione a quanto disposto
dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al
presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio
all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme
comunitarie. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per
le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la
propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine
stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono
comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di
attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano
l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del
carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.».
Note all'art. 78:
- Il decreto ministeriale 6 novembre 2003, n. 367, recante «Regolamento
concernente la fissazione di standard di qualita' nell'ambiente acquatico per
le sostanze pericolose, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 152», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio
2004, n. 5.
- La Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in
materia di acque e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale L 327 del 22 dicembre
2000. Nota all'art. 83:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
l982, n. 470, recante «Attuazione della direttiva 76/160/CEE relativa alla
qualita' delle acque di balneazione» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
26 luglio 1982, n. 203. Note all'art. 84:
- Il decreto del Presidente della
Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, recante «Esecuzione della convenzione
relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat
degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 1976, n. 173.
- La legge 11 febbraio l992,
n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e
per il prelievo venatorio» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio
1992, n. 46, S.O.
Nota all'art. 92:
- Il decreto ministeriale del Ministero
per le politiche agricole e forestali del 19 aprile 1999, recante «Approvazione
del codice di buona pratica agricola» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 102, S.O. 4 maggio 1999.
Nota all'art. 93:
L'art. 5, comma 21, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante: Attuazione della direttiva
91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122, S.O. e' il
seguente: «21. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro dell'ambiente, sentite le regioni e le province autonome,
definisce i criteri per l'individuazione delle aree vulnerabili, nelle quali
le regioni e le province autonome possono chiedere l'applicazione delle
limitazioni e delle esclusioni di impiego di cui al comma 20.».
Nota all'art.
95:
- L'art. 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante «Testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1934, e' il seguente:
«Art. 4.
- Per le acque pubbliche, le quali, non comprese in precedenti
elenchi, siano incluse in elenchi suppletivi, gli utenti che non siano in
grado di chiedere il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua ai termini
dell'art. 3, hanno diritto alla concessione limitatamente al quantitativo di
acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata, con esclusione di
qualunque concorrente, salvo quanto e' disposto dall'art. 45. La domanda deve
essere presentata entro i termini stabiliti dall'art. 3 per i riconoscimenti e
sara' istruita con la procedura delle concessioni.».
Note all'art. 96:
- Il
testo degli articoli 7 e 9 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
recante «Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti
elettrici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1934,
come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 7.
- Le domande
per nuove concessioni e utilizzazioni corredate dei progetti di massima delle
opere da eseguire per la raccolta, regolazione, estrazione, derivazione,
condotta, uso, restituzione e scolo delle acque sono dirette al Ministro dei
lavori pubblici e presentate all'Ufficio del Genio civile alla cui
circoscrizione appartengono le opere di presa. Le domande di cui al primo
comma relative sia alle grandi sia alle piccole derivazioni sono altresi'
trasmesse alle Autorita' di bacino territorialmente competenti che, entro il
termine perentorio di quaranta giorni dalla data di ricezione ove si tratti di
domande relative a piccole derivazioni, comunicano il proprio parere
vincolante al competente Ufficio Istruttore in ordine alla compatibilita'
della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del
controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, anche in attesa di
approvazione del Piano anzidetto. Qualora le domande siano relative a grandi
derivazioni, il termine per la comunicazione del suddetto parere e' elevato a
novanta giorni dalla data di ricezione delle domande medesime. Decorsi i
predetti termini senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio nomina un Commissario ad acta che
provvede entro i medesimi termini decorrenti dalla data della nomina. Ogni
richiedente di nuove concessioni deve depositare, con la domanda, una somma
pari ad un quarantesimo del canone annuo e in ogni caso non inferiore a lire
cinquanta. Le somme cosi' raccolte sono versate in Tesoreria in conto entrate
dello Stato. L'Ufficio del Genio civile ordina la pubblicazione della domanda
mediante avviso nel Foglio degli annunzi legali delle province nel cui
territorio ricadono le opere di presa e di restituzione delle acque.
Nell'avviso sono indicati il nome del richiedente e i dati principali della
richiesta derivazione, e cioe': luogo di presa, quantita' di acqua, luogo di
restituzione ed uso della derivazione. L'avviso e' pubblicato anche nella
Gazzetta Ufficiale del Regno. Nei territori che ricadono nella circoscrizione
del Magistrato alle acque per le province venete e di Mantova, questo deve
essere sentito sull'ammissibilita' delle istanze prima della loro istruttoria.
Se il Ministro ritiene senz'altro inammissibile una domanda perche'
inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi
generali, la respinge con suo decreto sentito il parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici. Le domande che riguardano derivazioni
tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o piu' domande
anteriori, sono accettate e dichiarate concorrenti con queste, se presentate
non oltre trenta giorni dall'avviso nella Gazzetta Ufficiale relativo alla
prima delle domande pubblicate incompatibili con la nuova. Di tutte le domande
accettate si da' pubblico avviso nei modi sopra indicati. Dopo trenta giorni
dall'avviso, la domanda viene pubblicata, col relativo progetto, mediante
ordinanza del Genio civile. In ogni caso l'ordinanza stabilisce il termine,
non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, entro il quale
possono presentarsi le osservazioni e le opposizioni scritte avverso la
derivazione richiesta. Se le opere di derivazione interessano la
circoscrizione di piu' uffici del Genio civile, l'ordinanza di istruttoria e'
emessa dal Ministro dei lavori pubblici. Nel caso di domande concorrenti la
istruttoria e' estesa a tutte le domande se esse sono tutte incompatibili con
la prima;
se invece alcune furono accettate al di la' dei termini relativi
alla prima, per essere compatibili con questa e non con le successive,
l'istruttoria e' intanto limitata a quelle che sono state presentate ed
accettate entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'avviso relativo alla prima domanda.». «Art. 9.
- 1. Tra piu' domande
concorrenti, completata l'istruttoria di cui agli articoli 7 e 8, e' preferita
quella che da sola, o in connessione con altre utenze concesse o richieste,
presenta la piu' razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai
seguenti criteri:
a) l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze
essenziali dei concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o
di irrigazione e la prioritaria destinazione delle risorse qualificate all'uso
potabile;
b) le effettive possibilita' di migliore utilizzo delle fonti in
relazione all'uso;
c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo
idrico oggetto di prelievo;
d) la quantita' e la qualita' dell'acqua
restituita rispetto a quella prelevata.
1-bis. E' preferita la domanda che,
per lo stesso tipo di uso, garantisce la maggior restituzione d'acqua in
rapporto agli obiettivi di qualita' dei corpi idrici. In caso di piu' domande
concorrenti per usi produttivi e' altresi' preferita quella del richiedente
che aderisce al sistema ISO 14001 ovvero al sistema di cui al regolamento
(CEE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001,
sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS).
1-ter. Per lo stesso tipo di uso e' preferita la
domanda che garantisce che i minori prelievi richiesti siano integrati dai
volumi idrici derivati da attivita' di recupero e di riciclo.».
- L'art. 54
del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante «Testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1934, e' il seguente: «Art. 54.
-
Nelle grandi derivazioni che riguardino rilevanti interessi pubblici, qualora
si verifichino interruzioni o sospensioni ingiustificate, il Ministro dei
lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, fatti eseguire i controlli e
le contestazioni del caso, diffida l'utente ad eseguire, entro un congruo
termine, le riparazioni necessarie. Ove l'utente non provveda entro il termine
prefisso, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore e di
concerto col Ministro delle finanze, puo' disporre l'esercizio di ufficio a
spese dell'utente, previa presa di possesso delle opere principali ed
accessorie, ricadenti entro e fuori l'ambito demaniale. L'utente e' obbligato
a porre a disposizione del Ministero dei lavori pubblici il personale addetto
al funzionamento dell'impianto. Prima che sia iniziato l'esercizio di ufficio,
il Genio civile redige, in contraddittorio con l'interessato, o, in mancanza,
con l'assistenza di due testimoni, l'inventario dell'impianto. Il rendiconto
dell'esercizio di ufficio e' approvato dal Ministro dei lavori pubblici, che
dispone il pagamento all'utente dei proventi netti quando la gestione sia
stata attiva. Quando invece la gestione sia stata passiva, il rendiconto e'
approvato dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle
finanze, il quale ultimo dispone la riscossione, a carico dell'utente, delle
maggiori spese occorse, con le norme indicate nell'art. 39 della presente
legge. Nel caso previsto al secondo comma del presente articolo, i proventi
netti sono depositati alla Cassa depositi e prestiti, fino al definitivo
regolamento dei rapporti tra l'amministrazione e colui che ha esercitato
irregolarmente o abusivamente la derivazione. Quando trattisi di impianti in
servizio delle Ferrovie dello Stato, l'esercizio degli impianti stessi puo'
essere affidato al Ministero delle comunicazioni ed in tal caso esso provvede
a quanto e' disposto nei comma quarto, quinto e sesto. Contro i provvedimenti
emanati a termini del presente articolo non e' ammesso altro ricorso che
quello per legittimita' dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche.».
- L'art. 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' il seguente: «Art.
17.
- 1. Salvo quanto previsto dall'art. 93 e dall'art. 28, commi 3 e 4, della
legge 5 gennaio 1994, n. 36, e' vietato derivare o utilizzare acqua pubblica
senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorita' competente.
Nel caso di violazione del disposto del comma 1, l'amministrazione competente
dispone la cessazione dell'utenza abusiva e il contravventore, fatti salvi
ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, e' tenuto
al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5 a 50 milioni di
lire. Nei casi di particolare tenuita' si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 mila lire 3 milioni. Alla sanzione prevista dal presente
articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16
della legge 24 novembre 1981, n. 689. E' in ogni caso dovuta una somma pari ai
canoni non corrisposti. L'autorita' competente, con espresso provvedimento nel
quale sono stabilite le necessarie cautele, puo' eccezionalmente consentire la
continuazione p rovvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di
interesse pubblico generale, purche' l'utilizzazione non risulti in palese
contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque.».
- Gli
articoli 3 e 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono i seguenti:
«Art. 3.
- Gli utenti di acqua pubblica menzionati alle lettere a) e b) e
nell'ultimo comma dell'articolo precedente, che non abbiano gia' ottenuto il
riconoscimento all'uso dell'acqua debbono chiederlo, sotto pena di decadenza,
entro un anno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno
dell'elenco in cui l'acqua e' inscritta. Coloro che hanno ottenuto la
concessione ai sensi delle leggi 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F e 10
agosto 1884, n. 2644, e leggi successive non hanno l'obbligo di chiedere il
riconoscimento dell'utenza. Sulla domanda di riconoscimento si provvede, a
spese dell'interessato, nel caso di piccole derivazioni in merito alle quali
non siano sorte opposizioni, con decreto dell'ingegnere capo dell'ufficio del
Genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa. Negli
altri casi si provvede con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito
il Consiglio superiore. Avverso il decreto dell'ingegnere capo del Genio
civile e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato,
al Ministero dei lavori pubblici, che provvede sentito il Consiglio superiore.
Entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo,
l'interessato puo' ricorrere ai tribunali delle acque pubbliche.». «Art. 4.
- Per le acque pubbliche, le quali, non comprese in precedenti elenchi, siano
incluse in elenchi suppletivi, gli utenti che non siano in grado di chiedere
il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua ai termini dell'art. 3, hanno
diritto alla concessione limitatamente al quantitativo di acqua e di forza
motrice effettivamente utilizzata, con esclusione di qualunque concorrente,
salvo quanto e' disposto dall'art. 45. La domanda deve essere presentata entro
i termini stabiliti dall'art. 3 per i riconoscimenti e sara' istruita con la
procedura delle concessioni.».
- L'art. 1, comma 1, della legge 5 gennaio
1994, n. 36, recante «Disposizioni in materia di risorse idriche»,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19
gennaio 1994, e' il seguente: «Art. 1 (Tutela e uso delle risorse idriche).
-
1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorche' non estratte dal
sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che e' salvaguardata ed
utilizzata secondo criteri di solidarieta'.
2. Qualsiasi uso delle acque e'
effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future
a fruire di un integro patrimonio ambientale.
3. Gli usi delle acque sono
indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il
patrimonio idrico, la vivibilita' dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la
flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.
4. Le
acque termali, minerali e per uso geotermico sono disciplinate da leggi
speciali.».
- L'art. 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275,
recante «Riordino in materia di concessione di acque pubbliche», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1993, n. 182, e' il seguente: «Art. 10
(Pozzi).
- 1. Tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti, ancorche' non
utilizzati, sono denunciati dai proprietari, possessori o utilizzatori alla
regione o provincia autonoma nonche' alla provincia competente per territorio,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo. A seguito della denuncia, l'ufficio competente procede agli
adempimenti di cui all'art. 103 del testo unico approvato con regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775. La omessa denuncia dei pozzi diversi da quelli
previsti dall'art. 93 del citato testo unico nel termine di cui sopra e'
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentomila a lire unmilioneduecentomila;
il pozzo puo' essere sottoposto a
sequestro ed e' comunque soggetto a chiusura a spese del trasgressore
allorche' divenga definitivo il provvedimento che applica la sanzione. Valgono
le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
- L'art. 21 del regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante «Testo unico delle disposizioni di
legge sulle acque e impianti elettrici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 5 dell'8 gennaio 1934, come modificato dal presente decreto, e' il
seguente: «Art. 21.
- Tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La
durata delle concessioni, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma, non
puo' eccedere i trenta anni ovvero i quaranta per uso irriguo e per la
piscicoltura, ad eccezione di quelle di grande derivazione idroelettrica, per
le quali resta ferma la disciplina di cui all'art. 12, commi 6, 7 e 8 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Le concessioni di grandi derivazioni
ad uso industriale sono stipulate per una durata non superiore ad anni
quindici e possono essere condizionate alla attuazione di risparmio idrico
mediante il riciclo o il riuso dell'acqua, nei termini quantitativi e
temporali che dovranno essere stabiliti in sede di concessione, tenuto conto
delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico Il Ministro dei lavori
pubblici, sentito il Consiglio superiore, tenuto conto dello scopo prevalente,
determina la specie e la durata di ciascuna concessione. Le concessioni di
derivazioni per uso irriguo devono tener conto delle tipologie delle colture
in funzione della disponibilita' della risorsa idrica, della quantita' minima
necessaria alla coltura stessa, prevedendo se necessario specifiche modalita'
di irrigazione;
le stesse sono assentite o rinnovate solo qualora non risulti
possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili
gia' operanti sul territorio. Giusta il disposto dell'art. 8 del testo unico
sulle ferrovie concesse alla industria privata, approvato con regio decreto 9
maggio 1912, n. 1447;
le derivazioni posteriori alla legge 12 luglio 1908, n.
444, accordate ad un concessionario di ferrovia pubblica per la applicazione
della trazione elettrica, conservano la durata della concessione della
ferrovia e ne costituiscono parte integrante. La stessa disposizione e'
applicabile alle tramvie a trazione meccanica in virtu' dell'art. 273 del
citato testo unico e alle derivazioni concesse per trazione elettrica di
funicolari, funivie, filovie ed ascensori in servizio pubblico.».
- L'art. 93
del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' il seguente: «Art. 93.
- Il
proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a tutela della pubblica
amministrazione, a norma degli articoli seguenti, ha facolta', per gli usi
domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici,
le acque sotterranee nel suo fondo, purche' osservi le distanze e le cautele
prescritte dalla legge. Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di
giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia
e l'abbeveraggio del bestiame».
Nota all'art. 108:
- Il decreto legislativo
18 febbraio 2005 n. 59 recante «Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE
relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento» e'
pubblicato nella Gazzetta Uffiiale 22 aprile 2005, n. 93, S.O.
Note all'art.
112:
- Per i riferimenti del decreto legislativo n. 59 del 2005 si veda nelle
note all'art. 108.
- La legge 11 novembre 1996, n. 574, recante «Nuove norme
in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di
scarichi dei frantoi oleari» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12
novembre 1996, n. 265.
Note all'art. 114:
- Il decreto del Presidente della
Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363 recante «Approvazione del regolamento
per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di
ritenuta» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
72 del 24 marzo 1960. - Gli art. 89 e 91 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59» sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 92
del 21 aprile 1998 - Supplemento Ordinario n. 77 (Rettifica Gazzetta Ufficiale
n. 116 del 21 maggio 1997) sono i seguenti: «Art. 89 (Funzioni conferite alle
regioni e agli enti locali).
- 1. Sono conferite alle regioni e agli enti
locali, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte
le funzioni non espressamente indicate nell'art. 88 e tra queste in
particolare, sono trasferite le funzioni relative:
a) alla progettazione,
realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura;
b) alle
dighe non comprese tra quelle indicate all'art. 91, comma 1;
c) ai compiti di
polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio
1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese
l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o
intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano
in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;
d)
alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;
e) alle
concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi;
f) alle
concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi
dell'art. 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37; g) alla polizia delle acque,
anche con riguardo alla applicazione del testo unico approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
h) alla programmazione, pianificazione e
gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati
costieri; i) alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni
amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca,
estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema
idrico sotterraneo nonche' alla determinazione dei canoni di concessione e
all'introito dei relativi proventi, fatto salvo quanto disposto dall'art. 29,
comma 3, del presente decreto legislativo;
l) alla nomina di regolatori per il
riparto delle disponibilita' idriche qualora tra piu' utenti debba farsi luogo
delle disponibilita' idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli
diritti e concessioni ai sensi dell'art. 43, comma 3, del testo unico
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Qualora il corso
d'acqua riguardi il territorio di piu' regioni la nomina dovra' avvenire di
intesa tra queste ultime;
2. Sino all'approvazione del bilancio idrico su
scala di bacino, previsto dall'art. 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, le
concessioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo che
interessino piu' regioni sono rilasciate d'intesa tra le regioni interessate.
In caso di mancata intesa nel termine di sei mesi dall'istanza, ovvero di
altro termine stabilito ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, il
provvedimento e' rimesso allo Stato.
3. Fino alla adozione di apposito accordo
di programma per la definizione del bilancio idrico, le funzioni di cui al
comma 1, lettera i), del presente articolo sono esercitate dallo Stato,
d'intesa con le regioni interessate, nei casi in cui il fabbisogno comporti il
trasferimento di acqua tra regioni diverse e cio' travalichi i comprensori di
riferimento dei bacini idrografici.
4. Le funzioni conferite con il presente
articolo sono esercitate in modo da garantire l'unitaria considerazione delle
questioni afferenti ciascun bacino idrografico.
5. Per le opere di rilevante
importanza e suscettibili di interessare il territorio di piu' regioni, lo
Stato e le regioni interessate stipulano accordi di programma con i quali sono
definite le appropriate modalita', anche organizzative, di gestione.». Art.
91 (Registro italiano dighe - RID)
- 1. Ai sensi dell'art. 3, lettera d) della
legge 15 marzo 1997, n. 59, il servizio nazionale dighe e' soppresso quale
servizio tecnico nazionale e trasformato in Registro italiano dighe - RID, che
provvede, ai fini della tutela della pubblica incolumita', all'approvazione
tecnica dei progetti ed alla vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di
controllo spettanti ai concessionari sulle dighe di ritenuta aventi le
caratteristiche indicate all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994,
n. 507, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.
2.
Le regioni e le province autonome possono delegare al RID l'approvazione
tecnica dei progetti delle dighe di loro competenza e richiedere altresi'
consulenza ed assistenza anche relativamente ad altre opere tecnicamente
assimilabili alle dighe, per lo svolgimento dei compiti ad esse assegnati.
3.
Ai sensi dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, con specifico
provvedimento da adottarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici
d'intesa con la conferenza Stato-regioni, sono definiti l'organizzazione,
anche territoriale, del RID, i suoi compiti e la composizione dei suoi organi,
all'interno dei quali dovra' prevedersi adeguata rappresentanza regionale.».
- L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n.
1363, e' il seguente: «Art. 6 (Foglio di condizioni).
- Il foglio di
condizioni, all'osservanza del quale e' vincolata l'esecuzione dell'opera, e'
predisposto con riferimento al progetto esecutivo e contiene le norme:
a) per
l'esecuzione e la manutenzione degli accessi allo sbarramento durante la
costruzione e il successivo esercizio;
b) per la deviazione provvisoria del
corso d'acqua, durante i lavori di costruzione;
c) per l'esecuzione
dell'opera, specificando le modalita' di costruzione, i lavori da eseguire per
l'impermeabilizzazione e l'eventuale consolidamento della fondazione, le
caratteristiche e le provenienze dei materiali da adoperare e le prove di
controllo alle quali questi dovranno essere sottoposti durante i lavori, sia
nell'eventuale laboratorio di cantiere, sia presso laboratori specializzati,
con indicazione del numero e della frequenza dei saggi da prelevare sotto il
controllo dell'Amministrazione;
d) per le osservazioni e misure da compiere
per il controllo del comportamento dello sbarramento, con indicazione degli
apparecchi dei vari tipi da disporre nella struttura e fuori di essa;
e) per
la vigilanza dell'opera da parte del richiedente la concessione o
concessionario, e il controllo dell'Amministrazione durante la costruzione e
l'esercizio;
f) per le prestazioni relative al collaudo;
g) per il
collegamento della casa dei guardiani con i centri abitati a valle e con la
piu' prossima sede del richiedente la concessione o concessionario, e per le
segnalazioni da fare in caso di temuto pericolo e di ordine di immediato svaso
del serbatoio;
h) per gli altri provvedimenti che fossero eventualmente
ritenuti necessari per la buona riuscita e la sicurezza dell'opera. Lo schema
del foglio di condizioni, approvato dalla Presidenza della competente Sezione
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sara' restituito al Genio civile
per la firma da parte del richiedente la concessione o concessionario e per il
successivo perfezionamento amministrativo.».
- Il decreto ministeriale 30
giugno 2004 recante «Criteri per la redazione del progetto di gestione degli
invasi, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli
obiettivi di qualita' fissati dal medesimo decreto legislativo» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 novembre 2004, n. 269.
Nota all'art. 115:
- Il
regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, recante «Testo unico delle disposizioni
di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 1904.
- La legge 5 gennaio 1994, n. 37,
recante «Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei
torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 1994, n. 14 (S.O.)
Nota all'art. 119:
- La gia'
citata direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di
acque pubblicato nella Gazzetta Ufficiale L. 327 del 22 dicembre 2000.
Nota
all'art. 120:
- Il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 recante «Disposizioni
urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzionali
dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 dicembre 1993, n. 285.
Nota all'art. 124:
- Il decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 recante «Attuazione integrale della
direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2005, n.
93, S.O.
Nota all'art. 127:
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99
recante «Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione
dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di
depurazione in agricoltura e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio
1992, n. 38, S.O.
Note all'art. 135:
- La legge 24 novembre 1981, n. 689
recante «Modifiche al sistema penale» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
30 novembre 1981, n. 329, S.O.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1998, n. 92,
S.O.
- L'art. 16, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e' il seguente: «Art.
16 (Pagamento in misura ridotta).
- E' ammesso il pagamento di una somma in
misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per
la violazione commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il
minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre
alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla
contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione
degli estremi della violazione. Nei casi di violazione [del testo unico delle
norme sulla circolazione stradale e] dei regolamenti comunali e provinciali
continuano ad applicarsi, [rispettivamente l'art. 138 del testo unico
approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate
dall'art. 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e] l'art. 107 del testo
unico delle leggi comunali e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo
1934, n. 383. Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi in cui
le norme antecedenti all'entrata in vigore del la presente legge non
consentivano l'oblazione.».
Note all'art. 137:
- L'art. 13, della legge 24
novembre 1981, n. 689 e' il seguente: «Art. 13 (Atti di accertamento).
- Gli
organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui
violazione e' prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva
competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi
diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici
e ad ogni altra operazione tecnica. Possono altresi' procedere al sequestro
cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa,
nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il
sequestro alla polizia giudiziaria. E' sempre disposto il sequestro del
veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto
dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che
per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.
All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del
pagamento di un a somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli
agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati
nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire
altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla
privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le
perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni
del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del
codice di procedura penale. E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri
di accertamento previsti dalle leggi vigenti.». - L'art. 55 del codice di
procedura penale e' il seguente: «Art. 55 (Funzioni della polizia
giudiziaria).
- 1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa,
prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze
ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare
le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione
della legge penale.
2. Svolge ogni indagine e attivita' disposta o delegata
dall'autorita' giudiziaria.
3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono
svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria».
- L'art. 354
del codice di procedura penale e' il seguente: «Art. 354 (Accertamenti
urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro).
- 1. Gli ufficiali
e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti
al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga
mutato prima dell'intervento del pubblico ministero.
2. Se vi e' pericolo che
le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano
o comunque si modifichino e il pubblico ministero non puo' intervenire
tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli
ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi
sullo stato dei luoghi e delle cose. Se del caso, sequestrano il corpo del
reato e le cose a questo pertinenti.
3. Se ricorrono i presupposti previsti
dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari
accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale. Se gli
accertamenti comportano il prelievo di materiale biologico, si osservano le
disposizioni del comma 2-bis dell'art. 349.»
Nota all'art. 138:
- L'art. 444
del codice di procedura penale e' il seguente: «Art. 444 (Applicazione della
pena su richiesta).
- 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere
al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una
sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo,
ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e
diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena
pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti
per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, nonche' quelli
contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e
per tendenza, o recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma, del codice
penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
2.
Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non
deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione
giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze
prospettate dalle parti, nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con
sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata la
richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte civile, il giudice non
decide sulla relativa domanda; l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento
delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi
per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione
dell'art. 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale
della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione
condizionale non puo' essere concessa, rigetta la richiesta».
