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DECRETO LEGISLATIVO 22 Gennaio 2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137.

(Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24/2/2004 - Suppl. Ordinario n. 28)

Testo in vigore dal: 10-3-2004

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;
Visto l'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. E' approvato l'unito codice dei beni culturali e del paesaggio, composto di 184 articoli e dell'allegato A, vistato dal Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 22 gennaio 2004

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Urbani, Ministro per i beni e le attivita' culturali
La Loggia, Ministro per gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato

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Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

Note alle premesse:
- Gli articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione della Repubblica italiana, pubblicata nell'Edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 298 del 27 dicembre 1947, come modificata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001, dispongono:
«Art. 76.
- L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Art. 87.
- Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Art. 117.
- La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza;
sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato;
perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali;
elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali;
ordinamento civile e penale;
giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, provinice e citta' metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;
opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:
rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni;
commercio con l'estero;
tutela e sicurezza del lavoro;
istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
professioni;
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
tutela della salute;
alimentazione;
ordinamento sportivo;
protezione civile;
governo del territorio;
porti e aeroporti civili;
grandi reti di trasporto e di navigazione;
ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa;
armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali;
casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le regioni e le provinice autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
Art. 118.
- Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a provinice, citta' metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza. I comuni, le province e le citta' metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, regioni, citta' metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarieta».
- L'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, dispone:
«Art. 14 (Decreti legislativi).
- 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione;
il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni».
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante:
«Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante «testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999.
- L'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante:
«Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 2002, come modificato dall'art. 1-bis del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 24, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2003 e convertito, con modificazioni, nella legge 17 aprile 2003, n. 82, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2003, dispone:
«Art. 10 (Delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprieta' letteraria e diritto d'autore).
- 1. Ferma restando la delega di cui all'art. 1, per quanto concerne il Ministero per i beni e le attivita' culturali il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto e, limitatamente alla lettera a), la codificazione delle disposizioni legislative in materia di:
a) beni culturali e ambientali;
b) cinematografia;
c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo;
d) sport;
e) proprieta' letteraria e diritto d'autore.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;
b) adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali;
c) miglioramento dell'efficacia degli interventi concernenti i beni e le attivita' culturali, anche allo scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegnate e l'incremento delle entrate;
chiara indicazione delle politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una significativa e trasparente impostazione del bilancio;
snellimento e abbreviazione dei procedimenti;
adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche;
d) quanto alla materia di cui alla lettera a) del comma 1:
aggiornare gli strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali, anche attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, senza determinare ulteriori restrizioni alla proprieta' privata, ne' l'abrogazione degli strumenti attuali e, comunque, conformandosi al puntuale rispetto degli accordi internazionali, soprattutto in materia di circolazione dei beni culturali;
riorganizzare i servizi offerti anche attraverso la concessione a soggetti diversi dallo Stato mediante la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, in linea con le disposizioni di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 10 del decreto legislativo 2 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni; adeguare la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali, modificando le soglie per il ricorso alle diverse procedure di individuazione del contraente in maniera da consentire anche la partecipazione di imprese artigiane di comprovata specializzazione ed esperienza, ridefinendo i livelli di progettazione necessari per l'affidamento dei lavori, definendo i criteri di aggiudicazione e prevedendo la possibilita' di varianti oltre i limiti percentuali ordinariamente previsti, in relazione alle caratteristiche oggettive e alle esigenze di tutela e conservazione dei beni;
ridefinire le modalita' di costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che intervengono nelle procedure per la concessione di contributi e agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali, al fine di una precisa definizione delle responsabilita' degli organi tecnici, secondo principi di separazione fra amministrazione e politica e con particolare attenzione ai profili di incompatibilita'; individuare forme di collaborazione, in sede procedimentale, tra le amministrazioni per i beni e le attivita' culturali e della difesa, per la realizzazione di opere destinate alla difesa militare;
e) quanto alle materie di cui alle lettere b) e c) del comma 1:
razionalizzare gli organismi consultivi e le relative funzioni, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero e dei componenti;
snellire le procedure di liquidazione dei contributi e ridefinire le modalita' di costituzione e funzionamento degli organismi che intervengono nelle procedure di individuazione dei soggetti legittimati a ricevere contributi e di quantificazione degli stessi;
adeguare l'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di settore;
rivedere il sistema dei controlli sull'impiego delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli interventi;
f) quanto alla materia di cui alla lettera d) del comma 1:
armonizzare la legislazione ai principi generali a cui si ispirano gli Stati dell'Unione europea in materia di doping;
riordinare i compiti dell'Istituto per il credito sportivo, assicurando negli organi anche la rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali;
garantire strumenti di finanziamento anche a soggetti privati;
g) quanto alla materia di cui alla lettera e) del comma 1:
riordinare, anche nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati all'art. 14, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), il cui statuto dovra' assicurare un'adeguata presenza degli autori, degli editori e degli altri soggetti creativi negli organi dell'ente e la massima trasparenza nella ripartizione dei proventi derivanti dall'esazione dei diritti d'autore tra gli aventi diritto;
armonizzare la legislazione relativa alla produzione e diffusione di contenuti digitali e multimediali e di software ai principi generali a cui si ispira l'Unione europea in materia di diritto d'autore e diritti connessi.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, reso nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore».
Note all'art. 1:
- L'art. 9 della Costituzione della Repubblica italiana, pubblicata nell'edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 298 del 27 dicembre 1947, dispone:
«Art. 9.
- La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione».
- Per il testo dell'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana, si veda in nota alle premesse.
Nota all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 118 della Costituzione della Repubblica italiana, si veda in nota alle premesse.
Note all'art. 9:
- L'art. 12 dell'Accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 10 aprile 1985, dispone:
«Art. 12.
- 1. La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico. Al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due Parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d'interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche. La conservazione e la consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno favorite e agevolate sulla base di intese tra i competenti organi delle due Parti.
2. La Santa Sede conserva la disponibilita' delle catacombe cristiane esistenti nel suolo di Roma e nelle altre parti del territorio italiano con l'onere conseguente della custodia, della manutenzione e della conservazione, rinunciando alla disponibilita' delle altre catacombe. Con l'osservanza delle leggi dello Stato e fatti salvi gli eventuali diritti di terzi, la Santa Sede puo' procedere agli scavi occorrenti ed al trasferimento delle sacre reliquie».
- L'art. 8 della Costituzione della Repubblica italiana, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - edizione straordinaria - n. 298 del 27 dicembre 1947, dispone:
«Art. 8.
- Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze».
Nota all'art. 12:
- L'art. 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante:
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2003 e convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003, dispone:
«Art. 27 (Verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico).
- 1. Le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, alle citta' metropolitane, ai comuni e ad ogni altro ente ed istituto pubblico, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sono sottoposte alle disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
2. La verifica circa la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, e' effettuata dalle soprintendenze, d'ufficio o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero per i beni e le attivita' culturali.
3. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999.
4. L'esito negativo della verifica avente ad oggetto cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, e' comunicato ai competenti uffici affinche' ne dispongano la sdemanializzazione, qualora non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse da valutarsi da parte del Ministero interessato.
5. [comma soppresso dalla legge di conversione].
6. I beni nei quali sia stato riscontrato, in conformita' agli indirizzi generali richiamati al comma 2, l'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico restano definitivamente sottoposti alle disposizioni di tutela. L'accertamento positivo costituisce dichiarazione ai sensi degli articoli 6 e 7 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999 ed e' trascritto nei modi previsti dall'art. 8 del medesimo testo unico.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.
8. In sede di prima applicazione del presente articolo, la competente filiale dell'Agenzia del demanio trasmette alla soprintendenza regionale, entro trenta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 9, gli elenchi degli immobili di proprieta' dello Stato o del demanio statale sui quali la verifica deve essere effettuata, corredati di schede descrittive recanti i dati conoscitivi relativi ai singoli immobili.
9. I criteri per la predisposizione degli elenchi e le modalita' di redazione delle schede descrittive, nonche' le modalita' di trasmissione dei predetti elenchi e delle schede descrittive anche per il tramite di altre amministrazioni interessate sono stabiliti con decreto del Ministero per i beni e le attivita' culturali, da emanare di concerto con l'Agenzia del demanio e con la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge.
10. La soprintendenza regionale, sulla base dell'istruttoria svolta dalle soprintendenze competenti e del parere da queste formulato nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta, conclude il procedimento di verifica in ordine alla sussistenza dell'interesse culturale dell'immobile con provvedimento motivato e ne da' comunicazione all'agenzia richiedente, entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa scheda descrittiva. La mancata comunicazione nel termine complessivo di centoventi giorni dalla ricezione della scheda equivale ad esito negativo della verifica.
11. Le schede descrittive degli immobili di proprieta' dello Stato oggetto di verifica positiva, integrate con il provvedimento di cui al comma 10, confluiscono in un archivio informatico accessibile ad entrambe le amministrazioni, per finalita' di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali.
12. Per gli immobili appartenenti alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, nonche' per quelli di proprieta' di altri enti ed istituti pubblici, la verifica e' avviata a richiesta degli enti interessati, che provvedono a corredare l'istanza con le schede descrittive dei singoli immobili. Al procedimento cosi' avviato si applicano le disposizioni dei commi 10 ed 11.
13. Le procedure di valorizzazione e dismissione previste dai commi 15 e 17 dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonche' dai commi dal 3 al 5 dell'art. 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche ai beni immobili di cui al comma 3 del presente articolo, nonche' a quelli individuati ai sensi del comma 112 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e del comma 1 dell'art. 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. All'art. 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono soppressi i commi 1-bis e 3. 13-bis. L'Agenzia del demanio, di concerto con la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa, individua beni immobili in uso all'amministrazione della difesa non piu' utili ai fini istituzionali da inserire in programmi di dismissione per le finalita' di cui all'art. 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni».
Nota all'art. 14:
- L'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante:
«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990, dispone:
«Art. 2.
- 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».
Nota all'art. 16:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, recante:
«Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1972.
Note all'art. 29:
- L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1993 e dall'art. 11 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1999; ed integrato dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997, dispone:
«Art. 17 (Regolamenti)
- 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) [soppressa].
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».
- L'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante:
«Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998, dispone:
«Art. 9 (Scuole di formazione e studio).
- 1. Presso i seguenti istituti operano scuole di alta formazione e di studio: Istituto centrale del restauro;
Opificio delle pietre dure;
Istituto centrale per la patologia del libro.
2. Gli istituti di cui al comma 1 organizzano corsi di formazione e di specializzazione anche con il concorso di universita' e altre istituzioni ed enti italiani e stranieri e possono, a loro volta, partecipare e contribuire alle iniziative di tali istituzioni ed enti.
3. L'ordinamento dei corsi delle scuole, i requisiti di ammissione e i criteri di selezione del personale docente sono stabiliti con regolamenti ministeriali adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Ministro possono essere istituite sezioni distaccate delle scuole gia' istituite.
4. Con regolamento adottato con le modalita' di cui al comma 3 si provvede al riordino delle scuole di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409».
- L'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante:
«Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997, dispone:
«Art. 4 (Accordi tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano).
- 1. Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune.
2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano».
Nota all'art. 41:
- Per il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda in nota all'art. 29.
Nota all'art. 46:
- Per il testo dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda in nota all'art. 14. Nota all'art. 53:
- L'art. 822 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, pubblicato nell'edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1942, dispone:
«Art. 822 (Demanio pubblico).
- Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti;
i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia;
le opere destinate alla difesa nazionale. Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate;
gli aerodromi;
gli acquedotti;
gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia, le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche;
e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico».
Nota all'art. 69:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, si veda in nota all'art. 16.
Nota all'art. 73:
- Il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, relativo all'esportazione di beni culturali, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 2a serie speciale - n. 17 del 1° marzo 1993;
e' stato modificato dal regolamento (CE) n. 2469/96 del Consiglio, del 16 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 2a serie speciale - n. 16 del 27 febbraio 1997 e dal regolamento (CE) n. 974/01 del Consiglio, del 14 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 2a serie speciale - n. 57 del 23 luglio 2001. - La direttiva 93/7 CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, concernente la «Restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 2a serie speciale - n. 54 del 12 luglio 1993;
e' stata modificata dalla direttiva 96/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 febbraio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 2a serie speciale - n. 45 del 16 giugno 1997 e dalla direttiva 2001/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 2a serie speciale - n. 71 del 10 settembre 2001. Nota all'art. 74: - Per il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, si veda in nota all'art. 73.
Note all'art. 75:
- L'art. 30 del trattato che istituisce la comunita' economica europea, ratificato e reso esecutivo dalla legge 14 ottobre 1957, n. 1203, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 317 del 23 dicembre 1957, come sostituito e rinumerato dall'art. 6 del trattato di Amsterdam, ratificato e reso esecutivo con legge 16 giugno 1998, n. 209, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 1998, dispone:
«Art. 30 [36] - Le disposizioni degli articoli 28 [30] e 29 [34] lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprieta' industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri».
- Per il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, si veda in nota all'art. 73.
Nota all'art. 76:
- Per la direttiva 93/7 CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, si veda in nota all'art. 73.
Nota all'art. 77:
- L'art. 163 del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 1940, come modificato dall'art. 7 della legge 14 luglio 1950, n. 581, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 16 agosto 1950 e dall'art. 7 della legge 26 novembre 1990, n. 353, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 1990, dispone:
«Art. 163 (Contenuto della citazione).
- La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti. L'atto di citazione deve contenere:
1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda e' proposta;
2) il nome, il cognome e la residenza dell'attore, il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se l'attore o convenuto e' una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;
4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con relative conclusioni;
5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;
6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata gia' rilasciata;
7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione;
l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167. L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'art. 125, e' consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti».
Nota all'art. 84:
- Per il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, si veda in nota all'art. 73.
- Per la direttiva 93/7 CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, si veda in nota all'art. 73.
Nota all'art. 87:
- L'atto finale della conferenza diplomatica per l'adozione del progetto di Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, con annesso, fatto a Roma il 24 giugno 1995, e' stato ratificato e reso esecutivo con legge 7 giugno 1999, n. 213, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1999.
Note all'art. 91:
- Per il testo dell'art. 822 del codice civile, si veda in nota all'art. 53.
- L'art. 826 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, pubblicato nell'edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1942, dispone:
«Art. 826 (Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni).
- I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni. Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilita' ne e' sottratta al proprietario del fondo, le cose di interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della presidenza della Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra. Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio».
Note all'art. 92:
- Per il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda in nota all'art. 29.
Note all'art. 128:
- La legge 20 giugno 1909, n. 364, «che stabilisce e fissa norme per l'inalienabilita' delle antichita' e belle arti», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 1909.
- La legge 11 giugno 1922, n. 778, recante:
«Provvedimenti per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 24 giugno 1922.
- Gli articoli 2, 3, 5 e 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, concernente la «Tutela delle cose d'interesse artistico e storico», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1939, dispongono:
«Art. 2.
- Sono altresi' sottoposte alla presente legge le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, siano state riconosciute di interesse particolarmente importante e come tali abbiano formato oggetto di notificazione, in forma amministrativa, del Ministro per la educazione nazionale. La notifica, su richiesta del Ministro, e' trascritta nei registri delle Conservatorie delle ipoteche ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore della cosa a qualsiasi titolo.
Art. 3.
- Il Ministro per l'educazione nazionale notifica in forma amministrativa ai privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, le cose indicate all'art. 1 che siano di interesse particolarmente importante. Trattandosi di immobili per natura o di pertinenze, si applicano le norme di cui al secondo comma dell'articolo precedente. L'elenco delle cose mobili, delle quali si e' notificato l'interesse particolarmente importante, e' conservato presso il Ministero dell'educazione nazionale e copie dello stesso sono depositate presso le prefetture del Regno. Chiunque abbia interesse puo' prenderne visione.
Art. 5.
- Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale della educazione, delle scienze e delle arti puo' procedere alla notifica delle collezioni o serie di oggetti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico. Le collezioni e le serie notificate non possono, per qualsiasi titolo, essere smembrate senza l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale.
Art. 21.
- Il Ministro per l'educazione nazionale ha facolta' di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo la integrita' delle cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente o di decoro. L'esercizio di tale facolta' e' indipendente dalla applicazione dei regolamenti edilizi o dalla esecuzione di piani regolatori. Le prescrizioni dettate in base al presente articolo devono essere, su richiesta del Ministro, trascritte nei registri delle Conservatorie delle ipoteche ed hanno efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, della cosa cui le prescrizioni stesse si riferiscono».
- L'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, recante:
«Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 31 ottobre 1963, dispone:
«Art. 36 (Dichiarazione di notevole interesse storico).
- E' compito dei sovrintendenti archivistici dichiarare, con provvedimento motivato da notificare in forma amministrativa, il notevole interesse storico di archivi o di singoli documenti di cui siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati. Contro i provvedimenti dei sovrintendenti i privati possono ricorrere, nel termine di sessanta giorni, al Ministro per l'interno che decide, udita la Giunta del Consiglio superiore degli archivi».
- Gli articoli 6, 7, 8 e 49 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante: «testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999, dispongono:
«Art. 6 (Dichiarazione).
- 1. Salvo quanto disposto dal comma 4, il Ministero dichiara l'interesse particolarmente importante delle cose indicate all'art. 2, comma 1, lettera a) appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati all'art. 5, comma 1.
2. Il Ministero dichiara altresi' l'interesse particolarmente importante delle cose indicate all'art. 2, comma l, lettera b), l'eccezionale interesse delle collezioni o serie di oggetti indicati all'art. 2, comma 1, lettera c) e il notevole interesse storico dei beni indicati all'articolo 2, comma 4, lettera c).
3. Gli effetti della dichiarazione sono stabiliti dall'art. 10.
4. La Regione competente per territorio dichiara l'interesse particolarmente importante delle cose indicate nell'art. 2, comma 2, lettera c) di proprieta' privata. In caso di inerzia della Regione, il Ministero procede a norma dell'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.
Art. 7 (Procedimento di dichiarazione).
- 1. Il Ministero avvia il procedimento di dichiarazione previsto dell'art. 6 direttamente o su proposta formulata dal soprintendente, anche su richiesta della regione, della provincia o del comune, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore.
2. La comunicazione ha per oggetto gli elementi identificativi del bene e la sua valutazione risultante dall'atto di iniziativa o dalla proposta, l'indicazione degli effetti previsti dal comma 4 nonche' l'indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni.
3. Allorche' il procedimento riguardi complessi immobiliari, la comunicazione e' inviata anche al Comune interessato.
4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dalla sezione I del Capo II e dalla sezione I del Capo III di questo Titolo.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del procedimento di dichiarazione che il Ministero stabilisce a norma dell'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Le regioni applicano le disposizioni indicate ai commi precedenti nell'esercizio delle funzioni indicate all'art. 6, comma 4.
Art. 8 (Notificazione della dichiarazione).
- 1. La dichiarazione prevista dall'art. 6 e' notificata al proprietario, possessore o detentore delle cose che ne formano oggetto.
2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicita' immobiliare la dichiarazione, su richiesta del Ministero, e' trascritta nei registri immobiliari ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.
3. Le dichiarazioni adottate dalle regioni a norma dell'art. 6, comma 4, sono trasmesse al Ministero.
Art. 49 (Prescrizioni di tutela indiretta).
- 1. Il Ministero, anche su proposta del soprintendente, ha facolta' di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrita' delle cose immobili soggette alle disposizioni di questo Titolo, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.
2. L'esercizio di tale facolta' e' indipendente dalle previsioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici.
3. La comunicazione di avvio del procedimento e' eseguita con le modalita' previste dall'art. 7, comma 2, ovvero, se per il numero di destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, mediante idonee forme di pubblicita'. Con la comunicazione personale l'amministrazione ha facolta' di adottare provvedimenti cautelari.
4. Le prescrizioni dettate in base al presente articolo sono trascritte nei registri immobiliari e hanno efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, della cosa cui le prescrizioni stesse si riferiscono.
5. Nel caso di complessi immobiliari, alla comunicazione si applica anche la disposizione dell'art. 7, comma 3».
Note all'art. 129:
