|
Testo in vigore dal:
7-5-2005
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87
della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge
8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e
norme in materia di danno ambientale;
Vista la direttiva 96/61/CE del
Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento cosi' come modificata dalle direttive 2003/35/CE e
2003/87/CE
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, di
attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento (IPPC);
Visto l'articolo 22 della legge 31
ottobre 2003, n. 306, che prevede la delega al Governo per l'attuazione
integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento;
Visto l'articolo 77 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, legge finanziaria 2003, concernente interventi ambientali;
Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio in data 24 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
229 del 30 settembre 2003, recante determinazione dei termini per la
presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, per
gli impianti di competenza statale;
Vista la legge 31 luglio 2002, n.
179, recante disposizioni in materia ambientale;
Visto il decreto-legge
24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2004, n. 47, recante proroga di termini previsti da disposizioni
legislative;
Vista la decisione della Commissione europea 1999/391/CE,
del 31 maggio 1999, recante il questionario sull'attuazione della
direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate
dell'inquinamento;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio in data 29 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 228 del 1° ottobre 2003, recante approvazione del
formulario per la comunicazione relativa all'applicazione del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante attuazione della direttiva
96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, concernente conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 7 agosto 1990, n.
241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare gli
articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, cosi' come modificati, da
ultimo, dalla legge 24 novembre 2000, n. 340;
Visto il decreto-legge 4
dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
gennaio 1994, n. 61, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione
dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del
Governo, ed in particolare l'articolo 38 che istituisce l'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, concernente il
regolamento recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, a norma dell'articolo
8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il
regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 marzo 2001, n. 761, sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad
un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);
Vista la legge 23
marzo 2001, n. 93, recante disposizioni in campo ambientale, ed in
particolare l'articolo 18, comma 2;
Vista la legge 25 gennaio 1994, n.
70, recante norme per la semplificazione degli adempimenti in materia
ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione
del sistema di ecogestione e di audit ambientale;
Vista la legge 26
ottobre 1995, n. 447, recante legge quadro sull'inquinamento acustico;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante testo unico delle
leggi sanitarie;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 agosto 1988, n. 377, recante la regolamentazione delle
pronunce di compatibilita' ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8
luglio 1986, n. 349;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
recante attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203, recante attuazione delle direttive CEE 80/779, 82/884,
84/360 e 85/203, concernenti norme in materia di qualita' dell'aria
relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto
dagli impianti industriali e suoi decreti attuativi;
Visto il decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i
Ministri della salute e delle attivita' produttive, 16 gennaio 2004, n.
44, recante recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla
limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune
attivita' industriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
Visto il decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive
91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE
sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e suoi decreti attuativi;
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante attuazione
della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
Visto il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2002,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4
gennaio 2003, recante approvazione del nuovo modello unico di
dichiarazione ambientale per l'anno 2003 cosi' come modificato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2003;
Visto il
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita';
Visto il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, recante misure urgenti
per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale;
Visto il
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la
sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e il recupero di
potenza di energia elettrica. Delega al Governo in materia di
remunerazione della capacita' produttiva di energia elettrica e di
espropriazione per pubblica utilita';
Visto il decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 152, recante disposizioni sulla tutela delle acque
dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE, concernente
il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE
relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricole;
Visto il decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri
della salute e delle attivita' produttive 6 novembre 2003, n. 367,
recante il regolamento concernente la fissazione di standard di qualita'
nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive
modificazioni, recante attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
92/3 Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti; Visto
il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, recante attuazione della
direttiva 90/219/CEE concernente l'impiego confinato di microrganismi
geneticamente modificati e il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92,
recante attuazione della direttiva 90/220/CEE concernente l'emissione
deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;
Visto il
decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, sull'attuazione della
direttiva 90/313/CEE concernente la liberta' di accesso alle informazioni
in materia ambientale;
Vista la direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del
23 dicembre 1991, concernente la standardizzazione e razionalizzazione
delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti
l'ambiente;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante
definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2004;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso
nella seduta del 25 novembre 2004;
Acquisito il parere delle competenti
commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 febbraio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le
politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze, per le attivita' produttive,
della salute, delle politiche agricole e forestali e per gli affari
regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto e campo
di applicazione
1. Il presente decreto ha per oggetto la prevenzione e la
riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attivita' di cui
all'allegato I;
esso prevede misure intese ad evitare oppure, qualora non
sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attivita' nell'aria,
nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti e per
conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo
complesso.
2. Il presente decreto disciplina il rilascio, il rinnovo e il
riesame dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui
all'allegato I, nonche' le modalita' di esercizio degli impianti
medesimi, ai fini del rispetto dell'autorizzazione integrata ambientale.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2002,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55,
nonche' dell'articolo 1-sexies, comma 8, del decreto-legge 29 agosto
2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003,
n. 290, l'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di
produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici,
nuovi ovvero oggetto di modifiche sostanziali, e' rilasciata nel rispetto
della disciplina di cui al presente decreto, che costituisce il compiuto
recepimento della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre
1996, e nel rigoroso rispetto del termine di cui all'articolo 5, comma
12.
4. Per gli impianti, nuovi ovvero sottoposti a modifiche sostanziali,
che svolgono attivita' di cui all'allegato I del presente decreto, il
procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale
garantisce contestualmente, ove ne ricorrano le fattispecie, l'osservanza
di quanto previsto dall'articolo 27, commi 5 e 6, del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22.
5. Per gli impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nuovi ovvero sottoposti a
modifiche sostanziali, l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi
dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e'
rilasciata nel rispetto della disciplina di cui al presente decreto.
Avvertenza:
- Il testo
delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle legge, sull'emanazione
del decreto del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti. Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di
pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della
Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il
potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, reca:
«Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri».
- La legge 8 luglio 1986 n. 349 e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162, S.O.
- La direttiva 1996/61
ICE del Consiglio del 24 settembre 1996 e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L
257 del 10 ottobre 1996. - Il decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 372 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1999, n. 252.
- L'art. 22
della legge 31 ottobre 2003 n. 306, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
15 novembre 2003, n. 266, (Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
comunitaria 2003), cosi' recita:
«Art. 22 (Delega al Governo per
l'integrale attuazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la
riduzione integrate dell'inquinamento).
- 1. il Governo e' delegato ad
adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un decreto legislativo per l'integrale attuazione della direttiva
96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento,
mediante modifiche al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, in base
ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) estensione delle
disposizioni del citato decreto legislativo n. 372 del 1999, limitate
agli impianti industriali esistenti, anche ai nuovi impianti e a quelli
sostanzialmente modificati, anche tenendo conto di quanto previsto
dall'art. 77, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
b)
indicazione esemplificativa delle autorizzazioni gia' in atto, da
considerare assorbite nell'autorizzazione integrata;
c) adeguamento delle
previsioni di cui agli articoli 216 e 217 del testo unico delle leggi
sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, alla
normativa nazionale e comunitaria in materia di autorizzazione integrata
ambientale».
- L'art. 77 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, recante:
«Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003)», come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 77 (Interventi ambientali).
- 1. Ai fini dell'accelerazione dell'attivita'
istruttoria della commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale
di cui all'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988. n. 67, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e' autorizzato ad
avvalersi del supporto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per
i servizi tecnici (APAT), dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente (ENEA), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e di
altri enti o istituti pubblici o privati a prevalente capitale pubblico,
mediante la stipula di apposite convenzioni.
2. Per fare fronte al
maggiore onere derivante dal comma 1 del presente articolo, il limite di
valore dei progetti di opere di competenza statale sottoposti al
versamento dello 0,5 per mille di cui all'art. 27 della legge 30 aprile
1999, n. 136, e' portato a 5 milioni di euro.
3. (Abrogato).
4.
(Abrogato).
5. (Abrogato).
6. Al fine della bonifica e del risanamento
ambientale dell'area individuata alla lettera p-quater) del comma 4
dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e' autorizzata la spesa
di 2 milioni di euro per l'anno 2003, di 1 milione di euro per l'anno
2004 e di 1 milione di euro per l'anno 2005».
- Il decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio del 24 luglio 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2003, reca:
«Determinazione dei termini per la presentazione delle domande di
autorizzazione integrata ambientale, per gli impianti di competenza
statale».
- La legge 31 luglio 2002 n. 179 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 agosto 2002, n. 189.
- Il decreto-legge 24 dicembre 2003, n.
355 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2003, n. 300 e
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 febbraio 2004,
n. 47 (Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2004, n. 48).
- La decisione della
Commissione europea 1999/391/CE del 31 maggio 1999 e' pubblicata nella
G.U.C.E. 15 giugno 1999, n. L 148.
- Il decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio del 29 maggio 2003 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1° ottobre 2003.
- La
legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo
1997, n. 63, reca «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa».
- Il decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
21 aprile 1998. n. 92, S.O.
- Si riporta il testo degli artt. 7, 8, 14,
14-bis, 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, recante:
«Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modifiche. «Art. 7
(Comunicazione di avvio del procedimento).
- 1. Ove non sussistano
ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita' del
procedimento, l'avvio del procedimento stesso e' comunicato, con le
modalita' previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il
provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli
che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le
ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa
derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente
individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione e'
tenuta a fornire loro, con le stesse modalita', notizia dell'inizio del
procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facolta'
dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle
comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari». «Art.
8 (Modalita' e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento).
- 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del
procedimento mediante comunicazione personale. 2. Nella comunicazione
debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto
del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del
procedimento;
c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti
dall'art. 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi
esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
c-ter) nei
procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della
relativa istanza;
d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli
atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale
non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione
provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di
pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione
medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo'
essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione
e' prevista.». «Art. 14 (Conferenza di servizi).
- 1. Qualora sia
opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici
coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente
indice di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi
e' sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire
intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla
ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa
richiesta. La conferenza puo' essere altresi' indetta quando nello stesso
termine e' intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni
interpellate.
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per
l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti
amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita' o risultati. In
tal caso, la conferenza e' indetta dall'amministrazione o, previa
informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse
pubblico prevalente. L'indizione della conferenza puo' essere richiesta
da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del
privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di
competenza di piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione
competente per l'adozione del provvedimento finale.
5. In caso di
affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi e'
convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal
concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle
leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).
Quando la conferenza e' convocata ad istanza del concessionario spetta in
ogni caso al concedente il diritto di voto.
5-bis. Previo accordo tra le
amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi e' convocata e svolta
avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le
modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni. L'art. 14-bis cosi'
recita: Conferenza di servizi preliminare.
1. La conferenza di servizi
puo' essere convocata per progetti di particolare complessita' e di
insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta
dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da
uno studio di fattibilita', prima della presentazione di una istanza o di
un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni
per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In
tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della
richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.
2. Nelle
procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la
conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di
indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo,
le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i
nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa
vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico
o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', si pronunciano,
per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni
progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della
documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della
realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro
quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per
ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di
consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi
si esprime entro trenta giomi dalla conclusione della fase preliminare di
definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo
quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga
entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di
servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito
di tale conferenza, l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle
condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto
ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della
procedura di VIA, la suddetta autorita' esamina le principali
alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della
documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di
incompatibilita', anche con riferimento alla localizzazione prevista dal
progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito
della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di
presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.
3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una
amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della
salute o della pubblica incolumita', con riferimento alle opere
interregionali, e' sottoposto alla disciplina di cui all'art. 14-quater,
comma 3.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi
si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni
fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate
solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive
del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul
progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico
del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto
definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse
amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto
preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo
giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante
appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione
aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo
progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni». «Art. 14-ter (Lavori della
conferenza di servizi).
- 01. La prima riunione della conferenza di
servizi e' convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare
complessita' dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di
indizione.
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative
all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.
2. La
convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve
pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o
informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i
successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono
richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della
riunione in una diversa data;
in tale caso, l'amministrazione procedente
concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla
prima.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in
quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del
progetto definitivo ai sensi dell'art. 14-bis, le amministrazioni che vi
partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione
conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta
giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali
termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e
9 del presente articolo.
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la
conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione
medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di
novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla
compatibilita' ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto
per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente
si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei
trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della
maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il
termine di trenta giorni di cui al precedente periodo e' prorogato di
altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessita' di
approfondimenti istruttori.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali
sia gia' intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di
cui al comma 3 dell'art. 14-quater, nonche' quelle di cui agli articoli
16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni
preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e
della pubblica incolumita'.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa
alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante
legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la
volonta' dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della
stessa.
6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso
scaduto il termine di cui al comma 3, l'amministrazione procedente adotta
la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le
specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni
prevalenti espresse in quella sede.
7. Si considera acquisito l'assenso
dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso
definitivamente la volonta' dell'amministrazione rappresentata.
8. In
sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola
volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o
ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta
sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del
provvedimento.
9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione
conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni
autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque
denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque
invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA e'
pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta
VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA
regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali
impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati».
«Art. 14-quater (Effetti del dissenso espresso nella conferenza di
servizi).
- 1. Il dissenso di uno o piu' rappresentanti delle
amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a
pena di inammissibilita', deve essere manifestato nella conferenza di
servizi, deve essere congruamente motivato, non puo' riferirsi a
questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza
medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche
progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
2. [Se una o piu'
amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio
dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima,
entro i termini perentori indicati dall'art. 14-ter, comma 3, assume
comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base
della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di
servizi. La determinazione e' immediatamente esecutiva].
