Testo in vigore dal: 11-1-2004
La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la
seguente legge:
Art. 1
1. Il Governo e' delegato
ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno
o piu' decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle
disposizioni legislative nei seguenti settori e materie, anche mediante la
redazione di testi unici:
a) gestione dei rifiuti e bonifica dei siti
contaminati;
b) tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle
risorse idriche;
c) difesa del suolo e lotta alla desertificazione;
d)
gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile degli
esemplari di specie protette di flora e di fauna;
e) tutela risarcitoria
contro i danni all'ambiente;
f) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica
(VAS) e per
l'autorizzazione ambientale integrata QPPQ;
g) tutela dell'aria e
riduzione delle emissioni in atmosfera.
2. I decreti legislativi di cui al
comma 1, nel disciplinare i settori e le materie di cui al medesimo comma
1, definiscono altresi' i criteri direttivi da seguire al fine di
adottare, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore dei
medesimi decreti legislativi, i necessari provvedimenti per la modifica e
l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione e dei decreti
ministeriali per la definizione delle norme tecniche, individuando
altresi' gli ambiti nei quali la potesta' regolamentare e' delegata alle
regioni, ai sensi del sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione.
3.
I decreti legislativi di cui al comma 1 recano l'indicazione espressa
delle disposizioni abrogate a seguito della loro entrata in vigore.
4. I
decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del, territorio, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per le politiche
comunitarie e con gli altri Ministri interessati, sentito il parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei
decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi
tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per
l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta
giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi,
indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi
ai principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge. Al fine
della verifica dell'attuazione del principio di cui al comma 8, lettera
c), i predetti schemi devono altresi' essere corredati di relazione
tecnica. E Governo, tenuto conto dei pareri di cui al comma 4 ed al
presente comma, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del
parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e
con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle
Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni
dalladata di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati. E mancato rispetto, da parte
del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti
legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega legislativa.
6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo puo' emanare, ai
sensi dei commi 4 e 5, disposizioni integrative o correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del comma 1, sulla base di una relazione
motivata presentata alle Camere dal Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, che individua le disposizioni dei decreti legislativi su
cui si intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo
proposto.
7. Dopo l'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1,
eventuali modifiche e integrazioni devono essere apportate nella forma di
modifiche testuali ai medesimi decreti legislativi.
8. 1 decreti
legislativi di cui al comma 1 si conformano, nel rispetto dei principi e
delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle
amministrazioni statali, nonche' delle attribuzioni delle regioni e degli
enti locali, come definite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, e fatte salve le norme statutarie e le relative norme di
attuazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, e del principio di sussidiarieta', ai seguenti
principi e criteri direttivi generali:
a) garanzia della salvaguardia,
della tutela e del nuglioramento della qualita' dell'ambiente, della
protezione della salute umana, dell'utilizzazione accorta e razionale
delle risorse naturali, della promozione sul piano internazionale delle
norme destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello locale,
regionale, nazionale, comunitario e mondiale, come indicato dall'articolo
174 del Trattato istitutivo della Comunita' europea, e successive
modificazioni;
b) conseguimento di maggiore efficienza e tempestivita' dei
controlli ambientali, nonche' certezza delle sanzioni in caso di
violazione delle disposizioni a tutela dell'ambiente;
c) invarianza degli
oneri a carico della finanza pubblica;
d) sviluppo e coordinamento, con l'invarianza
del gettito, delle misure e degli interventi che prevedono incentivi e
disincentivi, finanziari o fiscali, volti a sostenere, ai fini della
compatibilita' ambientale, l'introduzione e l'adozione delle migliori
tecnologie disponibili, come definite dalla direttiva 96/61/CE del
Consiglio, del 24 settembre 1996, nonche' il risparmio e l'efficienza
energetica, e a rendere piu' efficienti le azioni di tutela dell'ambiente
e di sostenibilita' dello sviluppo, anche attraverso strumenti economici,
finanziari e fiscali;
e) piena e coerente attuazione delle direttive
comunitarie, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente
e di contribuire in tale modo alla competitivita' dei sistemi territoriali
e delle imprese, evitando fenomeni di distorsione della concorrenza;
f)
affermazione dei principi comunitari di prevenzione, di precauzione, di
correzione e riduzione degli inquinamenti e dei danni ambientali e del
principio "chi inquina paga";
g) previsione di misure che
assicurino la tempestivita' e l'efficacia dei piani e dei programmi di
tutela ambientale, estendendo, ove possibile, le procedure previste dalla
legge 21 dicembre 2001, n. 443;
h) previsione di misure che assicurino
l'efficacia dei controlli e dei monitoraggi ambientali, incentivando in
particolare i programmi di controllo sui singoli impianti produttivi,
anche attraverso il potenziamento e il iniglioramento dell'efficienza
delle autorita' competenti;
i) garanzia di una piu' efficace tutela in
materia ambientale anche mediante il coordinamento e l'integrazione della
disciplina del sistema sanzionatorio, amministrativo e penale, fermi
restando i limiti di pena e l'entita' delle sanzioni amministrative gia'
stabiliti dalla legge;
l) semplificazione, anche mediante l'emanazione di
regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, delle procedure relative agli obblighi di dichiarazione, di
comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale. Resta
fermo quanto previsto per le opere di interesse strategico individuate ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e
successive modificazioni;
m) riaffermazione del ruolo delle regioni, ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nell'attuazione dei principi e
criteri direttivi ispirati anche alla interconnessione delle normative di
settore in un quadro, anche procedurale, unitario, alla valorizzazione del
controllo preventivo del sistema agenziale rispetto al quadro
sanzionatorio amministrativo e penale, nonche' alla promozione delle
componenti ambientali nella formazione e nella ricerca;
n) adozione di
strumenti economici volti ad incentivare le piccole e medie imprese ad
aderire ai sistemi di certificazione ambientale secondo le norme EMAS o in
base al regolamento (CE) n. 76112001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 marzo 2001 e introduzione di agevolazioni amministrative
negli iter autorizzativi e di controllo per le imprese certificate secondo
le predette norme EMAS o in base al citato regolamento (CE) n. 76112001
prevedendo, ove possibile, il ricorso all' autocertificazione.
9. I
decreti legislativi di cui al comma 1 devono essere informati agli
obiettivi di massima economicita' e razionalita', anche utilizzando
tecniche di raccolta, gestione ed elaborazione elettronica di dati e, se
necessario, mediante ricorso ad interventi sostitutivi, sulla base dei
seguenti principi e criteri specifici:
a) assicurare un'efficace azione
per l'ottimizzazione quantitativa e qualitativa della produzione dei
rifiuti, finalizzata, comunque, a ridurne la quantita' e la pericolosita';
semplificare, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
razionalizzare le procedure di gestione dei rifiuti speciali, anche al
fine di renderne piu' efficace il controllo durante l'intero ciclo di vita
e di contrastare l'elusione e la violazione degli obblighi di smaltimento;
promuovere il riciclo e il riuso dei rifiuti, anche utilizzando le
migliori tecniche di differenziazione e di selezione degli stessi, nonche'
il recupero di energia, garantendo il pieno recepimento della direttiva
2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000,
relativa all'incenerimento dei rifiuti, ed innovando le norme previste dal
decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e
successive modificazioni, con particolare riguardo agli scarti delle
produzioni agricole;
prevedere i necessari interventi per garantire la
piena operativita' delle attivita' di riciclaggio anche attraverso
l'eventuale transizione dal regime di obbligatorieta' al regime di
volontarieta' per l'adesione a tutti i consorzi costituiti ai sensi del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
razionalizzare il sistema di
raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, mediante la
definizione di ambiti territoriali di adeguate dimensioni all'interno dei
quali siano garantiti la costituzione del soggetto amministrativo
competente, il graduale passaggio allo smaltimento secondo forme diverse
dalla discarica e la gestione affidata tramite procedure di evidenza
pubblica;
prevedere l'attribuzione al presidente della giunta regionale
dei poteri sostitutivi nei confronti del soggetto competente che non abbia
provveduto ad espletare le gare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, tramite la nomina di
commissari ad acta e di poteri sostitutivi al Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio senza altri obblighi nel casti in cui il
presidente della giunta regionale non provveda entro quarantacinque
giorni;
prevedere possibili deroghe, rispetto al modello di definizione
degli ambiti ottimali, laddove la regione predisponga un piano regionale
dei rifiuti che dimostri l'adeguatezza di un differente modello per il
raggiungimento degli obiettivi strategici previsti;
assicurare tempi certi
per il ricorso a procedure concorrenziali come previste dalle normative
comunitarie e nazionali e definire termini certi per la durata dei
contratti di affidamento delle attivita' di gestione dei rifiuti' urbani;
assicurare una maggiore certezza della riscossione della tariffa sui
rifiuti urbani, anche mediante una piu' razionale definizione
dell'istituto;
promuovere la specializzazione tecnologica delle operazioni
di recupero e di smaltimento dei rifiuti speciali, al fine di assicurare
la complessiva autosufficienza a livello nazionale;
garantire adeguati
incentivi e forme di sostegno ai soggetti riciclatori dei rifiuti e per
l'utilizzo di prodotti costituiti da materiali riciclati, con particolare
riferimento al potenziamento degli interventi di riutilizzo e riciclo del
legno e dei prodotti da esso derivati;
incentivare il ricorso a risorse
finanziarie private per la bonifica ed il riusa anche ai fini produttivi
dei siti contaminati, in applicazione della normativa vigente;
definire le
norme tecniche da adottare per l'utilizzo obbligatorio di contenitori di
rifiuti urbani adeguati, che consentano di non recare pregiudizio
all'ambiente nell'esercizio delle operazioni di raccolta e recupero dei
rifiuti nelle aree urbane;
promuovere gli interventi di messa in sicurezza
e bonifica dei siti contaminati da amianto; introdurre differenti
previsioni a seconda che le contaminazioni riguardino siti con attivita'
produttive in esercizio ovvero siti dismessi; prevedere che gli obiettivi
di qualita' ambientale dei suoli, dei sottosuoli e delle acque sotterranee
dei siti inquinati, che devono essere conseguiti con la bonifica, vengano
definiti attraverso la valutazione dei rischi sanitari e ambientali
connessi agli usi previsti dei siti stessi, tenendo conto dell'approccio
tabellare;
favorire la conclusione di accordi di programma tra i soggetti
privati e le amministrazioni interessate per la gestione degli interventi
di bonifica e messa in sicurezza;
b) dare piena attuazione alla gestione
del ciclo idrico integrato, semplificando i procedimenti, anche mediante
l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988 n. 400, al fine di renderli rispondenti alle
finalita' e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legge 5 gennaio
1994, n. 36;
promuovere il risparmio idrico favorendo l'introduzione e la
diffusione delle migliori tecnologie per l'uso e il riutilizzo della
risorsa;
pianificare, programmare e attuare interventi diretti a garantire
la tutela e il risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei,
previa ricognizione degli stessi;
accelerare la piena attuazione della
gestione del ciclo idrico integrato a livello di ambito territoriale
ottimale, nel rispetto dei principi di .regolazione e vigilanza, come
previsto dalla citata legge n. 36 del 1994, semplificando i procedimenti,
precisando i poteri sostitutivi e rendendone semplice e tempestiva
l'utilizzazione;
prevedere, nella costruzione o sostituzione di nuovi
impianti di trasporto e distribuzione dell'acqua, l'obbligo di utilizzo di
sistemi anticorrosivi di protezione delle condotte, sia interni che
esterni;
favorire il ricorso alla finanza di progetto per le costruzioni
di nuovi impianti;
prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, le modalita' per la definizione dei meccanismi premiali in
favore dei comuni compresi nelle aree ad elevata presenza di impianti di
energia idroelettrica;
c) rimuovere i problemi di carattere organizzativo,
procedurale e finanziario che ostacolino il conseguimento della piena
operativita' degli organi amministrativi e tecnici preposti alla tutela e
al risanamento del suolo e del sottosuolo, superando la sovrapposizione
tra i diversi piani settoriali di rilievo ambientale e coordinandoli con i
piani urbanistici;
valorizzare il ruolo e le competenze svolti dagli
organismi a composizione mista statale e regionale;
adeguare la disciplina
sostanziale e procedurale dell'attivita' di pianificazione, programmazione
e attuazione di interventi di risanamento idrogeologico del territorio e
della messa in sicurezza delle situazioni a rischio;
prevedere meccanismi
premiali a favore dei proprietari delle zone agricole e dei boschi che
investono per prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico, nel rispetto
delle linee direttrici del piano di bacino;
adeguare la disciplina
sostanziale e procedurale della normativa e delle iniziative finalizzate a
combattere la desertificazione, anche mediante l'individuazione di
programmi utili a garantire maggiore disponibilita' della risorsa idrica e
il riuso della stessa;
semplificare il procedimento di adozione e
approvazione degli strumenti di pianificazione con la garanzia della
partecipazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti e la certezza
dei tempi di conclusione dell'iter procedimentale;
d) confermare le
finalita' della legge 6 dicembre 1991, n. 394; estendere, nel rispetto
dell'autonomia degli enti locali e della volonta' delle popolazioni
residenti e direttamente interessate, la percentuale di territorio
sottoposto a salvaguardia e valorizzazione ambientale, mediante
inserimento di ulteriori aree, terrestri e marine, di particolare pregio;
articolare, con adeguata motivazione, e differenziare le misure di
salvaguardia in relazione alle specifiche situazioni territoriali;
favorire lo sviluppo di forme di autofinanziamento tenendo in
considerazione le diverse situazioni geografiche, territoriali e
ambientali delle aree protette;
favorire l'uso efficiente ed efficace
delle risorse assegnate alle aree protette dallo Stato, dalle regioni e
dagli enti locali; favorire la conclusione di accordi di programma con le
organizzazioni piu' rappresentative dei settori dell'industria,
dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio e del terzo settore,
finalizzati allo sviluppo economico-sociale e alla conservazione e
valorizzazione del patrimonio naturale delle aree; prevedere che, nei
territori compresi nei parchi nazionali e nei parchi naturali regionali, i
vincoli disposti dalla pianificazione paesistica e quelli previsti
dall'articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, decadano
con l'approvazione del piano del parco o delle misure di salvaguardia
ovvero delle misure di salvaguardia disposte in attuazione di leggi
regionali;
nei territori residuali dei comuni parzialmente compresi nei
parchi nazionali e nei parchi naturali regionali, provvedere ad una nuova
individuazione delle aree e dei beni soggetti alla disciplina di cui
all'articolo 1-quinquies del citato decreto-legge n. 312 del 1985,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 431 del 1985;
armonizzare e
coordinare le funzioni e le competenze previste dalle convenzioni
internazionali e dalla normativa comunitaria per la conservazione della
biodiversita';
e) conseguire l'effettivita' delle sanzioni amministrative
per danno ambientale mediante l'adeguamento delle procedure di irrogazione
e delle sanzioni medesime;
rivedere le procedure relative agli obblighi di
ripristino, al fine di garantire l'efficacia delle prescrizioni delle
autorita' competenti e il risarcimento del danno;
definire le modalita' di
quantificazione del danno; prevedere, oltre a sanzioni a carico dei
soggetti che danneggiano l'ambiente, anche meccanismi premiali per coloro
che assumono comportamenti ed effettuano investimenti per il miglioramento
della qualita' dell'ambiente sul territorio nazionale;
f) garantire il
pieno recepimento delle direttive 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno
1985, e 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, in materia di VIA e
della direttiva 2001142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
giugno 2001, in materia di VAS e, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443,
semplificare, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le
procedure di VIA che dovranno tenere conto del rapporto costi-benefici del
progetto dal punto di vista ambientale, economico e sociale;
anticipare le
procedure di VIA alla prima presentazione del progetto dell'intervento da
valutare;
introdurre un sistema di controlli idoneo ad accertare
l'effettivo rispetto delle prescrizioni impartite in sede di valutazione;
garantire il completamento delle procedure in tempi certi;
introdurre
meccanismi di coordinamento tra la procedura di VIA e quella di VAS e
promuovere l'utilizzo della VAS nella stesura dei piani e dei programmi
statali, regionali e sovracomunali;
prevedere l'estensione della procedura
di IPPC ai nuovi impianti, individuando le autorita' competenti per il
rilascio dell'autorizzazione unica e identificando i provvedimenti
autorizzatori assorbiti da detta autorizzazione; adottare misure di
coordinamento tra le procedure di VIA e quelle di IPPC nel caso di
impianti sottoposti ad entrambe le procedure, al fine di' evitare
duplicazioni e sovrapposizioni;
accorpare in un unico provvedimento di
autorizzazione le diverse autorizzazioni ambientali, nel caso di impianti
non rientranti nel campo di applicazione della direttiva 96/61/CE del
Consiglio, del 24 settembre 1996, ma sottoposti a piu' di
un'autorizzazione ambientale settoriale;
g) riordinare la normativa in
materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera,
mediante una revisione della disciplina per le emissioni di gas inquinanti
in atmosfera, nel rispetto delle norme comunitarie e, in particolare,
della direttiva 2001/ 81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2001, e degli accordi intemazionali sottoscritti in materia,
prevedendo:
1) l'integrazione della disciplina relativa alle emissioni
provenienti dagli impianti di riscaldamento per uso civile;
2)
l'incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili o
alternative anche mediante la disciplina della vendita dell'energia
prodotta in eccedenza agli operatori del mercato elettrico nazionale,
prolungando sino a dodici anni il periodo di validita' dei certificati
verdi previsti dalla normativa vigente;
3) una disciplina in materia di
controllo delle emissioni derivanti dalle attivita' agricole e
zootecniche;
4) strumenti economici volti ad incentivare l'uso di veicoli,
combustibili e carburanti che possono contribuire significativamente alla
riduzione delle emissioni e al miglioramento della qualita' dell'aria;
5)
strumenti di promozione dell'informazione ai consumatori sull'impatto
ambientale del ciclo di vita dei prodotti che in ragione della loro
composizione possono causare inquinamento atmosferico;
6) predisposizione
del piano nazionale di riduzione di cui all'articolo 4, paragrafo 6, della
direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2001, che stabilisca prescrizioni per i grandi impianti di
combustione esistenti.
10. Per l'emanazione dei regolamenti ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei casi
previsti dalle lettere a), b) ed f) del comma 9, si intendono norme
generali regolatrici della materia i principi previsti dalle medesime
lettere per le deleghe legislative.
11. Ai fini degli adempimenti di cui
al comma 1 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio si
avvale, per la durata di un anno, di una commissione compostada un numero
massimo di ventiquattro membri scelti fra professori universitari,
dirigenti apicali di istituti pubblici di ricerca ed esperti di alta
qualificazione nei settori e nelle materie oggetto della delega.
12. La
commissione di cui al comma 11 e' assistita da una segreteria tecnica,
coordinata dal Capo dell'ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio o da un suo delegato e composta da venti
unita', di cui dieci scelte anche tra persone estranee all'amministrazione
e dieci scelte tra personale in servizio presso il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio, con funzioni di supporto.
13. La nomina dei
componenti della commissione e della segreteria tecnica di cui ai commi 11
e 12, e' disposta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, che ne disciplina altresi' l'organizzazione e il
funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 18,
con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai
predetti componenti.
14. Ai fini della predisposizione dei decreti
legislativi, con atto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, sono individuate forme di consultazione delle organizzazioni
sindacali e imprenditoriali e delle associazioni nazionali riconosciute
per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori.
15. Il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, ogni quattro mesi
dalla data di istituzione della commissione di cui al comma 11, riferisce
alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato dei lavori della
medesima commissione.
16. Allo scopo di diffondere la conoscenza
ambientale e sensibilizzare l'opinione pubblica, in merito alle modifiche
legislative conseguenti all'attuazione della presente legge, e'
autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2004.
17. All'onere
derivante dall'attuazione del comma 16, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
18. Per l'attuazione dei
commi 11 e 12 e' autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2004 e di
500.000 euro per l'anno 2005. Ai relativi oneri si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando, per gli anni 2004 e 2005, l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
19. E
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, cori
propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dei
commi 17 e 18.
20. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' aggiunto il
seguente:
"1-bis. Nei processi di elaborazione degli atti di
programmazione del Governo aventi rilevanza ambientale e' garantita la
partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio".
21. Qualora, per effetto di vincoli sopravvenuta,
diversi da quelli di natura urbanistica, non sia piu' esercitabile il
diritto di edificare che sia stato gia' assentito a norma delle vigenti
disposizioni, e' in facolta' del titolare del diritto chiedere di
esercitare lo stesso su altra area del territorio comunale, di cuiabbia
acquisito la disponibilita' a fini edificatori.
22. In caso di
accoglimento dell'istanza presentata ai sensi del comma 21, la traslazione
del diritto di edificare su area diversa comporta la contestuale cessione
al comune, a titolo gratuito, dell'area interessata dal vincolo
sopravvenuto.
23. Il comune puo' approvare le varianti al vigente
strumento urbanistico che si rendano necessarie ai fini della traslazione
del diritto di edificare di cui al comma 21.
24. L'accoglimento
dell'istanza di cui ai commi 21 e 22 non costituisce titolo per richieste
di indennizzo, quando, secondo le norme vigenti, il vincolo sopravvenuto
non sia indennizzabile. Nei casi in cui, ai sensi della normativa vigente,
il titolare del diritto di edificare puo' richiedere l'indennizzo a causa
del vincolo sopravvenuto, la traslazione del diritto di edificare su area
diversa, ai sensi dei citati commi 21 e 22, e' computata ai fini della
determinazione dell'indennizzo eventualmente dovuto.
25. In attesa di una
revisione complessiva della normativa sui rifiuti che disciplini in modo
organico la materia, alla lettera a) del comma 29, sono individuate le
caratteristiche e le tipologie dei rottami che, derivanti come scarti di
lavorazione oppure originati da cicli produttivi o di consumo, sono
definibili come materie prime secondarie per le attivita' siderurgiche e
metallurgiche, nonche' le modalita' affinche' gli stessi siano sottoposti
al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti.
