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Alle Autorita' Competenti al
rilascio
di autorizzazione integrata ambientale
Alla luce dei
chiarimenti forniti dalla D.G. ambiente della Commissione europea,
attraverso pareri relativi alle piu' frequenti domande (FAQ)
inerenti l'applicazione della direttiva 96/61/CE, e degli
approfondimenti svolti congiuntamente alle amministrazioni
Regionali presso tavoli tecnici coordinati dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, si ritiene di dover fornire alcuni
elementi di interpretazione dell'allegato I al decreto legislativo
n. 372 del 4 agosto 1999, anche in riscontro a quesiti pervenuti
in merito dalle autorita' competenti al rilascio di autorizzazione
integrata ambientale.
Definizione del
concetto di capacita' produttiva
In generale le
soglie che determinano il campo di applicazione del decreto
legislativo n. 372 del 4 agosto 1999 sono espresse in termini di
capacita' produttiva. Solo nei casi in cui l'impatto sull'ambiente
di una categoria di attivita' non possa essere, ancorche'
grossolanamente, stimato in base alla capacita' produttiva, a
causa della variabilita' dei processi impiegati nella categoria di
attivita' stessa, o nei casi in cui la discontinuita' stagionale
sia intrinseca alla produzione, non sono fornite soglie (ad es.
impianti chimici) o sono individuate soglie relative a livelli
produttivi medi, piuttosto che a reali capacita' produttive (ad
es. alimenti vegetali e latte). La direttiva 96/61/CE e il decreto
legislativo n. 372 del 4 agosto 1999, peraltro, non specificano la
definizione di capacita' produttiva.
A riguardo, per capacita' produttiva si deve intendere la
capacita' relazionabile al massimo inquinamento potenziale
dell'impianto. In tutti i casi in cui l'attivita' e'
caratterizzata da discontinuita' nella produzione o nei processi,
da sequenzialita' dei processi, da piu' linee produttive di
diversa capacita' non utilizzate continuativamente in
contemporaneita' e da pluralita' di prodotti, si considerino
valide le assunzioni seguenti: per il periodo di utilizzo: si
assuma in generale che gli impianti possano essere eserciti
continuativamente per 24 ore al giorno. Pertanto, la capacita'
produttiva sara' calcolata moltiplicando la potenzialita' di
progetto oraria per 24 ore. Tale definizione generale non si
applica nei casi in cui gli impianti non possano per limiti
tecnologici essere condotti in tal modo, o nei casi in cui sia
definito un limite legale alla capacita' potenziale dell'impianto
e:
l'operatore dimostri che l'impianto non supera mai i limiti
fissati, provvedendo a monitorare e trasmettere i dati relativi
all'autorita' competente (almeno una volta l'anno);
l'autorita' competente effettui verifiche periodiche del non
superamento dei limiti;
per il carattere di discontinuita' dei processi:
si considera il ciclo cui corrisponde la maggiore produzione su
base giornaliera tenuto conto congiuntamente della produzione per
ciclo e del tempo per ciclo;
per la pluralita' di linee:
si considera la contemporaneita' di utilizzo di tutte le linee e
le apparecchiature installate, posto che non sussistano vincoli
tecnologici che impediscano la conduzione dell'impianto in tal
modo;
per la capacita' specifica: si considera il funzionamento
dell'apparecchiatura ovvero della linea ai dati di targa;
per la pluralita' di prodotti:
si considera la lavorazione del prodotto che determina il maggior
contributo al raggiungimento della soglia, ferme restando le
assunzioni di cui alle voci precedenti;
per la sequenzialita':
per le produzioni che prevedano solo fasi in serie si considera il
dato di potenzialita' in uscita dell'ultimo stadio del processo.
Definizione del
concetto di «attivita' connessa»
La direttiva
96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto 1999 non
specificano la definizione di attivita' accessoria tecnicamente
connessa.
A riguardo, con particolare riferimento all'art. 2, comma 3, del
decreto n. 372/1999 per attivita' accessoria, tecnicamente
connessa ad una attivita' principale rientrante in una delle
categorie di cui all'allegato I del decreto legislativo n.