3. Se il
motivato dissenso e' espresso da un amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico
o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la decisione e'
rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni:
a) al
Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali;
b) alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza
Stato-regioni», in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una
regionale o tra piu' amministrazioni regionali;
c) alla Conferenza
unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un
ente locale o tra piu' enti locali. Verificata la completezza della
documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione e' assunta entro
trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei Ministri, della
Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la
complessita' dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un
ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.
3-bis. Se il motivato
dissenso e' espresso da una regione o da una provincia autonoma in una
delle materie di propria competenza, la determinazione sostitutiva e'
rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni:
a) alla
Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte tra un amministrazione
statale e una regionale o tra amministrazioni regionali;
b) alla
Conferenza unificata, in caso di dissenso tra una regione o provincia
autonoma e un ente locale. Verificata la completezza della documentazione
inviata ai fini istruttori, la decisione e' assunta entro trenta giorni,
salvo che il Presidente della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza
unificata, valutata la complessita' dell'istruttoria, decida di prorogare
tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.
3-ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la Conferenza
Stato-regioni o la Conferenza unificata non provvede, la decisione, su
iniziativa del Ministro per gli affari regionali, e' rimessa al Consiglio
dei Ministri, che assume la determinazione sostitutiva nei successivi
trenta giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla
competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, e dell'art. 118
della Costituzione, alla competente Giunta regionale ovvero alle
competenti Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano, che
assumono la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni;
qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine predetto, la
decisione e' rimessa al Consiglio dei Ministri, che delibera con la
partecipazione dei Presidenti delle regioni interessate.
3-quater. In
caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3 e 3-bis non si
applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano ratificato,
con propria legge, intese per la composizione del dissenso ai sensi
dell'art. 117, ottavo comma, della Costituzione, anche attraverso
l'individuazione di organi comuni competenti in via generale ad assumere
la determinazione sostitutiva in caso di dissenso.
3-quinquies. Restano
ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli
statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione. 4.
-
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di
provvedimento negativo trova applicazione l'art. 5, comma 2, lettera
c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'art. 12,
comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303».
- Il
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito dalla legge 21 gennaio
1994, n. 61, pubblicata Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 1994 reca:
«Disposizioni
urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione
dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente».
- Si riporta il
testo dell'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, recante:
«riforma
dell'organizzazione del Governo» e successive modificazioni:
«Art. 38
(Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici).
- 1.
E' istituita l'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
2. L'agenzia
svolge i compiti e le attivita' tecnico-scientifiche di interesse
nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse
idriche e della difesa del suolo, ivi compresi l'individuazione e
delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali.
3.
All'agenzia sono trasferite le attribuzioni dell'agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente, quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti
presso la presidenza del consiglio dei ministri, ad eccezione di quelle
del servizio sismico nazionale.
4. Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai
sensi dell'art. 8, comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio
federale rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente, con funzioni consultive nei confronti del direttore
generale e del comitato direttivo. Lo statuto prevede altresi' che il
comitato direttivo sia composto di quattro membri, di cui due designati
dal Ministero dell'ambiente e due designati dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano. Lo statuto disciplina inoltre le funzioni e le competenze
degli organismi sopra indicati e la loro durata, nell'ambito delle
finalita' indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera b),
del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
5. Sono soppressi l'agenzia nazionale
per la protezione dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti
presso la presidenza del consiglio dei ministri. Il relativo personale e
le relative risorse sono assegnate all'agenzia».
- Il decreto del
Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2002, n. 222, concerne:
«regolamento
recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici, a norma dell'art. 8, comma 4, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».
- Regolamento (CE) n.
761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, n.
761, e' pubblicato in GUCE 24 aprile 2001, n. L 114.
- Si riporta il
testo dell'art. 18 della legge 23 marzo 2001, n. 93, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2001, n. 79:
«Art. 18 (Trasmissione di dati
a stati ed organismi terzi).
- 1. L'Europol puo' trasmettere dati di
carattere personale conservati al suo interno a Stati ed organismi terzi
di cui all'art. 10, paragrafo 4, alle condizioni previste dal paragrafo 4
qualora:
1) cio' sia necessario in singoli casi per la prevenzione o la
lotta contro i reati per i quali l'Europol e' competente ai sensi
dell'art. 2;
2) sia garantito un adeguato livello di protezione dei dati
in tale Stato o organismo e;
3) cio' sia ammesso dalle norme generali di
cui al paragrafo 2.
2. Tenendo conto delle circostanze indicate nel
paragrafo 3, il Consiglio che delibera secondo la procedura di cui al
titolo VI del trattato sull'Unione europea, adotta all'unanimita' le
norme generali per la trasmissione di dati di carattere personale da
parte dell'Europol agli Stati ed organismi terzi di cui all'art. 10,
paragrafo 4. Il consiglio di amministrazione prepara la decisione del
Consiglio e sente il parere dell'autorita' di controllo comune di cui
all'art. 24.
3. L'adeguatezza del livello di protezione dei dati offerto
dagli Stati ed organismi terzi ai sensi dell'art. 10, paragrafo 4, viene
giudicata tenendo conto di tutte le circostanze che svolgono un ruolo
nella trasmissione di dati di carattere personale e in particolare:
1)
del tipo di dati;
2) della loro finalita';
3) della durata del
trattamento previsto e;
4) delle disposizioni generali o speciali
applicabili agli Stati ed organismi terzi ai sensi dell'art. 10,
paragrafo 4.4. Se i dati in questione sono stati trasmessi all'Europol
da uno Stato membro, l'Europol puo' trasmetterli agli Stati ed organismi
terzi unicamente con l'accordo dello Stato membro. Lo Stato membro puo'
esprimere, a tal fine, un accordo preventivo, generale o meno, revocabile
in qualsiasi momento. Se i dati non sono stati trasmessi da uno Stato
membro, l'Europol si accerta che la trasmissione degli stessi non sia di
natura tale da:
1) costituire un ostacolo per il regolare svolgimento di
funzioni rientranti nella competenza di uno Stato membro;
2) costituire
una minaccia per la sicurezza e l'ordine pubblico di uno Stato membro o
poter arrecargli comunque pregiudizio.
5. La responsabilita' circa la
legittimita' della trasmissione incombe all'Europol. Esso deve registrare
la trasmissione e il relativo motivo. La trasmissione e' autorizzata solo
se il destinatario si impegna a far si' che i dati siano utilizzati solo
per lo scopo per il quale sono stati trasmessi. Cio' non riguarda la
trasmissione dei dati di carattere personale per cui e' necessaria una
domanda dell'Europol.
6. Ove la trasmissione ai sensi del paragrafo 1
riguardi informazioni che devono essere tenute segrete, essa e' permessa
solo se tra l'Europol e il destinatario esiste un accordo sulla
protezione del segreto.».
- La legge 25 gennaio 1994, n. 70 e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1994, n. 24.
- La legge 26
ottobre 1995, n. 447 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 ottobre
1995, n. 254.
- Il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1934, n. 186.
- Il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 1988, n. 204.
- Il decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 334, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
settembre 1999, n. 228.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 203, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre
1999, n. 228.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle attivita'
produttive, 16 gennaio 2004, n. 44, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 febbraio 2004, n. 47.
- Il decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n.
38.
- Il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2003, n. 59.
- Il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2003, n. 3, e' stato modificato dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2003, n. 48.
- Il decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
gennaio 2004, n. 25.
- Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2002, n. 84, reca:
«misure urgenti
per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale».
- Il
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
28 ottobre 2003, n. 251, reca:
«disposizioni urgenti per la sicurezza e
lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e il recupero di potenza di
energia elettrica. Delega al Governo in materia di remunerazione della
capacita' produttiva di energia elettrica e di espropriazione per
pubblica utilita».
- Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio 1999, n. 124.
- Il decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
i Ministri della salute e delle attivita' produttive, 6 novembre 2003, n.
367, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2004, n. 5.
- Il
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1995, n. 136.
- Il decreto
legislativo 3 marzo 1993, n. 91, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3
aprile 1993, n. 78.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1997, n. 54. La direttiva
91/692/CEE del 23 dicembre 199l, e' pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre
1991, n. L 377. Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202. Note all'art.
1:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 7
febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2002, n. 55:
«2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata a
seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le Amministrazioni
statali e locali interessate, svolto nel rispetto dei principi di
semplificazione e con le modalita' di cui alla legge 7 agosto 1990:
n.
241, e successive modificazioni, d'intesa con la regione interessata. Ai
soli fini del rilascio della valutazione di impatto ambientale (VIA),
alle opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di
cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive
modificazioni. Fino al recepimento della direttiva 96/61/CE del
Consiglio, del 24 settembre 1996, tale autorizzazione comprende
l'autorizzazione ambientale integrata e sostituisce, ad ogni effetto, le
singole autorizzazioni ambientali di competenza delle Amministrazioni
interessate e degli enti pubblici territoriali. L'esito positivo della
VIA costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento
autorizzatorio. L'istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA in
ogni caso entro il termine di centottanta giorni dalla data di
presentazione della richiesta, comprensiva del progetto preliminare e
dello studio di impatto ambientale.».
- L'art. 1-sexies, comma 8, del
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla
legge 27 ottobre 2003, n. 290 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28
ottobre 2003, n. 251), e' il seguente:
«8. Per la costruzione e
l'esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300
MW termici si applicano le disposizioni del decreto-legge 7 febbraio
2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n.
55.».
- L'art. 27, commi 5 e 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, cosi' recita:
«5. Entro trenta giorni dal ricevimento delle
conclusioni della conferenza, e sulla base delle risultanze della stessa,
la Giunta regionale approva il progetto e autorizza la realizzazione
dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri,
autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali.
L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento
urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilita',
urgenza ed indifferibilita' dei lavori.
6. Nel caso in cui il progetto
approvato riguardi aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n.
1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, si applicano le
disposizioni di cui al comma 9, dell'art. 82, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.».
- L'art. 12 del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387, cosi' recita:
«Art. 12 (Razionalizzazione e
semplificazione delle procedure autorizzative).
- 1. Le opere per la
realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonche' le
opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3,
sono di pubblica utilita' ed indifferibili ed urgenti.
2. Restano ferme
le procedure di competenza del Ministero dell'interno vigenti per le
attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi.
3. La costruzione
e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica,
potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come
definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli
impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata
dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel
rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di
tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. A tal fine la
Conferenza dei servizi e' convocata dalla regione entro trenta giorni dal
ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del
diritto annuale di cui all'art. 63, commi 3 e 4, del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.
4.
L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a seguito di un
procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni
interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le
modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce
titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformita' al progetto
approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla rimessa in
pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito
della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione
del procedimento di cui al presente comma non puo comunque essere
superiore a centottanta giorni.
5. All'installazione degli impianti di
fonte rinnovabile di cui all'art. 2, comma 2, lettere b) e c), per i
quali non e' previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si
applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4.
6. L'autorizzazione non
puo' essere subordinata ne' prevedere misure di compensazione a favore
delle regioni e delle province.
7. Gli impianti di produzione di energia
elettrica, di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere
ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani
urbanistici. Nell'ubicazione si dovra' tenere conto delle disposizioni in
materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento
alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela
della biodiversita', cosi' come del patrimonio culturale e del paesaggio
rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonche' del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, art. 14.
8. Gli impianti di
produzione di energia elettrica di potenza complessiva non superiore a 3
MW termici, sempre che ubicati all'interno di impianti di smaltimento
rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di
depurazione e biogas, nel rispetto delle norme tecniche e prescrizioni
specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3, dell'art. 31 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 2, comma 1, del decreto dei Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 203, attivita' ad inquinamento atmosferico poco
significativo ed il loro esercizio non richiede autorizzazione. E'
conseguentemente aggiornato l'elenco delle attivita' ad inquinamento
atmosferico poco significativo di cui all'allegato I al decreto del
Presidente della Repubblica 25 luglio 1991.
9. Le disposizioni di cui ai
precedenti commi si applicano anche in assenza della ripartizione di cui
all'art. 10, commi 1 e 2, nonche' di quanto disposto al comma 10.
10. In
Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del Ministro per i beni e le attivita' culturali, si
approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al
comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un
corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti
eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni
possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla
installazione di specifiche tipologie di impianti.».