Nota all'art.
139:
- L'art. 444 del codice di procedura penale e' riportato alle note
dell'art. 138.
Note all'art. 143:
- L'art. 822 del codice civile e' il
seguente: «Art. 822 (Demanio pubblico).
- Appartengono allo Stato e fanno
parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti;
i
fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in
materia;
le opere destinate alla difesa nazionale. Fanno parimenti parte del
demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le
strade ferrate;
gli aerodromi;
gli acquedotti; gli immobili riconosciuti
d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia,
le raccolte dei musei, delle pinacoteche degli archivi, delle biblioteche; e
infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del
demanio pubblico.».
- L'art. 823, secondo comma, del codice civile e' il
seguente: «Spetta all'autorita' amministrativa la tutela dei beni che fanno
parte del demanio pubblico. Essa ha facolta' sia di procedere in via
amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprieta' e
del possesso regolati dal presente codice.».
Nota all'art. 150:
- L'art. 113,
commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante «Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2000, n. 227, S.O, e' il seguente: «5.
L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel
rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della
titolarita' del servizio:
a) a societa' di capitali individuate attraverso
l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
b) a societa' a
capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto
attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che
abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia
di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorita'
competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
c) a societa' a
capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici
titolari del capitale sociale esercitino sulla societa' un controllo analogo a
quello esercitato sui propri servizi e che la societa' realizzi la parte piu'
importante della propria attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la
controllano.
6. (Omissis).
La gara di cui al comma 5 e' indetta nel rispetto
degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione
sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorita' di settore
o, in mancanza di essa, dagli enti locali. La gara e' aggiudicata sulla base
del migliore livello di qualita' e sicurezza e delle condizioni economiche e
di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il
potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione,
nonche' dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi
fanno parte integrante del contratto di servizio. Le previsioni di cui al
presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore».
Nota all'art. 156:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602 recante « Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre, n. 268 (S.O.).
Nota all'art. 158:
- L'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267
recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2000, n. 227, S.0. e' il
seguente: «Art. 34 (Accordi di programma).
- 1. Per la definizione e
l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che
richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e
coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di
altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i soggetti predetti, il
presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco, in
relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi
o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di
programma, anche su richiesta di uno o piu' dei soggetti interessati, per
assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le
modalita', il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo
puo' prevedere altresi' procedimenti di arbitrato, nonche' interventi
surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per
verificare la possibilita' di concordare l'accordo di programma, il presidente
della Regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una
conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4.
L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del
presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni
interessate, e' approvato con atto formale del presidente della Regione o del
presidente della provincia o del sindaco ed e' pubblicato nel bollettino
ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del
presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui all'art. 81
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici
e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune
interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici,
l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio
comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
6. Per l'approvazione di
progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per
le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede
a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma
comporta la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza
delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere
non hanno avuto inizio entro tre anni.
7. La vigilanza sull'esecuzione
dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti
da un collegio presieduto dal presidente della Regione o dal presidente della
provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali
interessati, nonche' dal Commissario del Governo nella Regione o dal prefetto
nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali
o enti pubblici nazionali.
8. Allorche' l'intervento o il programma di
intervento comporti il concorso di due o piu' regioni finitime, la conclusione
dell'accordo di programma e' promossa dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio
di vigilanza di cui al comma 7 e' in tal caso presieduto da un rappresentante
della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e' composto dai rappresentanti
di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del
Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al
Commissario del Governo ed al prefetto.».
Note all'art. 159:
- La legge 5
gennaio 1994 n. 37 recante «Norme per la tutela ambientale delle aree
demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1994, n. 14, S.O.
- Il
comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e' il seguente: «3.
Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della
loro emanazione.».
- Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante
«Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi
e sui rifiuti di imballaggio», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997.
Note all'art. 160:
- L'art. 26
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante «Attuazione della
direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti
pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
38 del 15 febbraio 1997, e' il seguente: «Art. 26.
- 1. Al fine di garantire
l'attuazione delle norme di cui al presente decreto legislativo, con
particolare riferimento alla prevenzione della produzione della quantita' e
della pericolosita' dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza ed all'economicita'
della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio,
nonche' alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e' istituito,
presso il Ministero dell'ambiente, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in
appresso denominato Osservatorio. L'Osservatorio svolge, in particolare, le
seguenti funzioni:
a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e
dei rifiuti di imballaggio;
b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento
permanente di criteri e specifici obiettivi d'azione, nonche'
alla definizione ed all'aggiornamento permanente di un quadro di riferimento
sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti;
c) esprime il proprio parere
sul Programma generale di prevenzione di cui all'art. 42 e lo trasmette per
l'adozione definitiva al Ministro dell'ambiente ed al Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato ed alla Conferenza Stato-regioni;
d)
predispone il Programma generale di prevenzione di cui all'art. 42 qualora il
Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti;
e) verifica
l'attuazione del Programma Generale di cui all'art. 42 ed il raggiungimento
degli obiettivi di recupero e di riciclaggio;
f) verifica i costi di recupero
e smaltimento;
g) elabora il metodo normalizzato di cui all'art. 49, comma 5,
e lo trasmette per l'approvazione al Ministro dell'ambiente ed al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
h) verifica livelli di
qualita' dei servizi erogati;
i) predispone un rapporto annuale sulla gestione
dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la
trasmissione ai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanita'.
2. L'Osservatorio e' costituito con decreto
del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria del
commercio e dell'artigianato, ed e' composto da nove membri, scelti tra
persone esperte in materia, di cui:
a) tre designati dal Ministro
dell'ambiente, di cui uno con funzioni di Presidente;
b) due designati dal
Ministro dell'industria, di cui uno con funzioni di vice-presidente;».
Nota
all'art. 162:
- L'art. 7 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' il
seguente: «Art. 7.
- Le domande per nuove concessioni e utilizzazioni
corredate dei progetti di massima delle opere da eseguire per la raccolta,
regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo
delle acque sono dirette al Ministro dei lavori pubblici e presentate
all'Ufficio del Genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di
presa. Le domande di cui al primo comma relative sia alle grandi sia alle
piccole derivazioni sono altresi' trasmesse alle Autorita' di bacino
territorialmente interessate che, nel termine massimo di quaranta giorni dalla
ricezione, comunicano il proprio parere all'ufficio istruttore in ordine alla
compatibilita' della utilizzazione con le previsioni del piano di tutela e,
anche in attesa di approvazione dello stesso, ai fini del controllo
sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico. Decorso il predetto termine
senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere si intende espresso in
senso favorevole. (Comma cosi' sostituito dall'art. 23, comma 1, decreto
legislativo n. 152 del 1999). Ogni richiedente di nuove concessioni deve
depositare, con la domanda, una somma pari ad un quarantesimo del canone annuo
e in ogni caso non inferiore a lire cinquanta. Le somme cosi' raccolte sono
versate in tesoreria in conto entrate dello Stato. L'Ufficio del Genio civile
ordina la pubblicazione della domanda mediante avviso nel Foglio degli annunzi
legali delle province nel cui territorio ricadono le opere di presa e di
restituzione delle acque. Nell'avviso sono indicati il nome del richiedente e
i dati principali della richiesta derivazione, e cioe': luogo di presa,
quantita' di acqua, luogo di restituzione ed uso della derivazione. L'avviso
e' pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Nei territori che
ricadono nella circoscrizione del Magistrato alle acque per le province venete
e di Mantova, questo deve essere sentito sull'ammissibilita' delle istanze
prima della loro istruttoria. Se il Ministro ritiene senz'altro inammissibile
una domanda perche' inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad
altri interessi generali, la respinge con suo decreto sentito il parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici. Le domande che riguardano derivazioni
tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o piu' domande
anteriori, sono accettate e dichiarate concorrenti con queste, se presentate
non oltre trenta giorni dall'avviso nella Gazzetta Ufficiale relativo alla
prima delle domande pubblicate incompatibili con la nuova. Di tutte le domande
accettate si da' pubblico avviso nei modi sopra indicati. Dopo trenta giorni
dall'avviso, la domanda viene pubblicata, col relativo progetto, mediante
ordinanza del Genio civile. In ogni caso l'ordinanza stabilisce il termine,
non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, entro il quale
possono presentarsi le osservazioni e le opposizioni scritte avverso la
derivazione richiesta. Se le opere di derivazione interessano la
circoscrizione di piu' Uffici del Genio civile, l'ordinanza di istruttoria e'
emessa dal Ministro dei lavori pubblici. Nel caso di domande concorrenti la
istruttoria e' estesa a tutte le domande se esse sono tutte incompatibili con
la prima;
se invece alcune furono accettate al di la' dei termini relativi
alla prima, per essere compatibili con questa e non con le successive,
l'istruttoria e' intanto limitata a quelle che sono state presentate ed
accettate entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'avviso relativo alla prima domanda.».
Nota all'art. 165:
- L'art. 19 del
decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante «Attuazione della
direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo
umano», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2001 e' il
seguente: «Art. 19 (Sanzioni).
- 1. Chiunque fornisce acqua destinata al
consumo umano, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire
centoventi milioni.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 5,
comma 2, secondo periodo, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.
3. Si applica la stessa
sanzione prevista al comma 2 a chiunque utilizza, in imprese alimentari,
mediante incorporazione o contatto per la fabbricazione, il trattamento, la
conservazione, l'immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al
consumo umano, acqua che, pur conforme al punto di consegna alle disposizioni
di cui all'art. 4, comma 2, non lo sia al punto in cui essa fuoriesce dal
rubinetto, se l'acqua utilizzata ha conseguenze per la salubrita' del prodotto
alimentare finale.
4. L'inosservanza delle prescrizioni imposte, ai sensi
degli articoli 5, comma 3, o 10, commi 1 e 2, con i provvedimenti adottati
dalle competenti autorita' e' punita:
a) con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni se i provvedimenti
riguardano edifici o strutture in cui l'acqua non e' fornita al pubblico;
b)
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire
sessanta milioni se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui
l'acqua e' fornita al pubblico;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire venti milioni a lire centoventi milioni se i provvedimenti riguardano
la fornitura di acqua destinata al consumo umano.
5. La violazione delle
disposizioni di cui all'art. 9 e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni.».
Nota all'art.
166:
- L'art. 36 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante «Testi
unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1934, e' il seguente:
«Art. 36.
- Per le concessioni di derivazioni d'acqua a uso promiscuo di
irrigazione e di bonificazione, il canone e' ridotto alla meta' di quello
stabilito per la irrigazione senza obbligo di restituzione delle colature o
residui di acqua, ed al quinto per quelle aventi per unico scopo la
bonificazione per colmata. Alle concessioni di derivazione ad uso promiscuo di
irrigazione e di forza motrice si applica il canone piu' elevato. Se l'uso
promiscuo riguarda una parte dell'acqua derivata, il canone piu' elevato si
applica a questa parte soltanto e all'altra il canone normale. Per le
concessioni a scopo di irrigazione delle acque jemali, il cui uso e' limitato
dall'equinozio di autunno a quello di primavera, il canone e' ridotto alla
meta'.».
Note all'art. 167:
- La legge 5 febbraio 1992, n. 102, recante «Norme
concernenti l'attivita' di acquicoltura», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1992.
- L'art. 93 del regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, recante «Testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque e impianti elettrici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5
dell'8 gennaio 1934, e' il seguente: «Art. 93.
- Il proprietario di un fondo,
anche nelle zone soggette a tutela della pubblica amministrazione, a norma
degli articoli seguenti, ha facolta', per gli usi domestici, di estrarre ed
utilizzare liberamente. anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee nel
suo fondo, purche' osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge.
Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini ed orti
inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio
del bestiame.».
Note all'art. 170:
- La legge 18 maggio 1989, n. 183, recante
«Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»,
e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25
maggio 1989.
- L'art. 1 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante «Interventi
urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di
protezione civile, nonche' a favore di zone colpite da calamita' naturali»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2000, e convertito
in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 11 dicembre 2000, n. 365
(Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2000), e' il seguente: «Art. 1
(Procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio).
- 1. I progetti di
piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico di cui all'art. 1,
comma 1, del decreto-legge n. 180 del 1998, sono adottati entro il termine
perentorio del 30 aprile 2001, per i bacini di rilievo nazionale con le
modalita' di cui all'art. 18, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183, per
i restanti bacini con le modalita' di cui all'art. 20 della medesima legge, e
successive modificazioni.
2. L'adozione dei piani stralcio per l'assetto
idrogeologico e' effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili,
entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione del relativo progetto di
piano, ovvero entro e non oltre il termine perentorio del 30 aprile 2001 per i
progetti di piano adottati antecedentemente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
3. Ai fini dell'adozione ed
attuazione dei piani stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione
di bacino e pianificazione territoriale, le regioni convocano una conferenza
programmatica, articolata per sezioni provinciali, o per altro ambito
territoriale deliberato dalle regioni stesse, alle quali partecipano le
province ed i comuni interessati, unitamente alla regione e ad un
rappresentante dell'Autorita' di bacino.
4. La conferenza di cui al comma 3
esprime un parere sul progetto di piano con particolare riferimento alla
integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti del piano,
prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche. Il
parere tiene luogo di quello di cui all'art. 18, comma 9, della legge 18
maggio 1989, n. 183. Il comitato istituzionale, di cui all'art. 12, comma 2,
lettera a), della legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla base dell'unitarieta'
della pianificazione di bacino, tiene conto delle determinazioni della
Conferenza, in sede di adozione del piano.
5. Le determinazioni assunte in
sede di comitato istituzionale, a seguito di esame nella conferenza
programmatica, costituiscono variante agli strumenti urbanistici.».
- L'art.
1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante «Misure urgenti per la
prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da
disastri franosi nella regione Campania», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 134 dell'11 giugno 1998, e convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, legge 3 agosto 1998, n. 267 (Gazzetta Ufficiale n. 183 7 agosto
1998), e' il seguente: «Art. 1 (Piani stralcio per la tutela dai rischio
idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio).
- 1. Entro il
termine perentorio del 30 giugno 2001, le autorita' di bacino di rilievo
nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini, adottano, ove
non si sia gia' provveduto, piani stralcio di bacino per l'assetto
idrogeologico redatti ai sensi del comma 6-ter dell'art. 17 della legge 18
maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, che contengano in particolare
l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle
aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonche' le misure medesime.».
-
Il decreto ministeriale 28 luglio 2004 recante «Linee guida per la
predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il
censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo
deflusso vitale, di cui all'art. 22, comma 4, del decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 152, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15
novembre 2004.
- Il decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185, recante «Regolamento
recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione
dell'art. 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2003.
- Il decreto
ministeriale 6 luglio 2005 recante «Criteri e norme tecniche generali per la
disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione
e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'art. 38 del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 166 del 19 luglio 2005.
- Il decreto ministeriale 30 giugno 2004 recante «Criteri
per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi dell'art. 40,
comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive
modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualita' fissati
dal medesimo decreto legislativo», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
269 del 16 novembre 2004.
- Il decreto ministeriale 18 settembre 2002 recante
«Modalita' di informazione sullo stato di qualita' delle acque, ai sensi
dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152», e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18
ottobre 2002.
- Il decreto ministeriale 19 agosto 2003 recante «Modalita' di
trasmissione delle informazioni sullo stato di qualita' dei corpi idrici e
sulla classificazione delle acque», e' pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2003.
- Il decreto
ministeriale 8 gennaio 1997, n. 99, recante «Regolamento sui criteri e sul
metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1997.
- Il decreto
ministeriale 22 novembre 2001 recante «Modalita' di affidamento in
concessione a terzi della gestione del servizio idrico integrato, a norma
dell'art. 20, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2001.
- Le Circolari del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 6 dicembre 2004
recanti «Affidamento in house del servizio idrico integrato» e «Affidamento
del servizio idrico integrato a societa' a capitale misto pubblico-privato»
sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 13 dicembre 2004.
- Il
decreto ministeriale 1° agosto 1996 recante «Metodo normalizzato per la
definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di
riferimento del servizio idrico integrato», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996.
- La Direttiva 75/440/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente «Qualita'
delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli
Stati membri», e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 194 del 25 luglio 1975.
- La
Direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente «L'inquinamento
provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della
Comunita», e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 129 del 18 maggio 1976.
- La
Direttiva 78/659/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1978, concernente «Qualita'
delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee
alla vita dei pesci», e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 222 del 14 agosto
1978.
- La Direttiva 79/869/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1979, relativa ai
«Metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle
acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati
membri», e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 271 del 29 ottobre 1979.
- La
Direttiva 79/923/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1979, concernente «I
requisiti di qualita' delle acque destinate alla molluschicoltura», e'
pubblicata nella G.U.C.E. n. L 281 del 10 novembre 1979.
- La Direttiva
80/68/CEE, del 17 dicembre 1979, concernente «La protezione delle acque
sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose», e'
pubblicata nella G.U.C.E. n. L 020 del 26 gennaio 1980.
- La Direttiva
82/176/CEE, del Consiglio, del 22 marzo 1982, concernente «I valori limite e
gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di mercurio del settore
dell'elettrolisi dei cloruri alcalini», e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 81
del 27 marzo 1982.
- La Direttiva 83/513/CEE del Consiglio, del 26 settembre
1983, concernente «I valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli
scarichi di cadmio», e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 291 del 24 ottobre
1983.
- La Direttiva 84/156/CEE del Consiglio, dell'8 marzo 1984, concernente
«I valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di mercurio
provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini»,
e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 74 del 17 marzo 1984.
- La Direttiva
84/491/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1984, concernente «I valori limite e
gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di esaclorocicloesano», e'
pubblicata nella G.U.C.E. n. L 274 del 17 ottobre 1984.
- La Direttiva
88/347/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1988 che «Modifica l'allegato II
della direttiva 86/280/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di
qualita' per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano
nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE», e' pubblicata nella
G.U.C.E. n. L 158 del 25 giugno 1988.
- La Direttiva 86/280/CEE del Consiglio,
del 12 giugno 1986, concernente «I valori limite e gli obiettivi di qualita'
per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I
dell'allegato della direttiva 76/464/CEE», e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L
181 del 4 luglio 1986.
- La Direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio
1976, concernente «L'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose
scaricate nell'ambiente idrico della Comunita», e' pubblicata nella G.U.C.E.
n. L 129 del 18 maggio 1976.
- La Direttiva 90/415/CEE del Consiglio, del 27
luglio 1990 che «Modifica l'allegato II della direttiva 86/280/CEE
concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di
talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della
direttiva 76/464/CEE», e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 219 14 agosto 1990.
- La Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente «Il
trattamento delle acque reflue urbane», e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 135
del 30 maggio 1991.
- La Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre
1991, concernente «La protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricole», e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 375
del 31 dicembre 1991.
- La Direttiva 98/15/CE della Commissione, del 27
febbraio 1998, recante «Modifica della direttiva 91/271/CEE del Consiglio per
quanto riguarda alcuni requisiti dell'allegato I», e' pubblicata nella
G.U.C.E. n. L 67 del 7 marzo 1998.
- La Direttiva 2000/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, concernente «Un quadro per
l'azione comunitaria in materia di acque», e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L
327 del 22 dicembre 2000.
- L'art. 36 della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante «Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee. (Legge comunitaria 1995-1997), e pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998, e' il seguente: «Art.
36 (Norme per il mercato dell'energia elettrica).
- 1. Al fine di promuovere
la liberalizzazione del settore energetico, il Governo e' delegato ad emanare,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi, per dare attuazione alla direttiva 96/92/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme comuni per il mercato
interno per l'energia elettrica, e ridefinire conseguentemente tutti gli
aspetti rilevanti del sistema elettrico nazionale, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) prevedere che la liberalizzazione del mercato
avvenga nel quadro di regole che garantiscano lo svolgimento del servizio
pubblico, l'universalita', la qualita' e la sicurezza del medesimo, in
particolare con l'applicazione al mercato dei clienti vincolati di una tariffa
unica nazionale e l'istituzione dell'acquirente unico al fine di garantire la
disponibilita' della capacita' produttiva necessaria, la gestione dei
contratti, la fornitura e la tariffa unica;
b) prevedere che il gestore della
rete di trasmissione sia anche il dispacciatore, garantendo sia la funzione
pubblicistica sia la neutralita' di tale servizio al fine di assicurare
l'accesso paritario a tutti gli utilizzatori;
c) attribuire al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro del
commercio con l'estero e l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, la
responsabilita' di salvaguardare la sicurezza e l'economicita' del sistema di
generazione elettrica nazionale per quanto riguarda l'utilizzo e
l'approvvigionamento delle fonti energetiche primarie, operando per ridurre la
vulnerabilita' complessiva del sistema stesso;
a tal fine individuare gli
strumenti operativi atti ad influenzare l'evoluzione coerente del sistema di
generazione nazionale;
d) favorire nell'ambito della distribuzione, laddove
sono attualmente presenti piu' soggetti operanti nello stesso territorio,
iniziative che, in base a criteri di massima trasparenza, attraverso normali
regole di mercato portino alla loro aggregazione, valorizzando le imprese
degli enti locali;
e) incentivare, attraverso un'adeguata politica di sostegno
e di stimolo, l'uso delle energie rinnovabili e il risparmio energetico, anche
con l'obiettivo di una riduzione delle emissioni di C02;
f) definire le misure
per assicurare condizioni di reciprocita' nei confronti degli Stati membri
dell'Unione europea, in relazione al grado di apertura dei loro mercati, anche
al fine di assicurare la parita' competitiva sul mercato europeo delle aziende
elettriche italiane e dell'industria dell'indotto;
g) collocare la
liberalizzazione del mercato elettrico nazionale nell'ottica dell'integrazione
europea dei mercati nazionali dell'energia elettrica prevista dalla direttiva
comunitaria, finalizzando i decreti legislativi anche all'obiettivo di
facilitare la transizione dell'industria nazionale ai nuovi assetti europei.».
- L'art. 22, comma 6, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante «Disposizioni
in materia di risorse idriche», pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1994, e' il seguente: «6. All'onere
derivante dalla costituzione e dal funzionamento del Comitato e
dell'Osservatorio, pari a lire 700 milioni per il 1993 e a lire 1.750 milioni
annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 1124 dello stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi
successivi.».
Note all'art. 172:
- Il comma 15-bis dell'art. 113 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante «Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
settembre 2000, n. 227, S.O., e' il seguente: «15-bis. Nel caso in cui le
disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo
periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste
nel presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse
dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31
dicembre 2006, senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante.
Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a societa' a capitale
misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante
procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle
norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonche' quelle affidate
a societa' a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici
titolari del capitale sociale esercitino sulla societa' un controllo analogo a
quello esercitato sui propri servizi e che la societa' realizzi la parte piu'
importante della propria attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la
controllano. Sono altresi' escluse dalla cessazione le concessioni affidate
alla data del 1° ottobre 2003 a societa' gia' quotate in borsa e a quelle da
esse direttamente partecipate a tale data a condizione che siano
concessionarie esclusive del servizio, nonche' a societa' originariamente a
capitale interamente pubblico che entro la stessa data abbiano provveduto a
collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza
pubblica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque
allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle
concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di
evidenza pubblica, salva la possibilita' di determinare caso per caso la
cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai
tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 6 marzo 1978, recante
«Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 29 maggio 1978.
Note all'art. 173:
-
L'art. 12, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e' il seguente: «3. Le
regioni e, compatibilmente con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti
e dalle relative norme di attuazione, le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano forme e modalita' per il
trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale
appartenente alle amministrazioni comunali, dei consorzi, delle aziende
speciali e di altri enti pubblici gia' adibito ai servizi di cui all'art. 4,
comma 1, lettera f), della presente legge, alla data del 31 dicembre 1992. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con legge al
trasferimento del personale ai nuovi gestori del servizio idrico integrato;
tale trasferimento avviene nella posizione giuridica rivestita dal personale
stesso presso l'ente di provenienza. Nel caso di passaggio di dipendenti di
enti pubblici e di aziende municipalizzate o consortili a societa' private che
esercitano le medesime funzioni, si applica, ai sensi dell'art. 62 del decreto
legislativo 3 f ebbraio 1993, n. 29, la disciplina del trasferimento di
azienda di cui all'art. 2112 del codice civile.».
- L'art. 31 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' il seguente: «Art. 31 (Passaggio di
dipendenti per effetto di trasferimento di attivita). (Art. 34 del decreto
legislativo n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del decreto
legislativo n. 80 del 1998).
- 1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel
caso di trasferimento o conferimento di attivita', svolte da pubbliche
amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti,
pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si
applicano l'art. 2112 del codice civile e si osservano le procedure di
informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della
legge 29 dicembre 1990, n. 428.».
- L'art. 2112 del codice civile e' il seguente: «Art. 2112 (Mantenimento dei
diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda).
- In caso di
trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed
il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il
cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore
aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e
411 del codice di procedura civile il lavoratore puo' consentire la
liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
Il cessionario e' tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi
previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti
alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano
sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del
cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti
collettivi del medesimo livello. Ferma restando la facolta' di esercitare il
recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento
d'azienda non costituisce di per se' motivo di licenziamento. Il lavoratore,
le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi
successivi al trasferimento d'azienda, puo' rassegnare le proprie dimissioni
con gli effetti di cui all'art. 2119, primo comma. Ai fini e per gli effetti
di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi
operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il
mutamento nella titolarita' di un'attivita' economica organizzata, con o senza
scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento
la propria identita' a prescindere dalla tipologia negoziale o dal
provvedimento sulla base del quale il trasferimento e' attuato ivi compresi
l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si
applicano altresi' al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come
articolazione funzionalmente autonoma di un'attivita' economica organizzata,
identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo
trasferimento. Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un
contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda
oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di
solidarieta' di cui all'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276.».