- La legge 28 giugno 1871, n. 286, «che estende alla Provincia di Roma gli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 giugno 1871.
- La legge 8 luglio 1883, n. 1461, «che provvede per la conservazione delle gallerie, biblioteche ed altre collezioni d'arte e di antichita», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 1883.
- Il regio decreto 23 novembre 1891, n. 653, «che approva il regolamento per l'esecuzione dell'art. 4 della legge 28 giugno 1871, n. 286 (serie 2a) e della legge 8 luglio 1883, n. 1461 (serie 3a)», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1891.
- La legge 7 febbraio 1892, n. 31, «portante provvedimenti per le gallerie, biblioteche e collezioni d'arte e di antichita», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 1892.
Note all'art. 130:
- Il regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, recante il «Regolamento per gli Archivi di Stato», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 dell'8 novembre 1911.
- Il regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, recante il «Regolamento di esecuzione delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 23 giugno 1912, n. 688, per le antichita' e le belle arti», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 1913.
Nota all'art. 139:
- L'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante:
«Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 1986, dispone:
«Art. 13.
- 1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalita' programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonche' della continuita' dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide.
2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al precedente art. 12, comma 1, lettera c), effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento».
Note all'art. 142:
- Il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante il «testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1934.
- L'art. 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, recante «Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2001, dispone:
«Art. 2 (Definizione di bosco e di arboricoltura da legno).
- 1. Agli effetti del presente decreto legislativo e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica i termini bosco, foresta e selva sono equiparati.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le regioni stabiliscono per il territorio di loro competenza la definizione di bosco e:
a) i valori minimi di larghezza, estensione e copertura necessari affinche' un'area sia considerata bosco;
b) le dimensioni delle radure e dei vuoti che interrompono la continuita' del bosco;
c) le fattispecie che per la loro particolare natura non sono da considerarsi bosco.
3. Sono assimilati a bosco:
a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalita' di difesa idrogeologica del territorio, qualita' dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversita', protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversita' biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi;
c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuita' del bosco.
4. La definizione di cui ai commi 2 e 6 si applica ai fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di cui all'art. 146, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
5. Per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La coltivazione e' reversibile al termine del ciclo colturale.
6. Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non diversamente gia' definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualita' di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. E' fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresi' assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalita' di difesa idrogeologic a del territorio, qualita' dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversita', protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonche' le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuita' del bosco».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, recante: «Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come `habitat' degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 3 luglio 1976.
- Il decreto ministeriale 2 aprile 1968, 1444, recante:
«Limiti inderogabili di densita' edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968.
- L'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, recante «Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica;
norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167;
29 settembre 1964, n. 847;
ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 30 ottobre 1971, dispone:
«Art. 18.
- Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, ai fini dell'applicazione del precedente art. 16 procedono alla delimitazione dei centri edificati con deliberazione adottata dal consiglio comunale. In pendenza dell'adozione di tale deliberazione, il comune dichiara con delibera consigliare, agli effetti del procedimento espropriativo in corso, se l'area ricade o meno nei centri edificati. Il centro edificato e' delimitato, per ciascun centro o nucleo abitato, dal perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuita' ed i lotti interclusi. Non possono essere compresi nel perimetro dei centri edificati gli insediamenti sparsi e le aree esterne, anche se interessate dal processo di urbanizzazione. Ove decorra inutilmente il termine previsto al primo comma del presente articolo, alla delimitazione dei centri edificati provvede la regione».
Nota all'art. 144:
- Per il testo dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, si veda in nota all'art. 139.
Nota all'art. 145:
- L'art. 52 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998, dispone:
«Art. 52 (Compiti di rilievo nazionale).
- 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi alla identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale, nonche' al sistema delle citta' e delle aree metropolitane, anche ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse del paese.
2. Spettano allo Stato i rapporti con gli organismi internazionali e il coordinamento con l'Unione europea di cui all'art. 1, comma 4, lettera e), della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di politiche urbane e di assetto territoriale.
3. I compiti di cui al comma 1 del presente articolo sono esercitati attraverso intese nella Conferenza unificata.
4. All'art. 81, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la lettera a) e' abrogata».
Note all'art. 146:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante:
«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990.
- Per il testo dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, si veda in nota all'art. 139.
Note all'art. 147:
- Gli articoli 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante:
«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990, dispongono:
- «Art. 14.
- 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti.
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e' indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare l'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni. L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).
Art. 14-bis.
- 1. La conferenza di servizi puo' essere convocata per progetti di particolare complessita', su motivata e documentata richiesta dell'interessato, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorita' esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilita', anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere , in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.
Art. 14-ter.
- 1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.
2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'art. 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 2 e seguenti dell'art. 14-quater.
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo e' prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessita' di approfondimenti istruttori.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia' intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 14-quater, nonche' quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute pubblica.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volonta' dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.
7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volonta' dell'amministrazione rappresentata e non abbia notificato all'amministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso, ovvero nello stesso termine non abbia impugnato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.
9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza.
10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA e' pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.
Art. 14-quater.
- 1. Il dissenso di uno o piu' rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilita', deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non puo' riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
2. Se una o piu' amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima, entro i termini perentori indicati dall'art. 14-ter, comma 3, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione e' immediatamente esecutiva.
3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, la decisione e' rimessa al Consiglio dei Ministri, ove l'amministrazione dissenziente o quella procedente sia un'amministrazione statale, ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali, nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei Ministri o gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il presidente della giunta regionale o il presidente della provincia o il sindaco, valutata la complessita' dell'istruttoria, decidano di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.
4. Quando il dissenso e' espresso da una regione, le determinazioni di competenza del Consiglio dei Ministri previste al comma 3 sono adottate con l'intervento del presidente della giunta regionale interessata, al quale e' inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto.
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'art. 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303».
- L'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante:
«Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 1986, dispone:
«Art. 6.
- 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge relativo all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale.
2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro dell'ambiente, sentito il Comitato scientifico di cui al successivo art. 11, conformemente alla direttiva del Consiglio delle comunita' europee n. 85/337 del 27 giugno 1985.
3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2 sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale. L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano piu' diffuso nella regione territorialmente interessata, nonche' su un quotidiano a diffusione nazionale.
4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilita' ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica il Ministro dell'ambiente provvede di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.
5. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministero dell'ambiente, la questione e' rimessa al Consiglio dei Ministri.
6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti contrastanti con il parere sulla compatibilita' ambientale espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la questione al Consiglio dei Ministri.
7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali e ambientali nelle materie di sua competenza.
8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali nel caso previsto dall'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il Ministro dell'ambiente. 9. Qualsiasi cittadino, in conformita' delle leggi vigenti, puo' presentare, in forma scritta, al Ministero dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto ambientale, nel termine di trenta giorni dall'annuncio della comunicazione del progetto».
Nota all'art. 153:
- L'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il «Nuovo codice della strada», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 15 settembre 1993, dall'art. 30 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 1999 e dall'art. 1 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2003 e convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2003, dispone:
«4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse e' soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza e' dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada e' statale, regionale o provinciale».
Note all'art. 156:
- L'art. 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante:
«testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999, dispone:
«Art. 149 (Piani territoriali paesistici).
- 1. Le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il territorio includente i beni ambientali indicati all'art. 146 mediante la redazione di piani territoriali paesistici o di piani urbanistico-territoriali aventi le medesime finalita' di salvaguardia dei valori paesistici e ambientali.
2. La pianificazione paesistica prescritta al comma 1 e' facoltativa per le vaste localita' indicate alle lettere c) e d) dell'art. 139 incluse negli elenchi previsti dall'art. 140 e dall'art. 144.
3. Qualora le regioni non provvedano agli adempimenti previsti al comma 1, si procede a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Fermo il disposto dell'art. 164 il Ministero, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e con la Regione, puo' adottare misure di recupero e di riqualificazione dei beni tutelati a norma di questo titolo i cui valori siano stati comunque compromessi».
Note all'art. 157:
- Per la legge 11 giugno 1922, n. 778, si veda in nota all'art. 128.
- La legge 29 giugno 1939, n. 1497, concernente la «Protezione delle bellezze naturali», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 1939.
- L'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante:
«Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 29 agosto 1977, come integrato dall'art. 1 del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 29 giugno 1985 e convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 22 agosto 1985, dispone:
«Art. 82 (Beni ambientali).
- Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali per quanto attiene alla loro individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni. La delega riguarda tra l'altro le funzioni amministrative concernenti:
a) l'individuazione delle bellezze naturali, salvo il potere del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, di integrare gli elenchi delle bellezze naturali approvate dalle regioni;
b) la concessione delle autorizzazioni o nulla osta per le loro modificazioni;
c) l'apertura di strade e cave;
d) la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicita';
e) la adozione di provvedimenti cautelari anche indipendentemente dalla inclusione dei beni nei relativi elenchi;
f) l'adozione dei provvedimenti di demolizione e la irrogazione delle sanzioni amministrative;
g) le attribuzioni degli organi statali centrali e periferici inerenti alle commissioni provinciali previste dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;
h) l'autorizzazione prevista dalla legge 29 novembre 1971, n. 1097, per la tutela dei Colli Euganei. Le notifiche di notevole interesse pubblico delle bellezze naturali e panoramiche eseguite in base alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, non possono essere revocate o modificate se non previo parere del Consiglio nazionale per i beni culturali. Il Ministro per i beni culturali e ambientali puo' inibire lavori o disporne la sospensione, quando essi rechino pregiudizio a beni qualificabili come bellezze naturali anche indipendentemente dalla loro inclusione negli elenchi. Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497:
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
h) le aree assegnate alle universita' agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico. Il vincolo di cui al precedente comma non si applica alle zone A, B e - limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione - alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Sono peraltro sottoposti a vincolo paesaggistico, anche nelle zone di cui al comma precedente, i beni di cui al n. 2) dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. Nei boschi e nelle foreste di cui alla lettera g) del quinto comma del presente articolo sono consentiti il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia. L'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, deve essere rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni. Le regioni danno immediata comunicazione al Ministro per i beni culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa documentazione. Decorso inutilmente il predetto termine, gli interessati, entro trenta giorni, possono richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il Ministro per i beni culturali e ambientali puo' in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione. Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, il Ministro per i beni culturali e ambientali puo' in ogni caso rilasciare o negare entro sessanta giorni l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, anche in difformita' dalla decisione regionale. Per le attivita' di ricerca ed estrazione di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, l'autorizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali, prevista dal precedente nono comma, e' rilasciata sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Non e' richiesta l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nonche' per l'esercizio dell'attivita' agro-silvo-pastorale che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili, e sempre che si tratti di attivita' ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio. Le funzioni di vigilanza sull'osservanza del vincolo di cui al quinto comma del presente articolo sono esercitate anche dagli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali».
- Per il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, si veda in nota alle premesse.
Nota all'art. 158:
- Il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, recante il «Regolamento per l'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 1940.
Note all'art. 159:
- Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda in nota all'art. 146.
- Il decreto ministeriale 13 giugno 1994, n. 495, recante il «Regolamento concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini e i responsabili dei procedimenti», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 1994, come modificato dall'art. 3 del decreto ministeriale 19 giugno 2002, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 agosto 2002, dispone:
«Art. 6 (Termine finale del procedimento).
- 1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento, ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.
2. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, siano di competenza di amministrazioni diverse dall'amministrazione per i beni culturali e ambientali il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse. A tale fine le amministrazioni interessate verificano d'intesa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la congruita', per eccesso o per difetto, dei tempi previsti, nell'ambito del termine finale, per il compimento delle fasi medesime. Ove dalla verifica risulti la non congruita' del termine finale, il Ministero per i beni culturali e ambientali provvede, nella prescritta forma regolamentare, alla variazione del termine, a meno che lo stesso non sia fissato dalla legge.
3. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.
4. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'amministrazione procedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase d'integrazione dell'efficacia del provvedimento non e' computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.
5. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti gia' emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.
6. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intenda respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresi' il termine entro il quale l'amministrazione deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformita'.
6-bis. Qualora, in sede di istruttoria, emerga la necessita' di ottenere chiarimenti o di acquisire elementi integrativi di giudizio, ovvero di procedere ad accertamenti di natura tecnica, il responsabile del procedimento ne da' immediata comunicazione ai soggetti indicati all'art. 4, comma 1, nonche', ove opportuno, all'amministrazione che ha trasmesso la documentazione da integrare. In tal caso, il termine per la conclusione del procedimento e' interrotto, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, dalla data della comunicazione e riprende a decorrere dal ricevimento della documentazione o dall'acquisizione delle risultanze degli accertamenti tecnici.
- L'art. 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante:
«Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 29 giugno 1985 e convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 22 agosto 1985, dispone:
«Art. 1-quinquies. - 1. Le aree e i beni individuati ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 21 settembre 1984 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 26 settembre 1984, sono inclusi tra quelli in cui e' vietata, fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui al precedente art. 1-bis, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonche' qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici».
Nota all'art. 162:
- Per il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda in nota all'art. 153.
Note all'art. 166:
- Per il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, si veda in nota all'art. 71.
- Il regolamento (CEE) n. 752/93 della Commissione, del 30 marzo 1993, recante «Disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, relativo all'esportazione di beni culturali, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 2a serie speciale - n. 39 del 20 maggio 1993; e' stato modificato dal regolamento (CE) n. 1526/98 della Commissione, del 16 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 2a serie speciale - n. 87 del 5 novembre 1998.
Nota all'art. 168:
- Per il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda in nota all'art. 153.
Nota all'art. 180:
- L'art. 650 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1930, dispone:
«Art. 650 (Inosservanza dei provvedimenti dell'autorita).
- Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorita' per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire quattrocentomila».
Note all'art. 181:
- L'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante:
«Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 1985, come modificato dall'art. 7-bis del decreto legge 23 aprile 1985, n. 146, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 24 aprile 1985 e convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 22 giugno 1985, dispone:
«Art. 20 (Sanzioni penali).
- Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:
a) l'ammenda fino a lire 20 milioni per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalita' esecutive previste dalla presente legge, dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni, in quanto applicabili, nonche' dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione;
b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformita' o assenza della concessione o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;
c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 30 milioni a lire 100 milioni nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'art. 18. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformita' o in assenza della concessione. Le disposizioni di cui al comma precedente sostituiscono quelle di cui all'art. 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10».
Note all'art. 182:
- L'art. 7 del decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, recante:
«Regolamento concernente individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000, come sostituito dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2001, dispone:
«Art. 7 (Restauratore di beni culturali).
- 1. Ai fini del presente regolamento, nonche' ai fini di cui all'art. 224 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per restauratore di beni culturali si intende colui che ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di durata non inferiore a quattro anni, ovvero un diploma di laurea universitaria specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico. 2. Per restauratore di beni culturali s'intende altresi' colui che alla data di entrata in vigore del presente regolamento:
a) ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni e ha svolto attivita' di restauro dei beni stessi, direttamente e in proprio ovvero in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata da parte dell'autorita' preposta alla tutela del bene o della superficie decorata, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante, e comunque non inferiore a due anni;
b) ha svolto attivita' di restauro dei beni predetti, direttamente e in proprio ovvero in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento, per non meno di otto anni, con regolare esecuzione certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni sui quali e' stato eseguito il restauro;
c) ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni ovvero ha svolto attivita' di restauro di beni mobili o superfici decorate per un periodo almeno pari a quattro anni, direttamente e in proprio ovvero in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorita' di tutela, ove ne venga accertata l'idoneita' o venga completato il percorso formativo secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da adottarsi entro il 31 dicembre 2001».
- Per il testo dell'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana, si veda in nota alle premesse.
Note all'art. 183:
- Per l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante:
«Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1994, come modificato dall'art. 2 del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 1996 e convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21 dicembre 1996;
dall'art. 43 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998;
dall'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2000; dall'art. 49 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000;
e dall'art. 72 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 200 1, dispone:
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti).
- 1. Il controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e) [lettera abrogata];
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;
g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e' interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi.
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi' inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi le misure conseguenzialmente adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'art. 2 del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche' dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di undici votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal presidente della Corte dei conti ed e' composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati circa la legittimita' di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.
- L'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante:
«Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 22 agosto 1978, dispone:
«Art.13 (Garanzie statali).
- In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sono elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti».
Note all'art. 184:
- La legge 1° giugno 1939, n. 1089, concernente la «Tutela delle cose d'interesse artistico e storico», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1939.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, recante:
«Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 31 ottobre 1963.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, recante:
«Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti locali e dei relativi personali ed uffici», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 1972.
- La legge 15 maggio 1997, n. 127, recante:
«Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1997.
- La legge 8 ottobre 1997, n. 352, recante:
«Disposizioni sui beni culturali», e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 1997.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante:
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998.
- La legge 12 luglio 1999, n. 237, recante:
«Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonche' modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attivita' culturali», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 1999.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, recante:
«Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalita' storiche, statistiche e di ricerca scientifica», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 1999.
- Per il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, si veda in nota alle premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2000, n. 283, concernente il «Regolamento recante disciplina delle alienazioni di beni immobili del demanio storico e artistico», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2000.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003.
- La legge 8 luglio 2003, n. 172, recante:
«Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2003.