26. Fermo
restando quanto disposto dall'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 2002,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,
sono sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti,
se rispondenti alla definizione di materia prima secondaria per attivita'
siderurgiche e metallurgiche di cui al comma 1, lettera q-bis),
dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotta
dal comma 29, i rottami di cui al comma 25 dei quali il detentore non si
disfi, non abbia deciso o non abbia l'obbligo di disfarsi e che quindi non
conferisca a sistemi di raccolta o trasporto di rifiuti ai fini del
recupero o dello smaltimento, ma siano destinati in riodo oggettivo ed
effettivo all'impiego nei cicli produttivi siderurgici o metallurgici.
27.
I rottami ferrosi e non ferrosi provenienti dall'estero sono riconosciuti
a tutti gli effetti come materie prime secondarie derivanti da operazioni
di recupero se dichiarati come tali da fornitori o produttori di Paesi
esteri che si iscrivono all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la
gestione dei rifiuti cori le modalita' specificate al comma 28.
28. E'
istituita una sezione speciale dell'Albo nazionale delle imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti, di' cui all'articolo 30, comma 1, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, alla quale sono iscritte le
imprese di Paesi europei ed extraeuropei che effettuano operazioni di
recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, elencate nell'allegato C
annesso al medesimo decreto legislativo, per la produzione di materie
prime secondarie per l'industria siderurgica e metallurgica, nel rispetto
delle condizioni e delle norme tecniche riportate nell'allegato 1 al
decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998.
L'iscrizione e' effettuata a seguito di comunicazione all'Albo da parte
dell'azienda estera interessata, accompagnata dall'attestazione di
conformita' a tali condizioni e norme tecniche rilasciata dall'autorita'
pubblica competente nel Paese di appartenenza. Le modalita' di
funzionamento della sezione speciale sono stabilite dal Comitato nazionale
dell'Albo;
nelle more di tale definizione l'iscrizione e' sostituita a
tutti gli effetti dalla conrunicazione corredata dall'attestazione di
conformita' dell'autorita' competente.
29. Al decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera q) sono aggiunte le seguenti:
"q-bis) materia prima secondaria per attivita' siderurgiche e
metallurgiche:
rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di
recupero e rispondenti a specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO o ad
altre. specifiche nazionali e internazionali, nonche' i rottami scarti di
lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o
di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine
le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche sopra menzionate;
q-ter) organizzatore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica
dei siti:
l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti,
prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo e
coordinando anche altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per
lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. L'impresa che
intende svolgere l'attivita' di organizzazione della gestione dei rifiuti
e di bonifica dei siti deve essere iscritta nelle categorie di
intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell'Albo previsto
dall'articolo 30, nonche' nella categoria delle opere generali di bonifica
e protezione ambientale stabilite dall'allegato A annesso al regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
34";
b) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera f-quater) e'
aggiunta la seguente:
"f-quinquies) il combustibile ottenuto dai
rifiuti urbani e speciali non pericolosi, come descritto dalle norme
tecniche UNI 9903-1 (RDF di qualita' elevata), utilizzato in
co-combustione, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera g), del
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell' artigianato 11
novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre
1999, come sostituita dall'articolo 1 del decreto del Ministro delle
attivita' produttive 18 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
71 del 25 marzo 2002, in impianti di produzione di energia elettrica e in
cementifici, come specificato nel decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12
marzo 2002";
c) all'articolo 10, dopo il comma 3 e' aggiunto il
seguente:
"3-bis. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti
autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e
deposito preliminare di rifiuti, indicate rispettivamente ai punti D 13, D
14, D 15 dell'allegato B, la responsabilita' dei produttori dei rifiuti
per il corretto smaltimento e' esclusa a condizione che questi ultimi,
oltre al formulario di trasporto, di cui al comma 3, lettera b), abbiano
ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare
dell'impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12 del
citato allegato B. Le relative modalita' di attuazione sono definite con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio";
d)
all'articolo 40, comma 5, le parole: "31 marzo di ogni anno"
sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio di ogni anno".
30. Il
Governo e' autorizzato ad apportare modifiche al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002, conseguenti a quanto previsto al comma
29, lettera b).
31. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e' autorizzato ad apportare le modifiche e integrazioni al
decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998,
finalizzate a consentire il riutilizzo della lolla di riso, affinche' non
sia considerata come rifiuto derivante dalla produzione dell'industria
agroalimentare, nonche' dirette a prevedere, oltre ai cementifici, le
seguenti attivita' di recupero della polvere di allumina, in una
percentuale dall' 1 al 5 per cento nella miscela complessiva:a)
produzione di laterizi e refrattari;
b) produzione di industrie ceramiche;
c) produzione di argille espanse.
32. In considerazione del
grave pregiudizio arrecato al paesaggio da vasti interventi di
lottizzazione abusiva realizzati nella localita' denominata Punta Perotti
nel comune di Bari, il direttore generale per i beni architettonici e
paesaggistici del Ministero per i beni e le attivita' culturali,
verificato il mancato esercizio del potere di demolizione delle opere
abusive gia' confiscate a favore del comune con sentenza penale passata in
giudicato, diffida il comune medesimo a provvedere entro il termine di
sessanta giorni, invitando la regione Puglia ad esercitare, ove occorra,
il potere sostitutivo. Il direttore generale, accertata l'ulteriore
inerzia del comune, nonche' il mancato esercizio del potere sostitutivo da
parte della regione, provvede agli interventi di demolizione, avvalendosi
a tal fine delle strutture tecniche del Ministero della difesa, previa
convenzione.
33. Per l'esecuzione della demolizione di cui al comma 32 il
Ministero per i beni e le attivita' culturali si avvale delle
anticipazioni e delle procedure di cui all'articolo 32, comma 12, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per le medesime finalita', possono
essere utilizzate le somme riscosse ai sensi del comma 38, secondo
periodo, nonche', previa intesa tra il Ministero per i beni e le attivita'
culturali e la regione Puglia, le somme riscosse dalla regione ai sensi
dell'articolo 164 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e ai
sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
34. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, d'intesa con la
regione Puglia ed il comune di Bari e sentito il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, effettuata la demolizione, procede
all'elaborazione del progetto di recupero e di riqualificazione
paesaggistica dell'area. Per l'esecuzione di tali interventi la regione o
i comuni interessati utilizzano le somme riscosse ai sensi dell'articolo
167 del decreto legislativo n. 42 del 2004, ovvero altre somme individuate
dalla regione.
35. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, o
della regione interessata, sono individuati ulteriori opere o interventi
realizzati da sottoporre ad interventi di demolizione, secondo le
procedure e le modalita' di cui ai commi 32, 33 e 34. Sono fatte salve le
disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
36. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) all'articolo 167, comma 3, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo:
"Laddove l'autorita' amministrativa
preposta alla tutela paesaggistica non provveda d'ufficio, il direttore
regionale competente, su richiesta della medesima autorita' amministrativa
ovvero, decorsi centottanta giorni dall'accertamento dell'illecito, previa
diffida alla suddetta autorita' competente a provvedervi nei successivi
trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi delle modalita'
operative previste dall'articolo 41 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a seguito di apposita convenzione
stipulata d'intesa tra il Ministero per i beni e le attivita' culturali e
il Ministero della difesa.";
b) all'articolo 167, il comma 4 e'
sostituito dal seguente:
4. Le somme riscosse per effetto
dell'applicazione del comma 1, nonche' per effetto dell'articolo 1, comma
38, secondo periodo, della legge recante:
"Delega al Governo per il
riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia
ambientale e misure di diretta applicazione" sono utilizzate, oltre
che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 3, anche
per finalita' di salvaguardia nonche' per interventi di recupero dei
valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree
degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime
finalita' possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero
delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della
rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme
a cio' destinate dalle amministrazioni competenti.";
c) all'articolo
181, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. La pena e'
della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1:
a) ricadano su immobili od aree che, ai sensi dell'articolo 136, per le
loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole
interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente
alla realizzazione dei lavori;
b) ricadano su immobili od aree tutelati
per legge ai sensi dell'articolo 142 ed abbiano comportato un aumento dei
manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione
originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a
settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova
costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.
1-ter. Ferma
restando l'applicazione delle sanzioni amininistrattive ripristinatorie o
pecuniarie di cui all'articolo 167, qualora l'autorita' amministrativa
competente accerti la compatibilita' paesaggistica secondo le procedure di
cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformita' dall'autorizzazione
paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o
volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per
l'impiego di materiali in difformita' dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
1-quater. Il proprietario, possessore o
detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli
interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita domanda all'autorita'
preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della
compatibilita' paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorita'
competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di
centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da
rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.
1-quinquies. La
rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli
paesaggistici', da parte del trasgressore, prima che venga disposta
d'ufficio dall'autorita' amministrativa, e comunque prima che intervenga
la condanna, estingue il reato di cui al comma 1".
37. Per i lavori
compiuti su beni paesaggistici entro e non oltre il 30 settembre 2004
senza la prescritta autorizzazione o in difformita' da essa,
l'accertamento di compatibilita' paesaggistica dei lavori effettivamente
eseguiti, anche rispetto all'autorizzazione eventualmente rilasciata,
comporta l'estinzione del reato di cui all'articolo 181 del decreto
legislativo n. 42 del 2004, e di ogni altroreato in materia paesaggistica
alle seguenti condizioni:
a) che le tipologie edilizie realizzate e i
materiali utilizzati, anche se diversi da quelli indicati nell'eventuale
autorizzazione, rientrino fra quelli previsti e assentiti dagli strumenti
di pianificazione paesaggistica, ove vigenti, o, altrimenti, siano
giudicati compatibili con il contesto paesaggistico;
b) che i trasgressori
abbiano previamente pagato:
1) la sanzione pecuniaria di cui all'articolo
167 del decreto legislativo n. 42 del 2004, maggiorata da un terzo alla
meta';
2) una sanzione pecuniaria aggiuntiva determinata, dall'autorita'
amministrativa competente all'applicazione della sanzione di cui al
precedente numero 1), tra un nmnimo di tremila curo ed un massimo di
cinquantamila euro.
38. La somma riscossa per effetto della sanzione di
cui al comma 37, lettera b), numero 1), e' utilizzata in conformita' a
quanto disposto dall'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004.
La somma determinata ai sensi del comma 37, lettera b), numero 2), e'
riscossa dal Ministero dell'economia e delle finanze e riassegnata alle
competenti unita' previsionali di base dello stato di previsione della
spesa del Ministero per i beni e le attivita' culturali per essere
utilizzata per le finalita' di cui al comma 33 e al comma 36, lettera b).
39. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo
dell'immobile o dell'area interessati all'intervento, presenta la domanda
di accertamento di compatibilita' paesaggistica all'autorita' preposta
alla gestione del vincolo entro il termine perentorio del 31 gennaio 2005.
L'autorita' competente si pronuncia sulla domanda, previo parere della
soprintendenza.
40. All'articolo 34 del codice della navigazione, le
parole:
"dell'amministrazione interessata" sono sostituite dalle
seguenti:
"dell'amministrazione statale, regionale o dell'ente locale
competente".