Nota all'art. 178:
- La legge 21 giugno 1986, n. 317,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151, reca: «Procedura
d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle
regole relative ai servizi della societa' dell'informazione in attuazione
della direttiva n. 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22
giugno 1998, modificata dalla direttiva n. 98/48/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 20 luglio 1998».
Note all'art. 181:
- L'art. 14 della legge
17 febbraio 1982, n. 46, e' il seguente: «Art. 14.
- Presso il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito il Fondo
speciale rotativo per l'innovazione tecnologica. Il Fondo e' amministrato con
gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n.
1041. Gli interventi del Fondo hanno per oggetto programmi di imprese
destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi
prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi
produttivi gia' esistenti. Tali programmi riguardano le attivita' di
progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione,
unitariamente considerate. Il Ministro delle attivita' produttive provvede con
proprio decreto, adottato previo parere delle regioni interessate, a stabilire
annualmente la percentuale delle risorse riservate in via prioritaria ai
programmi di sviluppo precompetitivo presentati dalle piccole e medie imprese.
Tale quota non puo' essere inferiore al 25 per cento delle riserve annuali
disponibili.».
- Il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, S.O. reca: «Individuazione dei
rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai
sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».
- Il decreto ministeriale 12 giugno 2002, n. 161, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 luglio 2002, n. 177, reca: «Regolamento attuativo degli articoli
31 del 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo
all'individuazione dei rifiuti pericolosi che e' possibile ammettere alle
procedure semplificate.».
Nota all'art. 182:
- Il decreto legislativo 11
maggio 2005, n. 133, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2005, n.
163, S.O., reca: «Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di
incenerimento dei rifiuti».
- Il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2003, n. 59, S.O., reca: «Attuazione
della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti».
Nota
all'art. 183:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
34 (Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli
esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 29 febbraio 2000, n. 49, S.O.
Note all'art. 185:
- La legge 14
agosto 1991, n. 281, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1991, n.
203, reca: «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del
randagismo».
- Il decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 1999, n. 293, S.O., reca: «Regolamento
recante criteri, procedure e modalita' per la messa in sicurezza, la bonifica
e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e
integrazioni.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976,
n. 1076, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 settembre 1977, n. 239, S.O.,
reca: «Approvazione del regolamento per l'amministrazione e le contabilita'
degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.».
Note
all'art. 186:
- L'allegato 1, tabella 1, colonna B, del decreto del Ministero
dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, e' il seguente: «Tabella 1: Valori di
concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla
specifica destinazione d'uso di siti da bonificare
---->
Vedere tabella a pag. 395 <----

---->
Vedere tabella a pag. 396 <----

---->
Vedere tabella a pag. 397 <----

In Tabella sono selezionate,
per ogni categoria chimica, alcune sostanze frequentemente rilevate nei siti
contaminati. Per le sostanze non esplicitamente indicate in Tabella i valori
di concentrazione limite accettabili sono ricavati adottando quelli indicati
per la sostanza tossicologicamente piu' affine. * Corrisponde al limite di
rilevabilita' della tecnica analitica (difrattometria a raggi X oppure I.R.-Trasformata
di Fourier).».
- L'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, supplemento ordinario, e' il
seguente: «Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta). -
1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che a
diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'art.
38.
(R) 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo'
riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti
di cui egli abbia diretta conoscenza.
(R) 3. Fatte salve le eccezioni
espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione
e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita'
personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati
dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
(R) 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia
all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali
dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi
ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.
(R)».
- Il
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 (Disposizioni urgenti in materia di
smaltimento dei rifiuti industriali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10
settembre 1988, n. 213, e' convertito in legge, con modificazioni, con legge 9
novembre 1988, n. 475.
- Il decreto ministeriale 4 agosto 1998, n. 372,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 1998, n. 252, supplemento
ordinario, reca: «Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del
catasto dei rifiuti.».
- Si riporta l'art. 2, comma 2, della legge 25 gennaio
1994, n. 70, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1994, n. 24 (Norme
per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di
sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione del sistema di ecogestione e di
audit ambientale): «2. La camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura entro trenta giorni dal ricevimento provvede a trasmettere il
modello unico di dichiarazione alle diverse amministrazioni, per le parti di
rispettiva competenza, e all'Unione italiana delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere).».
- La Decisione 94/3/CE
del 20 dicembre 1993 e' pubblicata nella G.U.C.E. 7 gennaio 1994, n. L 5.
Nota
all'art. 190:
- Si riporta l'Allegato 6.C1, sezione III, lettera c) del
decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 maggio 1998, n. 110, e recante «Regolamento recante approvazione
del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli
articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22»: «c) Nella terza colonna devono essere trascritti i
dati relativi alla quantita' di rifiuti prodotti all'interno dell'unita'
locale o presi in carico (in kg o in litri e in metri cubi).».
Nota all'art.
191:
- L'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1992, n. 64, supplemento ordinario (Istituzione
del Servizio nazionale della protezione civile), e' il seguente: «Art. 5
(Stato di emergenza e potere di ordinanza).
- 1. Al verificarsi degli eventi
di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi
dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione
civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione
territoriale in stretto riferimento alla qualita' ed alla natura degli eventi.
Con le medesime modalita' si procede alla eventuale revoca dello stato di
emergenza al venir meno dei relativi presupposti.
2. Per l'attuazione degli
interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si
provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16,
anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
3. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma
2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, puo' emanare
altresi' ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori
danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente
del Consiglio dei Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
4. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi
dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione
civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente
articolo, puo' avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di
delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le
modalita' del suo esercizio.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi
vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende
derogare e devono essere motivate.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del
presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nonche' trasmesse ai sindaci interessati affinche' vengano
pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.».
Nota all'art. 192:
- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140, reca: «Disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e
delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300».
Note all'art. 193:
- Il decreto
ministeriale 1° aprile 1998, n. 145, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13
maggio 1998, n. 109, reca: «Regolamento recante la definizione del modello e
dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli
articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22».
- Il decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 1996, n. 173, reca: «Regolamento
recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati».
Nota
all'art. 194:
- Il regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259 e' pubblicato
nella G.U.C.E. 6 febbraio 1993, n. L 30.
Note all'art. 195:
- L'art. 8 della
legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, e' il
seguente: «Art. 8.
- 1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni
amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonche' le
direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, o con la singola regione
interessata.
2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima
consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui al comma 1
sono adottati con deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere
della Commissione parlamentare per le questioni regionali da esprimere entro
trenta giorni dalla richiesta.
3. In caso di urgenza il Consiglio dei Ministri
puo' provvedere senza l'osservanza delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I
provvedimenti in tal modo adottati sono sottoposti all'esame degli organi di
cui ai commi 1 e 2 entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio dei
Ministri e' tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine ai quali siano
stati espressi pareri negativi.
4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli
atti di coordinamento tecnico, nonche' le direttive adottate con deliberazione
del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alle competenti Commissioni
parlamentari.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti funzioni
di indirizzo e coordinamento dello Stato:
a) l'art. 3, legge 22 luglio 1975,
n. 382;
b) l'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, il primo comma del medesimo articolo limitatamente alle
parole da: «nonche' la funzione di indirizzo» fino a: «n. 382» e alle
parole «e con la Comunita' economica europea», nonche' il terzo comma del
medesimo articolo, limitatamente alle parole: «impartisce direttive per
l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono
tenute ad osservarle, ed»;
c) l'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23
agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: «gli atti di indirizzo e
coordinamento dell'attivita' amministrativa delle regioni e, nel rispetto
delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e Bolzano»;
d) l'art. 13, comma 1, lettera e),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: «anche per
quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e coordinamento»;
e) l'art.
1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13. 6. E' soppresso
l'ultimo periodo della lettera a) del primo comma dell'art. 17 della legge 16
maggio 1970, n. 281.».
- L'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131
(Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10
giugno 2003, n. 132, e' il seguente: «6. Il Governo puo' promuovere la
stipula di intese in sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza
unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o
il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi
comuni;
in tale caso e' esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'art. 117,
terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti
di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59 e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.».
- L'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233, e' il seguente: «Art. 11 (Legge
finanziaria).
- 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del
bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze,
presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il disegno di legge
finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al
comma 2 dell'art. 3, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario
per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo
periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione
vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.
3. La
legge finanziaria non puo' contenere norme di delega o di carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a
realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel
bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al
mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza,
per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale comprese le
eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;
b) le
variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure
che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto,
di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonche' le
correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la
determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a
carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da
iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto
capitale, la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la
determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per
non piu' di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto
capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di
competenza, nonche' per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per
uno o piu' degli anni considerati dal bilancia pluriennale, di norme vigenti
che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese
in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 11-bis
e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei
contratti del pubblico impiego, a norma dell'art. 15 della legge 29 marzo
1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime
contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge
finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di
entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un
rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter)
norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui
contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio
dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti
finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter, comma 7.».
- La legge 28
dicembre 2001, n. 448, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301, supplemento ordinario.
- Il
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 maggio
2003, n. 203, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 2003, n. 180, reca:
«Norme affinche' gli uffici pubblici e le societa' a prevalente capitale
pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di
prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del
fabbisogno medesimo».
- La legge 19 ottobre 1984, n. 748, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 6 novembre 1984, n. 305, supplemento ordinario, reca: «Nuove
norme per la disciplina dei fertilizzanti».
Note all'art. 197:
- L'art. 19
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
settembre 2000, n. 227, supplemento ordinario, e' il seguente: «Art. 19
(Funzioni).
- 1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di
interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero
territorio provinciale nei seguenti settori:
a) difesa del suolo, tutela e
valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamita';
b) tutela e
valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
c) valorizzazione dei
beni culturali;
d) viabilita' e trasporti;
e) protezione della flora e della
fauna parchi e riserve naturali;
f) caccia e pesca nelle acque interne;
g)
organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale,
rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle
emissioni atmosferiche e sonore;
h) servizi sanitari, di igiene e profilassi
pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
i) compiti
connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla
formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla
legislazione statale e regionale;
l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza
tecnico-amministrativa agli enti locali.
2. La provincia, in collaborazione
con i comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina
attivita', nonche' realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel
settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale,
culturale e sportivo.
3. La gestione di tali attivita' ed opere avviene
attraverso le forme previste dal presente testo unico per la gestione dei
servizi pubblici locali.».
- L'art. 20 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e' il seguente: «Art. 20 (Compiti di programmazione).
- 1. La
provincia:
a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini
della programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione;
b)
concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri
programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;
c)
formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del
programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere
generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attivita'
programmatoria dei comuni.
2. La provincia, inoltre, ferme restando le
competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi
regionali, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che
determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare,
indica:
a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente
vocazione delle sue parti;
b) la localizzazione di massima delle maggiori
infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
c) le linee di
intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed
in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
d) le
aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.
3. I
programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi
alla regione ai fini di accertarne la conformita' agli indirizzi regionali
della programmazione socio-economica e territoriale.
4. La legge regionale
detta le procedure di approvazione, nonche' norme che assicurino il concorso
dei comuni alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali
di coordinamento.
5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli
strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia
esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il
compito di accertare la compatibilita' di detti strumenti con le previsioni
del piano territoriale di coordinamento.
6. Gli enti e le amministrazioni
pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformano ai piani
territoriali di coordinamento delle province e tengono conto dei loro
programmi pluriennali.».
- L'art. 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero
dell'ambiente (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di
danno ambientale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162,
S.O., e' il seguente: «Art. 8.
- 1. Per l'esercizio delle funzioni previste
dalla presente legge il Ministro dell'ambiente si avvale dei servizi tecnici
dello Stato previa intesa con i Ministri competenti, e di quelli delle unita'
sanitarie locali previa intesa con la regione, nonche' della collaborazione
degli istituti superiori, degli organi di consulenza tecnico-scientifica dello
Stato, degli enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli
istituti e dei dipartimenti universitari con i quali puo' stipulare apposite
convenzioni.
2. Il Ministro dell'ambiente puo' disporre verifiche tecniche
sullo stato di inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo e sullo
stato di conservazione di ambienti naturali. Per l'accesso nei luoghi dei
soggetti incaricati si applica l'art. 7, comma primo, della legge 25 giugno
1865, n. 2359.
3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza da parte
delle regioni, delle province o dei comuni, delle disposizioni di legge
relative alla tutela dell'ambiente e qualora possa derivarne un grave danno
ecologico, il Ministro dell'ambiente, previa diffida ad adempiere entro
congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza
cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere
inibitorio di opere, di lavoro o di attivita' antropiche, dandone
comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata
attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma e' imputabile ad un
ufficio periferico dello Stato, il Ministro dell'ambiente informa senza
indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le
misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessita' di un
intervento cautelare per evitare un grave danno ecologico, l'ordinanza di cui
al presente comma e' adottata dal Ministro competente, di concerto con il Mi
nistro dell'ambiente.
4. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione
delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente si
avvale del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, che viene
posto alla dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente, nonche' del Corpo
forestale dello Stato, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio
naturalistico nazionale, degli appositi reparti della Guardia di finanza e
delle forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti, e delle
capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della marina mercantile.».
Nota all'art. 198:
- L'art. 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O., e' il
seguente: «5. L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di
settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento
della titolarita' del servizio:
a) a societa' di capitali individuate
attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
b) a
societa' a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga
scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica
che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in
materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorita'
competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
c) a societa' a
capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici
titolari del capitale sociale esercitino sulla societa' un controllo analogo a
quello esercitato sui propri servizi e che la societa' realizzi la parte piu'
importante della propria attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la
controllano.».
Note all'art. 202:
- Il testo dell'art. 113, comma 7, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O. (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali), e' il seguente: «7. La gara di cui al
comma 5 e' indetta nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi,
ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla
competente Autorita' di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali. La
gara e' aggiudicata sulla base del migliore livello di qualita' e sicurezza e
delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di
investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti,
per il loro rinnovo e manutenzione, nonche' dei contenuti di innovazione
tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto
di servizio. Le previsioni di cui al presente comma devono considerarsi
integrative delle discipline di settore.».
- Si riporta l'art. 113, comma
5-ter, del predetto decreto n. 267/2000: «5-ter. In ogni caso in cui la
gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non
sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai
precedenti commi provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla
gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di
concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza
pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'art. 24 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e all'art. 143 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Qualora la gestione
della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata
affidata con procedure di gara, il soggetto gestore puo' realizzare
direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purche' qualificato
ai sensi della normativa vigente e purche' la gara espletata abbia avuto ad
oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei
lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto
esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve
appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste
dalla legislazione vigente.».
- Si riporta il testo dell'art. 37-bis della
legge 11 febbraio 1994, n. 109: «Art. 37-bis (Promotore).
- 1. I soggetti di
cui al comma 2, di seguito denominati "promotori", possono
presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla
realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilita', inseriti
nella programmazione triennale di cui all'art. 14, comma 2, ovvero negli
strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite contratti di
concessione, di cui all'art. 19, comma 2, con risorse totalmente o
parzialmente a carico dei promotori stessi. Le proposte sono presentate entro
il 30 giugno di ogni anno oppure, nel caso in cui entro tale scadenza non
siano state presentate proposte per il medesimo intervento, entro il 31
dicembre. Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento
territoriale e ambientale, uno studio di fattibilita', un progetto
preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario
asseverato da un istituto di credito o da societa' di servizi costituite
dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli
intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, o da una societa' di revisione ai sensi dell'art. 1 della legge
23 novembre 1939, n. 1966, una specificazione delle caratteristiche del
servizio e della gestione nonche' l'indicazione degli elementi di cui all'art.
21, comma 2, lettera b), e delle garanzie offerte dal promotore
all'amministrazione aggiudicatrice; il regolamento detta indicazioni per
chiarire ed agevolare le attivita' di asseverazione. Le proposte devono
inoltre indicare l'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione
comprensivo anche dei diritti sulle opere d'ingegno di cui all'art. 2578 del
codice civile. Tale importo, soggetto all'accettazione da parte della
amministrazione aggiudicatrice, non puo' superare il 2,5 per cento del valore
dell'investimento, come desumibile dal piano economic o-finanziario. I
soggetti pubblici e privati possono presentare alle amministrazioni
aggiudicatrici, nell'ambito della fase di programmazione di cui all'art. 14
della presente legge, proposte d'intervento relative alla realizzazione di
opere pubbliche o di pubblica utilita' e studi di fattibilita'. Tale
presentazione non determina, in capo alle amministrazioni, alcun obbligo di
esame e valutazione. Le amministrazioni possono adottare, nell'ambito dei
propri programmi, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico
interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso
per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti.».
- L'art. 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche),
e' il seguente: «Art. 31 (Passaggio di dipendenti per effetto di
trasferimento di attivita).
- (Art. 34 del decreto legislativo n. 29 del 1993,
come sostituito dall'art. 19 del decreto legislativo n. 80 del 1998).
- 1.
Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento
di attivita', svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro
aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che
passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'art. 2112 del codice
civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui
all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.».
- Si
riporta il testo dell'art. 2112 del codice civile: «Art. 2112 (Mantenimento
dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda).
- In caso di
trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed
il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il
cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore
aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e
411 del codice di procedura civile il lavoratore puo' consentire la
liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
Il cessionario e' tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi
previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti
alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano
sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del
cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti
collettivi del medesimo livello. Ferma restando la facolta' di esercitare il
recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento
d'azienda non costituisce di per se' motivo di licenziamento. Il lavoratore,
le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi
successivi al trasferimento d'azienda, puo' rassegnare le proprie dimissioni
con gli effetti di cui all'art. 2119, primo comma. Ai fini e per gli effetti
di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi
operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il
mutamento nella titolarita' di un'attivita' economica organizzata, con o senza
scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento
la propria identita' a prescindere dalla tipologia negoziale o dal
provvedimento sulla base del quale il trasferimento e' attuato ivi compresi
l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si
applicano altresi' al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come
articolazione funzionalmente autonoma di un'attivita' economica organizzata,
identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo
trasferimento. Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un
contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda
oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di
solidarieta' di cui all'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276.».
Nota all'art. 203:
- Il titolo I, capo II, del decreto del
Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 1986, n. 299, S.O. (Approvazione del nuovo regolamento
delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali) e' il seguente: «Riscatto
dei servizi affidati in concessione».
Nota all'art. 204:
- Il testo dell'art.
113, comma 15-bis, del citato decreto n. 267/2000, e' il seguente: «15-bis.
Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non
stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle
disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con
procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la
data del 31 dicembre 2006, senza necessita' di apposita deliberazione
dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a
societa' a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia
stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia
di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza,
nonche' quelle affidate a societa' a capitale interamente pubblico a
condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino
sulla societa' un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e
che la societa' realizzi la parte piu' importante della propria attivita' con
l'ente o gli enti pubblici che la controllano. Sono altresi' escluse dalla
cessazione le concessioni affidate alla data del 1° ottobre 2003 a societa'
gia' quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale data
a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio, nonche' a
societa' originariamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa
data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso
procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le
concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello
della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a
seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilita' di
determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la
stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti
effettuati da parte del gestore.»
Note all'art. 205:
- Si riportano i commi
da 24 a 40 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 1995, n. 302, S.O. (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica).
«24. Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli
stessi di materia prima e di energia, a decorrere dal 1° gennaio 1996 e'
istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi,
cosi' come definiti e disciplinati dall'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. 25. Presupposto dell'imposta e' il
deposito in discarica dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili. 26.
Soggetto passivo dell'imposta e' il gestore dell'impresa di stoccaggio
definitivo con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il
conferimento. 27. Il tributo e' dovuto alle regioni; una quota del 10 per
cento di esso spetta alle province. Il 20 per cento del gettito derivante
dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province,
affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore
produzione di rifiuti, le attivita' di recupero di materie prime e di energia,
con priorita' per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi
alle discariche, nonche' a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi
comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per
l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la
istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. L'impiego delle
risorse e' disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra
indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla
tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo
ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo sogg etto al predetto
tributo. 28. La base imponibile e' costituita dalla quantita' dei rifiuti
conferiti in discarica sulla base delle annotazioni nei registri tenuti in
attuazione degli articoli 11 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1982, n. 915. 29. L'ammontare dell'imposta e' fissato, con legge
della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, per
chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore ad euro 0,001 e non
superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica
per i rifiuti inerti ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 13 marzo
2003 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad
euro 0,00517 e non superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili al
conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi
degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto. In caso di mancata determinazione
dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno
successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo e' determinato
moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in
chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonche' per un coefficiente
di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualita' e delle
condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione
dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanita', entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. 30. Il tributo e' versato alla regione in
apposito capitolo di bilancio dal gestore della discarica entro il mese
successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le
operazioni di deposito. Entro i termini previsti per il versamento relativo
all'ultimo trimestre dell'anno il gestore e' tenuto a produrre alla regione in
cui e' ubicata la discarica una dichiarazione contenente l'indicazione delle
quantita' complessive dei rifiuti conferiti nell'anno nonche' dei versamenti
effettuati. La regione trasmette copia della predetta dichiarazione alla
provincia nel cui territorio e' ubicata la discarica. Con legge della regione
sono stabilite le modalita' di versamento del tributo e di presentazione della
dichiarazione. Per l'anno 1996 il termine per il versamento del tributo alle
regioni, relativo alle operazioni di deposito effettuate nel primo trimestre,
e' differito al 31 luglio 1996. 31. Per l'omessa o infedele registrazione
delle operazioni di conferimento in discarica, ferme restando le sanzioni
stabilite per le violazioni di altre norme, si applica la sanzione
amministrativa dal duecento al quattrocento per cento del tributo relativo
all'operazione. Per l'omessa o infedele dichiarazione si applica la sanzione
da lire duecentomila a lire un milione. Le sanzioni sono ridotte ad un quarto
se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene
adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e
della sanzione 32. Fermi restando l'applicazione della disciplina
sanzionatoria per la violazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982. n. 915 e
successive modificazioni, e l'obbligo di procedere alla bonifica e alla
rimessa in pristino dell'area, chiunque esercita, ancorche' in via non
esclusiva, l'attivita' di discarica abusiva e chiunque abbandona, scarica o
effettua deposito incontrollato di rifiuti, e' soggetto al pagamento del
tributo determinato ai sensi della presente legge e di una sanzione
amministrativa pari a tre volte l'ammontare del tributo medesimo. Si applicano
a carico di chi esercita l'attivita' le sanzioni di cui al comma 31.
L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni
sui quali' insiste la discarica abusiva, e' tenuto in solido agli oneri di
bonifica, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento del tributo e
delle sanzioni pecuniarie ai sensi della presente legge, ove non dimostri di
aver presentato denuncia di discarica abusiva ai competenti organi della
regione, prima della costatazione delle violazioni di legge. Le discariche
abusive non possono essere oggetto di autorizzazione regionale, ai sensi
dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.
915. 33. Le violazioni ai commi da 24 a 41 del presente articolo sono
constatate con processo verbale dai funzionari provinciali addetti ai
controlli ai sensi dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'art.
7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 muniti
di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal presidente della
provincia. Per l'assolvimento dei loro compiti i funzionari possono accedere,
muniti di apposita autorizzazione del capo dell'ufficio, nei luoghi adibiti
all'esercizio dell'attivita' e negli altri luoghi ove devono essere custoditi
i registri e la documentazione inerente l'attivita', al fine di procedere alla
ispezione dei luoghi ed alla verifica della relativa documentazione. Qualora
nel corso dell'ispezione o della verifica emergano inosservanze di obblighi
regolati da disposizioni di leggi concernenti tributi diversi da quelli
previsti dai commi da 24 a 41 del presente articolo, i funzionari predetti
devono comunicarle alla Guardia di finanza secon do le modalita' previste
dall'ultimo comma dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 19, comma 1, lettera d), della
legge 30 dicembre 1991 n. 413. La Guardia di finanza coopera con i funzionari
provinciali per l'acquisizione ed il reperimento degli elementi utili ai fini
dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle connesse violazioni,
procedendo di propria iniziativa o su richiesta delle regioni o province nei
modi e con le facolta' di cui all'art. 63 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. 34.
L'accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e
quanto non previsto dai commi da 24 a 41 del presente articolo sono
disciplinati con legge della regione. 35. Le disposizioni dei commi da 24 a 41
del presente articolo costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art.
119 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano provvedono con propria legge secondo le disposizioni
dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. 36-37 (Omissis).
