|
Testo in vigore dal: 1-8-2004
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
e con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Visto il decreto
legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, concernente l'attuazione della
direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al
consumo umano;
Rilevato che l'articolo 9 dello stesso decreto legislativo
n. 31 del 2001 individua le competenze statali per l'emanazione di
prescrizioni tecniche per la tutela preventiva delle acque destinate al
consumo umano;
Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e'
espresso in data 12 luglio 2000;
Visto l'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 56 delle Istruzioni
ministeriali 20 giugno 1986, recanti «Compilazione dei regolamenti
locali sull'igiene del suolo e dell'abitato»;
Udito il parere del
Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti
normativi nelle adunanze del 20 maggio e del 26 agosto 2002;
Vista la
direttiva 98/34/CE come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevede
una procedura d'informazione nel settore delle norme e regole tecniche;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9
luglio 2003, n. 100.1/1053-G/3312;
Adotta
il seguente
regolamento:
Capo 1
Disposizioni generali
Art. 1
1. Le disposizioni del
presente regolamento definiscono le condizioni alle quali devono
rispondere i materiali e gli oggetti utilizzati negli impianti fissi di
captazione, di trattamento, di adduzione e di distribuzione delle acque
destinate al consumo umano, di cui al decreto legislativo 2 febbraio
2001, n. 31.
Le presenti disposizioni si applicano ai materiali degli
impianti nuovi e a quelli utilizzati per sostituzioni nelle riparazioni,
a partire da dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente
regolamento, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo
diverse indicazioni riportate nel testo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
-
Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, reca:
«Attuazione della
direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al
consumo umano.
L'art. 9 cosi' recita: «Art. 9 (Garanzia di qualita' del
trattamento, delle attrezzature e dei materiali).
- 1. Nessuna sostanza o
materiali utilizzati per i nuovi impianti o per l'adeguamento di quelli
esistenti, per la preparazione o la distribuzione delle acque destinate
al consumo umano, o impurezze associate a tali sostanze o materiali, deve
essere presente in acque destinate al consumo umano in concentrazioni
superiori a quelle consentite per il fine per cui sono impiegati e non
debbono ridurre, direttamente o indirettamente, la tutela della salute
umana prevista dal presente decreto.
2. Con decreto del Ministro della
sanita', da emanare di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, sono adottate le
prescrizioni tecniche necessarie ai fini dell'osservanza di quanto
disposto dal comma 1».
- Il comma 3 dell'art. 17 (Regolamenti) della
legge n. 400/1988 Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento ella
Presidenza del Consiglio dei Ministri) cosi' recita:
«3. Con decreto
ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando
la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali e
interministeriali non possono dettare norme contrarie a regolamenti
emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del
Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione». - L'art. 56 delle
Istruzioni ministeriali 20 giugno 1986 recanti:
«Compilazioni dei
regolamenti locali sull'igiene del suolo e dell'abitato», cosi recita:
«Se il suolo sul quale si debbono stabilire le fondazioni di un edificio
e' abitualmente umido od esposto alla invasione delle acque per i
movimenti della falda sotterranea, si munira' di sufficienti drenaggi e,
in ogni caso, si impiegheranno per i muri di fondazione, materiali
idrofughi, difendendo i muri dei sotterranei dal terreno circostante per
mezzo di materiali impermeabili o di opportune intercapedini».
- La
Direttiva 98/34/CE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee n. L 204 del 21 luglio 1988. Nota all'art. 1:
- Per quanto
concerne il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, vedi le note alle
premesse.
Art. 2
1. I materiali e
gli oggetti considerati nell'articolo 1 del presente regolamento, cosi'
come i loro prodotti di assemblaggio (gomiti, valvole di intercettazione,
guarnizioni ecc.), devono essere compatibili con le caratteristiche delle
acque destinate al consumo umano, quali definite nell'allegato I del
decreto legislativo n. 31 del 2001.
Inoltre essi non devono, nel tempo,
in condizioni normali o prevedibili d'impiego e di messa in opera,
alterare l'acqua con essi posta a contatto:
a) sia conferendole un
carattere nocivo per la salute;
b) sia modificandone sfavorevolmente le
caratteristiche organolettiche, fisiche, chimiche e microbiologiche.
2. I
materiali e gli oggetti non devono, nel tempo, modificare le
caratteristiche delle acque poste con essi in contatto, in maniera tale
da non consentire il rispetto dei limiti vigenti negli effluenti dagli
impianti di depurazione delle acque reflue urbane.
3. Le imprese che
producono oggetti destinati a venire a contatto con acque destinate al
consumo umano, sono tenute a controllare la rispondenza alle norme ad
essi applicabili e a dimostrare di aver adeguatamente provveduto ai
controlli e agli accertamenti necessari.
