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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
Visto l'articolo 5,
comma 2, del decreto 7 settembre 2001, n. 343, convertito con
modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in cui e'
previsto che il Presidente del Consiglio dei Ministri predisponga
gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione
dei rischi, nonche' i programmi nazionali di soccorso ed i piani
per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, d'intesa
con le Regioni e gli Enti locali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15
dicembre 1998, recante l'approvazione del programma di
potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico
mirato alla realizzazione di una copertura omogenea sul territorio
nazionale;
Visto il progetto per la realizzazione dei centri funzionali
approvato nella seduta del 15 gennaio 2002 dal Comitato tecnico di
cui alla legge 1998, n. 267 e al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri sopra richiamato, nonche' quanto stabilito
in merito dall'ordinanza di protezione civile n. 3134 del 10
maggio 2001, cosi' come modificata dall'ordinanza di protezione
civile n. 3260 del 27 dicembre 2002;
Vista la circolare 7 agosto 2003 del Dipartimento della protezione
civile indirizzata alle Regioni ed alle Province autonome di
Trento e di Bolzano, alle Province ed agli Uffici territoriali di
Governo, che evidenzia la necessita' di una cura continua ed
adeguata dei corsi d'acqua, al fine di garantirne il regolare
scorrimento per il migliore deflusso delle acque, soprattutto in
occasione del verificarsi di eventi meteorologici intensi e che,
inoltre, indica come fondamentali la sorveglianza e la
manutenzione ordinaria degli argini e delle infrastrutture che
potrebbero influire sul deflusso delle acque durante un evento di
piena;
Vista la nota del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8
settembre 2003, indirizzata ai Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI (Associazione
Nazionale Comuni Italiani), all'UPI (Unione Province d'Italia),
all'UNCEM (Unione Nazionale Comuni Comunita' Enti Montani),
contenente gli «Indirizzi operativi per fronteggiare eventuali
situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici», in
cui vengono evidenziate le problematiche urgenti da affrontare ed
individuate le iniziative da porre in essere per ridurre il
rischio per la popolazione legato agli eventi idrogeologici;
Considerata l'urgenza di individuare le autorita' competenti ed i
soggetti responsabili, a livello statale e regionale, dell'allertamento
nelle diverse fasi del sistema di protezione civile in previsione
oppure in caso di eventi della medesima natura che determinino
situazioni di rischio per la popolazione ed i beni;
Considerata, inoltre, la necessita' di identificare i soggetti
istituzionali e gli organi territoriali che devono essere
coinvolti nelle attivita' di previsione e prevenzione del rischio
e di gestione dell'emergenza, nonche' i legami funzionali tra i
citati soggetti per affiancare le autorita' di protezione civile;
Considerata, altresi', l'urgenza e la necessita' di chiarire e
disciplinare, nell'ambito del quadro legislativo vigente, i
rapporti tra i soggetti e le attivita' in materia di difesa del
suolo e di protezione civile;
Ritenuto di dover disciplinare i rapporti funzionali e di
collaborazione tra il sistema di protezione civile statale e
regionale e gli altri soggetti istituzionali preposti;
Ritenuto, inoltre, di dover definire gli strumenti e le modalita'
per regolare il flusso delle informazioni relative al manifestarsi
ed all'evolversi dei rischi idrogeologici ed idraulici conseguenti
ad eventi meteoidrogeologici particolarmente intensi che possono
costituire elemento di pericolosita' per la popolazione ed i beni;
Acquisita l'intesa con le Regioni e le Province Autonome nella
riunione dell'8 gennaio 2004;
Adotta
i seguenti
indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del
sistema di allertamento nazionale distribuito, statale e
regionale, per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di
protezione civile.
1. Finalita' e compiti generali Il presente atto ha lo scopo di:
- individuare le autorita' a cui compete la decisione e la
responsabilita' di allertare il sistema della protezione civile ai
diversi livelli, statale e regionale, e nelle diverse fasi
dell'eventuale manifestarsi, nonche' del manifestarsi, di
calamita', catastrofi e altri eventi che possano determinare o che
determinino situazioni di rischio;
- definire i soggetti istituzionali e gli organi territoriali
coinvolti nelle attivita' di previsione e prevenzione del rischio
e di gestione dell'emergenza, nonche' i loro legami funzionali ed
organizzativi al fine di sostenere le autorita' di protezione
civile, sia in tale decisione ed assunzione di responsabilita' che
nella organizzazione ed attuazione di adeguate azioni di contrasto
del rischio stesso; - stabilire gli strumenti e le modalita' con
cui le informazioni relative all'insorgenza ed evoluzione del
rischio idrogeologico ed idraulico, legate al manifestarsi di
eventi meteoidrologici particolarmente intensi tali da generare
nelle diverse aree del Paese situazioni di dissesto per il
territorio, nonche' di pericolosita' per la popolazione, devono
essere raccolte, analizzate e rese disponibili alle autorita', ai
soggetti istituzionali ed agli organi territoriali individuati e
coinvolti nel sistema e nelle attivita' di protezione civile;
- sancire i rapporti funzionali e le relazioni di leale
collaborazione tra il sistema della protezione civile, sia
nazionale che regionale, e le altre autorita', i soggetti
istituzionali ed gli organi territoriali, preposti, ancorche' con
altre finalita' e strumenti, ma comunque ordinariamente, alla
valutazione e mitigazione del rischio in materia;
- organizzare il sistema di allerta nazionale distribuito, ferme
restando le prerogative in materia di legislazione concorrente e
nel rispetto delle competenze delle Regioni a statuto ordinario e
quelle autonome a statuto speciale. Al governo del sistema di
allerta nazionale distribuito concorrono responsabilmente:
- la Presidenza del Consiglio, attraverso il Dipartimento della
protezione civile; - le Presidenze delle Giunte regionali,
attraverso soggetti e strutture a tal fine individuati e/o
delegati, in attuazione di quanto specificato dalla circolare del
30 settembre 2002, n. DPC/CG/0035114 e di quanto previsto dalla
legge 183/1989 e successive modificazioni, dalla legge n.
225/1992, dal decreto legislativo n. 112/1998 e dalla legge n.
401/2001 e dalle normative regionali di riferimento. La gestione
del sistema di allerta nazionale e' assicurata dal Dipartimento
della protezione civile, dalle Regioni attraverso la rete dei
Centri Funzionali, nonche' le strutture regionali ed i Centri di
Competenza chiamati a concorrere funzionalmente ed operativamente
a tale rete, cosi' come stabilito dall'ordinanza n. 3134 del 10
maggio 2001, e cosi' come modificata dall'ordinanza n. 3260 del 27
dicembre 2002, e realizzata secondo il progetto approvato, nella
seduta del 15 gennaio 2002, dal Comitato tecnico di cui alla legge
n. 267/1998 e al DPCM 15/12/1998. Le Province autonome aderiscono
alla gestione organizzativa e funzionale del sistema di
allertamento nazionale distribuito per il rischio idrogeologico e
idraulico ai fini di protezione civile, tramite apposita
convenzione da stipulare con il Dipartimento della protezione
civile ferme restando le competenze riconosciute alle stesse dallo
Statuto di cui al DPR del 31 agosto 1971, n. 670. L'architettura
istituzionale, il quadro dei compiti e delle funzioni, nonche' le
modalita' di gestione, interscambio e condivisione delle
informazioni previste nell'ambito del progetto citato in
precedenza e tese al governo non solo della rete dei Centri
Funzionali ma del sistema della protezione civile nazionale,
statale e regionale, da parte delle Autorita' competenti, sono da
intendersi modificate ed integrate ai sensi del presente atto; il
che vale anche per i contenuti del programma richiamato dal DPCM
15/12/1998. Ciascuna Regione avra' quindi cura di indirizzare e/o
stabilire le procedure e le modalita' di allertamento del proprio
sistema di protezione civile ai diversi livelli, regionale,
provinciale e comunale ai sensi del decreto legislativo n.
112/1998, della legge n. 401/2001 e della normativa regionale in
materia di protezione civile, nonche' secondo le indicazioni del
presente atto ed i criteri di massima per la pianificazione
d'emergenza gia' emanati dal Dipartimento della protezione civile.
A tal fine il sistema di allerta nazionale prevede: una fase
previsionale costituita dalla valutazione, sostenuta da una
adeguata modellistica numerica, della situazione meteorologica,
nivologica, idrologica, idraulica e geomorfologica attesa, nonche'
degli effetti che tale situazione puo' determinare sull'integrita'
della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente; una fase
di monitoraggio e sorveglianza, articolata in: i) osservazione
qualitativa e quantitativa, diretta e strumentale, dell'evento
meteoidrologico ed idrogeologico in atto, ii) previsione a breve
dei relativi effetti attraverso il now casting meteorologico e/o
modelli afflussi-deflussi inizializzati da misure raccolte in
tempo reale. Le precedenti fasi attivano: la fase di prevenzione
del rischio, attraverso sia azioni, anche di contrasto
dell'evento, incluse nei Programmi regionali di previsione e
prevenzione, che interventi urgenti anche di natura tecnica, cosi'
come previsto dall'art. 108 del decreto legislativo n. 112/1998;
le diverse fasi della gestione dell'emergenza, in attuazione dei
Piani d'emergenza regionali, provinciali e comunali, redatti sulla
base di indirizzi regionali, relativi anche all'organizzazione
funzionale degli stessi interventi urgenti. I Programmi regionali
di previsione e prevenzione, oltre a recepire le funzioni, i
compiti e l'organizzazione delle fasi di previsione, monitoraggio
e sorveglianza, devono altresi' promuovere l'organizzazione
funzionale ed operativa del servizio di piena e di pronto
intervento idraulico, di cui al R.D. n. 523/1904 e al R.D. n.
2669/1937 e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dei
presidi territoriali, cosi' come stabilito dal presente atto.
Tuttavia, qualora tale organizzazione sia stata gia' in tal senso
predisposta ed adottata dalle Regioni, essa dovra' essere recepita
nei Programmi regionali di previsione e prevenzione e
adeguatamente armonizzata con l'organizzazione dei presidi
territoriali stessi. I Piani d'emergenza devono quindi collegarsi
organicamente e funzionalmente ai Programmi di previsione e
prevenzione, individuando, tra l'altro e se del caso, le procedure
per l'azione dei presidi territoriali anche a scala comunale.
