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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI
e
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Visto
l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri
della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le
direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso
codice;
Visti i commi 5 e 7 dell'art. 106 ed il comma 1 dell'art. 114 del
nuovo codice della strada che stabiliscono la competenza del Ministro dei
trasporti, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a
decretare di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
ora con il Ministro delle politiche agricole e forestali, e con il
Ministro dell'ambiente, ora con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, in materia di norme costruttive e funzionali, nonche' in
materia di emissioni inquinanti, delle macchine agricole e delle macchine
operatrici ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione del 20 dicembre 1999,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9
febbraio 2000, di attuazione della direttiva 97/68/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente i provvedimenti da adottare contro
l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai
motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine
mobili non stradali;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione del 1° giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
147 del 27 giugno 2001, di recepimento della rettifica alla direttiva
97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 2002, di recepimento della
direttiva 2001/63/CE della Commissione che adegua al pregresso tecnico la
direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la
direttiva 2002/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9
dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n.
L 35 dell'11 febbraio 2003, che modifica la direttiva 97/68/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente i provvedimenti da
adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato
inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati
all'installazione su macchine mobili non stradali;
Sentito il Ministro
della salute;
Adotta il seguente decreto:
Recepimento della direttiva
2002/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 dicembre 2002 che
modifica la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente i provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti
gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione
interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali.
Art. 1
1. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20
dicembre 1999, come modificato da ultimo dal decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, e' modificato come segue:
a) all'art. 2:
1) l'ottavo trattino e' sostituito dal seguente: « -
immissione sul mercato, l'azione di rendere un motore disponibile per la
prima volta sul mercato, a titolo oneroso o gratuito allo scopo di
distribuirlo e/o usarlo nella Comunita»;
2) sono aggiunti i seguenti
trattini: « - motore di sostituzione, un motore di nuova costruzione
destinato a sostituire il motore di una macchina, che viene fornito
unicamente a tale scopo; - motore portatile, un motore che soddisfa
almeno una delle seguenti condizioni:
a. deve essere installato su
un'apparecchiatura condotta da un operatore per tutta la durata della o
delle funzioni cui e' adibita;
b. deve essere installato su
un'apparecchiatura che, per svolgere la o le funzioni cui e' adibita,
deve operare in diverse posizioni, ad esempio capovolta o di lato; c.
deve essere installato su un'apparecchiatura nella quale la somma del
peso a secco, motore piu' apparecchiatura, non supera i 20 kg ed alla
quale si applica almeno una delle seguenti caratteristiche:
1.
l'operatore deve sostenere o trasportare l'apparecchiatura per tutta la
durata della o delle funzioni previste;
2. l'operatore deve sostenere o
dirigere l'apparecchiatura per tutta la durata della o delle funzioni
previste; 3. il motore deve essere utilizzato in un generatore o in una
pompa;
- motore non portatile, un motore che non rientra nella
definizione di motore portatile;
- motore portatile ad uso professionale
operante in diverse posizioni, un motore portatile che soddisfa le
condizioni di cui ai punti 1) e 2) della definizione di motore portatile;
e per il quale il costruttore di motori ha comprovato all'autorita'
competente che al motore e' applicabile un periodo di durabilita' delle
emissioni di categoria 3 conformemente al punto 2.1 dell'appendice 4
