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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
e
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la legge 8 luglio
1986, n. 349;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 40, commi 2, 3 e 4, del citato decreto
legislativo n. 152 del 1999, il quale prevede che le operazioni di svaso,
sghiaiamento e sfangamento degli invasi siano effettuate secondo un
progetto di gestione predisposto sulla base di criteri fissati con
decreto del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'ambiente, di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
per le politiche agricole e il Ministro delegato della protezione civile;
Visto decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche
e integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7
maggio 2001, che trasferisce dal Ministero dei lavori pubblici al
Ministero dell'ambiente la Direzione generale della difesa, del suolo e
gli uffici con compiti in materia di gestione e tutela delle risorse
idriche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n.
1363;
Visto il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584; Acquisito il parere
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
protezione civile, con nota prot. n. DPC/CG/0014811 del 19 marzo 2004;
Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, resa nella
riunione del 29 aprile 2004;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto
detta i criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi di
cui all'art. 40, commi 2 e 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi
di qualita' fissati dal medesimo decreto legislativo.
2. Per gli sbarramenti non soggetti alle norme del decreto del Presidente
della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e successive modifiche ed
integrazioni, le regioni stabiliscono, in relazione alle caratteristiche
degli sbarramenti stessi e dei corpi idrici interessati, quali di essi
debbano essere sottoposti agli obblighi del presente decreto e quali
norme siano da applicare. Le attivita' di svaso, sfangamento e spurgo non
devono comunque pregiudicare la qualita' dell'acqua invasata e del corpo
recettore.
3. In assenza della specifica disciplina regionale, decorso un anno dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni seguenti
si applicano anche alle fattispecie del comma 2.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini
dell'applicazione del presente decreto si intende per:
a) «svaso»: svuotamento totale o parziale dell'invaso mediante
l'apertura degli organi di scarico o di presa;
b) «sfangamento o sghiaiamento»: operazione per rimuovere il materiale
sedimentato nel serbatoio;
c) «spurgo»: operazione di sfangamento che fa esitare a valle,
trascinato o disperso nella corrente idrica, attraverso gli organi di
scarico, o, eventualmente, di presa, il materiale solido sedimentato;
d) «asportazione di materiale a bacino vuoto»: operazione di
sfangamento che utilizza macchine per il movimento e per la rimozione del
materiale sedimentato;
e) «asportazione di materiale a bacino pieno»: operazione di
sfangamento che utilizza sistemi di pompaggio o di dragaggio;
f) «organo di presa»: complesso di apparecchiature e strutture atte a
consentire, con comando volontario o automatico, la derivazione
dell'acqua accumulata nell'invaso;
g) «organo di scarico o di sicurezza»: complesso di apparecchiature e
strutture atte a consentire, con comando volontario o automatico, il
rilascio di acqua a valle dello sbarramento;
h) «prove di funzionamento degli organi di scarico»: verifiche
periodiche atte a controllare la funzionalita' degli organi stessi,
eseguite in ottemperanza alla normativa vigente;
i) «amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e
dello sbarramento»: l'amministrazione di cui all'art. 89, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
l'amministrazione di cui all'art. 91, comma 1, del medesimo decreto
legislativo, nel rispetto delle attribuzioni previste da tali articoli;
l) «gestore»: il titolare della concessione di derivazione o
richiedente la stessa oppure, se soggetto diverso, il gestore dello
sbarramento.
Art. 3
Progetto di gestione
1. Il progetto di
gestione, predisposto dal gestore e approvato dalle regioni, previo
parere preventivo dell'amministrazione competente a vigilare sulla
sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, e' finalizzato a definire il
quadro previsionale delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo
connesse con le attivita' di manutenzione dell'impianto, da eseguirsi
anche per stralci, per assicurare il mantenimento ed il graduale
ripristino della capacita' utile, propria dell'invaso e per garantire
prioritariamente in ogni tempo il funzionamento degli organi di scarico e
di presa, nonche' a definire i provvedimenti da porre in essere durante
le suddette operazioni per la prevenzione e la tutela delle risorse
idriche invasate e rilasciate a valle dello sbarramento, conformemente
alle prescrizioni contenute nei piani di tutela delle acque e nel
rispetto degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici interessati. Copia
del progetto deve essere conservata presso l'ufficio locale del gestore a
disposizione dell'autorita' preposta al controllo. Restano valide in ogni
caso le disposizioni fissate dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 1363 del 1959 e dalle successive disposizioni d'attuazione.