ERRATA-CORRIGE
Comunicato relativo al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante: «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 28/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 45 del 24 febbraio 2004).

(Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26/2/2004)

 
Nel titolo del decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel suddetto supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale», nel frontespizio, nonche' alle pagine 3 e 11 del fascicolo relativo al supplemento medesimo, dove e' scritto: «Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 41.», leggasi: «Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2006, n. 156
Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali.

(Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27/4/2006 - Suppl. Ordinario n. 102)

Testo in vigore dal: 12-5-2006

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto l'articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche alla Parte prima

1. Alla Parte prima del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato:
«decreto legislativo n. 42 del 2004», sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 5:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, nonche' libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni. Qualora l'interesse culturale delle predette cose sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale, l'esercizio delle potesta' previste dall'articolo 128 compete al Ministero.»;
2) al comma 3, le parole:
«anche su raccolte librarie private, nonche» sono soppresse;
b) al comma 1 dell'articolo 6 dopo le parole:
«del patrimonio stesso» sono inserite le seguenti:
«, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura».

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo degli articoli 117 e 118 della Costituzione:
«Art. 117.
- La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato;
rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate;
sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza;
sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato;
perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali;
elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali;
ordinamento civile e penale;
giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e citta' metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;
opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:
rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni;
commercio con l'estero;
tutela e sicurezza del lavoro;
istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
professioni;
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
tutela della salute;
alimentazione;
ordinamento sportivo;
protezione civile;
governo del territorio;
porti e aeroporti civili;
grandi reti di trasporto e di navigazione;
ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa;
armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali;
casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.». «Art. 118.
- Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, citta' metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza. I comuni, le province e le citta' metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, regioni, citta' metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.».
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, e' il seguente:
«Art. 14 (Decreti legislativi).
- 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione;
il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004.
- Il comma 4 dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 2002, come modificato dall'art. 1-bis del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2003 e convertito, con modificazioni, nella legge 17 aprile 2003, n. 82, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2003, e' il seguente:
«4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, e' il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata).
- 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali;
ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.». Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 5 (Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale).
- 1. Le regioni, nonche' i comuni, le citta' metropolitane e le province, di seguito denominati "altri enti pubblici territoriali", cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformita' a quanto disposto dal titolo I della Parte seconda del presente codice.
2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, nonche' libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni. Qualora l'interesse culturale delle predette cose sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale, l'esercizio delle potesta' previste dall'art. 128 compete al Ministero.
3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", le regioni possono esercitare le funzioni di tutela su carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato.
4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei principi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne facciano richiesta.
5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali.
6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono conferite alle regioni secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del presente codice.
7. Relativamente alle funzioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, il Ministero esercita le potesta' di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 6 (Valorizzazione del patrimonio culturale).
- 1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attivita' dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.
2. La valorizzazione e' attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.
3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.».

Art. 2

Modifiche alla Parte seconda

1. Alla Parte seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 10:
1) al comma 2, lettera c), dopo le parole:
«ente e istituto pubblico» sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«, ad eccezione delle raccolte delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di quelle ad esse assimilabili»;
2) al comma 3, lettera e), dopo le parole:
«e particolari caratteristiche ambientali,» sono inserite le seguenti:
«ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica,» e le parole:
«artistico o storico» sono soppresse;
3) al comma 4, lettera b), dopo le parole:
«le cose di interesse numismatico» sono inserite le seguenti:
«che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonche' al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarita' o di pregio, anche storico»;
4) al comma 4, lettera l), le parole:
«le tipologie di architettura rurale» sono sostituite dalle seguenti:
«le architetture rurali»;
b) all'articolo 11, comma 1, lettera a), le parole:
«e gli altri ornamenti» sono sostituite dalle seguenti:
«ed altri elementi decorativi»;
c) all'articolo 12:
1) al comma 1, le parole:
«del presente Titolo» sono sostituite dalle seguenti:
«della presente Parte»;
2) al comma 6, le parole:
«Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: 
«Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5»;
3) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta.»;
d) all'articolo 14, comma 3, la parola:
«o» e' sostituita dalla seguente:
«e»;
e) all'articolo 16, comma 1, dopo la parola:
«Avverso» sono inserite le seguenti:
«il provvedimento conclusivo della verifica di cui all'articolo 12 o»;
f) all'articolo 17, comma 5, dopo le parole:
«beni culturali» sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«in ogni sua articolazione»;
g) all'articolo 20, comma 2, dopo le parole:
«Gli archivi» sono inserite le seguenti:
«pubblici e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13»;
h) all'articolo 21:
1) al comma 1, lettera d), dopo le parole:
«ai sensi dell'articolo 13» sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«, nonche' lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione prevista all'articolo 10, comma 2, lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13»;
2) al comma 1, lettera e), le parole:
«di soggetti giuridici privati» sono sostituite dalle seguenti:
«privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13»;
3) al comma 4, dopo le parole:
«del soprintendente.» e' aggiunto il seguente periodo:
«Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi e' comunicato al soprintendente per le finalita' di cui all'articolo 20, comma 1.»;
4) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente puo' dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle gia' date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione.»;
i) all'articolo 22:
1) al comma 3, le parole:
«Ove la soprintendenza proceda ad accertamenti di natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al richiedente,» sono sostituite dalle seguenti:
«Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, la soprintendenza ne da' preventiva comunicazione al richiedente ed»;
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Decorso inutilmente il termine stabilito, il richiedente puo' diffidare l'amministrazione a provvedere. Se l'amministrazione non provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida, il richiedente puo' agire ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni.»;
l) all'articolo 28, comma 4, le parole:
«di opere pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: 
«di lavori pubblici» e le parole:
«dell'opera pubblica» sono soppresse;
m) all'articolo 29:
1) al comma 8 le parole:
«previo parere della Conferenza Stato-regioni» sono soppresse;
2) al comma 9, secondo periodo, le parole:
«previo parere della Conferenza Stato-regioni» sono soppresse;
dopo le parole:
«dell'esame finale,» sono inserite le seguenti:
«abilitante alle attivita' di cui al comma 6 e avente valore di esame di Stato,»;
dopo le parole:
«un rappresentante del Ministero,», sono inserite le seguenti:
«il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che e' equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale,» ed, in fine, e' aggiunto il seguente periodo:
«Il procedimento di accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla prescritta documentazione.»;
3) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, nonche' agli effetti del possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti lavori, la qualifica di restauratore di beni culturali e' acquisita esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni.»;
4) al comma 11 le parole:
«o intese» sono soppresse; dopo le parole:
«possono essere altresi' istituite,» sono inserite le seguenti:
«ove accreditate,»;
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;
n) all'articolo 30, comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Copia degli inventari e dei relativi aggiornamenti e' inviata alla soprintendenza, nonche' al Ministero dell'interno per gli accertamenti di cui all'articolo 125.»;
o) all'articolo 37, comma 1, la parola:
«immobili» e' soppressa;
p) all'articolo 38:
1) nella rubrica, le parole: 
«Apertura al pubblico degli immobili» sono sostituite dalle seguenti:
«Accessibilita' del pubblico ai beni culturali»;
2) al comma 1, le parole:
«Gli immobili» sono sostituite dalle seguenti:
«I beni culturali»;
q) all'articolo 44:
1) al comma 1, la parola:
«importanza» e' sostituita dalla seguente:
«pregio»;
2) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L'assicurazione puo' essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 48, comma 5.»;
r) all'articolo 46, comma 3, la parola:
«o» e' sostituita dalla seguente:
«e»;
s) all'articolo 50, comma 1, le parole:
«ed altri ornamenti» sono sostituite dalle seguenti:
«ed altri elementi decorativi di edifici»;
t) all'articolo 54:
1) al comma 2, lettera a), le parole:
«fino a quando non sia intervenuta, ove necessario, la sdemanializzazione a seguito del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12» sono sostituite dalle seguenti:
«fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12. Se il procedimento si conclude con esito negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell'articolo 12, commi 4, 5 e 6»;
2) al comma 2, lettera d), le parole:
«quali testimonianze dell'identita' e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive, religiose» sono soppresse;
u) all'articolo 55, comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) l'alienazione assicuri la tutela, la fruizione pubblica e la valorizzazione dei beni;»;
v) all'articolo 57, comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«e sono trascritte su richiesta del soprintendente nei registri immobiliari»;
z) all'articolo 59, comma 2, lettera c), le parole:
«dall'apertura della successione» sono sostituite dalle seguenti:
«dalla comunicazione notarile prevista dall'articolo 623 del codice civile»;
aa) all'articolo 60, comma 1, le parole: 
«al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione» sono sostituite dalle seguenti:
«o conferiti in societa', rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento»;
bb) all'articolo 62:
1) al comma 2, la parola:
«trenta» e' sostituita dalla seguente:
«venti»;
le parole:
«la proposta» sono sostituite dalle seguenti:
«una proposta»;
(( dopo le parole:
"della spesa" sono aggiunte, in fine, le seguenti:
"indicando le specifiche finalita' di valorizzazione culturale del bene; ))

la parola:
«motivata» e' soppressa e dopo le parole:
«della spesa» sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«indicando le specifiche finalita' di valorizzazione culturale del bene»;
dopo le parole:
"della spesa" sono aggiunte, in fine, le seguenti:
"indicando le specifiche finalita' di valorizzazione culturale del bene;
2) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«Il Ministero puo' rinunciare all'esercizio della prelazione, trasferendone la facolta' all'ente interessato entro venti giorni dalla ricezione della denuncia.»;
cc) all'articolo 70, comma 3, le parole:
«, in materia di copertura finanziaria della spesa e assunzione del relativo impegno» sono soppresse; dd) all'articolo 106:
1) al comma 1, le parole:
«Il Ministero» sono sostituite dalle seguenti:
«Lo Stato»;
2) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
«2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati al comma 2, la concessione in uso e' subordinata all'autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilita' della destinazione d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo. Con l'autorizzazione possono essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene.»;
ee) all'articolo 107, comma 2, secondo periodo, dopo le parole:
«gia' esistenti» sono inserite le seguenti:
«nonche' quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto diretto con l'originale»;
ff) l'articolo 112 e' sostituito dal seguente:
«Art. 112 (Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica).
- 1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina le funzioni e le attivita' di valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilita' sulla base della normativa vigente.
3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 e' assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonche' per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresi' l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di proprieta' privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera direttamente ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti.
5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4.
6. In assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun soggetto pubblico e' tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilita'.
7. Con decreto del Ministro sono definiti modalita' e criteri in base ai quali il Ministero costituisce i soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa.
8. Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonche' persone giuridiche private senza fine di lucro, (( anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attivita' sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto. )) anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attivita' sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto.

