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Testo
in vigore dal: 28-2-2004
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge
24 dicembre 2003, n. 354, recante disposizioni urgenti per il
funzionamento dei tribunali delle acque, nonche' interventi per
l'amministrazione della giustizia, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi'
26 febbraio 2004
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il
Guardasigilli: Castelli
Allegato
MODIFICAZIONI
APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 DICEMBRE
2003, N. 354
All'articolo 1:
dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Fino alla
nomina degli esperti secondo le modalita' di cui al presente
articolo, restano in servizio gli esperti in carica alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
secondo le modalita' dei rispettivi incarichi»; il comma 2 e'
sostituito dai seguenti: «2. Per l'attuazione delle disposizioni
di cui al comma 1, lettera c), e' autorizzata la spesa di 35.957
curo a decorrere dall'anno 2004. 2-bis. Per l'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1, lettera d), e' autorizzata la
spesa di 9.387 curo a decorrere dall'anno 2004». Dopo l'articolo
1, e' inserito il seguente: «Art. 1-bis. - (Modifica
dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300).
- 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 13 del
decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, in ordine agli
incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del
Consiglio dei ministri o con i singoli Ministri, nonche'
dall'articolo 5 del decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 gennaio 2003, n. 1,
a far data dal 1° luglio 2004, l'articolo 19 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' sostituito dal seguente:
"Art. 19. - (Magistrati). - 1. II numero massimo dei
magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura e
destinati al Ministero non deve superare le 65 unita'"».
All'articolo 2: dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis.
All'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51,
le parole: «cinque anni« sono sostituite dalle seguenti:
"sette anni"».
All'articolo 3: al comma 1, capoverso «Art. 132», comma 1, le
parole: «i dati relativi al traffico sono conservati dal
fornitore per trenta mesi» sono sostituite dalle seguenti: «i
dati relativi al traffico telefonico sono conservati dal fornitore
per ventiquattro mesi»; al comma 1, capoverso «Art. 132», comma
2, dopo le parole: «i dati» sono inserite le seguenti: «relativi
al traffico telefonico» e le parole: «trenta mesi e possono
essere richiesti esclusivamente per finalita' di accertamento e
repressione dei delitti» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro
mesi per esclusive finalita' di accertamento e repressione dei
delitti»; al comma 1, capoverso «Art. 132», comma 3, le parole:
«dell'autorita' giudiziaria, d'ufficio o su istanza» sono
sostituite dalle seguenti: «del giudice su istanza del pubblico
ministero o» e sono aggiunte, in fine, le parole: «, ferme
restando le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f),
per il traffico entrante»; al comma 1, capoverso «Art. 132», il
comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Dopo la scadenza del
termine indicato al comma 1, il giudice autorizza l'acquisizione
dei dati, con decreto motivato, se ritiene che sussistano
sufficienti indizi dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2,
lettera a), del codice di procedura penale, nonche' dei delitti in
danno di sistemi informatici o telematici»; al comma 1, capoverso
«Art. 132», comma 5, l'alinea e' sostituito dal seguente: «5.
II trattamento dei dati per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 e'
effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a
garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17,
volti anche a:»; al comma 1, capoverso «Art. 132», comma 5,
alla lettera c), le parole: «di accesso ai» sono sostituite
dalle seguenti: «di trattamento dei» e le parole: «l'accesso
sia consentito» sono sostituite dalle seguenti: «l'utilizzazione
dei dati sia consentita»; al comma 1, capoverso «Art. 132», il
comma 6 e' soppresso.
All'articolo 4: al comma 1, le parole: «Fino alla data del 31
dicembre 2005 per la conservazione del traffico si osserva il
termine della prescrizione di cui all'articolo 4, comma 2, del
decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171 » sono sostituite
dalle seguenti: «Fino alla data in cui divengono efficaci le
misure e gli' accorgimenti prescritti ai sensi dell'articolo 132,
comma 5, per la conservazione del traffico telefonico si osserva
il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo
13 maggio 1998, n. 171».
L'articolo 5 e' soppresso. Dopo l'articolo 6, e' inserito il
seguente: «Art. 6-bis. -,(Posizioni vicarie nelle giurisdizioni
superiori ordinaria e amministrativa e nell'Avvocatura generale
dello Stato). - 1. Nell'ordinamento della magistratura ordinaria
e' istituito il posto di Procuratore generale aggiunto presso la
Corte suprema di cassazione, parificato a ogni effetto giuridico
ed economico, escluso l'incremento retributivo di cui al presente
comma, a quello del Presidente aggiunto della stessa Corte. E'
contestualmente soppresso un posto di avvocato generale presso la
Corte suprema di cassazione. La tabella B allegata alla legge 5
marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni, e' conformemente
modificata. Il Procuratore generale aggiunto presso la Corte
suprema di cassazione sostituisce, nei casi di assenza o
impedimento, il Procuratore generale presso la stessa Corte e lo
coadiuva nei compiti affidatigli. Al Procuratore generale presso
la Corte suprema di cassazione e' riconosciuto un incremento
retributivo pari alla meta' della differenza tra il trattamento
economico previsto per il Presidente aggiunto della Corte suprema
di cassazione e quello previsto per il Primo Presidente della
stessa Corte.