2. Il progetto di gestione contiene di norma le seguenti informazioni:
a) il volume di materiale solido sedimentato nel serbatoio al momento
della redazione del progetto ed il volume medio di materiale solido che
sedimenta in un anno nel serbatoio;
b) le caratteristiche qualitative dei sedimenti sia fisiche, ricavate da
analisi di classificazione granulometrica, che chimiche, anche in termini
di inquinanti presenti, necessarie per ottenere, fra l'altro,
informazioni sulla provenienza del materiale solido sedimentato nel
serbatoio, sulla erodibilita' dei suoli del bacino idrografico sotteso
dallo sbarramento e sulla influenza delle attivita' antropiche che
gravitano sul medesimo bacino idrografico, nonche', ove necessario, il
saggio biologico per evidenziare eventuali effetti tossici;
c) le caratteristiche qualitative, ricavate da analisi, di colonne
d'acqua sovrastanti il materiale depositato;
d) la quantita' e la qualita' del materiale solido in sospensione nelle
acque normalmente rilasciate nel corpo idrico a valle dello sbarramento;
e) quantita' e qualita' del materiale solido che si avrebbe in
sospensione nel corso d'acqua di valle in occasione di morbide in assenza
dello sbarramento;
f) modalita' e tempi per il ripristino della capacita' utile del
serbatoio; tali attivita' devono comunque concludersi entro la scadenza
della concessione.
Le indagini qualitative di cui alle lettere b), c) e d) devono essere
effettuate in conformita' alle disposizioni contenute nel titolo II, capi
I e II, e negli allegati del decreto legislativo n. 152 del 1999. E'
comunque obbligatoria la ricerca degli inquinanti nei sedimenti di cui
all'allegato 1 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 1999. 3. Nel
caso di asportazione di materiale a bacino pieno o vuoto, il progetto di
gestione indica anche:
a) il volume di materiale solido che si prevede di rimuovere dal
serbatoio;
b) le modalita' di rimozione del materiale;
c) la caratterizzazione qualitativa del materiale solido da rimuovere;
d) le modalita' di dislocazione ovvero di smaltimento del materiale
rimosso, da individuare in relazione alle caratteristiche dell'ambiente
destinato a ricevere i materiali asportati, o altra sua riutilizzazione
consentita considerando, tra l'altro, in relazione alle sue
caratteristiche di qualita', l'utilizzo per colmate, l'ammendamento per
terreni agricoli, l'utilizzo per riprofilare porzioni della morfometria
dell'alveo fluviale in relazione alle specifiche caratteristiche della
zona d'alveo interessata;
e) le aree di dislocazione del materiale rimosso che devono essere poste
in condizioni di sicurezza idraulica sia per quanto riguarda la
stabilita' degli ammassi, sia per quanto riguarda l'esposizione a
fenomeni erosivi, sia in caso di dislocazione in aree golenali, per
quanto riguarda il verificarsi di piene del fiume;
f) la verifica preventiva della fattibilita' delle soluzioni prescelte,
secondo i criteri definiti nello stesso progetto di gestione in relazione
alle specifiche caratteristiche della zona d'alveo interessata.
4. Nel caso di rilascio a valle dei sedimenti, il progetto di gestione
indica anche:
a) i livelli e la persistenza delle concentrazioni che non possono essere
superati durante le attivita' di svaso, sfangamento e spurgo, compatibili
con le prescrizioni contenute nei piani di tutela delle acque e con gli
obiettivi di qualita' dei corpi idrici con specifico riferimento agli usi
potabili e alla vita acquatica;
b) il programma operativo delle attivita' di svaso ovvero di spurgo del
serbatoio, che deve essere redatto tenendo conto dei cicli biologici
delle popolazioni ittiche, con particolare riferimento al periodo
riproduttivo e alle prime fasi di sviluppo, in modo da minimizzare gli
effetti negativi sull'equilibrio del sistema acquatico a monte e a valle
dello sbarramento, ove necessario potranno essere previsti adeguati
interventi di ripopolamento delle specie ittiche, da porre a carico del
gestore, per ripristinare le condizioni ecologiche antecedenti le
operazioni di spurgo;
c) il volume di materiale che, tramite corrente idrica carica di torbida,
si prevede di rimuovere dal serbatoio per ciascuna operazione di spurgo;
d) il volume d'acqua da rilasciare e la presunta portata media e massima
nel rispetto dei limiti di concentrazione prefissati dallo stesso
progetto di gestione, tenendo conto delle caratteristiche dell'invaso e
del corso d'acqua di valle, per ciascuna operazione di svaso ovvero di
spurgo;
e) i sistemi di monitoraggio del corpo idrico ricettore a valle dello
sbarramento prima, durante e dopo le operazioni di svaso ovvero di
spurgo;
f) l'elenco dei comuni rivieraschi interessati posti a valle dello
sbarramento e compresi in una distanza prefissata nel progetto di
gestione, misurata lungo l'asta fluviale, nonche' quelli confinanti con
l'invaso;
g) l'indicazione delle tipologie degli effetti potenziali dovuti alle
operazioni di svaso ovvero di spurgo, a valle dello sbarramento, e delle
misure adottate per mitigarli, in relazione al rispetto degli obiettivi
di qualita' nonche' della salvaguardia delle popolazioni ed
infrastrutture presenti a valle dell'invaso e nelle sue immediate
vicinanze, della vita acquatica e degli altri usi della risorsa idrica,
del regime idrologico nonche' della capacita' di tollerare accumuli
temporanei dei materiali di sedimentazione;
h) le azioni di prevenzione per non pregiudicare gli usi in atto a valle
dell'invaso.
