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DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152
Norme in materia ambientale.

(Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14/4/2006 - Suppl. Ordinario n. 96)

Testo in vigore dal: 29-4-2006

Testo del provvedimento aggiornato e coordinato
con tutte le modifiche e integrazioni intervenute sino ad oggi
  

----> Vedere SOMMARIO da pag. 1 a pag. 11 <----  

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Viste le direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonche' riordino e coordinamento delle procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
Vista la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
Vista la direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti;
Vista la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi;
Vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio;
Vista la direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali;
Vista la direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio;
Vista la direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell'11 marzo 1999, concernente la limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attivita' e in taluni impianti;
Vista la direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e recante modifica della direttiva 93/12/CEE;
Vista la direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione;
Vista la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilita' ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, che, in vista di questa finalita', «istituisce un quadro per la responsabilita' ambientale» basato sul principio «chi inquina paga»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 10 febbraio e del 29 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, per la funzione pubblica, per gli affari regionali, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle attivita' produttive, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole e forestali;

Emana
il seguente decreto legislativo:

----> Vedere DECRETO da pag. 13 a pag. 62 <----  

----> Vedere DECRETO da pag. 63 a pag. 110 <----  

----> Vedere DECRETO da pag. 111 a pag. 136 <----  

----> Vedere DECRETO da pag. 137 a pag. 166 <----  

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 3 aprile 2006

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Pisanu, Ministro dell'interno
Castelli, Ministro della giustizia
Martino, Ministro della difesa
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Scajola, Ministro delle attivita' produttive
Berlusconi, Ministro della salute ad interim
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione le
gislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire, se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione: «Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate;
sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza;
sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato;
perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali;
elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali;
ordinamento civile e penale;
giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e citta' metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:
rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni;
commercio con l'estero;
tutela e sicurezza del lavoro;
istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
professioni;
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
tutela della salute;
alimentazione;
ordinamento sportivo;
protezione civile;
governo del territorio;
porti e aeroporti civili;
grandi reti di trasporto e di navigazione;
ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa;
armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali;
casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».
- La legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2004, n. 302, S.O.
- L'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., e' il seguente: «Art. 14 (Decreti legislativi).
- 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 
. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione;
il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».
- Il decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.
- La direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 197/30 del 21 luglio 2001.
- La direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985, come modificata dalle direttive 97/11/CE del 3 marzo 1997 e 2003/35/CE del 26 maggio 2003, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 175 del 5 luglio 1985.
- La direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrante dell'inquinamento, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 257 del 10 ottobre 1996.
- La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia acque, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 327 del 22 dicembre 2000.
- La direttiva 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 078 del 26 marzo 1991.
- La direttiva 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 337 del 31 dicembre 1991.
- La direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 365 del 31 dicembre 1994.
- La direttiva 84/360/CEE del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 188 del 16 luglio 1984.
- La direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (con) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 365 del 31 dicembre 1994.
- La direttiva 1999/13/CE dell'11 marzo 1999, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attivita' e in taluni impianti, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 85 del 29 marzo 1999.
- La direttiva 1999/32/CE del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 121 dell'11 maggio 1999.
- La direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 309 del 27 novembre 2001.
- La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilita' ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 143 del 30 aprile 2004.
Nota all'art. 1:
- La legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante: Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302, del 27 dicembre 2004 (S.O.).

Note all'art. 2:
- I commi 8 e 9 dell'art. 1 della citata legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono i seguenti: «8. I decreti legislativi di cui al comma 1 si conformano, nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonche' delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e fatte salve le norme statutarie e le relative norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e del principio di sussidiarieta', ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) garanzia della salvaguardia, della tutela e del miglioramento della qualita' dell'ambiente, della protezione della salute umana, dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, della promozione sul piano internazionale delle norme destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello locale, regionale, nazionale, comunitario e mondiale, come indicato dall'art. 174 del Trattato istitutivo della Comunita' europea, e successive modificazioni;
b) conseguimento di maggiore efficienza e tempestivita' dei controlli ambientali, nonche' certezza delle sanzioni in caso di violazione delle disposizioni a tutela dell'ambiente;
c) invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica;
d) sviluppo e coordinamento, con l'invarianza del gettito, delle misure e degli interventi che prevedono incentivi e disincentivi, finanziari o fiscali, volti a sostenere, ai fini della compatibilita' ambientale, l'introduzione e l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, come definite dalla direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 del Consiglio, nonche' il risparmio e l'efficienza energetica, e a rendere piu' efficienti le azioni di tutela dell'ambiente e di sostenibilita' dello sviluppo, anche attraverso strumenti economici, finanziari e fiscali;
e) piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e di contribuire in tale modo alla competitivita' dei sistemi territoriali e delle imprese, evitando fenomeni di distorsione della concorrenza;
f) affermazione dei principi comunitari di prevenzione, di precauzione, di correzione e riduzione degli inquinamenti e dei danni ambientali e del principio «chi inquina paga»;
g) previsione di misure che assicurino la tempestivita' e l'efficacia dei piani e dei programmi di tutela ambientale, estendendo, ove possibile, le procedure previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
h) previsione di misure che assicurino l'efficacia dei controlli e dei monitoraggi ambientali, incentivando in particolare i programmi di controllo sui singoli impianti produttivi, anche attraverso il potenziamento e il miglioramento dell'efficienza delle autorita' competenti;
i) garanzia di una piu' efficace tutela in materia ambientale anche mediante il coordinamento e l'integrazione della disciplina del sistema sanzionatorio, amministrativo e penale, fermi restando i limiti di pena e l'entita' delle sanzioni amministrative gia' stabiliti dalla legge;
l) semplificazione, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle procedure relative agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale. Resta fermo quanto previsto per le opere di interesse strategico individuate ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni;
m) riaffermazione del ruolo delle regioni, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, nell'attuazione dei principi e criteri direttivi ispirati anche alla interconnessione delle normative di settore in un quadro, anche procedurale, unitario, alla valorizzazione del controllo preventivo del sistema agenziale rispetto al quadro sanzionatorio amministrativo e penale, nonche' alla promozione delle componenti ambientali nella formazione e nella ricerca;
n) adozione di strumenti economici volti ad incentivare le piccole e medie imprese ad aderire ai sistemi di certificazione ambientale secondo le norme EMAS o in base al regolamento (CE) n. 76112001 del 19 marzo 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, e introduzione di agevolazioni amministrative negli iter autorizzativi e di controllo per le imprese certificate secondo le predette norme EMAS o in base al citato regolamento (CE) n. 761/2001 prevedendo, ove possibile, il ricorso all'autocertificazione.
9. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono essere informati agli obiettivi di massima economicita' e razionalita', anche utilizzando tecniche di raccolta, gestione ed elaborazione elettronica di dati e, se necessario, mediante ricorso ad interventi sostitutivi, sulla base dei seguenti principi e criteri specifici:
a) assicurare un'efficace azione per l'ottimizzazione quantitativa e qualitativa della produzione dei rifiuti, finalizzata, comunque, a ridurne la quantita' e la pericolosita';
semplificare, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e razionalizzare le procedure di gestione dei rifiuti speciali, anche al fine di renderne piu' efficace il controllo durante l'intero ciclo di vita e di contrastare l'elusione e la violazione degli obblighi di smaltimento;
promuovere il riciclo e il riuso dei rifiuti, anche utilizzando le migliori tecniche di differenziazione e di selezione degli stessi, nonche' il recupero di energia, garantendo il pieno recepimento della direttiva 2000/76/CE del 4 dicembre 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'incenerimento dei rifiuti, ed innovando le norme previste dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, con particolare riguardo agli scarti delle produzioni agricole; prevedere i necessari interventi per garantire la piena operativita' delle attivita' di riciclaggio anche attraverso l'eventuale transizione dal regime di obbligatorieta' al regime di volontarieta' per l'adesione a tutti i consorzi costituiti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
razionalizzare il sistema di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, mediante la definizione di ambiti territoriali di adeguate dimensioni all'interno dei quali siano garantiti la costituzione del soggetto amministrativo competente, il graduale passaggio allo smaltimento secondo forme diverse dalla discarica e la gestione affidata tramite procedure di evidenza pubblica;
prevedere l'attribuzione al presidente della giunta regionale dei poteri sostitutivi nei confronti del soggetto competente che non abbia provveduto ad espletare le gare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, tramite la nomina di commissari ad acta e di poteri sostitutivi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio senza altri obblighi nel caso in cui il presidente della giunta regionale non provveda entro quarantacinque giorni;
prevedere possibili deroghe, rispetto al modello di definizione degli ambiti ottimali, laddove la regione predisponga un piano regionale dei rifiuti che dimostri l'adeguatezza di un differente modello per il raggiungimento degli obiettivi strategici previsti;
assicurare tempi certi per il ricorso a procedure concorrenziali come previste dalle normative comunitarie e nazionali e definire termini certi per la durata dei contratti di affidamento delle attivita' di gestione dei rifiuti urbani;
assicurare una maggiore certezza della riscossione della tariffa sui rifiuti urbani, anche mediante una piu' razionale definizione dell'istituto;
promuovere la specializzazione tecnologica delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti speciali, al fine di assicurare la complessiva autosufficienza a livello nazionale;
garantire adeguati incentivi e forme di sostegno ai soggetti riciclatori dei rifiuti e per l'utilizzo di prodotti costituiti da materiali riciclati, con particolare riferimento al potenziamento degli interventi di riutilizzo e riciclo del legno e dei prodotti da esso derivati;
incentivare il ricorso a risorse finanziarie private per la bonifica ed il riuso anche ai fini produttivi dei siti contaminati, in applicazione della normativa vigente;
definire le norme tecniche da adottare per l'utilizzo obbligatorio di contenitori di rifiuti urbani adeguati, che consentano di non recare pregiudizio all'ambiente nell'esercizio delle operazioni di raccolta e recupero dei rifiuti nelle aree urbane; promuovere gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati da amianto;
introdurre differenti previsioni a seconda che le contaminazioni riguardino siti con attivita' produttive in esercizio ovvero siti dismessi;
prevedere che gli obiettivi di qua lita' ambientale dei suoli, dei sottosuoli e delle acque sotterranee dei siti inquinati, che devono essere conseguiti con la bonifica, vengano definiti attraverso la valutazione dei rischi sanitari e ambientali connessi agli usi previsti dei siti stessi, tenendo conto dell'approccio tabellare;
favorire la conclusione di accordi di programma tra i soggetti privati e le amministrazioni interessate per la gestione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza;
b) dare piena attuazione alla gestione del ciclo idrico integrato, semplificando i procedimenti, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di renderli rispondenti alle finalita' e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, promuovere il risparmio idrico favorendo l'introduzione e la diffusione delle migliori tecnologie per l'uso e il riutilizzo della risorsa;
pianificare, programmare e attuare interventi diretti a garantire la tutela e il risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei, previa ricognizione degli stessi;
accelerare la piena attuazione della gestione del ciclo idrico integrato a livello di ambito territoriale ottimale, nel rispetto dei principi di regolazione e vigilanza, come previsto dalla citata legge n. 36 del 1994, semplificando i procedimenti, precisando i poteri sostitutivi e rendendone semplice e tempestiva l'utilizzazione;
prevedere, nella costruzione o sostituzione d i nuovi impianti di trasporto e distribuzione dell'acqua, l'obbligo di utilizzo di sistemi anticorrosivi di protezione delle condotte, sia interni che esterni;
favorire il ricorso alla finanza di progetto per le costruzioni di nuovi impianti;
prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalita' per la definizione dei meccanismi premiali in favore dei comuni compresi nelle aree ad elevata presenza di impianti di energia idroelettrica;
c) rimuovere i problemi di carattere organizzativo, procedurale e finanziario che ostacolino il conseguimento della piena operativita' degli organi amministrativi e tecnici preposti alla tutela e al risanamento del suolo e del sottosuolo, superando la sovrapposizione tra i diversi piani settoriali di rilievo ambientale e coordinandoli con i piani urbanistici; valorizzare il ruolo e le competenze svolti dagli organismi a composizione mista statale e regionale;
adeguare la disciplina sostanziale e procedurale dell'attivita' di pianificazione, programmazione e attuazione di interventi di risanamento idrogeologico del territorio e della messa in sicurezza delle situazioni a rischio;
prevedere meccanismi premiali a favore dei proprietari delle zone agricole e dei boschi che investono per prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico, nel rispetto delle linee direttrici del piano di bacino;
adeguare la disciplina sostanziale e procedurale della normativa e delle iniziative finalizzate a combattere la desertifica zione, anche mediante l'individuazione di programmi utili a garantire maggiore disponibilita' della risorsa idrica e il riuso della stessa;
semplificare il procedimento di adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione con la garanzia della partecipazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti e la certezza dei tempi di conclusione dell'iter procedimentale; d) confermare le finalita' della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
estendere, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali e della volonta' delle popolazioni residenti e direttamente interessate, la percentuale di territorio sottoposto a salvaguardia e valorizzazione ambientale, mediante inserimento di ulteriori aree, terrestri e marine, di particolare pregio;
articolare, con adeguata motivazione, e differenziare le misure di salvaguardia in relazione alle specifiche situazioni territoriali; favorire lo sviluppo di forme di autofinanziamento tenendo in considerazione le diverse situazioni geografiche, territoriali e ambientali delle aree protette;
favorire l'uso efficiente ed efficace delle risorse assegnate alle aree protette dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali; favorire la conclusione di accordi di programma con le organizzazioni piu' rappresentative dei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio e del terzo settore, finalizzati allo sviluppo economico-sociale e al la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale delle aree;
prevedere che, nei territori compresi nei parchi nazionali e nei parchi naturali regionali, i vincoli disposti dalla pianificazione paesistica e quelli previsti dall'art. 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, decadano con l'approvazione del piano del parco o delle misure di salvaguardia ovvero delle misure di salvaguardia disposte in attuazione di leggi regionali;
nei territori residuali dei comuni parzialmente compresi nei parchi nazionali e nei parchi naturali regionali, provvedere ad una nuova individuazione delle aree e dei beni soggetti alla disciplina di cui all'art. 1-quinquies del citato decreto-legge n. 312 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 431 del 1985; armonizzare e coordinare le funzioni e le competenze previste dalle convenzioni internazionali e dalla normativa comunitaria per la conservazione della biodiversita';
e) conseguire l'effettivita' delle sanzioni amministrative per danno ambientale mediante l'adeguamento delle procedure di irrogazione e delle sanzioni medesime;
rivedere le procedure relative agli obblighi di ripristino, al fine di garantire l'efficacia delle prescrizioni delle autorita' competenti e il risarcimento del danno;
definire le modalita' di quantificazione del danno;
prevedere, oltre a sanzioni a carico dei soggetti che danneggiano l'ambiente, anche meccanismi premiali per coloro che assumono comportamenti ed effettuano investimenti per il miglioramento della qualita' dell'ambiente sul territorio nazionale;
f) garantire il pieno recepimento della direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985 del Consiglio, e della direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997 del Consiglio, in materia di VIA e della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di VAS e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, semplificare, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le procedure di VIA che dovranno tenere conto del rapporto costi-benefici del progetto dal punto di vista ambientale, economico e sociale;
anticipare le procedure di VIA alla prima presentazione del progetto dell'intervento da valutare;
introdurre un sistema di controlli idoneo ad accertare l'effettivo rispetto delle prescrizioni impartite in sede di valutazione;
garantire il completamento delle procedure in tempi certi;
introdurre meccanismi di coordinamento tra la procedura di VIA e quella di VAS e promuovere l'util izzo della VAS nella stesura dei piani e dei programmi statali, regionali e sovracomunali;
prevedere l'estensione della procedura di IPPC ai nuovi impianti, individuando le autorita' competenti per il rilascio dell'autorizzazione unica e identificando i provvedimenti autorizzatori assorbiti da detta autorizzazione;
adottare misure di coordinamento tra le procedure di VIA e quelle di IPPC nel caso di impianti sottoposti ad entrambe le procedure, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni;
accorpare in un unico provvedimento di autorizzazione le diverse autorizzazioni ambientali, nel caso di impianti non rientranti nel campo di applicazione della direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 del Consiglio ma sottoposti a piu' di un'autorizzazione ambientale settoriale;
g) riordinare la normativa in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, mediante una revisione della disciplina per le emissioni di gas inquinanti in atmosfera, nel rispetto delle norme comunitarie e, in particolare, della direttiva 2001/81/CE del 23 ottobre 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, e degli accordi internazionali sottoscritti in materia, prevedendo:
1) l'integrazione della disciplina relativa alle emissioni provenienti dagli impianti di riscaldamento per uso civile;
2) l'incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative anche mediante la disciplina della vendita dell'energia prodotta in eccedenza agli operatori del mercato elettrico nazionale, prolungando sino a dodici anni il periodo di validita' dei certificati verdi previsti dalla normativa vigente;
3) una disciplina in materia di controllo delle emissioni derivanti dalle attivita' agricole e zootecniche;
4) strumenti economici volti ad incentivare l'uso di veicoli, combustibili e carburanti che possono contribuire significativamente alla riduzione delle emissioni e al miglioramento della qualita' dell'aria;
5) strumenti di promozione dell'informazione ai consumatori sull'impatto ambientale del ciclo di vita dei prodotti che in ragione della loro composizione possono causare inquinamento atmosferico;
6) predisposizione del piano nazionale di riduzione di cui all'art. 4, paragrafo 6, della direttiva 2001/80/CE del 23 ottobre 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisca prescrizioni per i grandi impianti di combustione esistenti.».

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 17 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
- L'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al Progetto normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2005, e' il seguente: «Art. 13 (Adeguamenti tecnici).
- 1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e' data attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.
2. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.».

Note all'art. 4:
- La direttiva 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 197 del 21 luglio 2001. - La direttiva 85/337/CEE, del consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 175 del 5 luglio 1985.
- La direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997, che modifica la Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 073 del 14 marzo 1997.
- La direttiva 2003/35/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia - Dichiarazione della commissione - e' pubblicata nella G.U.C.E n. L 156 del 25 giugno 2003.
- La direttiva 96/61/CE, del Consiglio del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrale dell'inquinamento, e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 257 del 10 ottobre 1996.
- Il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE, relativa alla prevenzione e riduzione integrante dell'inquinamento, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93, del 22 aprile 2005 (S.O.).
- Il comma 2, dell'art. 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299, del 27 dicembre 2001, e' il seguente:
«2. Il Governo e' delegato ad emanare, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai sensi del comma 1, a tal fine riformando le procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle opere di cui al comma 1 e comunque nel rispetto del disposto dell'art. 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e introducendo un regime speciale, anche in deroga agli articoli 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34, 37-bis, 37-ter e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonche' alle ulteriori disposizioni della medesima legge che non siano necessaria ed immediata applicazione delle di rettive comunitarie, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) disciplina della tecnica di finanza di progetto per finanziare e realizzare, con il concorso del capitale privato, le infrastrutture e gli insediamenti di cui al comma 1;
b) definizione delle procedure da seguire in sostituzione di quelle previste per il rilascio dei provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie;
definizione della durata delle medesime non superiore a sei mesi per la approvazione dei progetti preliminari, comprensivi di quanto necessario per la localizzazione dell'opera d'intesa con la regione o la provincia autonoma competente, che, a tal fine, provvede a sentire preventivamente i comuni interessati, e, ove prevista, della VIA;
definizione delle procedure necessarie per la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza e per la approvazione del progetto definitivo, la cui durata non puo' superare il termine di ulteriori sette mesi;
definizione di termini perentori per la risoluzione delle interferenze con servizi pubblici e privati, con previsione di responsabilita' patrimoniali in caso di mancata tempestiva risoluzione;
c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, del compito di valutare le proposte dei promotori, di approvare il progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla esecuzione dei progetti approvati, adottando i provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari, comprensivi della localizzazione dell'opera e, ove prevista, della VIA istruita dal competente Ministero. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura le istruttorie, formula le proposte ed assicura il supporto necessario per l'attivita' del CIPE, avvalendosi, eventualmente, di una apposita struttura tecnica, di advisor e di commissari straordinari, che agiscono con i poteri di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonche' della eventuale ulteriore collaborazione richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze nel settore della finanza di progetto, ovvero offerta dalle regioni o province autonome interessate, con oneri a proprio carico;
d) modificazione della disciplina in materia di conferenza di servizi, con la previsione della facolta', da parte di tutte le amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni comunque denominati, di proporre, in detta conferenza, nel termine perentorio di novanta giorni, prescrizioni e varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere;
le prescrizioni e varianti migliorative proposte in conferenza sono valutate dal CIPE ai fini della approvazione del progetto definitivo;
e) affidamento, mediante gara ad evidenza pubblica nel rispetto delle direttive dell'Unione europea, della realizzazione delle infrastrutture strategiche ad un unico soggetto contraente generale o concessionario;
f) disciplina dell'affidamento a contraente generale, con riferimento all'art. 1 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, definito come esecuzione con qualsiasi mezzo di un'opera rispondente alle esigenze specificata dal soggetto aggiudicatore;
il contraente generale e' distinto dal concessionario di opere pubbliche per l'esclusione dalla gestione dell'opera eseguita ed e' qualificato per specifici connotati di capacita' organizzativa e tecnico-realizzativa, per l'assunzione dell'onere relativo all'anticipazione temporale del finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera in tutto o in parte con mezzi finanziari privati, per la liberta' di forme nella realizzazione dell'opera, per la natura prevalente di obbligazione di risultato complessivo del rapporto che lega detta figura al soggetto aggiudicatore e per l'assunzione del relativo rischio;
previsione dell'obbligo, da parte del contraente generale, di prestazione di adeguate garanzie e di partecipazione diretta al finanziamento d ell'opera o di reperimento dei mezzi finanziari occorrenti;
g) previsione dell'obbligo per il soggetto aggiudicatore, nel caso in cui l'opera sia realizzata prevalentemente con fondi pubblici, di rispettare la normativa europea in tema di evidenza pubblica e di scelta dei fornitori di beni o servizi, ma con soggezione ad un regime derogatorio rispetto alla citata legge n. 109 del 1994 per tutti gli aspetti di essa non aventi necessaria rilevanza comunitaria;
h) introduzione di specifiche deroghe alla vigente disciplina in materia di aggiudicazione di lavori pubblici e di realizzazione degli stessi, fermo il rispetto della normativa comunitaria, finalizzate a favorire il contenimento dei tempi e la massima flessibilita' degli strumenti giuridici;
in particolare, in caso di ricorso ad un contraente generale, previsione che lo stesso, ferma restando la sua responsabilita', possa liberamente affidare a terzi l'esecuzione delle proprie prestazioni con l'obbligo di rispettare, in ogni caso, la legislazione antimafia e quella relativa ai requisiti prescritti per gli appaltatori;
previsione della possibilita' di costituire una societa' di progetto ai sensi dell'articolo 37-quinquies della citata legge n. 109 del 1994, anche con la partecipazione di istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico-operative gia' indicate dallo stesso contraente generale nel corso della procedura di affidamento;
previsione della possibilita' di emettere titoli obbligazionari ai sensi dell'a rt. 37-sexies della legge n. 109 del 1994, ovvero di avvalersi di altri strumenti finanziari, con la previsione del relativo regime di garanzia di restituzione, anche da parte di soggetti aggiudicatori, ed utilizzazione dei medesimi titoli e strumenti finanziari per la costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente;
i) individuazione di adeguate misure atte a valutare, ai fini di una migliore realizzazione dell'opera, il regolare assolvimento degli obblighi assunti dal contraente generale nei confronti di terzi ai quali abbia affidato l'esecuzione di proprie prestazioni;
l) previsione, in caso di concessione di opera pubblica unita a gestione della stessa, e tenuto conto della redditivita' potenziale della stessa, della possibilita' di corrispondere al concessionario, anche in corso d'opera e nel rispetto dei limiti determinati in sede di gara, un prezzo in aggiunta al diritto di sfruttamento economico dell'opera, anche a fronte della prestazione successiva di beni o servizi allo stesso soggetto aggiudicatore relativamente all'opera realizzata, nonche' della possibilita' di fissare la durata della concessione anche oltre trenta anni, in relazione alle caratteristiche dell'opera, e di consentire al concessionario di affidare a terzi i lavori, con il solo vincolo delle disposizioni della citata direttiva 93/37/CEE relative agli appalti del concessionario e nel limite percentuale eventualmente indicato in sede di gara a norma della medesima direttiva;
m) previsione del rispetto dei piani finanziari allegati alle concessioni in essere per i concessionari di pubblici servizi affidatari di nuove concessioni;
n) previsione, dopo la stipula dei contratti di progettazione, appalto, concessione o affidamento a contraente generale, di forme di tutela risarcitoria per equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma specifica;
restrizione, per tutti gli interessi patrimoniali, della tutela cautelare al pagamento di una provvisionale;
o) previsione di apposite procedure di collaudo delle opere entro termini perentori che consentano, ove richiesto da specifiche esigenze tecniche, il ricorso anche a strutture tecniche esterne di supporto alle commissioni di collaudo». - Il comma 2, dell'art. 17, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, e' riportato nella nota all'art. 3.
- L'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003, e' il seguente: «Art. 87 (Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radio elettrici).
- 1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonche' per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilita' del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzi one e gli obiettivi di qualita', stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.
2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1 e' presentata all'Ente locale dai soggetti a tale fine abilitati. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.
3. L'istanza, conforme al modello A dell'allegato n. 13, realizzato al fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita', relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI, non appena emanate. In caso di pluralita' di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da piu' operatori. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' sopra indicati, e' sufficiente la denuncia di inizio attivit a', conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13.
3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonche' al fine di contenere i costi di realizzazione della rete stessa, all'installazione sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed apparati si procede con le modalita' proprie degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita', stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione.
4. Copia dell'istanza ovvero della denuncia viene inoltrata contestualmente all'organismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto.
5. Il responsabile del procedimento puo' richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 9 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
6. Nel caso una Amministrazione interessata abbia espresso motivato dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte i rappresentanti delle Amministrazioni degli Enti locali interessati, nonche' dei soggetti preposti ai controlli di cui all'art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante dell'Amministrazione dissenziente.
7. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresi' come dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero.
8. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 9. Le istanze di autorizzazione e le denunce di attivita' di cui al presente articolo, nonche' quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti gia' esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma 8, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. Gli Enti locali possono prevedere termini piu' brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma.
10. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.».
- La legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13 dicembre 1991 (S.O.).
- La Direttiva 85/337/CEE, del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e' pubblicato nella G.U.C.E. n. L 175 del 5 luglio 1985.
- L'art. 4, del decreto legislativo 17 gennaio 2005, n. 13, recante attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39, del 17 febbraio 2005, e' il seguente: «Art. 4 (Criteri generali relativi all'adozione di restrizioni operative).
- 1. Le restrizioni operative disciplinate dal presente decreto sono adottate previa valutazione da effettuare in conformita' alle prescrizioni dell'allegato 2, tenuto conto del rapporto tra costi e benefici probabili connessi alle misure da attuare, nonche' delle caratteristiche dell'aeroporto interessato.
2. Per i progetti aeroportuali assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, la valutazione di cui al comma 1 e' ricompresa nell'ambito di detta procedura qualora la stessa tenga conto, per quanto possibile, delle prescrizioni definite nell'allegato 2.
3. E' fatto divieto di introdurre restrizioni operative basate sulla nazionalita' o sull'identita' del vettore aereo o del costruttore di velivoli.
4. Ai fini dell'adozione di restrizioni operative basate sulle prestazioni di un velivolo si fa riferimento ai limiti di certificazione definiti nell'annesso 16, volume 1, della citata Convenzione sull'aviazione civile internazionale, terza edizione del luglio 1993, e successive modificazioni.
5. Le restrizioni operative sono adottate, tenuto conto dell'approccio equilibrato, come definito all'art. 3, comma 1, lettera h), esclusivamente nel caso in cui la valutazione effettuata ai sensi del comma 1, abbia dimostrato che l'attuazione di ogni altra misura di contenimento dell'inquinamento acustico prevista dalla normativa vigente in attuazione della citata legge n. 447 del 1995 non consente di raggiungere gli obiettivi stabiliti dal presente decreto.
6. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, le restrizioni operative intese a ridurre o vietare l'accesso di velivoli marginalmente conformi sono adottate solo successivamente all'introduzione di restrizioni operative parziali.
7. Nell'introdurre restrizioni operative parziali si tiene conto, in particolare, della fascia oraria relativa ai voli notturni. A tale fine sono utilizzati i descrittori acustici notturni relativi ai disturbi del sonno previsti dalla normativa comunitaria vigente nell'ordinamento nazionale, i cui metodi di valutazione ed i valori limite sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, emanato a norma dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della salute.
8. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 7 sono utilizzati i descrittori acustici previsti dalle norme nazionali vigenti».
- L'allegato 2 al citato decreto legislativo 17 gennaio 2005, n. 13, e' il seguente: «Allegato 2 (art. 4, comma 1) PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 1 Ai fini della valutazione prevista all'art. 4, comma 1, il Comitato di cui all'art. 6, comma 1, redige una relazione di valutazione contenente:
1. Situazione aeroportuale attuale.
1.1. Descrizione dell'aeroporto con indicazione delle sue capacita', della sua ubicazione, dell'intorno aeroportuale, del volume e della composizione del traffico aereo, nonche' della composizione ed utilizzo delle piste.
1.2. Descrizione degli obiettivi ambientali fissati per l'aeroporto nel contesto nazionale.
1.3. Presentazione delle curve isofoniche degli anni precedenti e dell'anno in corso, compresa una stima del numero delle persone disturbate dal rumore degli aeromobili, con la descrizione del metodo di calcolo utilizzato per la loro individuazione.
1.4. Descrizione del clima acustico aeroportuale che dovra' in particolare evidenziare se sono in corso eventuali aggravamenti e descrizione delle misure adottate per attenuare l'impatto acustico, quali ad esempio:
a) mappe di zonizzazione acustica aeroportuale, ove esistenti;
b) programmi di isolamento acustico;
c) interventi di risanamento acustico
d) informazioni sulla pianificazione e gestione del territorio, ivi inclusi i piani di zonizzazione acustica, ove esistenti, dei comuni interessati alle attivita' aeroportuali;
e) impiego di piste preferenziali;
f) rotte preferenziali da mantenere ai fini acustici;
g) procedure di avvicinamento e decollo pubblicate in Aeronautical Information Publication (AIP);
h) restrizioni esistenti quali limitazioni del livello sonoro, limitazione o divieto dei voli notturni, imposte sul rumore; i) monitoraggio del rumore.
2. Previsioni in assenza di nuove misure.
2.1. Descrizione di eventuali modifiche ed ampliamenti dell'aeroporto gia' approvati ed in programma, come ad esempio l'aumento della capacita' e l'ampliamento delle piste e dei terminali, nonche' descrizione della composizione futura del traffico e della crescita prevista.
2.2. Nell'eventualita' delle modifiche ed ampliamenti di cui al punto 2.1, indicazione dei conseguenti vantaggi e descrizione degli effetti sul clima acustico in assenza di ulteriori misure, nonche' descrizione delle misure gia' programmate allo scopo di attenuare tale impatto acustico.
2.3. Previsione delle curve isofoniche, a seguito delle variazioni di cui al punto 2.1 e stima del numero di persone che saranno probabilmente soggette al rumore degli aeromobili, facendo distinzione fra aree residenziali preesistenti ed aree residenziali recenti.
2.4. Valutazione delle conseguenze e dei costi dovuti all'assenza di misure volte ad attenuare gli effetti di un eventuale peggioramento dell'inquinamento acustico.
3. Valutazione delle misure diverse dalle restrizioni operative.
3.1. Succinta esposizione delle misure, diverse dalle restrizioni operative, cui si puo' fare ricorso in accordo alle opzioni previste dal metodo dell'approccio equilibrato di cui all'art. 3, comma 1, lettera h), anche prendendo in considerazione, se del caso, incentivi di ordine economico, con indicazione delle principali ragioni che ne hanno motivato la scelta; analisi approfondita di tali misure ed informazioni dettagliate sul costo inerente la loro adozione; indicazione del numero di persone che dovrebbero beneficiarne e dell'arco temporale in cui verranno attuate; valutazione dell'efficacia globale delle singole misure.
3.2. Valutazione dell'efficacia dell'adozione di tali misure rispetto ai costi e del rapporto costi/benefici, tenuto conto dei relativi effetti socio-economici sugli operatori aerei, sui viaggiatori e sugli enti locali.
3.3. Panoramica dei possibili effetti che le misure proposte potrebbero avere sul clima acustico e sull'assetto concorrenziale relativo agli altri aeroporti, agli operatori ed alle altre parti interessate.
3.4. Motivazione delle scelte operate e definizione di linee guida ai fini della individuazione delle suddette misure da parte delle competenti Commissioni aeroportuali.
4. Valutazione delle restrizioni operative.
4.1. Nel caso in cui si valuti la necessita' dell'introduzione di restrizioni operative: individuazione dei necessari piani di intervento, in funzione dei differenti scenari analizzati; nonche' descrizione delle principali ragioni che motivano la scelta, tenuto conto dei rapporti costi/benefici e costo/efficacia, anche in relazione alle esigenze di sviluppo del mercato del trasporto aereo.
5. Riepilogo di natura non tecnica.
6. Valutazione dell'esposizione al rumore.
6.1. La valutazione dell'esposizione al rumore (curve isofoniche e numero delle persone colpite) e' effettuata utilizzando gli indicatori di rumore previsti dal normativa comunitaria vigente nell'ordinamento nazionale».