41. A decorrere dall'anno 2004 le spese di funzionamento
delle Autorita' di bacino di rilievo nazionale sono iscritte in una
specifica unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
42. Al fine di
migliorare, incrementare ed adeguare agli standard europei, alle migliori
tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali gli interventi
in materia di tutela delle acque interne, di rifiuti e di bonifica dei
siti inquinati, nonche' di aumentare l'efficienza di detti interventi
anche sotto il profilo della capacita' di utilizzare le risorse derivanti
da cofinanziamenti dell'Unione europea, e' istituita, presso il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, una segreteria tecnica
composta da non piu' di ventuno esperti di elevata qualificazione,
nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con
il quale ne e' stabilito anche il funzionamento. Per la costituzione ed il
funzionamento della predetta segreteria e' autorizzata la spesa di 450.000
euro per l'anno 2004, di 500.000 euro per l'anno 2005 e di un milione di
euro a decorrere dall'anno 2006.
43. All'onere derivante dall'attuazione
della disposizione del comina 42 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando per gli anni 2004-2006 l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
44. Il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del comma 43.
45. Al
fine di consentire la prosecuzione degli accordi di programma in materia
di sviluppo sostenibile e di miglioramento della qualita' dell'aria, anche
attraverso l'utilizzo e l'incentivazione di veicoli a minimo impatto
ambientale, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005.
46. All'onere derivante dall'attuazione del
comma 45 si provvede quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2003 mediante
corrispon:
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, e quanto a 50 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2004 e 2005, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitate "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Mitustero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio.
47. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per
l'attuazione del comma 46.
48. All'articolo 113 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al
settore del trasporto pubblico locale che resta disciplinato dal decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.";
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Le disposizioni
del presente articolo non si applicano agli impianti di trasporti a fune
per la mobilita' turistico-sportiva eserciti in aree montane".
49.
Dall'attuazione del comma 48 non derivano nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
50. Al fine di adeguare le strutture operative
dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata
al mare (ICRAM) alle esigenze di una maggiore presenza sul territorio
anche a supporto tecnico degli enti locali nel coordinamento delle
attivita' a livello locale nelle aree marine protette, negli scavi
portuali e nella pesca, anche attraverso l'apertura di sedi decentrate
ovvero di laboratori locali di ricerca, e' autorizzata per il triennio
2003-2005 la. spesa di' 7.500.000 curo annui.
51. All'onere derivante
dall'attuazione del comma 50 si provvede quanto a 7,5 milioni di curo per
l'anno 2003 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e' delle finanze per
l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e quanto a 7,5
milioni di curo per ciascuno degli anni 2004 e 2005, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
52. Al fine di garantire la
messa in sicurezza di emergenza e per la bonifica dei terreni e delle
falde delle aree ex depositi POL della Marina Militare, zona
"Celle" e zona "Cimitero" e della Aeronautica
Militare, zona "Vecchia delle Vigne", nell'ambito
dell'attuazione del piano intermodale dell'area Flegrea, e' autorizzata la
spesa di 4 milioni di curo per l'anno 2003, di 10 milioni di curo per
l'anno 2004 e di 5 milioni di curo per l'anno 2005.
53. All'onere
derivante dall'attuazione del comma 52 si provvede quanto a 4 milioni di
curo per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, e quanto a 10 milioni di curo per l'arino 2004 e a 5 milioni
di curo per l'anno 2005 mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio.
54. Il Ministro delIeconomia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per
l'attuazione dei commi 51 e 53. La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi'
15 dicembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Visto, il
Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera
dei deputati (atto n. 1798):
Presentato dal Ministro dell'ambiente e
territorio (Matteoli) il 19 ottobre 2001. Assegnato alla VIII commissione
(Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 5 novembre
2001 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, X, XIII e Parlamentare per
le questioni regionali. Esaminato dalla VIII commissione, il 13 e 28
novembre 2001;
11 dicembre 2001;
13 febbraio 2002;
20-25 e 26 marzo 2002;
10 aprile 2002; 3-9-16-17 e 24 luglio 2002;
12 - 17 e 19 settembre 2002. Esaminato in aula il 23 e 26 settembre 2002;
1° ottobre 2002 e approvato
il 2 ottobre 2002. Senato della Repubblica (atto n. 1753):
Assegnato alla
13ª commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede
referente, il 9 ottobre 2002 con parere delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª,
8ª, 9ª, 10ª, 12ª, giunta per gli Affari delle comunita' europee e
Parlamentare per le questioni regionali. Esaminato della 13ª commissione,
il 16 - 17 - 23 - 24 ottobre 2002;
5 novembre 2002; 28 gennaio 2003;
4 - 5
- 6 - 11 - 12 - 18 - 19 - 20 - 25 - 26 e 27 febbraio 2003;
Esaminato il
aula il 3 - 8 aprile 2003;
13 maggio 2003 e approvato con modificazioni,
il 14 maggio 2003. Camera dei deputati (atto n. 1798-B): Assegnato alla
VIII commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede
referente, il 20 maggio 2003 con parere delle commissioni I, II, IV, VI,
VII, IX, X, XI, XIII, XIV e Parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla VIII commissione il 3 - 4 - 11 e 19 giugno 2003; 8 - 15 -
16 e 29 luglio 2003;
17 e 25 settembre 2003;
1° e 8 ottobre 2003.
Esaminato in aula il 13 - 14 ottobre 2004 e approvato con modificazioni il
15 ottobre 2003. Senato della Repubblica (atto n. 1753-B):
Assegnato alla
13ª commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali), in sede
referente, il 23 ottobre 2003 con parere delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª,
6ª, 7ª, 8ª, 10ª, 14ª. Esaminato della 13ª commissione, il 25, 26, 27
novembre 2003;
3 dicembre 2003; 21 - 22 - 27 - 28 - 29 gennaio 2004; 3 - 4
- 5 - 10 - 11 - 12 e 17 febbraio 2004. Esaminato in aula il 17 giugno
2004; 29 settembre 2004;
5 - 6 - 13 ottobre 2004 e approvato con
modificazioni il 14 ottobre 2004. Camera dei deputati (atto n. 1798-D):
Assegnato alla VIII commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici),
in sede referente, il 19 ottobre 2004. Esaminato dalla VIII commissione il
21 - 27 - 28 ottobre 2004;
3 - 11 - 16 - 17 e 18 ottobre 2004. Esaminato
in aula il 22 - 23 novembre 2004 e approvato il 24 novembre 2004.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore
e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE
vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee (GUCE). Note all'art. 1:
- L'art. 117 della
Costituzione e' il seguente:
«Art. 117. - La potesta' legislativa e'
esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione,
nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato;
rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione
giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b)
immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d)
difesa e Forze armate;
sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed
esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela
della concorrenza;
sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello
Stato;
perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e
relative leggi elettorali;
referendum statali;
elezione del Parlamento
europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e
degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad
esclusione della polizia amministrativa locale;
o cittadinanza, stato
civile e anagrafi;
i) giurisdizione e norme processuali;
ordinamento
civile e penale;
giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme
generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione
elettorale;
organi di governo e funzioni fondamentali dei comuni, province
e citta' metropolitane;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s)
tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie
di legislazione concorrente quelle relative a:
rapporti internazionali e
con l'Unione europea delle regioni;
commercio con l'estero;
tutela e
sicurezza del lavoro, istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione
professionale;
professioni;
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno
all'innovazione per i settori produttivi;
tutela della salute;
alimentazione; ordinamento sportivo;
protezione civile;
governo del
territorio;
porti e aeroporti civili;
grandi reti di trasporto e di
navigazione;
ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integratiarmonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario;
valorizzazione dei beni
culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali;
casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a
carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere
regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni
la potesta' legislativa, salvo che la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle regioni
la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente
riservata alla legislazione dello Stato. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e
provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e
degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura
stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potesta' regolamentare
spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega
alle regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in ogni altra
materia. I comuni, le province e le citta' metropolitane hanno potesta'
regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello
svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono
ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne
nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di
accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale
ratifica le intese della regione con le altre regioni per il migliore
esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi
comuni. Nelle materie di sua competenza la regione puo' concludere accordi
con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi
e nelle forme disciplinati da leggi dello Stato.».
- L'art. 8, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante:
«Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle
regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n.
202, e' il seguente:
«Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali e Conferenza unificata).
- 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri
o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari
regionali;
ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e
della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei
lavori pubblici, il Ministro della sanita', il Presidente
dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale
comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre
quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia
designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno
1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del
Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di
enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente
ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI,
dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono
presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal
Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito,
dal Ministro dell'interno.».
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante:
«Delega
al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa», e' pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63. - Il decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, recante;
«Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92.
-
L'art. 174 del Trattato che istituisce la Comunita' europea, nella
versione consolidata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
Europee n. C 325/33 del 24 dicembre 2002, e' il seguente:
«Art. 174.
- 1.
La politica della Comunita' in materia ambientale contribuisce a
perseguire i seguenti obiettivi: salvaguardia, tutela e miglioramento
della qualita' dell'ambiente; protezione della natura; utilizzazione
accorta e razionale delle risorse naturali; promozione sul piano
internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a
livello regionale e mondiale.
2. La politica della Comunita' in materia
ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto delle
diversita' delle situazioni nelle varie regioni della Comunita'. Essa e'
fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul
principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni
causati all'ambiente, nonche' sul principio «chi inquina paga». In tale
contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di
protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di
salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi
ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una
procedura comunitaria di controllo.
3. Nel predisporre la sua politica in
materia ambientale la Comunita' tiene conto:
dei dati scientifici e
tecnici disponibili;
delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni
della Comunita';
dei vantaggi e degli oneri che possono derivare
dall'azione o dall'assenza di azione;
dello sviluppo socioeconomico della
Comunita' nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole
regioni.
4. Nel quadro dello loro competenze rispettive, la Comunita' e
gli Stati membri cooperano con i Paesi terzi e le organizzazioni
internazionali competenti. Le modalita' della cooperazione della Comunita'
possono formare oggetto di accordi negoziati e conclusi conformemente
all'art. 300, tra questa ed i terzi interessati. Il comma precedente non
pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi
internazionali e a concludere accordi internazionali.».
- La direttiva
96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la
riduzione integrate dell'inquinamento, e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee, n. L 257 del 10 ottobre 1996.
- La
legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante:
«Delega al Governo in materia di
infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi
per il rilancio delle attivita' produttive»;
e' pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299.
-
Il comma 2, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante:
«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente:
«2. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito
il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle
materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla
Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme
generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme
vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- L'art. 1, comma 1, della citata legge 21 dicembre 2004, n. 443, e' il
seguente:
«Art. 1 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed
insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio
delle attivita' produttive).
