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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visti i regi decreti n.
2440/1923 e n. 827/1924, recanti le disposizioni e il regolamento sulla
amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;
Vista la legge n. 468/1978 recante la riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio e successive
modificazioni;
Viste la legge 27 dicembre 2002, n. 289, legge finanziaria 2003 e la
legge 24 dicembre 2003, n. 350, legge finanziaria 2004;
Viste la legge 27 dicembre 2002, n. 290, di approvazione del bilancio di
previsione per l'anno 2003, e la legge 24 dicembre 2003, n. 351, di
approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2004;
Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65, di ratifica della Convenzione
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatta a New York
nel 1992;
Vista la decisione del Consiglio del 25 aprile 2002, 2002/358/CE
riguardante l'approvazione, a nome della Comunita' europea, del
protocollo di Kyoto allegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite
sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni,
che impegna l'Italia alla riduzione delle proprie emissioni di gas serra
nella misura del 6,5% rispetto ai livelli del 1990 entro il periodo
compreso fra il 2008 e il 2012;
Vista la decisione del Consiglio europeo del 25 marzo 2004, che ha
confermato l'impegno dell'Unione europea per la attuazione degli obblighi
di riduzione stabiliti nell'ambito del protocollo di Kyoto e della
successiva citata decisione 2002/358/CE;
Vista la legge n. 120 del 1° giugno 2002 di ratifica del protocollo di
Kyoto;
Visto in particolare l'art. 2, punto 3, della citata legge in base al
quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio individua,
con proprio decreto, i programmi pilota da attuare a livello nazionale e
internazionale per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra,
e l'impiego di piantagioni forestali per l'assorbimento del carbonio, con
l'obiettivo di definire i modelli di intervento piu' efficaci dal punto
di vista dei costi, sia a livello interno che nell'ambito delle
iniziative congiunte previste dai meccanismi del protocollo di Kyoto, «Joint
Implementation» e «Clean Development Mechanism»;
Vista la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 «Revisione delle
linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle
emissioni dei gas ad effetto serra»;
Considerato che il Piano d'azione nazionale per la riduzione delle
emissioni di gas responsabili dell'effetto serra per il periodo
2003-2010, allegato alla citata delibera CIPE n. 123/2002, individua le
misure che possono raggiungere il miglior risultato in termini di
riduzione delle emissioni con il minor costo e i migliori effetti sulla
modernizzazione e sull'efficienza dell'economia nazionale;
Vista la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di
quote di emissione di anidride carbonica nella Comunita';
Considerato che la citata direttiva 2003/87/CE stabilisce una sanzione
per le emissioni di ogni tonnellata eccedente il limite stabilito pari a
Euro 40/anno nel periodo 2005-2007, e pari a Euro 100/anno nel periodo
2008-2012;
Vista la direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia;
Vista la direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per
la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita';
Considerato che in data 11 febbraio 2004 e' stata approvata la direttiva
2004/8/CE, in corso di recepimento dallo Stato italiano, ed essa e'
finalizzata ad accrescere l'efficienza energetica e migliorare la
sicurezza dell'approvvigionamento, creando un quadro per la promozione e
lo sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia;
Vista la comunicazione della Commissione europea sulla attuazione della
prima fase del Programma europeo sui cambiamenti climatici, che indica
nella promozione della cogenerazione una delle misure necessarie per
ridurre le emissioni di gas ad effetto serra prodotte nel settore
energetico;
Considerato che il potenziale nazionale di cogenerazione ad alto
rendimento di energia distribuita mediante impianti di cogenerazione
diffusa e' stimato in 12.000 MWe entro il 2008, con una riduzione delle
emissioni di anidnide carbonica - rispetto alla produzione tradizionale
di energia - pari a 8-14 milioni tonnellate/anno, ad un costo netto pari