Art. 2
Definizioni
1. Ai
fini del presente decreto si intende per:
a) sostanze:
gli elementi
chimici e loro composti, escluse le sostanze radioattive di cui al
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e gli organismi geneticamente
modificati di cui ai decreti legislativi del 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92;
b) inquinamento:
l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di
attivita' umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria,
nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla
qualita' dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali,
oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri
suoi legittimi usi;
c) impianto:
l'unita' tecnica permanente in cui sono
svolte una o piu' attivita' elencate nell'allegato I e qualsiasi altra
attivita' accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attivita'
svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e
sull'inquinamento;
d) impianto esistente:
un impianto che, al 10 novembre
1999, aveva ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie
all'esercizio, o il provvedimento positivo di compatibilita' ambientale,
o per il quale a tale data erano state presentate richieste complete per
tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a
condizione che esso sia entrato in funzione entro il 10 novembre 2000;
e)
impianto nuovo:
un impianto che non ricade nella definizione di impianto
esistente;
f) emissione:
lo scarico diretto o indiretto, da fonti
puntiformi o diffuse dell'impianto, di sostanze, vibrazioni, calore o
rumore nell'aria, nell'acqua ovvero nel suolo;
g) valori limite di
emissione:
la massa espressa in rapporto a determinati parametri
specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non
possono essere superati in uno o piu' periodi di tempo. I valori limite
di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi,
famiglie o categorie di sostanze, segnatamente quelle di cui all'allegato
III. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma
nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto;
nella loro
determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per
quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una
stazione di depurazione puo' essere preso in considerazione nella
determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione
di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo
insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente,
fatto salvo il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni;
h) norma di qualita'
ambientale:
la serie di requisiti, inclusi gli obiettivi di qualita', che
sussistono in un dato momento in un determinato ambiente o in una
specifica parte di esso, come stabilito nella normativa vigente in
materia ambientale;
i) autorita' competente:
il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio per tutti gli impianti esistenti e nuovi di
competenza statale indicati nell'allegato V o, per gli altri impianti, l'autorita'
individuata, tenendo conto dell'esigenza di definire un unico
procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale,
dalla regione o dalla provincia autonoma;
l) autorizzazione integrata
ambientale:
il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o
di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che
l'impianto sia conforme ai requisiti del presente decreto.
Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e
gestiti dal medesimo gestore;
m) modifica dell'impianto:
una modifica
delle sue caratteristiche o del suo funzionamento ovvero un suo
potenziamento che possa produrre conseguenze sull'ambiente;
n) modifica
sostanziale:
una modifica dell'impianto che, secondo un parere motivato
dell'autorita' competente, potrebbe avere effetti negativi e
significativi per gli esseri umani o per l'ambiente. In particolare, per
ciascuna attivita' per la quale l'allegato I indica valori di soglia, e'
sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una
delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della
soglia stessa;
o) migliori tecniche disponibili:
la piu' efficiente e
avanzata fase di sviluppo di attivita' e relativi metodi di esercizio
indicanti l'idoneita' pratica di determinate tecniche a costituire, in
linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad
evitare oppure, ove cio' si riveli impossibile, a ridurre in modo
generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel
determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in
particolare degli elementi di cui all'allegato IV. Si intende per:
1)
tecniche:
sia le tecniche impiegate sia le modalita' di progettazione,
costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;
2)
disponibili:
le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta
l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide
nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in
considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che
siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purche' il gestore
possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;
3) migliori:
le tecniche
piu' efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente
nel suo complesso;
p) gestore:
qualsiasi persona fisica o giuridica che
detiene o gestisce l'impianto;
q) pubblico:
una o piu' persone fisiche o
giuridiche, nonche', ai sensi della legislazione o della prassi
nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
r) pubblico interessato:
il pubblico che subisce o puo' subire gli
effetti dell'adozione di una decisione relativa al rilascio o
all'aggiornamento di una autorizzazione o delle condizioni di
autorizzazione, o che ha un interesse rispetto a tale decisione;
ai fini
della presente definizione le organizzazioni non governative che
promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti di
dirirto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse.
Note all'art. 2:
- Per il
decreto legislativo:
17 marzo 1995, n. 230, vedi note alle premesse;
per
il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, vedi note alle premesse;
- Il
decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 aprile 1993, n. 78, reca:
«Attuazione della direttiva
90/220/CEE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi
geneticamente modificati»;
per il decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
152, vedi note alle premesse.
Art. 3
Principi generali
dell'autorizzazione integrata ambientale
1. L'autorita' competente, nel
determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale,
fermo restando il rispetto delle norme di qualita' ambientale, tiene
conto dei seguenti principi generali:
a) devono essere prese le opportune
misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le
migliori tecniche disponibili;
b) non si devono verificare fenomeni di
inquinamento significativi;
c) deve essere evitata la produzione di
rifiuti, a norma del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni;
in caso contrario i rifiuti sono recuperati o,
ove cio' sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati
evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
d) l'energia deve essere
utilizzata in modo efficace;
e) devono essere prese le misure necessarie
per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
f) deve essere
evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione
definitiva delle attivita' e il sito stesso deve essere ripristinato ai
sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino
ambientale.
Nota all'art. 3:
Per il
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, vedi note alle premesse.
Art. 4
Individuazione e
utilizzo delle migliori tecniche disponibili
1. L'autorizzazione
integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attivita' di cui
all'allegato I e' rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate
nell'allegato IV e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 14,
comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e
l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o piu'
decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le
attivita' produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata
istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con la
stessa procedura si provvede all'aggiornamento ed alla integrazione delle
suddette linee guida, anche sulla base dello scambio di informazioni di
cui all'articolo 14, commi 3 e 4.
2. Le linee guida di cui al comma 1
sono definite con il supporto di una commissione composta da esperti
della materia alla quale partecipano, anche a titolo consultivo, i
rappresentanti di interessi industriali e ambientali, istituita con
decreto dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle
attivita' produttive e della salute, senza oneri a carico del bilancio
dello Stato. Limitatamente allo svolgimento dei compiti inerenti le
attivita' di cui al punto 6.6 dell'allegato I, la commissione e'
integrata da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e
forestali. La commissione assicura inoltre il supporto ai Ministri di cui
al comma 1, in ordine ai provvedimenti attuativi del presente decreto e
allo scambio di informazioni di cui all'articolo 14, commi 3 e 4. Fino
all'istituzione della predetta commissione come sopra integrata opera,
allo stesso fine, la commissione gia' istituita ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372.
3. Con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attivita'
produttive e della salute e d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, possono essere determinati dei requisiti per talune categorie di
impianti, che tengano luogo dei corrispondenti requisiti fissati per ogni
singola autorizzazione, purche' siano garantiti un approccio integrato ed
una elevata protezione equivalente dell'ambiente nel suo complesso.
4.
Per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del presente
decreto, si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al
presente decreto se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
Note all'art. 4:
- Per il
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedi note alle premesse;
-
L'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, cosi'
recita:
«Art. 3 (Principi generali dell'autorizzazione integrata
ambientale).
- 1. L'autorita' competente, nel determinare le condizioni
per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto
delle norme di qualita' ambientale, tiene conto dei seguenti principi
generali:
a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione
dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche
disponibili;
b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento
significativi;
c) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni e integrazioni;
in caso contrario i rifiuti sono recuperati
o, cio' sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati
evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
d) l'energia deve essere
utilizzata in modo efficace;
e) devono essere prese le misure necessarie
per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
f) deve essere
evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione
definitiva delle attivita' ed il sito stesso ripristinato ai sensi della
normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.
2. Con
decreto dei Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanita', sentita la conferenza unificata
istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
emanate le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle
migliori tecniche disponibili, per le attivita' elencate nell'allegato I.
Con la stessa procedura si provvede al loro successivo aggiornamento
anche sulla base dello scambio di informazioni di cui all'art. 11, comma
4. Con decreto dei Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e della sanita', e' istituita, senza oneri a carico
del bilancio dello Stato, al fine di fornire il supporto tecnico per la
definizione delle linee guida, una commissione composta da esperti della
materia, alla quale partecipano, anche a titolo consultivo, i
rappresentanti di interessi industriali ed ambientali.
3. Con atto di
indirizzo e di coordinamento, adottato ai sensi dell'art. 8 della legge
15 marzo 1997, n. 59, possono essere determinati dei requisiti per talune
categorie di impianti, che tengano luogo dei corrispondenti requisiti
fissati per ogni singola autorizzazione, purche' siano garantiti un
approccio integrato ed una elevata protezione equivalente dell'ambiente
nel suo complesso.». Per il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,
vedi note alle premesse.
Art. 5
Procedura ai fini
del rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale
1. Ai fini
dell'esercizio di nuovi impianti, della modifica sostanziale e
dell'adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle
disposizioni del presente decreto, si provvede al rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 7. Fatto
salvo quanto disposto dal comma 5 e ferme restando le informazioni
richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la
domanda deve comunque descrivere:
a) l'impianto, il tipo e la portata
delle sue attivita';
b) le materie prime e ausiliarie, le sostanze e
l'energia usate o prodotte dall'impianto;
c) le fonti di emissione
dell'impianto;
d) lo stato del sito di ubicazione dell'impianto;
e) il
tipo e l'entita' delle emissioni dell'impianto in ogni settore
ambientale, nonche' un'identificazione degli effetti significativi delle
emissioni sull'ambiente;
f) la tecnologia utilizzata e le altre tecniche
in uso per prevenire le emissioni dall'impianto oppure per ridurle;
g) le
misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall'impianto;
h) le misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente;
i) le
eventuali principali alternative prese in esame dal gestore, in forma
sommaria;
j) le altre misure previste per ottemperare ai principi di cui
all'articolo 3.
2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve
contenere anche una sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da
a) ad l) del comma 1 e l'indicazione delle informazioni che ad avviso del
gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza
industriale, commerciale o personale, di tutela della proprieta'
intellettuale e, tenendo conto delle indicazioni contenute nell'articolo
12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, di pubblica sicurezza o di difesa
nazionale. In tale caso il richiedente fornisce all'autorita' competente
anche una versione della domanda priva delle informazioni riservate, ai
fini dell'accessibilita' al pubblico.
3. Per le attivita' industriali di
cui all'allegato I l'autorita' competente stabilisce il calendario delle
scadenze per la presentazione delle domande per l'autorizzazione
integrata ambientale per gli impianti esistenti e per gli impianti nuovi
gia' dotati di altre autorizzazioni ambientali alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Tali calendari sono pubblicati sull'organo
ufficiale regionale o, nel caso di impianti che ricadono nell'ambito
della competenza dello Stato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Per gli impianti di competenza statale di cui all'allegato V
del presente decreto il calendario di cui al presente comma e' stabilito
sentiti i Ministeri delle attivita' produttive e della salute.
4. Per gli
impianti di competenza statale la presentazione della domanda e'
effettuata all'autorita' competente con le procedure telematiche, il
formato e le modalita' stabiliti con il decreto di cui all'articolo 13,
comma 3.
5. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo un
rapporto di sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste sui
rischi di incidente rilevante connessi a determinate attivita'
industriali, o secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero i dati prodotti
per i siti registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, nonche'
altre informazioni fornite secondo qualunque altra normativa, rispettino
uno o piu' dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, possono
essere utilizzate ai fini della presentazione della domanda. Tali
informazioni possono essere incluse nella domanda o essere ad essa
allegate.
6. L'autorita' competente individua gli uffici presso i quali
sono depositati i documenti e gli atti inerenti il procedimento, al fine
della consultazione del pubblico.
7. L'autorita' competente, entro trenta
giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in caso di riesame ai sensi
dell'articolo 9, comma 4, contestualmente all'avvio del relativo
procedimento, comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici di cui al
comma 6. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento
della comunicazione il gestore provvede a sua cura e sue spese alla
pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale,
ovvero a diffusione nazionale nel caso di progetti che ricadono
nell'ambito della competenza dello Stato, di un annuncio contenente
l'indicazione della localizzazione dell'impianto e del nominativo del
gestore, nonche' il luogo individuato ai sensi del comma 6 ove e'
possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni. Tali
forme di pubblicita' tengono luogo delle comunicazioni di cui agli
articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
8. Entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 7, i soggetti
interessati possono presentare in forma scritta, all'autorita'
competente, osservazioni sulla domanda.
9. Ai fini dello svolgimento
delle attivita' istruttorie e di consulenza tecnica connesse al rilascio
delle autorizzazioni di competenza statale, e' istituita presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, una commissione
istruttoria IPPC composta da 27 esperti di elevata qualificazione, di cui
uno con funzioni di presidente, provenienti dalle amministrazioni
pubbliche, dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici, da universita', istituti scientifici, enti di ricerca, soggetti
pubblici e privati adeguatamente qualificati. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, adottato previa adozione del
decreto di cui all'articolo 18, comma 2, sono nominati i membri della
commissione ed e' disciplinato il funzionamento della commissione stessa.
Al fine di garantire il necessario coinvolgimento degli enti
territoriali, per le attivita' relative a ciascuna domanda di
autorizzazione, la commissione e' integrata da un esperto designato da
ciascuna regione, da un esperto designato da ciascuna provincia e da un
esperto designato da ciascun comune territorialmente competenti. La
commissione istruttoria IPPC ha il compito di fornire all'autorita'
competente, anche effettuando i necessari sopralluoghi, in tempo utile
per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, un parere
istruttorio conclusivo e pareri intermedi debitamente motivati, nonche'
approfondimenti tecnici in merito a ciascuna domanda di autorizzazione.
Ai componenti della commissione spetta un compenso stabilito con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri relativi al
funzionamento della commissione, si provvede mediante le somme
determinate ai sensi dell'articolo 18, comma 2.
10. L'autorita'
competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale, convoca apposita conferenza dei servizi ai sensi degli
articoli 14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, alla quale invita le
amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di
impianti di competenza statale, i Ministeri dell'interno, della salute e
delle attivita' produttive.
11. Nell'ambito della conferenza dei servizi
di cui al comma 10 sono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli
articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. In presenza
di circostanze intervenute successivamente al rilascio
dell'autorizzazione di cui al presente decreto, il sindaco, qualora lo
ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, chiede all'autorita'
competente di verificare la necessita' di riesaminare l'autorizzazione
rilasciata, ai sensi dell'articolo 9, comma 4.