- 1. Il Governo, nel rispetto delle
attribuzioni costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture
pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di
preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo
sviluppo del Paese nonche' per assicurare efficienza funzionale ed
operativa e l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi
immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali e la sicurezza
strategica dello Stato e delle opere la cui rilevanza culturale trascende
i confini nazionali. L'individuazione e' operata a mezzo di un programma
predisposto dal Ministro delle infrastrutture e trasporti, d'intesa con i
Ministri competenti e le regioni autonome interessate e inserito, previo
parere del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata di cui all'art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel Documento di
programmazione economico-finanziaria, con l'indicazione dei relativi
stanziamenti. Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti
strategici di cui al presente comma, il Governo procede secondo le
finalita' di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio
nazionale, nonche' a fini di garanzia della sicurezza strategica e di
contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese e per
l'adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria delle
infrastrutture e della gestione dei servizi pubblici locali di difesa
dell'ambiente. Al fine di sviluppare la portualita' turistica, il Governo,
nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici, tiene
conto anche delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui
all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509. Il programma
tiene conto del Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel programma
di infrastrutture strategiche non comprese nel Piano generale dei
trasporti costituisce automatica integrazione dello stesso. Il Governo
indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3,
lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, le risorse necessarie, che si aggiungono ai finanziamenti
pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili, senza diminuzione
delle risorse gia' destinate ad opere concordate con le regioni e le
province autonome e non ricompresse nel programma. In sede di prima
applicazione della presente legge il programma e' approvato dal CIPE entro
il 31 dicembre 2001. Gli interventi previsti dal programma sono
automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli
accordi di programma quadro nei comparti idrici ed ambientali, ai fini
della individuazione delle priorita' e ai fini dell'armonizzazione con le
iniziative gia' incluse nelle intese e negli accordi stessi, con le
indicazioni delle risorse disponibili e da reperire, e sono compresi in
una intesa generale quadro avente validita' pluriennale tra il Governo e
ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto
coordinamento e realizzazione delle opere.
- Il regolamento (CE) n.
761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001,
sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee n. L 114/1 del 24 aprile 2001.
- La direttiva 2000/76/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2000,
sull'incenerimento dei rifiuti, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee n. L 322 del 28 dicembre 2000.
- Il decreto del
Ministro dell'ambiente del 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, reca:
«Individuazione
dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure di recupero ai sensi
degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
-
Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante:
«Attuazione della
direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti
pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio» e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 15 febbraio 1997, n. 38.
- La legge 5 gennaio 1994, n. 36,
recante:
«Disposizioni in materia di risorse idriche» e' pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 1994, n. 14.
- La
legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante:
«Legge quadro sulle aree protette»,
e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13
dicembre 1991, n. 292.
- L'art. 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno
1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n.
431, recante:
«Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di
particolare interesse ambientale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29
giugno 1985, n. 152, e' il seguente:
«Art. 1-quinquies. - Le aree e i
beni individuati ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 21
settembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 26
settembre 1984, sono inclusi tra quelli di cui e' vietata, fino
all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui all'art. 1-bis, ogni
modificazione dell'assetto del territorio nonche' ogni opera edilizia, con
esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di
consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo
stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.».
- La direttiva
85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, sulla valutazione
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 175 del 5
luglio 1985.
- La direttiva 97/11/CE, del Consiglio, del 3 marzo 1997, che
modifica la direttiva 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 073 del 14 marzo 1997.
-
La direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani
e programmi sull'ambiente, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee n. L 197 del 21 luglio 2001.
- L'art. 1, comma 2, della
citata legge 21 dicembre 2001, n. 443, e' il seguente:
«2. Il Governo e'
delegato ad emanare, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle
regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi volti a definire un quadro normativo
finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli
insediamenti individuati ai sensi del comma 1, a tal fine riformando le
procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e
l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle opere di cui al
comma 1 e comunque nel rispetto del disposto dell'art. 2, della direttiva
85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, come modificato dalla
direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e introducendo un regime
speciale, anche in deroga agli articoli 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a
30, 32, 34, 37-bis, 37-ter 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni, nonche' alle ulteriori disposizioni della
medesima legge che non siano necessaria ed immediata applicazione delle
direttive comunitarie nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) disciplina della tecnica di finanza di progetto per
finanziare e realizzare, con il concorso del capitale privato, le
infrastrutture e gli insedianti di cui al comma 1;
b) definizione delle
procedure da seguire in sostituzione di quelle previste per il rilascio
dei provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie;
definizione
della durata delle medesime non superiore a sei mesi per la approvazione
dei progetti preliminari, comprensivi di quanto necessario per la
localizzazione dell'opera d'intesa con la regione o la provincia autonoma
competente, che a tal fine, provvede a sentire preventivamente i comuni
interessati, e ove prevista, della VIA; definizione delle procedure
necessarie per la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibiita' ed
urgenza e per la approvazione del progetto definitivo, la cui durata non
puo' superare il termine di ulteriori sette mesi;
definizione di termini
perentori per la risoluzione delle interferenze con servizi pubblici e
privati, con previsione di responsabilita' patrimoniali in caso di mancata
tempestiva risoluzione;
c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti
delle regioni e delle province autonome interessate, del compito di
valutare le proposte dei promotori, di approvare il progetto preliminare e
definitivo, di vigilare sulla esecuzione dei progetti approvati, adottando
i provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari, comprensivi della
localizzazione dell'opera, e ove prevista, della VIA istruita dal
competente Ministero. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
cura le istruttorie, formula le proposte ed assicura il supporto
necessario per l'attivita' del CIPE, avvalendosi, eventualmente, di una
apposita struttura tecnica, di advisor e di commissari straordinari, che
agiscono con i poteri di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997,
n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,
nonche' della eventuale collaborazione richiesta al Ministero
dell'economia e delle finanze nel settore della finanza di progetto,
ovvero offerta dalle regioni o province autonome interessate, con oneri a
proprio carico;
d) modificazione della disciplina in materia di conferenza
dei servizi, con la previsione della facolta', da parte di tutte le
amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni comunque
denominati, di proporre, in detta conferenza, nel termine perentorio di
novanta giorni, prescrizioni e varianti migliorative che non modificano la
localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere;
le
prescrizioni e varianti migliorative proposte in conferenza sono valutate
dal CIPE ai fini della approvazione del progetto definitivo;
e)
affidamento, mediante gara ad evidenza pubblica nel rispetto delle
direttive dell'Unione europea, della realizzazione delle infrastrutture
strategiche ad un unico soggetto contraente generale o concessionario;
f)
disciplina dell'affidamento a contraente generale, con riferimento
all'art. 1 della direttiva 93/31/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993,
definito come esecuzione con qualsiasi mezzo di un'opera rispondente alle
esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore;
il contraente generale e'
distinto dal concessionario di opere pubbliche per l'esclusione della
gestione dell'opera eseguita ed e' qualificato per specifici connotati di
capacita' organizzativa e tecnico realizzativi, per l'assunzione
dell'onere relativo all'anticipazione temporale del finanziamento
necessario alla realizzazione dell'opera in tutto o in parte con mezzi
finanziari privati, per la liberta' di forme nella realizzazione
dell'opera, per la natura prevalente di obbligazione di risultato
complessivo del rapporto che lega detta figura al soggetto aggiudicatore e
per l'assunzione del relativo rischio;
previsione dell'obbligo, da parte
del contraente generale, di prestazione di adeguate garanzie e di
partecipazione diretta al finanziamento dell'opera o di reperimento dei
mezzi finanziari occorrenti;
g) previsione dell'obbligo per il soggetto
aggiudicatore, nel caso in cui l'opera sia realizzata prevalentemente con
fondi pubblici, di rispettare la normativa europea in tema di evidenza
pubblica e di scelta dei fornitori di beni o servizi, ma con soggezione ad
un regime derogativo rispetto alla citata legge n. 109 del 1994 per tutti
gli aspetti di essa non aventi necessaria rilevanza comunitaria;
h)
introduzione di specifiche deroghe alla vigente disciplina in materia di
aggiudicazione di lavori pubblici e di realizzazione degli stessi, fermo
il rispetto della normativa comunitaria, finalizzate a favorire il
contenimento dei tempi e la massima flessibilita' degli strumenti
giuridici;
in particolare, in caso di ricorso ad un contraente generale,
previsione che lo stesso, fermo restando la sua responsabilita', possa
liberamente affidare a terzi l'esecuzione delle proprie prestazioni con
l'obbligo di rispettare in ogni caso, la legislazione antimafia e quella
relativa ai requisiti prescritti per gli appaltatori;
previsione della
possibilita' di costituire una societa' di progetto ai sensi dell'art.
37-quinquies della citata legge n. 109 del 1994, anche con la
partecipazione di istituzioni finanziarie, assicurative e
tecnico-operative gia' indicate dallo stesso contraente generale nel corso
della procedura di affidamento;
previsione della possibilita' di emettere
titoli obbligazionari ai sensi dell'art. 37-sexies della legge n. 109 del
1994, ovvero di avvalersi di altri strumenti finanziari, con la previsione
del relativo regime di garanzia di restituzione, anche da parte di
soggetti aggiudicatori, ed utilizzazione dei medesimi titoli e strumenti
finanziari per la costituzione delle riserve bancarie o assicurative
previste dalla legislazione vigente;
i) individuazione di adeguate misure
atte a valutare, ai fini di una migliore realizzazione dell'opera, il
regolare assolvimento degli obblighi assunti dal contraente generale nei
confronti di terzi ai quali abbia affidato l'esecuzione di proprie
prestazioni;
i) previsione, in caso di concessione di opera pubblica unita
a gestione della stessa, e tenuto conto della redditivita' potenziale
della stessa, della possibilita' di corrispondere al concessionario, anche
in corso d'opera e nel rispetto dei limiti determinati in sede di gara, un
prezzo in aggiunta al diritto di sfruttamento economico dell'opera, anche
a fronte della prestazione successiva di beni o servizi allo stesso
soggetto aggiudicatore relativamente all'opera realizzata, nonche' della
possibilita' di fissare la durata della concessione anche oltre trenta
anni, in relazione alle caratteristiche dell'opera, e di consentire al
concessionario di affidare a terzi i lavori, con il solo vincolo delle
disposizioni della citata direttiva 93/37/CEE relative agli appalti del
concessionario e nel limite percentuale eventualmente indicato in sede di
gara a norma della medesima direttiva;
m) previsione del rispetto dei
piani finanziari allegati alle concessioni in essere per i concessionari
di pubblici servizi affidatari di nuove concessioni;
n) previsione, dopo
la stipula dei contratti di progettazione, appalto, concessione, o
affidamento a contraente generale, di forme di tutela risarcitoria per
equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma specifica;
restrizione, per tutti gli interessi patrimoniali, della tutela cautelare
al pagamento di una provvisionale;
o) previsione di apposite procedure di
collaudo delle opere entro termini perentori che consentano, ove richiesto
da specifiche esigenze tecniche, il ricorso anche a strutture tecniche
esterne di supporto alle commissioni di collaudo.».
- La direttiva
2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001,
relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti
atmosferici, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee n. L 309/22 del 27 novembre 2001.
- Il testo dell'art. 36 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, come modificato dalla presente legge, e'
il seguente:
«Art. 36 (Poteri di indirizzo politico e di vigilanza del
Ministro).
- 1. Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e'
attribuita la titolarita' dei poteri di indirizzo politico, di cui agli
articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, nonche' la titolarita' del potere di vigilanza
con riferimento all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici (APAT), ai sensi degli articoli 8, comma 2, 38, comma 1, e
dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n.
207, e all'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM). Con
successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede a ridefinire i compiti e
l'organizzazione dell'ICRAM.
1-bis. Nei processi di elaborazione degli
atti di programmazione del Governo aventi rilevanza ambientale e'
garantita la partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio.».
- L'art. 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 8 agosto 2002, n.