a circa Euro 4-7/anno per tonnellata;
Tenuto conto inoltre che tale potenziale corrisponde a circa il 20% della
domanda interna di elettricita', e che pertanto la realizzazione di
impianti di cogenerazione ad alto rendimento puo' contribuire in modo
significativo alla riduzione del «carico» sulla rete di distribuzione
della elettricita';
Ritenuto che, in applicazione di quanto disposto dalle citate direttive
2004/8/CE, 2003/96/CE, 2002/91/CEE, dovranno essere applicate misure
incentivanti per l'impiego del gas naturale e delle fonti rinnovabili
negli impianti di cogenerazione ad alto rendimento negli usi civili, nel
settore del commercio e turismo, e nei settori dell'agricoltura e
dell'industria;
Ritenuto altresi' che, in attesa del recepimento delle direttive sopra
citate, e della adozione delle relative misure incentivanti, e' opportuno
avviare progetti pilota a rapida cantierabilita' nel settore della
cogenerazione ad alto rendimento, al fine di verificarne la fattibilita'
e la replicabilita', e che a questo fine e' necessario dotare il
programma di una strumentazione finanziaria adeguata per facilitare il
cofinanziamento e l'efficienza economica dei progetti;
Considerato che le risorse finanziarie messe a disposizione dalla legge
n. 120/2002, per l'attuazione dell'art. 2, punto 3, per il periodo
2002-2004, assommano a Euro 75 milioni;
Vista la legge 30 luglio 2004, n. 191 «di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante
interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica» la quale,
tra le altre, ha ridotto del 50% la dotazione di bilancio relativa
all'anno 2004 per l'attuazione dell'art. 2 della legge n. 120 del 2002;
Ritenuto di destinare Euro 30.000.000 all'attuazione dei programmi pilota
a livello nazionale per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto
serra, di cui all'art. 2, punto 3, della legge n. 120/2002, finalizzati
alla promozione e diffusione della cogenerazione ad alto rendimento;
Considerato che le predette risorse sono disponibili nello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
allocate nel CDR 4 - U.P.B. 4.2.3.15 - Accordi ed organismi
internazionali - capitolo 7923 impegnate per Euro 50.000.000 con decreti
n. 724 del 30 dicembre 2002 e n. 977 del 23 dicembre 2003 e per Euro
12.500.000 disponibili nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2004;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, in data 28 ottobre 2004;
Decreta:
Art. 1
1. E' disposta
l'assegnazione di Euro 30.000.000 per la promozione della realizzazione
di progetti pilota a rapida cantierabilita' aventi per oggetto impianti
nuovi o rifacimenti di impianti esistenti come definiti nel decreto di
cui al successivo art. 3, ossia i progetti realizzabili entro il termine
massimo di 6 mesi dalla comunicazione dell'ammissibilita' al
finanziamento, nel settore della cogenerazione diffusa ad alto
rendimento, al fine di verificarne la fattibilita' e la replicabilita'.
2. Sono ammessi al finanziamento i progetti pilota di cogenerazione
diffusa ad alto rendimento, con priorita' per i progetti che prevedono
l'utilizzo del calore per la produzione energetica del freddo e
l'utilizzo di unita' di piccola o micro-cogenerazione.
3. Ai fini dell'ammissibilita' al finanziamento l'IRE (Indice di
Risparmio Energetico) delle unita' di potenza fra 1 MWe e 5 MWe, deve
essere almeno pari allo 0,1 (10%). Per le unita' di potenza inferiore a 1
MWe l'IRE deve risultare positivo.
Art. 2
1. Ai fini
dell'applicazione del presente decreto valgono le pertinenti definizioni
della deliberazione n. 42/02 dell'autorita' per l'energia elettrica ed il
gas, ed inoltre le seguenti:
a) «unita' di micro-cogenerazione»: unita' di cogenerazione con una
capacita' massima inferiore a 50 kWe;
b) «piccola cogenerazione»: la cogenerazione realizzata con unita' di
cogenerazione con una capacita' installata inferiore a 1 Mwe;
c) «cogenerazione diffusa»: la cogenerazione realizzata con unita' di
cogenerazione con una capacita' installata inferiore a 5 Mwe;
d) «IRE»: indice di risparmio energetico, cosi' come definito alla
lettera t), art. 1, della deliberazione n. 42/02 dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas;
e) «Sito»: l'edificio o il complesso di edifici fisicamente connessi
all'impianto di distribuzione del calore utile prodotto dall'impianto di
cogenerazione.
Art. 3
1. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze e delle attivita' produttive e d'intesa con
la Conferenza unificata, definiscono:
a) la distribuzione territoriale dei progetti da avviare;
b) le modalita' per la concessione, l'erogazione e la revoca dei
contribuiti ai soggetti beneficiari tenuto conto e sulla base dei criteri
di cui all'allegato I, nonche' delle indicazioni regionali concernenti le
porzioni di territorio definite «critiche» in attuazione del decreto
legislativo n. 351/1999;
c) la modalita' per l'eventuale cumulo con altre risorse nazionali o
comunitarie;
d) le procedure per la verifica sullo stato di attuazione degli
interventi;
e) le modalita' di monitoraggio sui risultati e sui vantaggi
energetico-ambientali conseguiti.
Art. 4
1. Il Direttore generale
della Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e il Direttore generale della
Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero
delle attivita' produttive sono incaricati di predisporre entro il 31
dicembre 2005 una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni
del presente decreto, con particolare riferimento alla efficacia delle
procedure di finanziamento e delle misure incentivanti, nonche' alla
fattibilita' e replicabilita' dei progetti pilota. La relazione e'
inviata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio alla
Conferenza unificata.
Art. 5
I presente decreto entra
in vigore alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Roma, 3 novembre 2004
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Siniscalco
Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano
Allegato 1
1. Condizioni di
ammissibilita'
1.1 I progetti
pilota devono:
a) essere costituiti da una o piu' unita' di cogenerazione, ciascuna
delle quali non superi una capacita' massima di 5 MWe e venga installata
in siti diversi;
b) essere realizzati nei settori prioritari di cul al successivo punto 2;
c) prevedere il monitoraggio delle prestazioni gestionali, energetiche ed
ambientali delle unta' di cogenerazione.
1.2 Per i progetti pilota che includono una o piu' unita' di potenza
compresa fra 1 E 5 MWE la relativa domanda di finanziamento e' corredata
dall'impegno del soggetto proponente al raggiungimento di un IRE pari o
superiore a 0,1 (10%); per le unita' inferiori al MWE l'IRE deve essere
comunque positivo.
2. Interventi e settori prioritari. I progetti pilota devono avere una
alta capacita' di replica. Sono definiti prioritari gli interventi a
favore:
a) di edifici pubblici o destinati a servizi di pubblica utilita';
b) del settore sanitario;
c) del settore sportivo;
d) del settore agroforestale;
e) del settore della grande distribuzione;
f) degli altri settori definiti prioritari sulla base delle risultanze
del monitoraggio di cui all'art. 3, comma 1, lettera e).
3. Entita' dei contributi per progetto pilota.
3.1 Fino al 20% dell'investimento, entro un massimo di Euro 200.000, per
gli impianti alimentati con gas naturale; aumentati al 30% in caso di
utilizzo del calore per la produzione di freddo.
3.2 Fino al 30% dell'investimento, entro un massimo di Euro 300.000, per
gli impianti alimentati con biomasse o con un sistema ibrido «biomasse-gas
natutrale», aumentati al 40% in caso di utilizzo del calore per la
produzione di freddo.
3.3 Nel caso di progetti realizzati in aree non servite da rete di gas
l'incentivo di cui al punto 3.2 si intende pari al 40%. 4. Soggetti
beneficiari:
a) Energy Saving Company (ESCO);
b) agenzie locali per il risparmio energetico;
c) soggetti proprietari o gestori sul territorio nazionale di almeno 10
immobili adibiti agli usi di cui al precedente punto 2;
d) amministrazioni ed enti pubblici, incluse associazioni di comuni e
comunita' montane, per la realizzazione di impianti di cogenerazione a
servizio di immobili di proprieta' pubblica o di reti di
teleriscaldamento;
e) imprese agricole e forestali.
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