38. Per l'anno 1996 il tributo e' dovuto nella misura minima, esclusi i
rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico,
per i quali la misura minima del tributo e' determinata tra lire 2 e lire 5
con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge in relazione alla
possibilita' di recupero e riutilizzo e alle incidenze del tributo sui costi
di produzione. In sede di prima applicazione delle disposizioni del comma 32
l'utilizzatore o, in mancanza, il proprietario del terreno su cui insiste la
discarica abusiva e' esente dalla responsabilita' relativamente, alle sanzioni
amministrative previste al comma 32 qualora provveda entro il 30 giugno 1996
alla relativa denuncia agli organi della regione. 39. A decorrere dell'anno
1996 i proventi delle addizionali erariali di cui al regio decreto-legge 30
novembre 1937, n. 2145, convertito dalla legge 25 aprile 1938, n. 614 e alla
legge 10 dicembre 1961, n. 1346, applicate alla tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani interni, comprese le riscossioni relativa agli anni
precedenti sono devoluti direttamente ai comuni dal concessionario della
riscossione. La maggiore spesa del servizio di nettezza urbana derivante dal
pagamento del tributo di cui al comma 24 costituisce costo ai sensi dell'art.
61 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive
modificazioni. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri dell'interno e del tesoro, sono stabilite le modalita' di attuazione
delle disposizioni del presente comma. 40. Per i rifiuti smaltiti tal quali in
impianti di incenerimento senza recupero di energia, per gli scarti ed i
sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio,
nonche' per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni dei commi da
24 a 41 del presente articolo. Il tributo e' dovuto nella misura del 20 per
cento dell'ammontare determinato ai sensi dei commi 29 e 38.».
Note all'art. 206:
- Il regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo del Consiglio del 19
marzo 2001 e' pubblicato nella GUCE n. L 114/1 del 24 aprile 2001.
Note
all'art. 207:
- L'art. 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e' il
seguente: «Art. 26 (Osservatorio nazionale sui rifiuti).
- 1. Al fine di
garantire l'attuazione delle norme di cui al presente decreto legislativo, con
particolare riferimento alla prevenzione della produzione della quantita' e
della pericolosita' dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza ed all'economicita'
della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio,
nonche' alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e' istituito,
presso il Ministero dell'ambiente, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in
appresso denominato Osservatorio. L'Osservatorio svolge, in particolare, le
seguenti funzioni:
a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e
dei rifiuti di imballaggio;
b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento
permanente di criteri e specifici obiettivi d'azione, nonche' alla definizione
ed all'aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione
e sulla gestione dei rifiuti;
c) esprime il proprio parere sul Programma
generale di prevenzione di cui all'art. 42 e lo trasmette per l'adozione
definitiva al Ministro dell'ambiente ed al Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato ed alla Conferenza Stato-regioni;
d) predispone
il Programma generale di prevenzione di cui all'art. 42 qualora il Consorzio
nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti;
e) verifica
l'attuazione del Programma generale, di cui all'art. 42 ed il raggiungimento
degli obiettivi di recupero e di riciclaggio;
f) verifica i costi di recupero
e smaltimento;
g) elabora il metodo normalizzato di cui all'art. 49, comma 5,
e lo trasmette per l'approvazione al Ministro dell'ambiente ed al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
h) verifica livelli di
qualita' dei servizi erogati;
i) predispone un rapporto annuale sulla gestione
dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la
trasmissione ai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanita'.
2. L'Osservatorio e' costituito con decreto
del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria del
commercio e dell'artigianato, ed e' composto da nove membri, scelti tra
persone esperte in materia, di cui:
a) tre designati dal Ministro
dell'ambiente, di cui uno con funzioni di Presidente;
b) due designati dal
Ministro dell'industria, di cui uno con funzioni di vicepresidente;
c) uno
designato dal Ministro della sanita';
d) uno designato dal Ministro delle
risorse agricole, alimentari e forestali;
d-bis) uno designato dal Ministro
del tesoro;
d-ter) uno designato dalla Conferenza Stato regioni.
3. I membri
durano in carica cinque anni. Il trattamento economico spettante ai membri
dell'Osservatorio e della segreteria tecnica e' determinato con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'ambiente ed il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanita', e del tesoro da emanarsi entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le
modalita' organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio e della
Segreteria tecnica.
5. All'onere derivante dalla costituzione e dal
funzionamento dell'Osservatorio e della segreteria tecnica pari a lire due
miliardi, aggiornate annualmente in relazione al tasso di inflazione, provvede
il Consorzio nazionale imballaggi di cui all'art. 41 con un contributo di pari
importo a carico dei consorziati. Dette somme sono versate dal Comitato
nazionale imballaggi all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Le spese per il funzionamento
del predetto Osservatorio sono subordinate alle entrate.
5-bis. Al fine di
consentire l'avviamento ed il funzionamento dell'attivita' dell'Osservatorio
nazionale sui rifiuti, in attesa dell'attuazione di quanto disposto al comma
5, e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1998 da iscrivere
in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente.».
- L'art. 1, norma 42, della legge 15 dicembre
2004, n. 308 e' il seguente: «42. Al fine di migliorare, incrementare ed
adeguare agli standard europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle
migliori pratiche ambientali gli interventi in materia di tutela delle acque
interne, di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, nonche' di aumentare
l'efficienza di detti interventi anche sotto il profilo della capacita' di
utilizzare le risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea, e'
istituita, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
una segreteria tecnica composta da non piu' di ventuno esperti di elevata
qualificazione, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con
il quale ne e' stabilito anche il funzionamento della predetta segreteria e'
autorizzata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2004, di 500.000 euro per
l'anno 2005 e di un milione di euro a decorrere dall'anno 2006.».
Note
all'art. 208:
- L'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O. (codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137) e' il seguente: «Art. 146 (Autorizzazione).
- 1. I proprietari,
possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto dei
provvedimenti elencati all'art. 157, oggetto di proposta formulata ai sensi
degli articoli 138 e 141, tutelati ai sensi dell'art. 142, ovvero sottoposti a
tutela dalle disposizioni del piano paesaggistico, non possono distruggerli,
ne' introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici
oggetto di protezione.
2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi
titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla
regione o all'ente locale al quale la regione ha affidato la relativa
competenza i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della
documentazione prevista, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.
3.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni, e' individuata la documentazione necessaria alla verifica di
compatibilita' paesaggistica degli interventi proposti.
4. La domanda di
autorizzazione dell'intervento indica lo stato attuale del bene interessato,
gli elementi di valore paesaggistico presenti, gli impatti sul paesaggio delle
trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione e di compensazione
necessari.
5. L'amministrazione competente, nell'esaminare la domanda di autorizzazione,
verifica la conformita' dell'intervento alle prescrizioni contenute nei piani
paesaggistici e ne accerta:
a) la compatibilita' rispetto ai valori
paesaggistici riconosciuti dal vincolo;
b) la congruita' con i criteri di
gestione dell'immobile o dell'area;
c) la coerenza con gli obiettivi di
qualita' paesaggistica.
6. L'amministrazione, accertata la compatibilita' paesaggistica
dell'intervento ed acquisito il parere della commissione per il paesaggio,
entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, trasmette la
proposta di autorizzazione, corredata dal progetto e dalla relativa
documentazione, alla competente soprintendenza, dandone notizia agli
interessati. Tale ultima comunicazione costituisce avviso di inizio del
relativo procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990,
n. 241. Qualora l'amministrazione verifichi che la documentazione allegata non
corrisponde a quella prevista al comma 3, chiede le necessarie integrazioni;
in tal caso, il predetto termine e' sospeso dalla data della richiesta fino a
quella di ricezione della documentazione. Qualora l'amministrazione ritenga
necessario acquisire documentazione ulteriore rispetto a quella prevista al
comma 3, ovvero effettuare accertamenti, il termine e' sospeso, per una sola
volta, dalla data della richiesta fino a quella di ricez ione della
documentazione, ovvero dalla data di comunicazione della necessita' di
accertamenti fino a quella di effettuazione degli stessi, per un periodo
comunque non superiore a trenta giorni.
7. La soprintendenza comunica il
parere entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della
proposta di cui al comma 6. Decorso inutilmente il termine per l'acquisizione
del parere, l'amministrazione assume comunque le determinazioni in merito alla
domanda di autorizzazione.
8. L'autorizzazione e' rilasciata o negata
dall'amministrazione competente entro il termine di venti giorni dalla
ricezione del parere della soprintendenza e costituisce atto distinto e
presupposto della concessione o degli altri titoli legittimanti l'intervento
edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa.
9. Decorso
inutilmente il termine indicato al comma 8, e' data facolta' agli interessati
di richiedere l'autorizzazione alla regione, che provvede anche mediante un
commissario ad acta entro il termine di sessanta giorni dalla data di
ricevimento della richiesta. Qualora venga ritenuto necessario acquisire
documentazione ulteriore o effettuare accertamenti, il termine e' sospeso per
una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta
ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti. Laddove la regione
non abbia affidato agli enti locali la competenza al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica, la richiesta di rilascio in via sostitutiva
e' presentata alla competente soprintendenza.
10. L'autorizzazione
paesaggistica:
a) diventa efficace dopo il decorso di venti giorni dalla sua
emanazione;
b) e' trasmessa in copia, senza indugio, alla soprintendenza che
ha emesso il parere nel corso del procedimento, nonche', unitamente al parere,
alla regione ed alla provincia e, ove esistenti, alla comunita' montana e
all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al
vincolo;
c) non puo' essere rilasciata in sanatoria successivamente alla
realizzazione, anche parziale degli interventi.
11. L'autorizzazione
paesaggistica e' impugnabile con ricorso al tribunale amministrativo regionale
o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni
ambientaliste portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'art.
13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e da qualsiasi altro soggetto pubblico o
privato che ne abbia interesse. Il ricorso e' deciso anche se, dopo la sua
proposizione ovvero in grado di appello, il ricorrente dichiari di rinunciare
o di non avervi piu' interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale
amministrativo regionale possono essere impugnate da chi sia legittimato a
ricorrere avverso l'autorizzazione paesaggistica, anche se non abbia proposto
il ricorso di primo grado.
12. Presso ogni comune e' istituito un elenco,
aggiornato almeno ogni sette giorni e liberamente consultabile, in cui e'
indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione paesaggistica, con la
annotazione sintetica del relativo oggetto e con la precisazione se essa sia
stata rilasciata in difformita' dal parere della Soprintendenza. Copia
dell'elenco e' trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza,
ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 155.
13. Le
disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle istanze concernenti
le attivita' minerarie di ricerca ed estrazione.
14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle autorizzazioni
per le attivita' di coltivazione di cave e torbiere. Per tali attivita'
restano ferme le potesta' del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo
conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici,
dalla competente soprintendenza.». L'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e' il seguente: «Art. 5 (Poteri sostitutivi).
- 1. Con
riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti
locali, in caso di accertata inattivita' che comporti inadempimento agli
obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione europea o pericolo di grave
pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, assegna all'ente
inadempiente un congruo termine per provvedere.
2. Decorso inutilmente tale
termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina
un commissario che provvede in via sostitutiva. 3. In casi di assoluta
urgenza, non si applica la procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei
Ministri puo' adottare il provvedimento di cui al comma 2, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente.
Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed e'
immediatamente comunicato rispettivamente alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni» e alla Conferenza
Stato-Citta' e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunita'
montane, che ne possono chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti
previsti dall'art. 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997. n. 59. 4. Restano
ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla
legislazione vigente.».
- L'art. 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003,
n. 36, e' il seguente: «Art. 14 (Garanzie finanziarie).
- 1. La garanzia per
l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure
di chiusura, assicura l'adempimento delle prescrizioni contenute
nell'autorizzazione e deve essere prestata per una somma commisurata alla
capacita' autorizzata della discarica ed alla classificazione della stessa ai
sensi dell'art. 4. In caso di autorizzazione per lotti della discarica, come
previsto dall'art. 10, comma 3, la garanzia puo' essere prestata per lotti. 2.
La garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica assicura
che le procedure di cui all'art. 13 siano eseguite ed e' commisurata al costo
complessivo della gestione post-operativa. In caso di autorizzazione della
discarica per lotti la garanzia per la post-chiusura puo' essere prestata per
lotti.
3. Fermo restando che le garanzie di cui ai commi 1 e 2, nel loro
complesso, devono essere trattenute per tutto il tempo necessario alle
operazioni di gestione operativa e di gestione successiva alla chiusura della
discarica e salvo che l'autorita' competente non preveda un termine maggiore
qualora ritenga che sussistano rischi per l'ambiente:
a) la garanzia di cui al
comma 1 e' trattenuta per almeno due anni dalla data della comunicazione di
cui all'art. 12, comma 3;
b) la garanzia di cui al comma 2 e' trattenuta per
almeno trenta anni dalla data della comunicazione di cui all'art. 12, comma 3.
4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 sono costituite ai sensi dell'art. 1
della legge 10 giugno 1982, n. 348, e devono essere prestate in misura tale da
garantire la realizzazione degli obiettivi indicati nei citati commi.
5. Nel
caso di impianti di discarica la cui coltivazione ha raggiunto, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, l'80 % della capacita' autorizzata, il
massimale da garantire secondo i parametri previsti e' ridotto nella misura
del 40 %.
6. Le Regioni possono prevedere, per gli impianti realizzati e
gestiti secondo le modalita' previste dal presente decreto, che la garanzia
finanziaria di cui al comma 2 non si applichi alle discariche per rifiuti
inerti.
7. Gli oneri afferenti alle garanzie previste dal presente articolo,
allorquando le regioni e gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, gestiscono direttamente la discarica, sono coperti dalla
tariffa con le modalita' di cui all'art. 15.».
- La legge 28 gennaio 1994, n.
84, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28, S.O., reca il
riordino della legislazione in materia portuale.
- Il decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 182, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 2003, n.
168, reca: Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti
portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del
carico.
Note all'art. 209:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1992, n. 300, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1992, n.
123, reca: «Regolamento concernente le attivita' private sottoposte alla
disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.».
-
L'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' il seguente: «Art. 21
(Disposizioni sanzionatorie).
- 1. Con la denuncia o con la domanda di cui
agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei
presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni
mendaci o di false attestazioni non e' ammessa la conformazione dell'attivita'
e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed
il dichiarante e' punito con la sanzione prevista dall'art. 483 del codice
penale, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.
2. Le sanzioni
attualmente previste in caso di svolgimento dell'attivita' in carenza
dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformita' di esso si
applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attivita' ai
sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque,
in contrasto con la normativa vigente. 2-bis. Restano ferme le attribuzioni di
vigilanza, prevenzione e controllo su attivita' soggette ad atti di assenso da
parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se e'
stato dato inizio all'attivita' ai sensi degli articoli 19 e 20.».
Note
all'art. 210:
- L'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il
seguente: «Art. 5 (Poteri sostitutivi).
- 1. Con riferimento alle funzioni e
ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata
inattivita' che comporti inadempimento agli obblighi derivanti
dall'appartenenza alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli
interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo
termine per provvedere.
2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei
Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede
in via sostitutiva.
3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la
procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri puo' adottare il
provvedimento di cui al comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in tal modo
adottato ha immediata esecuzione ed e' immediatamente comunicato
rispettivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata
«Conferenza Stato-regioni» e alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali
allargata ai rappresentanti delle comunita' montane, che ne possono chiedere
il riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall'art. 8, comma 3, della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Restano ferme le disposizioni in materia di
poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente.».
Note all'art. 212:
- L'art. 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' il seguente: «Art.
30 (Imprese sottoposte ad iscrizione).
- 1. L'Albo nazionale delle imprese
esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti istituito ai sensi dell'art. 10
del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1987, n. 441, assume la denominazione di Albo nazionale delle
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di seguito denominato Albo, ed
e' articolato in un comitato nazionale, con sede presso il Ministero
dell'ambiente, ed in Sezioni regionali, istituite presso le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione. I
componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali durano in carica
cinque anni.
2. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed e'
composto da 15 membri esperti nella materia nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, e designati rispettivamente:
a) due dal Ministro
dell'ambiente, di cui uno con funzioni di Presidente;
b) uno dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di
vicepresidente;
c) uno dal Ministro della sanita';
d) uno dal Ministro dei
trasporti e della navigazione;
e) tre dalle Regioni;
j) uno dell'Unione
italiana delle Camere di commercio;
g) sei dalle categorie economiche, di cui
due delle categorie degli autotrasportatori.
3. Le Sezioni regionali dell'Albo
sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente da emanarsi entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono
composte:
a) dal Presidente della Camera di commercio o da un membro del
Consiglio camerale all'uopo designato, con funzioni di presidente;
b) da un
funzionario o dirigente esperto in rappresentanza della giunta regionale con
funzioni di vicepresidente;
c) da un funzionario o dirigente esperto in
rappresentanza delle province designato dall'Unione regionale delle Province;
d) da un esperto designato dal Ministro dell'ambiente.
4. Le imprese che
svolgono attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti
da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi
i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano la quantita' di trenta
chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal produttore
degli stessi rifiuti, nonche' le imprese che intendono effettuare attivita' di
bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed
intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di
recupero di titolarita' di terzi, e di gestione di impianti mobili di
smaltimento e di recupero di rifiuti, devono essere iscritte all'Albo.
L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e sostituisce
l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di raccolta, di trasporto, di
commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attivita'
l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato
autorizzato ai sensi del presente decreto.
5. L'iscrizione di cui al comma 4
ed i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento
dell'iscrizione, nonche', dal 1° gennaio 1998, l'accettazione delle garanzie
finanziarie sono deliberati dalla sezione regionale dell'Albo della regione
ove ha sede legale l'interessato, in conformita' alla normativa vigente ed
alle direttive emesse dal Comitato nazionale.
6. Con decreti del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e del tesoro, da adottarsi
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono definite le attribuzioni e le modalita' organizzative dell'Albo, nonche'
i requisiti, i termini, le modalita' ed i diritti d'iscrizione, le modalita' e
gli importi delle garanzie finanziarie, che devono essere prestate a favore
dello Stato dalle imprese di cui al comma 4, in conformita' ai seguenti
principi:
a) individuazione di requisiti univoci per l'iscrizione, al fine di
semplificare le procedure;
b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, in coerenza con
la finalita' di cui alla lettera a);
c) trattamento uniforme dei componenti delle Sezioni regionali, per garantire
l'efficienza operativa;
d) effettiva copertura delle spese attraverso i
diritti di segreteria e i diritti annuali d'iscrizione.
7. In attesa
dell'emanazione dei decreti, di cui ai commi 2 e 3 continuano ad operare,
rispettivamente, il Comitato nazionale e le Sezioni regionali dell'Albo
nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui
all'art. 1 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. L'iscrizione all'Albo e'
deliberata ai sensi della legge 11 novembre 1996, n. 575.
8. Fino
all'emanazione dei decreti di cui al comma 6 continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti. Le imprese che intendono effettuare attivita' di
bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed
intermediazione dei rifiuti devono iscriversi all'albo entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore delle relative norme tecniche.
9. Restano valide ed
efficaci le iscrizioni effettuate e le domande d'iscrizione presentate
all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti
di cui all'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e successive modificazioni
ed integrazioni e delle relative disposizioni di attuazione, alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
10. Il possesso dei requisiti di
idoneita' tecnica e di capacita' finanziaria per l'iscrizione all'Albo delle
aziende speciali, dei consorzi e delle societa' di cui all'art. 22 della legge
8 giugno 1990, n. 142, che esercitano i servizi di gestione dei rifiuti, e'
garantito dal comune o dal consorzio di comuni. L'iscrizione all'Albo e'
effettuata sulla base di apposita comunicazione di inizio di attivita' del
comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale dell'Albo
territorialmente competente ed e' efficace solo per le attivita' svolte
nell'interesse del comune medesimo o dei consorzi ai quali il comune stesso
partecipa.
11. Avverso i provvedimenti delle sezioni regionali dell'Albo gli
interessati possono promuovere, entro trenta giorni dalla notifica dei
provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo.
12. Alla segreteria dell'Albo e' destinato personale comandato da
amministrazioni dello Stato ed enti pubblici, secondo criteri stabiliti con
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.
13. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle Sezioni
regionali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai
diritti annuali d'iscrizione, secondo le modalita' previste dal decreto del
Ministro dell'ambiente 20 dicembre 1993 e successive modifiche.
14. Il decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, non si applica alle
domande di iscrizione e agli atti di competenza dell'Albo.
15. Per le
attivita' di cui al comma 4, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in scadenza, sono
prorogate, a cura delle amministrazioni che le hanno rilasciate, fino alla
data di efficacia dell'iscrizione all'Albo o a quella della decisione
definitiva sul provvedimento di diniego di iscrizione. Le stesse
amministrazioni adottano i provvedimenti di diffida, di variazione, di
sospensione o di revoca delle predette autorizzazioni.
16. Le imprese che
effettuano attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a
procedure semplificate ai sensi dell'art. 33, ed effettivamente avviati al
riciclaggio ed al recupero, non sono sottoposte alle garanzie finanziarie di
cui al comma 6 e sono iscritte all'Albo previa comunicazione di inizio di
attivita' alla sezione regionale territorialmente competente. Detta
comunicazione deve essere rinnovata ogni due anni e deve essere corredata da
idonea documentazione predisposta ai sensi del decreto ministeriale 21 giugno
1991, n. 324, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' delle
deliberazioni del Comitato nazionale dalla quale risultino i seguenti
elementi:
a) la quantita', la natura, l'origine e la destinazione dei rifiuti;
b) la frequenza media della raccolta;
c) la rispondenza delle caratteristiche
tecniche e della tipologia del mezzo utilizzato ai requisiti stabiliti
dall'Albo in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
d) il rispetto delle
condizioni ed il possesso dei requisiti soggettivi, di idoneita' tecnica e di
capacita' finanziaria. 16-bis. Entro dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione di inizio di attivita' le sezioni regionali e provinciali
iscrivono le imprese di cui al comma 1 in appositi elenchi dandone
comunicazione al Comitato nazionale, alla provincia territorialmente
competente ed all'interessato. Le imprese che svolgono attivita' di raccolta e
trasporto di rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'art. 33
devono conformarsi alle disposizioni di cui al comma 16 entro il 15 gennaio
1998.
17. Alla comunicazione di cui al comma 16 si applicano le disposizioni
di cui all'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
17-bis. Sono esonerati
dall'obbligo di cui al comma 4 consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48
del presente decreto e i consorzi di cui all'art. 9-quinquies del
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 1988, n. 475, e all'art. 11 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 95.
- L'art. 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28
aprile 1998, n. 406, e' il seguente: «Art. 21 (Risorse finanziarie). - 1. Le
domande d'iscrizione, variazione o cancellazione dall'Albo sono assoggettate
all'assolvimento di un diritto di segreteria. Tale diritto e' fissato nella
misura prevista per le denunce del registro delle imprese delle camere di
commercio.
2. Successivamente all'assegnazione del numero d'iscrizione
all'Albo, le imprese possono richiedere presso qualsiasi camera di commercio
il rilascio di certificati d'iscrizione o visure. Tali documenti sono soggetti
al pagamento degli importi previsti per il rilascio della certificazione del
registro delle imprese della camera di commercio.
3. Il pagamento di tutti i
diritti di segreteria dovra' essere effettuato tramite versamento su conto
corrente postale intestato alla sezione regionale o direttamente presso gli
sportelli della sezione regionale in cui viene richiesto il servizio.
4. Le
imprese iscritte all'Albo sono tenute alla corresponsione di un diritto
annuale d'iscrizione secondo i seguenti ammontari:
a) imprese che effettuano
attivita' di gestione di rifiuti di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) (per
popolazione servita): superiore o uguale a 500.000 abitanti, lire 3.500.000;
inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti, L.
2.500.000;
inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000
abitanti, L. 2.000.000;
inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a
20.000 abitanti, L. 1.500.000;
inferiore a 20.000 abitanti e superiore o
uguale a 5.000 abitanti, L. 700.000;
inferiore a 5.000 abitanti, L. 300.000;
b) le imprese che effettuano attivita' di gestione dei rifiuti di cui all'art.
8, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g) ed h), sono suddivise nelle
seguenti classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti trattati:
quantita' annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000
tonnellate, L. 3.500.000;
quantita' annua complessivamente trattata superiore
o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate, L. 2.500.000;
quantita' annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000
tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate, L. 2.000.000;
quantita' annua
complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a
15.000 tonnellate, L. 1.500.000;
quantita' anima complessivamente trattata
superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate, L.
700.000;
quantita' annua complessivamente trattata inferiore a 3.000
tonnellate, L. 300.000;
c) le imprese che effettuano attivita' di gestione dei
rifiuti di cui all'art. 8, comma 1, lettere i) ed l) (importi dei lavori
cantierabili): oltre lire quindici miliardi, L. 6.000.000; fino a lire
quindici miliardi, L. 4.000.000;
fino a lire tre miliardi, L. 2.500.000;
fino
a lire ottocento milioni, L. 1.300.000;
fino a lire cento milioni, L. 600.000.
5. Il diritto annuale deve essere riscosso da ciascuna sezione regionale
mediante appositi bollettini di conto corrente postale, approvati dal comitato
nazionale ed emessi su moduli e con scadenze uniformi sul territorio
nazionale.
6. Al fine di garantire l'effettiva copertura delle spese di
funzionamento dell'Albo, i diritti d'iscrizione sono rideterminati e
aggiornati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della
navigazione e del tesoro. A tali fini i diritti d'iscrizione sono
rideterminati trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e, successivamente, ogniqualvolta si renda necessario. Ai medesimi
fini si procede all'aggiornamento dei diritti di segreteria simultaneamente e
conformemente all'adeguamento dei diritti del registro delle imprese.
7.
L'omissione del pagamento del diritto annuo nei termini previsti comporta la
sospensione d'ufficio dall'Albo, che permane fino a quando non venga
effettuato il pagamento.
8. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei
trasporti e della navigazione e del tesoro sono stabiliti la quota del diritto
d'iscrizione da destinare alle spese di funzionamento del Comitato nazionale e
delle sezioni regionali e provinciali, e potranno essere apportate modifiche
al decreto del Ministro dell'ambiente 20 dicembre 1993, di cui all'art. 30,
comma 13, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che disciplina le
modalita' di gestione e di rendicontazione delle quote dei diritti di
iscrizione da destinare alle spese di funzionamento del Comitato nazionale e
delle sezioni dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei
rifiuti.».
- Il decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998,
(Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16
aprile 1998, n. 88, S.O.
- Il decreto ministeriale 13 dicembre 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 1996, n. 51, reca: «Modalita'
di versamento dei diritti di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese
esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti». - Gli articoli 19 e 20 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, sono i seguenti: «Art. 19 (Dichiarazione di
inizio attivita).
- 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non
costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande
per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di
atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o
contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per
il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati
dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza,
all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione
delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del
gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica
incolumita', del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonche'
degli att i imposti dalla normativa comunitaria, e' sostituito da una
dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di
autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente
richieste. L'amministrazione competente puo' richiedere informazioni o
certificazioni relative a fatti, stati o qualita' soltanto qualora non siano
attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non
siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
2. L'attivita' oggetto della dichiarazione puo' essere iniziata decorsi trenta
giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione
competente. Contestualmente all'inizio dell'attivita', l'interessato ne da'
comunicazione all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente,
in caso di accertata carenza delle condizioni, modalita' e fatti legittimanti,
nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al
comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita'
e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile,
l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed
i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non
inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere
dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di
autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui
la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il
termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita'
e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei
pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione
puo' adottare i propr i provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del
parere. Della sospensione e' data comunicazione all'interessato.
4. Restano
ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli
di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attivita' e per l'adozione da parte
dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti.
5. Ogni controversia relativa
all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 e' devoluta alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo.». «Art. 20 (Silenzio assenso)
- 1. Fatta salva
l'applicazione dell'art. 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il
rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione
competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza
necessita' di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non
comunica all'interessato, nel termine di cui all'art. 2, commi 2 o 3, il
provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.
2.
L'amministrazione competente puo' indire, entro trenta giorni dalla
presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai
sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive
dei controinteressati.
3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione
equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente puo'
assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli
21-quinquies e 21-nonies.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e
procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente,
la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute e la
pubblica incolumita', ai casi in cui la normativa comunitaria impone
l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge
qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonche'
agli atti e procedimenti individuati con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con i Ministri competenti.
5. Si applicano gli articoli 2, comma 4, e
10-bis.».
- L'art. 13 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998,
n. 406, recita: «Art. 13 (Procedure semplificate)
- 1. I seguenti enti ed
imprese sono iscritti all'Albo sulla base di una comunicazione di inizio di
attivita' presentata alla sezione regionale o provinciale territorialmente
competente ai sensi dell'art. 12, comma 1:
a) aziende speciali, consorzi e
societa' di cui all'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che svolgono
attivita' di gestione di rifiuti urbani e assimilati nell'interesse di comuni
o consorzi di comuni;
b) imprese che effettuano attivita' di raccolta e
trasporto dei rifiuti individuati ai sensi dell'art. 33, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ed effettivamente avviati al riciclaggio e
al recupero.
2. La comunicazione d'inizio di attivita' per l'iscrizione degli
enti e delle imprese di cui al comma 1, lettera a) e' effettuata dal comune o
da uno dei comuni o dal consorzio di comuni nel cui interesse e' svolta l'attivita',
il quale garantisce il possesso dei requisiti di idoneita' tecnica e di
capacita' finanziaria richiesti ai sensi dell'art. 11. Tale comunicazione deve
essere corredata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione di
accettazione, con firma autenticata, del responsabile tecnico;
b) foglio
notizie fornito dalla sezione regionale o provinciale;
c) attestazione
comprovante il pagamento del diritto di segreteria e del diritto di
iscrizione.
3. Le imprese di cui al comma 1, lettera b), devono corredare la
comunicazione di inizio di attivita' con la seguente documentazione:
a)
dichiarazione, resa dal soggetto interessato, che attesti sotto la propria
responsabilita' il possesso dei requisiti di cui all'art. 10;
b) nominativo e
dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, del responsabile
tecnico;
c) un foglio notizie per ogni categoria per cui si chiede
l'iscrizione, fornito dalla sezione regionale o provinciale competente, nel
quale sono indicati la quantita', la natura, l'origine, la destinazione dei
rifiuti, la frequenza media della raccolta e i mezzi utilizzati;
d)
documentazione di cui all'art. 12, comma 3;
e) attestazione comprovante il
pagamento del diritto di segreteria e del diritto di iscrizione;
f) certificazioni comprovanti i requisiti di idoneita' tecnica e di capacita'
finanziaria di cui all'art. 11.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione di inizio di attivita', completa della documentazione richiesta
ai sensi dei commi 2 e 3, le sezioni regionali e provinciali iscrivono le
imprese di cui al comma 1 in appositi elenchi dandone comunicazione al
Comitato nazionale, alla provincia territorialmente competente ed
all'interessato.
5. L'iscrizione delle imprese ed enti di cui al comma 1,
lettera a), e' efficace solo per le attivita' svolte nell'interesse del comune
o dei consorzi al quale il comune partecipa.
6. Le sezioni regionali e
provinciali procedono a verificare la sussistenza dei presupposti e dei
requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita' da parte delle imprese e
delle aziende iscritte ai sensi del comma 4.
7. Qualora le sezioni regionali e
provinciali accertino il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti
richiesti dispongono con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione
dell'attivita', salvo che l'interessato non provveda a conformarsi alla
normativa vigente entro il termine prefissato dalle sezioni medesime.
8. Alla
comunicazione di inizio di attivita' si applicano le disposizioni di cui
all'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.».
- Il decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n.
174, S.O., reca: «Codice in materia di protezione dei dati personali.».
Note
all'art. 213:
- Si riporta la categoria 5 dell'Allegato 1 del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. «5. Gestione dei rifiuti. Salvi l'art.
11 della direttiva 75/442/CEE e l'art. 3 della direttiva 91/689/CEE, del 12
dicembre 1991 del Consiglio, relativa ai rifiuti pericolosi. 5.1. Impianti per
l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui
all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli
allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva
75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del 16 giugno 1975 del Consiglio,
concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacita' di oltre 10
tonnellate al giorno. 5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali
definiti nella direttiva 89/369/CEE dell'8 giugno 1989 del Consiglio,
concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi
impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del
21 giugno 1989 del Consiglio, concernente la riduzione dell'inquinamento
atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con
una capacita' superiore a 3 tonnellate all'ora. 5.3. Impianti per
l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A
della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacita' superiore a 50
tonnellate al giorno. 5.4. Discariche che ricevono piu' di 10 tonnellate al
giorno o con una capacita' totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione
delle discariche per i rifiuti inerti.)».
- Il regolamento (CEE) n. 259/93
del 1° febbraio 1993 e' stato pubblicato nella G.U.C.E. 6 febbraio 1993, n.
L. 30.
Note all'art. 214:
Il decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2005, n. 163, S.O. reca: «Attuazione
della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti.».
- Il
regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259 relativo alla sorveglianza e al
controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunita' europea,
nonche' in entrata e in uscita dal suo territorio e' pubblicato nella GUCE n.
30 del 6 febbraio 1993, serie L.
Note all'art. 216:
L'art. 33, comma 1, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e' il seguente: «Art. 33
(Operazioni di recupero)
- 1. A condizione che siano rispettate le norme
tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3
dell'art. 31, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti possono
essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di
attivita' alla Provincia territorialmente competente.».
Note all'art. 219:
-
La decisione 97/129/CE del 28 gennaio 1997 e' pubblica nella GUCE 20 febbraio
1997, n. 50.
Note all'art. 220:
- L'art. 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70,
e' il seguente: «Art. 1 (Modello unico di dichiarazione)
- 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro dell'ambiente, sentiti il Ministro della sanita' e il
Ministro dell'interno, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite norme finalizzate a:
a)
individuare, ai fini della predisposizione di un modello unico di
dichiarazione, le disposizioni di legge e le relative norme di attuazione che
stabiliscono obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di
notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica;
b)
fissare un termine per la presentazione del modello unico di dichiarazione di
cui al comma 2, che sostituisce ogni altro diverso termine previsto dalle
disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione di cui alla lettera
a).
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta con proprio decreto, da
emanare entro i trenta giorni successivi al termine di cui al comma 1, il
modello unico di dichiarazione.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
dispone con proprio decreto gli aggiornamenti del modello unico di
dichiarazione, anche in relazione a nuove disposizioni individuate con la
medesima procedura di cui al comma 1.».
- La decisione 2005/270/CE della
Commissione del 22 marzo 2005 e' pubblicata nella GUCE del 5 aprile 2005, n. L
86/6.
Note all'art. 226:
- La decisione 2001/171/CE del 19 febbraio 2001 e'
pubblicata nella GUCE 2 marzo 2001, n. L 62.
- La decisione 1999/177/CE dell'8
febbraio 1999 e' pubblicata nella GUCE 4 marzo 1999, n. L 56.
Note all'art.
227:
- L'art. 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' il
seguente: «Art. 44 (Beni durevoli).
- 1. I beni durevoli per uso domestico
che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un
rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia
equivalente ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private
che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani o agli appositi
centri di raccolta individuati ai sensi del comma 2, a cura del detentore. Ai
fini della corretta attuazione degli obiettivi e delle priorita' stabilite dal
presente decreto, i produttori e gli importatori devono provvedere al ritiro,
al recupero e allo smaltimento dei beni durevoli consegnati dal detentore al
rivenditore, sulla base di appositi accordi di programma stipulati ai sensi
dell'art. 25.
2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, promuove accordi di programma tra le imprese che
producono i beni di cui al comma 1, quelle che li immettono al consumo, anche
in qualita' di importatori, ed i soggetti, pubblici e privati, che ne
gestiscono la raccolta, il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento. Gli
accordi prevedono:
a) la messa a punto dei prodotti per le finalita' di cui
agli articoli 3 e 4;
b) l'individuazione di centri di raccolta, diffusi su
tutto il territorio nazionale;
c) il recupero ed il riciclo dei materiali
costituenti i beni;
d) lo smaltimento di quanto non recuperabile da parte dei
soggetti che gestiscono il servizio pubblico.
3. Al fine di favorire la
restituzione dei beni di cui al comma 1 ai rivenditori, i produttori, gli
importatori ed i distributori, e le loro associazioni di categoria, possono
altresi' stipulare accordi e contratti di programma ai sensi dell'art. 25,
comma 2. Ai medesimi fini il ritiro, il trasporto e lo stoccaggio dei beni
durevoli da parte dei rivenditori firmatari, tramite le proprie associazioni
di categoria, dei citati accordi e contratti di programma non sono sottoposti
agli obblighi della comunicazione annuale al catasto, della tenuta dei
registri di carico e scarico, della compilazione e tenuta dei formulari, della
preventiva autorizzazione e della iscrizione all'Albo di cui agli articoli 11,
12, 15, 28 e 30 del presente decreto.
4. Decorsi tre anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, nel caso si manifestino particolari
necessita' di tutela della salute pubblica e dell'ambiente relativamente allo
smaltimento dei rifiuti costituiti dai beni oggetto del presente articolo al
termine della loro vita operativa, puo' essere introdotto, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
un sistema di cauzionamento obbligatorio. La cauzione, in misura pari al 10%
del prezzo effettivo di vendita del prodotto e con il limite massimo di lire
duecentomila, e' svincolata all'atto della restituzione, debitamente
documentata, di un bene oggetto del presente articolo ai centri di raccolta,
ai servizi pubblici di nettezza urbana o ad un rivenditore contestualmente
all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente. Non sono tenuti a
versare la cauzione gli acquirenti che, contestualmente all'acquisto, prov
vedano alla restituzione al venditore di un bene durevole di tipologia
equivalente o documentino l'avvenuta restituzione dello stesso alle imprese o
ai centri di raccolta di cui al comma 1.
5. In fase di prima applicazione i
beni durevoli di cui al comma 1, sottoposti alle disposizioni del presente
articolo, sono:
a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
b) televisori;
c)
computer;
d) lavatrici e lavastoviglie;
e) condizionatori d'aria.».
Note
all'art. 227:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n.
254, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2003, n. 211, reca: «Regolamento
recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24
della legge 31 luglio 2002, n. 179.».
- Il decreto ministeriale 29 luglio
2004, n. 248, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre
2004.
Note all'art. 228:
- Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 2003, n. 182, S.O., reca
attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.
Note
all'art. 229:
- Si riportano gli articoli 2, comma 1, lettera a, e 17, comma
1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387: «Art. 2 (Definizioni).
-
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) fonti energetiche
rinnovabili o fonti rinnovabili: le fonti energetiche rinnovabili non fossili
(eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse,
gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In
particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti,
rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali
e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonche' la parte
biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;». «Art. 17 (Inclusione dei
rifiuti tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato
alle fonti rinnovabili).
- 1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 43, comma
1, lettera e), della legge 1° marzo 2002, n. 39, e nel rispetto della
gerarchia di trattamento dei rifiuti di cui al decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, sono ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti
energetiche rinnovabili i rifiuti, ivi compresa, anche tramite il ricorso a
misure promozionali, la frazione non biodegradabile ed i combustibili derivati
dai rifiuti, di cui ai decreti previsti dagli articoli 31 e 33 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 92 e alle norme tecniche UNI 9903-1. Pertanto,
agli impianti, ivi incluse le centrali ibride, alimentati dai suddetti rifiuti
e combustibili, si applicano le disposizioni del presente decreto, fatta
eccezione, limitatamente alla frazione non biodegradabile, di quanto previsto
all'art. 11. Sono fatti salvi i diritti acquisiti a seguito dell'applicazione
dell e disposizioni di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e
successivi provvedimenti attuativi.».
Note all'art. 231:
- Il decreto
ministeriale 22 ottobre 1999, n. 460, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7
dicembre 1999, n. 287, reca: «regolamento recante disciplina dei casi e delle
procedure di conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore o
rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di
quelli acquisiti ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del codice civile.».
-
Si riportano gli articoli 103, comma 1, 159 e 215, comma 4, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada): «Art. 103
(Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore
e dei rimorchi).
- 1. La parte interessata, intestataria di un autoveicolo,
motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo deve comunicare al competente
ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la cessazione della circolazione di
veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione o la definitiva
esportazione all'estero del veicolo stesso, restituendo il certificato di
proprieta', la carta di circolazione e le targhe. L'ufficio del P.R.A. ne da'
immediata comunicazione all'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri provvedendo altresi' alla restituzione al medesimo ufficio
della carta di circolazione e delle targhe. Con il regolamento di esecuzione
sono stabilite le modalita' per lo scambio delle informazioni tra il P.R.A. e
il Dipartimento per i trasporti terrestri.». «Art. 159 (Rimozione e blocco
dei veicoli).
- 1. Gli organi di polizia, di cui all'art. 12, dispongono la
rimozione dei veicoli:
a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con
ordinanza dell'ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei
veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e
il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito pannello
aggiuntivo;
b) nei casi di cui agli articoli 157, comma 4 e 158, commi 1, 2 e
3;
c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca
pericolo o grave intralcio alla circolazione;
d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni
emanate dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o
pulizia delle strade e del relativo arredo.
2. Gli enti proprietari della
strada sono autorizzati a concedere il servizio della rimozione dei veicoli
stabilendone le modalita' nel rispetto delle norme regolamentari. I veicoli
adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte nel
regolamento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
puo' provvedersi all'aggiornamento delle caratteristiche costruttive
funzionali dei veicoli adibiti alla rimozione, in relazione ad esigenze
determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o di
sicurezza della circolazione.
3. In alternativa alla rimozione e' consentito,
anche previo spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a
chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia, le cui caratteristiche
tecniche e modalita' di applicazione saranno stabilite nel regolamento.
L'applicazione di detto attrezzo non e' consentita ogni qual volta il veicolo
in posizione irregolare costituisca intralcio o pericolo alla circolazione.
4.
La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi costituiscono sanzione
amministrativa accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per
la violazione dei comportamenti di cui al comma 1, ai sensi delle norme del
capo I, sezione II, del titolo VI.
5. Gli organi di polizia possono, altresi',
procedere alla rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato o per
altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati. Alla
rimozione puo' provvedere anche l'ente proprietario della strada, sentiti
preventivamente gli organi di polizia. Si applica in tal caso l'art. 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
5-bis.
Nelle aree portuali e marittime come definite dalla legge 28 gennaio 1994, n.
84, e' autorizzato il sequestro conservativo degli automezzi in sosta vietata
che ostacolano la regolare circolazione viaria e ferroviaria o l'operativita'
delle strutture portuali.». «Art. 215 (Sanzione accessoria della rimozione o
blocco del veicolo).
- 4. Trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del
verbale contenente la contestazione della violazione e l'indicazione della
effettuata rimozione o blocco, senza che il proprietario o l'intestatario del
documento di circolazione si siano presentati all'ufficio o comando da cui
dipende l'organo che ha effettuato la rimozione o il blocco, il veicolo puo'
essere alienato o demolito secondo le modalita' stabilite dal regolamento.
Nell'ipotesi di alienazione, il ricavato serve alla soddisfazione della
sanzione pecuniaria se non versata, nonche' delle spese di rimozione, di
custodia e di blocco. L'eventuale residuo viene restituito all'avente diritto.».
- La legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della
circolazione stradale e disciplina dell'attivita' di autoriparazione) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1992, n. 41.
- Si riporta
l'allegato I del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.
«Allegato I
(art. 6, commi 1 e 2)
REQUISITI RELATIVI AL CENTRO DI RACCOLTA E ALL'IMPIANTO
DI TRATTAMENTO DEI VEICOLI FUORI USO
1. Ubicazione dell'impianto di
trattamento.
1.1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione agli impianti di
trattamento disciplinati dal presente decreto, l'autorita' competente tiene
conto dei seguenti principi generali relativi alla localizzazione degli stessi
impianti:
1.1.1. Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento non devono
ricadere:
a) in aree individuate nei piani di bacino, ai sensi dell'art. 17,
comma 3, lettera m), della legge 18 maggio 1989. n. 183, e successive
modifiche;
b) in aree individuate ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive
modificazioni, fatto salvo il caso in cui la localizzazione e' consentita a
seguito della valutazione di impatto ambientale o della valutazione di
incidenza, effettuate ai sensi dell'art. 5 del medesimo decreto;
c) in aree
naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 6,
comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche;
d) in
aree site nelle zone di rispetto di cui all'art. 21, comma 1, del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche;
e) nei territori
sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, e successive modifiche, salvo specifica autorizzazione
regionale, ai sensi dell'art. 151 del citato decreto.
1.1.2. Il centro di
raccolta e l'impianto di trattamento non devono essere ubicati in aree
esondabili, instabili e alluvionabili comprese nelle fasce A e B individuate
nei piani di assetto idrogeologico di cui alla legge n. 183 del 1989. 1.1.3.
Per ciascun sito di ubicazione sono valutate le condizioni locali di
accettabilita' dell'impianto in relazione ai seguenti parametri:
a) distanza
dai centri abitati; a tal fine, per centro abitato si intende un insieme di
edifici costituenti un raggruppamento continuo, ancorche' intervallato da
strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque
fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla
strada;
b) presenza di beni storici, artistici, archeologici e paleontologici.
1.1.4. Nell'individuazione dei siti idonei alla localizzazione sono da
privilegiare:
1) le aree industriali dismesse;
2) le aree per servizi e impianti
tecnologici;
3) le aree per insediamenti industriali ed artigianali.
1.2. Le
regioni devono favorire la rilocalizzazione del centro di raccolta e
dell'impianto di trattamento ubicati in aree non idonee, individuando, a tal
fine, appositi strumenti di agevolazione.
1.3. L'area prescelta per la localizzazione del centro di raccolta e
dell'impianto di trattamento deve essere servita dalla rete viaria di
scorrimento urbano ed essere facilmente accessibile da parte di automezzi
pesanti.
2. Requisiti del centro di raccolta e dell'impianto di trattamento.
2.1. Il
centro di raccolta e l'impianto di trattamento sono dotati di:
a) area
adeguata, dotata di superficie impermeabile e di sistemi di raccolta dello
spillaggio, di decantazione e di sgrassaggio;
b) adeguata viabilita' interna
per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
c) sistemi di
convogliamento delle acque meteoriche dotati di pozzetti per il drenaggio,
vasche di raccolta e di decantazione, muniti di separatori per oli,
adeguatamente dimensionati;
d) adeguato sistema di raccolta e di trattamento
dei reflui, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia
ambientale e sanitaria;
e) deposito per le sostanze da utilizzare per
l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la
neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori;
f) idonea
recinzione lungo tutto il loro perimetro.
2.2. Il centro di raccolta e'
strutturato in modo da garantire:
a) l'adeguato stoccaggio dei pezzi smontati
e lo stoccaggio su superficie impermeabile dei pezzi contaminati da oli; b) lo
stoccaggio degli accumulatori in appositi contenitori, effettuando, sul posto
o altrove, la neutralizzazione elettrolitica dei filtri dell'olio e dei
condensatori contenenti policlorobifenili o policlorotrifenili;
c) lo
stoccaggio separato, in appositi serbatoi, dei liquidi e dei fluidi derivanti
dal veicolo fuori uso, quali carburante, olio motore, olio del cambio, olio
della trasmissione, olio idraulico, liquido di raffreddamento, antigelo,
liquido dei freni, acidi degli accumulatori, fluidi dei sistemi di
condizionamento e altri fluidi o liquidi contenuti nel veicolo fuori uso;
d)
l'adeguato stoccaggio dei pneumatici fuori uso.
2.3. Al fine di minimizzare
l'impatto visivo dell'impianto e la rumorosita' verso l'esterno, il centro di
raccolta e' dotato di adeguata barriera esterna di protezione ambientale,
realizzata con siepi o alberature o schermi mobili.
2.4. Il titolare del
centro di raccolta garantisce la manutenzione nel tempo della barriera di
protezione ambientale.
3. Organizzazione del centro di raccolta.
3.1. Il
centro di raccolta e' organizzato, in relazione alle attivita' di gestione
poste in essere, nei seguenti specifici settori corrispondenti, per quanto
possibile, alle diverse fasi di gestione del veicolo fuori uso:
a) settore di
conferimento e di stoccaggio del veicolo fuori uso prima del trattamento;
b)
settore di trattamento del veicolo fuori uso;
c) settore di deposito delle
parti di ricambio;
d) settore di rottamazione per eventuali operazioni di
riduzione volumetrica;
e) settore di stoccaggio dei rifiuti pericolosi;
f)
settore di stoccaggio dei rifiuti recuperabili;
g) settore di deposito dei
veicoli trattati.
3.2. I settori di raccolta dei veicoli trattati e di
stoccaggio dei veicoli fuori uso prima del trattamento possono essere
utilizzati indifferentemente per entrambe le categorie di veicoli alle
seguenti condizioni:
a) i veicoli devono essere tenuti separati;
b) entrambi i
settori devono presentare idonee caratteristiche di impermeabilita' e di
resistenza.
3.3. Qualora, in un impianto in esercizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto, il settore destinato al deposito dei veicoli
trattati non presenti idonee caratteristiche di impermeabilita' e di
resistenza non puo' essere utilizzato, nelle more dell'adeguamento
dell'impianto ai sensi dell'art. 15, comma 1, per il deposito dei veicoli
ancora da trattare.
3.4. I settori di cui al punto 3.1 devono avere un'area
adeguata allo svolgimento delle operazioni da effettuarvi e devono avere
superfici impermeabili, costruite con materiali resistenti alle sostanze
liquide contenute nei veicoli. Detti settori devono essere dotati di apposita
rete di drenaggio e di raccolta dei reflui, munita di decantatori con
separatori per oli. 3.5. I settori di trattamento, di deposito di parti di
ricambio e di stoccaggio dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di
apposita copertura.
4. Criteri per lo stoccaggio.
4.1. I contenitori o i
serbatoi fissi o mobili, compresi le vasche ed i bacini utilizzati per lo
stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in
relazione alle proprieta' chimico-fisiche ed alle caratteristiche di
pericolosita' dei rifiuti stessi.
4.2. I contenitori o i serbatoi fissi o
mobili devono essere provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di
dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di
riempimento, di travaso e di svuotamento.
4.3. Le manichette ed i raccordi dei
tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle
cisterne sono mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni
nell'ambiente.
4.4. Il serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume
residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotato di dispositivo
antitraboccamento o di tubazioni di troppo pieno e di indicatore di livello.
4.5. Qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi e' effettuato in un
bacino fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di
capacita' pari al serbatoio stesso, oppure, nel caso che nello stesso bacino
di contenimento vi siano piu' serbatoi, pari ad almeno 1/3 del volume totale
dei serbatoi e, in ogni caso, non inferiore al volume del serbatoio di
maggiore capacita'. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita
etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme
vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.
4.6. Lo stoccaggio
degli accumulatori e' effettuato in appositi contenitori stagni dotati di
sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle
batterie stesse e che devono essere neutralizzati in loco.
4.7. La gestione
del CFC e degli HCF avviene in conformita' a quanto previsto dal decreto
ministeriale 20 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 2 ottobre 2002, n. 231.
