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Ciascun soggetto che intenda
presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio istanza di compatibilita' ambientale per progetti di
opere da sottoporre a procedura di VIA ordinaria, ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988 e
27 dicembre 1988, ovvero VIA speciale di cui al decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190 e' soggetto al versamento
all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5
per mille del valore delle opere da realizzare, qualora detto
valore superi i 5 milioni di euro (articolo 27, legge 30 aprile
1999, n. 136 e articolo 77, comma 2, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289).
Con la presente
nota si chiariscono gli adempimenti da porre in essere per
l'assolvimento dell'obbligo sopradescritto.
1. Contestualmente
a ciascuna istanza di VIA relativa ad opere il cui valore sia
superiore a 5 milioni di euro deve essere presentata al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la
salvaguardia ambientale (nel seguito DSA) - Divisione III, via
Cristoforo Colombo, 44 00147 Roma, una dichiarazione giurata con
le modalita' previste dall'art. 2 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, ovvero
un'autocertificazione nei modi e nelle forme consentite dalla
legge che attesti il valore delle opere da realizzare. La
dichiarazione giurata o l'autodichiarazione dovranno essere
prodotti dal legale rappresentante del richiedente, ovvero, per i
soggetti pubblici, dal titolare dell'ufficio, ovvero ancora, in
entrambi i casi, dal professionista iscritto all'albo responsabile
del progetto e/o del relativo studio d'impatto ambientale, e
dovra' esservi riportato il valore dell'opera e l'ammontare del
relativo contributo dello 0,5 per mille. Nel caso in cui, in base
al valore progettuale delle opere sottoposte a procedura di VIA,
il contributo non dovesse risultare dovuto, si e' tenuti comunque
a trasmettere alla DSA la relativa comunicazione anch'essa
attestata da dichiarazione legalmente certificata.
2. In funzione del
grado di approfondimento legato al livello di progettazione al
quale la procedura si riferisce (progetto definitivo per la VIA
ordinaria e progetto preliminare per la VIA speciale) ed in
considerazione delle differenziazioni dovute a particolari
tipologie d'intervento da realizzare (opere pubbliche o impianti
industriali), le dichiarazioni di cui al punto 1) devono riportare
il valore complessivo dell'opera dettagliato secondo il «costo
dei lavori» e le «spese generali», anch'esse a loro volta
articolate secondo le singole voci di costo. Cio' al fine della
successiva verifica da parte della commissione VIA ordinaria
ovvero speciale, in sede di istruttoria tecnica, della congruita'
e coerenza dei dati certificati con quelli risultanti dagli
elaborati progettuali e dallo studio di impatto ambientale
presentati a corredo dell'istanza. Ai fini del calcolo del «costo
dei lavori», il committente dovra' considerare la stima
dettagliata di tutti gli interventi previsti per la realizzazione
dell'opera incluse le opere di mitigazione e quelle comunque
previste dallo studio di impatto ambientale quali le opere
connesse, dal momento che anche queste ultime costituiscono
oggetto della valutazione d'impatto ambientale. Si precisa,
altresi', che il costo dei lavori dovra' essere comprensivo degli
oneri per la sicurezza. Per quanto riguarda la determinazione
delle «spese generali», devono essere considerate tutte le spese
tecniche relative alla redazione del progetto e dello Studio
d'impatto ambientale, quelle relative alla direzione dei lavori
nonche' al coordinamento della sicurezza sia in fase di
progettazione che di realizzazione, quelle relative ad attivita'
di consulenza o di supporto, le spese per pubblicita', quelle
necessarie per rilievi, accertamenti, indagini, verifiche tecniche
ed accertamenti di laboratorio, collaudo tecnico amministrativo,
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, quelle
inerenti allacciamenti ai pubblici servizi nonche' le spese per
imprevisti, anch'esse correlate a possibili future esigenze di
realizzazione del progetto. Al contrario, devono escludersi gli
importi destinati alle espropriazioni, in quanto questi non
concorrono a determinare quelle «maggiori esigenze connesse allo
svolgimento della procedura di impatto ambientale» che
costituiscono, ai sensi di legge, la causa giustificatrice del
contributo, essendo correlati a fattori del tutto estranei al
valore dell'opera. Tutte le somme di cui sopra sono da intendersi
comprensive di I.V.A.
3. Qualora nel
corso dell'istruttoria dovesse, comunque, emergere la necessita'
di apportare modifiche al progetto originariamente presentato,
dovra' essere trasmessa unitamente alla presentazione delle
modifiche, una dichiarazione con il valore aggiornato del costo
delle opere e l'attestazione del pagamento dell'eventuale relativo
saldo.
4. Contestualmente
alla presentazione dell'istanza, il soggetto proponente dovra'
produrre alla DSA attestazione sopra descritta con comunicazione
dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo, trasmettendo pure,
unitamente alla comunicazione, un originale della quietanza (mod.121T)
rilasciata dalla competente sezione di tesoreria o della ricevuta
di c/c postale, analogamente intestata alla sezione di Tesoreria
territorialmente competente, che ne attesti la data e la misura
dell'importo. Sulla quietanza deve essere' indicata in maniera
specifica la causale del versamento con l'indicazione puntuale
della disposizione normativa di riferimento, secondo lo schema di
seguito riportato.
5. La mancata
produzione dell'attestazione del versamento del contributo dovuto
in sede di presentazione dell'istanza di VIA comportera' che da
parte della DSA non verra' dato avvio all'istruttoria tecnica da
svolgersi a cura della Commissione VIA competente e cio' fino a
quando non sara' formalmente assolto l'obbligo contributivo in
discussione. In tal caso la Commissione non potra' comunque
emanare il proprio parere sino a quando non sara' presentata la
prescritta documentazione attestante l'avvenuto pagamento.
Causale:
Contributo previsto
dall'art. 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136 e successive
modifiche di cui all'art. 77, legge n. 289/2002 da ascriversi al
bilancio di previsione del Ministero dell'ambiente e tutela del
territorio, esercizio finanziario corrente - valutazione impatto
ambientale, U.P.B. 32.2.1. (Restituzioni ecc) a valere sul cap. n.
2592, art. 7 (versamento 0,5 per mille opere soggette a VIA);
Riferimento
dettagliato al progetto presentato a VIA:
............................................................ ;
Soggetto
proponente:
........................................................................
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Roma, 18 ottobre
2004
Il direttore
generale per l'inquinamento atmosferico e rischi industriali
AGRICOLA |