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Testo in vigore dal: 31-7-2004
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87
della Costituzione;
Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l'allegato B;
Vista la direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni
inquinanti atmosferici;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, recante
attuazione della direttiva 96/62/CE, in materia di valutazione e di
gestione della qualita' dell'aria ambiente;
Tenuto conto del «Programma
nazionale per la progressiva riduzione delle emissioni nazionali annue di
biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili ed
ammoniaca» comunicato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio alla Commissione europea con nota prot. n. UL/7071, del 22
settembre 2003;
Considerato che i limiti nazionali di emissione stabiliti
dalla citata direttiva 2001/81/CE sono finalizzati a consentire il
conseguimento nell'intera Comunita' degli obiettivi ambientali provvisori
stabiliti dall'articolo 5 della stessa direttiva;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13
febbraio 2004;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella
seduta del 29 aprile 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 maggio 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze, delle attivita' produttive, delle
infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali,
della salute e per gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto
legislativo:
Art. 1
Campo di applicazione e finalita'
1. Il presente
decreto legislativo, al fine di tutelare l'ambiente e la salute umana
dagli effetti nocivi causati dalla acidificazione, dalla eutrofizzazione
del suolo e dalla presenza di ozono al livello del suolo, individua gli
strumenti per assicurare che le emissioni nazionali annue per il biossido
di zolfo, per gli ossidi di azoto, per i composti organici volatili e per
l'ammoniaca, come risultanti dagli inventari di cui all'articolo 4,
rispettino, entro il 2010 e negli anni successivi, i limiti nazionali di
emissione stabiliti nell'allegato I.
2. Il presente decreto legislativo
non si applica alle emissioni derivanti dal traffico marittimo
internazionale ed alle emissioni degli aeromobili al di fuori del ciclo
di atterraggio e di decollo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della
Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il
potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- La legge 3 febbraio 2003, n. 14, reca: «Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee.
Legge comunitaria 2002».
L'allegato B cosi'
recita: «Allegato B (art. 1, commi 1 e 3) 2001/24/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e
liquidazione degli enti creditizi;
2001/65/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive
78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di
valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi (di societa'
nonche' di banche e di altre istituzioni finanziarie;
2001/81/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2091, relativa ai
limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici;
2001/88/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, recante modifica della
direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei
suini;
2001/93/CE della Commissione, del 9 novembre 2001, recante
modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la
protezione dei suini;
2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti;
2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001,
recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attivita' illecite;
2001/110/CE del Consiglio, del 20
dicembre 2001, concernente il miele;
2001/112/CE del Consiglio, del 20
dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi
destinati all'alimentazione umana;
2002/3/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2002, relativa all'ozono nell'aria;
2002/14/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che
istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla
consultazione dei lavoratori;
2002/32/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili
nell'alimentazione degli animali;
2002/39/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per
quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali
della Comunita';
2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria; 2002/70/CE
della Commissione, del 26 luglio 2002, che stabilisce i requisiti per la
determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi.».
- La direttiva 2001/81/CE e' pubblicata in GUCE n. L 309 del 27 novembre
2001.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».
L'art. 14, cosi' recita: «Art. 14 (Decreti legislativi).
- 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione
sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto
legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri
adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2.
L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine
fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo
adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega
legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti
suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante
piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione
al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo
informa periodicamente le Camere sui criteri che segue
nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora
il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il
Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti
delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando
specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle
direttive della legge di delegazione.
Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e
con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere
definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».
- Il decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 351, reca: «Attuazione della direttiva
96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualita' dell'aria
ambiente.».
- La direttiva 96/62/CE e' pubblicata in GUCE n. L 296 del
21 novembre 1996.
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
«Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1997, n. 202. L'art. 8, cosi' recita: «Art.
8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata).
-
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2.
La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro
dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte
altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei
comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI
ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani
- UNCEM.
Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e
sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci
designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art.
17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e
comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora
ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La
Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
Art. 2
Definizioni
1. Ai
fini del presente decreto legislativo di intende per:
a) emissione:
rilascio nell'atmosfera di sostanze provenienti da fonti puntuali o
diffuse;
b) limite nazionale di emissione: quantita' massima di una
sostanza, espressa in migliaia di tonnellate, che puo' essere emessa sul
territorio nazionale nell'arco di un anno solare;
c) traffico marittimo
internazionale: qualsiasi attivita' di movimentazione di merci e
passeggeri via mare che avviene tra Stati, escluse quelle all'interno dei
porti;
d) ciclo di atterraggio e di decollo: ciclo rappresentato dal
periodo di 4.0 minuti per l'avvicinamento, di 26.0 minuti per il
rullaggio/riposo a terra, di 0.7 minuti per il decollo e di 2.2 minuti
per la salita;
e) ossidi di azoto (NOX): ossido di azoto e biossido di
azoto espressi come biossido di azoto;
f) composti organici volatili (COV):
tutti i composti organici derivanti da attivita' umane, escluso il
metano, che possono produrre ossidanti fotochimici reagendo con gli
ossidi di azoto in presenza di luce solare;
g) ozono al livello del
suolo: ozono nella parte piu' bassa della troposfera;
h) proiezioni delle
emissioni: calcolo previsionale del valore delle emissioni nazionali,
eseguito su base annuale per ogni inquinante di cui all'articolo 1, comma
1, in relazione ad un anno futuro e determinato sulla base degli
inventari di cui all'articolo 4, della normativa vigente, dell'evoluzione
delle variabili tecnico-ecomoniche e degli effetti delle politiche e
delle misure di riduzione previste ed attuate;
i) obiettivi di riduzione
delle emissioni: riduzione delle emissioni, che deve essere conseguita
entro il 2010 rispetto alle emissioni calcolate per il 2001, contenute
nel «Programma nazionale per la progressiva riduzione delle emissioni
nazionali annue di biossido di zolfo, di ossidi di azoto, di composti
organici volatili e di ammoniaca», notificato dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione europea.
Art. 3
Programma
nazionale di riduzione delle emissioni
1. Il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze, delle attivita' produttive, delle infrastrutture e dei
trasporti, delle politiche agricole e forestali, della salute, per le
politiche comunitarie e per gli affari regionali, sentita la Conferenza
unificata, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, sottopone al Comitato interministeriale per la
programmazione economica, di seguito denominato: «CIPE», il programma
nazionale di riduzione delle emissioni previste all'articolo 1.
Detto
programma, che aggiorna il «Programma nazionale per la progressiva
riduzione delle emissioni nazionali annue di biossido di zolfo, di ossidi
di azoto, di composti organici volatili e di ammoniaca» notificato alla
Commissione europea, contiene gli obiettivi di riduzione delle predette
emissioni ed individua, tenuto conto delle proposte del comitato di cui
al comma 2, le misure ulteriori rispetto a quelle previste dalla vigente
normativa necessarie ad assicurare il rispetto dei limiti di cui
all'articolo 1.
Detto programma comprende almeno:
a) le misure per la
riduzione delle emissioni derivanti: da impianti termici per uso civile,
attivita' agricole e zootecniche, trasporto stradale e da attivita'
industriali in attuazione degli impegni sottoscritti dall'Italia con il
Protocollo alla Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico
transfrontaliero a lunga distanza, firmato a Goteborg il 1° dicembre
1999;
b) gli incentivi finanziari nazionali e comunitari, le misure
economiche, gli strumenti volontari e di mercato atti a promuovere e
agevolare le misure ed i programmi per la riduzione delle emissioni,
fermo restando quanto stabilito all'articolo 6, commi 4 e 5;
c) i
programmi pilota per la riduzione delle emissioni volti a definire i
modelli di intervento piu' efficaci sotto il profilo dei costi.
2. Con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da
adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, e' istituito un comitato tecnico con il compito di
formulare, entro sei mesi dalla data della sua istituzione, proposte per
l'individuazione delle misure previste al comma 1, sulla base
dell'analisi dei costi e dei benefici connessi alle misure stesse,
inclusi i benefici indiretti sulla qualita' dell'aria, e tenendo conto
delle misure individuate nei piani regionali di cui al decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 351.
Detto comitato e' composto da un
rappresentante per ciascuna delle amministrazioni previste al comma 1,
dalle stesse designato, e da tre rappresentanti designati dalla
Conferenza unificata, di cui due indicati dalle regioni e uno dalle
autonomie locali.
3. Il programma nazionale di cui al comma 1 e'
deliberato dal CIPE ed e' attuato sulla base delle risorse di bilancio
allo scopo preordinate.
4. Con la delibera di cui al comma 3 il CIPE
istituisce, altresi', un comitato tecnico, composto da rappresentanti dei
Ministeri competenti per materia, e da tre rappresentanti designati dalla
Conferenza unificata, di cui due indicati dalle regioni e uno dalle
autonomie locali, con il compito di effettuare il monitoraggio delle
misure previste dal programma nazionale approvato ai sensi del comma 3 e
di formulare ai Ministri di cui al comma 1, ai fini della sottoposizione
all'approvazione del CIPE, proposte di aggiornamento del predetto
programma sulla base dei seguenti criteri:
a) valutazione delle
probabilita' di conseguire gli obiettivi di riduzione connessi alle
misure previste nel Programma nazionale e nei piani regionali di cui al
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351;
b) analisi dei costi e dei
benefici connessi alle misure proposte, inclusi i benefici indiretti
sulla qualita' dell'aria;
c) valutazione della idoneita' delle
metodologie previsionali utilizzate per la predisposizione del programma
nazionale.
5. Ai componenti dei comitati di cui ai commi 2 e 4 non e'
dovuto alcun compenso o rimborso spese per l'espletamento dei compiti ad
essi attribuiti.
6. All'attuazione delle misure previste dal Programma
nazionale approvato ai sensi del comma 3, si provvede mediante modifica
od integrazione dei provvedimenti vigenti in materia o sulla base di
appositi decreti adottati dai Ministri competenti, sentita la Conferenza
unificata, fatti salvi i casi in cui tali misure debbono essere adottate
mediante disposizioni aventi natura legislativa.
I decreti attuativi
aventi natura regolamentare sono adottate ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
7. Alle emissioni derivanti
dai mezzi impiegati per fini istituzionali dalle Forze armate, dalle
Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco non si
applicano le misure previste dal Programma nazionale di cui al comma 3 e
dai suoi successivi aggiornamenti.
Note
all'art. 3:
- Per il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, vedi note
alle premesse.
- Per la legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi note alle
premesse.
- L'art. 17, comma 3, cosi' recita: «3. Con decreto
ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando
la legge espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei
regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
Art. 4
Inventari e
proiezioni delle emissioni
1. L'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici, di seguito denominata: «APAT», e
l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, elaborano, in
conformita' ai criteri stabiliti dall'allegato II, gli inventari
provvisori e definitivi delle emissioni di cui all'articolo 1, comma 1,
e, sulla base dei predetti inventari, le proiezioni delle stesse
emissioni.
2. L'APAT trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio:
a) entro il 30 ottobre 2004, gli inventari definitivi
delle emissioni relativi agli anni 2000, 2001 e 2002 e l'inventario
provvisorio delle emissioni relativo all'anno 2003;
b) entro il 30
ottobre di ogni anno, a partire dal 2005, un inventario definitivo delle
emissioni relativo al primo anno del biennio precedente l'anno in corso
ed un inventario provvisorio delle emissioni relativo al secondo anno
dello stesso biennio;
c) entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal
2004, le proiezioni delle emissioni per il 2010 e per gli anni
successivi, sulla base degli inventari di cui alle lettere a) e b).
3.
Gli inventari e le proiezioni di cui al comma 2 sono corredati da un
rapporto, da fornire con supporto informatico o da rendere disponibile
sul sito web dell'APAT, contenente gli indicatori, i fattori di
emissione, le metodologie ed i riferimenti ai manuali e alle banche dati
utilizzati per la predisposizione degli inventari e delle proiezioni
delle emissioni, nonche' le informazioni necessarie alla valutazione
quantitativa dei principali aspetti sociali ed economici di dette
proiezioni.