12. Acquisite le
determinazioni delle amministrazioni coinvolte nel procedimento e
considerate le osservazioni di cui al comma 8, l'autorita' competente
rilascia, entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda,
un'autorizzazione contenente le condizioni che garantiscono la
conformita' dell'impianto ai requisiti previsti nel presente decreto,
oppure nega l'autorizzazione in caso di non conformita' ai requisiti di
cui al presente decreto. L'autorizzazione per impianti di competenza
statale di cui all'allegato V del presente decreto e' rilasciata con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
in caso
di impianti sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale,
il termine di cui sopra e' sospeso fino alla conclusione di tale
procedura. L'autorizzazione integrata ambientale non puo' essere comunque
rilasciata prima della conclusione del procedimento di valutazione di
impatto ambientale.
13. L'autorita' competente puo' chiedere integrazioni
alla documentazione, anche al fine di valutare la applicabilita' di
specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo
non inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione
integrativa;
in tal caso, il termine di cui al comma 12, nonche' il
termine previsto per la conclusione dei lavori della conferenza dei
servizi di cui al comma 10, si intendono sospesi fino alla presentazione
della documentazione integrativa.
14. L'autorizzazione integrata
ambientale, rilasciata ai sensi del presente decreto, sostituisce ad ogni
effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia
ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di
attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334, e le autorizzazioni ambientali previste dalla
normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE. L'autorizzazione
integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui
all'elenco riportato nell'allegato II. L'elenco riportato nell'allegato
II, ove necessario, e' modificato con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attivita'
produttive e della salute, d'intesa con la Conferenza unificata istituita
ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
15. Copia
dell'autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo
aggiornamento, e' messa a disposizione del pubblico, presso l'ufficio di
cui al comma 6. Presso il medesimo ufficio sono inoltre rese disponibili
informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento.
16. L'autorita' competente puo' sottrarre all'accesso le informazioni, in
particolare quelle relative agli impianti militari di produzione di
esplosivi di cui al punto 4.6 dell'allegato I, qualora cio' si renda
necessario per l'esigenza di salvaguardare, ai sensi dell'articolo 24,
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e relative norme di
attuazione, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale. L'autorita'
competente puo' inoltre sottrarre all'accesso informazioni non
riguardanti le emissioni dell'impianto nell'ambiente, per ragioni di
tutela della proprieta' intellettuale o di riservatezza industriale,
commerciale o personale.
17. Ove l'autorita' competente non provveda a
concludere il procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale entro i termini previsti dal comma 12, si applica il
potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.
18. Ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere
le modalita' previste per la protezione dell'ambiente nel suo complesso
di cui al presente decreto, secondo quanto indicato all'articolo 7,
nonche' l'indicazione delle autorizzazioni sostituite. L'autorizzazione
integrata ambientale concessa agli impianti esistenti prevede la data,
comunque non successiva al (( 31 marzo 2008 )) 30 ottobre
2007, entro la quale tali
prescrizioni debbono essere attuate. Nel caso in cui norme attuative di
disposizioni comunitarie di settore dispongano date successive per
l'attuazione delle prescrizioni, l'autorizzazione deve essere comunque
rilasciata entro il (( 31 marzo
2008 )) 30 ottobre 2007. L'autorizzazione integrata
ambientale concessa a impianti nuovi, gia' dotati di altre autorizzazioni
ambientali all'esercizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto, puo' consentire le deroghe temporanee di cui al comma 5,
dell'articolo 9.
19. Tutti i procedimenti di cui al presente articolo per
impianti esistenti devono essere comunque conclusi in tempo utile per
assicurare il rispetto del termine di cui al comma 18. Le Autorita'
competenti definiscono o adeguano conseguentemente i propri calendari
delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione
integrata ambientale.
20. In considerazione del particolare e rilevante
impatto ambientale, della complessita' e del preminente interesse
nazionale dell'impianto, nel rispetto delle disposizioni del presente
decreto, possono essere conclusi, d'intesa tra lo Stato, le regioni, le
province e i comuni territorialmente competenti e i gestori, specifici
accordi, al fine di garantire, in conformita' con gli interessi
fondamentali della collettivita', l'armonizzazione tra lo sviluppo del
sistema produttivo nazionale, le politiche del territorio e le strategie
aziendali. In tali casi l'autorita' competente, fatto comunque salvo
quanto previsto al comma 18, assicura il necessario coordinamento tra
l'attuazione dell'accordo e la procedura di rilascio dell'autorizzazione
integrata ambientale. Nei casi disciplinati dal presente comma il termine
di centocinquanta giorni di cui al comma 12 e' sostituito dal termine di
trecento giorni.
N.B.: le date
del comma 18 sono state cosi' modificate dal D.L.
30/10/2007, n. 180.
Note all'art. 5:
- Si
riporta il testo dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1977, n. 303, reca:
«Istituzione
e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina
del segreto di Stato.». «Art. 12. Sono coperti dal segreto di Stato gli
atti, i documenti, le notizie, le attivita' e ogni altra cosa la cui
diffusione sia idonea a recar danno alla integrita' dello Stato
democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa
delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero
esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza
dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla
preparazione e alla difesa militare dello Stato. In nessun caso possono
essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine
costituzionale.».
- Il regolamento (CE) n. 761/2001 e' pubblicato nella
G.U.C.E. 24 aprile 2001, n. L 114.
- Per il testo degli articoli 7, 8,
14, 14-ter e 14-quater della legge 241 del 1990, si vedano le note alle
premesse.
- Gli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265 cosi' recitano:
«Art. 216. Le manifatture o fabbriche che producono
vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro
modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco
diviso in due classi. La prima classe comprende quelle che debbono essere
isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni;
la seconda
quelle che esigono speciali cautele per la incolumita' del vicinato.
Questo elenco, compilato dal consiglio superiore di sanita', e' approvato
dal Ministro per l'interno, sentito il Ministro per le corporazioni, e
serve di norma per l'esecuzione delle presenti disposizioni. Le stesse
norme stabilite per la formazione dell'elenco sono seguite per iscrivervi
ogni altra fabbrica o manifattura che posteriormente sia riconosciuta
insalubre. Una industria o manifattura la quale sia inscritta nella prima
classe, puo' essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che
l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali
cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato.
Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura compresa nel sopra
indicato elenco, deve quindici giomi prima darne avviso per iscritto al
podesta', il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della
salute pubblica, puo' vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate
cautele. Il contravventore e' punito con la sanzione amministrativa da L.
40.000 a L. 400.000.». «Art. 217. Quando vapori, gas o altre
esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da
manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la
salute pubblica, il podesta' prescrive le norme da applicare per
prevenire o impedire il danno e il pericolo e si assicura della loro
esecuzione ed efficienza. Nel caso di inadempimento il podesta' puo'
provvedere di ufficio nei modi e termini stabiliti nel testo unico della
legge comunale e provinciale.».
- Per il decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 334, vedi nota alle premesse.
- La direttiva 2003/87/CE e'
pubblicata nella G.U.U.E. 25 ottobre 2003, n. L 275. Entrata in vigore il
25 ottobre 2003.
- Per il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
vedi nota nelle premesse. L'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241
cosi' recita:
«Art. 24 (Esclusione dal diritto di accesso).
- 1. Il
diritto di accesso e' escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di
Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive
modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione
espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al
comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del
presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano
ferme le particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dell'attivita'
della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi,
amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i
quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi
contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di
documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilita'
sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.
3. Non sono ammissibili
istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato
delle pubbliche amministrazioni.
4. L'accesso ai documenti amministrativi
non puo' essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di
differimento.
5. I documenti contenenti informazioni connesse agli
interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e
nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni
fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di
tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.
6. Con regolamento,
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, il Governo puo' prevedere casi di sottrazione all'accesso di
documenti amministrativi:
a) quando, al di fuori delle ipotesi
disciplinate dall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro
divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla
sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranita'
nazionale e alla continuita' e alla correttezza delle relazioni
internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai
trattati e dalle relative leggi di attuazione;
b) quando l'accesso possa
arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di
attuazione della politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti
riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni
strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla
prevenzione e alla repressione della criminalita' con particolare
riferimento alle tecniche investigative, alla identita' delle fonti di
informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attivita'
di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) quando i
documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone
fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con
particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario,
professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in
concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti
all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
e) quando i
documenti riguardino l'attivita' in corso di contrattazione collettiva
nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del
relativo mandato.
7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti
l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria
per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di
documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso e' consentito
nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti
dall'art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di
dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.».
- L'art.
5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 cosi' recita:
«Art. 5
(Poteri sostitutivi).
- 1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti
spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata
inattivita' che comporti inadempimento agli obblighi derivanti
dall'appartenenza alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio
agli interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente per materia, assegna all'ente
inadempiente un congruo termine per provvedere.
2. Decorso inutilmente
tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto
inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.
3.
In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al comma
1 e il Consiglio dei Ministri puo' adottare il provvedimento di cui al
comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in tal modo
adottato ha immediata esecuzione ed e' immediatamente comunicato
rispettivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito
denominata «Conferenza Stato-regioni» e alla Conferenza Stato-Citta' e
autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunita' montane, che
ne possono chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti previsti
dall'art. 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Restano ferme
le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla
legislazione vigente.».
Art. 6
Indirizzi per
garantire l'uniforme applicazione sul territorio nazionale
1. Con uno o
piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con i Ministri delle attivita' produttive e della salute e
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere
emanati indirizzi per garantire l'uniforme applicazione delle
disposizioni del presente decreto legislativo da parte delle autorita'
competenti.
Art. 7
Condizioni
dell'autorizzazione integrata ambientale
1. L'autorizzazione integrata
ambientale rilasciata ai sensi del presente decreto deve includere tutte
le misure necessarie per soddisfare i requisiti di cui agli articoli 3 e
8, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente
nel suo complesso. L'autorizzazione integrata ainbientale di attivita'
regolamentate dalle norme di attuazione della direttiva 2003/87/CE
contiene valori limite per le emissioni dirette di gas serra, di cui
all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, solo quando cio' risulti
indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale.
2. In caso
di nuovo impianto o di modifica sostanziale, se sottoposti alla normativa
in materia di valutazione d'impatto ambientale, le informazioni o
conclusioni pertinenti risultanti dall'applicazione di tale normativa
devono essere prese in considerazione per il rilascio
dell'autorizzazione.
3. L'autorizzazione integrata ambientale deve
includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti,
in particolare quelle elencate nell'allegato III, che possono essere
emesse dall'impianto interessato in quantita' significativa, in
considerazione della loro natura, e delle loro potenzialita' di
trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro,
acqua, aria e suolo, nonche' i valori limite ai sensi della vigente
normativa in materia di inquinamento acustico. I valori limite di
emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque
essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel
territorio in cui e' ubicato l'impianto. Se necessario, l'autorizzazione
integrata ambientale contiene ulteriori disposizioni che garantiscono la
protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni
per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione
dell'inquinamento acustico. Se del caso, i valori limite di emissione
possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche
equivalenti. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato I, i
valori limite di emissione o i parametri o le misure tecniche equivalenti
tengono conto delle modalita' pratiche adatte a tali categorie di
impianti.
4. Fatto salvo l'articolo 8, i valori limite di emissione, i
parametri e le misure tecniche equivalenti di cui al comma 3 fanno
riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza
l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo
conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della
sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In
tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per
ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le
frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente
nel suo insieme.
5. L'autorita' competente rilascia l'autorizzazione
integrata ambientale osservando quanto specificato nell'articolo 4, commi
1, 3 e 4. In mancanza delle linee guida di cui all'articolo 4, comma 1,
per gli impianti nuovi l'autorita' competente rilascia comunque
l'autorizzazione integrata ambientale tenendo conto di quanto previsto
nell'allegato IV.
6. L'autorizzazione integrata ambientale contiene gli
opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in
conformita' a quanto disposto dalla vigente normativa in materia
ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 4, comma
1, la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di
valutazione, nonche' l'obbligo di comunicare all'autorita' competente i
dati necessari per verificarne la conformita' alle condizioni di
autorizzazione ambientale integrata ed all'autorita' competente e ai
comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti
dall'autorizzazione integrata ambientale. Tra i requisiti di controllo,
l'autorizzazione stabilisce in particolare, nel rispetto delle linee
guida di cui all'articolo 4, comma 1, e del decreto di cui all'articolo
18, comma 2, le modalita' e la frequenza dei controlli programmati di cui
all'articolo 11, comma 3. Per gli impianti di cui al punto 6.6
dell'allegato I, quanto previsto dal presente comma puo' tenere conto dei
costi e benefici. Per gli impianti di competenza statale le comunicazioni
di cui al presente comma sono trasmesse per il tramite dell'osservatorio
di cui all'articolo 13 o, nelle more della sua attivazione, per il
tramite dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e i servizi tecnici.
7. L'autorizzazione integrata ambientale contiene le misure relative alle
condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolareper le
fasi di avvio e di arresto dell'impianto, per le emissioni fuggitive, per
i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'impianto.
