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LEGGE 30 dicembre
2004, n. 316
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre
2004, n. 273, recante disposizioni urgenti per l'applicazione della
direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas
ad effetto serra nella Comunita' europea.
(Gazzetta
Ufficiale n. 2 del 4/1/2005)
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Testo in vigore dal: 5-1-2005
La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la
seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 12
novembre 2004, n. 273, recante disposizioni urgenti per l'applicazione
della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei
gas ad effetto serra nella Comunita' europea, e' convertito in legge con
le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente
legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi'
30 dicembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Buttiglione,
Ministro per le politiche comunitarie
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3211):
Presentato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi), dal Ministro
dell'ambiente e territorio (Matteoli) e dal Ministro senza portafoglio per
le politiche comunitarie (Buttiglione) il 15 novembre 2004. Assegnato alla
13ª commissione (Territorio), in sede referente, il 15 novembre 2004 con
pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 10ª, 14ª. Esaminato dalla 1ª
commissione (Affari Costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza
dei presupposti di costituzionalita' il 16 novembre 2004. Esaminato dalla
13ª commissione, in sede referente, il 16, 17, 18 novembre 2004.
Esaminato in aula il 18, 23, 24, 30 novembre 2004 ed approvato il 1°
dicembre 2004. Camera dei deputati (atto n. 5467):
Assegnato alla VIII
commissione (Ambiente), in sede referente, il 1° dicembre 2004 con pareri
del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, V, X, XIV.
Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 7 e 9 dicembre
2004. Esaminato in aula il 10 dicembre 2004 ed approvato, con
modificazioni, il 22 dicembre 2004. Senato della Repubblica (atto n.
3211-B):
Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede referente,
il 23 dicembre 2004 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 10ª, 14ª.
Esaminato dalla 13ª commissione il 27 dicembre 2004. Esaminato in aula il
27 dicembre 2004 ed approvato il 28 dicembre 2004.
Avvertenza:
Il
decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 268 del 15 novembre 2004. A norma
dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il
testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato
delle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla
pag. 72.
Allegato
MODIFICAZIONI
APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 12 NOVEMBRE 2004, N. 273
All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole:
"direttiva
2003/87/CE" sono inserite le seguenti:
"del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 ottobre 2003";
al comma 3, le parole:
"del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
Ministero" sono sostituite delle seguenti:
"del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro".
All'articolo 2, alla rubrica, la parola:
"comma" e' sostituita
dalla seguente:
"paragrafo";
al comma 1, al primo periodo, dopo
le parole:
"dichiarazione resa ai sensi del" sono inserite le
seguenti:
"testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui al" e, al secondo
periodo, le parole:
"del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del Ministero" sono sostituite dalle seguenti:
"del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro".
Dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente:
"Art. 2-bis. (Sanzioni).
- 1. Il gestore che omette di presentare la domanda di autorizzazione di
cui all'articolo 1 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
pari a 40 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente
emessa in assenza di autorizzazione.
2. Il gestore che fornisce
informazioni false relativamente a quanto richiesto dall'articolo 5 della
direttiva 2003/87/CE, salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 40 euro per ciascuna
tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in eccesso alle
quantita' cui avrebbe avuto diritto in caso di dichiarazione veritiera.
3.
Il gestore che omette di comunicare all'autorita' nazionale competente le
informazioni di cui all'articolo 2 o fornisce informazioni false, salvo
che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria pari a 10 euro per ogni tonnellata di biossido di carbonio
equivalente emessa in difformita' alle prescrizioni del presente decreto.
4. In tutti i casi previsti dal presente articolo e' ordinata la chiusura
dell'impianto fino al regolare adempimento degli obblighi previsti dal
presente decreto.
5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate
dal prefetto della provincia nel cui territorio e' stata commessa la
violazione. Avverso il provvedimento che dispone le sanzioni
amministrative pecuniarie e' esperibile il giudizio di opposizione
previsto dalla normativa vigente.
6. Le sanzioni previste dal presente
articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, qualora, a tale data, continui
a sussistere la violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3.