Altresi' i Piani d'emergenza regionali e/o provinciali devono
contemplare o recepire i Piani di emergenza relativi alle dighe,
predisposti anche ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267. Ai
fini di assicurare il compiuto ed efficace svolgimento dei compiti
e delle funzioni indirizzati e coordinati dal presente atto, l'attivita'
tecnico-operativa del Dipartimento, i Programmi regionali di
previsione e prevenzione, nonche' i Piani provinciali e comunali
di emergenza devono garantire l'unitaria considerazione delle
problematiche, degli interventi e delle attivita' afferenti a
ciascun bacino idrografico, cosi' come definito anche ai sensi del
comma 3 dell'art. 1 della legge n. 183/1989. Assunto che le
Regioni, in quanto titolari, in forma singola o associata, dei
poteri di Autorita' di bacino agiscano ai sensi del comma 2
dell'art. 3 della predetta legge, cioe' "secondo criteri,
metodi e standards, nonche' modalita' di coordinamento e di
collaborazione tra i soggetti pubblici, comunque competenti, al
fine di garantire omogeneita' di condizioni di salvaguardia della
vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i
beni", dovra' altresi' essere garantito un efficace e
proficuo coordinamento tra le attivita' di protezione civile nel
tempo reale e quelle di pianificazione e prevenzione nel tempo
differito. A tal fine si puo' definire: - il tempo reale come quel
periodo misurabile ancora in mesi, in cui deve svilupparsi e
determinarsi l'efficacia dell'azione urgente e generalmente non
permanente di protezione civile. Tale periodo comprende:
i) la previsione del manifestarsi di un evento, ancorche'
complesso, sia esso di origine naturale e/o antropica,
ii) il contrasto ed il contenimento dei conseguenti effetti
soprattutto sulla popolazione ed i suoi beni,
iii) la gestione, quando del caso, dello stato di emergenza,
iv) il ripristino delle condizioni di vita preesistenti all'evento
stesso, perseguendo anche, ove possibile e attraverso opportuni
interventi, la riduzione della pericolosita';
- il tempo differito come quel periodo misurabile non piu' in
mesi, ma in anni, decenni e secoli, in cui le azioni di studio e
previsione, nonche' di pianificazione, programmazione e
realizzazione di interventi, sono volte a garantire condizioni
permanenti ed omogenee sia di salvaguardia della vita umana e dei
beni, che di tutela ed uso sostenibile delle risorse ambientali.
2. Zone d'allerta, soglie, livelli di criticita' e livelli
d'allerta. Ai fini delle attivita' di previsione e prevenzione, le
Regioni, anche cooperando tra loro e d'intesa con il Dipartimento
della protezione civile, suddividono e/o aggregano i bacini
idrografici di propria competenza, o parti di essi, in ambiti
territoriali significativamente omogenei per l'atteso manifestarsi
nel tempo reale della tipologia e della severita' degli eventi
meteoidrologici intensi e dei relativi effetti. Tali ambiti
territoriali sono denominati Zone di allerta. Le zone di allerta
sono quindi identificate e delimitate tenendo in considerazione: -
le possibili tipologie di rischio presenti;
- il naturale evolversi nello spazio e nel tempo degli eventi e
dei relativi effetti; - le relazioni ed i vincoli geologici,
idrologici, idraulici, infrastrutturali, amministrativi e
socio-ambientali tra i diversi ambiti territoriali e tra i diversi
bacini; - le indicazioni e risultanze presenti nei piani stralcio
per la tutela dal rischio idrogeologico di cui all'art. 1, comma
1, del decreto-legge n. 180/1998; - la piu' generale
pianificazione nazionale, regionale e provinciale in materia. In
ogni zona e per ciascuna tipologia di rischio le Regioni devono
identificare adeguate grandezze e relativi valori, quali
precursori ed indicatori del probabile manifestarsi di prefigurati
scenari d'evento, nonche' dei conseguenti effetti sull'integrita'
della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente, qualora
non intervenga nessuna azione di contrasto e contenimento,
ancorche' temporanea e provvisoria, dell'evento stesso. Tale
identificazione deve essere ottenuta sulla base, sia della
conoscenza storica del manifestarsi e dell'evolversi nel tempo e
sul territorio di eventi significativi e dei relativi effetti, sia
di modellazioni, anche speditive, degli eventi e degli effetti
ritenuti piu' probabili. In generale, la valutazione degli
effetti, oltre alla loro estensione e consistenza quantitativa,
deve riguardare con crescente priorita' ed importanza quelli
relativi:
- all'ambiente; - alle attivita'; - agli insediamenti ed ai beni
dislocabili e non dislocabili;
- alle infrastrutture ed agli impianti per i trasporti, per i
servizi pubblici locali e collettivi, per i servizi sanitari;
- alla salute ed alla vita degli esseri viventi in generale ed
umani in particolare;
definendo cosi' una gerarchia degli elementi esposti alla
pericolosita' dell'evento stesso. Si definisce rischio, in una
data zona, la probabilita' che un evento prefigurato, atteso e/o
in atto, nonostante le azioni di contrasto, determini un certo
grado di effetti gerarchicamente e quantitativamente stimati,
sugli elementi esposti in tale zona alla pericolosita' dell'evento
stesso.
Si definisce scenario di rischio, l'evoluzione nello spazio e nel
tempo dell'evento e dei suoi effetti, cioe' della distribuzione
degli esposti stimati e della loro vulnerabilita' anche a seguito
di azioni di contrasto. Si definisce quindi scenario d'evento,
l'evoluzione nello spazio e nel tempo del solo evento prefigurato,
atteso e/o in atto, pur nella sua completezza e complessita'. Le
Regioni, anche cooperando tra loro e d'intesa con il Dipartimento,
stabiliscono un insieme di valori degli indicatori che,
singolarmente o concorrendo tra loro, definiscono, per ogni
tipologia di rischio, un sistema di soglie articolato almeno sui
due livelli di moderata ed elevata criticita', oltre che un
livello base di situazione ordinaria, in cui le criticita'
possibili sono ritenute comunemente ed usualmente accettabili
dalle popolazioni. Poiche' lo scenario d'evento previsto,
monitorato e sorvegliato nel tempo reale potrebbe manifestarsi in
modo ben differente da quanto descritto dal relativo prefigurato
scenario d'evento, i valori assunti nel sistema di soglie, nonche'
i relativi livelli di criticita', devono precauzionalmente ed
adeguatamente includere una quota di "non conoscenza",
cioe' di incertezza nella valutazione dei prefigurati scenari di
rischio, da associare alle stime fatte in tale ambito valutativo.
Sara' cura delle Regioni far si' che al raggiungimento e/o
superamento di tali soglie, ancorche' semplicemente previsto,
siano pianificati e fatti corrispondere i livelli di allerta del
sistema della protezione civile preposti:
- prima del manifestarsi dell'evento temuto , alle fasi di
attivazione dei sistemi di contrasto preventivo degli eventi e dei
conseguenti effetti, nonche' di preparazione all'emergenza;
- durante e dopo il manifestarsi dell'evento , alla fase di
governo e superamento dell'emergenza.
La relazione tra i livelli di criticita' e i livelli di allerta,
le azioni di protezione civile da attivare progressivamente
nell'ambito di tali livelli di allerta al crescere della
criticita', le funzioni di supporto ed i soggetti responsabili di
tali funzioni, devono essere dalle Regioni univocamente stabiliti,
funzionalmente rappresentati e comunicati al Dipartimento della
protezione civile. L'adozione e la dichiarazione dei diversi
livelli di allerta del sistema della protezione civile da parte
delle Regioni sulla base dei raggiunti livelli di criticita', e
quindi di attivazione delle diverse fasi dei Piani provinciali e
comunali di emergenza, compete al Presidente della Giunta
regionale o a soggetto da lui a tal fine delegato sulla base della
legislazione regionale in materia. La valutazione dei livelli di
criticita', attesi o in atto, in rapporto ai predefiniti scenari
di evento compete al Centro Funzionale. A tali fini e' definito un
Avviso di criticita', in cui e' esposta una generale valutazione
della criticita' degli effetti. Tale valutazione e' fondata, sia
sul raggiungimento da parte dei valori assunti nel tempo reale
dagli indicatori dello scenario d'evento atteso delle soglie
relative al livello di criticita' minimo, sia sulla percentuale di
avvicinamento tendenziale di tali indicatori alle soglie definite
per il livello di criticita' successivo. L' adozione dell' Avviso
e' di competenza del Presidente della Giunta regionale o dal
soggetto da lui a tal fine delegato sulla base della legislazione
regionale in materia. L'evoluzione nello spazio e nel tempo della
criticita', cioe' dello scenario di criticita', e' valutata in
successivi aggiornamenti esposti in un Avviso, oppure in
bollettini, secondo quanto a tal fine e preventivamente stabilito
dalle Regioni. Gli scenari di moderata ed elevata criticita',
nonche' quello di ordinaria criticita', a cui puo' corrispondere
uno stato di generica attenzione da parte dei Centri Funzionali
interessati, devono essere riferiti almeno alle 24 ore successive
all'emissione dell'Avviso di criticita'. A prescindere dalla
definizione sia dei livelli di criticita' che della relazione tra
questi ed i livelli d'allerta e permanendo comunque nella
responsabilita' del Presidente della Giunta regionale o del
soggetto da questi delegato, la dichiarazione dei livelli di
allerta e l'attivazione dei piani di emergenza, qualora richiesto
e concordato con la Regione, oppure imposto da giustificati
motivi, la responsabilita' relativa alla valutazione e
dichiarazione dei livelli di criticita' raggiungibili e/o
raggiunti sul territorio regionale puo' essere assunta dal
Dipartimento della protezione civile.
3. Compiti, funzioni ed organizzazione della rete dei Centri
Funzionali per le finalita' di protezione civile e dei Centri di
Competenza. L'architettura di base del sistema dei Centri
Funzionali Compito della rete dei Centri Funzionali e' quello di
far confluire, concentrare ed integrare tra loro:
- i dati qualitativi e quantitativi rilevati dalle reti
meteoidro-pluviometriche, dalla rete radarmeteorologica nazionale,
dalle diverse piattaforme satellitari disponibili per
l'osservazione della terra;
- i dati territoriali idrologici, geologici, geomorfologici e
quelli derivanti dai sistemi di monitoraggio delle frane; - le
modellazioni meteorologiche, idrologiche, idrogeologiche ed
idrauliche.
La finalita' di tale compito e' di fornire un servizio
continuativo per tutti i giorni dell'anno e, se del caso, su tutto
l'arco delle 24 ore giornaliere che sia di supporto alle decisioni
delle autorita' competenti per le allerte e per la gestione
dell'emergenza, nonche' assolva alle necessita' operative dei
sistemi di protezione civile. La Regione garantira' il raccordo
tra il Centro Funzionale e le sale operative regionali e/o
provinciali, nonche' con ogni altra struttura preposta alla
sintesi di tutte le informazioni necessarie all'attivita'
decisionale ed operativa ai fini di protezione civile, dandone
successiva informazione al Dipartimento. Ai fini delle funzioni e
dei compiti valutativi e decisionali, nonche' delle conseguenti
assunzioni di responsabilita', la rete dei Centri Funzionali e'
costituita dai Centri Funzionali regionali, o decentrati, e da un
Centro Funzionale statale, o centrale, presso il Dipartimento
della protezione civile. La rete dei Centri Funzionali opera
secondo criteri, metodi, standard e procedure comuni ed e'
componente del Servizio nazionale della protezione civile. Il
Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento della protezione
civile e' organizzato come i Centri Funzionali decentrati ed
assolve, tra l'altro, ai compiti ed alle funzioni di:
- indirizzo e coordinamento generale della rete dei Centri
Funzionali; su esplicita richiesta delle Regioni stesse e/o per
giustificati motivi, il Centro Funzionale centrale presso il
Dipartimento potra' sostituire nei compiti e nelle funzioni uno o
piu' Centri Funzionali decentrati;
- generale sorveglianza idropluviometrica e radarmeteorologica,
anche di singoli territori regionali, provinciali e comunali,
affiancando i Centri Funzionali decentrati o se del caso in loro
sostituzione;
- predisposizione per tutta la rete dei Centri Funzionali della
mosaicatura delle informazioni prodotte dagli impianti radar
meteorologici esistenti sul territorio nazionale;
- mantenimento di rapporti operativi con il Registro italiano
dighe e con il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare,
oltre che con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici, nonche' con gli organi internazionali competenti
in materia;
- promozione di studi e ricerche, nonche' dello sviluppo di
prodotti per l'ottimale funzionamento della rete dei Centri
Funzionali e per far progredire complessivamente le capacita' di
previsione e prevenzione del sistema della protezione civile nel
tempo reale. Ciascun Centro Funzionale decentrato e' un sistema
generalmente organizzato in tre grandi aree, a cui possono
concorrere per lo svolgimento delle diverse funzioni,
unitariamente dirette e coordinate a tal fine, altre strutture
regionali e/o Centri di Competenza. La prima area e' dedicata alla
raccolta, concentrazione, elaborazione, archiviazione e
validazione dei dati rilevati nel territorio di competenza che
dovranno quindi essere trasmessi al Centro Funzionale centrale
presso il Dipartimento, nonche', qualora cio' sia previsto da
intese o accordi tra Amministrazioni diverse, alla raccolta di
dati provenienti da altre reti di rilevamento e sorveglianza dei
parametri meteo-pluvio-idrometrici. La seconda area e' dedicata
all'interpretazione nonche' all'utilizzo integrato dei dati
rilevati e delle informazioni prodotte dai modelli previsionali
relativi al dominio territoriale di competenza di ciascun Centro
Funzionale decentrato, nonche' a fornire pieno supporto alle
decisioni delle Autorita' di protezione civile competenti per gli
allertamenti. La terza area e' dedicata alla gestione del sistema
di scambio informativo che garantisce il funzionamento dei sistemi
di comunicazione, cura l'interscambio dei dati, anche in forma
grafica e della messaggistica tra i Centri Funzionali anche ai
fini dell'esercizio dei compiti nazionali, di cui all'art. 2 della
legge n. 183/1989 ed all'art. 88 del decreto legislativo n.
