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Testo in vigore dal:
10-3-2004
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87,
117 e 118 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
recante istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8
ottobre 1997, n. 352;
Visto l'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.
137;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 settembre 2003;
Acquisito il parere della
Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16
gennaio 2004;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1. E' approvato l'unito codice
dei beni culturali e del paesaggio, composto di 184 articoli e
dell'allegato A, vistato dal Ministro proponente. Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22
gennaio 2004
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Urbani, Ministro per i beni e le attivita' culturali
La Loggia,
Ministro
per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
Allegato
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Vedere Codice in formato PDF (73 pagine) <----
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Gli articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione della Repubblica
italiana, pubblicata nell'Edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 298 del 27 dicembre 1947, come modificata
dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001, dispongono:
«Art. 76.
-
L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Art. 87.
- Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e
rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice
le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la
presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i
trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle
Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo
di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra
deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della
magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le
onorificenze della Repubblica.
Art. 117.
- La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha
legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello
Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed
esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della
concorrenza;
sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello
Stato;
perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali;
elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti
pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia
amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali;
ordinamento civile e penale;
giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di
comuni, provinice e citta' metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale
e locale;
opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono
materie di legislazione concorrente quelle relative a:
rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni;
commercio con l'estero;
tutela e sicurezza del lavoro;
istruzione, salva l'autonomia delle
istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale;
professioni;
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i
settori produttivi;
tutela della salute;
alimentazione;
ordinamento sportivo;
protezione civile;
governo del territorio;
porti e aeroporti civili;
grandi reti di trasporto e di navigazione;
ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa;
armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario;
valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali;
casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere
regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali,
riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle regioni la potesta'
legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato. Le regioni e le provinice autonome di
Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e
provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e
degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura
stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potesta' regolamentare
spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega
alle regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in ogni altra
materia. I comuni, le province e le citta' metropolitane hanno potesta'
regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello
svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono
ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne
nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di
accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale
ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore
esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi
comuni. Nelle materie di sua competenza la regione puo' concludere
accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato,
nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
Art. 118.
- Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo
che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a provinice,
citta' metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di
sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza. I comuni, le province e
le citta' metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie
e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento
fra Stato e regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo
comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento
nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, regioni, citta'
metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attivita' di
interesse generale, sulla base del principio di sussidiarieta».
- L'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, dispone:
«Art. 14 (Decreti
legislativi).
- 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi
dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con
l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della
deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del
procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine
fissato dalla legge di delegazione;
il testo del decreto legislativo
adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti
distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla
mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il
Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue
nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega
ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle
Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle
Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non
ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il
Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro
trenta giorni».
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante:
«Istituzione
del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante «testo unico
delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali,
a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352», e' pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre
1999.
- L'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante:
«Delega per la
riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, nonche' di enti pubblici», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 2002, come modificato dall'art. 1-bis del
decreto legge 18 febbraio 2003, n. 24, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2003 e convertito, con modificazioni,
nella legge 17 aprile 2003, n. 82, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
92 del 19 aprile 2003, dispone:
«Art. 10 (Delega per il riassetto e la
codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo,
sport, proprieta' letteraria e diritto d'autore).
- 1. Ferma restando la
delega di cui all'art. 1, per quanto concerne il Ministero per i beni e
le attivita' culturali il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi per il riassetto e, limitatamente alla lettera a), la
codificazione delle disposizioni legislative in materia di:
a) beni
culturali e ambientali;
b) cinematografia;
c) teatro, musica, danza e
altre forme di spettacolo dal vivo;
d) sport;
e) proprieta' letteraria e
diritto d'autore.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza
determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si
attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguamento agli
articoli 117 e 118 della Costituzione;
b) adeguamento alla normativa
comunitaria e agli accordi internazionali;
c) miglioramento
dell'efficacia degli interventi concernenti i beni e le attivita'
culturali, anche allo scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse
assegnate e l'incremento delle entrate;
chiara indicazione delle
politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una significativa e
trasparente impostazione del bilancio;
snellimento e abbreviazione dei
procedimenti;
adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie
informatiche;
d) quanto alla materia di cui alla lettera a) del comma 1:
aggiornare gli strumenti di individuazione, conservazione e protezione
dei beni culturali e ambientali, anche attraverso la costituzione di
fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni
bancarie, soggetti pubblici e privati, senza determinare ulteriori
restrizioni alla proprieta' privata, ne' l'abrogazione degli strumenti
attuali e, comunque, conformandosi al puntuale rispetto degli accordi
internazionali, soprattutto in materia di circolazione dei beni
culturali;
riorganizzare i servizi offerti anche attraverso la
concessione a soggetti diversi dallo Stato mediante la costituzione di
fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni
bancarie, soggetti pubblici e privati, in linea con le disposizioni di
cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 10 del decreto legislativo
2 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni; adeguare la
disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni
culturali, modificando le soglie per il ricorso alle diverse procedure di
individuazione del contraente in maniera da consentire anche la
partecipazione di imprese artigiane di comprovata specializzazione ed
esperienza, ridefinendo i livelli di progettazione necessari per
l'affidamento dei lavori, definendo i criteri di aggiudicazione e
prevedendo la possibilita' di varianti oltre i limiti percentuali
ordinariamente previsti, in relazione alle caratteristiche oggettive e
alle esigenze di tutela e conservazione dei beni;
ridefinire le modalita'
di costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che
intervengono nelle procedure per la concessione di contributi e
agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali, al fine di una
precisa definizione delle responsabilita' degli organi tecnici, secondo
principi di separazione fra amministrazione e politica e con particolare
attenzione ai profili di incompatibilita'; individuare forme di
collaborazione, in sede procedimentale, tra le amministrazioni per i beni
e le attivita' culturali e della difesa, per la realizzazione di opere
destinate alla difesa militare;
e) quanto alle materie di cui alle
lettere b) e c) del comma 1:
razionalizzare gli organismi consultivi e le
relative funzioni, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione
del numero e dei componenti;
snellire le procedure di liquidazione dei
contributi e ridefinire le modalita' di costituzione e funzionamento
degli organismi che intervengono nelle procedure di individuazione dei
soggetti legittimati a ricevere contributi e di quantificazione degli
stessi;
adeguare l'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di
settore;
rivedere il sistema dei controlli sull'impiego delle risorse
assegnate e sugli effetti prodotti dagli interventi;
f) quanto alla
materia di cui alla lettera d) del comma 1:
armonizzare la legislazione
ai principi generali a cui si ispirano gli Stati dell'Unione europea in
materia di doping;
riordinare i compiti dell'Istituto per il credito
sportivo, assicurando negli organi anche la rappresentanza delle regioni
e delle autonomie locali;
garantire strumenti di finanziamento anche a
soggetti privati;
g) quanto alla materia di cui alla lettera e) del comma
1:
riordinare, anche nel rispetto dei principi e criteri direttivi
indicati all'art. 14, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n.
59, la Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), il cui statuto
dovra' assicurare un'adeguata presenza degli autori, degli editori e
degli altri soggetti creativi negli organi dell'ente e la massima
trasparenza nella ripartizione dei proventi derivanti dall'esazione dei
diritti d'autore tra gli aventi diritto;
armonizzare la legislazione
relativa alla produzione e diffusione di contenuti digitali e
multimediali e di software ai principi generali a cui si ispira l'Unione
europea in materia di diritto d'autore e diritti connessi.
3. I decreti
legislativi di cui al comma 1 indicano esplicitamente le disposizioni
sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione dell'art. 15 delle
disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. I decreti
legislativi di cui al comma 1 sono adottati, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia, reso nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della
relativa richiesta. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
essere comunque adottati.
4. Disposizioni correttive ed integrative dei
decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel
rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime
procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data della
loro entrata in vigore».
Note all'art. 1:
- L'art. 9 della Costituzione
della Repubblica italiana, pubblicata nell'edizione straordinaria della
Gazzetta Ufficiale n. 298 del 27 dicembre 1947, dispone:
«Art. 9.
- La
Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e
tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della
Nazione».
- Per il testo dell'art. 117 della Costituzione della
Repubblica italiana, si veda in nota alle premesse.
Nota all'art. 4:
-
Per il testo dell'art. 118 della Costituzione della Repubblica italiana,
si veda in nota alle premesse.
Note all'art. 9:
- L'art. 12 dell'Accordo
firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al
Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929 tra la Repubblica italiana e
la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n.
121, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 85
del 10 aprile 1985, dispone:
«Art. 12.
- 1. La Santa Sede e la
Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del
patrimonio storico ed artistico. Al fine di armonizzare l'applicazione
della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi
competenti delle due Parti concorderanno opportune disposizioni per la
salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali
d'interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche.
La conservazione e la consultazione degli archivi d'interesse storico e
delle biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno favorite e
agevolate sulla base di intese tra i competenti organi delle due Parti.
2. La Santa Sede conserva la disponibilita' delle catacombe cristiane
esistenti nel suolo di Roma e nelle altre parti del territorio italiano
con l'onere conseguente della custodia, della manutenzione e della
conservazione, rinunciando alla disponibilita' delle altre catacombe. Con
l'osservanza delle leggi dello Stato e fatti salvi gli eventuali diritti
di terzi, la Santa Sede puo' procedere agli scavi occorrenti ed al
trasferimento delle sacre reliquie».
- L'art. 8 della Costituzione della
Repubblica italiana, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - edizione
straordinaria - n. 298 del 27 dicembre 1947, dispone:
«Art. 8.
- Tutte
le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le
confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di
organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con
l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono
regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze».
Nota all'art. 12:
- L'art. 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, recante:
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici», pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2003 e
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 274 del
25 novembre 2003, dispone:
«Art. 27 (Verifica dell'interesse culturale
del patrimonio immobiliare pubblico).
- 1. Le cose immobili e mobili
appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, alle citta'
metropolitane, ai comuni e ad ogni altro ente ed istituto pubblico, di
cui all'art. 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sono
sottoposte alle disposizioni in materia di tutela del patrimonio
culturale fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al
comma 2.
2. La verifica circa la sussistenza dell'interesse artistico,
storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1,
e' effettuata dalle soprintendenze, d'ufficio o su richiesta dei soggetti
cui le cose appartengono, sulla base di indirizzi di carattere generale
stabiliti dal Ministero per i beni e le attivita' culturali.
3. Qualora
nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l'interesse di
cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle
disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999.
4.
L'esito negativo della verifica avente ad oggetto cose appartenenti al
demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici
territoriali, e' comunicato ai competenti uffici affinche' ne dispongano
la sdemanializzazione, qualora non vi ostino altre ragioni di pubblico
interesse da valutarsi da parte del Ministero interessato.
5. [comma
soppresso dalla legge di conversione].
6. I beni nei quali sia stato
riscontrato, in conformita' agli indirizzi generali richiamati al comma
2, l'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico
restano definitivamente sottoposti alle disposizioni di tutela.
L'accertamento positivo costituisce dichiarazione ai sensi degli articoli
6 e 7 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999 ed e'
trascritto nei modi previsti dall'art. 8 del medesimo testo unico.
7. Le
disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma
1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo
la loro natura giuridica.
8. In sede di prima applicazione del presente
articolo, la competente filiale dell'Agenzia del demanio trasmette alla
soprintendenza regionale, entro trenta giorni dalla emanazione del
decreto di cui al comma 9, gli elenchi degli immobili di proprieta' dello
Stato o del demanio statale sui quali la verifica deve essere effettuata,
corredati di schede descrittive recanti i dati conoscitivi relativi ai
singoli immobili.
9. I criteri per la predisposizione degli elenchi e le
modalita' di redazione delle schede descrittive, nonche' le modalita' di
trasmissione dei predetti elenchi e delle schede descrittive anche per il
tramite di altre amministrazioni interessate sono stabiliti con decreto
del Ministero per i beni e le attivita' culturali, da emanare di concerto
con l'Agenzia del demanio e con la Direzione generale dei lavori e del
demanio del Ministero della difesa per i beni immobili in uso
all'amministrazione della difesa entro trenta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto legge.
10. La soprintendenza regionale, sulla
base dell'istruttoria svolta dalle soprintendenze competenti e del parere
da queste formulato nel termine perentorio di trenta giorni dalla
richiesta, conclude il procedimento di verifica in ordine alla
sussistenza dell'interesse culturale dell'immobile con provvedimento
motivato e ne da' comunicazione all'agenzia richiedente, entro sessanta
giorni dalla ricezione della relativa scheda descrittiva. La mancata
comunicazione nel termine complessivo di centoventi giorni dalla
ricezione della scheda equivale ad esito negativo della verifica.
11. Le
schede descrittive degli immobili di proprieta' dello Stato oggetto di
verifica positiva, integrate con il provvedimento di cui al comma 10,
confluiscono in un archivio informatico accessibile ad entrambe le
amministrazioni, per finalita' di monitoraggio del patrimonio immobiliare
e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive
competenze istituzionali.
12. Per gli immobili appartenenti alle regioni
e agli altri enti pubblici territoriali, nonche' per quelli di proprieta'
di altri enti ed istituti pubblici, la verifica e' avviata a richiesta
degli enti interessati, che provvedono a corredare l'istanza con le
schede descrittive dei singoli immobili. Al procedimento cosi' avviato si
applicano le disposizioni dei commi 10 ed 11.
13. Le procedure di
valorizzazione e dismissione previste dai commi 15 e 17 dell'art. 3 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonche' dai commi dal 3 al 5
dell'art. 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche ai
beni immobili di cui al comma 3 del presente articolo, nonche' a quelli
individuati ai sensi del comma 112 dell'art. 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni, e del comma 1 dell'art. 44
della legge 23 dicembre 1998, n. 448. All'art. 44 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e successive modificazioni, sono soppressi i commi 1-bis e
3. 13-bis. L'Agenzia del demanio, di concerto con la Direzione generale
dei lavori e del demanio del Ministero della difesa, individua beni
immobili in uso all'amministrazione della difesa non piu' utili ai fini
istituzionali da inserire in programmi di dismissione per le finalita' di
cui all'art. 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni».
Nota all'art. 14:
- L'art. 2 della legge 7
agosto 1990, n. 241, recante:
«Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990, dispone:
«Art. 2.
- 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una
istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica
amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un
provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per
ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente
disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve
concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento
o dal ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di
parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi
del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
4. Le determinazioni
adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto
dai singoli ordinamenti».
Nota all'art. 16:
- Il decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, recante:
«Semplificazione
dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1972.
Note all'art. 29:
-
L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, come modificato dall'art. 74 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1993 e dall'art.
11 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1999; ed
integrato dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997,
dispone:
«Art. 17 (Regolamenti)
- 1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni
dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a)
l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei
regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e
dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli
relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in
cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di
legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche
secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) [soppressa].
2. Con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva
assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare
del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in
vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono
essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di
piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali,
ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della
legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i
regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del
Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte
dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione
e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con
regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro
competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il
Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i
contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli
uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di
Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e
l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture
con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per
funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica
della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti
ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti
delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».
- L'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante:
«Istituzione
del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 250 del 26 ottobre 1998, dispone:
«Art. 9 (Scuole di formazione e
studio).
- 1. Presso i seguenti istituti operano scuole di alta
formazione e di studio: Istituto centrale del restauro;
Opificio delle
pietre dure;
Istituto centrale per la patologia del libro.
2. Gli
istituti di cui al comma 1 organizzano corsi di formazione e di
specializzazione anche con il concorso di universita' e altre istituzioni
ed enti italiani e stranieri e possono, a loro volta, partecipare e
contribuire alle iniziative di tali istituzioni ed enti.
3. L'ordinamento
dei corsi delle scuole, i requisiti di ammissione e i criteri di
selezione del personale docente sono stabiliti con regolamenti
ministeriali adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro, d'intesa con la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Con decreto del Ministro possono essere istituite sezioni distaccate
delle scuole gia' istituite.
4. Con regolamento adottato con le modalita'
di cui al comma 3 si provvede al riordino delle scuole di cui all'art. 14
del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409».
- L'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante:
«Definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 202 del 30 agosto 1997, dispone:
«Art. 4 (Accordi tra Governo,
regioni e province autonome di Trento e Bolzano).
- 1. Governo, regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di
leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalita',
economicita' ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere
in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse
comune.
2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del
Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano».
Nota all'art. 41:
- Per il testo dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda in nota all'art. 29.
Nota
all'art. 46:
- Per il testo dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n.
241, si veda in nota all'art. 14. Nota all'art. 53:
- L'art. 822 del
codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262,
pubblicato nell'edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 79 del
4 aprile 1942, dispone:
«Art. 822 (Demanio pubblico).
- Appartengono
allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la
spiaggia, le rade e i porti;
i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre
acque definite pubbliche dalle leggi in materia;
le opere destinate alla
difesa nazionale. Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se
appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate;
gli aerodromi;
gli acquedotti;
gli immobili riconosciuti d'interesse
storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia, le
raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche;
e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime
proprio del demanio pubblico».
Nota all'art. 69:
- Per il decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, si veda in nota
all'art. 16.
Nota all'art. 73:
- Il regolamento (CEE) n. 3911/92 del
Consiglio, del 9 dicembre 1992, relativo all'esportazione di beni
culturali, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 2a serie speciale -
n. 17 del 1° marzo 1993;
e' stato modificato dal regolamento (CE) n.
2469/96 del Consiglio, del 16 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 2a serie speciale - n. 16 del 27 febbraio 1997 e dal
regolamento (CE) n. 974/01 del Consiglio, del 14 maggio 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 2a serie speciale - n. 57 del 23 luglio 2001.
- La direttiva 93/7 CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, concernente la
«Restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di
uno Stato membro», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 2a serie
speciale - n. 54 del 12 luglio 1993;
e' stata modificata dalla direttiva
96/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 febbraio 1997,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 2a serie speciale - n. 45 del 16
giugno 1997 e dalla direttiva 2001/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 giugno 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 2a
serie speciale - n. 71 del 10 settembre 2001. Nota all'art. 74: - Per il
regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, si veda
in nota all'art. 73.
Note all'art. 75:
- L'art. 30 del trattato che
istituisce la comunita' economica europea, ratificato e reso esecutivo
dalla legge 14 ottobre 1957, n. 1203, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 317 del 23 dicembre 1957, come sostituito e rinumerato dall'art. 6 del
trattato di Amsterdam, ratificato e reso esecutivo con legge 16 giugno
1998, n. 209, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 155 del 6 luglio 1998, dispone:
«Art. 30 [36] - Le
disposizioni degli articoli 28 [30] e 29 [34] lasciano impregiudicati i
divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito
giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di
pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e
degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del
patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della
proprieta' industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o
restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria,
ne' una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri».
-
Per il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992,
si veda in nota all'art. 73.
Nota all'art. 76:
- Per la direttiva 93/7
CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, si veda in nota all'art. 73.
Nota
all'art. 77:
- L'art. 163 del codice di procedura civile, approvato con
regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 1940, come
modificato dall'art. 7 della legge 14 luglio 1950, n. 581, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 16 agosto 1950 e
dall'art. 7 della legge 26 novembre 1990, n. 353, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1° dicembre
1990, dispone:
«Art. 163 (Contenuto della citazione).
- La domanda si
propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. Il presidente del
tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto
approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della
settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima
comparizione delle parti. L'atto di citazione deve contenere:
1)
l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda e' proposta;
2)
il nome, il cognome e la residenza dell'attore, il nome, il cognome, la
residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che
rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se l'attore o convenuto
e' una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato,
la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con
l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in
giudizio;
3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;
4)
l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le
ragioni della domanda, con relative conclusioni;
5) l'indicazione
specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in
particolare dei documenti che offre in comunicazione;
6) il nome e il
cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia
stata gia' rilasciata;
7) l'indicazione del giorno dell'udienza di
comparizione;
l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti
giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite
dall'art. 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei
termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice
designato ai sensi dell'art. 168-bis, con l'avvertimento che la
costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui
all'art. 167. L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'art. 125, e'
consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il
quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti».
Nota all'art.
84:
- Per il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre
1992, si veda in nota all'art. 73.
- Per la direttiva 93/7 CEE del
Consiglio, del 15 marzo 1993, si veda in nota all'art. 73.
Nota all'art.
87:
- L'atto finale della conferenza diplomatica per l'adozione del
progetto di Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni
culturali rubati o illecitamente esportati, con annesso, fatto a Roma il
24 giugno 1995, e' stato ratificato e reso esecutivo con legge 7 giugno
1999, n. 213, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio
1999.
Note all'art. 91:
- Per il testo dell'art. 822 del codice civile,
si veda in nota all'art. 53.
- L'art. 826 del codice civile, approvato
con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, pubblicato nell'edizione
straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1942, dispone:
«Art. 826 (Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni).
- I
beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non
siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti,
costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle
province e dei comuni. Fanno parte del patrimonio indisponibile dello
Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il
demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la
disponibilita' ne e' sottratta al proprietario del fondo, le cose di
interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e
artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i
beni costituenti la dotazione della presidenza della Repubblica, le
caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra.
Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente,
delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici
destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni
destinati a un pubblico servizio».
Note all'art. 92:
- Per il testo
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda in nota all'art.
29.
Note all'art. 128:
- La legge 20 giugno 1909, n. 364, «che
stabilisce e fissa norme per l'inalienabilita' delle antichita' e belle
arti», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 1909.
- La legge 11 giugno 1922, n. 778, recante:
«Provvedimenti per la tutela
delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico»,
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 24 giugno 1922.
- Gli
articoli 2, 3, 5 e 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, concernente
la «Tutela delle cose d'interesse artistico e storico», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1939, dispongono:
«Art. 2.
- Sono altresi' sottoposte alla presente legge le cose immobili che, a
causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della
letteratura, dell'arte e della cultura in genere, siano state
riconosciute di interesse particolarmente importante e come tali abbiano
formato oggetto di notificazione, in forma amministrativa, del Ministro
per la educazione nazionale. La notifica, su richiesta del Ministro, e'
trascritta nei registri delle Conservatorie delle ipoteche ed ha
efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o
detentore della cosa a qualsiasi titolo.
Art. 3.
- Il Ministro per
l'educazione nazionale notifica in forma amministrativa ai privati
proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, le cose indicate
all'art. 1 che siano di interesse particolarmente importante. Trattandosi
di immobili per natura o di pertinenze, si applicano le norme di cui al
secondo comma dell'articolo precedente. L'elenco delle cose mobili, delle
quali si e' notificato l'interesse particolarmente importante, e'
conservato presso il Ministero dell'educazione nazionale e copie dello
stesso sono depositate presso le prefetture del Regno. Chiunque abbia
interesse puo' prenderne visione.
Art. 5.
- Il Ministro per l'educazione
nazionale, sentito il Consiglio nazionale della educazione, delle scienze
e delle arti puo' procedere alla notifica delle collezioni o serie di
oggetti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche
ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o
storico. Le collezioni e le serie notificate non possono, per qualsiasi
titolo, essere smembrate senza l'autorizzazione del Ministro per
l'educazione nazionale.
Art. 21.
- Il Ministro per l'educazione nazionale
ha facolta' di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme
dirette ad evitare che sia messa in pericolo la integrita' delle cose
immobili soggette alle disposizioni della presente legge, ne sia
danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di
ambiente o di decoro. L'esercizio di tale facolta' e' indipendente dalla
applicazione dei regolamenti edilizi o dalla esecuzione di piani
regolatori. Le prescrizioni dettate in base al presente articolo devono
essere, su richiesta del Ministro, trascritte nei registri delle
Conservatorie delle ipoteche ed hanno efficacia nei confronti di ogni
successivo proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo,
della cosa cui le prescrizioni stesse si riferiscono».