7. Le
sanzioni previste dal presente articolo si applicano fino alla data di
entrata in vigore della legge di recepimento della direttiva
2003/87/CE". All'articolo 3:
al comma 1, le parole:
" a carico
del bilancio dello Stato > sono sostituite dalle seguenti:
<per la
finanza pubblica";
al comma 2, le parole da:
" fatti salvi"
Fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
" fatte
salve le modifiche e le integrazioni che la Commissione europea dovesse
richiedere in sede di approvazione del Piano stesso, nonche' le eventuali
modifiche e integrazioni concordate in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281)>;
dopo il
comma 2, sono aggiunti i seguenti:
2-bis. Il Piano di cui al comma 2 e in
ogni caso aggiornato, a seguito della raccolta di informazioni di cui
all'articolo 2 e comunque non oltre il 30 giugno 2005, anche al fine della
stabilizzazione e riduzione delle concentrazioni aggregate di gas ad
effetto serra. Il piano aggiornato ai sensi del presente comma e del comma
2, da cui non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, e trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di
carattere finanziario.
2-ter. 11 Governo inserisce annualmente nel
Documento di programmazione economico-finanziaria un aggiornamento,
predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli
impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in
coerenza con gli obblighi derivanti dall'attuazione del Protocollo di
Kyoto, e sui relativi indirizzi, indicando in particolare le proposte di
modifica e di integrazione del Piano nazionale di assegnazione delle quote
di emissioni che si rendano necessarie".
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TESTO COORDINATO DEL
DECRETO-LEGGE 12 novembre 2004, n. 273
Testo del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273 (in Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 268 del 15 novembre 2004), coordinato con la legge
di conversione 30 dicembre 2004, n. 316 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 7), recante: «Disposizioni urgenti per
l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote
di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunita' europea».
(Gazzetta
Ufficiale n. 2 del 4/1/2005)
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Avvertenza:
Il testo coordinato qui
pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi
dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche'
dell'art. l0, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate
con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle
modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le
modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri
corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni ((
. . . )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge
di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Autorizzazione ad emettere gas serra
1. Ai fini del
rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, i gestori
degli impianti rientranti nelle categorie di attivita' elencate
nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, (( del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003 )), in esercizio alla
data di entrata in vigore del presente decreto presentano, entro il 5
dicembre 2004, all'autorita' nazionale competente di cui all'art. 3, comma
1, apposita domanda di autorizzazione.
2. Ai fini del rilascio
dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, i gestori degli
impianti rientranti nelle categorie di attivita' elencate nell'allegato I
della direttiva 2003/87/CE, posti in esercizio successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto, presentano apposita domanda di
autorizzazione almeno trenta giorni prima della data di entrata in
esercizio dell'impianto stesso o, nel caso di impianti termoelettrici
ricompresi negli impianti di combustione con potenza calorifica di
combustione superiore a 20 MW di cui all'allegato I della direttiva
2003/87/CE, almeno trenta giorni prima della data di primo parallelo
dell'impianto.
3. La domanda di autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 e'
redatta conformemente a quanto stabilito all'articolo 5 della direttiva
2003/87/CE. Le specifiche relative al formato ed alle modalita' per la
trasmissione delle domande di autorizzazione, nonche' le specificazioni
relative alle informazioni da includere nella stessa, sono definite, entro
sei giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ((
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
Ministro )) delle attivita' produttive.
4. L'autorizzazione di cui
ai commi 1 e 2 e' rilasciata mediante provvedimento del Direttore generale
per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del Direttore generale per l'energia e le
risorse minerarie del Ministero delle attivita' produttive e contiene gli
elementi di cui all'articolo 6 della direttiva 2003/87/CE.
Riferimenti
normativi:
- L'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per
lo scambio di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita' e che
modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea n. L 275 del 25 ottobre 2003, e' il
seguente:
«Allegato I Categorie di attivita' di cui all'art. 2, paragrafo
1, agli articoli 3, 4, 14, paragrafo 1, e agli articoli 28 e 30 1. Gli
impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e
la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nella
presente direttiva.
2. I valori limite riportati in appresso si
riferiscono in genere alle capacita' di produzione o alla resa. Qualora
uno stesso gestore svolga varie attivita' elencate alla medesima voce in
uno stesso impianto o in uno stesso sito, si sommano le capacita' di tali
attivita'.
ATTIVITA' |GAS SERRA
---------------------------------------------------------------------
Attivita' energetiche |
---------------------------------------------------------------------
Impianti di combustione con potenza |
calorifica di combustione di oltre 20 MW |
(esclusi gli impianti per rifiuti pericolosi o |
urbani) |Biossido di carbonio
---------------------------------------------------------------------
Raffinerie di petrolio |Biossido di carbonio
---------------------------------------------------------------------
Cokerie |Biossido di carbonio
---------------------------------------------------------------------
Produzione e trasformazione dei metalli ferrosi|
---------------------------------------------------------------------
Impianti di arrostimento o sinterizzazione di|
materiali metallici compresi i minerali |
solforati |Biossido di carbonio
---------------------------------------------------------------------
Impianti di produzione di ghisa o acciaio |
(fusione primaria o secondaria), compresa la |
relativa colata continua di capacita' superiore|
a 2,5 tonnellate all'ora |Biossido di carbonio
---------------------------------------------------------------------
Industria dei prodotti minerali |
---------------------------------------------------------------------
Impianti destinati alla produzione di clinker|
(cemento) in forni rotativi la cui capacita' di|
produzione supera le 500 tonnellate al giorno |
oppure di calce viva in forni rotativi la cui |
capacita' di produzione supera le 50 tonnellate|
al giorno |Biossido di carbonio
---------------------------------------------------------------------
Impianti per la fabbricazione del vetro |
compresi quelli destinati alla produzione di |
fibre di vetro, con capacita' di fusione di |
oltre 20 tonnellate al giorno |Biossido di carbonio
---------------------------------------------------------------------
Impianti per la fabbricazione di prodotti |
ceramici mediante cottura, in particolare |
tegole, mattoni, mattoni refrattari, |
piastrelle, gres, porcellane, con una capacita'|
di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno |
e/o con una capacita' di forno superiore a 4 m |
e con una densita' di colata per forno |
superiore a 300 Kg/m |Biossido di carbonio
---------------------------------------------------------------------
Altre attivita' |
---------------------------------------------------------------------
Impianti industriali destinati alla |
fabbricazione: |
---------------------------------------------------------------------
a) di pasta per carta a partire dal legno o|
da altre materie fibrose |Biossido di carbonio
---------------------------------------------------------------------
b) di carta e cartoni con capacita' di |
produzione superiore a 20 tonnellate al giorno |Biossido di carbonio}
- L'art. 5 della citata
direttiva 2003/87/CE e' il seguente:
«Art. 5. (Domanda di autorizzazione
ad emettere gas ad effetto serra).
- La domanda rivolta all'autorita'
competente, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad emettere gas ad
effetto serra, contiene la descrizione di quanto segue:
a) l'impianto e le
sue attivita' compresa la tecnologia utilizzata;
b) le materie prime
secondarie il cui impiego e' suscettibile di produrre emissioni elencate
nell'allegato I;
c) le fonti di emissioni di gas dell'impianto elencate
nell'allegato I;
d) le misure previste per controllare e comunicare le
emissioni secondo le linee guida adottate a norma dell'art. 14. La domanda
di autorizzazione contiene anche una sintesi non tecnica dei dati di cui
al primo comma.».
- L'art. 6 della citata direttiva 2003/87/CE e' il
seguente:
«Art. 6 (Condizioni e contenuto dell'autorizzazione ad emettere
gas ad effetto serra).
- 1. L'autorita' competente rilascia
un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra da un impianto o da
parte di esso, ove abbia accertato che il gestore e' in grado di
controllare e comunicare le emissioni. Un'autorizzazione ad emettere gas a
effetto serra puo' valere per uno o piu' impianti localizzati sullo stesso
sito gestiti dallo stesso gestore.
2. L'autorizzazione ad emettere gas a
effetto serra contiene i seguenti elementi:
a) nome e indirizzo del
gestore;
b) descrizione delle attivita' e delle emissioni dell'impianto;
c) disposizioni in tema di monitoraggio, con specificazione della
metodologia e della frequenza dello stesso;
d) disposizioni in tema di
comunicazioni;
e) obbligo di restituire quote di emissione pari alle
emissioni complessivamente rilasciate dall'impianto durante ciascun anno
civile, come verificate a norma dell'art. 15, entro quattro mesi dalla
fine di tale anno.».
Art. 2
Raccolta delle
informazioni per l'assegnazione delle quote di emissioni di cui
all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE
1. I gestori
degli impianti rientranti nelle categorie di attivita' elencate
nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, in esercizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto, comunicano all'autorita' nazionale
competente, entro il 30 dicembre 2004, le informazioni necessarie ai fini
dell'assegnazione delle quote di emissione per il periodo 2005-2007, con
dichiarazione resa ai sensi del (( testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui )) al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445. Le specifiche relative al formato ed alle modalita' per la
trasmissione delle suddette informazioni, nonche' le specificazioni sui
dati richiesti, sono definite, entro dieci giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, mediante decreto (( del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro ))
delle attivita' produttive.
