1.
L'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190,
e' sostituito dal seguente: «2. Ai fini delle valutazioni di cui al
comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e' istituita
una commissione speciale di valutazione di impatto ambientale, composta
da diciotto membri oltre il presidente, scelti tra professori
universitari, tra professionisti (( ed esperti, ))
particolarmente qualificati in materie progettuali, ambientali,
economiche e giuridiche, e tra dirigenti della pubblica amministrazione.
Per le valutazioni dell'impatto ambientale di infrastrutture e di
insediamenti strategici, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di
intesa, un concorrente interesse regionale, la commissione e' integrata
da un componente designato dalle regioni o dalle province autonome
interessate. A tale fine, entro quindici giorni dalla data del decreto di
costituzione della commissione, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono alla designazione tra persone aventi gli
stessi requisiti degli altri componenti di nomina statale. Con il decreto
di costituzione della commissione sono stabilite la durata e le modalita'
per l'organizzazione ed il funzionamento della stessa. Con successivo
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i
compensi spettanti al presidente ed ai componenti della commissione,
nell'ambito delle risorse di cui al comma 3. Qualora le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano alle designazioni
entro il termine predetto, la commissione procede, sino alla
designazione, alle valutazioni dell'impatto ambientale nella composizione
ordinaria.».
Riferimenti
normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 20 agosto
2002, n. 190 (Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi
strategici e di interesse nazionale), come modificato dalla legge qui
pubblicata: «Art. 19 (Contenuto della valutazione di impatto
ambientale).
1. La valutazione di impatto ambientale individua gli effetti diretti ed
indiretti di un progetto e delle sue principali alternative, compresa
l'alternativa zero, sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle
acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e
sull'interazione fra detti fattori, nonche' sui beni materiali e sul
patrimonio culturale, sociale ed ambientale e valuta inoltre le
condizioni per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli
impianti.
2. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, e' istituita una commissione speciale di
valutazione di impatto ambientale, composta da diciotto membri, oltre il
presidente, scelti tra professori universitari, tra professionisti ed
esperti, particolarmente qualificati in materie progettuali, ambientali,
economiche e giuridiche, e tra dirigenti della pubblica amministrazione.
Per le valutazioni dell'impatto ambientale di infrastrutture e di
insediamenti strategici, per i quali sia stato riconosciuto in sede di
intesa, un concorrente interesse regionale la commissione e' integrata da
un componente designato dalle regioni o dalle province autonome
interessate. A tale fine, entro quindici giorni dalla data del decreto di
costituzione della commissione, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono alla designazione tra persone aventi gli
stessi requisiti degli altri componenti di nomina statale. Con il decreto
di costituzione della commissione sono stabilite la durata e le modalita'
per l'organizzazione ed il funzionamento della stessa. Con successivo
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i
compensi spettanti al presidente ed ai componenti della commissione,
nell'ambito delle risorse cui al comma 3. Qualora le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano alle designazioni
entro il termine predetto, la commissione procede, sino alla
designazione, alle valutazioni dell'impatto ambientale nella composizione
ordinaria.
3. La commissione di cui al comma 2 si avvale delle risorse versate dai
soggetti aggiudicatori a norma dell'art. 27 della legge 30 aprile 1999,
n. 136, senza oneri per il bilancio dello Stato.».
Art. 2
1. L'articolo 18, comma 5,
della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dall'articolo 6, comma
1, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e' sostituito dal seguente: «5. Ai
fini dell'applicazione della disciplina sulla valutazione dell'impatto
ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e
successive modifiche ed integrazioni, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, e' istituita una commissione per le valutazioni
dell'impatto ambientale, composta da trentacinque membri, oltre al
presidente, scelti tra professori universitari, tra professionisti ((
ed esperti, )) qualificati in materie progettuali, ambientali,
economiche e giuridiche, e tra dirigenti della pubblica amministrazione. ((
Per le valutazioni dell'impatto ambientale di infrastrutture e di
insediamenti, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un
concorrente interesse regionale, )) la commissione e' integrata
da un componente designato dalle regioni o dalle province autonome
interessate. A tale fine, entro quindici giorni dalla data del decreto di
costituzione della commissione, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono alla designazione tra persone aventi gli
stessi requisiti degli altri componenti di nomina statale. Con il decreto
di costituzione della commissione sono stabilite la durata e le modalita'
per l'organizzazione ed il funzionamento della stessa. Con successivo
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i
compensi spettanti al presidente ed ai componenti della commissione, nei
limiti delle risorse stanziate, nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, per il funzionamento della
commissione medesima. Qualora le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano non provvedano alle designazioni entro il termine predetto,
la commissione procede, sino alla designazione, alle valutazioni
dell'impatto ambientale nella composizione ordinaria.».
