|
Testo in vigore dal: 7-8-2004
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli
76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva n. 2002/3/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2002, relativa all'ozono nell'aria;
Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare
l'allegato B;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
28 marzo 1983, pubblicato nel supplemento ordinario n. 30 alla
Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1983;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 203, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 20 maggio
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio
1991;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 6 maggio 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1992;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 15 aprile
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio
1994;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 25 novembre
1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla Gazzetta
Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1994;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 maggio
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13 luglio
1996;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 21 aprile 1999, n.
163;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio 2 aprile 2002, n. 60;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio in data 20 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2002;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio 1° ottobre 2002, n. 261;
Vista la Convenzione di Ginevra del 1979 sull'inquinamento
atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, ratificata con
legge 27 aprile 1982, n. 289;
Vista la direttiva n. 2001/81/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di
emissione di alcuni inquinanti atmosferici;
Vista la decisione della Commissione del 19 marzo 2004,
concernente gli orientamenti della direttiva 2002/3/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ozono nell'aria;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 febbraio 2004; Acquisito il parere
della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 29
aprile 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica; Sentito il Ministro delle
attivita' produttive;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 maggio 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia
e delle finanze, della salute e per gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Campo di
applicazione e finalita'
1. Il presente
decreto legislativo, stabilisce, per l'inquinante ozono:
a) i valori bersaglio, gli obiettivi a lungo termine, la soglia di
allarme e la soglia di informazione, al fine di prevenire o
ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente;
b) i metodi ed i criteri per la valutazione delle concentrazioni
di ozono e per la valutazione delle concentrazioni dei precursori
dell'ozono nell'aria;
c) le misure volte a consentire l'informazione del pubblico in
merito alle concentrazioni di ozono;
d) le misure volte a mantenere la qualita' dell'aria laddove la
stessa risulta buona in relazione all'ozono, e le misure dirette a
consentirne il miglioramento negli altri casi;
e) le modalita' di cooperazione con gli altri Stati membri
dell'Unione europea ai fini della riduzione dei livelli di ozono.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.
10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore
e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le
direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note
alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della
funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non
con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per
tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di
emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La direttiva 2002/3/CE e' pubblicata in GUCE n. L 67 del 9 marzo
2002. - La legge 3 febbraio 2003, n. 14, reca: «Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2002.».
L'allegato B della citata legge, cosi' recita: «Allegato B (Art.
1, commi 1 e 3) 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli
enti creditizi;
2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e
86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i
conti annuali e consolidati di taluni tipi di societa' nonche' di
banche e di altre istituzioni finanziarie; 2001/81/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa
ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici;
2001/88/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, recante modifica
della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la
protezione dei suini;
2001/93/CE della Commissione, del 9 novembre 2001, recante
modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime
per la protezione dei suini;
2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre
2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti;
2001 /97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre
2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio
relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite;
2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il
miele;
2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i
succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati
all'alimentazione umana;
2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio
2002, relativa all'ozono nell'aria;
2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo
2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione
e alla consultazione dei lavoratori;
2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio
2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione
degli animali;
2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno
2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda
l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della
Comunita'. 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria;
2002/70/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che stabilisce i
requisiti per la determinazione dei livelli di diossine e PCB
diossina-simili nei mangimi».
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri». L'art. 14 della citata legge, cosi' recita: «Art. 14
(Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal
Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal
Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto
legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e
degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di
delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il
termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto
legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della
Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della
scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di
oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo
puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu'
degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito
dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le
Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della
delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il
parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere
e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere
competenti per materia entro sessanta giorni, indicando
specificamente le eventuali disposizioni non ritenute
corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il
Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere,
ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo
che deve essere espresso entro trenta giorni».
- Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, reca: «Attuazione
della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione
della qualita' dell'aria ambiente.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28
marzo 1983, reca: «Limiti massimi di accettabilita' delle
concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria
nell'ambiente esterno.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203, reca: «Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884,
84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualita'
dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di
inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi
dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183).
- Il decreto del Ministro dell'ambiente in data 20 maggio 1991,
reca: «Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualita'
dell'aria.».
- Il decreto del Ministro dell'ambiente in data 6 maggio 1992,
reca: «Definizione del sistema nazionale finalizzato al controllo
ed assicurazione di qualita' dei dati di inquinamento atmosferico
ottenuti dalle reti di monitoraggio.».