Le imprese devono tenere a
disposizione del Ministero della salute le informazioni che permettano di
verificare il rispetto delle condizioni fissate dal presente regolamento.
Ogni fornitura deve essere corredata da opportuna etichettatura o
stampigliatura o marcatura attestante che gli oggetti di cui al comma 1
sono conformi alle norme del presente regolamento e, laddove non
possibile, da idonea dichiarazione.
Nota
all'art. 2:
- Per quanto concerne il decreto legislativo 2 febbraio 2001,
n. 31, vedi le note alle premesse.
L'allegato I del citato decreto, reca:
«Parametri e valori di parametro.».
Art. 3
1. Tutti i
responsabili degli interventi di realizzazione o di ristrutturazione
degli impianti fissi di captazione, di trattamento, di adduzione e di
distribuzione delle acque destinate al consumo umano devono essere
forniti, per i materiali impiegati, delle indicazioni previste
dall'articolo 2, comma 2.
Art. 4
1. Nel trasporto e
nello stoccaggio dei materiali e degli oggetti di cui all'articolo 1 del
presente regolamento, devono essere adottate misure idonee a prevenire
fenomeni di contaminazione dei materiali e degli oggetti stessi, al fine
di non deteriorare la qualita' dell'acqua posta successivamente in
contatto con essi.
Capo 2
Disposizioni applicabili ai materiali costituenti le tubazioni, i raccordi, le guarnizioni e gli accessori
Art. 5
1. Le disposizioni
del presente capo si applicano ai materiali costituenti le tubazioni, i
raccordi, le guarnizioni e gli accessori utilizzati negli impianti fissi
di captazione, di trattamento, di adduzione e di distribuzione delle
acque destinate al consumo umano.
2. Possono essere utilizzati a contatto
con le acque destinate al consumo umano esclusivamente:
a) i metalli, le
loro leghe ed i rivestimenti metallici elencati nell'allegato I del
presente regolamento a condizione che la loro composizione ed i livelli
di impurezze ammesse rispettino quanto previsto nello stesso allegato;
b)
i materiali a base di leganti idraulici, compresi quelli in cui sono
contenuti costituenti organici, gli smalti porcellanati, le ceramiche ed
il vetro, a condizione che la loro composizione ed i livelli di impurezze
ammesse rispettino quanto previsto nell'allegato II del presente
regolamento;
c) le materie plastiche, le gomme naturali e sintetiche a
condizione che la loro composizione ed i livelli di impurezze ammesse
rispettino quanto previsto nell'allegato III del presente regolamento.
3.
Qualora vi sia l'autorizzazione di uno Stato membro dell'Unione europea o
facente parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo, materiali e
sostanze chimiche non previste dagli allegati I, II, III del presente
regolamento possono essere impiegati a condizione che sia stata
effettuata una valutazione igienico-sanitaria da parte di un organismo
tecnico-scientifico riconosciuto dallo Stato membro.
I criteri di
valutazione utilizzati dallo Stato membro devono essere comparabili con
quelli dell'articolo 6 del presente regolamento e la procedura di
valutazione deve figurare in una pubblicazione ufficiale accessibile a
tutti gli interessati.
Art. 6
1. Le richieste di
autorizzazione d'impiego per un nuovo materiale od un nuovo costituente,
previste dall'allegato IV al presente regolamento e comportanti la
modifica o l'ampliamento degli allegati I, II, III, sono trasmesse al
Ministero della salute, corredate dell'apposito dossier recante le
informazioni richieste dall'allegato IV.
Per la valutazione
igienico-sanitaria dei rischi che i costituenti utilizzati per la
fabbricazione dei prodotti finiti stessi possono comportare per la
salute, il Ministero della salute acquisisce il parere del Consiglio
superiore della sanita'.
Le valutazioni sono effettuate considerando:
a)
la potenziale funzione tecnologica dei costituenti nei prodotti finiti;
b) la composizione del prodotto finito e le caratteristiche
tossicologiche dei costituenti utilizzati per la sua fabbricazione,
nonche' le sostanze suscettibili di migrare;
c) gli eventuali effetti del
prodotto finito sulle caratteristiche organolettiche fisiche, chimiche e
microbiologiche dell'acqua posta al suo contatto.
Art. 7
1. In applicazione
dell'articolo 6 del presente regolamento, il parere del Consiglio
Superiore di Sanita', indica, ove necessario, la concentrazione massima
nel prodotto finito delle sostanze suscettibili di migrare nell'acqua,
nonche' i valori limite di cessione delle stesse da rispettare nell'acqua
posta a contatto con il prodotto finito medesimo.
Qualora il parere del
Consiglio Superiore di Sanita' sia favorevole alla richiesta di cui al
precedente articolo 6, il nuovo materiale o nuovo costituente viene
inserito nel rispettivo allegato, mediante aggiornamento dello stesso,
effettuato con le stesse modalita' previste per l'adozione del presente
regolamento. In caso di parere negativo, questo deve essere motivato e
comunicato all'interessato.