4.8. Per i rifiuti pericolosi
sono, altresi', rispettate le norme che disciplinano il deposito delle
sostanze pericolose in essi contenute.
4.9. Qualora lo stoccaggio avvenga in
cumuli, detti cumuli devono essere realizzati su basamenti impermeabili
resistenti all'attacco chimico dei rifiuti, che permettono la separazione dei
rifiuti dal suolo sottostante. L'area deve avere una pendenza tale da
convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di
raccolta. Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti deve avvenire in aree confinate e
i rifiuti pulvirulenti devono essere protetti a mezzo di appositi sistemi di
copertura.
4.10. Lo stoccaggio degli oli usati e' realizzato nel rispetto
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e
successive modificazioni, e al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392. I
pezzi smontati contaminati da oli devono essere stoccati su basamenti
impermeabili.
4.11. I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno
dell'impianto di trattamento e non destinati ad essere reimpiegati per le
stesse tipologie di rifiuti, sono sottoposti a trattamenti di bonifica idonei
a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti sono effettuati presso
idonea area dell'impianto appositamente allestita o presso centri autorizzati.
5. Operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso.
5.1. Le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso sono
effettuate secondo le seguenti modalita' e prescrizioni:
a) rimozione degli
accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite
e stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di
eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle
batterie stesse;
la neutralizzazione elettrolitica puo' essere effettuata sul
posto o in altro luogo;
b) rimozione dei serbatoi di gas compresso ed
estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della
normativa vigente per gli stessi combustibili;
c) rimozione o neutralizzazione
dei componenti che possono esplodere, quali airbag;
d) prelievo del carburante
e avvio a riuso;
e) rimozione, con raccolta e deposito separati in appositi
contenitori, secondo le modalita' e le prescrizioni fissate per lo stoccaggio
dei rifiuti pericolosi, di olio motore, di olio della trasmissione, di olio
del cambio, di olio del circuito idraulico, di antigelo, di liquido
refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi di
condizionamento e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a
meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate. Durante
l'asportazione devono essere evitati sversamenti e adottati opportuni
accorgimenti e utilizzate idonee attrezzature al fine di evitare rischi per
gli operatori addetti al prelievo;
f) rimozione del filtro-olio che deve
essere privato dell'olio, previa scolatura; l'olio prelevato deve essere
stoccato con gli oli lubrificanti; il filtro deve essere depositato in
apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore
destinato al reimpiego;
g) rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti
PCB;
h) rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati
come contenenti mercurio.
6. Attivita' di demolizione.
6.1. L'attivita' di
demolizione si compone delle seguenti fasi:
a) smontaggio dei componenti del
veicolo fuori uso od altre operazioni equivalenti, volte a ridurre gli
eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
b) rimozione, separazione e deposito
dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo, cosi' da non
contaminare i successivi residui della frantumazione provenienti dal veicolo
fuori uso;
c) eventuale smontaggio e deposito dei pezzi di ricambio
commercializzabili, nonche' dei materiali e dei componenti recuperabili, in
modo da non compromettere le successive possibilita' di reimpiego, di
riciclaggio e di recupero.
7. Operazioni di trattamento per la promozione del
riciclaggio.
7.1. Le operazioni di trattamento per la promozione del
riciclaggio consistono:
a) nella rimozione del catalizzatore e nel deposito
del medesimo in apposito contenitore, adottando i necessari provvedimenti per
evitare la fuoriuscita di materiali e per garantire la sicurezza degli
operatori;
b) nella rimozione dei componenti metallici contenenti rame,
alluminio e magnesio, qualora tali metalli non sono separati nel processo di
frantumazione;
c) nella rimozione dei pneumatici, qualora tali materiali non
vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere
effettivamente riciclati come materiali;
d) nella rimozione dei grandi
componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto e serbatoi contenitori di
liquidi, se tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione,
in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
e) nella
rimozione dei componenti in vetro.
8. Criteri di gestione.
8.1. Nell'area di
conferimento non e' consentito l'accatastamento dei veicoli.
8.2. Per lo
stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a
trattamento e' consentita la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa
verifica delle condizioni di stabilita' e valutazione dei rischi per la
sicurezza dei lavoratori.
8.3. L'accatastamento delle carcasse gia' sottoposte alle operazioni di messa
in sicurezza ed il cui trattamento e' stato completato non deve essere
superiore ai cinque metri di altezza.
8.4. Le parti di ricambio destinate alla
commercializzazione sono stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti, per
evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego.
8.5. Lo
stoccaggio dei rifiuti recuperabili e' realizzato in modo tale da non
modificare le caratteristiche del rifiuto e da non comprometterne il
successivo recupero.
8.6. Le operazioni di stoccaggio sono effettuate evitando
danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi.
8.7. I pezzi smontati
sono stoccati in luoghi adeguati ed i pezzi contaminati da oli sono stoccati
su basamenti impermeabili.».
Note all'art. 232:
- Il decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 182, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 2003, n.
168, reca attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti
portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del
carico.
- Si riportano i punti 2.4 dell'allegato 1 e 6.6.4 dell'allegato 3 del
decreto 17 novembre 2005, n. 269, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29
dicembre 2005, n. 302, reca regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei
rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che e' possibile ammettere alle
procedure semplificate: «2.4. Caratteristiche delle materie prime e/o dei
prodotti ottenuti: combustibili con caratteristiche conformi alla norma
UNI-CTI 6579 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo
2002 e successive modifiche.» «6.6.4. Caratteristiche delle materie prime
e/o dei prodotti ottenuti: combustibili con caratteristiche conformi alla
norma UNI-CTI 6579 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8
marzo 2002 e successive modifiche.».
Note all'art. 235:
- Si riporta l'art.
9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, come modificato dal
presente decreto legislativo: «Art. 9-quinquies (Raccolta e riciclaggio delle
batterie esauste).
- 1. E' obbligatoria la raccolta e lo smaltimento mediante
riciclaggio delle batterie al piombo esauste.
2. E' istituito il consorzio
obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, al quale
e' attribuita la personalita' giuridica. Il consorzio svolge per tutto il
territorio nazionale i seguenti compiti:
a) assicurare la raccolta delle
batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi e organizzare lo stoccaggio;
b) cedere i prodotti di cui alla lettera a) alle imprese che ne effettuano lo
smaltimento tramite il riciclaggio;
c) assicurare l'eliminazione dei prodotti
stessi, nel caso non sia possibile o economicamente conveniente il
riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento;
d)
promuovere lo svolgimento di indagini di mercato e azioni di ricerca
tecnico-scientifica per il miglioramento tecnologico del ciclo di smaltimento;
d-bis) promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e dei
consumatori sulle tematiche della raccolta e dell'eliminazione delle batterie
al piombo esauste e dei rifiuti piombosi.
3. Al Consorzio, che e' dotato di
personalita' giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, partecipano:
a) le imprese che effettuano il riciclo delle batterie al piombo esauste e dei
rifiuti piombosi mediante la produzione di piombo secondario raffinato od in
lega; b) le imprese che svolgono attivita' di fabbricazione oppure di
importazione di batterie al piombo;
c) le imprese che effettuano la raccolta
delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi;
d) le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita delle batterie al
piombo.
3-bis. Nell'ambito di ciascuna categoria, le quote di partecipazione
da attribuire ai singoli soci sono determinate come segue:
a) per le imprese
di riciclo di cui alla lettera a) del comma 3 sono determinate in base al
rapporto fra la capacita' produttiva di piombo secondario del singolo soggetto
consorziato e quella complessiva di tutti i consorziati appartenenti alla
stessa categoria;
b) per le imprese che svolgono attivita' di fabbricazione,
oppure d'importazione delle batterie al piombo di cui alla lettera b) del
comma 3, sono determinate sulla base del sovrapprezzo versato al netto dei
rimborsi;
c) le quote di partecipazione delle imprese e loro associazioni di
cui alle lettere c) e d) del comma 3 del presente articolo sono attribuite
alle associazioni nazionali dei raccoglitori di batterie al piombo esauste, in
proporzione ai quantitativi conferiti al Consorzio dai rispettivi associati, e
alle associazioni dell'artigianato che installano le batterie di avviamento al
piombo.
4. Il consorzio non ha fini di lucro ed e' retto da uno statuto
approvato con decreto del Ministro dell'ambiente.
5. Le deliberazioni degli
organi del consorzio, adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed
a norma dello statuto, sono obbligatorie per tutte le imprese partecipanti.
6.
A decorrere dalla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di
approvazione dello statuto del consorzio, chiunque detiene batterie al piombo
esauste o rifiuti piombosi e' obbligato al loro conferimento al consorzio
direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del consorzio o
autorizzati, in base alla normativa vigente, a esercitare le attivita' di
gestione di tali rifiuti. L'obbligo di conferimento non esclude la facolta'
per il detentore di cedere le batterie esauste ed i rifiuti piombosi ad
imprese di altro Stato membro della Comunita' europea.
6-bis. I soggetti non
incaricati dal consorzio che effettuano attivita' di raccolta di batterie
esauste o di rifiuti piombosi, devono trasmettere al consorzio,
contestualmente alla comunicazione di cui all'art. 11, comma 3, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, copia della
comunicazione stessa. Alla violazione dell'obbligo si applicano le medesime
sanzioni previste per la mancata comunicazione di cui al citato art. 11, comma
3.
7. Al fine di assicurare al consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento
dei propri compiti e' istituito un sovrapprezzo di vendita delle batterie in
relazione al contenuto a peso di piombo da applicarsi da parte dei produttori
e degli importatori delle batterie stesse, con diritto di rivalsa sugli
acquirenti in tutte le successive fasi della commercializzazione. I produttori
e gli importatori verseranno direttamente al consorzio i proventi del
sovrapprezzo.
8. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinati:
il sovrapprezzo; la percentuale dei costi da coprirsi con l'applicazione del
sovrapprezzo: le capacita' produttive delle singole imprese, ed e' approvato
lo statuto del consorzio.
9. Restano comunque applicabili le disposizioni
nazionali e regionali che disciplinano la materia dei rifiuti.
10. Chiunque,
in ragione della propria attivita' ed in attesa del conferimento al consorzio,
detenga batterie esauste, e' obbligato a stoccare le batterie stesse in
apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di
smaltimento dei rifiuti.».
Note all'art. 236:
- L'art. 11 del
decreto-legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 (Attuazione delle direttive
75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii usati)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1992, n. 38, S.O., e' il
seguente: «Art. 11 (Consorzio obbligatorio degli oli usati).
- 1. Al
Consorzio obbligatorio degli oli usati partecipano tutte le imprese che
immettono al consumo oli lubrificanti di base e finiti. Le quote di
partecipazione sono determinate di anno in anno in proporzione alle quantita'
di basi lubrificanti immesse al consumo nel corso dell'anno precedente.
2. Il
Consorzio non ha fini di lucro ed e' retto da uno statuto approvato con
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato.
3. Le deliberazioni degli organi del
Consorzio adottate in relazione agli scopi del presente decreto e da norma
dello statuto sono obbligatorie per tutte le imprese partecipanti.
4. Il
Consorzio determina annualmente, con riferimento ai costi sopportati nell'anno
al netto dei ricavi per l'assolvimento degli obblighi di cui al successivo
comma 10, il contributo per chilogrammo dell'olio lubrificante che sara' messo
a consumo nell'anno successivo. Ai fini del presente decreto si considerano
immessi al consumo gli oli lubrificanti di base e finiti all'atto del
pagamento dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovraimposta di
confine.
5. Le imprese partecipanti sono tenute a versare al Consorzio i
contributi dovuti da ciascuna di esse secondo le modalita' ed i termini
fissati ai sensi del comma 6.
6. Le modalita' e i termini di accertamento,
riscossione e versamento dei contributi di cui al comma 5, sono stabiliti con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e del tesoro, da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale entro un mese dall'approvazione dello statuto del
Consorzio.
7. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto il Consorzio provvede ad apportare allo statuto vigente tutte le
modificazioni necessarie per adeguano alle disposizioni del presente decreto.
Con il decreto che approva il nuovo statuto il Ministro dell'ambiente, di
concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo'
apportare le modifiche eventualmente necessarie al previsto adeguamento e
fissa la data della prima riunione dell'assemblea per il rinnovo degli organi
consortili. Nel caso di mancata adozione del nuovo statuto da parte del
Consorzio nei termini previsti, il Ministro dell'ambiente, previa diffida a
provvedere entro l'ulteriore termine massimo di giorni quindici, adotta con
decreto, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, il nuovo statuto e fissa la data della prima riunione
dell'assemblea per il rinnovo degli organi consortili. 8. Lo statuto prevede,
in particolare, che sono organi del Consorzio, nominati dall'assemblea dei
consorziati: il presidente e il vicepresidente;
il consiglio di
amministrazione;
il collegio sindacale. Il consiglio di amministrazione e'
composto di sedici membri. Di esso fanno parte il presidente, il
vicepresidente, quattro membri nominati, ai sensi dell'art. 2459 codice
civile, uno ciascuno dai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, della sanita' e delle finanze, nonche' da due espressi
esclusivamente dai soci che immettono in consumo oli rigenerati. Il collegio
sindacale e' composto di cinque membri, dei quali tre, nominati ai sensi
dell'art. 2459 codice civile, uno ciascuno dai Ministri del tesoro, delle
finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
9. Il Consorzio
deve trasmettere ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e dell'ambiente, entro un mese dall'approvazione, il bilancio consuntivo delle
gestioni annuali sottoposto a revisione da parte di societa' a cio'
autorizzata ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.
10. Il Consorzio esplica le sue funzioni su
tutto il territorio nazionale. Esso e' tenuto a:
a) promuovere la
sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche della raccolta e
dell'eliminazione degli oli usati;
b) assicurare ed incentivare la raccolta
degli oli usati ritirandoli dai detentori e dalle imprese autorizzate;
c) espletare direttamente le attivita' di raccolta degli oli usati dai
detentori che ne facciano direttamente richiesta, nelle province ove manchi o
risulti insufficiente o economicamente difficoltosa la raccolta rispetto alla
quantita' di oli lubrificanti immessi al consumo;
d) selezionare gli oli usati
raccolti ai fini della loro corretta eliminazione;
e) cedere gli oli usati
alle imprese autorizzate alla loro eliminazione, osservando le priorita'
previste dall'art. 3, comma 3;
f) proseguire ed incentivare lo studio, la
sperimentazione e la realizzazione di nuovi processi di trattamento e di
impiego alternativi;
g) operare nel rispetto dei principi di concorrenza, di
libera circolazione di beni, di economicita' della gestione, nonche' della
tutela della salute e dell'ambiente da ogni inquinamento dell'aria, delle
acque e del suolo;
h) annotare ed elaborare tutti i dati tecnici relativi alla
raccolta ed eliminazione degli oli usati e comunicarli annualmente ai
Ministeri che esercitano il controllo, corredati da una relazione
illustrativa;
i) garantire ai rigeneratori, nei limiti degli oli usati
rigenerabili raccolti e della produzione dell'impianto i quantitativi di oli
usati richiesti a prezzo equo e, comunque, non superiore al costo diretto
della raccolta.
11. Il Consorzio obbligatorio degli oli usati puo' svolgere le
proprie funzioni sia direttamente che tramite mandati conferiti ad imprese per
determinati e limitati settori di attivita' o determinate aree territoriali.
L'attivita' dei mandatari e' svolta sotto la direzione e la responsabilita'
del Consorzio stesso.».
Note all'art. 238:
- L'art. 15 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE
relativa alle discariche di rifiuti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
marzo 2003, n. 59, S.O. e' il seguente: «Art. 15 (Costi dello smaltimento dei
rifiuti nelle discariche).
- 1. Il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in
discarica deve coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto,
i costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi
stimati di chiusura, nonche' i costi di gestione successiva alla chiusura per
un periodo pari a quello indicato dall'art. 10, comma 1, lettera i).».
-
L'art. 49 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' il
seguente: «Art. 49 (Istituzione della tariffa).
- 1. La tassa per lo
smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II dal Capo XVIII del titolo III
del testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre
1931, n. 1175, come sostituito dall'art. 21 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al capo III del decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507, e' soppressa a decorrere dai termini previsti dal
regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i
quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del
servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma
2.
1-bis. Resta, comunque, ferma la possibilita', in via sperimentale, per i
comuni di deliberare l'applicazione della tariffa ai sensi del comma 16.
2. I
costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di
qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e
soggette ad uso pubblico, sono coperti dai comuni mediante l'istituzione di
una tariffa.
3. La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque
occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti
accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti,
esistenti nelle zone del territorio comunale.
4. La tariffa e' composta da una
quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del
servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai
relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantita' di rifiuti
conferiti, al servizio fornito, e all'entita' dei costi di gestione, in modo
che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di
esercizio.
4-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario che precede i due
anni dall'entrata in vigore della tariffa, i comuni sono tenuti ad approvare e
a presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il piano finanziario e la
relazione di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999, n. 158.
5. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano elabora un metodo normalizzato per definire le componenti dei
costi e determinare la tariffa di riferimento, prevedendo disposizioni
transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e
della tariffa ed il graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi
del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni.
6. La tariffa
di riferimento e' articolata per fasce di utenza e territoriali.
7. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della
tariffa nonche' per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari
derivanti dall'applicazione del presente decreto.
8. La tariffa e' determinata
dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi
relativi al servizio.
9. La tariffa e' applicata dai soggetti gestori nel
rispetto della convenzione e del relativo disciplinare.
10. Nella modulazione
della tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze domestiche e per la
raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni, ad
eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio che resta a
carico dei produttori e degli utilizzatori. E' altresi' assicurata la
gradualita' degli adeguamenti derivanti dalla applicazione del presente
decreto.
11. Per le successive determinazioni della tariffa si tiene conto
degli obiettivi di miglioramento della produttivita' e della qualita' del
servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
12. L'eventuale
modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni
che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio.
13. La tariffa
e' riscossa dal soggetto che gestisce il servizio.
14. Sulla tariffa e'
applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantita' di rifiuti
assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante
attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attivita' di recupero dei
rifiuti stessi.
15. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa puo'
essere effettuata con l'obbligo del non riscosso per riscosso, tramite ruolo
secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43.
16. In via sperimentale i comuni possono attivare il
sistema tariffario anche prima del termine di cui al comma 1.
17. E' fatta
salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'art. 19 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.».
- Il decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16
ottobre 1973, n. 268, S.O. n. 2, reca: «Disposizioni sulla riscossione delle
imposte sul reddito». Nota all'art. 252: - Il decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2004, n. 47,
reca: «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137.».
Note all'art. 253:
- Si riporta l'art. 2748,
secondo comma, del codice civile: «I creditori che hanno privilegio sui beni
immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone
diversamente».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, reca: «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi». Nota all'art. 256: - Si riporta il testo dell'art. 444 del
codice di procedura penale. «Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta).
- 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice
l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione
sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una
pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino
a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 1-bis.
Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui
all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, nonche' quelli contro coloro che siano
stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o
recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma, del codice penale, qualora la
pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
2. Se vi e' il
consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere
pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice,
sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del
fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle
parti, nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza
l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta delle
parti. Se vi e' costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla
relativa domanda; l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la
compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'art. 75,
comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne
l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In
questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non puo'
essere concessa, rigetta la richiesta.».
Nota all'art. 258:
- Si riporta il
testo dell'art. 483 del codice penale. «Art. 483 (Falsita' ideologica
commessa dal privato in atto pubblico).
- Chiunque attesta falsamente al
pubblico ufficiale in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto e' destinato a
provare la verita, e' punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta
di false attestazioni in atti dello stato civile la reclusione non puo' essere
inferiore a tre mesi.».
Nota all'art. 259:
- Il regolamento (CEE) n. 259/93
del Consiglio del 1° febbraio 1993, e' pubblicato nella G.U.C.E. 6 febbraio
1993, serie L n. 30.
Nota all'art. 262:
- Si riporta l'art. 23 della legge 24
novembre 1981, n. 689, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981,
n. 329 supplemento ordinario (modifiche al sistema penale): «Art. 23
(Giudizio di opposizione).
- Il giudice, se il ricorso e' proposto oltre il
termine previsto dal primo comma dell'art. 22, ne dichiara l'inammissibilita'
con ordinanza ricorribile per cassazione. Se il ricorso e' tempestivamente
proposto, il giudice fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in
calce al ricorso ordinando all'autorita' che ha emesso il provvedimento
impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza
fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonche'
alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto
sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato
indicato, al suo procuratore, e all'autorita' che ha emesso l'ordinanza. Tra
il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere
i termini previsti dall'art. 163-bis del codice di procedura civile.
L'opponente e l'autorita' che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio
personalmente, l'autorita' che ha emesso l'ordinanza puo' avvalersi anche di
funzionari appositamente delegati. Se alla prima udienza l'opponente o il suo
procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il
giudice, con ordinanza ricorribile per cassazione, convalida il provvedimento
opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive
all'opposizione. Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, i
mezzi di prova che ritiene necessari e puo' disporre la citazione di testimoni
anche senza la formulazione di capitoli. Appena terminata l'istruttoria il
giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa
udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza
mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle
conclusioni, il giudice, se necessario, concede alle parti un termine non
superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa
all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la
discussione e la pronuncia della sentenza. Il giudice puo' anche redigere e
leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che e'
subito dopo depositata in cancelleria. A tutte le notificazioni e
comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio. Gli atti del processo e la
decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. Con la sentenza il giudice puo'
rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del
procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o
modificandola anche limitatamente all'entita' della sanzione dovuta. Nel
giudizio davanti al giudice di pace non si applica l'art. 113, secondo comma,
del codice di procedura civile. Il giudice accoglie l'opposizione quando non
vi sono prove sufficienti della responsabilita' dell'opponente. La sentenza e'
inappellabile ma e' ricorribile per cassazione.».
Note all'art. 264:
- Si riportano gli articoli 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1987, n. 441: «Art. 1.
- 1. I comuni, i consorzi di comuni e
le comunita' montane sono autorizzati ad assumere mutui ventennali con la
Cassa depositi e prestiti, fino ad un limite massimo complessivo di lire 1.350
miliardi, per l'adeguamento alle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e per il potenziamento degli impianti
esistenti alla data del 31 dicembre 1986, nonche' per la realizzazione di
nuovi impianti e relative attrezzature e infrastrutture per il trattamento e
lo stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani. Gli oneri di ammortamento
sono a totale carico dello Stato.
2. Il Ministro dell'ambiente, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, inoltra alla Cassa depositi e prestiti l'elenco dei progetti che,
sulla base delle indicazioni tecniche gia' fornite dalla commissione
tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione o
risanamento ambientale di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge 28 febbraio
1986, n. 41, risultano da finanziare con priorita'. La Cassa depositi e
prestiti provvede alla concessione del mutuo previa domanda dei soggetti di
cui al comma 1, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, fino ad un importo
complessivo massimo di lire 275 miliardi.». «Art. 1-bis.
- 1. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 presentano alle regioni i
progetti per l'adeguamento ed il potenziamento degli impianti esistenti alla
data del 31 dicembre 1986 con l'indicazione dei tempi e delle modalita' di
attuazione dei lavori nonche' dei costi previsti, accompagnati dalla relativa
richiesta di mutuo indirizzata alla Cassa depositi e prestiti e da uno studio
di impatto ambientale.
2. Entro i successivi novanta giorni la regione, o
altro ente delegato a tale funzione in base a leggi regionali, approva il
progetto, previo accertamento dell'idoneita' delle soluzioni proposte e delle
loro compatibilita' ambientali, al fine di assicurare l'osservanza delle
disposizioni vigenti nonche' l'efficienza della gestione e la continuita' del
servizio di smaltimento dei rifiuti.
3. Entro ulteriori trenta giorni, la
regione predispone e trasmette al Ministro dell'ambiente l'elenco dei progetti
approvati e le relative richieste di mutuo in ordine di priorita'.
4. Il Ministro dell'ambiente, entro i successivi quindici giorni, provvede
alla ripartizione dei fondi disponibili tra le regioni, fino ad un importo
complessivo massimo di 650 miliardi di lire, assicurando priorita' ai progetti
che realizzano recupero di energia, di calore e di materie seconde, e
trasmette alla Cassa depositi e prestiti le domande di mutuo relative ai
progetti ammessi al finanziamento.». «Art. 1-ter.
- 1. Entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il Ministro dell'ambiente definisce, ai sensi dell'art. 4, primo
comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 915, per le finalita' del presente articolo, criteri per la
elaborazione e la predisposizione dei piani per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani, relativi alla realizzazione di nuovi impianti, con particolare
riferimento alle soluzioni indicate all'art. 3, comma 1.
2. Le regioni, entro
i successivi sessanta giorni, trasmettono al Ministro dell'ambiente i piani di
cui al comma 1, ai fini della ripartizione dei fondi disponibili, che e'
effettuata con decreto del medesimo Ministro entro gli ulteriori trenta
giorni. 3. I soggetti, di cui al comma 1 dell'art. 1, individuati dai piani
regionali, predispongono i progetti e li inoltrano, corredati dalle relative
richieste di mutuo, alla regione, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per
l'approvazione secondo le procedure di cui all'art. 3-bis.
4. Entro i
successivi centocinquanta giorni le regioni trasmettono alla Cassa depositi e
prestiti ed al Ministero dell'ambiente l'elenco dei progetti approvati e le
relative richieste di mutuo in ordine di priorita'.». «Art. 1-quater.