- Il decreto del Ministro dell'ambiente in data 15 aprile 1994,
reca: «Norme tecniche in materia di livelli e di stati di
attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree
urbane, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'art. 9 del decreto
ministeriale 20 maggio 1991.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente in data 25 novembre 1994,
reca: «Aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di
concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli
inquinanti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la
misura di alcuni inquinanti di cui al decreto ministeriale 15
aprile 1994».
- Il decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 maggio 1996,
reca: «Attivazione di un sistema di sorveglianza di inquinamento
da ozono.».
- Il decreto del Ministro dell'ambiente 21 aprile 1999, n. 163,
reca: «Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri
ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le
misure di limitazione della circolazione.».
- Il decreto del Ministro dell'ambente e della tutela del
territorio 2 aprile 2002, n. 60, reca: «Recepimento della
direttiva 1999/30/CE del 22 aprile 1999 del Consiglio concernente
i valori limite di qualita' dell'aria ambiente per il biossido di
zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e
il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite
di qualita' dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di
carbonio.».
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio in data 20 settembre 2002, reca: «Modalita' per la
garanzia della qualita' del sistema delle misure di inquinamento
atmosferico, ai sensi del decreto legislativo n. 351 del 1999.».
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio in data 1° ottobre 2002, n. 261, reca: «Regolamento
recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della
qualita' dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del
piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 351.».
- La legge 27 aprile 1982, n. 289, reca: «Ratifica ed esecuzione
della convenzione sull'inquinamento atmosferico attraverso le
frontiere a lunga distanza, adottata a Ginevra il 13 novembre
1979.».
- La direttiva 2001/81/CE e' pubblicata in GUCE n. L 309 del 27
novembre 2001.
- La direttiva 2002/3/CE e' pubblicata in GUCE n. L 67 del 9 marzo
2002. - Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca: «Definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.».
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del
presente decreto legislativo si intende per:
a) precursori dell'ozono: sostanze che contribuiscono alla
formazione di ozono a livello del suolo;
b) livello: concentrazione nell'aria ambiente di un inquinante o
deposizione dello stesso su una superficie in un dato periodo di
tempo, espressa secondo l'unita' di misura indicata negli allegati
da I a VI;
c) misurazione in siti fissi: misurazione effettuata ai sensi
dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 4 agosto 1999,
n. 351;
d) valore bersaglio: livello fissato al fine di evitare a lungo
termine effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo
complesso, da conseguirsi per quanto possibile entro un dato
periodo di tempo;
e) obiettivo a lungo termine: concentrazione di ozono nell'aria al
di sotto della quale si ritengono improbabili, in base alle
conoscenze scientifiche attuali, effetti nocivi diretti sulla
salute umana e sull'ambiente nel suo complesso. Tale obiettivo e'
conseguito nel lungo periodo, sempreche' sia realizzabile mediante
misure proporzionate, al fine di fornire un'efficace protezione
della salute umana e dell'ambiente;
f) soglia di allarme: livello oltre il quale vi e' un rischio per
la salute umana in caso di esposizione di breve durata e raggiunto
il quale devono essere adottate le misure previste dall'articolo
5;
g) soglia di informazione: livello oltre il quale vi e' un rischio
per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per
alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione e
raggiunto il quale devono essere adottate le misure previste
dall'articolo 5;
h) composti organici volatili (COV): tutti i composti organici,
diversi dal metano, provenienti da fonti antropogeniche e
biogeniche, i quali possono produrre ossidanti fotochimici
reagendo con gli ossidi di azoto in presenza di luce solare.
2. Per quanto non previsto dal comma 1 si applicano le definizioni
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
351.
Note
all'art. 2:
- Il comma 7 dell'art. 6 e l'art. 2 del decreto legislativo 4
agosto 1999, n. 351 cosi' recitano: «7. In caso sia obbligatoria,
la misurazione degli inquinanti deve essere effettuata in siti
fissi con campionamento continuo o discontinuo, il numero di
misurazioni deve assicurare la rappresentativita' dei livelli
rilevati.».