2. Nell'ordinamento della magistratura amministrativa e' istituito
il posto di Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, parificato
a ogni effetto giuridico ed economico, escluso l'incremento
retributivo di cui al presente comma, a quello del Presidente
aggiunto della Corte suprema di cassazione, con conseguente
incremento di una unita' nella dotazione organica complessiva. La
tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive
modificazioni, e' conformemente modificata. II Presidente aggiunto
del Consiglio di Stato, oltre a svolgere le funzioni di presidente
di una sezione del Consiglio di Stato, sostituisce, nei casi di
assenza o impedimento, il Presidente del Consiglio di Stato e lo
coadiuva nei compiti affidatigli. Al Presidente del Consiglio di
Stato e' riconosciuto un incremento retributivo pari alla meta'
della differenza tra il trattamento economico previsto per il
Presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione e quello
previsto per il Primo Presidente della stessa Corte.
3. Nell'ordinamento della magistratura contabile sono istituiti il
posto di Presidente aggiunto della Corte dei conti, parificato a
ogni effetto giuridico ed economico a quello del Presidente
aggiunto della Corte suprema di cassazione, nonche' il posto di
Procuratore generale aggiunto della Corte dei conti, parificato a
ogni effetto giuridico ed economico a quello di presidente di
sezione della Corte dei conti. Il Presidente aggiunto della Corte
dei conti, oltre a svolgere le funzioni di presidente di una
sezione della Corte dei conti, sostituisce, nei casi di assenza o
impedimento, il Presidente della Corte dei conti e lo coadiuva nei
compiti affidatigli. Il Procuratore generale aggiunto della Corte
dei conti sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il
Procuratore generale della Corte dei conti e lo coadiuva nei
compiti affidatigli. Sono contestualmente soppressi due posti di
presidente di sezione della Corte dei conti di cui all'articolo 1,
comma 8-bis, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19,
e successive modificazioni. La tabella B allegata alla legge 20
dicembre 1961, n. 1345, e successive modificazioni, e'
conformemente modificata. Al Presidente della Corte dei conti e'
riconosciuto un incremento retributivo pari alla meta' della
differenza tra il trattamento economico previsto per il Presidente
aggiunto della Corte suprema di cassazione e quello previsto per
il Primo Presidente della stessa Corte. II Procuratore generale
della Corte dei conti e' parificato a ogni effetto giuridico ed
economico al Presidente aggiunto della Corte dei conti.
4. Nell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato e' istituito il
posto di Avvocato generale aggiunto, parificato a ogni effetto
giuridico ed economico a quello del Presidente aggiunto della
Corte suprema di cassazione. E' contestualmente soppresso un posto
di vice avvocato generale. La tabella A allegata alla legge 3
aprile 1979, n. 103, e successive modificazioni, e' conformemente
modificata. L'Avvocato generale aggiunto sostituisce, nei casi di
assenza o impedimento, l'Avvocato generale dello Stato e lo
coadiuva nei compiti affidatigli. All'Avvocato generale dello
Stato e' riconosciuto un incremento retributivo pari alla meta'
della differenza tra il trattamento economico previsto per il
Presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione e quello
previsto per il Primo Presidente della stessa Corte.
5. Per l'attuazione delle disposizioni dei presente articolo e'
autorizzata la spesa di 614.120 euro annui a decorrere dall'anno
2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, come determinato dalla tabella C allegata alla legge
24 dicembre 2003, n. 350».
All'articolo 8: il comma 1 e' sostituito dal seguente: «l. Per
l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 6 del
presente decreto e' autorizzata la spesa complessiva di 745.344
euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati
(atto n. 4594): Presentato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri (Berlusconi) e dal Ministro della giustizia (Castelli),
il 7 gennaio 2004.
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il
13 gennaio 2004 con pareri delle commissioni I, IV, VI e del
comitato per la legislazione.
Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 14, 21 e 22
gennaio 2004.
Esaminato in aula il 26 gennaio 2004 ed approvato il 28 gennaio
2004. Senato della Repubblica (atto n. 2716):
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il
29 gennaio 2004 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 8ª.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede
consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita',
il 3 febbraio 2004.
Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 3, 4, 5
febbraio 2004.
Esaminato in aula il 12, 17 febbraio 2004 ed approvato il 18
febbraio 2004.
