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Testo in vigore dal:
29-7-2004
La Camera dei deputati ed
il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della
Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Emendamento al Protocollo di
Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, adottato
durante la XI Conferenza delle Parti a Pechino il 3 dicembre 1999.
Art. 2
1. Piena ed intera
esecuzione e' data all'Emendamento di cui all'articolo 1 a decorrere dalla
data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto
dall'articolo 3 dell'Emendamento stesso.
Art. 3
1. La presente legge entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30
giugno 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto
n. 4516):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 25 novembre
2003. Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente,
il 15 gennaio 2004 con pareri delle commissioni I, V, VIII e X.
Esaminato
dalla III commissione il 28 gennaio 2004 e 24 febbraio 2004.
Esaminato in
aula l'8 marzo 2004 e approvato il 16 marzo 2004. Senato della Repubblica
(atto n. 2843):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 25
marzo 2004 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 10ª, 12ª, 13ª e 14ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 20 aprile 2004 e il 5 maggio 2004.
Relazione scritta presentata il 7 maggio 2004 (atto n. 2843/A - relatore
sen. Provera).
Esaminato in aula e approvato il 16 giugno 2004.
Traduzione non ufficiale
NAZIONI UNITE Rif C.N.1231.1999, TREATIES
- Notifica del Depositario PROTOCOLLO DI MONTREAL, SULLE SOSTANZE CHE
IMPOVERISCONO LO STRATO DI OZONO EMENDAMENTO AL PROTOCOLLO DI MONTREAL
SULLE SOSTANZE CHE IMPOVERISCONO LO STRATO DI OZONO
Montreal, 16 settembre 1987
Pechino 3 Dicembre 1999
Adozione di un
emendamento Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, agendo nella sua
capacita' in quanto depositario, comunica quanto segue Nella sua
undicesima Riunione delle Parti al summenzionato Protocollo svoltasi a
Pechino dal 29 novembre al 3 dicembre 1999, le Parti hanno adottato, in
conformita' alla procedura enunciata all'articolo 9 , paragrafo 4 della
Convenzione di Vienna del 1985 per la protezione dello strato di ozono
l'emendamento al Protocollo di Montreal come stabilito nell'Annesso V al
rapporto dell'undicesima Riunione delle Parti (Decisione XI/5) Il testo
del suddetto emendamento nelle sei lingue ufficiali della sua conclusione
e' allegato in quanto Annesso alla presente notifica. In conformita' al
suo articolo 3, paragrafo 1, l'emendamento entrera' in vigore il 1 gennaio
2001, a patto che almeno venti strumenti di ratifica, di accettazione o di
approvazione dell'emendamento siano stati depositati da Stati o da
organizzazioni d'integrazione economica regionale che sono Parti del
Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di
ozono. Qualora tale condizione non sia adempiuta entro tale data,
l'emendamento entrera' in vigore il novantesimo giorno dopo la data in cui
detta condizione e' stata soddisfatta. Dopo la sua entrata in vigore,
l'emendamento, conformemente al suo articolo 3, paragrafo 3, entrera' in
vigore per ogni altra Parte del Protocollo il novantesimo giorno
successivo al deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o
approvazione. "28 gennaio 2000 All'attenzione dei Servizi dei
Trattati dei Ministeri degli Affari Esteri e delle organizzazioni
internazionali interessate. Rif. C.N. 1231.1999, TRATTATI-1 (ANNESSO)
Decisione XI/5 Nuovo emendamento del Protocollo di Montreal
- Adottare, in conformita' alla procedura prevista al paragrafo 4
dell'articolo 9 della Convenzione di Vienna per la protezione dello strato
di ozono, l'emendamento del Protocollo di Montreal il cui testo figura
all'Annesso V del rapporto dell'undicesima Riunione delle Parti.