dell'allegato IV al presente decreto;
- periodo di durabilita' delle
emissioni, il numero delle ore indicato nell'appendice 4 dell'allegato IV
al presente decreto, per determinare i fattori di deterioramento;
-
famiglia di motori ad accensione comandata in piccole serie, una famiglia
di motori ad accensione comandata con una produzione totale annua
inferiore a 5.000 unita'; - costruttore di motori ad accensione comandata
in piccole serie, un costruttore la cui produzione totale annua di motori
e' inferiore a 25.000 unita'.»;
b) all'art. 4: 1) il comma 2. e'
modificato come segue:
1.1) nel primo periodo, l'espressione «allegato
VI» e' sostituita con l'espressione «allegato VII»;
1.2) nel secondo
periodo, l'espressione «allegato VII» e' sostituita con l'espressione
«allegato VIII»;
2) il comma 4. e' modificato come segue:
2.1) nella
lettera a), l'espressione «allegato VIII» e' sostituita con
l'espressione «allegato IX»;
2.2) nella lettera b), l'espressione «allegato
IX» e' sostituita con l'espressione «allegato X»;
3) il comma 5. e'
modificato come segue:
3.1) l'espressione «allegato X» e' sostituita
con l'espressione «allegato XI»;
c) all'art. 7, il comma 1. e'
sostituito dal seguente:
«1. Le omologazioni e, se del caso, i relativi
marchi di omologazione elencati nell'allegato XII al presente decreto
sono considerate conformi al decreto stesso.»;
d) l'art. 9 e' modificato
come segue:
1) nel comma 1. l'espressione «per un tipo di motore o una
famiglia di motori» e' sostituita con l'espressione «per un tipo di
motore o una famiglia di motori ad accensione per compressione» e
l'espressione «allegato VI» e' sostituita dall'espressione «allegato
VII»;
2) nel comma 2. l'espressione «allegato VI» e' sostituita
dall'espressione «allegato VII» e l'espressione «punto 4.2.1
dell'allegato I» e' sostituita dall'espressione «punto 4.1.2.1
dell'allegato I»;
3) nel comma 3. l'espressione «allegato VI» e'
sostituita dall'espressione «allegato VII» e l'espressione «punto
4.2.3 dell'allegato I» e' sostituita dall'espressione «4.1.2.3
dell'allegato I»;
4) nel primo periodo del comma 4. l'espressione «immissione
sul mercato di motori nuovi» e' sostituita dall'espressione «immissione
sul mercato di motori»;
e) dopo l'art. 9, e' inserito il seguente
articolo:
«Art. 9-bis - 1. Ai fini del seguente decreto, i motori ad
accensione comandata vengono suddivisi nelle seguenti classi:
a. classe
principale S:
piccoli motori con potenza netta < o = 19 kW; b. la
classe principale S si suddivide a sua volta in due categorie:
1) H:
motori per macchine portatili;
2) N: motori per macchine non portatili.
=====================================================================
classe/categoria cilindrata (cm3)
---------------------------------------------------------------------
Motori portatili
Classe SH:1 < 20
---------------------------------------------------------------------
Classe SH:2 > o = 20
< 50
---------------------------------------------------------------------
Classe SH:3 > o = 50
---------------------------------------------------------------------
Motori non portatili
Classe SN:1 < 66
---------------------------------------------------------------------
Classe SN:2 > o = 66
< 100
---------------------------------------------------------------------
Classe SN:3 > o = 100
< 225
---------------------------------------------------------------------
Classe SN:4 > o = 225
---------------------------------------------------------------------
2. A decorrere dall'11
agosto 2004, non puo' essere negata l'omologazione per un tipo di motore
o una famiglia di motori ad accensione comandata, o il rilascio del
documento di cui all'allegato VII del presente decreto ne possono essere
imposti, per l'omologazione, ulteriori requisiti in materia di emissioni
che inquinano l'atmosfera, per le macchine mobili non stradali su cui sia
montato un motore, se il motore soddisfa i requisiti stabiliti dal
presente decreto in materia di emissioni di inquinanti gassosi.
3. Fase I
di omologazione. Sara' negato il rilascio dell'omologazione per un tipo
di motore o una famiglia di motori ed il rilascio dei documenti di cui
all'allegato VII del presente decreto e ogni altra omologazione per le
macchine mobili non stradali su cui sia montato un motore dopo l'11
agosto 2004, se il motore non soddisfa i requisiti stabili nel presente
decreto e se le emissioni di inquinanti gassosi prodotte dal motore in
questione non sono conformi ai valori limite definiti nella tabella di
cui al punto 4.2.2.1 dell'allegato I del presente decreto.