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si
intende per:
a) aria ambiente: l'aria esterna presente nella troposfera, ad
esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro;
b) inquinante: qualsiasi sostanza immessa direttamente o
indirettamente dall'uomo nell'aria ambiente che puo' avere effetti
dannosi sulla salute umana o sull'ambiente nel suo complesso;
c) livello: concentrazione nell'aria ambiente di un inquinante o
deposito di questo su una superficie in un dato periodo di tempo;
d) valutazione: impiego di metodologie per misurare, calcolare,
prevedere o stimare il livello di un inquinante nell'aria
ambiente;
e) valore limite: livello fissato in base alle conoscenze
scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti
dannosi sulla salute umana o per l'ambiente nel suo complesso,
tale livello deve essere raggiunto entro un dato termine e in
seguito non superato;
f) valore obiettivo: livello fissato al fine di evitare, a lungo
termine, ulteriori effetti dannosi per la salute umana o per
l'ambiente nel suo complesso; tale livello deve essere raggiunto
per quanto possibile nel corso di un dato periodo;
g) soglia di allarme: livello oltre il quale vi e' un rischio per
la salute umana in caso di esposizione di breve durata e raggiunto
il quale si deve immediatamente intervenire a norma del presente
decreto;
h) margine di tolleranza: la percentuale del valore limite nella
cui misura tale valore puo' essere superato alle condizioni
stabilite dal presente decreto;
i) zona: parte del territorio nazionale delimitata ai fini del
presente decreto;
l) agglomerato: zona con una popolazione superiore a 250.000
abitanti o, se la popolazione e' pari o inferiore a 250.000
abitanti, con una densita' di popolazione per km (elevato a)2 tale
da rendere necessaria la valutazione e la gestione della qualita'
dell'aria ambiente a giudizio dell'autorita' competente;
m) soglia di valutazione superiore: un livello al di sotto del
quale le misurazioni possono essere combinate con le tecniche di
modellizzazione al fine di valutare la qualita' dell'aria
ambiente;
n) soglia di valutazione inferiore: un livello al di sotto del
quale e' consentito ricorrere soltanto alle tecniche di
modellizzazione o di stima oggettiva al fine di valutare la
qualita' dell'aria ambiente.».
Art. 3
Valori bersaglio
1. I valori
bersaglio, per i livelli di ozono nell'aria ambiente da
conseguire, per quanto possibile, a partire dal 2010, sono
stabiliti all'allegato I, parte II.
2. Le regioni e le province autonome competenti, sulla base delle
valutazioni effettuate ai sensi dell'articolo 6, definiscono un
elenco delle zone e degli agglomerati nei quali i livelli di ozono
nell'aria superano i valori bersaglio di cui al comma 1.
3. Le regioni e le province autonome competenti, entro due anni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adottano,
nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 2, un piano o
programma coerente con il piano nazionale delle emissioni
predisposto in attuazione della direttiva 2001/81/CE, al fine di
raggiungere i valori bersaglio previsti al comma 1, sempreche' il
raggiungimento di detti valori bersaglio sia realizzabile
attraverso misure proporzionate.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro della salute, sentito il
Ministro delle attivita' produttive e sentita la Conferenza
unificata, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabiliti i criteri per l'elaborazione dei
piani e dei programmi di cui al comma 3 ed i criteri per
l'individuazione delle misure proporzionate previste allo stesso
comma.
5. Qualora le zone e gli agglomerati di cui al comma 2 coincidono,
anche in parte, con zone e agglomerati nei quali sono adottati, ai
sensi dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
351, piani o programmi per inquinanti diversi dall'ozono, le
regioni e le province autonome competenti, se necessario, al fine
di conseguire il valore bersaglio di cui al comma 1, adottano
piani o programmi integrati per l'ozono e per detti inquinanti.
6. I piani o programmi di cui ai commi 3 e 5 contengono almeno le
informazioni descritte nell'allegato V del decreto legislativo 4
agosto 1999, n. 351.
Note
all'art. 3.
- L'allegato V del citato decreto legislativo n. 351 del 1999,
cosi' recita: «Allegato V INFORMAZIONI DA INCLUDERE NEI PROGRAMMI
LOCALI, REGIONALI O NAZIONALI DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA'
DELL'ARIA AMBIENTE Informazioni da fornire a norma dell'art. 8,
comma 4:
1. Luogo in cui il superamento del valore limite e' stato
rilevato: regione; citta' (mappa); stazione di misurazione (mappa
e coordinate geografiche).
2. Informazioni generali: tipo di zona (centro urbano, area
industriale o rurale); stim».
Art. 4
Obiettivi a lungo
termine
1. Gli obiettivi a
lungo termine per i livelli di ozono nell'aria sono stabiliti
all'allegato I, parte III.
2. Le regioni e le province autonome competenti definiscono, sulla
base delle valutazioni effettuate ai sensi dell'articolo 6, un
elenco delle zone e degli agglomerati nei quali i livelli di ozono
nell'aria superano gli obiettivi a lungo termine di cui al comma
1, ma sono inferiori o uguali ai valori bersaglio di cui
all'articolo 3, comma 1.