Note all'art. 34:
- I commi 1 e 2 dell'art. 5, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2005, n. 93, S.O., sono i seguenti: «Art. 5 (Procedura ai fini del rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale).
- 1. Ai fini dell'esercizio di nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle disposizioni del presente decreto, si provvede al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'art. 7. Fatto salvo quanto disposto dal comma 5 e ferme restando le informazioni richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la domanda deve comunque descrivere:
a) l'impianto, il tipo e la portata delle sue attivita';
b) le materie prime e ausiliarie, le sostanze e l'energia usate o prodotte dall'impianto;
c) le fonti di emissione dell'impianto;
d) lo stato del sito di ubicazione dell'impianto;
e) il tipo e l'entita' delle emissioni dell'impianto in ogni settore ambientale, nonche' un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;
f) la tecnologia utilizzata e le altre tecniche in uso per prevenire le emissioni dall'impianto oppure per ridurle;
g) le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall'impianto;
h) le misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente;
i) le eventuali principali alternative prese in esame dal gestore, in forma sommaria;
j) le altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'art. 3.
2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere anche una sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) ad l) del comma 1 e l'indicazione delle informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprieta' intellettuale e, tenendo conto delle indicazioni contenute nell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, di pubblica sicurezza o di difesa nazionale. In tale caso il richiedente fornisce all'autorita' competente anche una versione della domanda priva delle informazioni riservate, ai fini dell'accessibilita' al pubblico».
- I commi 10 e 11 dell'art. 5, del citato decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sono i seguenti:
«10. L'autorita' competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, convoca apposita conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, alla quale invita le amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell'interno, della salute e delle attivita' produttive.
11. Nell'ambito della conferenza dei servizi di cui al comma 10 sono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente decreto, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, chiede all'autorita' competente di verificare la necessita' di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'art. 9, comma 4».
- L'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del Sistema elettrico nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2002, n. 34, e' il seguente:
«Art. 1 (Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale).
- 1. Al fine di evitare il pericolo di interruzione di fornitura di energia elettrica su tutto il territorio nazionale e di garantire la necessaria copertura del fabbisogno nazionale, sino alla determinazione dei principi fondamentali della materia in attuazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilita' e soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attivita' produttive, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, fatto salvo quanto previsto al comma 4, costituendo titolo a costruire e ad esercire l'impianto in conformita' al progetto approvato. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'art. 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le amministrazioni statali e locali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, d'intesa con la regione interessata. Ai soli fini del rilascio della valutazione di impatto ambientale (VIA), alle opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni. Fino al recepimento della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, tale autorizzazione comprende l'autorizzazione ambientale integrata e sostituisce, ad ogni effetto, le singole autorizzazioni ambientali di competenza delle amministrazioni interessate e degli enti pubblici territoriali. L'esito positivo della VIA costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimen to autorizzatorio. L'istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA in ogni caso entro il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, comprensiva del progetto preliminare e dello studio di impatto ambientale».

Note all'art. 48:
- La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante: istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162 (S.O.).
- La legge 11 marzo 1988, n. 67, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato (Legge finanziaria 1988) e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1988, n. 61.
- L'art. 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136, recante norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di aree a carattere ambientale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1999, n. 114, (S.O.), abrogato dal presente decreto, recava: «Interventi in materia di ambiente.».
- L'art. 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001, abrogata dal presente decreto, recava: «Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale».
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 (Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 agosto 2002, n. 199, S.O., come modificato dal presente decreto: «Art. 19 (Contenuto della valutazione di impatto ambientale).
- 1. La valutazione di impatto ambientale individua gli effetti diretti ed indiretti di un progetto e delle sue principali alternative, compresa l'alternativa zero, sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione fra detti fattori, nonche' sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale ed ambientale e valuta inoltre le condizioni per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti.
2. (abrogato).
3. (abrogato)».
- Si riporta il testo dell'art. 77 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, S.O., come modificato dal presente decreto: «Art. 77 (Interventi ambientali).
- 1. (abrogato). 2. (abrogato).
3.- 5.6. Al fine della bonifica e del risanamento ambientale dell'area individuata alla lettera p-quater) del comma 4 dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2003, di 1 milione di euro per l'anno 2004 e di 1 milione di euro per l'anno 2005.
7. (Omissis)».
- Il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, legge 16 gennaio 2004, n. 5, reca: «Disposizioni urgenti di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti di autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica».
- Il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2005, n. 93, S.O.
- L'art. 30 della legge 18 aprile 2005, n. 62, relative disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2005, S.O., abrogato dal presente decreto, recava: «Recepimento dell'art. 5, paragrafo 2, della direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985 del Consiglio, in materia di valutazione di impatto ambientale».

-Note all'art. 49:
- Per riferimenti della legge 11 marzo 1988, n. 67, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e dalla legge 23 marzo 2001, n. 93, si veda nelle note all'art. 48.
- Il comma 2 dell'art. 18 del citato decreto legislativo n. 59/2005, e' il seguente:
«2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalita', anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal presente decreto, nonche' i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'art. 5, comma 9. Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli sono quantificati in relazione alla complessita', delle attivita' svolte dall'autorita' competente, sulla base del numero e della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate, nonche' della eventuale presenza di sistemi di gestione registrati o certificati e delle spese di funzionamento della commissione di cui all'articolo 5, comma 9. Tali oneri, posti a carico del gestore, sono utilizzati esclusivamente per le predette spese. A tale fine gli importi delle tariffe vengono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».

Note all'art. 51:
- Il comma 2, dell'art. 17, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente: «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 1988, reca: «Regolamentazione delle pronunce di compatibilita' ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, recante norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formazione del giudizio di compatibilita' di cui all'art. 6, legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1989, n. 4.
- Il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2005 (S.O.).

Note all'art. 55:
- L'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 203, S.O., e' il seguente: «Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici).
- 1. E' istituita l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
2. L'agenzia svolge i compiti e le attivita' tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, ivi compresi l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali.
3. All'agenzia sono trasferite le attribuzioni dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, quelle dei servizi tecnici nazionale istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad eccezione di quelle del servizio sismico nazionale.
4. Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi dell'art. 8, comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, con funzioni consultive nei confronti del direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto prevede altresi' che il comitato direttivo sia composto di quattro membri, di cui due designati dal Ministero dell'ambiente e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra indicati e la loro durata, nell'ambito delle finalita' indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
5. Sono soppressi l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia.».
- Gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222, sono i seguenti: «Art. 8 (Diffusione dell'informazione ambientale).
- 1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 5, l'autorita' pubblica rende disponibile l'informazione ambientale detenuta rilevante ai fini delle proprie attivita' istituzionali avvalendosi, ove disponibili, delle tecnologie di telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'autorita' pubblica stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano per rendere l'informazione ambientale progressivamente disponibile in banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico tramite reti di telecomunicazione pubbliche, da aggiornare annualmente.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorita' pubblica, per quanto di competenza, trasferisce nelle banche dati istituite in attuazione dei piani di cui al comma 2, almeno:
a) i testi di trattati, di convenzioni e di accordi internazionali, atti legislativi comunitari, nazionali, regionali o locali, aventi per oggetto l'ambiente;
b) le politiche, i piani ed i programmi relativi all'ambiente;
c) le relazioni sullo stato d'attuazione degli elementi di cui alle lettere a) e b), se elaborati o detenuti in forma elettronica dalle autorita' pubbliche;
d) la relazione sullo stato dell'ambiente, prevista dall'art. 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e le eventuali relazioni sullo stato dell'ambiente a livello regionale o locale, laddove predisposte;
e) i dati o le sintesi di dati ricavati dal monitoraggio di attivita' che incidono o possono incidere sull'ambiente;
f) le autorizzazioni e i pareri rilasciati dalle competenti autorita' in applicazione delle norme sulla valutazione d'impatto ambientale e gli accordi in materia ambientale, ovvero un riferimento al luogo in cui puo' essere richiesta o reperita l'informazione, a norma dell'art. 3;
g) gli studi sull'impatto ambientale, le valutazioni dei rischi relativi agli elementi dell'ambiente, di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), ovvero il riferimento al luogo in cui l'informazione ambientale puo' essere richiesta o reperita a norma dell'art. 3.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, l'informazione ambientale puo' essere resa disponibile creando collegamenti a sistemi informativi e a banche dati elettroniche, anche gestiti da altre autorita' pubbliche, da rendere facilmente accessibili al pubblico.
5. In caso di minaccia imminente per la salute umana e per l'ambiente, causata da attivita' umane o dovuta a cause naturali, le autorita' pubbliche, nell'ambito dell'espletamento delle attivita' di protezione civile previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia, diffondono senza indugio le informazioni detenute che permettono, a chiunque possa esserne colpito, di adottare misure atte a prevenire o alleviare i danni derivanti da tale minaccia.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano all'informazione raccolta dall'autorita' pubblica precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a meno che tale informazione non sia gia' disponibile in forma elettronica.». «Art. 9 (Qualita' dell'informazione ambientale).
- 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio garantisce, se possibile, che l'informazione ambientale detenuta dall'autorita' pubblica sia aggiornata, precisa e confrontabile.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici elabora, se necessario, apposite specifiche tecniche da approvare con le modalita' di cui all'art. 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207.».
- L'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' diposizioni per il riordino degli enti previdenziali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118, (S.O.) e' il seguente: «Art. 1 (Costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici).
- 1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualita' ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, le amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione. E' assicurata l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione, con particolare riferimento per:
a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunita' e fattibilita' degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di qualita' ambientale e di sostenibilita' dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilita' ecologica degli investimenti pubblici;
b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di statistica delle rispettive amministrazioni;
c) l'attivita' volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica.
3. Le attivita' volte alla costituzione dei nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate autonomamente sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni tenendo conto delle strutture similari gia' esistenti e della necessita' di evitare duplicazioni. Le amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un programma di attuazione comprensivo delle connesse attivita' di formazione e aggiornamento necessarie alla costituzione e all'avvio dei nuclei.
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di cui al presente articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli eventuali componenti estranei alla pubblica amministrazione, nonche' le modalita' e i criteri per la formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione di cui al comma 3.
5. E' istituito presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei, sulla base dell'attivita' di monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi di investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale, finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e' funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema informativo integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con propria deliberazione, costituisce e definisce la strutturazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale da essere funzionale al progetto «Rete unitaria della pubblica amministrazione», di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1995. Le informazioni derivanti dall'attivita' di monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia nazionale di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al Parlamento.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e' istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del CIPE sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la dotazione del fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica i criteri ai quali dovranno attenersi le regioni e le province autonome al fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi locali del lavoro, individuando tra questi i distretti economico-produttivi sulla base di una metodologia e di indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che ne curera' anche l'aggiornamento periodico. Tali indicatori considereranno fenomeni demografici, sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e la presenza di fattori di localizzazione, situazione orografica e condizione ambientale ai fini della programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma 1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.».

Note all'art. 58:
- L'art. 1 della legge 8 luglio 1986, n. 349 recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162 (S.O.) e' il seguente: «Art. 1.
- 1. E' istituito il Ministero dell'ambiente.
2. E' compito del Ministero assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettivita' ed alla qualita' della vita, nonche' la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento. 3. Il Ministero compie e promuove studi, indagini e rilevamenti interessanti l'ambiente;
adotta, con i mezzi dell'informazione, le iniziative idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi dell'ambiente, anche attraverso la scuola, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.
4. Il Ministero instaura e sviluppa, previo coordinamento con il Ministero degli affari esteri e con gli altri Ministeri interessati, rapporti di cooperazione con gli organismi internazionali e delle Comunita' europee.
5. Il Ministero promuove e cura l'adempimento di convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari concernenti l'ambiente e il patrimonio naturale.
6. Il Ministero presenta al Parlamento ogni due anni una relazione sullo stato dell'ambiente».
- L'art. 2 commi 5 e 6 della citata legge n. 349 del 1986 e' il seguente: «5. Il Ministro dell'ambiente interviene, per il concerto, nella predisposizione dei piani di settore a carattere nazionale che abbiano rilevanza di impatto ambientale. 6. Il Ministro dell'ambiente adotta, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, le iniziative necessarie per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di tutela dell'ambiente di cui alla presente legge con gli interventi per la difesa del suolo e per la tutela e utilizzazione delle acque».

Note all'art. 61:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, recante «Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe da ritenuta» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1960, n. 72.
- Il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante «Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1924, n. 117.

Nota all'art. 63:
- La legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 1989, n. 120 (S.O.).

Nota all'art. 65:
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45 (S.O.).

Note all'art. 67:
- L'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 1992, n. 64 (S.O.) e' il seguente: «Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza).
- 1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualita' ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.
2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, puo' emanare altresi' ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, puo' avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo esercizio.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' trasmesse ai sindaci interessati affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142».
- L'art. 86, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92 S.O., e' il seguente: «2. I proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla regione».

Nota all'art. 70:
- L'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O. e' il seguente: «Art. 34 (Accordi di programma).
- 1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o piu' dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalita', il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo puo' prevedere altresi' procedimenti di arbitrato, nonche' interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilita' di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, e' approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonche' dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
8. Allorche' l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o piu' regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma e' promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al 7 dicembre 2005 http://bd01.deaprofessionale.it/guri/cgi-bin/FulShow comma 7 e' in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e' composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al Commissario del Governo ed al prefetto».

Nota all'art. 72:
- L'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante «Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233, e' il seguente: «3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a)-c) (omissis);
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;».

Note all'art. 74:
- L'art. 2 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, recante «Riordino del settore termale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 novembre 2000, n. 261, e' il seguente: «Art. 2 (Definizioni).
- 1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) acque termali: le acque minerali naturali, di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, e successive modificazioni, utilizzate a fini terapeutici;
b) cure termali: le cure, che utilizzano acque termali o loro derivati, aventi riconosciuta efficacia terapeutica per la tutela globale della salute nelle fasi della prevenzione, della terapia e della riabilitazione delle patologie indicate dal decreto di cui all'art. 4, comma 1, erogate negli stabilimenti termali definiti ai sensi della lettera d);
c) patologie: le malattie, indicate dal decreto di cui all'art. 4, comma 1, che possono essere prevenute o curate, anche a fini riabilitativi, con le cure termali;
d) stabilimenti termali: gli stabilimenti individuati ai sensi dell'art. 3, ancorche' annessi ad alberghi, istituti termali o case di cura in possesso delle autorizzazioni richieste dalla legislazione vigente per l'esercizio delle attivita' diverse da quelle disciplinate dalla presente legge;
e) aziende termali: le aziende, definite ai sensi dell'art. 2555 del codice civile, o i rispettivi rami, costituiti da uno o piu' stabilimenti termali;
f) territori termali: i territori dei comuni nei quali sono presenti una o piu' concessioni minerarie per acque minerali e termali.
2. I termini "terme", "termale", "acqua termale", "fango termale", "idrotermale", "idrominerale", "thermae", "spa (salus per aquam)" sono utilizzati esclusivamente con riferimento alle fattispecie aventi riconosciuta efficacia terapeutica ai sensi del comma 1, lettera b).».
- La legge 19 ottobre 1984, n. 748, recante «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 1984, n. 305, S.O.
- Il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante «Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2005, n. 93, S.O. - Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2001, n. 52, S.O.

Note all'art. 75:
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- L'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2005, n. 37, e' il seguente: «Art. 13 (Adeguamenti tecnici).
- 1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e' data attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.
2. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.».

Note all'art. 78:
- Il decreto ministeriale 6 novembre 2003, n. 367, recante «Regolamento concernente la fissazione di standard di qualita' nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2004, n. 5.
- La Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale L 327 del 22 dicembre 2000. Nota all'art. 83:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno l982, n. 470, recante «Attuazione della direttiva 76/160/CEE relativa alla qualita' delle acque di balneazione» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 1982, n. 203. Note all'art. 84:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, recante «Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 1976, n. 173.
- La legge 11 febbraio l992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1992, n. 46, S.O.

Nota all'art. 92:
- Il decreto ministeriale del Ministero per le politiche agricole e forestali del 19 aprile 1999, recante «Approvazione del codice di buona pratica agricola» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102, S.O. 4 maggio 1999.

Nota all'art. 93:
L'art. 5, comma 21, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante: Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122, S.O. e' il seguente: «21. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, sentite le regioni e le province autonome, definisce i criteri per l'individuazione delle aree vulnerabili, nelle quali le regioni e le province autonome possono chiedere l'applicazione delle limitazioni e delle esclusioni di impiego di cui al comma 20.».

Nota all'art. 95:
- L'art. 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante «Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1934, e' il seguente: «Art. 4.
- Per le acque pubbliche, le quali, non comprese in precedenti elenchi, siano incluse in elenchi suppletivi, gli utenti che non siano in grado di chiedere il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua ai termini dell'art. 3, hanno diritto alla concessione limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata, con esclusione di qualunque concorrente, salvo quanto e' disposto dall'art. 45. La domanda deve essere presentata entro i termini stabiliti dall'art. 3 per i riconoscimenti e sara' istruita con la procedura delle concessioni.».