4. Fase II di
omologazione. Sara' negato il rilascio dell'omologazione per un tipo di
motore o una famiglia di motori ed il rilascio dei documenti di cui
all'allegato VII del presente decreto e di ogni altra omologazione per le
macchine mobili non stradali su cui sia montato un motore:
successivamente al 1° agosto 2004 per le classi di motori SN:1 ed SN:2;
successivamente al 1° agosto 2006 per la classe di motori SN:4;
successivamente al 1° agosto 2007 per le classi di motori SH:1, SH:2 ed
SN:3;
successivamente al 1° agosto 2008 per la classe di motori SH:3, se
il motore non soddisfa i requisiti stabiliti dal presente decreto e se le
emissioni di inquinanti gassosi prodotte dal motore in questione non sono
conformi ai valori limite definiti nella tabella di cui al punto 4.2.2.2
dell'allegato I del presente decreto.
5. Dopo sei mesi a decorrere dalle
date applicabili alle rispettive categorie di motori di cui ai commi 3. e
4. del presente decreto, ad eccezione delle macchine e dei motori
destinati all'esportazione in Paesi terzi, sara' consentita l'immissione
sul mercato di motori, gia' montati o meno su macchine, soltanto se essi
soddisfano i requisiti del presente decreto.
6. Per i tipi di motori o le
famiglie di motori che soddisfano i valori limite indicati nella tabella
di cui al punto 4.2.2.2 dell'allegato I del presente decreto prima delle
date stabilite nel comma 4., e' consentita un'etichettatura ed una
marcatura speciali per indicare che l'attrezzatura in questione soddisfa
i valori limite prima delle date stabilite.
7. Le seguenti macchine sono
esentate dal rispetto delle date di attuazione per i valori limite di
emissione della fase II per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore
di tali valori limite di emissione. Per questi tre anni continuano ad
essere applicabili i valori limite di emissione della fase I:
motosega
portatile:
un apparecchio portatile destinato al taglio del legno con
sega a catena, da tenersi con due mani ed avente una cilindrata superiore
ai 45 cm3, in conformita' della norma EN ISO 11681-1;
apparecchio con
impugnatura superiore, ossia trapani portatili e motoseghe a catena per
gli alberi:
un apparecchio portatile con un manico sull'estremita'
superiore, destinato a praticare fori o a tagliare legno con una sega a
catena, in conformita' della norma ISO 11681-2;
decespugliatore portatile
con motore a combustione interna: un apparecchio portatile dotato di una
lama rotante in metallo o plastica destinato a tagliare erbe infestanti,
cespugli, arbusti e vegetazione simile. Deve essere progettato in
conformita' della norma EN ISO 11806 in modo da operare in varie
posizioni, come orizzontalmente o dall'alto verso il basso, e deve avere
una cilindrata superiore a 40 cm3;
tagliasiepi portatile:
un apparecchio
portatile destinato al taglio di siepi e cespugli mediante una o piu'
lame dotate di moto alternativo, in conformita' della norma EN 774;
tagliatrice portatile con motore a combustione interna:
un apparecchio
portatile destinato a tagliare materiali duri come pietre, asfalto,
cemento o acciaio, mediante una lama rotante in metallo con una
cilindrata superiore a 50 cm3, in conformita' della norma EN 1454, e
motori non portatili della classe SN:3, ad asse orizzontale:
unicamente
quei motori della classe SN:3 non portatili con asse orizzontale che
producono un'energia pari o inferiore a 2,5 kW, utilizzati essenzialmente
per determinati fini industriali, comprendenti motozappe, tagliatrici a
cilindri, aeratori per prati e generatori.