- L'art. 36 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
recante:
«Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi
di Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 31 ottobre
1963, dispone:
«Art. 36 (Dichiarazione di notevole interesse storico).
-
E' compito dei sovrintendenti archivistici dichiarare, con provvedimento
motivato da notificare in forma amministrativa, il notevole interesse
storico di archivi o di singoli documenti di cui siano proprietari,
possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati. Contro i
provvedimenti dei sovrintendenti i privati possono ricorrere, nel termine
di sessanta giorni, al Ministro per l'interno che decide, udita la Giunta
del Consiglio superiore degli archivi».
- Gli articoli 6, 7, 8 e 49 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante: «testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a
norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352», pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre
1999, dispongono:
«Art. 6 (Dichiarazione).
- 1. Salvo quanto disposto
dal comma 4, il Ministero dichiara l'interesse particolarmente importante
delle cose indicate all'art. 2, comma 1, lettera a) appartenenti a
soggetti diversi da quelli indicati all'art. 5, comma 1.
2. Il Ministero
dichiara altresi' l'interesse particolarmente importante delle cose
indicate all'art. 2, comma l, lettera b), l'eccezionale interesse delle
collezioni o serie di oggetti indicati all'art. 2, comma 1, lettera c) e
il notevole interesse storico dei beni indicati all'articolo 2, comma 4,
lettera c).
3. Gli effetti della dichiarazione sono stabiliti dall'art.
10.
4. La Regione competente per territorio dichiara l'interesse
particolarmente importante delle cose indicate nell'art. 2, comma 2,
lettera c) di proprieta' privata. In caso di inerzia della Regione, il
Ministero procede a norma dell'art. 9, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.
Art. 7 (Procedimento
di dichiarazione).
- 1. Il Ministero avvia il procedimento di
dichiarazione previsto dell'art. 6 direttamente o su proposta formulata
dal soprintendente, anche su richiesta della regione, della provincia o
del comune, dandone comunicazione al proprietario, possessore o
detentore.
2. La comunicazione ha per oggetto gli elementi identificativi
del bene e la sua valutazione risultante dall'atto di iniziativa o dalla
proposta, l'indicazione degli effetti previsti dal comma 4 nonche'
l'indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la
presentazione di eventuali osservazioni.
3. Allorche' il procedimento
riguardi complessi immobiliari, la comunicazione e' inviata anche al
Comune interessato.
4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via
cautelare, delle disposizioni previste dalla sezione I del Capo II e
dalla sezione I del Capo III di questo Titolo.
5. Gli effetti indicati al
comma 4 cessano alla scadenza del termine del procedimento di
dichiarazione che il Ministero stabilisce a norma dell'art. 2, comma 2,
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Le regioni applicano le
disposizioni indicate ai commi precedenti nell'esercizio delle funzioni
indicate all'art. 6, comma 4.
Art. 8 (Notificazione della dichiarazione).
- 1. La dichiarazione prevista dall'art. 6 e' notificata al proprietario,
possessore o detentore delle cose che ne formano oggetto.
2. Ove si
tratti di cose soggette a pubblicita' immobiliare la dichiarazione, su
richiesta del Ministero, e' trascritta nei registri immobiliari ed ha
efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o
detentore a qualsiasi titolo.
3. Le dichiarazioni adottate dalle regioni
a norma dell'art. 6, comma 4, sono trasmesse al Ministero.
Art. 49
(Prescrizioni di tutela indiretta).
- 1. Il Ministero, anche su proposta
del soprintendente, ha facolta' di prescrivere le distanze, le misure e
le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrita'
delle cose immobili soggette alle disposizioni di questo Titolo, ne sia
danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di
ambiente e di decoro.
2. L'esercizio di tale facolta' e' indipendente
dalle previsioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici.
3. La comunicazione di avvio del procedimento e' eseguita con le
modalita' previste dall'art. 7, comma 2, ovvero, se per il numero di
destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa, mediante idonee forme di pubblicita'. Con la
comunicazione personale l'amministrazione ha facolta' di adottare
provvedimenti cautelari.
4. Le prescrizioni dettate in base al presente
articolo sono trascritte nei registri immobiliari e hanno efficacia nei
confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore, a
qualsiasi titolo, della cosa cui le prescrizioni stesse si riferiscono.
5. Nel caso di complessi immobiliari, alla comunicazione si applica anche
la disposizione dell'art. 7, comma 3».
Note all'art. 129:
- La legge 28
giugno 1871, n. 286, «che estende alla Provincia di Roma gli articoli 24
e 25 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile»,
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 giugno 1871.
- La
legge 8 luglio 1883, n. 1461, «che provvede per la conservazione delle
gallerie, biblioteche ed altre collezioni d'arte e di antichita», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 1883.
- Il regio
decreto 23 novembre 1891, n. 653, «che approva il regolamento per
l'esecuzione dell'art. 4 della legge 28 giugno 1871, n. 286 (serie 2a) e
della legge 8 luglio 1883, n. 1461 (serie 3a)», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1891.
- La legge 7 febbraio
1892, n. 31, «portante provvedimenti per le gallerie, biblioteche e
collezioni d'arte e di antichita», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 1892.
Note all'art. 130:
- Il regio
decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, recante il «Regolamento per gli Archivi
di Stato», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 dell'8 novembre
1911.
- Il regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, recante il «Regolamento
di esecuzione delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 23 giugno 1912, n.
688, per le antichita' e le belle arti», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 130 del 5 giugno 1913.
Nota all'art. 139:
- L'art. 13 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, recante:
«Istituzione del Ministero
dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale», pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 1986,
dispone:
«Art. 13.
- 1. Le associazioni di protezione ambientale a
carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono
individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle
finalita' programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti
dallo statuto, nonche' della continuita' dell'azione e della sua
rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente
da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine
senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide.
2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del
Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al precedente art.
12, comma 1, lettera c), effettua, entro trenta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, una prima individuazione delle associazioni
a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni,
secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il
Parlamento».
Note all'art. 142:
- Il regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, recante il «testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e
impianti elettrici», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8
gennaio 1934.
- L'art. 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227,
recante «Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma
dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2001, dispone:
«Art.
2 (Definizione di bosco e di arboricoltura da legno).
- 1. Agli effetti
del presente decreto legislativo e di ogni altra normativa in vigore nel
territorio della Repubblica i termini bosco, foresta e selva sono
equiparati.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo le regioni stabiliscono per il territorio di
loro competenza la definizione di bosco e:
a) i valori minimi di
larghezza, estensione e copertura necessari affinche' un'area sia
considerata bosco;
b) le dimensioni delle radure e dei vuoti che
interrompono la continuita' del bosco;
c) le fattispecie che per la loro
particolare natura non sono da considerarsi bosco.
3. Sono assimilati a
bosco:
a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalita'
di difesa idrogeologica del territorio, qualita' dell'aria, salvaguardia
del patrimonio idrico, conservazione della biodiversita', protezione del
paesaggio e dell'ambiente in generale;
b) le aree forestali
temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di
utilizzazioni forestali, avversita' biotiche o abiotiche, eventi
accidentali, incendi;
c) le radure e tutte le altre superfici
d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la
continuita' del bosco.
4. La definizione di cui ai commi 2 e 6 si applica
ai fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di cui
all'art. 146, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490.
5. Per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di
alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla
produzione di legno e biomassa. La coltivazione e' reversibile al termine
del ciclo colturale.
6. Nelle more dell'emanazione delle norme regionali
di cui al comma 2 e ove non diversamente gia' definito dalle regioni
stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale
arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o
artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete
e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le
alberature stradali, i castagneti da frutto in attualita' di coltura e
gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma
5. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono
avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media
non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con
misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. E' fatta salva la
definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759.
Sono altresi' assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di
rimboschimento per le finalita' di difesa idrogeologic a del territorio,
qualita' dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione
della biodiversita', protezione del paesaggio e dell'ambiente in
generale, nonche' le radure e tutte le altre superfici d'estensione
inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuita' del bosco».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448,
recante: «Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide
d'importanza internazionale, soprattutto come `habitat' degli uccelli
acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 173 del 3 luglio 1976.
- Il decreto ministeriale 2
aprile 1968, 1444, recante:
«Limiti inderogabili di densita' edilizia,
di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi
destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o
riservati alle attivita' collettive, al verde pubblico o a parcheggi da
osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o
della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6
agosto 1967, n. 765», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del
16 aprile 1968.
- L'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, recante
«Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica;
norme
sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni
alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167;
29 settembre
1964, n. 847;
ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel
settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 30 ottobre 1971, dispone:
«Art. 18.
- Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i comuni, ai fini dell'applicazione del precedente
art. 16 procedono alla delimitazione dei centri edificati con
deliberazione adottata dal consiglio comunale. In pendenza dell'adozione
di tale deliberazione, il comune dichiara con delibera consigliare, agli
effetti del procedimento espropriativo in corso, se l'area ricade o meno
nei centri edificati. Il centro edificato e' delimitato, per ciascun
centro o nucleo abitato, dal perimetro continuo che comprende tutte le
aree edificate con continuita' ed i lotti interclusi. Non possono essere
compresi nel perimetro dei centri edificati gli insediamenti sparsi e le
aree esterne, anche se interessate dal processo di urbanizzazione. Ove
decorra inutilmente il termine previsto al primo comma del presente
articolo, alla delimitazione dei centri edificati provvede la regione».
Nota all'art. 144:
- Per il testo dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986,
n. 349, si veda in nota all'art. 139.
Nota all'art. 145:
- L'art. 52 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21
aprile 1998, dispone:
«Art. 52 (Compiti di rilievo nazionale).
- 1. Ai
sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
hanno rilievo nazionale i compiti relativi alla identificazione delle
linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento
ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla
articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di
competenza statale, nonche' al sistema delle citta' e delle aree
metropolitane, anche ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno e delle aree
depresse del paese.
2. Spettano allo Stato i rapporti con gli organismi
internazionali e il coordinamento con l'Unione europea di cui all'art. 1,
comma 4, lettera e), della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di
politiche urbane e di assetto territoriale.
3. I compiti di cui al comma
1 del presente articolo sono esercitati attraverso intese nella
Conferenza unificata.
4. All'art. 81, comma primo, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la lettera a) e'
abrogata».
Note all'art. 146:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante:
«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990.
- Per il testo dell'art. 13 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, si veda in nota all'art. 139.
Note all'art.
147:
- Gli articoli 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto
1990, n. 241, recante:
«Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990,
dispongono:
- «Art. 14.
- 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame
contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento
amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una
conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta
quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti,
nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni
pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del
procedimento, avendoli formalmente richiesti.
3. La conferenza di servizi
puo' essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi
coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi, riguardanti
medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e' indetta
dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle
amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. Per i lavori
pubblici si continua ad applicare l'art. 7 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni. L'indizione della conferenza puo'
essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando
l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque
denominati, di competenza di piu' amministrazioni pubbliche, la
conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza
di servizi e' convocata dal concedente entro quindici giorni fatto salvo
quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
impatto ambientale (VIA).
Art. 14-bis.
- 1. La conferenza di servizi puo'
essere convocata per progetti di particolare complessita', su motivata e
documentata richiesta dell'interessato, prima della presentazione di una
istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le
condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di
consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni
dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del
richiedente.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di
interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto
preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere,
sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le
autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque
denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da
ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non
emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque
preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni
indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi
necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
gli atti di consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza
di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase
preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto
ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale
conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al
comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi
trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorita' competente
alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e
dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte
integrante della procedura di VIA, la suddetta autorita' esamina le
principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della
documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di
incompatibilita', anche con riferimento alla localizzazione prevista dal
progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito
della conferenza di servizi le condizioni per ottenere , in sede di
presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.
4.
Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime
allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale
sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza
di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento,
anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento
trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo,
redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni
in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la
conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla
trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o
concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca
la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare,
secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni.
Art. 14-ter.
- 1. La conferenza di servizi assume le
determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a
maggioranza dei presenti.
2. La convocazione della prima riunione della
conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate,
anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della
relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni
convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare,
l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso,
l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i
dieci giorni successivi alla prima.
3. Nella prima riunione della
conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva
alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi
dell'art. 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il
termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della
conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto
dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione
procedente provvede ai sensi dei commi 2 e seguenti dell'art. 14-quater.
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si
esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima. Se la VIA non
interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo
provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di
conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi
al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti
partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di
cui al precedente periodo e' prorogato di altri trenta giorni nel caso
che si appalesi la necessita' di approfondimenti istruttori.
5. Nei
procedimenti relativamente ai quali sia gia' intervenuta la decisione
concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 14-quater,
nonche' quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si
applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute
pubblica.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di
servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo
competente, ad esprimere in modo vincolante la volonta'
dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.
7.
Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui
rappresentante non abbia espresso definitivamente la volonta'
dell'amministrazione rappresentata e non abbia notificato
all'amministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni dalla
data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento,
il proprio motivato dissenso, ovvero nello stesso termine non abbia
impugnato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.
8. In
sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola
volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o
ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta
sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del
provvedimento.
9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione
conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti
gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di
assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni
partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta
conferenza.
10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a
VIA e' pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della
predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso
di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per
eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti
interessati.
Art. 14-quater.
- 1. Il dissenso di uno o piu'
rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla
conferenza di servizi, a pena di inammissibilita', deve essere
manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente
motivato, non puo' riferirsi a questioni connesse che non costituiscono
oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni
delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
2. Se una o
piu' amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il
proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente,
quest'ultima, entro i termini perentori indicati dall'art. 14-ter, comma
3, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento
sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di
conferenza di servizi. La determinazione e' immediatamente esecutiva.
3.
Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute, la decisione e' rimessa al
Consiglio dei Ministri, ove l'amministrazione dissenziente o quella
procedente sia un'amministrazione statale, ovvero ai competenti organi
collegiali esecutivi degli enti territoriali, nelle altre ipotesi. Il
Consiglio dei Ministri o gli organi collegiali esecutivi degli enti
territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo che il Presidente del
Consiglio dei Ministri o il presidente della giunta regionale o il
presidente della provincia o il sindaco, valutata la complessita'
dell'istruttoria, decidano di prorogare tale termine per un ulteriore
periodo non superiore a sessanta giorni.
4. Quando il dissenso e'
espresso da una regione, le determinazioni di competenza del Consiglio
dei Ministri previste al comma 3 sono adottate con l'intervento del
presidente della giunta regionale interessata, al quale e' inviata a tal
fine la comunicazione di invito a partecipare alla riunione, per essere
ascoltato, senza diritto di voto.
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia
sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione
l'art. 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400,
introdotta dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303».
- L'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante:
«Istituzione
del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del
15 luglio 1986, dispone:
«Art. 6.
- 1. Entro sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento il disegno
di legge relativo all'attuazione delle direttive comunitarie in materia
di impatto ambientale.
2. In attesa dell'attuazione legislativa delle
direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme tecniche
e le categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni
dell'ambiente ed alle quali si applicano le disposizioni di cui ai
successivi commi 3, 4 e 5, sono individuate con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata su proposta del Ministro dell'ambiente, sentito il
Comitato scientifico di cui al successivo art. 11, conformemente alla
direttiva del Consiglio delle comunita' europee n. 85/337 del 27 giugno
1985.
3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2 sono
comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro dell'ambiente, al
Ministro per i beni culturali e ambientali e alla regione
territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto
sull'ambiente. La comunicazione contiene l'indicazione della
localizzazione dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e
solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle
emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei dispositivi di
eliminazione o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione
dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale. L'annuncio
dell'avvenuta comunicazione deve essere pubblicato, a cura del
committente, sul quotidiano piu' diffuso nella regione territorialmente
interessata, nonche' su un quotidiano a diffusione nazionale.
4. Il
Ministro dell'ambiente, sentita la regione interessata, di concerto con
il Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla
compatibilita' ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali
la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo
proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri in casi di particolare
rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela
culturale o paesaggistica il Ministro dell'ambiente provvede di concerto
con il Ministro per i beni culturali e ambientali.
5. Ove il Ministro
competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla
valutazione del Ministero dell'ambiente, la questione e' rimessa al
Consiglio dei Ministri.
6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al
comma 3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti contrastanti con
il parere sulla compatibilita' ambientale espresso ai sensi del comma 4,
o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio
ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la
questione al Consiglio dei Ministri.
7. Restano ferme le attribuzioni del
Ministro per i beni culturali e ambientali nelle materie di sua
competenza.
8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali nel caso
previsto dall'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n.
312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431,
esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il Ministro
dell'ambiente. 9. Qualsiasi cittadino, in conformita' delle leggi
vigenti, puo' presentare, in forma scritta, al Ministero dell'ambiente,
al Ministero per i beni culturali e ambientali e alla regione interessata
istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione di
impatto ambientale, nel termine di trenta giorni dall'annuncio della
comunicazione del progetto».
Nota all'art. 153:
- L'art. 23, comma 4,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il «Nuovo codice
della strada», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, come modificato dall'art. 13 del
decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 15 settembre 1993, dall'art.
30 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 1999 e dall'art.
1 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, pubblicato Gazzetta Ufficiale
n. 149 del 30 giugno 2003 e convertito, con modificazioni, nella legge 1°
agosto 2003, n. 214, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2003, dispone:
«4. La collocazione di
cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse
e' soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente
proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno
dei centri abitati la competenza e' dei comuni, salvo il preventivo nulla
osta tecnico dell'ente proprietario se la strada e' statale, regionale o
provinciale».
Note all'art. 156:
- L'art. 149 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, recante:
«testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art.
1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999, dispone:
«Art. 149 (Piani territoriali paesistici).
- 1. Le regioni sottopongono
a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il territorio
includente i beni ambientali indicati all'art. 146 mediante la redazione
di piani territoriali paesistici o di piani urbanistico-territoriali
aventi le medesime finalita' di salvaguardia dei valori paesistici e
ambientali.
2. La pianificazione paesistica prescritta al comma 1 e'
facoltativa per le vaste localita' indicate alle lettere c) e d)
dell'art. 139 incluse negli elenchi previsti dall'art. 140 e dall'art.
144.
3. Qualora le regioni non provvedano agli adempimenti previsti al
comma 1, si procede a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'art. 8 della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Fermo il disposto dell'art. 164 il
Ministero, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e con la Regione, puo'
adottare misure di recupero e di riqualificazione dei beni tutelati a
norma di questo titolo i cui valori siano stati comunque compromessi».
Note all'art. 157:
- Per la legge 11 giugno 1922, n. 778, si veda in nota
all'art. 128.
- La legge 29 giugno 1939, n. 1497, concernente la «Protezione
delle bellezze naturali», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241
del 14 ottobre 1939.
- L'art. 82 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante:
«Attuazione della delega di
cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382», pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 29 agosto 1977,
come integrato dall'art. 1 del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 29 giugno 1985 e
convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 22 agosto 1985, dispone:
«Art. 82 (Beni ambientali).
- Sono delegate alle regioni le funzioni
amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato
per la protezione delle bellezze naturali per quanto attiene alla loro
individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni. La delega
riguarda tra l'altro le funzioni amministrative concernenti:
a)
l'individuazione delle bellezze naturali, salvo il potere del Ministro
per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i
beni culturali e ambientali, di integrare gli elenchi delle bellezze
naturali approvate dalle regioni;
b) la concessione delle autorizzazioni
o nulla osta per le loro modificazioni;
c) l'apertura di strade e cave;
d) la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicita';
e) la
adozione di provvedimenti cautelari anche indipendentemente dalla
inclusione dei beni nei relativi elenchi;
f) l'adozione dei provvedimenti
di demolizione e la irrogazione delle sanzioni amministrative;
g) le
attribuzioni degli organi statali centrali e periferici inerenti alle
commissioni provinciali previste dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939,
n. 1497 e dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3
dicembre 1975, n. 805;
h) l'autorizzazione prevista dalla legge 29
novembre 1971, n. 1097, per la tutela dei Colli Euganei. Le notifiche di
notevole interesse pubblico delle bellezze naturali e panoramiche
eseguite in base alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, non possono essere
revocate o modificate se non previo parere del Consiglio nazionale per i
beni culturali. Il Ministro per i beni culturali e ambientali puo'
inibire lavori o disporne la sospensione, quando essi rechino pregiudizio
a beni qualificabili come bellezze naturali anche indipendentemente dalla
loro inclusione negli elenchi. Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai
sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497:
a) i territori costieri
compresi in una fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di
battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini
ai laghi compresi in una fascia della profondita' di 300 metri dalla
linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i
torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico
delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato
con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede
degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la
parte eccedente 1600 metri sul livello del mare per la catena alpina e
1200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o
regionali, nonche' i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i
territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi o
danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
h) le aree assegnate alle universita' agrarie e le zone gravate da usi
civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;
m) le
zone di interesse archeologico. Il vincolo di cui al precedente comma non
si applica alle zone A, B e - limitatamente alle parti ricomprese nei
piani pluriennali di attuazione - alle altre zone, come delimitate negli
strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.
1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati
perimetrati ai sensi dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Sono peraltro sottoposti a vincolo paesaggistico, anche nelle zone di cui
al comma precedente, i beni di cui al n. 2) dell'art. 1 della legge 29
giugno 1939, n. 1497. Nei boschi e nelle foreste di cui alla lettera g)
del quinto comma del presente articolo sono consentiti il taglio
colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica,
antincendio e di conservazione previsti ed autorizzati in base alle norme
vigenti in materia. L'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29
giugno 1939, n. 1497, deve essere rilasciata o negata entro il termine
perentorio di sessanta giorni. Le regioni danno immediata comunicazione
al Ministro per i beni culturali e ambientali delle autorizzazioni
rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa documentazione.
Decorso inutilmente il predetto termine, gli interessati, entro trenta
giorni, possono richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni
culturali e ambientali, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data
di ricevimento della richiesta. Il Ministro per i beni culturali e
ambientali puo' in ogni caso annullare, con provvedimento motivato,
l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla
relativa comunicazione. Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi
opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, il Ministro per i
beni culturali e ambientali puo' in ogni caso rilasciare o negare entro
sessanta giorni l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno
1939, n. 1497, anche in difformita' dalla decisione regionale. Per le
attivita' di ricerca ed estrazione di cui al regio decreto 29 luglio
1927, n. 1443, l'autorizzazione del Ministero per i beni culturali e
ambientali, prevista dal precedente nono comma, e' rilasciata sentito il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Non e'
richiesta l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939,
n. 1497, per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di
consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo
stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nonche' per
l'esercizio dell'attivita' agro-silvo-pastorale che non comporti
alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie od
altre opere civili, e sempre che si tratti di attivita' ed opere che non
alterino l'assetto idrogeologico del territorio. Le funzioni di vigilanza
sull'osservanza del vincolo di cui al quinto comma del presente articolo
sono esercitate anche dagli organi del Ministero per i beni culturali e
ambientali».
- Per il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, si
veda in nota alle premesse.
Nota all'art. 158:
- Il regio decreto 3
giugno 1940, n. 1357, recante il «Regolamento per l'applicazione della
legge 29 giugno 1939, n. 1497», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 234 del 5 ottobre 1940.
Note all'art. 159:
- Per la legge 7 agosto
1990, n. 241, si veda in nota all'art. 146.
- Il decreto ministeriale 13
giugno 1994, n. 495, recante il «Regolamento concernente disposizioni di
attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
riguardanti i termini e i responsabili dei procedimenti», pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 1994,
come modificato dall'art. 3 del decreto ministeriale 19 giugno 2002, n.