9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;
gg) il comma 1 dell'articolo 114 e' sostituito dal seguente:
«1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle universita', fissano i livelli minimi uniformi di qualita' delle attivita' di valorizzazione su beni di pertinenza pubblica e ne curano l'aggiornamento periodico.»;
hh) l'articolo 115 e' sostituito dal seguente:
«Art. 115 (Forme di gestione).
- 1. Le attivita' di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta.
2. La gestione diretta e' svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Le amministrazioni medesime possono attuare la gestione diretta anche in forma consortile pubblica.
3. La gestione indiretta e' attuata tramite concessione a terzi delle attivita' di valorizzazione, anche in forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni appartengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano ai soggetti indicati all'articolo 112, comma 5, non possono comunque essere individuati quali concessionari delle attivita' di valorizzazione.
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate ai commi 2 e 3 e' attuata mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilita' economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obbiettivi previamente definiti. La gestione in forma indiretta e' attuata nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 114.
5. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, regolano i rapporti con i concessionari delle attivita' di valorizzazione mediante contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle attivita' di valorizzazione ed i relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi delle attivita' da assicurare e dei servizi da erogare, nonche' le professionalita' degli addetti. Nel contratto di servizio sono indicati i servizi essenziali che devono essere comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene.
6. Nel caso in cui la concessione a terzi delle attivita' di valorizzazione sia attuata dai soggetti giuridici di cui all'articolo 112, comma 5, in quanto conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la vigilanza sul rapporto concessorio e' esercitata anche dalle amministrazioni cui i beni pertengono. Il grave inadempimento, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dalla concessione e dal contratto di servizio, oltre alle conseguenze convenzionalmente stabilite, determina anche, a richiesta delle amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del rapporto concessorio e la cessazione, senza indennizzo, degli effetti del conferimento in uso dei beni.
7. Le amministrazioni possono partecipare al patrimonio dei soggetti di cui all'articolo 112, comma 5, anche con il conferimento in uso dei beni culturali che ad esse pertengono e che siano oggetto della valorizzazione. Al di fuori dell'ipotesi prevista al comma 6, gli effetti del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione dalla partecipazione ai soggetti di cui al primo periodo o di estinzione dei medesimi. I beni conferiti in uso non sono assoggettati a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro controvalore economico.
8. Alla concessione delle attivita' di valorizzazione puo' essere collegata la concessione in uso degli spazi necessari all'esercizio delle attivita' medesime, previamente individuati nel capitolato d'oneri. La concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione della concessione delle attivita'.
9. Alle funzioni ed ai compiti derivanti dalle disposizioni del presente articolo il Ministero provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;
ii) l'articolo 116 e' sostituito dal seguente:
«Art. 116 (Tutela dei beni culturali conferiti o concessi in uso).
- 1. I beni culturali che siano stati conferiti o concessi in uso ai sensi dell'articolo 115, commi 7 e 8, restano a tutti gli effetti assoggettati al regime giuridico loro proprio. Le funzioni di tutela sono esercitate dal Ministero in conformita' alle disposizioni del presente codice. Gli organi istituzionalmente preposti alla tutela non partecipano agli organismi di gestione dei soggetti giuridici indicati all'articolo 112, comma 5.»;
ll) all'articolo 122:
1) al comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) di quelli versati ai sensi dell'articolo 41, comma 2, fino allo scadere dei termini indicati al comma 1 dello stesso articolo.»;
2) al comma 2, dopo la parola:
«provvede» sono inserite le seguenti:
«, ove ancora operante,».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 10 (Beni culturali).
- 1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche' ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico;
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico;
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici, territoriali, nonche' di ogni altro ente e istituto pubblico ad eccezione delle raccolte delle biblioteche indicate all'art. 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di quelle ad esse assimilabili.
3. Sono altresi' beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'art. 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identita' e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artisitica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestono come complesso un eccezionale interesse.
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civilta';
b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonche' al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarita' o di pregio, anche storico;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarita' e di pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarita' e di pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarita' e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.».
- Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 11 (Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela).
1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 10, qualora ne ricorrano presupposti e condizioni, sono beni culturali, in quanto oggetto di specifiche disposizioni del presente titolo:
a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi, di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'art. 50, comma 1;
b) gli studi d'artista, di cui all'art. 51;
c) le aree pubbliche di cui all'art. 52;
d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, di cui agli articoli 64 e 65;
e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, di cui all'art. 37;
f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, di cui all'art. 65;
g) i mezzi di trasporto aventi piu' di settantacinque anni, di cui agli articoli 65 e 67, comma 2;
h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi piu' di cinquanta anni, di cui all'art. 65;
i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'art. 50, comma 2.».
- Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 12 (Verifica dell'interesse culturale).
- 1. Le cose immobili e mobili indicate all'art. 10, comma 1, che siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformita' di valutazione. 
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 e' corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalita' di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente Direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti i criteri e le modalita' per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1.
4. Qualora nelle cose sottoposte a schedatura non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati e' trasmessa ai competenti uffici affinche' ne dispongano la sdemanializzazione, qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.
6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienati ai fini del presente codice.
7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita' agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'art. 13 ed il relativo provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'art. 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente titolo.
8. Le schede descrittive degli immobili di proprieta' dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico accessibile al Ministero e all'Agenzia del demanio, per finalita' di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.
10. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta.».
- Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 44 (Procedimento di dichiarazione).
- 1. Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale, anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto.
2. La comunicazione contiene gli elementi di identificazione e di valutazione della cosa risultanti dalle prime indagini, l'indicazione degli effetti previsti dal comma 4, nonche' l'indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni.
3. Se il procedimento riguarda complessi immobiliari, la comunicazione e' inviata anche al comune e alla citta' metropolitana. 4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal capo II, dalla sezione I del capo III e dalla sezione I del capo IV del presente titolo.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del procedimento di dichiarazione, che il Ministero stabilisce a norma dell'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6.La dichiarazione dell'interesse culturale e' adottata dal Ministero.».
- Si riporta il testo dell'art. 16 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 16 (Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione).
- 1. Avverso il provvedimento conclusivo della verifica di cui all'art. 12 o la dichiarazione di cui all'art. 13 e' ammesso ricorso al Ministero, per motivi di legittimita' e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione.
2. La proposizione del ricorso comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. Rimane ferma l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal capo II, dalla sezione I del capo III e dalla sezione I del capo IV del presente titolo.
3. Il Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.
4. Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o riforma l'atto impugnato.
5. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 17 (Catalogazione).
- 1. Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attivita'.
2. Le procedure e le modalita' di catalogazione sono stabilite con decreto ministeriale. A tal fine il Ministero, con il concorso delle regioni, individua e definisce metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di integrazione in rete delle banche dati dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.
3. Il Ministero e le regioni, anche con la collaborazione delle universita', concorrono alla definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e inventariazione.
4. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, con le modalita' di cui al decreto ministeriale previsto al comma 2, curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e, previe intese con gli enti proprietari, degli altri beni culturali.
5. I dati di cui al presente articolo affluiscono al catalogo nazionale dei beni culturali in ogni sua articolazione.
6. La consultazione dei dati concernenti le dichiarazioni emesse ai sensi dell'art. 13 e' disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza.».
- Si riporta il testo dell'art. 20 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente decreto:
Art. 20 (Interventi vietati).
- 1. I beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.
2. Gli archivi pubblici e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'art. 13 non possono essere sembrati.».
- Si riporta il testo dell'art. 21 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente decreto:
Art. 21 (Interventi soggetti ad autorizzazione).
- 1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
a) la demolizione delle cose costituenti beni culturali, anche con successiva ricostituzione;
b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3; 
c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'art. 13, nonche' lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione prevista all'art. 10, comma 2, lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'art. 13;
e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonche' di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'art. 13.
2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, e' preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, puo' prescrivere le misure necessarie perche' i beni non subiscano danno dal trasporto.
3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non e' soggetto ad autorizzazione.
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali e' subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi e' comunicato al soprintendente per le finalita' di cui all'art. 20, comma 1.
5. L'autorizzazione e' resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica presentati dal richiedente, e puo' contenere prescrizioni. Se i lavori non inziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione il soprintendente puo' dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle gia' date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 22 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 22 (Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia).
- 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 25 e 26, l'autorizzazione prevista dall'art. 21, comma 4, relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata e' rilasciata entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza.
2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine indicato al comma 1 e' sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta.
3. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, la soprintendenza ne' da' comunicazione al richiedente ed il termine indicato al comma 1 e' sospeso fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti d'ufficio e comunque per non piu' di trenta giorni.
4. Decorso inutilmente il termine stabilito, il richiedente puo' diffidare l'amministrazione a provvedere. Se l'amministrazione non provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida, il richiedente puo' agire ai sensi dell'art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 28 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 28 (Misure cautelari e preventive).
- 1. Il soprintendente puo' ordinare la sospensione di interventi iniziati contro il disposto degli articoli 20, 21, 25, 26 e 27 ovvero condotti in difformita' dall'autorizzazione.
2. Al soprintendente spetta altresi' la facolta' di ordinare l'inibizione o la sospensione di interventi relativi alle cose indicate nell'art. 10, anche quando per esse non siano ancora intervenute la verifica di cui all'art. 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'art. 13.
3. L'ordine di cui al comma 2 si intende revocato se, entro trenta giorni dalla ricezione del medesimo, non e' comunicato, a cura del soprintendente, l'avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione.
4. In caso di realizzazione di lavori pubblici ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute la verifica di cui all'art. 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'art. 13, il soprintendente puo' richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente.».
- Si riporta il testo dell'art. 29 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 29 (Conservazione).
- 1. La conservazione del patrimonio culturale e' assicurata mediante una coerente coordinata e programmata attivita' di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.
2. Per prevenzione si intende il complesso delle attivita' idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.
3. Per manutenzione si intende il complesso delle attivita' e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrita', dell'efficienza funzionale e dell'identita' del bene e delle sue parti.
4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrita' materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.
5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle universita' e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali.
6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia.
7. I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attivita' complementari al restauro o altre attivita' di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sono definiti con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.
8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono definiti i criteri ed i livelli di qualita' cui si adegua l'insegnamento del restauro.
9. L'insegnamento del restauro e' impartito dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonche' dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'istruzione, del-l'universita' e della ricerca, sono individuati le modalita' di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalita' della vigilanza sullo svolgimento delle attivita' didattiche e dell'esame finale abilitante alle attivita' di cui al comma 6 e avente valore di esame di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante del Ministero, il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che e' equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale, nonche' le caratteristiche del corpo docente. Il procedimento di accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla prescritta documentazione.
9-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, nonche' agli effetti del possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti lavori, la qualifica di restauratore di beni culturali e' acquisita esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni.
10. La formazione delle figure professionali che svolgono attivita' complementari al restauro o altre attivita' di conservazione e' assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualita' definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
11. Mediante appositi accordi il Ministero e le regioni, anche con il concorso delle universita' e di altri soggetti pubblici e privati, possono istituire congiuntamente centri, anche a carattere interregionale, dotati di personalita' giuridica, cui affidare attivita' di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e restauro su beni culturali, di particolare complessita'. Presso tali centri possono essere altresi' istituite, ove accreditate, ai sensi del comma 9, scuole di alta formazione per l'insegnamento del restauro. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 30 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 30 (Obblighi conservativi).
- 1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonche' ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza.
2. I soggetti indicati al comma 1 e le persone giuridiche private senza fine di lucro fissano i beni culturali di loro appartenenza, ad eccezione degli archivi correnti, nel luogo di loro destinazione nel modo indicato dal soprintendente.
3. I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione.
4. I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicita' e di ordinarli, nonche' di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni. Allo stesso obbligo sono assoggettati i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di cui all'art. 13. Copia degli inventari e dei relativi aggiornamenti e' inviata alla soprintendenza, nonche' al Ministero dell'interno per gli accertamenti di cui all'art. 125.».
- Si riporta il testo dell'art. 37 del decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 37 (Contributo in conto interessi).
- 1. Il Ministero puo' concedere contributi in conto interessi sui mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni culturali per la realizzazione degli interventi conservativi autorizzati.
2. Il contributo e' concesso nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale erogato a titolo di mutuo.
3. Il contributo e' corrisposto direttamente dal Ministero all'istituto di credito secondo modalita' da stabilire con convenzioni.
4. Il contributo di cui al comma 1 puo' essere concesso anche per interventi conservativi su opere di architettura contemporanea di cui il soprintendente abbia riconosciuto, su richiesta del proprietario, il particolare valore artistico.».
- Si riporta il testo dell'art. 38 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 38 (Accessibilita' del pubblico ai beni culturali oggetto di interventi conservativi).
- 1. I beni culturali restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa, o per i quali siano stati concessi contributi in conto interessi, sono resi accessibili al pubblico secondo modalita' fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari all'atto della assunzione dell'onere della spesa ai sensi dell'art. 34 o della concessione del contributo ai sensi dell'art. 35. 2 Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei beni in essi esistenti. Accordi e convenzioni sono trasmessi, a cura del soprintendente, al comune o alla citta' metropolitana nel cui territorio si trovano gli immobili.».
- Si riporta il testo dell'art. 44 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 44 (Comodato e deposito di beni culturali).
- 1. I direttori degli archivi e degli istituti che abbiano in amministrazione o in deposito raccolte o collezioni artistiche, archeologiche, bibliografiche e scientifiche possono ricevere in comodato da privati proprietari, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali mobili al fine di consentirne la fruizione da parte della collettivita', qualora si tratti di beni di particolare pregio o che rappresentino significative integrazioni delle collezioni pubbliche e purche' la loro custodia presso i pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa.
2. Il comodato non puo' avere durata inferiore a cinque anni e si intende prorogato tacitamente per un periodo pari a quello convenuto, qualora una delle parti contraenti non abbia comunicato all'altra la disdetta almeno due mesi prima della scadenza del termine. Anche prima della scadenza le parti possono risolvere consensualmente il comodato.
3. I direttori adottano ogni misura necessaria per la conservazione dei beni ricevuti in comodato, dandone comunicazione al comodante. Le relative spese sono a carico del Ministero.
4. I beni sono protetti da idonea copertura assicurativa a carico del Ministero. L'assicurazione puo' essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 48, comma 5.
5. I direttori possono ricevere altresi' in deposito, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali appartenenti ad enti pubblici. Le spese di conservazione e custodia specificamente riferite ai beni depositati sono a carico degli enti depositanti.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di comodato e di deposito.».
- Si riporta il testo dell'art. 46 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 46 (Procedimento per la tutela indiretta).
- 1. Il soprintendente avvia il procedimento per la tutela indiretta, anche su motivata richiesta della regione o di altri enti pubblici territoriali interessati, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile cui le prescrizioni si riferiscono. Se per il numero dei destinatari la comunicazione personale non e' possibile o risulta particolarmente gravosa, il soprintendente comunica l'avvio del procedimento mediante idonee forme di pubblicita'.
2. La comunicazione di avvio del procedimento individua l'immobile in relazione al quale si intendono adottare le prescrizioni di tutela indiretta e indica i contenuti essenziali di tali prescrizioni.
3. Nel caso di complessi immobiliari, la comunicazione e' inviata anche al comune e alla citta' metropolitana.
4. La comunicazione comporta, in via cautelare, la temporanea immodificabilita' dell'immobile limitatamente agli aspetti cui si riferiscono le prescrizioni contenute nella comunicazione stessa.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del relativo procedimento, stabilito dal Ministero ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.».
- Si riporta il testo dell'art. 50 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 50 (Distacco di beni culturali).
- 1. E' vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici esposti o non alla pubblica vista.
2. E' vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonche' la rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia.».
- Si riporta il testo dell'art. 54 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 54 (Beni inalienabili).
- 1. Sono inalienabili i beni culturali demaniali di seguito indicati:
a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;
b) gli immobili riconosciuti monumenti nazionali con atti aventi forza di legge;
c) le raccolte di musei, pinacoteche; gallerie e biblioteche;
d) gli archivi.
2. Sono altresi' inalienabili:
a) le cose immobili e mobili appartenenti ai soggetti indicati all'art. 10, comma 1, che siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall'art. 12. Se il procedimento si conclude con esito negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell'art. 12, commi 4, 5 e 6;
b) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'art. 53;
c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui all'art. 53, nonche' gli archivi e i singoli documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati al medesimo art. 53;
d) le cose immobili appartenenti ai soggetti di cui all'art. 53 dichiarate di interesse particolarmente importante ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera d).
3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali.
4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati esclusivamente secondo le modalita' e per i fini previsti dal Titolo II della presente Parte.».
- Si riporta il testo dell'art. 55 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 55 (Alienabilita' di immobili appartenenti al demanio culturale).
- 1. I beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale e non rientranti tra quelli elencati nell'art. 54, commi 1 e 2, non possono essere alienati senza l'autorizzazione del Ministero.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere rilasciata a condizione che:
a) l'alienazione assicuri la tutela, la fruizione pubblica e la valorizzazione dei beni;
b) nel provvedimento di autorizzazione siano indicate destinazioni d'uso compatibili con il carattere storico ed artistico degli immobili e tali da non recare danno alla loro conservazione.
3. L'autorizzazione ad alienare comporta la sdemanializzazione dei beni culturali cui essa si riferisce. Tali beni restano sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 12, comma 7.».
- Si riporta il testo dell'art. 57 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 57 (Regime dell'autorizzazione ad alienare).
- 1. La richiesta di autorizzazione ad alienare e' presentata dall'ente cui i beni appartengono ed e' corredata dalla indicazione della destinazione d'uso in atto e dal programma degli interventi conservativi necessari.
2. Relativamente ai beni di cui all'art. 55, comma 1, l'autorizzazione puo' essere rilasciata dal Ministero su proposta delle soprintendenze, sentita la regione e, per suo tramite, gli altri enti pubblici territoriali interessati, alle condizioni stabilite al comma 2 del medesimo art. 55. Le prescrizioni e le condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione sono riportate nell'atto di alienazione e sono trascritte su richiesta del soprintendente nei registri immobiliari.
3. Il bene alienato non puo' essere assoggettato ad interventi di alcun genere senza che il relativo progetto sia stato preventivamente autorizzato ai sensi dell'art. 21, comma 4.
4. Relativamente ai beni di cui all'art. 56, comma 1, lettera a), e ai beni degli enti ed istituti pubblici di cui all'art. 56, comma 1, lettera b) e comma 2, l'autorizzazione puo' essere rilasciata qualora i beni medesimi non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e dall'alienazione non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento.
5. Relativamente ai beni di cui all'art. 56, comma 1, lettera b) e comma 2, di proprieta' di persone giuridiche private senza fine di lucro, l'autorizzazione puo' essere rilasciata qualora dalla alienazione non derivi un grave danno alla conservazione o al pubblico godimento dei beni medesimi.».
- Si riporta il testo dell'art. 59 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 59 (Denuncia di trasferimento).
- 1 Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprieta' o la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero.
2. La denuncia e' effettuata entro trenta giorni:
a) dall'alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione;
b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;
c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l'erede, il termine decorre dall'accettazione dell'eredita' o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari;
per il legatario, il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista dall'art. 623 del codice civile, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile.
3. La denuncia e' presentata al competente soprintendente del luogo ove si trovano i beni.
4. La denuncia contiene:
a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali;
b) i dati identificativi dei beni;
c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;
d) l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento;
e) l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo.
5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.».
- Si riporta il testo dell'art. 60 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 60 (Acquisto in via di prelazione).
- 1. Il Ministero o, nel caso previsto dall'art. 62, comma 3, la regione o l'altro ente pubblico territoriale interessato, hanno facolta' di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in societa', rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento.
2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un corrispettivo in denaro ovvero sia dato in permuta, il valore economico e' determinato d'ufficio dal soggetto che procede alla prelazione ai sensi del comma 1.
3. Ove l'alienante non ritenga di accettare la determinazione effettuata ai sensi del comma 2, il valore economico della cosa e' stabilito da un terzo, designato concordemente dall'alienante e dal soggetto che procede alla prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina e' effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui e' stato concluso il contratto. Le spese relative sono anticipate dall'alienante.
4. La determinazione del terzo e' impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquita'.
5. La prelazione puo' essere esercitata anche quando il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.».
- Si riporta il testo dell'art. 62 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 62 (Procedimento per la prelazione).
- 1. Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne da' immediata comunicazione alla regione e agli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trova bene. Trattandosi di bene mobile, la regione ne da' notizia sul propio Bollettino ufficiale ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicita' a livello nazionale, con la descrizione dell'opera e l'indicazione del prezzo.
2. La regione e gli altri enti pubblici territoriali, nel termine di venti giorni dalla denuncia, formulano al Ministero una proposta di prelazione, corredata dalla deliberazione dell'organo competente che predisponga, a valere sul bilancio dell'ente, la necessaria copertura finanziaria della spesa indicando le specifiche finalita' di valorizzazione culturale del bene.
3. Il Ministero puo' rinunciare all'esercizio della prelazione, trasferendone la facolta' all'ente interessato entro venti giorni dalla ricezione della denuncia. Detto ente assume il relativo impegno di spesa, adotta il provvedimento di prelazione e lo notifica all'alienante ed all'acquirente entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia medesima. La proprieta' del bene passa all'ente che ha esercitato la prelazione dalla data dell'ultima notifica.
4. Nei casi di cui all'art. 61, comma 2, i termini indicati al comma 2 ed al comma 3, primo e secondo periodo, sono, rispettivamente, di novanta, centoventi e centottanta giorni dalla denuncia tardiva o dalla data di acquisizione degli elementi costitutivi della denuncia medesima.».
- Si riporta il testo dell'art. 70 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 70 (Acquisto coattivo).
- 1. Entro il termine indicato all'art. 68, comma 3, l'ufficio di esportazione puo' proporre al Ministero l'acquisto coattivo della cosa o del bene per i quali e' richiesto l'attestato di libera circolazione, dandone contestuale comunicazione alla regione e all'interessato, al quale dichiara altresi' che l'oggetto gravato dalla proposta di acquisto resta in custodia presso l'ufficio medesimo fino alla conclusione del relativo procedimento. In tal caso il termine per il rilascio dell'attestato e' prorogato di sessanta giorni.
2. Il Ministero ha la facolta' di acquistare la cosa o il bene per il valore indicato nella denuncia. Il provvedimento di acquisto e' notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia. Fino a quando non sia intervenuta la notifica del provvedimento di acquisto, l'interessato puo' rinunciare all'uscita dell'oggetto e provvedere al ritiro del medesimo.
3. Qualora il Ministero non intenda procedere all'acquisto, ne da' comunicazione, entro sessanta giorni dalla denuncia, alla regione nel cui territorio si trova l'ufficio di esportazione proponente. La regione ha facolta' di acquistare la cosa o il bene nel rispetto di quanto stabilito all'art. 62, commi 2 e 3. Il relativo provvedimento e' notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia.».
- Si riporta il testo dell'art. 106 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 106 (Uso individuale di beni culturali).
- 1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalita' compatibili con la loro destinazione culturale, a singoli richiedenti.
2. Per i beni in consegna al Ministero, il soprintendente determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento.
2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati al comma 2, la concessione in uso e' subordinata all'autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione del bene e sia assicurata la compatibilita' della destinazione d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo. Con l'autorizzazione possono essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene.».
- Si riporta il testo dell'art. 107 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 107 (Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali).
- 1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonche' l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d'autore.
2. E' di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Sono ordinariamente consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli originali gia' esistenti nonche' quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto diretto con l'originale. Le modalita' per la realizzazione dei calchi sono disciplinate con decreto ministeriale.».
- Si riporta il testo dell'art. 114 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 114 (Livelli di qualita' della valorizzazione).
- 1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle universita', fissano i livelli minimi uniformi di qualita' delle attivita' di valorizzazione su beni di pertinenza pubblica e ne curano l'aggiornamento periodico.
2. I livelli di cui al comma 1 sono adottati con decreto del Ministro previa intesa in sede di Conferenza unificata.
3. I soggetti che, ai sensi dell'art. 115, hanno la gestione delle attivita' di valorizzazione sono tenuti ad assicurare il rispetto dei livelli adottati.».
- Si riporta il testo dell'art. 122 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 122 (Archivi di stato e archivi storici degli enti pubblici:
consultabilita' dei documenti).
- 1. I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico sono liberamente consultabili, ad eccezione:
a) di quelli dichiarati di carattere riservato, ai sensi dell'art. 125, relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data;
b) di quelli contenenti i dati sensibili nonche' i dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine e' di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare.
b-bis) di quelli versati ai sensi dell'art. 41, comma 2, fino allo scadere dei termini indicati al comma 1 dello stesso articolo.
2. Anteriormente al decorso dei termini indicati nel comma 1, i documenti restano accessibili ai sensi della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi. Sull'istanza di accesso provvede, ove ancora operante, l'amministrazione che deteneva il documento prima del versamento o del deposito.
3. Alle disposizioni del comma 1 sono assoggettati anche gli archivi e i documenti di proprieta' privata depositati negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredita' o legato. I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredita' o legato i documenti possono anche stabilire la condizione della non consultabilita' di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio. Tale limitazione, cosi' come quella generale stabilita dal comma 1, non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata;
detta limitazione e' altresi' inoperante nei confronti degli aventi causa dai depositanti, donanti e venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali, ai quali essi siano interessati per il titolo di acquisto.».