5. Il progetto di gestione, ove possibile, in conformita' a quanto
stabilito al comma 4, prevede scenari per l'utilizzazione degli scarichi
di fondo in corrispondenza degli eventi di piena, in relazione alla
possibilita' di soddisfare le seguenti esigenze:
a) garantire comunque la funzionalita' degli scarichi di fondo a fronte
dei fenomeni di interrimento;
b) ricostituire il trasporto solido a valle degli sbarramenti;
c) modulare le condizioni di deflusso a valle degli sbarramenti,
ricorrendo alle possibilita' di laminazione dell'invaso. 6. Il progetto
di gestione deve essere periodicamente aggiornato dal gestore, anche su
richiesta dell'amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza
dell'invaso e dello sbarramento, sulla base della compatibilita' delle
operazioni di svaso, di sfangamento e di spurgo di ogni singolo impianto
con il conseguimento degli obiettivi di qualita' finali fissati dal
decreto legislativo n. 152 del 1999 e successive modifiche ed
integrazioni, nonche' sulla base delle nuove conoscenze acquisite in
materia.
Art. 4
Coordinamento delle
operazioni
1. Le regioni, nel caso di
diversi sbarramenti sullo stesso corso d'acqua o bacino idrografico,
coordinano le operazioni di svaso, sfangamento e spurgo connesse con le
attivita' di manutenzione degli impianti, al fine di ottimizzare la
gestione dei sedimenti.
Art. 5
Esecuzione delle
operazioni e comunicazioni
1. Almeno quattro mesi
prima dell'effettuazione delle operazioni di svaso, sfangamento o spurgo
il gestore ne da' comunicazione all'amministrazione competente a vigilare
sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, al Dipartimento nazionale
della protezione civile all'Autorita' di Bacino, alle regioni e agli enti
locali interessati, fornendo un programma di sintesi delle attivita'
previste.
2. Gli avvisi con i quali si informano la popolazione e tutti i soggetti
interessati della prevista effettuazione delle manovre e delle eventuali
cautele da adottare sono affissi agli albi pretori dei comuni
interessati, nonche' pubblicati per estratto su almeno un quotidiano a
diffusione locale. Le operazioni di svaso, sfangamento e spurgo devono
essere effettuate nel rispetto di quanto indicato nel progetto di
gestione, approvato ai sensi dell'art. 40, comma 5, del decreto
legislativo n. 152 del 1999, e nel rispetto delle eventuali prescrizioni
stabilite dalle regioni.
Art. 6
Realizzazione di nuovi
invasi ed altre disposizioni di applicazione del regolamento
1. I fogli di condizione
per l'esercizio e la manutenzione, prescritti con circolare del Ministro
dei lavori pubblici n. 352 del 4 dicembre 1987, relativi ai nuovi
impianti devono essere corredati dal progetto di gestione di cui all'art.