372/1999, si intende una attivita':
a) svolta dallo stesso gestore;
b) svolta nello stesso sito dell'attivita' principale o in un sito
contiguo e direttamente connesso al sito dell'attivita' principale
per mezzo di infrastrutture tecnologiche funzionali alla
conduzione dell'attivita' principale;
c) le cui modalita' di svolgimento hanno qualche implicazione
tecnica con le modalita' di svolgimento dell'attivita' principale.
Definizione di sito
La direttiva
96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto 1999 non
specificano la definizione di sito di ubicazione dell'impianto. A
riguardo, si faccia riferimento alla normativa ambientale vigente,
in particolare alla definizione indicata all'art. 2, punto t) del
regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n.
761/2001 del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS),
che definisce sito: «tutto il terreno, in una zona geografica
precisa, sotto il controllo gestionale di un'organizzazione che
comprende attivita', prodotti e servizi. Esso include qualsiasi
infrastruttura, impianto e materiali».
Definizione di
impianti di combustione
La direttiva
96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto 1999 non
specificano la definizione di impianti di combustione. A riguardo,
con particolare riferimento al punto 1.1 dell'allegato I al
decreto n. 372/1999, per la definizione di impianti di combustione
si faccia riferimento alla definizione indicata all'art. 2, comma
1, del decreto ministeriale 8 maggio 1989: «qualsiasi dispositivo
tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il
calore cosi' prodotto».
Definizione di
impianti di arrostimento
La direttiva
96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto 1999 non
specificano la definizione di impianti di arrostimento. A
riguardo, con particolare riferimento al punto 2.1 dell'allegato I
al decreto 372/99, si intenda per arrostimento il processo di
torrefazione del minerale metallico in presenza di aria, che
implichi una modifica chimica del minerale metallico stesso.
Definizione della «capacita'
di colata continua» per impianti di produzione di ghisa e acciaio
La direttiva
96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto 1999, con
particolare riferimento al punto 2.2 dell'allegato I, non
specificano se la soglia alla capacita' di colata continua di 2,5
tonnellate all'ora, sia da intendersi istantanea o mediata. A
riguardo, si faccia riferimento ai valori di targa dell'impianto
di produzione di ghisa ovvero acciaio e, pertanto, si considerino
mediate eventuali discontinuita' di produzione non intrinseche al
processo produttivo.
Calcolo del volume
delle vasche di trattamento mediante processi elettrolitici o
chimici
La direttiva
96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto 1999, con
particolare riferimento al punto 2.6 dell'allegato I, non
forniscono indicazioni specifiche in merito all'individuazione di
quali vasche siano da intendere di trattamento «di superficie di
metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o
chimici». A riguardo, si faccia riferimento al volume totale
delle vasche usate per le fasi di processo che riguardano
alterazioni della superficie come risultato di un processo
elettrolitico o chimico. Sono pertanto da escludersi vasche per
lavaggio, ultrasuoni, granigliatura, water blasting.
Impianti chimici per
la fabbricazione di prodotti chimici di base
La direttiva
96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto 1999, con
particolare riferimento al punto 4 dell'allegato I, non
specificano la definizione di prodotto di base. A riguardo, si
intenda per prodotto chimico di base un prodotto che possa essere
impiegato in ulteriori processi destinati alla fabbricazione di
altri prodotti, intermedi o finali. Non e', pertanto, compresa la
fabbricazione di manufatti mediante reazione chimica, ove i
processi di reazione chimica e di realizzazione del manufatto non
siano separabili, come nel caso di prodotti in poliuretano espanso
termoindurente. Si precisa, inoltre, che gli elenchi di classi di
prodotti chimici riportati ai punti 4.1 e 4.2 dell'allegato I al
decreto n. 372/1999 devono considerarsi esaustivi.
Definizione della «densita'
di colata per forno»
La direttiva
96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto 1999, con
particolare riferimento al punto 3.5 dell'allegato I, contengono
le parole «densita' di colata per forno» - che risultano di
ambigua interpretazione. Va chiarito che per «densita' di colata
per forno» per impianti per la fabbricazione di prodotti
ceramici, si intende «densita' di carica del forno».