Riferimenti normativi:
- Il decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, e' pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.
Art. 2-bis
Sanzioni
((
1. Il gestore che omette di presentare la domanda di autorizzazione di cui
all'articolo 1 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a
40 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa
in assenza di autorizzazione.
2. Il gestore che fornisce informazioni
false relativamente a quanto richiesto dall'articolo 5 della direttiva
2003/87/CE, salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria pari a 40 euro per ciascuna tonnellata
di biossido di carbonio equivalente emessa in eccesso alle quantita' cui
avrebbe avuto diritto in caso di dichiarazione veritiera.
3. Il gestore
che omette di comunicare all'autorita' nazionale competente le
informazioni di cui all'articolo 2 o fornisce informazioni false, salvo
che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria pari a 10 euro per ogni tonnellata di biossido di carbonio
equivalente emessa in difformita' alle prescrizioni del presente decreto.
4. In tutti i casi previsti dal presente articolo e' ordinata la chiusura
dell'impianto fino al regolare adempimento degli obblighi previsti dal
presente decreto.
5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate
dal prefetto della provincia nel cui territorio e' stata commessa la
violazione. Avverso il provvedimento che dispone le sanzioni
amministrative pecuniarie e' esperibile il giudizio di opposizione
previsto dalla normativa vigente.
6. Le sanzioni previste dal presente
articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, qualora, a tale data, continui
a sussistere la violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3.
7. Le
sanzioni previste dal presente articolo si applicano fino alla data di
entrata in vigore della legge di recepimento della direttiva 2003/87/CE )).
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 5 della direttiva 2003/87/CE
e' riportata nelle note all'art. 1.
Art. 3
Disposizioni
transitorie e finali
1. Fino al recepimento della direttiva 2003/87/CE, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la
ricerca ambientale e lo sviluppo svolge le funzioni di autorita' nazionale
competente, avvalendosi a tale fine, senza nuovi o maggiori oneri ((
per la finanza pubblica )), dell'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici e dell'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente.
2. Il Piano nazionale di assegnazione delle quote
di emissioni predisposto, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva
2003/87/CE, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
dal Ministero delle attivita' produttive, inviato alla Commissione europea
in data 15 luglio 2004, vale quale Piano nazionale di assegnazione per il
periodo 2005-2007, (( fatte salve le modifiche e le integrazioni che
la Commissione europea dovesse richiedere in sede di approvazione del
Piano stesso, nonche' le eventuali modifiche e integrazioni concordate in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto l997, n. 281.
2-bis. Il Piano di cui al comma 2 e' in ogni caso
aggiornato, a seguito della raccolta di informazioni di cui all'articolo 2
e comunque non oltre il 30 giugno 2005, anche al fine della
stabilizzazione e riduzione delle concentrazioni aggregate di gas ad
effetto serra. Il piano aggiornato ai sensi del presente comma e del comma
2, da cui non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di
carattere finanziario.
2-ter. Il Governo inserisce annualmente nel
Documento di programmazione economico-finanziaria un aggiornamento,
predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli
impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in
coerenza con gli obblighi derivanti dall'attuazione del Protocollo di
Kyoto e sui relativi indirizzi, indicando in particolare le proposte di
modifica e di integrazione del Piano nazionale di assegnazione delle quote
di emissioni che si rendano necessarie )).
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.):
«Art. 8 (Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata).
- 1. La
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed
i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e
delle comunita' montane, con la Conferenza Stato- regioni.
2. La
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o
dal Ministro per gli affari regionali;
ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro
delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita',
il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il
presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno
parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di
provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI
cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8
giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri
del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o
di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente
ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI,
UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono
presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal
Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito,
dal Ministro dell'interno.».
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
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DECRETO-LEGGE 12 novembre 2004,
n. 273
Disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE
in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto
serra nella Comunita' europea.