Riferimenti
normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 1988), come modificato dalla legge qui
pubblicata: «Art. 18. - 1. In attuazione della legge 8 luglio 1986, n.
349, ed in attesa della nuova disciplina relativa al programma triennale
di salvaguardia ambientale, e' autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di
lire 870 miliardi per un programma annuale, concernente l'esercizio in
corso, di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale, contenente:
a) interventi nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, di cui
all'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per lire 160 miliardi,
secondo quanto previsto per l'annualita' 1988 dalla tabella D della
presente legge;
b) finanziamento dei progetti e degli interventi per il risanamento del
bacino idrografico padano, nonche' dei progetti relativi ai bacini
idrografici interregionali e dei maggiori bacini idrografici regionali;
la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 300 miliardi
per il bacino padano ed in lire 25 miliardi per i progetti relativi agli
altri bacini;
c) in attesa dell'approvazione della legge-quadro sui parchi nazionali e
le riserve naturali, istituzione, con le procedure di cui all'art. 5
della legge 8 luglio 1986, n. 349, dei parchi nazionali del Pollino,
delle Dolomiti Bellunesi, dei Monti Sibillini, e, d'intesa con la regione
Sardegna, del parco marino del Golfo di Orosei, nonche', d'intesa con le
regioni interessate, di altri parchi nazionali o interregionali; si
applicano, per i parchi nazionali cosi' istituiti, in quanto compatibili,
le nuove norme vigenti per il Parco nazionale d'Abruzzo, in particolare
per la redazione ed approvazione dei piani regolatori, per la redazione
ed approvazione dello statuto e per l'amministrazione e gestione del
parco; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 50
miliardi;
d) concessione di un contributo straordinario di 5 miliardi ciascuno
all'ente Parco nazionale del Gran Paradiso e all'ente Parco nazionale
d'Abruzzo;
e) progettazione ed avvio della realizzazione di un sistema informativo e
di monitoraggio ambientale finalizzato alla redazione della relazione
sullo stato dell'ambiente ed al perseguimento degli obiettivi di cui agli
articoli 1, commi 3 e 6, 2, 7 e 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349,
anche attraverso il coordinamento a fini ambientali dei sistemi
informativi delle altre amministrazioni ed enti statali, delle regioni,
degli enti locali e delle unita' sanitarie locali; nonche' completamento
del piano generale di risanamento delle acque di cui all'art. 1, lettera
a), della legge 10 maggio 1976, n. 319, la relativa autorizzazione di
spesa viene fissata in lire 75 miliardi;
f) finanziamento, previa valutazione da parte della commissione di cui
all'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, integrata da due
rappresentanti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
progetti di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati, iscritti alle
liste di collocamento, che riguardano:
1) la salvaguardia e valorizzazione ambientale dei parchi e delle riserve
naturali nazionali e regionali;
2) il completamento del catasto degli scarichi pubblici e privati in
corpi idrici;
3) il rilevamento delle discariche di rifiuti esistenti, con particolare
riferimento a rifiuti tossici e nocivi. Questi tre progetti nazionali
sono definiti dal Ministro dell'ambiente, viste le proposte provenienti
dalle regioni, enti locali ed enti gestori dei parchi e sentite le
competenti Commissioni parlamentari.
La realizzazione di questi progetti e' affidata alle regioni ed agli enti
locali coinvolti e interessati secondo le priorita' e articolazioni ivi
contenute. L'assunzione a termine di giovani disoccupati iscritti alle
liste di collocamento deve avvenire secondo il punteggio di tali liste,
su domanda presentata dai giovani interessati contenente ogni utile
informazione e sulla base di una graduatoria definita secondo i criteri e
i titoli previsti in ciascun progetto. Tale graduatoria verra' affissa
agli albi comunali dei comuni interessati. Almeno il 50 per cento delle
disponibilita' e' riservato a iniziative localizzate nei territori
meridionali di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. La relativa
autorizzazione di spesa viene fissata in lire 230 miliardi.
Entro il 31 dicembre 1988, il Ministro dell'ambiente presenta alle
competenti Commissioni parlamentari una relazione dettagliata sui
progetti finanziati, sull'impegno finanziario di ogni progetto, sugli
obiettivi, i criteri impiegati, il numero e il tipo di giovani impiegati;
g) avvio dei rilevamenti e delle altre attivita' strumentali alla
formazione e all'aggiornamento della carta geologica nazionale e della
relativa restituzione cartografica; la relativa autorizzazione di spesa
e' fissata in lire 20 miliardi.