Attivita' di
decontaminazione di apparecchi contenenti PCB
La direttiva
96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto 1999, con
particolare riferimento al punto 5.1 dell'allegato I, non
specificano chiaramente se e come l'attivita' di decontaminazione
di apparecchi contenenti PCB ricada nel campo di applicazione
dell'IPPC. A riguardo, l'attivita' di decontaminazione di
apparecchi contenenti PCB si considera compresa tra le attivita'
menzionate al punto 5.1 dell'allegato I, se la quantita' di
apparecchi trattati eccede la soglia prevista di 10 tonnellate al
giorno.
Definizione della
capacita' di incenerimento per impianti di incenerimento o
coincenerimento di rifiuti
La direttiva
96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto 1999, con
particolare riferimento ai punti 5.1 e 5.3 dell'allegato I, non
specificano la definizione di capacita' di incenerimento. A
riguardo, si faccia riferimento alla capacita' nominale di
progetto come definita all'art. 2, comma 1, lettera g) del decreto
ministeriale n. 124/2000 e all'art. 2, comma 1, lettera b del
decreto ministeriale n. 503/1997: «la somma delle capacita' di
incenerimento dei forni che compongono l'impianto, quali previste
dal costruttore e confermate dal gestore, espressa in quantita' di
rifiuti che puo' essere incenerita in un'ora, riferita al potere
calorifico medio dei rifiuti stessi».
Definizione di «capacita'
produttiva» per gli impianti per il pretrattamento (operazioni di
lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione o la tintura di fibre o
di tessili)
La direttiva
96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto 1999, con
particolare riferimento al punto 6.2 dell'allegato I, forniscono
il limite di 10 tonnellate/giorno per «gli impianti per il
pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento,
mercerizzazione o la tintura di fibre o di tessili). Il settore
della nobilitazione tessile e' caratterizzato, per la tipologia di
mercato al quale fa riferimento, da richieste estremamente
diversificate, stagionali e variabili anche in intervalli di tempo
ristretti.
A riguardo si intenda il limite di 10 tonnellate/giorno come:
riferito all'effettivo quantitativo di merce sottoposta al ciclo
di nobilitazione in uscita dal sito produttivo; calcolato sui
giorni effettivamente lavorati in un anno, considerando la
quantita' media prodotta su di una base temporale di tre anni. Per
i comparti che si basano sulla quantificazione dei metri/anno di
produzione, la quantificazione dei kg prodotti dovra' prendere in
considerazione il peso unitario medio della merce trattata
(grammatura del tessuto, espressa in gr/mt lineare).
Definizione di «prodotto
finito»
La direttiva
96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto 1999 non
specificano la definizione di prodotto finito. A riguardo, con
particolare riferimento al punto 6.3 dell'allegato I al decreto n.
372/1999, si intende per prodotto finito il cuoio idoneo per
preparare i beni di consumo, anche se non tinto o rivestito.
Definizione della
capacita' di produzione di prodotti finiti per la fabbricazione di
prodotti alimentari
La direttiva
96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto 1999 non
fornisce indicazioni specifiche sulla soglia di capacita'
produttiva relativamente al caso della fabbricazione di prodotti
alimentari a base vegetale con quantita' anche piccole di
componente di origine animale. A riguardo, si faccia prevalere la
soglia inferiore e pertanto, con particolare riferimento al punto
6.4 b dell'allegato I al decreto n. 372/1999, si faccia
riferimento alla soglia di 75 tonnellate al giorno. Produzione di
cartone ondulato per imballaggi.
La direttiva 96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto
1999, con particolare riferimento al punto 6.1 b non specificano
se l'attivita' di fabbricazione di carta e cartone ricopra anche
la produzione di cartone ondulato per imballaggi. A riguardo, l'attivita'
di produzione di cartone ondulato per imballaggi non si considera
inclusa nel punto 6.1 dell'allegato I al decreto n. 372/1999, in
quanto tale attivita' consiste nella lavorazione di carta o
cartone prodotti altrove e non nella fabbricazione del prodotto.
Roma, 13 luglio
2004
Il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli |