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IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca
Visto il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204, recante «Disposizione per il coordinamento, la
programmazione e la valutazione politica nazionale relativa alla ricerca
scientifica e tecnologica»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 3, del predetto decreto
legislativo, che istituisce nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo integrativo speciale per
la ricerca (FISR), finalizzato al finanziamento di specifici progetti di
rilevanza strategica, indicati nel Programma nazionale per la ricerca;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), di
concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca (MIUR), Ministero delle politiche agricole e forestale (MIPAF) e
Ministero dell'ambiente e del territorio (MATT) del 17 dicembre 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2003, n. 10, con il quale
vengono messi a bando i temi di ricerca di rilevanza strategica e definite
le modalita' operative d'intervento del Fondo predetto;
Visto il citato decreto del 17 dicembre 2002, che prevede, in particolare
per il progetto strategico «Sviluppo sostenibile e cambiamenti climatici»
un contributo complessivo di Euro 26.855.758,75;
Visto il decreto ministeriale del MIUR del 19 settembre 2003, n. 1595 Ric
con il quale e' stata costituita la Commissione tecnico-amministrativa
prevista all'art. 4, comma A del citato decreto interministeriale del 17
dicembre 2002 per l'istruttoria delle proposte relative alla realizzazione
dei Programmi strategici sul FISR, cosi' come successivamente modificato
con i DD.MM. del MIUR del 24 novembre 2003, n. 1969 Ric e 29 gennaio 2004,
n. 50 Ric;
Considerato che l'art. 4, comma B, del citato decreto del MEF, di concerto
con il MIUR MIPAF e MATT del 17 dicembre 2002 prevede che, per la
valutazione tecnico-scientifica delle proposte progettuali, la predetta
Commissione si avvalga di un Gruppo di esperti con comprovata esperienza
nel settore scientifico per la realizzazione dei suddetti Programmi
strategici da identificarsi nell'Albo degli esperti della ricerca
scientifica di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 297/1999 e/o da
altri esperti comunque indicati dalle Amministrazioni partecipanti;
Visto il decreto ministeriale del MIUR del 23 marzo 2004, n. 358 Ric con
il quale e' stato costituito il Gruppo di esperti per la valutazione
tecnico-scientifica delle proposte presentate per il progetto strategico
«Sviluppo sostenibile e cambiamenti climatici» indicato nel citato bando
del 17 dicembre 2002;
Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 2 del piu' volte citato
bando del 17 dicembre 2002;
Tenuto conto dei pareri espressi sulla base delle risultanze istruttorie
del Gruppo di esperti istituito con il decreto ministeriale del 23 marzo
2004, n. 359 Ric;
Vista la proposta formulata dalla Commissione interministeriale nella
seduta del 5 novembre 2004;
Tenuto conto, altresi' che l'art. 1, comma 2, del citato decreto del MEF,
di concerto con il MIUR e MATT del 17 dicembre 2002, dispone che l'onere
relativo all'istruttoria, monitoraggio e verifiche in itinere e' posto a
carico dello stanziamento previsto per ciascun Programma strategico nella
misura dell'1%;
Decreta:
Art. 1
Sono ammessi al
finanziamento i progetti presentati dai sottoelencati soggetti per il
Programma strategico «Sviluppo sostenibile e cambiamenti climatici»
nella forma e con le modalita' indicate nelle schede tecniche allegate ai
verbali della Commissione citata in premessa. L'importo del finanziamento,
decurtato dell'1% per le spese di istruttoria e verifica in itinere, e'
articolato come di seguito specificato:
Art. 2
I soggetti proponenti di
cui all'art. 1 dovranno presentare il progetto esecutivo rimodulato in
ragione del costo totale ritenuto ammissibile e sulla base delle
indicazioni fornite con separata comunicazione. Il decreto di affidamento
per la realizzazione di ciascun progetto avverra' previa acquisizione del
parere degli esperti tecnico-scientifici e della Commissione
interministeriale sul progetto esecutivo rimodulato.
Art. 3
Le tipologie di spese
ammissibili e i criteri di rendicontazione dei costi sono quelle indicate
nell'allegato B del decreto interministeriale 17 dicembre 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2003 citato nelle premesse.
Art. 4
Ai sensi dell'art. 2, comma
3, del decreto interministeriale 17 dicembre 2002 indicato nelle premesse,
nei casi in cui nella realizzazione del progetto sia prevista la
partecipazione di imprese industriali produttrici di beni e/o servizi, il
contributo e' concesso purche':
a) sia prevista larga diffusione dei risultati che non possono essere
oggetto di diritti di proprieta' intellettuale;
b) gli eventuali diritti di proprieta' intellettuale sui risultati siano
integralmente versati all'Ente pubblico di ricerca in qualita' di soggetto
proponente; ovvero:
c) il soggetto proponente riceva dalle imprese industriali un compenso
equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprieta' intellettuale
derivanti dal progetto, per la parte in cui siano detentori di tali
imprese;
d) sia prevista larga diffusione dei risultati che non possono essere
oggetto di diritti di proprieta' intellettuale. Il presente decreto sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 31 dicembre 2004
Il direttore generale:
Criscuoli
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