2. E' autorizzato un aumento di organico per le specifiche esigenze del
servizio geologico, pari a 150 unita' nell'ambito della riorganizzazione
prevista dall'art. 2, comma 1, della legge 3 marzo 1987, n. 59; la
relativa autorizzazione di spesa e' fissata in lire 11 miliardi per
ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990. 3. Il Ministro dell'ambiente,
sentite le Commissioni parlamentari competenti, propone al CIPE, per
l'approvazione, il programma annuale per l'esercizio 1988 di cui al comma
1 e ne assicura l'attuazione. Il CIPE definisce, in sede di approvazione
del programma, i criteri di priorita' territoriale e settoriale per la
definizione e la selezione dei progetti.
4. Gli interventi di cui alle lettere a), b), e) e g) del comma 1 sono
finanziati sulla base di progetti elaborati dal Ministero dell'ambiente
ovvero presentati da amministrazioni statali, da regioni, da enti locali
o loro consorzi, da consorzi di bonifica e da enti pubblici non
economici. L'istruttoria tecnica per la valutazione dei progetti e'
svolta, sulla base degli obiettivi e delle priorita' fissati dal
programma di salvaguardia, dalla commissione tecnico-scientifica di cui
all'art. 14, legge 28 febbraio 1986, n. 41.
5. Ai fini dell'applicazione della disciplina sulla valutazione
dell'impatto ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n.
349, e successive modifiche ed integrazioni, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente a
della tutela del territorio, e' istituita una commissione per le
valutazioni dell'impatto ambientale, composta da trentacinque membri,
oltre al presidente, scelti tra professori universitari, tra
professionisti ed esperti, qualificati in materie progettuali,
ambientali, economiche e giuridiche, e tra dirigenti della pubblica
amministrazione. Per le valutazioni dell'impatto ambientale di
infrastrutture e di insediamenti, per i quali sia stato riconosciuto, in
sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la commissione e'
integrata da un componente designato dalle regioni a dalle province
autonome interessate. A tale fine, entro quindici giorni dalla data del
decreto di costituzione della commissione, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla designazione tra persone
aventi gli stessi requisiti degli altri componenti di nomina statale. Con
il decreto di costituzione della commissione sono stabilite la durata e
le modalita' per l'organizzazione ed il funzionamento della stessa. Con
successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti i compensi spettanti al presidente ed ai componenti della
commissione, nei limiti delle risorse stanziate, nello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per
il funzionamento della commissione medesima. Qualora le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano alle designazioni
entro il termine predetto, la commissione procede, sino alla
designazione, alle valutazioni dell'impatto ambientale nella composizione
ordinaria.».
- Il comma 1, dell'art. 6, della legge 23 marzo 2001, n. 93, recante
disposizioni in campo ambientale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4
aprile 2001, n. 79, e' il seguente: «1. La commissione per le
valutazioni dell'impatto ambientale prevista dall'art. 18, comma 5, della
legge 11 marzo 1988, n. 67, dal 1° gennaio 2001 e' incrementata di venti
unita'. Per far fronte al relativo onere e' autorizzata la spesa di lire
2.750 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.».
- L'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del
Ministero dell'ambiente e norma in materia di danno ambientale,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162 (supplemento
ordinario) e' il seguente: «Art. 6. - 1. Entro sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento il disegno
di legge relativo all'attuazione delle direttive comunitarie in materia
di impatto ambientale.
2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in
materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di opere
in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali
si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, sono
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del
Ministro dell'ambiente, sentito il comitato scientifico di cui al
successivo art. 11, conformemente alla direttiva n. 85/337 del 27 giugno
1985 del Consiglio delle Comunita' europee.
3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2 sono comunicati,
prima della loro approvazione, al Ministro dell'ambiente, al Ministro per
i beni culturali e ambientali e alla regione territorialmente
interessata, ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La
comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione
dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle
emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni
sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei dispositivi di
eliminazione o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione
dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale. L'annuncio
dell'avvenuta comunicazione deve essere pubblicato, a cura del
committente, sul quotidiano piu' diffuso nella regione territorialmente
interessata, nonche' su un quotidiano a diffusione nazionale.
4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la regione interessata, di concerto
con il Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla
compatibilita' ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali
la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo
proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri in casi di particolare
rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela
culturale o paesaggistica il Ministro dell'ambiente provvede di concerto
con il Ministro per i beni culturali e ambientali.
5. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga
di uniformarsi alla valutazione del Ministero dell'ambiente, la questione
e' rimessa al Consiglio dei Ministri.