C.N.1231.1999.Trattati-1 (Annesso) EMENDAMENTO AL PROTOCOLLO DI MONTREAL
SULLE SOSTANZE CHE IMPOVERISCONO LO STRATO DI OZONO
Pechino 3 Dicembre 1999 Articolo primo:
Emendamento A. Articolo 2, paragrafo 5 Al paragrafo 5 dell'articolo 2 del
Protocollo, sostituire le parole:
Articolo 2A all'articolo 2E Con le parole:
Articolo 2A a 2F B. Articolo 2, paragrafi 8 a) e 11 Ai paragrafi 8 a) e 11
dell'articolo 2 del Protocollo;
sostituire le parole Articoli 2A a 2H Con le parole:
Articoli 2A a 2I C. Articolo 2F, paragrafo 8 Dopo il paragrafo 7
dell'articolo 2F del Protocollo, aggiungere il seguente paragrafo:
8. Nel periodo di dodici mesi avente inizio il I gennaio 2004, e poi
durante ogni successivo periodo di dodici mesi, ciascuna Parte che produce
una o piu' di queste sostanze si accerta che il suo livello calcolato di
produzione di sostanze regolamentate nel Gruppo I dell'Annesso C non
superi, annualmente , la media di:
a) la somma del suo livello calcolato di consumo nel 1989 delle sostanze
regolamentate del Gruppo I dell'Annesso C;
2,8% del suo livello calcolato di consumo nel 1989 delle sostanze
regolamentate del Gruppo I dell'Annesso A.
b) La somma del suo livello calcolato di produzione nel 1989 delle
sostanze regolamentate del Gruppo I dell'Annesso C;
2,8% del suo livello calcolato di produzione nel 1989 delle sostanze
regolamentate dal Gruppo I dell'Annesso A. Tuttavia, per rispondere ai
bisogni interni fondamentali delle Parti di cui al paragrafo 1
dell'articolo 5, il suo livello calcolato di produzione puo' eccedere
questo limite in misura al massimo del 15% del suo livello calcolato di
produzione di sostanze regolamentate del Gruppo I dell'Annesso come sopra
definito.
D. Articolo 21 Inserire l'articolo di seguito dopo l'articolo 2H dei
Protocollo. Articolo 21. Bromo-clorometano. Durante il periodo di dodici
mesi a decorrere dal primo gennaio 2002, e successivamente durante ciascun
periodo di dodici mesi che seguira', ciascuna Parte si accerta che i suoi
livelli calcolati di consumo e di produzione di sostanze regolamentate del
Gruppo III dell'annesso C siano pari a zero. Sara' applicato il presente
paragrafo, salvo de le Parti decidono di autorizzare il livello di
produzione o di consumo necessario per far fronte ai bisogni di
utilizzazione che ritengono, di comune accordo, essenziali.
E. Articolo 3 All'articolo 3 del Protocollo sostituire le parole;
Articoli 2, 2A a fino a 2H Con le parole Articoli 2, 2A a fino a 2I
F. Articolo 4, paragrafi 1 quinquies e I sexies Dopo il paragrafo 1 quater
aggiungere i seguenti paragrafi:
1 quinquies. A decorrere dal 1 gennaio 2004, ciascuna Parte vieta
l'importazione delle sostanze regolamentate del Gruppo I dell'annesso C
provenienti da qualsiasi Stato non Parte del presente Protocollo.
1 sexies. Entro il termine di un anno a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente paragrafo, ciascuna Parte vieta l'importazione di
sostanze regolamentate del Gruppo III dell'Annesso C provenienti da
qualsiasi Stato che non e' Parte del presente Protocollo.
G. Articolo 4, paragrafi 2 quinquies e 2 sexies Dopo il paragrafo 2 quater,
aggiungere i seguenti paragrafi 2 quinquies. A decorrere dal 1° gennaio
2004, ciascuna Parte vieta l'importazione delle sostanze regolamentate del
Gruppo I dell'allegato C provenienti da qualsiasi Stato non-Parte al
presente Protocollo.
2 sexies. Entro un termine di un anno a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente paragrafo, ciascuna Parte vieta l'importazione delle
sostanze regolamentate del Gruppo III dell'Annesso C provenienti da
qualsiasi Stato che non e' Parte del presente Protocollo.
H. Articolo 4, paragrafi 5 a 7 Ai paragrafi 5 a 7 dell'articolo 4 del
Protocollo, sostituire le parole: Annessi A e B, Gruppo II dell'Annesso C
e Annesso E con le parole:
Annessi A, B, C, ed E 1 Articolo 4, paragrafo 8 Al paragrafo 8
dell'articolo 4 del Protocollo, sostituire le parole:
Articoli 2A a fino a 2E, articoli 2G e 2H Con le parole: Articoli 2A fino
a 2I J Articolo 5, paragrafo 4 Al paragrafo 4 dell'articolo 5 del
Protocollo sostituire le parole Articoli 2A a 2H Con le parole:
Articoli 2A a 21 K. Articolo 5, paragrafi 5 e 6 Ai paragrafi 5 e 6
dell'articolo 5 del Protocollo, sostituire le parole Articoli 2A a 2E Con
le parole:
Articoli 2A a 2E e articolo 2I
L. Articolo 5, paragrafo 8 ter a) Aggiungere alla fine del capoverso a)
del paragrafo 8 ter dell'articolo 5 del Protocollo, la seguente frase:
A decorrere dal 1 gennaio 2016, ciascuna Parte di cui al paragrafo I
osserva le misure di regolamentazione stipulate al paragrafo 8
dell'articolo 2F e, sulla base della sua osservanza di tali misure
regolamentari utilizzate, la media dei suoi livelli calcolati di
produzione e di consumo nel 2015. M. Articolo 6 All'articolo 6 del
Protocollo, sostituire le parole :
Articoli 2A a 2H Con le parole Articoli 2A a 21 N. Articolo 7, paragrafo 2
Al paragrafo 2 dell'articolo 7 del Protocollo, sostituire le parole
Allegati B e C Con le parole:
Annesso B e Gruppi I e II dell'Annesso C O. Articolo 7, paragrafo 3
ggiungere dopo la prima frase del paragrafo 3 dell'articolo 7 del
Protocollo, la seguente frase:
Ciascuna Parte comunica al Segretariato dati statistici sul quantitativo
di sostanza regolamentata iscritta all'Annesso E, utilizzata annualmente a
fini di quarantena e per i trattamenti preliminari alla spedizione.
P. Articolo 10 Al paragrafo I dell'articolo 10 del Protocollo, sostituire
le parole:
Articoli 2A a 2E Con le parole:
Articoli 2A a 2E e articolo 2I Q. Articolo 17 All'articolo 17 del
Protocollo, sostituire le parole: Articoli 2A a 2H con le parole:
Articoli 2A a 2I R. Annesso C All'Annesso C del Protocollo, aggiungere il
seguente Gruppo:
Gruppo Sostanze Numero d'isomeri Potenziale d'impoverimento dello strato
di ozono Gruppo III Bromoclorometano 1 0,12 CH 2BrC1 Articolo 2:
Relazioni con l'emendamento del 1997 Nessun Stato ne organizzazione
regionale d'integrazione economica puo' depositare uno strumento di
ratifica, di accettazione o di approvazione del presente Emendamento o di
adesione al presente emendamento , se non ha in precedenza o
contemporaneamente , depositato tale strumento all'emendamento adottato
dalle Parti nella loro nona riunione a Montreal il 17 settembre 1997.
Articolo 3:
Entrata in vigore 1. Il presente Emendamento entra in vigore il 1 gennaio
2001, fatto salvo il deposito, in tale data, di almeno 20 strumenti di
ratifica, di accettazione o di approvazione dell'emendamento da parte di
Stati o organizzazioni regionali d'integrazione economica che sono Parti
del Protocollo di Montreal relativo a sostanze che impoveriscono lo strato
di ozono. Se in tale data questa condizione non e' stata rispettata , il
presente emendamento entrera' in vigore il novantanovesimo giorno
successivo alla data in cui questa condizione risulta soddisfatta.
1. Ai fini del paragrafo 1, nessuno degli strumenti depositati da
un'organizzazione regionale d'integrazione economica puo' essere
considerato come strumento aggiuntivo agli strumenti gia' depositati dagli
Stati membri di detta organizzazione.
2. Successivamente alla sua entrata in vigore, e come previsto al
paragrafo 1, il presente strumento entra in vigore per ogni altra Parte al
Protocollo il novantanovesimo giorno successivo alla data di deposito del
suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione. Certifico
che il testo precedente e' una copia Conforme dell'emendamento adottato il
3 dicembre 1999 nella undicesima riunionte delle Parti del Protocollo di
Montreal relativo alle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono,
voltasi a Pechino, Cina dal 29 novembre 1999 al 3 dicembre 1999.
Per il
Segretario generale, Il Consigliere giuridico (Vice Segretario generale
per gli affari giuridici) Hans Corell
Organizzazione delle Nazioni Unite
New York, il 28 gennaio 2000
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