178, recante:
«Interventi urgenti in materia tributaria, di
privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il
sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate», pubblicata sul
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2002, n. 187, e'
il seguente:
«Art. 14 (Interpretazione autentica della definizione di «rifiuto»
di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22).
- 1. Le parole «si disfi», «abbia deciso» o «abbia
fatto l'obbligo di disfarsi» di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di
seguito denominato:
«decreto legislativo n. 22», si interpretano come
segue:
a) «si disfi»:
qualsiasi comportamento attraverso il quale in
modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati
o sottoposti ad attivita' di smaltimento o di recupero, secondo gli
allegati B e C del decreto legislativo n. 22;
b) «abbia deciso»:
la
volonta' di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo
gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22, sostanze, materiali o
beni;
c) «abbia l'obbligo di disfarsi»:
l'obbligo di avviare un
materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di
smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento
delle pubbliche autorita' o imposto dalla natura stessa del materiale,
della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi
nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato D del decreto
legislativo n. 22.
2. Non ricorrono le fattispecie di cui alle lettere b)
e c) del comma 1, per i beni o sostanze e materiali residuali di
produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni:
a) se
gli stessi possono essere e sono effettivamente riutilizzati nel medesimo
o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun
intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio
all'ambiente;
b) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e
oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo
produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento senza che si
rende necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate
nell'allegato C del decreto legislativo n. 22.».
- Il comma 1, dell'art.
30, del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e' il seguente:
«1. L'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei
rifiuti ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, assume
la denominazione di Albo nazionale delle imprese che effettuano la
gestione dei rifiuti, di seguito denominato Albo, ed e' articolato in un
comitato nazionale, con sede presso il Ministero dell'ambiente, ed in
Sezioni regionali, istituite presso le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione. I componenti del
Comitato nazionale e delle Sezioni regionali durano in carica cinque anni.».
- Il testo dell'art. 6, del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 6
(Definizioni).
- 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a)
rifiuto:
qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie
riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o
abbia l'obbligo di disfarsi;
b) produttore:
la persona la cui attivita' ha
prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di
pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la
natura o la composizione dei rifiuti;
c) detentore:
il produttore dei
rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
d) gestione:
la
raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso
il controllo di queste operazioni, nonche' il controllo delle discariche e
degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
e) raccolta:
l'operazione
di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro
trasporto;
f) raccolta differenziata:
la raccolta idonea a raggruppare i
rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee;
g) smaltimento:
le
operazioni previste nell'allegato B;
h) recupero:
le operazioni previste
nell'allegato C;
i) luogo di produzione:
uno o piu' edifici o stabilimenti
o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area
delimitata in cui si svolgono le attivita' di produzione dalle quali
originano i rifiuti;
l) stoccaggio:
le attivita' di smaltimento
consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al
punto D15 dell'allegato B, nonche' le attivita' di recupero consistenti
nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13
dell'allegato C;
m) deposito temporaneo:
il raggruppamento dei rifiuti
effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle
seguenti condizioni:
1) i rifiuti depositati non devono contenere
policolorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli
in quantita' superiore a 2,5 ppm ne' policlorobifenile, policlorotrifenili
in quantita' superiore a 25 ppm;
2) i rifiuti pericolosi devono essere
raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con
cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantita' in deposito,
ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in
deposito raggiunge i 10 metri cubi;
il termine di durata del deposito
temporaneo e' di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non
supera i 10 metri cubi l'anno o se, indipendentemente dalle quantita', il
deposito temporaneo e' effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole
minori;
3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle
operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale
indipendentemente dalle quantita' in deposito, ovvero, in alternativa,
quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i
20 metri cubi;
il termine di durata del deposito temporaneo e' di un anno
se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi
nell'anno o se, indipendentemente dalle quantita', il deposito temporaneo
e' effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;
4) il
deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel
rispetto delle relative norme tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi,
nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze
pericolose in essi contenute;
5) devono essere rispettate le norme che
disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
n)
bonifica:
ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto
dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi
all'utilizzo previsto dell'area;
o) messa in sicurezza: ogni intervento
per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante
rispetto alle matrici ambientali circostanti;
p) combustibile da rifiuti:
il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento
finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione
ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche
specifiche con apposite norme tecniche;
q) composti da rifiuti:
prodotto
ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel
rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi
compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a
definirne i gradi di qualita';
q-bis) materia prima secondaria per
attivita' siderurgiche e metallurgiche:
rottami ferrosi e non ferrosi
derivanti da operazioni di recupero e rispondenti a specifiche CECA, AISI,
CAEF, UNI, EURO o ad altre specifiche nazionali e internazionali, nonche'
i rottami scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da
cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che
possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate nelle
specifiche sopra menzionate;
q-ter) organizzatore del servizio di gestione
dei rifiuti e di bonifica dei siti:
l'impresa che effettua il servizio di
gestione dei rifiuti prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti
inquinati ricorrendo e coordinando anche altre imprese, in possesso dei
requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio
medesimo. L'impresa che intende svolgere l'attivita' di organizzazione
della gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti deve essere iscritta
nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti
dell'Albo previsto dall'art. 30, nonche' nella categoria delle opere
generali di bonifica e protezione ambientale stabilite dall'allegato A
annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
25 gennaio 2000, n. 34;».
- Il testo dell'art. 8, del citato decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dalla presente legge
e' il seguente:
«Art. 8 (Esclusioni).
- 1. Sono esclusi dal campo di
applicazione del presente decreto gli effluenti gassosi emessi
nell'atmosfera, nonche', in quanto disciplinati da specifiche disposizioni
di legge:
a) i rifiuti radioattivi;
b) i rifiuti risultanti dalla
prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse
minerali o dallo sfruttamento delle cave;
c) le carogne ed i seguenti
rifiuti agricoli:
materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose
utilizzate nell'attivita' agricola ed in particolare i materiali litoidi o
vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei
fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei
prodotti vegetali eduli;
c-bis) i residui e le eccedenze derivanti dalle
preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi,
non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle
strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto
1991, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto della vigente
normativa;
d) (Omissis);
e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo
stato liquido;
f) i materiali esplosivi in disuso;
f-bis) le terre e le
rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri,
riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti
da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti
superiore ai limiti di accettabilita' stabiliti da norme vigenti;
f-ter) i
materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai
limiti stabiliti dal decreto 25 ottobre 1999, n. 471, del Ministro
dell'ambiente, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal
quale come prodotto;
f-quater) il coke da petrolio utilizzato come
combustibile per uso produttivo;
f-quinquies) il combustibile ottenuto dai
rifiuti urbani e speciali non pericolosi come descritto dalle norme
tecniche UNI 9903-1 (RDF di qualita' elevata), utilizzato in
co-combustione, come definita dall'art. 2, comma 1, lettera g), del
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11
novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre
1999, come sostituita dall'art. 1 del decreto del Ministro delle attivita'
produttive 18 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25
marzo 2002, in impianti di produzione di energia elettrica e i
cementifici, come specificato nel decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12
marzo 2002;
1-bis. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i
rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava.».
- Il testo dell'art. 10, del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 10
(Oneri dei produttori e dei detentori).
- 1. Gli oneri relativi alle
attivita' di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i
rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le
operazioni individuate nell'allegato B al presente decreto, e dei
precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.
2. Il produttore dei
rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorita':
a)
autosmaltimento dei rifiuti;
b) conferimento dei rifiuti a terzi
autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
c) conferimento dei
rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei
rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
d)
esportazione dei rifiuti con le modalita' previste dall'art. 16 del
presente decreto.
3. La responsabilita' del detentore per il corretto
recupero o smaltimento dei rifiuti e' esclusa:
a) in caso di conferimento
dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
b) in caso di conferimento
dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attivita' di recupero o di
smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di
cui all'art. 15 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro
tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero
alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione
alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni
transfrontaliere di rifiuti tale termine e' elevato a sei mesi e la
comunicazione deve essere effettuata alla regione.
3-bis. Nel caso di
conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di
raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di rifiuti,
indicate rispettivamente ai punti D 13, D 14, D 15 dell'allegato B, la
responsabilita' dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento e'
esclusa a condizione che questi ultimi oltre al formulario di trasporto,
di cui al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il certificato di avvenuto
smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le
operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12 del citato allegato B. Le
relative modalita' di attuazione sono definite con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio.».
- Il testo dell'art. 40,
del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato
dalla presente legge e' il seguente:
«Art. 40 (Consorzi).
- 1. Al fine di
razionalizzare ed organizzare la ripresa degli imballaggi usati, la
raccolta dei rifiuti di imballaggi secondari e terziari su superfici
private, ed il ritiro, su indicazione del Consorzio Nazionale Imballaggi
di cui all'art. 41, dei rifiuti di imballaggi conferiti al servizio
pubblico, nonche' il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio
secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicita', i produttori che
non provvedono ai sensi dell'art. 38, comma 3, lettere a) e c)
costituiscono un Consorzio per ciascuna tipologia di materiale da
imballaggi.
2. I Consorzi di cui al comma 1 hanno personalita' giuridica
di diritto privato e sono retti da uno statuto approvato con decreto del
Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
3. I mezzi finanziari per il funzionamento dei predetti
Consorzi sono costituiti dai proventi delle attivita' e dai contributi dei
soggetti partecipanti.
4. Ciascun consorzio mette a punto e trasmette al
Consorzio nazionale imballaggi ed all'Osservatorio di cui all'art. 26 un
proprio Programma specifico di prevenzione che costituisce la base per
l'elaborazione del programma generale di cui all'art. 42.
5. Entro il 31
maggio di ogni anno a partire da quello successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto, i Consorzi trasmettono al Consorzio Nazionale
Imballaggi di cui all'art. 41 l'elenco degli associati ed una relazione
sulla gestione, comprensiva del programma specifico e dei risultati
conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio, nella
quale possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento
degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della
normativa.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8
marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002,
reca «Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili
aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonche' delle
caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione.».
- Il
decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88, del 16 aprile 1998,
reca «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.».
- Il comma 12, dell'art. 32, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante:
«Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici»,
pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 2 ottobre
2003, n. 229, e' il seguente:
«Art. 32 (Misure per la riqualificazione
urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attivita'
di repressione dell'abusivismo edilizio, nonche' per la definizione degli
illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali).
- 1. - 11
(Omissis).
12. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a mettere a
disposizione l'importo massimo di 50 milioni di euro per la costituzione,
presso la Cassa stessa, di un Fondo di rotazione, denominato Fondo per le
demolizioni delle opere abusive, per la concessione ai comuni e ai
soggetti titolari dei poteri di cui all'art. 27, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche avvalendosi delle
modalita' di cui all'art. 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e all'art. 41, comma 4, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di anticipazioni, senza
interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere
abusive anche disposti dall'autorita' giudiziaria e per le spese
giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. Le anticipazioni,
comprensive della corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo,
sono restituite al Fondo stesso in un periodo massimo di cinque anni,
secondo modalita' e condizioni stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le somme a carico degli
esecutori degli abusi. In caso di mancato pagamento spontaneo del credito,
l'amministrazione comunale provvede alla riscossione mediante ruolo ai
sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Qualora le somme
anticipate non siano rimborsate nei tempi e nelle modalita' stabilite, il
Ministro dell'interno provvede al reintegro alla Cassa depositi e
prestiti, trattenendone le relative somme dai fondi del bilancio dello
Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai comuni.».
