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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
su proposta
DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e sentito
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 2002, recante disciplina delle
caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini
dell'inquinamento atmosferico nonche' delle caratteristiche tecnologiche
degli impianti di combustione;
Considerati gli impegni di riduzione delle emissioni di gas ad effetto
serra concordati nell'ambito del Protocollo di Kyoto assunti dall'Italia
e dall'UE;
Visto il Programma nazionale energia rinnovabile da biomasse, predisposto
dal Ministero per le politiche agricole e forestali d'intesa con i
Ministeri dell'ambiente, dell'industria, dei trasporti, delle finanze e
della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della delibera CIPE n.
197 del 19 novembre 1998, con l'obiettivo di promuovere l'uso di biomasse
agro-zootecniche-forestali per la produzione di energia rinnovabile in
coerenza con gli obiettivi individuati nel Protocollo di Kyoto e, in
particolare, considerata l'intenzione espressa nello stesso Programma di
valorizzare adeguatamente il «contenuto ambientale» delle biomasse
agricole e forestali, anche tramite la ridefinizione dei vincoli connessi
con il loro impiego termico;
Vista la delibera CIPE 21 dicembre 1999, n. 217, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2000, che approva il Programma
nazionale per la valorizzazione delle biomasse agricole e forestali,
predisposto sulla base del Programma nazionale energia rinnovabile da
biomasse;
Vista la delibera CIPE 6 agosto 1999, n. 126, che approva il Libro bianco
per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili;
Visto l'aggiornamento della norma tecnica europea EN 14213 (2003)
concernente le caratteristiche e i metodi di prova del biodiesel per
riscaldamento;
Ritenuta l'opportunita' di qualificare talune biomasse vergini come
combustibili indipendentemente dalla previsione di caratteristiche
inerenti la commercializzazione e l'impiego, fino alla definizione di
tali caratteristiche in sede di successiva modifica del decreto;
Espletata la proceduta di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE,
che codifica la procedura istituita con la direttiva 83/189/CEE;
Sentito il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
unificata con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 9
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del
29 aprile 2004;
Decreta:
Art. 1
Modifica degli allegati
I e III al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002
1. All'allegato I del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 la tabella
di cui al punto 3 e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1,
sezione A, del presente decreto.
2. All'allegato I del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8
marzo 2002 la tabella di cui al punto 4 e' sostituita dalla tabella di
cui all'allegato 1, sezione B, del presente decreto.
3. All'allegato III, punto 1, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 8 marzo 2002 le lettere d) ed e) sono sostituite dalle
seguenti:
«d) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente
meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli,
chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno
vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non
contaminati da inquinanti;
e) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica
di prodotti agricoli.».
4. All'allegato III, punto 1, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 8 marzo 2002 e' aggiunta la seguente lettera:
«f) Sansa di oliva disoleata avente le caratteristiche riportate nella
tabella seguente, ottenuta dal trattamento delle sanse vergini con
n-esano per l'estrazione dell'olio di sansa destinato all'alimentazione
umana, e da successivo trattamento termico, purche' i predetti
trattamenti siano effettuati all'interno del medesimo impianto; tali
requisiti, nel caso di impiego del prodotto al di fuori dell'impianto
stesso di produzione, devono, anche agli effetti dell'art. 26 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 203/1988, risultare da un sistema di
identificazione conforme a quanto stabilito al punto 3:
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Vedere tabella di pag. 5 <---- (*)
Nel certificato di analisi
deve essere indicato il metodo impiegato per la rilevazione dei solventi
organici clorurati.». 5. All'allegato III del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 e' aggiunto il seguente punto 3: «3.
Norme per l'identificazione delle biomasse di cui al punto 1, lettera f).
1. La denominazione «sansa di oliva disoleata», la denominazione e
l'ubicazione dell'impianto di produzione, l'anno di produzione, nonche'
il possesso delle caratteristiche di cui alla tabella riportata al punto
1 devono figurare:
a) in caso di imballaggio, su apposite etichette o direttamente sugli
imballaggi;
b) in caso di prodotto sfuso, nei documenti di accompagnamento. Nel caso
di imballaggi che contengano quantitativi superiori a 100 kg e' ammessa
la sola iscrizione dei dati nei documenti di accompagnamento.
Un esemplare dei documenti di accompagnamento, contenente le informazioni
prescritte, deve essere unito al prodotto e deve essere accessibile agli
organi di controllo.
2. Le etichette o i dati stampati sull'imballaggio, contenenti tutte le
informazioni prescritte, devono essere bene in vista. Le etichette devono
essere inoltre fissate al sistema di chiusura dell'imballaggio. Le
informazioni devono essere redatte almeno in lingua italiana, indelebili
e chiaramente leggibili e devono essere nettamente separate da altre
eventuali informazioni concernenti il prodotto.
3. In caso di prodotto imballato, l'imballaggio deve essere chiuso con un
dispositivo o con un sistema tale che, all'atto dell'apertura il
dispositivo o il sigillo di chiusura o l'imballaggio stesso risultino
irreparabilmente danneggiati.
Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 ottobre 2004
p. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri
Letta
Il Ministro dell'ambiente e la tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro della salute
Sirchia
Registrato alla Corte dei
conti il 23 novembre 2004 Ministeri istituzionali - Presidenza del
Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 69
Allegato 1
Sezione A
TABELLA
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Vedere tabella di pag. 7 <----
Sezione B
TABELLA
4. Caratteristiche e
metodi di prova per i combustibili solidi (articolo 3, comma 1, lettere
o), p) e q), comma 2 lettere c) ed e), comma 5 lettere d); articolo 4,
comma 3 e articolo 6, comma 1, lettere l), o), p)e q)).
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Vedere tabella di pag. 8 <----
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