3. Al fine di integrare i fogli di condizione per l'esercizio e la
manutenzione gia' redatti ed approvati o in corso di approvazione, i
gestori sono tenuti a redigere il relativo progetto di gestione entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 7
Manovre di emergenza e
prove di funzionamento degli organi di scarico
1. Le previsioni del
progetto di gestione non trovano applicazione per le manovre:
a) necessarie a garantire il non superamento dei livelli d'invaso
autorizzati in occasione di eventi di piena;
b) di emergenza per la sicurezza e la salvaguardia della pubblica
incolumita';
c) effettuate per speciali motivi di pubblico interesse, su disposizione
dell'autorita' competente;
d) effettuate per l'accertamento della funzionalita' degli organi di
scarico, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 1363 del 1959, su disposizione dell'amministrazione
competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento.
2. L'esecuzione delle prove di funzionalita' di cui al comma 1 e'
comunque subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) la durata del deflusso deve essere limitata al tempo necessario al
controllo dell'efficienza meccanica ed idraulica degli organi di scarico;
b) le manovre di apertura debbono avvenire in modo graduale al fine di
evitare repentine modificazioni del regime idrologico e della qualita'
delle acque;
c) contestualmente alle predette operazioni, se necessario, viene
assicurato al corpo idrico un deflusso tale da garantire il contenimento,
ove tecnicamente possibile, dei valori di concentrazione dei materiali
solidi presenti;
d) le prove di funzionamento non possono essere eseguite durante regimi
di magra eccezionali del corpo idrico, ad eccezione dei casi di motivata
necessita', secondo le prescrizioni a tutela dell'ambiente eventualmente
indicate dalle regioni;
e) le prove di funzionamento devono essere eseguite avendo cura che lo
scarico di fondo sia preferibilmente sotto pressione.
Art. 8
Tutela della qualita'
delle acque invasate
1. Nell'ambito del piano
di tutela previsto dal decreto legislativo n. 152 del 1999 per i corpi
idrici significativi, le regioni prevedono misure per la tutela delle
acque invasate e per il monitoraggio ambientale dei corpi idrici a monte
e a valle dello sbarramento. Nel piano di tutela e' altresi' riportata
una descrizione qualitativa e quantitativa delle attivita' antropiche che
influenzano la qualita' delle acque e sono stabilite le modalita' per il
controllo prima, durante e dopo le operazioni di svaso, sfangamento e
spurgo.
2. Le regioni fissano, nell'ambito del piano di tutela, in funzione degli
obiettivi di qualita' definiti per gli specifici corpi idrici, i livelli
e la persistenza delle concentrazioni che non possono essere superati
durante le operazioni di svaso, sfangamento e spurgo, in modo da
consentire le operazioni medesime senza arrecare danni irreversibili al
corpo recettore.
3. Il gestore ha l'obbligo di prevedere nel progetto di gestione e di
attuare tutte le operazioni di sfangamento necessarie a garantire la
sicurezza dello sbarramento ed il corretto uso del serbatoio in relazione
alle finalita' per le quali e' stata concessa l'utilizzazione dell'acqua
pubblica.
4. Nel rispetto del comune interesse al mantenimento ed al ripristino
della capacita' utile propria dell'invaso, l'amministrazione concedente,
il concessionario e gli altri soggetti interessati possono stipulare
apposite intese finalizzate a contenere l'apporto di sedimenti e a
consentire la migliore attuazione del progetto di gestione, con
particolare riguardo allo sfangamento del bacino.
Art. 9
Responsabilita' e danno
ambientale
1. Il gestore e il
concessionario sono responsabili per i danni causati dall'apertura degli
organi di scarico e sono tenuti ad eseguire, a proprie spese, gli
interventi prescritti dalle regioni e dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, in relazione alle rispettive competenze, con
provvedimento motivato, per eliminare il danno e prevenirne la futura
insorgenza.
Art. 10
Inosservanza al progetto
di gestione
1. Ferma restando
l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 54, comma 10, del decreto
legislativo n. 152 del 1999, in caso di inosservanza del progetto di
gestione, approvato ai sensi dell'art. 40, comma 5, del medesimo decreto
legislativo o delle prescrizioni eventualmente stabilite in sede di
approvazione, le regioni procedono, secondo la gravita' della violazione,
alla diffida del responsabile o alla revoca dell'approvazione.
Art. 11
Disposizioni di
salvaguardia
1. Sono fatte salve le
competenze alle regioni a statuto speciale e alle province auotonome di
Trento e Bolzano, che provvedono alle finalita' del presente decreto in
conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione. 2.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo per
i relativi adempimenti e sara' successivamente pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 giugno 2004
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano
Il Ministro delle politiche agricole e forestali
Alemanno
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi
Registrato alla Corte dei
conti il 14 ottobre 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 8, foglio n. 36.
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