Note all'art. 96:
- Il testo degli articoli 7 e 9 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante «Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1934, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 7.
- Le domande per nuove concessioni e utilizzazioni corredate dei progetti di massima delle opere da eseguire per la raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque sono dirette al Ministro dei lavori pubblici e presentate all'Ufficio del Genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa. Le domande di cui al primo comma relative sia alle grandi sia alle piccole derivazioni sono altresi' trasmesse alle Autorita' di bacino territorialmente competenti che, entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di ricezione ove si tratti di domande relative a piccole derivazioni, comunicano il proprio parere vincolante al competente Ufficio Istruttore in ordine alla compatibilita' della utilizzazione con le previsioni del Piano di tutela, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico, anche in attesa di approvazione del Piano anzidetto. Qualora le domande siano relative a grandi derivazioni, il termine per la comunicazione del suddetto parere e' elevato a novanta giorni dalla data di ricezione delle domande medesime. Decorsi i predetti termini senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nomina un Commissario ad acta che provvede entro i medesimi termini decorrenti dalla data della nomina. Ogni richiedente di nuove concessioni deve depositare, con la domanda, una somma pari ad un quarantesimo del canone annuo e in ogni caso non inferiore a lire cinquanta. Le somme cosi' raccolte sono versate in Tesoreria in conto entrate dello Stato. L'Ufficio del Genio civile ordina la pubblicazione della domanda mediante avviso nel Foglio degli annunzi legali delle province nel cui territorio ricadono le opere di presa e di restituzione delle acque. Nell'avviso sono indicati il nome del richiedente e i dati principali della richiesta derivazione, e cioe': luogo di presa, quantita' di acqua, luogo di restituzione ed uso della derivazione. L'avviso e' pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Nei territori che ricadono nella circoscrizione del Magistrato alle acque per le province venete e di Mantova, questo deve essere sentito sull'ammissibilita' delle istanze prima della loro istruttoria. Se il Ministro ritiene senz'altro inammissibile una domanda perche' inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi generali, la respinge con suo decreto sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o piu' domande anteriori, sono accettate e dichiarate concorrenti con queste, se presentate non oltre trenta giorni dall'avviso nella Gazzetta Ufficiale relativo alla prima delle domande pubblicate incompatibili con la nuova. Di tutte le domande accettate si da' pubblico avviso nei modi sopra indicati. Dopo trenta giorni dall'avviso, la domanda viene pubblicata, col relativo progetto, mediante ordinanza del Genio civile. In ogni caso l'ordinanza stabilisce il termine, non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, entro il quale possono presentarsi le osservazioni e le opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta. Se le opere di derivazione interessano la circoscrizione di piu' uffici del Genio civile, l'ordinanza di istruttoria e' emessa dal Ministro dei lavori pubblici. Nel caso di domande concorrenti la istruttoria e' estesa a tutte le domande se esse sono tutte incompatibili con la prima;
se invece alcune furono accettate al di la' dei termini relativi alla prima, per essere compatibili con questa e non con le successive, l'istruttoria e' intanto limitata a quelle che sono state presentate ed accettate entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso relativo alla prima domanda.». «Art. 9.
- 1. Tra piu' domande concorrenti, completata l'istruttoria di cui agli articoli 7 e 8, e' preferita quella che da sola, o in connessione con altre utenze concesse o richieste, presenta la piu' razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri:
a) l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione e la prioritaria destinazione delle risorse qualificate all'uso potabile;
b) le effettive possibilita' di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso;
c) le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico oggetto di prelievo;
d) la quantita' e la qualita' dell'acqua restituita rispetto a quella prelevata.
1-bis. E' preferita la domanda che, per lo stesso tipo di uso, garantisce la maggior restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi di qualita' dei corpi idrici. In caso di piu' domande concorrenti per usi produttivi e' altresi' preferita quella del richiedente che aderisce al sistema ISO 14001 ovvero al sistema di cui al regolamento (CEE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
1-ter. Per lo stesso tipo di uso e' preferita la domanda che garantisce che i minori prelievi richiesti siano integrati dai volumi idrici derivati da attivita' di recupero e di riciclo.».
- L'art. 54 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante «Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1934, e' il seguente: «Art. 54.
- Nelle grandi derivazioni che riguardino rilevanti interessi pubblici, qualora si verifichino interruzioni o sospensioni ingiustificate, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, fatti eseguire i controlli e le contestazioni del caso, diffida l'utente ad eseguire, entro un congruo termine, le riparazioni necessarie. Ove l'utente non provveda entro il termine prefisso, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore e di concerto col Ministro delle finanze, puo' disporre l'esercizio di ufficio a spese dell'utente, previa presa di possesso delle opere principali ed accessorie, ricadenti entro e fuori l'ambito demaniale. L'utente e' obbligato a porre a disposizione del Ministero dei lavori pubblici il personale addetto al funzionamento dell'impianto. Prima che sia iniziato l'esercizio di ufficio, il Genio civile redige, in contraddittorio con l'interessato, o, in mancanza, con l'assistenza di due testimoni, l'inventario dell'impianto. Il rendiconto dell'esercizio di ufficio e' approvato dal Ministro dei lavori pubblici, che dispone il pagamento all'utente dei proventi netti quando la gestione sia stata attiva. Quando invece la gestione sia stata passiva, il rendiconto e' approvato dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze, il quale ultimo dispone la riscossione, a carico dell'utente, delle maggiori spese occorse, con le norme indicate nell'art. 39 della presente legge. Nel caso previsto al secondo comma del presente articolo, i proventi netti sono depositati alla Cassa depositi e prestiti, fino al definitivo regolamento dei rapporti tra l'amministrazione e colui che ha esercitato irregolarmente o abusivamente la derivazione. Quando trattisi di impianti in servizio delle Ferrovie dello Stato, l'esercizio degli impianti stessi puo' essere affidato al Ministero delle comunicazioni ed in tal caso esso provvede a quanto e' disposto nei comma quarto, quinto e sesto. Contro i provvedimenti emanati a termini del presente articolo non e' ammesso altro ricorso che quello per legittimita' dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche.».
- L'art. 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' il seguente: «Art. 17.
- 1. Salvo quanto previsto dall'art. 93 e dall'art. 28, commi 3 e 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e' vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorita' competente. Nel caso di violazione del disposto del comma 1, l'amministrazione competente dispone la cessazione dell'utenza abusiva e il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, e' tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5 a 50 milioni di lire. Nei casi di particolare tenuita' si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 mila lire 3 milioni. Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. E' in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti. L'autorita' competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, puo' eccezionalmente consentire la continuazione p rovvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purche' l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque.».
- Gli articoli 3 e 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono i seguenti: «Art. 3.
- Gli utenti di acqua pubblica menzionati alle lettere a) e b) e nell'ultimo comma dell'articolo precedente, che non abbiano gia' ottenuto il riconoscimento all'uso dell'acqua debbono chiederlo, sotto pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno dell'elenco in cui l'acqua e' inscritta. Coloro che hanno ottenuto la concessione ai sensi delle leggi 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F e 10 agosto 1884, n. 2644, e leggi successive non hanno l'obbligo di chiedere il riconoscimento dell'utenza. Sulla domanda di riconoscimento si provvede, a spese dell'interessato, nel caso di piccole derivazioni in merito alle quali non siano sorte opposizioni, con decreto dell'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa. Negli altri casi si provvede con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore. Avverso il decreto dell'ingegnere capo del Genio civile e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato, al Ministero dei lavori pubblici, che provvede sentito il Consiglio superiore. Entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo, l'interessato puo' ricorrere ai tribunali delle acque pubbliche.». «Art. 4.
- Per le acque pubbliche, le quali, non comprese in precedenti elenchi, siano incluse in elenchi suppletivi, gli utenti che non siano in grado di chiedere il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua ai termini dell'art. 3, hanno diritto alla concessione limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata, con esclusione di qualunque concorrente, salvo quanto e' disposto dall'art. 45. La domanda deve essere presentata entro i termini stabiliti dall'art. 3 per i riconoscimenti e sara' istruita con la procedura delle concessioni.».
- L'art. 1, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante «Disposizioni in materia di risorse idriche», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1994, e' il seguente: «Art. 1 (Tutela e uso delle risorse idriche).
- 1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorche' non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che e' salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarieta'.
2. Qualsiasi uso delle acque e' effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.
3. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilita' dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.
4. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono disciplinate da leggi speciali.».
- L'art. 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, recante «Riordino in materia di concessione di acque pubbliche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1993, n. 182, e' il seguente: «Art. 10 (Pozzi).
- 1. Tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti, ancorche' non utilizzati, sono denunciati dai proprietari, possessori o utilizzatori alla regione o provincia autonoma nonche' alla provincia competente per territorio, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. A seguito della denuncia, l'ufficio competente procede agli adempimenti di cui all'art. 103 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. La omessa denuncia dei pozzi diversi da quelli previsti dall'art. 93 del citato testo unico nel termine di cui sopra e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire unmilioneduecentomila;
il pozzo puo' essere sottoposto a sequestro ed e' comunque soggetto a chiusura a spese del trasgressore allorche' divenga definitivo il provvedimento che applica la sanzione. Valgono le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
- L'art. 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante «Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1934, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 21.
- Tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma, non puo' eccedere i trenta anni ovvero i quaranta per uso irriguo e per la piscicoltura, ad eccezione di quelle di grande derivazione idroelettrica, per le quali resta ferma la disciplina di cui all'art. 12, commi 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Le concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale sono stipulate per una durata non superiore ad anni quindici e possono essere condizionate alla attuazione di risparmio idrico mediante il riciclo o il riuso dell'acqua, nei termini quantitativi e temporali che dovranno essere stabiliti in sede di concessione, tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, tenuto conto dello scopo prevalente, determina la specie e la durata di ciascuna concessione. Le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilita' della risorsa idrica, della quantita' minima necessaria alla coltura stessa, prevedendo se necessario specifiche modalita' di irrigazione;
le stesse sono assentite o rinnovate solo qualora non risulti possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili gia' operanti sul territorio. Giusta il disposto dell'art. 8 del testo unico sulle ferrovie concesse alla industria privata, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
le derivazioni posteriori alla legge 12 luglio 1908, n. 444, accordate ad un concessionario di ferrovia pubblica per la applicazione della trazione elettrica, conservano la durata della concessione della ferrovia e ne costituiscono parte integrante. La stessa disposizione e' applicabile alle tramvie a trazione meccanica in virtu' dell'art. 273 del citato testo unico e alle derivazioni concesse per trazione elettrica di funicolari, funivie, filovie ed ascensori in servizio pubblico.».
- L'art. 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' il seguente: «Art. 93.
- Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a tutela della pubblica amministrazione, a norma degli articoli seguenti, ha facolta', per gli usi domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee nel suo fondo, purche' osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge. Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame».

Nota all'art. 108:
- Il decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 recante «Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento» e' pubblicato nella Gazzetta Uffiiale 22 aprile 2005, n. 93, S.O.

Note all'art. 112:
- Per i riferimenti del decreto legislativo n. 59 del 2005 si veda nelle note all'art. 108.
- La legge 11 novembre 1996, n. 574, recante «Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1996, n. 265.

Note all'art. 114:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363 recante «Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 24 marzo 1960. - Gli art. 89 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998 - Supplemento Ordinario n. 77 (Rettifica Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 1997) sono i seguenti: «Art. 89 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali).
- 1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni non espressamente indicate nell'art. 88 e tra queste in particolare, sono trasferite le funzioni relative:
a) alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura;
b) alle dighe non comprese tra quelle indicate all'art. 91, comma 1;
c) ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;
d) alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;
e) alle concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi;
f) alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali anche ai sensi dell'art. 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37; g) alla polizia delle acque, anche con riguardo alla applicazione del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
h) alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri; i) alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonche' alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi, fatto salvo quanto disposto dall'art. 29, comma 3, del presente decreto legislativo;
l) alla nomina di regolatori per il riparto delle disponibilita' idriche qualora tra piu' utenti debba farsi luogo delle disponibilita' idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'art. 43, comma 3, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Qualora il corso d'acqua riguardi il territorio di piu' regioni la nomina dovra' avvenire di intesa tra queste ultime;
2. Sino all'approvazione del bilancio idrico su scala di bacino, previsto dall'art. 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, le concessioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo che interessino piu' regioni sono rilasciate d'intesa tra le regioni interessate. In caso di mancata intesa nel termine di sei mesi dall'istanza, ovvero di altro termine stabilito ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, il provvedimento e' rimesso allo Stato.
3. Fino alla adozione di apposito accordo di programma per la definizione del bilancio idrico, le funzioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo sono esercitate dallo Stato, d'intesa con le regioni interessate, nei casi in cui il fabbisogno comporti il trasferimento di acqua tra regioni diverse e cio' travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici.
4. Le funzioni conferite con il presente articolo sono esercitate in modo da garantire l'unitaria considerazione delle questioni afferenti ciascun bacino idrografico.
5. Per le opere di rilevante importanza e suscettibili di interessare il territorio di piu' regioni, lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi di programma con i quali sono definite le appropriate modalita', anche organizzative, di gestione.». Art. 91 (Registro italiano dighe - RID)
- 1. Ai sensi dell'art. 3, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59, il servizio nazionale dighe e' soppresso quale servizio tecnico nazionale e trasformato in Registro italiano dighe - RID, che provvede, ai fini della tutela della pubblica incolumita', all'approvazione tecnica dei progetti ed alla vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari sulle dighe di ritenuta aventi le caratteristiche indicate all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.
2. Le regioni e le province autonome possono delegare al RID l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe di loro competenza e richiedere altresi' consulenza ed assistenza anche relativamente ad altre opere tecnicamente assimilabili alle dighe, per lo svolgimento dei compiti ad esse assegnati.
3. Ai sensi dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, con specifico provvedimento da adottarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con la conferenza Stato-regioni, sono definiti l'organizzazione, anche territoriale, del RID, i suoi compiti e la composizione dei suoi organi, all'interno dei quali dovra' prevedersi adeguata rappresentanza regionale.».
- L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e' il seguente: «Art. 6 (Foglio di condizioni).
- Il foglio di condizioni, all'osservanza del quale e' vincolata l'esecuzione dell'opera, e' predisposto con riferimento al progetto esecutivo e contiene le norme:
a) per l'esecuzione e la manutenzione degli accessi allo sbarramento durante la costruzione e il successivo esercizio;
b) per la deviazione provvisoria del corso d'acqua, durante i lavori di costruzione;
c) per l'esecuzione dell'opera, specificando le modalita' di costruzione, i lavori da eseguire per l'impermeabilizzazione e l'eventuale consolidamento della fondazione, le caratteristiche e le provenienze dei materiali da adoperare e le prove di controllo alle quali questi dovranno essere sottoposti durante i lavori, sia nell'eventuale laboratorio di cantiere, sia presso laboratori specializzati, con indicazione del numero e della frequenza dei saggi da prelevare sotto il controllo dell'Amministrazione;
d) per le osservazioni e misure da compiere per il controllo del comportamento dello sbarramento, con indicazione degli apparecchi dei vari tipi da disporre nella struttura e fuori di essa;
e) per la vigilanza dell'opera da parte del richiedente la concessione o concessionario, e il controllo dell'Amministrazione durante la costruzione e l'esercizio;
f) per le prestazioni relative al collaudo;
g) per il collegamento della casa dei guardiani con i centri abitati a valle e con la piu' prossima sede del richiedente la concessione o concessionario, e per le segnalazioni da fare in caso di temuto pericolo e di ordine di immediato svaso del serbatoio;
h) per gli altri provvedimenti che fossero eventualmente ritenuti necessari per la buona riuscita e la sicurezza dell'opera. Lo schema del foglio di condizioni, approvato dalla Presidenza della competente Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sara' restituito al Genio civile per la firma da parte del richiedente la concessione o concessionario e per il successivo perfezionamento amministrativo.».
- Il decreto ministeriale 30 giugno 2004 recante «Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualita' fissati dal medesimo decreto legislativo» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 novembre 2004, n. 269.

Nota all'art. 115:
- Il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, recante «Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 1904.
- La legge 5 gennaio 1994, n. 37, recante «Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 1994, n. 14 (S.O.)

Nota all'art. 119:
- La gia' citata direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque pubblicato nella Gazzetta Ufficiale L. 327 del 22 dicembre 2000.

Nota all'art. 120:
- Il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 recante «Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzionali dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 dicembre 1993, n. 285.

Nota all'art. 124:
- Il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 recante «Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2005, n. 93, S.O.

Nota all'art. 127:
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 recante «Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1992, n. 38, S.O.

Note all'art. 135:
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 recante «Modifiche al sistema penale» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1998, n. 92, S.O.
- L'art. 16, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e' il seguente: «Art. 16 (Pagamento in misura ridotta).
- E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Nei casi di violazione [del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e] dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, [rispettivamente l'art. 138 del testo unico approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'art. 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e] l'art. 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore del la presente legge non consentivano l'oblazione.».

Note all'art. 137:
- L'art. 13, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e' il seguente: «Art. 13 (Atti di accertamento).
- Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione e' prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione. All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di un a somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale. E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.». - L'art. 55 del codice di procedura penale e' il seguente: «Art. 55 (Funzioni della polizia giudiziaria).
- 1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.
2. Svolge ogni indagine e attivita' disposta o delegata dall'autorita' giudiziaria.
3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria».
- L'art. 354 del codice di procedura penale e' il seguente: «Art. 354 (Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro).
- 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero.
2. Se vi e' pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non puo' intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti.
3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale. Se gli accertamenti comportano il prelievo di materiale biologico, si osservano le disposizioni del comma 2-bis dell'art. 349.»

Nota all'art. 138:
- L'art. 444 del codice di procedura penale e' il seguente: «Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta).
- 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, nonche' quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere concessa, rigetta la richiesta».

Nota all'art. 139:
- L'art. 444 del codice di procedura penale e' riportato alle note dell'art. 138.

Note all'art. 143:
- L'art. 822 del codice civile e' il seguente: «Art. 822 (Demanio pubblico).
- Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti;
i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia;
le opere destinate alla difesa nazionale. Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate;
gli aerodromi;
gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia, le raccolte dei musei, delle pinacoteche degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.».
- L'art. 823, secondo comma, del codice civile e' il seguente: «Spetta all'autorita' amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facolta' sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprieta' e del possesso regolati dal presente codice.».

Nota all'art. 150:
- L'art. 113, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2000, n. 227, S.O, e' il seguente: «5. L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarita' del servizio:
a) a societa' di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
b) a societa' a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorita' competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
c) a societa' a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla societa' un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la societa' realizzi la parte piu' importante della propria attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
6. (Omissis).
La gara di cui al comma 5 e' indetta nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorita' di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali. La gara e' aggiudicata sulla base del migliore livello di qualita' e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonche' dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio. Le previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore».

Nota all'art. 156:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 recante « Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre, n. 268 (S.O.).

Nota all'art. 158:
- L'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2000, n. 227, S.0. e' il seguente: «Art. 34 (Accordi di programma).
- 1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i soggetti predetti, il presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o piu' dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalita', il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo puo' prevedere altresi' procedimenti di arbitrato, nonche' interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilita' di concordare l'accordo di programma, il presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, e' approvato con atto formale del presidente della Regione o del presidente della provincia o del sindaco ed e' pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della Regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonche' dal Commissario del Governo nella Regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
8. Allorche' l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o piu' regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma e' promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 e' in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e' composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al Commissario del Governo ed al prefetto.».

Note all'art. 159:
- La legge 5 gennaio 1994 n. 37 recante «Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1994, n. 14, S.O.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante «Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997.

Note all'art. 160:
- L'art. 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante «Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997, e' il seguente: «Art. 26.
- 1. Al fine di garantire l'attuazione delle norme di cui al presente decreto legislativo, con particolare riferimento alla prevenzione della produzione della quantita' e della pericolosita' dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza ed all'economicita' della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonche' alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e' istituito, presso il Ministero dell'ambiente, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso denominato Osservatorio. L'Osservatorio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento permanente di criteri e specifici obiettivi d'azione, nonche' alla definizione ed all'aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti;
c) esprime il proprio parere sul Programma generale di prevenzione di cui all'art. 42 e lo trasmette per l'adozione definitiva al Ministro dell'ambiente ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed alla Conferenza Stato-regioni;
d) predispone il Programma generale di prevenzione di cui all'art. 42 qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti;
e) verifica l'attuazione del Programma Generale di cui all'art. 42 ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio;
f) verifica i costi di recupero e smaltimento;
g) elabora il metodo normalizzato di cui all'art. 49, comma 5, e lo trasmette per l'approvazione al Ministro dell'ambiente ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
h) verifica livelli di qualita' dei servizi erogati;
i) predispone un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione ai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita'.
2. L'Osservatorio e' costituito con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, ed e' composto da nove membri, scelti tra persone esperte in materia, di cui:
a) tre designati dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con funzioni di Presidente;
b) due designati dal Ministro dell'industria, di cui uno con funzioni di vice-presidente;».

Nota all'art. 162:
- L'art. 7 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' il seguente: «Art. 7.
- Le domande per nuove concessioni e utilizzazioni corredate dei progetti di massima delle opere da eseguire per la raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque sono dirette al Ministro dei lavori pubblici e presentate all'Ufficio del Genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa. Le domande di cui al primo comma relative sia alle grandi sia alle piccole derivazioni sono altresi' trasmesse alle Autorita' di bacino territorialmente interessate che, nel termine massimo di quaranta giorni dalla ricezione, comunicano il proprio parere all'ufficio istruttore in ordine alla compatibilita' della utilizzazione con le previsioni del piano di tutela e, anche in attesa di approvazione dello stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico. Decorso il predetto termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere si intende espresso in senso favorevole. (Comma cosi' sostituito dall'art. 23, comma 1, decreto legislativo n. 152 del 1999). Ogni richiedente di nuove concessioni deve depositare, con la domanda, una somma pari ad un quarantesimo del canone annuo e in ogni caso non inferiore a lire cinquanta. Le somme cosi' raccolte sono versate in tesoreria in conto entrate dello Stato. L'Ufficio del Genio civile ordina la pubblicazione della domanda mediante avviso nel Foglio degli annunzi legali delle province nel cui territorio ricadono le opere di presa e di restituzione delle acque. Nell'avviso sono indicati il nome del richiedente e i dati principali della richiesta derivazione, e cioe': luogo di presa, quantita' di acqua, luogo di restituzione ed uso della derivazione. L'avviso e' pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Nei territori che ricadono nella circoscrizione del Magistrato alle acque per le province venete e di Mantova, questo deve essere sentito sull'ammissibilita' delle istanze prima della loro istruttoria. Se il Ministro ritiene senz'altro inammissibile una domanda perche' inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi generali, la respinge con suo decreto sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o piu' domande anteriori, sono accettate e dichiarate concorrenti con queste, se presentate non oltre trenta giorni dall'avviso nella Gazzetta Ufficiale relativo alla prima delle domande pubblicate incompatibili con la nuova. Di tutte le domande accettate si da' pubblico avviso nei modi sopra indicati. Dopo trenta giorni dall'avviso, la domanda viene pubblicata, col relativo progetto, mediante ordinanza del Genio civile. In ogni caso l'ordinanza stabilisce il termine, non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, entro il quale possono presentarsi le osservazioni e le opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta. Se le opere di derivazione interessano la circoscrizione di piu' Uffici del Genio civile, l'ordinanza di istruttoria e' emessa dal Ministro dei lavori pubblici. Nel caso di domande concorrenti la istruttoria e' estesa a tutte le domande se esse sono tutte incompatibili con la prima;
se invece alcune furono accettate al di la' dei termini relativi alla prima, per essere compatibili con questa e non con le successive, l'istruttoria e' intanto limitata a quelle che sono state presentate ed accettate entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso relativo alla prima domanda.».

Nota all'art. 165:
- L'art. 19 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2001 e' il seguente: «Art. 19 (Sanzioni).
- 1. Chiunque fornisce acqua destinata al consumo umano, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, secondo periodo, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.
3. Si applica la stessa sanzione prevista al comma 2 a chiunque utilizza, in imprese alimentari, mediante incorporazione o contatto per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l'immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano, acqua che, pur conforme al punto di consegna alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, non lo sia al punto in cui essa fuoriesce dal rubinetto, se l'acqua utilizzata ha conseguenze per la salubrita' del prodotto alimentare finale.
4. L'inosservanza delle prescrizioni imposte, ai sensi degli articoli 5, comma 3, o 10, commi 1 e 2, con i provvedimenti adottati dalle competenti autorita' e' punita:
a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l'acqua non e' fornita al pubblico;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l'acqua e' fornita al pubblico;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni se i provvedimenti riguardano la fornitura di acqua destinata al consumo umano.
5. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 9 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni.».

Nota all'art. 166:
- L'art. 36 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante «Testi unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1934, e' il seguente: «Art. 36.
- Per le concessioni di derivazioni d'acqua a uso promiscuo di irrigazione e di bonificazione, il canone e' ridotto alla meta' di quello stabilito per la irrigazione senza obbligo di restituzione delle colature o residui di acqua, ed al quinto per quelle aventi per unico scopo la bonificazione per colmata. Alle concessioni di derivazione ad uso promiscuo di irrigazione e di forza motrice si applica il canone piu' elevato. Se l'uso promiscuo riguarda una parte dell'acqua derivata, il canone piu' elevato si applica a questa parte soltanto e all'altra il canone normale. Per le concessioni a scopo di irrigazione delle acque jemali, il cui uso e' limitato dall'equinozio di autunno a quello di primavera, il canone e' ridotto alla meta'.».

Note all'art. 167:
- La legge 5 febbraio 1992, n. 102, recante «Norme concernenti l'attivita' di acquicoltura», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1992.
- L'art. 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante «Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1934, e' il seguente: «Art. 93.
- Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a tutela della pubblica amministrazione, a norma degli articoli seguenti, ha facolta', per gli usi domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente. anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee nel suo fondo, purche' osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge. Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame.».