Art. 3

Modifiche alla Parte quarta

1. Alla Parte quarta del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 163, comma 1, dopo le parole:
«del Capo V» sono inserite le seguenti:
«del Titolo I della Parte seconda»;
b) all'articolo 173, comma 1, lettera c), le parole:
«diritto di» sono soppresse;
c) all'articolo 179, comma 1, le parole:
«od imitazione» sono sostituite dalle seguenti:
«od imitazioni».

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 163, 173 e 179 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 163 (Perdita di beni culturali).
- 1.1. Se, per effetto della violazione degli obblighi stabiliti dalle disposizioni della sezione I del Capo IV e della sezione I del Capo V del Titolo I della Parte seconda, il bene culturale non sia piu' rintracciabile o risulti uscito dal territorio nazionale, il trasgressore e' tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore del bene.
2. Se il fatto e' imputabile a piu' persone, queste sono tenute in solido al pagamento della somma.
3. Se la determinazione della somma fatta dal Ministero non e' accettata dall'obbligato, la somma stessa e' determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'obbligato.
4. La determinazione della commissione e' impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquita'.». «Art. 173 (Violazioni in materia di alienazione).
- 1. E' punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da euro 1.549,50 a euro 77.469:
a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena i beni culturali indicati negli articoli 55 e 56;
b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato all'art. 59, comma 2, la denuncia degli atti di trasferimento della proprieta' o della detenzione di beni culturali;
c) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine previsto dall'art. 61, comma 1.». «Art. 179 (Casi di non punibilita).
- 1. Le disposizioni dell'art. 178 non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie od imitazioni di oggetti di antichita' o di interesse storico od archeologico, dichiarate espressamente non autentiche all'atto della esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando cio' non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto della esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.».

Art. 4

Modifiche alla Parte quinta

1. Alla Parte quinta del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 182:
1) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. In via transitoria, agli effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali:
a) colui che consegua un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, purche' risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004;
b) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni ed abbia svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e comunque non inferiore a due anni, attivita' di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo di almeno otto anni, attivita' di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
1-bis. Puo' altresi' acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneita' con valore di esame di stato abilitante, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro da emanarsi di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro il 30 ottobre 2006:
a) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo almeno pari a quattro anni, attivita' di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
b) colui che abbia conseguito o consegua un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale, purche' risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004;
c) colui che abbia conseguito o consegua un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni, purche' risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004;
d) colui che consegua un diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico, purche' risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004.
1-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, lettere b) e c), e 1-bis, lettera a):
a) la durata dell'attivita' di restauro e' documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilita' di cumulare la durata di piu' lavori eseguiti nello stesso periodo;
b) il requisito della responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento deve risultare esclusivamente da atti di data certa anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto emanati, ricevuti o comunque custoditi dall'autorita' preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
i competenti organi ministeriali rilasciano agli interessati le necessarie attestazioni entro trenta giorni dalla richiesta.
1-quater. La qualifica di restauratore di beni culturali e' attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti ovvero previo superamento della prova di idoneita', secondo quanto disposto ai commi precedenti, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sentita una rappresentanza degli iscritti. L'elenco viene tempestivamente aggiornato, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell'articolo 29, commi 7, 8 e 9. 1-quinquies. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 29, comma 10, ai medesimi effetti di cui al comma 9-bis dello stesso articolo, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali:
a) colui che abbia conseguito un diploma di laurea universitaria triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale; 
b) colui che abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a tre anni;
c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto lavori di restauro di beni ai sensi dell'articolo 29, comma 4, anche in proprio, per non meno di quattro anni. L'attivita' svolta e' dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dai competenti organi ministeriali;
d) il candidato che, essendo ammesso in via definitiva a sostenere la prova di idoneita' di cui al com-ma 1-bis ed essendo poi risultato non idoneo ad acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, venga nella stessa sede giudicato idoneo ad acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali.»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 11, ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro, la Fondazione "Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria Reale" e' autorizzata ad istituire ed attivare, in via sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con l'Universita' di Torino e il Politecnico di Torino, un corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e seguenti dello stesso articolo 29. Il decreto predetto definisce l'ordinamento didattico del corso, sulla base dello specifico progetto approvato dai competenti organi della Fondazione e delle universita', senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
b) all'articolo 183:
1) al comma 2, le parole:
«degli articoli 5 e 44» sono sostituite dalle seguenti:
«degli articoli 5, 44 e 182, commi 1, 1-quater e 2,»;
2) al comma 5, dopo le parole:
«in attuazione» sono inserite le seguenti:
«degli articoli 44, comma 4, e».

