IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87
della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470,
recante attuazione della direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre
1975, relativa alla qualita' delle acque di balneazione;
Visto il decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, con il quale, tra l'altro, e' stato
consentito alle regioni di derogare, per un triennio ed a determinate
condizioni, ai valori limite del parametro ossigeno disciolto di cui al punto
11) dell'allegato 1 al citato decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
1982, n. 470, ai fini del giudizio di idoneita' delle acque di balneazione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di ulteriormente prorogare la
facolta' prevista dal citato decreto-legge n. 109 del 1993, tenuto conto del
perdurare del fenomeno di eutrofizzazione delle acque;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
3 giugno 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della
salute, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del
territorio, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Differimento termini ossigeno
disciolto
1. La disciplina prevista dal
decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 giugno 1993, n. 185, e successive modificazioni, e' differita al 31
dicembre 2006.
2. La disciplina di cui al comma 1 e' assicurata dall'approvazione o
dall'aggiornamento dei piani d'ambito, che devono contenere le misure di
adeguamento dei sistemi di collettamento e depurazione, volti a rendere le
acque reflue idonee al riutilizzo e conformi agli obiettivi di qualita' di cui
al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e dal rispetto delle
prescrizioni comunitarie in materia.
3. Al fine di verificare le misure di cui al comma 2, tutti i piani sono
trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; le
medesime misure devono essere contenute nei piani di tutela che le regioni
approvano e trasmettono entro il 31 dicembre 2004 al medesimo Ministero.
Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 giugno
2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Sirchia, Ministro della salute
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli:
Castelli