Note all'art. 170:
- La legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo», e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 1989.
- L'art. 1 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante «Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonche' a favore di zone colpite da calamita' naturali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2000, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 11 dicembre 2000, n. 365 (Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2000), e' il seguente: «Art. 1 (Procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio).
- 1. I progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 180 del 1998, sono adottati entro il termine perentorio del 30 aprile 2001, per i bacini di rilievo nazionale con le modalita' di cui all'art. 18, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183, per i restanti bacini con le modalita' di cui all'art. 20 della medesima legge, e successive modificazioni.
2. L'adozione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico e' effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione del relativo progetto di piano, ovvero entro e non oltre il termine perentorio del 30 aprile 2001 per i progetti di piano adottati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, le regioni convocano una conferenza programmatica, articolata per sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale deliberato dalle regioni stesse, alle quali partecipano le province ed i comuni interessati, unitamente alla regione e ad un rappresentante dell'Autorita' di bacino.
4. La conferenza di cui al comma 3 esprime un parere sul progetto di piano con particolare riferimento alla integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche. Il parere tiene luogo di quello di cui all'art. 18, comma 9, della legge 18 maggio 1989, n. 183. Il comitato istituzionale, di cui all'art. 12, comma 2, lettera a), della legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla base dell'unitarieta' della pianificazione di bacino, tiene conto delle determinazioni della Conferenza, in sede di adozione del piano.
5. Le determinazioni assunte in sede di comitato istituzionale, a seguito di esame nella conferenza programmatica, costituiscono variante agli strumenti urbanistici.».
- L'art. 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante «Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1998, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 3 agosto 1998, n. 267 (Gazzetta Ufficiale n. 183 7 agosto 1998), e' il seguente: «Art. 1 (Piani stralcio per la tutela dai rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio).
- 1. Entro il termine perentorio del 30 giugno 2001, le autorita' di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini, adottano, ove non si sia gia' provveduto, piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico redatti ai sensi del comma 6-ter dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonche' le misure medesime.».
- Il decreto ministeriale 28 luglio 2004 recante «Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'art. 22, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2004.
- Il decreto ministeriale 12 giugno 2003, n. 185, recante «Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'art. 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2003.
- Il decreto ministeriale 6 luglio 2005 recante «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2005.
- Il decreto ministeriale 30 giugno 2004 recante «Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualita' fissati dal medesimo decreto legislativo», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 16 novembre 2004.
- Il decreto ministeriale 18 settembre 2002 recante «Modalita' di informazione sullo stato di qualita' delle acque, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre 2002.
- Il decreto ministeriale 19 agosto 2003 recante «Modalita' di trasmissione delle informazioni sullo stato di qualita' dei corpi idrici e sulla classificazione delle acque», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2003.
- Il decreto ministeriale 8 gennaio 1997, n. 99, recante «Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1997.
- Il decreto ministeriale 22 novembre 2001 recante «Modalita' di affidamento in concessione a terzi della gestione del servizio idrico integrato, a norma dell'art. 20, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2001.
- Le Circolari del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 6 dicembre 2004 recanti «Affidamento in house del servizio idrico integrato» e «Affidamento del servizio idrico integrato a societa' a capitale misto pubblico-privato» sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 13 dicembre 2004.
- Il decreto ministeriale 1° agosto 1996 recante «Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 1996.
- La Direttiva 75/440/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente «Qualita' delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri», e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 194 del 25 luglio 1975.
- La Direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente «L'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunita», e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 129 del 18 maggio 1976.
- La Direttiva 78/659/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1978, concernente «Qualita' delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci», e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 222 del 14 agosto 1978.
- La Direttiva 79/869/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1979, relativa ai «Metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri», e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 271 del 29 ottobre 1979.
- La Direttiva 79/923/CEE del Consiglio, del 30 ottobre 1979, concernente «I requisiti di qualita' delle acque destinate alla molluschicoltura», e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 281 del 10 novembre 1979.
- La Direttiva 80/68/CEE, del 17 dicembre 1979, concernente «La protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose», e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 020 del 26 gennaio 1980.
- La Direttiva 82/176/CEE, del Consiglio, del 22 marzo 1982, concernente «I valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini», e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 81 del 27 marzo 1982.
- La Direttiva 83/513/CEE del Consiglio, del 26 settembre 1983, concernente «I valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di cadmio», e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 291 del 24 ottobre 1983.
- La Direttiva 84/156/CEE del Consiglio, dell'8 marzo 1984, concernente «I valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini», e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 74 del 17 marzo 1984.
- La Direttiva 84/491/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1984, concernente «I valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di esaclorocicloesano», e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 274 del 17 ottobre 1984.
- La Direttiva 88/347/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1988 che «Modifica l'allegato II della direttiva 86/280/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE», e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 158 del 25 giugno 1988.
- La Direttiva 86/280/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente «I valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE», e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 181 del 4 luglio 1986.
- La Direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente «L'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunita», e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 129 del 18 maggio 1976.
- La Direttiva 90/415/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1990 che «Modifica l'allegato II della direttiva 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualita' per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE», e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 219 14 agosto 1990.
- La Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente «Il trattamento delle acque reflue urbane», e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 135 del 30 maggio 1991.
- La Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, concernente «La protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole», e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 375 del 31 dicembre 1991.
- La Direttiva 98/15/CE della Commissione, del 27 febbraio 1998, recante «Modifica della direttiva 91/271/CEE del Consiglio per quanto riguarda alcuni requisiti dell'allegato I», e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 67 del 7 marzo 1998.
- La Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, concernente «Un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque», e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L 327 del 22 dicembre 2000.
- L'art. 36 della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria 1995-1997), e pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998, e' il seguente: «Art. 36 (Norme per il mercato dell'energia elettrica).
- 1. Al fine di promuovere la liberalizzazione del settore energetico, il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, per dare attuazione alla direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme comuni per il mercato interno per l'energia elettrica, e ridefinire conseguentemente tutti gli aspetti rilevanti del sistema elettrico nazionale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che la liberalizzazione del mercato avvenga nel quadro di regole che garantiscano lo svolgimento del servizio pubblico, l'universalita', la qualita' e la sicurezza del medesimo, in particolare con l'applicazione al mercato dei clienti vincolati di una tariffa unica nazionale e l'istituzione dell'acquirente unico al fine di garantire la disponibilita' della capacita' produttiva necessaria, la gestione dei contratti, la fornitura e la tariffa unica;
b) prevedere che il gestore della rete di trasmissione sia anche il dispacciatore, garantendo sia la funzione pubblicistica sia la neutralita' di tale servizio al fine di assicurare l'accesso paritario a tutti gli utilizzatori;
c) attribuire al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro del commercio con l'estero e l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, la responsabilita' di salvaguardare la sicurezza e l'economicita' del sistema di generazione elettrica nazionale per quanto riguarda l'utilizzo e l'approvvigionamento delle fonti energetiche primarie, operando per ridurre la vulnerabilita' complessiva del sistema stesso;
a tal fine individuare gli strumenti operativi atti ad influenzare l'evoluzione coerente del sistema di generazione nazionale;
d) favorire nell'ambito della distribuzione, laddove sono attualmente presenti piu' soggetti operanti nello stesso territorio, iniziative che, in base a criteri di massima trasparenza, attraverso normali regole di mercato portino alla loro aggregazione, valorizzando le imprese degli enti locali;
e) incentivare, attraverso un'adeguata politica di sostegno e di stimolo, l'uso delle energie rinnovabili e il risparmio energetico, anche con l'obiettivo di una riduzione delle emissioni di C02;
f) definire le misure per assicurare condizioni di reciprocita' nei confronti degli Stati membri dell'Unione europea, in relazione al grado di apertura dei loro mercati, anche al fine di assicurare la parita' competitiva sul mercato europeo delle aziende elettriche italiane e dell'industria dell'indotto;
g) collocare la liberalizzazione del mercato elettrico nazionale nell'ottica dell'integrazione europea dei mercati nazionali dell'energia elettrica prevista dalla direttiva comunitaria, finalizzando i decreti legislativi anche all'obiettivo di facilitare la transizione dell'industria nazionale ai nuovi assetti europei.».
- L'art. 22, comma 6, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante «Disposizioni in materia di risorse idriche», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1994, e' il seguente: «6. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento del Comitato e dell'Osservatorio, pari a lire 700 milioni per il 1993 e a lire 1.750 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1124 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.».

Note all'art. 172:
- Il comma 15-bis dell'art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O., e' il seguente: «15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a societa' a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonche' quelle affidate a societa' a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla societa' un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la societa' realizzi la parte piu' importante della propria attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. Sono altresi' escluse dalla cessazione le concessioni affidate alla data del 1° ottobre 2003 a societa' gia' quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale data a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio, nonche' a societa' originariamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilita' di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 6 marzo 1978, recante «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 29 maggio 1978.

Note all'art. 173:
- L'art. 12, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e' il seguente: «3. Le regioni e, compatibilmente con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano forme e modalita' per il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale appartenente alle amministrazioni comunali, dei consorzi, delle aziende speciali e di altri enti pubblici gia' adibito ai servizi di cui all'art. 4, comma 1, lettera f), della presente legge, alla data del 31 dicembre 1992. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con legge al trasferimento del personale ai nuovi gestori del servizio idrico integrato;
tale trasferimento avviene nella posizione giuridica rivestita dal personale stesso presso l'ente di provenienza. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di aziende municipalizzate o consortili a societa' private che esercitano le medesime funzioni, si applica, ai sensi dell'art. 62 del decreto legislativo 3 f ebbraio 1993, n. 29, la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 del codice civile.».
- L'art. 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' il seguente: «Art. 31 (Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attivita). (Art. 34 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del decreto legislativo n. 80 del 1998).
- 1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attivita', svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'art. 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.».
- L'art. 2112 del codice civile e' il seguente: «Art. 2112 (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda).
- In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore puo' consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. Il cessionario e' tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello. Ferma restando la facolta' di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per se' motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, puo' rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'art. 2119, primo comma. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarita' di un'attivita' economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identita' a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento e' attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attivita' economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento. Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarieta' di cui all'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».

Nota all'art. 178:
- La legge 21 giugno 1986, n. 317, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151, reca: «Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione in attuazione della direttiva n. 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva n. 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998».

Note all'art. 181:
- L'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' il seguente: «Art. 14.
- Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica. Il Fondo e' amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Gli interventi del Fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi gia' esistenti. Tali programmi riguardano le attivita' di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate. Il Ministro delle attivita' produttive provvede con proprio decreto, adottato previo parere delle regioni interessate, a stabilire annualmente la percentuale delle risorse riservate in via prioritaria ai programmi di sviluppo precompetitivo presentati dalle piccole e medie imprese. Tale quota non puo' essere inferiore al 25 per cento delle riserve annuali disponibili.».
- Il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, S.O. reca: «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».
- Il decreto ministeriale 12 giugno 2002, n. 161, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2002, n. 177, reca: «Regolamento attuativo degli articoli 31 del 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che e' possibile ammettere alle procedure semplificate.».

Nota all'art. 182:
- Il decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2005, n. 163, S.O., reca: «Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti».
- Il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2003, n. 59, S.O., reca: «Attuazione della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti».

Nota all'art. 183:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 (Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 2000, n. 49, S.O.

Note all'art. 185:
- La legge 14 agosto 1991, n. 281, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1991, n. 203, reca: «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo».
- Il decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 1999, n. 293, S.O., reca: «Regolamento recante criteri, procedure e modalita' per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 settembre 1977, n. 239, S.O., reca: «Approvazione del regolamento per l'amministrazione e le contabilita' degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.».

Note all'art. 186:
- L'allegato 1, tabella 1, colonna B, del decreto del Ministero dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, e' il seguente: «Tabella 1: Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso di siti da bonificare

----> Vedere tabella a pag. 395 <----  

----> Vedere tabella a pag. 396 <----  

----> Vedere tabella a pag. 397 <----  

In Tabella sono selezionate, per ogni categoria chimica, alcune sostanze frequentemente rilevate nei siti contaminati. Per le sostanze non esplicitamente indicate in Tabella i valori di concentrazione limite accettabili sono ricavati adottando quelli indicati per la sostanza tossicologicamente piu' affine. * Corrisponde al limite di rilevabilita' della tecnica analitica (difrattometria a raggi X oppure I.R.-Trasformata di Fourier).».
- L'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, supplemento ordinario, e' il seguente: «Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 38.
(R) 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
(R) 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
(R) 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)».
- Il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1988, n. 213, e' convertito in legge, con modificazioni, con legge 9 novembre 1988, n. 475.
- Il decreto ministeriale 4 agosto 1998, n. 372, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 1998, n. 252, supplemento ordinario, reca: «Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del catasto dei rifiuti.».
- Si riporta l'art. 2, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1994, n. 24 (Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale): «2. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura entro trenta giorni dal ricevimento provvede a trasmettere il modello unico di dichiarazione alle diverse amministrazioni, per le parti di rispettiva competenza, e all'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere).».
 - La Decisione 94/3/CE del 20 dicembre 1993 e' pubblicata nella G.U.C.E. 7 gennaio 1994, n. L 5.

Nota all'art. 190:
- Si riporta l'Allegato 6.C1, sezione III, lettera c) del decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 148, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 1998, n. 110, e recante «Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22»: «c) Nella terza colonna devono essere trascritti i dati relativi alla quantita' di rifiuti prodotti all'interno dell'unita' locale o presi in carico (in kg o in litri e in metri cubi).».

Nota all'art. 191:
- L'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1992, n. 64, supplemento ordinario (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), e' il seguente: «Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza).
- 1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualita' ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.
2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, puo' emanare altresi' ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, puo' avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo esercizio.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' trasmesse ai sindaci interessati affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.».

Nota all'art. 192:
- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140, reca: «Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300».

Note all'art. 193:
- Il decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 145, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1998, n. 109, reca: «Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22».
- Il decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 1996, n. 173, reca: «Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati».

Nota all'art. 194:
- Il regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259 e' pubblicato nella G.U.C.E. 6 febbraio 1993, n. L 30.

Note all'art. 195:
- L'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, e' il seguente: «Art. 8.
- 1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonche' le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o con la singola regione interessata.
2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.
3. In caso di urgenza il Consiglio dei Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I provvedimenti in tal modo adottati sono sottoposti all'esame degli organi di cui ai commi 1 e 2 entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri e' tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine ai quali siano stati espressi pareri negativi.
4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di coordinamento tecnico, nonche' le direttive adottate con deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato:
a) l'art. 3, legge 22 luglio 1975, n. 382;
b) l'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il primo comma del medesimo articolo limitatamente alle parole da: «nonche' la funzione di indirizzo» fino a: «n. 382» e alle parole «e con la Comunita' economica europea», nonche' il terzo comma del medesimo articolo, limitatamente alle parole: «impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle, ed»;
c) l'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: «gli atti di indirizzo e coordinamento dell'attivita' amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano»;
d) l'art. 13, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: «anche per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e coordinamento»;
e) l'art. 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13. 6. E' soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del primo comma dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.».
- L'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2003, n. 132, e' il seguente: «6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
in tale caso e' esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.».
- L'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233, e' il seguente: «Art. 11 (Legge finanziaria).
- 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il disegno di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'art. 3, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.
3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni considerati dal bilancia pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter, comma 7.».
- La legge 28 dicembre 2001, n. 448, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301, supplemento ordinario.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 2003, n. 180, reca: «Norme affinche' gli uffici pubblici e le societa' a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo».
- La legge 19 ottobre 1984, n. 748, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre 1984, n. 305, supplemento ordinario, reca: «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti».

Note all'art. 197:
- L'art. 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, supplemento ordinario, e' il seguente: «Art. 19 (Funzioni).
- 1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:
a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamita';
b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
c) valorizzazione dei beni culturali;
d) viabilita' e trasporti;
e) protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali;
f) caccia e pesca nelle acque interne;
g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.
2. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attivita', nonche' realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
3. La gestione di tali attivita' ed opere avviene attraverso le forme previste dal presente testo unico per la gestione dei servizi pubblici locali.».
- L'art. 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' il seguente: «Art. 20 (Compiti di programmazione).
- 1. La provincia:
a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione;
b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;
c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attivita' programmatoria dei comuni.
2. La provincia, inoltre, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:
a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.
3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla regione ai fini di accertarne la conformita' agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale.
4. La legge regionale detta le procedure di approvazione, nonche' norme che assicurino il concorso dei comuni alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento.
5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilita' di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.
6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali di coordinamento delle province e tengono conto dei loro programmi pluriennali.».
- L'art. 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162, S.O., e' il seguente: «Art. 8.
- 1. Per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge il Ministro dell'ambiente si avvale dei servizi tecnici dello Stato previa intesa con i Ministri competenti, e di quelli delle unita' sanitarie locali previa intesa con la regione, nonche' della collaborazione degli istituti superiori, degli organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli istituti e dei dipartimenti universitari con i quali puo' stipulare apposite convenzioni.
2. Il Ministro dell'ambiente puo' disporre verifiche tecniche sullo stato di inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo e sullo stato di conservazione di ambienti naturali. Per l'accesso nei luoghi dei soggetti incaricati si applica l'art. 7, comma primo, della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza da parte delle regioni, delle province o dei comuni, delle disposizioni di legge relative alla tutela dell'ambiente e qualora possa derivarne un grave danno ecologico, il Ministro dell'ambiente, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavoro o di attivita' antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma e' imputabile ad un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dell'ambiente informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessita' di un intervento cautelare per evitare un grave danno ecologico, l'ordinanza di cui al presente comma e' adottata dal Ministro competente, di concerto con il Mi nistro dell'ambiente.
4. Per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente si avvale del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, che viene posto alla dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente, nonche' del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale, degli appositi reparti della Guardia di finanza e delle forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti, e delle capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della marina mercantile.».

Nota all'art. 198:
- L'art. 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O., e' il seguente: «5. L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarita' del servizio:
a) a societa' di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
b) a societa' a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorita' competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
c) a societa' a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla societa' un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la societa' realizzi la parte piu' importante della propria attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.».

Note all'art. 202:
- Il testo dell'art. 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e' il seguente: «7. La gara di cui al comma 5 e' indetta nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla competente Autorita' di settore o, in mancanza di essa, dagli enti locali. La gara e' aggiudicata sulla base del migliore livello di qualita' e sicurezza e delle condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonche' dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio. Le previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore.».
- Si riporta l'art. 113, comma 5-ter, del predetto decreto n. 267/2000: «5-ter. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti commi provvedono all'esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'art. 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e all'art. 143 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore puo' realizzare direttamente i lavori connessi alla gestione della rete, purche' qualificato ai sensi della normativa vigente e purche' la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente.».
- Si riporta il testo dell'art. 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109: «Art. 37-bis (Promotore).
- 1. I soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati "promotori", possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilita', inseriti nella programmazione triennale di cui all'art. 14, comma 2, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite contratti di concessione, di cui all'art. 19, comma 2, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi. Le proposte sono presentate entro il 30 giugno di ogni anno oppure, nel caso in cui entro tale scadenza non siano state presentate proposte per il medesimo intervento, entro il 31 dicembre. Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilita', un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da societa' di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una societa' di revisione ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione nonche' l'indicazione degli elementi di cui all'art. 21, comma 2, lettera b), e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice; il regolamento detta indicazioni per chiarire ed agevolare le attivita' di asseverazione. Le proposte devono inoltre indicare l'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione comprensivo anche dei diritti sulle opere d'ingegno di cui all'art. 2578 del codice civile. Tale importo, soggetto all'accettazione da parte della amministrazione aggiudicatrice, non puo' superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal piano economic o-finanziario. I soggetti pubblici e privati possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, nell'ambito della fase di programmazione di cui all'art. 14 della presente legge, proposte d'intervento relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilita' e studi di fattibilita'. Tale presentazione non determina, in capo alle amministrazioni, alcun obbligo di esame e valutazione. Le amministrazioni possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti.».
- L'art. 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e' il seguente: «Art. 31 (Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attivita).
- (Art. 34 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 19 del decreto legislativo n. 80 del 1998).
- 1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attivita', svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'art. 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.».
- Si riporta il testo dell'art. 2112 del codice civile: «Art. 2112 (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda).
- In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore puo' consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. Il cessionario e' tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello. Ferma restando la facolta' di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per se' motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, puo' rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'art. 2119, primo comma. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarita' di un'attivita' economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identita' a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento e' attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attivita' economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento. Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarieta' di cui all'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».

Nota all'art. 203:
- Il titolo I, capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1986, n. 299, S.O. (Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali) e' il seguente: «Riscatto dei servizi affidati in concessione».

Nota all'art. 204:
- Il testo dell'art. 113, comma 15-bis, del citato decreto n. 267/2000, e' il seguente: «15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a societa' a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonche' quelle affidate a societa' a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla societa' un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la societa' realizzi la parte piu' importante della propria attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. Sono altresi' escluse dalla cessazione le concessioni affidate alla data del 1° ottobre 2003 a societa' gia' quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale data a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio, nonche' a societa' originariamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilita' di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore.»

Note all'art. 205:
- Si riportano i commi da 24 a 40 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1995, n. 302, S.O. (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
«24. Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, a decorrere dal 1° gennaio 1996 e' istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, cosi' come definiti e disciplinati dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. 25. Presupposto dell'imposta e' il deposito in discarica dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili. 26. Soggetto passivo dell'imposta e' il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento. 27. Il tributo e' dovuto alle regioni; una quota del 10 per cento di esso spetta alle province. Il 20 per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province, affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attivita' di recupero di materie prime e di energia, con priorita' per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonche' a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. L'impiego delle risorse e' disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo sogg etto al predetto tributo. 28. La base imponibile e' costituita dalla quantita' dei rifiuti conferiti in discarica sulla base delle annotazioni nei registri tenuti in attuazione degli articoli 11 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. 29. L'ammontare dell'imposta e' fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 13 marzo 2003 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,00517 e non superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo e' determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonche' per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualita' e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 30. Il tributo e' versato alla regione in apposito capitolo di bilancio dal gestore della discarica entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito. Entro i termini previsti per il versamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno il gestore e' tenuto a produrre alla regione in cui e' ubicata la discarica una dichiarazione contenente l'indicazione delle quantita' complessive dei rifiuti conferiti nell'anno nonche' dei versamenti effettuati. La regione trasmette copia della predetta dichiarazione alla provincia nel cui territorio e' ubicata la discarica. Con legge della regione sono stabilite le modalita' di versamento del tributo e di presentazione della dichiarazione. Per l'anno 1996 il termine per il versamento del tributo alle regioni, relativo alle operazioni di deposito effettuate nel primo trimestre, e' differito al 31 luglio 1996. 31. Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme, si applica la sanzione amministrativa dal duecento al quattrocento per cento del tributo relativo all'operazione. Per l'omessa o infedele dichiarazione si applica la sanzione da lire duecentomila a lire un milione. Le sanzioni sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione 32. Fermi restando l'applicazione della disciplina sanzionatoria per la violazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982. n. 915 e successive modificazioni, e l'obbligo di procedere alla bonifica e alla rimessa in pristino dell'area, chiunque esercita, ancorche' in via non esclusiva, l'attivita' di discarica abusiva e chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti, e' soggetto al pagamento del tributo determinato ai sensi della presente legge e di una sanzione amministrativa pari a tre volte l'ammontare del tributo medesimo. Si applicano a carico di chi esercita l'attivita' le sanzioni di cui al comma 31. L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali' insiste la discarica abusiva, e' tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie ai sensi della presente legge, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva ai competenti organi della regione, prima della costatazione delle violazioni di legge. Le discariche abusive non possono essere oggetto di autorizzazione regionale, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. 33. Le violazioni ai commi da 24 a 41 del presente articolo sono constatate con processo verbale dai funzionari provinciali addetti ai controlli ai sensi dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal presidente della provincia. Per l'assolvimento dei loro compiti i funzionari possono accedere, muniti di apposita autorizzazione del capo dell'ufficio, nei luoghi adibiti all'esercizio dell'attivita' e negli altri luoghi ove devono essere custoditi i registri e la documentazione inerente l'attivita', al fine di procedere alla ispezione dei luoghi ed alla verifica della relativa documentazione. Qualora nel corso dell'ispezione o della verifica emergano inosservanze di obblighi regolati da disposizioni di leggi concernenti tributi diversi da quelli previsti dai commi da 24 a 41 del presente articolo, i funzionari predetti devono comunicarle alla Guardia di finanza secon do le modalita' previste dall'ultimo comma dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 19, comma 1, lettera d), della legge 30 dicembre 1991 n. 413. La Guardia di finanza coopera con i funzionari provinciali per l'acquisizione ed il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle connesse violazioni, procedendo di propria iniziativa o su richiesta delle regioni o province nei modi e con le facolta' di cui all'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. 34. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e quanto non previsto dai commi da 24 a 41 del presente articolo sono disciplinati con legge della regione. 35. Le disposizioni dei commi da 24 a 41 del presente articolo costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 119 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con propria legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. 36-37 (Omissis). 38. Per l'anno 1996 il tributo e' dovuto nella misura minima, esclusi i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, per i quali la misura minima del tributo e' determinata tra lire 2 e lire 5 con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge in relazione alla possibilita' di recupero e riutilizzo e alle incidenze del tributo sui costi di produzione. In sede di prima applicazione delle disposizioni del comma 32 l'utilizzatore o, in mancanza, il proprietario del terreno su cui insiste la discarica abusiva e' esente dalla responsabilita' relativamente, alle sanzioni amministrative previste al comma 32 qualora provveda entro il 30 giugno 1996 alla relativa denuncia agli organi della regione. 39. A decorrere dell'anno 1996 i proventi delle addizionali erariali di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito dalla legge 25 aprile 1938, n. 614 e alla legge 10 dicembre 1961, n. 1346, applicate alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, comprese le riscossioni relativa agli anni precedenti sono devoluti direttamente ai comuni dal concessionario della riscossione. La maggiore spesa del servizio di nettezza urbana derivante dal pagamento del tributo di cui al comma 24 costituisce costo ai sensi dell'art. 61 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente comma. 40. Per i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonche' per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 41 del presente articolo. Il tributo e' dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi dei commi 29 e 38.».