- L'art. 164 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante:
«Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a
norma dell'art. 1, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302,
abrogato dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recava: «Ordine
di rimessione in pristino o di versamento di indennita' pecuniaria.».
-
L'art. 167, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, (Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137) pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
24 febbraio 2004, n. 45, come modificato dalla presente legge e' il
seguente:
«Art. 167 (Ordine di rimessione in pristino o di versamento di
indennita' pecuniaria).
- 1. In caso di violazione degli obblighi e degli
ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore e' tenuto,
secondo che l'autorita' amministrativa preposta alla tutela paesaggistica
ritenga piu' opportuno nell'interesse della protezione dei beni indicati
nell'art. 134, alla rimessione in pristino a proprie spese o al pagamento
di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il
profitto conseguito mediante la trasgressione. La somma e' determinata
previa perizia di stima.
2. Con l'ordine di rimessione in pristino e'
assegnato al trasgressore un termine per provvedere.
3. In caso di
inottemperanza, l'autorita' amministrativa preposta alla tutela
paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria
la nota delle spese. Laddove l'autorita' amministrativa preposta alla
tutela paesaggistica non provvede d'ufficio, il direttore regionale
competente, su richiesta della medesima autorita' amministrativa ovvero,
decorsi centottanta giorni dall'accertamento dell'illecito, previa diffida
alla suddetta competente a provvedervi nei successivi trenta giorni,
procede alla demolizione avvalendosi delle modalita' operative previste
dall'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, a seguito di apposita convenzione stipulata d'intesa tra il Ministero
per i beni e le attivita' culturali e il Ministero della difesa.
4. Le
somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 1, nonche' per
effetto dell'art. 1, comma 38, secondo periodo, della legge recante:
«Delega
al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della
legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione» sono
utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui
al comma 3, anche per finalita' di salvaguardia nonche' per interventi di
recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e
delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le
medesime finalita' possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal
recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della
rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme
a cio' destinate dalle amministrazioni competenti.».
- L'art. 2, della
legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante «Nuovi interventi in campo
ambientale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1998, n.
291, e' il seguente:
«Art. 2 (Interventi per la conservazione della
natura).
- 1. Nelle aree naturali protette nazionali l'acquisizione
gratuita delle opere abusive di cui all'art. 7, sesto comma, della legge
28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, si
verifica di diritto a favore degli organismi di gestione. Nelle aree
protette nazionali, i sindaci sono tenuti a notificare al Ministero
dell'ambiente e agli Enti parco, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, gli accertamenti e le ingiunzioni
alla demolizione di cui all'art. 7, secondo comma, della citata legge n.
47 del 1985. Il Ministro dell'ambiente puo' procedere agli interventi di
demolizione avvalendosi delle strutture tecniche e operative del Ministero
della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa con il
Ministro della difesa, nel limite di spesa di lire 500 milioni per l'anno
1998 e di lire 2.500 milioni a decorrere dall'anno 1999.
2. In relazione
al particolare valore ambientale dell'area della costiera amalfitana,
verificato, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e
successive modificazioni ed integrazioni, il mancato esercizio del potere
sostitutivo di demolizione delle opere effettuate abusivamente per la
costruzione dell'Hotel Fuenti nel comune di Vietri sul Mare e non
suscettibili di sanatoria in quanto in violazione di vincoli ambientali e
paesistici, il Ministro dell'ambiente, previa diffida ad adempiere nel
termine di novanta giorni, accertata l'ulteriore inerzia delle
amministrazioni competenti, procede agli interventi di demolizione,
avvalendosi a tale fine delle strutture tecniche ed operative del
Ministero della difesa ai sensi dei comma 1 e nel limite dei fondi dal
medesimo previsti.
3. Restano salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano che disciplinano la
materia di cui al comma 1 secondo i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione.
4. Le somme dovute allo Stato, a titolo di recupero o
rimborso per l'esecuzione in danno del ripristino, ovvero per risarcimento
del danno ambientale, dai responsabili degli abusi edilizi di cui al comma
1, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
rassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ad apposita unita' revisionale di base dello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per essere devolute agli
organismi di gestione delle aree naturali protette per il ripristino
naturalistico dei siti.
5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro dell'ambiente, di intesa con le regioni interessate
e previa consultazione dei comuni e delle province interessati, sono
istituiti i Parchi nazionali dell'Alta Murgia e della Val d'Agri e
Lagonegrese.
6. Per i Parchi nazionali di cui al comma 5 il Ministro
dell'ambiente procede, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 6
dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
7. Per l'istituzione ed il
funzionamento del Parco nazionale dell'Alta Murgia e' autorizzata la spesa
di lire 1.000 milioni per gli anni 1998-1999 e di lire 1.500 milioni a
decorrere dall'anno 2000.
8. All'art. 7, comma 1, della legge 6 dicembre
1991, n. 394, nell'alinea, dopo le parole:
"nella concessione di
finanziamenti" sono inserite le seguenti:
"dell'Unione
europea,".
9. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa prevista
dall'art. 4, comma 11, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, le somme di
lire 2.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 1.500 milioni a decorrere
dall'anno 1999 sono destinate all'istituzione ed al funzionamento del
Parco nazionale della Val d'Agri e Lagonegrese.
10. (Omissis).
11. Il
Ministro dell'ambiente entro il 30 giugno 1999 provvede all'istruttoria
tecnica necessaria per avviare l'istituzione della area protetta marina di
cui al comma 10, con il precipuo obiettivo della massima salvaguardia dei
mammiferi marini.
12. Il Ministro dell'ambiente promuove entro il 31
dicembre 1998 le opportune iniziative a livello comunitario ed
internazionale per estendere l'area protetta marina di cui al comma 10
alle acque territoriali dei Paesi esteri confinanti ed alle acque
internazionali.
13. Per l'istituzione, l'avviamento e la gestione di aree
marine protette previste dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dalla
legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' autorizzata la spesa di lire 6.000
milioni per gli anni 1998 e 1999 e di lire 7.000 milioni a decorrere
dall'anno 2000.
14. La Consulta per la difesa del mare dagli inquinanti,
istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre
1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 9 novembre 1979, e'
soppressa e le relative funzioni sono trasferite ai competenti uffici del
Ministero dell'ambiente. Per l'istruttoria preliminare relativa
all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il
supporto alla gestione, al funzionamento nonche' alla progettazione degli
interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree
protette marine, presso il competente servizio del Ministero dell'ambiente
e' istituita la segreteria tecnica per le aree protette marine, composta
da dieci esperti di elevata qualificazione individuati ai sensi dell'art.
3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Per l'istituzione della
segreteria tecnica per le aree protette marine, di cui al presente comma,
e' autorizzata la spesa di lire 450 milioni per il 1998 e 900 milioni
annue a decorrere dal 1999. In sede di prima applicazione della presente
legge, cinque degli esperti sono trasferiti, a decorrere dal 10 gennaio
1999, dal contingente integrativo previsto dall'art. 4, comma 12, della
legge 8 ottobre 1997, n. 344, intendendosi dalla predetta data
conseguentemente ridotta, per un importo pari a lire 450 milioni,
l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, comma 12, della legge 8
ottobre 1997, n. 344, che concorre alla parziale copertura finanziaria
della predetta spesa di lire 900 milioni a decorrere dall'anno 1999.
15.
Una quota dell'autorizzazione di spesa recata dall'ultimo periodo del
comma 2, dell'art. 5, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, pari a lire 200
milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, e' destinata al funzionamento
dello sportello per il cittadino relativo agli interventi di cui allo
stesso comma 2.
16. La Commissione di riserva, di cui all'art. 28 della
legge 31 dicembre 1982, n. 979, e' istituita presso l'ente cui e' delegata
la gestione dell'area protetta marina ed e' presieduta da un
rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente. Il comandante della
locale Capitaneria di porto, o un suo delegato, partecipa ai lavori della
Commissione di riserva in qualita' di membro.
17. All'art. 19, comma 7,
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole:
"ai sensi dell'art.
28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979" sono sostituite dalle
seguenti: "nonche' dalle polizie degli enti locali delegati nella
gestione delle medesime aree protette".
18. Per l'espletamento delle
funzioni relative all'ambiente marino previste dall'art. 1-bis, comma 6,
del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, l'Istituto centrale per la ricerca
scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) e' autorizzato ad
incrementare la propria dotazione organica di dieci unita' di profilo
professionale "ricercatore". Alla copertura dei posti si
provvede mediante procedure concorsuali. Per l'attuazione del presente
comma e' autorizzata la spesa occorrente, valutata in lire 300 milioni per
l'anno 1998 e in lire 700 milioni a decorrere dall'anno 1999. Non si
applicano le disposizioni di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449.
19. La predisposizione di un programma nazionale di individuazione
e valorizzazione della "Posidonia Oceanica", nonche' di studio
delle misure di salvaguardia della stessa da tutti i fenomeni che ne
comportano il degrado e la distruzione, e' autorizzata la spesa di lire
200 milioni annue per il triennio 1998-2000. A tal fine, il Ministero
dell'ambiente puo' avvalersi dei contributo delle universita', degli enti
di ricerca e di associazioni ambientaliste.
20. Il personale proveniente
da altre amministrazioni pubbliche che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, e' comandato presso gli Enti parco di cui all'art. 9
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che svolge funzioni indispensabili
all'ordinaria gestione dei predetti Enti, e' inserito, a domanda, nei
ruoli organici degli Enti medesimi, nei limiti dei posti disponibili nelle
relative piante organiche e secondo le procedure di cui all'art. 33 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 18
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Conseguentemente le piante
organiche delle amministrazioni pubbliche di provenienza sono ridotte di
un numero di unita' pari al predetto personale.
21-23. (Omissis).
24.
All'art. 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)(omissis);
b) al comma 6, dopo la parola:
"vice
presidente" sono inserite le seguenti:
"scelto tra i membri
designati dalla Comunita' del parco" e la parola:
"eventualmente" e' soppressa;
c) al comma 8, le parole da
"elabora lo statuto dell'Ente parco" fino alla fine del comma
sono soppresse:
d) (omissis);
25. (Omissis).
26. Con decreto del Ministro
dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono determinati i requisiti per l'iscrizione
all'albo, di cui all'art. 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n.
394, come sostituito dal comma 25 del presente articolo, nonche' le
modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali. All'albo sono
iscritti i direttori in carica alla data di entrata in vigore della
presente legge, nonche' i soggetti inseriti nell'elenco degli idonei di
cui al decreto dei Ministro dell'ambiente del 14 aprile 1994. 27.
(Omissis). 28. All'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole:
"il
rispetto delle caratteristiche" sono inserite le seguenti:
"naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali
locali";
b) (omissis);
c) al comma 6, dopo le parole:
"sentita
la Consulta e" sono soppresse.
29. (Omissis).
30. All'art. 12 della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al
comma 1, dopo le parole: "naturali e ambientali" sono inserite
le seguenti "nonche' storici, culturali, antropologici
tradizionali";
b) (omissis);
31. (Omissis).