Avvertenza: Il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del
29 dicembre 2003.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate
dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
e corredato delle relative note e' pubblicato in questa stessa
Gazzetta Ufficiale alla pag. 86. |
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Avvertenza:
Il
testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dall'art. 10, commi
2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la
lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le
modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle
modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione
sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale
sono tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15,
comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno
efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1
Riorganizzazione dei tribunali delle acque
1. Fino
all'entrata in vigore della complessiva riforma della disciplina
concernente la giurisdizione in materia di acque pubbliche,
attualmente contenuta nel testo unico di cui al regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, si osservano le disposizioni che seguono:
a) all'articolo 138 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il secondo comma e'
sostituito dal seguente: «Il Tribunale regionale e' costituito da
una sezione ordinaria della Corte di appello designata dal
presidente, integrata con tre esperti, iscritti nell'albo degli
ingegneri e nominati con decreto del Ministro della giustizia in
conformita' alla deliberazione del Consiglio superiore della
magistratura adottata su proposta del presidente della Corte di
appello.»;
2) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «Il
Tribunale regionale decide con l'intervento di tre votanti, tra i
quali uno degli esperti di cui al secondo comma.»;
b)
all'articolo 139 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, la
lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) tre esperti,
iscritti nell'albo degli ingegneri.»;
2) al quarto comma le
parole: «i membri tecnici dal Presidente del Consiglio superiore
dei lavori pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «gli
esperti sono nominati con decreto del Ministro della giustizia in
conformita' alla deliberazione del Consiglio superiore della
magistratura adottata su proposta del presidente del Tribunale
superiore.»;
c) all'articolo 1 della legge 1° agosto 1959, n.
704, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma
e' sostituito dal seguente: «L'indennita' fissa mensile
spettante, indipendentemente da ogni altra indennita' o compenso,
ai componenti dei tribunali delle acque pubbliche e' fissata in
Euro 15,50 per i magistrati del Tribunale superiore, in Euro 11,36
per i presidenti effettivi dei tribunali regionali e in Euro 9,3
per i consiglieri effettivi degli stessi tribunali.»;
2) dopo il
primo comma e' inserito il seguente: «Agli esperti componenti del
Tribunale superiore delle acque in qualita' di titolari o
supplenti, ed agli esperti componenti dei tribunali regionali
delle acque, spetta un'indennita' di Euro 100 per ciascuna udienza
cui prendano parte.»; d) dopo l'articolo 139 del regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, e' inserito il seguente: «139-bis. Nelle
stesse forme previste per i titolari sono nominati in pari numero
componenti supplenti del Tribunale superiore, i quali sono
retribuiti, per il servizio effettivamente prestato, nella misura
prevista dall'articolo 1, primo e secondo comma, della legge 1°
agosto 1959, n. 704.».
(( 1-bis. Fino alla nomina degli
esperti secondo le modalita' di cui al presente articolo, restano
in servizio gli esperti in carica alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, secondo le
modalita' dei rispettivi incarichi. 2. Per l'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1, lettera c), e' autorizzata la
spesa di 35.957 euro a decorrere dall'anno 2004. 2-bis. Per
l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera d), e'
autorizzata la spesa di 9.387 euro a decorrere dall'anno 2004. ))
Riferimenti normativi:
- Il testo unico del regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, reca: «Disposizioni di legge sulle acque
e impianti elettrici.». - Si riporta il testo dell'art. 138 del
citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato
dalla legge qui pubblicata: «Art. 138. Presso ciascuna delle
sottoindicate sedi di Corte di appello e' istituito un Tribunale
regionale delle acque pubbliche:
1 - Torino: per le circoscrizioni
delle Corti di appello di Torino e Genova;
2 - Milano: per le
circoscrizioni delle Corti di appello di Milano e Brescia;
3 -
Venezia: per le circoscrizioni delle Corti di appello di Venezia e
Trieste;
4 - Firenze: per le circoscrizioni delle Corti di appello
di Bologna e Firenze;
5 - Roma: per le circoscrizioni delle Corti
di appello di Roma, Aquila ed Ancona;
6 - Napoli: per le
circoscrizioni delle Corti di appello di Napoli, Bari e Catanzaro;
7 - Palermo: per le circoscrizioni delle Corti di appello di
Palermo, Catania e Messina;
8 - Cagliari: per la circoscrizione
della Corte di appello di Cagliari. Il Tribunale regionale e'
costituito da una sezione ordinaria della Corte di appello
designata dal presidente, integrata con tre esperti, iscritti
nell'albo degli ingegneri e nominati con decreto del Ministro
della giustizia in conformita' alla deliberazione del Consiglio
superiore della magistratura adottata su proposta del presidente
della Corte di appello. Essi durano in carica cinque anni e
possono essere riconfermati. Il Tribunale regionale decide con
l'intervento di tre votanti, tra i quali uno degli esperti di cui
al secondo comma.». - Si riporta il testo dell'art. 139 del
citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato
dalla legge qui pubblicata: «Art.139. E' istituito in Roma, con
sede nel palazzo di giustizia, il Tribunale superiore delle acque
pubbliche. Esso e' composto di:
a) un presidente, nominato con
decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro
Guardasigilli, sentito il Consiglio dei Ministri, avente grado
secondo corrispondente a quello di procuratore generale della
Corte suprema di cassazione;
b) quattro consiglieri di Stato;
c)
quattro magistrati scelti fra i consiglieri di Cassazione;
d) tre
esperti, iscritti nell'albo degli ingegneri.