3. Al fine di conseguire gli obiettivi a lungo termine previsti al
comma 1, le regioni e le province autonome competenti individuano
e attuano nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 2 misure
efficaci dal punto di vista dei costi, purche' proporzionate.
4. Le misure di cui al comma 3 sono almeno coerenti con i piani o
i programmi di cui all'articolo 3, commi 3 e 5, con le misure
previste dal programma nazionale delle emissioni predisposto in
attuazione della direttiva 2001/81/CE e con le misure stabilite
dalle altre disposizioni vigenti in materia.
5. Le regioni e le province autonome competenti definiscono, sulla
base delle valutazioni svolte ai sensi dell'articolo 6, un elenco
delle zone e degli agglomerati nei quali i livelli di ozono
nell'aria sono conformi agli obiettivi a lungo termine di cui al
comma 1.
6. Le regioni e le province autonome competenti, per quanto
possibile, tenuto conto della natura transfrontaliera
dell'inquinamento da ozono e delle condizioni meteorologiche,
mantengono, nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 5, i
livelli di ozono al di sotto degli obiettivi a lungo termine
previsti al comma 1 e adottano misure proporzionate, al fine di
preservare la migliore qualita' dell'aria compatibile con lo
sviluppo sostenibile e con un elevato livello di protezione
dell'ambiente e della salute umana.
Nota
all'art. 4:
- Per la direttiva 2001/81/CE vedi note alle premesse.
Art. 5
Soglie di allarme
e soglie di informazione
1. Le soglie di
allarme e le soglie di informazione per le concentrazioni di ozono
nell'aria sono stabiliti all'allegato II, parte I.
2. L'autorita' individuata ai sensi dell'articolo 7 del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e' l'autorita' competente per
la gestione dei piani di azione previsti al comma 3 e per le
informazioni di cui all'articolo 7, comma 1.
3. Nelle zone in cui, sulla base delle valutazioni svolte ai sensi
dell'articolo 6, sussiste un rischio di superamento della soglia
di allarme, le regioni e le province autonome competenti adottano
piani d'azione che indicano le misure specifiche da adottare a
breve termine, tenendo conto delle circostanze locali particolari,
qualora vi sia un potenziale significativo di riduzione di tale
rischio o della durata o gravita' dei superamenti della soglia di
allarme. Detti piani possono prevedere, secondo i casi, misure di
controllo graduali ed economicamente valide e, ove risulti
necessario, misure di riduzione o di sospensione di talune
attivita' che contribuiscono alle emissioni che determinano il
superamento della soglia di allarme, in particolare del traffico
di autoveicoli, nonche' misure efficaci connesse all'attivita'
degli impianti industriali e all'utilizzazione di prodotti. Le
regioni e le province autonome non sono tenute all'adozione del
piano d'azione solo nel caso in cui accertano, con idonei studi,
che non sussiste una possibilita' significativa di ridurre il
rischio, la durata o la gravita' dei superamenti, tenuto conto
delle condizioni geografiche, meteorologiche ed economiche.
4. Tenuto conto delle particolari esigenze operative e di
sicurezza, ai mezzi delle Forze armate, delle Forze di polizia e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non si applicano le
misure dei piani di cui al comma 3.
Nota
all'art. 5:
- L'art. 7 del citato decreto legislativo n. 351 del 1999, cosi'
recita: «Art. 7 (Piani d'azione).
- 1. Le regioni provvedono, sulla base della valutazione
preliminare di cui all'art. 5, in prima applicazione, e,
successivamente, sulla base della valutazione di cui all'art. 6,
ad individuare le zone del proprio territorio nelle quali i
livelli di uno o piu' inquinanti comportano il rischio di
superamento dei valori limite e delle soglie di allarme e
individuano l'autorita' competente alla gestione di tali
situazioni di rischio.
2. Nelle zone di cui al comma 1, le regioni definiscono i piani
d'azione contenenti le misure da attuare nel breve periodo,
affinche' sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite
e delle soglie di allarme.
3. I piani devono, a seconda dei casi, prevedere misure di
controllo e, se necessario, di sospensione delle attivita', ivi
compreso il traffico veicolare, che contribuiscono al superamento
dei valori limite e delle soglie di allarme.».
Art. 6
Valutazione dei
livelli di ozono e dei suoi precursori
1. Le regioni e le province
autonome effettuano una valutazione preliminare della qualita' dell'aria per
l'ozono ai fini della prima individuazione delle zone e degli agglomerati di
cui all'articolo 3, comma 2, ed all'articolo 4, commi 2 e 5, entro 12 mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. A tale fine,
ove non sono disponibili misure rappresentative dei livelli di ozono per tutte
le zone e gli agglomerati, dette regioni e province autonome svolgono campagne
di misurazioni rappresentative, utilizzando i dispositivi di misurazione
previsti dalla normativa vigente, nonche' indagini o stime.