8. Per gli
impianti assoggettati al decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334,
l'autorita' competente ai sensi di tale decreto trasmette all'autorita'
competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale i
provvedimenti adottati, le cui prescrizioni ai fini della sicurezza e
della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti sono riportate nella
autorizzazione. In caso di decorrenza del termine stabilito dall'articolo
5, comma 12, senza che le suddette prescrizioni siano pervenute, l'autorita'
competente rilascia l'autorizzazione integrata ambientale e provvede al
suo successivo aggiornamento, una volta concluso il procedimento ai sensi
del decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334.
9. L'autorizzazione
integrata ambientale puo' contenere altre condizioni specifiche ai fini
del presente decreto, giudicate opportune dall'autorita' competente. Le
disposizioni di cui al successivo art. 10 non si applicano alle modifiche
necessarie per adeguare la funzionalita' degli impianti alle prescrizioni
dell'autorizzazione integrata ambientale.
Note all'art. 7:
- La
direttiva 2003/87/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 25 ottobre 2003, n. L
275.
- Per il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, vedi note alle
premesse.
Art. 8
Migliori tecniche
disponibili e norme di qualita' ambientale
1. Se, a seguito di una
valutazione dell'autorita' competente, che tenga conto di tutte le
emissioni coinvolte, risulta necessario applicare ad impianti,
localizzati in una determinata area, misure piu' rigorose di quelle
ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in
tale area il rispetto delle norme di qualita' ambientale, l'autorita'
competente puo' prescrivere nelle autorizzazioni integrate ambientali
misure supplementari particolari piu' rigorose, fatte salve le altre
misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualita'
ambientale.
Art. 9
Rinnovo e riesame
1. L'autorita' competente rinnova ogni cinque anni le condizioni
dell'autorizzazione integrata ambientale, o le condizioni
dell'autorizzazione avente valore di autorizzazione integrata ambientale
che non prevede un rinnovo periodico, confermandole o aggiornandole, a
partire dalla data di cui all'articolo 5, comma 18, per gli impianti
esistenti, e a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione negli
altri casi, salvo per gli impianti di produzione di energia elettrica di
potenza superiore a 300 MW termici ai quali si applica il disposto
dell'articolo 17, comma 4, per i quali il primo rinnovo
dell'autorizzazione e' effettuato dopo sette anni dalla data di rilascio
dell'autorizzazione. A tale fine, sei mesi prima della scadenza, il
gestore invia all'autorita' competente una domanda di rinnovo, corredata
da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui
all'articolo 5, comma 1. Alla domanda si applica quanto previsto
dall'articolo 5, comma 5. L'autorita' competente si esprime nei
successivi centocinquanta giorni con la procedura prevista dall'articolo
5, comma 10. Fino alla pronuncia dell'autorita' competente, il gestore
continua l'attivita' sulla base della precedente autorizzazione.
2. Nel
caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui
all'articolo 5, risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n.
761/2001, il rinnovo di cui al comma 1 e' effettuato ogni otto anni. Se
la registrazione ai sensi del predetto regolamento e' successiva
all'autorizzazione di cui all'articolo 5, il rinnovo di detta
autorizzazione e' effettuato ogni otto anni a partire dal primo
successivo rinnovo.
3. Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, risulti certificato secondo la
norma UNI EN ISO 14001, il rinnovo di cui al comma 1 e' effettuato ogni
sei anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma e'
successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 5, il rinnovo di detta
autorizzazione e' effettuato ogni sei anni a partire dal primo successivo
rinnovo.
4. Il riesame e' effettuato dall'autorita' competente, anche su
proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque
quando:
a) l'inquinamento provocato dall'impianto e' tale da rendere
necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati
nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori
limite;
b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche
sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza
imporre costi eccessivi;
c) la sicurezza di esercizio del processo o
dell'attivita' richiede l'impiego di altre tecniche;
d) nuove
disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono.
5. In caso
di rinnovo o di riesame dell'autorizzazione, l'autorita' competente puo'
consentire deroghe temporanee ai requisiti ivi fissati ai sensi
dell'articolo 7, comma 3, se un piano di ammodernamento da essa approvato
assicura il rispetto di detti requisiti entro un termine di sei mesi, e
se il progetto determina una riduzione dell'inquinamento.
Nota all'art. 9:
- Il
regolamento (CE) n. 761/2001 e' pubblicato nella G.U.C.E. 24 aprile 2001,
n. L 114. Entrato in vigore il 27 aprile 2001.
Art. 10
Modifica degli
impianti o variazione del gestore
1. Il gestore comunica all'autorita'
competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite
dall'articolo 2, comma 1, lettera m). L'autorita' competente, ove lo
ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le
relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono
sostanziali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n), ne da' notizia
al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai
fini degli adempimenti di cui al comma 2. Decorso tale termine, il
gestore puo' procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.
2.
Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a
seguito della comunicazione di cui al comma 1, risultino sostanziali, il
gestore invia all'autorita' competente una nuova domanda di
autorizzazione corredata da una relazione contenente un aggiornamento
delle informazioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2. Si applica quanto
previsto dall'articolo 5 in quanto compatibile.
3. Agli aggiornamenti
delle autorizzazioni o delle relative prescrizioni di cui al comma 1 e
alle autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 2 si applica il
disposto dell'articolo 9, comma 5, e dell'articolo 5, comma 15.
4. Nel
caso in cui intervengano variazioni nella titolarita' della gestione
dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno
comunicazione entro trenta giorni all'autorita' competente, anche nelle
forme dell'autocertificazione.
Art. 11
Rispetto delle
condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale
1. Il gestore, prima
di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata
ambientale, ne da' comunicazione all'autorita' competente.
2. A far data
dalla comunicazione di cui al comma 1, il gestore trasmette all'autorita'
competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle
emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, secondo
modalita' e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa. L'autorita'
competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico
tramite gli uffici individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 6.
3.
L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, per
impianti di competenza statale, o le agenzie regionali e provinciali per
la protezione dell'ambiente, negli altri casi, accertano, secondo quanto
previsto e programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 7,
comma 6, e con oneri a carico del gestore:
a) il rispetto delle
condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
b) la regolarita'
dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla
regolarita' delle misure e dei dispositivi di prevenzione
dell'inquinamento nonche' al rispetto dei valori limite di emissione;
c)
che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in
particolare che abbia informato l'autorita' competente regolarmente e, in
caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo
sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle
emissioni del proprio impianto.
4. Ferme restando le misure di controllo
di cui al comma 3, l'autorita' competente, nell'ambito delle
disponibilita' finanziarie del proprio bilancio destinate allo scopo,
puo' disporre ispezioni straordinarie sugli impianti autorizzati ai sensi
del presente decreto.
5. Al fine di consentire le attivita' di cui ai
commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo
svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per
prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai
fini del presente decreto.
6. Gli esiti dei controlli e delle ispezioni
sono comunicati all'autorita' competente indicando le situazioni di
mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e
c), e proponendo le misure da adottare.
7. Ogni organo che svolge
attivita' di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio su impianti
che svolgono attivita' di cui all'allegato I, e che abbia acquisito
informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione
del presente decreto, comunica tali informazioni, ivi comprese le notizie
di reato, anche all'autorita' competente.
8. I risultati del controllo
delle emissioni, richiesti dalle condizioni dell'autorizzazione integrata
ambientale e in possesso dell'autorita' competente, devono essere messi a
disposizione del pubblico, tramite l'ufficio individuato all'articolo 5,
comma 6, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 24
febbraio 1997, n. 39.
9. In caso di inosservanza delle prescrizioni
autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, l'autorita'
competente procede secondo la gravita' delle infrazioni:
a) alla diffida,
assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le
irregolarita';
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attivita'
autorizzata per un tempo determinato, ove si' manifestino situazioni di
pericolo per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione integrata
ambientale e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento
alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate
violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per
l'ambiente.
10. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie,
l'autorita' competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o di
danno per la salute, ne da' comunicazione al sindaco ai fini
dell'assunzione delle eventuali misure ai sensi dell'articolo 217 del
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
11. L'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici esegue i controlli di cui al comma
3 anche avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la
protezione dell'ambiente territorialmente competenti, nel rispetto di
quanto disposto all'articolo 03, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre
1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994,
n. 61.
Note all'art. 11:
- Per il
decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39 vedi note alle premesse.
-
Per l'art. 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, vedi le note
all'art. 5.
- L'art. 03, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre l993, n.
496 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61
cosi' recita:
«Art. 03. (Agenzie regionali e delle province autonome).
-
1. Per lo svolgimento delle attivita' di interesse regionale di cui
all'articolo 01 e delle ulteriori attivita' tecniche di prevenzione, di
vigilanza e di controllo ambientale, eventualmente individuate dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le medesime
regioni e province autonome con proprie leggi, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, istituiscono rispettivamente Agenzie regionali e provinciali,
attribuendo ad esse o alle loro articolazioni territoriali le funzioni,
il personale, i beni mobili e immobili, le attrezzature e la dotazione
finanziaria dei presidi multizonali di prevenzione, nonche' il personale,
l'attrezzatura e la dotazione finanziaria dei servizi delle unita'
sanitarie locali adibiti alle attivita' di cui all'art.
01. Le Agenzie
regionali e provinciali hanno autonomia tecnico-giuridica,
amministrativa, contabile e sono poste sotto la vigilanza della
presidenza della giunta provinciale o regionale.
2. Le Agenzie sono
istituite senza oneri aggiuntivi per le regioni, utilizzando, oltre al
personale di cui al comma 1, personale gia' in organico presso di esse o
presso enti finanziati con risorse regionali. Corrispondentemente sono
ridotti gli organici regionali, i relativi oneri e i trasferimenti
destinati agli enti finanziati con risorse regionali da cui provenga il
personale dell'Agenzia. Deve essere condotta una ricognizione, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, che sulla base di parametri quali la densita' di
popolazione, la densita' di sorgenti inquinanti, la presenza di recettori
particolarmente sensibili, la densita' di attivita' produttive ed
agricole, permetta di definire gli obiettivi del controllo ambientale per
l'area di competenza delle Agenzie regionali e di strutturare su di essi
la dotazione organica, strumentale, finanziaria delle Agenzie regionali e
delle loro articolazioni.
3. Al fine di assicurare efficacia e indirizzi
omogenei all'attivita' di prevenzione, di vigilanza e di controllo
ambientali, nonche' di coordinamento con l'attivita' di prevenzione
sanitaria, le Agenzie sono organizzate in settori tecnici corrispondenti
alle principali aree di intervento e articolate in dipartimenti
provinciali o subprovinciali e in servizi territoriali.
4. Le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, con le leggi di cui al comma
1, provvedono a definire l'organizzazione nonche' la dotazione tecnica e
di personale e le risorse finanziarie delle Agenzie, con l'osservanza,
per quanto riguarda l'aspetto sanitario, delle disposizioni contenute
nell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, per le parti non in contrasto con il decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177. Esse stabiliscono
le modalita' di consulenza e di supporto all'azione delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, dei dipartimenti e dei servizi
territoriali dell'Agenzia e fissano le modalita' di integrazione e di
coordinamento che evitino sovrapposizioni di funzioni e di attivita' con
i servizi delle unita' sanitarie locali.
5. Le Agenzie di cui al presente
articolo collaborano con l'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente di cui all'art. 1, cui prestano, su richiesta, supporto
tecnico in attuazione delle convenzioni di cui al comma 3 del medesimo
art. 1. In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 45,
comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al personale
delle Agenzie di cui al presente articolo e' confermato il trattamento
giuridico ed economico in godimento.
6. Le agenzie regionali per lo
svolgimento delle proprie attivita' istituzionali si avvalgono delle
sezioni regionali dell'Albo di cui all'art. 10 del decreto-legge 31
agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1987, n. 441. I rapporti fra le Agenzie e le sezioni regionali
del predetto Albo sono regolati dall'accordo di programma di cui al comma
6 dell'art. 1 del presente decreto.».
Art. 12
Inventario delle
principali emissioni e loro fonti
1. I gestori degli impianti di cui
all'allegato I trasmettono all'autorita' competente e al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, per il tramite dell'Agenzia
per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, entro il 30
aprile di ogni anno i dati caratteristici relativi alle emissioni in
aria, acqua e suolo, dell'anno precedente, secondo quanto gia' stabilito
ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 372.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, in conformita' a quanto previsto dalla Commissione
europea, sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono apportate modifiche ai dati e al
formato della comunicazione di cui al comma 1, gia' stabiliti ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372.
3. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
elabora i dati di cui al comma 1 e li trasmette all'autorita' competente
e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio anche per
l'invio alla Commissione europea.
4. Il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici, assicurano, nel rispetto del decreto legislativo 24
febbraio 1997, n. 39, l'accesso del pubblico ai dati di cui al comma 1 e
alle successive elaborazioni.
Note all'art. 12:
- L'art.
10, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 cosi' recita:
«Art. 10. (Inventano delle principali emissioni e loro fonti).
- 1.
(Omissis).
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente, sono stabiliti i dati e
il formato della comunicazione di cui al comma 1, conformemente a quanto
stabilito dalla Commissione europea.».
- Per il decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, vedi note alle premesse.
- Per il decreto
legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, vedi note alle premesse.
Art. 13
Osservatorio
1.
Al fine di garantire una piu' efficiente applicazione delle norme in
materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e
segnatamente per le finalita' specificate nell'allegato VI e' istituito,
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un
osservatorio sull'applicazione comunitaria, nazionale e regionale della
direttiva 96/61/CE e del presente decreto a servizio delle autorita'
competenti. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si
provvede all'aggiornamento dell'allegato VI e sono stabilite le modalita'
di organizzazione e funzionamento dell'osservatorio di cui al presente
articolo.
2. Le autorita' competenti comunicano al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, con cadenza annuale, i dati
concernenti le domande ricevute, le autorizzazione rilasciate ed i
successivi aggiornamenti, d'intesa con la Conferenza unificata istituita
ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonche' un
rapporto sulle situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni della
autorizzazione integrata ambientale.
3. Le domande relative agli impianti
di competenza statale di cui all'articolo 5, comma 4, i dati di cui al
comma 2 del presente articolo, quelli di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo
11, nonche' altri dati utili per le finalita' dell'osservatorio sono
trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per
il tramite dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e i
servizi tecnici, secondo il formato e le modalita' anche telematiche
stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, d'intesa la Conferenza unificata istituita ai sensi del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Al funzionamento
dell'osservatorio si provvede mediante le risorse umane, strumentali e
finanziarie in dotazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio a legislazione vigente. Ai componenti dell'Osservatorio non
spettano compensi, ne' rimborsi spese e gli stessi assicurano la
partecipazione nell'ambito delle attivita' istituzionali degli organismi
di provenienza. In ogni caso dall'attuazione del presente articolo non
derivano oneri aggiuntivi a carico dello Stato.
Note all'art. 13:
- La
direttiva 96/61/CE e' pubblicata pubblicata nella G.U.C.E. 10 ottobre
1996, n. L 257.
- Per il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vedi
nota alle premesse.
Art. 14
Scambio di
informazioni
1. Le autorita' competenti trasmettono al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, attraverso l'osservatorio di
cui all'articolo 13 o, nelle more della sua attivazione, per il tramite
dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e i servizi tecnici ogni tre
anni, entro il 30 aprile, una comunicazione relativa all'applicazione del
presente decreto, ed in particolare ai valori limite di emissione
applicati agli impiantidi cui all'allegato I e alle migliori tecniche
disponibili su cui detti valori si basano, sulla base dell'apposito
formulano gia' emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 372.
2. Il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio predispone e invia alla Commissione europea una
relazione sull'attuazione della direttiva 96/61/CE e sulla sua efficacia
rispetto ad altri strumenti comunitari di protezione dell'ambiente, sulla
base del questionario, stabilito con decisione della Commissione europea
1999/391 del 31 maggio 1999, e successive modificazioni, redatto a norma
degli articoli 5 e 6 della direttiva 91/692/CEE. La prima relazione si
riferisce al triennio compreso tra il 1° gennaio 2003 e il 1° gennaio
2006.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di
intesa con il Ministero delle attivita' produttive, con il Ministero
della salute e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede ad
assicurare la partecipazione dell'Italia allo scambio di informazioni
organizzato dalla Commissione europea relativamente alle migliori
tecniche disponibili e al loro sviluppo, nonche' alle relative
prescrizioni in materia di controllo, e a rendere accessibili i risultati
di tale scambio di informazioni. Le modalita' di tale partecipazione, in
particolare, dovranno consentire il coinvolgimento delle autorita'
competenti in tutte le fasi ascendenti dello scambio di informazioni. Le
attivita' di cui al presente comma sono svolte di intesa con il Ministero
delle politiche agricole e forestali limitatamente alle attivita' di cui
al punto 6.6 dell'allegato I.
4. Il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, anche avvalendosi dell'osservatorio di cui
all'articolo 13, provvede a garantire la sistematica informazione del
pubblico sullo stato di avanzamento dei lavori relativi allo scambio di
informazioni di cui al comma 3 e adotta d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, modalita' di scambio di informazioni tra le
autorita' competenti, al fine di promuovere una piu' ampia conoscenza
sulle migliori tecniche disponibili e sul loro sviluppo.
Note all'art. 14:
- L'art.
11, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 cosi' recita:
«Art. 11 (Scambio di informazioni).
- 1. Le autorita' competenti
trasmettono al Ministero dell'ambiente ogni tre anni, entro il 30 aprile,
una comunicazione relativa all'applicazione del presente decreto, ed in
particolare ai valori limite di emissione applicati agli impianti di cui
all'allegato I e alle migliori tecniche disponibili su cui detti valori
si basano, sulla base di un apposito formulano, stabilito con decreto del
Ministro dell'ambiente, conforme a quanto stabilito dalla Commissione
europea. La prima comunicazione deve pervenire entro tredici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.».
- Per la direttiva
96/61/CE vedi le note all'art. 13.
- La direttiva 91/692/CEE e'
pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1991, n. L 377.
Art. 15
Effetti
transfrontalieri
1. Nel caso in cui il funzionamento di un impianto possa
avere effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato
dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, comunica a
tale Stato membro i dati forniti ai sensi degli articoli 5 e 9, nel
momento stesso in cui sono messi a disposizione del pubblico. Comunque
tali dati devono essere forniti ad uno Stato dell'Unione europea che ne
faccia richiesta, qualora ritenga di poter subire effetti negativi e
significativi sull'ambiente nel proprio territorio. Nel caso in cui
l'impianto non ricada nell'ambito delle competenze statali, l'autorita'
competente, qualora constati che il funzionamento di un impianto possa
avere effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato
dell'Unione europea, informa il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio che provvede ai predetti adempimenti.
2. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio provvede, d'intesa con il
Ministero degli affari esteri, nel quadro dei rapporti bilaterali fra
Stati, affinche', nei casi di cui al comma 1, le domande siano
accessibili anche ai cittadini dello Stato eventualmente interessato per
un periodo di tempo adeguato che consenta una presa di posizione prima
della decisione dell'autorita' competente.
Art. 16
Sanzioni
1.
Chiunque esercita una delle attivita' di cui all'allegato I senza essere
in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale o dopo che la stessa
sia stata sospesa o revocata e' punito con la pena dell'arresto fino ad
un anno o con l'ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro.
2. Salvo che il
fatto costituisca piu' grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda
da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in
possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le
prescrizioni o quelle imposte dall'autorita' competente.
3. Chiunque
esercita una delle attivita' di cui all'allegato I dopo l'ordine di
chiusura dell'impianto e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a
due anni o con l'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.
4. E' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro il gestore
che omette di trasmettere all'autorita' competente la comunicazione
prevista dall'articolo 11, comma 1.
5. E' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 11.000 euro il gestore che
omette di comunicare all'autorita' competente e ai comuni interessati i
dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui all'articolo 11,
comma 2.
6. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000
euro a 26.000 euro il gestore che, senza giustificato e documentato
motivo, omette di presentare, nel termine stabilito dall'autorita'
competente, la documentazione integrativa prevista dall'articolo 5, comma
13.
7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Le sanzioni sono irrogate dal
prefetto per gli impianti di competenza statale e dall'autorita'
competente per gli altri.
9. Le somme derivanti dai proventi delle
sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono versate
all'entrata dei bilanci delle autorita' competenti.
10. Per gli impianti
rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, dalla data di
rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, non si applicano le
sanzioni, previste da norme di settore, relative a fattispecie oggetto
del presente articolo.
Note all'art. 16:
- Si
riporta il testo dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale). «Art. 16. (Pagamento in misura ridotta).
- E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o,
se piu' favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione
edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del
procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione
immediata o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi
della violazione. Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei
casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente
legge non consentivano l'oblazione.».
Art. 17
Disposizioni
transitorie
1. Le disposizioni relative alle autorizzazioni previste
dalla vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico e
del suolo, si applicano fino a quando il gestore si sia adeguato alle
condizioni fissate nell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai
sensi dell'articolo 5. I gestori degli impianti di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera s), del decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio 16 gennaio 2004, n. 44, che intendono conformarsi
alle disposizioni di cui all'allegato II dello stesso decreto
ministeriale e ricadenti nel campo di applicazione del presente decreto,
presentano la relazione e il progetto di adeguamento di cui all'articolo
6, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio 16 gennaio 2004, n. 44, contestualmente alla domanda di
autorizzazione integrata ambientale nel rispetto dei termini previsti
dall'articolo 5, comma 3. Nel caso in cui la relazione e il progetto di
cui sopra siano stati gia' presentati alla data di entrata in vigore del
presente decreto la loro valutazione e' effettuata nell'ambito del
procedimento integrato.
2. I procedimenti di rilascio di autorizzazioni
che ricomprendono autorizzazione integrata ambientale, in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono portati a termine dalla
medesima autorita' presso la quale sono stati avviati. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio adotta le determinazioni
relative all'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli
impianti di competenza statale, in conformita' ai principi del presente
decreto, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dal
rilascio della valutazione di impatto ambientale. Per gli impianti gia'
muniti di valutazione di impatto ambientale, il predetto termine di
sessanta giorni decorre dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Nei casi di inutile scadenza del termine previsto dal presente
comma, o di determinazione negativa del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, la decisione definitiva in ordine
all'autorizzazione integrata ambientale e' rimessa al Consiglio dei
Ministri.
3. Le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle
migliori tecniche disponibili emanate ai sensi dell'articolo 3, comma 2,
del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, tengono luogo, per gli
impianti esistenti, delle corrispondenti linee guida di cui all'articolo
4, comma 1, nelle more della loro approvazione. E' facolta' del gestore
di integrare la domanda gia' presentata a seguito della pubblicazione del
pertinente decreto di cui all'articolo 4, comma 1. In tale caso il
termine di cui all'articolo 5, comma 12, decorre dalla data di
presentazione dell'integrazione.
4. Fermo restando il disposto
dell'articolo 9, comma 1, sono fatte salve le autorizzazioni integrate
ambientali gia' rilasciate, nonche' le autorizzazioni uniche e quelle che
ricomprendono per legge tutte le autorizzazioni ambientali richieste
dalla normativa vigente alla data di rilascio dell'autorizzazione,
rilasciate dal 10 novembre 1999 alla data di entrata in vigore del
presente decreto. La stessa autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione
verifica la necessita' di procedere al riesame del provvedimento ai sensi
dell'articolo 9, comma 4.
5. Quanto previsto dall'articolo 16, comma 1,
non si applica al gestore di una attivita' industriale per la quale e'
prevista l'emanazione di un calendario ai sensi dell'articolo 5, comma 3,
per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata
ambientale, fino al termine fissato nel calendario e nelle more della
conclusione del procedimento relativo alla domanda presentata entro tale
termine.
Note all'art. 17:
L'art.
2, comma 1, lettera s), l'art. 6, comma 3, e l'allegato II del decreto 16
gennaio 2004, n. 44, cosi' recitano:
«Art. 2 (Definizioni).
- 1. Ai fini
del presente decreto, si intende per:
a) - r) (omissis);
s) «impianto
esistente»:
un impianto per il quale l'autorizzazione e' stata
rilasciata prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Si
considerano, altresi', esistenti gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a
secco di pellami, escluse le pellicce, e di tessuti, nonche' le
pulitintolavanderie a ciclo chiuso, in esercizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto conformemente alla normativa vigente, che,
entro dodici mesi dalla suddetta data, comunicano alla regione di
avvalersi dell'autorizzazione generale da emanarsi ai sensi dell'art. 9,
comma 2.». «Art. 6. (Criteri temporali di applicazione).
- 1.
- 2.
(Omissis)
3. Ai fini di cui al comma 2, il gestore di un impianto
esistente presenta all'autorita' competente, entro 12 mesi dall'entrata
in vigore del presente decreto, una relazione tecnica contenente la
descrizione delle attivita' di cui all'allegato I che superano le soglie
di consumo indicate nello stesso allegato, delle tecnologie adottate per
prevenire l'inquinamento, della qualita' e della quantita' delle
emissioni con riferimento alle prescrizioni di cui all'art. 3, comma 1,
nonche', se necessario, un progetto di adeguamento, indicando le misure
che intende adottare per rispettare le prescrizioni di cui all'art. 3,
comma 1. Fatte salve diverse disposizioni dell'autorita' competente,
adottate ai sensi dell'art. 4 comma 1, lettera e), del decreto del
Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, il gestore attua il progetto
di adeguamento con le modalita' indicate nello stesso progetto.». «Allegato
II (art. 3, comma 1). Valori limite di emissione. Il presente allegato
individua, per le attivita' rientranti nel campo di applicazione del
presente decreto, i valori limite di emissione in relazione a determinate
soglie di consumo di solvente da rispettare per gli impianti nuovi, dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, e per gli impianti
esistenti dal 31 ottobre 2007. I valori limite negli scarichi gassosi si
intendono relativi al flusso volumetrico normalizzato emesso dal singolo
camino, strettamente necessario ad una efficace, nonche' efficiente
captazione dei COV rilasciati dall'attivita' e previa detrazione dei
flussi addizionati, ove tecnicamente giustificato, per scopi di
raffreddamento o diluizione.