Note all'art. 206:
- Il regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo del Consiglio del 19 marzo 2001 e' pubblicato nella GUCE n. L 114/1 del 24 aprile 2001.

Note all'art. 207:
- L'art. 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e' il seguente: «Art. 26 (Osservatorio nazionale sui rifiuti).
- 1. Al fine di garantire l'attuazione delle norme di cui al presente decreto legislativo, con particolare riferimento alla prevenzione della produzione della quantita' e della pericolosita' dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza ed all'economicita' della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonche' alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e' istituito, presso il Ministero dell'ambiente, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso denominato Osservatorio. L'Osservatorio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento permanente di criteri e specifici obiettivi d'azione, nonche' alla definizione ed all'aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti;
c) esprime il proprio parere sul Programma generale di prevenzione di cui all'art. 42 e lo trasmette per l'adozione definitiva al Ministro dell'ambiente ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed alla Conferenza Stato-regioni;
d) predispone il Programma generale di prevenzione di cui all'art. 42 qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti;
e) verifica l'attuazione del Programma generale, di cui all'art. 42 ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio;
f) verifica i costi di recupero e smaltimento;
g) elabora il metodo normalizzato di cui all'art. 49, comma 5, e lo trasmette per l'approvazione al Ministro dell'ambiente ed al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
h) verifica livelli di qualita' dei servizi erogati;
i) predispone un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione ai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita'.
2. L'Osservatorio e' costituito con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, ed e' composto da nove membri, scelti tra persone esperte in materia, di cui:
a) tre designati dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con funzioni di Presidente;
b) due designati dal Ministro dell'industria, di cui uno con funzioni di vicepresidente;
c) uno designato dal Ministro della sanita';
d) uno designato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;
d-bis) uno designato dal Ministro del tesoro;
d-ter) uno designato dalla Conferenza Stato regioni.
3. I membri durano in carica cinque anni. Il trattamento economico spettante ai membri dell'Osservatorio e della segreteria tecnica e' determinato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'ambiente ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', e del tesoro da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio e della Segreteria tecnica.
5. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento dell'Osservatorio e della segreteria tecnica pari a lire due miliardi, aggiornate annualmente in relazione al tasso di inflazione, provvede il Consorzio nazionale imballaggi di cui all'art. 41 con un contributo di pari importo a carico dei consorziati. Dette somme sono versate dal Comitato nazionale imballaggi all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Le spese per il funzionamento del predetto Osservatorio sono subordinate alle entrate.
5-bis. Al fine di consentire l'avviamento ed il funzionamento dell'attivita' dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in attesa dell'attuazione di quanto disposto al comma 5, e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1998 da iscrivere in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.».
- L'art. 1, norma 42, della legge 15 dicembre 2004, n. 308 e' il seguente: «42. Al fine di migliorare, incrementare ed adeguare agli standard europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali gli interventi in materia di tutela delle acque interne, di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, nonche' di aumentare l'efficienza di detti interventi anche sotto il profilo della capacita' di utilizzare le risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea, e' istituita, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, una segreteria tecnica composta da non piu' di ventuno esperti di elevata qualificazione, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale ne e' stabilito anche il funzionamento della predetta segreteria e' autorizzata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2004, di 500.000 euro per l'anno 2005 e di un milione di euro a decorrere dall'anno 2006.».

Note all'art. 208:
- L'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O. (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e' il seguente: «Art. 146 (Autorizzazione).
- 1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto dei provvedimenti elencati all'art. 157, oggetto di proposta formulata ai sensi degli articoli 138 e 141, tutelati ai sensi dell'art. 142, ovvero sottoposti a tutela dalle disposizioni del piano paesaggistico, non possono distruggerli, ne' introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla regione o all'ente locale al quale la regione ha affidato la relativa competenza i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e' individuata la documentazione necessaria alla verifica di compatibilita' paesaggistica degli interventi proposti.
4. La domanda di autorizzazione dell'intervento indica lo stato attuale del bene interessato, gli elementi di valore paesaggistico presenti, gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari.
5. L'amministrazione competente, nell'esaminare la domanda di autorizzazione, verifica la conformita' dell'intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici e ne accerta:
a) la compatibilita' rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;
b) la congruita' con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area;
c) la coerenza con gli obiettivi di qualita' paesaggistica.
6. L'amministrazione, accertata la compatibilita' paesaggistica dell'intervento ed acquisito il parere della commissione per il paesaggio, entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, trasmette la proposta di autorizzazione, corredata dal progetto e dalla relativa documentazione, alla competente soprintendenza, dandone notizia agli interessati. Tale ultima comunicazione costituisce avviso di inizio del relativo procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora l'amministrazione verifichi che la documentazione allegata non corrisponde a quella prevista al comma 3, chiede le necessarie integrazioni;
in tal caso, il predetto termine e' sospeso dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione. Qualora l'amministrazione ritenga necessario acquisire documentazione ulteriore rispetto a quella prevista al comma 3, ovvero effettuare accertamenti, il termine e' sospeso, per una sola volta, dalla data della richiesta fino a quella di ricez ione della documentazione, ovvero dalla data di comunicazione della necessita' di accertamenti fino a quella di effettuazione degli stessi, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni.
7. La soprintendenza comunica il parere entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della proposta di cui al comma 6. Decorso inutilmente il termine per l'acquisizione del parere, l'amministrazione assume comunque le determinazioni in merito alla domanda di autorizzazione.
8. L'autorizzazione e' rilasciata o negata dall'amministrazione competente entro il termine di venti giorni dalla ricezione del parere della soprintendenza e costituisce atto distinto e presupposto della concessione o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa.
9. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 8, e' data facolta' agli interessati di richiedere l'autorizzazione alla regione, che provvede anche mediante un commissario ad acta entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora venga ritenuto necessario acquisire documentazione ulteriore o effettuare accertamenti, il termine e' sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti. Laddove la regione non abbia affidato agli enti locali la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la richiesta di rilascio in via sostitutiva e' presentata alla competente soprintendenza.
10. L'autorizzazione paesaggistica:
a) diventa efficace dopo il decorso di venti giorni dalla sua emanazione;
b) e' trasmessa in copia, senza indugio, alla soprintendenza che ha emesso il parere nel corso del procedimento, nonche', unitamente al parere, alla regione ed alla provincia e, ove esistenti, alla comunita' montana e all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo;
c) non puo' essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale degli interventi.
11. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni ambientaliste portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Il ricorso e' deciso anche se, dopo la sua proposizione ovvero in grado di appello, il ricorrente dichiari di rinunciare o di non avervi piu' interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere impugnate da chi sia legittimato a ricorrere avverso l'autorizzazione paesaggistica, anche se non abbia proposto il ricorso di primo grado.
12. Presso ogni comune e' istituito un elenco, aggiornato almeno ogni sette giorni e liberamente consultabile, in cui e' indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione paesaggistica, con la annotazione sintetica del relativo oggetto e con la precisazione se essa sia stata rilasciata in difformita' dal parere della Soprintendenza. Copia dell'elenco e' trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 155.
13. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle istanze concernenti le attivita' minerarie di ricerca ed estrazione.
14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle autorizzazioni per le attivita' di coltivazione di cave e torbiere. Per tali attivita' restano ferme le potesta' del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dalla competente soprintendenza.». L'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente: «Art. 5 (Poteri sostitutivi).
- 1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattivita' che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere.
2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva. 3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri puo' adottare il provvedimento di cui al comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed e' immediatamente comunicato rispettivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni» e alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunita' montane, che ne possono chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall'art. 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997. n. 59. 4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente.».
- L'art. 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e' il seguente: «Art. 14 (Garanzie finanziarie).
- 1. La garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, assicura l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e deve essere prestata per una somma commisurata alla capacita' autorizzata della discarica ed alla classificazione della stessa ai sensi dell'art. 4. In caso di autorizzazione per lotti della discarica, come previsto dall'art. 10, comma 3, la garanzia puo' essere prestata per lotti. 2. La garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica assicura che le procedure di cui all'art. 13 siano eseguite ed e' commisurata al costo complessivo della gestione post-operativa. In caso di autorizzazione della discarica per lotti la garanzia per la post-chiusura puo' essere prestata per lotti.
3. Fermo restando che le garanzie di cui ai commi 1 e 2, nel loro complesso, devono essere trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di gestione operativa e di gestione successiva alla chiusura della discarica e salvo che l'autorita' competente non preveda un termine maggiore qualora ritenga che sussistano rischi per l'ambiente:
a) la garanzia di cui al comma 1 e' trattenuta per almeno due anni dalla data della comunicazione di cui all'art. 12, comma 3;
b) la garanzia di cui al comma 2 e' trattenuta per almeno trenta anni dalla data della comunicazione di cui all'art. 12, comma 3.
4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 sono costituite ai sensi dell'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e devono essere prestate in misura tale da garantire la realizzazione degli obiettivi indicati nei citati commi.
5. Nel caso di impianti di discarica la cui coltivazione ha raggiunto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'80 % della capacita' autorizzata, il massimale da garantire secondo i parametri previsti e' ridotto nella misura del 40 %.
6. Le Regioni possono prevedere, per gli impianti realizzati e gestiti secondo le modalita' previste dal presente decreto, che la garanzia finanziaria di cui al comma 2 non si applichi alle discariche per rifiuti inerti.
7. Gli oneri afferenti alle garanzie previste dal presente articolo, allorquando le regioni e gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gestiscono direttamente la discarica, sono coperti dalla tariffa con le modalita' di cui all'art. 15.».
- La legge 28 gennaio 1994, n. 84, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28, S.O., reca il riordino della legislazione in materia portuale.
- Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 2003, n. 168, reca: Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico.

Note all'art. 209:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1992, n. 123, reca: «Regolamento concernente le attivita' private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.».
- L'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' il seguente: «Art. 21 (Disposizioni sanzionatorie).
- 1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non e' ammessa la conformazione dell'attivita' e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante e' punito con la sanzione prevista dall'art. 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.
2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attivita' in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformita' di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attivita' ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente. 2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attivita' soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se e' stato dato inizio all'attivita' ai sensi degli articoli 19 e 20.».

Note all'art. 210:
- L'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' il seguente: «Art. 5 (Poteri sostitutivi).
- 1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattivita' che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere.
2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.
3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri puo' adottare il provvedimento di cui al comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed e' immediatamente comunicato rispettivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni» e alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunita' montane, che ne possono chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall'art. 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente.».

Note all'art. 212:
- L'art. 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' il seguente: «Art. 30 (Imprese sottoposte ad iscrizione).
- 1. L'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti istituito ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, assume la denominazione di Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di seguito denominato Albo, ed e' articolato in un comitato nazionale, con sede presso il Ministero dell'ambiente, ed in Sezioni regionali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione. I componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali durano in carica cinque anni.
2. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed e' composto da 15 membri esperti nella materia nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e designati rispettivamente:
a) due dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con funzioni di Presidente;
b) uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di vicepresidente;
c) uno dal Ministro della sanita';
d) uno dal Ministro dei trasporti e della navigazione;
e) tre dalle Regioni;
j) uno dell'Unione italiana delle Camere di commercio;
g) sei dalle categorie economiche, di cui due delle categorie degli autotrasportatori.
3. Le Sezioni regionali dell'Albo sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono composte:
a) dal Presidente della Camera di commercio o da un membro del Consiglio camerale all'uopo designato, con funzioni di presidente;
b) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza della giunta regionale con funzioni di vicepresidente;
c) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza delle province designato dall'Unione regionale delle Province;
d) da un esperto designato dal Ministro dell'ambiente.
4. Le imprese che svolgono attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano la quantita' di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti, nonche' le imprese che intendono effettuare attivita' di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarita' di terzi, e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, devono essere iscritte all'Albo. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attivita' l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del presente decreto.
5. L'iscrizione di cui al comma 4 ed i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione, nonche', dal 1° gennaio 1998, l'accettazione delle garanzie finanziarie sono deliberati dalla sezione regionale dell'Albo della regione ove ha sede legale l'interessato, in conformita' alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale.
6. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e del tesoro, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le attribuzioni e le modalita' organizzative dell'Albo, nonche' i requisiti, i termini, le modalita' ed i diritti d'iscrizione, le modalita' e gli importi delle garanzie finanziarie, che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese di cui al comma 4, in conformita' ai seguenti principi:
a) individuazione di requisiti univoci per l'iscrizione, al fine di semplificare le procedure;
b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, in coerenza con la finalita' di cui alla lettera a);
c) trattamento uniforme dei componenti delle Sezioni regionali, per garantire l'efficienza operativa;
d) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti annuali d'iscrizione.
7. In attesa dell'emanazione dei decreti, di cui ai commi 2 e 3 continuano ad operare, rispettivamente, il Comitato nazionale e le Sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 1 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441. L'iscrizione all'Albo e' deliberata ai sensi della legge 11 novembre 1996, n. 575.
8. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 6 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Le imprese che intendono effettuare attivita' di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti devono iscriversi all'albo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle relative norme tecniche.
9. Restano valide ed efficaci le iscrizioni effettuate e le domande d'iscrizione presentate all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e successive modificazioni ed integrazioni e delle relative disposizioni di attuazione, alla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. Il possesso dei requisiti di idoneita' tecnica e di capacita' finanziaria per l'iscrizione all'Albo delle aziende speciali, dei consorzi e delle societa' di cui all'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano i servizi di gestione dei rifiuti, e' garantito dal comune o dal consorzio di comuni. L'iscrizione all'Albo e' effettuata sulla base di apposita comunicazione di inizio di attivita' del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale dell'Albo territorialmente competente ed e' efficace solo per le attivita' svolte nell'interesse del comune medesimo o dei consorzi ai quali il comune stesso partecipa.
11. Avverso i provvedimenti delle sezioni regionali dell'Albo gli interessati possono promuovere, entro trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo.
12. Alla segreteria dell'Albo e' destinato personale comandato da amministrazioni dello Stato ed enti pubblici, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.
13. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 dicembre 1993 e successive modifiche.
14. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza dell'Albo.
15. Per le attivita' di cui al comma 4, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in scadenza, sono prorogate, a cura delle amministrazioni che le hanno rilasciate, fino alla data di efficacia dell'iscrizione all'Albo o a quella della decisione definitiva sul provvedimento di diniego di iscrizione. Le stesse amministrazioni adottano i provvedimenti di diffida, di variazione, di sospensione o di revoca delle predette autorizzazioni.
16. Le imprese che effettuano attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'art. 33, ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero, non sono sottoposte alle garanzie finanziarie di cui al comma 6 e sono iscritte all'Albo previa comunicazione di inizio di attivita' alla sezione regionale territorialmente competente. Detta comunicazione deve essere rinnovata ogni due anni e deve essere corredata da idonea documentazione predisposta ai sensi del decreto ministeriale 21 giugno 1991, n. 324, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' delle deliberazioni del Comitato nazionale dalla quale risultino i seguenti elementi:
a) la quantita', la natura, l'origine e la destinazione dei rifiuti;
b) la frequenza media della raccolta;
c) la rispondenza delle caratteristiche tecniche e della tipologia del mezzo utilizzato ai requisiti stabiliti dall'Albo in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
d) il rispetto delle condizioni ed il possesso dei requisiti soggettivi, di idoneita' tecnica e di capacita' finanziaria. 16-bis. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio di attivita' le sezioni regionali e provinciali iscrivono le imprese di cui al comma 1 in appositi elenchi dandone comunicazione al Comitato nazionale, alla provincia territorialmente competente ed all'interessato. Le imprese che svolgono attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'art. 33 devono conformarsi alle disposizioni di cui al comma 16 entro il 15 gennaio 1998.
17. Alla comunicazione di cui al comma 16 si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
17-bis. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 4 consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del presente decreto e i consorzi di cui all'art. 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e all'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95.
- L'art. 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406, e' il seguente: «Art. 21 (Risorse finanziarie). - 1. Le domande d'iscrizione, variazione o cancellazione dall'Albo sono assoggettate all'assolvimento di un diritto di segreteria. Tale diritto e' fissato nella misura prevista per le denunce del registro delle imprese delle camere di commercio.
2. Successivamente all'assegnazione del numero d'iscrizione all'Albo, le imprese possono richiedere presso qualsiasi camera di commercio il rilascio di certificati d'iscrizione o visure. Tali documenti sono soggetti al pagamento degli importi previsti per il rilascio della certificazione del registro delle imprese della camera di commercio.
3. Il pagamento di tutti i diritti di segreteria dovra' essere effettuato tramite versamento su conto corrente postale intestato alla sezione regionale o direttamente presso gli sportelli della sezione regionale in cui viene richiesto il servizio.
4. Le imprese iscritte all'Albo sono tenute alla corresponsione di un diritto annuale d'iscrizione secondo i seguenti ammontari:
a) imprese che effettuano attivita' di gestione di rifiuti di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) (per popolazione servita): superiore o uguale a 500.000 abitanti, lire 3.500.000;
inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti, L. 2.500.000;
inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti, L. 2.000.000;
inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti, L. 1.500.000;
inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti, L. 700.000;
inferiore a 5.000 abitanti, L. 300.000;
b) le imprese che effettuano attivita' di gestione dei rifiuti di cui all'art. 8, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g) ed h), sono suddivise nelle seguenti classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti trattati:
quantita' annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 tonnellate, L. 3.500.000;
quantita' annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate, L. 2.500.000;
quantita' annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate, L. 2.000.000;
quantita' annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate, L. 1.500.000;
quantita' anima complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate, L. 700.000;
quantita' annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate, L. 300.000;
c) le imprese che effettuano attivita' di gestione dei rifiuti di cui all'art. 8, comma 1, lettere i) ed l) (importi dei lavori cantierabili): oltre lire quindici miliardi, L. 6.000.000; fino a lire quindici miliardi, L. 4.000.000;
fino a lire tre miliardi, L. 2.500.000;
fino a lire ottocento milioni, L. 1.300.000;
fino a lire cento milioni, L. 600.000.
5. Il diritto annuale deve essere riscosso da ciascuna sezione regionale mediante appositi bollettini di conto corrente postale, approvati dal comitato nazionale ed emessi su moduli e con scadenze uniformi sul territorio nazionale.
6. Al fine di garantire l'effettiva copertura delle spese di funzionamento dell'Albo, i diritti d'iscrizione sono rideterminati e aggiornati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e del tesoro. A tali fini i diritti d'iscrizione sono rideterminati trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e, successivamente, ogniqualvolta si renda necessario. Ai medesimi fini si procede all'aggiornamento dei diritti di segreteria simultaneamente e conformemente all'adeguamento dei diritti del registro delle imprese.
7. L'omissione del pagamento del diritto annuo nei termini previsti comporta la sospensione d'ufficio dall'Albo, che permane fino a quando non venga effettuato il pagamento.
8. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e del tesoro sono stabiliti la quota del diritto d'iscrizione da destinare alle spese di funzionamento del Comitato nazionale e delle sezioni regionali e provinciali, e potranno essere apportate modifiche al decreto del Ministro dell'ambiente 20 dicembre 1993, di cui all'art. 30, comma 13, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che disciplina le modalita' di gestione e di rendicontazione delle quote dei diritti di iscrizione da destinare alle spese di funzionamento del Comitato nazionale e delle sezioni dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.».
- Il decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, S.O.
- Il decreto ministeriale 13 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 1996, n. 51, reca: «Modalita' di versamento dei diritti di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti». - Gli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono i seguenti: «Art. 19 (Dichiarazione di inizio attivita).
- 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumita', del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonche' degli att i imposti dalla normativa comunitaria, e' sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente puo' richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualita' soltanto qualora non siano attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
2. L'attivita' oggetto della dichiarazione puo' essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attivita', l'interessato ne da' comunicazione all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalita' e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione puo' adottare i propr i provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione e' data comunicazione all'interessato.
4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attivita' e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti.
5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.». «Art. 20 (Silenzio assenso)
- 1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessita' di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'art. 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.
2. L'amministrazione competente puo' indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.
3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente puo' assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumita', ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonche' agli atti e procedimenti individuati con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.
5. Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-bis.».
- L'art. 13 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406, recita: «Art. 13 (Procedure semplificate)
- 1. I seguenti enti ed imprese sono iscritti all'Albo sulla base di una comunicazione di inizio di attivita' presentata alla sezione regionale o provinciale territorialmente competente ai sensi dell'art. 12, comma 1:
a) aziende speciali, consorzi e societa' di cui all'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che svolgono attivita' di gestione di rifiuti urbani e assimilati nell'interesse di comuni o consorzi di comuni;
b) imprese che effettuano attivita' di raccolta e trasporto dei rifiuti individuati ai sensi dell'art. 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ed effettivamente avviati al riciclaggio e al recupero.
2. La comunicazione d'inizio di attivita' per l'iscrizione degli enti e delle imprese di cui al comma 1, lettera a) e' effettuata dal comune o da uno dei comuni o dal consorzio di comuni nel cui interesse e' svolta l'attivita', il quale garantisce il possesso dei requisiti di idoneita' tecnica e di capacita' finanziaria richiesti ai sensi dell'art. 11. Tale comunicazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, del responsabile tecnico;
b) foglio notizie fornito dalla sezione regionale o provinciale;
c) attestazione comprovante il pagamento del diritto di segreteria e del diritto di iscrizione.
3. Le imprese di cui al comma 1, lettera b), devono corredare la comunicazione di inizio di attivita' con la seguente documentazione:
a) dichiarazione, resa dal soggetto interessato, che attesti sotto la propria responsabilita' il possesso dei requisiti di cui all'art. 10;
b) nominativo e dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, del responsabile tecnico;
c) un foglio notizie per ogni categoria per cui si chiede l'iscrizione, fornito dalla sezione regionale o provinciale competente, nel quale sono indicati la quantita', la natura, l'origine, la destinazione dei rifiuti, la frequenza media della raccolta e i mezzi utilizzati;
d) documentazione di cui all'art. 12, comma 3;
e) attestazione comprovante il pagamento del diritto di segreteria e del diritto di iscrizione;
f) certificazioni comprovanti i requisiti di idoneita' tecnica e di capacita' finanziaria di cui all'art. 11.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio di attivita', completa della documentazione richiesta ai sensi dei commi 2 e 3, le sezioni regionali e provinciali iscrivono le imprese di cui al comma 1 in appositi elenchi dandone comunicazione al Comitato nazionale, alla provincia territorialmente competente ed all'interessato.
5. L'iscrizione delle imprese ed enti di cui al comma 1, lettera a), e' efficace solo per le attivita' svolte nell'interesse del comune o dei consorzi al quale il comune partecipa.
6. Le sezioni regionali e provinciali procedono a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita' da parte delle imprese e delle aziende iscritte ai sensi del comma 4.
7. Qualora le sezioni regionali e provinciali accertino il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti dispongono con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell'attivita', salvo che l'interessato non provveda a conformarsi alla normativa vigente entro il termine prefissato dalle sezioni medesime.
8. Alla comunicazione di inizio di attivita' si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O., reca: «Codice in materia di protezione dei dati personali.».

Note all'art. 213:
- Si riporta la categoria 5 dell'Allegato 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. «5. Gestione dei rifiuti. Salvi l'art. 11 della direttiva 75/442/CEE e l'art. 3 della direttiva 91/689/CEE, del 12 dicembre 1991 del Consiglio, relativa ai rifiuti pericolosi. 5.1. Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del 16 giugno 1975 del Consiglio, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacita' di oltre 10 tonnellate al giorno. 5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva 89/369/CEE dell'8 giugno 1989 del Consiglio, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del 21 giugno 1989 del Consiglio, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacita' superiore a 3 tonnellate all'ora. 5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacita' superiore a 50 tonnellate al giorno. 5.4. Discariche che ricevono piu' di 10 tonnellate al giorno o con una capacita' totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.)».
- Il regolamento (CEE) n. 259/93 del 1° febbraio 1993 e' stato pubblicato nella G.U.C.E. 6 febbraio 1993, n. L. 30.

Note all'art. 214:
Il decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2005, n. 163, S.O. reca: «Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti.».
- Il regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunita' europea, nonche' in entrata e in uscita dal suo territorio e' pubblicato nella GUCE n. 30 del 6 febbraio 1993, serie L.

Note all'art. 216:
L'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e' il seguente: «Art. 33 (Operazioni di recupero)
- 1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 31, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attivita' alla Provincia territorialmente competente.».

Note all'art. 219:
- La decisione 97/129/CE del 28 gennaio 1997 e' pubblica nella GUCE 20 febbraio 1997, n. 50.

Note all'art. 220:
- L'art. 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, e' il seguente: «Art. 1 (Modello unico di dichiarazione)
- 1. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentiti il Ministro della sanita' e il Ministro dell'interno, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite norme finalizzate a:
a) individuare, ai fini della predisposizione di un modello unico di dichiarazione, le disposizioni di legge e le relative norme di attuazione che stabiliscono obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica;
b) fissare un termine per la presentazione del modello unico di dichiarazione di cui al comma 2, che sostituisce ogni altro diverso termine previsto dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione di cui alla lettera a).
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta con proprio decreto, da emanare entro i trenta giorni successivi al termine di cui al comma 1, il modello unico di dichiarazione.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri dispone con proprio decreto gli aggiornamenti del modello unico di dichiarazione, anche in relazione a nuove disposizioni individuate con la medesima procedura di cui al comma 1.».
- La decisione 2005/270/CE della Commissione del 22 marzo 2005 e' pubblicata nella GUCE del 5 aprile 2005, n. L 86/6.