(Gazzetta
Ufficiale n. 268 del 15/11/2004)
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Testo in vigore
dal: 16-11-2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87
della Costituzione;
Vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
ottobre 2003, con la quale viene istituito un sistema per lo scambio di quote
di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunita' europea e che modifica
la direttiva 96/61/CE del Consiglio;
Vista la decisione 2002/358/CE del Consiglio dei Ministri dell'ambiente
dell'Unione europea, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome
della Comunita' europea, del Protocollo di Kyoto e l'adempimento congiunto dei
relativi impegni, che per l'Italia comportera' una riduzione delle proprie
emissioni di gas serra nella misura del 6,5 per cento rispetto ai livelli del
1990, entro il periodo 2008-2012;
Considerato che l'articolo 4 della direttiva 2003/87/CE stabilisce che a
decorrere dal 1° gennaio 2005 nessun impianto puo' esercitare le attivita'
elencate nell'allegato I della citata direttiva che comportino emissioni di
gas ad effetto serra elencati nel medesimo allegato in relazione a tali
attivita', a meno che il relativo gestore sia munito di un'autorizzazione ad
emettere gas ad effetto serra rilasciata dall'autorita' nazionale competente;
Considerato, inoltre, che l'articolo 11, comma 4, della direttiva 2003/87/CE
impone l'assegnazione ed il rilascio delle quote di emissioni ai gestori degli
impianti rientranti nelle attivita' elencate nell'allegato I della citata
direttiva, da effettuare entro il 28 febbraio 2005;
Ritenuta, pertanto, la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare
provvedimenti per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE ed in particolare di
disciplinare le modalita' delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto
serra, nonche' di prevedere l'obbligo di trasmissione dei dati per
l'assegnazione delle quote di emissione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
dell'11 novembre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per le politiche
comunitarie, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Autorizzazione ad emettere
gas serra
1. Ai fini del rilascio
dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, i gestori degli impianti
rientranti nelle categorie di attivita' elencate nell'allegato I della
direttiva 2003/87/CE, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto presentano, entro il 5 dicembre 2004, all'autorita' nazionale
competente di cui all'articolo 3, comma 1, apposita domanda di autorizzazione.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra,
i gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attivita' elencate
nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, posti in esercizio successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano apposita
domanda di autorizzazione almeno trenta giorni prima della data di entrata in
esercizio dell'impianto stesso o, nel caso di impianti termoelettrici
ricompresi negli impianti di combustione con potenza calorifica di combustione
superiore a 20 MW di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, almeno
trenta giorni prima della data di primo parallelo dell'impianto.
3. La domanda di autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 e' redatta conformemente
a quanto stabilito all'articolo 5 della direttiva 2003/87/CE. Le specifiche
relative al formato ed alle modalita' per la trasmissione della domanda di
autorizzazione, nonche' le specificazioni relative alle informazioni da
includere nella stessa, sono definite, entro sei giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del Ministero delle attivita' produttive.
4. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 e' rilasciata mediante provvedimento
del Direttore generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del Direttore generale per
l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attivita' produttive e
contiene gli elementi di cui all'articolo 6 della direttiva 2003/87/CE.
Art. 2
Raccolta delle informazioni
per l'assegnazione delle quote di emissioni di cui all'articolo 11, comma 4,
della direttiva 2003/87/CE
1. I gestori degli impianti
rientranti nelle categorie di attivita' elencate nell'allegato I della
direttiva 2003/87/CE, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto, comunicano all'autorita' nazionale competente, entro il 30 dicembre
2004, le informazioni necessarie ai fini dell'assegnazione delle quote di
emissione per il periodo 2005-2007, con dichiarazione resa ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le
specifiche relative al formato ed alle modalita' per la trasmissione delle
suddette informazioni, nonche' le specificazioni sui dati richiesti, sono
definite, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, mediante decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del Ministero delle attivita' produttive.
Art. 3
Disposizioni transitorie e
finali
1. Fino al recepimento della
direttiva 2003/87/CE, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
- Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo svolge le funzioni di
autorita' nazionale competente, avvalendosi a tale fine, senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dell'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e dell'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente.
2. Il Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni predisposto, ai
sensi dell'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE, dal Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e dal Ministero delle attivita' produttive,
inviato alla Commissione europea in data 15 luglio 2004, vale quale Piano
nazionale di assegnazione per il periodo 2005-2007, fatti salvi gli
aggiustamenti previsti a seguito della raccolta di informazioni di cui
all'articolo 2, nonche' le modifiche e le integrazioni che la Commissione
europea dovesse richiedere in sede di approvazione del Piano stesso.
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 novembre
2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Visto, il Guardasigilli:
Castelli |
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