6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma 3, il Ministro
dell'ambiente ravvisi comportamenti contrastanti con il parere sulla
compatibilita' ambientale espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali
da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e
ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la questione al
Consiglio dei Ministri.
7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali e
ambientali nelle materie di sua competenza.
8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali nel caso previsto
dall'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431,
esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente
della Repubblica Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il
Ministro dell'ambiente.
9. Qualsiasi cittadino, in conformita' delle leggi vigenti, puo'
presentare, in forma scritta, al Ministero dell'ambiente, al Ministero
per i beni culturali e ambientali e alla regione interessata istanze,
osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto
ambientale, nel termine di trenta giorni dall'annuncio della
comunicazione del progetto.».
Art. 3
1. Le commissioni di cui
agti articoli 1 e 2 sono costituite entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. Dalla data dei provvedimenti di costituzione delle commissioni di cui
al comma 1, sono soppresse la commissione speciale di valutazione di
impatto ambientale costituita con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 14 novembre 2002 e la commissione per le valutazioni
di impatto ambientale costituita con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 15 maggio 2001 e successive modificazioni.
Art. 4
1. I procedimenti di
rilascio di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di
comunicazioni elettroniche iniziati ai sensi del decreto legislativo 4
settembre 2002, n. 198, ed in corso alla data di pubblicazione della
sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 1° ottobre 2003, sono
disciplinati dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. I termini
procedimentali, ferma restando la loro decorrenza dalla data di
presentazione della domanda o della denuncia di inizio attivita', sono
computati ai sensi degli articoli 87 e 88 del medesimo decreto
legislativo n. 259 del 2003.
(( 1-bis. All'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Ad uso esclusivo
interno della Societa' Rete Ferroviaria Italiana (RFI) Spa ed al fine di
garantire un maggiore livello di sicurezza e di affidabilita' della rete
ferroviaria italiana, e' sufficiente la denuncia di inizio attivita' di
cui al comma 3 per l'istallazione, su aree ferroviarie, di un rete di
telecomunicazioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualita' indicati al comma 1.». ))
Riferimenti
normativi:
- Il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, recante disposizioni
volta ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di
telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del
Paese, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n.
443, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2002, n. 215. -
Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle
comunicazioni elettroniche , e' pubblicato nella Gazetta Ufficiale 15
settembre 2003, n. 214 (supplemento ordinario).
- Si riporta il testo dell'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), come modificato
dalla legge qui pubblicata: «Art. 87 (Procedimenti autorizzatori
relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti
radioelettrici). - 1. L'installazione di infrastrutture per impianti
radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi
ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti
radiotrasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica,
di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS,
per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla
televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle
emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonche' per reti radio a
larga banda puntomultipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate,
viene autorizzata dagli enti locali, previo accertamento, da parte
dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'art. 14
della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilita' del progetto
con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di
qualita', stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al
disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi
provvedimenti di attuazione.
2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di
cui al comma 1 e' presentata all'ente locale dai soggetti a tale fine
abilitati. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio
abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del
procedimento.
3. L'istanza, conforme al modello A dell'allegato n. 13, realizzato al
fine della sua acquisizione su supporti informatici e destinato alla
formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di
origine industriale, deve essere corredata della documentazione atta a
comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualita', relativi alle emissioni
elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi
provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi
conformi alle prescrizioni della CEI, non appena emanate. In caso di
pluralita' di domande, viene data precedenza a quelle presentate
congiuntamente da piu' operatori. Nel caso di installazione di impianti,
con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od
inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' sopra
indicati, e' sufficiente la denuncia di inizio attivita', conforme ai
modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al modello
B di cui all'allegato n. 13.
3-bis. Ad uso esclusivo interno della Sacieta' Rete Ferroviaria Italiana
(RFI) Spa ed al fine di garantire un maggiore livello di sicurezza e di
affidabilita' della rete ferroviaria italiana, e' sufficiente la denuncia
di inizio attivita' di cui al comma 3 per l'istallazione, su aree
ferroviarie, di una rete di telecomunicazioni, nel rispetto dei limiti di
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita'
indicati al comma 1.
4. Copia dell'istanza ovvero della denuncia viene inoltrata
contestualmente all'organismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro
trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente
provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati
caratteristici dell'impianto.
5. Il responsabile del procedimento puo' richiedere, per una sola volta,
entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio
di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il
termine di cui al comma 9 inizia nuovamente a decorrere dal momento
dell'avvenuta integrazione documentale.