Note all'art. 226:
- La decisione 2001/171/CE del 19 febbraio 2001 e' pubblicata nella GUCE 2 marzo 2001, n. L 62.
- La decisione 1999/177/CE dell'8 febbraio 1999 e' pubblicata nella GUCE 4 marzo 1999, n. L 56.

Note all'art. 227:
- L'art. 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' il seguente: «Art. 44 (Beni durevoli).
- 1. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani o agli appositi centri di raccolta individuati ai sensi del comma 2, a cura del detentore. Ai fini della corretta attuazione degli obiettivi e delle priorita' stabilite dal presente decreto, i produttori e gli importatori devono provvedere al ritiro, al recupero e allo smaltimento dei beni durevoli consegnati dal detentore al rivenditore, sulla base di appositi accordi di programma stipulati ai sensi dell'art. 25.
2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, promuove accordi di programma tra le imprese che producono i beni di cui al comma 1, quelle che li immettono al consumo, anche in qualita' di importatori, ed i soggetti, pubblici e privati, che ne gestiscono la raccolta, il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento. Gli accordi prevedono:
a) la messa a punto dei prodotti per le finalita' di cui agli articoli 3 e 4;
b) l'individuazione di centri di raccolta, diffusi su tutto il territorio nazionale;
c) il recupero ed il riciclo dei materiali costituenti i beni;
d) lo smaltimento di quanto non recuperabile da parte dei soggetti che gestiscono il servizio pubblico.
3. Al fine di favorire la restituzione dei beni di cui al comma 1 ai rivenditori, i produttori, gli importatori ed i distributori, e le loro associazioni di categoria, possono altresi' stipulare accordi e contratti di programma ai sensi dell'art. 25, comma 2. Ai medesimi fini il ritiro, il trasporto e lo stoccaggio dei beni durevoli da parte dei rivenditori firmatari, tramite le proprie associazioni di categoria, dei citati accordi e contratti di programma non sono sottoposti agli obblighi della comunicazione annuale al catasto, della tenuta dei registri di carico e scarico, della compilazione e tenuta dei formulari, della preventiva autorizzazione e della iscrizione all'Albo di cui agli articoli 11, 12, 15, 28 e 30 del presente decreto.
4. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso si manifestino particolari necessita' di tutela della salute pubblica e dell'ambiente relativamente allo smaltimento dei rifiuti costituiti dai beni oggetto del presente articolo al termine della loro vita operativa, puo' essere introdotto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un sistema di cauzionamento obbligatorio. La cauzione, in misura pari al 10% del prezzo effettivo di vendita del prodotto e con il limite massimo di lire duecentomila, e' svincolata all'atto della restituzione, debitamente documentata, di un bene oggetto del presente articolo ai centri di raccolta, ai servizi pubblici di nettezza urbana o ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente. Non sono tenuti a versare la cauzione gli acquirenti che, contestualmente all'acquisto, prov vedano alla restituzione al venditore di un bene durevole di tipologia equivalente o documentino l'avvenuta restituzione dello stesso alle imprese o ai centri di raccolta di cui al comma 1.
5. In fase di prima applicazione i beni durevoli di cui al comma 1, sottoposti alle disposizioni del presente articolo, sono:
a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
b) televisori;
c) computer;
d) lavatrici e lavastoviglie;
e) condizionatori d'aria.».

Note all'art. 227:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2003, n. 211, reca: «Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179.».
- Il decreto ministeriale 29 luglio 2004, n. 248, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2004.

Note all'art. 228:
- Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 2003, n. 182, S.O., reca attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.

Note all'art. 229:
- Si riportano gli articoli 2, comma 1, lettera a, e 17, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387: «Art. 2 (Definizioni).
- 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonche' la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;». «Art. 17 (Inclusione dei rifiuti tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili).
- 1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 43, comma 1, lettera e), della legge 1° marzo 2002, n. 39, e nel rispetto della gerarchia di trattamento dei rifiuti di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti energetiche rinnovabili i rifiuti, ivi compresa, anche tramite il ricorso a misure promozionali, la frazione non biodegradabile ed i combustibili derivati dai rifiuti, di cui ai decreti previsti dagli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 92 e alle norme tecniche UNI 9903-1. Pertanto, agli impianti, ivi incluse le centrali ibride, alimentati dai suddetti rifiuti e combustibili, si applicano le disposizioni del presente decreto, fatta eccezione, limitatamente alla frazione non biodegradabile, di quanto previsto all'art. 11. Sono fatti salvi i diritti acquisiti a seguito dell'applicazione dell e disposizioni di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successivi provvedimenti attuativi.».

Note all'art. 231:
- Il decreto ministeriale 22 ottobre 1999, n. 460, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 1999, n. 287, reca: «regolamento recante disciplina dei casi e delle procedure di conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del codice civile.».
- Si riportano gli articoli 103, comma 1, 159 e 215, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada): «Art. 103 (Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi).
- 1. La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione o la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso, restituendo il certificato di proprieta', la carta di circolazione e le targhe. L'ufficio del P.R.A. ne da' immediata comunicazione all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri provvedendo altresi' alla restituzione al medesimo ufficio della carta di circolazione e delle targhe. Con il regolamento di esecuzione sono stabilite le modalita' per lo scambio delle informazioni tra il P.R.A. e il Dipartimento per i trasporti terrestri.». «Art. 159 (Rimozione e blocco dei veicoli).
- 1. Gli organi di polizia, di cui all'art. 12, dispongono la rimozione dei veicoli:
a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito pannello aggiuntivo;
b) nei casi di cui agli articoli 157, comma 4 e 158, commi 1, 2 e 3;
c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione;
d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo.
2. Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere il servizio della rimozione dei veicoli stabilendone le modalita' nel rispetto delle norme regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte nel regolamento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo' provvedersi all'aggiornamento delle caratteristiche costruttive funzionali dei veicoli adibiti alla rimozione, in relazione ad esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o di sicurezza della circolazione.
3. In alternativa alla rimozione e' consentito, anche previo spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia, le cui caratteristiche tecniche e modalita' di applicazione saranno stabilite nel regolamento. L'applicazione di detto attrezzo non e' consentita ogni qual volta il veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o pericolo alla circolazione.
4. La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi costituiscono sanzione amministrativa accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione dei comportamenti di cui al comma 1, ai sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
5. Gli organi di polizia possono, altresi', procedere alla rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati. Alla rimozione puo' provvedere anche l'ente proprietario della strada, sentiti preventivamente gli organi di polizia. Si applica in tal caso l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
5-bis. Nelle aree portuali e marittime come definite dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' autorizzato il sequestro conservativo degli automezzi in sosta vietata che ostacolano la regolare circolazione viaria e ferroviaria o l'operativita' delle strutture portuali.». «Art. 215 (Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo).
- 4. Trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del verbale contenente la contestazione della violazione e l'indicazione della effettuata rimozione o blocco, senza che il proprietario o l'intestatario del documento di circolazione si siano presentati all'ufficio o comando da cui dipende l'organo che ha effettuato la rimozione o il blocco, il veicolo puo' essere alienato o demolito secondo le modalita' stabilite dal regolamento. Nell'ipotesi di alienazione, il ricavato serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria se non versata, nonche' delle spese di rimozione, di custodia e di blocco. L'eventuale residuo viene restituito all'avente diritto.».
  - La legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attivita' di autoriparazione) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1992, n. 41.
- Si riporta l'allegato I del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.

«Allegato I (art. 6, commi 1 e 2)

REQUISITI RELATIVI AL CENTRO DI RACCOLTA E ALL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEI VEICOLI FUORI USO

1. Ubicazione dell'impianto di trattamento.
1.1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione agli impianti di trattamento disciplinati dal presente decreto, l'autorita' competente tiene conto dei seguenti principi generali relativi alla localizzazione degli stessi impianti:
1.1.1. Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento non devono ricadere:
a) in aree individuate nei piani di bacino, ai sensi dell'art. 17, comma 3, lettera m), della legge 18 maggio 1989. n. 183, e successive modifiche;
b) in aree individuate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, fatto salvo il caso in cui la localizzazione e' consentita a seguito della valutazione di impatto ambientale o della valutazione di incidenza, effettuate ai sensi dell'art. 5 del medesimo decreto;
c) in aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche;
d) in aree site nelle zone di rispetto di cui all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche;
e) nei territori sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modifiche, salvo specifica autorizzazione regionale, ai sensi dell'art. 151 del citato decreto.
1.1.2. Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento non devono essere ubicati in aree esondabili, instabili e alluvionabili comprese nelle fasce A e B individuate nei piani di assetto idrogeologico di cui alla legge n. 183 del 1989. 1.1.3. Per ciascun sito di ubicazione sono valutate le condizioni locali di accettabilita' dell'impianto in relazione ai seguenti parametri:
a) distanza dai centri abitati; a tal fine, per centro abitato si intende un insieme di edifici costituenti un raggruppamento continuo, ancorche' intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada;
b) presenza di beni storici, artistici, archeologici e paleontologici.
1.1.4. Nell'individuazione dei siti idonei alla localizzazione sono da privilegiare:
1) le aree industriali dismesse;
2) le aree per servizi e impianti tecnologici;
3) le aree per insediamenti industriali ed artigianali.
1.2. Le regioni devono favorire la rilocalizzazione del centro di raccolta e dell'impianto di trattamento ubicati in aree non idonee, individuando, a tal fine, appositi strumenti di agevolazione.
1.3. L'area prescelta per la localizzazione del centro di raccolta e dell'impianto di trattamento deve essere servita dalla rete viaria di scorrimento urbano ed essere facilmente accessibile da parte di automezzi pesanti.
2. Requisiti del centro di raccolta e dell'impianto di trattamento.
2.1. Il centro di raccolta e l'impianto di trattamento sono dotati di:
a) area adeguata, dotata di superficie impermeabile e di sistemi di raccolta dello spillaggio, di decantazione e di sgrassaggio;
b) adeguata viabilita' interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
c) sistemi di convogliamento delle acque meteoriche dotati di pozzetti per il drenaggio, vasche di raccolta e di decantazione, muniti di separatori per oli, adeguatamente dimensionati;
d) adeguato sistema di raccolta e di trattamento dei reflui, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria;
e) deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori;
f) idonea recinzione lungo tutto il loro perimetro.
2.2. Il centro di raccolta e' strutturato in modo da garantire:
a) l'adeguato stoccaggio dei pezzi smontati e lo stoccaggio su superficie impermeabile dei pezzi contaminati da oli; b) lo stoccaggio degli accumulatori in appositi contenitori, effettuando, sul posto o altrove, la neutralizzazione elettrolitica dei filtri dell'olio e dei condensatori contenenti policlorobifenili o policlorotrifenili;
c) lo stoccaggio separato, in appositi serbatoi, dei liquidi e dei fluidi derivanti dal veicolo fuori uso, quali carburante, olio motore, olio del cambio, olio della trasmissione, olio idraulico, liquido di raffreddamento, antigelo, liquido dei freni, acidi degli accumulatori, fluidi dei sistemi di condizionamento e altri fluidi o liquidi contenuti nel veicolo fuori uso;
d) l'adeguato stoccaggio dei pneumatici fuori uso.
2.3. Al fine di minimizzare l'impatto visivo dell'impianto e la rumorosita' verso l'esterno, il centro di raccolta e' dotato di adeguata barriera esterna di protezione ambientale, realizzata con siepi o alberature o schermi mobili.
2.4. Il titolare del centro di raccolta garantisce la manutenzione nel tempo della barriera di protezione ambientale.
3. Organizzazione del centro di raccolta.
3.1. Il centro di raccolta e' organizzato, in relazione alle attivita' di gestione poste in essere, nei seguenti specifici settori corrispondenti, per quanto possibile, alle diverse fasi di gestione del veicolo fuori uso:
a) settore di conferimento e di stoccaggio del veicolo fuori uso prima del trattamento;
b) settore di trattamento del veicolo fuori uso;
c) settore di deposito delle parti di ricambio;
d) settore di rottamazione per eventuali operazioni di riduzione volumetrica;
e) settore di stoccaggio dei rifiuti pericolosi;
f) settore di stoccaggio dei rifiuti recuperabili;
g) settore di deposito dei veicoli trattati.
3.2. I settori di raccolta dei veicoli trattati e di stoccaggio dei veicoli fuori uso prima del trattamento possono essere utilizzati indifferentemente per entrambe le categorie di veicoli alle seguenti condizioni:
a) i veicoli devono essere tenuti separati;
b) entrambi i settori devono presentare idonee caratteristiche di impermeabilita' e di resistenza.
3.3. Qualora, in un impianto in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, il settore destinato al deposito dei veicoli trattati non presenti idonee caratteristiche di impermeabilita' e di resistenza non puo' essere utilizzato, nelle more dell'adeguamento dell'impianto ai sensi dell'art. 15, comma 1, per il deposito dei veicoli ancora da trattare.
3.4. I settori di cui al punto 3.1 devono avere un'area adeguata allo svolgimento delle operazioni da effettuarvi e devono avere superfici impermeabili, costruite con materiali resistenti alle sostanze liquide contenute nei veicoli. Detti settori devono essere dotati di apposita rete di drenaggio e di raccolta dei reflui, munita di decantatori con separatori per oli. 3.5. I settori di trattamento, di deposito di parti di ricambio e di stoccaggio dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di apposita copertura.
4. Criteri per lo stoccaggio.
4.1. I contenitori o i serbatoi fissi o mobili, compresi le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprieta' chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosita' dei rifiuti stessi.
4.2. I contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono essere provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.
4.3. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne sono mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente.
4.4. Il serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotato di dispositivo antitraboccamento o di tubazioni di troppo pieno e di indicatore di livello.
4.5. Qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi e' effettuato in un bacino fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacita' pari al serbatoio stesso, oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano piu' serbatoi, pari ad almeno 1/3 del volume totale dei serbatoi e, in ogni caso, non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacita'. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.
4.6. Lo stoccaggio degli accumulatori e' effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse e che devono essere neutralizzati in loco.
4.7. La gestione del CFC e degli HCF avviene in conformita' a quanto previsto dal decreto ministeriale 20 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 ottobre 2002, n. 231.
4.8. Per i rifiuti pericolosi sono, altresi', rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
4.9. Qualora lo stoccaggio avvenga in cumuli, detti cumuli devono essere realizzati su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti, che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante. L'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta. Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti deve avvenire in aree confinate e i rifiuti pulvirulenti devono essere protetti a mezzo di appositi sistemi di copertura.
4.10. Lo stoccaggio degli oli usati e' realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e successive modificazioni, e al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392. I pezzi smontati contaminati da oli devono essere stoccati su basamenti impermeabili.
4.11. I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno dell'impianto di trattamento e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, sono sottoposti a trattamenti di bonifica idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti sono effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita o presso centri autorizzati.
5. Operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso.
5.1. Le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso sono effettuate secondo le seguenti modalita' e prescrizioni:
a) rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite e stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire
dalle batterie stesse;
la neutralizzazione elettrolitica puo' essere effettuata sul posto o in altro luogo;
b) rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili;
c) rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali airbag;
d) prelievo del carburante e avvio a riuso;
e) rimozione, con raccolta e deposito separati in appositi contenitori, secondo le modalita' e le prescrizioni fissate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di olio motore, di olio della trasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, di antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate. Durante l'asportazione devono essere evitati sversamenti e adottati opportuni accorgimenti e utilizzate idonee attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo;
f) rimozione del filtro-olio che deve essere privato dell'olio, previa scolatura; l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti; il filtro deve essere depositato in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego;
g) rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB;
h) rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio.
6. Attivita' di demolizione.
6.1. L'attivita' di demolizione si compone delle seguenti fasi:
a) smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso od altre operazioni equivalenti, volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
b) rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo, cosi' da non contaminare i successivi residui della frantumazione provenienti dal veicolo fuori uso;
c) eventuale smontaggio e deposito dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonche' dei materiali e dei componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilita' di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.
7. Operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio.
7.1. Le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio consistono:
a) nella rimozione del catalizzatore e nel deposito del medesimo in apposito contenitore, adottando i necessari provvedimenti per evitare la fuoriuscita di materiali e per garantire la sicurezza degli operatori;
b) nella rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio, qualora tali metalli non sono separati nel processo di frantumazione;
c) nella rimozione dei pneumatici, qualora tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
d) nella rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto e serbatoi contenitori di liquidi, se tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
e) nella rimozione dei componenti in vetro.
8. Criteri di gestione.
8.1. Nell'area di conferimento non e' consentito l'accatastamento dei veicoli.
8.2. Per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento e' consentita la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilita' e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori.
8.3. L'accatastamento delle carcasse gia' sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento e' stato completato non deve essere superiore ai cinque metri di altezza.
8.4. Le parti di ricambio destinate alla commercializzazione sono stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti, per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego.
8.5. Lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili e' realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto e da non comprometterne il successivo recupero.
8.6. Le operazioni di stoccaggio sono effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi.
8.7. I pezzi smontati sono stoccati in luoghi adeguati ed i pezzi contaminati da oli sono stoccati su basamenti impermeabili.».

Note all'art. 232:
- Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 2003, n. 168, reca attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico.
- Si riportano i punti 2.4 dell'allegato 1 e 6.6.4 dell'allegato 3 del decreto 17 novembre 2005, n. 269, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, reca regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che e' possibile ammettere alle procedure semplificate: «2.4. Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: combustibili con caratteristiche conformi alla norma UNI-CTI 6579 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 e successive modifiche.» «6.6.4. Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: combustibili con caratteristiche conformi alla norma UNI-CTI 6579 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 e successive modifiche.».

Note all'art. 235:
- Si riporta l'art. 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 9-quinquies (Raccolta e riciclaggio delle batterie esauste).
- 1. E' obbligatoria la raccolta e lo smaltimento mediante riciclaggio delle batterie al piombo esauste.
2. E' istituito il consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, al quale e' attribuita la personalita' giuridica. Il consorzio svolge per tutto il territorio nazionale i seguenti compiti:
a) assicurare la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi e organizzare lo stoccaggio;
b) cedere i prodotti di cui alla lettera a) alle imprese che ne effettuano lo smaltimento tramite il riciclaggio;
c) assicurare l'eliminazione dei prodotti stessi, nel caso non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento;
d) promuovere lo svolgimento di indagini di mercato e azioni di ricerca tecnico-scientifica per il miglioramento tecnologico del ciclo di smaltimento;
d-bis) promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e dei consumatori sulle tematiche della raccolta e dell'eliminazione delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi.
3. Al Consorzio, che e' dotato di personalita' giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, partecipano: a) le imprese che effettuano il riciclo delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi mediante la produzione di piombo secondario raffinato od in lega; b) le imprese che svolgono attivita' di fabbricazione oppure di importazione di batterie al piombo;
c) le imprese che effettuano la raccolta delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi;
d) le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita delle batterie al piombo.
3-bis. Nell'ambito di ciascuna categoria, le quote di partecipazione da attribuire ai singoli soci sono determinate come segue:
a) per le imprese di riciclo di cui alla lettera a) del comma 3 sono determinate in base al rapporto fra la capacita' produttiva di piombo secondario del singolo soggetto consorziato e quella complessiva di tutti i consorziati appartenenti alla stessa categoria;
b) per le imprese che svolgono attivita' di fabbricazione, oppure d'importazione delle batterie al piombo di cui alla lettera b) del comma 3, sono determinate sulla base del sovrapprezzo versato al netto dei rimborsi;
c) le quote di partecipazione delle imprese e loro associazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 3 del presente articolo sono attribuite alle associazioni nazionali dei raccoglitori di batterie al piombo esauste, in proporzione ai quantitativi conferiti al Consorzio dai rispettivi associati, e alle associazioni dell'artigianato che installano le batterie di avviamento al piombo.
4. Il consorzio non ha fini di lucro ed e' retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente.
5. Le deliberazioni degli organi del consorzio, adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto, sono obbligatorie per tutte le imprese partecipanti.
6. A decorrere dalla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di approvazione dello statuto del consorzio, chiunque detiene batterie al piombo esauste o rifiuti piombosi e' obbligato al loro conferimento al consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del consorzio o autorizzati, in base alla normativa vigente, a esercitare le attivita' di gestione di tali rifiuti. L'obbligo di conferimento non esclude la facolta' per il detentore di cedere le batterie esauste ed i rifiuti piombosi ad imprese di altro Stato membro della Comunita' europea.
6-bis. I soggetti non incaricati dal consorzio che effettuano attivita' di raccolta di batterie esauste o di rifiuti piombosi, devono trasmettere al consorzio, contestualmente alla comunicazione di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, copia della comunicazione stessa. Alla violazione dell'obbligo si applicano le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione di cui al citato art. 11, comma 3.
7. Al fine di assicurare al consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti e' istituito un sovrapprezzo di vendita delle batterie in relazione al contenuto a peso di piombo da applicarsi da parte dei produttori e degli importatori delle batterie stesse, con diritto di rivalsa sugli acquirenti in tutte le successive fasi della commercializzazione. I produttori e gli importatori verseranno direttamente al consorzio i proventi del sovrapprezzo.
8. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinati: il sovrapprezzo; la percentuale dei costi da coprirsi con l'applicazione del sovrapprezzo: le capacita' produttive delle singole imprese, ed e' approvato lo statuto del consorzio.
9. Restano comunque applicabili le disposizioni nazionali e regionali che disciplinano la materia dei rifiuti.
10. Chiunque, in ragione della propria attivita' ed in attesa del conferimento al consorzio, detenga batterie esauste, e' obbligato a stoccare le batterie stesse in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.».

Note all'art. 236:
- L'art. 11 del decreto-legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 (Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii usati) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1992, n. 38, S.O., e' il seguente: «Art. 11 (Consorzio obbligatorio degli oli usati).
- 1. Al Consorzio obbligatorio degli oli usati partecipano tutte le imprese che immettono al consumo oli lubrificanti di base e finiti. Le quote di partecipazione sono determinate di anno in anno in proporzione alle quantita' di basi lubrificanti immesse al consumo nel corso dell'anno precedente.
2. Il Consorzio non ha fini di lucro ed e' retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato.
3. Le deliberazioni degli organi del Consorzio adottate in relazione agli scopi del presente decreto e da norma dello statuto sono obbligatorie per tutte le imprese partecipanti.
4. Il Consorzio determina annualmente, con riferimento ai costi sopportati nell'anno al netto dei ricavi per l'assolvimento degli obblighi di cui al successivo comma 10, il contributo per chilogrammo dell'olio lubrificante che sara' messo a consumo nell'anno successivo. Ai fini del presente decreto si considerano immessi al consumo gli oli lubrificanti di base e finiti all'atto del pagamento dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovraimposta di confine.
5. Le imprese partecipanti sono tenute a versare al Consorzio i contributi dovuti da ciascuna di esse secondo le modalita' ed i termini fissati ai sensi del comma 6.
6. Le modalita' e i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi di cui al comma 5, sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e del tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro un mese dall'approvazione dello statuto del Consorzio.
7. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Consorzio provvede ad apportare allo statuto vigente tutte le modificazioni necessarie per adeguano alle disposizioni del presente decreto. Con il decreto che approva il nuovo statuto il Ministro dell'ambiente, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' apportare le modifiche eventualmente necessarie al previsto adeguamento e fissa la data della prima riunione dell'assemblea per il rinnovo degli organi consortili. Nel caso di mancata adozione del nuovo statuto da parte del Consorzio nei termini previsti, il Ministro dell'ambiente, previa diffida a provvedere entro l'ulteriore termine massimo di giorni quindici, adotta con decreto, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il nuovo statuto e fissa la data della prima riunione dell'assemblea per il rinnovo degli organi consortili. 8. Lo statuto prevede, in particolare, che sono organi del Consorzio, nominati dall'assemblea dei consorziati: il presidente e il vicepresidente;
il consiglio di amministrazione;
il collegio sindacale. Il consiglio di amministrazione e' composto di sedici membri. Di esso fanno parte il presidente, il vicepresidente, quattro membri nominati, ai sensi dell'art. 2459 codice civile, uno ciascuno dai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e delle finanze, nonche' da due espressi esclusivamente dai soci che immettono in consumo oli rigenerati. Il collegio sindacale e' composto di cinque membri, dei quali tre, nominati ai sensi dell'art. 2459 codice civile, uno ciascuno dai Ministri del tesoro, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
9. Il Consorzio deve trasmettere ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, entro un mese dall'approvazione, il bilancio consuntivo delle gestioni annuali sottoposto a revisione da parte di societa' a cio' autorizzata ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.
10. Il Consorzio esplica le sue funzioni su tutto il territorio nazionale. Esso e' tenuto a:
a) promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche della raccolta e dell'eliminazione degli oli usati;
b) assicurare ed incentivare la raccolta degli oli usati ritirandoli dai detentori e dalle imprese autorizzate;
c) espletare direttamente le attivita' di raccolta degli oli usati dai detentori che ne facciano direttamente richiesta, nelle province ove manchi o risulti insufficiente o economicamente difficoltosa la raccolta rispetto alla quantita' di oli lubrificanti immessi al consumo;
d) selezionare gli oli usati raccolti ai fini della loro corretta eliminazione;
e) cedere gli oli usati alle imprese autorizzate alla loro eliminazione, osservando le priorita' previste dall'art. 3, comma 3;
f) proseguire ed incentivare lo studio, la sperimentazione e la realizzazione di nuovi processi di trattamento e di impiego alternativi;
g) operare nel rispetto dei principi di concorrenza, di libera circolazione di beni, di economicita' della gestione, nonche' della tutela della salute e dell'ambiente da ogni inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo;
h) annotare ed elaborare tutti i dati tecnici relativi alla raccolta ed eliminazione degli oli usati e comunicarli annualmente ai Ministeri che esercitano il controllo, corredati da una relazione illustrativa;
i) garantire ai rigeneratori, nei limiti degli oli usati rigenerabili raccolti e della produzione dell'impianto i quantitativi di oli usati richiesti a prezzo equo e, comunque, non superiore al costo diretto della raccolta.
11. Il Consorzio obbligatorio degli oli usati puo' svolgere le proprie funzioni sia direttamente che tramite mandati conferiti ad imprese per determinati e limitati settori di attivita' o determinate aree territoriali. L'attivita' dei mandatari e' svolta sotto la direzione e la responsabilita' del Consorzio stesso.».