165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 2 agosto 2002,
dispone:
«Art. 6 (Termine finale del procedimento).
- 1. I termini per
la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del
provvedimento, ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in
cui il destinatario ne riceve comunicazione.
2. Ove nel corso del
procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli
articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, siano di competenza
di amministrazioni diverse dall'amministrazione per i beni culturali e
ambientali il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo
dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse. A
tale fine le amministrazioni interessate verificano d'intesa, entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la
congruita', per eccesso o per difetto, dei tempi previsti, nell'ambito
del termine finale, per il compimento delle fasi medesime. Ove dalla
verifica risulti la non congruita' del termine finale, il Ministero per i
beni culturali e ambientali provvede, nella prescritta forma
regolamentare, alla variazione del termine, a meno che lo stesso non sia
fissato dalla legge.
3. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono
termini massimi e la loro scadenza non esonera l'amministrazione
dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra
conseguenza dell'inosservanza del termine.
4. Nei casi in cui il
controllo sugli atti dell'amministrazione procedente abbia carattere
preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase d'integrazione
dell'efficacia del provvedimento non e' computato ai fini del termine di
conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a
controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al
controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve
essere esercitato.
5. Ove non sia diversamente disposto, per i
procedimenti di modifica di provvedimenti gia' emanati si applicano gli
stessi termini finali indicati per il procedimento principale.
6. Quando
la legge preveda che la domanda dell'interessato si intenda respinta o
accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla
presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal
regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso
costituisce altresi' il termine entro il quale l'amministrazione deve
adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi
o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini
contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in
conformita'.
6-bis. Qualora, in sede di istruttoria, emerga la necessita'
di ottenere chiarimenti o di acquisire elementi integrativi di giudizio,
ovvero di procedere ad accertamenti di natura tecnica, il responsabile
del procedimento ne da' immediata comunicazione ai soggetti indicati
all'art. 4, comma 1, nonche', ove opportuno, all'amministrazione che ha
trasmesso la documentazione da integrare. In tal caso, il termine per la
conclusione del procedimento e' interrotto, per una sola volta e per un
periodo non superiore a trenta giorni, dalla data della comunicazione e
riprende a decorrere dal ricevimento della documentazione o
dall'acquisizione delle risultanze degli accertamenti tecnici.
- L'art.
1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante:
«Disposizioni
urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.
Integrazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 29
giugno 1985 e convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985,
n. 431, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 22 agosto 1985,
dispone:
«Art. 1-quinquies. - 1. Le aree e i beni individuati ai sensi
dell'art. 2 del decreto ministeriale 21 settembre 1984 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 265 del 26 settembre 1984, sono inclusi tra quelli
in cui e' vietata, fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di
cui al precedente art. 1-bis, ogni modificazione dell'assetto del
territorio, nonche' qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli
interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento
statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e
l'aspetto esteriore degli edifici».
Nota all'art. 162:
- Per il testo
dell'art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda in
nota all'art. 153.
Note all'art. 166:
- Per il regolamento (CEE) n.
3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, si veda in nota all'art. 71.
- Il regolamento (CEE) n. 752/93 della Commissione, del 30 marzo 1993,
recante «Disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3911/92
del Consiglio, relativo all'esportazione di beni culturali, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 2a serie speciale - n. 39 del 20 maggio 1993;
e' stato modificato dal regolamento (CE) n. 1526/98 della Commissione,
del 16 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 2a serie
speciale - n. 87 del 5 novembre 1998.
Nota all'art. 168:
- Per il testo
dell'art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda in
nota all'art. 153.
Nota all'art. 180:
- L'art. 650 del codice penale,
approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1930,
dispone:
«Art. 650 (Inosservanza dei provvedimenti dell'autorita).
-
Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorita' per
ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o
d'igiene, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con
l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire quattrocentomila».
Note all'art. 181:
- L'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
recante:
«Norme in materia di controllo dell'attivita'
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie»,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2
marzo 1985, come modificato dall'art. 7-bis del decreto legge 23 aprile
1985, n. 146, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 24 aprile
1985 e convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 22 giugno 1985, dispone:
«Art. 20 (Sanzioni penali).
- Salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:
a) l'ammenda fino a
lire 20 milioni per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalita'
esecutive previste dalla presente legge, dalla legge 17 agosto 1942, n.
1150, e successive modificazioni e integrazioni, in quanto applicabili,
nonche' dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla
concessione;
b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 10 milioni
a lire 100 milioni nei casi di esecuzione dei lavori in totale
difformita' o assenza della concessione o di prosecuzione degli stessi
nonostante l'ordine di sospensione;
c) l'arresto fino a due anni e
l'ammenda da lire 30 milioni a lire 100 milioni nel caso di lottizzazione
abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma
dell'art. 18. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi
edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico,
paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformita' o
in assenza della concessione. Le disposizioni di cui al comma precedente
sostituiscono quelle di cui all'art. 17 della legge 28 gennaio 1977, n.
10».
Note all'art. 182:
- L'art. 7 del decreto ministeriale 3 agosto
2000, n. 294, recante:
«Regolamento concernente individuazione dei
requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro
e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20
ottobre 2000, come sostituito dal decreto ministeriale 24 ottobre 2001,
n. 420, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2001,
dispone:
«Art. 7 (Restauratore di beni culturali).
- 1. Ai fini del
presente regolamento, nonche' ai fini di cui all'art. 224 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per restauratore di
beni culturali si intende colui che ha conseguito un diploma presso una
scuola di restauro statale di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20
ottobre 1998, n. 368, di durata non inferiore a quattro anni, ovvero un
diploma di laurea universitaria specialistica in conservazione e restauro
del patrimonio storico-artistico. 2. Per restauratore di beni culturali
s'intende altresi' colui che alla data di entrata in vigore del presente
regolamento:
a) ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro
statale o regionale di durata non inferiore a due anni e ha svolto
attivita' di restauro dei beni stessi, direttamente e in proprio ovvero
in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e
continuativa con responsabilita' diretta nella gestione tecnica
dell'intervento, con regolare esecuzione certificata da parte dell'autorita'
preposta alla tutela del bene o della superficie decorata, per un periodo
di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante, e comunque non
inferiore a due anni;
b) ha svolto attivita' di restauro dei beni
predetti, direttamente e in proprio ovvero in rapporto di lavoro
dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con
responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento, per non
meno di otto anni, con regolare esecuzione certificata dall'autorita'
preposta alla tutela dei beni sui quali e' stato eseguito il restauro;
c)
ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o
regionale di durata non inferiore a due anni ovvero ha svolto attivita'
di restauro di beni mobili o superfici decorate per un periodo almeno
pari a quattro anni, direttamente e in proprio ovvero in rapporto di
lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con
responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con
regolare esecuzione certificata dall'autorita' di tutela, ove ne venga
accertata l'idoneita' o venga completato il percorso formativo secondo
modalita' stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, da adottarsi entro il 31 dicembre 2001».
- Per il testo
dell'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana, si veda in
nota alle premesse.
Note all'art. 183:
- Per l'art. 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, recante:
«Disposizioni in materia di giurisdizione
e controllo della Corte dei conti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 10 del 14 gennaio 1994, come modificato dall'art. 2 del decreto legge
23 ottobre 1996, n. 543, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del
23 ottobre 1996 e convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre
1996, n. 639, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21 dicembre
1996;
dall'art. 43 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8
aprile 1998;
dall'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2000;
dall'art. 49 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre
2000;
e dall'art. 72 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9
maggio 200 1, dispone:
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della
Corte dei conti).
- 1. Il controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi
forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del
Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri
e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante
organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le
direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione
amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme
comunitarie;
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o
assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui
alle lettere b) e c);
e) [lettera abrogata];
f) provvedimenti di
disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;
g) decreti che
approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende
autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 19 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
di appalto d'opera, se di importo
superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per
l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi;
altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore
suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro
all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;
i) atti
per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;
l)
atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre
temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi
di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in
relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarita' rilevate in
sede di controllo successivo.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo
preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non
ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta
giorni dal ricevimento. Il termine e' interrotto se l'ufficio richiede
chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento
acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del
controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformita' a
legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria.
Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi.
3. Le sezioni
riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata,
stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati
per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame
della Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il riesame
degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone
l'esecutivita'. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimita',
ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso
di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del
patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonche' sulle gestioni fuori
bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la
legittimita' e la regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento
dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base
all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attivita'
amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando
comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione
amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri
di riferimento del controllo.
5. Nei confronti delle amministrazioni
regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma.
6. La Corte
dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli
regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte
sono altresi' inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le
amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi le misure
conseguenzialmente adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti
locali, le disposizioni di cui al decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche', relativamente agli
enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della
legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio
delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti puo'
richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e disporre ispezioni e
accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'art. 2 del decreto legge
15 novembre 1993, n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche
non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla
Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimita', ne da' avviso all'organo
generale di direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli
successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
39, nonche' dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per
l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto
compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme
procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti,
approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti
al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di
controllo. La sezione e' ripartita annualmente in quattro collegi dei
quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i
presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta
competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un
numero minimo di undici votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal
presidente della Corte dei conti ed e' composta dai presidenti di sezione
preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a
funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di
presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e
uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno
votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce
annualmente i programmi di attivita' e le competenze dei collegi, nonche'
i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte
dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti
come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione
del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i
competenti magistrati circa la legittimita' di atti. Del collegio viene
chiamato a far parte in qualita' di relatore il magistrato che deferisce
la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo
successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi
annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono
tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del
controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed
ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e
valutaria.
- L'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante:
«Riforma
di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di
bilancio», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 22 agosto
1978, dispone:
«Art.13 (Garanzie statali).
- In allegato allo stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro sono elencate le garanzie
principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri
soggetti».
Note all'art. 184:
- La legge 1° giugno 1939, n. 1089,
concernente la «Tutela delle cose d'interesse artistico e storico», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1939.
- Il
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
recante:
«Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi
di Stato», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 31 ottobre
1963.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3,
recante:
«Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni
amministrative statali in materia di assistenza scolastica e di musei e
biblioteche di enti locali e dei relativi personali ed uffici», e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19
gennaio 1972.
- La legge 15 maggio 1997, n. 127, recante:
«Misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo», e' pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1997.
- La legge 8
ottobre 1997, n. 352, recante:
«Disposizioni sui beni culturali», e'
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 243 del
17 ottobre 1997.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante:
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998.
- La legge 12 luglio 1999,
n. 237, recante:
«Istituzione del Centro per la documentazione e la
valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonche'
modifiche alla normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle
attivita' culturali», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del
26 luglio 1999.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, recante:
«Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalita'
storiche, statistiche e di ricerca scientifica», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 1999.
- Per il decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, si veda in nota alle premesse.
- Il
decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2000, n. 283,
concernente il «Regolamento recante disciplina delle alienazioni di beni
immobili del demanio storico e artistico», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2000.
- Il decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati
personali», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003.
- La legge 8 luglio 2003, n. 172,
recante:
«Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da
diporto e del turismo nautico», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 161 del 14 luglio 2003.
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Testo in vigore dal: 12-5-2006
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto l'articolo 10, comma 4,
della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 18 novembre 2005;
Acquisito il parere della Conferenza
unificata, istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle
competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 2 marzo 2006;
Sulla proposta del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il
Ministro per gli affari regionali;
Emana il seguente decreto
legislativo:
Art. 1
Modifiche alla Parte prima
1. Alla Parte prima
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice
dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato:
«decreto
legislativo n. 42 del 2004», sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 5:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le
funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad
oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte
librarie, nonche' libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo
Stato, sono esercitate dalle regioni. Qualora l'interesse culturale
delle predette cose sia stato riconosciuto con provvedimento
ministeriale, l'esercizio delle potesta' previste dall'articolo 128
compete al Ministero.»;
2) al comma 3, le parole:
«anche su
raccolte librarie private, nonche» sono soppresse;
b) al comma 1
dell'articolo 6 dopo le parole:
«del patrimonio stesso» sono
inserite le seguenti:
«, al fine di promuovere lo sviluppo della
cultura».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10,
commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate
o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle
premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se
non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della
Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica, il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti
aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo degli
articoli 117 e 118 della Costituzione:
«Art. 117.
- La potesta'
legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto
della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha
legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e
rapporti internazionali dello Stato;
rapporti dello Stato con
l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b)
immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate;
sicurezza dello Stato;
armi,
munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari;
tutela della concorrenza;
sistema valutario;
sistema
tributario e contabile dello Stato;
perequazione delle risorse
finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali;
elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento
e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e
anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali;
ordinamento civile e
penale;
giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n)
norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p)
legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali
di comuni, province e citta' metropolitane;
q) dogane, protezione
dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e
determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e
informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e
locale;
opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema
e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente
quelle relative a:
rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle regioni;
commercio con l'estero;
tutela e sicurezza del
lavoro;
istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche
e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
professioni;
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno
all'innovazione per i settori produttivi;
tutela della salute;
alimentazione;
ordinamento sportivo;
protezione civile;
governo del
territorio;
porti e aeroporti civili;
grandi reti di trasporto e di
navigazione;
ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto
e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e
integrativa;
armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario;
valorizzazione dei
beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di
attivita' culturali;
casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a
carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente
spetta alle regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato. Spetta alle regioni la potesta'
legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente
riservata alla legislazione dello Stato. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza,
partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti
normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel
rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato,
che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in
caso di inadempienza. La potesta' regolamentare spetta allo Stato
nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni.
La potesta' regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia.
I comuni, le province e le citta' metropolitane hanno potesta'
regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello
svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali
rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini
e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e
promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive. La legge regionale ratifica le intese della regione con
altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni,
anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua
competenza la regione puo' concludere accordi con Stati e intese con
enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.». «Art. 118.
- Le funzioni
amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne
l'esercizio unitario, siano conferite a province, citta'
metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di
sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza. I comuni, le
province e le citta' metropolitane sono titolari di funzioni
amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o
regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale
disciplina forme di coordinamento fra Stato e regioni nelle materie
di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'art. 117, e
disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia
della tutela dei beni culturali. Stato, regioni, citta'
metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa
dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attivita'
di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.».
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, e' il
seguente:
«Art. 14 (Decreti legislativi).
- 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della
Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la
denominazione di "decreto legislativo" e con
l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della
deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti
del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2.
L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine
fissato dalla legge di delegazione;
il testo del decreto legislativo
adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica,
per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se
la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti
distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo'
esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli
oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla
legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della
delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio
della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il
parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e'
espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti
per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le
eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni
per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta
giorni.».
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368
(Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.
- Il decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137),
e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
45 del 24 febbraio 2004.
- Il comma 4 dell'art. 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma dell'organizzazione del
Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di
enti pubblici), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8
luglio 2002, come modificato dall'art. 1-bis del decreto-legge 18
febbraio 2003, n. 24, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del
18 febbraio 2003 e convertito, con modificazioni, nella legge 17
aprile 2003, n. 82, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19
aprile 2003, e' il seguente:
«4. Disposizioni correttive ed
integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere
adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e
con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro due
anni dalla data della loro entrata in vigore.».
- Il testo
dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, e' il
seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata).
- 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane,
con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro
per gli affari regionali;
ne fanno parte altresi' il Ministro del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro
delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della
sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni
d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI
ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti
montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci
designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le
citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo,
nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti
pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il
presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il
presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza
unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato
decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 5 (Cooperazione delle regioni e degli altri enti
pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio
culturale).
- 1. Le regioni, nonche' i comuni, le citta'
metropolitane e le province, di seguito denominati "altri enti
pubblici territoriali", cooperano con il Ministero
nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformita' a quanto
disposto dal titolo I della Parte seconda del presente codice.
2. Le
funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad
oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte
librarie, nonche' libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo
Stato, sono esercitate dalle regioni. Qualora l'interesse culturale
delle predette cose sia stato riconosciuto con provvedimento
ministeriale, l'esercizio delle potesta' previste dall'art. 128
compete al Ministero.
3. Sulla base di specifici accordi od intese e
previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di
seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", le regioni
possono esercitare le funzioni di tutela su carte geografiche,
spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale
audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo
Stato.
4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei principi
di differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate
ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni
che ne facciano richiesta.
5. Gli accordi o le intese possono
prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti
pubblici territoriali.
6. Le funzioni amministrative di tutela dei
beni paesaggistici sono conferite alle regioni secondo le
disposizioni di cui alla Parte terza del presente codice.
7.
Relativamente alle funzioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, il
Ministero esercita le potesta' di indirizzo e di vigilanza e il
potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo n.
42 del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 6
(Valorizzazione del patrimonio culturale).
- 1. La valorizzazione
consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle
attivita' dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio
culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e
fruizione pubblica del patrimonio stesso al fine di promuovere lo
sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il
sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.
2. La valorizzazione e' attuata in forme compatibili con la tutela e
tali da non pregiudicarne le esigenze.
3. La Repubblica favorisce e
sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o
associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.».
Art. 2
Modifiche
alla Parte seconda
1. Alla Parte seconda del decreto legislativo n.
42 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo
10:
1) al comma 2, lettera c), dopo le parole:
«ente e istituto
pubblico» sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«, ad eccezione
delle raccolte delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
e di quelle ad esse assimilabili»;
2) al comma 3, lettera e), dopo
le parole:
«e particolari caratteristiche ambientali,» sono
inserite le seguenti:
«ovvero per rilevanza artistica, storica,
archeologica, numismatica o etnoantropologica,» e le parole:
«artistico
o storico» sono soppresse;
3) al comma 4, lettera b), dopo le
parole:
«le cose di interesse numismatico» sono inserite le
seguenti:
«che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali
di produzione, nonche' al contesto di riferimento, abbiano carattere
di rarita' o di pregio, anche storico»;
4) al comma 4, lettera l),
le parole:
«le tipologie di architettura rurale» sono sostituite
dalle seguenti:
«le architetture rurali»;
b) all'articolo 11,
comma 1, lettera a), le parole:
«e gli altri ornamenti» sono
sostituite dalle seguenti:
«ed altri elementi decorativi»;
c)
all'articolo 12:
1) al comma 1, le parole:
«del presente Titolo»
sono sostituite dalle seguenti:
«della presente Parte»;
2) al
comma 6, le parole:
«Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al
comma 4» sono sostituite dalle seguenti:
«Le cose di cui al comma
4 e quelle di cui al comma 5»;
3) il comma 10 e' sostituito dal
seguente:
«10. Il procedimento di verifica si conclude entro
centoventi giorni dal ricevimento della richiesta.»;
d)
all'articolo 14, comma 3, la parola:
«o» e' sostituita dalla
seguente:
«e»;
e) all'articolo 16, comma 1, dopo la parola:
«Avverso»
sono inserite le seguenti:
«il provvedimento conclusivo della
verifica di cui all'articolo 12 o»;
f) all'articolo 17, comma 5,
dopo le parole:
«beni culturali» sono aggiunte, in fine, le
seguenti:
«in ogni sua articolazione»;
g) all'articolo 20, comma
2, dopo le parole:
«Gli archivi» sono inserite le seguenti:
«pubblici
e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione
ai sensi dell'articolo 13»;
h) all'articolo 21:
1) al comma 1,
lettera d), dopo le parole:
«ai sensi dell'articolo 13» sono
aggiunte, in fine, le seguenti:
«, nonche' lo scarto di materiale
bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione prevista
all'articolo 10, comma 2, lettera c), e delle biblioteche private
per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo
13»;
2) al comma 1, lettera e), le parole:
«di soggetti giuridici
privati» sono sostituite dalle seguenti:
«privati per i quali sia
intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13»;
3) al
comma 4, dopo le parole:
«del soprintendente.» e' aggiunto il
seguente periodo:
«Il mutamento di destinazione d'uso dei beni
medesimi e' comunicato al soprintendente per le finalita' di cui
all'articolo 20, comma 1.»;
4) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo:
«Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal
rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente puo' dettare
prescrizioni ovvero integrare o variare quelle gia' date in
relazione al mutare delle tecniche di conservazione.»;
i)
all'articolo 22:
1) al comma 3, le parole:
«Ove la soprintendenza
proceda ad accertamenti di natura tecnica, dandone preventiva
comunicazione al richiedente,» sono sostituite dalle seguenti:
«Ove
sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, la
soprintendenza ne da' preventiva comunicazione al richiedente ed»;
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Decorso inutilmente
il termine stabilito, il richiedente puo' diffidare
l'amministrazione a provvedere. Se l'amministrazione non provvede
nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida, il
richiedente puo' agire ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni.»;
l)
all'articolo 28, comma 4, le parole:
«di opere pubbliche» sono
sostituite dalle seguenti:
«di lavori pubblici» e le parole:
«dell'opera
pubblica» sono soppresse;
m) all'articolo 29:
1) al comma 8 le
parole:
«previo parere della Conferenza Stato-regioni» sono
soppresse;
2) al comma 9, secondo periodo, le parole:
«previo
parere della Conferenza Stato-regioni» sono soppresse;
dopo le
parole:
«dell'esame finale,» sono inserite le seguenti:
«abilitante
alle attivita' di cui al comma 6 e avente valore di esame di Stato,»;
dopo le parole:
«un rappresentante del Ministero,», sono inserite
le seguenti:
«il titolo accademico rilasciato a seguito del
superamento di detto esame, che e' equiparato al diploma di laurea
specialistica o magistrale,» ed, in fine, e' aggiunto il seguente
periodo:
«Il procedimento di accreditamento si conclude con
provvedimento adottato entro novanta giorni dalla presentazione
della domanda corredata dalla prescritta documentazione.»;
3) dopo
il comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis. Dalla data di entrata
in vigore dei decreti previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti
dell'esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro su beni
culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici,
nonche' agli effetti del possesso dei requisiti di qualificazione da
parte dei soggetti esecutori di detti lavori, la qualifica di
restauratore di beni culturali e' acquisita esclusivamente in
applicazione delle predette disposizioni.»;
4) al comma 11 le
parole:
«o intese» sono soppresse; dopo le parole:
«possono
essere altresi' istituite,» sono inserite le seguenti:
«ove
accreditate,»;
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«All'attuazione
del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;
n) all'articolo
30, comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Copia
degli inventari e dei relativi aggiornamenti e' inviata alla
soprintendenza, nonche' al Ministero dell'interno per gli
accertamenti di cui all'articolo 125.»;
o) all'articolo 37, comma
1, la parola:
«immobili» e' soppressa;
p) all'articolo 38:
1)
nella rubrica, le parole:
«Apertura al pubblico degli immobili»
sono sostituite dalle seguenti:
«Accessibilita' del pubblico ai
beni culturali»;
2) al comma 1, le parole:
«Gli immobili» sono
sostituite dalle seguenti:
«I beni culturali»;
q) all'articolo 44:
1) al comma 1, la parola:
«importanza» e' sostituita dalla
seguente:
«pregio»;
2) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo:
«L'assicurazione puo' essere sostituita
dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi
dell'articolo 48, comma 5.»;
r) all'articolo 46, comma 3, la
parola:
«o» e' sostituita dalla seguente:
«e»;
s) all'articolo
50, comma 1, le parole:
«ed altri ornamenti» sono sostituite dalle
seguenti:
«ed altri elementi decorativi di edifici»;
t)
all'articolo 54:
1) al comma 2, lettera a), le parole:
«fino a
quando non sia intervenuta, ove necessario, la sdemanializzazione a
seguito del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12»
sono sostituite dalle seguenti:
«fino alla conclusione del
procedimento di verifica previsto dall'articolo 12. Se il
procedimento si conclude con esito negativo, le cose medesime sono
liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi
dell'articolo 12, commi 4, 5 e 6»;
2) al comma 2, lettera d), le
parole:
«quali testimonianze dell'identita' e della storia delle
istituzioni pubbliche, collettive, religiose» sono soppresse;
u)
all'articolo 55, comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
«a) l'alienazione assicuri la tutela, la fruizione
pubblica e la valorizzazione dei beni;»;
v) all'articolo 57, comma
2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«e
sono trascritte su richiesta del soprintendente nei registri
immobiliari»;
z) all'articolo 59, comma 2, lettera c), le parole:
«dall'apertura della successione» sono sostituite dalle seguenti:
«dalla comunicazione notarile prevista dall'articolo 623 del codice
civile»;
aa) all'articolo 60, comma 1, le parole:
«al medesimo
prezzo stabilito nell'atto di alienazione» sono sostituite dalle
seguenti:
«o conferiti in societa', rispettivamente, al medesimo
prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore
attribuito nell'atto di conferimento»;
bb) all'articolo 62:
1) al
comma 2, la parola:
«trenta» e' sostituita dalla seguente:
«venti»;
le parole:
«la proposta» sono sostituite dalle seguenti:
«una
proposta»;
(( dopo le parole:
"della spesa" sono aggiunte, in fine, le seguenti:
"indicando le specifiche finalita' di valorizzazione culturale
del bene; ))
la parola:
«motivata» e' soppressa e dopo le parole:
«della spesa» sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«indicando le specifiche finalita' di valorizzazione culturale del
bene»;
dopo le parole:
"della spesa" sono aggiunte, in fine, le seguenti:
"indicando le specifiche finalita' di valorizzazione culturale
del bene;
2) al
comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«Il Ministero
puo' rinunciare all'esercizio della prelazione, trasferendone la
facolta' all'ente interessato entro venti giorni dalla ricezione
della denuncia.»;
cc) all'articolo 70, comma 3, le parole:
«, in
materia di copertura finanziaria della spesa e assunzione del
relativo impegno» sono soppresse; dd) all'articolo 106:
1) al comma
1, le parole:
«Il Ministero» sono sostituite dalle seguenti:
«Lo
Stato»;
2) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Per i
beni diversi da quelli indicati al comma 2, la concessione in uso e'
subordinata all'autorizzazione del Ministero, rilasciata a
condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la
fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilita' della
destinazione d'uso con il carattere storico-artistico del bene
medesimo. Con l'autorizzazione possono essere dettate prescrizioni
per la migliore conservazione del bene.»;
ee) all'articolo 107,
comma 2, secondo periodo, dopo le parole:
«gia' esistenti» sono
inserite le seguenti:
«nonche' quelli ottenuti con tecniche che
escludano il contatto diretto con l'originale»;
ff) l'articolo 112
e' sostituito dal seguente:
«Art. 112 (Valorizzazione dei beni
culturali di appartenenza pubblica).
- 1. Lo Stato, le regioni e gli
altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei
beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101,
nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione
regionale disciplina le funzioni e le attivita' di valorizzazione
dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non
appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la
disponibilita' sulla base della normativa vigente.
3. La
valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli
istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 e' assicurata, secondo
le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo
svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali
stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di
valorizzazione, nonche' per elaborare i conseguenti piani strategici
di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali
di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base
regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali
definiti, e promuovono altresi' l'integrazione, nel processo di
valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori
produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche
beni di proprieta' privata, previo consenso degli interessati. Lo
Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera
direttamente ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali
eventualmente competenti.
5. Lo Stato, per il tramite del Ministero
e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le
regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire,
nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici
cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma
4.
6. In assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun soggetto
pubblico e' tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha
comunque la disponibilita'.
7. Con decreto del Ministro sono
definiti modalita' e criteri in base ai quali il Ministero
costituisce i soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa.
8. Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare privati
proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di
valorizzazione, nonche' persone giuridiche private senza fine di
lucro, (( anche quando non dispongano di beni culturali che
siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in
tale settore di attivita' sia per esse previsto dalla legge o dallo
statuto. )) anche quando non dispongano di beni culturali che siano
oggetto della valorizzazione, anche quando non dispongano di beni
culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che
l'intervento in tale settore di attivita' sia per esse previsto
dalla legge o dallo statuto.
9. Anche indipendentemente dagli
accordi di cui al comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo
Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni
statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti
pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi
strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di
beni culturali. Con gli accordi medesimi possono essere anche
istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di
uffici comuni. All'attuazione del presente comma si provvede
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.»;
gg) il comma 1 dell'articolo 114 e'
sostituito dal seguente:
«1. Il Ministero, le regioni e gli altri
enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle universita',
fissano i livelli minimi uniformi di qualita' delle attivita' di
valorizzazione su beni di pertinenza pubblica e ne curano
l'aggiornamento periodico.»;
hh) l'articolo 115 e' sostituito dal
seguente:
«Art. 115 (Forme di gestione).
- 1. Le attivita' di
valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono
gestite in forma diretta o indiretta.
2. La gestione diretta e'
svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle
amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica,
organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo
personale tecnico. Le amministrazioni medesime possono attuare la
gestione diretta anche in forma consortile pubblica.
3. La gestione
indiretta e' attuata tramite concessione a terzi delle attivita' di
valorizzazione, anche in forma congiunta e integrata, da parte delle
amministrazioni cui i beni appartengono o dei soggetti giuridici
costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, qualora siano
conferitari dei beni ai sensi del comma 7, mediante procedure di
evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di
specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano ai
soggetti indicati all'articolo 112, comma 5, non possono comunque
essere individuati quali concessionari delle attivita' di
valorizzazione.
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di assicurare
un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta
tra le due forme di gestione indicate ai commi 2 e 3 e' attuata
mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilita'
economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obbiettivi
previamente definiti. La gestione in forma indiretta e' attuata nel
rispetto dei parametri di cui all'articolo 114.
5. Le
amministrazioni cui i beni pertengono e, ove conferitari dei beni, i
soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5,
regolano i rapporti con i concessionari delle attivita' di
valorizzazione mediante contratto di servizio, nel quale sono
determinati, tra l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle
attivita' di valorizzazione ed i relativi tempi di attuazione, i
livelli qualitativi delle attivita' da assicurare e dei servizi da
erogare, nonche' le professionalita' degli addetti. Nel contratto di
servizio sono indicati i servizi essenziali che devono essere
comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene.
6. Nel caso
in cui la concessione a terzi delle attivita' di valorizzazione sia
attuata dai soggetti giuridici di cui all'articolo 112, comma 5, in
quanto conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la
vigilanza sul rapporto concessorio e' esercitata anche dalle
amministrazioni cui i beni pertengono. Il grave inadempimento, da
parte del concessionario, degli obblighi derivanti dalla concessione
e dal contratto di servizio, oltre alle conseguenze
convenzionalmente stabilite, determina anche, a richiesta delle
amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del rapporto
concessorio e la cessazione, senza indennizzo, degli effetti del
conferimento in uso dei beni.
7. Le amministrazioni possono
partecipare al patrimonio dei soggetti di cui all'articolo 112,
comma 5, anche con il conferimento in uso dei beni culturali che ad
esse pertengono e che siano oggetto della valorizzazione. Al di
fuori dell'ipotesi prevista al comma 6, gli effetti del conferimento
si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione
dalla partecipazione ai soggetti di cui al primo periodo o di
estinzione dei medesimi. I beni conferiti in uso non sono
assoggettati a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del
loro controvalore economico.
8. Alla concessione delle attivita' di
valorizzazione puo' essere collegata la concessione in uso degli
spazi necessari all'esercizio delle attivita' medesime, previamente
individuati nel capitolato d'oneri. La concessione in uso perde
efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione della
concessione delle attivita'.
9. Alle funzioni ed ai compiti
derivanti dalle disposizioni del presente articolo il Ministero
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.»;
ii) l'articolo 116 e' sostituito dal
seguente:
«Art. 116 (Tutela dei beni culturali conferiti o concessi
in uso).
- 1. I beni culturali che siano stati conferiti o concessi
in uso ai sensi dell'articolo 115, commi 7 e 8, restano a tutti gli
effetti assoggettati al regime giuridico loro proprio. Le funzioni
di tutela sono esercitate dal Ministero in conformita' alle
disposizioni del presente codice. Gli organi istituzionalmente
preposti alla tutela non partecipano agli organismi di gestione dei
soggetti giuridici indicati all'articolo 112, comma 5.»;
ll)
all'articolo 122:
1) al comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la
seguente:
«b-bis) di quelli versati ai sensi dell'articolo 41,
comma 2, fino allo scadere dei termini indicati al comma 1 dello
stesso articolo.»;
2) al comma 2, dopo la parola:
«provvede» sono
inserite le seguenti:
«, ove ancora operante,».
Note
all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art.
10 (Beni culturali).
- 1. Sono beni culturali le cose immobili e
mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti
pubblici territoriali, nonche' ad ogni altro ente ed istituto
pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che
presentano interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di
musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato,
delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di
ogni altro ente ed istituto pubblico;
b) gli archivi e i singoli
documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici
territoriali nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico;
c) le
raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni,
degli altri enti pubblici, territoriali, nonche' di ogni altro ente
e istituto pubblico ad eccezione delle raccolte delle biblioteche
indicate all'art. 47, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di quelle ad esse assimilabili.
3. Sono altresi' beni culturali, quando sia intervenuta la
dichiarazione prevista dall'art. 13:
a) le cose immobili e mobili
che presentano interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a
soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i
singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse
storico particolarmente importante;
c) le raccolte librarie,
appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
d) le
cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti che rivestono un
interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento
con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e
della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identita' e
della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
e)
le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti che, per
tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero
per rilevanza artisitica, storica, archeologica, numismatica o
etnoantropologica, rivestono come complesso un eccezionale
interesse.
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al
comma 3, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la
preistoria e le primitive civilta';
b) le cose di interesse
numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali
di produzione, nonche' al contesto di riferimento, abbiano carattere
di rarita' o di pregio, anche storico;
c) i manoscritti, gli
autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonche' i libri, le stampe e
le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarita' e di
pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi
carattere di rarita' e di pregio;
e) le fotografie, con relativi
negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti
audiovisivi in genere, aventi carattere di rarita' e di pregio;
f)
le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o
storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti
urbani di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di
interesse storico od etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti
aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
l) le
architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico
quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.
5. Salvo
quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla
disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al
comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la
cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.».
- Si riporta
il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 11 (Beni oggetto di
specifiche disposizioni di tutela).
1. Fatta salva l'applicazione
dell'art. 10, qualora ne ricorrano presupposti e condizioni, sono
beni culturali, in quanto oggetto di specifiche disposizioni del
presente titolo:
a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le
lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi,
di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'art. 50,
comma 1;
b) gli studi d'artista, di cui all'art. 51;
c) le aree
pubbliche di cui all'art. 52;
d) le opere di pittura, di scultura,
di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui
esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, di cui agli articoli
64 e 65;
e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare
valore artistico, di cui all'art. 37;
f) le fotografie, con relativi
negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche,
audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le
documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque
realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, di
cui all'art. 65;
g) i mezzi di trasporto aventi piu' di
settantacinque anni, di cui agli articoli 65 e 67, comma 2;
h) i
beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e
della tecnica aventi piu' di cinquanta anni, di cui all'art. 65;
i)
le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela
del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'art.
50, comma 2.».
- Si riporta il testo dell'art. 12 del citato
decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 12 (Verifica dell'interesse culturale).
- 1. Le cose
immobili e mobili indicate all'art. 10, comma 1, che siano opera di
autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre
cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente
Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al
comma 2.
2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su
richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza
dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico
nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere
generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare
uniformita' di valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la
richiesta di cui al comma 2 e' corredata da elenchi dei beni e dalle
relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli
elenchi, le modalita' di redazione delle schede descrittive e di
trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del
Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i
beni immobili in uso all'amministrazione della difesa, anche con il
concerto della competente Direzione generale dei lavori e del
demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti i criteri e le
modalita' per la predisposizione e la presentazione delle richieste
di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte
degli altri soggetti di cui al comma 1.
4. Qualora nelle cose
sottoposte a schedatura non sia stato riscontrato l'interesse di cui
al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle
disposizioni del presente titolo.
5. Nel caso di verifica con esito
negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni
e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i
relativi dati e' trasmessa ai competenti uffici affinche' ne
dispongano la sdemanializzazione, qualora, secondo le valutazioni
dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di
pubblico interesse.
6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al
comma 5 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono
liberamente alienati ai fini del presente codice.
7. L'accertamento
dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico,
effettuato in conformita' agli indirizzi generali di cui al comma 2,
costituisce dichiarazione ai sensi dell'art. 13 ed il relativo
provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'art. 15, comma 2.
I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del
presente titolo.
8. Le schede descrittive degli immobili di
proprieta' dello Stato oggetto di verifica con esito positivo,
integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un
archivio informatico accessibile al Ministero e all'Agenzia del
demanio, per finalita' di monitoraggio del patrimonio immobiliare e
di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive
competenze istituzionali.
9. Le disposizioni del presente articolo
si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti
cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura
giuridica.
10. Il procedimento di verifica si conclude entro
centoventi giorni dal ricevimento della richiesta.».
- Si riporta
il testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 44 (Procedimento di
dichiarazione).
- 1. Il soprintendente avvia il procedimento per la
dichiarazione dell'interesse culturale, anche su motivata richiesta
della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone
comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi
titolo della cosa che ne forma oggetto.
2. La comunicazione contiene
gli elementi di identificazione e di valutazione della cosa
risultanti dalle prime indagini, l'indicazione degli effetti
previsti dal comma 4, nonche' l'indicazione del termine, comunque
non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali
osservazioni.
3. Se il procedimento riguarda complessi immobiliari,
la comunicazione e' inviata anche al comune e alla citta'
metropolitana. 4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via
cautelare, delle disposizioni previste dal capo II, dalla sezione I
del capo III e dalla sezione I del capo IV del presente titolo.
5.
Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine
del procedimento di dichiarazione, che il Ministero stabilisce a
norma dell'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6.La
dichiarazione dell'interesse culturale e' adottata dal Ministero.».
- Si riporta il testo dell'art. 16 del citato decreto legislativo n.
42 del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 16
(Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione).
- 1. Avverso il
provvedimento conclusivo della verifica di cui all'art. 12 o la
dichiarazione di cui all'art. 13 e' ammesso ricorso al Ministero,
per motivi di legittimita' e di merito, entro trenta giorni dalla
notifica della dichiarazione.
2. La proposizione del ricorso
comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.
Rimane ferma l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni
previste dal capo II, dalla sezione I del capo III e dalla sezione I
del capo IV del presente titolo.
3. Il Ministero, sentito il
competente organo consultivo, decide sul ricorso entro il termine di
novanta giorni dalla presentazione dello stesso.
4. Il Ministero,
qualora accolga il ricorso, annulla o riforma l'atto impugnato.
5.
Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.».
- Si riporta il testo
dell'art. 17 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 17 (Catalogazione).
- 1. Il
Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici
territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e
coordina le relative attivita'.
2. Le procedure e le modalita' di
catalogazione sono stabilite con decreto ministeriale. A tal fine il
Ministero, con il concorso delle regioni, individua e definisce
metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei
dati a livello nazionale e di integrazione in rete delle banche dati
dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.
3. Il Ministero e le regioni, anche con la collaborazione delle
universita', concorrono alla definizione di programmi concernenti
studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di
catalogazione e inventariazione.
4. Il Ministero, le regioni e gli
altri enti pubblici territoriali, con le modalita' di cui al decreto
ministeriale previsto al comma 2, curano la catalogazione dei beni
culturali loro appartenenti e, previe intese con gli enti
proprietari, degli altri beni culturali.
5. I dati di cui al
presente articolo affluiscono al catalogo nazionale dei beni
culturali in ogni sua articolazione.
6. La consultazione dei dati
concernenti le dichiarazioni emesse ai sensi dell'art. 13 e'
disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela
della riservatezza.».
- Si riporta il testo dell'art. 20 del citato
decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente
decreto:
Art. 20 (Interventi vietati).
- 1. I beni culturali non
possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non
compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da
recare pregiudizio alla loro conservazione.
2. Gli archivi pubblici
e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione
ai sensi dell'art. 13 non possono essere sembrati.».
- Si riporta
il testo dell'art. 21 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004,
come modificato dal presente decreto:
Art. 21 (Interventi soggetti
ad autorizzazione).
- 1. Sono subordinati ad autorizzazione del
Ministero:
a) la demolizione delle cose costituenti beni culturali,
anche con successiva ricostituzione;
b) lo spostamento, anche
temporaneo, dei beni culturali, salvo quanto previsto ai commi 2 e
3;
c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
d) lo scarto
dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i
quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'art. 13,
nonche' lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche
pubbliche, con l'eccezione prevista all'art. 10, comma 2, lettera
c), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la
dichiarazione ai sensi dell'art. 13;
e) il trasferimento ad altre
persone giuridiche di complessi organici di documentazione di
archivi pubblici, nonche' di archivi privati per i quali sia
intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'art. 13.
2. Lo
spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o
di sede del detentore, e' preventivamente denunciato al
soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della
denuncia, puo' prescrivere le misure necessarie perche' i beni non
subiscano danno dal trasporto.
3. Lo spostamento degli archivi
correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non e'
soggetto ad autorizzazione.
4. Fuori dei casi di cui ai commi
precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su
beni culturali e' subordinata ad autorizzazione del soprintendente.
Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi e' comunicato
al soprintendente per le finalita' di cui all'art. 20, comma 1.
5.
L'autorizzazione e' resa su progetto o, qualora sufficiente, su
descrizione tecnica presentati dal richiedente, e puo' contenere
prescrizioni. Se i lavori non inziano entro cinque anni dal rilascio
dell'autorizzazione il soprintendente puo' dettare prescrizioni
ovvero integrare o variare quelle gia' date in relazione al mutare
delle tecniche di conservazione.».
- Si riporta il testo dell'art.
22 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 22 (Procedimento di autorizzazione per
interventi di edilizia).
- 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli
25 e 26, l'autorizzazione prevista dall'art. 21, comma 4, relativa
ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata e'
rilasciata entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione
della richiesta da parte della soprintendenza.
2. Qualora la
soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi di
giudizio, il termine indicato al comma 1 e' sospeso fino al
ricevimento della documentazione richiesta.
3. Ove sorga l'esigenza
di procedere ad accertamenti di natura tecnica, la soprintendenza
ne' da' comunicazione al richiedente ed il termine indicato al comma
1 e' sospeso fino all'acquisizione delle risultanze degli
accertamenti d'ufficio e comunque per non piu' di trenta giorni.
4.
Decorso inutilmente il termine stabilito, il richiedente puo'
diffidare l'amministrazione a provvedere. Se l'amministrazione non
provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida,
il richiedente puo' agire ai sensi dell'art. 21-bis della legge 6
dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni.».
- Si riporta
il testo dell'art. 28 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 28 (Misure cautelari e
preventive).
- 1. Il soprintendente puo' ordinare la sospensione di
interventi iniziati contro il disposto degli articoli 20, 21, 25, 26
e 27 ovvero condotti in difformita' dall'autorizzazione.
2. Al
soprintendente spetta altresi' la facolta' di ordinare l'inibizione
o la sospensione di interventi relativi alle cose indicate nell'art.
10, anche quando per esse non siano ancora intervenute la verifica
di cui all'art. 12, comma 2, o la dichiarazione di cui all'art. 13.
3. L'ordine di cui al comma 2 si intende revocato se, entro trenta
giorni dalla ricezione del medesimo, non e' comunicato, a cura del
soprintendente, l'avvio del procedimento di verifica o di
dichiarazione.
4. In caso di realizzazione di lavori pubblici
ricadenti in aree di interesse archeologico, anche quando per esse
non siano intervenute la verifica di cui all'art. 12, comma 2, o la
dichiarazione di cui all'art. 13, il soprintendente puo' richiedere
l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime a
spese del committente.».
- Si riporta il testo dell'art. 29 del
citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 29 (Conservazione).
- 1. La conservazione
del patrimonio culturale e' assicurata mediante una coerente
coordinata e programmata attivita' di studio, prevenzione,
manutenzione e restauro.
2. Per prevenzione si intende il complesso
delle attivita' idonee a limitare le situazioni di rischio connesse
al bene culturale nel suo contesto.
3. Per manutenzione si intende
il complesso delle attivita' e degli interventi destinati al
controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento
dell'integrita', dell'efficienza funzionale e dell'identita' del
bene e delle sue parti.
4. Per restauro si intende l'intervento
diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate
all'integrita' materiale ed al recupero del bene medesimo, alla
protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso
di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in
base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di
miglioramento strutturale.
5. Il Ministero definisce, anche con il
concorso delle regioni e con la collaborazione delle universita' e
degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme
tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di
conservazione dei beni culturali.
6. Fermo quanto disposto dalla
normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni
architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni
culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono
eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni
culturali ai sensi della normativa in materia.
7. I profili di
competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono
attivita' complementari al restauro o altre attivita' di
conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate
di beni architettonici sono definiti con decreto del Ministro
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.
8. Con decreto del
Ministro adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400
del 1988 di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, sono definiti i criteri ed i livelli di qualita'
cui si adegua l'insegnamento del restauro.
9. L'insegnamento del
restauro e' impartito dalle scuole di alta formazione e di studio
istituite ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre
1998, n. 368, nonche' dai centri di cui al comma 11 e dagli altri
soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con decreto
del Ministro adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n.
400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'istruzione, del-l'universita'
e della ricerca, sono individuati le modalita' di accreditamento, i
requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di
cui al presente comma, le modalita' della vigilanza sullo
svolgimento delle attivita' didattiche e dell'esame finale
abilitante alle attivita' di cui al comma 6 e avente valore di esame
di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante del Ministero, il
titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto
esame, che e' equiparato al diploma di laurea specialistica o
magistrale, nonche' le caratteristiche del corpo docente. Il
procedimento di accreditamento si conclude con provvedimento
adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda
corredata dalla prescritta documentazione.
9-bis. Dalla data di
entrata in vigore dei decreti previsti dai commi 7, 8 e 9, agli
effetti dell'esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro
su beni culturali mobili e superfici decorate di beni
architettonici, nonche' agli effetti del possesso dei requisiti di
qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti lavori, la
qualifica di restauratore di beni culturali e' acquisita
esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni.
10. La
formazione delle figure professionali che svolgono attivita'
complementari al restauro o altre attivita' di conservazione e'
assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa
regionale. I relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di
qualita' definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni,
ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
11. Mediante appositi accordi il Ministero e le regioni, anche con
il concorso delle universita' e di altri soggetti pubblici e
privati, possono istituire congiuntamente centri, anche a carattere
interregionale, dotati di personalita' giuridica, cui affidare
attivita' di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed
attuazione di interventi di conservazione e restauro su beni
culturali, di particolare complessita'. Presso tali centri possono
essere altresi' istituite, ove accreditate, ai sensi del comma 9,
scuole di alta formazione per l'insegnamento del restauro.
All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
-
Si riporta il testo dell'art. 30 del citato decreto legislativo n.
42 del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 30
(Obblighi conservativi).
- 1. Lo Stato, le regioni, gli altri enti
pubblici territoriali nonche' ogni altro ente ed istituto pubblico
hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei
beni culturali di loro appartenenza.
2. I soggetti indicati al comma
1 e le persone giuridiche private senza fine di lucro fissano i beni
culturali di loro appartenenza, ad eccezione degli archivi correnti,
nel luogo di loro destinazione nel modo indicato dal soprintendente.
3. I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali
sono tenuti a garantirne la conservazione.
4. I soggetti indicati al
comma 1 hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro
organicita' e di ordinarli, nonche' di inventariare i propri archivi
storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da
oltre quaranta anni. Allo stesso obbligo sono assoggettati i
proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi
privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di cui all'art.
13. Copia degli inventari e dei relativi aggiornamenti e' inviata
alla soprintendenza, nonche' al Ministero dell'interno per gli
accertamenti di cui all'art. 125.».
- Si riporta il testo dell'art.
37 del decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 37 (Contributo in conto interessi).
- 1. Il
Ministero puo' concedere contributi in conto interessi sui mutui
accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o
detentori a qualsiasi titolo di beni culturali per la realizzazione
degli interventi conservativi autorizzati.
2. Il contributo e'
concesso nella misura massima corrispondente agli interessi
calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale
erogato a titolo di mutuo.
3. Il contributo e' corrisposto
direttamente dal Ministero all'istituto di credito secondo modalita'
da stabilire con convenzioni.
4. Il contributo di cui al comma 1
puo' essere concesso anche per interventi conservativi su opere di
architettura contemporanea di cui il soprintendente abbia
riconosciuto, su richiesta del proprietario, il particolare valore
artistico.».
- Si riporta il testo dell'art. 38 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art.
38 (Accessibilita' del pubblico ai beni culturali oggetto di
interventi conservativi).
- 1. I beni culturali restaurati o
sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o
parziale dello Stato nella spesa, o per i quali siano stati concessi
contributi in conto interessi, sono resi accessibili al pubblico
secondo modalita' fissate, caso per caso, da appositi accordi o
convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari
all'atto della assunzione dell'onere della spesa ai sensi dell'art.
34 o della concessione del contributo ai sensi dell'art. 35. 2 Gli
accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali
dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia
degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e
dei beni in essi esistenti. Accordi e convenzioni sono trasmessi, a
cura del soprintendente, al comune o alla citta' metropolitana nel
cui territorio si trovano gli immobili.».
- Si riporta il testo
dell'art. 44 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 44 (Comodato e deposito di
beni culturali).
- 1. I direttori degli archivi e degli istituti che
abbiano in amministrazione o in deposito raccolte o collezioni
artistiche, archeologiche, bibliografiche e scientifiche possono
ricevere in comodato da privati proprietari, previo assenso del
competente organo ministeriale, beni culturali mobili al fine di
consentirne la fruizione da parte della collettivita', qualora si
tratti di beni di particolare pregio o che rappresentino
significative integrazioni delle collezioni pubbliche e purche' la
loro custodia presso i pubblici istituti non risulti particolarmente
onerosa.
2. Il comodato non puo' avere durata inferiore a cinque
anni e si intende prorogato tacitamente per un periodo pari a quello
convenuto, qualora una delle parti contraenti non abbia comunicato
all'altra la disdetta almeno due mesi prima della scadenza del
termine. Anche prima della scadenza le parti possono risolvere
consensualmente il comodato.
3. I direttori adottano ogni misura
necessaria per la conservazione dei beni ricevuti in comodato,
dandone comunicazione al comodante. Le relative spese sono a carico
del Ministero.
4. I beni sono protetti da idonea copertura
assicurativa a carico del Ministero. L'assicurazione puo' essere
sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato,
ai sensi dell'art. 48, comma 5.
5. I direttori possono ricevere
altresi' in deposito, previo assenso del competente organo
ministeriale, beni culturali appartenenti ad enti pubblici. Le spese
di conservazione e custodia specificamente riferite ai beni
depositati sono a carico degli enti depositanti.
6. Per quanto non
espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le
disposizioni in materia di comodato e di deposito.».
- Si riporta
il testo dell'art. 46 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 46 (Procedimento per la
tutela indiretta).
- 1. Il soprintendente avvia il procedimento per
la tutela indiretta, anche su motivata richiesta della regione o di
altri enti pubblici territoriali interessati, dandone comunicazione
al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo
dell'immobile cui le prescrizioni si riferiscono. Se per il numero
dei destinatari la comunicazione personale non e' possibile o
risulta particolarmente gravosa, il soprintendente comunica l'avvio
del procedimento mediante idonee forme di pubblicita'.
2. La
comunicazione di avvio del procedimento individua l'immobile in
relazione al quale si intendono adottare le prescrizioni di tutela
indiretta e indica i contenuti essenziali di tali prescrizioni.
3.
Nel caso di complessi immobiliari, la comunicazione e' inviata anche
al comune e alla citta' metropolitana.
4. La comunicazione comporta,
in via cautelare, la temporanea immodificabilita' dell'immobile
limitatamente agli aspetti cui si riferiscono le prescrizioni
contenute nella comunicazione stessa.
5. Gli effetti indicati al
comma 4 cessano alla scadenza del termine del relativo procedimento,
stabilito dal Ministero ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 7
agosto 1990, n. 241.».
- Si riporta il testo dell'art. 50 del
citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 50 (Distacco di beni culturali).
- 1. E'
vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed
eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi,
iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici
esposti o non alla pubblica vista.
2. E' vietato, senza
l'autorizzazione del soprintendente, disporre ed eseguire il
distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli
nonche' la rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia
della Prima guerra mondiale ai sensi della normativa in materia.».
- Si riporta il testo dell'art. 54 del citato decreto legislativo n.
42 del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 54 (Beni
inalienabili).
- 1. Sono inalienabili i beni culturali demaniali di
seguito indicati:
a) gli immobili e le aree di interesse
archeologico;
b) gli immobili riconosciuti monumenti nazionali con
atti aventi forza di legge;
c) le raccolte di musei, pinacoteche;
gallerie e biblioteche;
d) gli archivi.
2. Sono altresi'
inalienabili:
a) le cose immobili e mobili appartenenti ai soggetti
indicati all'art. 10, comma 1, che siano opera di autore non piu'
vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, fino
alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall'art. 12.
Se il procedimento si conclude con esito negativo, le cose medesime
sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi
dell'art. 12, commi 4, 5 e 6;
b) le cose mobili che siano opera di
autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta
anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui
all'art. 53;
c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui
all'art. 53, nonche' gli archivi e i singoli documenti di enti ed
istituti pubblici diversi da quelli indicati al medesimo art. 53;
d)
le cose immobili appartenenti ai soggetti di cui all'art. 53
dichiarate di interesse particolarmente importante ai sensi
dell'art. 10, comma 3, lettera d).
3. I beni e le cose di cui ai
commi 1 e 2 possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le
regioni e gli altri enti pubblici territoriali.
4. I beni e le cose
indicati ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati esclusivamente
secondo le modalita' e per i fini previsti dal Titolo II della
presente Parte.».
- Si riporta il testo dell'art. 55 del citato
decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 55 (Alienabilita' di immobili appartenenti al
demanio culturale).
- 1. I beni culturali immobili appartenenti al
demanio culturale e non rientranti tra quelli elencati nell'art. 54,
commi 1 e 2, non possono essere alienati senza l'autorizzazione del
Ministero.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere
rilasciata a condizione che:
a) l'alienazione assicuri la tutela, la
fruizione pubblica e la valorizzazione dei beni;
b) nel
provvedimento di autorizzazione siano indicate destinazioni d'uso
compatibili con il carattere storico ed artistico degli immobili e
tali da non recare danno alla loro conservazione.
3.
L'autorizzazione ad alienare comporta la sdemanializzazione dei beni
culturali cui essa si riferisce. Tali beni restano sottoposti a
tutela ai sensi dell'art. 12, comma 7.».
- Si riporta il testo
dell'art. 57 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 57 (Regime
dell'autorizzazione ad alienare).
- 1. La richiesta di
autorizzazione ad alienare e' presentata dall'ente cui i beni
appartengono ed e' corredata dalla indicazione della destinazione
d'uso in atto e dal programma degli interventi conservativi
necessari.
2. Relativamente ai beni di cui all'art. 55, comma 1,
l'autorizzazione puo' essere rilasciata dal Ministero su proposta
delle soprintendenze, sentita la regione e, per suo tramite, gli
altri enti pubblici territoriali interessati, alle condizioni
stabilite al comma 2 del medesimo art. 55. Le prescrizioni e le
condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione sono
riportate nell'atto di alienazione e sono trascritte su richiesta
del soprintendente nei registri immobiliari.
3. Il bene alienato non
puo' essere assoggettato ad interventi di alcun genere senza che il
relativo progetto sia stato preventivamente autorizzato ai sensi
dell'art. 21, comma 4.
4. Relativamente ai beni di cui all'art. 56,
comma 1, lettera a), e ai beni degli enti ed istituti pubblici di
cui all'art. 56, comma 1, lettera b) e comma 2, l'autorizzazione
puo' essere rilasciata qualora i beni medesimi non abbiano interesse
per le raccolte pubbliche e dall'alienazione non derivi danno alla
loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento.
5.
Relativamente ai beni di cui all'art. 56, comma 1, lettera b) e
comma 2, di proprieta' di persone giuridiche private senza fine di
lucro, l'autorizzazione puo' essere rilasciata qualora dalla
alienazione non derivi un grave danno alla conservazione o al
pubblico godimento dei beni medesimi.».
- Si riporta il testo
dell'art. 59 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 59 (Denuncia di
trasferimento).
- 1 Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte,
a qualsiasi titolo, la proprieta' o la detenzione di beni culturali
sono denunciati al Ministero.
2. La denuncia e' effettuata entro
trenta giorni:
a) dall'alienante o dal cedente la detenzione, in
caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento
della detenzione;
b) dall'acquirente, in caso di trasferimento
avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare
ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto
di alienazione non concluso;
c) dall'erede o dal legatario, in caso
di successione a causa di morte. Per l'erede, il termine decorre
dall'accettazione dell'eredita' o dalla presentazione della
dichiarazione ai competenti uffici tributari;
per il legatario, il
termine decorre dalla comunicazione notarile prevista dall'art. 623
del codice civile, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del
codice civile.
3. La denuncia e' presentata al competente
soprintendente del luogo ove si trovano i beni.
4. La denuncia
contiene:
a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione
delle medesime o dei loro rappresentanti legali;
b) i dati
identificativi dei beni;
c) l'indicazione del luogo ove si trovano i
beni;
d) l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di
trasferimento;
e) l'indicazione del domicilio in Italia delle parti
ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo.
5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni
previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.».
-
Si riporta il testo dell'art. 60 del citato decreto legislativo n.
42 del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 60
(Acquisto in via di prelazione).
- 1. Il Ministero o, nel caso
previsto dall'art. 62, comma 3, la regione o l'altro ente pubblico
territoriale interessato, hanno facolta' di acquistare in via di
prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in
societa', rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di
alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di
conferimento.
2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico
corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un corrispettivo in
denaro ovvero sia dato in permuta, il valore economico e'
determinato d'ufficio dal soggetto che procede alla prelazione ai
sensi del comma 1.
3. Ove l'alienante non ritenga di accettare la
determinazione effettuata ai sensi del comma 2, il valore economico
della cosa e' stabilito da un terzo, designato concordemente
dall'alienante e dal soggetto che procede alla prelazione. Se le
parti non si accordano per la nomina del terzo, ovvero per la sua
sostituzione qualora il terzo nominato non voglia o non possa
accettare l'incarico, la nomina e' effettuata, su richiesta di una
delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui e' stato
concluso il contratto. Le spese relative sono anticipate
dall'alienante.
4. La determinazione del terzo e' impugnabile in
caso di errore o di manifesta iniquita'.
5. La prelazione puo'
essere esercitata anche quando il bene sia a qualunque titolo dato
in pagamento.».
- Si riporta il testo dell'art. 62 del citato
decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 62 (Procedimento per la prelazione).
- 1. Il
soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a
prelazione, ne da' immediata comunicazione alla regione e agli altri
enti pubblici territoriali nel cui ambito si trova bene. Trattandosi
di bene mobile, la regione ne da' notizia sul propio Bollettino
ufficiale ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di
pubblicita' a livello nazionale, con la descrizione dell'opera e
l'indicazione del prezzo.
2. La regione e gli altri enti pubblici
territoriali, nel termine di venti giorni dalla denuncia, formulano
al Ministero una proposta di prelazione, corredata dalla
deliberazione dell'organo competente che predisponga, a valere sul
bilancio dell'ente, la necessaria copertura finanziaria della spesa
indicando le specifiche finalita' di valorizzazione culturale del
bene.
3. Il Ministero puo' rinunciare all'esercizio della
prelazione, trasferendone la facolta' all'ente interessato entro
venti giorni dalla ricezione della denuncia. Detto ente assume il
relativo impegno di spesa, adotta il provvedimento di prelazione e
lo notifica all'alienante ed all'acquirente entro e non oltre
sessanta giorni dalla denuncia medesima. La proprieta' del bene
passa all'ente che ha esercitato la prelazione dalla data
dell'ultima notifica.
4. Nei casi di cui all'art. 61, comma 2, i
termini indicati al comma 2 ed al comma 3, primo e secondo periodo,
sono, rispettivamente, di novanta, centoventi e centottanta giorni
dalla denuncia tardiva o dalla data di acquisizione degli elementi
costitutivi della denuncia medesima.».
- Si riporta il testo
dell'art. 70 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 70 (Acquisto coattivo).
- 1.
Entro il termine indicato all'art. 68, comma 3, l'ufficio di
esportazione puo' proporre al Ministero l'acquisto coattivo della
cosa o del bene per i quali e' richiesto l'attestato di libera
circolazione, dandone contestuale comunicazione alla regione e
all'interessato, al quale dichiara altresi' che l'oggetto gravato
dalla proposta di acquisto resta in custodia presso l'ufficio
medesimo fino alla conclusione del relativo procedimento. In tal
caso il termine per il rilascio dell'attestato e' prorogato di
sessanta giorni.
2. Il Ministero ha la facolta' di acquistare la
cosa o il bene per il valore indicato nella denuncia. Il
provvedimento di acquisto e' notificato all'interessato entro il
termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia. Fino a quando
non sia intervenuta la notifica del provvedimento di acquisto,
l'interessato puo' rinunciare all'uscita dell'oggetto e provvedere
al ritiro del medesimo.
3. Qualora il Ministero non intenda
procedere all'acquisto, ne da' comunicazione, entro sessanta giorni
dalla denuncia, alla regione nel cui territorio si trova l'ufficio
di esportazione proponente. La regione ha facolta' di acquistare la
cosa o il bene nel rispetto di quanto stabilito all'art. 62, commi 2
e 3. Il relativo provvedimento e' notificato all'interessato entro
il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia.».
- Si
riporta il testo dell'art. 106 del citato decreto legislativo n. 42
del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 106 (Uso
individuale di beni culturali).
- 1. Lo Stato, le regioni e gli
altri enti pubblici territoriali possono concedere l'uso dei beni
culturali che abbiano in consegna, per finalita' compatibili con la
loro destinazione culturale, a singoli richiedenti.
2. Per i beni in
consegna al Ministero, il soprintendente determina il canone dovuto
e adotta il relativo provvedimento.
2-bis. Per i beni diversi da
quelli indicati al comma 2, la concessione in uso e' subordinata
all'autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il
conferimento garantisca la conservazione e la fruizione del bene e
sia assicurata la compatibilita' della destinazione d'uso con il
carattere storico-artistico del bene medesimo. Con l'autorizzazione
possono essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione
del bene.».
- Si riporta il testo dell'art. 107 del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art.
107 (Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali).
-
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali
possono consentire la riproduzione nonche' l'uso strumentale e
precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le
disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto
d'autore.
2. E' di regola vietata la riproduzione di beni culturali
che consista nel trarre calchi dagli originali di sculture e di
opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano
fatti. Sono ordinariamente consentiti, previa autorizzazione del
soprintendente, i calchi da copie degli originali gia' esistenti
nonche' quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto
diretto con l'originale. Le modalita' per la realizzazione dei
calchi sono disciplinate con decreto ministeriale.».
- Si riporta
il testo dell'art. 114 del citato decreto legislativo n. 42 del
2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 114 (Livelli di
qualita' della valorizzazione).
- 1. Il Ministero, le regioni e gli
altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle
universita', fissano i livelli minimi uniformi di qualita' delle
attivita' di valorizzazione su beni di pertinenza pubblica e ne
curano l'aggiornamento periodico.
2. I livelli di cui al comma 1
sono adottati con decreto del Ministro previa intesa in sede di
Conferenza unificata.
3. I soggetti che, ai sensi dell'art. 115,
hanno la gestione delle attivita' di valorizzazione sono tenuti ad
assicurare il rispetto dei livelli adottati.».
- Si riporta il
testo dell'art. 122 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 122 (Archivi di stato e
archivi storici degli enti pubblici:
consultabilita' dei documenti).
- 1. I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi
storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali
nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico sono liberamente
consultabili, ad eccezione:
a) di quelli dichiarati di carattere
riservato, ai sensi dell'art. 125, relativi alla politica estera o
interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo
la loro data;
b) di quelli contenenti i dati sensibili nonche' i
dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente
indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati
personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro
data. Il termine e' di settanta anni se i dati sono idonei a
rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati
di tipo familiare.
b-bis) di quelli versati ai sensi dell'art. 41,
comma 2, fino allo scadere dei termini indicati al comma 1 dello
stesso articolo.
2. Anteriormente al decorso dei termini indicati
nel comma 1, i documenti restano accessibili ai sensi della
disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi. Sull'istanza di
accesso provvede, ove ancora operante, l'amministrazione che
deteneva il documento prima del versamento o del deposito.
3. Alle
disposizioni del comma 1 sono assoggettati anche gli archivi e i
documenti di proprieta' privata depositati negli archivi di Stato e
negli archivi storici degli enti pubblici, o agli archivi medesimi
donati o venduti o lasciati in eredita' o legato. I depositanti e
coloro che donano o vendono o lasciano in eredita' o legato i
documenti possono anche stabilire la condizione della non
consultabilita' di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo
settantennio. Tale limitazione, cosi' come quella generale stabilita
dal comma 1, non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti,
dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata;
detta
limitazione e' altresi' inoperante nei confronti degli aventi causa
dai depositanti, donanti e venditori, quando si tratti di documenti
concernenti oggetti patrimoniali, ai quali essi siano interessati
per il titolo di acquisto.».
Art. 3
Modifiche
alla Parte quarta
1. Alla Parte quarta del decreto legislativo n. 42
del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 163,
comma 1, dopo le parole:
«del Capo V» sono inserite le seguenti:
«del Titolo I della Parte seconda»;
b) all'articolo 173, comma 1,
lettera c), le parole:
«diritto di» sono soppresse;
c)
all'articolo 179, comma 1, le parole:
«od imitazione» sono
sostituite dalle seguenti:
«od imitazioni».
Note
all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 163, 173 e 179 del
citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 163 (Perdita di beni culturali).
- 1.1. Se,
per effetto della violazione degli obblighi stabiliti dalle
disposizioni della sezione I del Capo IV e della sezione I del Capo
V del Titolo I della Parte seconda, il bene culturale non sia piu'
rintracciabile o risulti uscito dal territorio nazionale, il
trasgressore e' tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al
valore del bene.
2. Se il fatto e' imputabile a piu' persone, queste
sono tenute in solido al pagamento della somma.
3. Se la
determinazione della somma fatta dal Ministero non e' accettata
dall'obbligato, la somma stessa e' determinata da una commissione
composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno
dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese
relative sono anticipate dall'obbligato.
4. La determinazione della
commissione e' impugnabile in caso di errore o di manifesta
iniquita'.». «Art. 173 (Violazioni in materia di alienazione).
-
1. E' punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da euro
1.549,50 a euro 77.469:
a) chiunque, senza la prescritta
autorizzazione, aliena i beni culturali indicati negli articoli 55 e
56;
b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine
indicato all'art. 59, comma 2, la denuncia degli atti di
trasferimento della proprieta' o della detenzione di beni culturali;
c) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che
effettua la consegna della cosa in pendenza del termine previsto
dall'art. 61, comma 1.». «Art. 179 (Casi di non punibilita).
- 1.
Le disposizioni dell'art. 178 non si applicano a chi riproduce,
detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di
pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie od imitazioni di
oggetti di antichita' o di interesse storico od archeologico,
dichiarate espressamente non autentiche all'atto della esposizione o
della vendita, mediante annotazione scritta sull'opera o
sull'oggetto o, quando cio' non sia possibile per la natura o le
dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione
rilasciata all'atto della esposizione o della vendita. Non si
applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito
in modo determinante l'opera originale.».
Art. 4
Modifiche
alla Parte quinta
1. Alla Parte quinta del decreto legislativo n. 42
del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 182:
1) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. In via transitoria,
agli effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, acquisisce la
qualifica di restauratore di beni culturali:
a) colui che consegua
un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo
9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, purche' risulti
iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004;
b)
colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro
24 ottobre 2001, n. 420, abbia conseguito un diploma presso una
scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due
anni ed abbia svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto
a quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e comunque
non inferiore a due anni, attivita' di restauro dei beni suddetti,
direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di
lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con
responsabilita' diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con
regolare esecuzione certificata dall'autorita' preposta alla tutela
dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
c) colui che, alla data di
entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,
abbia svolto, per un periodo di almeno otto anni, attivita' di
restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero
direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione
coordinata e continuativa con responsabilita' diretta nella gestione
tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorita'
preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9
del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
1-bis. Puo'
altresi' acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali,
ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, previo
superamento di una prova di idoneita' con valore di esame di stato
abilitante, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro da
emanarsi di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, entro il 30 ottobre 2006:
a) colui che, alla data
di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n.
420, abbia svolto, per un periodo almeno pari a quattro anni,
attivita' di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio,
ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di
collaborazione coordinata e continuativa con responsabilita' diretta
nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione
certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli
istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre
1998, n. 368;
b) colui che abbia conseguito o consegua un diploma in
restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno
triennale, purche' risulti iscritto ai relativi corsi prima della
data del 1° maggio 2004;
c) colui che abbia conseguito o consegua
un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di
durata non inferiore a due anni, purche' risulti iscritto ai
relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004;
d) colui che
consegua un diploma di laurea specialistica in conservazione e
restauro del patrimonio storico-artistico, purche' risulti iscritto
ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004.
1-ter. Ai
fini dell'applicazione dei commi 1, lettere b) e c), e 1-bis,
lettera a):
a) la durata dell'attivita' di restauro e' documentata
dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con
possibilita' di cumulare la durata di piu' lavori eseguiti nello
stesso periodo;
b) il requisito della responsabilita' diretta nella
gestione tecnica dell'intervento deve risultare esclusivamente da
atti di data certa anteriore alla data di entrata in vigore del
presente decreto emanati, ricevuti o comunque custoditi dall'autorita'
preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di
cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
i competenti organi ministeriali rilasciano agli interessati le
necessarie attestazioni entro trenta giorni dalla richiesta.
1-quater. La qualifica di restauratore di beni culturali e'
attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti ovvero previo
superamento della prova di idoneita', secondo quanto disposto ai
commi precedenti, con provvedimenti del Ministero che danno luogo
all'inserimento in un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli
interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo,
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, sentita una rappresentanza degli iscritti.
L'elenco viene tempestivamente aggiornato, anche mediante
inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica
ai sensi dell'articolo 29, commi 7, 8 e 9. 1-quinquies. Nelle more
dell'attuazione dell'articolo 29, comma 10, ai medesimi effetti di
cui al comma 9-bis dello stesso articolo, acquisisce la qualifica di
collaboratore restauratore di beni culturali:
a) colui che abbia
conseguito un diploma di laurea universitaria triennale in
tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali,
ovvero un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con
insegnamento almeno triennale;
b) colui che abbia conseguito un
diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata
non inferiore a tre anni;
c) colui che, alla data di entrata in
vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia
svolto lavori di restauro di beni ai sensi dell'articolo 29, comma
4, anche in proprio, per non meno di quattro anni. L'attivita'
svolta e' dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro,
ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate
dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dai competenti
organi ministeriali;
d) il candidato che, essendo ammesso in via
definitiva a sostenere la prova di idoneita' di cui al com-ma 1-bis
ed essendo poi risultato non idoneo ad acquisire la qualifica di
restauratore di beni culturali, venga nella stessa sede giudicato
idoneo ad acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di
beni culturali.»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. In
deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 11, ed in attesa
della emanazione dei decreti di cui ai commi 8 e 9 del medesimo
articolo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, di concerto con il Ministro, la Fondazione
"Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali
La Venaria Reale" e' autorizzata ad istituire ed attivare, in
via sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con l'Universita'
di Torino e il Politecnico di Torino, un corso di laurea magistrale
a ciclo unico per la formazione di restauratori dei beni culturali
ai sensi del comma 6 e seguenti dello stesso articolo 29. Il decreto
predetto definisce l'ordinamento didattico del corso, sulla base
dello specifico progetto approvato dai competenti organi della
Fondazione e delle universita', senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.»;
b) all'articolo 183:
1) al comma
2, le parole:
«degli articoli 5 e 44» sono sostituite dalle
seguenti:
«degli articoli 5, 44 e 182, commi 1, 1-quater e 2,»;
2)
al comma 5, dopo le parole:
«in attuazione» sono inserite le
seguenti:
«degli articoli 44, comma 4, e».
Note
all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 182 e 183 del
citato decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 182 (Disposizioni transitorie).
- 1. In via
transitoria, agli effetti indicati all'art. 29, comma 9-bis,
acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali:
a) colui
che consegua un diploma presso una scuola di restauro statale di cui
all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, purche'
risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio
2004;
b) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto
ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, abbia conseguito un diploma
presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non
inferiore a due anni e abbia svolto, per un periodo di tempo almeno
doppio rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un
quadriennio e comunque non inferiore a due anni, attivita' di
restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero
direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione
coordinata e continuativa con responsabilita' diretta nella gestione
tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certficata dall'autorita'
preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'art. 9 del
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
c) colui che, alla data
di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n.
420, abbia svolto, per un periodo di almeno otto anni, attivita' di
restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero
direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione
coordinata e continuativa con responsabilita' diretta nella gestione
tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorita'
preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'art. 9 del
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.
1-bis. Puo' altresi'
acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai
medesimi effetti indicati all'art. 29, comma 9-bis, previo
superamento di una prova di idoneita' con valore di esame di Stato
abilitante secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro da
emanarsi di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, entro il 30 ottobre 2006:
a) colui che, alla data
di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n.
420, abbia svolto, per un periodo almeno pari a quattro anni,
attivita' di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio,
ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di
collaborazione coordinata e continuativa con responsabilita' diretta
nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione
certificata dall'autorita' preposta alla tutela dei beni o dagli
istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998,
n. 368;
b) colui che abbia conseguito o consegua un diploma in
restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno
triennale, purche' risulti iscritto ai relativi corsi prima della
data del 1° maggio 2004;
c) colui che abbia conseguito o consegua
un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di
durata non inferiore a due anni, purche' risulti iscritto ai
relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004.
d) colui che
consegna un diploma di laurea scpecialistica in conservazione e
restauro del patrimonio storico-artistico, purche' risulti iscritto
ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004.
1-ter. Ai
fini dell'applicazione dei commi 1, lettere b) e c) e 1-bis, lettera
a):
a) la durata dell'attivita' di restauro e' documentata dai
termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilita'
di cumulare la durata di piu', lavori eseguiti nello stesso periodo;
b) il requisito della responsabilita' diretta nella gestione tecnica
dell'intervento deve risultare esclusivamente da atti di data certa
anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto
emanati, ricevuti o comunque custoditi dall'autorita' preposta alla
tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'art.
9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
i competenti
organi ministeriali rilasciano agli interessati le necessarie
attestazioni entro trenta giorni dalla richiesta.
1-quater. La
qualifica di restauratore di beni culturali e' attribuita, previa
verifica del possesso dei requisiti ovvero previo superamento della
prova di idoneita', secondo quanto disposto ai commi precedenti, con
provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un
apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati. Alla
tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
sentita una rappresentanza degli iscritti. L'elenco viene
tempestivamente aggiornato, anche mediante inserimento dei
nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi
dell'art. 29, commi 7, 8 e 9.
1-quinquies. Nelle more
dell'attuazione dell'art. 29, comma 10, ai medesimi effetti di cui
al comma 9-bis dello stesso articolo, acquisisce la qualifica di
collaboratore restauratore di beni culturali:
a) colui che abbia
conseguito un diploma di laurea universitaria triennale in
tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali,
ovvero un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con
insegnamento almeno triennale;
b) colui che abbia conseguito un
diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata
non inferiore a tre anni;
c) colui che, alla data di entrata in
vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia
svolto lavori di restauro di beni ai sensi dell'art. 29, comma 4,
anche in proprio, per non meno di quattro anni. L'attivita' svolta
e' dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero
autocertificazione dell'interessato ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate
dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dai competenti
organi ministeriali;
d) il candidato che, essendo ammesso in via
definitiva a sostenere la prova di idoneita' di cui al comma 1-bis
ed essendo poi risultato non idoneo ad acquisire la qualifica di
restauratore di beni culturali, venga nella stessa sede giudicato
idoneo ad acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di
beni culturali.
2. In deroga a quanto previsto dall'art. 29, comma
11, ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8 e 9
del medesimo articolo, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro, la
Fondazione «Centro per la conservazione ed il restauro dei beni
culturali La Venaria Reale» e' autorizzata ad istituire ed
attivare, in via sperimentale, per un ciclo formativo, in
convenzione con l'Universita' di Torino e il Politecnico di Torino,
un corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione di
restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e seguenti
dello stesso art. 29. Il decreto predetto definisce l'ordinamento
didattico del corso, sulla base dello specifico progetto approvato
dai competenti organi della Fondazione e delle universita', senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, le
regioni e gli altri enti pubblici territoriali adottano le
necessarie disposizioni di adeguamento alla prescrizione di cui
all'art. 103, comma 4. In caso di inadempienza, il Ministero procede
in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della
Costituzione.». «Art. 183 (Disposizioni finali).
- 1. I
provvedimenti di cui agli articoli 13, 45, 141, 143, comma 10, e
156, comma 3, non sono soggetti a controllo preventivo ai sensi
dell'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 2.
Dall'attuazione degli articoli 5, 44 e 182, commi 1, 1-quater e 2
non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. La
partecipazione alle commissioni previste dal presente codice e'
assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle
amministrazioni interessate, non da' luogo alla corresponsione di
alcun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
4. Gli oneri derivanti
dall'esercizio da parte del Ministero delle facolta' previste agli
articoli 34, 35 e 37 sono assunti nei limiti degli stanziamenti di
bilancio relativi agli appositi capitoli di spesa.
5. Le garanzie
prestate dallo Stato in attuazione degli articoli 44, comma 4, e 48,
comma 5, sono elencate in allegato allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 13 della
legge 5 agosto 1978, n. 468. In caso di escussione di dette garanzie
il Ministero trasmette al Parlamento apposita relazione.
6. Le leggi
della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi del
presente decreto legislativo se non mediante espressa modificazione
delle sue disposizioni.
7. Il presente codice entra in vigore il
giorno 1° maggio 2004.».
Art. 5
Modifiche
all'Allegato A
1. All'Allegato A del decreto legislativo n. 42 del
2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica, le
parole:
«Previsto dagli» sono sostituite dalle seguenti:
«Integrativo
della disciplina di cui agli»;
b) alla lettera A, il punto b) del
numero 13 e' sostituito dal seguente:
«b) Collezioni aventi
interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.»;
c)
alla lettera A, in fine, dopo il numero 15, il periodo che inizia
con le parole:
«I beni culturali» e finisce con le parole:
«alla
lettera B» e' soppresso.
Note
all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'allegato A del citato decreto
legislativo n. 42 del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Allegato
A Integrativo della disciplina di cui agli articoli 63, comma 1;
74,
commi 1 e 3;
75, comma 3, lettera a) A. Categorie di beni:
1.
Reperti archeologici aventi piu' di cento anni provenienti da:
a)
scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
b) siti archeologici;
c)
collezioni archeologiche.
2. Elementi, costituenti parte integrante
di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo
smembramento dei monumenti stessi, aventi piu' di cento anni.
3.
Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5
fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi
materiale.
4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a
mano su qualsiasi supporto.
5. Mosaici diversi da quelli delle
categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi
materiale e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.
6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative
matrici, nonche' manifesti originali.
7. Opere originali dell'arte
statuaria o dell'arte scultorea e copie ottenute con il medesimo
procedimento dell'originale diverse da quelle della categoria 1.
8.
Fotografie, film e relativi negativi.
9. Incunaboli e manoscritti,
compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in
collezione.
10. Libri aventi piu' di cento anni, isolati o in
collezione.
11. Carte geografiche stampate aventi piu' di duecento
anni.
12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi
natura aventi piu' di cinquanta anni.
13. a) Collezioni ed esemplari
provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia,
anatomia. b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico,
etnografico o numismatico.
14. Mezzi di trasporto aventi piu' di
settantacinque anni.
15. Altri oggetti di antiquariato non
contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi piu' di cinquanta
anni.
B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A
(in euro):
1) qualunque ne sia il valore:
1. Reperti archeologici.
2. Smembramento di monumenti.
9. Incunaboli e manoscritti.
12.
Archivi.
2) 13.979,50: 5. Mosaici e disegni.
6. Incisioni.
8.
Fotografie.
11. Carte geografiche stampate.
3) 27.959,00:
4.
Acquerelli, guazzi e pastelli.
4) 46.598,00:
7. Arte statuaria.
10.
Libri.
13. Collezioni.
14. Mezzi di trasporto.
15. Altri oggetti.
5)
139.794,00:
3. Quadri. Il rispetto delle condizioni relative ai
valori deve essere accertato al momento della presentazione della
domanda di restituzione.».
Art. 6
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, limitatamente agli articoli 154 e 155;
b)
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, limitatamente
all'articolo 10;
c) decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
limitatamente all'articolo 27, commi da 1 a 12;
d) decreto-legge 26
aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
giugno 2005, n. 109, limitatamente all'articolo 2-decies.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 marzo 2006
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per i
beni e le attivita' culturali
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note
all'art. 6:
- Gli articoli 154 e 155 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo
I della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998, abrogati
dal presente decreto, recavano:
«Art. 154 (Commissione per i beni e
le attivita' culturali).». «Art. 155 (Funzioni della commissione).».
- L'art. 10 del citato decreto legislativo n. 368 del 1998, abrogato
dal presente decreto, recava:
«Art. 10 (Accordi e forme
associative).».
- Si riporta l'art. 27 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo
sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2003, n. 229,
supplemento ordinario e convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, legge 24 novembre 2003, n. 326 (Gazzetta Ufficiale 25
novembre 2003, n. 274, supplemento ordinario), come modificato dal
presente decreto:
«Art. 27 (Verifica dell'interesse culturale del
patrimonio immobiliare pubblico).
- 1.-12. (Abrogati).
13. Le
procedure di valorizzazione e dismissione previste dai commi 15 e 17
dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonche' dai
commi dal 3 al 5 dell'art. 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
si applicano anche ai beni immobili di cui al comma 3 del presente
articolo, nonche' a quelli individuati ai sensi del comma 112,
dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni, e del comma 1, dell'art. 44 della legge 23 dicembre
1998, n. 448. All'art. 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni, sono soppressi i commi 1-bis e 3.
13-bis.
L'Agenzia del demanio, di concerto con la Direzione generale dei
lavori e del demanio del Ministero della difesa, individua beni
immobili in uso all'Amministrazione della difesa non piu' utili ai
fini istituzionali da inserire in programmi di dismissione per le
finalita' di cui all'art. 3, comma 112, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni.
13-ter. In sede di prima
applicazione dei commi 13 e 13-bis, il Ministero della difesa -
Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto con
l'Agenzia del demanio, individua entro il 28 febbraio 2005 beni
immobili comunque in uso all'Amministrazione della difesa, non piu'
utili ai fini istituzionali, da dismettere e, a tal fine, consegnare
al Ministero dell'economia e delle finanze e, per esso, all'Agenzia
del demanio. [Entro i centoventi giorni successivi alla data di
pubblicazione dell'elenco dei beni immobili da dismettere, l'Agenzia
del demanio provvede alla ripubblicazione dello stesso elenco nella
Gazzetta Ufficiale, nonche' sul sito Internet dell'Agenzia, con
l'indicazione del valore base degli immobili medesimi].
13-quater.
Gli immobili individuati e consegnati ai sensi del comma 13-ter
entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato per
essere assoggettati alle procedure di valorizzazione e di
dismissione di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
e di cui ai commi da 6 a 8 nonche' alle procedure di cui ai commi
436, 437 e 438 dell'art. 1 della 30 dicembre 2004, n. 311, e alle
altre procedure di dismissioni previste dalle norme vigenti ovvero
alla vendita a trattativa privata anche in blocco. Gli immobili
individuati sono stimati a cura dell'Agenzia del demanio nello stato
di fatto e di diritto in cui si trovano. L'elenco degli immobili
individuati e consegnati ai sensi del comma 13-ter e' sottoposto al
Ministro per i beni e le attivita' culturali, il quale, nel termine
di novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di
individuazione, provvede, attraverso le competenti soprintendenze, a
verificare quali tra detti beni siano soggetti a tutela ai sensi del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dandone comunicazione al
Ministro dell'economia e delle finanze. L'Agenzia del demanio
apporta le conseguenti modifiche all'elenco degli immobili.
13-quinquies. La Cassa depositi e prestiti concede, entro trenta
giorni dalla data di individuazione degli immobili di cui al comma
13-ter, anticipazioni finanziarie della quota come sopra
determinata, pari al valore degli immobili individuati, per un
importo complessivo non inferiore a 954 milioni di euro e, comunque,
non superiore a 1.357 milioni di euro. Le condizioni generali ed
economiche delle anticipazioni sono stabilite in conformita' con le
condizioni praticate sui finanziamenti della gestione separata di
cui all'art. 5, comma 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede al rimborso delle somme anticipate e dei connessi oneri
finanziari a valere sui proventi delle dismissioni degli immobili.
Le anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
al Dicastero della difesa su appositi fondi relativi ai consumi
intermedi e agli investimenti fissi lordi, da ripartire, nel corso
della gestione, sui capitoli interessati, con decreto del Ministro
della difesa da comunicare, anche con evidenze informatiche, a
Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale
del bilancio, nonche' alle Commissioni parlamentari competenti e
alla Corte dei conti. Sull'obbligo di rimborso alla Cassa depositi e
prestiti delle somme ricevute in anticipazione e dei relativi
interessi puo' essere prevista, secondo criteri, condizioni e
modalita' da stabilire con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, la garanzia dello Stato.
Tale garanzia e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 13 della
legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede
ai sensi dell'art. 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge
n. 468 del 1978, con imputazione nell'ambito dell'unita'
previsionale di base 3.2.4.2 dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 e corrispondenti per
gli anni successivi.
13-sexies. Fermo restando quanto previsto al
comma 13-quinquies, a valere sulle risorse derivanti
dall'applicazione delle procedure di valorizzazione e dismissione
dei beni immobili dell'Amministrazione della difesa, non piu' utili
ai fini istituzionali, ai sensi dei commi 13 e 13-bis, e individuati
dal Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del
demanio, di concerto con l'Agenzia del demanio, per ciascuno degli
anni dal 2005 al 2009 una somma di 30 milioni di euro e' destinata
all'ammodernamento e alla ristrutturazione degli arsenali della
Marina militare di Augusta, La Spezia e Taranto. Inoltre, una somma
di 30 milioni di euro per l'anno 2005 e' destinata al finanziamento
di un programma di edilizia residenziale in favore del personale
delle Forze armate dei ruoli dei sergenti e dei volontari in
servizio permanente.».
- L'art. 2-decies del decreto-legge 26
aprile 2005, n. 63 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la
coesione territoriale, nonche' per la tutela del diritto d'autore, e
altre misure urgenti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del
27 aprile 2005, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno
2005, n. 109, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25
giugno 2005, abrogato dal presente decreto, recava:
«Art. 2-decies
(Collezioni numismatiche).».
N.B.:
il presente decreto e' stato modificato con quanto riportato
nell'avviso di rettifica pubblicato sotto. Le modifiche introdotte
sono indicate in grassetto tra parentesi tonde (( ... )).
|
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Testo in vigore dal: 12-5-2006
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli
76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 10, comma 4, della
legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega al Governo per
l'adozione di disposizioni correttive ed integrative dei decreti
emanati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo;
Visto il Codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre
2005;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
espresso nella seduta del 26 gennaio 2006;
Acquisiti i pareri delle
competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 2 marzo 2006;
Sulla proposta del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il
Ministro per gli affari regionali;
Emana il seguente decreto
legislativo:
Art. 1
Modifiche all'articolo 5 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. All'articolo 5, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 6 le parole:
«conferite alle regioni»
sono sostituite dalle seguenti:
«esercitate dallo Stato e dalle
regioni»;
b) al comma 7 le parole:
«di cui ai» sono sostituite
dalle seguenti:
«esercitate dalle regioni ai sensi dei».
Avvertenza:
Il testo delle
note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente
per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti. Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione
stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo'
essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le leggi e di
emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il
testo dell'art. 10, comma 4 della legge 6 luglio 2002, n. 137
(Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 2002, come
modificato dall'art. 1-bis del decreto-legge 18 febbraio 2003, n.
24, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2003,
e convertito, con modificazioni, nella legge 17 aprile 2003, n. 82,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2003, e' il
seguente:
«4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti
legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto
degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime
procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data
della loro entrata in vigore.».
- Il decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio
2004.
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle
province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202,
e' il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali e Conferenza unificata).
- 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle
comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno
o dal Ministro per gli affari regionali;
ne fanno parte altresi' il
Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale
dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province
d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni,
comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre
quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di
provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati
dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17
della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi,
e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o
qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o
dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono
presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua
delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico
non e' conferito, dal Ministro dell'interno.». Nota all'art. 1:
-
Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 42
del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 5
(Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali
in materia di tutela del patrimonio culturale).
- 1. Le regioni,
nonche' i comuni, le citta' metropolitane e le province, di seguito
denominati «altri enti pubblici territoriali», cooperano con il
Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformita' a
quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente
codice.
2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che
abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, documenti,
incunaboli, raccolte librarie non appartenenti allo Stato o non
sottoposte alla tutela statale, nonche' libri, stampe e incisioni
non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni.
3. Sulla
base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata «Conferenza
Stato-regioni», le regioni possono esercitare le funzioni di tutela
anche su raccolte librarie private, nonche' su carte geografiche,
spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale
audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo
Stato.
4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei principi
di differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate
ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni
che ne facciano richiesta.
5. Gli accordi o le intese possono
prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti
pubblici territoriali.
6. Le funzioni amministrative di tutela dei
beni paesaggistici sono esercitate dallo Stato e dalle regioni
secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del presente codice.
7. Relativamente alle funzioni esercitate dalle regioni ai sensi dei
commi 2, 3, 4, 5 e 6, il Ministero esercita le potesta' di indirizzo
e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia
o inadempienza.».
Art. 2
Modifiche all'articolo 6 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. Al comma 1, dell'articolo 6
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo:
«In riferimento ai beni paesaggistici la
valorizzazione comprende altresi' la riqualificazione degli immobili
e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la
realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.».
Nota all'art. 2:
- Si
riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 42
del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 6
(Valorizzazione del patrimonio culturale).
- 1. La valorizzazione
consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle
attivita' dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio
culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e
fruizione pubblica del patrimonio stesso. Essa comprende anche la
promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del
patrimonio culturale. In riferimento ai beni paesaggistici la
valorizzazione comprende altresi' la riqualificazione degli immobili
e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la
realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.
2. La valorizzazione e' attuata in forme compatibili con la tutela e
tali da non pregiudicarne le esigenze.
3. La Repubblica favorisce e
sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o
associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.».
Art. 3
Modifiche all'articolo 131 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. Al comma 1, dell'articolo 131
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole:
«intende
una parte omogenea» sono sostituite dalle seguenti:
«intendono
parti» e dopo la parola:
«caratteri» e' inserita la seguente:
«distintivi».
Nota all'art. 3:
- Si
riporta il testo dell'art. 131 del citato decreto legislativo n. 42
del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 131
(Salvaguardia dei valori del paesaggio).
- 1. Ai fini del presente
codice per paesaggio si intendono parti di territorio i cui
caratteri distintivi derivano dalla natura, dalla storia umana o
dalle reciproche interrelazioni.
2. La tutela e la valorizzazione
del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali
manifestazioni identitarie percepibili.».
Art. 4
Modifiche all'articolo 134 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. Al comma 1, lettera c),
dell'articolo 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
dopo le parole:
«gli immobili e le aree» la parola:
«comunque»
e' soppressa e sono inserite le seguenti:
«tipizzati, individuati e».
Nota all'art. 4:
- Si
riporta il testo dell'art. 134 del citato decreto legislativo n. 42
del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 134 (Beni
paesaggistici).
- 1. Sono beni paesaggistici:
a) gli immobili e le
aree indicati all'art. 136, individuati ai sensi degli articoli da
138 a 141;
b) le aree indicate all'art. 142;
c) gli immobili e le
aree tipizzati, individuati e sottoposti a tutela dai piani
paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.».
Art. 5
Sostituzione dell'articolo 135 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. L'articolo 135 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 135 (Pianificazione paesaggistica).
- 1. Lo Stato e
le regioni assicurano che il paesaggio sia adeguatamente conosciuto,
tutelato e valorizzato. A tale fine le regioni, anche in
collaborazione con lo Stato, nelle forme previste dall'articolo 143,
sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio, approvando
piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con
specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti
l'intero territorio regionale, entrambi di seguito denominati
"piani paesaggistici".
2. I piani paesaggistici, in base
alle caratteristiche naturali e storiche, individuano ambiti
definiti in relazione alla tipologia, rilevanza e integrita' dei
valori paesaggistici.
3. Al fine di tutelare e migliorare la
qualita' del paesaggio, i piani paesaggistici definiscono per
ciascun ambito specifiche prescrizioni e previsioni ordinate:
a) al
mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e
delle morfologie dei beni sottoposti a tutela, tenuto conto anche
delle tipologie architettoniche, nonche' delle tecniche e dei
materiali costruttivi;
b) all'individuazione delle linee di sviluppo
urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore
riconosciuti e con il principio del minor consumo del territorio, e
comunque tali da non diminuire il pregio paesaggistico di ciascun
ambito, con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti
inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e delle
aree agricole;
c) al recupero e alla riqualificazione degli immobili
e delle aree compromessi o degradati, al fine di reintegrare i
valori preesistenti, nonche' alla realizzazione di nuovi valori
paesaggistici coerenti ed integrati;
d) all'individuazione di altri
interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione ai
principi dello sviluppo sostenibile.».
Art. 6
Modifiche all'articolo 136 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. Al comma 1, lettera c),
dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
dopo la parola:
«tradizionale» sono inserite le seguenti:
«, ivi
comprese le zone di interesse archeologico».
Nota all'art. 6:
- Si
riporta il testo dell'art. 136 del citato decreto legislativo n. 42
del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 136 (Immobili
ed aree di notevole interesse pubblico).
- 1. Sono soggetti alle
disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse
pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di
bellezza naturale o di singolarita' geologica;
b) le ville, i
giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte
seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non
comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un
caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, ivi
comprese le zone di interesse archologico;
d) le bellezze
panoramiche considerate come quadri e cosi' pure quei punti di vista
o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo
spettacolo di quelle bellezze.».
Art. 7
Sostituzione dell'articolo 137 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. L'articolo 137 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 137 (Commissioni regionali).
- 1. Ciascuna regione
istituisce una o piu' commissioni con il compito di formulare
proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli
immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136
e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo
articolo 136.
2. Di ciascuna commissione fanno parte di diritto il
direttore regionale, il soprintendente per i beni architettonici e
per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici
competenti per territorio, nonche' due dirigenti preposti agli
uffici regionali competenti in materia di paesaggio. I restanti
membri, in numero non superiore a quattro, sono nominati dalla
regione tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata
professionalita' ed esperienza nella tutela del paesaggio,
eventualmente scelti nell'ambito di terne designate,
rispettivamente, dalle universita' aventi sede nella regione, dalle
fondazioni aventi per statuto finalita' di promozione e tutela del
patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi
diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio
1986, n. 349. Decorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla
richiesta di designazione, la regione procede comunque alle nomine.
3. Fino all'istituzione delle commissioni di cui ai commi 1 e 2, le
relative funzioni sono esercitate dalle commissioni istituite ai
sensi della normativa previgente per l'esercizio di competenze
analoghe.».
Art. 8
Sostituzione dell'articolo 138 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. L'articolo 138 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 138 (Proposta di dichiarazione di notevole
interesse pubblico).
- 1. Su richiesta del direttore regionale,
della regione o degli altri enti pubblici territoriali interessati,
la commissione di cui all'articolo 137 acquisisce le necessarie
informazioni attraverso le soprintendenze e gli uffici regionali e
provinciali, procede alla consultazione dei comuni interessati e,
ove lo ritenga, di esperti, valuta la sussistenza del notevole
interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo
136 e propone la dichiarazione di notevole interesse pubblico. La
proposta e' motivata con riferimento alle caratteristiche storiche,
culturali, naturali, morfologiche ed estetiche degli immobili o
delle aree che abbiano significato e valore identitario del
territorio in cui ricadono o che siano percepite come tali dalle
popolazioni e contiene le prescrizioni, le misure ed i criteri di
gestione indicati all'articolo 143, comma 1.
2. Le proposte di
dichiarazione di notevole interesse pubblico contengono una
specifica disciplina di tutela, nonche' l'eventuale indicazione di
interventi di valorizzazione degli immobili e delle aree cui si
riferiscono, che vanno a costituire parte integrante del piano
paesaggistico da approvare o modificare.
3. La commissione delibera
entro sessanta giorni dalla presentazione dell'atto di iniziativa.
Decorso infruttuosamente il predetto termine, la proposta e'
formulata dall'organo richiedente o, in mancanza, dagli altri
soggetti titolari di organi statali o regionali componenti della
commissione, entro il successivo termine di trenta giorni.».
Art. 9
Sostituzione dell'articolo 139 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. L'articolo 139 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 139 (Partecipazione al procedimento di
dichiarazione di notevole interesse pubblico).
- 1. La proposta di
dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree,
corredata dalla relativa planimetria redatta in scala idonea alla
loro identificazione, e' pubblicata per novanta giorni all'albo
pretorio e depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici
dei comuni interessati. La proposta e' altresi' comunicata alla
citta' metropolitana e alla provincia interessata.
2. Dell'avvenuta
proposta e relativa pubblicazione e' data senza indugio notizia su
almeno due quotidiani diffusi nella regione territorialmente
interessata, nonche' su un quotidiano a diffusione nazionale e sui
siti informatici della regione e degli altri enti pubblici
territoriali nel cui ambito ricadono gli immobili o le aree da
assoggettare a tutela. Dal primo giorno di pubblicazione decorrono
gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1. Alle medesime forme di
pubblicita' e' sottoposta la determinazione negativa della
commissione.
3. Per gli immobili indicati alle lettere a) e b) del
comma 1 dell'articolo 136, viene altresi' data comunicazione
dell'avvio del procedimento di dichiarazione al proprietario,
possessore o detentore del bene.
4. La comunicazione di cui al comma
3 contiene gli elementi, anche catastali, identificativi
dell'immobile e la proposta formulata dalla commissione. Dalla data
di ricevimento della comunicazione decorrono gli effetti di cui
all'articolo 146, comma 1.
5. Entro i trenta giorni successivi al
periodo di pubblicazione di cui al comma 1, i comuni, le citta'
metropolitane, le province, le associazioni portatrici di interessi
diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio
1986, n. 349, e gli altri soggetti interessati possono presentare
osservazioni e documenti alla regione, che ha altresi' facolta' di
indire un'inchiesta pubblica. I proprietari, possessori o detentori
del bene possono presentare osservazioni e documenti entro i trenta
giorni successivi alla comunicazione individuale di cui al comma 3.».
Art. 10
Sostituzione dell'articolo 140 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. L'articolo 140 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 140 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico e
relative misure di conoscenza).
- 1. La regione, sulla base della
proposta della commissione, esaminati le osservazioni e i documenti
e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, entro
il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza dei termini di
cui all'articolo 139, comma 5, emana il provvedimento relativo alla
dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico degli
immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136
e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo
articolo 136.
2. I provvedimenti di dichiarazione di interesse
pubblico paesaggistico contengono una specifica disciplina di
tutela, nonche' l'eventuale indicazione di interventi di
valorizzazione degli immobili e delle aree cui si riferiscono, che
vanno a costituire parte integrante del piano paesaggistico da
approvare o modificare.
3. I provvedimenti di dichiarazione di
notevole interesse pubblico sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione.
4. I provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico
degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 136 sono altresi' notificati al proprietario,
possessore o detentore, depositati presso il comune o i comuni
interessati, nonche' trascritti a cura della regione nei registri
immobiliari.
5. Copia della Gazzetta Ufficiale e' affissa per
novanta giorni all'albo pretorio di tutti i comuni interessati.
Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta
depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni
interessati.».
Art. 11
Sostituzione dell'articolo 141 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. L'articolo 141 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 141 (Provvedimenti ministeriali).
- 1. Qualora la
commissione non deliberi entro i termini di cui all'articolo 138 o
la regione non provveda nel termine di cui all'articolo 140, il
competente organo ministeriale periferico comunica alla regione ed
al Ministero l'avvio della procedura di sostituzione.
2. A questo
fine il predetto organo, ricevuta copia della documentazione
eventualmente acquisita dalla commissione provinciale, espleta
l'istruttoria, formula la proposta e la invia contestualmente ai
Ministero, alla regione, nonche' ai comuni interessati affinche'
questi ultimi provvedano agli adempimenti indicati all'articolo 139,
comma 1, e provvede direttamente agli adempimenti indicati
all'articolo 139, commi 2, 3 e 4.
3. Il Ministero valuta le
osservazioni presentate ai sensi dell'articolo 139, comma 5, e
provvede con decreto entro novanta giorni dalla data di scadenza del
termine per la presentazione delle osservazioni. Il decreto di
dichiarazione di notevole interesse pubblico e' notificato,
depositato, trascritto e pubblicato nelle forme previste
dall'articolo 140, commi 3, 4 e 5. In caso di inutile decorso del
predetto termine cessano gli effetti cui all'articolo 146, comma 1.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle
proposte di integrazione del contenuto dei provvedimenti di
dichiarazione di notevole interesse pubblico in precedenza emanati.».
Art. 12
Sostituzione dell'articolo 142 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. L'articolo 142 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 142 (Aree tutelate per legge).
- 1. Sono comunque
di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di
questo Titolo:
a) i territori costieri compresi in una fascia della
profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i
terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi
compresi in una fascia della profondita' di 300 metri dalla linea di
battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i
torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici,
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative
sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d)
le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare
per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la
catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi
glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' i
territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti
da foreste e da boschi, ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco,
e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti
dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 227;
h) le aree assegnate alle universita' agrarie e le
zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976,
n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico
individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.
2.
Non sono comprese tra i beni elencati nel comma 1 le aree che alla
data del 6 settembre 1985:
a) erano delimitate negli strumenti
urbanistici come zone A e B;
b) erano delimitate negli strumenti
urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.
1444, come zone diverse dalle zone A e B, ed erano ricomprese in
piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative
previsioni siano state concretamente realizzate;
c) nei comuni
sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati
perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971,
n. 865.
3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi
indicati alla lettera c) che la regione, in tutto o in parte, abbia
ritenuto, entro la data di entrata in vigore della presente
disposizione, irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in
apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il
Ministero, con provvedimento motivato, puo' confermare la rilevanza
paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma e'
sottoposto alle forme di pubblicita' previste dall'articolo 140,
comma 3.
4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli
atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.».
Art. 13
Sostituzione dell'articolo 143 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. L'articolo 143 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 143 (Piano paesaggistico).
- 1. L'elaborazione del
piano paesaggistico si articola nelle seguenti fasi:
a) ricognizione
dell'intero territorio, considerato mediante l'analisi delle
caratteristiche storiche, naturali, estetiche e delle loro
interrelazioni e la conseguente definizione dei valori paesaggistici
da tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare;
b) puntuale
individuazione, nell'ambito del territorio regionale, delle aree di
cui al comma 1, dell'articolo 142 e determinazione della specifica
disciplina ordinata alla loro tutela e valorizzazione;
c) analisi
delle dinamiche di trasformazione del territorio attraverso
l'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di
vulnerabilita' del paesaggio, nonche' la comparazione con gli altri
atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
d)
individuazione degli ambiti paesaggistici di cui all'articolo 135;
e) definizione di prescrizioni generali ed operative per la tutela e
l'uso del territorio compreso negli ambiti individuati;
f)
determinazione di misure per la conservazione dei caratteri
connotativi delle aree tutelate per legge e, ove necessario, dei
criteri di gestione e degli interventi di valorizzazione
paesaggistica degli immobili e delle aree dichiarati di notevole
interesse pubblico;
g) individuazione degli interventi di recupero e
riqualificazione delle aree significativamente compromesse o
degradate e degli altri interventi di valorizzazione;
h)
individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli
interventi di trasformazione del territorio nel contesto
paesaggistico, alle quali debbono riferirsi le azioni e gli
investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree
interessate;
i) tipizzazione ed individuazione, ai sensi
dell'articolo 134, comma 1, lettera c), di immobili o di aree,
diversi da quelli indicati agli articoli 136 e 142, da sottoporre a
specifica disciplina di salvaguardia e di utilizzazione.
2. Il piano
paesaggistico, anche in relazione alle diverse tipologie di opere ed
interventi di trasformazione del territorio, individua le aree nelle
quali la loro realizzazione e' consentita sulla base della verifica
del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di
gestione stabiliti nel piano paesaggistico ai sensi del comma 1,
lettere e), f), g) ed h), e quelle per le quali il piano
paesaggistico definisce anche specifiche previsioni vincolanti da
introdurre negli strumenti urbanistici in sede di conformazione e di
adeguamento ai sensi dell'articolo 145.
3. Le regioni, il Ministero
ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio possono
stipulare intese per l'elaborazione congiunta dei piani
paesaggistici. Nell'intesa e' stabilito il termine entro il quale
deve essere completata l'elaborazione del piano. Il contenuto del
piano elaborato congiuntamente forma oggetto di apposito accordo
preliminare ai sensi degli articoli 15 e 11 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni. Entro i novanta giorni
successivi all'accordo il piano e' approvato con provvedimento
regionale. Decorso inutilmente tale termine, il piano e' approvato
in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio. L'accordo preliminare
stabilisce altresi' i presupposti, le modalita' ed i tempi per la
revisione del piano, con particolare riferimento all'eventuale
sopravvenienza di provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 140
e 141.
4. Nel caso in cui il piano sia stato approvato a seguito
dell'accordo di cui al comma 3, nel procedimento autorizzatorio di
cui agli articoli 146 e 147 il parere del soprintendente e'
obbligatorio, ma non vincolante.
5. Il piano approvato a seguito
dell'accordo di cui al comma 3 puo' altresi' prevedere:
a) la
individuazione delle aree, tutelate ai sensi dell'articolo 142 e non
oggetto di atti o provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 138,
140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di opere ed interventi
puo' avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento
ordinato al rilascio del titolo edilizio, della loro conformita'
alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento
urbanistico comunale;
b) la individuazione delle aree gravemente
compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli
interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione
non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo
146.
6. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5
e' subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati
al piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 145.
7. Il piano puo'
subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono la
realizzazione di opere ed interventi senza autorizzazione
paesaggistica, ai sensi del comma 5, all'esito positivo di un
periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva conformita' alle
previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.
8. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 5,
lettera a), siano effettuati controlli a campione sulle opere ed
interventi realizzati e che l'accertamento di un significativo grado
di violazione delle previsioni vigenti determini la reintroduzione
dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147,
relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.
9.
Il piano paesaggistico individua anche progetti prioritari per la
conservazione, il recupero, la riqualificazione, la valorizzazione e
la gestione del paesaggio regionale indicandone gli strumenti di
attuazione, comprese le misure incentivanti.».
Art. 14
Modifiche all'articolo 144 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. All'articolo 144 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
«A tale fine le regioni disciplinano mediante apposite
norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica, in
particolare stabilendo che a fare data dall'adozione o approvazione
preliminare del piano, da parte della giunta regionale o del
consiglio regionale, non sono consentiti per gli immobili e nelle
aree di cui all'articolo 134 gli interventi in contrasto con le
prescrizioni di tutela per essi previste nel piano stesso.»;
b) il
comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Fatto salvo quanto disposto
al comma 1, il piano paesaggistico diviene efficace il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della regione.».
Nota all'art. 14:
- Si
riporta il testo dell'art. 144 del citato decreto legislativo n. 42
del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 144 (Pubblicita'
e partecipazione).
- 1. Nei procedimenti di approvazione dei piani
paesaggistici sono assicurate la concertazione istituzionale, la
partecipazione dei soggetti interessati e delle associazioni
costituite per la tutela degli interessi diffusi, individuate ai
sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e ampie forme
di pubblicita'. A tale fine le regioni disciplinano mediante
apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione
paesaggistica, in particolare stabilendo che a fare data
dall'adozione o approvazione preliminare del piano, da parte della
giunta regionale o del consiglio regionale, non sono consentiti per
gli immobili e nelle aree di cui all'art. 134 gli interventi in
contrasto con le prescrizioni di tutela per essi previste nel piano
stesso.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, il piano
paesaggistico diviene efficace il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.».
Art. 15
Modifiche all'articolo 145 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. All'articolo 145 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2 dopo le parole:
«nonche' con» le
parole:
«gli strumenti» sono soppresse e sono inserite le
seguenti:
«i piani, programmi e progetti»;
b) al comma 3, secondo
periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«ad incidenza
territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi
quelli degli enti gestori delle aree naturali protette».
Nota all'art. 15:
- Si
riporta il testo dell'art. 145 del citato decreto legislativo n. 42
del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 145
(Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri
strumenti di pianificazione).
- 1. Il Ministero individua ai sensi
dell'art. 52 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 le linee
fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto
riguarda la tutela del paesaggio, con finalita' di indirizzo della
pianificazione.
2. I piani paesaggistici prevedono misure di
coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di
settore, nonche' con i piani, programmi e progetti nazionali e
regionali di sviluppo economico.
3. Le previsioni dei piani
paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 sono cogenti per gli
strumenti urbanistici dei comuni, delle citta' metropolitane e delle
province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi
eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono
norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli
strumenti urbanistici e sono altresi' vincolanti per gli interventi
settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le
disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle
disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza
territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi
quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.
4. Entro il
termine stabilito nel piano paesaggistico e comunque non oltre due
anni dalla sua approvazione, i comuni, le citta' metropolitane, le
province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano
e adeguano gli strumenti di pianificazione territoriale e
urbanistica alle previsioni dei piani paesaggistici, introducendo,
ove necessario, le ulteriori previsioni conformative che, alla luce
delle caratteristiche specifiche del territorio, risultino utili ad
assicurare l'ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici
individuati dai piani. I limiti alla proprieta' derivanti da tali
previsioni non sono oggetto di indennizzo.
5. La regione disciplina
il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti
urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica,
assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al
procedimento medesimo.».
Art. 16
Sostituzione dell'articolo 146 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. L'articolo 146 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 146 (Autorizzazione).
- 1. I proprietari,
possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto
degli atti e dei provvedimenti elencati all'articolo 157, oggetto di
proposta formulata ai sensi degli articoli 138 e 141, tutelati ai
sensi dell'articolo 142, ovvero sottoposti a tutela dalle
disposizioni del piano paesaggistico, non possono distruggerli, ne'
introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori
paesaggistici oggetto di protezione.
2. I proprietari, possessori o
detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno
l'obbligo di sottoporre alla regione o all'ente locale al quale la
regione ha delegato le funzioni i progetti delle opere che intendano
eseguire, corredati della documentazione prevista, affinche' ne sia
accertata la compatibilita' paesaggistica e sia rilasciata
l'autorizzazione a realizzarli.
3. Le regioni, ove stabiliscano di
non esercitare direttamente la funzione autorizzatoria di cui al
presente articolo, ne possono delegare l'esercizio alle province o a
forme associative e di cooperazione degli enti locali in ambiti
sovracomunali all'uopo definite ai sensi degli articoli 24, 31 e 32
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di
assicurarne l'adeguatezza e garantire la necessaria distinzione tra
la tutela paesaggistica e le competenze urbanistiche ed edilizie
comunali. La regione puo' delegare ai comuni il rilascio delle
autorizzazioni paesaggistiche nel caso in cui abbia approvato il
piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 143, comma 3, e a
condizione che i comuni abbiano provveduto al conseguente
adeguamento degli strumenti urbanistici. In ogni caso, ove le
regioni deleghino ai comuni il rilascio delle autorizzazioni
paesaggistiche, il parere della soprintendenza di cui al comma 8 del
presente articolo resta vincolante.
4. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni, e' individuata la documentazione necessaria alla
verifica di compatibilita' paesaggistica degli interventi proposti.
5. La domanda di autorizzazione dell'intervento indica lo stato
attuale del bene interessato, gli elementi di valore paesaggistico
presenti, gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte e
gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari.
6.
L'amministrazione competente, nell'esaminare la domanda di
autorizzazione, verifica la conformita' dell'intervento alle
prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di
interesse pubblico e nei piani paesaggistici e ne accerta:
a) la
compatibilita' rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal
vincolo ed alle finalita' di tutela e miglioramento della qualita'
del paesaggio individuati dalla dichiarazione di notevole interesse
pubblico e dal piano paesaggistico;
b) la congruita' con i criteri
di gestione dell'immobile o dell'area indicati dalla dichiarazione e
dal piano paesaggistico.
7. L'amministrazione competente, acquisito
il parere della commissione per il paesaggio di cui all'articolo 148
e valutata la compatibilita' paesaggistica dell'intervento, entro il
termine di quaranta giorni dalla data di ricezione dell'istanza,
trasmette al soprintendente la proposta di rilascio o di diniego
dell'autorizzazione, corredata dal progetto e dalla relativa
documentazione, dandone comunicazione agli interessati. La
comunicazione costituisce avviso di inizio del relativo
procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990,
n. 241. Qualora l'amministrazione verifichi che la documentazione
allegata non corrisponde a quella prevista al comma 4, chiede le
necessarie integrazioni;
in tale caso, il termine e' sospeso dalla
data della richiesta fino a quella di ricezione della
documentazione. Qualora l'amministrazione ritenga necessario
acquisire documentazione ulteriore rispetto a quella prevista al
comma 4, ovvero effettuare accertamenti, il termine e' sospeso, per
una sola volta, per un periodo comunque non superiore a trenta
giorni, dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della
documentazione, ovvero dalla data di comunicazione della necessita'
di accertamenti fino a quella di effettuazione degli stessi.
8. Il
soprintendente comunica il parere entro il termine perentorio di
sessanta giorni dalla data di ricezione della proposta di cui al
comma 7. Decorso inutilmente il termine per l'acquisizione del
parere, l'amministrazione competente assume comunque le
determinazioni in merito alla domanda di autorizzazione. Fino
all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 143,
comma 3, e all'avvenuto adeguamento ad esso degli strumenti
urbanistici comunali, il parere e' vincolante, secondo quanto
previsto dall'articolo 143, comma 4.
9. Entro il termine di venti
giorni dalla ricezione del parere del soprintendente,
l'amministrazione competente rilascia l'autorizzazione oppure
comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai
sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. L'autorizzazione costituisce atto autonomo
e presupposto del permesso di costruire o degli altri titoli
legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere
iniziati in difetto di essa.
10. Decorsi inutilmente i termini
indicati al comma 9, e' data facolta' agli interessati di richiedere
l'autorizzazione alla regione, che provvede anche mediante un
commissario ad acta entro il termine di sessanta giorni dalla data
di ricevimento della richiesta. Qualora venga ritenuto necessario
acquisire documentazione ulteriore o effettuare accertamenti, il
termine e' sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione
della documentazione richiesta, ovvero fino alla data di
effettuazione degli accertamenti. Laddove la regione non abbia
affidato agli enti locali la competenza al rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica, la richiesta di rilascio in via
sostitutiva e' presentata alla soprintendenza competente.
11.
L'autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi trenta
giorni dalla sua emanazione ed e' trasmessa in copia, senza indugio,
alla soprintendenza che ha emesso il parere nel corso del
procedimento, nonche', unitamente al parere, alla regione, agli enti
locali e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si
trovano l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.
12.
L'autorizzazione paesaggistica, fuori dai casi di cui all'articolo
167, commi 4 e 5, non puo' essere rilasciata in sanatoria
successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli
interventi.
13. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile, con
ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni
ambientaliste portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi
dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e da qualsiasi
altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Il ricorso
e' deciso anche se, dopo la sua proposizione, ovvero in grado di
appello, il ricorrente dichiari di rinunciare o di non avervi piu'
interesse. Le sentenze e le ordinanze del tribunale amministrativo
regionale possono essere appellate da chi sia legittimato a
ricorrere avverso l'autorizzazione paesaggistica, anche se non abbia
proposto il ricorso di primo grado.
14. Presso ogni amministrazione
competente al rilascio dell'autorizzazione e' istituito un elenco,
aggiornato almeno ogni quindici giorni e liberamente consultabile,
in cui e' indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione
paesaggistica, con la annotazione sintetica del relativo oggetto e
con la precisazione se essa sia stata rilasciata in difformita' dal
parere del soprintendente, ove il parere stesso non sia vincolante,
o della commissione per il paesaggio. Copia dell'elenco e' trasmessa
trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini
dell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 155.
15. Le disposizioni dei commi da 1 a 14 si applicano anche alle
istanze concernenti le attivita' minerarie di ricerca ed estrazione
riguardanti i beni di cui all'articolo 134.
16. Le disposizioni dei
commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 14, non si applicano alle
autorizzazioni per le attivita' di coltivazione di cave e torbiere.
Per tali attivita' restano ferme le potesta' del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, ai sensi della
normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle
valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici,
dal soprintendente competente. Il soprintendente si pronuncia entro
trenta giorni dalla richiesta del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio.».
Art. 17
Modifiche all'articolo 147 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. Al comma 2 dell'articolo 147
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole:
«l'autorizzazione
prescritta dal comma 1 e' rilasciata secondo le procedure previste
all'articolo 26» sono sostituite dalle seguenti:
«si applica
l'articolo 26».
Nota all'art. 17:
- Si
riporta il testo dell'art. 147 del citato decreto legislativo n. 42
del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 147
(Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni
statali).
- 1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista
dall'art. 146 riguardi opere da eseguirsi da parte di
amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il
personale militare, l'autorizzazione viene rilasciata in esito ad
una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e
integrazioni.
2. Per i progetti di opere comunque soggetti a
valutazione di impatto ambientale a norma dell'art. 6 della legge 8
luglio 1986, n. 349, e da eseguirsi da parte di amministrazioni
statali, si applica l'art. 26.
3. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero, d'intesa con
il Ministero della difesa e con le altre amministrazioni statali
interessate, sono individuate le modalita' di valutazione congiunta
e preventiva della localizzazione delle opere di difesa nazionale
che incidano su immobili o aree sottoposti a tutela paesaggistica.».
Art. 18
Sostituzione dell'articolo 148 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. L'articolo 148 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 148 (Commissioni locali per il paesaggio).
- 1.
Entro il 31 dicembre 2006 le regioni promuovono l'istituzione e
disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di
supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia
di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146, comma
3.
2. Le commissioni, competenti per ambiti sovracomunali, in modo
da realizzare il necessario coordinamento paesaggistico, sono
composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata
esperienza nella tutela del paesaggio.
3. Le commissioni esprimono
parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni
previste dagli articoli 146, 147 e 159.
4. Le regioni e il Ministero
possono stipulare accordi che prevedano le modalita' di
partecipazione del Ministero alle commissioni per il paesaggio. In
tale caso, il parere di cui all'articolo 146, comma 8, e' espresso
dalle soprintendenze nelle commissioni locali per il paesaggio,
secondo le modalita' stabilite nell'accordo, ferma restando
l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 146, commi 12, 13 e
14.».
Art. 19
Modifiche all'articolo 149 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. Al comma 1 dell'articolo 149
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole:
«lettera
b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)» e le parole:
«e
dell'articolo 156, comma 4» sono soppresse.
Nota all'art. 19:
- Si
riporta il testo dell'art. 149 del citato decreto legislativo n. 42
del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 149
(Interventi non soggetti ad autorizzazione).
- 1. Fatta salva
l'applicazione dell'art. 143, comma 5, lettera a), non e' comunque
richiesta l'autorizzazione prescritta dall'art. 146, dall'art. 147 e
dall'art. 159:
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria,
straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo
che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli
edifici;
b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attivita'
agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello
stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e
sempre che si tratti di attivita' ed opere che non alterino
l'assetto idrogeologico del territorio;
c) per il taglio colturale,
la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica,
antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle
foreste indicati dall'art. 142, comma 1, lettera g), purche'
previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.».
Art. 20
Modifiche all'articolo 150 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. All'articolo 150 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 le parole:
«comma 4» sono sostituite
dalle seguenti:
«comma 3»;
b) alla lettera a) del comma 1, le
parole:
«pregiudicare il bene» sono sostituite dalle seguenti:
«recare
pregiudizio al paesaggio»;
c) al comma 2, dopo le parole:
«della
proposta» le parole:
«della Commissione» sono soppresse e dopo le
parole:
«di cui all'articolo 138 o» le parole:
«della proposta
dell'organo ministeriale prevista» sono soppresse; in fine, le
parole:
«comma 4» sono sostituite dalle seguenti:
«comma 3»;
d)
al comma 3 le parole:
«pianificazione paesaggistica» sono
sostituite dalle seguenti:
«il piano paesaggistico», e dopo le
parole:
«preveda misure» sono inserite le seguenti:
«o interventi»;
in fine, le parole:
«, per non compromettere l'attuazione della
pianificazione» sono soppresse.
Nota all'art. 20:
- Si
riporta il testo dell'art. 150 del citato decreto legislativo n. 42
del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 150
(Inibizione o sospensione dei lavori).
- 1. Indipendentemente
dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio prevista dagli
articoli 139 e 141, ovvero dall'avvenuta comunicazione prescritta
dall'art. 139, comma 3, la regione o il Ministero ha facolta' di:
a)
inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque
capaci di recare pregiudizio al paesaggio;
b) ordinare, anche quando
non sia intervenuta la diffida prevista alla lettera a), la
sospensione di lavori iniziati.
2. Il provvedimento di inibizione o
sospensione dei lavori incidenti su immobili od aree non ancora
dichiarati di notevole interesse pubblico cessa di avere efficacia
se entro il termine di novanta giorni non sia stata effettuata la
pubblicazione all'albo pretorio della proposta di cui all'art. 138 o
all'art. 141, ovvero non sia stata ricevuta dagli interessati la
comunicazione prevista dall'art. 139, comma 3.
3. Il provvedimento
di inibizione o sospensione dei lavori incidenti su di un bene
paesaggistico per il quale il piano paesaggistico preveda misure o
interventi di recupero o di riqualificazione cessa di avere
efficacia se entro il termine di novanta giorni la regione non abbia
comunicato agli interessati le prescrizioni alle quali attenersi,
nella esecuzione dei lavori.
4. I provvedimenti indicati ai commi
precedenti sono comunicati anche al comune interessato.».
Art. 21
Modifiche all'articolo 152 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. All'articolo 152 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nel
caso di aperture di strade e di cave, di posa di condotte per
impianti industriali e civili e di palificazioni nell'ambito e in
vista delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1
dell'articolo 136 ovvero in prossimita' degli immobili indicati alle
lettere a) e b) del comma 1 dello stesso articolo, la regione,
tenendo in debito conto la funzione economica delle opere gia'
realizzate o da realizzare, ha facolta' di prescrivere le distanze,
le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, idonee ad
evitare pregiudizio ai beni protetti da questo Titolo. La medesima
facolta' spetta al Ministero, che la esercita previa consultazione
della regione.»;
b) al comma 2 la parola:
«Regione» e' sostituita
dalla seguente:
«regione».
Nota all'art. 21:
- Si
riporta il testo dell'art. 152 del citato decreto legislativo n. 42
del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 152
(Interventi soggetti a particolari prescrizioni).
- 1. Nel caso di
aperture di strade e di cave, di posa di condotte per impianti
industriali e civili e di palificazioni nell'ambito e in vista delle
aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 136 ovvero
in prossimita' degli immobili indicati alle lettere a) e b) del
comma 1 dello stesso articolo, la regione, tenendo in debito conto
la funzione economica delle opere gia' realizzate o da realizzare,
ha facolta' di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai
progetti in corso d'esecuzione, idonee ad evitare pregiudizio ai
beni protetti da questo Titolo. La medesima facolta' spetta al
Ministero, che la esercita previa consultazione della regione.
2.
Per le zone di interesse archeologico elencate all'art. 136, lettera
c), o all'art. 142, comma 1, lettera m), la regione consulta
preventivamente le competenti soprintendenze.».
Art. 22
Modifiche all'articolo 154 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. Al comma 3 dell'articolo 154
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole:
«o
all'articolo 139, comma 1, lettera m),» sono sostituite dalle
seguenti:
«o dall'articolo 142, comma 1, lettera m),» e dopo la
parola:
«amministrazione» e' inserita la seguente:
«competente».
Nota all'art. 22:
- Si
riporta il testo dell'art. 154 del citato decreto legislativo n. 42
del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 154 (Colore
delle facciate dei fabbricati).
- 1. L'amministrazione competente
individuata dalla regione puo' ordinare che, nelle aree contemplate
dalle lettere c) e d) dell'art. 136, sia dato alle facciate dei
fabbricati, il cui colore rechi disturbo alla bellezza dell'insieme,
un diverso colore che con quella armonizzi.
2. La disposizione del
comma 1 non si applica nei confronti degli immobili di cui all'art.
10, comma 3, lettere a) e d), dichiarati ai sensi dell'art. 13.
3.
Per i fabbricati ricadenti nelle zone di interesse archeologico
elencate all'art. 136, lettera c), o dell'art. 142, comma 1, lettera
m), l'amministrazione competente consulta preventivamente le
competenti soprintendenze.
4. In caso di inadempienza dei
proprietari, possessori o detentori dei fabbricati,
l'amministrazione provvede all'esecuzione d'ufficio.».
Art. 23
Modifiche all'articolo 155 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. Al comma 2, secondo periodo,
dell'articolo 155 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
dopo le parole:
«poteri sostitutivi» sono inserite le seguenti:
«da
parte del Ministero».
Nota all'art. 23:
- Si
riporta il testo dell'art. 155 del citato decreto legislativo n. 42
del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 155
(Vigilanza).
- 1. Le funzioni di vigilanza sui beni paesaggistici
tutelati da questo Titolo sono esercitate dal Ministero e dalle
regioni.
2. Le regioni vigilano sull'ottemperanza alle disposizioni
contenute nel presente decreto legislativo da parte delle
amministrazioni da loro individuate per l'esercizio delle competenze
in materia di paesaggio. L'inottemperanza o la persistente inerzia
nell'esercizio di tali competenze comporta l'attivazione dei poteri
sostitutivi da parte del Ministero.».
Art. 24
Sostituzione dell'articolo 156 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. L'articolo 156 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 156 (Verifica ed adeguamento dei piani
paesaggistici).
- 1. Entro il 1° maggio 2008, le regioni che hanno
redatto i piani previsti dall'articolo 149 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, verificano la conformita' tra le
disposizioni dei predetti piani e le previsioni dell'articolo 143 e
provvedono ai necessari adeguamenti. Decorso inutilmente il termine
sopraindicato il Ministero provvede in via sostitutiva ai sensi
dell'articolo 5, comma 7.
2. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente codice, il Ministero, d'intesa con la
Conferenza Stato-regioni, predispone uno schema generale di
convenzione con le regioni in cui vengono stabilite le metodologie e
le procedure di ricognizione, analisi, censimento e catalogazione
degli immobili e delle aree oggetto di tutela, ivi comprese le
tecniche per la loro rappresentazione cartografica e le
caratteristiche atte ad assicurare la interoperabilita' dei sistemi
informativi.
3. Le regioni e il Ministero, in conformita' a quanto
stabilito dal comma 3 dell'articolo 143, possono stipulare intese
per disciplinare lo svolgimento congiunto della verifica e
dell'adeguamento dei piani paesaggistici. Nell'intesa e' stabilito
il termine entro il quale devono essere completati la verifica e
l'adeguamento, nonche' il termine entro il quale la regione approva
il piano adeguato. Il contenuto del piano adeguato forma oggetto di
accordo preliminare tra il Ministero e la regione. Qualora
all'accordo preliminare non consegua entro sessanta giorni
l'approvazione da parte della regione il piano e' approvato in via
sostitutiva con decreto del Ministro.
4. Qualora l'intesa di cui al
comma 3 non venga stipulata, ovvero ad essa non segua l'accordo
procedimentale sul contenuto del piano adeguato, non trova
applicazione quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 143.».
Art. 25
Modifiche all'articolo 157 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. Al comma 1 dell'articolo 157
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) alla lettera d) ed alla lettera f) la
parola:
«della» e' sostituita dalla seguente:
«delle»;
b) dopo
la lettera f) e' aggiunta, in fine, la seguente:
«f-bis) i
provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge
27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1985, n. 431.».
Nota all'art. 25:
- Si
riporta il testo dell'art. 157 del citato decreto legislativo n. 42
del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 157
(Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi
ai sensi della normativa previgente).
- 1. Fatta salva
l'applicazione dell'art. 143, comma 6, dell'art. 144, comma 2 e
dell'art. 156, comma 4, conservano efficacia a tutti gli effetti: a)
le notifiche di importante interesse pubblico delle bellezze
naturali o panoramiche, eseguite in base alla legge 11 giugno 1922,
n. 778;
b) gli elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno
1939, n. 1497;
c) i provvedimenti di dichiarazione di notevole
interesse pubblico emessi ai sensi della legge 29 giugno 1939, n.
1497;
d) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse
archeologico emessi ai sensi dell'art. 82, quinto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, aggiunto
dall'art. 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con
modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431;
e) i provvedimenti
di dichiarazione di notevole interesse pubblico emessi ai sensi del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
f) i provvedimenti di
riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
f-bis) i
provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 1-ter del decreto-legge 27
giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1985, n. 431.
2. Le disposizioni della presente parte si
applicano anche agli immobili ed alle aree in ordine ai quali, alla
data di entrata in vigore del presente codice, sia stata formulata
la proposta ovvero definita la perimetrazione ai fini della
dichiarazione di notevole interesse pubblico o del riconoscimento
quali zone di interesse archeologico.».
Art. 26
Sostituzione dell'articolo 159 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. L'articolo 159 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 159 (Procedimento di autorizzazione in via
transitoria).
- 1. Fino alla scadenza del termine previsto
dall'articolo 156 ovvero, se anteriore, all'approvazione o
all'adeguamento dei piani paesaggistici, l'amministrazione
competente al rilascio dell'autorizzazione da' immediata
comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate,
trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato nonche' le
risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La
comunicazione e' inviata contestualmente agli interessati, per i
quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per
gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nella comunicazione
alla soprintendenza il Comune attesta di avere eseguito il
contestuale invio agli interessati.
2. L'amministrazione competente
deve produrre alla soprintendenza una relazione illustrativa degli
accertamenti indicati dall'articolo 146, comma 6. L'autorizzazione
e' rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta
giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque atto autonomo
e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli
legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere
iniziati in difetto di essa. In caso di richiesta di integrazione
documentale o di accertamenti il termine e' sospeso per una sola
volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta
ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.
3. La
soprintendenza, se ritiene l'autorizzazione non conforme alle
prescrizioni di tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente
Titolo, puo' annullarla, con provvedimento motivato, entro i
sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa
documentazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6,
comma 6-bis, del decreto del Ministro per i beni culturali e
ambientali 13 giugno 1994, n. 495.
4. Decorso il termine di sessanta
giorni dalla richiesta di autorizzazione e' data facolta' agli
interessati di richiedere l'autorizzazione stessa alla
soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni
dalla data di ricevimento. La richiesta, corredata dalla
documentazione prescritta, e' presentata alla soprintendenza e ne e'
data comunicazione alla amministrazione competente. In caso di
richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine
e' sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della
documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione
degli accertamenti.
5. Per i beni che alla data di entrata in vigore
del presente codice siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre
1985, l'autorizzazione puo' essere concessa solo dopo l'approvazione
dei piani paesaggistici.
6. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 146, commi 1, 2, 5, 6 e 12.».
Art. 27
Sostituzione dell'articolo 167 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. L'articolo 167 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 167 (Ordine di remissione in pristino o di
versamento di indennita' pecuniaria).
- 1. In caso di violazione
degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte
terza, il trasgressore e' sempre tenuto alla rimessione in pristino
a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
2. Con
l'ordine di rimessione in pristino e' assegnato al trasgressore un
termine per provvedere.
3. In caso di inottemperanza, l'autorita'
amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio
per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese.
Laddove l'autorita' amministrativa preposta alla tutela
paesaggistica non provveda d'ufficio, il direttore regionale
competente, su richiesta della medesima autorita' amministrativa
ovvero, decorsi centottanta giorni dall'accertamento dell'illecito,
previa diffida alla suddetta autorita' competente a provvedervi nei
successivi trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi delle
modalita' operative previste dall'articolo 41 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a seguito di
apposita convenzione che puo' essere stipulata d'intesa tra il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e il Ministero della
difesa.
4. L'autorita' amministrativa competente accerta la
compatibilita' paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma
5, nei seguenti casi:
a) per i lavori, realizzati in assenza o
difformita' dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano
determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di
quelli legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in
difformita' dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori
comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
5. Il proprietario,
possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area
interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita
domanda all'autorita' preposta alla gestione del vincolo ai fini
dell'accertamento della compatibilita' paesaggistica degli
interventi medesimi. L'autorita' competente si pronuncia sulla
domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo
parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine
perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la
compatibilita' paesaggistica, il trasgressore e' tenuto al pagamento
di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e
il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della
sanzione pecuniaria e' determinato previa perizia di stima. In caso
di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui
al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilita'
paesaggistica presentata ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater,
si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al
presente comma.
6. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione
del comma 5, nonche' per effetto dell'articolo 1, comma 37, lettera
b), n. 1), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono utilizzate,
oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al
comma 1, anche per finalita' di salvaguardia nonche' per interventi
di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli
immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in
pristino. Per le medesime finalita' possono essere utilizzate anche
le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute
dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino
in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a cio' destinate
dalle amministrazioni competenti.».
Art. 28
Modifiche all'articolo 181 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. All'articolo 181 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1-bis, lettera a), le parole:
«ai sensi
dell'articolo 136,» sono soppresse;
b) al comma 1-ter le parole:
«ripristinatorie
o» sono soppresse.
Nota all'art. 28:
- Si
riporta il testo dell'art. 181 del citato decreto legislativo n. 42
del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 181 (Opere
eseguite in assenza di autorizzazione o in difformita' da essa.)
(giurisprudenza di legittimita).
- 1. Chiunque, senza la prescritta
autorizzazione o in difformita' di essa, esegue lavori di qualsiasi
genere su beni paesaggistici e' punito con le pene previste
dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
1-bis. La pena e'
della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al
comma 1:
a) ricadano su immobili od aree che, per le loro
caratteristiche, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano
stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito
provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei
lavori;
b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi
dell'art. 142 ed abbiano comportato un aumento dei manufatti
superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione
originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima
superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano
comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore a
mille metri cubi.
1-ter. Ferma restando l'applicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 167, qualora l'autorita'
amministrativa competente accerti la compatibilita' paesaggistica
secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione il
cui al comma 1 non si applica:
a) per i lavori, realizzati in
assenza o difformita' dall'autorizzazione paesaggistica, che non
abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero
aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di
materiali in difformita' dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i
lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
1-quater. Il proprietario,
possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area
interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita
domanda all'autorita' preposta alla gestione del vincolo ai fini
dell'accertamento della compatibilita' paesaggistica degli
interventi medesimi. L'autorita' competente si pronuncia sulla
domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo
parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine
perentorio di novanta giorni.
1-quinquies. La rimessione in pristino
delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da
parte del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio dall'autorita'
amministrativa, e comunque prima che intervenga a condanna, estingue
il reato di cui al comma 1.
2. Con la sentenza di condanna viene
ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese
del condannato. Copia della sentenza e' trasmessa alla regione ed al
comune del cui territorio e' stata commessa la violazione.».
Art. 29
Modifiche all'articolo 182 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. Dopo il comma 3 dell'articolo
182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono aggiunti,
in fine, i seguenti:
«3-bis. In deroga al divieto di cui
all'articolo 146, comma 12, sono conclusi dall'autorita' competente
alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle
domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate
entro il 30 aprile 2004 non ancora definiti alla data di entrata in
vigore del presente comma, ovvero definiti con determinazione di
improcedibilita' della domanda per il sopravvenuto divieto, senza
pronuncia nel merito della compatibilita' paesaggistica
dell'intervento. In tale ultimo caso l'autorita' competente e'
obbligata, su istanza della parte interessata, a riaprire il
procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei termini di
legge. Si applicano le sanzioni previste dall'articolo 167, comma 5.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano anche alle
domande di sanatoria presentate nei termini ai sensi dell'articolo
1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, ferma
restando la quantificazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita.
Il parere della soprintendenza di cui all'articolo 1, comma 39,
della legge 15 dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante.
3-quater. Agli accertamenti della compatibilita' paesaggistica
effettuati, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si
applicano le sanzioni di cui all'articolo 167, comma 5.».
Nota all'art. 29:
- Si
riporta il testo dell'art. 182 del citato decreto legislativo n. 42
del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 182
(Disposizioni transitorie).
- 1. L'art. 7, comma 1, del decreto
ministeriale 3 agosto 2000, n. 294, come sostituito dall'art. 3 del
decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420, continua ad applicarsi
limitatamente a coloro i quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, risultano iscritti ai corsi di diploma di laurea
statale ovvero di scuola di restauro statale ivi previsti.
2.
Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 7, comma 2, lettere
a), b) e c), del decreto n. 294 del 2000, come sostituito dall'art.
3 del decreto n. 420 del 2001. Le disposizioni di cui all'art. 7,
comma 2, lettere a) e c), del decreto n. 294 del 2000, come
sostituito dall'art. 3 del decreto n. 420 del 2001, si applicano
anche a coloro i quali, alla data di entrata in vigore di tale
ultimo decreto, ancorche' non ancora in possesso del diploma, erano
iscritti ad una scuola di restauro statale o regionale ivi prevista
fino all'anno accademico 2002-2003.
3. Entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente codice, le regioni e gli altri
enti pubblici territoriali adottano le necessarie disposizioni di
adeguamento alla prescrizione di cui all'art. 103, comma 4. In caso
di inadempienza, il Ministero procede in via sostitutiva, ai sensi
dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione.
3-bis. In deroga al
divieto di cui all'art. 146, comma 12, sono conclusi dall'autorita'
competente alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti
relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria
presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora definiti alla data di
entrata in vigore del presente comma, ovvero definiti con
determinazione di improcedibilita' della domanda per il sopravvenuto
divieto, senza pronuncia nel merito della compatibilita'
paesaggistica dell'intervento. In tale ultimo caso l'autorita'
competente e' obbligata, su istanza della parte interessata, a
riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei
termini di legge. Si applicano le sanzioni previste dall'art. 167,
comma 5.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano anche
alle domande di sanatoria presentate nei termini ai sensi dell'art.
1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, ferma
restando la quantificazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita.
Il parere della soprintendenza di cui all'art. 1, comma 39, della
legge 15 dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante.
3-quater.
Agli accertamenti della compatibilita' paesaggistica effettuati,
alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi
dell'art. 181, comma 1 -quater, si applicano le sanzioni di cui
all'art. 167, comma 5.».
Art. 30
Modifiche all'articolo 183 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
1. Il comma 3 dell'articolo 183
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' sostituito dal
seguente:
«3. La partecipazione alle commissioni previste dal
presente codice e' assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali
delle amministrazioni interessate, non da' luogo alla corresponsione
di alcun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a
Roma, addi' 24 marzo 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Nota all'art. 30:
- Si
riporta il testo dell'art. 183 del citato decreto legislativo n. 42
del 2004, come modificato dal presente decreto:
«Art. 183
(Disposizioni finali).
- 1. I provvedimenti di cui agli articoli 13,
45, 141, 143, comma 10, e 156, comma 3, non sono soggetti a
controllo preventivo ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 14
gennaio 1994, n. 20.
2. Dall'attuazione degli articoli 5 e 44 non
derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. La
partecipazione alle commissioni previste dal presente codice e
assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle
amministrazioni interessate, non da' luogo alla corresponsione di
alcun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
4. Gli oneri derivanti
dall'esercizio da parte del Ministero delle facolta' previste agli
articoli 34, 35 e 37 sono assunti nei limiti degli stanziamenti di
bilancio relativi agli appositi capitoli di spesa.
5. Le garanzie
prestate dallo Stato in attuazione dell'art. 48, comma 5, sono
elencate in allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 13 della legge 5
agosto 1978, n. 468. In caso di escussione di dette garanzie il
Ministero trasmette al Parlamento apposita relazione.
6. Le leggi
della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi del
presente decreto legislativo se non mediante espressa modificazione
delle sue disposizioni.
7. Il presente codice entra in vigore il
giorno 1° maggio 2004.».
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