In assenza del
presidente, presiede il piu' anziano di grado fra i membri
indicati nelle lettere b) e c). I giudici del Tribunale superiore
sono nominati con decreto reale su proposta del Ministro
Guardasigilli e designati: i consiglieri di Stato dal presidente
del Consiglio stesso; i consiglieri di Cassazione dal primo
presidente della Corte di cassazione; gli esperti sono nominati
con decreto del Ministro della giustizia in conformita' alla
deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata
su proposta del presidente del Tribunale superiore. Tutti i
componenti del Tribunale superiore durano in carica cinque anni e
possono essere riconfermati. Il presidente del Tribunale superiore
puo' essere collocato temporaneamente fuori del ruolo organico
della magistratura. Le somme necessarie saranno inscritte nel
bilancio del Ministero di grazia e giustizia. Il Tribunale
superiore delle acque pubbliche ha un proprio ufficio di
cancelleria. Il cancelliere e' nominato con decreto del Ministro
di grazia e giustizia tra i funzionari delle cancellerie e
segreterie giudiziarie aventi grado non inferiore al settimo. Su
richiesta del Tribunale superiore, il primo presidente della Corte
di cassazione, per necessita' di servizio, puo' applicare
temporaneamente a detto ufficio cancellieri o aggiunti addetti ad
altre autorita' giudiziarie di Roma.».
- Si riporta il testo
dell'art. 1 della legge 1° agosto 1959, n. 704 (Indennita' ai
componenti dei Tribunali delle acque pubbliche), come modificato
dalla legge qui pubblicata: «Art. 1. - L'indennita' fissa mensile
spettante, indipendentemente da ogni altra indennita' o compenso,
ai componenti dei tribunali delle acque pubbliche e' fissata in
Euro 15,50 per i magistrati del Tribunale superiore, in Euro 11,36
per i presidenti effettivi dei tribunali regionali e in Euro 9,3
per i consiglieri effettivi degli stessi tribunali. Agli esperti
componenti del Tribunale superiore delle acque in qualita' di
titolari o supplenti, ed agli esperti componenti dei tribunali
regionali delle acque, spetta un'indennita' di Euro 100 per
ciascuna udienza cui prendano parte. L'indennita' stessa e'
corrisposta ai presidenti, ai consiglieri ed ai membri tecnici
supplenti dei Tribunali regionali solo in quanto in ogni Tribunale
per impedimento od assenza di componenti effettivi o per
particolari esigenze di servizio essi debbono funzionare in via
continuativa in sostituzione dei componenti effettivi. Si
considera effettivo tra i componenti tecnici in ogni Tribunale
regionale quello nominato prima o primo indicato tra i piu'
contemporaneamente nominati, se la qualifica non e' espressamente
indicata.».
Art. 1-bis
Modifica dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300
(( 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 13
del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, in ordine agli
incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del
Consiglio dei Ministri o con i singoli Ministri, nonche'
dall'articolo 5 del decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 gennaio 2003, n. 1,
a far data dal 1° luglio 2004, l'articolo 19 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' sostituito dal seguente: «Art.
19 (Magistrati). - 1. Il numero massimo dei magistrati collocati
fuori dal ruolo organico della magistratura e destinati al
Ministero non deve superare le 65 unita». ))
Riferimenti
normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge 12
giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2001, n. 317 (Modificazioni al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in
materia di organizzazione del Governo): «Art. 13. - 1. Gli
incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del
Consiglio dei Ministri o con i singoli Ministri possono essere
attribuiti anche a dipendenti di ogni ordine, grado e qualifica
delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dell'autonomia
statutaria degli enti territoriali e di quelli dotati di autonomia
funzionale. In tal caso essi, su richiesta degli organi
interessati, sono collocati, con il loro consenso, in posizione di
fuori ruolo o di aspettativa retribuita, per l'intera durata
dell'incarico, anche in deroga ai limiti di carattere temporale
previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza e in ogni caso
non oltre il limite di cinque anni consecutivi, senza oneri a
carico degli enti di appartenenza qualora non si tratti di
amministrazioni dello Stato.
2. Nelle ipotesi indicate al comma 1,
gli attuali contingenti numerici eventualmente previsti dai
rispettivi ordinamenti di appartenenza dei soggetti interessati ed
ostativi al loro collocamento fuori ruolo o in aspettativa
retribuita sono aumentati fino al 30 per cento e, comunque, non
oltre il massimo di trenta unita' aggiuntive per ciascun
ordinamento.
