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MINISTERO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO (Gazzetta Ufficiale n. 34 del 11/2/2005) |
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Visto l'art. 13 del
decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, attuazione della direttiva
98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001; Decreta: Art. 1 1. Le regioni e province autonome che entro il 31 gennaio 2005 abbiano fatto o facciano regolare e motivata richiesta al Ministero della salute ed al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, possono stabilire il rinnovo delle deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, gia' concesse per i parametri Boro, Arsenico, Fluoro, Vanadio, Selenio, Nichel, Cloriti e Trialometani entro i seguenti Valori Massimi Ammissibili (VMA):
2. I suddetti VMA possono essere concessi fino al 31 dicembre 2005. 3. Tali VMA possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche piu' conservative. 4. Sono escluse dai procedimenti di deroga e sono comunque obbligate al rispetto dei limiti previsti dalla normativa le industrie alimentari ad eccezione di quelle di tipo artigianale con distribuzione del prodotto in ambito locale. Si rimanda alle Autorita' regionali e provinciali la valutazione di ulteriori esclusioni e/o limitazioni temporali. 5. Le regioni e province autonome che si avvarranno della facolta' di deroga dovranno presentare, entro il 30 settembre 2005, una documentazione completa e dettagliata relativamente:
Art. 2 1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1 del presente decreto, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'Autorita' regionale e' tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualita' possibile. Art. 3 1. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31. 2. Il Ministero della salute ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio effettuano, congiuntamente, una valutazione triinestrale, sulla base della documentazione trasmessa dalla regione, dello stato di attuazione degli interventi, anche con l'eventuale effettuazione di sopralluoghi. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 dicembre 2004 Il Ministro della salute SIRCHIA Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio MATTEOLI |
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