Art. 8
1. Udito il parere
del Consiglio Superiore di Sanita', il Ministro della salute con proprio
decreto di concerto con il Ministro delle attivita' produttive ed il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, determina, quando
necessario, le sostanze e/o i materiali da sottoporre ad esami per la
valutazione di eventuali effetti sulle caratteristiche organolettiche,
fisiche, chimiche e microbiologiche dell'acqua posta con essi in
contatto.
Con il medesimo decreto sono definite, conformemente alle
disposizioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento, le analisi
da effettuare nell'ambito dei suddetti esami ed i limiti di migrazione
corrispondenti nell'acqua.
Capo 3
Disposizioni abrogate
Art. 9
E' abrogata la
disposizione contenuta nell'articolo 56 delle Istruzioni ministeriali 20
giugno 1896 recanti «Compilazione dei regolamenti locali sull'igiene del
suolo e dell'abitato».
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Roma, 6 aprile 2004
Il Ministro della salute
Sirchia
Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2004
Ufficio di controllo
preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali,
registro n. 5, foglio n. 17
Nota
all'art. 9:
- Per quanto concerne l'art. 56 delle Istruzioni ministeriali
20 giugno 1986, vedi le note alle premesse.
Allegato I
(Articolo 5 del
regolamento)
METALLI E LORO LEGHE CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI PER LA
PRODUZIONE DI MANUFATTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON ACQUE DESTINATE
AL CONSUMO UMANO
Ai sensi del presente allegato le impurezze considerate
come tossiche sono quelle definite come tali nell'allegato I parte B del
decreto legislativo n. 31/2001.
I materiali metallici a contatto con
acque destinate al consumo umano devono essere installati in base a norme
di buona pratica costruttiva al fine di evitare accoppiamenti galvanici
sfavorevoli.
La durata di validita' della presente lista e' di cinque
anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 1. I
metalli e le loro leghe utilizzabili sono:
1.1 Acciaio al carbonio.
1.1.1
Canalizzazioni in acciaio al carbonio rivestito.
Tenore massimo di altri
costituenti:
Cromo 0,3%;
Nichel 0,3%;
Molibdeno 0,1%.
Contenuto massimo
impurezze:
As, Sb, Cd, Pb: 0,02% per elemento.
Totale massimo impurezze
considerate tossiche:
0,08%.
I rivestimenti devono rispettare le norme
indicate per i vari materiali impiegati.
1.1.2 Componenti in acciaio al
carbonio rivestito.
Tenore massimo di altri costituenti:
Cromo 1%;
Nichel
0,5%;
Molibdeno 1%.
Contenuto massimo impurezze:
As, Sb, Cd e Pb:
0,02%
per singolo elemento.
Totale massimo impurezze considerate tossiche:
0,08%.
I rivestimenti devono rispettare le norme indicate per i vari
materiali impiegati.
1.2 Ghisa.
Canalizzazioni in ghisa rivestita;
componenti in ghisa.
Tenore massimo di altri costituenti:
Cromo 1%;
Nichel 0,5%;
Molibdeno 1%.
Contenuto massimo impurezze:
As, Sb, Cd e Pb:
0,02% per singolo elemento.
I rivestimenti devono rispettare le norme
indicate per i vari materiali impiegati.
1.3 Acciaio al carbonio zincato.
Per tubazioni e componenti l'acciaio deve rispondere ai requisiti del
punto 1.1.
Contenuto massimo di altri costituenti nel rivestimento di
zinco:
Piombo 0,5%.
Contenuto massimo delle impurezze presenti nel
rivestimento di zinco:
Cadmio 0,02%;
Arsenico 0,02%;
Antimonio 0,01%.
Totale massimo altre impurezze considerate tossiche: 0,05%.
1.4 Acciaio
inossidabile.
Possono essere utilizzati gli acciai inossidabili previsti
dalla normativa sui materiali ed oggetti destinati al contatto con
alimenti di cui al decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successivi
aggiornamenti qualora nella suddetta normativa non se ne vieti
espressamente l'uso al contatto con acqua e rispondano alle condizioni,
limitazioni e tolleranze di impiego ivi previste.
Ai fini del presente
regolamento gli accertamenti di idoneita' di cui all'art. 37 del decreto
ministeriale 21 marzo 1973 vanno effettuati: per quanto riguarda la
migrazione globale, con le modalita' previste alla sezione 1
dell'allegato IIIc al presente regolamento;
per quanto riguarda la
migrazione specifica di Cromo e Nichel con le modalita' indicate alla
sezione 2, punti 3 e 5 dell'allegato IV al decreto ministeriale 21 marzo
1973.
In entrambi i casi la valutazione di idoneita' e' basata sulle
prove riportate all'art. 37 del decreto ministeriale 21 marzo 1973, terzo
capoverso.
1.5 Rame e leghe.
1.5.1 Tubazioni e raccordi in Rame Cu-DHP
Rame maggiore o uguale a 99,90%;
0,015 minore o uguale a Fosforo minore o
uguale a 0,040%.
Contenuto massimo delle impurezze considerate tossiche:
As, Ni, Cd, Pb per elemento 0,02%.
Totale massimo delle impurezze
considerate tossiche: 0,06%.
1.5.2.1 Accessori (pompe, contatori) in Rame
Cu-ETP Rame maggiore o uguale a 99,90%.
Contenuto massimo impurezze:
Bi
0,0005%, Oss. 0,040%, Pb 0,005%.
1.5.2.2 Accessori (pompe, contatori) in
Rame Cu-OF Rame maggiore o uguale a 99,95%.
Contenuto massimo impurezze:
Bi 0,0005%, Pb 0,005%.
1.5.3 Tubazioni.
1.5.3.1 Cupronichel 90/10
(dissalatori, scambiatori di calore).
Ni: 9-11%, Mn: 0,5-1,0%, Fe:
1,0-2,0%, Cu il resto.
Contenuto massimo di impurezze considerate
tossiche:
Piombo 0,02%;
Arsenico 0,02%;
Antimonio 0,02%, per un totale
massimo di 0,05%.
1.5.3.2 Ottoni all'alluminio (tubazioni, flange). Cu:
76-79%, Al: 1,8-2,3%, As:
0,02-0,06%, Zn il resto.
Contenuto massimo
delle impurezze considerate tossiche:
Piombo 0,05%;
Nichel 0,1%;
Antimonio 0,02%.
1.5.4 Componenti in leghe di rame.
1.5.4.1 Ottoni.
(Cu:
55-64%, Pb:
minore o uguale a 3,5%, Zn il resto).
Contenuto massimo di
impurezze: Arsenico + Antimonio 0,15%;
Cadmio 0,01%; Nichel 0,3%.
1.5.4.2
Bronzi allo stagno.
(Sn: 1,5-9%, Pb:minore o uguale a 4,5%, Zn: minore o
uguale a 10%; Cu il resto).
Contenuto massimo delle impurezze considerate
tossiche:
Nichel 0,6%;
Arsenico + Antimonio 0,05%;
per leghe da getto
Arsenico + Antimonio 0,15%;
Cadmio 0,01%.
1.5.4.3 Bronzi all'alluminio.
(Al: 4-12,5%, Ni: minore o uguale a 6%, Cu il resto).
Tenore massimo
delle impurezze considerate tossiche:
Piombo 0,05%;
Arsenico + Antimonio
0,05%;
Cadmio 0,01%.
1.5.5 Leghe Cupro-Nichel per impianti di
dissalazione.
(Ni: 9-32%, Fe: 1-2,5%, Mn: 0,5- 2,5%, il resto Cu).
Tenore
massimo delle impurezze considerate tossiche:
Piombo 0,05%.
Totale
massimo di altre impurezze considerate tossiche: 0,05%.
1.6 Alluminio.
I
manufatti in alluminio devono rispondere a quanto previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 777 del 23 agosto 1982 e dal decreto
legislativo 108 del 25 gennaio 1992.
1.7 Titanio e sue leghe.
1.7.1
Titanio.
Tenore massimo di altri componenti e/o impurezze:
Alluminio
0,1%;
Vanadio 0,1%;
Molibdeno 0,1%;
Nichel 0,1%;
Ferro 0,2%.
Altre
impurezze considerate tossiche:
(As, Sb, Cd, Pd) 0,02% ciascuna;
0,08% in
totale.
1.7.2 Leghe di titanio.
Tenore massimo di altri componenti:
Alluminio 3,5%;
Vanadio 3,0%;
Molibdeno 0,4%;
Nichel 0,9%;
Palladio
0,25%;
Rutenio 0,14%;
Ferro 0,20%.
Altre impurezze considerate tossiche:
As, Sb, Cd, Pd: 0,02% ciascuna;
0,08% in totale.
2.0 Leghe per brasatura.
Le leghe per la brasatura capillare per tubi e raccordi non devono
contenere Piombo, Antimonio e Cadmio in percentuale rispettivamente
superiori a 0,1, 0,1 e 0,01%.
Note
all'allegato I:
- Per quanto concerne il decreto legislativo 2 febbraio
2001, n. 31, vedi le note alle premesse.
L'allegato I del citato decreto,
reca: «Parametri e valori di parametro»;
la parte B del citato allegato
reca: Parametri chimici.
- Il decreto ministeriale 21 marzo 1973 reca: «Disciplina
igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in
contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale».