3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e
contabili e per gli avvocati e procuratori dello Stato, nonche'
per il personale di livello dirigenziale o comunque apicale delle
regioni, delle province, delle citta' metropolitane e dei comuni,
gli organi competenti deliberano il collocamento fuori ruolo o in
aspettativa retribuita, ai sensi di quanto disposto dai commi
precedenti, fatta salva per i medesimi la facolta' di valutare
motivate ragioni ostative al suo accoglimento.
4. All'attuazione
del presente articolo si provvede nel rispetto di quanto previsto,
dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni del
personale delle amministrazioni pubbliche.».
- Si riporta il
testo dell'art. 5 del decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 gennaio 2003, n. 1
(Misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia): «Art.
5. - 1. Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico all'attivita'
del Governo in occasione del semestre di Presidenza italiana
dell'Unione europea, il numero massimo dei magistrati che possono
essere collocati fuori dal ruolo organico della magistratura per
essere destinati al Ministero della giustizia, ai sensi dell'art.
19, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e'
elevato da 50 a 62 unita' fino al 30 giugno 2004. 2. I posti che
si renderanno disponibili per effetto del temporaneo collocamento
fuori ruolo ai sensi del comma 1 potranno essere coperti nell'invarianza
dell'attuale organico della magistratura.».
Art. 2
Proroga
dell'incarico dei giudici onorari di tribunale e dei vice
procuratori onorari prossimi alla scadenza
1. I giudici onorari di
tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade entro
la data del 31 dicembre 2003, per i quali non sia consentita
un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-quinquies del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono prorogati nell'esercizio
delle rispettive funzioni sino al 31 dicembre 2004. ((
1-bis. All'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998,
n. 51, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti:
«sette anni». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il
testo dell'art. 42-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12 (Ordinamento giudiziario): «Art. 42-quinquies. (Durata
dell'ufficio). - La nomina a giudice onorario di tribunale ha la
durata di tre anni. Il titolare puo' essere confermato, alla
scadenza, per una sola volta. I giudici onorari di tribunali che
hanno in corso la procedura di conferma nell'incarico rimangono in
servizio fino alla definizione della procedura di cui al secondo
comma, anche oltre il termine di scadenza dell'incarico. La
conferma della nomina ha, comunque, effetto retroattivo con
decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del triennio
gia' decorso. In caso di mancata conferma i giudici onorari di
tribunale in proroga cessano dall'incarico dal momento della
comunicazione del relativo provvedimento del CSM che non necessita
di decreto del Ministro. Alla scadenza del triennio, il consiglio
giudiziario, nella composizione prevista dall'art. 4, comma 1,
della legge 21 novembre 1991, n. 374, esprime un giudizio di
idoneita' alla continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla
base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei
provvedimenti. Il giudizio di idoneita' costituisce requisito
necessario per la conferma. La nomina dei giudici onorari di
tribunale pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale
di cui all'art. 42-ter, primo comma, ha durata triennale con
decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla nomina.».
-
Si riporta il testo dell'art. 245 del decreto legislativo 19
febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice
unico di primo grado), come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 245. - 1. Le disposizioni del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, come modificate o introdotte dal presente decreto, in
forza delle quali possono essere addetti al tribunale ordinario e
alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario
magistrati onorari, si applicano fino a quando non sara' attuato
il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della
magistratura onoraria a norma dell'art. 106, secondo comma, della
Costituzione, e comunque non oltre sette anni dalla data di
efficacia del presente decreto.».
Art. 3
Modifiche
all'articolo 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003
1.
L'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante il codice in materia di protezione dei dati personali, e'
sostituito dal seguente: «Art. 132 (Conservazione di dati di
traffico per altre finalita). - 1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 123, comma 2, (( i dati relativi al traffico
telefonico sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi, ))
per finalita' di accertamento e repressione dei reati.
2. Decorso
il termine di cui al comma 1, i dati (( relativi al traffico
telefonico )) sono conservati dal fornitore per ulteriori ((
ventiquattro mesi per esclusive finalita' di accertamento e
repressione dei delitti )) di cui all'articolo 407, comma
2, lettera a) del codice di procedura penale, nonche' dei delitti
in danno di sistemi informatici o telematici.
3. Entro il termine
di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con
decreto motivato del (( giudice su istanza del pubblico
ministero o )) del difensore dell'imputato, della persona
sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti
private. Il difensore dell'imputato o della persona sottoposta
alle indagini puo' richiedere, direttamente al fornitore i dati
relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le
modalita' indicate dall'articolo 391-quater del codice di
procedura penale, (( ferme restando le condizioni di cui
all'articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante.
4.
Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il giudice
autorizza l'acquisizione dei dati, con decreto motivato, se
ritiene che sussistano sufficienti indizi dei delitti di cui
all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, nonche' dei delitti in danno di sistemi informatici o
telematici.