2. Successivamente alla valutazione preliminare di cui al comma 1, le regioni
e le province autonome effettuano la valutazione della qualita' dell'aria con
riferimento all'ozono secondo quanto stabilito dal presente articolo.
3. Nelle zone e negli agglomerati di cui all'articolo 3, comma 2, e
all'articolo 4, commi 2 e 5, nelle quali, durante uno qualsiasi degli ultimi
cinque anni di rilevamento, le concentrazioni di ozono hanno superato gli
obiettivi a lungo termine di cui all'articolo 4, le misurazioni continue in
siti fissi sono obbligatorie. Nel caso in cui siano disponibili esclusivamente
dati relativi ad un periodo inferiore a cinque anni, l'accertamento dei
superamenti degli obiettivi a lungo termine puo' essere effettuato mediante
brevi campagne di misurazioni svolte in periodi e siti rappresentativi dei
massimi livelli di inquinamento, integrate con inventari delle emissioni e con
l'uso di modelli.
4. Per le zone e per gli agglomerati di cui al comma 3, nel caso in cui la
misurazione continua in siti fissi sia l'unica fonte di informazioni per la
valutazione della qualita' dell'aria, il numero minimo di punti di
campionamento ai fini della misurazione continua dell'ozono e' stabilito
nell'allegato V, parte I.
5. Per le zone e per gli agglomerati di cui al comma 3, nelle quali la
misurazione continua in siti fissi sia integrata da informazioni provenienti
da tecniche di modellizzazione o misurazioni indicative, il numero complessivo
di punti di campionamento stabilito nell'allegato V, parte I, puo' essere
ridotto nel caso in cui sono rispettate le condizioni stabilite dalla parte II
dello stesso allegato. Nei casi previsti dal presente comma si tiene conto dei
risultati ottenuti con tecniche di modellizzazione e con misure indicative ai
fini della valutazione della qualita' dell'aria in riferimento ai valori
bersaglio.
6. Per le zone e per gli agglomerati nei quali, durante tutti gli ultimi
cinque anni di rilevamento, le concentrazioni di ozono non hanno superato gli
obiettivi a lungo termine di cui all'articolo 4, il numero minimo di punti di
campionamento ai fini della misurazione continua in siti fissi dell'ozono e'
stabilito nell'allegato V, parte III.
7. I criteri per determinare la classificazione e l'ubicazione dei punti di
campionamento ai fini della misurazione continua dell'ozono nell'aria ambiente
in siti fissi sono stabiliti nell'allegato IV.
8. La misurazione dei precursori dell'ozono elencati nell'allegato VI e'
effettuata presso uno o piu' punti di campionamento in siti fissi individuati
dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, secondo quanto
stabilito nell'allegato VI. Per la misurazione in siti fissi del biossido di
azoto il numero minimo di punti di campionamento e' stabilito nell'allegato V.
9. Le regioni e le province autonome possono effettuare, nell'ambito dei
propri programmi di monitoraggio, la misurazione dei precursori, secondo
quanto stabilito nell'allegato VI.
10. I metodi di riferimento per l'analisi dell'ozono sono stabiliti
nell'allegato VIII, parte I.
11. Le tecniche di modellizzazione dell'ozono sono stabilite nell'allegato
VIII, parte II.
12. Gli obiettivi di qualita' dei dati da utilizzare nei programmi di garanzia
di qualita' sono stabiliti nell'allegato VII.
Art. 7
Informazioni al pubblico
1. In caso di superamento delle
soglie di allarme e delle soglie di informazione previste all'articolo 5,
comma 1, e, se possibile, anche nel caso in cui si prevede il superamento di
dette soglie, l'autorita' di cui al comma 2 dello stesso articolo 5 fornisce
al pubblico informazioni dettagliate che comprendono almeno gli elementi
indicati nell'allegato II, parte II. In caso di superamento in corso o
previsto delle soglie d'allarme, le informazioni di cui al presente comma sono
comunicate con la massima tempestivita' alla popolazione interessata ed alle
strutture sanitarie competenti.