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 182 e 183 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente decreto: 
«Art. 182 (Disposizioni transitorie).
- 1. In via transitoria, agli effetti indicati all'art. 29, comma 9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali:
a) colui che consegua un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, purche' risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004;
b) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni e abbia svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e comunque non inferiore a due anni, attivita' di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certficata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo di almeno otto anni, attivita' di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
1-bis. Puo' altresi' acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'art. 29, comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneita' con valore di esame di Stato abilitante secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro da emanarsi di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, entro il 30 ottobre 2006:
a) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo almeno pari a quattro anni, attivita' di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
b) colui che abbia conseguito o consegua un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale, purche' risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004;
c) colui che abbia conseguito o consegua un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni, purche' risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004.
d) colui che consegna un diploma di laurea scpecialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico, purche' risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004.
1-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, lettere b) e c) e 1-bis, lettera a):
a) la durata dell'attivita' di restauro e' documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilita' di cumulare la durata di piu', lavori eseguiti nello stesso periodo;
b) il requisito della responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento deve risultare esclusivamente da atti di data certa anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto emanati, ricevuti o comunque custoditi dall'autorita' preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
i competenti organi ministeriali rilasciano agli interessati le necessarie attestazioni entro trenta giorni dalla richiesta.
1-quater. La qualifica di restauratore di beni culturali e' attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti ovvero previo superamento della prova di idoneita', secondo quanto disposto ai commi precedenti, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sentita una rappresentanza degli iscritti. L'elenco viene tempestivamente aggiornato, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell'art. 29, commi 7, 8 e 9.
1-quinquies. Nelle more dell'attuazione dell'art. 29, comma 10, ai medesimi effetti di cui al comma 9-bis dello stesso articolo, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali:
a) colui che abbia conseguito un diploma di laurea universitaria triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale;
b) colui che abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a tre anni;
c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto lavori di restauro di beni ai sensi dell'art. 29, comma 4, anche in proprio, per non meno di quattro anni. L'attivita' svolta e' dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dai competenti organi ministeriali;
d) il candidato che, essendo ammesso in via definitiva a sostenere la prova di idoneita' di cui al comma 1-bis ed essendo poi risultato non idoneo ad acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, venga nella stessa sede giudicato idoneo ad acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali.
2. In deroga a quanto previsto dall'art. 29, comma 11, ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro, la Fondazione «Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria Reale» e' autorizzata ad istituire ed attivare, in via sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con l'Universita' di Torino e il Politecnico di Torino, un corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e seguenti dello stesso art. 29. Il decreto predetto definisce l'ordinamento didattico del corso, sulla base dello specifico progetto approvato dai competenti organi della Fondazione e delle universita', senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali adottano le necessarie disposizioni di adeguamento alla prescrizione di cui all'art. 103, comma 4. In caso di inadempienza, il Ministero procede in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione.». «Art. 183 (Disposizioni finali).
- 1. I provvedimenti di cui agli articoli 13, 45, 141, 143, comma 10, e 156, comma 3, non sono soggetti a controllo preventivo ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 2. Dall'attuazione degli articoli 5, 44 e 182, commi 1, 1-quater e 2 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. La partecipazione alle commissioni previste dal presente codice e' assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate, non da' luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Gli oneri derivanti dall'esercizio da parte del Ministero delle facolta' previste agli articoli 34, 35 e 37 sono assunti nei limiti degli stanziamenti di bilancio relativi agli appositi capitoli di spesa.
5. Le garanzie prestate dallo Stato in attuazione degli articoli 44, comma 4, e 48, comma 5, sono elencate in allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. In caso di escussione di dette garanzie il Ministero trasmette al Parlamento apposita relazione.
6. Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi del presente decreto legislativo se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.
7. Il presente codice entra in vigore il giorno 1° maggio 2004.».

Art. 5

Modifiche all'Allegato A

1. All'Allegato A del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica, le parole:
«Previsto dagli» sono sostituite dalle seguenti:
«Integrativo della disciplina di cui agli»;
b) alla lettera A, il punto b) del numero 13 e' sostituito dal seguente:
«b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.»;
c) alla lettera A, in fine, dopo il numero 15, il periodo che inizia con le parole:
«I beni culturali» e finisce con le parole:
«alla lettera B» e' soppresso.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'allegato A del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Allegato A Integrativo della disciplina di cui agli articoli 63, comma 1;
74, commi 1 e 3;
75, comma 3, lettera a) A. Categorie di beni:
1. Reperti archeologici aventi piu' di cento anni provenienti da:
a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
b) siti archeologici;
c) collezioni archeologiche.
2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi piu' di cento anni.
3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale.
4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto.
5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.
6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonche' manifesti originali.
7. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale diverse da quelle della categoria 1.
8. Fotografie, film e relativi negativi.
9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione.
10. Libri aventi piu' di cento anni, isolati o in collezione.
11. Carte geografiche stampate aventi piu' di duecento anni.
12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi piu' di cinquanta anni.
13. a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia. b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.
14. Mezzi di trasporto aventi piu' di settantacinque anni.
15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi piu' di cinquanta anni.
B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in euro):
1) qualunque ne sia il valore:
1. Reperti archeologici.
2. Smembramento di monumenti.
9. Incunaboli e manoscritti.
12. Archivi.
2) 13.979,50: 5. Mosaici e disegni.
6. Incisioni.
8. Fotografie.
11. Carte geografiche stampate.
3) 27.959,00:
4. Acquerelli, guazzi e pastelli.
4) 46.598,00: 
7. Arte statuaria.
10. Libri.
13. Collezioni.
14. Mezzi di trasporto.
15. Altri oggetti.
5) 139.794,00:
3. Quadri. Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione.».

Art. 6

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente agli articoli 154 e 155;
b) decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, limitatamente all'articolo 10;
c) decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, limitatamente all'articolo 27, commi da 1 a 12;
d) decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, limitatamente all'articolo 2-decies.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 24 marzo 2006

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per i beni e le attivita' culturali
La Loggia, Ministro per gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Note all'art. 6:
- Gli articoli 154 e 155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998, abrogati dal presente decreto, recavano:
«Art. 154 (Commissione per i beni e le attivita' culturali).». «Art. 155 (Funzioni della commissione).».
- L'art. 10 del citato decreto legislativo n. 368 del 1998, abrogato dal presente decreto, recava:
«Art. 10 (Accordi e forme associative).».
- Si riporta l'art. 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2003, n. 229, supplemento ordinario e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 24 novembre 2003, n. 326 (Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2003, n. 274, supplemento ordinario), come modificato dal presente decreto:
«Art. 27 (Verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico).
- 1.-12. (Abrogati).
13. Le procedure di valorizzazione e dismissione previste dai commi 15 e 17 dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonche' dai commi dal 3 al 5 dell'art. 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche ai beni immobili di cui al comma 3 del presente articolo, nonche' a quelli individuati ai sensi del comma 112, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e del comma 1, dell'art. 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. All'art. 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono soppressi i commi 1-bis e 3.
13-bis. L'Agenzia del demanio, di concerto con la Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa, individua beni immobili in uso all'Amministrazione della difesa non piu' utili ai fini istituzionali da inserire in programmi di dismissione per le finalita' di cui all'art. 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.
13-ter. In sede di prima applicazione dei commi 13 e 13-bis, il Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto con l'Agenzia del demanio, individua entro il 28 febbraio 2005 beni immobili comunque in uso all'Amministrazione della difesa, non piu' utili ai fini istituzionali, da dismettere e, a tal fine, consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze e, per esso, all'Agenzia del demanio. [Entro i centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco dei beni immobili da dismettere, l'Agenzia del demanio provvede alla ripubblicazione dello stesso elenco nella Gazzetta Ufficiale, nonche' sul sito Internet dell'Agenzia, con l'indicazione del valore base degli immobili medesimi].
13-quater. Gli immobili individuati e consegnati ai sensi del comma 13-ter entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato per essere assoggettati alle procedure di valorizzazione e di dismissione di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e di cui ai commi da 6 a 8 nonche' alle procedure di cui ai commi 436, 437 e 438 dell'art. 1 della 30 dicembre 2004, n. 311, e alle altre procedure di dismissioni previste dalle norme vigenti ovvero alla vendita a trattativa privata anche in blocco. Gli immobili individuati sono stimati a cura dell'Agenzia del demanio nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. L'elenco degli immobili individuati e consegnati ai sensi del comma 13-ter e' sottoposto al Ministro per i beni e le attivita' culturali, il quale, nel termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di individuazione, provvede, attraverso le competenti soprintendenze, a verificare quali tra detti beni siano soggetti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dandone comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia del demanio apporta le conseguenti modifiche all'elenco degli immobili.
13-quinquies. La Cassa depositi e prestiti concede, entro trenta giorni dalla data di individuazione degli immobili di cui al comma 13-ter, anticipazioni finanziarie della quota come sopra determinata, pari al valore degli immobili individuati, per un importo complessivo non inferiore a 954 milioni di euro e, comunque, non superiore a 1.357 milioni di euro. Le condizioni generali ed economiche delle anticipazioni sono stabilite in conformita' con le condizioni praticate sui finanziamenti della gestione separata di cui all'art. 5, comma 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al rimborso delle somme anticipate e dei connessi oneri finanziari a valere sui proventi delle dismissioni degli immobili. Le anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Dicastero della difesa su appositi fondi relativi ai consumi intermedi e agli investimenti fissi lordi, da ripartire, nel corso della gestione, sui capitoli interessati, con decreto del Ministro della difesa da comunicare, anche con evidenze informatiche, a Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti. Sull'obbligo di rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle somme ricevute in anticipazione e dei relativi interessi puo' essere prevista, secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, la garanzia dello Stato. Tale garanzia e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'art. 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978, con imputazione nell'ambito dell'unita' previsionale di base 3.2.4.2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 e corrispondenti per gli anni successivi.
13-sexies. Fermo restando quanto previsto al comma 13-quinquies, a valere sulle risorse derivanti dall'applicazione delle procedure di valorizzazione e dismissione dei beni immobili dell'Amministrazione della difesa, non piu' utili ai fini istituzionali, ai sensi dei commi 13 e 13-bis, e individuati dal Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto con l'Agenzia del demanio, per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009 una somma di 30 milioni di euro e' destinata all'ammodernamento e alla ristrutturazione degli arsenali della Marina militare di Augusta, La Spezia e Taranto. Inoltre, una somma di 30 milioni di euro per l'anno 2005 e' destinata al finanziamento di un programma di edilizia residenziale in favore del personale delle Forze armate dei ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente.».
- L'art. 2-decies del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonche' per la tutela del diritto d'autore, e altre misure urgenti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2005, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2005, n. 109, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25 giugno 2005, abrogato dal presente decreto, recava:
«Art. 2-decies (Collezioni numismatiche).».

N.B.: il presente decreto e' stato modificato con quanto riportato nell'avviso di rettifica pubblicato sotto. Le modifiche introdotte sono indicate in grassetto tra parentesi tonde (( ... )).

AVVISO DI RETTIFICA
Comunicato relativo al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156, recante: «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 102/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2006).

(Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24/5/2006)

  
Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario n. 102/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2006, sono apportate le seguenti correzioni:
alla pag. 5, prima colonna, all'articolo 2, comma 1, lettera bb), numero 1), dove e' scritto: «... la parola: "motivata" e' soppressa e dopo le parole: "della spesa" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "indicando le specifiche finalita' di valorizzazione culturale del bene"», leggasi:
«... dopo le parole: "della spesa" sono aggiunte, in fine, le seguenti:
"indicando le specifiche finalita' di valorizzazione culturale del bene"»;
ed ancora, alla pag. 5, seconda colonna, all'articolo 2, comma 1, lettera ff), nel novellato articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al comma 8, le parole:
 «... anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attivita' sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto.», leggasi:
 «anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attivita' sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto.».

DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2006, n. 157
Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio.

(Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27/4/2006 - Suppl. Ordinario n. 102)

Testo in vigore dal: 12-5-2006

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega al Governo per l'adozione di disposizioni correttive ed integrative dei decreti emanati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo;
Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 26 gennaio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

1. All'articolo 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6 le parole:
«conferite alle regioni» sono sostituite dalle seguenti:
«esercitate dallo Stato e dalle regioni»;
b) al comma 7 le parole:
«di cui ai» sono sostituite dalle seguenti:
«esercitate dalle regioni ai sensi dei».

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'art. 10, comma 4 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 2002, come modificato dall'art. 1-bis del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2003, e convertito, con modificazioni, nella legge 17 aprile 2003, n. 82, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2003, e' il seguente:
«4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.».
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004.
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, e' il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata).
- 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali;
ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.». Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 5 (Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale).
- 1. Le regioni, nonche' i comuni, le citta' metropolitane e le province, di seguito denominati «altri enti pubblici territoriali», cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformita' a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice.
2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, documenti, incunaboli, raccolte librarie non appartenenti allo Stato o non sottoposte alla tutela statale, nonche' libri, stampe e incisioni non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni.
3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», le regioni possono esercitare le funzioni di tutela anche su raccolte librarie private, nonche' su carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato.
4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei principi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne facciano richiesta.
5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali.
6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono esercitate dallo Stato e dalle regioni secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del presente codice.
7. Relativamente alle funzioni esercitate dalle regioni ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5 e 6, il Ministero esercita le potesta' di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza.».

Art. 2

Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

1. Al comma 1, dell'articolo 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«In riferimento ai beni paesaggistici la valorizzazione comprende altresi' la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.».

Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 6 (Valorizzazione del patrimonio culturale).
- 1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attivita' dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento ai beni paesaggistici la valorizzazione comprende altresi' la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.
2. La valorizzazione e' attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.
3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.».

Art. 3

Modifiche all'articolo 131 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

1. Al comma 1, dell'articolo 131 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole:
«intende una parte omogenea» sono sostituite dalle seguenti:
«intendono parti» e dopo la parola:
«caratteri» e' inserita la seguente:
«distintivi».

Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 131 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 131 (Salvaguardia dei valori del paesaggio).
- 1. Ai fini del presente codice per paesaggio si intendono parti di territorio i cui caratteri distintivi derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni.
2. La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili.».

Art. 4

Modifiche all'articolo 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

1. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole:
«gli immobili e le aree» la parola:
«comunque» e' soppressa e sono inserite le seguenti:
«tipizzati, individuati e».

Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 134 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 134 (Beni paesaggistici).
- 1. Sono beni paesaggistici:
a) gli immobili e le aree indicati all'art. 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
b) le aree indicate all'art. 142;
c) gli immobili e le aree tipizzati, individuati e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.».

Art. 5

Sostituzione dell'articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

1. L'articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' sostituito dal seguente:
«Art. 135 (Pianificazione paesaggistica).
- 1. Lo Stato e le regioni assicurano che il paesaggio sia adeguatamente conosciuto, tutelato e valorizzato. A tale fine le regioni, anche in collaborazione con lo Stato, nelle forme previste dall'articolo 143, sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio, approvando piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l'intero territorio regionale, entrambi di seguito denominati "piani paesaggistici".
2. I piani paesaggistici, in base alle caratteristiche naturali e storiche, individuano ambiti definiti in relazione alla tipologia, rilevanza e integrita' dei valori paesaggistici.
3. Al fine di tutelare e migliorare la qualita' del paesaggio, i piani paesaggistici definiscono per ciascun ambito specifiche prescrizioni e previsioni ordinate:
a) al mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonche' delle tecniche e dei materiali costruttivi;
b) all'individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e con il principio del minor consumo del territorio, e comunque tali da non diminuire il pregio paesaggistico di ciascun ambito, con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e delle aree agricole;
c) al recupero e alla riqualificazione degli immobili e delle aree compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti, nonche' alla realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati;
d) all'individuazione di altri interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione ai principi dello sviluppo sostenibile.».

Art. 6

Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

1. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo la parola:
«tradizionale» sono inserite le seguenti:
«, ivi comprese le zone di interesse archeologico».

Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 136 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente decreto: 
«Art. 136 (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico).
- 1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarita' geologica;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, ivi comprese le zone di interesse archologico;
d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e cosi' pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.».

Art. 7

Sostituzione dell'articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

1. L'articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' sostituito dal seguente:
«Art. 137 (Commissioni regionali).
- 1. Ciascuna regione istituisce una o piu' commissioni con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136 e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo 136.
2. Di ciascuna commissione fanno parte di diritto il direttore regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio, nonche' due dirigenti preposti agli uffici regionali competenti in materia di paesaggio. I restanti membri, in numero non superiore a quattro, sono nominati dalla regione tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalita' ed esperienza nella tutela del paesaggio, eventualmente scelti nell'ambito di terne designate, rispettivamente, dalle universita' aventi sede nella regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalita' di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Decorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di designazione, la regione procede comunque alle nomine.
3. Fino all'istituzione delle commissioni di cui ai commi 1 e 2, le relative funzioni sono esercitate dalle commissioni istituite ai sensi della normativa previgente per l'esercizio di competenze analoghe.».

Art. 8

Sostituzione dell'articolo 138 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

1. L'articolo 138 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' sostituito dal seguente:
«Art. 138 (Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico).
- 1. Su richiesta del direttore regionale, della regione o degli altri enti pubblici territoriali interessati, la commissione di cui all'articolo 137 acquisisce le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e gli uffici regionali e provinciali, procede alla consultazione dei comuni interessati e, ove lo ritenga, di esperti, valuta la sussistenza del notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136 e propone la dichiarazione di notevole interesse pubblico. La proposta e' motivata con riferimento alle caratteristiche storiche, culturali, naturali, morfologiche ed estetiche degli immobili o delle aree che abbiano significato e valore identitario del territorio in cui ricadono o che siano percepite come tali dalle popolazioni e contiene le prescrizioni, le misure ed i criteri di gestione indicati all'articolo 143, comma 1.
2. Le proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico contengono una specifica disciplina di tutela, nonche' l'eventuale indicazione di interventi di valorizzazione degli immobili e delle aree cui si riferiscono, che vanno a costituire parte integrante del piano paesaggistico da approvare o modificare.
3. La commissione delibera entro sessanta giorni dalla presentazione dell'atto di iniziativa. Decorso infruttuosamente il predetto termine, la proposta e' formulata dall'organo richiedente o, in mancanza, dagli altri soggetti titolari di organi statali o regionali componenti della commissione, entro il successivo termine di trenta giorni.».