---->
Vedere tabelle da pag. 29 a pag. 40 <----
Appendice 1
Attivita' di
rivestimento di autoveicoli con una soglia di consumo di solvente
superiore a 15 tonnellate/anno I valori limite di emissione totale sono,
a scelta del gestore, espressi in grammi di solvente emesso per metro
quadrato di superficie del prodotto o in chilogrammi di solvente emesso
rapportati alla carrozzeria del singolo veicolo. La superficie di ogni
prodotto di cui alla tabella sottostante e' definita come:
la superficie
calcolata sulla base del rivestimento per elettroforesi totale piu' la
superficie di tutte le parti eventualmente aggiunte nelle fasi successive
del processo di rivestimento, se rivestite con gli stessi rivestimenti
usati per il prodotto in questione, o, alternativamente, la superficie
totale del prodotto rivestito nell'impianto. La superficie del
rivestimento per elettroforesi e' calcolata con la formula:
(2 x peso
totale della scocca) / (spessore medio della lamiera x densita' della
lamiera). Nello stesso modo si calcola la superficie delle altre parti di
lamiera rivestite. La superficie delle altre parti aggiunte e la
superficie totale rivestita nell'impianto sono calcolate tramite la
progettazione assistita da calcolatore o altri metodi equivalenti. Nella
tabella, il valore limite di emissione totale espresso come fattore di
emissione si riferisce a tutte le tappe del processo che si svolgono
nello stesso impianto, dal rivestimento mediante elettroforesi o altro
processo, sino alle operazioni di lucidatura finale comprese, nonche' al
solvente utilizzato per pulire l'attrezzatura, comprese le cabine di
verniciatura a spruzzo e altre attrezzature fisse, sia durante il tempo
di produzione che al di fuori di esso. Il valore limite di emissione
totale e' espresso come somma della massa totale di composti organici per
metro quadro della superficie totale del prodotto trattato o come somma
della massa dei composti organici per singola carrozzeria.
---->
Vedere tabella di pag. 41 <----
Gli impianti di rivestimento di
autoveicoli con soglie di consumo di solvente inferiori ai valori della
tabella di cui sopra, devono rispettare i requisiti di cui al punto 6.1.».
- L'art. 3, comma 2, del citato decreto n. 372 del 1999 cosi' recita:
«Art.
3 (Principi generali dell'autorizzazione integrata ambientale).
- 1.
(Omissis);
2. Con decreto dei Ministri dell'ambiente, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e della sanita', sentita la conferenza
unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono emanate le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione
delle migliori tecniche disponibili, per le attivita' elencate
nell'allegato I. Con la stessa procedura si provvede al loro successivo
aggiornamento anche sulla base dello scambio di informazioni di cui
all'articolo li', comma 4. Con decreto dei Ministri dell'ambiente,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', e'
istituita, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, al fine di
fornire il supporto tecnico per la definizione delle linee guida, una
commissione composta da esperti della materia, alla quale partecipano,
anche a titolo consultivo, i rappresentanti di interessi industriali ed
ambientali.».
Art. 18
Disposizioni
finali
1. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti
ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di
autorizzazione integrata ambientale e per i successivi controlli previsti
dall'art. 11, comma 3, sono a carico del gestore.
2. Con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
disciplinate le modalita', anche contabili, e le tariffe da applicare in
relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal presente decreto,
nonche' i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di
cui all'articolo 5, comma 9. Gli oneri per l'istruttoria e per i
controlli sono quantificati in relazione alla complessita', delle
attivita' svolte dall'autorita' competente, sulla base del numero e della
tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate,
nonche' della eventuale presenza di sistemi di gestione registrati o
certificati e delle spese di funzionamento della commissione di cui
all'articolo 5, comma 9. Tali oneri, posti a carico del gestore, sono
utilizzati esclusivamente per le predette spese. A tale fine gli importi
delle tariffe vengono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, possono essere introdotte modifiche all'allegato
V, anche per assicurare il coordinamento tra le procedure di rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale e quelle in materia di
valutazione d'impatto ambientale.
4. Le amministrazioni statali, gli enti
territoriali e locali, gli enti pubblici, ivi compresi le universita' e
gli istituti di ricerca, le societa' per azioni a prevalente
partecipazione pubblica, comunicano alle autorita' competenti un elenco
dei piani e un riepilogo dei dati storici e conoscitivi del territorio e
dell'ambiente in loro possesso, utili ai fini delle istruttorie per il
rilascio di autorizzazioni integrate ambientali, segnalando quelli
riservati e rendono disponibili tali dati alle stesse autorita'
competenti in forma riproducibile e senza altri oneri oltre quelli di
copia, anche attraverso le procedure e gli standard di cui all'articolo
6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365. I dati relativi agli
impianti di competenza statale sono comunicati attraverso l'osservatorio
di cui all'articolo 13 o, nelle more della sua attivazione, per il
tramite dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e i servizi tecnici,
nell'ambito dei compiti istituzionali ad essa demandati.
5. L'autorita'
competente rende accessibili ai gestori i dati storici e conoscitivi del
territorio e dell'ambiente in proprio possesso, di interesse ai fini
dell'applicazione del presente decreto, ove non ritenuti riservati, ed in
particolare quelli di cui al comma 4, anche attraverso le procedure e gli
standard di cui all'articolo 6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000,
n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n.
365. A tale fine l'autorita' competente puo' avvalersi dell'osservatorio
di cui all'articolo 13 del presente decreto.
6. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro
delle attivita' produttive e con il Ministro della salute, d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalita'
di autorizzazione nel caso in cui piu' impianti o parti di essi siano
localizzati sullo stesso sito, gestiti dal medesimo gestore, e soggetti
ad autorizzazione integrata ambientale da rilasciare da piu' di una
autorita' competente.
7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, previa comunicazione ai Ministri delle attivita'
produttive, della salute e delle politiche agricole e forestali, si
provvede al recepimento di direttive tecniche di modifica degli allegati
I, III e IV emanate dalla Commissione europea. Ogni qualvolta tali
direttive tecniche prevedano poteri discrezionali per il proprio
recepimento, il provvedimento adottato, di concerto con i Ministri delle
attivita' produttive, della salute e delle politiche agricole e
forestali, a seconda dei rispettivi ambiti di competenza.
8.
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori
oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
9. Per gli
impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW
termici, di intesa tra i Ministri dell'ambiente e della tutela del
territorio e delle attivita' produttive, sono stabilite le modalita' di
coordinamento delle fasi procedurali connesse tra il procedimento unico
di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, e il procedimento per il
rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al presente
decreto.
10. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente decreto
non esime i gestori dalla responsabilita' in relazione alle eventuali
sanzioni per il mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle
emissioni, connessi con gli impegni assunti con il Protocollo di Kyoto.
Note all'art. 18:
- Si
riporta il testo dell'art. 6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n.
279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365
recante:
«Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto
elevato e in materia di protezione civile, nonche' a favore di zone
colpite da calamita' naturali.»:
«6-quater. (Disponibilita' di dati
ambientali e territoriali).
- 1. I dati ambientali e territoriali di
interesse per le politiche e le attivita' relative all'assetto del
territorio e alla difesa del suolo, in possesso di ciascuna
amministrazione pubblica nazionale, regionale e locale, sono acquisiti e
resi disponibili a tutte le amministrazioni, a cura del Ministero
dell'ambiente, senza oneri ed in forma riproducibile, secondo gli
standard definiti nell'ambito del sistema cartografico di riferimento,
realizzato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».
- Per il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, vedi nota alle premesse.
Art. 19
Abrogazioni
1. E'
abrogato il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, fatto salvo quanto
previsto all'articolo 4, comma 2.
2. E' abrogata la lettera d) dal comma
2 dell'articolo 18 della legge 23 marzo 2001, n. 93.
3. Sono abrogati i
commi 3, 4 e 5 dell'articolo 77 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
4.
E' abrogato l'articolo 9 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.
5.
Sono abrogati i commi 1 e 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36, in materia di discariche.
6. Sono fatti salvi gli
effetti dei decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio in data 29 maggio 2003, 19 novembre 2002 e 23 novembre 2001, e
successive modificazioni, e dei decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 24 dicembre 2002 e 24 febbraio 2003.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a
Roma, addi' 18 febbraio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro delle politiche comunitarie
Matteoli,
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Fini, Ministro degli
affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Sirchia, Ministro della salute
Alemanno, Ministro delle
politiche agricole e forestali
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 19:
- L'art.
4, comma 2, del citato decreto legislativo n. 372 del 1999 cosi' recita:
«2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve contenere
anche una sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere del comma
precedente.». «Art. 18. (Semplificazione delle procedure amministrative
per le imprese che hanno ottenuto la registrazione al sistema comunitario
di ecogestione e audit EMAS).
- 1. Nel rispetto delle normative
comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste dalle norme
di cui al comma 2 per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un
impianto, ovvero per la reiscrizione all'Albo di cui alla norma prevista
al comma 2, lettera b), le imprese che risultino registrate ai sensi del
regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, e
successive modificazioni, possono sostituire tali autorizzazioni o il
nuovo certificato di iscrizione al suddetto Albo con autocertificazione
resa alle autorita' competenti, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.
15, e successive modificazioni.
2. Le procedure di cui al comma 1 sono
quelle previste dalle seguenti norme:
a) decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante attuazione delle direttive CEE
numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203, concernenti norme in materia di
qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di
inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15
della legge 16 aprile 1987, n. 183;
b) abrogato;
c) decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 152, recante disposizioni sulla tutela delle acque
dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il
trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE
relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricole;
d) decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 372, di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.
3.
L'autocertificazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da una
copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi del
regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, e
successive modificazioni, nonche' da una denuncia di prosecuzione delle
attivita', attestante la conformita' dell'impresa, dei mezzi e degli
impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una
certificazione dell'esperimento di prove a cio' destinate, ove previste.
4. L'autocertificazione e i relativi documenti accompagnatori di cui al
comma 3 sostituiscono a tutti gli effetti l'autorizzazione alla
prosecuzione, ovvero all'esercizio delle attivita' previste dalle norme
di cui al comma 2, e ad esse si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubbica 26 aprile
1992, n. 300, e successive modificazioni. Si applicano, altresi', le
disposizioni di cui all'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
5. L'autocertificazione e i relativi documenti
accompagnatori mantengono l'efficacia di cui al comma 4 fino ad un
periodo massimo di centottanta giorni successivi alla data di decadenza,
a qualsiasi titolo avvenuta, della validita' della registrazione ottenuta
ai sensi del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno
1993, e successive modificazioni.
6. Salva l'applicazione delle sanzioni
specifiche e salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in caso di
accertata difformita' rispetto a quanto previsto dalle norme di cui al
comma 2, si applica l'art. 483 del codice penale nei confronti di
chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui ai commi 1 e 4.».
-
Per l'art. 77, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, vedi nota alle
premesse.
- Per il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, vedi nota alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto
legislativo n. 36 del 2003, come modificato dal presente decreto:
«Art.
10 (Contenuto dell'autorizzazione).
1. Abrogato;
2. Ove non previsto
dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997 il
provvedimento di autorizzazione alla costruzione e gestione di una
discarica indica almeno:
a) l'ubicazione della discarica, nonche' la
delimitazione dell'area interessata;
b) la categoria della discarica;
c)
la capacita' totale della discarica, espressa in termini di volume utile
per il conferimento dei rifiuti;
d) l'elenco e il quantitativo totale dei
tipi di rifiuti che possono essere smaltiti nella discarica, individuati
con lo specifico Codice dell'Elenco Europeo dei Rifiuti e la descrizione
della tipologia;
e) l'esplicita approvazione del progetto definitivo
dell'impianto e dei piani di cui all'art. 8, comma 1, lettere g), h), i)
e i);
f) le prescrizioni tecniche riguardanti la costruzione degli
impianti e i mezzi tecnici utilizzati;
g) le prescrizioni per le
operazioni di collocamento in discarica e per le procedure di
sorveglianza e controllo, incluse eventuali determinazioni analitiche sui
rifiuti conferiti;
h) le prescrizioni provvisorie per le operazioni di
chiusura e di gestione successiva alla chiusura;
i) la durata della
gestione post-operativa e le modalita' di chiusura al termine della
gestione operativa;
l) l'obbligo per il gestore di presentare, almeno una
volta all'anno, alla Regione una relazione in merito ai tipi ed ai
quantitativi di rifiuti smaltiti, ai risultati del programma di
sorveglianza ed ai controlli effettuati relativi sia alla fase operativa
che alla fase post-operativa;
m) l'obbligo del gestore di eseguire il
piano di ripristino ambientale alla chiusura anche di singoli lotti della
discarica, con le modalita' previste nell'allegato 2;
n) le indicazioni
relative alle garanzie finanziarie di cui all'art. 14, sulla base di
quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lettera m);
o) le procedure di
ammissione dei rifiuti in discarica.
3. L'autorizzazione all'esercizio
della discarica e' rilasciata solo dopo l'accettazione da parte della
Regione delle garanzie finanziarie di cui all'art. 14. Qualora la Regione
rilasci l'autorizzazione all'esercizio per singoli lotti, fermo restando
che la garanzia finanziaria relativa alla post-chiusura finale deve
coprire la capacita' totale della discarica come definita al comma 1,
lettera c), la garanzia finanziaria per l'attivazione e la gestione della
discarica e' prestata per i singoli lotti autorizzati.
4. Abrogato.
5. In
deroga a quanto previsto dall'art. 28, comma 3, del decreto legislativo
n. 22 del 1997, nel caso in cui un impianto risulti registrato ai sensi
del regolamento n. 761 gennaio CE, il rinnovo dell'autorizzazione e'
effettuato ogni otto anni.
6. La Regione assicura che l'autorizzazione
rilasciata ai sensi del presente decreto sia comprensiva anche delle
autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera, scarichi idrici e
prelievo delle acque.
Allegato I (articolo 1,
comma 1)
CATEGORIE DI ATTIVITA' INDUSTRIALI DI CUI
ALL'ART. 1
1. Gli
impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e
la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nel
presente decreto.