2. Le regioni e le province autonome competenti mettono regolarmente a
disposizione del pubblico informazioni sulle concentrazioni di ozono
nell'aria, aggiornate con frequenza almeno giornaliera ovvero, se opportuno e
possibile, con frequenza oraria. Dette informazioni includono almeno i casi di
superamento dell'obiettivo a lungo termine riferito alla protezione della
salute umana, i casi di superamento delle soglie di informazione e delle
soglie di allarme, con la specificazione delle ore di superamento, nonche', se
opportuno, una breve valutazione degli effetti sulla salute di tali casi di
superamento.
3. Le regioni e le province autonome competenti mettono a disposizione del
pubblico relazioni annuali dettagliate nelle quali sono indicati i casi di
superamento del valore bersaglio e dell'obiettivo a lungo termine, riferiti
alla protezione della salute umana, i casi di superamento delle soglie di
informazione e delle soglie di allarme, per il periodo di mediazione
pertinente di superamento, i casi di superamento del valore bersaglio e
dell'obiettivo a lungo termine, riferiti alla protezione della vegetazione,
nonche', se opportuno, una breve valutazione degli effetti di tali casi di
superamento. Le relazioni possono, altresi', contenere, se opportuno,
informazioni concernenti la protezione delle foreste, secondo quanto previsto
dall'allegato III, parte I, ed informazioni concernenti i precursori
dell'ozono.
4. Le informazioni e le relazioni annuali di cui al presente articolo sono
rese in forma chiara, comprensibile ed accessibile e sono messe a disposizione
del pubblico attraverso mezzi adeguati, quali radiotelevisione, stampa,
pubblicazioni, pannelli informativi e reti informatiche.
5. Le regioni e le province autonome competenti mettono a disposizione del
pubblico i piani o i programmi di cui all'articolo 3, commi 3 e 5, i piani
d'azione di cui all'articolo 5, comma 3, le informazioni relative alla
attuazione di detti piani d'azione, nonche' ogni studio connesso alla loro
adozione.
Art. 8
Inquinamento transfrontaliero
1. Nel caso in cui il
superamento dei valori bersaglio o degli obiettivi a lungo termine previsti
dal presente decreto legislativo sia causato da emissioni di precursori
dell'ozono verificatesi in altri Stati appartenenti alla Comunita' europea, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sulla base delle
attivita' di valutazione effettuate dalle regioni e dalle province autonome
interessate, nonche' sulla base delle attivita' di monitoraggio effettuata ai
sensi del regolamento (CE) n. 2152/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 novembre 2003, coopera con le autorita' competenti di tali
Stati al fine di predisporre, se opportuno, ai sensi dell'articolo 3, commi 3
e 5, piani o programmi concertati, contenenti misure proporzionate,
finalizzate a raggiungere i valori bersaglio o gli obiettivi a lungo termine
previsti dal presente decreto legislativo.
2. Nel caso in cui le zone di cui all'articolo 5, comma 3, confinino con altri
Stati membri dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, sulla base delle attivita' di valutazione effettuate dalle
regioni e dalle province autonome interessate, nonche' sulla base delle
attivita' di monitoraggio effettuata ai sensi del regolamento (CE) n.
2152/2003, coopera con le autorita' competenti di detto Stato al fine di
predisporre, se opportuno, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, piani d'azione
congiunti da attuare nelle predette zone. Tali piani prevedono, altresi', le
modalita' dirette ad assicurare l'informazione del pubblico.
3. Nel caso di superamento della soglia di informazione o della soglia di
allarme nelle zone di cui al comma 2, l'autorita' individuata dalle regioni e
dalle province autonome ai sensi dell'articolo 5, comma 2, informa l'autorita'
competente dello Stato confinante, appartenente alla Comunita' europea, al
fine di consentire l'informazione del pubblico di tali Stati.
4. Le attivita' di cooperazione di cui al presente articolo sono poste in
essere, per quanto possibile, anche in relazione a Stati non appartenenti alla
Comunita' europea.
Nota all'art.
8:
- Il regolamento (CE) n. 2152/2003 e' pubblicato in GUCE n. L 324 dell'11
dicembre 2003.