4. Con apposito regolamento del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attivita'
produttive, delle politiche agricole e forestali, per gli affari
regionali e per le politiche comunitarie, sentita la Conferenza
unificata, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabilite ulteriori disposizioni ai fini
dell'acquisizione delle informazioni necessarie all'aggiornamento degli
inventari e delle proiezioni delle emissioni di cui al comma 1.
Nota
all'art. 4:
- Per la legge 23 agosto 1988, n. 400 e l'art. 17, comma 3,
vedi note all'art. 3.
Art. 5
Comunicazioni
1.
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio comunica alla
Commissione europea ed all'Agenzia europea dell'ambiente:
a) entro il 31
dicembre 2004, gli inventari delle emissioni di cui all'articolo 4, comma
2, lettera a), e le proiezioni delle emissioni per il 2010 e per gli anni
successivi pervenute ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c),
corredate dalle informazioni necessarie alla valutazione quantitativa dei
principali aspetti sociali e economici di dette proiezioni;
b) entro il
31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2005, l'inventario delle
emissioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), e le proiezioni
delle emissioni per il 2010 e per gli anni successivi pervenute ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, lettera c), corredate dalle informazioni
necessarie alla valutazione quantitativa dei principali aspetti sociali e
economici di dette proiezioni.
2. Il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio comunica alla Commissione europea il Programma
nazionale di riduzione delle emissioni previsto all'articolo 3, comma 3,
ed i suoi successivi aggiornamenti.
La prima comunicazione e' effettuata
entro il 31 dicembre 2006.
Art. 6
Disposizioni
finali
1. Gli allegati I e II sono parte integrante del presente decreto.
Detti allegati sono modificati con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e
delle attivita' produttive, in conformita' alle variazioni apportate in
sede comunitaria.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio mette a disposizione del pubblico, in forma chiara,
comprensibile ed accessibile, anche attraverso la pubblicazione sul sito
internet dello stesso Ministero, i programmi di cui all'articolo 3,
nonche' gli inventari e le proiezioni delle emissioni previsti
all'articolo 4.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio mette a disposizione delle amministrazioni centrali, delle
regioni e delle province autonome i rapporti di cui all'articolo 4, comma
3, anche per il loro utilizzo nell'ambito degli inventari regionali delle
emissioni e nell'attuazione dei piani regionali di cui al decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 351.
4. Dall'attuazione del presente
decreto legislativo non scaturiscono nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
5. Le attivita' e le misure previste dal presente
decreto rientrano nell'ambito dei compiti istituzionali delle
amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte con le risorse
di bilancio allo scopo destinate a legislazione vigente.
6. Alla
violazione delle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 3, comma 6,
si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente, fatte salve
specifiche sanzioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a
Roma, addi' 21 maggio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Matteoli,
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Frattini, Ministro
degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro
dell'economia e delle finanze
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Sirchia, Ministro
della salute
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il
Guardasigilli: Castelli
Nota
all'art. 6: - Per il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, vedi note
alle premesse.
Allegato I
(previsto dall'art. 1, comma 1)
Limiti nazionali di
emissione per biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOX), composti
organici volatili (COV) e ammoniaca (NH3) da raggiungere entro il 2010 e
negli anni successivi.
=====================================================================
SO2 (kton) | NOX (kton) | COV (kton) | NH3 (kton)
=====================================================================
475 |990 |1159 |419
Allegato II
(previsto dall'art. 4, comma 1)
Criteri per gli
inventari e le proiezioni delle emissioni
1. Gli inventari
e le proiezioni delle emissioni di cui all'art. 4, comma 1, sono
elaborati utilizzando come riferimento il manuale comune
EMEP-CORINAIR, concernente l'inventario delle emissioni
atmosferiche, pubblicato dall'Agenzia europea dell'ambiente.
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