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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Visto il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
239 dell'11 ottobre 1993, con il quale e' stato istituito il
comitato nazionale per il coordinamento della cartografia
geologica e geotematica presso il Servizio geologico nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
agosto 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 253 del 28 ottobre 1995, recante nuove disposizioni
per il comitato della cartografia geologica e geotematica, che ivi
assume la nuova denominazione di «comitato geologico»;
Visto l'art. 38 del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n.
300, e successive modifiche ed integrazioni, con cui e' stata
istituita l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici (APAT), a decorrere dall'entrata in vigore del
regolamento di approvazione dello statuto dell'Agenzia suddetta e
atteso che alla stessa sono state trasferite le funzioni e le
attribuzioni del Servizio geologico nazionale;
Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, recante «Interventi
urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in
materia di protezione civile, nonche' a favore di zone colpite da
calamita' naturali», che all'art. 3-bis istituisce un comitato
composto dai responsabili del Servizio geologico nazionale e delle
corrispondenti strutture tecniche delle regioni e province
autonome, al fine di assicurare il coordinamento e
l'armonizzazione dei programmi di competenza del Servizio
geologico nazionale e delle corrispondenti strutture tecniche
delle regioni e province autonome;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio 4 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 2001, che stabilisce
l'organizzazione e i compiti di detto comitato, denominato «Comitato
di coordinamento geologico tra lo Stato, le regioni e le province
autonome»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n.
207, concernente «Regolamento recante l'approvazione dello
statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici», a norma dell'art. 8, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Ritenuto che i compiti assegnati al comitato di coordinamento
geologico tra lo Stato, le regioni e le province autonome rendono
necessaria una modifica e un adeguamento dei compiti del comitato
geologico;
Decreta:
Art. 1
Composizione
1. Il comitato
geologico, istituito presso il dipartimento difesa del suolo dell'APAT
quale organo consultivo, resta in carica cinque anni ed e'
costituito:
dal direttore del dipartimento difesa del suolo dell'APAT che lo
presiede;
dal direttore della Direzione generale per la difesa del suolo del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
dal responsabile del servizio CARG, rilevamento geologico e
analisi di laboratorio, del dipartimento difesa del suolo dell'APAT;
da tre esperti designati dal dipartimento difesa del suolo dell'APAT;
dal presidente della Federazione italiana di scienze della terra;
da tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano;
da cinque esperti designati dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio.
Art. 2
Compiti
1. Al comitato
geologico sono assegnati i seguenti compiti:
a) proporre programmi e progetti su aree e tematiche di
particolare rilevanza per la difesa del suolo;
b) provvedere, nell'ambito del progetto di cartografia geologica e
geotematica ufficiale alla scala 1:50.000 (progetto CARG), a:
1) segnalare aree e tematiche di particolare interesse;
2) esprimere il parere sui programmi operativi di lavoro
predisposti dai soggetti realizzatori;
3) esprimere il parere scientifico sui dati geologici e sugli
elaborati cartografici da inviare alla stampa;
4) partecipare, anche attraverso singoli componenti, alle riunioni
di coordinamento ed alle attivita' di controllo in corso d'opera,
anche fuori della sede del dipartimento, dei progetti in corso di
realizzazione;
5) proporre la redazione di normative per il rilevamento e
l'informatizzazione dei dati e le modifiche alle stesse che si
rendessero necessarie nel corso dei lavori;
c) supportare, su richiesta del direttore del dipartimento difesa
del suolo dell'APAT, alcune attivita' che il dipartimento svolge
sia in ambito nazionale che internazionale;
d) garantire la consulenza scientifica a specifiche esigenze del
dipartimento difesa del suolo dell'APAT, nonche' al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, nel caso di
interventi di prevenzione e difesa da calamita' naturali che,
qualora motivati da situazioni urgenti, potrebbero comportare la
consultazione diretta di uno o piu' componenti del comitato.
Art. 3
Organizzazione
1. Il comitato
geologico e' convocato dal presidente e puo' essere articolato in
sottocomitati per specifiche materie.
2. La segreteria del comitato geologico e' assicurata dal
dipartimento difesa del suolo dell'APAT.
3. Per l'esame di problemi specifici possono essere invitati alle
sedute del comitato geologico esperti particolarmente qualificati
nelle materie da trattare.
Art. 4
Spese di missione
1. Gli oneri
relativi alle indennita' di missione e al rimborso delle spese di
trasporto per le riunioni del comitato geologico e per i controlli
in corso d'opera, anche fuori della sede del dipartimento difesa
del suolo dell'APAT, dei componenti del comitato geologico e degli
esperti invitati, sono posti a carico del pertinente capitolo di
spesa dell'APAT.
Roma, 10 febbraio
2004
Il Ministro:
Matteoli |