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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Vista la direttiva
92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora
e della fauna selvatiche e, in particolare, l'art. 4, paragrafo 2,
terzo comma;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,
n. 357, recante Regolamento di attuazione della direttiva
92/43/CEE, come modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 12 marzo 2003, n. 120;
Vista la decisione della Commissione 2004/69/CE del 22 dicembre
2003, recante adozione dell'elenco dei siti di importanza
comunitaria per la regione biogeografica alpina;
Considerato che per tale regione biogeografica, conformemente
all'art. 4, paragrafo 2, della stessa direttiva, e' stato preso in
esame l'ultimo aggiornamento degli elenchi dei siti proposti quali
siti di importanza comunitaria (pSIC) ai sensi dell'art. 1 della
direttiva 92/43/CEE, trasmesso alla Commissione europea
dall'Italia l'11 settembre 2003;
Considerato che sulla base dell'elenco proposto redatto dalla
Commissione europea con l'accordo di ciascuno degli Stati membri
interessati, che identifica anche i siti che ospitano tipi di
habitat naturale prioritari o specie prioritarie, e' stato
adottato un elenco di siti selezionati quali siti di importanza
comunitaria (SIC);
Considerato che la Commissione europea, ai fini della costituzione
di una rete ecologica europea coerente di zone speciali di
conservazione e in base alle informazioni disponibili e alle
valutazioni comuni realizzate nel quadro dei seminari
biogeografici, ha ritenuto non sufficienti i siti proposti da
alcuni Stati membri, fra i quali l'Italia, ai sensi della
direttiva 92/43/CEE e che, di conseguenza, per le specie e gli
habitat elencati nell'allegato II alla decisione della Commissione
2004/69/CE del 22 dicembre 2003, non si puo' concludere che la
rete sia completa;
Considerato che la Commissione europea, tenuto conto del ritardo
con cui sono pervenute le informazioni e con cui si e' giunti ad
un accordo con gli Stati membri, ha adottato un elenco di siti, da
considerarsi provvisorio, in quanto deve essere completato ai
sensi dell'art. 4 della direttiva 92/43/CEE per gli habitat e le
specie di cui all'allegato II alla decisione della Commissione
2004/69/CE del 22 dicembre 2003;
Decreta:
Art. 1
1. I siti di
importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in
Italia, individuati ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, della
direttiva 92/43/CEE, sono elencati nell'allegato I che costituisce
parte integrante del presente decreto. Tale elenco deve essere
completato sulla base di ulteriori proposte da parte della
provincia autonoma di Bolzano, per gli habitat specificati
nell'allegato II che costituisce parte integrante al presente
decreto.
Art. 2
1. I formulari
standard «Natura 2000» e le cartografie dei Siti di importanza
comunitaria sono depositati e disponibili presso la Direzione per
la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e, per la parte di competenza, presso le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 3
1. Eventuali
integrazioni e/o variazioni agli elenchi riportati in allegato I e
II al presente decreto, verranno pubblicate con successivi decreti
ministeriali. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 marzo 2004
Il Ministro:
Matteoli
Registrato alla
Corte dei conti il 3 giugno 2004, Ufficio di controllo atti
Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro
n. 4, foglio n. 69
Allegato I
ELENCO PROVVISORIO
DEI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA PER LA REGIONE BIOGEOGRAFICA
ALPINA IN ITALIA
Ciascun sito di
importanza comunitaria (SIC) e' identificato dalle informazioni
fornite nel formulario «Natura 2000», comprendenti la mappa
corrispondente.
Tali informazioni sono trasmesse dalle autorita' nazionali
competenti conformemente all'art. 4, paragrafo 1, secondo comma,
della direttiva 92/43/CEE, ad eccezione dei tipi di habitat e
delle specie elencati all'allegato II al presente decreto.
La tabella riporta le seguenti informazioni:
codice del SIC, composto da nove caratteri, di cui i primi due
rappresentano il codice ISO dello Stato membro;
denominazione del SIC;
presenza nel SIC di almeno un tipo di habitat naturale e/o specie
prioritaria a norma dell'art. 1 della direttiva 92/43/CEE (*);
superficie del SIC in ettari o lunghezza in km;
coordinate geografiche del SIC (latitudine e longitudine).
Tutte le informazioni contenute nell'elenco riportato di seguito
si basano sui dati presentati, trasmessi e convalidati dall'Italia
(IT).
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Vedere elenco da pag. 41 a pag. 57 <----
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