-
L'art. 37 del citato decreto ministeriale cosi' recita: «L'idoneita'
degli oggetti in acciaio inossidabile a venire in contatto con gli
alimenti deve essere accertata: per quanto riguarda la migrazione
globale, con le modalita' indicate nella sezione 1 dell'allegato IV;
per
quanto riguarda la migrazione specifica del cromo e del nichel, ove
richiesto, con le modalita' indicate nella sezione 2, punti 3 e 5
dell'Allegato IV.
Nel caso di oggetti di uso ripetuto, la determinazione
della migrazione specifica viene effettuata con «tre attacchi»
successivi di uguale durata, sul liquido di cessione proveniente dal
terzo «attacco».
Nel caso di oggetti che possono essere impiegati in
contatto con qualsiasi tipo di alimenti, la valutazione di idoneita' puo'
essere basata sulle seguenti prove, in quanto ritenute piu' severe tra
quelle previste nella sezione 1 dell'Allegato IV: per oggetti destinati a
contatto prolungato a temperatura ambiente: soluzione acquosa di acido
acetico al 3 per cento, per 10 giorni a 40 °C;
per oggetti destinati ad
uso ripetuto, di breve durata a caldo o a temperatura ambiente: soluzione
acquosa di acido acetico al 3 per cento, a 100 °C per 30 minuti; tre «attacchi»
successivi, con determinazione della migrazione globale e della
migrazione specifica del cromo e del nichel sul liquido di cessione
proveniente dal terzo «attacco».
Per gli oggetti di cui al presente
capo i limiti di migrazione specifica sono i seguenti:
cromo
(trivalente), non piu' di 0,1 ppm; nickel, non piu' di 0,1 ppm.
- La
sezione 2 dell'allegato IV del citato decreto ministeriale, reca: «Determinazione
della migrazione specifica». - Il decreto del Presidente della
Repubblica del 23 agosto 1982, n. 777, reca: «Attuazione della direttiva
(CEE) n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a
contatto con i prodotti alimentari».
- Il decreto legislativo 25 gennaio
1992, n. 108, reca: «Attuazione della direttiva n. 89/109/CEE
concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i
prodotti alimentari».
Allegato II
(Articolo 5
del regolamento)
MATERIALI A BASE DI LEGANTI IDRAULICI, SMALTI
PORCELLANATI, CERAMICHE E VETRI CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI PER LA
PRODUZIONE DI MANUFATTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON ACQUE DESTINATE
AL CONSUMO UMANO
La durata di validita' della presente lista e' di cinque
anni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
I. Materiali a
base di leganti idraulici I prodotti ed i coadiuvanti che possono essere
incorporati nei cementi, nelle malte, nei calcestruzzi utilizzati per la
fabbricazione dei materiali a base di leganti idraulici devono soddisfare
alle prescrizioni che seguono:
Capo I - Fibre
1.1 Fibre metalliche. Le
fibre di ghisa e di acciaio devono soddisfare alle esigenze previste
nell'allegato I del presente regolamento.
1.2 Fibre minerali non
metalliche.
Sono impiegabili le fibre di vetro che rispondono ai
requisiti del presente allegato, capo II.
1.3 Fibre organiche.
Sono
impiegabili le fibre naturali cellulosiche, le fibre di poliolefina, le
fibre di poliacrilonitrile, le fibre di alcool polivinilico, le fibre di
poliammide e di poliestere lineare sotto riserva che rispondano alle
esigenze dell'allegato III del presente regolamento.
Capo II - Aggiunte
Aggiunte (dose che puo' essere
superiore al 5% in massa del cemento
secco).
1.1 Aggiunte minerali.
In aggiunta agli additivi minerali
autorizzati dalla regolamentazione relativa ai materiali ed oggetti in
contatto con le sostanze alimentari possono essere introdotti nei
materiali a base di leganti idraulici le aggiunte seguenti: silicati ed
alluminati di calcio, di sodio, di potassio o di magnesio ad eccezione
dell'amianto;
argille:
attapulgite, smectite, montmorillonite e caolini;
silice di combustione; riempitivi (cariche) calcarei e/o silicici;
allumina. E' consentito l'impiego di materiali e prodotti cementizi
purche' l'acqua con cui vengono a contatto non sia aggressiva nei loro
confronti.
1.2 Aggiunte organiche. Possono essere introdotte nei
materiali a base di legante idraulico, le aggiunte organiche fabbricate
con dei costituenti autorizzati dalla regolamentazione relativa ai
materiali ed oggetti a contatto con le sostanze alimentari.
Le aggiunte
introdotte nei materiali a base di leganti idraulici non devono conferire
al prodotto finito un carattere nocivo per la salute.
II. Smalti
porcellanati, ceramiche e vetri Gli smalti porcellanati devono rispondere
alle norme riportate all'articolo 2, punto c del decreto legislativo n.