Art. 9

Sostituzione dell'articolo 139 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. L'articolo 139 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' sostituito dal seguente:
«Art. 139 (Partecipazione al procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico).
- 1. La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree, corredata dalla relativa planimetria redatta in scala idonea alla loro identificazione, e' pubblicata per novanta giorni all'albo pretorio e depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. La proposta e' altresi' comunicata alla citta' metropolitana e alla provincia interessata.
2. Dell'avvenuta proposta e relativa pubblicazione e' data senza indugio notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione territorialmente interessata, nonche' su un quotidiano a diffusione nazionale e sui siti informatici della regione e degli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a tutela. Dal primo giorno di pubblicazione decorrono gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1. Alle medesime forme di pubblicita' e' sottoposta la determinazione negativa della commissione.
3. Per gli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136, viene altresi' data comunicazione dell'avvio del procedimento di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore del bene.
4. La comunicazione di cui al comma 3 contiene gli elementi, anche catastali, identificativi dell'immobile e la proposta formulata dalla commissione. Dalla data di ricevimento della comunicazione decorrono gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1.
5. Entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione di cui al comma 1, i comuni, le citta' metropolitane, le province, le associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni e documenti alla regione, che ha altresi' facolta' di indire un'inchiesta pubblica. I proprietari, possessori o detentori del bene possono presentare osservazioni e documenti entro i trenta giorni successivi alla comunicazione individuale di cui al comma 3.».

Art. 10

Sostituzione dell'articolo 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

1. L'articolo 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' sostituito dal seguente:
«Art. 140 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza).
- 1. La regione, sulla base della proposta della commissione, esaminati le osservazioni e i documenti e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza dei termini di cui all'articolo 139, comma 5, emana il provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136 e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo 136. 
2. I provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico paesaggistico contengono una specifica disciplina di tutela, nonche' l'eventuale indicazione di interventi di valorizzazione degli immobili e delle aree cui si riferiscono, che vanno a costituire parte integrante del piano paesaggistico da approvare o modificare.
3. I provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione. 
4. I provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136 sono altresi' notificati al proprietario, possessore o detentore, depositati presso il comune o i comuni interessati, nonche' trascritti a cura della regione nei registri immobiliari.
5. Copia della Gazzetta Ufficiale e' affissa per novanta giorni all'albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati.».

Art. 11

Sostituzione dell'articolo 141 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

1. L'articolo 141 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' sostituito dal seguente:
«Art. 141 (Provvedimenti ministeriali).
- 1. Qualora la commissione non deliberi entro i termini di cui all'articolo 138 o la regione non provveda nel termine di cui all'articolo 140, il competente organo ministeriale periferico comunica alla regione ed al Ministero l'avvio della procedura di sostituzione.
2. A questo fine il predetto organo, ricevuta copia della documentazione eventualmente acquisita dalla commissione provinciale, espleta l'istruttoria, formula la proposta e la invia contestualmente ai Ministero, alla regione, nonche' ai comuni interessati affinche' questi ultimi provvedano agli adempimenti indicati all'articolo 139, comma 1, e provvede direttamente agli adempimenti indicati all'articolo 139, commi 2, 3 e 4.
3. Il Ministero valuta le osservazioni presentate ai sensi dell'articolo 139, comma 5, e provvede con decreto entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni. Il decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico e' notificato, depositato, trascritto e pubblicato nelle forme previste dall'articolo 140, commi 3, 4 e 5. In caso di inutile decorso del predetto termine cessano gli effetti cui all'articolo 146, comma 1.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle proposte di integrazione del contenuto dei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico in precedenza emanati.».

Art. 12

Sostituzione dell'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

1. L'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' sostituito dal seguente:
«Art. 142 (Aree tutelate per legge).
- 1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; 
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
h) le aree assegnate alle universita' agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.
2. Non sono comprese tra i beni elencati nel comma 1 le aree che alla data del 6 settembre 1985:
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;
b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone diverse dalle zone A e B, ed erano ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;
c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione, in tutto o in parte, abbia ritenuto, entro la data di entrata in vigore della presente disposizione, irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, puo' confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma e' sottoposto alle forme di pubblicita' previste dall'articolo 140, comma 3.
4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.».

Art. 13

Sostituzione dell'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

1. L'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' sostituito dal seguente:
«Art. 143 (Piano paesaggistico).
- 1. L'elaborazione del piano paesaggistico si articola nelle seguenti fasi:
a) ricognizione dell'intero territorio, considerato mediante l'analisi delle caratteristiche storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni e la conseguente definizione dei valori paesaggistici da tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare;
b) puntuale individuazione, nell'ambito del territorio regionale, delle aree di cui al comma 1, dell'articolo 142 e determinazione della specifica disciplina ordinata alla loro tutela e valorizzazione;
c) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio attraverso l'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilita' del paesaggio, nonche' la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
d) individuazione degli ambiti paesaggistici di cui all'articolo 135; 
e) definizione di prescrizioni generali ed operative per la tutela e l'uso del territorio compreso negli ambiti individuati;
f) determinazione di misure per la conservazione dei caratteri connotativi delle aree tutelate per legge e, ove necessario, dei criteri di gestione e degli interventi di valorizzazione paesaggistica degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico;
g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione;
h) individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, alle quali debbono riferirsi le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate;
i) tipizzazione ed individuazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c), di immobili o di aree, diversi da quelli indicati agli articoli 136 e 142, da sottoporre a specifica disciplina di salvaguardia e di utilizzazione.
2. Il piano paesaggistico, anche in relazione alle diverse tipologie di opere ed interventi di trasformazione del territorio, individua le aree nelle quali la loro realizzazione e' consentita sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti nel piano paesaggistico ai sensi del comma 1, lettere e), f), g) ed h), e quelle per le quali il piano paesaggistico definisce anche specifiche previsioni vincolanti da introdurre negli strumenti urbanistici in sede di conformazione e di adeguamento ai sensi dell'articolo 145.
3. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio possono stipulare intese per l'elaborazione congiunta dei piani paesaggistici. Nell'intesa e' stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il contenuto del piano elaborato congiuntamente forma oggetto di apposito accordo preliminare ai sensi degli articoli 15 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Entro i novanta giorni successivi all'accordo il piano e' approvato con provvedimento regionale. Decorso inutilmente tale termine, il piano e' approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. L'accordo preliminare stabilisce altresi' i presupposti, le modalita' ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 140 e 141.
4. Nel caso in cui il piano sia stato approvato a seguito dell'accordo di cui al comma 3, nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 il parere del soprintendente e' obbligatorio, ma non vincolante.
5. Il piano approvato a seguito dell'accordo di cui al comma 3 puo' altresi' prevedere:
a) la individuazione delle aree, tutelate ai sensi dell'articolo 142 e non oggetto di atti o provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 138, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di opere ed interventi puo' avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della loro conformita' alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;
b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146.
6. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 e' subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 145.
7. Il piano puo' subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di opere ed interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 5, all'esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva conformita' alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.
8. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 5, lettera a), siano effettuati controlli a campione sulle opere ed interventi realizzati e che l'accertamento di un significativo grado di violazione delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.
9. Il piano paesaggistico individua anche progetti prioritari per la conservazione, il recupero, la riqualificazione, la valorizzazione e la gestione del paesaggio regionale indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.».

Art. 14

Modifiche all'articolo 144 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

1. All'articolo 144 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«A tale fine le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica, in particolare stabilendo che a fare data dall'adozione o approvazione preliminare del piano, da parte della giunta regionale o del consiglio regionale, non sono consentiti per gli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134 gli interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela per essi previste nel piano stesso.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, il piano paesaggistico diviene efficace il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.».

Nota all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 144 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 144 (Pubblicita' e partecipazione).
- 1. Nei procedimenti di approvazione dei piani paesaggistici sono assicurate la concertazione istituzionale, la partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi, individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e ampie forme di pubblicita'. A tale fine le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica, in particolare stabilendo che a fare data dall'adozione o approvazione preliminare del piano, da parte della giunta regionale o del consiglio regionale, non sono consentiti per gli immobili e nelle aree di cui all'art. 134 gli interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela per essi previste nel piano stesso.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, il piano paesaggistico diviene efficace il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.».

Art. 15

Modifiche all'articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

1. All'articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dopo le parole:
«nonche' con» le parole:
«gli strumenti» sono soppresse e sono inserite le seguenti:
«i piani, programmi e progetti»;
b) al comma 3, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette».

Nota all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 145 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 145 (Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione).
- 1. Il Ministero individua ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 le linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalita' di indirizzo della pianificazione.
2. I piani paesaggistici prevedono misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonche' con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico.
3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle citta' metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresi' vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.
4. Entro il termine stabilito nel piano paesaggistico e comunque non oltre due anni dalla sua approvazione, i comuni, le citta' metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano e adeguano gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alle previsioni dei piani paesaggistici, introducendo, ove necessario, le ulteriori previsioni conformative che, alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio, risultino utili ad assicurare l'ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dai piani. I limiti alla proprieta' derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.
5. La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo.».

Art. 16

Sostituzione dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

1. L'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' sostituito dal seguente:
«Art. 146 (Autorizzazione).
- 1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto degli atti e dei provvedimenti elencati all'articolo 157, oggetto di proposta formulata ai sensi degli articoli 138 e 141, tutelati ai sensi dell'articolo 142, ovvero sottoposti a tutela dalle disposizioni del piano paesaggistico, non possono distruggerli, ne' introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla regione o all'ente locale al quale la regione ha delegato le funzioni i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, affinche' ne sia accertata la compatibilita' paesaggistica e sia rilasciata l'autorizzazione a realizzarli.
3. Le regioni, ove stabiliscano di non esercitare direttamente la funzione autorizzatoria di cui al presente articolo, ne possono delegare l'esercizio alle province o a forme associative e di cooperazione degli enti locali in ambiti sovracomunali all'uopo definite ai sensi degli articoli 24, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di assicurarne l'adeguatezza e garantire la necessaria distinzione tra la tutela paesaggistica e le competenze urbanistiche ed edilizie comunali. La regione puo' delegare ai comuni il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche nel caso in cui abbia approvato il piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 143, comma 3, e a condizione che i comuni abbiano provveduto al conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici. In ogni caso, ove le regioni deleghino ai comuni il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, il parere della soprintendenza di cui al comma 8 del presente articolo resta vincolante.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e' individuata la documentazione necessaria alla verifica di compatibilita' paesaggistica degli interventi proposti.
5. La domanda di autorizzazione dell'intervento indica lo stato attuale del bene interessato, gli elementi di valore paesaggistico presenti, gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari.
6. L'amministrazione competente, nell'esaminare la domanda di autorizzazione, verifica la conformita' dell'intervento alle prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e ne accerta:
a) la compatibilita' rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo ed alle finalita' di tutela e miglioramento della qualita' del paesaggio individuati dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico e dal piano paesaggistico;
b) la congruita' con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area indicati dalla dichiarazione e dal piano paesaggistico.
7. L'amministrazione competente, acquisito il parere della commissione per il paesaggio di cui all'articolo 148 e valutata la compatibilita' paesaggistica dell'intervento, entro il termine di quaranta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, trasmette al soprintendente la proposta di rilascio o di diniego dell'autorizzazione, corredata dal progetto e dalla relativa documentazione, dandone comunicazione agli interessati. La comunicazione costituisce avviso di inizio del relativo procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora l'amministrazione verifichi che la documentazione allegata non corrisponde a quella prevista al comma 4, chiede le necessarie integrazioni;
in tale caso, il termine e' sospeso dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione. Qualora l'amministrazione ritenga necessario acquisire documentazione ulteriore rispetto a quella prevista al comma 4, ovvero effettuare accertamenti, il termine e' sospeso, per una sola volta, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione, ovvero dalla data di comunicazione della necessita' di accertamenti fino a quella di effettuazione degli stessi.
8. Il soprintendente comunica il parere entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione della proposta di cui al comma 7. Decorso inutilmente il termine per l'acquisizione del parere, l'amministrazione competente assume comunque le determinazioni in merito alla domanda di autorizzazione. Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 143, comma 3, e all'avvenuto adeguamento ad esso degli strumenti urbanistici comunali, il parere e' vincolante, secondo quanto previsto dall'articolo 143, comma 4.
9. Entro il termine di venti giorni dalla ricezione del parere del soprintendente, l'amministrazione competente rilascia l'autorizzazione oppure comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto del permesso di costruire o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa.
10. Decorsi inutilmente i termini indicati al comma 9, e' data facolta' agli interessati di richiedere l'autorizzazione alla regione, che provvede anche mediante un commissario ad acta entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora venga ritenuto necessario acquisire documentazione ulteriore o effettuare accertamenti, il termine e' sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta, ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti. Laddove la regione non abbia affidato agli enti locali la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la richiesta di rilascio in via sostitutiva e' presentata alla soprintendenza competente.
11. L'autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi trenta giorni dalla sua emanazione ed e' trasmessa in copia, senza indugio, alla soprintendenza che ha emesso il parere nel corso del procedimento, nonche', unitamente al parere, alla regione, agli enti locali e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trovano l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.
12. L'autorizzazione paesaggistica, fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, non puo' essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.
13. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni ambientaliste portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Il ricorso e' deciso anche se, dopo la sua proposizione, ovvero in grado di appello, il ricorrente dichiari di rinunciare o di non avervi piu' interesse. Le sentenze e le ordinanze del tribunale amministrativo regionale possono essere appellate da chi sia legittimato a ricorrere avverso l'autorizzazione paesaggistica, anche se non abbia proposto il ricorso di primo grado. 
14. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione e' istituito un elenco, aggiornato almeno ogni quindici giorni e liberamente consultabile, in cui e' indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione paesaggistica, con la annotazione sintetica del relativo oggetto e con la precisazione se essa sia stata rilasciata in difformita' dal parere del soprintendente, ove il parere stesso non sia vincolante, o della commissione per il paesaggio. Copia dell'elenco e' trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 155.
15. Le disposizioni dei commi da 1 a 14 si applicano anche alle istanze concernenti le attivita' minerarie di ricerca ed estrazione riguardanti i beni di cui all'articolo 134.
16. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 14, non si applicano alle autorizzazioni per le attivita' di coltivazione di cave e torbiere. Per tali attivita' restano ferme le potesta' del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dal soprintendente competente. Il soprintendente si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.».

Art. 17

Modifiche all'articolo 147 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

1. Al comma 2 dell'articolo 147 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole:
«l'autorizzazione prescritta dal comma 1 e' rilasciata secondo le procedure previste all'articolo 26» sono sostituite dalle seguenti:
«si applica l'articolo 26».

Nota all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 147 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 147 (Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali).
- 1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall'art. 146 riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, l'autorizzazione viene rilasciata in esito ad una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni.
2. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, si applica l'art. 26.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero, d'intesa con il Ministero della difesa e con le altre amministrazioni statali interessate, sono individuate le modalita' di valutazione congiunta e preventiva della localizzazione delle opere di difesa nazionale che incidano su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica.».