8. Per ciascuna categoria,
sono posposte di due anni le date di cui ai commi 3, 4 e 5 per i motori
prodotti entro la data che precede le date indicate nei commi medesimi.»;
f) all'art. 10: 1) il comma 1. e' sostituito dal seguente:
«1. I
requisiti di cui all'art. 8. commi 1 e 2, all'art. 9, comma 4, ed
all'art. 9-bis, comma 5, non si applicano: ai motori ad uso delle forze
armate, ed ai motori esentati in base ai commi 1-bis e 2.;
2) dopo il
comma 1. e' inserito il seguente comma: «1-bis. Il motore di
sostituzione deve rispettare i valori limite che il motore da sostituire
doveva soddisfare originariamente al momento dell'immissione sul mercato.
La dicitura "MOTORE DI SOSTITUZIONE" e' riportata su
un'etichetta applicata al motore, o e' inserita nel manuale del
proprietario.»;
3) dopo il comma 2. sono aggiunti i seguenti commi: «3.
Le date di cui all'art. 9-bis., commi 4 e 5, sono posticipate di tre anni
per i costruttori di motori in piccole serie.
4. Le disposizioni di cui
all'art. 9-bis., commi 4 e 5, sono sostituite dalle disposizioni
corrispondenti della fase I per le famiglie di motori in piccole serie
sino ad un massimo di 25000 unita', a condizione che le varie famiglie di
motori in questione abbiano tutte una cilindrata diversa.»;
g) prima
degli allegati e' aggiunto il seguente elenco degli allegati:
«Elenco
degli allegati:
Allegato I:
ambito di applicazione, definizioni, simboli,
abbreviazioni, marcatura del motore, specifiche e prove, conformita'
della produzione, parametri per la definizione della famiglia di motori,
scelta del motore capostipite;
Allegato II:
scheda informativa:
Appendice
1:
caratteristiche fondamentali del motore (capostipite);
Appendice 2:
caratteristiche fondamentali della famiglia di motori;
Appendice 3:
caratteristiche fondamentali dei tipi di motori appartenenti ad una
famiglia;
Allegato III:
procedimento di prova per motori ad accensione
per compressione:
Appendice 1: procedure di misurazione e campionamento;
Appendice 2: taratura degli strumenti di analisi;
Appendice 3:
valutazione dei dati e calcoli;
Allegato IV:
procedimento di prova -
motore ad accensione comandata:
Appendice 1: procedure di misurazione e
campionamento;
Appendice 2: taratura degli strumenti di analisi;
Appendice 3: valutazione dei dati e calcoli;
Appendice 4: fattori di
deterioramento;
Allegato V:
caratteristiche tecniche del carburante di
riferimento prescritto per le prove di omologazione e per la verifica
della conformita' della produzione.
Carburante di riferimento per
macchine mobili non stradali - motori ad accensione per compressione;
Allegato VI:
sistema analitico e di campionamento;
Allegato VII:
scheda
di omologazione:
Appendice 1: risultati delle prove per i motori ad
accensione per compressione;
Appendice 2: risultati delle prove per i
motori ad accensione comandata;
Appendice 3: apparecchiature e
dispositivi ausiliari da installare per la prova per determinare la
potenza del motore;
Allegato VIII:
sistema di numerazione della scheda di
omologazione;
Allegato IX:
elenco delle omologazioni rilasciate per un
tipo di motore/famiglia di motori;
Allegato X:
elenco dei motori
prodotti;
Allegato XI:
scheda relativa ai motori omologati;
Allegato XII:
riconoscimento di omologazioni alternative»;
h) gli allegati sono
modificati ed integrati conformemente all'allegato al presente decreto,
che ne costituisce parte integrante.
Il presente decreto sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 settembre
2004
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi
Il Ministro
delle politiche agricole e forestali
Alemanno
Il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
Matteoli
Registrato alla Corte dei conti il
18 febbraio 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed
assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 273.
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