Art. 9
Trasmissione di informazioni
e di relazioni
1. Le regioni e le province
autonome competenti comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio ed al Ministero della salute, per il tramite dell'Agenzia nazionale
per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di seguito denominata
APAT:
a) entro 2 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, i metodi seguiti per effettuare la valutazione preliminare della
qualita' dell'aria ai sensi dell'articolo 6, comma 1, nonche' gli eventuali
metodi utilizzati in attuazione dell'articolo 6, comma 9;
b) entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2005, l'elenco delle zone e
degli agglomerati di cui all'articolo 3, comma 2, e di cui all'articolo 4,
commi 2 e 5;
c) entro diciotto mesi dalla fine del periodo in cui sono stati rilevati
superamenti dei valori bersaglio, una relazione contenente la descrizione, in
un quadro unitario, dei casi di superamento dei valori bersaglio stabiliti
nell'allegato I, parte II, l'indicazione delle cause dei superamenti dei
valori bersaglio stabiliti per la protezione della salute umana e delle
circostanze in cui gli stessi si sono verificati, nonche' dei piani e
programmi adottati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 5;
d) ogni tre anni, una relazione concernente i progressi realizzati nell'ambito
di ciascun piano o programma di cui alla lettera c);
e) per ciascuno dei mesi compresi tra aprile e settembre di ogni anno, a
decorrere dal 2004: 1) entro i primi quindici giorni del mese successivo, per
ogni giorno in cui si rilevano superamenti delle soglie di informazione e di
allarme, le informazioni, formulate in via provvisoria, concernenti la data,
la durata dell'episodio in ore, il valore o i valori massimi registrati in
un'ora; 2) entro il 10 ottobre, le altre informazioni provvisorie, indicate
nell'allegato III;
f) entro il 30 giugno di ogni anno civile, a decorrere dal 2005, con
riferimento all'anno antecedente quello della comunicazione, le informazioni
di cui all'allegato III, formulate in via definitiva, congiuntamente alle
concentrazioni medie annuali dei precursori dell'ozono indicati nell'allegato
VI;
g) ogni tre anni, entro il 30 marzo successivo alla fine di ciascun triennio,
a decorrere dal 2007, le seguenti informazioni:
1) il riesame dei livelli di ozono osservati o valutati a seconda dei casi
nelle zone e negli agglomerati di cui all'articolo 3, comma 2, e all'articolo
4, commi 2 e 5;
2) le misure eventualmente predisposte e attuate ai sensi dell'articolo 4,
comma 3;
3) i piani d'azione di cui all'articolo 5, comma 3, ed i relativi
provvedimenti attuativi, nonche' una relazione che descriva gli effetti di
detti piani.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sulla base delle
informazioni ricevute ai sensi del comma 1, comunica alla Commissione europea:
a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le
informazioni di cui al comma 1, lettera a);
b) entro il 30 settembre di ogni anno, a decorrere dal 2005, le informazioni
di cui al comma 1, lettera b);
c) entro due anni dalla fine dell'anno in cui si sono stati rilevati i
superamenti dei valori bersaglio di cui all'articolo 3, comma 1, la relazione
di cui al comma 1, lettera c);
d) ogni tre anni, a partire dalla prima comunicazione effettuata ai sensi
della lettera c), le informazioni di cui al comma 1, lettera d);
e) entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine previsto al
comma 1, lettera e), numero 1), le informazioni di cui al citato comma e,
entro il 30 ottobre di ogni anno, le informazioni di cui al comma 1, lettera
e), numero 2);
f) entro il 30 settembre di ogni anno, a decorrere dal 2005, le informazioni
di cui al comma 1, lettera f);
g) ogni tre anni, entro il 30 settembre successivo alla fine di ciascun
triennio, a decorrere dal 2007, nell'ambito della relazione prevista dalla
direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, le informazioni di
cui al comma 1, lettera g).
Nota all'art.
9: - La direttiva 91/692/CEE e' pubblicata in GUCE n. L. 377 del 31 dicembre
1991.
Art. 10
Abrogazioni e disposizioni
transitorie e finali
1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate le
disposizioni concernenti l'ozono contenute nei seguenti decreti:
a) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 1983,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28
maggio 1983;
b) decreto del Ministro dell'ambiente in data 20 maggio 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991;
c) decreto del Ministro dell'ambiente in data 6 maggio l992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1992;
d) decreto del Ministro dell'ambiente in data 15 aprile 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994;
e) decreto del Ministro dell'ambiente in data 25 novembre 1994, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1994;
f) decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 maggio 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13 luglio 1996.
2. Nelle more dell'attuazione degli articoli 3, 4 e 5 continuano ad applicarsi
i piani ed i provvedimenti emanati dalle regioni, dalle province e dai comuni
ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203.
3. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 3, comma 4, ai fini
dell'elaborazione dei piani e dei programmi ivi previsti per il raggiungimento
dei valori bersaglio si applicano i criteri stabiliti agli articoli 3, 4, 5 e
7 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 1°
ottobre 2002, n. 261.