108 del 25 gennaio 1992.
Le ceramiche devono rispondere alle norme
specifiche del decreto ministeriale 4 aprile 1985 «Disciplina degli
oggetti in ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti
alimentari».
Gli oggetti in vetro devono rispondere alle disposizioni
del decreto ministeriale 21 marzo 1973.
Note
all'allegato II:
- Per quanto concerne il decreto legislativo 25 gennaio
1992, n. 108, vedi note all'allegato I.
L'art. 2, punto c del citato
decreto legislativo, cosi' recita: «Art. 2. - 1. Dopo l'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, e'
aggiunto il seguente: «Art. 2-bis. - 1. E' vietato produrre, detenere
per vendere, porre in commercio o usare materiali e oggetti che allo
stato di prodotti finiti siano destinati a venire in contatto con le
sostanze alimentari o con l'acqua destinata al consumo umano, che siano:
a)-b) (omissis);
c) rivestiti internamente con strati vetrificati,
verniciati o smaltati che, messi a contatto per 24 ore con una soluzione
all'1 per cento di acido acetico, cedano piombo alla temperatura
ordinaria»;
- Il decreto ministeriale 4 aprile 1985, (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 aprile 1985, n. 98), reca: «Disciplina degli
oggetti in ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti
alimentari».
- Per quanto concerne il decreto ministeriale 21 marzo
1973, vedi note all'Allegato I.
Allegato III
(Articolo 5
del regolamento)
MATERIE PLASTICHE, GOMME NATURALI E SINTETICHE CHE
POSSONO ESSERE UTILIZZATE NEGLI IMPIANTI FISSI DI CAPTAZIONE,
TRATTAMENTO, ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO
UMANO
La durata di validita' della presente lista e' fissata in cinque
anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
Le
disposizioni del presente allegato concernono: le materie plastiche
autorizzate per l'utilizzazione negli impianti fissi di captazione,
trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo
umano.(allegato IIIa);
le gomme naturali e sintetiche utilizzate per la
fabbricazione dei giunti e degli elementi di tenuta posti in contatto con
le acque destinate al consumo umano. (allegato IIIb);
L'idoneita' degli
oggetti destinati a venire in contatto con l'acqua, fabbricati con i
suddetti materiali, e' subordinata all'effettuazione del controllo della
migrazione globale, della migrazione specifica qualora indicato per i
costituenti di cui al punto 1 dell'allegato IIIa e al punto 1
dell'allegato IIIb, della migrazione di coadiuvanti e della migrazione di
coloranti, con le modalita' riportate in allegato IIIc.
E' ammesso l'uso
dei coloranti di cui agli articoli 12 e 18 del decreto ministeriale 21
marzo 1973 e successivi aggiornamenti, qualora nella suddetta
legislazione non se ne vieti espressamente l'uso in contatto con acqua.
Il controllo dell'idoneita' degli oggetti deve essere effettuato
sull'oggetto finito.
Quando cio' non sia possibile, le determinazioni
saranno eseguite su un provino rappresentativo del materiale che viene a
contatto con l'acqua e quindi assimilabile a tutti gli effetti
all'oggetto stesso, avente la stessa composizione e preparato con le
stesse tecniche produttive.
Le prove dovranno essere effettuate su
oggetti nuovi o su provini, previo lavaggio secondo le modalita' previste
in allegato IIIc.
Detti oggetti o provini saranno quindi posti in
contatto con acqua distillata a 40 °C per 24 ore.
I risultati delle
prove di cessione vengono riferiti al volume in acqua degli oggetti pieni
ed espressi in mg migranti/kg di acqua;
in via subordinata, e solo quando
cio' non sia possibile, in mg/dm2.
In tale caso, il risultato verra'
trasformato in mg migranti/kg di acqua moltiplicandolo per il fattore di
conversione convenzionale 6.
Per quanto riguarda la migrazione globale
detti oggetti sono ritenuti idonei quando il residuo ottenuto dalla prova
effettuata non sia superiore a 60 mg/kg per i costituenti di cui al punto
1 dell'allegato IIIa e non superiore a 50 mg/kg per i costituenti di cui
al punto 1 dell'allegato IIIb.
Per quanto concerne la migrazione
specifica, si applicano gli stessi criteri di espressione dei risultati e
gli oggetti sono ritenuti idonei quando vengono rispettati i limiti
specifici eventualmente indicati per le singole sostanze o gruppi di
esse, di cui al punto 1 dell'allegato IIIa, e al punto 1 dell'allegato
IIIb.