- 1. I
lavori di adeguamento degli impianti o di realizzazione di nuovi impianti di
smaltimento devono iniziare entro centoventi giorni dalla data di concessione
del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti e devono essere ultimati
entro diciotto mesi dal loro inizio. L'affidamento dei lavori puo' avvenire
sulla base di gare esplorative volte ad identificare l'offerta economicamente
e tecnicamente piu' vantaggiosa in base ad una pluralita' di elementi
prefissati dall'amministrazione secondo i criteri di cui all'art. 24, primo
comma, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584.
2. La provincia
territorialmente competente esercita funzioni di controllo sullo stato di
avanzamento dei lavori e sulla rispondenza dei medesimi al progetto approvato,
riferendo semestralmente alla regione.». «Art. 1-quinquies.
- 1. All'onere
derivante dall'applicazione dell'art. 1, valutato in lire 150 miliardi a
decorrere dall'anno 1988, si fa fronte mediante riduzione degli stanziamenti
iscritti, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello
stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1987, quanto a
lire 100 miliardi, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Giacimenti
ambientali" e, quanto a lire 50 miliardi, parzialmente utilizzando
l'accantonamento "Fondo per gli interventi destinati alla tutela
ambientale"».
- Si riportano i commi 3, 4 e 5 dell'art. 103 del citato
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: «3. I gestori di centri di
raccolta e di vendita di motoveicoli, autoveicoli e rimorchi da avviare allo
smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami non possono alienare,
smontare o distruggere i suddetti mezzi senza aver prima adempiuto, qualora
gli intestatari o gli aventi titolo non lo abbiano gia' fatto, ai compiti di
cui al comma 1. Gli estremi della ricevuta della avvenuta denuncia e consegna
delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati su
appositi registri di entrata e di uscita dei veicoli, da tenere secondo le
norme del regolamento.
4. Agli stessi obblighi di cui al comma 3 sono soggetti
i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli
rimossi ai sensi dell'art. 159 nel caso di demolizione del veicolo prevista
dall'art. 215, comma 4.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573. La sanzione
e' da euro 357 a euro 1.433 se la violazione e' commessa ai sensi dei commi 3
e 4.».
- Si riporta l'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 agosto 1994: «Art. 5 (Armonizzazione dei piani di smaltimento
dei rifiuti di amianto con i piani di organizzazione dei servizi di
smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915).
- 1. I rifiuti di amianto classificati sia speciali
che tossici e nocivi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, devono essere destinati esclusivamente allo
smaltimento mediante stoccaggio definitivo in discarica controllata.».
- Il
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 (Interventi urgenti in materia tributaria,
di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per li sostegno
dell'economia anche nelle aree svantaggiate.), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 luglio 2002, n. 158 e convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, legge 8 agosto 2002, n. 178.
- Si riporta l'art. 9, comma 2-bis,
della legge 21 novembre 2000, n. 342, che aggiunge il comma 2-bis all'art. 41
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dal presente
decreto: «2-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di
recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dal CONAI
e dai consorzi di cui all'art. 40 nelle riserve costituenti il loro patrimonio
netto non concorrono alla formazione del reddito a condizione che sia
rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati
di tali avanzi e riserve, anche in caso di scioglimento dei consorzi e del
CONAI.».
Note all'art. 266:
- L'art. 4, secondo comma, lettera g), della
legge 29 settembre 1964, n. 847 (Autorizzazione ai comuni e loro consorzi a
contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della legge 18 aprile
1962, n. 167), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 1964, n. 248, e'
il seguente: «Le opere di cui all'art. 1, lettera c), sono le seguenti:
a -
f) (Omissis);
g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;».
-
L'art. 9 del citato decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, e' il seguente: «Art.
9 (Personale).
- 1. Per le attivita' del Servizio di prevenzione degli
inquinamenti e risanamento ambientale nello svolgimento dei compiti di natura
tecnica connessi all'attuazione del presente decreto, il Ministro
dell'ambiente puo' attribuire, per un contingente massimo di quindici unita',
incarichi a tempo determinato, di durata non superiore a due anni e
rinnovabili per eguale periodo, a personale particolarmente qualificato nella
materia, appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato o di enti
pubblici, anche economici. Il personale in parola e' collocato in posizioni di
comando o di fuori ruolo presso il Ministero dell'ambiente. A tale personale
e' corrisposta, per la durata dell'incarico, una specifica indennita' da
determinare con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro del tesoro.
2. Le relative spese, che si quantificano in lire 105
milioni per l'anno 1988 e in lire 360 milioni per ciascuno degli anni 1989 e
1990 sono imputate, nei limiti della capienza, per gli anni 1988-1990, sul
capitolo 1062 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.».
- Si
riportano gli articoli 48, comma 2, e 51, commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies,
del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22: «2. Al Consorzio
partecipano:
a) i produttori e gli importatori di beni in polietilene;
b) i
trasformatori di beni in polietilene;
c) le associazioni nazionali di categoria rappresentative delle imprese che
effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei rifiuti di beni in
polietilene;
d) le imprese che riciclano e recuperano rifiuti di beni in
polietilene.».
«6-bis. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 46,
commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, 47, commi 11 e 12 e 48, comma 9, e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire
tremilioni.
6-ter. I soggetti di cui all'art. 48, comma 2, che non adempiono
all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione sono puniti:
a) nelle ipotesi di
cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 48, con la sanzione amministrativa
pecuniaria di lire 50 mila per tonnellata di beni in polietilene importati o
prodotti ed immessi sul mercato interno;
b) nelle ipotesi di cui alla lettera
b) del comma 2 dell'art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire
diecimila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed
immessi sul mercato interno;
c) nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del
comma 2 dell'art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100
per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene.». (Omissis).
6-quinquies. I
soggetti di cui all'art. 48, comma 2, sono tenuti a versare un contributo
annuo superiore a lire centomila. In caso di omesso versamento di tale
contributo essi sono puniti:
a) nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma
2 dell'art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 50 mila per
tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato
interno;
b) nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 48, con
la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 10 mila per tonnellata di beni
in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;
c) nelle
ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'art. 48, con la sanzione
amministrativa pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti di beni in
polietilene.».
Note all'art. 267:
- L'art. 16 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, recante «Attuazione della direttiva 2001/77/CE
relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 gennaio 2004, n. 25, SO., e' il seguente: «Art. 16 (Osservatorio
nazionale sulle fonti rinnovabili e l'efficienza negli usi finali
dell'energia).
- 1. E' istituito l'Osservatorio nazionale sulle fonti
rinnovabili e l'efficienza negli usi finali dell'energia. L'Osservatorio,
svolge attivita' di monitoraggio e consultazione sulle fonti rinnovabili e
sull'efficienza negli usi finali dell'energia, allo scopo di:
a) verificare la
coerenza tra le misure incentivanti e normative promosse a livello statale e a
livello regionale;
b) effettuare il monitoraggio delle iniziative di sviluppo del settore;
c)
valutare gli effetti delle misure di sostegno, nell'ambito delle politiche e
misure nazionali per la riduzione delle emissioni dei gas serra;
d) esaminare
le prestazioni delle varie tecnologie;
e) effettuare periodiche audizioni
degli operatori del settore;
f) proporre le misure e iniziative eventualmente
necessarie per migliorare la previsione dei flussi di cassa dei progetti
finalizzati alla costruzione e all'esercizio di impianti alimentati da fonti
rinnovabili e di centrali ibride;
g) proporre le misure e iniziative
eventualmente necessarie per salvaguardare la produzione di energia elettrica
degli impianti alimentati a biomasse e rifiuti, degli impianti alimentati da
fonti rinnovabili non programmabili e degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, prodotta successivamente alla
scadenza delle convenzioni richiamate all'art. 13, commi 2 e 3, ovvero a
seguito della cessazione del diritto ai certificati verdi.
2. L'Osservatorio
di cui al comma 1 e' composto da non piu' di venti esperti della materia di
comprovata esperienza. 3. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive
e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e degli Affari regionali, sentita la
Conferenza unificata, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, sono nominati i membri
l'Osservatorio e ne sono organizzate le attivita'.
4. Il decreto stabilisce
altresi' le modalita' di partecipazione di altre amministrazioni nonche' le
modalita' con le quali le attivita' di consultazione e monitoraggio sono
coordinate con quelle eseguite da altri organismi di consultazione operanti
nel settore energetico.
5. I membri dell'Osservatorio durano in carica cinque
anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3. 6. Le
spese per il funzionamento dell'Osservatorio, trovano copertura, nel limite
massimo di 750.000 Euro all'anno, aggiornato annualmente in relazione al tasso
di inflazione, sulle tariffe per il trasporto dell'energia elettrica, secondo
modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, fatta
salva la remunerazione del capitale riconosciuta al Gestore della rete dalla
regolazione tariffaria in vigore, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo. L'esatta quantificazione degli
oneri finanziari di cui al presente comma e' effettuata nell'ambito del
decreto di cui al comma 3.
7. Dall'attuazione del presente articolo non
derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Fermo restando
quanto previsto al comma 6, le amministrazioni provvedono ai relativi
adempimenti con le strutture fisiche disponibili.».
- Il comma 71, dell'art.
1, della legge 23 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino del settore
energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni
vigenti in materia di energia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13
settembre 2004, n. 215, e' il seguente: «71. Hanno diritto alla emissione dei
certificati verdi previsti ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, l'energia elettrica prodotta
con l'utilizzo dell'idrogeno e l'energia prodotta in impianti statici con
l'utilizzo dell'idrogeno ovvero con celle a combustibile nonche' l'energia
prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento,
limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il
teleriscaldamento.».
- L'art. 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, recante «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 marzo 1999, n. 75, e' il seguente: «Art. 11 (Energia elettrica da fonti
rinnovabili).
- 1. Al fine di incentivare l'uso delle energie rinnovabili, il
risparmio energetico, la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e
l'utilizzo delle risorse energetiche nazionali, a decorrere dall'anno 2001 gli
importatori e i soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno,
importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili hanno
l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo,
una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in esercizio o
ripotenziati, limitatamente alla producibilita' aggiuntiva, in data successiva
a quella di entrata in vigore del presente decreto.
2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica alle importazioni e alle produzioni
di energia elettrica, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di
centrale e delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh, nonche' al netto
dell'energia elettrica prodotta da impianti di gassificazione che utilizzino
anche carbone di origine nazionale, l'uso della quale fonte e' altresi'
esentato dall'imposta di consumo e dall'accisa di cui all'art. 8 della legge
23 dicembre 1998, n. 488; la quota di cui al comma 1 e' inizialmente stabilita
nel due per cento della suddetta energia eccedente i 100 GWh.
3. Gli stessi soggetti possono adempiere al suddetto obbligo anche
acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da
altri produttori, purche' immettano l'energia da fonti rinnovabili nel sistema
elettrico nazionale, o dal gestore della rete di trasmissione nazionale. I
diritti relativi agli impianti di cui all'art. 3, comma 7, della legge 14
novembre 1995, n. 481, sono attribuiti al gestore della rete di trasmissione
nazionale. Il gestore della rete di trasmissione nazionale, al fine di
compensare le fluttuazioni produttive annuali o l'offerta insufficiente, puo'
acquistare e vendere diritti di produzione da fonti rinnovabili, prescindendo
dalla effettiva disponibilita', con l'obbligo di compensare su base triennale
le eventuali emissioni di diritti in assenza di disponibilita'.
4. Il gestore
della rete di trasmissione nazionale assicura la precedenza all'energia
elettrica prodotta da impianti che utilizzano, nell'ordine, fonti energetiche
rinnovabili, sistemi di cogenerazione, sulla base di specifici criteri
definiti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, e fonti nazionali di
energia combustibile primaria, queste ultime per una quota massima annuale non
superiore al quindici per cento di tutta l'energia primaria necessaria per
generare l'energia elettrica consumata.
5. Con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
dell'ambiente, sono adottate le direttive per l'attuazione di quanto disposto
dai commi 1, 2 e 3, nonche' gli incrementi della percentuale di cui al comma 2
per gli anni successivi al 2002, tenendo conto delle variazioni connesse al
rispetto delle norme volte al contenimento delle emissioni di gas inquinanti,
con particolare riferimento agli impegni internazionali previsti dal
protocollo di Kyoto.
6. Al fine di promuovere l'uso delle diverse tipologie di
fonti rinnovabili, con deliberazione del CIPE, adottata su proposta del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la
Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono determinati per ciascuna fonte gli obiettivi pluriennali ed
e' effettuata la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle
risorse da destinare all'incentivazione. Le regioni e le province autonome,
anche con proprie risorse, favoriscono il coinvolgimento delle comunita'
locali nelle iniziative e provvedono, attraverso procedure di gara,
all'incentivazione delle fonti rinnovabili.».
- La lettera a), del comma 1,
dell'art. 2, del decreto legislativo n. 387 del 2003 recante «Attuazione
della direttiva 2001/77/CE relativa alta promozione dell'energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2004, n. 25, supplemento
ordinario, e' la seguente: «Art. 2 (Definizioni).
- 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili:
le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del
moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati
dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si
intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti
dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla
silvicoltura e dalle industrie connesse, nonche' la parte biodegradabile dei
rifiuti industriali e urbani;».
- L'art. 20, comma 5, del citato decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come modificato dal presente decreto, e'
il seguente: «5. Il periodo di riconoscimento dei certificati verdi e'
fissato in dodici anni, al netto dei periodi di fermata degli impianti causati
da eventi calamitosi dichiarati tali dalle autorita' competenti.».
Note
all'art. 268:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203, recante «Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e
85/203 concernenti norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a
specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti
industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 18», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1988, n. 140, supplemento
ordinario.
- L'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 203, e' il seguente: «Art. 11. - 1. Le prescrizioni
dell'autorizzazione possono essere modificate in seguito all'evoluzione della
migliore tecnologia disponibile, nonche' alla evoluzione della situazione
ambientale.».
- La legge 23 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino del settore energetico,
nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in
materia di energia» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 settembre
2004, n. 215.
Note all'art. 269:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto
1990, n. 192.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre
2001, n. 245, supplemento ordinario. - Il regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265, recante «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1934, n. 186, supplemento
ordinario.
- L'art. 2, comma 5, della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, e'
il seguente: «5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui
ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi
dell'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, puo' essere proposto
anche senza necessita' di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto
che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei
termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo puo'
conoscere della fondatezza dell'istanza. E fatta salva la riproponibilita'
dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti».
- Il
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante «Attuazione
delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme
in materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti,
e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15
della legge 16 aprile 1987, n. 18», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16
giugno 1988, n. 140, supplemento ordinario.
- L'art. 12 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e' il seguente: « Art.
12.
- 1. Per gli impianti esistenti deve essere presentata domanda di
autorizzazione alla regione o alla provincia autonoma competente entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, corredata da una
relazione tecnica contenente la descrizione del ciclo produttivo, le
tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantita' e la qualita'
delle emissioni, nonche' un progetto di adeguamento delle emissioni redatto
sulla base dei parametri indicati nell'art. 13, comma 1».
Note all'art. 271:
- L'art. 8, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, recante «Attuazione
della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della
qualita' dell'aria ambiente», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13
ottobre 1999, n. 241, e' il seguente: «Art. 8 (Misure da applicare nelle zone
in cui i livelli sono piu' alti dei valori limite).
- 1. Le regioni
provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui all'art. 5, in
prima applicazione, e, successivamente, sulla base della valutazione di cui
all'art. 6, alla definizione di una lista di zone e di agglomerati nei quali:
a) i livelli di uno o piu' inquinanti eccedono il valore limite aumentato del
margine di tolleranza;
b) i livelli di uno o piu' inquinanti sono compresi tra
il valore limite ed il valore limite aumentato del margine di tolleranza.
2.
Nel caso che nessun margine di tolleranza sia stato fissato per uno specifico
inquinante, le zone e gli agglomerati nei quali il livello di tale inquinante
supera il valore limite, sono equiparate alle zone ed agglomerati di cui al
comma 1, lettera a).
3. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le
regioni adottano un piano o un programma per il raggiungimento dei valori
limite entro i termini stabiliti ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
Nelle zone e negli agglomerati in cui il livello di piu' inquinanti supera i
valori limite, le regioni predispongono un piano integrato per tutti gli
inquinanti in questione. 4. I piani e programmi, devono essere resi
disponibili al pubblico e agli organismi di cui all'art. 11, comma 1, e
riportare almeno le informazioni di cui all'allegato V.
5. Con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', sentita la
Conferenza unificata, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabiliti i criteri per l'elaborazione dei piani e dei
programmi di cui al comma 3.
6. Allorche' il livello di un inquinante e'
superiore o rischia di essere superiore al valore limite aumentato del margine
di tolleranza o, se del caso, alla soglia di allarme, in seguito ad un
inquinamento significativo avente origine da uno Stato dell'Unione europea, il
Ministero dell'ambiente, sentite le regioni e gli enti locali interessati,
provvede alla consultazione con le autorita' degli Stati dell'Unione europea
coinvolti allo scopo di risolvere la situazione.
7. Qualora le zone di cui ai
commi 1 e 2 interessino piu' regioni, la loro estensione viene individuata
d'intesa fra le regioni interessate che coordinano i rispettivi piani.».
-
L'art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183, recante «Attuazione
della direttiva 202/3/CE relativa all'ozono nell'aria», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2004, n. 171, S.O. e' il seguente: «Art. 3
(Valori bersaglio). - 1. I valori bersaglio, per i livelli di ozono nell'aria
ambiente da conseguire, per quanto possibile, a partire dal 2010, sono
stabiliti all'allegato I, parte II.
2. Le regioni e le province autonome
competenti, sulla base delle valutazioni effettuate ai sensi dell'art. 6,
definiscono un elenco delle zone e degli agglomerati nei quali i livelli di
ozono nell'aria superano i valori bersaglio di cui al comma 1. 3. Le regioni e
le province autonome competenti, entro due anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, adottano, nelle zone e negli agglomerati di cui
al comma 2, un piano o programma coerente con il piano nazionale delle
emissioni predisposto in attuazione della direttiva 2001/81/CE, al fine di
raggiungere i valori bersaglio previsti al comma 1, sempreche' il
raggiungimento di detti valori bersaglio sia realizzabile attraverso misure
proporzionate.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro
delle attivita' produttive e sentita la Conferenza unificata, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i
criteri per l'elaborazione dei piani e dei programmi di cui al comma 3 ed i
criteri per l'individuazione delle misure proporzionate previste allo stesso
comma.
5. Qualora le zone e gli agglomerati di cui al comma 2 coincidono, anche in
parte, con zone e agglomerati nei quali sono adottati, ai sensi dall'art. 8
del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, piani o programmi per
inquinanti diversi dall'ozono, le regioni e le province autonome competenti,
se necessario, al fine di conseguire il valore bersaglio di cui al comma 1,
adottano piani o programmi integrati per l'ozono e per detti inquinanti.
6. I
piani o programmi di cui ai commi 3 e 5 contengono almeno le informazioni
descritte nell'allegato V del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.». -
L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203,
recante «Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e
85/203 concernenti norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a
specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti
industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 18»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1988, n. 140, S.O., e' il
seguente: «Art. 4.
- 1. Fatte salve le competenze dello Stato, la tutela
dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico spetta alle regioni, che la
esercitano nell'ambito dei principi contenuti nel presente decreto e delle
altre leggi dello Stato. In particolare e' di competenza delle regioni:
a) la
formulazione dei piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e
risanamento del proprio territorio, nel rispetto dei valori limite di qualita'
dell'aria;
b) la fissazione di valori limite di qualita' dell'aria, compresi
tra i valori limite e i valori guida ove determinati dallo Stato, nell'ambito
dei piani di conservazione per zone specifiche nelle quali ritengono
necessario limitare o prevenire un aumento dell'inquinamento dell'aria
derivante da sviluppi urbani o industriali;
c) la fissazione dei valori di
qualita' dell'aria coincidenti o compresi nei valori guida, ovvero ad essi
inferiori, nell'ambito dei piani di protezione ambientale per zone
determinate, nelle quali e' necessario assicurare una speciale protezione
dell'ambiente;
d) la fissazione dei valori delle emissioni di impianti, sulla
base della migliore tecnologia disponibile e tenendo conto delle linee guida
fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione. In assenza di
determinazioni regionali, non deve comunque essere superato il piu' elevato
dei valori di emissione definiti nelle linee guida, fatti salvi i poteri
sostitutivi degli organi statali;
e) la fissazione per zone particolarmente
inquinate o per specifiche esigenze di tutela ambientale, nell'ambito dei
piani di cui al punto a), di valori limite delle emissioni piu' restrittivi
dei valori minimi di emissione definiti nelle linee guida, nonche' per talune
categorie di impianti la determinazione di particolari condizioni di
costruzione o di esercizio; f) l'indirizzo ed il coordinamento dei sistemi di
controllo e di rilevazione degli inquinanti atmosferici e l'organizzazione
dell'inventario regionale delle emissioni;
g) la predisposizione di relazioni
annuali sulla qualita' dell'aria da trasmettere ai Ministeri dell'ambiente e
della sanita', per i fini indicati all'art. 3, comma 4, lettera d).».
-
L'art. 9 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e' il seguente:
«Art. 9 (Requisiti applicabili alle zone con i livelli inferiori ai valori
limite).
- 1. Le regioni provvedono, sulla base della valutazione preliminare
di cui all'art. 5, in prima applicazione, e, successivamente, sulla base
dell'art. 6, alla definizione delle zone e degli agglomerati in cui i livelli
degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e tali da non comportare il
rischio di superamento degli stessi.
2. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le regioni adottano un
piano di mantenimento della qualita' dell'aria al fine di conservare i livelli
degli inquinanti al di sotto dei valori limite e si adoperano al fine di
preservare la migliore qualita' dell'aria ambiente compatibile con lo sviluppo
sostenibile secondo le direttive emanate con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', sentita la
Conferenza unificata.».
Note all'art. 272:
- Il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989, recante «Atto di indirizzo e
coordinamento alle regioni, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 luglio 1986, n.
349, per l'attuazione e l'interpretazione del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 recante norme in materia di qualita'
dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento
prodotto da impianti industriali», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
24 luglio 1989, n. 171.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio
1991, recante «Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di
emissioni poco significative e di attivita' a ridotto inquinamento
atmosferico, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21
luglio 1989», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1991, n.
175.
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante «Attuazione
della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed
etichettatura delle sostanze pericolose», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'11 marzo 1997, n. 58, S.O.
Note all'art. 273:
- L'art. 3, comma
1, del decreto ministeriale ambiente 8 maggio 1989, recante «Limitazione
delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi
impianti di combustione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 maggio
1989, n. 124, e' il seguente: «Art. 3 (Valori limite di emissione).
- 1. I
valori limite di emissione per il biossido di zolfo, per gli ossidi di azoto e
per le polveri, dei nuovi impianti di combustione sono fissati, in relazione a
ciascun tipo di combustibile, dagli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente
decreto.
- L'art. 6, comma 2, del citato decreto ministeriale ambiente 8
maggio 1989, e' il seguente: «2. Per gli impianti nuovi che consumano
combustibili solidi indigeni, qualora non sia possibile rispettare il valore
limite di emissione per il biossido di zolfo, fissato per tali impianti, a
causa delle particolari caratteristiche del combustibile, senza dover
ricorrere ad una tecnologia eccessivamente costosa, l'autorita' competente
puo' consentire che i valori limite stabiliti nell'allegato 1 possano essere
superati. Detti impianti devono almeno raggiungere i tassi di desolforazione
stabiliti nell'allegato 9.».
- L'art. 14, comma 3, del citato decreto
ministeriale ambiente 8 maggio 1989, e' il seguente: «Art. 14 (Rispetto
valori limite). 1.
- 2. (Omissis).
3. Nei casi di cui all'art. 6, comma 2, i
tassi di desolforazione si considerano rispettati se la valutazione delle
misurazioni effettuate a norma dell'allegato 9 indica che tutti i valori medi
dei mesi civili o tutti i valori medi calcolati mensilmente raggiungono i
tassi di desolforazione richiesti. Non si tiene conto dei periodi di cui
all'art. 8 ne' dei periodi di avvio e di arresto definiti in sede di
autorizzazione ai sensi degli articoli 6 e 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.».
- Il decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante «Attuazione delle direttive CEE
numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di
qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di
inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della
legge 16 aprile 1987, n. 18», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16
giugno 1988, n. 140, S.O.
- La legge 3 novembre 1994, n. 640, recante «Ratifica
ed esecuzione della convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in
un contesto transfrontaliero, con annessi, fatto a Espoo il 25 febbraio 1991»,
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1994, n. 273, S.O.
Note
all'art. 275:
- Il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio 16 gennaio 2004, n. 44, recante «Recepimento della direttiva
1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici
volatili di talune attivita' industriali, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2004, n. 47.
- L'art. 9
del citato decreto ministeriale ambiente 16 gennaio 2004, n. 44, e' il
seguente: «Art. 9 (Disposizioni transitorie e finali)
- 1. Il decreto
ministeriale 12 luglio 1990 si applica alle emissioni di COV degli impianti
esistenti al 1° luglio 1988 rientranti nel campo di applicazione del presente
decreto fino alle date previste all'art. 6, comma 2, ovvero fino alla data di
effettivo adeguamento degli stessi impianti, se anteriore a quelle previste al
citato art. 6, comma 2.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le
autorita' competenti provvedono a rilasciare autorizzazioni di carattere
generale per gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di
pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso. Per
detti impianti nelle autorizzazioni di carattere generale e' previsto che il
gestore sia esentato dall'applicazione dell'art. 4, comma 2.