112/1998 ed e' la sede di connessione tra i Centri Funzionali ed i
Centri di Competenza laddove esistenti. Il servizio svolto dalla
rete dei Centri Funzionali nel tempo reale assume in se', sia la
fase di previsione che la fase di monitoraggio e sorveglianza. La
fase di previsione e' articolata in tre funzioni. La prima e'
relativa alla assimilazione dei dati osservati e/o
all'elaborazione della previsione circa la natura e l'intensita'
degli eventi meteorologici attesi. La seconda e' relativa alla
previsione degli effetti che il manifestarsi di tali eventi
dovrebbe determinare sul dominio territoriale attribuito a ciascun
Centro Funzionale. La terza e' relativa alla valutazione del
livello di criticita' complessivamente atteso nelle zone
d'allerta, ottenuto anche confrontando le previsioni elaborate con
i valori delle soglie adottate. Mentre la prima funzione puo'
essere assolta anche con il concorso di Centri di Competenza, la
seconda e la terza funzione devono essere assolte in via
prioritaria da ogni Centro Funzionale, presso cui devono comunque
risiedere le necessarie competenze e le specifiche attivita'
tecniche di supporto alle decisioni. La fase di monitoraggio e
sorveglianza ha lo scopo, tramite la trasmissione, la raccolta e
la concentrazione nei Centri Funzionali dei dati rilevati per le
diverse finalita' dalle diverse tipologie di sensori, nonche'
tramite le notizie non strumentali reperite localmente, di rendere
disponibili informazioni che consentano sia di formulare e/o di
confermare gli scenari previsti che di aggiornarli a seguito
dell'evoluzione dell'evento in atto. Tale attivita' di reperimento
locale di informazioni anche non strumentali dovra' essere
contemplata tra i compiti principali da attribuire ai presidi
territoriali di cui ai punti successivi. Tale fase e' articolata
in quattro funzioni: la prima e' relativa alla composizione e
rappresentazione di dati meteo-climatici rilevati sia da
piattaforme satellitari, radiosonde e sonde aerostatiche, che da
stazioni strumentali e reti a terra; la seconda e' relativa alla
composizione e rappresentazione di dati idropluviometrici; la
terza e' relativa alla previsione a brevissimo termine sia
dell'evoluzione dell'evento che dei relativi effetti attraverso il
now casting meteorologico, cioe' l'uso di modelli meteorologici ad
area limitata inizializzati sulla base delle informazioni radar
meteorologiche e pluvioidrometriche raccolte in tempo reale, e
quindi di modelli idrologici-idraulici-idrogeologici, oppure
attraverso il solo uso dei modelli idrologici-
idraulici-idrogeologici inizializzati dalle misure
pluvioidrometriche raccolte in tempo reale; la quarta e' relativa
alla verifica del livello di criticita' in essere e previsto,
attraverso il confronto delle misure rilevate con le soglie
adottate e/o con eventuali notizie fornite da osservatori locali
debitamente istruiti. Mentre la prima, la seconda e la terza
funzione possono essere assolte anche con il concorso di Centri di
Competenza, la quarta funzione deve essere assolta esclusivamente
da ciascun Centro Funzionale, presso cui devono risiedere le
necessarie competenze e le specifiche attivita' tecniche di
supporto alle decisioni, nonche' tutte le altre informazioni
provenienti dal territorio. Il servizio svolto dalla rete dei
Centri Funzionali comprende, altresi', sia la gestione della rete
stessa e il continuo controllo della sua corretta operativita'
tanto nel tempo reale quanto nel tempo differito che una attivita'
di progettazione e realizzazione degli adeguamenti e degli
ampliamenti necessari, nonche' la permanente attivita' di studio,
definizione ed aggiornamento delle zone, delle soglie di allerta e
dei relativi scenari. Il Dipartimento della protezione civile e le
Regioni garantiscono, anche attraverso soggetti esterni e secondo
programmi comuni e concordati, la formazione continua e permanente
del personale tecnico ed amministrativo coinvolto nel sistema di
allertamento, necessaria a garantire l'efficacia e l'efficienza
del servizio prestato. Disposizioni operative Il Centro Funzionale
centrale presso il Dipartimento e' operativo per tutti i giorni
dell'anno su un arco delle 12 ore e garantisce sussidiarieta'
operativa e funzionale nel caso in cui uno o piu' Centri
Funzionali siano nella giustificata impossibilita' di effettuare
il servizio. I Centri Funzionali devono essere operativi, in caso
di necessita', su tutto l'arco delle 24 ore, secondo le proprie
procedure. Nel caso di eventuale mancanza, ritardo o temporanea
sospensione nella fornitura del servizio determinata da cause
tecniche di forza maggiore o dalle necessita' di assolvere
prioritariamente ad esigenze, anche riconnesse a compiti
d'Istituto, la Regione ne dara' immediata e laddove possibile
preventiva comunicazione al Dipartimento della protezione civile,
il cui Centro Funzionale sostituira' il Centro Funzionale
decentrato, per quanto possibile e d'intesa con la Regione stessa.
Ogni Centro Funzionale decentrato e' altresi' impegnato a
comunicare al Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento,
ogni sistematico mal funzionamento di parti del servizio e/o del
sistema, ovvero eventuali modifiche ad essi apportate. Le Regioni
accentrano presso il proprio Centro Funzionale i dati rilevati
dalle reti di monitoraggio ricadenti nel proprio territorio,
comprese quelle ad esse trasferite ai sensi del DPCM 24 luglio
2002 o gestite da altri soggetti. I Centri Funzionali decentrati
trasferiscono al Centro di Competenza nazionale, sito presso
l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici,
i dati meteoidro- pluviometrici della rete nazionale integrata di
cui all'art. 9, comma 1 lettera b), del DPCM 24 luglio 2002. I
Centri Funzionali decentrati trasferiscono "in prima
istanza" al Centro Funzionale sito presso il Dipartimento
della protezione civile, almeno i dati meteo-idro-pluviometrici
della rete nazionale integrata di cui all'art. 9, comma 1, lettera
b), del DPCM 24 luglio 2002. In seguito il Dipartimento
concertera' con le Regioni le ulteriori modifiche, potenziamenti
ed ampliamenti che si rendessero necessari affinche', sulla base
di tale rete nazionale integrata, si definisca una rete fiduciaria
nazionale per le finalita' di protezione civile che tenga conto,
operando con criteri di efficacia ed efficienza, delle specifiche
necessita' anche di monitoraggio e sorveglianza in tempo reale
delle aree a rischio. Il Dipartimento della protezione civile e le
Regioni stabiliscono d'intesa criteri, metodi e standard di
raccolta, acquisizione, elaborazione e consultazione dei dati
d'interesse per la fase di monitoraggio e sorveglianza svolta dai
Centri Funzionali per le finalita' di protezione civile. Tali
standard devono essere tali da garantire al Dipartimento della
protezione civile le funzionalita' minime necessarie per svolgere,
se richiesto, le funzioni di supporto e sussidiarieta'. A tal fine
devono essere posti in essere tutti i provvedimenti necessari per
assicurare la funzionalita' del sistema, soprattutto in condizioni
ambientali avverse, prevedendo sistemi di ridondanza dei vettori
trasmissivi e degli elementi nodali delle reti di telemisura,
nonche' la continuita' operativa degli impianti anche in caso di
interruzione dell'alimentazione elettrica di rete per un periodo
di almeno 12 ore. Tale sistema deve altresi' essere in grado di
consentire al Dipartimento l'acquisizione dei dati
meteo-pluvioidrometrici misurati per le finalita' del tempo reale
con un ritardo massimo definito dal Dipartimento d'intesa con le
Regioni. Per garantire la continuita' e funzionalita' del sistema
ai fini di protezione civile, le Regioni ed il Dipartimento della
protezione civile individuano le apparecchiature e le parti delle
reti di rilevamento, esistenti o in corso di realizzazione o di
trasferimento, di interesse per la fase di monitoraggio e
sorveglianza svolta dai Centri Funzionali e concorrono alla loro
manutenzione, al loro ampliamento ed adeguamento nel tempo,
facendo ricorso al fondo nazionale di protezione civile nelle
modalita' da stabilirsi caso per caso e comunque con criteri di
uniformita'. Il Dipartimento e le Regioni garantiscono
reciprocamente la continua disponibilita': - del flusso dei dati
meteo-pluvioidrometrici, satellitari e radarmeteorologici, nonche'
di previsione degli eventi e dei relativi effetti, attraverso il
sistema di scambio informativo dei Centri Funzionali; - delle
informazioni e segnalazioni di natura non strumentale, ne'
modellistica, provenienti direttamente dal territorio e/o
comunicate, attraverso i diversi Centri Operativi, anche dai
presidi territoriali. Ciascuna Amministrazione coinvolta nel
sistema di scambio informativo dei Centri Funzionali non puo'
utilizzare i dati resi disponibili da altri per finalita' diverse
da quelle istituzionali e non puo' diffonderli a terzi senza
preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione
proprietaria. Nel caso in cui tali finalita' non siano
riconducibili ai compiti ed alle funzioni proprie del sistema
della protezione civile, dovranno comunque essere rese note e
preventivamente concordate con il Dipartimento stesso. Centri di
Competenza Sono definiti Centri di Competenza, quei soggetti che
forniscono servizi, informazioni, dati, elaborazioni e contributi
tecnico-scientifici in ambiti specifici. Essi possono coincidere
con i Centri Funzionali stessi, oppure essere rappresentati da
soggetti, pubblici e privati, esterni alla rete dei Centri
Funzionali, ma ad essa connessi, organizzativamente ed
amministrativamente, attraverso la stipula di convenzioni. Qualora
si tratti di soggetti fornitori di servizi la convenzione di
affidamento deve essere accompagnata da uno specifico disciplinare
tecnico. Sono Centri di Competenza nazionale: - l'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici;
- il Servizio Meteorologico dell' Aeronautica Militare per il
tramite del proprio CNMCA di Pratica di Mare. Con provvedimento
del Capo Dipartimento verranno individuati altri Centri di
Competenza, anche su proposta delle Regioni. Il Centro di
Competenza nazionale presso l'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici, avra' la stessa
architettura di un Centro Funzionale ed assolvera', in stretto
rapporto con il Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento
della protezione civile, ai compiti ed alle funzioni convenute con
il Dipartimento come dettato dal comma 2 dell'art. 4 dell'OPCM n.