Allegato IIIa
MATERIE PLASTICHE
1. Costituenti autorizzati: le
materie plastiche, comprese le verniciature, i rivestimenti, le membrane
possono essere fabbricati esclusivamente a partire dai costituenti di
seguito indicati. Inoltre, gli oggetti preparati a partire dai suddetti
costituenti non devono cedere sostanze ritenute nocive alla salute, come
taluni monomeri, composti a basso peso molecolare, intermedi,
catalizzatori, dai costituenti di seguito indicati: solventi agenti
emulsionanti.
E' vietato l'impiego di materiali di scarto o gia'
utilizzati.
1.A Monomeri sostanze di partenza, additivi: possono essere
utilizzati tutti i monomeri, le sostanze di partenza, gli additivi e i
coloranti previsti dalla legislazione sui materiali ed oggetti in materia
plastica destinati ad entrare in contatto con alimenti, di cui al decreto
ministeriale 21 marzo 1973 e successivi aggiornamenti, con le condizioni,
limitazioni e tolleranze di impiego ivi previste, qualora nella suddetta
legislazione non se ne vieti espressamente l'uso in contatto con acqua.
1.B Inoltre possono essere utilizzati:
Piombo fosfito bibasico
Piombo solfato tribasico
Piombo stearato bibasico
Piombo stearato neutro |
Per PVC rigido e suoi
copolimeri a prevalente
contenuto in PVC, esente da
plastificanti. LMS del Pb per tutte e quattro le sostanze
comulativamente: 0,05 ppm come somma secondo il metodo riportato
in allegato III, sezione 2 n. 4, decreto ministeriale 21 marzo
1973.
Tali limiti sono applicati fino al 25 dicembre 2003. |
2. Limiti di migrazione.
L'idoneita' degli oggetti destinati a venire in contatto con l'acqua e'
subordinata all'effettuazione del controllo della migrazione globale,
della migrazione specifica, qualora indicato per i singoli costituenti di
cui al punto 1 del presente allegato, della migrazione di coadiuvanti, e
della migrazione di coloranti con le modalita' riportate in allegato IIIc.
Allegato IIIb
GOMME NATURALI E SINTETICHE
1. Costituenti
autorizzati. I materiali a base di gomma naturale e sintetica possono
essere fabbricati esclusivamente a partire dai costituenti di seguito
indicati.
E' vietato l'impiego di materiali di scarto o gia' utilizzati.
1.A Elastomeri, sostanze di partenza, additivi: possono essere utilizzati
tutti gli elastomeri, le sostanze di partenza, gli additivi e i coloranti
previsti dalla legislazione sui materiali ed oggetti in gomma destinati
ad entrare in contatto con alimenti, di cui al decreto ministeriale 21
marzo 1973 e successivi aggiornamenti, con le condizioni, limitazioni e
tolleranze di impiego ivi previste qualora nella suddetta legislazione
non se ne vieti espressamente l'uso in contatto con acqua.
1.B Possono
essere utilizzate inoltre le sostanze:
Ossido di ferro;
Acido miristico e
suoi sali alcalini;
Potassio idrossido;
Sodio pirofosfato;
Esafluorodipentametilene.
2. Limiti di migrazione.
L'idoneita' degli
oggetti destinati a venire in contatto con l'acqua e' subordinata
all'effettuazione del controllo della migrazione globale, della
migrazione specifica, qualora indicato per i singoli costituenti di cui
al punto 1 del presente allegato, della migrazione di coadiuvanti, e
della migrazione di coloranti con le modalita' riportate in allegato IIIc.
Allegato IIIc
METODI ANALITICI
Sezione 1 -
Determinazione della migrazione globale
A. Norme generali
1. Solventi simulanti da usare per la prova di migrazione: acqua
distillata.
2. Condizioni di prova: contatto statico per 24 ore a 40 °C.
3. Campione di prova: le prove devono essere effettuate su oggetti nuovi
dopo essere stati sottoposti a lavaggio in acqua corrente per 30 minuti e
successivo risciacquo rapido con acqua distillata.
4. Rapporto superficie/volume.
Adottare un rapporto superficie/volume il
piu' possibile vicino al reale o comunque compreso nel rapporto 2 e 0,5.
B. Metodo di effettuazione della prova.
1. Determinazione della
migrazione globale.
La determinazione viene effettuata su oggetti nuovi,
finiti o se non altrimenti possibile su provini rappresentativi del
materiale utilizzato e quindi assimilabili a tutti gli effetti
all'oggetto stesso.
Il liquido proveniente dalla prova di migrazione,
riunito all'occorrenza, e' evaporato (o distillato) fino a un volume
molto piccolo, quindi travasato in capsula tarata, nella quale si
completa l'evaporazione a bagnomaria.
Le ultime tracce di acqua sono
eliminate in stufa, a 105 °C fino a peso costante.
Raffreddare in
essiccatore per 30 minuti e pesare (m).
Effettuare parallelamente una
prova in bianco con un volume uguale di acqua, sottrarre il peso di
questo residuo per correggere m. Calcolo: la migrazione globale e'
calcolata con la formula:
M = m/a1x a2/q x 1000
Dove:
M = risultato espresso in mg/kg;
m = massa in mg di sostanza ceduta dal
campione come risulta dalle prove di migrazione;
a1 = area della
superficie in dm2 del campione in contatto durante la prova di
migrazione;
a2 = area della superficie in dm2 del materiale o
dell'oggetto nelle effettive condizioni di impiego;
q = quantita' in g di
acqua a contatto con il materiale o con l'oggetto nelle effettive
condizioni di impiego.
Se si vuole esprimere la migrazione in mg/dm2, si
adotta la formula:
M' = m/a1
nella quale m ed a1 hanno
lo stesso significato sopra indicato.
Quando la prova e' effettuata su un provino in assenza dell'oggetto
finito, la conversione dell'espressione da mg/dm2 in mg/kg puo' essere
ottenuta moltiplicando per 6 il valore di M'. N.B.
- Nel caso di
guarnizioni, ai fini dell'applicazione della formula si tiene conto, per
i valori di a e di q, della superficie di una guarnizione considerata in
contatto con il volume contenuto nell'unita' di tratta cui la guarnizione
stessa e' riferibile.
Sezione 2 - Determinazione della migrazione
specifica.
La determinazione della migrazione specifica e' effettuata sia
ai fini della documentazione da presentare per l'autorizzazione di un
nuovo costituente, sia ai fini del controllo dell'idoneita' dell'oggetto
finito nel caso in cui sono stati fissati i limiti di migrazione
specifica di cui al punto 1 dell'allegato IIIa, e al punto 1
dell'allegato IIIb.
La determinazione e' effettuata con metodi analitici
specifici sul liquido di cessione ottenuto secondo le modalita' di
contatto indicate per la determinazione della migrazione globale, sempre
che nei metodi analitici di migrazione specifica non vengano indicate
condizioni piu' rigorose; in tal caso si applicano queste ultime. I
risultati sono calcolati con le formule indicate nella Sez. 1, assumendo
per il valore di m la quantita' determinata del costituente in esame.
Quando si confrontano i risultati delle prove di migrazione specificate
nel presente allegato IIIc si assume che la massa specifica di tutti i
simulanti sia convenzionalmente uguale a 1.
I milligrammi di sostanza(e)
ceduta(e) per litro di simulante (mg/l) corrispondono quindi esattamente
ai milligrammi di sostanza(e) ceduta(e) per chilogrammo di simulante e,
tenendo conto delle disposizioni di cui all'allegato II del presente
decreto, ai milligrammi di sostanza(e) ceduta(e) per chilogrammi di
prodotto alimentare.
Note
all'allegato III:
- Per quanto concerne il decreto ministeriale 21 marzo
1973, n. 34, vedi note all'allegato I.
Gli articoli 12 e 18 del citato
decreto, cosi' recitano:
«Art. 12. - Per la colorazione degli oggetti di
materie plastiche si possono utilizzare tutti i coloranti purche' essi
non vengano ceduti all'alimento e non contengano metalli in quantita'
superiori alle seguenti percentuali:
Piombo |0,01 | % | solubile | In | HC1 | N/10
Arsenico |0,005 | % | " | " | " | "
Antimonio |0,05 | % | " | " | " | "
Mercurio |0,005 | % | " | " | " | "
Cadmio |0,01 | % | " | " | " | "
Cromo |0,1 | % | " | " | " | "
Selenio |0,01 | % | " | " | " | "
Bario |0,01 | % | " | " | " | "
Il tenore
in amine aromatiche primarie libere non deve essere superiore allo 0.05%.
Il controllo della migrazione dei coloranti si effettua con le modalita'
indicate nella sezione 7 dell'allegato IV.
«Art. 18.
- Per la
colorazione degli oggetti di gomma si possono utilizzare tutti i
coloranti purche' essi non vengano ceduti all'alimento e non contengano
metalli in quantita' superiori alle seguenti percentuali:
Piombo |0,01 | % | solubile | In | HC1 | N/10
Arsenico |0,005 | % | " | " | " | "
Antimonio |0,05 | % | " | " | " | "
Mercurio |0,005 | % | " | " | " | "
Cadmio |0,01 | % | " | " | " | "
Cromo |0,1 | % | " | " | " | "
Selenio |0,01 | % | " | " | " | "
Bario |0,01 | % | " | " | " | "
Il tenore
in amine aromatiche primarie libere non deve essere superiore allo 0.05%.
Il controllo della migrazione dei coloranti si effettua con le modalita'
indicate nella sezione 7 dell'allegato IV».
Nota all'allegato IIIa:
-
Per quanto concerne il decreto ministeriale 21 marzo 1973, n. 34, vedi
note all'allegato I.
|