Art. 18

Sostituzione dell'articolo 148 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

1. L'articolo 148 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' sostituito dal seguente:
«Art. 148 (Commissioni locali per il paesaggio).
- 1. Entro il 31 dicembre 2006 le regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146, comma 3.
2. Le commissioni, competenti per ambiti sovracomunali, in modo da realizzare il necessario coordinamento paesaggistico, sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.
3. Le commissioni esprimono parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 146, 147 e 159.
4. Le regioni e il Ministero possono stipulare accordi che prevedano le modalita' di partecipazione del Ministero alle commissioni per il paesaggio. In tale caso, il parere di cui all'articolo 146, comma 8, e' espresso dalle soprintendenze nelle commissioni locali per il paesaggio, secondo le modalita' stabilite nell'accordo, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 146, commi 12, 13 e 14.».

Art. 19

Modifiche all'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

1. Al comma 1 dell'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole:
«lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)» e le parole:
«e dell'articolo 156, comma 4» sono soppresse.

Nota all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'art. 149 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 149 (Interventi non soggetti ad autorizzazione).
- 1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 143, comma 5, lettera a), non e' comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'art. 146, dall'art. 147 e dall'art. 159:
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attivita' agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attivita' ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'art. 142, comma 1, lettera g), purche' previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.».

Art. 20

Modifiche all'articolo 150 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

1. All'articolo 150 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole:
«comma 4» sono sostituite dalle seguenti:
«comma 3»;
b) alla lettera a) del comma 1, le parole:
«pregiudicare il bene» sono sostituite dalle seguenti:
«recare pregiudizio al paesaggio»;
c) al comma 2, dopo le parole:
«della proposta» le parole:
«della Commissione» sono soppresse e dopo le parole:
«di cui all'articolo 138 o» le parole:
«della proposta dell'organo ministeriale prevista» sono soppresse; in fine, le parole:
«comma 4» sono sostituite dalle seguenti:
«comma 3»;
d) al comma 3 le parole:
«pianificazione paesaggistica» sono sostituite dalle seguenti:
«il piano paesaggistico», e dopo le parole:
«preveda misure» sono inserite le seguenti:
«o interventi»;
in fine, le parole:
«, per non compromettere l'attuazione della pianificazione» sono soppresse.

Nota all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'art. 150 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 150 (Inibizione o sospensione dei lavori).
- 1. Indipendentemente dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio prevista dagli articoli 139 e 141, ovvero dall'avvenuta comunicazione prescritta dall'art. 139, comma 3, la regione o il Ministero ha facolta' di:
a) inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque capaci di recare pregiudizio al paesaggio;
b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida prevista alla lettera a), la sospensione di lavori iniziati.
2. Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori incidenti su immobili od aree non ancora dichiarati di notevole interesse pubblico cessa di avere efficacia se entro il termine di novanta giorni non sia stata effettuata la pubblicazione all'albo pretorio della proposta di cui all'art. 138 o all'art. 141, ovvero non sia stata ricevuta dagli interessati la comunicazione prevista dall'art. 139, comma 3.
3. Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori incidenti su di un bene paesaggistico per il quale il piano paesaggistico preveda misure o interventi di recupero o di riqualificazione cessa di avere efficacia se entro il termine di novanta giorni la regione non abbia comunicato agli interessati le prescrizioni alle quali attenersi, nella esecuzione dei lavori.
4. I provvedimenti indicati ai commi precedenti sono comunicati anche al comune interessato.».

Art. 21

Modifiche all'articolo 152 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

1. All'articolo 152 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nel caso di aperture di strade e di cave, di posa di condotte per impianti industriali e civili e di palificazioni nell'ambito e in vista delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 136 ovvero in prossimita' degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dello stesso articolo, la regione, tenendo in debito conto la funzione economica delle opere gia' realizzate o da realizzare, ha facolta' di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, idonee ad evitare pregiudizio ai beni protetti da questo Titolo. La medesima facolta' spetta al Ministero, che la esercita previa consultazione della regione.»;
b) al comma 2 la parola:
«Regione» e' sostituita dalla seguente:
«regione».

Nota all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'art. 152 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 152 (Interventi soggetti a particolari prescrizioni).
- 1. Nel caso di aperture di strade e di cave, di posa di condotte per impianti industriali e civili e di palificazioni nell'ambito e in vista delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 136 ovvero in prossimita' degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dello stesso articolo, la regione, tenendo in debito conto la funzione economica delle opere gia' realizzate o da realizzare, ha facolta' di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, idonee ad evitare pregiudizio ai beni protetti da questo Titolo. La medesima facolta' spetta al Ministero, che la esercita previa consultazione della regione.
2. Per le zone di interesse archeologico elencate all'art. 136, lettera c), o all'art. 142, comma 1, lettera m), la regione consulta preventivamente le competenti soprintendenze.».

Art. 22

Modifiche all'articolo 154 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

1. Al comma 3 dell'articolo 154 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole:
«o all'articolo 139, comma 1, lettera m),» sono sostituite dalle seguenti:
«o dall'articolo 142, comma 1, lettera m),» e dopo la parola:
«amministrazione» e' inserita la seguente:
«competente».

Nota all'art. 22:
- Si riporta il testo dell'art. 154 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 154 (Colore delle facciate dei fabbricati).
- 1. L'amministrazione competente individuata dalla regione puo' ordinare che, nelle aree contemplate dalle lettere c) e d) dell'art. 136, sia dato alle facciate dei fabbricati, il cui colore rechi disturbo alla bellezza dell'insieme, un diverso colore che con quella armonizzi.
2. La disposizione del comma 1 non si applica nei confronti degli immobili di cui all'art. 10, comma 3, lettere a) e d), dichiarati ai sensi dell'art. 13.
3. Per i fabbricati ricadenti nelle zone di interesse archeologico elencate all'art. 136, lettera c), o dell'art. 142, comma 1, lettera m), l'amministrazione competente consulta preventivamente le competenti soprintendenze.
4. In caso di inadempienza dei proprietari, possessori o detentori dei fabbricati, l'amministrazione provvede all'esecuzione d'ufficio.».

Art. 23

Modifiche all'articolo 155 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

1. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 155 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole:
«poteri sostitutivi» sono inserite le seguenti:
«da parte del Ministero».

Nota all'art. 23:
- Si riporta il testo dell'art. 155 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 155 (Vigilanza).
- 1. Le funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici tutelati da questo Titolo sono esercitate dal Ministero e dalle regioni.
2. Le regioni vigilano sull'ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo da parte delle amministrazioni da loro individuate per l'esercizio delle competenze in materia di paesaggio. L'inottemperanza o la persistente inerzia nell'esercizio di tali competenze comporta l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero.».

Art. 24

Sostituzione dell'articolo 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

1. L'articolo 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' sostituito dal seguente:
«Art. 156 (Verifica ed adeguamento dei piani paesaggistici).
- 1. Entro il 1° maggio 2008, le regioni che hanno redatto i piani previsti dall'articolo 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, verificano la conformita' tra le disposizioni dei predetti piani e le previsioni dell'articolo 143 e provvedono ai necessari adeguamenti. Decorso inutilmente il termine sopraindicato il Ministero provvede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 5, comma 7. 
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, il Ministero, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, predispone uno schema generale di convenzione con le regioni in cui vengono stabilite le metodologie e le procedure di ricognizione, analisi, censimento e catalogazione degli immobili e delle aree oggetto di tutela, ivi comprese le tecniche per la loro rappresentazione cartografica e le caratteristiche atte ad assicurare la interoperabilita' dei sistemi informativi.
3. Le regioni e il Ministero, in conformita' a quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 143, possono stipulare intese per disciplinare lo svolgimento congiunto della verifica e dell'adeguamento dei piani paesaggistici. Nell'intesa e' stabilito il termine entro il quale devono essere completati la verifica e l'adeguamento, nonche' il termine entro il quale la regione approva il piano adeguato. Il contenuto del piano adeguato forma oggetto di accordo preliminare tra il Ministero e la regione. Qualora all'accordo preliminare non consegua entro sessanta giorni l'approvazione da parte della regione il piano e' approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro.
4. Qualora l'intesa di cui al comma 3 non venga stipulata, ovvero ad essa non segua l'accordo procedimentale sul contenuto del piano adeguato, non trova applicazione quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 143.».

Art. 25

Modifiche all'articolo 157 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

1. Al comma 1 dell'articolo 157 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d) ed alla lettera f) la parola:
«della» e' sostituita dalla seguente:
«delle»;
b) dopo la lettera f) e' aggiunta, in fine, la seguente:
«f-bis) i provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.».

Nota all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'art. 157 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 157 (Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente).
- 1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 143, comma 6, dell'art. 144, comma 2 e dell'art. 156, comma 4, conservano efficacia a tutti gli effetti: a) le notifiche di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, eseguite in base alla legge 11 giugno 1922, n. 778;
b) gli elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
c) i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emessi ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
d) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi dell'art. 82, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, aggiunto dall'art. 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431;
e) i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emessi ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
f) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
f-bis) i provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
2. Le disposizioni della presente parte si applicano anche agli immobili ed alle aree in ordine ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, sia stata formulata la proposta ovvero definita la perimetrazione ai fini della dichiarazione di notevole interesse pubblico o del riconoscimento quali zone di interesse archeologico.».

Art. 26

Sostituzione dell'articolo 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

1. L'articolo 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' sostituito dal seguente:
«Art. 159 (Procedimento di autorizzazione in via transitoria).
- 1. Fino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 156 ovvero, se anteriore, all'approvazione o all'adeguamento dei piani paesaggistici, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione da' immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato nonche' le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione e' inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nella comunicazione alla soprintendenza il Comune attesta di avere eseguito il contestuale invio agli interessati.
2. L'amministrazione competente deve produrre alla soprintendenza una relazione illustrativa degli accertamenti indicati dall'articolo 146, comma 6. L'autorizzazione e' rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque atto autonomo e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine e' sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.
3. La soprintendenza, se ritiene l'autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente Titolo, puo' annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6-bis, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495.
4. Decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione e' data facolta' agli interessati di richiedere l'autorizzazione stessa alla soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento. La richiesta, corredata dalla documentazione prescritta, e' presentata alla soprintendenza e ne e' data comunicazione alla amministrazione competente. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine e' sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.
5. Per i beni che alla data di entrata in vigore del presente codice siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l'autorizzazione puo' essere concessa solo dopo l'approvazione dei piani paesaggistici.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146, commi 1, 2, 5, 6 e 12.».

Art. 27

Sostituzione dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

1. L'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' sostituito dal seguente:
«Art. 167 (Ordine di remissione in pristino o di versamento di indennita' pecuniaria).
- 1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore e' sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
2. Con l'ordine di rimessione in pristino e' assegnato al trasgressore un termine per provvedere.
3. In caso di inottemperanza, l'autorita' amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese. Laddove l'autorita' amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda d'ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della medesima autorita' amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla suddetta autorita' competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi delle modalita' operative previste dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a seguito di apposita convenzione che puo' essere stipulata d'intesa tra il Ministero per i beni e le attivita' culturali e il Ministero della difesa.
4. L'autorita' amministrativa competente accerta la compatibilita' paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformita' dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformita' dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorita' preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilita' paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorita' competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilita' paesaggistica, il trasgressore e' tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria e' determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilita' paesaggistica presentata ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma.
6. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 5, nonche' per effetto dell'articolo 1, comma 37, lettera b), n. 1), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 1, anche per finalita' di salvaguardia nonche' per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalita' possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a cio' destinate dalle amministrazioni competenti.».

Art. 28

Modifiche all'articolo 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

1. All'articolo 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1-bis, lettera a), le parole:
«ai sensi dell'articolo 136,» sono soppresse;
b) al comma 1-ter le parole:
«ripristinatorie o» sono soppresse.

Nota all'art. 28:
- Si riporta il testo dell'art. 181 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 181 (Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformita' da essa.) (giurisprudenza di legittimita).
- 1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformita' di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici e' punito con le pene previste dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
1-bis. La pena e' della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1:
a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori;
b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'art. 142 ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore a mille metri cubi.
1-ter. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 167, qualora l'autorita' amministrativa competente accerti la compatibilita' paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione il cui al comma 1 non si applica:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformita' dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformita' dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita domanda all'autorita' preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilita' paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorita' competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.
1-quinquies. La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio dall'autorita' amministrativa, e comunque prima che intervenga a condanna, estingue il reato di cui al comma 1.
2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della sentenza e' trasmessa alla regione ed al comune del cui territorio e' stata commessa la violazione.».

Art. 29

Modifiche all'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«3-bis. In deroga al divieto di cui all'articolo 146, comma 12, sono conclusi dall'autorita' competente alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente comma, ovvero definiti con determinazione di improcedibilita' della domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel merito della compatibilita' paesaggistica dell'intervento. In tale ultimo caso l'autorita' competente e' obbligata, su istanza della parte interessata, a riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei termini di legge. Si applicano le sanzioni previste dall'articolo 167, comma 5.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano anche alle domande di sanatoria presentate nei termini ai sensi dell'articolo 1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, ferma restando la quantificazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della soprintendenza di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante.
3-quater. Agli accertamenti della compatibilita' paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 167, comma 5.».

Nota all'art. 29:
- Si riporta il testo dell'art. 182 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 182 (Disposizioni transitorie).
- 1. L'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come sostituito dall'art. 3 del decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, continua ad applicarsi limitatamente a coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti ai corsi di diploma di laurea statale ovvero di scuola di restauro statale ivi previsti.
2. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 7, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto n. 294 del 2000, come sostituito dall'art. 3 del decreto n. 420 del 2001. Le disposizioni di cui all'art. 7, comma 2, lettere a) e c), del decreto n. 294 del 2000, come sostituito dall'art. 3 del decreto n. 420 del 2001, si applicano anche a coloro i quali, alla data di entrata in vigore di tale ultimo decreto, ancorche' non ancora in possesso del diploma, erano iscritti ad una scuola di restauro statale o regionale ivi prevista fino all'anno accademico 2002-2003.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali adottano le necessarie disposizioni di adeguamento alla prescrizione di cui all'art. 103, comma 4. In caso di inadempienza, il Ministero procede in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione.
3-bis. In deroga al divieto di cui all'art. 146, comma 12, sono conclusi dall'autorita' competente alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente comma, ovvero definiti con determinazione di improcedibilita' della domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel merito della compatibilita' paesaggistica dell'intervento. In tale ultimo caso l'autorita' competente e' obbligata, su istanza della parte interessata, a riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei termini di legge. Si applicano le sanzioni previste dall'art. 167, comma 5.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano anche alle domande di sanatoria presentate nei termini ai sensi dell'art. 1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, ferma restando la quantificazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della soprintendenza di cui all'art. 1, comma 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante.
3-quater. Agli accertamenti della compatibilita' paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'art. 181, comma 1 -quater, si applicano le sanzioni di cui all'art. 167, comma 5.».

Art. 30

Modifiche all'articolo 183 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

1. Il comma 3 dell'articolo 183 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' sostituito dal seguente:
«3. La partecipazione alle commissioni previste dal presente codice e' assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate, non da' luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 24 marzo 2006

CIAMPI 
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per i beni e le attivita' culturali
La Loggia, Ministro per gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Nota all'art. 30:
- Si riporta il testo dell'art. 183 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 183 (Disposizioni finali).
- 1. I provvedimenti di cui agli articoli 13, 45, 141, 143, comma 10, e 156, comma 3, non sono soggetti a controllo preventivo ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
2. Dall'attuazione degli articoli 5 e 44 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. La partecipazione alle commissioni previste dal presente codice e assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate, non da' luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Gli oneri derivanti dall'esercizio da parte del Ministero delle facolta' previste agli articoli 34, 35 e 37 sono assunti nei limiti degli stanziamenti di bilancio relativi agli appositi capitoli di spesa.
5. Le garanzie prestate dallo Stato in attuazione dell'art. 48, comma 5, sono elencate in allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. In caso di escussione di dette garanzie il Ministero trasmette al Parlamento apposita relazione. 
6. Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi del presente decreto legislativo se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.
7. Il presente codice entra in vigore il giorno 1° maggio 2004.».

      

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