5. Il trattamento dei dati per le finalita' di cui ai
commi 1 e 2 e' effettuato nel rispetto delle misure e degli
accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi
dell'articolo 17, volti anche a: ))
a) prevedere in ogni
caso specifici sistemi di autenticazione informatica e di
autorizzazione degli incaricati del trattamento di cui
all'allegato b);
b) disciplinare le modalita' di conservazione
separata dei dati una volta decorso il termine di cui al comma 1;
c) individuare le modalita' (( di trattamento dei ))
dati da parte di specifici incaricati del trattamento in modo tale
che, decorso il termine di cui al comma 1, ((
l'utilizzazione dei dati sia consentita )) solo nei casi
di cui al comma 4 e all'articolo 7;
d) indicare le modalita'
tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini
di cui ai commi 1 e 2. 6. (Comma soppresso). Riferimenti
normativi: - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 123 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali): «2. Il trattamento dei dati
relativi al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione
per l'abbonato, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione,
e' consentito al fornitore, a fini di documentazione in caso di
contestazione della fattura o per la pretesa del pagamento, per un
periodo non superiore a sei mesi, salva l'ulteriore specifica
conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche in
sede giudiziale.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art.
407 del codice di procedura penale: «2. La durata massima e'
tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:
a) i
delitti appresso indicati:
1) delitti di cui agli articoli 285,
286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle
ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2,
e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
2) delitti
consumati o tentati di cui agli art. 575, 628, terzo comma, 629,
secondo comma, e 630 dello stesso codice penale [c.p. 575, 628,
terzo comma, 629, secondo comma, 630];
3) delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del
codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle
associazioni previste dallo stesso articolo;
4) delitti commessi
per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento
costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della
reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a
dieci anni, nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo comma
e 306, secondo comma, del codice penale;
5) delitti di illegale
fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita,
cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al
pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di
esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da
sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della
legge 18 aprile 1975, n. 110;
6) delitti di cui agli articoli 73,
limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma
2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, e successive modificazioni;
7) delitto di cui all'art. 416
del codice penale nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in
flagranza;
7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600,
600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1, 601, 602, 609-bis nelle
ipotesi aggravate previste dall'art. 609-ter, 609-quater,
609-octies del codice penale;
b) notizie di reato che rendono
particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicita'
di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone
sottoposte alle indagini o di persone offese;
c) indagini che
richiedono il compimento di atti all'estero [c.p.p. 727, 728,
729]; d) procedimenti in cui e' indispensabile mantenere il
collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a norma
dell'art. 371.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: «Art. 17 (Trattamento
che presenta rischi specifici). - 1. Il trattamento dei dati
diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta rischi
specifici per i diritti e le liberta' fondamentali, nonche' per la
dignita' dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o
alle modalita' del trattamento o agli effetti che puo'
determinare, e' ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a
garanzia dell'interessato, ove prescritti.
2. Le misure e gli
accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante in
applicazione dei principi sanciti dal presente codice, nell'ambito
di una verifica preliminare all'inizio del trattamento, effettuata
anche in relazione a determinate categorie di titolari o di
trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare.».
Art. 4
Modifiche
all'articolo 181 del decreto legislativo n. 196 del 2003
1.
All'articolo 181 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante il Codice in materia di protezione dei dati personali e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: «6-bis. (( Fino alla
data in cui divengono efficaci le misure e gli accorgimenti
prescritti ai sensi dell'articolo 132, comma 5, per la
conservazione del traffico telefonico si osserva il termine di cui
all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998,
n. 171.». ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo
dell'art. 181 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 181 (Altre
disposizioni transitorie). - 1. Per i trattamenti di dati
personali iniziati prima del 1° gennaio 2004, in sede di prima
applicazione del presente codice:
a) l'identificazione con atto di
natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi
degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, e' effettuata, ove
mancante, entro il 30 settembre 2004;
b) la determinazione da
rendere nota agli interessati ai sensi dell'art. 26, commi 3,
lettera a), e 4, lettera a), e' adottata, ove mancante, entro il
30 giugno 2004;
c) le notificazioni previste dall'art. 37 sono
effettuate entro il 30 aprile 2004;
d) le comunicazioni previste
dall'art. 39 sono effettuate entro il 30 giugno 2004;
e) le
modalita' semplificate per l'informativa e la manifestazione del
consenso, ove necessario, possono essere utilizzate dal medico di
medicina generale, dal pediatra di libera scelta e dagli organismi
sanitari anche in occasione del primo ulteriore contatto con
l'interessato, al piu' tardi entro il 30 settembre 2004;
f)
l'utilizzazione dei modelli di cui all'art. 87, comma 2, e'
obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2005.
2. Le disposizioni
di cui all'art. 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica
30 settembre 1963, n. 1409, introdotto dall'art. 9 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 281, restano in vigore fino alla
data di entrata in vigore del presente codice.