32. All'art. 21, comma 2,
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, al secondo periodo, dopo le parole:
"su proposta dei Ministro dell'ambiente" sono inserite le
seguenti:
"e, sino all'emanazione dei provvedimenti di riforma in
attuazione dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto
di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143,
e fermo restando il disposto del medesimo art. 4, comma 1,".
33. Al
comma 6 dell'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole:
"scelte con preferenza tra cacciatori
residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a
cura dello stesso Ente".
34. (sostituisce il comma 3, dell'art. 31,
della legge 6 dicembre 1991, n. 394).
35. L'affidamento della gestione di
cui al comma 3 dell'art. 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come
sostituito dal comma 34 del presente articolo, e' effettuato mediante
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
36. Le
funzioni svolte dalle guardie dell'Ente autonomo del parco nazionale
d'Abruzzo e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso nel territorio di
competenza dei parchi medesimi sono equiparate a quelle del Corpo
forestale dello Stato.
37. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti
la regione e gli enti locali territorialmente interessati, la gestione
delle aree protette marine previste dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979,
e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' affidata ad enti pubblici,
istituzioni scientifiche o associazioni ambientalistiche anche consorziati
tra loro. L'art. 181, del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 181
(Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformita' da essa).
-
1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformita' di essa,
esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici e' punito con le
pene previste dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
1-bis. La
pena e' della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al
comma 1:
a) ricadano su immobili od aree che, ai sensi dell'art. 136, per
le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole
interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente
alla realizzazione dei lavori;
b) ricadano su immobili od aree tutelati
per legge ai sensi dell'art. 142 ed abbiano comportato un aumento dei
manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione
originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a
settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova
costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.
1-ter. Ferma
restando l'applicazione delle sanzioni amministrative ripristinatorie o
pecuniarie di cui all'art. 167, qualora l'autorita' amministrativa
competente accerti la compatibilita' paesaggistica secondo le procedure di
cui al comma 1-quater la disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a)
per i lavori, realizzati in assenza o in difformita' dell'autorizzazione
paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o
volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per
l'impiego di materiali in difformita' dell'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
1-quater. Il proprietario, possessore o
detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli
interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita domanda all'autorita'
preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della
compatibilita' paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorita'
competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di
centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza, da
rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.
1-quinquies. La
rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli
paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta
d'ufficio dall'autorita' amministrativa, e comunque prima che intervenga
la condanna, estingue il reato, di cui al comma 1.
2. Con la sentenza di
condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a
spese del condannato. Copia della sentenza e' trasmessa alla regione ed al
comune nel cui territorio e' stata commessa la violazione.».
- Si riporta
il testo dell'art. 34 del codice della navigazione, come modificato della
presente legge:
«Art. 34 (Destinazione di zone demaniali marittime ad
altri usi pubblici).
- Con provvedimento del ministro per le comunicazioni
su richiesta dell'amministrazione statale, regionale o dell'ente locale
competente, determinate perti del demanio marittimo possono essere
destinate ad altri usi pubblici, cessati i quali riprendono la loro
destinazione normale.».
- L'art. 113, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, come modificato dalla presente legge,
e' il seguente:
«Art. 113 (Gestione delle reti ed erogazione dei servizi
pubblici locali di rilevanza economica).
- 1. Le disposizioni del presente
articolo che disciplinano le modalita' di gestione ed affidamento dei
servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono
inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme le
altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche
normative comunitarie. Restano esclusi dal campo di applicazione del
presente articolo i settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo
1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164.
1-bis. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano al settore del trasporto pubblico locale che
resta disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e
successive modificazioni.
2. Gli enti locali non possono cedere la
proprieta' degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati
all'esercizio dei servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto
stabilito dal comma 13.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo non
si applicano agli impianti di trasporti a fune per la mobilita'
turistico-sportiva esercitati in aree montane.
3. Le discipline di settore
stabiliscono i casi nei quali l'attivita' di gestione delle reti e degli
impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di cui al
comma 1 puo' essere separata da quella di erogazione degli stessi. E', in
ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati
all'erogazione dei relativi servizi.
4. Qualora sia separata dall'attivita'
di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e
delle altre dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche in forma
associata, si avvalgono:
a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma
di societa' di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale
pubblico cui puo' essere affidata direttamente tale attivita', a
condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino
sulla societa' un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi
e che la societa' realizzi la parte piu' importante della propria
attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;
b) di imprese
idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi
del comma 7.
5. L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di
settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con
conferimento della titolarita' del servizio:
a) a societa' di capitali
individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza
pubblica;
b) a societa' a capitale misto pubblico privato nelle quali il
socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure
ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme
interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di
indirizzo emanate dalle autorita' competenti attraverso provvedimenti o
circolari specifiche;
c) a societa' a capitale interamente pubblico a
condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale
esercitino sulla societa' un controllo analogo a quello esercitato sui
propri servizi e che la societa' realizzi la parte piu' importante della
propria attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
5-bis. Le normative di settore, al fine di superare assetti monopolistici,
possono introdurre regole che assicurino concorrenzialita' nella gestione
dei servizi da esse disciplinati prevedono, nel rispetto delle
disposizioni di cui al comma 5, criteri di gradualita' nella scelta della
modalita' di conferimento del servizio.
5-ter. In ogni caso in cui la
gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione dei servizi,
non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori
di cui ai precedenti commi provvedono all'esecuzione dei lavori comunque
connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di
appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di
procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui
all'art. 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e all'art. 143 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554. Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la
gestione dei servizi, sia stata affidata con procedura di gara, il
soggetto gestore puo' realizzare direttamente i lavori connessi alla
gestione della rete, purche' qualificato ai sensi della normativa vigente
e purche' la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del
servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori connessi.
Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione
del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a
terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione
vigente.
6. Non sono ammesse a partecipare alle gare di cui al comma 5 le
societa' che, in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo
servizi pubblici locali in virtu' di un affidamento diretto, di una
procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi;
tale
divieto si estende alle societa' controllate o collegate, alle loro
controllanti, nonche' alle societa' controllate o collegate con queste
ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4.
7. La gara di
cui al comma 5 e' indetta nel rispetto degli standard qualitativi,
quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di
sicurezza definiti dalla competente Autorita' di settore o, in mancanza di
essa, dagli enti locali. La gara e' aggiudicata sulla base del migliore
livello di qualita' e sicurezza e delle condizioni economiche e di
prestazione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il
potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e
manutenzione, nonche' dei contenuti di innovazione tecnologica e
gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di
servizio. Le previsioni di cui al presente comma devono considerarsi
integrative delle discipline di settore.
8. Qualora sia economicamente
piu' vantaggioso, e' consentito l'affidamento contestuale con gara di una
pluralita' di servizi pubblici locali diversi da quelli del trasporto
collettivo. In questo caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i
servizi, non puo' essere superiore alla media calcolata sulla base della
durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.
9. Alla
scadenza del periodo di affidamento, e in esito alla successiva gara di
affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di
proprieta' degli enti locali o delle societa' di cui al comma 13 sono
assegnati al nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore le
reti o le loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni realizzate, in
attuazione dei piani di investimento di cui al comma 7, dal gestore
uscente. A quest'ultimo e' dovuto da parte del nuovo gestore un indennizzo
pari al valore dei beni non ancora ammortizzati, il cui ammontare e'
indicato nel bando di gara.
10. E' vietata ogni forma di differenziazione
nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime
tributario, nonche' alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o
agevolazioni per la gestione del servizio.
11. I rapporti degli enti
locali e con le societa' di erogazione del servizio e con le societa' di
gestione delle reti e degli impianti sono regolati da contratti di
servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli
dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei
livelli previsti.
12. L'ente locale puo' cedere tutto o in parte la
propria partecipazione nelle societa' erogatrici di servizio mediante
procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla scadenza del periodo di
affidamento. Tale concessione non comporta effetti sulla durata delle
concessioni e degli affidamenti in essere.
13. Gli enti locali, anche in
forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di
settore, possono conferire la proprieta' delle reti, degli impianti, e
delle altre dotazioni patrimoniali a societa' a capitale interamente
pubblico, che e' incedibile. Tali societa' pongono le reti, gli impianti e
le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati
della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della
rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla
competente Autorita' di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla
societa' suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della
lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonche' il compito di
espletare le gare di cui al comma 5.
14. Fermo restando quanto disposto
dal comma 3, se le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali
per la gestione dei servizi di cui al comma 1 sono di proprieta' di
soggetti diversi dagli enti locali, questi possono essere autorizzati a
gestire i servizi o loro segmenti, a condizione che siano rispettati gli
standard di cui al comma 7 e siano praticate tariffe non superiori alla
media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale o le
relative Autorita' dispongano diversamente. Tra le parti e' in ogni caso
stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto di servizio in cui sono
definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con gli eventuali altri
gestori.
15. Le disposizioni dei presente articolo non si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano,
se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle
relative norme di attuazione.
15-bis. Nel caso in cui le disposizioni
previste per i singoli settori non stabiliscano un contro periodo di
transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste dal
presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse
dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31
dicembre 2006, senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente
affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a
societa' a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato
sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato
garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di
concorrenza, nonche' quelle affidate a societa' a capitale interamente
pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale
esercitino sulla societa' un controllo analogo a quello esercitato sui
propri servizi e che la societa' realizzi la parte piu' importante della
propria attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. Sono
altresi' escluse dalla cessazione le concessioni affidate alla data del 1°
ottobre 2003 a societa' gia' quotate in borsa e a quelle da esse
direttamente partecipate a tale data a condizione che siano concessionarie
esclusive del servizio, nonche' a societa' originariamente a capitale
interamente pubblico che entro la stessa data abbiano provveduto a
collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza
pubblica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le concessioni cessano
comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media
delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure
ad evidenza pubblica, salva la possibilita' di determinare caso per caso
la cessazione di una data qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi
di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore.
15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 15-bis, puo'
essere differito ad una data successiva, previo accordo, raggiunto caso
per caso, con la Commissione europea, alle condizioni sotto indicate:
a)
nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del suddetto
termine si dia luogo, mediante una o piu' fusioni, alla costituzione di
una nuova societa' capace di servire un bacino di utenza complessivamente
non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla societa'
maggiore; in questa ipotesi il differimento non puo' comunque essere
superiore ad un anno;
b) nel caso in cui, entro il limite di cui alla
lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una o piu' fusioni
si trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all'intero
provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme
vigenti;
in questa ipotesi il differimento non puo' comunque essere
superiore a due anni.
15-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007 si
applica il divieto di cui al comma 6, salvo nei casi in cui si tratti
dell'espletamento delle gare aventi ad oggetto i servizi forniti dalle
societa' partecipanti alla stessa gara. Con regolamento da emanare ai
sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, sentite le Autorita' indipendenti del settore e
la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, il Governo definisce le condizioni per l'ammissione
alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto
all'estero la gestione del servizio senza ricorrere a procedure di
evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il
principio di reciprocita' e siano garantiti tempi certi per l'effettiva
apertura dei relativi mercati.».
|