2. I valori limite riportati di seguito si riferiscono
in genere alle capacita' di produzione o alla resa. Qualora uno stesso
gestore ponga in essere varie attivita' elencate alla medesima voce in
uno stesso impianto o in una stessa localita', si sommano le capacita' di
tali attivita'.
1. Attivita' energetiche. 1.1 Impianti di combustione con
potenza termica di combustione di oltre 50 MW.
1.2. Raffinerie di
petrolio e di gas.
1.3. Cokerie.
1.4. Impianti di gassificazione e
liquefazione del carbone.
2. Produzione e trasformazione dei metalli.
2.1
Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi
i minerali solforati.
2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio
(fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di
capacita' superiore a 2,5 tonnellate all'ora.
2.3. Impianti destinati
alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
a) laminazione a caldo
con una capacita' superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
b)
forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e
allorche' la potenza calorifica e' superiore a 20 MW;
c) applicazione di
strati protettivi di metallo fuso con una capacita' di trattamento
superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora.
2.4. Fonderie di
metalli ferrosi con una capacita' di produzione superiore a 20 tonnellate
al giorno.
2.5. Impianti:
a) destinati a ricavare metalli grezzi non
ferrosi da minerali, nonche' concentrati o materie prime secondarie
attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;
b) di
fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero
(affinazione, formatura in fonderia), con una capacita' di fusione
superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20
tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.
2.6. Impianti per il
trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante
processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al
trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3.
3. Industria
dei prodotti minerali.
3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker
(cemento) in forni rotativi la cui capacita' di produzione supera 500
tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui
capacita' di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi
di forni aventi una capacita' di produzione di oltre 50 tonnellate al
giorno.
3.2. Impianti destinati alla produzione di amianto e alla
fabbricazione di prodotti dell'amianto.
3.3. Impianti per la
fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di
fibre di vetro, con capacita' di fusione di oltre 20 tonnellate al
giorno.
3.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli
destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacita' di fusione
di oltre 20 tonnellate al giorno.
3.5. Impianti per la fabbricazione di
prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni,
mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacita' di
produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacita' di
forno superiore a 4 m3 e con una densita' di colata per forno superiore a
300 kg/m3.
4. Industria chimica. Nell'ambito delle categorie di attivita'
della sezione 4 si intende per produzione la produzione su scala
industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi
di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6.
4.1 Impianti chimici per la
fabbricazione di prodotti chimici organici di base come:
a) idrocarburi
semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi
carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi;
c)
idrocarburi solforati;
d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine,
amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;
e) idrocarburi fosforosi;
f) idrocarburi alogenati;
g) composti
organometallici;
h) materie plastiche di base (polimeri, fibre
sintetiche, fibre a base di cellulosa);
i) gomme sintetiche;
j) sostanze
coloranti e pigmenti;
k) tensioattivi e agenti di superficie.
4.2.
Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di
base, quali:
a) gas, quali ammoniaca;
cloro o cloruro di idrogeno, fluoro
o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di
azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;
b) acidi,
quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico,
acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;
c) basi,
quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;
d)
sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di
potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;
e)
metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo
di calcio, silicio, carburo di silicio.
4.3. Impianti chimici per la
fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio
(fertilizzanti semplici o composti).
4.4 Impianti chimici per la
fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi.
4.5 Impianti
che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione
di prodotti farmaceutici di base.
4.6. Impianti chimici per la
fabbricazione di esplosivi.
5. Gestione dei rifiuti. Salvi l'art. 11
della direttiva n. 75/442/CEE e l'art. 3 della direttiva n. 91/689/CEE
del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi.
5.1.
Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della
lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali
definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9)
della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio,
del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con
capacita' di oltre 10 tonnellate al giorno.
5.2. Impianti di
incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva
89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione
dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di
incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del
Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento
atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani,
con una capacita' superiore a 3 tonnellate all'ora.
5.3. Impianti per
l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11
A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacita' superiore a
50 tonnellate al giorno.
5.4. Discariche che ricevono piu' di 10
tonnellate al giorno o con una capacita' totale di oltre 25.000
tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.
6. Altre
attivita'.
6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione:
a) di
pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
b) di
carta e cartoni con capacita' di produzione superiore a 20 tonnellate al
giorno;
6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio,
imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la
cui capacita' di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.
6.3.
Impianti per la concia delle pelli qualora la capacita' di trattamento
superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito.
6.4:
a) Macelli
aventi una capacita' di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al
giorno;
b) Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di
prodotti alimentari a partire da:
materie prime animali (diverse dal
latte) con una capacita' di produzione di prodotti finiti di oltre 75
tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacita' di
produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore
medio su base trimestrale);
c) Trattamento e trasformazione del latte,
con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno
(valore medio su base annua).
6.5. Impianti per l'eliminazione o il
recupero di carcasse e di residui di animali con una capacita' di
trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.
6.6. Impianti per
l'allevamento intensivo di pollame o di suini con piu' di:
a) 40.000
posti pollame;
b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o c)
750 posti scrofe.
6.7. Impianti per il trattamento di superficie di
materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare
per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare,
incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacita' di consumo
di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno.
6.8.
Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per
uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.
Allegato II (articolo 5,
comma 14)
ELENCO DELLE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI GIA' IN ATTO, DA
CONSIDERARE SOSTITUITE DALLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.
1.
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili
concernenti aspetti sanitari (decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 203).
2. Autorizzazione allo scarico (dereto legislativo
11 maggio 1999, n. 152).
3. Autorizzazione alla realizzazione e modifica
di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti (decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, art. 27).
4. Autorizzazione all'esercizio delle
operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti (decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, art. 28).
5. Autorizzazione allo smaltimento degli
apparecchi contenenti PCB-PCT (decreto legislativo 22 maggio 1999, n.
209, art. 7).
6. Autorizzazione alla raccolta ed eliminazione oli usati
(decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, art 5).
7. Autorizzazione
all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in
agricoltura (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, art. 9) (1).
8.
Comunicazione ex art. 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
per gli impianti non ricadenti nella categoria 5 dell'Allegato I, ferma
restando la possibilita' di utilizzare successivamente le procedure
previste dagli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e
dalle rispettive norme di attuazione. Ai sensi dell'art. 5, comma 14, il
presente allegato II e' modificato con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle attivita'
produttive e della salute, d'intesa con la Conferenza unificata istituita
ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281. (1) Si noti che
l'attivita' non e' di per se' soggetta al presente decreto, ma puo'
essere oggetto di autorizzazione integrata ambientale nei casi sia
tecnicamente connessa ad una attivita' di cui all'allegato I.
Allegato III (articolo 2,
comma 1, lettera g)
ELENCO INDICATIVO DELLE PRINCIPALI SOSTANZE
INQUINANTI DI CUI E' OBBLIGATORIO TENER CONTO SE PERTINENTI PER STABILIRE
I VALORI LIMITE DI EMISSIONE.
Aria:
1. Ossidi di zolfo e altri composti
dello zolfo.
2. Ossidi di azoto e altri composti dell'azoto.
3. Monossido
di carbonio.
4. Composti organici volatili 5. Metalli e relativi
composti.
6. Polveri.
7. Amianto (particelle in sospensione e fibre).
8.
Cloro e suoi composti.
9. Fluoro e suoi composti.
10. Arsenico e suoi
composti.
11. Cianuri.
12. Sostanze e preparati di cui sono comprovate
proprieta' cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla
riproduzione quando sono immessi nell'atmosfera.
13.
Policlorodibenzodiossina (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF).
Acqua:
1. Composti organoalogenati e sostanze che possono dar loro origine
nell'ambiente idrico.
2. Composti organofosforici.
3. Composti organici
dello stagno.
4. Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprieta'
cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione in
ambiente idrico o con il concorso dello stesso.
5. Idrocarburi
persistenti e sostanze organiche tossiche persistenti e bioaccumulabili.
6. Cianuri.
7. Metalli e loro composti.
8. Arsenico e suoi composti.
9.
Biocidi e prodotti fitofarmaceutici.
10. Materie in sospensione.
11.
Sostanze che contribuiscoro all'eutrofizzazione (nitrati e fosfati, in
particolare).
12. Sostanze che esercitano un'influenza sfavorevole sul
bilancio di ossigeno (misurabili con parametri quali BOD, COD).
Allegato IV (articolo 2,
comma 1, lettera o)
Considerazioni da tenere presenti in generale o in un
caso particolare nella determinazione delle migliori tecniche
disponibili, secondo quanto definito all'art. 2, comma 1, lettera o),
tenuto conto dei costi e dei benefici che possono risultare da un'azione
e del principio di precauzione e prevenzione. 1. Impiego di tecniche a
scarsa produzione di rifiuti.
2. Impiego di sostanze meno pericolose.
3.
Sviluppo di tecniche per il ricupero e il riciclo delle sostanze emesse e
usate nel processo, e, ove opportuno, dei rifiuti.
4. Processi, sistemi o
metodi operativi comparabili, sperimentati con successo su scala
industriale.
5. Progressi in campo tecnico e evoluzione, delle conoscenze
in campo scientifico.
6. Natura, effetti e volume delle emissioni in
questione.
7. Date di messa in funzione degli impianti nuovi o esistenti;
8. Tempo necessario per utilizzare una migliore tecnica disponibile.
9.
Consumo e natura delle materie prime ivi compresa l'acqua usata nel
processo e efficienza energetica.
10. Necessita' di prevenire o di
ridurre al minimo l'impatto globale sull'ambiente delle emissioni e dei
rischi.
11. Necessita' di prevenire gli incidenti e di ridurne le
conseguenze per l'ambiente;
12. lnformazioni pubblicate dalla Commissione
europea ai sensi dell'art. 16, paragrafo 2, della direttiva 96/61/CE, o
da organizzazioni internazionali.
Allegato V (articolo 2,
comma 1, lettera i)
CATEGORIE DI IMPIANTI RELATIVI ALLE ATTIVITA'
INDUSTRIALI DI CUI ALL'ALLEGATO I, SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE STATALE.
1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese
che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonche'
impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate
(Mg) al giorno di carbone o di scisti bituminosi;
2) Centrali termiche ed
altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW;
3)
Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio;
4)
Impianti chimici con capacita' produttiva complessiva annua per classe di
prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie di
seguito indicate:
=====================================================================
Classe di prodotto |Soglie* Gg/anno
=====================================================================
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o |
insaturi, alifatici o aromatici) | 200
---------------------------------------------------------------------
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, |
aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, |
acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi | 200
---------------------------------------------------------------------
c) idrocarburi solforati | 100
---------------------------------------------------------------------
d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, |
composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, |
cianati, isocianati | 100
---------------------------------------------------------------------
e) idrocarburi fosforosi | 100
---------------------------------------------------------------------
f) idrocarburi alogenati | 100
---------------------------------------------------------------------
g) composti organometallici | 100
---------------------------------------------------------------------
h) materie plastiche di base (polimeri, fibre |
sintetiche, fibre a base di cellulosa) | 100
---------------------------------------------------------------------
i) gomme sintetiche | 100
---------------------------------------------------------------------
j) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno,|
fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, |
composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, |
biossido di zolfo, bicloruro di carbonile | 100
---------------------------------------------------------------------
k) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, |
acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, |
acido solforico, oleum e acidi solforati | 100
---------------------------------------------------------------------
l) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di |
potassio, idrossido di sodio | 100
---------------------------------------------------------------------
m) fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio |
(fertilizzanti semplici o composti) | 300
* Le soglie della tabella
sono riferite alla somma delle capacita' produttive relative ai singoli
composti che sono riportati in un'unica riga.
5) Impianti funzionalmente
connessi a uno degli impianti di cui ai punti precedenti, localizzati nel
medesimo sito e gestiti dal medesimo gestore, che non svolgono attivita'
di cui all'allegato I;
6) Altri impianti rientranti nelle categorie di
cui all'allegato I localizzati interamente in mare.
Ai sensi dell'art.
18, comma 3, possono essere introdotte modifiche al presente allegato V
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di
concerto con il Ministro delle attivita' produttive e con il Ministro
della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Allegato VI (articolo 13,
comma 1)
FINALITA' DELL'OSSERVATORIO IPPC DI CUI ALL'ART. 13 DEL PRESENTE
DECRETO
Sviluppare e rendere operativi, anche in via telematica,
strumenti a supporto delle seguenti attivita' di competenza del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio:
a) presentazione,
acquisizione, valutazione e partecipazione del pubblico relativamente
alle domande di autorizzazione integrata ambientale di competenza
statale;
b) circolazione di documenti tra i soggetti deputati a
partecipare alle conferenze di servizi di cui all'art. 5, comma 10, a
svolgere attivita' istruttoria e a svolgere attivita' di controllo
relativamente alle autorizzazioni integrate ambientali di competenza
statale;
c) scambio di informazione a livello nazionale di cui al-l'art.
14, comma 4;
d) adempimenti in materia di comunicazione previsti
dall'art. 12, comma 3, dall'art. 14, commi 1 e 2 e dall'art. 15, commi 1
e 2;
e) aggiornare il quadro dello stato di attuazione nazionale e
comunitario della disciplina in materia di prevenzione e riduzione
integrata dell'inquinamento anche al fine di renderlo accessibile al
pubblico. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, il presente allegato VI e'
modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, d'intesa la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
|