3. L'individuazione
dei trattamenti e dei titolari di cui agli articoli 46 e 53, da
riportare nell'allegato C), e' effettuata in sede di prima
applicazione del presente codice entro il 30 giugno 2004.
4. Il
materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai sensi
dell'art. 43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
utilizzato per le opportune verifiche, continua ad essere
successivamente archiviato o distrutto in base alla normativa
vigente.
5. L'omissione delle generalita' e degli altri dati
identificativi dell'interessato ai sensi dell'art. 52, comma 4, e'
effettuata sulle sentenze o decisioni pronunciate o adottate prima
dell'entrata in vigore del presente codice solo su diretta
richiesta dell'interessato e limitatamente ai documenti pubblicati
mediante rete di comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su
supporto cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati
ai sensi dell'art. 51, comma 1, sono adeguati alla medesima
disposizione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente codice.
6. Le confessioni religiose che, prima
dell'adozione del presente codice, abbiano determinato e adottato
nell'ambito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui all'art.
26, comma 3, lettera a), possono proseguire l'attivita' di
trattamento nel rispetto delle medesime. "6-bis. Fino alla
data in cui divengono efficaci le misure e gli accorgimenti
prescritti ai sensi dell'art. 132, comma 5, per la conservazione
del traffico telefonico si osserva il termine di cui all'art. 4,
comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171."».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 4 del decreto
legislativo 13 maggio 1998, n. 171 (Disposizioni in materia di
tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in
attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, ed in tema di attivita' giornalistica): «2. Il
trattamento finalizzato alla fatturazione per l'abbonato, ovvero
ai pagamenti tra fornitori di reti in caso di interconnessione, e'
consentito sino alla fine del periodo durante il quale puo' essere
legalmente contestata la fattura o preteso il pagamento. Per le
medesime finalita', possono essere sottoposti a trattamento i dati
concernenti:
a) il numero o l'identificazione della stazione
dell'abbonato;
b) l'indirizzo dell'abbonato e il tipo di stazione;
c) il numero dell'abbonato chiamato;
d) il numero totale degli
scatti da considerare nel periodo di fatturazione;
e) il tipo,
l'ora di inizio e la durata delle chiamate effettuate e il volume
dei dati trasmessi;
f) la data della chiamata o dell'utilizzazione
del servizio;
g) altre informazioni concernenti i pagamenti.».
Art. 5
(Soppresso
dalla legge di conversione)
Art. 6
Disposizioni in materia di giustizia amministrativa
Per assicurare
il funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la
regione Siciliana, anche mediante potenziamento della sua
composizione, e' autorizzata la spesa di Euro 700.000 a decorrere
dall'anno 2004.
Art. 6-bis
Posizioni vicarie nelle giurisdizioni superiori ordinaria e
amministrativa e nell'Avvocatura generale dello Stato
(( 1.
Nell'ordinamento della magistratura ordinaria e' istituito il
posto di procuratore generale aggiunto presso la Corte suprema di
cassazione, parificato a ogni effetto giuridico ed economico,
escluso l'incremento retributivo di cui al presente comma, a
quello del presidente aggiunto della stessa Corte. E'
contestualmente soppresso un posto di avvocato generale presso la
Corte suprema di cassazione. La tabella B allegata alla legge 5
marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni, e' conformemente
modificata. Il procuratore generale aggiunto presso la Corte
suprema di cassazione sostituisce, nei casi di assenza o
impedimento, il procuratore generale presso la stessa Corte e lo
coadiuva nei compiti affidatigli. Al procuratore generale presso
la Corte suprema di cassazione e' riconosciuto un incremento
retributivo pari alla meta' della differenza tra il trattamento
economico previsto per il presidente aggiunto della Corte suprema
di cassazione e quello previsto per il primo presidente della
stessa Corte.
2. Nell'ordinamento della magistratura
amministrativa e' istituito il posto di presidente aggiunto del
Consiglio di Stato, parificato a ogni effetto giuridico ed
economico, escluso l'incremento retributivo di cui al presente
comma, a quello del presidente aggiunto della Corte suprema di
cassazione, con conseguente incremento di una unita' nella
dotazione organica complessiva. La tabella A allegata alla legge
27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni, e'
conformemente modificata. Il presidente aggiunto del Consiglio di
Stato, oltre a svolgere le funzioni di presidente di una sezione
del Consiglio di Stato, sostituisce, nei casi di assenza o
impedimento, il presidente del Consiglio di Stato e lo coadiuva
nei compiti affidatigli. Al presidente del Consiglio di Stato e'
riconosciuto un incremento retributivo pari alla meta' della
differenza tra il trattamento economico previsto per il presidente
aggiunto della Corte suprema di cassazione e quello previsto per
il primo presidente della stessa Corte.