3. Le
disposizioni di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25
luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991, si
applicano agli impianti e alle pulitintolavanderie di cui al comma 2 fino alla
data in cui i gestori degli stessi impianti comunicano all'autorita'
competente di avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale e, comunque,
non oltre il dodicesimo mese dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
4. Al fine di valutare e di proporre revisioni della normativa
riguardante le emissioni di composti organici volatili, anche nella fase di
predisposizione delle normative comunitarie, e con l'obiettivo, in
particolare, di prevedere la fissazione di limiti massimi di COV nelle materie
prime e l'introduzione di sistemi di incentivazione alla riduzione delle
emissioni di COV, e' costituito, nell'ambito della Conferenza unificata, un
tavolo tecnico di coordinamento dai Ministeri dell'ambiente e della tutela del
territorio, della salute, delle attivita' produttive e dell'economia e delle
finanze, dalle regioni, dall'Unione delle province d'Italia e
dall'Associazione nazionale comuni italiani. Al tavolo tecnico possono essere
invitate a partecipare le associazioni di impresa interessate.».
- La
decisione n. 2002/529/CE del 27 giugno 2002 della Commissione europea recante
«Decisione della Commissione concernente il questionario relativo alle
relazioni degli Stati membri sull'attuazione della direttiva 1999/13/CE del
Consiglio sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili
dovute all'uso di solventi organici in talune attivita' e in taluni impianti»,
e' pubblicata nella G.U.C.E. del 2 luglio 2002, n. L 172. Nota all'art. 277:
-
Il decreto ministeriale 31 luglio 1934, recante «Approvazione delle norme di
sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di
oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 1934, n. 228.
Nota all'art. 280:
- L'art.
14 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, recante «Attuazione della
direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualita'
dell'aria ambiente», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1999,
n. 241, e' il seguente: «Art. 14 (Disposizioni transitorie)
- 1. Fino al
termine stabilito ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c), restano in vigore
i valori limite fissati nel decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203. 2. Fino alla data di entrata in vigore dei pertinenti decreti di
cui all'art. 4, comma 1, restano in vigore i valori guida, i livelli di
attenzione e di allarme, gli obiettivi di qualita', i livelli per la
protezione della salute e della vegetazione, nonche' le disposizioni
sull'informazione della popolazione stabiliti:
a) dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983 concernente i limiti massimi di
accettabilita' delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti
dell'aria nell'ambiente esterno, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 1983, n. 145;
b) dal decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, concernente norme in materia di
qualita' dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti, e di
inquinamento prodotto dagli impianti industriali, e suoi decreti attuativi;
c)
dal decreto del Ministro dell'ambiente 15 aprile 1994, recante «Norme
tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli
inquinanti atmosferici nelle aree urbane, ai sensi degli articoli 3 e 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'art. 9
del decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 1994, n. 107;
d) dal decreto del Ministro
dell'ambiente 16 maggio 1996 sull'attivazione di un sistema di sorveglianza di
inquinamento da ozono, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 1996,
n. 163;
e) dal decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994, recante «l'aggiornamento
delle norme tecniche in materia di limiti di concentrazione e di livelli di
attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane e
disposizioni per la misura di alcuni inquinanti di cui al decreto ministeriale
15 aprile 1994», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
del 13 dicembre 1994, n. 290.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per il
periodo transitorio individuato dal comma 1, le regioni, entro sei mesi dalla
fine di ciascun anno, trasmettono al Ministero dell'ambiente e al Ministero
della sanita', per il tramite dell'ANPA, le informazioni indicate in allegato
VI relative agli inquinanti per i quali sono fissati valori limite di qualita'
dell'aria dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.».
Note all'art. 281:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203, recante «Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884,
84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualita' dell'aria,
relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli
impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 18»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1988, n. 140, S.O.
- La
legge 13 luglio 1966, n. 615, recante «Provvedimenti contro l'inquinamento
atmosferico», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1966, n.
201.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391,
concernente «Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615,
recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al
settore degli impianti termici», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'8 marzo 1971, n. 59, S.O.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 8 marzo 2002, recante «Disciplina delle caratteristiche
merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento
atmosferico, nonche' delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di
combustione», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2002, n.
60.
- Il decreto del Presidente della Repubblica del 25 luglio 1991, recante
«Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni
poco significative e di attivita' a ridotto inquinamento atmosferico, emanato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1991, n. 175.
- L'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1997, n. 202, e'
il seguente: «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata).
- 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle
province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro
dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali;
ne fanno parte altresi'
il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della
sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI,
il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione
nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre
quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia
designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n.
142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche'
rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi,
e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne
faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La
Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se
tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
- L'art. 13
della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante «Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle
procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 15 febbraio 2005, n. 37, e' il seguente: «Art. 13 (Adeguamenti
tecnici).
- 1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che
modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di
direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e' data attuazione, nelle
materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto
del Ministro competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche
comunitarie.
2. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma,
della Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere
adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle
province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti
enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, i provvedimenti
statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle
quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere
dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva
normativa comunitaria e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in
vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.
I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del
potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi
contenute.».
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante «Attuazione
della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2005, n. 222. Note all'art. 283: - Gli
articoli 9 e 10 della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante «Provvedimenti
contro l'inquinamento atmosferico», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
13 agosto 1966, n. 201, sono i seguenti: «Art. 9. - Per l'installazione di un
nuovo impianto termico di cui al precedente art. 8 o per la trasformazione o
l'ampliamento di un impianto preesistente, il proprietario o possessore deve
presentare domanda corredata da un progetto particolareggiato dell'impianto -
con l'indicazione della potenzialita' in Kcal/h - al comando provinciale dei
vigili del fuoco, che lo approva dopo avere constatato la corrispondenza
dell'impianto alle norme stabilite dal regolamento. Avverso la mancata
approvazione del progetto dell'impianto, e' ammesso ricorso, entro trenta
giorni dalla notifica, al prefetto. Il provvedimento del prefetto e'
definitivo. Chiunque installa, trasforma o amplia un impianto termico di cui
al precedente art. 8, senza la preventiva approvazione di cui al presente
articolo, e' punito con l'ammenda da L. 300.000 a L. 3.000.000.». «Art. 10.
- Entro quindici giorni dalla installazione o dalla trasformazione o
dall'ampliamento dell'impianto, l'utente deve fare denuncia, indicando anche
la potenzialita' in Kcal/h, al comando provinciale dei vigili del fuoco che
provvedera' ad effettuare il collaudo verificandone la rispondenza con le
norme stabilite nel regolamento. Avverso l'esito negativo di tale collaudo e'
ammesso ricorso entro trenta giorni dalla notifica al prefetto. Il
provvedimento del prefetto e' definitivo. Chiunque ometta nel termine
prescritto di fare la denuncia di cui sopra, e' punito con l'ammenda da L.
30.000 a L. 150.000. Chiunque metta in funzione, senza attendere il collaudo
di cui al primo comma del presente articolo, un impianto termico e' punito con
l'ammenda da L. 150.000 a L. 450.000.».
- L'art. 108 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2001, n. 245, S.O., e' il seguente: «Art.
108 (L) (Soggetti abilitati). (Legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 2; al comma
3, e' l'art. 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136).
- 1. Sono abilitate
all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione
degli impianti di cui all'art. 107 tutte le imprese, singole o associate,
regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20
settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o
nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985,
n. 443.
2. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1 e' subordinato al
possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'art. 109, da parte
dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone
all'esercizio delle attivita' di cui al medesimo comma 1 un responsabile
tecnico che abbia tali requisiti.
3. Sono, in ogni caso abilitate
all'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, le imprese in possesso di
attestazione per le relative categorie rilasciata da una Societa' organismo di
attestazione (SOA), debitamente autorizzata ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34. 4. Possono effettuare il
collaudo ed accertare la conformita' alla normativa vigente degli impianti di
cui all'art. 107, comma 1, lettera f), i professionisti iscritti negli albi
professionali, inseriti negli appositi elenchi della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, formati annualmente secondo quanto
previsto dall'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6
dicembre 1991, n. 447.».
- L'art. 11, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante «Regolamento recante norme
per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli
impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di
energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 1993, n. 242, supplemento
ordinario, e' il seguente: «Art. 11 (Esercizio e manutenzione degli impianti
termici e controlli relativi).
- 1. L'esercizio e la manutenzione degli
impianti termici sono affidati al proprietario, definito come alla lettera j)
dell'art. 1, comma 1, o per esso ad un terzo, avente i requisiti definiti alla
lettera o) dell'art. 1, comma 1, che se ne assume la responsabilita'.
L'eventuale atto di assunzione di responsabilita' da parte del terzo, che lo
espone altresi' alle sanzioni amministrative previste dal comma 5 dell'art. 34
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, deve essere redatto in forma scritta e
consegnato al proprietario. Il terzo eventualmente incaricato, non puo'
delegare ad altri le responsabilita' assunte, e puo' ricorrere solo
occasionalmente al subappalto delle attivita' di sua competenza, fermo
restando il rispetto della legge 5 marzo 1990, n. 46, per le attivita' di
manutenzione straordinaria, e ferma restando la propria diretta
responsabilita' ai sensi degli articoli 1667 e seguenti del codice civile. Il
ruolo di terzo responsa bile di un impianto e' incompatibile con il ruolo di
fornitore di energia per il medesimo impianto, a meno che la fornitura sia
effettuata nell'ambito di un contratto servizio energia, con modalita'
definite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze.».
Nota all'art. 284:
- Gli articoli 9 e 10 della legge 13 luglio 1966, n. 615, sono riportati
nelle note all'art. 283.
Nota all'art. 286:
- Il decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante «Regolamento recante norme per la
progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti
termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in
attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 1993, n. 242, supplemento
ordinario.
Note all'art. 287:
- L'art. 11, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante «Regolamento recante norme
per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli
impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di
energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 1993, n. 242, supplemento
ordinario, e' il seguente: «Art. 11 (Esercizio e manutenzione degli impianti
termici e controlli relativi).
- 1.-2. (Omissis).
3. Nel caso di impianti
termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la
normativa vigente in materia di appalti pubblici, il possesso dei requisiti
richiesti al «terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto termico» e' dimostrato mediante l'iscrizione ad albi nazionali
tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria quali, ad
esempio, l'albo nazionale dei costruttori - categoria gestione e manutenzione
degli impianti termici di ventilazione e condizionamento, oppure mediante
l'iscrizione ad elenchi equivalenti dell'Unione europea, oppure mediante
certificazione del soggetto, ai sensi delle norme UNI EN ISO della serie 9000,
per l'attivita' di gestione e manutenzione degli impianti termici, da parte di
un organismo accreditato e riconosciuto a livello italiano o europeo. In ogni
caso il terzo responsabile o il responsabile tecnico preposto deve possedere
conoscenze tecniche adeguate alla complessita' dell'impianto o degli impianti
a lui a ffidati.».
- Il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, recante «Approvazione
del regolamento per la esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n.
1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della
combustione» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1927, n.
152.
- Gli articoli 31 e 32 del citato regio decreto 12 maggio 1927, n. 824,
sono i seguenti: «Art. 31.
- Gli agenti tecnici dell'Associazione debbono
accertare se il personale addetto alla condotta dei generatori di vapore
possieda i requisiti prescritti dall'art. 27 ed in quale modo disimpegni le
proprie mansioni. Anche gli ispettori del lavoro hanno facolta' di procedere
agli accertamenti di cui al precedente comma. Qualora il conduttore non
adempia abitualmente con diligenza le sue mansioni o abbia determinato, per
dolo o per negligenza, notevoli avarie al generatore da lui condotto, anche se
non siavi stato infortunio ovvero abbia comunque posto in pericolo l'incolumita'
di altri lavoratori, il capo circolo dell'Ispettorato del lavoro, con
ordinanza motivata e previa contestazione degli addebiti, puo', senza
pregiudizio delle altre sanzioni previste dalla legge e dal contratto di
lavoro, sospenderlo fino a sei mesi dall'esercizio delle sue mansioni od anche
revocare il certificato di abilitazione. Contro l'ordinanza del capo circolo
e' ammesso ricorso entro trenta giorni dalla sua comunicazione al Ministero
dell'economia nazionale che decide definitivamente. Art. 32.
- Salvo i casi di
forza maggiore, il conduttore non puo' abbandonare il servizio senza preavviso
di almeno cinque giorni, fermo restando i termini e le altre condizioni
stabiliti dal contratto di lavoro o dalla consuetudine che non contraddicano a
tale disposizione. In caso di contravvenzione da parte del conduttore
all'obbligo suddetto, il capo circolo dell'Ispettorato del lavoro puo', con
ordinanza motivata e previa contestazione degli addebiti ed indipendentemente
dalle altre sanzioni penali e delle azioni civili, sospendere il conduttore
stesso, per un periodo non superiore a due mesi, dall'abilitazione alla
condotta dei generatori ed, in caso di recidiva o nei casi di pericolo di
infortunio, puo' anche ordinare detta sospensione per un periodo fino a sei
mesi o revocare l'abilitazione. Contro i suddetti provvedimenti e' dato
ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione al Ministero dell'economia
nazionale che decide definitivamente.».
- Il decreto ministeriale 12 agosto
1968, recante «Disciplina dei corsi per il conseguimento del patentino di
abilitazione alla conduzione di impianti termici», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 1968, n. 217.
Note all'art. 288:
- Il decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante «Regolamento
recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei
consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio
1991, n. 10», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 1993, n.
242, supplemento ordinario.
- L'art. 11, comma 19, del citato decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, e' il seguente: «19. In caso di affidamento ad organismi
esterni dei controlli di cui al comma 18, i comuni e le province competenti
dovranno stipulare con detti organismi apposite convenzioni, previo
accertamento che gli stessi soddisfino, con riferimento alla specifica
attivita' prevista, i requisiti minimi di cui all'allegato I al presente
decreto. L'ENEA, nell'ambito dell'accordo di programma con il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'art. 3 della legge
9 gennaio 1991, n. 10, o su specifica commessa, fornisce agli enti locali che
ne facciano richiesta assistenza per l'accertamento dell'idoneita' tecnica dei
predetti organismi.».
Note all'art. 290:
- L'art. 8 del decreto legislativo 4
agosto 1999, n. 351, recante «Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia
di valutazione e di gestione della qualita' dell'aria ambiente, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1999, n. 241, e' il seguente: «Art. 8
(Misure da applicare nelle zone in cui i livelli sono piu' alti dei valori
limite).
- 1. Le regioni provvedono, sulla base della valutazione preliminare
di cui all'art. 5, in prima applicazione, e, successivamente, sulla base della
valutazione di cui all'art. 6, alla definizione di una lista di zone e di
agglomerati nei quali:
a) i livelli di uno o piu' inquinanti eccedono il
valore limite aumentato del margine di tolleranza;
b) i livelli di uno o piu'
inquinanti sono compresi tra il valore limite ed il valore limite aumentato
del margine di tolleranza.
2. Nel caso che nessun margine di tolleranza sia
stato fissato per uno specifico inquinante, le zone e gli agglomerati nei
quali il livello di tale inquinante supera il valore limite, sono equiparate
alle zone ed agglomerati di cui al comma 1, lettera a).
3. Nelle zone e negli
agglomerati di cui al comma 1, le regioni adottano un piano o un programma per
il raggiungimento dei valori limite entro i termini stabiliti al sensi
dell'art. 4, comma 1, lettera c). Nelle zone e negli agglomerati in cui il
livello di piu' inquinanti supera i valori limite, le regioni predispongono un
piano integrato per tutti gli inquinanti in questione.
4. I piani e programmi,
devono essere resi disponibili al pubblico e agli organismi di cui all'art.
11, comma 1, e riportare almeno le informazioni di cui all'allegato V.
5. Con
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita',
sentita la Conferenza unificata, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per l'elaborazione dei
piani e dei programmi di cui al comma 3.
6. Allorche' il livello di un
inquinante e' superiore o rischia di essere superiore al valore limite
aumentato del margine di tolleranza o, se del caso, alla soglia di allarme, in
seguito ad un inquinamento significativo avente origine da uno Stato
dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente, sentite le regioni e gli enti
locali interessati, provvede alla consultazione con le autorita' degli Stati
dell'Unione europea coinvolti allo scopo di risolvere la situazione.
7.
Qualora le zone di cui ai commi 1 e 2 interessino piu' regioni, la loro
estensione viene individuata d'intesa fra le regioni interessate che
coordinano i rispettivi piani.».
- La legge 13 luglio 1966, n. 615, recante
«Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1966, n. 201.
- Il decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, recante «Regolamento per
l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro
l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 marzo 1971, n. 59, supplemento
ordinario.
- Il titolo II del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 8 marzo 2002, recante «Disciplina delle caratteristiche
merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento
atmosferico, nonche' delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di
combustione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2002, n. 60,
reca: «Combustibili e caratteristiche tecnologiche degli impianti di
combustione per uso civile».
Nota all'art. 292:
- Il decreto legislativo 21
marzo 2005, n. 66, recante «Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa
alla qualita' della benzina e del combustibile diesel», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario. Note
all'art. 296:
- L'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche
al sistema penale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 1981,
n. 329, supplemento ordinario, e' il seguente: «Art. 16 (Pagamento in misura
ridotta). E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla
terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o,
se piu' favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle
spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla
contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione
degli estremi della violazione. Nei casi di violazione del testo unico delle
norme sulla circolazione stradale e dei regolamenti comunali e provinciali
continuano ad applicarsi, rispettivamente, l'art. 138 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393,
con le modifiche apportate dall'art. 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e
l'art. 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con
regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Il pagamento in misura ridotta e' ammesso
anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della
presente legge non consentivano l'oblazione.».
- L'art. 650 del codice penale
e' il seguente: «Art. 650 (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorita).
-
Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorita' per
ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene,
e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino
a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro.».
Nota all'art. 299:
- L'art. 34
del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante «Misure urgenti in materia
di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio 2006, n. 8, e' il seguente: «Art. 34
(Funzionamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio).
-
1. Per l'immediato potenziamento del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e' istituita, senza aumenti di spesa a carico del bilancio
dello Stato, la Direzione generale per il danno ambientale.
2. Alla nuova
Direzione generale e' attribuito un posto di funzione di livello dirigenziale
generale. A tale fine e' soppressa una unita' del contingente previsto
dall'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 17
giugno 2003, n. 261. Alla Direzione generale sono attribuiti uffici di livello
dirigenziale, con imputazione alla corrispondente dotazione organica dei
dirigenti determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 14 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6
dicembre 2005, ai sensi dell'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, da individuarsi ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300.
3. La Direzione generale svolge le funzioni di
competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in
materia di danno ambientale, nonche' quelle inerenti alla gestione e sviluppo
dei sistemi informativi e statistici, ivi compresi quelli cartografici,
utilizzati dalle altre strutture ministeriali, con le correlate attivita' di
studio e ricerca ed a quelle per la informazione e la comunicazione
ambientale.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni allo stato di
previsione della spesa del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio.».
Note all'art. 300:
- La direttiva 2004/35/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, recante «Responsabilita'
ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale», e'
pubblicata nella G.U.C.E. del 30 aprile 2004, n. L 143.
- La legge 11 febbraio
1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 25 febbraio 1992, n. 46, supplemento ordinario.
- La direttiva
79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente «La conservazione
degli uccelli selvatici», e' pubblicata nella G.U.C.E. del 25 aprile 1979, n.
L 103.
- La direttiva 85/411/CEE della Commissione, del 25 luglio 1985,
recante «Modifica alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la
conservazione degli uccelli selvatici», e' pubblicata nella G.U.C.E. del 30
agosto 1985, n. L 233.
- La Direttiva 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo
1991, recante «Modifica alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente
la conservazione degli uccelli selvatici», e' pubblicata nella G.U.C.E.
dell'8 maggio 1991, n. L 115.
- La Convenzione di Parigi, del 18 ottobre 1950, relativa alla «Protezione
degli uccelli», e' stata ratificata con legge 24 novembre 1978, n. 812.
- La
Convenzione di Berna, del 19 settembre 1979, relativa alla «Conservazione
della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa», e' stata ratificata
con legge 5 agosto 1981, n. 503.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
8 settembre 1997, n. 357, recante «Regolamento di attuazione della direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonche' della flora e della fauna selvatiche», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 23 ottobre 1997, n. 248, supplemento ordinario.
- La direttiva
92/43/CEE recante «Conservazione degli habitat naturali, e seminaturali,
nonche' della flora e della fauna selvatiche», e' pubblicata nella G.U.C.E.
del 22 luglio 1992, n. L 206.
- La legge del 6 dicembre 1991, n. 394, recante
«Legge quadro sulle aree protette», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 13 dicembre 1991, n. 292, supplemento ordinario.
- La Direttiva 2000/60/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che «Istituisce
un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque», e' pubblicata nella
G.U.C.E. del 22 dicembre 2000, n. L 327.
Note all'art. 303:
- La Convenzione
del 1976 sulla «limitazione della responsabilita' in materia di
rivendicazioni marittime (LLMC)». Conclusa a Londra il 19 novembre 1976.
Approvata dall'Assemblea federale il 20 marzo 1987. Strumento d'adesione
depositato dalla Svizzera il 15 dicembre 1987. Entrata in vigore per la
Svizzera il 1° aprile 1988. (Stato 5 aprile 2005).
- La Convenzione di
Strasburgo del 4 novembre 1988 sulla «limitazione della responsabilita' nella
navigazione interna (CLNI)» e' stata ratificata il 21 maggio 1997.
Note
all'art. 306:
- L'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto
1990, n. 192, e' il seguente: «Art. 11 (Accordi integrativi o sostitutivi del
provvedimento).
- 1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a
norma dell'art. 10, l'amministrazione procedente puo' concludere, senza
pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del
pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il
contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di
questo.
1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al
comma 1, il responsabile del procedimento puo' predisporre un calendario di
incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del
provvedimento ed eventuali controinteressati.
2. Gli accordi di cui al
presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullita', per atto
scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non
diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni
e contratti in quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti
sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
4. Per
sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede
unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione
di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno
del privato. 4-bis. A garanzia dell'imparzialita' e del buon andamento
dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica
amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la
stipulazione dell'accordo e' preceduta da una determinazione dell'organo che
sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli
accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo.».
- La direttiva 2004/35/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, recante «Responsabilita'
ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale»,
pubblicata nella G.U.C.E. del 30 aprile 2004, n. L 143.
Nota all'art. 309:
-
L'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 1986, n. 162, supplemento ordinario, e'
il seguente: «Art. 13.
- 1. Le associazioni di protezione ambientale a
carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono
individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalita'
programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto,
nonche' della continuita' dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo
parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta
giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia stato
espresso, il Ministro dell'ambiente decide.
2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del
Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al precedente art. 12,
comma 1, lettera c), effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, una prima individuazione delle associazioni a carattere
nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di
cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento.».
Nota all'art. 312:
-
La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990,
n. 192.
Note all'art. 313:
- L'art. 2058 del codice civile e' il seguente: «Art. 2058. - Risarcimento in
forma specifica. Il danneggiato puo' chiedere la reintegrazione in forma
specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile.».
- L'art. 2947 del
codice civile e' il seguente: «Art. 2947 (Prescrizione del diritto al
risarcimento del danno).
- 1. Il diritto al risarcimento del danno derivante
da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si e'
verificato.
2. Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di
ogni specie il diritto si prescrive in due anni. 3. In ogni caso, se il fatto
e' considerato dalla legge come reato e per il reato e' stabilita una
prescrizione piu' lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia,
se il reato e' estinto per causa diversa dalla prescrizione o e' intervenuta
sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del
danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza
dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza e' divenuta
irrevocabile.».
Note all'art. 314:
- L'art. 11 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n.
192, e' riportato nelle note dell'art. 306. - L'art. 444 del codice di
procedura penale e' il seguente: «Art. 444 (Applicazione della pena su
richiesta).
- 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al
giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione
sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una
pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino
a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
1-bis.
Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui
all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, nonche' quelli contro coloro che siano
stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o
recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma, del codice penale, qualora la
pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e
non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129,
il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione
giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze
prospettate dalle parti, nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con
sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata la
richiesta delle parti [c.p.p. 445]. Se vi e' costituzione di parte civile, il
giudice non decide sulla relativa domanda;
l'imputato e' tuttavia condannato
al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano
giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la
disposizione dell'art. 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta,
puo' subordiname l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale
della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione
condizionale non puo' essere concessa, rigetta la richiesta.».
Nota all'art. 317:
- Il decreto legislativo 13 aprile 1999, a. 112, recante «Riordino del
servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista
dalla legge 28 settembre 1998, n. 337», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 27 aprile 1999, n. 97.
Nota all'art. 318:
- La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21
aprile 2004, recante «Responsabilita' ambientale in materia di prevenzione e
riparazione del danno ambientale», e' pubblicata nella G.U.C.E. del 30 aprile
2004, n. L 143.
Allegati
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Vedere allegati da pag. 167 a pag. 222 <---- 
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Vedere allegati da pag. 222 a pag. 261 <---- 
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Vedere allegati da pag. 262 a pag. 311 <----

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Vedere allegati da pag. 312 a pag. 356 <----

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Vedere allegati da pag. 357 a pag. 373 <----
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Testo
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 14/4/2006 - Suppl. Ordinario n. 96
Testo
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