Note all'art. 238:
- L'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2003, n. 59, S.O. e' il seguente: «Art. 15 (Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche).
- 1. Il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, i costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonche' i costi di gestione successiva alla chiusura per un periodo pari a quello indicato dall'art. 10, comma 1, lettera i).».
- L'art. 49 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' il seguente: «Art. 49 (Istituzione della tariffa).
- 1. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II dal Capo XVIII del titolo III del testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' soppressa a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2.
1-bis. Resta, comunque, ferma la possibilita', in via sperimentale, per i comuni di deliberare l'applicazione della tariffa ai sensi del comma 16.
2. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai comuni mediante l'istituzione di una tariffa.
3. La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.
4. La tariffa e' composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantita' di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entita' dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
4-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario che precede i due anni dall'entrata in vigore della tariffa, i comuni sono tenuti ad approvare e a presentare all'Osservatorio nazionale sui rifiuti il piano finanziario e la relazione di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
5. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano elabora un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento, prevedendo disposizioni transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni.
6. La tariffa di riferimento e' articolata per fasce di utenza e territoriali.
7. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa nonche' per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione del presente decreto.
8. La tariffa e' determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio.
9. La tariffa e' applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare.
10. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni, ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori. E' altresi' assicurata la gradualita' degli adeguamenti derivanti dalla applicazione del presente decreto.
11. Per le successive determinazioni della tariffa si tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttivita' e della qualita' del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
12. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio.
13. La tariffa e' riscossa dal soggetto che gestisce il servizio.
14. Sulla tariffa e' applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantita' di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attivita' di recupero dei rifiuti stessi.
15. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa puo' essere effettuata con l'obbligo del non riscosso per riscosso, tramite ruolo secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
16. In via sperimentale i comuni possono attivare il sistema tariffario anche prima del termine di cui al comma 1.
17. E' fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. n. 2, reca: «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito». Nota all'art. 252: - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2004, n. 47, reca: «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.».

Note all'art. 253:
- Si riporta l'art. 2748, secondo comma, del codice civile: «I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi». Nota all'art. 256: - Si riporta il testo dell'art. 444 del codice di procedura penale. «Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta).
- 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, nonche' quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere concessa, rigetta la richiesta.».

Nota all'art. 258:
- Si riporta il testo dell'art. 483 del codice penale. «Art. 483 (Falsita' ideologica commessa dal privato in atto pubblico).
- Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto e' destinato a provare la verita, e' punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile la reclusione non puo' essere inferiore a tre mesi.».

Nota all'art. 259:
- Il regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993, e' pubblicato nella G.U.C.E. 6 febbraio 1993, serie L n. 30.

Nota all'art. 262:
- Si riporta l'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329 supplemento ordinario (modifiche al sistema penale): «Art. 23 (Giudizio di opposizione).
- Il giudice, se il ricorso e' proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'art. 22, ne dichiara l'inammissibilita' con ordinanza ricorribile per cassazione. Se il ricorso e' tempestivamente proposto, il giudice fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso ordinando all'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonche' alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorita' che ha emesso l'ordinanza. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini previsti dall'art. 163-bis del codice di procedura civile. L'opponente e l'autorita' che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente, l'autorita' che ha emesso l'ordinanza puo' avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per cassazione, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione. Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e puo' disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli. Appena terminata l'istruttoria il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il giudice, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza. Il giudice puo' anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che e' subito dopo depositata in cancelleria. A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio. Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. Con la sentenza il giudice puo' rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entita' della sanzione dovuta. Nel giudizio davanti al giudice di pace non si applica l'art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilita' dell'opponente. La sentenza e' inappellabile ma e' ricorribile per cassazione.».

Note all'art. 264:
- Si riportano gli articoli 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441: «Art. 1.
- 1. I comuni, i consorzi di comuni e le comunita' montane sono autorizzati ad assumere mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, fino ad un limite massimo complessivo di lire 1.350 miliardi, per l'adeguamento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e per il potenziamento degli impianti esistenti alla data del 31 dicembre 1986, nonche' per la realizzazione di nuovi impianti e relative attrezzature e infrastrutture per il trattamento e lo stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani. Gli oneri di ammortamento sono a totale carico dello Stato.
2. Il Ministro dell'ambiente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, inoltra alla Cassa depositi e prestiti l'elenco dei progetti che, sulla base delle indicazioni tecniche gia' fornite dalla commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento ambientale di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, risultano da finanziare con priorita'. La Cassa depositi e prestiti provvede alla concessione del mutuo previa domanda dei soggetti di cui al comma 1, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino ad un importo complessivo massimo di lire 275 miliardi.». «Art. 1-bis.
- 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 presentano alle regioni i progetti per l'adeguamento ed il potenziamento degli impianti esistenti alla data del 31 dicembre 1986 con l'indicazione dei tempi e delle modalita' di attuazione dei lavori nonche' dei costi previsti, accompagnati dalla relativa richiesta di mutuo indirizzata alla Cassa depositi e prestiti e da uno studio di impatto ambientale.
2. Entro i successivi novanta giorni la regione, o altro ente delegato a tale funzione in base a leggi regionali, approva il progetto, previo accertamento dell'idoneita' delle soluzioni proposte e delle loro compatibilita' ambientali, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni vigenti nonche' l'efficienza della gestione e la continuita' del servizio di smaltimento dei rifiuti.
3. Entro ulteriori trenta giorni, la regione predispone e trasmette al Ministro dell'ambiente l'elenco dei progetti approvati e le relative richieste di mutuo in ordine di priorita'.
4. Il Ministro dell'ambiente, entro i successivi quindici giorni, provvede alla ripartizione dei fondi disponibili tra le regioni, fino ad un importo complessivo massimo di 650 miliardi di lire, assicurando priorita' ai progetti che realizzano recupero di energia, di calore e di materie seconde, e trasmette alla Cassa depositi e prestiti le domande di mutuo relative ai progetti ammessi al finanziamento.». «Art. 1-ter.
- 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente definisce, ai sensi dell'art. 4, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, per le finalita' del presente articolo, criteri per la elaborazione e la predisposizione dei piani per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, relativi alla realizzazione di nuovi impianti, con particolare riferimento alle soluzioni indicate all'art. 3, comma 1.
2. Le regioni, entro i successivi sessanta giorni, trasmettono al Ministro dell'ambiente i piani di cui al comma 1, ai fini della ripartizione dei fondi disponibili, che e' effettuata con decreto del medesimo Ministro entro gli ulteriori trenta giorni. 3. I soggetti, di cui al comma 1 dell'art. 1, individuati dai piani regionali, predispongono i progetti e li inoltrano, corredati dalle relative richieste di mutuo, alla regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'approvazione secondo le procedure di cui all'art. 3-bis.
4. Entro i successivi centocinquanta giorni le regioni trasmettono alla Cassa depositi e prestiti ed al Ministero dell'ambiente l'elenco dei progetti approvati e le relative richieste di mutuo in ordine di priorita'.». «Art. 1-quater.
- 1. I lavori di adeguamento degli impianti o di realizzazione di nuovi impianti di smaltimento devono iniziare entro centoventi giorni dalla data di concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti e devono essere ultimati entro diciotto mesi dal loro inizio. L'affidamento dei lavori puo' avvenire sulla base di gare esplorative volte ad identificare l'offerta economicamente e tecnicamente piu' vantaggiosa in base ad una pluralita' di elementi prefissati dall'amministrazione secondo i criteri di cui all'art. 24, primo comma, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584.
2. La provincia territorialmente competente esercita funzioni di controllo sullo stato di avanzamento dei lavori e sulla rispondenza dei medesimi al progetto approvato, riferendo semestralmente alla regione.». «Art. 1-quinquies.
- 1. All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1, valutato in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 1988, si fa fronte mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1987, quanto a lire 100 miliardi, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Giacimenti ambientali" e, quanto a lire 50 miliardi, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale"».
- Si riportano i commi 3, 4 e 5 dell'art. 103 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: «3. I gestori di centri di raccolta e di vendita di motoveicoli, autoveicoli e rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami non possono alienare, smontare o distruggere i suddetti mezzi senza aver prima adempiuto, qualora gli intestatari o gli aventi titolo non lo abbiano gia' fatto, ai compiti di cui al comma 1. Gli estremi della ricevuta della avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati su appositi registri di entrata e di uscita dei veicoli, da tenere secondo le norme del regolamento.
4. Agli stessi obblighi di cui al comma 3 sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'art. 159 nel caso di demolizione del veicolo prevista dall'art. 215, comma 4.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573. La sanzione e' da euro 357 a euro 1.433 se la violazione e' commessa ai sensi dei commi 3 e 4.».
- Si riporta l'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994: «Art. 5 (Armonizzazione dei piani di smaltimento dei rifiuti di amianto con i piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915).
- 1. I rifiuti di amianto classificati sia speciali che tossici e nocivi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, devono essere destinati esclusivamente allo smaltimento mediante stoccaggio definitivo in discarica controllata.».
- Il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 (Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per li sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2002, n. 158 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 8 agosto 2002, n. 178.
- Si riporta l'art. 9, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000, n. 342, che aggiunge il comma 2-bis all'art. 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dal presente decreto: «2-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi pluriennali di recupero e riciclaggio, gli eventuali avanzi di gestione accantonati dal CONAI e dai consorzi di cui all'art. 40 nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati di tali avanzi e riserve, anche in caso di scioglimento dei consorzi e del CONAI.».

Note all'art. 266:
- L'art. 4, secondo comma, lettera g), della legge 29 settembre 1964, n. 847 (Autorizzazione ai comuni e loro consorzi a contrarre mutui per l'acquisizione delle aree ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 1964, n. 248, e' il seguente: «Le opere di cui all'art. 1, lettera c), sono le seguenti:
a - f) (Omissis);
g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;».
- L'art. 9 del citato decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, e' il seguente: «Art. 9 (Personale).
- 1. Per le attivita' del Servizio di prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale nello svolgimento dei compiti di natura tecnica connessi all'attuazione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente puo' attribuire, per un contingente massimo di quindici unita', incarichi a tempo determinato, di durata non superiore a due anni e rinnovabili per eguale periodo, a personale particolarmente qualificato nella materia, appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato o di enti pubblici, anche economici. Il personale in parola e' collocato in posizioni di comando o di fuori ruolo presso il Ministero dell'ambiente. A tale personale e' corrisposta, per la durata dell'incarico, una specifica indennita' da determinare con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.
2. Le relative spese, che si quantificano in lire 105 milioni per l'anno 1988 e in lire 360 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990 sono imputate, nei limiti della capienza, per gli anni 1988-1990, sul capitolo 1062 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.».
- Si riportano gli articoli 48, comma 2, e 51, commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies, del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22: «2. Al Consorzio partecipano:
a) i produttori e gli importatori di beni in polietilene;
b) i trasformatori di beni in polietilene;
c) le associazioni nazionali di categoria rappresentative delle imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei rifiuti di beni in polietilene;
d) le imprese che riciclano e recuperano rifiuti di beni in polietilene.».
«6-bis. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 46, commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, 47, commi 11 e 12 e 48, comma 9, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni.
6-ter. I soggetti di cui all'art. 48, comma 2, che non adempiono all'obbligo di partecipazione ivi previsto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono puniti:
a) nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 50 mila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;
b) nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire diecimila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;
c) nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene.». (Omissis).
6-quinquies. I soggetti di cui all'art. 48, comma 2, sono tenuti a versare un contributo annuo superiore a lire centomila. In caso di omesso versamento di tale contributo essi sono puniti:
a) nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 50 mila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;
b) nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 10 mila per tonnellata di beni in polietilene importati o prodotti ed immessi sul mercato interno;
c) nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'art. 48, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 100 per tonnellata di rifiuti di beni in polietilene.».

Note all'art. 267:
- L'art. 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2004, n. 25, SO., e' il seguente: «Art. 16 (Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l'efficienza negli usi finali dell'energia).
- 1. E' istituito l'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l'efficienza negli usi finali dell'energia. L'Osservatorio, svolge attivita' di monitoraggio e consultazione sulle fonti rinnovabili e sull'efficienza negli usi finali dell'energia, allo scopo di:
a) verificare la coerenza tra le misure incentivanti e normative promosse a livello statale e a livello regionale;
b) effettuare il monitoraggio delle iniziative di sviluppo del settore;
c) valutare gli effetti delle misure di sostegno, nell'ambito delle politiche e misure nazionali per la riduzione delle emissioni dei gas serra;
d) esaminare le prestazioni delle varie tecnologie;
e) effettuare periodiche audizioni degli operatori del settore;
f) proporre le misure e iniziative eventualmente necessarie per migliorare la previsione dei flussi di cassa dei progetti finalizzati alla costruzione e all'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili e di centrali ibride;
g) proporre le misure e iniziative eventualmente necessarie per salvaguardare la produzione di energia elettrica degli impianti alimentati a biomasse e rifiuti, degli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili e degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, prodotta successivamente alla scadenza delle convenzioni richiamate all'art. 13, commi 2 e 3, ovvero a seguito della cessazione del diritto ai certificati verdi.
2. L'Osservatorio di cui al comma 1 e' composto da non piu' di venti esperti della materia di comprovata esperienza. 3. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e degli Affari regionali, sentita la Conferenza unificata, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono nominati i membri l'Osservatorio e ne sono organizzate le attivita'.
4. Il decreto stabilisce altresi' le modalita' di partecipazione di altre amministrazioni nonche' le modalita' con le quali le attivita' di consultazione e monitoraggio sono coordinate con quelle eseguite da altri organismi di consultazione operanti nel settore energetico.
5. I membri dell'Osservatorio durano in carica cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3. 6. Le spese per il funzionamento dell'Osservatorio, trovano copertura, nel limite massimo di 750.000 Euro all'anno, aggiornato annualmente in relazione al tasso di inflazione, sulle tariffe per il trasporto dell'energia elettrica, secondo modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, fatta salva la remunerazione del capitale riconosciuta al Gestore della rete dalla regolazione tariffaria in vigore, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. L'esatta quantificazione degli oneri finanziari di cui al presente comma e' effettuata nell'ambito del decreto di cui al comma 3.
7. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Fermo restando quanto previsto al comma 6, le amministrazioni provvedono ai relativi adempimenti con le strutture fisiche disponibili.».
- Il comma 71, dell'art. 1, della legge 23 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2004, n. 215, e' il seguente: «71. Hanno diritto alla emissione dei certificati verdi previsti ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, l'energia elettrica prodotta con l'utilizzo dell'idrogeno e l'energia prodotta in impianti statici con l'utilizzo dell'idrogeno ovvero con celle a combustibile nonche' l'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento.».
- L'art. 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1999, n. 75, e' il seguente: «Art. 11 (Energia elettrica da fonti rinnovabili).
- 1. Al fine di incentivare l'uso delle energie rinnovabili, il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e l'utilizzo delle risorse energetiche nazionali, a decorrere dall'anno 2001 gli importatori e i soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilita' aggiuntiva, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto.
2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica alle importazioni e alle produzioni di energia elettrica, al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh, nonche' al netto dell'energia elettrica prodotta da impianti di gassificazione che utilizzino anche carbone di origine nazionale, l'uso della quale fonte e' altresi' esentato dall'imposta di consumo e dall'accisa di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 488; la quota di cui al comma 1 e' inizialmente stabilita nel due per cento della suddetta energia eccedente i 100 GWh.
3. Gli stessi soggetti possono adempiere al suddetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori, purche' immettano l'energia da fonti rinnovabili nel sistema elettrico nazionale, o dal gestore della rete di trasmissione nazionale. I diritti relativi agli impianti di cui all'art. 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono attribuiti al gestore della rete di trasmissione nazionale. Il gestore della rete di trasmissione nazionale, al fine di compensare le fluttuazioni produttive annuali o l'offerta insufficiente, puo' acquistare e vendere diritti di produzione da fonti rinnovabili, prescindendo dalla effettiva disponibilita', con l'obbligo di compensare su base triennale le eventuali emissioni di diritti in assenza di disponibilita'.
4. Il gestore della rete di trasmissione nazionale assicura la precedenza all'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano, nell'ordine, fonti energetiche rinnovabili, sistemi di cogenerazione, sulla base di specifici criteri definiti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, e fonti nazionali di energia combustibile primaria, queste ultime per una quota massima annuale non superiore al quindici per cento di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata.
5. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sono adottate le direttive per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, nonche' gli incrementi della percentuale di cui al comma 2 per gli anni successivi al 2002, tenendo conto delle variazioni connesse al rispetto delle norme volte al contenimento delle emissioni di gas inquinanti, con particolare riferimento agli impegni internazionali previsti dal protocollo di Kyoto.
6. Al fine di promuovere l'uso delle diverse tipologie di fonti rinnovabili, con deliberazione del CIPE, adottata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati per ciascuna fonte gli obiettivi pluriennali ed e' effettuata la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle risorse da destinare all'incentivazione. Le regioni e le province autonome, anche con proprie risorse, favoriscono il coinvolgimento delle comunita' locali nelle iniziative e provvedono, attraverso procedure di gara, all'incentivazione delle fonti rinnovabili.».
- La lettera a), del comma 1, dell'art. 2, del decreto legislativo n. 387 del 2003 recante «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alta promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2004, n. 25, supplemento ordinario, e' la seguente: «Art. 2 (Definizioni). 
- 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonche' la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;».
- L'art. 20, comma 5, del citato decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «5. Il periodo di riconoscimento dei certificati verdi e' fissato in dodici anni, al netto dei periodi di fermata degli impianti causati da eventi calamitosi dichiarati tali dalle autorita' competenti.».

Note all'art. 268:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante «Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 18», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1988, n. 140, supplemento ordinario.
- L'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e' il seguente: «Art. 11. - 1. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate in seguito all'evoluzione della migliore tecnologia disponibile, nonche' alla evoluzione della situazione ambientale.».
- La legge 23 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 2004, n. 215.

Note all'art. 269:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario. - Il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1934, n. 186, supplemento ordinario.
- L'art. 2, comma 5, della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, e' il seguente: «5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, puo' essere proposto anche senza necessita' di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo puo' conoscere della fondatezza dell'istanza. E fatta salva la riproponibilita' dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante «Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 18», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1988, n. 140, supplemento ordinario.
- L'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e' il seguente: « Art. 12.
- 1. Per gli impianti esistenti deve essere presentata domanda di autorizzazione alla regione o alla provincia autonoma competente entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, corredata da una relazione tecnica contenente la descrizione del ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantita' e la qualita' delle emissioni, nonche' un progetto di adeguamento delle emissioni redatto sulla base dei parametri indicati nell'art. 13, comma 1».

Note all'art. 271:
- L'art. 8, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, recante «Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualita' dell'aria ambiente», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1999, n. 241, e' il seguente: «Art. 8 (Misure da applicare nelle zone in cui i livelli sono piu' alti dei valori limite).
- 1. Le regioni provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui all'art. 5, in prima applicazione, e, successivamente, sulla base della valutazione di cui all'art. 6, alla definizione di una lista di zone e di agglomerati nei quali:
a) i livelli di uno o piu' inquinanti eccedono il valore limite aumentato del margine di tolleranza;
b) i livelli di uno o piu' inquinanti sono compresi tra il valore limite ed il valore limite aumentato del margine di tolleranza.
2. Nel caso che nessun margine di tolleranza sia stato fissato per uno specifico inquinante, le zone e gli agglomerati nei quali il livello di tale inquinante supera il valore limite, sono equiparate alle zone ed agglomerati di cui al comma 1, lettera a).
3. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le regioni adottano un piano o un programma per il raggiungimento dei valori limite entro i termini stabiliti ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c). Nelle zone e negli agglomerati in cui il livello di piu' inquinanti supera i valori limite, le regioni predispongono un piano integrato per tutti gli inquinanti in questione. 4. I piani e programmi, devono essere resi disponibili al pubblico e agli organismi di cui all'art. 11, comma 1, e riportare almeno le informazioni di cui all'allegato V.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', sentita la Conferenza unificata, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per l'elaborazione dei piani e dei programmi di cui al comma 3.
6. Allorche' il livello di un inquinante e' superiore o rischia di essere superiore al valore limite aumentato del margine di tolleranza o, se del caso, alla soglia di allarme, in seguito ad un inquinamento significativo avente origine da uno Stato dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente, sentite le regioni e gli enti locali interessati, provvede alla consultazione con le autorita' degli Stati dell'Unione europea coinvolti allo scopo di risolvere la situazione.
7. Qualora le zone di cui ai commi 1 e 2 interessino piu' regioni, la loro estensione viene individuata d'intesa fra le regioni interessate che coordinano i rispettivi piani.».
- L'art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183, recante «Attuazione della direttiva 202/3/CE relativa all'ozono nell'aria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2004, n. 171, S.O. e' il seguente: «Art. 3 (Valori bersaglio). - 1. I valori bersaglio, per i livelli di ozono nell'aria ambiente da conseguire, per quanto possibile, a partire dal 2010, sono stabiliti all'allegato I, parte II.
2. Le regioni e le province autonome competenti, sulla base delle valutazioni effettuate ai sensi dell'art. 6, definiscono un elenco delle zone e degli agglomerati nei quali i livelli di ozono nell'aria superano i valori bersaglio di cui al comma 1. 3. Le regioni e le province autonome competenti, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adottano, nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 2, un piano o programma coerente con il piano nazionale delle emissioni predisposto in attuazione della direttiva 2001/81/CE, al fine di raggiungere i valori bersaglio previsti al comma 1, sempreche' il raggiungimento di detti valori bersaglio sia realizzabile attraverso misure proporzionate.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro delle attivita' produttive e sentita la Conferenza unificata, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per l'elaborazione dei piani e dei programmi di cui al comma 3 ed i criteri per l'individuazione delle misure proporzionate previste allo stesso comma.
5. Qualora le zone e gli agglomerati di cui al comma 2 coincidono, anche in parte, con zone e agglomerati nei quali sono adottati, ai sensi dall'art. 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, piani o programmi per inquinanti diversi dall'ozono, le regioni e le province autonome competenti, se necessario, al fine di conseguire il valore bersaglio di cui al comma 1, adottano piani o programmi integrati per l'ozono e per detti inquinanti.
6. I piani o programmi di cui ai commi 3 e 5 contengono almeno le informazioni descritte nell'allegato V del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.». - L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante «Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 18», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1988, n. 140, S.O., e' il seguente: «Art. 4.
- 1. Fatte salve le competenze dello Stato, la tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico spetta alle regioni, che la esercitano nell'ambito dei principi contenuti nel presente decreto e delle altre leggi dello Stato. In particolare e' di competenza delle regioni:
a) la formulazione dei piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento del proprio territorio, nel rispetto dei valori limite di qualita' dell'aria;
b) la fissazione di valori limite di qualita' dell'aria, compresi tra i valori limite e i valori guida ove determinati dallo Stato, nell'ambito dei piani di conservazione per zone specifiche nelle quali ritengono necessario limitare o prevenire un aumento dell'inquinamento dell'aria derivante da sviluppi urbani o industriali;
c) la fissazione dei valori di qualita' dell'aria coincidenti o compresi nei valori guida, ovvero ad essi inferiori, nell'ambito dei piani di protezione ambientale per zone determinate, nelle quali e' necessario assicurare una speciale protezione dell'ambiente;
d) la fissazione dei valori delle emissioni di impianti, sulla base della migliore tecnologia disponibile e tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione. In assenza di determinazioni regionali, non deve comunque essere superato il piu' elevato dei valori di emissione definiti nelle linee guida, fatti salvi i poteri sostitutivi degli organi statali;
e) la fissazione per zone particolarmente inquinate o per specifiche esigenze di tutela ambientale, nell'ambito dei piani di cui al punto a), di valori limite delle emissioni piu' restrittivi dei valori minimi di emissione definiti nelle linee guida, nonche' per talune categorie di impianti la determinazione di particolari condizioni di costruzione o di esercizio; f) l'indirizzo ed il coordinamento dei sistemi di controllo e di rilevazione degli inquinanti atmosferici e l'organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni;
g) la predisposizione di relazioni annuali sulla qualita' dell'aria da trasmettere ai Ministeri dell'ambiente e della sanita', per i fini indicati all'art. 3, comma 4, lettera d).».
- L'art. 9 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e' il seguente: «Art. 9 (Requisiti applicabili alle zone con i livelli inferiori ai valori limite).
- 1. Le regioni provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui all'art. 5, in prima applicazione, e, successivamente, sulla base dell'art. 6, alla definizione delle zone e degli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e tali da non comportare il rischio di superamento degli stessi.
2. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le regioni adottano un piano di mantenimento della qualita' dell'aria al fine di conservare i livelli degli inquinanti al di sotto dei valori limite e si adoperano al fine di preservare la migliore qualita' dell'aria ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile secondo le direttive emanate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', sentita la Conferenza unificata.».

Note all'art. 272:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989, recante «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per l'attuazione e l'interpretazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 recante norme in materia di qualita' dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 1989, n. 171.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, recante «Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attivita' a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1991, n. 175.
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante «Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 marzo 1997, n. 58, S.O.