3. Nell'ordinamento della
magistratura contabile sono istituiti il posto di presidente
aggiunto della Corte dei conti, parificato a ogni effetto
giuridico ed economico a quello del presidente aggiunto della
Corte suprema di cassazione, nonche' il posto di procuratore
generale aggiunto della Corte dei conti, parificato a ogni effetto
giuridico ed economico a quello di presidente di sezione della
Corte dei conti. Il presidente aggiunto della Corte dei conti,
oltre a svolgere le funzioni di presidente di una sezione della
Corte dei conti, sostituisce, nei casi di assenza o impedimento,
il presidente della Corte dei conti e lo coadiuva nei compiti
affidatigli. Il procuratore generale aggiunto della Corte dei
conti sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il
procuratore generale della Corte dei conti e lo coadiuva nei
compiti affidatigli. Sono contestualmente soppressi due posti di
presidente di sezione della Corte dei conti di cui all'articolo 1,
comma 8-bis, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19,
e successive modificazioni. La tabella B allegata alla legge 20
dicembre 1961, n. 1345, e successive modificazioni, e'
conformemente modificata. Al presidente della Corte dei conti e'
riconosciuto un incremento retributivo pari alla meta' della
differenza tra il trattamento economico previsto per il presidente
aggiunto della Corte suprema di cassazione e quello previsto per
il primo presidente della stessa Corte. Il procuratore generale
della Corte dei conti e' parificato a ogni effetto giuridico ed
economico al presidente aggiunto della Corte dei conti.
4.
Nell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato e' istituito il posto
di avvocato generale aggiunto, parificato a ogni effetto giuridico
ed economico a quello del presidente aggiunto della Corte suprema
di cassazione. E' contestualmente soppresso un posto di vice
avvocato generale. La tabella A allegata alla legge 3 aprile 1979,
n. 103, e successive modificazioni, e' conformemente modificata.
L'Avvocato generale aggiunto sostituisce, nei casi di assenza o
impedimento, l'Avvocato generale dello Stato e lo coadiuva nei
compiti affidatigli. All'Avvocato generale dello Stato e'
riconosciuto un incremento retributivo pari alla meta' della
differenza tra il trattamento economico previsto per il presidente
aggiunto della Corte suprema di cassazione e quello previsto per
il primo presidente della stessa Corte.
5. Per l'attuazione delle
disposizioni del presente articolo e' autorizzata la spesa di
614.120 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinato dalla
tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350». ))
Riferimenti normativi:
- La tabella B, allegata alla legge 5 marzo
1991, n. 71 (Dirigenza delle procure della Repubblica presso le
preture circondariali), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9
marzo 1991, n. 58.
- La tabella A, allegata alla legge 27 aprile
1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del
personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei
tribunali amministrativi regionali), e' pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1982, n. 117.
- Si
riporta il testo dell'art. 1, comma 8-bis, del decreto-legge 15
novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e
controllo della Corte dei conti) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 novembre 1993, n. 268, e convertito in legge, con
modificazioni, con l'art. 1, comma 1, legge 14 gennaio 1994, n. 19
(Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10): «8-bis. E' istituita
una terza sezione giurisdizionale centrale. Per le esigenze delle
funzioni giurisdizionali, di controllo e referenti al Parlamento,
alle sezioni della Corte, il cui carico di lavoro sia ritenuto
particolarmente consistente, possono essere assegnati, con
delibera del consiglio di presidenza, presidenti aggiunti o di
coordinamento; il numero totale dei presidenti aggiunti e di
coordinamento non puo' essere superiore a dieci unita'.».
- La
tabella B, allegata alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345
(Istituzione di una quarta e una quinta Sezione speciale per i
giudizi su ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre
disposizioni relative alla Corte dei conti), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 1962, n. 1.
- La tabella A, allegata
alla legge 3 aprile 1979, n. 103 (Modifiche dell'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 9 aprile 1979, n. 99.
- Il decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, reca: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59.».
- La tabella C, allegata alla legge 24 dicembre 2003, n.
350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2004), e' pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre
2003, n. 299.
Art. 7
Disposizioni in tema di effetti delle procedure concorsuali sui
contratti di locazione finanziaria
1. La sottoposizione a
procedura concorsuale delle societa' autorizzate alla concessione
di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria non e' causa
di scioglimento dei contratti di locazione finanziaria, inclusi
quelli a carattere traslativo ne' consente agli organi della
procedura di optare per lo scioglimento dei contratti stessi;
l'utilizzatore conserva la facolta' di acquistare, alla scadenza,
la proprieta' del bene verso il pagamento del prezzo pattuito.
Art. 8
Norma
finanziaria
(( 1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui
agli articoli 1 e 6 del presente decreto e' autorizzata la spesa
complessiva di 745.344 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. ))
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 9
Entrata in
vigore
1. Le disposizioni degli articoli 1, 6 e 8 del presente
decreto entrano in vigore il 1° gennaio 2004. Le altre entrano in
vigore lo stesso giorno della pubblicazione del decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |