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Testo in vigore dal: 12-3-2004
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE e IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto l'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee. Legge comunitaria 2000;
Vista la direttiva 1999/13/CE, sulla limitazione delle emissioni dei
composti organici volatili dovute all'uso dei solventi organici in talune
attivita' ed in taluni impianti;
Vista la decisione della Commissione del 27 giugno 2002 n. C. (2002)2234,
concernente il questionario relativo alle relazioni degli Stati membri
sull'attuazione della citata direttiva 1999/13/CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203,
concernente norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a
specifici agenti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali,
e, in particolare, gli articoli 3, comma 2, e 11;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 51 alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30
luglio 1990, recante linee guida per il contenimento delle emissioni
inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi e
massimi di emissione;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 21 dicembre 1995, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1996, sulla disciplina dei
metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti
industriali;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, concernente la
prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive
modifiche, concernente la classificazione, l'etichettatura e
l'imballaggio delle sostanze pericolose;
Sentita la Conferenza unificata nella seduta del 24 luglio 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 27 ottobre 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettuata con nota n. UL/2003/8413 del 12 novembre 2003;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto
disciplina, in attuazione della direttiva 99/13/CE e dell'articolo 3,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203, i valori limite, i criteri temporali di adeguamento e i metodi di
analisi e di valutazione delle emissioni prodotte dagli impianti, come
definiti all'articolo 2, comma 1, lettera r), che nell'esercizio delle
attivita' individuate all'allegato I superano le soglie di consumo di
solvente indicate nello stesso allegato.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione del
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle
premesse:
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina dall'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214 (S.O.) e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono
essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di
piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali,
ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della
legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
prima della loro emanazione.».
- La legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dell'appartenenza dell'Italia alla
Comunita' europea - Legge comunitaria 2000 e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 20 gennaio 2001, n. 16 (S.O.). - La direttiva 1999/13/CE
dell'11 marzo 1999, sulla limitazione delle emissioni di composti
organici volatili dovuta all'uso di solventi organici in talune attivita'
e in taluni impianti e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee n. L 85/1 del 29 marzo 1999.
- L'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 203, recante attuazione delle direttive CEE numeri
80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualita'
dell'aria, relativamente a specifici agenti: inquinanti, e di
inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15
della legge 16 aprile 1987, n. 183, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
16 giugno 1988, n. 140 (S.O.) e' il seguente: «2. Con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita' e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la conferenza
dei presidenti delle giunte regionali, sono fissati ed aggiornati:
a) le linee guida per il contenimento delle emissioni, nonche' i valori
minimi e massimi di emissione;
b) i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti e
dei combustibili;
c) i criteri per l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili;
d) i criteri temporali per l'adeguamento progressivo degli impianti
esistenti alla normativa del presente decreto.».
- L'art. 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 203, e' il seguente: «Art. 11. - 1. Le prescrizioni
dell'autorizzazione possono essere modificate in seguito all'evoluzione
della migliore tecnologia disponibile, nonche' alla evoluzione della
situazione ambientale.».
- Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante: «Attuazione
della direttiva 96/67/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata
dell'inquinamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1999,
n. 252».
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante attuazione della
direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed
etichettatura delle sostanze pericolose, e' e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 marzo 1997, n. 58 (S.O.).».
Note
all'art. 1:
- La citata direttiva 99/13/CE e' riportata nelle note alle premesse.
- Il comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 203, e' riportato nelle note alle premesse.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente
decreto, si intende per:
a) «adesivo»: qualsiasi preparato, compresi tutti i solventi organici o
i preparati contenenti solventi organici necessari per una sua corretta
applicazione, usato per far aderire parti separate di un prodotto;
b) «autorita' competente»: le autorita' competenti al rilascio
dell'autorizzazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 203 del 1988, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 4
agosto 1999, n. 372;
c) «autorizzazione»: il provvedimento di autorizzazione rilasciato
dall'autorita' competente ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 203 del 1988 ovvero del decreto legislativo n. 372 del
1999;
d) «capacita' nominale»: la massa giornaliera massima teorica di
solventi organici immessi in un impianto, se l'impianto funziona in
condizioni di esercizio normale e alla potenzialita' di prodotto prevista
a livello di progetto;
e) «composto organico»: qualsiasi composto contenente almeno l'elemento
carbonio e uno o piu' degli elementi seguenti: idrogeno, alogeni,
ossigeno, zolfo, fosforo, silicio o azoto, ad eccezione degli ossidi di
carbonio e dei carbonati e bicarbonati inorganici;
f) «composto organico volatile (COV)»: qualsiasi composto organico che
abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure
che abbia una volatilita' corrispondente in condizioni particolari di
uso. Ai fini del presente decreto, e' considerata come un COV, la
frazione di creosoto che alla temperatura di 293,15 K ha una pressione di
vapore superiore a 0,01 kPa;
g) «condizioni di confinamento»: le condizioni nelle quali un impianto
e' gestito in maniera tale che i COV rilasciati dall'attivita' sono
captati ed emessi in modo controllato mediante un camino o un dispositivo
di abbattimento e non sono, quindi, completamente diffusi;
h) «condizioni normali»: una temperatura di 273,15 K ed una pressione
di 101,3 kPa;
i) «consumo»: il quantitativo totale di solventi organici utilizzato in
un impianto per anno civile ovvero per qualsiasi altro periodo di dodici
mesi, detratto qualsiasi COV recuperato per riutilizzo;
l) «emissione»: qualsiasi scarico di composti organici volatili da un
impianto nell'ambiente;
m) «emissioni diffuse»: qualsiasi emissione nell'aria, nel suolo e
nell'acqua di composti organici volatili, ad esclusione delle emissioni
contenute negli scarichi gassosi, nonche' i solventi contenuti in
qualsiasi prodotto, fatte salve indicazioni diverse contenute
nell'allegato II. Sono comprese le emissioni non convogliate rilasciate
nell'ambiente esterno attraverso finestre, porte, sfiati e aperture
similari;
n) «emissioni totali»: la somma delle emissioni diffuse e delle
emissioni negli scarichi gassosi;
o) «esercizio normale»: tutti i periodi di funzionamento di un impianto
o di un'attivita', ad eccezione delle operazioni di avviamento, di
arresto e di manutenzione delle attrezzature;
p) «flusso di massa»: la quantita' di COV rilasciata, espressa in
unita' di massa/ora;
q) «gestore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o
gestisce l'impianto;
r) «impianto»: un'unita' tecnica permanente in cui sono svolte una o
piu' attivita' di cui all'allegato I e qualsiasi altra attivita'
direttamente associata che sia tecnicamente connessa con le attivita'
svolte nel sito e possa influire sulle emissioni;
s) «impianto esistente»: un impianto per il quale l'autorizzazione e'
stata rilasciata prima della data di entrata in vigore del presente
decreto. Si considerano, altresi', esistenti gli impianti a ciclo chiuso
di pulizia a secco di pellami, escluse le pellicce, e di tessuti, nonche'
le pulitintolavanderie a ciclo chiuso, in esercizio alla data di entrata
in vigore del presente decreto conformemente alla normativa vigente, che,
entro 12 mesi dalla suddetta data, comunicano alla regione di avvalersi
dell'autorizzazione generale da emanarsi ai sensi dell'articolo 9, comma
2;
t) «inchiostro»: un preparato, compresi tutti i solventi organici o i
preparati contenenti i solventi organici necessari per una sua corretta
applicazione, usato in un'attivita' di stampa per imprimere testi o
immagini su una superficie;
u) «input»: la quantita' di solventi organici e la loro quantita' nei
preparati utilizzati nello svolgimento di un'attivita', inclusi i
solventi recuperati all'interno e all'esterno dell'impianto, che devono
essere registrati ogni qualvolta vengono riutilizzati per svolgere l'attivita';
v) «media oraria»: la media aritmetica delle misure istantanee valide
campionate nel corso dell'ora trascorsa;
z) «media di 24 ore»: la media aritmetica dei valori orari validi
rilevati dalle ore 00:00:01 alle ore 24:00:00 (hh:mm:ss) in condizioni di
esercizio normale;
aa) «migliori tecniche disponibili»: la piu' efficiente e avanzata fase
di sviluppo di attivita' e i relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneita'
pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la
base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove cio' si
riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto
sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche
disponibili occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui
all'allegato IV del decreto legislativo n. 372 del 1999. In particolare,
si intende per:
1. «tecniche»: sia le tecniche impiegate, sia le modalita' di
progettazione, di costruzione, di manutenzione, di esercizio e di
chiusura dell'impianto;
2. «disponibili»: le tecniche sviluppate su una scala che ne consente
l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide
nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in
considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che
siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purche' il gestore
possa averne accesso a condizioni ragionevoli;
3. «migliori»: le tecniche piu' efficaci per ottenere un elevato
livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;
bb) «modifica sostanziale»:
1) per un impianto che rientra nell'ambito di applicazione del decreto
legislativo n. 372 del 1999 la definizione ivi specificata;
2) per un piccolo impianto, una modifica della capacita' nominale che
porta ad un aumento delle emissioni di composti organici volatili
superiore al 25%;
3) per tutti gli altri impianti, una modifica della capacita' nominale
che porta ad un aumento delle emissioni di composti organici volatili
superiore al 10%;
4) qualsiasi modifica che, a giudizio dell'autorita' competente, potrebbe
avere effetti negativi significativi sulla salute umana o sull'ambiente;
5) qualsiasi modifica della capacita' nominale che comporta variazione
della soglia di consumo e conseguente variazione dei valori limite
applicabili secondo l'allegato II;
cc) «operazioni di avviamento e di arresto»: le operazioni di messa in
servizio, di messa fuori servizio e d'interruzione di un'attivita' di un
elemento dell'impianto o di un serbatoio, come definiti al paragrafo 1
dell'allegato al decreto ministeriale 21 dicembre 1995. Nel caso in cui,
nel corso dell'attivita', si verificano regolarmente periodi di
oscillazione, questi non devono essere considerati come avviamenti e
arresti;
dd) «piccolo impianto»: un impianto dove sono svolte le attivita' di
cui all'allegato II, punti 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 o 17, con una soglia
di consumo di solvente inferiore o uguale al valore indicato nella terza
colonna dello stesso allegato, ovvero le altre attivita' dell'allegato II,
con una soglia di consumo di solvente inferiore a 10 tonnellate all'anno;
ee) «preparato»: le miscele o le soluzioni composte di due o piu'
sostanze;
ff) «riutilizzo di solventi organici»: l'uso di solventi organici
recuperati nell'impianto per qualsiasi scopo tecnico o commerciale, ivi
compreso l'uso come combustibile;
gg) «rivestimento»: ogni preparato, compresi tutti i solventi organici
o i preparati contenenti solventi organici necessari per una sua corretta
applicazione, usato per ottenere su una superficie un effetto decorativo,
protettivo o funzionale;
hh) «scarichi gassosi»: gli effluenti gassosi finali contenenti
composti organici volatili o altri inquinanti, emessi nell'aria da un
camino o da un dispositivo di abbattimento. I flussi volumetrici sono
espressi in metri cubi/ora in condizioni normali;
ii) «soglia di consumo»: il valore di consumo di solvente espresso in
tonnellate/anno, riferito alle attivita' di cui all'allegato I,
determinato in riferimento alla capacita' nominale dell'impianto. Tale
valore si determina in riferimento alla potenzialita' della singola
attivita', come prevista a livello di progetto, e tenendo conto delle
condizioni di esercizio normali;
ll) «soglia di produzione»: la quantita' espressa in numero di pezzi
prodotti/anno di cui all'appendice 1 dell'allegato II, riferita alla
potenzialita' di prodotto prevista a livello di progetto dell'impianto;
mm) «solvente organico alogenato»: un solvente organico che contiene
almeno un atomo di bromo, cloro, fluoro o iodio per molecola;
nn) «solvente organico»: qualsiasi COV usato da solo o in combinazione
con altri agenti al fine di dissolvere materie prime, prodotti o
materiali di rifiuto, senza subire trasformazioni chimiche o usato come
agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente,
mezzo di dispersione, correttore di viscosita', correttore di tensione
superficiale, plastificante o conservante;
oo) «sostanze»: qualsiasi elemento chimico e i suoi composti quali si
presentano allo stato naturale o prodotti dall'industria, in forma
solida, liquida o gassosa;
pp) «valore limite di emissione»: la massa di composti organici
volatili nelle emissioni che non puo' essere superata in un determinato
periodo di tempo, espressa come fattore di emissione in riferimento a
taluni parametri specifici, come concentrazione, come percentuale o come
livello di emissione, calcolati in condizioni normali;
qq) «vernice»: un rivestimento trasparente.
Note
all'art. 2:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e'
riportato nelle note alle premesse. - Il decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 372, e' riportato nelle note alle premesse.
- L'allegato IV del citato decreto legislativo n. 372 del 1999 e' il
seguente: «Considerazioni da tenere presenti in generale o in un caso
particolare nella determinazione delle migliori tecniche disponibili,
secondo quanto definito all'art. 2, numero 12, tenuto conto dei costi e
dei benefici che possono risultare da un'azione e del principio di
precauzione e prevenzione:
1. Impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti.
2. Impiego di sostanze meno pericolose.
3. Sviluppo di tecniche per il ricupero e il riciclo delle sostanze
emesse e usate nel processo, e, ove opportuno, dei rifiuti. 4. Processi,
sistemi o metodi operativi comparabili, sperimentati con successo su
scala industriale.
5. Progressi in campo tecnico e evoluzione delle conoscenze in campo
scientifico.
6. Natura, effetti e volume delle emissioni in questione.
7. Date di messa in funzione degli impianti nuovi o esistenti.
8. Tempo necessario per utilizzare una migliore tecnica disponibile.
9. Consumo e natura delle materie prime ivi compresa l'acqua usata nel
processo e efficienza energetica.
10. Necessita' di prevenire o di ridurre al minimo l'impatto globale
sull'ambiente delle emissioni e dei rischi.
11. Necessita' di prevenire gli incidenti e di ridurne le conseguenze per
l'ambiente.
12. Informazioni pubblicate dalla Commissione ai sensi dell'art. 16,
paragrafo 2, o da organizzazioni internazionali».
Art. 3
Valori limite di
emissione
1. Gli impianti di cui
all'articolo 1 rispettano i valori limite di emissione negli scarichi
gassosi e i valori limite di emissione diffusa indicati nell'allegato II
oppure i valori limite di emissione totale individuati ai sensi
dell'allegato II o dell'allegato III, nonche' le altre prescrizioni
individuate ai sensi dei medesimi allegati. Tale risultato e' ottenuto
mediante l'applicazione delle migliori tecniche disponibili e, in
particolare, utilizzando materie prime a ridotto o nullo tenore di
solventi organici, ottimizzando l'esercizio e la gestione degli impianti
e, ove necessario, installando idonei dispositivi di abbattimento, in
modo da minimizzare le emissioni di composti organici volatili.
2. Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate prima della data di
entrata in vigore del presente decreto che conseguono un maggiore
contenimento delle emissioni di composti organici volatili rispetto a
quello ottenibile con l'applicazione delle indicazioni di cui agli
allegati II e III. In tale caso rimangono validi i metodi di
campionamento e di analisi indicati nelle autorizzazioni o, laddove non
indicati, quelli previsti dal decreto ministeriale 12 luglio 1990, e
successive modifiche, o quelli in uso alla data delle stesse
autorizzazioni. E' fatta salva la facolta' del gestore dell'impianto di
chiedere all'autorita' competente di rivedere dette autorizzazioni sulla
base delle disposizioni del presente decreto.
3. Fermi restando i contenuti dell'autorizzazione stabiliti dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, l'autorita' competente
indica nell'autorizzazione l'emissione totale annua conseguente
all'applicazione di quanto disposto al comma 1, individuata sulla base
della capacita' nominale dell'impianto indicata dal gestore, nonche' la
periodicita' dell'aggiornamento del piano di gestione di cui all'articolo
5, comma 2.
4. Per gli impianti che rientrano nel campo di applicazione del decreto
legislativo n. 372 del 1999 le prescrizioni di cui agli allegati II e III
costituiscono i requisiti minimi ai quali detti impianti debbono
conformarsi.
5. Qualora il gestore comprovi all'autorita' competente che, per un
singolo impianto, pur utilizzando la migliore tecnica disponibile, non e'
possibile il conseguimento del valore limite stabilito per le emissioni
diffuse, la stessa autorita' puo' autorizzare, per tale singolo impianto,
deroghe a detto valore limite di emissione, salvo che cio' non comporti
rischi per la salute umana o per l'ambiente.
6. L'autorita' competente puo' esentare il gestore dall'applicazione
delle prescrizioni di cui all'allegato II nel caso di attivita' che non
possono essere gestite in condizioni di confinamento, qualora tale
possibilita' sia prevista nello stesso allegato. In tal caso il gestore
si conforma all'allegato III, salvo che comprovi all'autorita' competente
che il rispetto di detto allegato non e' tecnicamente ed economicamente
fattibile e che utilizza la migliore tecnica disponibile.
7. Le autorita' competenti comunicano al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, nell'ambito della relazione di cui all'articolo 8,
le deroghe autorizzate ai sensi dei commi 5 e 6.
8. L'autorita' competente puo' esentare il gestore dall'obbligo di
conformarsi alle prescrizioni di cui al comma 1 nel caso di impianti
adibiti a due o piu' attivita' che, individualmente, superano le soglie
di cui all'allegato I, purche' la somma delle emissioni totali di dette
attivita' non superi la somma delle emissioni totali che si avrebbero se
fossero rispettati, per ogni singola attivita', i requisiti di cui allo
stesso comma 1. Tale esenzione non si applica nel caso di emissioni delle
sostanze indicate ai commi 9 e 11.
9. Le sostanze o i preparati, classificati ai sensi del decreto
legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche, come
cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro
tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di
rischio R45, R46, R49, R60, R61, sono sostituiti quanto prima con
sostanze o preparati meno nocivi, tenendo conto delle linee guida della
Commissione europea, ove emanate.
10. Per le emissioni dei COV di cui al comma 9, nel caso in cui il flusso
di massa della somma dei COV, che determinano l'obbligo di etichettatura
di cui al medesimo comma, sia uguale o superiore a 10 g/h, e' stabilito
un valore limite di 2 mg/Nm3 riferito alla somma delle masse dei singoli
COV.
11. Per le emissioni dei COV alogenati, cui sono state assegnate
etichette con le frasi di rischio R40, R68, nel caso in cui il flusso di
massa della somma dei COV che determinano l'obbligo di etichettatura R40,
R68 sia uguale o superiore a 100 g/h, e' stabilito un valore limite di
emissione di 20 mg/Nm3, riferito alla somma delle masse dei singoli COV.
12. Al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente, le emissioni dei
COV di cui ai commi 9 e 11 sono gestite in condizioni di confinamento e
il gestore adotta tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le
stesse emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
13. Alle emissioni di COV ai quali, successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto, e' assegnata, o sui quali e' riportata,
una delle frasi di rischio di cui ai commi 9 e 11, si applicano, quanto
prima e, comunque, entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento
di recepimento delle relative disposizioni comunitarie, i valori limite
di emissione specificati, rispettivamente, nei commi 10 e 11.
14. Il gestore di un impianto esistente che utilizza un dispositivo di
abbattimento che consente il rispetto del valore limite di emissione pari
a 50 mgC/Nm3, in caso di incenerimento, e a 150 mgC/Nm3, per qualsiasi
altro tipo di dispositivo di abbattimento, e' esentato dall'obbligo di
conformarsi ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi di cui
all'allegato II fino al 1° aprile 2013, a condizione che le emissioni
totali dell'intero impianto non superino le emissioni che si sarebbero
verificate rispettando le prescrizioni dell'allegato II.
15. Il gestore adotta tutte le precauzioni opportune per ridurre al
minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
Art. 4
Controlli
1. Il gestore, in
conformita' alle relative prescrizioni contenute nel provvedimento di
autorizzazione e, comunque, almeno una volta all'anno, fornisce all'autorita'
competente tutti i dati che consentono a detta autorita' di verificare la
conformita' dell'impianto alle prescrizioni di cui all'articolo 5.
2. Il gestore installa apparecchiature per la misura e per la
registrazione in continuo delle emissioni nei punti di emissione
presidiati da dispositivi di abbattimento e con un flusso di massa di COV,
espressi come carbonio organico totale, superiore a 10 kg/h al punto
finale di scarico, onde verificare la conformita' delle stesse emissioni
ai valori limite negli scarichi gassosi di cui all'articolo 5. Nel caso
di flusso di massa inferiore, lo stesso gestore effettua misurazioni
continue o periodiche, assicurando almeno tre letture durante ogni
misurazione, nel caso di misurazioni periodiche; l'autorita' competente
puo', comunque, richiedere, anche in questo caso, l'installazione di
apparecchiature per la misura e per la registrazione in continuo delle
emissioni, ove lo ritenga necessario.
3. Per la verifica dei valori limite espressi in concentrazione di massa
sono utilizzati i metodi analitici indicati nell'allegato V. 4. In
alternativa alle apparecchiature di cui al comma 2, l'autorita'
competente puo' consentire l'installazione di strumenti per la misura e
per la registrazione in continuo dei parametri significativi ed
indicativi del corretto stato di funzionamento dei dispositivi di
abbattimento.
Art. 5
Conformita' ai valori
limite di emissione
1. Il gestore dimostra
all'autorita' competente la conformita' dell'impianto:
a) ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limite
per le emissioni diffuse e ai valori limite di emissione totale, in
quanto autorizzati;
b) all'emissione totale annua autorizzata per l'intero impianto;
c) alle disposizioni dell'articolo 3, commi 5 e 6 ove applicabili.
2. Al fine di cui al comma 1, il gestore effettua, per quanto prescritto
dall'autorizzazione, misurazioni di COV continue o periodiche negli
scarichi gassosi, come previsto all'articolo 4, comma 2, ed elabora e
aggiorna, con la periodicita' prevista dall'autorizzazione ed almeno una
volta all'anno, un piano di gestione dei solventi, secondo le indicazioni
contenute nell'allegato IV. Il gestore determina la concentrazione di
massa dell'inquinante negli scarichi gassosi, in conformita' alle
disposizioni dell'articolo 3, comma 3, del decreto 12 luglio 1990.
3. Ai nuovi impianti e alle modifiche sostanziali, come definiti nel
presente decreto, si applicano le disposizioni dell'articolo 8 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988.
4. In caso di misurazioni continue, la conformita' ai valori limite di
emissione negli scarichi gassosi e' considerata raggiunta se nessuna
delle medie di 24 ore di esercizio normale supera i valori limite di
emissione e se nessuna delle medie orarie supera i valori limite di
emissione di un fattore superiore a 1,25.
5. Per le misurazioni periodiche la conformita' ai valori limite di
emissione negli scarichi gassosi e' considerata raggiunta se, nel corso
di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media delle 3
letture e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle
condizioni di esercizio piu' gravose, non supera il valore limite di
emissione stabilito.
6. La conformita' alle disposizioni dell'articolo 3, commi 10 e 11, e'
verificata sulla base della somma delle concentrazioni di massa dei
singoli COV interessati. In tutti gli altri casi, ove non altrimenti
specificato nell'allegato II, si prende come riferimento la massa totale
di carbonio organico emesso.
7. Durante i periodi di avviamento e di arresto degli impianti e nel caso
di cui al comma 8, non si applicano i valori limite di emissione. Il
gestore deve, comunque, adottare tutte le precauzioni opportune per
ridurre al minimo le emissioni durante tali periodi.
8. Qualora il gestore accerti che, a seguito di malfunzionamenti o
avarie, un valore limite di emissione e' superato:
a) informa tempestivamente l'autorita' competente e adotta le misure
necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformita';
b) sospende l'esercizio dell'attivita' fino a che la conformita' non e'
ripristinata, se la violazione causa un pericolo immediato per la salute
umana.
9. L'autorita' competente stabilisce nell'autorizzazione specifiche
prescrizioni per i casi di cui ai commi 7 e 8.
10. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie si
applicano le disposizioni dell'articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 203 del 1988.
Note
all'art. 5:
- L'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del
1988 e' il seguente: «Art. 8.-1. L'impresa, almeno quindici giorni prima
di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, ne da'
comunicazione alla regione e al sindaco del comune o dei comuni
interessati.
2. Entro quindici giorni dalla data fissata per la messa a regime degli
impianti, l'impresa comunica alla regione e ai comuni interessati i dati
relativi alle emissioni effettuate da tale data per un periodo
continuativo di dieci giorni.
3. Entro centoventi giorni dalla data indicata per la messa a regime
dell'impianto, la regione deve accertare la regolarita' delle misure e
dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonche' il rispetto dei
valori limite. Ove accerti che le emissioni superino i limiti indicati
nell'autorizzazione, prescrive le misure necessarie per riportare le
emissioni, entro un termine prefissato, nei limiti prescritti.».
- L'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del
1988 e' il seguente: «Art. 10. - 1. In caso di inosservanza delle
prescrizioni autorizzatorie, l'autorita' regionale competente procede
secondo la gravita' delle infrazioni: a) alla diffida, assegnando un
termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarita';
b) alla diffida e contestuale sospensione della attivita' autorizzata per
un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la
salute e/o per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto, in caso
di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso
di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno
per la salute e/o per l'ambiente.».
Art. 6
Criteri temporali di
applicazione
1. I nuovi impianti si
conformano alle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 a partire
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Gli impianti esistenti si adeguano alle prescrizioni di cui agli
articoli 3, 4 e 5 entro il 31 ottobre 2007 ovvero, nel caso di impianti
che si conformano all'allegato III, alle date stabilite nello stesso
allegato.
3. Ai fini di cui al comma 2, il gestore di un impianto esistente
presenta all'autorita' competente, entro 12 mesi dall'entrata in vigore
del presente decreto, una relazione tecnica contenente la descrizione
delle attivita' di cui all'allegato I che superano le soglie di consumo
indicate nello stesso allegato, delle tecnologie adottate per prevenire
l'inquinamento, della qualita' e della quantita' delle emissioni con
riferimento alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 1, nonche', se
necessario, un progetto di adeguamento, indicando le misure che intende
adottare per rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 1.
Fatte salve diverse disposizioni dell'autorita' competente, adottate ai
sensi dell'articolo 4 comma 1, lettera e), del decreto del Presidente
della Repubblica n. 203 del 1988, il gestore attua il progetto di
adeguamento con le modalita' indicate nello stesso progetto.
4. In caso di impianto sottoposto a modifica sostanziale o di impianto al
quale, a seguito di una variazione di capacita' nominale, si applicano,
per la prima volta, le disposizioni del presente decreto, la parte
dell'impianto oggetto di detta modifica e' considerata come un nuovo
impianto. A detta parte possono essere applicate le disposizioni previste
per gli impianti esistenti, nel caso in cui le emissioni totali
dell'intero impianto sottoposto a modifica sostanziale non superano
quelle che si otterrebbero se la parte oggetto della modifica sostanziale
fosse considerata come un nuovo impianto.
Note
all'art. 6:
- L'art. 4, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 203 del 1988 e' il seguente: «Art. 4. - 1. Fatte salve le competenze
dello Stato, la tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico spetta
alle regioni, che la esercitano nell'ambito dei principi contenuti nel
presente decreto e delle altre leggi dello Stato. In particolare e' di
competenza delle regioni:
a) la formulazione dei piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e
risanamento del proprio territorio, nel rispetto dei valori limite di
qualita' dell'aria;
b) la fissazione di valori limite di qualita' dell'aria, compresi tra i
valori limite e i valori guida ove determinati dallo Stato, nell'ambito
dei piani di conservazione per zone specifiche nelle quali ritengono
necessario limitare o prevenire un aumento dell'inquinamento dell'aria
derivante da sviluppi urbani o industriali;
c) la fissazione dei valori di qualita' dell'aria coincidenti o compresi
nei valori guida, ovvero ad essi inferiori, nell'ambito dei piani di
protezione ambientale per zone determinate, nelle quali e' necessario
assicurare una speciale protezione dell'ambiente;
d) la fissazione dei valori delle emissioni di impianti, sulla base della
migliore tecnologia disponibile e tenendo conto delle linee guida fissate
dallo Stato e dei relativi valori di emissione. In assenza di
determinazioni regionali, non deve comunque essere superato il piu'
elevato dei valori di emissione definiti nelle linee guida, fatti salvi i
poteri sostitutivi degli organi statali;
e) la fissazione per zone particolarmente inquinate o per specifiche
esigenze di tutela ambientale, nell'ambito dei piani di cui al punto a),
di valori limite delle emissioni piu' restrittivi dei valori minimi di
emissione definiti nelle linee guida, nonche' per talune categorie di
impianti la determinazione di particolari condizioni di costruzione o di
esercizio;
f) l'indirizzo ed il coordinamento dei sistemi di controllo e di
rilevazione degli inquinanti atmosferici e l'organizzazione
dell'inventario regionale delle emissioni;
g) la predisposizione di relazioni annuali sulla qualita' dell'aria da
trasmettere ai Ministeri dell'ambiente e della sanita', per i fini
indicati all'art. 3, comma 4, lettera d).».
Art. 7
Accesso del pubblico
all'informazione
1. In caso di nuovo
impianto o di modifica sostanziale di un impianto esistente l'autorita'
competente al rilascio dell'autorizzazione mette a disposizione del
pubblico la relativa domanda di autorizzazione, ai sensi del Capo III
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.
2. Il provvedimento di autorizzazione e i suoi successivi aggiornamenti,
nonche' le norme applicabili agli impianti rientranti nel campo di
applicazione del presente decreto, l'elenco delle attivita' autorizzate
ed i risultati delle operazioni di controllo delle emissioni in possesso
dell'autorita' competente sono messi a disposizione del pubblico nel
rispetto di quanto stabilito nel decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.
39.
Nota
all'art. 7:
- Il Capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto
1990, n. 192, reca: «Capo III - Partecipazione al procedimento
amministrativo.».
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, recante: «Attuazione
della direttiva 90/313/CEE, concernente la liberta' di accesso alle
informazioni in materie di ambiente», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 marzo 1997, n. 54 (S.O.).
Art. 8
Relazione alla
Commissione europea
1. Le autorita' competenti
trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
ogni tre anni ed entro il 30 aprile, una relazione relativa
all'applicazione del presente decreto, e, in particolare, ai valori
limite di emissione in conformita' a quanto previsto dalla decisione
della Commissione 2002/529/CE del 27 giugno 2002. Copia della stessa
relazione e' inviata dalle autorita' competenti alla regione. La prima
relazione riguarda il periodo compreso tra la data di entrata in vigore
del presente decreto e il 31 dicembre 2004.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio invia le
informazioni di cui al comma 1 alla Commissione europea.
Art. 9
Disposizioni transitorie
e finali
1. Il decreto ministeriale
12 luglio 1990 si applica alle emissioni di COV degli impianti esistenti
al 1° luglio 1988 rientranti nel campo di applicazione del presente
decreto fino alle date previste all'articolo 6, comma 2, ovvero fino alla
data di effettivo adeguamento degli stessi impianti, se anteriore a
quelle previste al citato articolo 6, comma 2.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le
autorita' competenti provvedono a rilasciare autorizzazioni di carattere
generale per gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e
di pellami, escluse le pellicce, e per le pulitintolavanderie a ciclo
chiuso. Per detti impianti nelle autorizzazioni di carattere generale e'
previsto che il gestore sia esentato dall'applicazione dell'articolo 4,
comma 2.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del
27 luglio 1991, si applicano agli impianti e alle pulitintolavanderie di
cui al comma 2 fino alla data in cui i gestori degli stessi impianti
comunicano all'autorita' competente di avvalersi dell'autorizzazione di
carattere generale e, comunque, non oltre il dodicesimo mese dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
4. Al fine di valutare e di proporre revisioni della normativa
riguardante le emissioni di composti organici volatili, anche nella fase
di predisposizione delle normative comunitarie, e con l'obiettivo, in
particolare, di prevedere la fissazione di limiti massimi di COV nelle
materie prime e l'introduzione di sistemi di incentivazione alla
riduzione delle emissioni di COV, e' costituito, nell'ambito della
Conferenza unificata, un tavolo tecnico di coordinamento dai Ministeri
dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute, delle
attivita' produttive e dell'economia e delle finanze, dalle regioni,
dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale comuni
italiani. Al tavolo tecnico possono essere invitate a partecipare le
associazioni di impresa interessate. Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 16 gennaio 2004
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro della salute
Sirchia
Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano
Visto, il Guardasigilli:
Castelli
Registrato alla Corte dei
conti il 17 febbraio 2004 Ufficio controllo atti Ministeri delle
infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 147
Nota all'art. 9:
- L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991
recante «Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di
emissioni poco significativa e di attivita' a ridotto inquinamento
atmosferico, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 21 luglio 1989», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27
luglio 1991, n. 175, e' il seguente:
«Art. 2. - 1. Le attivita' di cui all'allegato 1 sono, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, attivita'
ad inquinamento atmosferico poco significativo ed il loro esercizio non
richiede autorizzazione.
2. Le regioni possono prevedere che i titolari delle attivita' di cui
all'allegato 1 comunichino alle autorita' competenti la sussistenza delle
condizioni di poca significativita' dell'inquinamento atmosferico
prodotto.».
Allegato I (articolo 1,
comma 1)
Allegato II (articolo 3,
comma 1)
Allegato III (articolo
3, comma 1)
PRESCRIZIONI
ALTERNATIVE ALL'ALLEGATO II
1) Principi
Con l'applicazione del presente allegato, valido per le categorie di
attivita' per cui non sono individuati nell'allegato II specifici valori
di emissioni totali, il gestore ha la possibilita' di conseguire, con
mezzi diversi, emissioni totali equivalenti a quelle conseguibili
applicando i valori limite di emissioni negli scarichi gassosi e i valori
limite di emissioni diffusa di cui al suddetto allegato II rispetto ad
uno scenario emissivo di riferimento.
L'allegato e' applicabile agli impianti nuovi, nonche' a quelli
esistenti.
Il presente allegato puo' essere altresi' adottato dalle attivita' di cui
all'articolo 3, comma 6.
Per scenario emissivo di riferimento si intende il livello di emissioni
totali dell'attivita' che corrisponde il piu' fedelmente possibile a
quello che si avrebbe senza interventi, in particolare in
assenza di impianti di abbattimento e con l'uso di materie prime ad alto
contenuto di solvente, in riferimento al consumo dichiarato dal gestore
per la potenzialita' di prodotto prevista a livello di
progetto dell'impianto.
A tal fine il progetto allegato alla domanda di autorizzazione, ovvero la
relazione tecnica di cui all'articolo 6, comma 3, contiene tutti gli
elementi necessari per la valutazione dell'equivalenza
nonche' indica la quantita' di emissioni totali dell'impianto (emissione
bersaglio) da rispettare.
2) Prassi
Nel caso delle attivita' di cui alla seguente tabella per le quali puo'
essere ipotizzato un tenore costante in materia solida nelle materie
prime, si puo' seguire il metodo seguente al fine di definire il punto di
riferimento per le riduzioni di emissione. Qualora il metodo seguente sia
inadeguato ovvero per quelle attivita' per cui non e' previsto uno
specifico fattore di moltiplicazione nel presente allegato, l'autorita'
competente puo' autorizzare il gestore ad applicare qualsiasi metodo
alternativo che soddisfi, a giudizio dell'autorita', i principi sopra
esposti.
Il progetto presentato dal gestore comprende, in particolare, la
diminuzione del tenore medio di solvente nelle materie prime utilizzate e
una maggiore efficienza nell'uso delle materie solide
per conseguire un valore di emissione totale dell'impianto, designata
emissione bersaglio, che rappresenta una data percentuale della emissione
annua di riferimento.
a) L'emissione annua di riferimento per ciascun anno e' calcolata come
segue:
aa) si determina la massa totale annua di materia solida nella quantita'
di rivestimento, di inchiostro, di vernice o di adesivo per la
potenzialita di prodotto prevista a livello di progetto dell'impianto.
Per materia solida si intendono tutte le sostanze contenute nelle
vernici, negli inchiostri e negli adesivi che diventano solide dopo
l'evaporazione dell'acqua o dei COV.
ab) si moltiplica la massa cosi determinata per l'opportuno fattore
elencato nella tabella seguente. Si ottiene in tal modo l'emissione annua
di riferimento. Le autorita' competenti possono modificare
questi fattori per singoli impianti onde riflettere il provato aumento di
efficienza nell'uso di materia solida, le caratteristiche del processo e
la tipologia di manufatti oggetto della produzione.
Attivita'
Fattore di moltiplicazione da usare
Rotocalcografia, flessografia; 4
Laminazione associate all'attività di stampa;
Laccatura associata all'attività di stampa;
Rivestimento del legno;
Rivestimento di tessili, tessuti o carta;
Rivestimento adesivo
Verniciatura in continuo (coil coating), 3
Finitura di autoveicoli
Rivestimento a contatto di prodotti alimentari 2,33
Rivestimenti aerospaziali
Altri rivestimenti e offset dal rotolo 1,5
b) L'emissione bersaglio
e' uguale all'emissione annua di riferimento moltiplicata per una
percentuale pari:
ba) al valore di emissione diffusa + 15, per gli impianti che rientrano
nei punti 6.1 e 6.3 nella fascia di soglia inferiore dei punti 8 e 10
dell'allegato II;
bb) al valore di emissione diffusa + 5, per tutti gli altri impianti.
3) Le date di applicazione del progetto di adeguamento per gli impianti
esistenti sono indicate nella seguente tabella:
Date di applicazione
Emissioni totali annue autorizzate
al 31.10.2005 emissione bersaglio * 1,5
al 31.10.2007 emissione bersaglio
La conformita' e' verificata se l'emissione effettiva di solvente,
determinata in base al piano di gestione dei solventi, e' inferiore o
uguale all'emissione bersaglio.
Allegato IV (articolo 3,
comma 1)
PIANO DI GESTIONE DEI
SOLVENTI
1. Introduzione
Il presente allegato contiene le line guida per la realizzazione di un
piano di gestione dei solventi; presenta i principi da applicare (punto
2) e fornisce un quadro per il calcolo del bilancio di massa
(punto 3), nonche' indicazioni sui requisiti di verifica della
conformita' (punto 4).
2. Principi
Il piano di gestione dei solventi ha gli obiettivi seguenti:
a) verificare la conformita' come specificato all'articolo 5, comma 1;
b) individuare le future opzioni di riduzione;
c) consentire di mettere a disposizione del pubblico informazioni in
materia di consumo di solvente, di emissioni di solvente e di conformita'
al decreto.
Definizioni
Le seguenti definizioni forniscono un quadro di riferimento per elaborare
il bilancio di massa. Tutte le grandezze devono essere espresse nella
stessa unita' di massa.
a) Input di solventi organici (I):
I1. La quantita' di solventi organici o la loro quantita' nei preparati
acquistati che sono immessi nel processo nell'arco di tempo in cui viene
calcolato il bilancio di massa.
I2. La quantita' di solventi organici o la loro quantita' nei preparati
recuperati e reimmessi come solvente nel processo (il solvente
riutilizzato e registrato ogniqualvolta sia usato per svolgere l'attivita).
b) Output di solventi organici (0): .br, 01. Emissioni negli scarichi
gassosi
02. Solventi organici scaricati nell'acqua, tenendo conto, se del caso,
del trattamento delle acque reflue nel calcolare 05.
03. La quantita' di solventi organici che rimane come contaminante o
residuo nei prodotti all'uscita del processo.
04. Emissioni diffuse di solventi organici nell'aria. Cio' comprende la
ventilazione generale dei locali nei quali l'aria e' scaricata
all'esterno attraverso finestre, porte, sfiati e aperture simili.
05. Solventi organici e composti organici persi a causa di reazioni
chimiche o fisiche (inclusi ad esempio quelli distrutti mediante
incenerimento o altri trattamenti di scarichi gassosi o acque reflue, o
catturati, ad esempio mediante assorbimento, se non sono registrati ai
punti 06, 07 o O8.
06. Solventi organici contenuti nei rifiuti raccolti.
07. Solventi organici da soli o solventi organici contenuti in preparati
che sono o saranno venduti come prodotto a validita' commerciale.
08. Solventi organici contenuti nei preparati recuperati per riuso, ma
non per riutilizzo nel processo, se non sono registrati al punto
07. 09. Solventi organici scaricati in altro modo.
4. Linee guida sull'uso del piano di gestione dei solventi per la
verifica di conformita'
a) Il piano di gestione dei solventi deve essere elaborato con la
periodicita' prevista nell'autorizzazione e, comunque, almeno una volta
all'anno per determinare le emissioni totali (E) al fine di dimostrare i1
rispetto dell'emissione totale annua stabilita nell'autorizzazione.
b) Per valutare la conformita' al valore limite di emissione totale
espresso come fattore di emissione in riferimento a taluni parametri
specifici, stabilito nell'autorizzazione, il valore (E), determinato come
previsto alla lettera a), e' poi riferito al pertinente parametro
specifico.
c) Per valutare la conformita' ai requisiti dell'articolo 3, comma 8, il
piano di gestione dei solventi deve essere elaborato ogni anno per
determinare le emissioni totali (E) di tutte le attivita'
interessate; questa cifra va poi comparata con le emissioni totali che si
sarebbero avute se fossero stati rispettati per ogni singola attivita' i
requisiti di cui all'art. 3, comma 1.
5. Formule di calcolo
a) L'emissione diffusa e' calcolata secondo la seguente formula:
F=I1 -01 -05-06-07-08
oppure
F=02+03+04+09
Questo parametro puo' essere determinato mediante misurazioni dirette
delle quantita'. Alternativamente, si puo effettuare un calcolo
equivalente con altri mezzi, ad esempio utilizzando l'efficienza di
captazione del processo. La determinazione delle emissioni diffuse puo'
essere effettuata mediante una serie breve, ma completa, di misurazioni e
non deve essere ripetuta sino all'eventuale modifica dell'impianto.
b) Le emissioni totali (E) sono calcolate con la formula seguente:
E=F+01
dove F e' l'emissione diffusa quale definita sopra
c) Il consumo ove applicabile si calcola secondo la formula seguente:
C=I1 -08
d) L'input, sia per la verifica del limite per le emissioni diffuse che
per altri scopi, si calcola con la seguente formula:
I=11+12
Allegato V (articolo 4,
comma 3)
METODI DI CAMPIONAMENTO
ED ANALISI
PER LE EMISSIONI NEGLI SCARICHI GASSOSI
METODI DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI
PER LE EMISSIONI NEGLI SCARICHI GASSOSI
Parametro o inquinante Metodo
Velocità e portata UNI 10169
COV (Singoli composti) UNI EN 13649
COV (Concentrazione < 20 mg m(elevato alla -3) UNI EN 12619
COV (Concentrazione
> o =0 20 mg m(elevato alla -3) UNI EN 13526
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