6. Nel caso una amministrazione interessata abbia espresso motivato
dissenso, il responsabile del procedimento convoca, entro trenta giorni
dalla data di ricezione della domanda, una conferenza di servizi, alla
quale prendono parte i rappresentanti delle amministrazioni degli enti
locali interessati, nonche' dei soggetti preposti ai controlli di cui
all'art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed un rappresentante
dell'amministrazione dissenziente.
7. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla
prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti,
sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole
amministrazioni e vale altresi' come dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito
della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero.
8. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva
assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'amministrazione
preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela
del patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al Consiglio
dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il codice,
le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni.
9. Le istanze di autorizzazione e le denunce di attivita' di cui al
presente articolo, nonche' quelle relative alla modifica delle
caratteristiche di emissione degli impianti gia' esistenti, si intendono
accolte qualora, entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e
della relativa domanda, fatta eccezione per il dissenso di cui al comma
8, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego. Gli enti locali
possono prevedere termini piu' brevi per la conclusione dei relativi
procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa,
nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma.
10. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine
perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento
autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio- assenso.».
- L'art. 88 del citato decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' il
seguente: «Art. 88 (Opere civili, scavi ed occupazione di suolo
pubblico). - 1. Qualora l'installazione di infrastrutture di
comunicazione elettronica presupponga la realiazzazione di opere civili
o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico,
i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza conforme
ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, al
modello C di cui all'allegato n. 13, all'ente locale ovvero alla figura
soggettiva pubblica proprietaria delle aree.
2. Il responsabile del procedimento puo' richiedere, per una sola volta,
entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di
dichiarazioni e la rettifica od integrazione della documentazione
prodotta. Il termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal
momento dell'avvenuta integrazione documentale.
3. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione
dell'istanza, il responsabile del procedimento puo' convocare, con
provvedimento motivato, una conferenza di servizi, alla quale prendono
parte le figure soggettive direttamente interessate dall'installazione.
4. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla
prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti,
sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole
amministrazioni e vale altresi' come dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' ed urgenza dei lavori.
5. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva
assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'amministrazione
preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela
del patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al Consiglio
dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il codice,
le disposizioni di cui all'art. 14, e seguenti della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni.
6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla
effettuazione degli scavi indicati nel progetto, nonche' la concessione
del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle
infrastrutture. Il comune puo' mettere a disposizione, direttamente o per
il tramite di una societa' controllata, infrastrutture a condizioni eque,
trasparenti e non discriminatorie.
7. Trascorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della
domanda, senza che l'amministrazione abbia concluso il procedimento con
un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di
servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel caso di
attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza
inferiore ai duecento metri, il termine e' ridotto a trenta giorni.
8. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione
elettronica interessi aree di proprieta' di piu' enti pubblici, o
privati, l'istanza di autorizzazione, conforme al modello D di cui
all'allegato n. 13, viene presentata a tutti i soggetti interessati. Essa
puo' essere valutata in una conferenza di servizi per ciascun ambito
regionale, convocata dal comune di maggiore dimensione demografica. La
conferenza puo' essere convocata anche su iniziativa del soggetto
interessato.
9. Nei casi di cui al comma 8, la conferenza di servizi deve pronunciarsi
entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a
maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di
competenza delle singole amministrazioni e vale altresi' come
dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei
lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del
Presidente della Reppubblica 8 giugno 2001, n. 327. Della convocazione e
dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero.
Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta
alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del
patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa, al Consiglio dei
Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il codice, le
disposizioni di cui all'art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni.
10. Salve le disposizioni di cui all'art. 93, nessuna altra indennita' e'
dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero
concessionari di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni
del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare le
infrastrutture di comunicazione elettronica.
11. Le figure giuridiche soggettive alle quali e' affidata la cura di
interessi pubblici devono rendere noto, con scadenza semestrale, i
programmi relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, al
fine di consentire ai titolari di autorizzazione generale una corretta
pianificazione delle rispettive attivita' strumentali ed, in specie,
delle attivita' di installazione delle infrastrutture di comunicazione
elettronica. I programmi dei lavori di manutenzione dovranno essere
notificati in formato elettronico al Ministero, ovvero ad altro ente
all'uopo delegato, con le stesse modalita' di cui all'art. 89, comma 3,
per consentire l'inserimento in un apposito archivio telematico
consultabile dai titolari dell'autorizzazione generale.
12. Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di
pubbliche funzioni hanno l'obbligo, sulla base di accordi commerciali a
condizioni eque e non discriminatorie, di consentire l'accesso alle
proprie infrastrutture civili disponibili, a condizione che non venga
turbato l'esercizio delle rispettive attivita' istituzionali.».
Art. 5
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato
alle Camere per la conversione in legge.
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