4. Ai fini dell'individuazione degli organismi incaricati di svolgere le
funzioni tecniche previste dal presente decreto legislativo, inclusa l'attivita'
di validazione di cui agli allegati VI, parte III, e VIII, parte II, si
applicano le pertinenti disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio in data 20 settembre 2002. A tale fine i
riferimenti all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA)
contenuti nel citato decreto in data 20 settembre 2002 sono da intendersi
effettuati all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300.
5. Ai fini dell'applicazione del decreto del Ministro dell'ambiente 21 aprile
1999, n. 163, e successive modificazioni, le disposizioni relative ai piani ed
ai programmi previsti dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 351, sono da intendere riferite anche ai piani ed ai programmi di cui
agli articoli 3 e 5 del presente decreto.
6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata
istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
modificati gli allegati al presente decreto in conformita' alle variazioni
apportate in sede comunitaria.
7. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non scaturiscono nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. Le attivita' e le misure previste dal presente decreto rientrano
nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti
interessati, cui si fa fronte con le risorse di bilancio allo scopo destinate
a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 maggio
2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Frattini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Sirchia, Ministro della salute
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
Note all'art.
10:
- Per il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in
data 20 settembre 2002, vedi note alle premesse.
- L'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59), cosi' recita: «Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente
e per i servizi tecnici). - 1. E' istituita l'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli
8 e 9.
2. L'Agenzia svolge i compiti e le attivita' tecnico-scientifiche di interesse
nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche
e della difesa del suolo, ivi compresi l'individuazione e delimitazione dei
bacini idrografici nazionali e interregionali.
3. All'Agenzia sono trasferite le attribuzioni dell'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente, quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad eccezione di quelle del
Servizio sismico nazionale
4. Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi dell'art. 8, comma 4, prevede
l'istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali
per la protezione dell'ambiente, con funzioni consultive nei confronti del
direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto prevede altresi' che
il comitato direttivo sia composto di quattro membri, di cui due designati dal
Ministero dell'ambiente e due designati dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Lo statuto disciplina inoltre le funzioni e le competenze degli
organismi sopra indicati e la loro durata, nell'ambito delle finalita'
indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 gennaio 1994, n. 61.
5. Sono soppressi l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, i
servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate
all'Agenzia». - Per il decreto del Ministro dell'ambiente 21 aprile 1999, n.
163, vedi note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 7 del decreto legislativo n. 351 del 1999 vedi nelle
note all'art. 5.
- L'art. 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, cosi' recita: «Art.
8 (Misure da applicare nelle zone in cui i livelli sono piu' alti dei valori
limite).
- 1. Le regioni provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui
all'art. 5, in prima applicazione, e, successivamente, sulla base della
valutazione di cui all'art. 6, alla definizione di una lista di zone e di
agglomerati nei quali:
a) i livelli di uno o piu' inquinanti eccedono il valore limite aumentato del
margine di tolleranza;
b) i livelli di uno o piu' inquinanti sono compresi tra il valore limite ed il
valore limite aumentato del margine di tolleranza. 2. Nel caso che nessun
margine di tolleranza sia stato fissato per uno specifico inquinante, le zone
e gli agglomerati nei quali il livello di tale inquinante supera il valore
limite, sono equiparate alle zone ed agglomerati di cui al comma 1, lettera
a).
3. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le regioni adottano un
piano o un programma per il raggiungimento dei valori limite entro i termini
stabiliti ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c). Nelle zone e negli
agglomerati in cui il livello di piu' inquinanti supera i valori limite, le
regioni predispongono un piano integrato per tutti gli inquinanti in
questione.
4. I piani e programmi, devono essere resi disponibili al pubblico e agli
organismi di cui all'art. 11, comma 1, e riportare almeno le informazioni di
cui all'allegato V.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
sanita', sentita la Conferenza unificata, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per
l'elaborazione dei piani e dei programmi di cui al comma 3.
6. Allorche' il livello di un inquinante e' superiore o rischia di essere
superiore al valore limite aumentato del margine di tolleranza o, se del caso,
alla soglia di allarme, in seguito ad un inquinamento significativo avente
origine da uno Stato dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente, sentite
le regioni e gli enti locali interessati, provvede alla consultazione con le
autorita' degli Stati dell'Unione europea coinvolti allo scopo di risolvere la
situazione.
7. Qualora le zone di cui ai commi 1 e 2 interessino piu' regioni, la loro
estensione viene individuata d'intesa fra le regioni interessate che
coordinano i rispettivi piani.».
- Per il decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281, vedi note alle premesse.
Allegato I
Allegato II
Allegato III
Allegato IV
Allegato V
Allegato VI
Allegato VII
Allegato VIII
|