3260/02 ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del decreto-legge n.
343/01, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 401/01. Tra
tali compiti e funzioni, prioritariamente riguardanti il rischio
idrogeologico ed idraulico nell'ambito del tempo differito, ai
fini della protezione civile e' contemplato lo svolgimento:
- di analisi degli eventi idrogeologici, idraulici e costieri
utili per la definizione e l'aggiornamento sia delle Zone di
allerta e delle relative soglie di criticita' che del rischio
residuo persistente, in particolare nell'ambito di fenomeni
gravitativi di versante;
- di analisi e ricostruzione delle serie storiche
pluvioidrometriche, se non altrimenti provveduto dai Centri
Funzionali decentrati, utili per la definizione e l'aggiornamento
delle Zone di allerta e le relative soglie di criticita';
- del monitoraggio e dell'analisi, anche nel breve periodo, di
eventi e/o evoluzioni di grandezze climatologiche ed ambientali,
nonche' dello stato del mare, utili anche alla modellistica
previsionale nel tempo reale di eventi marittimi e costieri a
scala locale;
- della sorveglianza del buon funzionamento delle reti fiduciarie
pluvioidrometriche, ondametriche e mareali, anche per il tempo
reale, secondo gli indirizzi e gli standard stabiliti dal
Dipartimento della protezione civile d'intesa con le Regioni.
Sara' cura dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici informare, per quanto di competenza, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, sull'evolversi degli
eventi in atto.
Il Centro di Competenza nazionale presso il Servizio Meteorologico
dell'Aeronautica Militare garantira' i rapporti con i diversi
centri europei in materia e sara' responsabile, in particolare:
- della disponibilita' e della distribuzione, anche nell'ambito
della rete dei Centri Funzionali, dei prodotti del Centro europeo
di previsioni meteorologiche a medio termine e di EUMETSAT;
- di promuovere, favorire e sostenere, di concerto con il
Dipartimento della protezione civile e le Regioni interessate,
anche attraverso i Centri di Competenza, lo sviluppo di nuovi
metodi di analisi meteorologica e meteoclimatica, nonche' di
applicazioni nell'ambito della modellistica ad area limitata,
nell'assimilazione dei dati, anche satellitari, e nella
mosaicatura meteoradaristica di interesse per le attivita' di
protezione civile. I rapporti tra la rete dei Centri Funzionali ed
il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare, saranno
regolati e garantiti dalle convenzioni stipulate dal Dipartimento
della protezione civile con il Servizio stesso. Nell'ambito di
tali convenzioni, tra l'altro, il Dipartimento dovra', d'intesa
con le Regioni, promuovere la definizione e stabilire le modalita'
di:
- erogazione al Dipartimento ed alle singole Regioni dei risultati
di modellazione degli eventi meteorologici a scala sinottica e, se
del caso, a scala locale per fini istituzionali, sia in forma
numerica che grafica, nonche' delle informazioni e dei dati
ottenuti attraverso il Global Telecomunication System, il World
Weather Watch ed i servizi satellitari;
- partecipazione ai costi sostenuti dal Servizio Meteorologico
dell' Aeronautica Militare e/o da altro Centro di competenza per
nome e per conto del Servizio stesso nello svolgimento delle
attivita' di interesse istituzionale del Dipartimento della
protezione civile e delle Regioni;
- accesso del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare ai
dati pluvioidrometrici rilevati dalle reti fiduciarie delle
Regioni;
- partecipazione alle attivita' per la mosaicatura nazionale delle
informazioni ottenute sia dagli impianti radar meteorologici gia'
operativi che da quelli che saranno predisposti nell'ambito del
progetto della copertura radarmeteorologica del territorio
nazionale e/o adeguati a tal fine;
- condivisione ed interscambio, attraverso il Dipartimento, delle
informazioni anche non trattate ottenute dai singoli impianti sia
militari che civili, anche ai fini dello sviluppo di prodotti
innovativi;
- partecipazione del Dipartimento della protezione civile, di
Centri Funzionali e di Centri di Competenza alle attivita'
promosse e/o sostenute dal Servizio presso l'Unione Europea quale
rappresentante nazionale in materia ed, in particolare, la
condivisione dei risultati di tali attivita' nell'ambito della
rete dei Centri Funzionali.
4. Previsioni meteorologiche, Avvisi e Bollettini Considerato che:
- la modellazione a scala sinottica degli eventi meteorologici
interessa contemporaneamente ed unitariamente tutta la rete dei
Centri Funzionali e rappresenta condizione irrinunciabile per la
modellazione ad area limitata, in particolare a scala regionale e
provinciale, di tali eventi;
- le previsioni meteorologiche numeriche e gli Avvisi meteo
rappresentano, rispettivamente, il primo passo verso la
predisposizione della previsione deterministica degli effetti al
suolo ed una prima manifesta affermazione della loro possibile
criticita';
- la funzione relativa alla previsione della natura e dell'intensita'
degli eventi meteorologici ai fini della protezione civile, puo'
essere assicurata alla rete dei Centri Funzionali anche da Centri
di Competenza quali, tra gli altri:
a) le aree di previsione meteorologica dei Centri Funzionali, i
servizi meteorologici ed agrometeorologici regionali con
qualificate competenze, nonche' dimostrata esperienza ed adeguate
capacita' operative;
b) la Veglia Meteo del Dipartimento della protezione civile;
c) il Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare; - sono
mantenute allo Stato ai sensi dell'art. 107 del decreto
legislativo n. 112/98, sia le funzioni e i compiti di rilievo
nazionale relativi
i) agli indirizzi per la predisposizione e l'attuazione dei
Programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie
ipotesi di rischio, la cui realizzazione comunque compete alle
Regioni,
ii) all'indirizzo, promozione e coordinamento delle attivita'
delle Amministrazioni statali, centrali e periferiche, delle
regioni, delle province, dei comuni, delle comunita' montane,
degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra
istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul
territorio nazionale in materia di protezione civile; e'
costituito presso il Dipartimento della protezione civile, Ufficio
pianificazione, valutazione e prevenzione dei rischi, che ne
assume il coordinamento, un Gruppo Tecnico composto da un
rappresentante della Veglia Meteo del Dipartimento della
protezione civile, da un rappresentante del Servizio Meteorologico
dell' Aeronautica Militare e da un rappresentante per ciascuna
delle Regioni i cui servizi meteorologici, o aree di previsione
meteorologica dei rispettivi Centri Funzionali, siano stati
selezionati dal Dipartimento della protezione civile, anche in
base a criteri predisposti di concerto con il Servizio
Meteorologico dell' Aeronautica Militare, in ragione dei livelli
di competenza, esperienza, capacita' operative e strumentali
espresse. Le previsioni meteorologiche a scala sinottica ai fini
della protezione civile Il Gruppo Tecnico predispone e comunica
formalmente al Capo Dipartimento delle protezione civile entro le
ore 12:00 di ogni giorno, effettuate le necessarie verifiche con i
rispettivi servizi e sentiti, se del caso, i Centri Funzionali ai
quali sia stata riconosciuta la possibilita' di emettere Avvisi,
come meglio specificato al punto successivo, le previsioni
meteorologiche a scala sinottica ai fini della protezione civile
per le successive 24, 48 e 72 ore. A tal fine, il Gruppo Tecnico
adotta ogni strumento utile alla valutazione e collaborazione in
tempo reale con i propri servizi, comprese la teleconferenza e la
firma elettronica. Il Dipartimento della protezione civile
rendera' disponibili gli spazi ed i mezzi a tal fine necessari.
Tali previsioni, rappresentate in forma numerica da modelli
adeguatamente commentati almeno a scala regionale o in forma
descrittiva e grafica, sono predisposte al fine di consentire:
- ai singoli servizi meteorologici o alle aree di previsione
meteorologica dei Centri Funzionali decentrati di produrre ed
interpretare efficacemente le proprie previsioni ad area limitata
e quindi ai Centri Funzionali decentrati di procedere alla
modellazione dei diversi effetti al suolo;
- al Dipartimento di emettere, quotidianamente e contestualmente
alla adozione delle previsioni meteorologiche a scala sinottica,
un Bollettino di vigilanza meteorologica giornaliera nazionale ai
fini di protezione civile, di seguito Bollettino di vigilanza
meteo; - al Dipartimento, per le Regioni dove non sia operativo il
Centro Funzionale, nonche' alle restanti Regioni, di emettere,
successivamente, se del caso e secondo proprie procedure, Avvisi
di avverse condizioni meteorologiche sempre ai fini della sola
protezione civile, di seguito Avvisi meteo. Il Dipartimento della
protezione civile rende disponibili, a partire dalle ore 12:00 di
ogni giorno, le previsioni meteorologiche a scala sinottica
adottate dal Capo Dipartimento, che ne assume la responsabilita',
alle Regioni ed ai diversi Uffici del Dipartimento stesso per
l'espletamento dei conseguenti compiti e funzioni di previsione e
prevenzione. Gli Avvisi meteo nazionali e regionali Le Regioni
presso le quali, oltre ad essere stata preventivamente
riconosciuta e concordata dal Dipartimento della protezione civile
l'esistenza delle necessarie competenze, esperienze, capacita'
operative e strumentali nell'ambito delle previsioni
meteorologiche, sia operativo anche il Centro Funzionale
decentrato, sulla base delle previsioni meteorologiche a scala
sinottica predisposte dal Gruppo Tecnico ed adottate dal
Dipartimento, emetteranno Avvisi meteo regionali. Tali Avvisi
meteo avranno efficacia, a meno di specifici accordi tra le
Regioni limitrofe, solo sul territorio regionale in cui ha sede il
Centro Funzionale decentrato e verranno trasmessi dalle Regioni
agli Uffici territoriali di Governo, alle Province ed ai Comuni
interessati secondo proprie procedure, nonche' al Dipartimento
della protezione civile. Nel caso di piu' Avvisi meteo regionali
e/o di eventi stimati dal Dipartimento della protezione civile di
riconosciuta rilevanza a scala sovra regionale, il Dipartimento
stesso provvedera' ad emettere un Avviso meteo nazionale,
costituito dall'integrazione degli Avvisi meteo regionali
pervenuti e dalle valutazioni effettuate dal Dipartimento stesso
relativamente alle Regioni presso le quali il Centro Funzionale
decentrato non sia ancora stato attivato, oppure sia di fatto o
sia stato dichiarato dal Presidente della Giunta regionale non
operativo. L'Avviso meteo nazionale e' predisposto nell'ambito
dell'Ufficio pianificazione valutazione e prevenzione dei rischi
dalla Veglia Meteo di concerto con il Centro Funzionale centrale
presso il Dipartimento che, a tal fine, procedera' ad una
ricognizione e, se del caso, ad un'analisi speditiva su tutto il
territorio nazionale della possibile criticita' degli effetti
indotti dall'intensita' e dalla persistenza degli eventi
meteorologici, idrogeologici ed idraulici attesi anche a scala
regionale. L'Avviso meteo nazionale contiene indicazioni circa il
suo periodo di validita' e le Regioni interessate. Tali
indicazioni saranno, altresi', accompagnate da una breve sintesi
della situazione meteorologica in atto e prevista dal Gruppo
Tecnico, da una descrizione sintetica del tipo di evento atteso,
da una valutazione del suo tempo di avvento e della durata della
sua evoluzione spazio-temporale, nonche' da una valutazione solo
verbale delle grandezze meteoidrologiche attese. Il Dipartimento
della protezione civile rendera' tempestivamente disponibile
l'Avviso meteo nazionale adottato dal Capo Dipartimento, che ne
assume la responsabilita' per le Regioni in cui non sia operativo
il Centro Funzionale decentrato, notificandolo:
- alle Regioni;
- agli Uffici territoriali di Governo interessati dalle probabili
criticita' affinche', se richiesto e se del caso, si rendano
tempestivamente disponibili, anche alle sole azioni di
informazione e prevenzione, decise e poste in essere dalle Regioni
stesse e/o dal Dipartimento;
- al Ministero dell'interno, al Ministero per le politiche
agricole e forestali, al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio. Le Regioni interessate dall'Avviso nazionale, alle
quali non sia stata preventivamente riconosciuta la capacita' di
emettere Avvisi meteo regionali, oppure nelle quali il Centro
funzionale decentrato non sia operativo, provvederanno, nei modi
ritenuti piu' opportuni ed adeguati, a trasmettere tale Avviso
alle Province ed ai Comuni, nonche' a prendere contatto con gli
Uffici territoriali di Governo interessati, ai fini di indirizzare
e predisporre le attivita' di coordinamento e le iniziative
ritenute necessarie. L'effetto di un Avviso meteo nazionale e'
quello di far conoscere e condividere con tutte le Regioni una
prima speditiva valutazione previsionale del possibile
manifestarsi di criticita' almeno a scala regionale, nonche' di
suggerire a ciascuna delle Regioni interessate da tali criticita'
ed il cui Centro Funzionale decentrato non sia operativo: - di
richiedere il supporto del Centro Funzionale centrale presso il
Dipartimento, sia per valutare i livelli di criticita' nelle zone
di allertamento che per svolgere, se del caso, le attivita' di
monitoraggio e sorveglianza degli eventi e dei conseguenti effetti
sul territorio regionale;
- di attivare il Centro Funzionale decentrato e, se del caso, gli
uffici e le strutture regionali di protezione civile secondo le
procedure adottate autonomamente dalla Regione stessa. L'effetto
di un Avviso meteo regionale, e' quello di attivare presso il
Centro Funzionale decentrato le attivita' di presidio e
sorveglianza, secondo le procedure adottate autonomamente dalla
Regione stessa. I Centri Funzionali interessati dall'Avviso meteo
si attiveranno per estendere, secondo i propri disciplinari, il
servizio a tutto l'arco delle 24 ore e, per le 48 ore successive
o, comunque, sino a quando i) autonomamente non valutino cessate
le condizioni di rischio, oppure ii) non sia stato dichiarato
dall'Autorita' di protezione civile competente il superamento
della fase emergenziale in atto. L'effetto di tali Avvisi meteo
sia regionali che nazionali e' comunque quello di attivare il
Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento della protezione
civile e di avviarne le attivita' di presidio e sorveglianza. Gli
Avvisi di criticita' nazionali e regionali Nelle Regioni in cui
sia operativo il Centro Funzionale decentrato, all'emissione di un
Avviso meteo regionale, lo stesso Centro Funzionale:
- valuta gli scenari di rischio probabili e, anche sulla base
della classificazione del territorio regionale in zone di allerta
e delle relative soglie, si esprime sui livelli di criticita'
raggiungibili in ciascuna di esse, rispetto alle diverse tipologie
di rischio; - dichiara le proprie valutazioni in un Avviso di
criticita' idrogeologica ed idraulica regionale, in seguito Avviso
di criticita' regionale, in cui riporta per ciascuna zona
d'allerta il tipo di rischio, il livello di criticita', nonche',
se possibile, le previsioni sintetiche relative ad alcuni
indicatori di criticita' e lo scenario d'evento atteso per le
successive 24 ore;
- assunto lo stato di attenzione, ancorche' relativo ad uno
scenario di criticita' ordinaria, trasmette l'Avviso di criticita'
regionale alla Presidenza della Giunta regionale o al soggetto da
questi delegato che, dopo averlo adottato, lo dirama agli Uffici
territoriali di Governo ed ai soggetti interessati, nonche' ai
Centri Funzionali decentrati o, in loro assenza, alle Presidenze
delle giunte delle Regioni dei bacini idrografici interregionali
con cui sono in vigore accordi per la gestione integrata dei
bacini idrografici ai sensi dell'Accordo del 24 maggio 2001 ed al
Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento, secondo le
procedure stabilite dalla Regione stessa. Tali procedure
autonomamente adottate devono altresi' contemplare le azioni da
porre in atto quando il livello di criticita' atteso e/o
riconosciuto dal Centro Funzionale stesso sia stimato moderato o
elevato. In tal caso dovra' essere:
- rafforzato il servizio secondo adeguati disciplinari;
- predisposta una informativa di maggior dettaglio relativa a
ciascuna delle zone a cui e' attribuito tale livello di criticita',
in cui, se possibile, sara' riportato per ciascuno dei bacini
idrografici coinvolti dall'evento, almeno le soglie relative ai
livelli di moderata ed elevata criticita' ed i livelli attuali
raggiunti dagli indicatori.
Nelle Regioni presso le quali non e' operativo un Centro
Funzionale decentrato, il Dipartimento, acquisita una intesa
formale con la Regione, opera in regime di sussidiarieta'
attraverso il Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento e
piu' dettagliatamente secondo quanto di seguito indicato. In
questi casi il Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento,
d'intesa con la Regione stessa:
- valuta, per quanto e' possibile sulla base delle proprie
strutture e conoscenze, nonche' delle informazioni ottenute anche
attraverso altre strutture del Dipartimento stesso, gli scenari
d'evento attesi e/o in atto e si esprime sui livelli di criticita'
relativamente ai diversi tipi di rischio, anche sulla base della
suddivisione del territorio regionale in zone di allerta e delle
relative soglie stabilite, qualora disponibili;
- dichiara le proprie valutazioni in un Avviso di criticita'
regionale per la Regione interessata, in cui riporta, se possibile
per ciascuna zona di allerta, altrimenti per tutto il territorio
regionale, il tipo di rischio, il livello di criticita', nonche',
se possibile, le previsioni sintetiche e relative ad alcuni
indicatori e lo scenario d'evento atteso per le successive 24 ore;
- trasmette l'Avviso di criticita' regionale cosi' predisposto al
Presidente della Giunta per l'adozione e l'ufficializzazione dello
stesso, nonche' al responsabile del Centro Funzionale decentrato;
- il responsabile del Centro Funzionale decentrato da'
comunicazione al Dipartimento, se e quando l'Avviso e' adottato
dal Presidente della Giunta regionale e, se del caso, lo dirama ai
soggetti interessati, nonche' ai Centri Funzionali decentrati o,
in loro assenza, alle Presidenze delle Giunte delle Regioni dei
bacini idrografici interregionali con cui sono in vigore accordi
per la gestione integrata dei bacini idrografici ai sensi dell'
Accordo del 24 maggio 2001, ed al Centro Funzionale centrale
presso il Dipartimento, secondo le procedure stabilite dalla
Regione stessa. Quotidianamente il Dipartimento della protezione
civile emettera' entro le ore 16:00 un Avviso di criticita'
idrogeologica ed idraulica nazionale, in seguito Avviso di
criticita' nazionale, in cui raccogliera' in forma sintetica: - il
bollettino di vigilanza meteorologica giornaliera nazionale,
contenente una sintesi delle previsioni a scala sinottica
predisposte dal Gruppo Tecnico ed adottate dal Dipartimento;
- gli Avvisi meteo emessi sia a livello nazionale che regionale; -
gli Avvisi di criticita' emessi dalle Regioni in cui e' attivo il
Centro Funzionale decentrato pervenuti, nonche' quelli predisposti
dal Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento per le
Regioni in cui il Centro Funzionale decentrato non e' ancora
attivo. Il Dipartimento della protezione civile rendera'
tempestivamente disponibile l'Avviso di criticita' nazionale: -
alle Regioni; - al Ministero dell'interno, al Ministero per le
politiche agricole e forestali, al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio.
5. Misure di previsione e prevenzione non strutturale finalizzate
alla riduzione del rischio idrogeologico ed idraulico elevato e
molto elevato ai sensi del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto1998, n. 267,
ed al governo delle piene. Ai fini di una pratica attuazione si
delineano le azioni e le procedure di intervento da promuovere
nelle aree a rischio elevato (R3) e rischio molto elevato (R4),
originato sia da movimenti gravitativi di versante (rischio
idrogeologico) che da eventi alluvionali (rischio idraulico)
presenti nelle zone di allerta. Nelle aree a rischio idrogeologico
ed idraulico elevato e molto elevato, le Regioni, le Province ed i
Comuni, qualora non ancora provveduto in tal senso, dovranno
individuare e dettagliare i punti critici del territorio, la
popolazione, le infrastrutture e gli insediamenti esposti a tali
rischi, nonche' promuovere ed organizzare:
- un adeguato sistema di osservazione e di monitoraggio dei
movimenti franosi e delle piene, attesi e/o in atto in tali aree
ed in particolare nei punti critici gia' identificati;
- i necessari servizi di contrasto nel tempo reale, cioe' di
pronto intervento e prevenzione non strutturale. Quanto sopra
dovra' essere fatto sulla base: - delle linee guida e dei
programmi regionali di previsione e prevenzione di cui alla legge
n. 225/92; - dei piani di bacino e/o dei piani di bacino stralcio
di cui alla legge n. 183/89; - dei piani di tutela delle acque di
cui al decreto legislativo n. 152/99; - dei piani per l'assetto
idrogeologico di cui alla legge n. 267/98;
- dei piani territoriali di coordinamento provinciale. Ai fini di
una migliore individuazione, conoscenza e conseguente previsione
dei possibili effetti, gli Enti pubblici, le Province ed i Comuni
potranno, secondo le direttive e di concerto con la Regione
stessa, potenziare il sistema di monitoraggio
meteo-pluvioidrometrico afferente al Centro Funzionale decentrato
per l'osservazione di eventi localizzati e particolarmente intensi
e la migliore definizione delle potenzialita' previsionali a breve
termine rese disponibili dalla rete radarmeteorologica nazionale.
I livelli di criticita' Per il rischio idrogeologico, i livelli di
moderata ed elevata criticita' dovranno essere stabiliti,
speditivamente, almeno in base al superamento da parte delle
precipitazioni, previste e/o strumentalmente osservate, delle
corrispondenti soglie pluviometriche, differenziate nelle diverse
zone di allerta sulla base di criteri che tengono conto, tra
l'altro, del numero di aree a rischio elevato o molto elevato per
unita' di superficie presenti in ciascuna zona di allerta e
dell'estensione di territorio da queste coinvolto relativamente
all'estensione della zona d'allerta stessa. Per quanto riguarda il
rischio idraulico, i livelli di moderata e di elevata criticita'
dovranno essere stabiliti, speditivamente, almeno in base al
superamento delle soglie idrometriche relative, rispettivamente,
alla piena ordinaria ed alla piena straordinaria da parte dal
livello idrico del corso d'acqua, previsto e/o osservato. Tuttavia
la definizione dei livelli di moderata ed elevata criticita' per
le aree esposte a rischio elevato e molto elevato, e' stabilita
sulla base degli scenari d'evento che nel tempo reale dovessero
manifestarsi a scala locale, anche a seguito di cause diverse,
cosi' come descritto e differenziato per il rischio idrogeologico
ed il rischio idraulico ai punti successivi. Scenari d'evento e di
criticita' idrogeologiche La difficoltosa prevedibilita' dei
fenomeni franosi, anche a causa di una non necessariamente
immediata consequenzialita' temporale tra l'evento meteoidrologico
intenso e l'innescarsi del movimento gravitativo di versante,
impone di dedicare la massima attenzione sia alle fasi che
precedono e accompagnano l'evento, tra le quali e' da intendersi
la previsione delle situazioni locali oltre a quelle generali di
area vasta, sia a quelle che e' necessario protrarre anche dopo la
fine dell'evento stesso. Gli scenari di rischio e la loro
evoluzione nel tempo reale dovranno quindi, e per quanto
possibile, essere formulati anche sulla base di specifiche e
dettagliate osservazioni effettuate sul campo, le quali potranno
essere opportunamente affidate ed organizzate anche nell'ambito
dei piani comunali d'emergenza. Gli scenari di moderata ed elevata
criticita', stabiliti per le zone d'allerta interessate, devono
essere localmente confermati o modificati sulla base
dell'osservazione anche speditiva di: - sintomi quali fessure,
lesioni, variazioni della superficie topografica connessi a
piccoli movimenti franosi diffusi e/o ai maggiori corpi di frane
attive e quiescenti; - evidenze connesse a movimenti franosi gia'
diffusamente innescati e/o in atto. Tali scenari possono essere
determinati, altresi', da altri eventi non dominati dalla
piovosita', quali, in presenza d'innevamento consistente e
diffuso, dall'innalzamento repentino delle temperature medie anche
in presenza di forti venti, con il conseguente e rapido
scioglimento degli accumuli nevosi, oppure, da eventi sismici,
primari e/o secondari, superiori ad una individuata soglia di
magnitudo e tali da manifestare risentimenti anche nelle aree ad
elevato e molto elevato rischio idrogeologico. Il presidio
territoriale idrogeologico Attivata una fase di attenzione e
quindi una generale sorveglianza dell'evento da parte del Centro
Funzionale decentrato, nel caso in cui la criticita' cresca
rapidamente verso livelli moderati e/o sia stata dichiarata aperta
una fase almeno di pre-allarme da parte dell'Autorita' a tal fine
competente, si devono avviare le attivita' di ricognizione e di
sopralluogo delle aree esposte a rischio soprattutto molto
elevato, attivando il presidio a vista dei potenziali e/o
manifesti movimenti franosi. Nel caso di criticita' rapidamente
crescente verso livelli elevati e/o sia stata dichiarata aperta
una fase di allarme da parte dell'Autorita' a tal fine competente,
tali attivita' di presidio territoriale idrogeologico dovranno
essere: i. intensificate, specializzate ed estese anche alle aree
esposte e rischio elevato; ii. mantenute in essere, anche in forma
ridotta e nelle sole aree ritenute potenzialmente esposte a
maggiore rischio, per le 24 ore successive al dichiarato
esaurimento dell'evento meteoidrologico stesso. A tali attivita'
possono partecipare i Corpi dello Stato ed il Volontariato,
organizzati anche su base regionale, provinciale e comunale, gli
enti pubblici e privati preposti alla bonifica, alla difesa del
suolo e del territorio, nonche' alla gestione della viabilita'
stradale e ferroviaria e, se del caso, dell'energia. Le Regioni
provvederanno ad organizzare un efficace ed efficiente servizio di
presidio territoriale idrogeologico individuando i soggetti
responsabili del coordinamento e della gestione del servizio
stesso. Scenari d'evento e di criticita' idraulica La
prevedibilita' dei fenomeni alluvionali e' generalmente possibile
quando essi siano legati ad eventi di piena che interessano le
aste dei principali corsi d'acqua. Per i corsi d'acqua secondari,
quali quelli che sottendono bacini idrografici di dimensioni
inferiori ai 400 Kmq, la prevedibilita' puo' al piu' avvenire in
senso statistico e, comunque, la disponibilita' di misure
idrometriche in tempo reale consente soltanto la validazione dei
modelli previsionali ed il monitoraggio e la sorveglianza degli
eventi in atto. Quando gli eventi di piena interessano corsi
d'acqua a carattere torrentizio, non arginati, facenti parte del
reticolo idrografico secondario e, in particolare, di sub-bacini
montani e collinari caratterizzati da tempi di corrivazione molto
brevi, da fenomeni di sovralluvionamento che possono
significativamente modificare l'evoluzione dell'evento e da piu'
limitata densita' delle reti di monitoraggio, la previsione del
fenomeno alluvionale e' difficoltosa e meno affidabile.
Analogamente, allo stato attuale, non sono prevedibili con
sufficiente accuratezza ai fini dell'allertamento, gli eventi
pluviometrici intensi di breve durata, che riguardano porzioni di
territorio limitate a poche decine di chilometri quadrati e che
risultano critici per il reticolo idrografico minore e per le reti
fognarie. In tali casi l'attivita' del Centro Funzionale si
esplica nella fase di monitoraggio e sorveglianza che, con
l'ausilio dei radar meteorologici e delle reti pluvioidrometriche
e mediante procedure di "now casting" per la previsione
dell'evoluzione dell'evento a brevissimo termine, deve cercare di
condurre all'immediata localizzazione territoriale e
circoscrizione dell'evento in atto. Ai fini della pianificazione
d'emergenza, tra le aree da considerarsi esposte a un rischio
idraulico elevato e molto elevato, oltre a quelle perimetrate ai
sensi della legge n. 267/1998 e successive modificazioni e
suscettibili di inondazione in caso di eventi alluvionali, sono da
considerarsi quelle derivabili dal calcolo dell'onda di
sommersione conseguente all'ipotetico collasso delle opere di
ritenuta o ad una errata manovra delle opere di scarico delle
stesse ai sensi delle circolari del Ministero dei Lavori Pubblici,
n. 352 del 4 dicembre 1987 e n. 1125 del 28 agosto 1986. Governo
delle piene Al fine di predisporre, con maggior cura e
dettagliatamente, le attivita' necessarie alla prevenzione ed alla
riduzione del rischio idraulico nel caso di eventi di piena, anche
in presenza di opere trasversali e di invasi di ritenuta in alveo
e di criticita' significative lungo i corsi d'acqua, le Regioni,
con il concorso, se del caso, del Dipartimento della protezione
civile, devono assolvere ad un adeguato governo delle piene, a cui
devono concorrere le attivita' di:
- previsione, monitoraggio e sorveglianza poste in essere
attraverso la rete dei Centri Funzionali; - presidio territoriale
idraulico posto in essere attraverso adeguate strutture e/o
soggetti regionali e/o provinciali che, se non altrimenti gia'
regolato e predisposto dalle Regioni stesse, inglobano le
attivita' degli attuali servizi di piena e di pronto intervento
idraulico e ne estendono l'efficacia a tutti i corsi d'acqua di
qualsiasi categoria che presentino criticita' tali da originare
aree a rischio elevato o molto elevato; - regolazione dei
deflussi, oggi affidate al solo documento di protezione civile di
cui alla Circolare DSTN/2/7019 del 19 marzo 1996 e prive di un
reale governo organizzato alla luce del nuovo quadro legislativo
vigente. Le Regioni, in forma singola oppure d'intesa tra loro,
esercitano le funzioni ed i compiti di Autorita' di protezione
civile per la gestione delle piene nel caso di eventi che
coinvolgano bacini idrografici di interesse rispettivamente
regionale, oppure, interregionale e nazionale e che per loro
natura ed estensione comportino l'intervento coordinato di piu'
enti o amministrazioni competenti in via ordinaria. Nel caso di
eventi di piena che, per l'intensita' e l'estensione anche degli
effetti, presentino la possibile necessita' di dover essere
fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, alle funzioni ed ai
compiti di tale Autorita' concorre anche il Dipartimento della
protezione civile. Nel caso di eventi di piena che coinvolgano
bacini di interesse interregionale e/o nazionale, il Dipartimento
della protezione civile promuove ed indirizza comunque, anche
attraverso la rete dei Centri Funzionali, l'interscambio e la
condivisione delle informazioni tra tutti i soggetti interessati
al governo della piena. Anche a tal fine, le Regioni interessate,
d'intesa tra loro e sentito il Dipartimento della protezione
civile, dovranno stabilire tra i Centri Funzionali interessati e
per ciascun bacino idrografico, un accordo per la gestione e la
condivisione delle informazioni e dei dati, della previsione e
della sorveglianza nel tempo reale sia a scala di bacino che a
scala regionale e provinciale. Altresi' alle attivita' dell'Autorita'
di protezione civile per il governo delle piene concorrono, se del
caso, e quale affiancamento tecnico - scientifico, oltre al Centro
Funzionale di riferimento: - l'Autorita' di bacino interessata sia
per la pianificazione che per la caratterizzazione delle
criticita' idrauliche e del rischio residuo persistente a scala di
bacino;
- il Registro italiano dighe per la sicurezza e la funzionalita'
delle dighe. Il presidio territoriale idraulico Il servizio di
piena e di pronto intervento idraulico, disciplinati dal R.D. n.
523/1904 e dal R.D. n. 2669/1937, per i tronchi fluviali
classificati di prima e seconda categoria, e' una attivita'
prevalentemente di monitoraggio osservativo e non strumentale nel
tempo reale, nonche' di contrasto della pericolosita' e degli
effetti conseguenti al manifestarsi di un evento di piena che
potrebbe dare origine ad un evento alluvionale. Per l'evidente
consequenzialita' degli effetti che, generandosi a monte si
ripercuotono nelle zone vallive, ne consegue che il servizio di
piena e di pronto intervento idraulico non puo' essere limitato ai
soli tronchi ove siano presenti opere idrauliche classificate di I
e II categoria, ma deve essere esteso a tutte le situazioni di
acclarata criticita' e possibile pericolosita' idraulica presenti
nell'ambito dell'intero reticolo idrografico del bacino. Qualora
il servizio di piena e di pronto intervento idraulico, trasferito
alle Regioni dal decreto legislativo n. 112/98, non sia stato
ancora definito nell'ambito di piani e programmi dalle Autorita'
di bacino territorialmente competenti, ne' altrimenti regolato ed
organizzato dalle Regioni, dovra' venire predisposto all'interno
di una piu' generale attivita' di presidio territoriale idraulico,
secondo la normativa regionale in materia, sia di protezione
civile che di difesa ed uso del suolo e delle acque, nonche'
secondo le indicazioni del presente atto ed i criteri di massima
per la pianificazione d'emergenza gia' emanati dal Dipartimento
della protezione civile. Complessivamente, il presidio
territoriale idraulico, esteso alle aree classificate ad elevato e
molto elevato rischio idrogeologico ed idraulico pertinenti il
reticolo idrografico, consiste in attivita' di: - rilevamento, a
scadenze prestabilite, dei livelli idrici del corso d'acqua agli
idrometri regolatori, se non altrimenti e funzionalmente
organizzato da parte del Centro Funzionale decentrato, al fine di
rilevare il livello di criticita' dell'evento di piena in atto; -
osservazione e controllo dello stato delle arginature, se
presenti, e ricognizione delle aree potenzialmente inondabili,
soprattutto nei punti definiti preventivamente "idraulicamente
critici", anche al fine di rilevare situazioni di impedimento
al libero deflusso delle acque;
- pronto intervento idraulico ai sensi del R.D. n. 523/1904 e
primi interventi urgenti ai sensi della legge n. 225/1992, tra cui
la rimozione degli ostacoli, anche causati da movimenti franosi,
smottamenti spondali, accumuli detritici, che possono impedire il
rapido defluire delle acque, la salvaguardia delle arginature e la
messa in sicurezza delle opere idrauliche danneggiate. A tali
attivita' e' auspicabile partecipino i Corpi dello Stato ed il
Volontariato, organizzati anche su base regionale, provinciale e
comunale, gli enti pubblici e privati preposti alla bonifica, alla
difesa del suolo e del territorio, alla gestione di opere
idrauliche e per l'irrigazione e la regolazione delle acque,
nonche' alla gestione della viabilita'. Il presidio territoriale
idraulico e' auspicabile sia affidato dalle Regioni interessate a
soggetti responsabili del coordinamento e della gestione del
servizio stesso in ambiti territoriali provinciali. Le Regioni, in
forma singola o associate tra loro, garantiranno l'organizzazione
e lo svolgimento funzionale del presidio territoriale idraulico
nel rispetto del criterio di conservazione dell'unitarieta' del
bacino idrografico. Attivata una fase di attenzione e quindi una
generale sorveglianza dell'evento da parte del Centro Funzionale
decentrato, nel caso di criticita' rapidamente crescente verso
livelli moderati e/o sia stata dichiarata aperta una fase di
pre-allarme del sistema della protezione civile da parte dell'Autorita'
a tal fine competente, il gestore del presidio territoriale
idraulico, informato dal Centro Funzionale e definitivamente
allertato dall'Autorita' a tal fine responsabile, si predispone ad
avviare le attivita' del servizio ed in particolare avvia il
rilevamento a scadenze prestabilite dei livelli idrici dei corsi
d'acqua gia' interessati da criticita' moderate. Nel caso lo
scenario d'evento evolva verso una elevata criticita' e/o sia
stata dichiarata aperta una fase di allarme del sistema della
protezione civile da parte dell'Autorita' a tal fine competente,
il soggetto responsabile del presidio territoriale idraulico,
informato tempestivamente in tal senso dal Centro Funzionale
dovra':
- intensificare e rafforzare il controllo dell'evolversi dei
livelli idrici lungo il corso d'acqua per assicurarsi che un
evento intenso nelle zone montane e/o collinari non abbia
conseguenze pericolose sui tratti vallivi, sia per sormonto e/o
rottura arginale o di infrastrutture trasversali, sia per
ostruzione delle luci di ponti a causa dell'eccessivo materiale
trasportato; - attivare il pronto intervento idraulico ed i primi
interventi urgenti, qualora, si manifestino dei danneggiamenti
delle opere idrauliche di difesa, oppure degli elementi
significativi di disturbo della corrente di piena quali frane in
alveo ed ostruzioni temporanee. Qualora gli scenari di criticita'
siano stabiliti sulla base dei livelli di guardia indicati dagli
idrometri regolatori, e, conseguentemente, la sequenza delle
specifiche procedure per il servizio di piena e pronto intervento
idraulico si attivino al loro raggiungimento, tali
"guardie" devono essere preventivamente rese note ai
Centri Funzionali e alle Autorita' preposte alla formazione dei
piani di emergenza provinciali e comunali potenzialmente
interessati dall'evento di piena da monte verso valle e, quindi,
adeguatamente ed univocamente relazionati sia alle soglie ed ai
livelli di criticita' utilizzati dai Centri Funzionali che ai
livelli d'allerta dei piani d'emergenza stessi. Ulteriori
procedure operative e linee guida per i presidi territoriali Sia
nel caso di presidio territoriale idrogeologico che idraulico,
valgono le seguenti procedure operative e linee guida. I soggetti
responsabili del presidio territoriale saranno tempestivamente
allertati dalla Regione secondo proprie procedure, che
auspicabilmente coinvolgeranno almeno le Autorita' responsabili
dei piani d'emergenza provinciali e/o comunali. A tal fine e per
le piu' generali finalita' del presidio territoriale, le Regioni
predispongono delle linee guida, definendo anche le procedure, le
modalita' e i contenuti delle comunicazioni tra i soggetti
responsabili e coinvolti nell'attivazione dei piani d'emergenza
comunali e provinciali ed i soggetti responsabili del presidio
territoriale. Sulla base di tali linee guida il soggetto
responsabile del presidio territoriale: - predispone il servizio,
la cui organizzazione funzionale ed operativa dovra' essere resa
nota, oltre che alla Regione ed al Centro Funzionale decentrato,
al Dipartimento della protezione civile ed all'Autorita' di bacino
territorialmente competente, nonche' essere recepita per quanto di
interesse nei piani d'emergenza provinciali e comunali; - gestisce
in piena autonomia tutte le attivita' del presidio, informandone
tuttavia con continuita' la stessa Autorita' responsabile del suo
allertamento ed il Centro Funzionale decentrato;
- garantisce che tutte le osservazioni strumentali e non,
provenienti da personale specializzato dei Corpi dello Stato,
delle Regioni, degli Enti locali e dal Volontariato, siano
trasmesse anche alla Regione ed in particolare al Centro
Funzionale decentrato. Il gestore del presidio territoriale puo',
per l'espletamento delle proprie attivita', richiedere personale
ai Comuni ed al Volontariato, rispettivamente, ai sensi dell'art.
108 del decreto legislativo n. 112/1998 e del decreto del
Presidente della Repubblica n. 613/1995. La regolazione dei
deflussi Al fine di individuare le misure per contrastare gli
effetti delle piene in un bacino idrografico nel quale sono
presenti invasi artificiali, ancorche' destinati alla produzione
di energia e/o all'approvvigionamento primario di risorsa idrica,
nonche' al fine di rendere quanto piu' compatibili possibile i
legittimi interessi dei gestori con le finalita' di protezione
civile, deve essere organizzata una adeguata attivita' di
regolazione dei deflussi. L'Autorita' responsabile del governo
delle piene dovra' assicurare, con il concorso dei Centri
Funzionali, delle Autorita' di Bacino, del Registro italiano
dighe, degli Uffici territoriali di Governo, delle Autorita'
responsabili dei piani d'emergenza provinciali, dei soggetti
responsabili del presidio territoriale ed attraverso i gestori di
opere idrauliche, sia di ritenuta che di regolazione, presenti nel
bacino idrografico, se possibile, la massima laminazione
dell'evento di piena, atteso o in atto, e lo sversamento in alveo
di portate non pericolose per i tratti del corso d'acqua a valle
delle opere stesse e/o compatibili con i piani d'emergenza delle
province coinvolte dall'evento stesso. A tal fine deve essere
primariamente valutata, attraverso studi specifici, l'influenza
che possono esercitare i volumi accumulabili nei suddetti invasi
sulla formazione e propagazione dell'onda di piena a valle; in
base ai risultati di tali valutazioni ed alle condizioni di
esercizio delle singole dighe, devono essere individuati quegli
invasi che potrebbero essere effettivamente utili alla laminazione
delle piene e quindi ad una riduzione del rischio idraulico a
valle degli invasi stessi. Piano di laminazione Per tali invasi le
Regioni, con il concorso tecnico dei Centri Funzionali decentrati,
dell'Autorita' di bacino e del Registro italiano dighe, d'intesa
con i gestori, sotto il coordinamento del Dipartimento della
protezione civile, predisporranno ed adotteranno un piano di
laminazione preventivo. Per diversi e possibili prefigurati
scenari d'evento e per ciascuna diga, il piano di laminazione deve
prevedere le misure e le procedure da adottare che, pur definite
tenendo in buon conto sia la mitigazione degli effetti a valle
dell'invaso, sia la sicurezza delle opere, sia l'esigenza di
utilizzazione dei volumi invasati, non possono comunque non essere
finalizzate alla salvaguardia della incolumita' della vita umana,
dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente territorialmente
interessati dall'evento.
Vista la circolare DSTN/2/22806 del 13 dicembre 1995 che
stabilisce a carico dei concessionari o proprietari delle opere di
sbarramento l'obbligo di valutare la massima portata di piena
transitabile in alveo a valle dello sbarramento e contenuta nella
fascia di pertinenza fluviale come delimitata dalla competente
Autorita' di bacino, possono essere individuate due diverse
procedure, definite per brevita' programma statico e programma
dinamico, che consentano di rendere disponibile con un adeguato
anticipo i volumi preventivamente definiti o comunque utili ai
fini della laminazione della piena. Il programma statico, di breve
periodo, prevede il mantenimento, con continuita' e durante i
periodi dell'anno valutati critici per il verificarsi di eventi di
piena, di una quota di invaso minore della quota d'esercizio
autorizzata. Il programma dinamico, cioe' nel tempo reale, prevede
l'esecuzione di manovre preventive e/o nel corso dell'evento in
atto da attivare sulla base di previsioni quantitative delle
precipitazioni sul bacino a monte e dei conseguenti deflussi
attesi all'invaso, nonche' sulla base dello stato dell'invaso e
della portata territorialmente sostenibile a valle dello stesso.
Tali manovre, come gia' ricordato, potrebbero rendere necessaria
comunque l'attivazione del piano di emergenza a valle della diga
stessa. I documenti di protezione civile gia' redatti ai sensi
della circolare DSTN/2/7019 del 19 marzo 1996 devono intendersi
modificati ed integrati con le disposizioni del presente atto.
L'Unita' di comando e controllo Tenuto conto che nei bacini
dichiarati di interesse interregionale e nazionale ai sensi della
legge 18 maggio 1989, n. 183, in cui siano presenti opere di
ritenuta iscritte nel Registro italiano dighe, il governo e la
gestione dei deflussi durante un evento di piena comporta il
concorso di molte amministrazioni statali, regionali e locali
afferenti al bacino, e che tale evento, per i possibili e
conseguenti effetti, e' altresi' da ritenersi di livello
nazionale, il Dipartimento, le Regioni interessate costituiranno
una Unita' di comando e controllo che si rappresentera' come l'Autorita'
di protezione civile per il governo delle piene. Le Regioni
interessate, d'intesa tra loro, sentito il Dipartimento della
protezione civile, dovranno decidere la sede e la procedura di
costituzione, convocazione e funzionamento dell'Unita' di comando
e controllo, presso la quale potranno altresi' delegare
unitariamente ad un unico soggetto la propria rappresentanza.
Quindi, tra l'altro, tale Unita' potra' anche concretizzarsi in
specifici accordi tra le parti che individuino i soggetti e i
recapiti di volta in volta competenti, stabilendo il flusso delle
informazioni e le modalita' di formazione della decisione. Alle
attivita' di tale Unita' concorreranno, secondo quanto stabilito
dalle Regioni d'intesa tra loro, sentito il Dipartimento:
- il Centro Funzionale di riferimento per la condivisione delle
informazioni e dei dati, la previsione e la sorveglianza nel tempo
reale sia a scala di bacino che a scala regionale e provinciale;
- l'Autorita' di bacino interessata sia per la pianificazione che
per la caratterizzazione delle criticita' idrauliche e del rischio
residuo persistenti a scala di bacino;
- il Registro italiano dighe per la sicurezza e la funzionalita'
delle dighe. Nel caso in cui emergano in seno all'Unita' pareri
tra loro discordanti, il Dipartimento, espletato ogni possibile
tentativo per individuare in tempo reale con l'evolversi
dell'evento una condivisa sintesi operativa, esercitera' le
funzioni di sussidiarieta' e/o i poteri sostitutivi dello Stato.
Al fine di garantirne l'operativita', attraverso il Centro
Funzionale di riferimento, all'Unita' di comando e controllo
dovranno pervenire tutte le informazioni in possesso dei Centri
Funzionali, dei gestori del presidio territoriale idraulico e
degli invasi e degli Uffici territoriali di Governo di
riferimento, cioe' quelli nel cui territorio ricadono le dighe
interessate dalle misure adottate per contrastare l'evento di
piena atteso e/o in atto. I gestori degli invasi sono tenuti a
trasmettere in tempo reale i dati di monitoraggio dell'invaso e
delle manovre effettuate sugli organi di scarico, non gia'
trasmessi alle Regioni competenti. Il Dipartimento li rendera'
tempestivamente disponibili al Registro italiano dighe, al Centro
Funzionale di riferimento secondo procedure concordate e stabilite
d'intesa tra il Dipartimento stesso, il Registro italiano dighe e
le Regioni interessate. Le manovre previste dal documento di
protezione civile e/o dal programma statico e dal piano di
laminazione potranno essere direttamente eseguite dal gestore dopo
averne dato comunicazione all'Ufficio compartimentale del Registro
italiano dighe e all'Ufficio territoriale del Governo di
riferimento, che, presone atto, dovra' comunque autorizzare
amministrativamente la manovra stessa, dandone comunicazione al
Dipartimento ed alla Regione. Le manovre attuate dal gestore,
ancorche' contemplate dal piano di laminazione o dal documento di
protezione civile, che prevedano lo svuotamento preventivo di
volumi idrici al fine di migliorare la capacita' di laminazione
degli invasi, dovranno comunque essere autorizzate
amministrativamente dall'Ufficio territoriale di Governo di
riferimento. Nel caso di criticita' moderata o elevata, l'Ufficio
territoriale del Governo di riferimento: i. dara' comunicazione
della manovra e dell'autorizzazione all'Unita' di comando e
controllo che prendera' atto della sua attuazione; ii. coordinera'
le azioni ed i flussi informativi previsti dal documento di
protezione civile e/o indicati dalla stessa Unita', interagendo
attivamente, quando del caso, con l'Autorita' preposta al governo
del Piano d'emergenza provinciale. Nel caso in cui il gestore,
anche ai fini di salvaguardare l'opera, le popolazioni ed i beni a
valle della diga, proponga di operare sia una manovra preventiva
contemplata dal programma dinamico che una manovra in difformita'
a quanto rappresentato nel documento di protezione civile e/o nel
piano di laminazione, dovra' darne comunicazione all'Unita' di
comando e controllo attraverso l'Ufficio territoriale del Governo
di riferimento. L'Unita' di comando e controllo, valutata in tempo
reale la legittimita' e/o la sostenibilita' della proposta con il
concorso tecnico del Centro Funzionale di riferimento, dell'Autorita'
di bacino e del Registro italiano dighe, trasmettera' il suo
consenso all'Ufficio territoriale del Governo di riferimento, che,
presone atto, autorizzera' anche amministrativamente il gestore
dell'invaso a procedere. Nel caso l'Unita' di comando e controllo
dissenta dalla proposta fatta, attraverso il Centro Funzionale di
riferimento e con il concorso tecnico dell'Autorita' di bacino e
del Registro italiano dighe, concertera' con il gestore una nuova
proposta, sino a quando, pervenuta ad un giudizio favorevole,
trasmettera' il suo consenso all'Ufficio territoriale di Governo
di riferimento. I gestori degli invasi informeranno,
tempestivamente e direttamente, i gestori del presidio
territoriale idraulico della manovra autorizzata e da attuarsi.
L'Ufficio territoriale del Governo di riferimento informera' della
manovra autorizzata e da attuarsi, gli Uffici territoriali del
Governo interessati a valle. Per i bacini di interesse regionale
l'Autorita' regionale di protezione civile per il governo delle
piene, se del caso, potra' chiedere il concorso del Dipartimento
per la costituzione dell'Unita' di comando e controllo.
6. Indicazioni transitorie e temporanee Quando un Centro
Funzionale decentrato non sia stato ancora attivato, la Regione
interessata stabilisce ed indica al Dipartimento della protezione
civile, alle Province ed agli Uffici territoriali di Governo, i
soggetti e/o le strutture regionali preposte comunque allo
svolgimento, anche parziale, dei compiti e delle funzioni che
competerebbero al Centro Funzionale stesso. Altresi', il
Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il Capo del
Dipartimento della protezione civile, puo' dichiarare attivo il
proprio Centro Funzionale decentrato qualora presso le strutture
indicate al Dipartimento siano presenti e stabilmente operativi:
- la prima area funzionale dedicata i) alla raccolta,
concentrazione, elaborazione, archiviazione e validazione dei dati
rilevati nel territorio di competenza e la parte della seconda
area funzionale dedicata ii) all'interpretazione nonche'
all'utilizzo integrato dei dati rilevati; - la suddivisione in
zone di allertamento del territorio regionale e il relativo
sistema di soglie, predisposte anche sulla base delle analisi e
dei prodotti resi disponibili dal Dipartimento della protezione
civile per la rete dei Centri Funzionali;
- un organigramma funzionale del personale assegnato a tali
attivita', professionalmente adeguato ai compiti di sorveglianza e
monitoraggio, e sufficiente a garantire le attivita' h 24
conseguenti ad un possibile allertamento nazionale, sia esso
regionale o statale. Il Dipartimento della protezione civile
informera' di tali indicazioni e/o attivazioni le altre Regioni,
nonche' provvedera' ad assistere la Regione nei compiti e nelle
funzioni mancanti secondo quanto stabilito d'intesa, oppure
recepito in un piu' generale accordo di programma, con la Regione
stessa. Sino a quando non sara' formalmente attivato il Centro
Funzionale centrale presso il Dipartimento della protezione
civile, il Servizio rischio idrogeologico ed idrico del
Dipartimento sara' comunque responsabile dei relativi compiti e
funzioni. Il Dipartimento, nonche' le Regioni il cui Centro
Funzionale sia stato dichiarato attivo, dovranno dare avvio
immediato e progressiva attuazione alle direttive di cui al
presente atto. Tale attuazione comunque non potra' protrarsi per
un periodo di oltre 12 mesi dall'entrata in vigore dell'atto
stesso. Per le rimanenti Regioni il termine di cui sopra e'
fissato non oltre la data del trasferimento definitivo nella
proprieta' della Regione del Centro Funzionale previsto e
realizzato secondo il progetto approvato nella seduta del 15
gennaio 2002, dal Comitato tecnico di cui alla legge n. 267/1998 e
al DPCM 15/12/1998, cosi' come stabilito dall'Ordinanza n. 3134
del 10 maggio 2001. Nel caso della rete radarmeteorologica
nazionale, il Dipartimento della protezione civile assolvera' il
compito di Centro primario per il recepimento e la
rappresentazione dei dati rilevati e la loro trasmissione ai
Centri Funzionali e ai Centri di competenza sino a quando non
altrimenti deciso e concordato tra le Amministrazioni interessate
ed il Dipartimento stesso. Tale compito e' svolto con il concorso
dei Centri di competenza e secondo criteri, metodi e standard che,
oltre a recepire quanto gia' rappresentato nelle convenzioni
relative all'adeguamento ed alle modalita' di trasmissione degli
impianti esistenti ed alla realizzazione dei Centri Funzionali, di
cui all'ordinanza n. 3134/01, potranno considerare le ulteriori
ineludibili esigenze che dovessero presentarsi. Sino a quando non
sia costituito il Gruppo Tecnico di cui al punto "Previsioni
meteorologiche, Avvisi e Bollettini", la Veglia Meteo, sotto
il coordinamento dell'Ufficio pianificazione, valutazione e
prevenzione dei rischi del Dipartimento,
i) entro le ore 12:00, predispone, utilizzando prioritariamente il
modello del Centro europeo e concertando con il Servizio
Meteorologico dell'Aeronautica Militare, le Regioni indicate
direttamente dal Dipartimento, una previsione a scala sinottica
per le successive 24, 48 e 72 ore;
ii) entro le ore 15:00 diffonde un bollettino di vigilanza
meteorologica giornaliera, come precedentemente illustrato al
punto "Previsioni meteorologiche, Avvisi e Bollettini".
Sulla base i) dei risultati numerici a 24, 48 e 72 ore del modello
del Centro europeo e dei risultati numerici a 24 e 48 ore del
modello ad area limitata LAMI, sviluppato e reso disponibile
congiuntamente dal Servizio Meteorologico dell'Aeronautica
Militare e dalle Arpa delle Regioni Piemonte ed Emilia - Romagna e
ii) delle previsioni meteorologiche predisposte dalla Veglia Meteo
per il Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento sotto il
coordinamento dell'Ufficio pianificazione, valutazione e
prevenzione dei rischi, valutera' gli effetti conseguenti e le
criticita' relative alle zone di allertamento ed ai sistemi di
soglie predisposti secondo le metodologie sviluppate nell'ambito
della convenzione con l'ARPA Piemonte n. 391 del 19/12/2001 almeno
per le successive 24 ore, utilizzando prioritariamente modelli
speditivi. Tali prodotti saranno via via approfonditi e migliorati
nell'ambito della leale cooperazione tra Stato e Regioni. Il
Dipartimento della protezione civile provvedera' ad avviare
tempestivamente i rapporti con le Regioni ritenute, anche sulla
base di precedenti intese, nella disponibilita' dei requisiti di
cui ai punti "Gli Avvisi meteo nazionali e regionali" e
"Gli Avvisi di criticita' nazionali e regionali",
verificando la loro volonta' a predisporre, adottare ed emettere
autonomamente e sotto la loro diretta responsabilita' l'Avviso
meteo e/o di criticita' regionale. Quindi la Veglia meteo ed il
Centro Funzionale centrale presso il Dipartimento della protezione
civile emetteranno, se del caso, rispettivamente l'Avviso di
avverse condizioni meteo e/o l'Avviso di criticita' nazionale
secondo le procedure di cui al punto "Previsioni
meteorologiche, Avvisi e Bollettini".
Roma 27 febbraio
2004
Il Presidente:
Berlusconi |