Note all'art. 273:
- L'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale ambiente 8 maggio 1989, recante «Limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 1989, n. 124, e' il seguente: «Art. 3 (Valori limite di emissione).
- 1. I valori limite di emissione per il biossido di zolfo, per gli ossidi di azoto e per le polveri, dei nuovi impianti di combustione sono fissati, in relazione a ciascun tipo di combustibile, dagli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente decreto.
- L'art. 6, comma 2, del citato decreto ministeriale ambiente 8 maggio 1989, e' il seguente: «2. Per gli impianti nuovi che consumano combustibili solidi indigeni, qualora non sia possibile rispettare il valore limite di emissione per il biossido di zolfo, fissato per tali impianti, a causa delle particolari caratteristiche del combustibile, senza dover ricorrere ad una tecnologia eccessivamente costosa, l'autorita' competente puo' consentire che i valori limite stabiliti nell'allegato 1 possano essere superati. Detti impianti devono almeno raggiungere i tassi di desolforazione stabiliti nell'allegato 9.».
- L'art. 14, comma 3, del citato decreto ministeriale ambiente 8 maggio 1989, e' il seguente: «Art. 14 (Rispetto valori limite). 1.
- 2. (Omissis).
3. Nei casi di cui all'art. 6, comma 2, i tassi di desolforazione si considerano rispettati se la valutazione delle misurazioni effettuate a norma dell'allegato 9 indica che tutti i valori medi dei mesi civili o tutti i valori medi calcolati mensilmente raggiungono i tassi di desolforazione richiesti. Non si tiene conto dei periodi di cui all'art. 8 ne' dei periodi di avvio e di arresto definiti in sede di autorizzazione ai sensi degli articoli 6 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante «Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 18», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1988, n. 140, S.O.
- La legge 3 novembre 1994, n. 640, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatto a Espoo il 25 febbraio 1991», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1994, n. 273, S.O.

Note all'art. 275:
- Il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 16 gennaio 2004, n. 44, recante «Recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attivita' industriali, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2004, n. 47.
- L'art. 9 del citato decreto ministeriale ambiente 16 gennaio 2004, n. 44, e' il seguente: «Art. 9 (Disposizioni transitorie e finali)
- 1. Il decreto ministeriale 12 luglio 1990 si applica alle emissioni di COV degli impianti esistenti al 1° luglio 1988 rientranti nel campo di applicazione del presente decreto fino alle date previste all'art. 6, comma 2, ovvero fino alla data di effettivo adeguamento degli stessi impianti, se anteriore a quelle previste al citato art. 6, comma 2.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le autorita' competenti provvedono a rilasciare autorizzazioni di carattere generale per gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo chiuso. Per detti impianti nelle autorizzazioni di carattere generale e' previsto che il gestore sia esentato dall'applicazione dell'art. 4, comma 2.
3. Le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991, si applicano agli impianti e alle pulitintolavanderie di cui al comma 2 fino alla data in cui i gestori degli stessi impianti comunicano all'autorita' competente di avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale e, comunque, non oltre il dodicesimo mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Al fine di valutare e di proporre revisioni della normativa riguardante le emissioni di composti organici volatili, anche nella fase di predisposizione delle normative comunitarie, e con l'obiettivo, in particolare, di prevedere la fissazione di limiti massimi di COV nelle materie prime e l'introduzione di sistemi di incentivazione alla riduzione delle emissioni di COV, e' costituito, nell'ambito della Conferenza unificata, un tavolo tecnico di coordinamento dai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute, delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze, dalle regioni, dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale comuni italiani. Al tavolo tecnico possono essere invitate a partecipare le associazioni di impresa interessate.».
- La decisione n. 2002/529/CE del 27 giugno 2002 della Commissione europea recante «Decisione della Commissione concernente il questionario relativo alle relazioni degli Stati membri sull'attuazione della direttiva 1999/13/CE del Consiglio sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attivita' e in taluni impianti», e' pubblicata nella G.U.C.E. del 2 luglio 2002, n. L 172. Nota all'art. 277:
- Il decreto ministeriale 31 luglio 1934, recante «Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 1934, n. 228.

Nota all'art. 280:
- L'art. 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, recante «Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualita' dell'aria ambiente», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1999, n. 241, e' il seguente: «Art. 14 (Disposizioni transitorie)
- 1. Fino al termine stabilito ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c), restano in vigore i valori limite fissati nel decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. 2. Fino alla data di entrata in vigore dei pertinenti decreti di cui all'art. 4, comma 1, restano in vigore i valori guida, i livelli di attenzione e di allarme, gli obiettivi di qualita', i livelli per la protezione della salute e della vegetazione, nonche' le disposizioni sull'informazione della popolazione stabiliti:
a) dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983 concernente i limiti massimi di accettabilita' delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 1983, n. 145;
b) dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, concernente norme in materia di qualita' dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, e suoi decreti attuativi;
c) dal decreto del Ministro dell'ambiente 15 aprile 1994, recante «Norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'art. 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 1994, n. 107;
d) dal decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1996 sull'attivazione di un sistema di sorveglianza di inquinamento da ozono, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 1996, n. 163;
e) dal decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994, recante «l'aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti di cui al decreto ministeriale 15 aprile 1994», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 1994, n. 290.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per il periodo transitorio individuato dal comma 1, le regioni, entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, trasmettono al Ministero dell'ambiente e al Ministero della sanita', per il tramite dell'ANPA, le informazioni indicate in allegato VI relative agli inquinanti per i quali sono fissati valori limite di qualita' dell'aria dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.».

Note all'art. 281:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante «Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 18», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1988, n. 140, S.O.
- La legge 13 luglio 1966, n. 615, recante «Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1966, n. 201.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, concernente «Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 marzo 1971, n. 59, S.O.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, recante «Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonche' delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2002, n. 60.
- Il decreto del Presidente della Repubblica del 25 luglio 1991, recante «Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attivita' a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1991, n. 175.
- L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1997, n. 202, e' il seguente: «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata).
- 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali;
ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
- L'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2005, n. 37, e' il seguente: «Art. 13 (Adeguamenti tecnici).
- 1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e' data attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.
2. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.».
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante «Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2005, n. 222. Note all'art. 283: - Gli articoli 9 e 10 della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante «Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1966, n. 201, sono i seguenti: «Art. 9. - Per l'installazione di un nuovo impianto termico di cui al precedente art. 8 o per la trasformazione o l'ampliamento di un impianto preesistente, il proprietario o possessore deve presentare domanda corredata da un progetto particolareggiato dell'impianto - con l'indicazione della potenzialita' in Kcal/h - al comando provinciale dei vigili del fuoco, che lo approva dopo avere constatato la corrispondenza dell'impianto alle norme stabilite dal regolamento. Avverso la mancata approvazione del progetto dell'impianto, e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al prefetto. Il provvedimento del prefetto e' definitivo. Chiunque installa, trasforma o amplia un impianto termico di cui al precedente art. 8, senza la preventiva approvazione di cui al presente articolo, e' punito con l'ammenda da L. 300.000 a L. 3.000.000.». «Art. 10.
- Entro quindici giorni dalla installazione o dalla trasformazione o dall'ampliamento dell'impianto, l'utente deve fare denuncia, indicando anche la potenzialita' in Kcal/h, al comando provinciale dei vigili del fuoco che provvedera' ad effettuare il collaudo verificandone la rispondenza con le norme stabilite nel regolamento. Avverso l'esito negativo di tale collaudo e' ammesso ricorso entro trenta giorni dalla notifica al prefetto. Il provvedimento del prefetto e' definitivo. Chiunque ometta nel termine prescritto di fare la denuncia di cui sopra, e' punito con l'ammenda da L. 30.000 a L. 150.000. Chiunque metta in funzione, senza attendere il collaudo di cui al primo comma del presente articolo, un impianto termico e' punito con l'ammenda da L. 150.000 a L. 450.000.».
- L'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2001, n. 245, S.O., e' il seguente: «Art. 108 (L) (Soggetti abilitati). (Legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 2; al comma 3, e' l'art. 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136).
- 1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'art. 107 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
2. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1 e' subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'art. 109, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle attivita' di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti.
3. Sono, in ogni caso abilitate all'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, le imprese in possesso di attestazione per le relative categorie rilasciata da una Societa' organismo di attestazione (SOA), debitamente autorizzata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34. 4. Possono effettuare il collaudo ed accertare la conformita' alla normativa vigente degli impianti di cui all'art. 107, comma 1, lettera f), i professionisti iscritti negli albi professionali, inseriti negli appositi elenchi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, formati annualmente secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.».
- L'art. 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante «Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 1993, n. 242, supplemento ordinario, e' il seguente: «Art. 11 (Esercizio e manutenzione degli impianti termici e controlli relativi).
- 1. L'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono affidati al proprietario, definito come alla lettera j) dell'art. 1, comma 1, o per esso ad un terzo, avente i requisiti definiti alla lettera o) dell'art. 1, comma 1, che se ne assume la responsabilita'. L'eventuale atto di assunzione di responsabilita' da parte del terzo, che lo espone altresi' alle sanzioni amministrative previste dal comma 5 dell'art. 34 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, deve essere redatto in forma scritta e consegnato al proprietario. Il terzo eventualmente incaricato, non puo' delegare ad altri le responsabilita' assunte, e puo' ricorrere solo occasionalmente al subappalto delle attivita' di sua competenza, fermo restando il rispetto della legge 5 marzo 1990, n. 46, per le attivita' di manutenzione straordinaria, e ferma restando la propria diretta responsabilita' ai sensi degli articoli 1667 e seguenti del codice civile. Il ruolo di terzo responsa bile di un impianto e' incompatibile con il ruolo di fornitore di energia per il medesimo impianto, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto servizio energia, con modalita' definite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze.».

Nota all'art. 284:
 - Gli articoli 9 e 10 della legge 13 luglio 1966, n. 615, sono riportati nelle note all'art. 283.

Nota all'art. 286:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante «Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 1993, n. 242, supplemento ordinario.

Note all'art. 287:
- L'art. 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante «Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 1993, n. 242, supplemento ordinario, e' il seguente: «Art. 11 (Esercizio e manutenzione degli impianti termici e controlli relativi).
- 1.-2. (Omissis).
3. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il possesso dei requisiti richiesti al «terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico» e' dimostrato mediante l'iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria quali, ad esempio, l'albo nazionale dei costruttori - categoria gestione e manutenzione degli impianti termici di ventilazione e condizionamento, oppure mediante l'iscrizione ad elenchi equivalenti dell'Unione europea, oppure mediante certificazione del soggetto, ai sensi delle norme UNI EN ISO della serie 9000, per l'attivita' di gestione e manutenzione degli impianti termici, da parte di un organismo accreditato e riconosciuto a livello italiano o europeo. In ogni caso il terzo responsabile o il responsabile tecnico preposto deve possedere conoscenze tecniche adeguate alla complessita' dell'impianto o degli impianti a lui a ffidati.».
- Il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, recante «Approvazione del regolamento per la esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1927, n. 152.
- Gli articoli 31 e 32 del citato regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, sono i seguenti: «Art. 31.
- Gli agenti tecnici dell'Associazione debbono accertare se il personale addetto alla condotta dei generatori di vapore possieda i requisiti prescritti dall'art. 27 ed in quale modo disimpegni le proprie mansioni. Anche gli ispettori del lavoro hanno facolta' di procedere agli accertamenti di cui al precedente comma. Qualora il conduttore non adempia abitualmente con diligenza le sue mansioni o abbia determinato, per dolo o per negligenza, notevoli avarie al generatore da lui condotto, anche se non siavi stato infortunio ovvero abbia comunque posto in pericolo l'incolumita' di altri lavoratori, il capo circolo dell'Ispettorato del lavoro, con ordinanza motivata e previa contestazione degli addebiti, puo', senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalla legge e dal contratto di lavoro, sospenderlo fino a sei mesi dall'esercizio delle sue mansioni od anche revocare il certificato di abilitazione. Contro l'ordinanza del capo circolo e' ammesso ricorso entro trenta giorni dalla sua comunicazione al Ministero dell'economia nazionale che decide definitivamente. Art. 32.
- Salvo i casi di forza maggiore, il conduttore non puo' abbandonare il servizio senza preavviso di almeno cinque giorni, fermo restando i termini e le altre condizioni stabiliti dal contratto di lavoro o dalla consuetudine che non contraddicano a tale disposizione. In caso di contravvenzione da parte del conduttore all'obbligo suddetto, il capo circolo dell'Ispettorato del lavoro puo', con ordinanza motivata e previa contestazione degli addebiti ed indipendentemente dalle altre sanzioni penali e delle azioni civili, sospendere il conduttore stesso, per un periodo non superiore a due mesi, dall'abilitazione alla condotta dei generatori ed, in caso di recidiva o nei casi di pericolo di infortunio, puo' anche ordinare detta sospensione per un periodo fino a sei mesi o revocare l'abilitazione. Contro i suddetti provvedimenti e' dato ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione al Ministero dell'economia nazionale che decide definitivamente.».
- Il decreto ministeriale 12 agosto 1968, recante «Disciplina dei corsi per il conseguimento del patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 1968, n. 217.

Note all'art. 288:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante «Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre 1993, n. 242, supplemento ordinario.
- L'art. 11, comma 19, del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' il seguente: «19. In caso di affidamento ad organismi esterni dei controlli di cui al comma 18, i comuni e le province competenti dovranno stipulare con detti organismi apposite convenzioni, previo accertamento che gli stessi soddisfino, con riferimento alla specifica attivita' prevista, i requisiti minimi di cui all'allegato I al presente decreto. L'ENEA, nell'ambito dell'accordo di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'art. 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, o su specifica commessa, fornisce agli enti locali che ne facciano richiesta assistenza per l'accertamento dell'idoneita' tecnica dei predetti organismi.».

Note all'art. 290:
- L'art. 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, recante «Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualita' dell'aria ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1999, n. 241, e' il seguente: «Art. 8 (Misure da applicare nelle zone in cui i livelli sono piu' alti dei valori limite).
- 1. Le regioni provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui all'art. 5, in prima applicazione, e, successivamente, sulla base della valutazione di cui all'art. 6, alla definizione di una lista di zone e di agglomerati nei quali:
a) i livelli di uno o piu' inquinanti eccedono il valore limite aumentato del margine di tolleranza;
b) i livelli di uno o piu' inquinanti sono compresi tra il valore limite ed il valore limite aumentato del margine di tolleranza.
2. Nel caso che nessun margine di tolleranza sia stato fissato per uno specifico inquinante, le zone e gli agglomerati nei quali il livello di tale inquinante supera il valore limite, sono equiparate alle zone ed agglomerati di cui al comma 1, lettera a).
3. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le regioni adottano un piano o un programma per il raggiungimento dei valori limite entro i termini stabiliti al sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c). Nelle zone e negli agglomerati in cui il livello di piu' inquinanti supera i valori limite, le regioni predispongono un piano integrato per tutti gli inquinanti in questione.
4. I piani e programmi, devono essere resi disponibili al pubblico e agli organismi di cui all'art. 11, comma 1, e riportare almeno le informazioni di cui all'allegato V.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanita', sentita la Conferenza unificata, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per l'elaborazione dei piani e dei programmi di cui al comma 3.
6. Allorche' il livello di un inquinante e' superiore o rischia di essere superiore al valore limite aumentato del margine di tolleranza o, se del caso, alla soglia di allarme, in seguito ad un inquinamento significativo avente origine da uno Stato dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente, sentite le regioni e gli enti locali interessati, provvede alla consultazione con le autorita' degli Stati dell'Unione europea coinvolti allo scopo di risolvere la situazione.
7. Qualora le zone di cui ai commi 1 e 2 interessino piu' regioni, la loro estensione viene individuata d'intesa fra le regioni interessate che coordinano i rispettivi piani.».
- La legge 13 luglio 1966, n. 615, recante «Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1966, n. 201.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, recante «Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 marzo 1971, n. 59, supplemento ordinario.
- Il titolo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, recante «Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonche' delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2002, n. 60, reca: «Combustibili e caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione per uso civile».

Nota all'art. 292:
- Il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, recante «Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario. Note all'art. 296:
- L'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 1981, n. 329, supplemento ordinario, e' il seguente: «Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se piu' favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Nei casi di violazione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, rispettivamente, l'art. 138 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'art. 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e l'art. 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.».
- L'art. 650 del codice penale e' il seguente: «Art. 650 (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorita).
- Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorita' per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro.».

Nota all'art. 299:
- L'art. 34 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante «Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio 2006, n. 8, e' il seguente: «Art. 34 (Funzionamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio).
- 1. Per l'immediato potenziamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e' istituita, senza aumenti di spesa a carico del bilancio dello Stato, la Direzione generale per il danno ambientale.
2. Alla nuova Direzione generale e' attribuito un posto di funzione di livello dirigenziale generale. A tale fine e' soppressa una unita' del contingente previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 17 giugno 2003, n. 261. Alla Direzione generale sono attribuiti uffici di livello dirigenziale, con imputazione alla corrispondente dotazione organica dei dirigenti determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da individuarsi ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
3. La Direzione generale svolge le funzioni di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di danno ambientale, nonche' quelle inerenti alla gestione e sviluppo dei sistemi informativi e statistici, ivi compresi quelli cartografici, utilizzati dalle altre strutture ministeriali, con le correlate attivita' di studio e ricerca ed a quelle per la informazione e la comunicazione ambientale.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.».

Note all'art. 300:
- La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, recante «Responsabilita' ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale», e' pubblicata nella G.U.C.E. del 30 aprile 2004, n. L 143.
- La legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 1992, n. 46, supplemento ordinario.
- La direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente «La conservazione degli uccelli selvatici», e' pubblicata nella G.U.C.E. del 25 aprile 1979, n. L 103.
- La direttiva 85/411/CEE della Commissione, del 25 luglio 1985, recante «Modifica alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici», e' pubblicata nella G.U.C.E. del 30 agosto 1985, n. L 233.
- La Direttiva 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, recante «Modifica alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici», e' pubblicata nella G.U.C.E. dell'8 maggio 1991, n. L 115.
- La Convenzione di Parigi, del 18 ottobre 1950, relativa alla «Protezione degli uccelli», e' stata ratificata con legge 24 novembre 1978, n. 812.
- La Convenzione di Berna, del 19 settembre 1979, relativa alla «Conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa», e' stata ratificata con legge 5 agosto 1981, n. 503.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante «Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 1997, n. 248, supplemento ordinario.
- La direttiva 92/43/CEE recante «Conservazione degli habitat naturali, e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche», e' pubblicata nella G.U.C.E. del 22 luglio 1992, n. L 206.
- La legge del 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree protette», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 1991, n. 292, supplemento ordinario.
- La Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che «Istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque», e' pubblicata nella G.U.C.E. del 22 dicembre 2000, n. L 327.

Note all'art. 303:
- La Convenzione del 1976 sulla «limitazione della responsabilita' in materia di rivendicazioni marittime (LLMC)». Conclusa a Londra il 19 novembre 1976. Approvata dall'Assemblea federale il 20 marzo 1987. Strumento d'adesione depositato dalla Svizzera il 15 dicembre 1987. Entrata in vigore per la Svizzera il 1° aprile 1988. (Stato 5 aprile 2005).
- La Convenzione di Strasburgo del 4 novembre 1988 sulla «limitazione della responsabilita' nella navigazione interna (CLNI)» e' stata ratificata il 21 maggio 1997.

Note all'art. 306:
- L'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192, e' il seguente: «Art. 11 (Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento).
- 1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10, l'amministrazione procedente puo' concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.
1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento puo' predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullita', per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato. 4-bis. A garanzia dell'imparzialita' e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo e' preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.».
- La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, recante «Responsabilita' ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale», pubblicata nella G.U.C.E. del 30 aprile 2004, n. L 143.

Nota all'art. 309:
- L'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 1986, n. 162, supplemento ordinario, e' il seguente: «Art. 13.
- 1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalita' programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonche' della continuita' dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide.
2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al precedente art. 12, comma 1, lettera c), effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento.».

Nota all'art. 312:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192.

Note all'art. 313:
- L'art. 2058 del codice civile e' il seguente: «Art. 2058. - Risarcimento in forma specifica. Il danneggiato puo' chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile.».
- L'art. 2947 del codice civile e' il seguente: «Art. 2947 (Prescrizione del diritto al risarcimento del danno).
- 1. Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si e' verificato.
2. Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. 3. In ogni caso, se il fatto e' considerato dalla legge come reato e per il reato e' stabilita una prescrizione piu' lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato e' estinto per causa diversa dalla prescrizione o e' intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza e' divenuta irrevocabile.».

Note all'art. 314:
- L'art. 11 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192, e' riportato nelle note dell'art. 306. - L'art. 444 del codice di procedura penale e' il seguente: «Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta).
- 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, nonche' quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta delle parti [c.p.p. 445]. Se vi e' costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda;
l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo' subordiname l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere concessa, rigetta la richiesta.».

Nota all'art. 317:
- Il decreto legislativo 13 aprile 1999, a. 112, recante «Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 1999, n. 97.

Nota all'art. 318:
- La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, recante «Responsabilita' ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale», e' pubblicata nella G.U.C.E. del 30 aprile 2004, n. L 143.

Allegati

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Testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14/4/2006 - Suppl. Ordinario n. 96

Testo originale in un unico file comprensivo degli allegati (427 pagine in PDF - 27 MB)  

Testo del provvedimento aggiornato e coordinato
con tutte le modifiche e integrazioni intervenute sino ad oggi
  

1° DECRETO LEGISLATIVO correttivo del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Norme in materia ambientale.

Testo in vigore dal: 25-11-2006

----> Vedere il 1° Decreto Legislativo completo di note e avvertenze <----  

2° DECRETO LEGISLATIVO correttivo del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Norme in materia ambientale (NON ANCORA PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE).

----> Vedere il 2° Decreto Legislativo correttivo <----  

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 22 ottobre 2008
Semplificazione degli adempimenti amministrativi di cui all'articolo 195, comma 2, lettera s-bis) del decreto legislativo n. 152/2006, in materia di raccolta e trasporto di specifiche tipologie di rifiuti.

(Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12/11/2007)

  
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti;
Vista la direttiva 91/689/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa ai rifiuti pericolosi;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, «Norme in materia ambientale» ed, in particolare, la Parte IV del decreto concernente «Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati»;
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale» che ha introdotto modifiche ed integrazioni alla parte IV del citato decreto legislativo n. 152/2006;
Visto, in particolare, l'art. 195, comma 2, lettera s-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 novellato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 che testualmente recita: «l'individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del presente decreto, di semplificazioni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente disciplina in materia di adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attivita' di installazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'allegato C alla Parte quarta del presente decreto»;
Considerato quanto disposto dal decreto ministeriale 5 aprile 2006, n. 186 concernente il «Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22»;
Ravvisata l'opportunita' di individuare delle procedure amministrative semplificate per il recupero della categoria di rifiuti individuati quali cartucce di toner per stampanti laser, cartucce di stampanti inkjet e cartucce di nastri per stampanti ad aghi;

Decreta:

Art. 1

1. La raccolta ed il trasporto della tipologia di rifiuti individuati come cartucce di toner per stampanti laser, cartucce di stampanti inkjet, e cartucce di nastri per stampanti ad aghi per i quali e' attribuito nel Catalogo europeo dei rifiuti (CER) il codice 080318 (toner per stampa esauriti non contenenti sostanze pericolose), possono essere effettuati, in deroga a quanto disposto dalla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, con modalita' amministrative semplificate, a condizione che siano destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Il formulario di identificazione di cui all'art. 193 del decreto legislativo n. 152/2006 e' validamente sostituito dal documento di trasporto di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 14 agosto 1996, purche' la consegna avvenga direttamente presso il luogo dove si effettuano le operazioni di recupero e non siano previsti depositi temporanei intermedi.
3. Per la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti devono essere utilizzati imballi tipo «eco-box» non pallettizzato muniti di coperchio e sigillo ed idonei ad impedire la dispersione di liquidi e di polveri, con dimensioni massime pari a 35cm\times 35cm\times 70cm e con un peso complessivo (imballo e rifiuti contenuti) non superiore a 30kg.
4. Qualora il trasporto dei rifiuti di cui al comma 1 destinati al recupero sia effettuato da imprese che esercitano attivita' di trasporto conto terzi, quali corrieri e vettori ordinari di consegna, per i quali il trasporto dei rifiuti non costituisce l'attivita' principale dell'impresa, e non ecceda le quantita' giornaliera di cui al comma precedente, ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali si applicano le modalita' semplificate di iscrizione di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in armonia con quanto deliberato dal Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti in data 3 marzo 2008

Art. 2

1. Per i rifiuti di cui all'art. 1 ai quali e' attribuito nel Catalogo europeo dei rifiuti (CER) il codice 080317* (toner per stampa esauriti contenenti sostanze pericolose, fermi restando gli obblighi previsti dalla vigente normativa, qualora il trasporto sia effettuato da imprese che esercitano attivita' di trasporto conto terzi, quali corrieri e vettori ordinari di consegna, per i quali il trasporto dei rifiuti non costituisce l'attivita' principale dell'impresa e non ecceda la quantita' giornaliera di 30kg, ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali si applicano le modalita' semplificate di iscrizione di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in armonia con quanto deliberato dal Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti in data 3 marzo 2008

Art. 3

1. Le iscrizioni all'Albo nazionale dei gestori ambientali gia' assentite alle imprese di cui agli articoli 1, comma 4, e 2 al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, restano valide fino alla scadenza.

Roma, 22 ottobre 2008

Il Ministro: Prestigiacomo

      

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