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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Visto il decreto
ministeriale 6 novembre 2003, n. 367, che ai sensi dell'art. 3,
comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, ha
emanato il regolamento che fissa gli standard di qualita'
nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e sue
modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sulla tutela
delle acque e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente
il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva
91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, con
particolare riferimento agli articoli 4, 5, 28, 34, comma 1, 42,
43, 44 e 62, comma 3;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 «Attuazione
della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione
dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei
fanghi di depurazione in agricoltura»; Visto il decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 372 «Attuazione della direttiva
96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi»;
Vista la direttiva quadro in materia di tutela delle acque
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre
2000, che prevede la riduzione e la graduale eliminazione
dell'inquinamento provocato dallo scarico, emissioni e rilascio di
sostanze prioritarie;
Considerato che, ai fini della tutela delle acque, per le sostanze
pericolose devono essere fissati obiettivi in modo uniforme su
tutto il territorio nazionale;
Considerato che lo strumento pianificatorio di tutela delle acque
dall'inquinamento e' definito nei piani regionali di tutela di cui
al titolo IV, capo 1, del citato decreto legislativo n. 152/1999,
il quale prescrive che le regioni debbono svolgere un'attivita'
conoscitiva volta all'individuazione delle pressioni antropiche ed
al rilevamento dello stato di qualita' dei corpi idrici e che,
sulla base dei dati raccolti, le regioni medesime devono approvare
il piano regionale di tutela delle acque entro il 31 dicembre
2004;
Considerato che il Parlamento ha conferito al Governo la delega
per il recepimento della direttiva 2000/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un
quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (legge 31
ottobre 2003, n. 306 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee.
Legge comunitaria 2003»).
Considerato che il Governo, con l'atto di recepimento della
direttiva sopra richiamata e con l'adozione del testo unico sulle
acque previsto dal disegno di legge sulla delega ambientale, di
cui si attende la prossima approvazione parlamentare, intende
riordinare la normativa vigente in vista degli obiettivi
comunitari di qualita' da conseguire entro il 2015 e delle norme
comunitarie di attuazione della citata direttiva 2000/60/CE;
Emana
la seguente direttiva:
1. Obiettivo del
decreto ministeriale n. 367/2003 e' di fissare in modo uniforme su
tutto il territorio nazionale gli standard di qualita'
nell'ambiente acquatico nella matrice acquosa, per i corpi idrici
significativi e per quelli a specifica destinazione, al fine di
assicurare un'elevata tutela ambientale alle scadenze temporali
fissate dal decreto legislativo n. 152/1999 al 2008 (art. 5, comma
3) e al 2015 (art. 4, comma 4), per le sostanze pericolose
individuate a livello comunitario, immesse nell'ambiente idrico da
fonti puntuali e diffuse. Il decreto va pertanto interpretato ed
applicato nel rispetto del quadro normativo costituito dal
sovraordinato decreto legislativo n. 152/1999 che al suo titolo IV
individua quali strumenti di tutela i piani di tutela delle acque
(capo I, articoli 42-44) e la disciplina degli scarichi (capo II,
articoli 45-53). Infatti, lo strumento sostanziale per la tutela
delle acque dall'inquinamento provocato dalle sostanze pericolose
e' definito negli articoli 42, 43 e 44 del decreto legislativo
citato, i quali prescrivono che le regioni debbono svolgere un'attivita'
conoscitiva finalizzata all'individuazione delle pressioni
antropiche ed al rilevamento dello stato di qualita' dei corpi
idrici. Sulla base dei dati raccolti, le regioni devono approvare
il piano di tutela delle acque non oltre il 31 dicembre 2004. In
questo contesto va considerata anche la gestione dei fanghi
derivanti dagli impianti di depurazione. La disciplina degli
scarichi, ex art. 28 del decreto legislativo n. 152/1999, consegue
alle decisioni pianificatorie di cui sopra.
2. Le disposizioni del decreto ministeriale n. 367/2003
concernenti gli scarichi si applicano, ai sensi dell'art. 34,
comma 1, del decreto legislativo n. 152/1999, agli stabilimenti
nei quali si svolgono attivita' che comportano la produzione, la
trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze pericolose
considerate nel decreto stesso e nei cui scarichi sia accertata la
presenza di tali sostanze in quantita' o concentrazioni superiori
ai limiti di rilevabilita' delle metodiche analitiche disponibili.
Si tratta pertanto di due condizioni concorrenti e soltanto in
presenza di entrambe si deve ritenere che gli scarichi siano da
qualificare «scarichi di sostanze pericolose».
3. In particolare, sulla base della normativa vigente, l'autorita'
competente in sede di rilascio dell'autorizzazione, tenendo conto
della tossicita', della persistenza e della bioaccumulazione della
sostanza considerata nell'ambiente in cui e' effettuato lo
scarico, puo' fissare, in particolari situazioni di accertato
pericolo per l'ambiente anche per la copresenza di altri scarichi
di sostanze pericolose, valori-limite di emissione piu'
restrittivi di quelli fissati ai sensi della normativa generale.
Per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 del
decreto legislativo n. 152/1999, derivanti dai cicli produttivi
indicati nella medesima tabella, la quantita' massima ammissibile
della sostanza continuera' ad essere espressa in unita' di peso
per unita' di elemento caratteristico dell'attivita' inquinante e
cioe' per materia prima o per unita' di prodotto, in conformita'
con quanto indicato nella stessa tabella. Per le acque reflue
industriali contenenti le sostanze pericolose il punto di
misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita
dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo
stabilimento medesimo. Restano fermi, altresi', il disposto
dell'art. 28, comma 5, che lascia all'autorita' competente la
decisione in materia di separazione degli scarichi di processo da
quelli delle acque di raffreddamento, il disposto dell'art. 39 in
materia di acque di prima pioggia nonche' la normativa sui fanghi
di depurazione di cui al decreto legislativo n. 99/1992. Per tutte
queste disposizioni le autorita' competenti scaglioneranno nel
tempo le prescrizioni autorizzative, dando ai titolari delle
attivita' da cui originano gli scarichi i tempi di adeguamento
necessari nel rispetto del disposto dell'art. 62, comma 3, del
decreto legislativo n. 152/1999.
4. L'allegato B del decreto ministeriale n. 367/2003 essendo
finalizzato - come espressamente previsto dall'art. 1, comma 10 -
al raggiungimento degli standard di qualita' per le sostanze
pericolose, integra il punto 1.2 dell'allegato V del decreto
legislativo n. 152/1999, e deve conseguentemente intendersi
riferito agli scarichi contenenti sostanze pericolose, individuati
all'art. 34, comma 1, dello stesso decreto. In attesa del
recepimento della direttiva CE/2000/60 - che disciplinera'
dettagliatamente la materia modificando, se del caso, la normativa
sostanziale vigente, di cui, in particolare, al decreto
legislativo n. 152/1999 (capo III), nonche' al decreto legislativo
n. 372/1999 e al decreto legislativo n. 99/1992 - la scelta se
attenersi o meno alle indicazioni riportate nel predetto allegato
B rientra nelle facolta' delle autorita' competenti, ai sensi di
quanto precisato al precedente punto 3 e con le precisazioni di
cui al successivo punto 5.
5. Per assicurare la necessaria trasparenza degli atti
amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi», ogni prescrizione
eventualmente adottata nelle autorizzazioni dovra' essere
adeguatamente motivata sulla base delle indicazioni contenute nel
piano regionale di tutela, tenendo conto in particolare della
portata del corpo d'acqua e del carico massimo ammissibile nello
stesso. Si ricorda infatti che l'art. 3 comma 1, della predetta
legge prescrive che ogni provvedimento amministrativo deve essere
motivato e che la motivazione deve indicare i presupposti di fatto
e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione
dell'amministrazione, in relazione alle risultanze
dell'istruttoria. Se le ragioni della decisione risultano da altro
atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa,
insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e
reso disponibile anche l'atto cui essa si richiama che, nel caso
in specie, non puo' essere che il piano regionale di tutela delle
acque. 6. Considerata l'esigenza di assicurare il raggiungimento
degli standard di qualita' della acque dall'inquinamento delle
sostanze pericolose con criteri di omogeneita' sul territorio, le
autorita' competenti si atterranno a quanto sopra indicato al fine
di garantire l'unitarieta' dell'azione di tutela ambientale.
Roma, 27 maggio
2004
Il Ministro: Urbani
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